L’informazione acquisita non risulta corretta. Infatti, il testo
vigente dello articolo 52 del D.lgs.n.446/97 acconsente tuttora che
la riscossione coattiva possa essere fatta, a scelta del Comune, sia
mediante ruolo esattoriale che mediante decreto ingiuntivo di cui al
RD n. 639 del 1910.
Infatti, il testo vigente del comma 6 di tale articolo così dispone:
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate
di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la
procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del
servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio
dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
Così come non risulta abrogata la disposizione di cui al citato RD
n. 639 del 1910 che così allo articolo 1 così dispone:
Art.1 1.
I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse
regioni del territorio dello Stato, per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di
religione e beneficenza di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali
(sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti
ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e
direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti),
delle Province, dei Comuni e delle istituzioni
pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle
disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche
ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati
dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.
Anzi, tale sistema di riscossione coattiva è quello naturale per le
entrate patrimoniali (oltre che quelle tributarie)
Vero è invece l’opposto ossia che il Comune può procedere alla
riscossione coattiva mediante ruolo anche quando provvede alla
riscossione spontanea mediante tesoriere oppure mediante
concessionari diversi dallo esattore (a conferma vedasi la
risoluzione n. 42/E del 2006).
In conclusione, per la riscossione coattiva codesto Comune potrà
avvalersi sia della formazione di ruoli esattoriali ai sensi del DPR
602/73 oppure del decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910. Nel
caso codesto Comune intenda procedere ai sensi di questa ultima
norma, il decreto dovrà essere firmato dal funzionario responsabile
e notificato direttamente dal Comune, salvo che il Comune non voglia
affidare tale funzione ad altri concessionari attraverso il
procedimento descritto dai commi 179 e seguenti dello articolo unico
della legge 296/06 (LF 07).
In assenza di tale delega, nel caso di mancato pagamento dell’atto
nei trenta giorni successivi alla notifica, il funzionario
responsabile dovrà avviare il procedimento esecutivo affidando le
funzioni di pignoramento dei beni mobili del contribuente moroso ad
ufficiale giudiziario od ad un messo del giudice di pace, salvo che
il sindaco non abbia nominato un dipendente comunale rivestente la
qualifica di ufficiale esattoriale.
Ora, in assenza di beni pignorabili, efficace si mostra il
pignoramento di crediti del debitore presso terzi oppure
l’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore (ma solo per
debiti maggiori di 8000, euro). Per la verifica di tale sussistenza
efficace risulta l’esame della anagrafe tributaria ove si potrà
riscontrare la sussistenza di stipendi o di pensioni, che potranno
essere pignorati nella misura massima di 1/5.
Solo a tal fine il Comune dovrà necessariamente affidare l’incarico
ad un legale, che citerà in giudizio sia il contribuente moroso che
il datore di lavoro o l’Ente previdenziale.
Tale fase esecutiva, è interamente a carico dello esattore nel caso
di riscossione mediante ruolo. Spesso questo tipo di affidamento
risulta molto più vantaggioso essendo il compenso stabilito dalla
legge. |