Quesiti
completi:
1.Da quando divengono soggette
all'ICI le aree edificabili inserite nel PGT essendo
"trasformabili"?
Risposta: L'equivoco, peraltro
apparente, nasce dai diversi principi che regolano l'edificabilità
ai fini fiscali rispetto a quella urbanistica. Ora, la norma
tributaria avendo carattere speciale, ai fini ICI e per gli
altri tributi, prevale sulle disposizioni di carattere edilizio.
Infatti il comma 2 dell'articolo 36 del DL 223/06 convertito
dalla legge 248/06 così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
Sulla legittimità di tale
disposizione si è espressa la Corte Costituzionale con
l'ordinanza n. 41 del 2008. Con tale ordinanza la Corte
Costituzionale ha anche evidenziato che se è vero che l'area
diviene edificabile sin dal momento della adozione da parte del
Comune degli strumenti urbanistici generali il valore varia con
il progredire del procedimento urbanistico, minimo al momento
della adozione, massimo al momento del rilascio del
provvedimento autorizzatorio edilizio.
Ora, essendo il PGT uno strumento
urbanistico generale il medesimo al pari del PRG è idoneo nel
riconoscere l'edificabilità (fiscale) sin dal momento della sua
adozione e quindi ancor prima della sua approvazione.
Il difficile è caso mai è
determinare il valore delle aree al momento della adozione di
tale strumento. Al quesito darà risposta il mercato e l'estimo,
avendo riguardo allo stato di tale aree al momento di adozione e
per gli anni successivi alla data del primo gennaio di ciascun
anno, così come previsto dal comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.
n.504/92
2. L'istituto diocesano per il
sostentamento del Clero con sede a ….. possiede alcuni terreni ,
in una cascina un AO4 e un C06, nel 2003 a seguito di opere di
ristrutturazione il 14/05/2003 cessano l'abitazione A04 e il
C06 e accatastano 4 unità A03 e un fabbricato D10.
Loro continuano a pagare l l'I.C.I.
sulla vecchia A04 e il C06 il Comune emette avviso di
accertamento.
L'istituto contesta
l'accertamento sostenendo che trattasi di fabbricati rurali
occupati da dipendenti indiani dell'azienda agricola che
gestisce i terreni , possiedono una dichiarazione di ruralita'
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e un documento rilasciato
dall' Ufficio Tecnico Comunale dell'Ottobre 2003 che certifica
che i fabbricati sono utilizzati come fabbricati agricoli.
Abbiamo richiesto di farci avere
la documentazione che attesti quello che hanno riferito
telefonicamente, loro sostengono che potrebbero anche
rilasciare una semplice autodichiarazione come fanno in altri
comuni.
A seguito delle tesi Anci Emilia
Romagna, nota dell'Ifel 24/11/2008 come possiamo agire visto che
non abbiamo intenzione di annullare l'avviso ?
Risposta: L'edificio non è rurale
ed anche se lo fosse va assoggettato, proprio sulla base di
dette indicazioni. Non è rurale perché il possessore non è un
imprenditore agricolo. Esistono, quindi, più motivi per negare
l'accoglimento dell'istanza in argomento.
3. Un ns.contribuente ha sempre
pagato l'ICI sull'abitazione concessa in uso gratuito al figlio
come seconda casa e adesso vuole presentare la dichiarazione
ICI ed ottenere il rimborso dal 2004 al 2008 e sull'anno 2004 è
disposto a pagare la sanzione per tardiva presentazione
denuncia.
Il nostro regolamento non prevede
nulla in merito alla sanzione per tardiva dichiarazione
1) Dobbiamo concedere il rimborso
dal 2004 al 2008?
2) Quale e se applicare la
sanzione di legge per tardiva presentazione denuncia.
Risposta (riconferma). Il
contribuente non può documentare ora per allora il diritto alla
agevolazione e quindi il relativo rimborso, almeno secondo
prevalente giurisprudenza in materia. Comunque l'unica sanzione
applicabile è costituito dal rigetto della istanza di rimborso.
In definitiva, o il contribuente è rimesso in termine e si da'
il rimborso oppure si nega tale diritto, ma mai può essere
sanzionato.
4. Una società ha acquistato,
tramite leasing, n. 3 appartamenti in questo comune che ha
accatastato nella categoria A10. Per n. 2 di questi immobili
sono state presentate le cessioni di fabbricato dichiarando
“uso ufficio” ma di fatto gli affittuari lo utilizzano ai fini
domestici e chiedono l’applicazione della tariffa rifiuti
relativa a tale utilizzo. Domanda? A chi devo segnalare questa
incongruenza?Posso applicare la tariffa per uso domestico?
Risposta: La Tarsu segue l'uso,
così che se domestico trova applicazione la corrispondente
tariffa. Tuttavia, il fatto determina per l'ICI l'ordine di
variazione catastale e per il tecnico comunale l'obbligo di
valutare se sussista violazione per il cambio di destinazione
urbanistica. In conclusione, i guai veri sono per il tecnico
comunale.
5. Una recente sentenza della
Corte di Cassazione (n. 25902 del 29/10/2008) asserisce che ai
fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale
come abitazione principale, non costituisce ostacolo
all'applicazione per tutte, dell'aliquota prevista per
l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso
abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle
unità che lo compongono, assumendo rilievo l'effettiva
utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile
complessivamente considerato.
La risoluzione ministeriale
n. 6/DPF del 07/05/2002 in merito alla questione (abitazione
principale costituita da due unità) aveva chiarito che in caso
di più unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è
corretto utilizzare come base imponibile la somma algebrica
delle rendite risultanti in catasto e quindi applicare al
risultato così ottenuto, l'aliquota ridotta deliberata e la
relativa detrazione.
Per poter usufruire per
intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta che della
detrazione, il contribuente dovrebbe richiedere l'accatastamento
unitario dei due distinti cespiti.
A tutto oggi l'ufficio per
casi analoghi, ha sempre seguito l'indicazione ministeriale;
tuttavia alla luce della citata sentenza, è opportuno che l'ente
riveda le proprie posizioni oppure è corretto attendere una più
nutrita giurisprudenza o eventuali regolamentazioni da parte del
legislatore e solo allora rimodulare la posizione indicata dalla
risoluzione ministeriale.
Risposta: Ho meditato a lungo su
tale sentenza, che trovo illegittima, proprio per i motivi che
Lei ha evidenziato. La sentenza può essere illegittima solo per
il fatto che il Comune di riferimento non si è difeso nel modo
corretto. Una sentenza della Cassazione, diversamente da una
sentenza della Corte Costituzionale, vale solo per il caso
deciso. In sintesi, tale sentenza si mostra contraria:
a) al principio di autonomia di
ogni singola unità immobiliare accatastata, come del resto
previsto dalla lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92.
Al riguardo si fa rilevare che per vincere tale principio per le
pertinenze è stata necessaria l'emanazione di una norma;
b) al principio della tassatività
o letteralità delle norme agevolative tributarie;
c) al principio dell'onere della
prova;
d) alla inefficacia dei
comportamenti di elusione tributaria. Infatti, spesso tali
soggetti mettono in atto tali comportamenti per non far divenire
l'unica casa di lusso o per pagare comunque meno tributi (IVA,
imposta di registro, ecc).
Senza contare, poi, le differenti
interpretazioni ministeriali (vedasi risoluzione n. 6 del 2002).
6. In data 23/02/2008 marito e
moglie donano al figlio e alla nuora (sono tutti residenti a
Milano) un abitazione cat. A/3, dopo qualche giorno
acquistano due terreni adiacenti rispettivamente
della superficie di 269 mq e 11 mq .
In questi giorni il figlio e la
nuora hanno trasmesso a mezzo fax due dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà dove dichiarano:"che agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , le aree
distinte al fg...e mapp... soddisfano il requisito di
pertinenza ai sensi dell'art. 817 del Codice civile e sono
pertanto funzionali all'unità immobiliare di cui dispongono
anche se accatastata al fg. 8 mapp. 22(A03). Tale destinazione
risponde all'effettiva esigenza dei sottoscritti di dar vita a
tale vincolo di complementarietà o strumentalità in modo reale
(non eventuale o potenziale) e durevole (non occasionale o
temporale) sin dal momento dell'acquisizione delle due aree".
Nella visura catastale sono
elencati:
l'abitazione - catasto dei
fabbricati
le due aree - catasto dei terreni
nelle note: assegnazione a socio di cooperativa edilizia
Risposta: L'area in argomento può
in astratto avere rilevanza sia in modo autonomo, in quanto
utilizzata come area di sedime o d ampliamento della costruzione
esistente oppure come elemento idoneo ad incrementare la r.c.
del fabbricato già esistente, così come previsto dallo articolo
51 del DPR 1142 del 1949 che così dispone:
Parte 2 [testo REGOLAMENTO [
parte 2 di 2]]
CAPO V
DELL'ACCERTAMENTO
Articolo
51
Computo delle dipendenze.
È aumentata di una percentuale
non maggiore del 10 % la consistenza delle unità immobiliari
alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse,
ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per
deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano
state tenute presenti nell'attribuzione della classe.
Se in fabbricato in argomento è
in ristrutturazione e se tali terreni sono edificabili dal punto
di vista urbanistico non possono considerarsi pertinenza del
fabbricato e vanno assoggettati in modo autonomo, come area
edificabile. Al termine delle operazioni di ristrutturazione
detti terreni potranno essere esclusi, ma dovrà essere rivista
la r.c. del fabbricato attraverso la graffatura alo edificio di
tali terreni, così come previsto dallo articolo 51 citato.
7. Il nostro comune ha
dichiarato di aver avuto una minore entrata di ICI, a seguito di
autodeterminazione provvisoria della rendita catastale ad un
fabbricato del gruppo D, a decorrere dall’anno 2005 .
Il contributo statale ci è stato
riconosciuto ed è ormai consolidato.
Oggi ci troviamo nella situazione
inversa: in conseguenza di alcune autodeterminazioni provvisorie
delle rendite catastali abbiamo ottenuto dei maggiori introiti.
I maggiori introiti non riguardano il fabbricato per cui è stato
chiesto il contributo. Dobbiamo noi comunicare in base
all’articolo 3 del Decreto interministeriale n. 197 del
01/07/2002 questi maggior introiti oppure essendo riferiti ad
altri fabbricati per i quali non percepiamo nessun contributo
non siamo tenuti all’adempimento?
Risposta: A mio avviso tali
aumenti non vanno considerati. Infatti, il comma 2 dello
articolo 64 della legge 388/00, che sotto si riporta, sembra con
chiarezza riferirsi ai soli fabbricati del comma 1 e quindi a
quelli che hanno determinato una minor rendita catastale
(mediante DOCFA) e non a quelli che hanno avuto una maggior
rendita catastale.
2. Qualora, ai singoli
comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti
erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della
determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli
uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per
cento, rispetto a quelli conseguiti prima della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i
trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi
enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione
si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione della
rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della
definizione di eventuali ricorsi in merito
8. Fabbricato dichiarato nel
1993 con valore contabile- rendita catastale in atti dal
1995 per variazione del 1993. dal 1996 paga sulla rendita
catastale. calcolo per minor gettito anno 2001
Importo valore contabile del 1993
(anno di costruzione dell’immobile) aggiornato con il
coefficiente in vigore nell’anno 2001, per aliquota in vigore
nell’anno 2001.
E cosi per tutti gli altri anni
da certificare ( aggiorno il valore contabile del 1993 con i
coefficienti in vigore per 2002, 2003 ecc.)
Altro esempio :
Il fabbricato dichiarato con
valore contabile nel 1992. la rendita viene messa in atti nel
1992 su variazione presentata nel 1987, pero’ non risulta
notificata alla data del 1992. il contribuente continua a pagare
sul valore contabile sino al 1995, sino quando viene a
conoscenza dell’attribuzione della rendita.
E’ da considerarsi nella
dichiarazione del minor gettito?.
Risposta: Entrambi i casi non
sono oggetto di contributo, in quanto il passaggio da valore
contabile a rendita catastale non è avvenuto come preteso dalla
norma (che allego) mediante DOCFA ossia il procedimento di cui
al DM 701 del 1994. Per individuare tali fabbricati risulta
necessario fare una visura storica (D) e selezionare quelli che
sono passati a r.c. mediante tale procedimento. La somma per
ogni anno del valore contabile dell'anno di attribuzione, meno
la sommatoria delle r.c. autoattribuite capitalizzate, determina
la base del contributo, che risulterà pari alla base imponibile
per l'aliquota dell'anno.
Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Storica
Documento n. 1 di 1
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 64
(Determinazione delle rendite
catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall'anno 2001 i
minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per
effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria
D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono
compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali
se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei
maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per
effetto della determinazione della rendita catastale definitiva
da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori,
almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima
della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i
trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi
enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione
si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione della
rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della
definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al
31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.
Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Storica
Documento n. 1 di 1
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre,
n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite
catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
Articolo 2
Contributo statale
1. A decorrere dall'anno 2001 i
trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore
gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura
prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di
gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro
1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante
dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è
verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate
verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito
dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D considerando la base imponibile
risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle
rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il
gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito
della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata
applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio
finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta,
effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali
provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo
statale determinato in corrispondenza di tale perdita è
attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata
la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei
trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore
gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in
esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del
gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta
vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo,
come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali
contributi a tale titolo attribuiti in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n.
392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento
ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il
contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno,
per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al
presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del
minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D a causa della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo
la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro
10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine,
trasmettono i certificati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale della finanza locale.
9. Una contribuente, che non
risiede nel ns Comune e non risulta essere coltivatrice diretta,
ha ricevuto in eredità una percentuale di possesso di n. 2
immobili categoria A3, n. 2 categoria D10 e vari terreni
agricoli. La suddetta contribuente non vuole pagare l’ICI sui
terreni agricoli, sui fabbricati D10 e su una abitazione A3
perché utilizzate dal fratello agricoltore. Non essendo in
possesso dei requisiti di agricoltore non è tenuta a pagare
l’ICI per la sua quota di possesso? Il fratello agricoltore,
ammesso che la sua posizione risponda ai requisiti richiesti,
non doveva, fino al 2007, pagare per gli immobili cat A3 (sia
per quello in cui risiede sia per quello occupato da un fratello
non agricoltore)?
Risposta: Sulla base della più
recente giurisprudenza consolidata della Cassazione, a decorrere
dalla sentenza n. 15321 del 2008, gli edifici, anche se rurali,
vanno assoggettati ad ICI. La sorella non ha alcuna agevolazione
e deve essere assoggettata sia per i fabbricati che per i
terreni agricoli. Il fratello dovrà essere assoggettato per
tutti i fabbricati (salvo per quello destinato ad abitazione
principale dal 2008), mentre per i terreni agricoli potra godere
sulla propria quota le agevolazioni previste dallo articolo 9
del D.Lgs.n.504/92, se conduce direttamente l'attività agricola
ed ha la qualifica di IAP. Ovviamente il fratello (dal
2008) avrà diritto alla esenzione solo per il fabbricato
destinato ad abitazione principale, mentre la quota posseduta
dalla sorella sarà normalmente assoggettata, così come previsto
dalla Risoluzione n. 12 del 2008. Per gli anni antecedenti il
fratello godrà sulla abitazione principale della detrazione e
della aliquota agevolata.
10. A seguito dell'emissione di
avvisi di accertamento ICI per aree standard - verde pubblico un
contribuente in sede di istanza di adesione ci ha fornito copia
della Sentenza n. 25672 del 24 ottobre 2008 della Corte di
Cassazione Sezione Tributaria Civile la quale non considera
fabbricabili e quindi non soggette all'ICI le aree standard -
verde pubblico.
Risposta: Tale sentenza è come un
pesce fuor di acqua e si scontra contro tantissime sentenze
anche recenti della Cassazione.
11. Il comune di ….. ha
considerato, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 662/96,
abitazione principale l' unità immobiliare posseduta da anziani
e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero, annualmente con la Delibera delle aliquote. Tale
casistica non è pertanto mai stata inserita nel regolamento
comunale, e quindi di fatto assimilata. Non è neppure presente
nella casistica prevista nell'art. 59 del D.Lgs 446/97. Visto
l'art. 1 del D.L. 93/2008 che dispone l'esenzione dell'ICI per
le abitazioni principali e le assimilate con regolamento
comunale o delibera,
tutto ciò premesso:
- si ritiene che la casistica
degli anziani, non possa essere inserita nel certificato per i
trasferimenti statali;
- si chiede se però il Comune
possa legittimamente considerare dette abitazioni esenti.
Risposta: La legge di conversione
(126/08) modificando il comma 2 dello articolo 1 ha esteso
l'assimilazione anche quando sia stata operata con delibera. Ne
consegue che nel caso descritto detti fabbricati vanno
considerati esenti a pieno titolo.
12. Due fratelli sono
comproprietari di 2 appartamenti posti all'interno della
medesima palazzina; gli appartamenti sono abitati quale
abitazione principale da entrambi i fratelli con le proprie
famiglie e lì risiedono. Chiedono all'ufficio tributi
l'esenzione dall' Ici Abitazione principale per entrambi gli
appartamenti
Come suggerisce di
comportarsi??????(Fino ad oggi il Comune ha continuato a
considerare altro immobile ciascuno dei 2 appartamenti per il
50% )
Risposta: Il Ministero delle
Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008 ha, in sintesi,
precisato che il contitolare della abitazione principale non
dimorante non è esente dal pagamento dell'ICI. Recita infatti il
penultimo capoverso del punto 2 di tale risoluzione:
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è
proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il
20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto
da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione
disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI
calcolata sulla base della propria quota di possesso.
Tenuto conto che tale esenzione è a carico dello Stato si
consiglia vivamente di non concedere l'esenzione richiesta,
continuando nel comportamento descritto.
