Il
quesito posto deve essere valutato alla luce di quanto previsto dai
commi sotto riportati dello articolo 4 del DL 209 del 2002
convertito dalla legge 265 del 2002:
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione
coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
(2)
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il
concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari
responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni
demandate agli ufficiali della riscossione
e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al
segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui
al regio decreto n. 639 del 1910. I
funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità
allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità
previste dall'articolo 42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (2)
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i
concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo
18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti
e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. (2)
In
sintesi, il Comune alla luce di quanto previsto dai commi su
indicati, assume i medesimi poteri del concessionario esattore e
ciò tenuto conto che l’articolo 72 di tale decreto ha modificato i
termini "esattore" ed "esattoria" originariamente riportati nel
presente provvedimento, con "concessionario" ex
art. 35, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46..
In
linea teorica, quindi, tale articolo (72bis) trova applicazione
anche per il Comune, ma alla condizione che il
sindaco abbia proceduto alla nomina di uno o più funzionari
responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni
demandate agli ufficiali della riscossione, così come previsto dalla
normativa sopra riportata.
In
assenza, di tale nomina trovano applicazione i principi generali del
nostro ordinamento, così che il procedimento esecutivo deve essere
instaurato attraverso le seguenti fasi:
a)
firma del decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910 da
parte del funzionario responsabile;
b)
notifica del medesimo direttamente dal Comune;
c)
nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, affidamento
del pignoramento mobiliare allo ufficiale giudiziale o al messo del
giudice di pace;
d)
nel caso di mancato soddisfacimento del credito mediante
pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti presso terzi o
iscrizione di ipoteca su beni immobili (solo se il credito non è
inferiore a 8000 euro), ma solo con l’assistenza di un legale, ai
sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile
(notizie utili sono acquisibili mediante accesso ai dati della
anagrafe tributaria);
In
sintesi, l’articolo 72 bis citato trova applicazione solo in quanto
il Comune abbia nominato un funzionario responsabile della
riscossione (che peraltro deve avere la qualifica di ufficiale
esattoriale). Di contro, trovano applicazione le disposizioni di cui
al RD 639 del 1910 e le disposizioni del codice di procedura
civile.
Si
allega fac simile di decreto ingiuntivo. |