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VARIO 2007

DOMANDA:

49. 1.Al Comune, che intende procedere direttamente ( tramite il proprio "funzionario responsabile del tributo" e non tramite "concessionario")alla riscossione coattiva dei propri tributi è consentito avvalersi delle procedure esecutive privilegiate ( mobiliari e immobiliari ) di cui al DPR n. 602/73 ed in particolare presso terzi nei modi previsti dall'art. 72 bis introdotto dall'art. 2 comma 6 del DL n. 262/2006 convertito nella Legge n. 286/2006, in mancanza di Ufficiali della riscossione ( che lavorano quasi tutti per i concessionari) e di un proprio Funzionario Responsabile della Riscossione ( per i quali non vengono banditi concorsi)?

2. Se la risposta al superiore quesito è negativa : il Comune può avvalersi, come tutte le persone fisiche e giuridiche e gli Enti privati e pubblici, delle procedure esecutive ordinarie, mobiliari e immobiliari - e presso terzi -, come previsto dal Libro III del Codice di Procedura Civile?

-In ipotesi di risposta negativa anche al quesito sub 2, può indicarmi la fonte normativa del relativo divieto?

RISPOSTA:

Il quesito posto deve essere valutato alla luce di quanto previsto  dai  commi sotto riportati dello articolo 4 del DL 209 del 2002 convertito dalla legge 265 del 2002:

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. (2)
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (2)
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (2)

In sintesi, il Comune alla luce di quanto previsto dai commi su indicati,  assume i medesimi poteri del concessionario esattore e ciò tenuto conto che  l’articolo 72 di tale decreto ha modificato i termini "esattore" ed "esattoria" originariamente riportati nel presente provvedimento,  con "concessionario" ex art. 35, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46..

In linea teorica, quindi, tale articolo (72bis) trova applicazione anche per il Comune, ma alla condizione che il sindaco abbia proceduto alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, così come previsto dalla normativa sopra riportata.

In assenza, di tale nomina trovano applicazione i principi generali del nostro ordinamento, così che il procedimento esecutivo deve essere instaurato attraverso le seguenti fasi:

a)      firma del decreto ingiuntivo di cui al  RD 639 del 1910 da parte del funzionario responsabile;

b)      notifica del medesimo direttamente dal Comune;

c)       nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, affidamento del pignoramento mobiliare allo ufficiale  giudiziale o al messo del giudice di pace;

d)      nel caso di mancato soddisfacimento del credito mediante pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti presso terzi o iscrizione di ipoteca su beni immobili (solo se il credito non è inferiore a 8000 euro), ma solo con l’assistenza di un legale, ai sensi degli  articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile (notizie utili sono acquisibili mediante accesso ai dati della anagrafe tributaria);

In sintesi, l’articolo 72 bis  citato trova applicazione solo in quanto il Comune abbia nominato un funzionario responsabile della riscossione (che peraltro deve avere la qualifica di ufficiale esattoriale). Di contro, trovano applicazione le disposizioni di cui al RD  639 del 1910 e le disposizioni del codice di procedura civile.

Si allega fac simile di decreto ingiuntivo.

 

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