13.L'ufficio scrivente ha emesso
avvisi di accertamento ici per le annualità d'imposta 2004- 2005
-2006 nei confronti di due coniugi che hanno residenza
anagrafica differente. Preciso che nell'anno solare 2008 abbiamo
chiesto alla S.V. un parere in merito a tale fattispecie e molto
cortesemente Lei ci ha illuminato sul concetto di residenza
familiare ai fini ICI ( ARTCOLO
8 comma 2° D.Lgs. 504/1992). Nel caso di che trattasi non vi è
alcuna separazione giudiziale o divorzio tra i coniugi e nulla
risulta dal loro atto di matrimonio ne sullo stato di famiglia
ma gli stessi sostengono ora dinanzi all'adita commissione
tributaria di aver diritto all'aliquota per abitazione
principale in quanto residenti in immobili differenti. L'ufficio
scrivente sostiene, invece, che ai fini ICI non rileva la
residenza di comodo (utilizzata per l'acquisto agevolato
dell'immobile) e che in mancanza di indicazione da parte dei
contribuenti la residenza familiare è da individuarsi con quella
della moglie ( focolare domestico). Se Lei ci conferma che tale
tesi è valida dinanzi alla commissione tributaria a quali norme
giuridiche e/o Sentenze giurisprudenziali possiamo fare
riferimento? La seguiamo sempre con doverosa attenzione e le
porgiamo cordiali saluti.
Risposta: Secondo l’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989, infatti,
agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità ,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune. Motivate dunque l'azione di
recupero ritenendo tale comportamento elusivo e quindi
inefficace ai fini tributari, ai sensi del comma 1 dello
articolo 37 bis del DPR 600/73.
14. Questo Comune c'è una asilo
infantile e nido di proprietà di un un Ente morale ma che svolge
l'attività didattico-ricreativa secondo modalità di un'attività
commerciale. Questo Ente non ha mai pagato l'ICI in quanto
sostiene di essere esente in base all'art. 7 della 504/92.
Secondo Lei anche alla luce della sentenza n. 20776/2005 ,il
Comune può recuperare l'imposta?
Risposta: L'esenzione di cui alla
lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 richiede il
soddisfacimento di due condizioni ossia di quella soggettiva di
Ente non commerciale ed anche quella oggettiva ossia di
destinazione non commerciale dello immobile. Nel caso descritto,
mentre è soddisfatta la prima non lo è la seconda, in quanto
oggettivamente commerciale.
In ordine allo assoggettamento si
è espressa la Cassazione con la sentenza n. 20776 del 2005, la
cui massima sotto si riporta.
In tema di imposta comunale sugli
immobili (i.c.i.), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art.
7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, è
subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo,
rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di
attività di assistenza o di altre attività equiparate dal
legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito
soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da
parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art.
87, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, cui il
citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo -
che in base ai principi generali è onere del contribuente
dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di
documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui
l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale
attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in
concreto, con le modalità di un'attività commerciale.
(Fattispecie in tema di ritenuta debenza dell'imposta da parte
di un ente privato gestore di un asilo infantile, a fronte
dell'accertata carenza di prova della destinazione dell'attività
scolastica a soggetti non abbienti o della destinazione dei
ricavi eccedenti i costi a fini assistenziali).
Cassazione
civile , sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20776
15. Le Amministrazioni dell’Alpago
intendono promuovere l’adozione di un atto di indirizzo
interpretativo che consenta agli addetti dei tributi di operare
in maniera univoca sulla questione sorta recentemente a seguito
della sentenza della Cassazione n. 25902 la quale ha affermato
il principio che le agevolazioni fiscali in tema di prima casa
possono coinvolgere più unità anche poste non sullo stesso
piano, in quanto termine “prima casa” non deve essere inteso
come unico bene iscritto catastalmente, ma all’uso specifico nel
suo complesso.
E’ stato demandato alle addette
degli Uffici Tributi di predisporre l’atto di indirizzo.
Si fa presente che nel nostro
territorio esistono parecchi casi di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, accatastate in più subalterni, alcuni
dei quali hanno consistenza irrisoria (1- 2 vani); queste
situazioni sono state per lo più gestite applicando alle u.i.
più piccole l’aliquota stabilita per l’abitazione principale.
Ora, alla luce delle vigenti
disposizioni di legge, anche queste unità immobiliari dovrebbero
essere considerate esenti dal pagamento dell’ICI.
Al fine di evitare il sorgere di
situazioni di evasione ed elusione fiscale si rende necessario
stabilire dei “paletti” che non consentano ai contribuenti di
considerare come abitazione principale anche altre unità
autonome, ubicate sullo stesso immobile (ad esempio un secondo
mini appartamento).
Pensavamo innanzi tutto di farci
presentare unitamente ad un dichiarazione sostitutiva le
planimetrie dalle quali deve emergere che le due o più unità
sono contigue e costituiscono effettivamente l’abitazione
principale (es. cucina, camere e soggiorno accatastate con un
subalterno e bagno + cantina con altro sub);
nei casi in cui il contribuente
non presenti la planimetria trattandosi di u.i. vecchie, far
eseguire sopralluogo da Ufficio Tecnico o Vigile.
Inoltre invitare formalmente il
contribuente ad unificare catastalmente le unità immobiliari;
siamo però a conoscenza che in alcuni casi l’unificazione non è
possibile per motivi di “provenienza” delle u.i..
Le chiediamo: Le sembra corretta
la nostra proposta? Ci può eventualmente dare altri
suggerimenti?
Come dobbiamo presentare la
proposta alle Amministrazioni?
Risposta: Ho pensato a lungo su
tale sentenza, la quale peraltro si pone in contrasto con altre
sentenze della Cassazione e con la risoluzione ministeriale n. 6
del 2002 e ritengo di non condividere tale contenuto per i
seguenti motivi:
a) la lettera a) del comma 1
dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 attribuisce rilevanza
autonoma ad ogni fabbricato iscritto distintamente in catasto;
b) le esenzioni e le agevolazioni di carattere
tributario in genere trovano applicazione nel caso tassativo,
non trovando applicazione interpretazioni estensive (vedasi le
sentenze degli edifici rurali ed il ripensamento della
Cassazione su tale punto).;
c) l'inefficacia nei confronti della pubblica
amministrazione di comportamenti elusivi ossia tesi a sfuggire
totalmente od anche parzialmente al pagamento di tributi.
Una sentenza della Cassazione, diversamente da
una sentenza della Corte Costituzionale, è come una rondine
ossia non fa primavera. Ad esempio con questa sentenza la
Cassazione aveva affermato un principio opposto:
Corte di Cassazione, sentenza n. 10981 del 14
maggio 2007: due appartamenti riuniti solo uno agevolato.
Non usufruisce delle agevolazioni fiscali per la
prima casa chi acquista due appartamenti confinanti e che ha
intenzione di destinare a unica abitazione
In conclusione, la sentenza sopra riportata della Cassazione non è condivisibile e non
deve essere seguita dai comuni, essendo contraria:
a) al principio di autonomia di ciascuna unità immobiliare, stabilito dalla lettera a)
dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92;
b) al principio di tassatività delle esenzioni;
c) al divieto di applicazione dei comportamenti elusivi.
Se comunque, volete dare applicazione alla incriminata sentenza (contro il mio parere),
limiterei l'applicabilità alle seguende condiozioni:
a) deve trattarsi d unità contigue, da verificarsi mediante sopralluogo ossia in una pare il reparto
notte e nell'altro il reparto giorno;
b) devono appartenere al medesimo soggetto passivo, poiché se possedute da due soggetti
diversi vi sarebbe fine di elusione dal pagamento dei tributi erariali;
c) si deve essere certi che dallo accatastamento non derivi il passaggio alle
categorie non esenti A1, A8, A9.
16. Mi hanno fatto sorgere il
dubbio se l’abolizione dell’obbligo di dichiarazione ICI x i
trapassi immobiliari riguardi anche i terreni (ed aree ) o solo
i fabbricati
Risposta: Riguarda tutti i
cespiti e quindi anche i terreni per i quali il trasferimento ha
comportato variazione catastale. In sintesi, la variazione
catastale equivale a denuncia
17. Da quello che ho capito dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, le aree ubicate in zona ADT
sono da considerarsi aree che diverranno edificabili solo dopo
aver fatto un apposita convenzione con il comune. Decorsi i 5
anni di validità del PGT le predette aree potrebbero non essere
nemmeno più individuate come ADT, ma semplici terreni agricoli.
Risposta: Sono, quindi, da
considerarsi edificabili. La convenzione fa aumentare il valore,
ma ora sono già da considerarsi "fiscalmente edificabili" e non
solo per l'ICI, ma anche per l'IVA e l'IRPEF. Difficile caso mai
è stabilirne il valore. ma certamente non può essere quello
agrario.
18. Vorrei una conferma: per le
aree diventate edificabili il 01 settembre 2002 abbiamo
recuperato l'ICI da quella data, cioè 4 mesi per il 2002. E'
stato corretto o l'imposta, visto che il valore venale fa
riferimento al 01/01, doveva essere recuperata dal 01/01/2003?
Risposta: La norma (comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92)
va interpretata nel senso di far riferimento al 1° gennaio o
dall'inizio del divenire edificabili delle aree se con
provvedimento successivo a tale data. Per spiegare ciò faccio
l'esempio inverso: forse se l'area è divenuta inedificabile il 2
gennaio 2002 uno dovrebbe pagare per tutto il 2002? Chi sbaglia
non considera che ai sensi dello articolo 10 del predetto
decreto l'ICI è imposta che va a mesi.
19. Per il contributo immobili D
periodo 2001-2005 ritengo che debbano essere presentati
certificati diversi (uno per ogni anno dal 2001 al 2005 con gli
importi cumulati, ossia quello del 2002 continene l'importo
della perdita 2001 + perdita 2002 ecc.). Inoltre può andare
bene così come ho integrato il certificato (vedi
allegato) aggiungendo la firma del responsabile servizio
finanziario e l'asseverazione dei Revisori dei Conti. Ha per
caso predisposto un fac-simile di modello o se va bene quello
che ho predisposto?.
Risposta: Tale operato è conforme
alle indicazioni fornite dal Ministero con la Circolare n. 6/08
di cui si riporta la parte di interesse del presente tema.
3.
Modalità di compilazione e trasmissione
Per ogni anno certificato,
l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta
la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola-
eventuale- maggior perdita rispetto a quella in precedenza
dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso
per quell’anno. In altri termini, nel caso in cui venga
compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una
minore entrata registrata in un anno, nell’anno successivo andrà
riportata la stessa somma, se l’importo è rimasto lo stesso,
oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà
certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di
quella già certificata per l’anno precedente.
Per maggiore comprensione si
riporta il seguente esempio:
minori entrate registrate
a tutto anno 2001 |
per 25 |
Certificato 25 |
minori entrate registrate
per l’anno 2002 |
0 |
Certificato 25 |
minori entrate registrate
per l’anno 2003 |
per 12 |
Certificato 37 |
minori entrate registrate
per l’anno 2004 |
per 6 |
Certificato 43 |
minori entrate registrate
per l’anno 2005 |
0 |
Certificato 43 |
I comuni devono presentare un
distinto modello, completo del rispettivo allegato “A”, come da
certificazioni previste dal richiamato decreto n. 197 del 2002,
per ognuno degli anni per i quali intendono chiedere il
contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a
firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente
locale, e dell’asseverazione dell’organo di revisione, che
evidenzi le minori entrate registrate dal Comune per ciascuno
degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a
rimborso, riconosciuti ed incassati.
Le certificazioni devono essere
trasmesse entro il termine in precedenza indicato solo alla
Prefettura – UTG di competenza. In caso di spedizione fa fede il
timbro postale.
20. Abbiamo già emesso avviso di
accertamento ici aree fabbricabili relativo alle annualità
2003-2004-2005-2006-2007 a carico di una società sas che a
seguito dello stesso il curatore fallimentare ha avanzato
istanza di revisione in autotutela chiedendo la rettifica
dell'avviso relativamente agli anni 2003-2004-2005-2006 essendo
la società in liquidazione e il socio illimitatamente
responsabile dichiarati falliti con sentenza del 24.10.2006. Il
curatore chiede che il credito vantato dall'Ente nei confronti
del fallito venga rettificato riemettendo un avviso per gli anni
2003-2004-2005-2006 ( per 10 mesi) ed un altro avviso per gli
anni 2006 (2 mesi) e 2007. Come si deve procedere in questo
caso?
Notifichiamo le rettifiche
dell'atto e procediamo successivamente all'insinuazione tardiva
al passivo per il credito precedente il fallimento?
Risposta: Non deve riemettere
tali atti, ma solo rettificare quello relativo al 2006 ed
annullare quello del 2007, poiché dalla data di apertura del
fallimento è sospesa l'attività di liquidazione e l'ICI
corrisposta in prededuzione dal curatore fallimentare ai sensi
del comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92.
Successivamente dovrà insinuarsi nel passivo fallimentare per il
periodo antecedente alla apertura del fallimento.
Le allego atto di autotutela
rettificativa per rettificare il 2006, mentre darà comunicazione
delLo annullamento del 2007.
21. Sono edificabili e quindi
tassabili ai fini ici i terreni ubicati in zona B8 (centro
cittadino) nel cui sottosuolo vengono costruiti parcheggi o box
? Inoltre se questi terreni fossero in altri ambiti urbanistici
(anche zona E) la situazione sarebbe diversa?
Risposta: Nel centro cittadino, se l'area non è urbanisticamente
edificabile, va considerata edificabile di fatto, ma solo nel
periodo intercorrente dallo inizio della costruzione sino alla
data di ultimazione dei lavori. Se, come penso, la zona E è
urbanisticamente edificabile, l'area va considerata tale sin dal
momento di adozione degli strumenti urbanistici generali.
22. in riferimento al giornalino
3 del 2009 e più precisamente alla notizia seguente:
"CTP di
Bergamo, Sezione 1, sentenza n. 57 del 25 settembre 2008: ICI.
Assoggettabili la scuola materna, la Casa di Riposo, il cinema
detenuto dalla Parrocchia",
con la presente, si richiede un chiarimento: Visto il
Decreto Legge n. 163 del 17.08.2005 - "Disposizioni urgenti in
materia di infrastrutture", all'articolo 6 - Esenzione
dall'ICI per particolari immobili, dal quale si evince che detta
esenzione si intende applicabile anche nei casi di immobili
utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16, primo
comma, lettera b), della legge 20.05.1985 n. 222, pur svolte in
forma commerciale se connesse a finalità di religione o di
culto. Premesso quanto sopra si richiede cortesemente una
delucidazione in merito ad esenzioni di case di riposo e scuole
materne in quanto il decreto legge 163/2005 sembra contrastare
quanto stabilito dalla sentenza 57/2008.
Risposta: Tale articolo non è
stato convertito in legge, così da perdere efficacia sin dalla
sua emanazione. Venendo al merito della sentenza, Le devo dire
che secondo costante giurisprudenza della Cassazione l'esenzione
di cui alla lettera i) richiede il soddisfacimento di due
condizioni ossia di quella soggettiva di Ente non commerciale
che non abbia oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una
attività commerciale e quella oggettiva ossia l'utilizzo dello
immobile per finalità commerciali. Nonostante diffusa
confusione, l'esercizio commerciale è diverso dalla finalità di
lucroe si realizza quando la partecipazione del soggetto è
connesso al pagamento di una retta o di un corrispettivo. Ne
consegue che la scuola materna, la casa di riposo, ed il cinema
debbono essere assoggettati, svolgendo in via continuativa
attività commerciale.
23. L'immobile della Casa di
riposo risulta catastalmente di proprietà al 70% del Comune di
…. ed al 30% della Parrocchia. Il Comune e la Parrocchia hanno
stipulato una convenzione per la gestione dei locali interamente
affidata alla Parrocchia. Dato che la maggior parte della
proprietà è del Comune, che ovviamente non può autotassarsi,
possiamo richiedere il versamento dell'ICI per il 30%?
Se nella convenzione fosse
inserita una voce con la quale si esonera dal pagamento
dell'ICI, o forse in modo più generale, dal versamento di tasse
comunali... questa "postilla" può "superare" la sentenza oppure
possiamo richiedere il versamento dell'ICI?
Risposta: In materia tributaria
le eventuali convenzioni vanno disapplicate in quanto
illegittime. Fermo restando, quindi, l'esenzione della quota
del Comune ai sensi dello articolo 4 del D.Lgs.n.504/92, va
assoggettata la quota detenuta dalla parrocchia per la quota del
30 per cento. Caso mai la convenzione potrebbe prevedere non
l'esenzione, ma il rimborso alla parrocchia dell'ICI pagata.
24. Avendo riscontrato la
casistica di un Ente morale che ha sempre pagato l'ICI con
esclusione dell'acconto ICI 2006 in virtù della previsione
legislativa di esenzione introdotta dalla conversione in Legge
del D.L. n. 203/2005, siamo a chiedere se l'Ente scrivente debba
pretendere anche per tale periodo (primo semestre 2006) il
pagamento ICI alla luce del nuovo disposto in materia di
esenzione ICI in vigore dal 04.07.2006 (art. 39 D.L. n.
223/2006).
In particolare si tratta di
comprendere se l'art. 39 del D.L. n. 223/2006 convertito con
modificazioni dalla L. n. 248/2006 debba essere considerata una
norma interpretativa e quindi con effetto retroattivo.
Risposta: La norma in esame (art.
39 D.L. n. 223/2006) ha valore di interpretazione autentica
della lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, come
chiaramente si evince dalla lettera di tale disposizione. Tale
interpretazione, infatti, risente dei rilievi mossi dalla Unione
Europea alla esenzione di carattere meramente soggettivo
introdotto dal DL 203/05, che ha giudicato detta disposizione
illegittima.
Per le ragioni suddette è come se
il DL 203/05 fosse stato abrogato (abrogazione implicita).
Proceda, dunque, codesto Comune a
recuperare l’imposta non versata mediante avviso di accertamento
che motivi nel senso indicato l’atto impositivo.
25. Un comune per cui gestiamo
l’ICI, vuole rivedere il piano regolatore togliendo alcune aree
edificabili; la responsabile ci chiedeva di verificare una
posizione perché sostiene che, nel caso in cui questo
contribuente abbia sempre pagato l’ici sull’area edificabile,
nel momento in cui l’area viene tolta dal piano regolatore, il
comune è tenuto al rimborso dell’ICI versata sull’area negli
ultimi cinque anni.
Ci servirebbe sapere se questa
notizia è corretta e in base a quale norma il comune è tenuto a
rimborsare l’ici versata.
Risposta: Tale informazione non è
corretta. Infatti, mentre con il precedente testo dello articolo
13 del D.Lgs.n.504/92 il rimborso era automatico, con la
modifica di tale articolo a decorrere dal 1998 il rimborso è
dovuto solo in quanto il Comune abbia indicato nel proprio
regolamento ICI tale facoltà, come previsto nello articolo 59
del D.Lgs.n.446/97 che alla lettera f) del comma 1 così dispone:
f) prevedere il diritto al
rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e
condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
In conclusione, il rimborso è
dovuto solo se il regolamento ICI espressamente lo prevede.
26.
L’art. 6 comma 3 del
Regolamento ICI vigente in questo Ente, approvato con
deliberazione di C.C. n. 9 del 07 03 2008, disciplina il
COMODATO GRATUITO citando testualmente:
“Si considera abitazione principale, quella concessa in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2^
grado, con contratto di comodato registrato, a condizione che:
- l’immobile sia la residenza anagrafica del Comodatario;
- il Comodatario non deve essere proprietario di altri immobili
in …...
Per ottenere tale beneficio, il Comodante deve presentare
all’Ufficio Tributi apposita comunicazione entro la scadenza
della prima rata d’acconto ICI, allegando copia del contratto di
comodato debitamente registrato; tale comunicazione vale anche
per le annualità successive salvo modifica dello stato di fatto
dell’immobile”. Un contribuente ha sottoscritto il contratto di
comodato in data 12 06
2008, ha pagato con modello F24 i diritti
all’Agenzia delle Entrate in data 17 06 2008 e il contratto è
stato registrato in data 01 07 2008.
NON HA PRESENTATO ALL’UFFICIO TRIBUTI APPOSITA COMUNICAZIONE
PREVISTA DAL REGOLAMENTO.
Ha comunque il diritto all’esclusione dal pagamento dell’ICI a
partire dall’annualità 2008?
Inoltre, se nella stipula del contratto di comodato, viene
indicato come individuazione dell’immobile un subalterno errato,
il contratto vale comunque? Si deve procedere alla correzione e
in quale modo?
Risposta: Secondo tesi prevalente in
giurisprudenza, la mancata presentazione della documentazione
richiesta fa perdere il diritto alla agevolazione:
CTR Puglia, Sezione XIV, sentenza
n. 2 del 2008:
ICI - Determinazione dell'imposta -
Aliquota - Immobile utilizzato dal figlio in
comodato gratuito - Diritto all'aliquota ridotta
- Mancato assolvimento dell'onere di
autocertificazione richiesta dal comune -
Esclusione del diritto -
Sussiste.
Massima:
Per potere usufruire dell'aliquota agevolata
sull'immobile utilizzato dal
figlio in comodato gratuito, in presenza di
modalita' di esercizio, forma e
termini per farla valere, la procedura
stabilita dal Comune e' inderogabile
ed il diritto all'agevolazione non puo'
essere validamente rivendicato
neppure ex post, perche' l'autocertificazione
dimostrativa di un diritto
esistente rappresenta il mezzo
documentale per assolvere all'onere
probatorio posto a suo carico, con la
conseguenza che, in difetto, non puo'
utilmente essere invocato il diritto
all'agevolazione medesima.
27. Potrebbe indicare sentenze
di Cassazione che depongono a favore dell'imposizione Ici sulla
volumetria residua.
Risposta: Le riporto la sentenza della Cassazione 15320/00.
Ulteriore motivo di considerare tali aree edificabili diviene
dalla possibilità di cedere la cubatura residuale al vicino
(contratto cessione di cubatura). Tale contratto ha natura
obbligatoria e non reale. Il vicino in sostanza potrebbe
acquisire o cedere la residua cubatura permettendo
l'edificazione.
Ai fini dell'applicazione dell'in.v.im. straordinaria sul
valore finale degli immobili, il criterio di valutazione
automatica fondato sul reddito dominicale risultante in catasto
non è applicabile in relazione a terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria,
ancorché in concreto difettino le possibilità effettive di
edificazione per essere già assorbita da edifici esistenti tutta
la cubatura disponibile.
Cassazione civile , sez. trib., 29 novembre 2000, n. 15320
28. il coniuge superstite abita per un certo periodo nella
casa dove ha abitato con il coniuge, poi si trasferisce (anche
come residenza anagrafica) dalla figlia.
In questo caso pur non avendo
rinunciato, di fatto non usufruisce del diritto di abitazione,
quindi devo accertare l’omessa denuncia e versamento per la sua
quota ricevuta in eredità a seguito della morte del marito e di
conseguenza ai figli per la loro. O a fronte del diritto di
abitazione ci si deve comportare diversamente?
Risposta: Ai sensi dello articolo
1350 del codice civile non basta il trasferimento di residenza
per far venir meno tale diritto, il quale va rinunciato nelle
forme stabilite per la rinuncia alla erdità (notaio, ex
Pretura):
Articolo 1350
Atti che devono farsi per
iscritto.
[I].
Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura
privata [2702 ss.], sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono
la proprietà di beni immobili [812];
2) i contratti che costituiscono,
modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [978 ss.] su
beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], il diritto
del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.];
3) i contratti che costituiscono
la comunione [1100 ss.] di diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) i contratti che costituiscono
o modificano le servitù prediali [1027 ss.], il
diritto di uso su beni immobili e
il diritto di abitazione [1021 ss.];
5) gli atti di rinunzia ai
diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione
del fondo enfiteutico [971];
7) i contratti di anticresi [1960
ss.];
8) i contratti di locazione
[1571] di beni immobili per una durata superiore a nove anni
(1);
9) i contratti di società [2247
ss.] o di associazione [2594 ss.] con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari
per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono
rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato [1871] (2);
11) gli atti di divisione di beni
immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni [1965 ss.] che
hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente
indicati dalla legge [14, 47, 162, 484, 519, 601 ss., 782, 1392,
1403, 15033 , 15431 , 19781 ,
2096, 2328, 2504, 2603, 2821, 2879, 2882; 807, 808 c.p.c.; 237,
249, 328, 565, 852, 857, 1027 c. nav.] (3).
(1) V. art. 41 l. 3
maggio 1982, n. 203.
(2)
V. l. 6 agosto 1966, n. 651 e d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
(3) V.
art. 117 d.ls. 1° settembre 1993, n. 385.
Purtroppo la vedova rimane
soggetto passivo al 100 per cento, senza alcuna agevolazione.
29. Non mi è chiaro il fatto che
non viene considerata l’area fabbricabile al secondo piano in
quanto viene già considerata al piano terra? Ma quando in che
situazione?
Risposta: La sentenza che sotto
riporto, riguarda la sopraelevazione di un fabbricato ultimato
da tempo e non il completamento di un progetto che prevedeva due
piani e solo uno era finito. In questa ultima ipotesi, infatti,
imponibile diviene il fabbricato (primo piano) ed anche l'area
edificabile in rapporto alla proporzione fra superficie non
ultimata e superficie progettata.
L'inizio e svolgimento dei lavori
di costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla
struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come
autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le
pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità,
non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione
edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504
del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta
l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore
dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria.
Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del
nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità
immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo
l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla
data in cui questo è comunque utilizzato.
Cassazione civile , sez. trib.,
15 dicembre 2004, n. 23347
30. una società era proprietaria
di un lotto di mq 6.403 la quale ha provveduto alle opere di
urbanizzazione alla fine del 2004, stralciando dal calcolo per
il pagamento dell'ICI , oltre alle aree destinate alla
costruzione di abitazioni vendute nel corso dell'anno 2005 anche
le aree destinate a parcheggio, a verde e alla strada che sono
state cedute al Comune in data 14/11/2007. Nell'anno 2005 è
stata presentata una dichiarazione ICI che si limitava alla
denuncia della cessione delle aree cedute ai privati per la
costruzione delle abitazioni. Mentre delle suddette aree
destinate a parcheggio, verde e alla strada non è stata data
alcuna comunicazione. In sede di rettifica degli avvisi di
accertamento già emessi, (dal calcolo effettuato da questo
Comune sono state considerate sole le aree risultanti dalla
dichiarazione) come dobbiamo considerare le suddette aree
standard ?" In allegato le trasmetto copia del rigetto della
richiesta di annullamento. Può andar bene oppure ritiene di
apportare della modifiche?
Risposta: Secondo giurisprudenza
prevalente della Cassazione le aree standard sono edificabili ed
il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'ICI sino alla
stipula dell'atto di vendita. La ragione sta nel fatto che l'ICI
considera edificabili le aree soggette ad esproprio e destinate
ad opere pubbliche (opere di urbanizzazione). Ho apportato una
leggera modifica alla sua nota.
31. Dopo il parere n.1/2009 della
Corte dei Conti delle Marche e considerato il blocco triennale
degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 77 bis comma
30 del d.l. 112/08, convertito il legge 133/08, è possibile
modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI ,
limitatamente alla definizione di limite numerico delle
pertinenze assimilate all’abitazione principale? (come era
previsto dall’art.59 comma 1 lettera D del D.lgs. 446/97).
Si è ritenuto in questo caso che
fosse possibile perché non vengono modificate le aliquote, ma
solo stabilito il numero massimo di immobili ai fini
dell’assimilazione delle pertinenze dell’abitazione principale
per l’esenzione di queste dall’ICI.
Risposta: Una modifica in tal
senso risulterebbe in ogni caso illegittima. Infatti, se si
diminuisse il numero di pertinenze esenti risulterebbe in
contrasto con il divieto di aumento della pressione fiscale
previsto dal comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito
dalla legge 126/08. Se si aumentasse il numero di pertinenze
esenti, sarebbe in contrasto con la norma che pone a carico
dello Stato detta esenzione.
32. Ho una Società che è
proprietaria di un immobile censito fin dal 2004 nella
categoria catastale D/1 con una rendita di € 5.432,00; è altresì
proprietaria di un altro immobile (palazzina vicino al
capannone) censito nella categoria catastale A/3. Nel 2006
realizza un sopralzo con conseguente ampliamento della palazzina
per realizzare un nuovo ufficio. A seguito di questi lavori nel
2007 il loro tecnico ripresenta la richiesta del nuovo
accatastamento con una proposta di rendita di € 5.528,00 per
quanto riguarda il capannone e sempre come categoria catastale
D/1 e una rendita di € 787,60 come categoria A/10 per gli
uffici.
Il Catasto in data
15/04/2008 effettua un sopralluogo e
varia la rendita proposta dal tecnico attribuendo
all'immobile (oltretutto su questo immobile non si sono
realizzati nuovi lavori) una nuova rendita di € 9.952,00 e
classificandolo nella categoria catastale D/7 (oltretutto su
questo immobile non si sono realizzati nuovi lavori).
Le chiedo è corretto che io vada
ad utilizzare questa nuova rendita dal 13/08/2007, data di
presentazione del Doc-fa, oppure la decorrenza è comunque dalla
data del sopralluogo del Catasto?
Risposta: In base ai principi del
procedimento DOCFA, la rendita rettificata retroagisce al
momento di quella proposta, ma il recupero non da' luogo al
pagamento né di interessi né di sanzioni. In sintesi, anche per
questa fattispecie trova applicazione l'articolo 74 della legge
342 del 2000. Peraltro, se non è stato presentato ricorso la
nuova r.c. assume carattere definitivo.
33. Abbiamo il caso di tre
fratelli proprietari di un'area fabbricabile un fratello è
titolare di un'impresa agricola a ditta individuale e coltiva il
fondo già area fabbricabile, un secondo fratello risulta
coadiuvante di detta attività agricola, il terzo fratello non
partecipa all'attività. Il comune ha emesso avvisi di
accertamento ICI al fratello coadiuvante e a quello che non
partecipa all'attività agricola. Chiediamo il Suo parere circa
la richiesta di annullamento dell'avviso da parte del fratello
coadiuvante.
Risposta: Il secondo capoverso
della lettera b) del comma 1 dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92
così dispone:
"Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali."
Ora, il comma 1 dello articolo 9,
così individua i soggetti che beneficiano delle agevolazioni in
argomento:
Articolo 9
Terreni condotti direttamente
(1).
"1. I terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano
la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi
condotti,...".
Ora, poiché il coadiuvante non è
un imprenditore agricolo e neppure titolare della impresa
agricola (ma solo un collaboratore) non rientra nella
agevolazione, posto che per costante giurisprudenza le norme
agevolative risultano applicabili con interpretazione letterale.
34. In merito al quesito
dell'azienda speciale (casa di riposo + farmacia), la stessa
insiste nel dire che rientra nel lettera i) dello articolo 7 del
D.Lgs.n.504/92 in quanto trattasi di ente strumentale del comune
dotato di propria personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto (per intenderci ex IPAB
(casa di riposo) ed ex MUNICIPALIZZATA (farmacia). Per quanto
ulteriormente specificato è quindi possibile esentarli
dall'imposta comunale sugli immobili?
Risposta: Le aziende speciali
sono Enti economici e quindi vanno assoggettati normalmente ad
ICI. Si riporta qui sotto la sentenza della Cassazione che ha
ritenuto l'azienda speciale di Milano assoggettabile ad ICI
(Comune di Cassano) anche quando la personalità giuridica faceva
parte del Comune di Milano. Ricordatevi che in materia
tributaria non si deve convincere ma costringere e che non c'é
peggior sordo di chi non vuol sentire (amministratori compresi).
Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23
marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.
Intitolazione:
Ici - Immobili posseduti dallo Stato e
da altri enti pubblici
destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali -
Esenzione - Aziende
municipalizzate - Esclusione.
Massima:
In tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ne
stabilisce l'esenzione per gli
immobili posseduti dallo Stato e da altri
enti pubblici ivi elencati,
purche' destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, condizione il cui
onere della prova incombe, secondo i principi
generali, al contribuente che
richieda il beneficio. E' peraltro errato
identificare il concetto di
finalita' istituzionali, che sono proprie
dell'ente locale e che
costituiscono la ragion d'essere dello
stesso, con quello di servizio
pubblico, che puo' essere svolto anche per
tramite di altri soggetti di
natura privata, quali le aziende
municipalizzate o altri enti o societa' che
(come nel caso di specie) forniscono energia
elettrica. Dette forniture, sia
pure costituenti servizi per il pubblico, non
possono essere ricomprese tra
i compiti istituzionali che hanno una propria
differenziata connotazione e
le imprese che le assicurano, quali
esercenti attivita' commerciali, non
hanno ragione di godere
esenzioni.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione
Economica e Tributaria
La Corte di Cassazione, sentenza
n. 18838 del 30 agosto 2006, le società commerciali non sono mai
esenti ICI anche se i beni sono destinati a scopi sociali
Le società commerciali non godono
dell'esenzione Ici anche quando gli immobili di loro proprietà
siano destinati a scopi socialmente utili. Sia se usati
direttamente sia se assegnati a terzi. Lo ha affermato la Corte
di cassazione accogliendo, con la sentenza n. 18838 del 30
agosto 2006, il ricorso del comune di La Spezia e rovesciando
completamente la decisione della Commissione tributaria della
Liguria.
Il giudice di merito, infatti, aveva accolto le ragioni di una
società immobiliare proprietaria di alcuni appartamenti dati in
comodato a un'associazione di beneficenza. Per questo aveva
sostenuto la sua esenzione dall'imposta. Ma il comune non era
stato d'accordo. In sede di merito le motivazioni della società
erano prevalse: non era stato ritenuto necessario, ai fini
dell'agevolazione, la coincidenza fra l'utilizzatore del bene e
il soggetto passivo dell'imposta.
Contro questa decisione l'ente
locale ha presentato ricorso in Cassazione.
´L'esenzione dell'Ici', ha sostenuto il comune, non può
applicarsi anche in difetto di coincidenza fra il soggetto
passivo e l'utilizzatore del bene'. Non è sufficiente, in
sostanza, il solo riscontro della finalità perseguita.
I giudici della sezione tributaria lo hanno accolto per due
motivi. In primo luogo perché l'art. 7 del dlgs n. 504/92 esige
la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili
da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione
ad attività peculiari, che non siano produttive di reddito.
Inoltre, ´la stessa norma preclude il godimento del beneficio
alle società commerciali, in primo luogo, come in questo caso,
una società per azioni, anche se nelle sue finalità sociali
rientrasse quella di adibire immobili a scopi socialmente utili,
poiché la forma azionaria è di per sé indicativa, in via
prevalente, dello scopo di lucro che una società per azioni
necessariamente persegue. Non solo. La Suprema corte ha ritenuto
irrilevante anche l'eccezione di costituzionalià relativa alle
norme individuanti i soggetti abilitati a usufruire del
beneficio di esenzione dall'Ici. Il comune di La Spezia, dunque,
torna a casa con una bella vittoria. Infatti, i giudici di
Palazzaccio, nell'accogliere il ricorso, non hanno nemmeno
rinviato la causa ad altra sezione della commissione tributaria
per la Liguria e hanno deciso nel merito. (riproduzione
riservata)
35. Un contribuente ha
acquistato tre autorimesse realizzate secondo le disposizioni
della legge n. 122/89 ed ha costituito un vincolo pertinenziale
con la propria abitazione principale, situata in un'altra via
sempre in questo comune, ai sensi dell'art. 9 della predetta
legge.
Il contribuente ha proceduto al
versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli
anni dal 2003 al 2005 applicando l'aliquota ridotta prevista da
questo comune per le pertinenze dell'abitazione principale,
anche se nel regolamento comunale I.C.I. vigente è stabilito che
sono da considerarsi pertinenze il garage o box o posto auto, la
soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione
principale.
Può essere ritenuto corretto il
comportamento del contribuente, vista l'esistenza del vincolo
pertinenziale previsto dalla legge n. 122/89, ma che non viene
rispettato quanto previsto dal regolamento comunale poiché le
autorimesse e l'abitazione principale si trovano in due zone
diverse del comune e considerato altresì che il vincolo
pertinenziale costituito nell'atto di acquisto è stato rimosso
nel marzo del 2006?
Risposta: Nel conflitto apparente
fra disposizioni, quella tributaria in quanto speciale prevale
su quella generale. Ne consegue che codesto Comune dovrà
contestare tale comportamento e ciò sulla base della Vs scelta
regolamentare e come chiarito dal MF con la risoluzione n. 12
del 2008. In conclusione, tali immobili sono tutte pertinenze,
ma l'esenzione è limitata dalle vs scelte regolamentari.
36. E' intenzione di questa
Amministrazione aumentare per l'anno 2009 i valori delle aree
fabbricabili (valori fermi dal 2003) e diminuire l'aliquota ICI
sulle aree stesse. Ci si chiede se alla luce di quanto stabilito
dall'art. 77 bis, comma 30 delle Legge 133/2008 di conversione
del D.L.112/2008 ciò sia possibile, in considerazione del fatto
che i contribuenti, pur con una aliquota inferiore all'anno
precedente, pagheranno di più.
Risposta: Le disposizioni da voi
citate impediscono l'aumento delle tariffe, volendo che la
pressione fiscale non aumenti, a parità di capacità
contributiva. Se la capacità contributiva aumenta è più che
giusto, anzi doveroso, aumentare i valori venali, sempre che
l'atto di revisione, come pure gli atti impositivi, documentino
e motivino il procedimento di revisione, sulla base dei criteri
stabiliti dal comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92..
37. Se la rendita catastale
attribuita tramite procedura DOC-FA viene rettificata entro
l'anno dall'Agenzia del Territorio e questa ultima non provvede
alla notifica con le procedure di rito, il comune può comunque
emettere avvisi ICI per le annualità di competenza recuperando
la sola differenza d'imposta oppure deve assicurarsi che la
predetta rendita venga regolarmente notificata al proprietario e
solo successivamente procedere all'emissione dei propri avvisi?
Risposta: La rettifica, per
costante giurisprudenza della Cassazione, può essere fatta anche
dopo 1 anno ed il recupero deve essere effettuato senza sanzioni
né interessi. Tuttavia, è necessario che l'Agenzia del
Territorio abbia notificato tale atto al possessore. E'
necessario, quindi, che il Comune accerti l'avvenuta notifica
dell'atto di rettifica, prima di procedere al recupero della
maggiore imposta dovuta, ove dovranno essere indicati gli
estremi della notifica stessa.
38. La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 25902/2008, ha assunto il principio per cui
l’abitazione principale può coinvolgere più unità immobiliari,
sia pure ubicate su piani differenti, ma comunicanti, a patto,
tra l’altro, che siano utilizzate complessivamente come
abitazione principale. Siccome è già da un po’ che alcuni
contribuenti mi chiedono come si devono comportare
(dichiarazione al comune, eventuale richiesta di rimborso), cosa
dobbiamo rispondere?
Risposta: Deve dire che una
sentenza della Cassazione è come una rondine: non fa primavere e
che vene sono altre della stessa Cassazione che dicono
l'opposto. Anche il MF con la risoluzione n. 6 del 2002 non
accetta tali tesi, che risulta contraria:
a) alla lettera a) dello articolo
2 del D.Lgs.n.504/92 che dice che ogni unità autonomamente
iscritta in catasto gode di specifica autonomia;
b) al comma 2 dello articolo 5,
perché ogni fabbricato va valutato per la propria r.c.;
c) contro il principio del
divieto di elusioni;
d) contro il principio letterale
della legge di esonero (abitazione e non abitazioni).
Non rimborsi e recuperi.
39.Scietà proprietaria di 3
immobili D7 D1 e A2 (collegato ai D) ha sempre versato in base
ai libri contabili nonostante da una visura catastale le rendite
risultano essere in atti dal 1999. Ora la società chiede il
rimborso per i cinque anni precedenti della maggiore imposta
versata. Gli interessi devono essere calcolati dal momento della
proposizione della domanda di rimborso o dalla data del
pagamento? In particolare non capisco quali sono i casi che
fanno decorrere gli interessi dalla data di proposizione della
domanda e non dal pagamento perchè il versamento è causato da un
errore del contribuente non rilevabile dall'Ente.
Risposta: La materia è
discutibile, tanto che l'ANCI aveva chiesto nel 2008 che vi
fosse una norma che in modo esplicito dicesse che gli interessi
decorrono sempre dalla data della domanda. In passato, si
riteneva di calcolare gli interessi dal pagamento per le minor
r.c. attribuite rispetto a quelle utilizzate in via presuntiva e
ciò per il fatto che il comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92
lo prevedeva espressamente, mentre dalla data della domanda nei
casi diverse ossia quando l'errore era del contribuente e non
poteva essere riconosciuto d'ufficio dal Comune. In tal senso si
è espresso il MF con il DM 367/99. La ragione di questa ultima
interpretazione trova conforto nello articolo 2036 cc, che al
numero II, così prevede:
II].
Chi ha ricevuto l'indebito
è anche tenuto a restituire i frutti [820 ss.] e gli interessi
[1284] dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal
giorno della domanda, se era in buona fede [1147].
Ora, poiché l'errore l'ha
compiuto il soggetto passivo, gli interessi dovrebbero decorrere
dalla domanda
40. Nel precedente Piano
Regolatore erano inseriti per le aree fabbricabili piani
edilizi convenzionati ove già sulle tavole di PRG erano
disegnate le aree a servizi. Nonostante la resistenza dei
contribuenti il Comune ha chiesto l’ICI sulla superficie
catastale. Dal 1.12.2005 è stata adottata una nuova variante ove
le aree con piano di edilizia convenzionata non hanno le aree
adibite a servizi individuate puntualmente sulle tavole, mentre
nelle norme di attuazione del PRG sono indicati come parametri
urbanistici la superficie fondiaria, l’indice territoriale , la
superficie fondiaria, l’indice fondiario, la volumetria massima
ammissibile. Dovendo emettere avvisi di accertamento chiedo se è
cambiata la normativa, se ci sono delle sentenze che hanno
rivisto il modo di operare. In caso di risposta negativa, in
presenza del nuovo PRG, con le suddette norme edilizie, si deve
far pagare l’ICI sulla superficie effettivamente edificabile
oppure sulla superficie catastale indipendentemente dalla
destinazione e dall’edificabilità.
Risposta: Direi che con la nuova
normativa il concetto di edificabilità (tributaria) si è
ampliato notevolmente, posto che l’area è da considerarsi
fiscalmente edificabile sin dalla adozione degli strumenti
urbanistici generali, siano essi PRG che PGT (comma 2 articolo
36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06). Peraltro sia la
Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale (ordinanza 41
del 2008) hanno ritenuto che tale norma abbia efficacia di
interpretazione autentica e quindi retroattiva. In ordine alla
superficie da considerare, certamente essa non è da individuarsi
in quella catastale, ma in quella destinata in concreto secondo
gli strumenti urbanistici alla edificazione. Per ovviare ad una
serie di condizioni, le riassumo il concetto, è da considerarsi
edificabile tutta l’area computata ai fini del calcolo della
volumetria.
41.Il Comune può deliberare in
data odierna un valore alle aree per l’anno 2006 e seguenti,
anche se già per quegli anni ne aveva stabilito il valore al mq?
Tale rideterminazione sarebbe
necessaria poiché, a seguito della variante di PRG, le
casistiche sono cambiate e solo ora se ne prende atto.
Risposta: Se come mi pare il
Comune si accorge che i valori in precedenza formulati erano
viziati da errori materiali, si motivi in tal senso il
provvedimento, così che detti valori abbiano efficacia
retroattiva, pur non risultando applicabili le sanzioni nei
confronti dei contribuenti che avevano aderito a quelli
precedenti (errore scusabile).
42. Il comune ha presentato
istanza tardiva per l'insinuazione al passivo di una ditta
dichiarata fallita a luglio 2008. Nell'istanza sono stati
richiesti l'ICI 2007 non versata e per il 2008 fino alla data
di dichiarazione di fallimento, facendo un prospetto con il
dettaglio dell'imposta non versata e le sanzioni ed interessi
conteggiati se avessimo emesso gli avvisi. Il giudice delegato
ha però respinto la richiesta in quanto non vi sono gli avvisi
di accertamento per il mancato versamento ICI 2007 e parte
2008. E' opportuno proporre opposizione alla decisione del
giudice? Oppure emettere ora gli accertamenti ed effettuare una
ulteriore richiesta di insinuazione tardiva al passivo?
Risposta: Per rendere il credito esigibile è necessario emettere
gli avvisi di accertamento e poi chiedere l'ammissione tardiva.
Notifichi, dunque, tali atti al curatore e successivamente si
insinui (con un legale) nel passivo. Ricordo che l'ICI, almeno
secondo la giurisprudenza prevalente, gode del privilegio di cui
allo articolo 2752cc
43. Fra qualche giorno
demoliranno un’immobile nel nostro comune e successivamente ne
costruiranno (nello stesso posto) uno nuovo. Il geometra ha già
ricevuto autorizzazione dall’U.T. e mi chiede cosa deve fare per
il pagamento dell’ICI. Io ho risposto che dal giorno della
demolizione deve considerare il valore dell’area edificabile
fino al momento in cui verrà realizzato e ultimato il
fabbricato. Lo stesso mi comunica che non verrà effettuata una
variazione a catasto nel periodo tra la demolizione e
l’ultimazione della costruzione e quindi vuole sapere da quale
data deve considerare l’are fabbricabile. Può bastare una
comunicazione di avvenuta demolizione da parte del proprietario
dell’area?
Cosa devo rispondere?
Risposta: Ai sensi del comma 6
dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 va assoggettata l'area (di
sedime) dalla data di inizio dei lavori sino alla fine dei
lavori. In tale momento ricomincerà a pagare sulla r.c. nuova
che egli dovrà auto attribuirsi mediante DOCFA.
Suggerisco che per la valutazione
dell'area non si faccia riferimento ai valori eventualmente
stabiliti dal Comune per altre zone, ma sia calcolato in questo
modo:
Valore finale del fabbricato;
-valore iniziale (di acquisto);
-costi di costruzione;
-margine di profitto del
costruttore.
44. un contribuente nel corso del
2007 ha presentato all’Agenzia del Territorio un’istanza di
rettifica della classe con la quale era censito l’immobile di
sua proprietà con conseguente abbassamento della rendita
catastale sulla quale lui aveva sempre effettuato i conteggi
ICI.
A seguito di tale istanza,
l’Agenzia del Territorio ha provveduto ad abbassare di una
classe l’immobile. Il contribuente ha presentato istanza di
rimborso al comune per gli ultimi 10 anni d’imposta.
E’ corretto che il comune
rimborsi i 10 anni?
Da che data consideriamo gli
interessi?
Il Comune si può rifiutare di
rimborsare 10 anni e concedere il rimborso solo delle ultime 5
annualità?
Ringrazio e porgo cordiali
saluti.
Risposta: L'abbassamento di
classe è tecnicamente riconducibile ad una revisione della
rendita catastale già in atto. Ora, le revisioni hanno efficacia
successiva e non retroattiva, con la conseguenza che il
rimborso non compete. In senso conforme si è espressa l'Agenzia
del Territorio con la circolare n. 11 del 2005.
45. In un comune due
contribuenti, fratello e sorella, sono proprietari al 50%
ciascuno di due appartamenti dei quali, uno è abitato dal
fratello e l’altro dalla sorella. Hanno presentato entrambi una
dichiarazione di uso gratuito per l’immobile abitato dal
rispettivo fratello/sorella ma il comune vorrebbe invitarli a
fare un atto di divisione gli immobili in modo che ognuno abbia
intestata la propria abitazione al 100%.
Secondo Lei il comune può
procedere in questo modo?
Risposta: In primo luogo fino a
quando non vi sarà la divisione avanti il notaio il fratello
contitolare sarà assoggettata per la quota posseduta del 50 per
cento nella abitazione principale dell'altro contitolare, giusta
l'interpretazione fornita dal MF con la risoluzione n.12 del
2008, punto 2, parte finale.
Fino a quando il Comune non
verificherà la divisione avanti il notaio non potrà concedere
tale esenzione. Infatti, trattandosi di diritti reali, questi
non sono opponibili ai terzi se non sono trascritti alla
Conservatoria dei Registri immobiliari.
46. In base all'art. 13 del D.Lgs
471/97, 3 "le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente"; ciò significa che se il versamento ICI è stato
fatto al Comune di Brescia anziché a …. non devono essere fatte
pagare le sanzioni al contribuente? Cosa intende il legislatore
per ...ufficio...?
Risposta: Tale regola non vale
per il Comune ma per i tributi erariali. In sintesi, versare
l'IRPEF al concessionario di….. o di Brescia è la stessa cosa,
posto che l'introito va comunque allo Stato. Ciò non vale per i
tributi comunali, poiché il soggetto attivo è diverso.
47.Per un immobile che in
convenzione doveva passare al Comune in novembre 08, per motivi
imputabili al Comune l'atto non è stato ancora firmato. E'
possibile esonerare il contribuente dal pagamento residuale
dell'ICI, in quanto la piena disponibilità del bene era già del
Comune, nonostante l'atto non sia stato firmato ? L'Ufficio
Tecnico conferma il ritardo per cause dipendenti dal Comune.
Risposta: Purtroppo Le debbo dire
di no, poiché il soggetto passivo perde la proprietà con la
stipula dell'atto notarile. Costante è la giurisprudenza al
riguardo, per la quale l'immissione nel possesso prima della
stipula dell'atto di vendita non modifica la soggettività
passiva (CTR Puglia, Sezione I, sentenza 9 del 2006). Si
rimborsi caso mai l'ICI, ma l'ICI va corrisposta.
48. Se in corso anno vi sono modifiche strutturali ad un
fabbricato, con conseguente variazione della rendita catastale,
ai fini ici questa variazione da quando decorre?
Risposta: dal momento della variazione catastale ( e non dal
primo gennaio dell'anno successivo). Di contro, se scoppiasse un
fabbricato il 2 gennaio uno dovrebbe pagare sulla base della
r.c. vigente il primo gennaio?
49. Sono state emanate le
disposizioni da seguire per produrre allo stato, entro il
30.4.2009, la certificazione ICI riguardante il minore gettito
di imposta conseguente all’esenzione dell’abitazione principale,
edifici ad essa assimilati ed eventuali pertinenze? Se si mi può
cortesemente indicare gli estremi della norma di cui si tratta?
Risposta: Tale disposizione è
prevista dal comma 4 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito
dalla legge 126/08 che così dispone:
4. La minore imposta che deriva
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli
comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un
importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno
2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali
sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la
erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno
provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano
conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del
rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e
della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a
statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia,
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi
sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali
e delle relative norme di attuazione (1).
Nel caso Suo il contributo è
erogato alla Provincia di Trento che lo rigirerà al suo Comune.
Non mi risultano siano stati al momento emessi tali decreti. Le
consiglio di mettersi in contratto con la Provincia di Trento.
Sarà mia cura informarla, comunque, delle novità al riguardo.
50. Alla luce di quanto disposto
dall'art. 77/bis del DL 112/2008, divieto di deliberare aumenti
di tributi, ecc.... è possibile stabilire in C.C. i valori delle
aree edificabili con l'adeguamento agli stessi con l'indice
Istat, che comporta necessariamente un aumento dell'imposta da
versarsi dovuta, pur confermando l'aliquota?
Risposta: A mio avviso si, ma
consiglio che l'atto sia motivato non in relazione degli indici
Istat, ma in relazione allo aumento del valore venale. Perché
passare dalla ragione al torto, stante che i valori delle aree
non seguono tali indici, ma l'incontro della domanda e della
offerta e sopratutto dello stato del procedimento urbanistico,
che più avanza più fa crescere i valori?
51. Alla luce di quanto disposto
dall'art. 77/bis del DL 112/2008, divieto di deliberare aumenti
di tributi, ecc.... è possibile confermare le aliquote ICI anno
2009 senza prevedere la maggior detrazione ICI abitazione
principale (da 103,29 a 206,58) per casi sociali, considerato
che la abitazioni principali A1, A8 e A9 sono abitazioni di
lusso e pertanto difficilmente appartenenti a proprietari
socialmente deboli.
Risposta: Tale provvedimento
sarebbe illegittimo. Infatti, il comma 2 dello articolo 1 del DL
93/08 convertito dalla legge 126/08 così dispone:
2. Per unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le
quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992
(1).
Ora, l'ulteriore detrazione, in
quanto applicata dal Comune nel 2008, non può essere revocata,
posto che il comma 2 prevede che questa detrazione, unitamente a
quella ordinaria, continui ad essere applicata.
52. Nel 2004 c’è stato il nuovo
accatastamento in categoria D/8 degli immobili adibiti ad
eliporto e precedentemente in categoria A/3 - C/3 e E/1. Se il
fabbricato E/1 era esente, doveva pagare l’ici per gli immobili
A/3 e C/3? Adesso con l’accatastamento in D/8 per me è tutto
soggetto. La ditta rivendica l’esenzione in quanto ha la
concessione regionale per l’eli soccorso in montagna con il 118,
ma sembra per dal 2009 non sia stata più rinnovata e ora si
trova in difficoltà con la messa in cassa integrazione dei
piloti dipendenti. Ringraziando per la risposta che servirà a
chiarire la situazione Le porgo i più cordiali saluti
Risposta: Se è stata attribuita
la categoria catastale D8 vuol dire che, almeno per tale parte,
l'edificio o l'impianto non poteva rientrare nel gruppo E1, non
potendosi considerare una stazione per servizi di trasporto
terrestri e marittimi ed aerei, ma un fabbricato destinato ad
attività commerciali, così che tutto è da considerarsi
assoggettato ad ICI, anche in considerazione del carattere
letterale delle esenzioni (l'articolo 7, comma 1, lettera b) del
D.Lgs.n.504/92 che esenta solo i fabbricati classificati o
classificabili nei gruppi da E1 a E9). Se tale concessione non è
stata rinnovata tanto piu' posto che nella categoria e possono
rientrare solo fabbricati non solo non destinati ad attivita'
commerciali, ma solo se destinati ad esigenze pubbliche)
53. La locale Coldiretti mi
evidenzia che, per la regione marche ed Umbria, gli immobili
ritenuti inagibili dal sisma in base all'art. 11 comma 4 dell'o.m.
n. 2694/97 non devono pagare l'ICI come inagibile al 50% ma sono
completamente esenti. Nel caso in cui l'immobile sia stato
utilizzato da un artigiano come deposito (e lo sappiamo
informalmente - il paese e' piccolo e tutti sanno tutto) secondo
me e' comunque soggetto. solo che probabilmente (e me ne
accertertero' tramite visure) sia una locazione totalmente
abusiva senza alcuna comunicazione alla CCIIAA. in tal caso
penso non potrei far nulla. giusto? perché come posso dimostrare
Risposta: Tale ordinanza aveva
stabilito che i fabbricati danneggiati dal terremoto fossero
esclusi sino alla loro ricostruzione. Se l'immobile è stato
utilizzato (anche parzialmente) ritengo che l'esenzione né la
riduzione trovano applicazione, perché l'uso anche di fatto ne
interdisce la relativa applicazione.
54. Gli iscritti all’AIRE sono
esenti?
Risposta: Il MF con la
risoluzione n. 12 del 2008 ha precisato che gli iscritti
all'AIRE sono esenti solo se il Comune ha espressamente
assimilato tale fattispecie nel regolamento. Di contro, costoro
continuano a godere delle agevolazioni già applicate dal Comune.
Di regola, quindi, vanno trattate come le A1, A8 e A9. Io non
condivido tale interpretazione ministeriale e sono convinto che
in caso di ricorso vincerebbero. Tuttavia, visto che paga lo
Stato consiglio di seguire tale indicazione. Riporto qui sotto
la parte della risoluzione n. 12/08 che parla di tali soggetti.
B)
I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.
La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve
essere riconosciuta l’esenzione in discorso e tra questi
non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, per
cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal
beneficio in questione.
Le norme sulle esenzioni, infatti, hanno natura speciale e
derogatoria della norma generale, e perciò - in base alle
disposizioni dell’art. 12 delle preleggi - sono di stretta
interpretazione e non possono, per questo motivo, essere
applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative
indicate, stante il divieto, da sempre ribadito dalla Corte di
Cassazione (ex pluribus: sentenza n. 10646 del 20 maggio 2005),
“non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione
estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14
delle disposizioni preliminari al codice civile” in base al
quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole
generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i
tempi in esse considerati.
E’ necessario, però, precisare che, a norma dell’art. 1, comma
4-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle unità
immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di
usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato, continua ad essere
riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8, comma 2,
del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che non risultino
locate, come si evince anche dalla relazione illustrativa al
provvedimento in oggetto. Tuttavia, tali unità immobiliari
possono godere dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i
regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne
abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione
principale.
55. un agricoltore in pensione
proprietario di due appartamenti, terreni agricoli e altri beni
strumentali, non residente in questo comune è tenuto al
versamento dell'ici sui terreni e altri immobili, in presenza
di un contratto di affitto ad un imprenditore o coltivatore
agricolo?
Risposta: Fermo restando
l'assoggettamento dei terreni, senza alcuna riduzione, per i
fabbricato se sarà approvato l'emendamento che prevede
l'esenzione dei fabbricati rurali ai sensi dello articolo 9 del
DL 557/93 convertito dalla legge 133/94, l'esenzione troverebbe
applicazione se:
a) l'affittuario è iscritto come
imprenditore agricolo nel registro degli imprenditori agricoli;
b) se il fondo ha una estensione
di almeno 10000 mq;
c) se i fabbricati sono sul
fondo;
d) se il volume di affari IVA
dello affittuario è almeno il 50 per cento del reddito
complessivo.
Vi è poi da chiedersi chi
utilizza i due appartamento, poiché se usati entrambi dal
medesimo nucleo familiare dello affittuario la superficie
complessiva non deve superare 80 mq per il primo componente + 20
mq per gli altri, risultanti dalla anagrafe Ad esempio se sono
in 4 la superficie complessiva non deve superare 140 mq.
56. Nel nostro regolamento è
previsto che vi possano essere al massimo n. 2 pertinenze per
ogni abitazione principale (di categoria C/6-C/2 o C/7). Vi è un
caso (ma non è l'unico), in cui il proprietario abita in una
casa classificata come A/4 - classe prima, rendita Euro 169,66).
Nel medesimo mappale vi è anche una unità classificata come C/2
di 234 mq (ex fienile e stalla). Può essere considerata tutta
come pertinenza dell'abitazione principale?
Vi sono altri casi in cui la
pertinenza è, magari unica, ma di superficie rilevante. Quale
principio occorre seguire per poter agire con equità??
Risposta: A mio avviso tali unità
non possono essere considerate pertinenze della abitazione
principale, essendo in origine immobili strumentali per
l'esercizio di una attività. Infatti, la stalla, il fienile, il
magazzino sono locali che sono destinati allo esercizio di una
attività agricola o commerciale. Consiglio di prendere
informazioni per verificarne l'uso in concreto, anche per
controllare cambi di destinazione.
57. La ditta Progetto…… srl (100%
proprietà del Comune di …..) già contribuente Ici per diversi
immobili ed aree, possiede un immobile così censito a catasto
urbano: VOB fg.24 particella 1733 sub 523 cat. B/5 cl 3 m3 9757
rendita Euro 5542,95, in atti dal 05.12.2005, che non è mai
stato dichiarato dalla stessa con dichiarazione Ici.
L'immobile dal 01.03.2006 è sede
della Biblioteca comunale. Dal 01.07.2008 il Comune versa alla
Progetto ….. un affitto. La Progetto … deve pagare l'Ici su
questo immobile?
Possiamo emettere accertamento x
omessa ici 2005-2006-2007 con sanzione 100% ed invitarla a
pagare Ici 2008 e seguenti?
Risposta: Tale fabbricato non può
essere considerato esente per ben due motivi (ma ne basta uno
solo):
a) perché il possessore è
soggetto commerciale;
b) perché la locazione è
contratto di natura commerciale.
Procedete, dunque, ad emettere
avviso di accertamento con sanzioni per le annualità 2005 (1
mese), 2006 e 2007.
58. Avendo ricevuto da parte di
un ns. contribuente dichiarazione di inabitabilità per un
appartamento e richiesta di sopralluogo per accertamento,
si chiede quali presupposti devono essere osservati per
il riconoscimento della riduzione del 50% dell’ICI dovuta (anche
alla luce della sentenza n. N 23531 del 12 settembre 2008).
Il contribuente comunica che
l’appartamento è completamente vuoto, senza utenze e non
utilizzato e utilizzabile, si chiede se sia sufficiente
tale attestazione e se sia obbligatoria la
verifica dello stato dell’immobile.
Risposta: La dichiarazione deve
essere fatta ai sensi della legge 15 del 1968. Tale
dichiarazione deve dichiarare sia lo stato di inabilità o di
inabitabilità sia il non uso della medesima. Dovrebbe essere il
regolamento a fissare le condizioni di inagibilità. Io
suggerisco di indicare tale stato in una situazione di pericolo
che interdisca l'uso.
Consiglio, dunque, di concedere
tale riduzione se l'immobile si trova in stato di degrado,
accertabile mediante verifica esterna (eè consigliabile sia
fatta dal tecnico comunale)
Se da tale verifica non risulta
tale stato, si suggerisce di emettere avviso di accertamento in
rettifica o di comunicare anticipatamente al versamento che tale
riduzione non compete. Ricordo, infine, che la riduzione opera
solo dal momento della sua comunicazione, così che la stessa non
ha efficacia retroattiva.
59. E’ intenzione
dell’Amministrazione comunale approvare per l’anno in corso una
aliquota ICI agevolata, diversa sa quella prevista per
l’abitazione principale, per le unità immobiliari concesse in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, (non
assimilazione ad abitazione principale) stabilendo altresì delle
condizioni quali:
- che il comodatario vi abbia stabilito la residenza;
- che le utenze siano a lui intestate.
Si chiede se ciò sia possibile e quale è la
normativa a cui fare riferimento.
Risposta: la lettera e) del comma
1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, nell'ambito della
potestà ICI, così dispone:
e) considerare abitazioni
principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta
od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse
in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo il grado di parentela;
Ne consegue che tale intendimento
può essere realizzato con modifica del regolamento ICI che,
oltre che alle condizioni sopra indicate, precisi il grado di
parentela ed anche i modi ed i termini di presentazione della
documentazione richiesta. Si ritiene,
tuttavia, che il minor introito derivante da tale agevolazione
non possa rientrare nel contributo posto a carico dello Stato e
che il provvedimento ne debba dare atto. In conclusione, tale
intendimento è si legittimo, ma a condizione che il minor
gettito non gravi sullo Stato ma sul Comune.
60. E’ possibile considerare dal
2009 come pertinenza, e quindi esente, un immobile di cat C2 di
mq 260 edificato sotto l'abitazione principale, che fino al 2003
era accatastato come C3 ed utilizzato come laboratorio. Dal 2004
è cessata l'attività e variata la classificazione. il
contribuente ha continuato fino al 2008 a pagare come altro
fabbricato e chiede di considerare dal 2009 come pertinenza
dell'abitazione principale.
Risposta: A mio avviso non può
considerarsi pertinenza della abitazione principale una unità
immobiliare di tale consistenza, posta che la stessa è da
considerarsi al servizio e quindi pertinenza di una attività
economica e non destinata al servizio della abitazione
principale.
61. Un contribuente può tramite
F24 effettuare versamenti dovuti per avvisi di accertamento ici
a compensazione di altri crediti d'imposta?
Risposta: La norma, pur non
essendo chiara, sembra voler limitare tale procedimento per i
versamenti in acconto o in saldo e ciò tenuto conto dello
spostamento delle date al giorno 16. Ritengo tuttavia che la
validità della utilizzazione di tale procedimento possa essere
riconosciuta a patto che le somme ivi risultanti pervengano al
Comune e siano effettuate entro il 60 giorno dalla notifica
dell'atto.
Se, quindi, il Comune non
percepirà effettivamente detti importi procedere in forma
coattiva.
62. I titolari di un'azienda
agricola sono proprietari oltre che dei locali dell'azienda
stessa di un appartamento distaccato che però affittano uso
gratuito ad un lavoratore dell'azienda stessa. Ritengono di
avere diritto all'esenzione perché anche l'appartamento fa parte
dell'azienda. Io ritengo di no non essendo collegato
all'attività svolta e solo casualmente affittato a chi lavora in
azienda.
Risposta: Concordo pienamente con
la sua interpretazione. Infatti, gli immobili per essere rurali
debbono essere funzionali per l'esercizio di una attività
agricola ed altresì, oltre che essere ubicati sul fondo, essere
assegnato a personale assunto a tempo indeterminato o con
rapporto determinato maggiore di 183 giorni l'anno.
63. Le cave di sabbia e ghiaia,
se rientrano in aree edificabili, sono soggette ICI come aree
per le volumetrie previste dal Piano
Regolatore (indipendentemente dai volumi di sabbia asportabili),
mentre se sono agricoli, potrebbero anche non pagare come tali
in quanto l'attività di estrazione della sabbia non è
contemplata tra le attività agricole. Ci sono per caso documenti
ufficiali recenti ?
Risposta: Le cose stanno così. In
sintesi, se l'area non è edificabile e se non vi sono
fabbricati, l'area in quanto terreno agricolo va esclusa poiché
l'attività descritta non rientra fra quelle previste dal
richiamato articolo 2135 del codice civile. Le consiglio di far
fare sopralluogo per verificare se vi sono impianti o
fabbricati.
Non vi sono sentenze sul tema
essendo tale interpretazione pacifica.
64. Il rappresentante legale
della Società cooperativa ….. dichiara la messa in funzione
degli impianti di cui è proprietaria la società relativa alla
nuova costruzione di impianto per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. La costruzione risulta
accatastata dal 25 febbraio nella categoria D/10 per quanto
riguarda gli intestati si legge: Istituto diocesano per il
sostentamento del clero : nuda proprietà 1000/1000 …. proprietà
superficiaria 1000/1000 proprietà dei fabbricati. Noi riteniamo
debba pagare l'i.c.i. poichè l'energia verrà venduta si tratta
quindi di un' attività commerciale.
Risposta: Concordo pienamente,
come del resto confermato dalla circolare n. 4T del 2006 per la
quale l'uso è esclusivamente commerciale.
65. Nel corso del 2007 abbiamo
notificato ad un contribuente un accertamento in rettifica al
valore di un’area fabbricabile per l’anno 2002, in quanto
inferiore al valore minimo di riferimento per le aree
edificabili site in un PEC stabilito per quello anno dalla
Giunta Comunale. L’area era stata dichiarata dal contribuente
già da alcuni anni, ma, per problemi organizzativi, non si era
riuscito ad accertare le annualità precedenti. Il contribuente
ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale, contestando il valore da noi accertato e chiedendo
l’annullamento dell’avviso in quanto nel 2007 non era più
possibile notificare avvisi di accertamento in rettifica per
l’anno 2002.
La Commissione Tributaria ha
accettato il ricorso, ritenendo legittima la doglianza del
contribuente in ordine alla prescrizione dell’accertamento in
rettifica, in quanto l’avviso avrebbe dovuto essere notificato
entro il terzo anno successivo alla data del versamento. Hanno
comunque ritenuto legittima la rettifica del valore dell’area
fabbricabile al valore minimo di riferimento stabilito per
quello anno dalla Giunta. Atteso che la Legge Finanziaria per il
2007 aveva esteso a cinque anni dalla data del versamento il
termine per l’emissione degli accertamenti, secondo Lei
l’annualità 2002 nel 2007 era veramente prescritta? Abbiamo
qualche possibilità per proporre appello alla Commissione
Tributaria Regionale?
Inoltre, secondo Lei, anche
l’annualità 2003 per l’emissione dell’accertamento in rettifica
nel 2008 era da considerare prescritta?
Risposta Il grave errore compiuto
dalla CTP e dal ricorrente sta nel fatto che la rettifica del
valore dichiarato per le aree edificabili rientra nella
fattispecie di omessa denuncia di variazione. Ora, come si
evince chiaramente dalla lettura dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92,
la omessa denuncia di variazione è parificata a quella di omessa
denuncia, con la conseguenza che le annualità accertabili sono 5
decorrenti dalla data in cui la denuncia doveva essere
presentata e quindi 6. Ne consegue che nel 2007 era recuperabile
persino il 2001, nel 2008 il 2002 e nel 2009 il 2003. Si fa
rilevare, infine, che per quanto concerne l'omessa denuncia, la
legge 296/06 non ha comportato alcuna modifica dei termini di
decadenza che nel caso di omessa denuncia sono rimasti 6. In
conclusione, l'errore sta nel fatto che la rettifica del valore
rientra nella fattispecie di omessa denuncia e non in quella di
infedele denuncia.
66. Nella delibera di
determinazione della aliquote ICI per l’anno 2009, è opportuno
continuare a prevedere un’aliquota agevolata e la relativa
detrazione per l’abitazione principale che non rientra
nell’esenzione? Le preciso che da una recente estrazione dati
effettuata nell’archivio catastale è stato rilevato che
all’interno del comune non ci sono immobili appartenenti alle
categorie catastali A1 A8 e A9.
Inoltre il comune applica, da
tempo, una detrazione massima per le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ed adibite
ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare vi
sia un portatore di handicap, al quale l’apposita Commissione
……….(categorie in situazione di particolare disagio
economico-sociale).
Ha significato prevedere ancora
una detrazione del genere, se è legata sola ad unità destinate
Risposta: Di per sé una delibera di conferma non sarebbe
necessaria e ciò indipendentemente dal fatto che codesto Comune
non abbia sul proprio territorio abitazioni principali non
esenti. Tuttavia, io propongo una delibera di conferma per
rendere più chiaro e trasparante il rapporto tributario, alla
luce del rinvio operato dallo articolo 1 del Dl 93/08 convertito
dalla legge 126/08 al preesistente trattamento operato dal
singolo Comune per l'esercizio 2008. Allego, quindi, un
provvedimento di conferma, avvertendo che se al momento nel
vostro territorio non vi sono tali tipologie di fabbricati non è
escluso che non potranno non esservi in futuro. In tale
provvedimento aggiungerete tale previsione, avvertendo che la
normativa sopra citata pone il divieto di aumento della
pressione fiscale, divieto che sarebbe violato con
l'eliminazione di tale agevolazione prevista per i nuclei con
portatori di handicap, la quale quindi deve continuare ad essere
applicata.
67. Le pongo un quesito di cui
credo di avere la risposta ma vorrei la sua conferma.
La questione riguarda un avviso
di liquidazione per tardivo versamento dell'acconto effettuato
poi a saldo.
L'oggetto è il possesso di
area fabbricabile valutata secondo i valori tabellari stabiliti
dall'Amministrazione solo nella fase della determinazione del
saldo.
Il contribuente giustifica tale
operato in relazione a quanto disposto dall'art. 10 , comma 2,
del D.Lgs. 504/92 ( versamento del 50% dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente) facendo rientrare in tale ipotesi anche i
valori delle aree fabbricabili stabiliti dall'Amministrazione.
Il mio parere é di non accoglimento in quanto
l'articolo in questione specifica solo
aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Cosa
ne pensa ?
Risposta: Condivido la Sua
interpretazione. Infatti, il comma 2 dello articolo 10 del
D.Lgs.n.504/92 così dispone:
2. I soggetti indicati
nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per
cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Ora, poiché per costante e
consolidata giurisprudenza la norma tributaria ha carattere
speciale, così da ammettere esclusivamente l'interpretazione
letterale (restrittiva), ne consegue che la modifica del valore,
non potendo rientrare nel concetto di aliquota, comporta il
versamento dello acconto sulla base del nuovo valore.
68. La certificazione relativa
alla minore entrata derivante dall'abolizione dell'imposta
comunale sugli immobili 1° casa da produrre entro il 30.04.2009
dovrà essere effettuata sui dati dell'annualità 2007 o 2008?. La
data per il ns. ente e' importante perché dal 01.01.2008 l'ICI é
stata aumentata dal 5,5 al 6%°.
Risposta: Il contributo deve
essere calcolato come differenza fra l'introito effettuato dal
Comune per le sole abitazioni principali, comprese le pertinenze
e le fattispecie assimilate dal Comune nel 2007 e quello
introitato per costoro nel 2008. (Vi sono dei revisori che
richiedono il tabulato dei versamenti di coloro che nel 2007
avevano l'abitazione principale ed il tabulato degli eventuali
versamenti di costoro nel 2008).
69. Volevamo conoscere,
cortesemente, se il diritto di abitazione in oggetto, usufruito
da un coniuge superstite che ha contestualmente anche ceduto la
propria quota alla figlia, deve essere per legge indicato
nell’atto notarile di cessione quota alla figlia oppure e’
sufficiente che venga fatto valere verbalmente dall’interessata
(il coniuge superstite appunto)?
Risposta: Il diritto di
abitazione del coniuge superstite nasce per legge (articolo 540
cc), così che il medesimo sussiste anche senza sia dichiarato in
successione. Tale diritto permane, salvo rinuncia espressa da
farsi per iscritto avanti di regola al notaio, così come
previsto dallo articolo 1350 cc. Quindi la figlia, a seguito di
tale atto, è da considerarsi nuda proprietaria e ciò sino alla
morte della madre o sino a quando questa in vita vi abbia fatto
formale rinuncia.
70. Una società di persone SNC
che presenta dichiarazione dei redditi mod. U750 con reddito
d’impresa in Contabilità Semplificata tale società esercita
attività di allevamento polli in regime di soccida ha 3
capannoni utilizzati allo scopo accatastati nella cat. D7
dichiara anche terreni agricoli sostiene che i capannoni sono
strumentali all’esercizio di attività agricola di allevamento e
quindi di aver erroneamente pagato negli anni precedenti
chiedendo il rimborso.
Risposta: Con norma di
interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione
del decreto milleproroghe, ( dl n. 207 del 2008, convertito
nella legge 14 del 2009) è stata affermata l'esclusione dall'ICI
di tutti i fabbricati rurali. La norma è a mio modesto avviso di
dubbia legittimità costituzionale e ciò per violazione
manifesta dei principi di uguaglianza e di capacità
contributiva, in alcuni punti. Tale norma è stata emessa al
solo fine di raggirare la più recente giurisprudenza della
Cassazione (sent. n. 15321 del 10/6/2008 e n. 23596 del 15
settembre 2008). Come detto in precedenza la dottrina, specie di
parte, ritiene che il predetto comma 1-bis dell'art. 23,
richiamando letteralmente l'art. 1, comma 2, della legge n. 212
del 2000, non possa che assumere valore di norma di
interpretazione autentica. Per quanto concerne i rimborsi per
l’ICI corrisposta per gli immobili strumentali, tuttavia,
l'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che
«non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a
titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi
di imposta precedenti al 2008». Sulla disposizione in questione,
che preclude ai comuni la possibilità di restituire l'Ici pagata
per i fabbricati strumentali alle attività agricole, pende però
la spada di Damocle del giudizio della Corte Costituzionale. In
conclusione, al momento il rimborso è vietato dall'art. 2, comma
4, della legge n. 244 del 2007. Risponda, dunque, in senso
negativo alla istanza di rimborso.
71. In riferimento al quesito che Le aveva
inviato la mia collega in data 19/01/2009 e che riporto di
seguito, vorremmo sapere se, a seguito della Circolare 2/2009,
l’immobile di categoria B adibito a scuola materna possa essere
considerato esente nel caso in cui rispetti il requisito
previsto dal punto 6. Lett. D) della suddetta Circolare che
prevede “l’attività non debba chiudere
con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali
avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività
didattica…”.
Inoltre, nel Comune di …., c’è
anche un’altra parrocchia che ha in proprietà un immobile di
categoria B/5, lo utilizza come scuola materna e non ci sono
immobili comunali adibiti a tale attività; per questa altra
scuola materna si può considerare l’esenzione dall’ICI?
Risposta: La circolare in
argomento si pone in contrasto con i principi consolidati dalla
giurisprudenza della Cassazione, confondendo volutamente
l'attività commerciale con quella del reddito. Ora, le circolari
non hanno valore giuridico, come più volte confermato dalla
Suprema Corte. Guardando la questione dal punto di vista
dell'interesse collettivo la pretesa va quindi confermata e nel
caso di ricorso eccepita l'illegittimità della circolare, alla
luce della definizione di attività commerciale fatta dall'IVA e
dalla disciplina della imposizione diretta.
72. A seguito di convenzione
stipulata con privati per la realizzazione di immobile ad uso
residenziale, sono stati assegnati mq. 1258 di parcheggi
interrati ad uso pubblico in area privata.
I privati proprietari si sono
impegnati ad asservire gratuitamente ed in uso perpetuo ad uso
pubblico le aree di sosta interrate che verranno gestite con due
modalità :
- n. 20 posti auto a disposizione perpetua
dell’amministrazione per sosta pubblica
- la restante area di sosta per n. 31 posti è a
disposizione dei privati che potranno stabilire tariffe di
sosta.
Le spese di manutenzione e di
gestione delle aree sono a carico dei privati.
L’amministratore di condominio
chiede l’esenzione degli immobili ai fini ICI . Come devo
comportarmi ? L’amministrazione è favorevole all’esenzione e
vorrebbe prevederla nel regolamento.
Risposta: Tale esenzione
risulterebbe illegittima. Infatti, le esenzioni possono essere
introdotte nel nostro ordinamento solo dalla legge statale
(riserva di legge). Soggetto passivo ICI è il titolare del
diritto di proprietà. La soggettività passiva permane anche
quando il proprietario non ha la detenzione della cosa e ciò
indipendentemente dal fatto che l'utilizzatore della cosa se ne
serva a titolo oneroso o, come in questo, caso a titolo
gratuito.
73. Un immobile è ceduto al
Comune a mezzo di convenzione sottoscritta il 15/10/08, la quale
prevede che la società cedente, -…cede, con effetto da oggi
al Comune…- Mi pare che questa disposizione significhi che
l’atto notarile, che sarà sottoscritto in data successiva,
consentirà il trasferimento di proprietà al Comune di Roncadelle
a far data dal 15/10/08.
A questo punto, è condivisibile
che l’ICI non sia più richiesta dal 15/10/08 ?
Risposta: Secondo costante
giurisprudenza la proprietà, diversamente dalla detenzione, non
può essere trasferita con efficacia retroattiva. La
convenzione, quindi, ha solo valore di contratto preliminare e
la soggettività passiva è trasferita solo al momento della
stipula dell'atto notarile. Si riportano qui di seguito alcune
sentenze. Particolarmente significativa è quella del Consiglio
di Stato concernente l’occupazione d’urgenza del Comune nel
procedimento di esproprio:
CTR Puglia, Sezione 25, con
sentenza n. 88/06 ha così deciso:
ICI - Promittente acquirente immesso anticipatamente nel
possesso dell'immobile - Soggettivita' passiva - Esclusione.
Il semplice factum possessionis del promittente acquirente non integra un
presupposto dell'ICI. Il promittente acquirente che sia immesso
anticipatamente nel possesso dell'immobile, pertanto, essendo titolare solo
di uno jus possessionis (possesso considerato ex se in quanto esercizio
effettivo senza collegamento con un titolo giuridico che ne sia fondamento)
e non di uno jus possidendi (diritto di chi ha titolo a possedere la cosa)
non e' da considerarsi soggetto passivo dell'ICI.
La stessa CTR Puglia, Sezione I, con la sentenza n. 9/06 ebbe a precisare:
La disposizione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992, che individua il
presupposto dell'ICI nel possesso dei fabbricati, di aree edificabili e di
terreni agricoli, deve essere necessariamente coordinata con quella dell'art.
3, comma I, che individua il soggetto passivo nel proprietario o nel
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, nonche', per
effetto della integrazione di cui all'art. 58, comma I, del D.Lgs. n.
446/1997, di enfiteusi e superficie. L'interpretazione di tali norme
comporta che il godimento di fatto del bene a titolo diverso da quello
riveniente dal diritto di proprieta' o dagli altri diritti reali precitati
non costituisce il presupposto per la soggettivita' passiva ai fini
ICI.(Nella fattispecie i giudici hanno ritenuto che il godimento o l'uso di
un immobile, di cui sia stato concesso il possesso contestualmente alla
stipula del contrato preliminare, non assume rilievo quale presupposto per
l'applicazione dell'ICI).
Su un tema analogo si è espressa la Giurisprudenza nel caso di occupazione d'urgenza del
Comune nell'ambito del procedimento di esproprio:
L'obbligo di denuncia ai fini
dell'i.c.i. (legato al calcolo dell'indennità di espropriazione
di aree fabbricabili previsto dall'art. 16 d.lg. 30 dicembre
1992 n. 504) sussiste anche nel periodo di occupazione d'urgenza
a favore dell'amministrazione nei confronti del proprietario
possessore dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale
di usufrutto, uso o abitazione che eserciti una corrispondente
situazione di possesso.
Consiglio Stato , sez. III, 23
giugno 1998, n. 739
Min. fin.
74. Un contribuente in data
28.06.2001 presenta al tribunale domanda di acquisto per
usucapione. Nelle note leggo quanto segue: "Accertare e
dichiarare che la signora da oltre quaranta anni esercita il
possesso pieno, esclusivo, continuato ed indisturbato dell'unità
immobiliare descritta".
In data 21.09.2006 il tribunale
emette sentenza a favore della signora di acquisto per
usucapione.
Ai fini dell'ICI io posso
recuperare dal 2004 o devo partire dal 2006?
Risposta: Sul tema vi sono dubbi,
mancando giurisprudenza in materia. Certo è, a parere dello
scrivente, il diritto al recupero dal momento di presentazione
della domanda di riconoscimento della usucapione in Tribunale,
avendo tale sentenza efficacia retroattiva.
75. Un'area è edificabile
dall'entrata in vigore del prg, indipendentemente dalla presenza
di piani attuativi o di lottizzazione;con il nostro regolamento
sull'ici l'ufficio tecnico ha individuato due valori distinti
per metro quadro a seconda che l'area edificabile sia o meno con
piano attuativo (esempio zona da prg su cui ricade l'area
edicabile "c senza piano attuativo" euro 51,65 al mq e "c" euro
64,56);si chiede se è corretta la distinzione di valore operata
sul nostro regolamento?
Risposta: Non esiste una formula
matematica per differenziare il valore delle aree, a seconda che
lo stato urbanistico trovi riferimento al solo PRG oppure ad uno
stato più avanzato, quale è il piano attuativo, essendo il
valore venale determinato dal mercato, inteso come incontro
della domanda e della offerta. Personalmente, ritengo che il
valore in questo ultimo caso debba essere aumentato almeno del
30 per cento, tenuto conto della percentuale di terreno che il
possessore deve cedere al Comune per l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione. Credo che il tecnico comunale sia posto nella
posizione migliore per valutare l'attendibilità della mia
proposta. Vedo tuttavia che i valori numeri sopra descritti si
avvicinino al mio parere, essendo l'incremento da voi stabilito
pari a circa il 25 per cento.
76. Un soggetto possiede un A/02
adibita ad abitazione principale e sotto la casa possiede due
box e un magazzino. Inoltre possiede un altro box ma collocato
in una via diversa rispetto alla casa.
Premettendo che il nostro
regolamento (in accordo con le disposizioni normative) non
prevede alcun limite per il n° di pertinenze da trattare con lo
stesso regime di esenzione dell’abitazione principale, è
possibile secondo lei considerare pertinenze della casa solo i
due box + magazzino che si trovano sotto la casa e non
considerare pertinenza il box sito in una via diversa?
Risposta: L'articolo 817 del
codice civile così definisce la pertinenza:
Articolo 817
Pertinenze.
[I]. Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra
cosa [1640, 1641].
[II]. La destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un
diritto reale sulla medesima [246 ss., 862 ss. c. nav.].
Due sono quindi le condizioni che
determinano il carattere di pertinenza:
a) quella soggettiva costituita
dal possesso della stessa da parte del proprietario della cosa
principale;
b) quella oggettiva costituita
dalla destinazione della pertinenza in modo durevole a servizio
o ad ornamento di un'altra cosa.
Ora, la conduzione oggettiva non
è soddisfatta solamente quando le due unità sono ubicate nel
medesimo immobile, ma anche quando le due unità sono poste a
distanza fra loro, seppure ragionevole, ma la pertinenza posta a
servizio della cosa principale.
Tutte le unità quindi citate,
nessuna esclusa, sempre che siano poste a servizio della
abitazione principale debbono essere esentate. Anzi, per assurdo
potrebbe essere negato il carattere di pertinenza ad esempio al
box ubicato nello stesso edificio della abitazione principale
perché locato e di contro ammettere tale carattere al box
ubicato in altra via perché posto a servizio della abitazione
principale.
77.
La signora P.L. pensionata
invalida coltivatrice diretta affitta il terreno di proprietà ,
ma nel contratto d’affitto non viene mai riportato il D/10. La
differenza tra il terreno affittato e quello rimasto è di mt.
6396, possiede partita iva e iscrizione alla camera di
commercio. E’ tenuta la signora P.L. a pagare per il D/10?
Risposta: Non basta essere
iscritta all'IVA per soddisfare la condizione soggettiva posta
dalla legge per considerare il fabbricato strumentale come
rurale. Infatti, per gli immobili strumentali, diversamente a
quelli abitativi, il comma 3bis fa rinvio allo esercizio di
impresa agricola. In conclusione, il pensionato, al pari degli
altri soggetti, deve rivestire la qualifica di imprenditore
agricolo ed essere iscritto nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
78. La associazione che segue
questo contribuenti, dall'anno 2000 ha omesso i pagamenti per
questa tipologia di immobili, asserendo che essendo occupata da
un coltivatore diretto è esente. Noi riteniamo che debbano
pagare in quanto non sono nate come fabbricati rurali asserviti
a un fondo ed loro valore non è compreso nel valore del
terreno. Le chiedo il suo parere in merito (anche alla luce
delle ultime disposizioni) e soprattutto di indicarmi quale
corretta motivazione indicare nell'atto in modo da essere
attaccabile il meno possibile in quanto riteniamo che la
probabilità di un ricorso sia molto alta.
Risposta: Ritengo che sia corretta la vostra interpretazione.
Infatti, se il fabbricato non è su un fondo agricolo non può
essere considerato rurale, come si evince chiaramente da una
attenta lettura dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla
legge 133/04. Nel caso di ricorso le controdeduzioni
dovrebbero basarsi su due punti:
a) che la norma si deve interpretare nel senso indicato, come si
evince da una attenta lettura dalla lettere c) del comma 3 e dal
comma 4 che sotto si riportano:
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in
serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il
terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il
suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui
l'immobile è [stato dichiarato] asservito, purchè entrambi
risultino ubicati nello stesso comune
o in comuni confinanti (4).
b) che nel caso la norma fosse interpretata in senso favorevole
al ricorrente, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della
stessa per violazione dei principi di uguaglianza e di capacità
contributiva, posto che nel caso descritto alcuna duplicazione
d'ICI si determinerebbe ed anzi l'esenzione riguarderebbe sia
l'area di sedime che il fabbricato.
79. Dalla lettura della Circolare N. 2/DF del 26/01/2009,
nell'elenco dei > requisiti oggettivi inerenti l'utilizzo degli
immobili che si possono > esentare, nella sezione delle attività
culturali si evince"... negli immobili destinati ad attività
museali, anche se a pagamento, non devono essere, però, svolte
attività non museali di natura commerciale (come ad esempio:
vendita di libri o di oggettistica nei book-shop,
somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie). Il Museo
di ….., è detenuto dall'Arcidiocesi (soddisfatto il requisito
soggettivo), possiede un bookshop interno al museo, nel quale
sono acquistabili diverse pubblicazioni (visualizzabili anche
sul sito del museo, con relativi prezzi), tutte inerenti la
storia e le tradizioni di …... Ritiene che per aver diritto
all'esenzione il museo dovrebbe essere esclusivamente dedicato
all'attività museale o che trattandosi di pubblicazioni
inerenti le tematiche espositive, anche se a pagamento, non ne
modificano il carattere museale?
Risposta: Tale circolare non mi convince, perché si pone in
contrasto con la giurisprudenza prevalente della Cassazione. In
questo caso è severissima. In altri è magnanima. Ritengo,
quindi, che se tale attività é marginale non infici il diritto
alla esenzione. Consiglio di procedere alla verifica tramite
anagrafe tributaria del volume di affari IVA. Mi chiedo, poi, se
l'ingresso è gratuito o a pagamento.
80. Le chiedo un suo cortese
parere in merito alla valutazione delle aree fabbricabili. in
particolare questo ufficio si trova ad esaminare diverse
pratiche in cui il contribuente ha sempre pagato l'area in base
al valore di riferimento indicato dal comune con delibera di
giunta comunale. In seguito il terreno e' stato ceduto ad un
valore superiore, come risulta dagli atti di compravendita. Il
regolamento comunale in materia di aree fabbricabili, approvato
nel 2006, così recita: "5. Per le aree fabbricabili, il valore
è costituito da quello venale in comune commercio al primo
gennaio dell'anno di imposizione (art. 5 comma 5 D.Lgs.
504/1992). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del
contribuente e per orientare l'attività di controllo degli
uffici, la Giunta determina periodicamente e per zone omogenee
il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono
essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così
determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti
pubblici o privati. Tale provvedimento della Giunta, quindi, non
assume carattere di limite invalicabile del potere di
accertamento e di rettifica dell'Ufficio." Si chiede il valore
di compravendita da quando può essere utilizzato:
1. dal 1° gennaio dell'anno di rogito
2. dalla data del rogito
3. anche per gli anni precedenti o quantomeno dal 2006 anno di
entrata in vigore del regolamento ici. Tenga presente che a
volte la differenza e' rilevante, in quanto ci siamo trovati di
fronte a terreni il cui valore da delibera comunale era
200.000,00 e su tale valore e' stata calcolata l'imposta, mentre
poi sono stati venduti a 420.000,00. e' chiaro quindi che anche
per gli anni precedenti il valore era maggiore di quello su cui
e' stata calcolata l'ici, ma ci si chiede da quando si può
applicare quello che risulta dal rogito.
Risposta: Salvo che la situazione urbanistica sia variata,
consiglio di far riferimento al valore del rogito anche per le
annualità precedenti e ciò al fine di non rendere arbitrario il
valore inferiore che il Comune accerterebbe per gli anni
precedenti. Probabilmente il possessore si è avvalso in
precedenza della facoltà di rivalutare il valore di acquisto.
Sarebbe bene ricercare tramite la lettura dell'atto oppure
tramite l'anagrafe tributaria nelle dichiarazioni relative alle
annualità 2002, 2003, 2004., 2005 e 2006, se il possessore si è
avvalso della normativa agevolativa, attraverso una perizia
giurata, pagando una imposta sostitutiva IRPEF del solo 4 per
cento. Tale notizia si conosce attraverso la lettura del quadro
RM della dichiarazione dei redditi.
81. Ho notificato un avviso di
accertamento ad un contribuente per mancato versamento di
acconto. il contribuente ha verificato che l'F24 diretto al
nostro Comune è stato erroneamente imputato ad altro Comune. In
attesa che il comune che ha incassato la nostra ICI ci
trasferisca il versamento (mi dicono che potrebbero passare
almeno 2 o 3 mesi) come mi comporto con l'atto di accertamento?
non posso annullarlo perchè ad oggi il versamento non mi è
arrivato cosa potrei fare? E’ possibile concedere una sorta di
sospensione dei termini di 60 giorni dell'atto notificato,
esiste un atto formale per sospendere i termini o qualcosa di
simile?
Risposta: In base ai principi del
codice civile, il pagamento effettuato a soggetto diverso dal
creditore non estingue il debito. Dal punto di vista operativo
dovrebbe trattare come se questi non abbia pagato. Costui
dovrebbe chiedere il rimborso al Comune che indebitamente ha
percepito l'ICI. La sospensione del pagamento non sarebbe
legittima, posto che la pretesa è dovuta e poiché vale in questo
caso il principio: "chi sbaglia paga", non potendo pagare il
Comune per un errore altrui.
82.
Come previsto dal Decreto Legge 223/2006 i
contribuenti ICI non sono più tenuti alla compilazione della
dichiarazione ICI nei casi previsti dalla norma stessa. I dati
relativi ai contratti vengono comunicati dai notai tramite MUI
ed i comuni ne vengono in possesso tramite il portale
dell’Agenzia del Territorio.
Per il Comune di ….. del Col di
Lana tali dati non sono presenti nella sezione “dati per la
gestione ICI”. Infatti per il nostro Comune è vigente il
Tavolare che funge da conservatoria, il quale però non è
informatizzato. I notai però utilizzano lo stesso il MUI per
fare le volture catastali ma non per la registrazione in
conservatoria.
Contattata l'Agenzia del
Territorio ci viene comunicato che i dati non sono disponibili;
mentre dall’Ufficio Tavolare ci viene detto che non essendo
informatizzati i dati non sono trasmissibili.
A questo punto si chiede se i
contribuenti sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni
rientrando nei casi previsti dal punto 2 delle istruzioni per la
Dichiarazione ICI anno 2007, oppure è il Comune che deve
attivarsi per "recuperare" i dati in maniera cartacea presso il
Tavolare?
Risposta: Non possono ricadere sui contribuenti
le disfunzioni della Pubblica Amministrazione. Ora, essendo
stato in tale ipotesi abrogato l'obbligo di denuncia per tutti i
soggetti passivi del territorio nazionale, ne consegue che i
contribuenti non possono essere obbligati alla presentazione
della dichiarazione. Se, quindi, l'Agenzia del Territorio non è
grado di fornire tali dati, dovrà essere il Comune ad attivarsi
per il loro recupero. Insistere sulla presentazione della
dichiarazione potrebbe avere rilevanza persino penale, potendo
sussistere il reato di omissione di atti d'ufficio.
83. Con la presente siamo a
chiedere la sua interpretazione riguardo una pratica ici di cui
l’usufruttuario di un appartamento a …. ha trasferito la propria
residenza in Milano perché assunto come custode di un condominio
e poter avere il medico di famiglia e le agevolazioni per i
residenti in Milano. Abbiamo emesso gli accertamenti in quanto
considerato l’appartamento come 2° casa ma Lui sostiene che
questa è prima casa in quanto non ha altre proprietà sul
territorio nazionale ed a giustificazione trasmette
dichiarazione dell’amministratore del condominio di Milano che
l’appartamento attiguo alla guardiola è di proprietà del
condominio per cui paga regolarmente l’Ici.
E’ possibile considerare
l’appartamento di …. come 1° casa o sono giusti i nostri avvisi
di liquidazione giustificandoli con la residenza anagrafica?
Risposta: La dimora abituale,
diversamente dallo istituto della prima casa, è il luogo di
centro di interessi della famiglia del soggetto obbligato. Ora,
gli elementi sopra forniti evidenziano che il soggetto in
argomento ha in Milano non solo la residenza ma il centro degli
interessi suoi e della propria famiglia. Mi pare una furbata del
soggetto passivo, che vorrebbe duplicare i benefici di ogni
genere e non solo fiscali nei Comuni di Milano e di …. Tali
accertamenti non debbono essere, quindi, annullati.
84. Avevo bisogno di una conferma
sull'esenzione o meno ai fini dell'ici relativamente a
questo caso: "Accoglienza …. Don …. - Società Cooperativa
Sociale - ONLUS" che risulta proprietaria di un immobile censito
catastalmente nella Categoria "B/1". Nello Statuto all' Art. 3
(Scopo mutualistico) risulta: "La cooperativa non ha scopo di
lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini.........."
Fino a giugno 2005 hanno versato
l'ici (in misura inferiore ma è stata versata), dal saldo 2005
non versano più dicono in base ad una nuova disposizione di
Legge (non mi dicono a quale fanno riferimento), non so se si
riferiscono al D.L. 30/09/2005, n. 203 convertito nella Legge n.
248 del 02.12.2005.
Da una verifica delle planimetrie
relative a questo immobile che ci sono presso l'Ufficio Tecnico
risulta che ci siano dei monolocali, bilocali ed un ufficio (che
presumo venga utilizzato dalla Cooperativa) di circa 20 mq..
Originariamente c'era anche una stanza adibita a mensa comune
che attualmente, come mi dice l'Ufficio Tecnico, non c'è più in
quanto trasformato in bilocale.
La Cooperativa fa versare agli
occupanti i locali (da quanto risulta da un contratto di
concessione locali) una quota d'affitto mensile di € 200,00
comprensiva delle spese per utenze. Nel contratto inoltre
risulta che la manutenzione ordinaria degli impianti quali:
luce, acqua, gas e riscaldamento sono a carico degli ospiti.
Inoltre anche la tariffa rifiuti
viene pagata da chi utilizza i locali.
Le riporto l'articolo del nostro regolamento ici
riguardante l'oggetto: "Esenzione
per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali.
L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. 1),
D.Lgs 504/92 si applica esclusivamente ai fabbricati e a
condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di
godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dell'ente
non commerciale utilizzatore."
Alla luce di quanto sopra esposto
a me non sembra si possa considerare esente ai fini dell'ici, ma
vorrei cortesemente un suo parere al riguardo.
Le chiedo, inoltre, se secondo
Lei può risulta corretto che l'immobile rimanga censito nella
categ. catastale B/1 o se invece non sia più corretto
accatastare i vari locali nella categ. "A".
Spero di aver esposto in
modo sufficientemente chiaro il quesito.
La ringrazio anticipatamente e La
saluto.
Risposta: Le società cooperative,
anche se ONLUS, sono carenti della condizione soggettiva, posto
che la lettera i) dello articolo 7 esclude di fatto le società
di ogni tipo, comprese le cooperative, trovando collocazione
fiscale nella lettera a) dello articolo 73 del D.Lgs.n.917/86,
anzichè nella lettera c), come preteso dalla legge.
In considerazione della
difformità fra situazione catastale B e la situazione reale (A)
ordini la variazione catastale, ai sensi del comma 336 dello
articolo 1 della legge 311/04. Se poi vi è stato l'esecuzione di
opere edilizie, il cambiamento costituisce reato. Ne dia
comunicazione formale al tecnico comunale.
Soggetti passivi (1).
Art. 73. [87]
1. Sono soggetti all'imposta sul
reddito delle società:
a) le società per azioni e in
accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le
società cooperative e le società di mutua assicurazione ,
nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al
regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato (2) (3);
b) gli enti pubblici e privati
diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali (4);
c) gli enti pubblici e privati
diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali (5);
d) le società e gli enti di ogni
tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato (6).
85. Scusi, sarò dura, ma stavo
cercando nei suoi giornalini dove spiegava la sua lettura della
norma, relativamente al mancato diritto all’esenzione per i
fabbricati concessi in uso gratuito, ove i regolamenti ne
prevedono l’assimilazione all’abitazione principale, se gli
stessi sono posseduti in quota, ma ho sempre e solo trovato le
spiegazioni su come funziona l’ICI per l’abitazione principale
(e su quello non ci piove) non per gli usi gratuiti. Mi riassume
da dove ha desunto che gli immobili concessi in uso gratuito per
assimilazione regolamentare non usufruiscono di agevolazioni se
posseduti in quota nel momento il cui la persona che occupa
l’alloggio è regolarmente residente nello stesso. .
Risposta:Tale principio, da me
sempre contestato, trova conforto (o meglio sarebbe dire
sconforto) nello penultimo capoverso del punto 2 della
risoluzione n. 12 del 2008 che fornisce un esempio significativo
(riporto qui sotto la parte incriminata). Tale interpretazione è
stata anticipata dai richiami che molti comuni avevano ricevuto
quando avevano previsto nel regolamento il comodato di quote,
tanto che il mio modello di regolamento non lo prevede più. La
ragione di tale interpretazione, che a me quindi non ha stupito,
sta nel fatto che il MF a sempre ritenuto l'abitazione
principale una esenzione soggettiva e non oggettiva, nel senso
di considerarla allorché sia utilizzata dallo stesso
proprietario. Può darsi che la mia interpretazione sia
sbagliata, ma mi chiedo il perché nello esempio il MF non dica,
salvo che la concessione della quota non sia stata data in
comodato dal contitolare non utilizzatore a quello utilizzatore
ed il Comune ne abbia previsto esplicitamente l'assimilazione.
In conclusione, sono convinto che
tale interpretazione sia illegittima, ma a pera che la volontà
del MF sia questa.
"Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è
proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il
20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto
da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione
disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI
calcolata sulla base della propria quota di possesso.
"
86.
Ho accertato,
nel 2008, un immobile censito catastalmente nella Categ. "D/7"
,la cui rendita risulta in atti dal 24/12/2001, con decorrenza
gennaio 2002 in considerazione del fatto che il contribuente
aveva dichiarato anzichè un immobile di Cat."D/7" i
seguenti immobili:
Questo immobile risulta intestato
tuttora al 50% al contribuente, come persona fisica, e l'altro
50% alla Società (di cui presumo facesse e che ne faccia parte
tutt'ora il contribuente accertato).
Il commercialista del
contribuente mi contesta l'utilizzo della rendita del D/7 con
decorrenza 2002 in quanto sostiene che essendo l'immobile
un D/7, dovrebbe essere utilizzata con decorrenza dal 2003
avendo loro ricevuto la notifica della stessa in data 23/02/2002
così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92.
Vorrei un Suo parere al riguardo
considerato che l'art. 5, dice sì che la rendita attribuita agli
immobili di Categ. D/7 decorre dall'anno successivo
all'attribuzione della stessa, ma dice anche interamente
posseduta da impresa.
Inoltre il contribuente non ha
versato utilizzando il criterio contabile ma delle rendite
presunte.
Risposta: ha ragione. In tale
ipotesi non trova applicazione il criterio contabile e la r.c.
ha efficacia retroattiva, così come previsto dallo articolo 74
della legge 342 del 2000, proprio perché in tale ipotesi non è
rispettato quanto previsto dal comma 3 dello articolo 5 e forse
non solo interamente posseduto, ma anche per il fatto che una
parte è posseduta da un soggetto che non è imprenditore.
87. Comune ha acquistato un
immobile di proprietà di una ditta in liquidazione. Ora devo
calcolare l'ICI da versare partendo dal 1997 ad oggi. La
normativa dice che l'imposta è dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo di vendita. Il
versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento. Entro lo
stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
Ora Le chiedo: il conteggio ICI
devo sempre farlo sulla rendita catastale, vero? Perchè il
liquidatore sostiene che deve essere calcolato sul prezzo di
vendita che è diverso.
Risposta: Il calcolo deve essere
effettuato sulla rendita catastale, così come previsto dal comma
2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, che non prevede
eccezioni, come di contro risulterebbe necessario. Vi è una
sentenza nel senso indicato dal liquidatore, ma credo che possa
riguardare le aree edificabili. Ma è un fallimento, poi, o una
liquidazione? Perché la regola da Lei indicata vale solo per il
fallimento e per la liquidazione coatta amministrativa ossia
per le procedure concorsuali delle società cooperative e delle
assicurazioni,.ecc. e non per gli altri casi di liquidazione
88. Ho scoperto che la casa
cantoniera di proprietà della provincia di …. ha accatastato le
sue proprietà in data 06/07/2007 (costituzione). Pertanto ha
cominciato a pagare l'Ici dal 2007. Naturalmente la casa
cantoniera esiste da quando sono nata,, su che dati faccio
l'accertamento su quelli che risultano oggi al catasto. Non
posso recuperare niente ?
Risposta: La casa cantoniera, se adibita come tale è esente. In
definitiva, tale casa comincia a pagare dal momento in cui il
Comune è in grado di dimostrare un diverso utilizzo, come del
resto previsto dal comma 337 dello articolo 1 della legge
311/04. Se, quindi, è in grado di dimostrare che il diverso uso
è iniziato prima emetta da tale data avvisi di accertamento così
motivati.
89. In base alla risoluzione ministeriale n.
1/2009 riguardante le unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale, mi pare di capire che ora siano
esenti in quanto assimilate solo le unità possedute da anziani o
disabili ....... e quelle concesse in uso gratuito a parenti
..... Oltre ai casi di cui sopra, il nostro regolamento equipara
all'abitazione principale anche le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e gli
alloggi regolarmente assegnati dall'Aler. Ora, in base alla
risoluzione, gli ultimi due casi non sono più da considerare?
Risposta: Per questi due casi l'esenzione compete di diritto. Il
problema affrontato da tale risoluzione riguarda il comodato,
gli anziani, gli iscritti all'AIRE, le locazioni agevolate della
abitazione principale. In sintesi, per il comodato è sufficiente
che il Comune abbia applicato nel 2008 la stessa aliquota o la
stessa detrazione prevista per l'abitazione principale, mentre
per gli altri casi è necessario che siano applicate sia
l'aliquota che la detrazione previste per l'abitazione
principale. Per queste ultime fattispecie se non sono realizzate
entrambe le condizioni si
continuano ad applicare le agevolazioni in precedenza applicate
e non l'esenzione.
90. Ho bisogno del suo aiuto per
i motivi elencati ai seguenti 3 punti.
1. Ho letto la risoluzione n. 1/DF del 4
marzo 2009. Nel nostro regolamento ICI avevamo previsto da
parecchi anni, l’assimilazione ad abitazione principale,
anche per le persone residenti
all’estero. Oltre a ciò la
risoluzione n.12/DF del 5.6.2008 prevedeva l’esenzione dall’ICI
anche degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari – IACP e pure per il coniuge non
assegnatario della ex casa coniugale.
In base alla risoluzione n.
1/DF non sono perciò più esenti ICI le abitazioni dei residenti
all’estero, quelle assegnate dagli IACP e l’ex casa coniugale?
2. L’esenzione dall’ICI per
cessione in uso gratuito a parenti vale anche per quote di
immobili, cioè quando il parente stesso è comproprietario
dell’immobile oggetto dell’esenzione?
3. Un appartamento di
proprietà di una s.n.c. è usato quale abitazione principale da
uno dei soci? Credo che non possa godere dell’esenzione, o
sbaglio?
Risposta: Tale risoluzione non
riguarda abitazioni dei residenti all’estero, quelle assegnate
dagli IACP e l’ex casa coniugale che senza dubbio esenti, come
previsto dal comma 3 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito
dalla legge 126/08, le quali vanno considerate esenti anche se
il comune non l'ha previsto nel regolamento:
3. L'esenzione si applica
altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del
1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati
il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
L’esenzione dall’ICI per
cessione in uso gratuito a parenti non vale per quote di
immobili, cioè quando il parente stesso è comproprietario
dell’immobile oggetto dell’esenzione. Almeno questo deriva dallo
esempio fornito dal punto 2 penultimo capoverso della R 12/08,
che io ho criticato sin dallo origini sui mie giornalini. In
sintesi, da sempre il MF ha ritenuto di non potersi applicare il
comodato di quote.
Un appartamento di proprietà di
una s.n.c. è usato quale abitazione principale da uno dei soci
non può godere dell’esenzione. Infatti, per definizione
giuridica l'abitazione è il luogo di residenza e quindi una
persona fisica che ne è proprietario. In tale ipotesi ben due
sono i motivi per negare l'esenzione:
a) perché le società hanno la
sede e non la residenza;
b) perché è necessario che sia lo
stesso soggetto passivo a risiedere mentre in tale ipotesi socio
e società hanno personalità giuridica distinta.
Con tale risoluzione 1 il MF ha
voluto solo precisare che:
a) che per il comodato è
sufficiente che nel 2008 il Comune avesse accordato la stessa
aliquota o la stessa detrazione previste per l'abitazione
principale;
b) per gli altri casi diversi
(fatti eccezione quelli di cui alla quesito 1 ove l'esenzione è
per legge), quali gli iscritti AIRE, anziani ricoverati,
locazioni agevolate, è necessario che il Comune abbia applicato
sua l'aliquota che la stessa detrazione previste per
l'abitazione principale.
91. Nel caso in cui alcuni
fabbricati al momento dell'apertura di una successione, non
risultavano ancora accatastati, il coniuge superstite come può
esercitare il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del
c.c. su uno dei predetti fabbricati se all'epoca risultavano
ancora in corso di costruzione o comunque non accatastati?
Risposta: Il diritto di
abitazione del coniuge superstite colpisce la situazione di
fatto, così che non assume rilevanza il fatto che il fabbricato
non sia ancora accatastato o finito. Poiché tale diritto va
coinvolgere i diritti degli eredi, sarebbe bene che i medesimi
lo riconoscano, almeno nell'atto di successione. Se, invece,
costoro non lo riconoscono, allora ritengo che tale diritto non
sia da riconoscersi e la soggettività passiva seguire i normali
criteri successori.
92. Riallacciandomi all'ultima
parte del parere, relativo all'oggetto, tenendo presente che
comunque necessita che il riparto di tale incentivo ICI avvenga
in modo non uguale, soprattutto in base al numero dei dipendenti
assegnati all'area, all'apporto fornito da ciascun partecipante
alle varie fasi, considerando inoltre il peso delle varie
attività, la presenza etc..., si chiede in concreto come
impostare tale suddivisione (fare un esempio) e se esistono
delle schede di valutazione tipo o adattabili alla circostanza,
inviarne una copia.
Risposta: Non esiste un modello
prestabilito e la quantificazione dello incentivo individuale è
basata unicamente alle scelte di ogni singolo comune.
Personalmente ritengo che si possano introdurre due indici. Il
primo connesso al grado di partecipazione effettiva al progetto
da parte di ciascun componente ed il secondo connesso al grado
rivestito da ciascun partecipante. Ad esempio, si potrebbe
stabilire un coefficiente variabile da 1 a 3 per il grado di
partecipazione e da 1 a 2 per il grado. Ora, a ciascuno
competerebbe il risultato della seguente operazione:
Compenso totale da distribuire/
sommatoria dei punteggi spettanti a ciascun partecipante =
valore del punto x i punti conseguiti da ognuno.
Ovviamente l’assegnazione dei
punti per quanto concerne il grado individuale di partecipazione
è fatto a consuntivo dal responsabile del progetto, mentre il
punteggio per il grado è fatto sulla base delle scelte
predeterminate della Giunta Comunale.
Ricordo, poi, che la somma da
stanziarsi dovrà prevedere in aggiunta gli oneri previdenziali e
l’IRAP che gravano sulla Amministrazione comunale e che quindi
vanno a finire sul fondo. Quindi, se si pensa di distribuire al
lordo ai partecipanti 100 l’onere deve tener conto anche di
detti oneri.
93. Vorremmo sapere come vengono
trattati ai fini ICI gli impianti fotovoltaici.
Risposta: Per gli impianti
fotovoltaici è necessario distinguere a seconda se questi o
meno pertinenza di altri fabbricati. Nel primo caso andrebbe
aumentata la rendita catastale del fabbricato;nel secondo va
ordinato l'accatastamento ai sensi dei commi 336 e 337 dello
articolo 1 della legge 311/04. Tali fabbricati sono collocabili
nel gruppo catastale D. In tal senso va interpretata la
risoluzione n. 3 del 2008, che allego.
94. Un contribuente è
proprietario di un'abitazione principale così distinta in
catasto:
A/4 - 2,5 VANI
A/4 - 3,5 VANI
A/4 - 1 VANO
L'esenzione per abitazione
principale si applica ad una sola unità immobiliare oppure
considerato che viene concretamente utilizzata come unica
abitazione viene applicata a tutte tre le unità immobiliari ?
Risposta: Secondo la Cassazione,
sentenza n. 25902/08, se trattasi di unità contigue e fra loro
complementari, l'esenzione dovrebbe essere totale. Tale sentenza
non è a mio avviso corretta, non solo perché si pone in
contrasto con altre sentenze della stessa Cassazione, e con la
risoluzione ministeriale n. 6 del 2008, ma perché si pone in
contrasto con alcuni principi giuridici, quali:
a) l'autonomia di ogni unità
catastale ai fini ICI, così come previsto dallo articolo 2,
lettera a) del D.Lgs.n.504/92;
b) con la tassatività delle
esenzioni, così che nel caso di solo dubbio l'esenzione non deve
essere applicata;
c) con il divieto applicativo di
fatti elusivi.
Nel caso concreto poi, mi chiedo
se tutte le unità appartengano o meno allo stesso soggetto
giuridico; come sono utilizzate, ecc.
In conclusione, tale sentenza,
diversamente da quelle pronunciate dalla Corte Costituzionale,
vale solo per il caso trattato, e quindi non vale per i casi
similari in generale.
95. Il testo dell'articolo di
regolamento comunale che parla della determinazione del fondo
per l'attribuzione dell'incentivazione all'ufficio tributi
relativa all'attività di accertamento ICI sarebbe:
- COMMA 1° : “Il fondo a favore
del personale dell’Ufficio Tributi è costituito da una
percentuale applicata al totale delle somme regolarmente
riscosse a titolo definitivo in ogni anno solare e non
contestate, a seguito dell’attività di accertamento intesa come
operazioni di emissione di avvisi di rettifica e/o accertamento
ICI, e di ogni altra operazione che consenta il recupero
dell’ICI relativa ad anni d’imposta passati (anche tramite il
ricorso all’istituto della definizione agevolata) al netto delle
sanzioni, interessi e spese di notifica, dedotte eventuali spese
derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o
dall'attivazione di convenzioni con altri enti o studi privati
per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione
d'imposta”;
- COMMA 2°: “La determinazione
della percentuale di cui al comma 1 spetta annualmente alla
Giunta Municipale ed è determinata entro il 31 marzo dell’anno
successivo all’incasso”;
- COMMA 3°: “I coefficienti di
ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai
componenti dell'Ufficio tributi, come sopra definito, come da
modalità indicate nella delibera della Giunta Comunale di
determinazione della percentuale, o in mancanza, dal
Responsabile del servizio tributi in fase di liquidazione”;
Il quesito è il seguente: è
corretto far rientrare nel fondo di cui sopra anche gli
introiti netti derivanti da altre operazioni portate a termine
dall'ufficio tributi per il recupero dell'imposta ICI riferita
ad anni precedenti? Nello specifico la definizione agevolata
dell'ICI, quando tutte le operazioni sono effettuate
preventivamente dall’ufficio tributi per agevolare i
contribuenti nei conteggi, può rientrare nell’incentivazione?
Ed il ravvedimento operoso nel caso sempre che sia l’ufficio a
supportare il contribuente nella determinazione dell’imposta da
versare?
Risposta: Ai quesiti posti si
risponde in senso positivo. Infatti, la lettera p) dello
articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, disponendo che il Comune può
“prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari
del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale addetto” , rimanda alla libera volontà
regolamentare del Comune la concreta fissazione dei criteri
quantitativi. La ratio della norma sembra nettamente far
riferimento al criterio di cassa e non a quello di competenza,
così che tutte le riscossioni, nessuna esclusa, seppure
riguardante recuperi riferiti a precedenti esercizi, sanzioni ed
interessi compresi, ben possono essere considerate al fine del
calcolo delle somme distribuibili.
96.
Nel nostro comune ci sono parecchi rifugi alpini
all'interno dei vari comprensori sciistici, posti nei pressi
degli impianti di risalita. Alcuni sono dei veri e propri
alberghi con bar, ristorante e camere, altri solo punti di
ristoro e altri ancora con annessi dei veri e propri bivacchi.
Queste strutture senza alcuna
logica (a parer mio) sono accatastati alcuni in categoria A/11
ed altri in categoria D. Ovviamente quelli accatastati in
categoria A/11 (rifugi di montagna, trulli, sassi, baite, ecc.)
hanno una rendita molto bassa e l'importo ICI quindi è veramente
irrisorio, mentre quelli in cateria D hanno una rendita molto
più alta con gettito ICI di "tutto rispetto".
Faccio notare che in categoria
A/11 risulta accatastato anche un piccolissimo bivacco sulla
cima del Col di Lana, ma alla stessa maniera lo è pure un
mega-rifugio con tanto di ristorante - camere- solarium e chi
più ne ha più ne metta.
Abbiamo contattato il catasto
chiedendo come mai dei fabbricati che hanno per oggetto attività
di somministrazione, bar, ristorante (con tanto di
autorizzazioni in regola) hanno la stessa categoria dei
bivacchi veri e propri. La risposta testuale è stata. "
l'attribuzione di tale categoria è la puntuale applicazione
della normativa catastale per degli immobili che sono denunciati
come rifugi di montagna".
Faccio notare, inoltre, che
recentissimamente due fabbricati, posti all'arrivo di un
impianto di risalita molto frequentato, che sono di proprietà di
due ditte diverse, ma con la stessa destinazione di "posto di
ristoro" sono stati accatastati: uno in categoria A/11 e
l'altro in categoria D2.
Come è possibile che il
Catasto non faccia distinzione tra un immobile destinato ad
attività economica, che risulta sì in zone di montagna, ma che è
stato costruito solo ed esclusivamente per un ritorno economico
e quindi senza bivacco annesso, e un fabbricato di pochi metri
quadrati costruito esclusivamente per il riparo degli alpinisti,
senza luce e acqua? Come si deve comportare il Comune?
Risposta: Per costante
giurisprudenza il Comune non ha alcun potere di intervenire nel
procedimento di attribuzione della rendita catastale. Unico
rimedio è rappresentato dal comma 58 dello articolo 3 della
legge 662/96 che così dispone:
58. Gli uffici tributari dei
comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento
fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati
fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede
all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il
cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non
congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili
segnalati dal comune.
Inviate dunque al Direttore del
catasto di Belluno una raccomandata AR motivata nel senso da voi
indicato, immobile per immobile, chiedendo esplicitamente ai
sensi della norma citata una verifica della regolarità della
rendita catastale attribuita
97. Mi scusi ma con il "diritto
di abitazione" oltre all'abitazione ne usufruiscono anche le
relative pertinenze???. Non so se sono riuscita a spiegarmi!!!
Risposta: Il diritto di
abitazione si esistente di diritto alle pertinenze. Infatti, la
finalità della norma è quello di far consolidare in capo al
coniuge superstite gli stessi usi antecedenti alla morte del de
cuis. Se usavo un garage, il diritto si estende anche ad esso.
98. vorrei cortesemente
un chiarimento circa una richiesta di esenzione ici presentata
da una cooperativa "Casa del Popolo" a proprietà indivisa che
possiede parecchi appartamenti affittati con contratto di
affitto agevolato e chiede appunto l'esenzione ICI. Le spetta?
Risposta: Le cooperative edilizie si distinguono in due grandi
classi:
- quelle a proprietà divisa: il socio diviene proprietario
di un'unità immobiliare e contribuisce finanziariamente alla
realizzazione del complesso immobiliare. Sotto il profilo
contabile gli alloggi vengono considerati come merci.
- In quelle a proprietà indivisa il socio non diviene
proprietario di un'unità immobiliare, bensì acquisisce il
diritto di abitazione per il quale corrisponderà un canone
periodico. La proprietà del complesso immobiliare rimane in capo
alla cooperativa.
Sotto il profilo contabile gli alloggi si considerano elementi
del patrimonio della cooperativa
Raggiunto lo scopo sociale la cooperativa può essere liquidata
oppure mantenuta in vita per esercitare la gestione . Al momento
dell'assegnazione degli alloggi in proprietà (coop divisa): si
rileva il trasferimento della proprietà, mentre in godimento (coop
indivisa) si rilevano i canoni e le spese condominiali
Ora, dallo esame dello Statuto si evince che la cooperativa non
deve essere considerata a proprietà indivisa, ma divisa o
perlomeno mista. Infatti, il comma 1 dello articolo 4 prevede
.... volta a consentire ai soci di acquisire o godere... unità
immobiliari a costo vantaggioso. Poi, l'acquisizione, la
costruzione di case da assegnare ai soci in proprietà, in
godimento, in locazione, anche con patto di futura vendita,
assegnare ai soci in luogo della costruzione ultimata.... il
terreno. Così per i box.
99. Nel 2005 con il condono,
vengono soppressi diversi appartamenti a favore di 4
appartamenti nuovi.
Di questi due ne vende, negli
altri due, in uno abita e l'altro lo affitta. Fin qui tutto
chiaro, se nonché in quello immobile rileviamo non 4 nuclei ma 9
nuclei famigliari, che denunciano metrature molto limitate.
Secondo noi sono stati denunciati
4 appartamenti, ma nella realtà sono 9. Come devo procedere per
far emergere la situazione ? Sto recuperando il condono. Sto
raccogliendo i dati degli occupanti
Ho già le schede catastali e gli
atti di vendita. Alle nostre richieste di informazione, il
titolare non risponde. Devo far fare un sopralluogo a Ufficio
tecnico e Polizia Locale ?
.
Risposta: Due sono gli uffici
deputati alla risoluzione del problema. Dapprima il tecnico
comunale che dovrà verificare se la situazione catastale è
conforme o meno ai documenti allegati alla pratica di condono e
qualora non vi fosse uniformità, il Catasto al quale dovrebbe
richiedere l'intervento rettificativo ai sensi del comma 58
dello articolo 3 della legge 662/96. Se, invece la pratica del
condono non è conforme alla situazione reale, il tecnico
comunale dovrò denunciare il fatto alla procura generale e Lei
ordinare la variazione catastale ai sensi del comma 336 dello
articolo 1 della legge 311/04.
100. E’ arrivata una richiesta di rimborso che
mi mette in ginocchio (circa 15.000,00 Euro) per ICI versata su
un fabbricato essebìndo destinato ad allevamento, posseduto da
Società per azioni. Visto che la cifra esce dai normali budget
destinati ai rimborsi dell'anno e visto che la cifra non è
indifferente vorrei chiedere al contribuente tutta la
documentazione che posso richiedere per non rimborsare a occhi
chiusi. Che documenti dovrei chiedere oltre alla visura in
camera di commercio che mi confermino l'effettiva ruralità dei
fabbricati?
Risposta: In via preliminare,
faccio rilevare che l'onere della prova è posto a carico del
contribuente. In secondo luogp, sussiste il divieto di rimborso
. Infatti, l'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007 ha
previsto che «non è ammessa la restituzione di somme
eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli
immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008».
Sulla disposizione in questione, che preclude ai comuni la
possibilità di restituire l'Ici pagata per i fabbricati
strumentali alle attività agricole, pende però la spada di
Damocle del giudizio della Corte costituzionale. Infatti, la
Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sezione
staccata di Parma, e la Commissione tributaria provinciale di
Chieti, hanno sollevato la questione di legittimità
costituzionale.
Terzo punto da considerare è
se l'articolo 42 bis del Collegato Fiscale 2008 abbia o meno
efficacia retroattiva, specie nella parte in cui per gli
immobili strumentali ha limitato alla condizione soggettiva di
imprenditore agricolo per la concessione della esenzione, mentre
in precedenza si richiedeva il rispetto di quella oggettiva
ossia di utilizzare in prevalenza prodotti ottenuti dal proprio
fondo e non quello dei soci.
Per quarto, vale sollevare la
presunta illegittimità della legge di proproga dei termini 2009
che solo per l'ICI ha dichiarato l'esenzione degli edifici
rurali, giustificandola nello evitare la doppia imposizione ICI
del terreno e del fabbricato e ciò per il fatto che le
cooperative non pagano né sul primo né sul secondo.
Il rimborso, quindi, non è
dovuto.
101.
Premessa:
di tutto ciò che riguarda l’audodromo di ……, il comune è
proprietario del suolo e la società Cave di ….. del diritto di
superficie per 99 anni. Mi chiama una Società di leasing che ha
acquistato settimana scorsa (penso da ……) una palazzina presso
l’autodromo. Questa palazzina è formata da tre piani più
lastrico solare ed è stata accatastata appena prima dell’atto
(inizio marzo) nel seguente modo:
- piano terra e primo piano unica
unità come D6 rendita catastale 4.800 euro.
- secondo piano F3 (in quanto
ancora al rustico)
- il lastrico solare non ha
rendita.
Ho già chiarito che l’imposta è
dovuta anche se in diritto di superficie e anche se leasing (mi
pare corretto) ma ho dei dubbi su come far calcolare la rendita
del secondo piano o meglio quale valore imponibile ICI
attribuire (l’intera palazzina sorge su un mappale di circa mq.
4823 di cui 248 quale area di appoggio della palazzina stessa).
Risposta: E' necessario far fare
allo Ufficio Tecnico sopralluogo, onde riscontrare se il secondo
piano sia utilizzabile o meno. Nel caso fosse utilizzabile
andrebbe ordinato l'accatastamento sia del secondo piano che
dell'area pertinenziale. Nel caso in cui non fosse utilizzabile,
ritengo che la quantificazione dell'ICI debba aver riguardo alla
r.c. del 1° piano e dell'area edificabile per la parte del
rapporto fra superficie dell'edificio non ultimata ed il totale
della superficie da progetto. In sintesi, la superficie da
computarsi sarebbe la seguente: Superficie totale dell'area
edificabile x superficie edificio non ultimata/superficie
edificio progettata.
102. Nella denuncia di
successione del contribuente coltivatore diretto ci sono come
eredi due figlie e la moglie. Uno dei figli è anch'esso
coltivatore diretto. I beni oggetto della successione sono 3
appartamenti e un D/10. Nella parte delle osservazioni è
indicato quanto segue: trattasi di fabbricato rurale che
mantiene i requisiti di ruralità in quanto strumentale
all'attività agricola condotta. Si chiede di sapere se deve
essere considerato rurale solo per l'erede coltivatore diretto o
anche per gli altri eredi. E per le abitazioni come ci si deve
comportare?
Risposta: Il comma 3bis dello
articolo 9 del DSL 557/93, convertito dalla legge 133/94,
considera rurali i fabbricati strumentali utilizzati da un
imprenditore agricolo. Ora, in assenza di giurisprudenza, si
discute se la ruralità è riconosciuta quando l'imprenditore
agricolo sia non solo utilizzatore ma anche proprietario. Io
propendo per tale tesi, posto che diversamente la norma
risulterebbe illegittima, per violazione dei principi
costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, posto
che un contitolare non imprenditore agricolo diverrebbe esente,
se concede la sua quota ad un imprenditore agricolo, mentre
sarebbe assoggettato se la concede ad esempio ad un artigiano,
pur rimanendo inalterata la propria capacità contributiva. In
sintesi, a me pare che l'esenzione abbia carattere soggettivo e
non oggettivo, a nulla rilevando le tesi ovviamente contrarie
delle associazioni di categoria. In conclusione, ritengo che ai
fini ICI le quote detenute da soggetti che non rivestono la
qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto debbono
essere assoggettate.
103. Nel ns. comune abbiamo una
contribuente del 1932 ormai pensionata in agricoltura.
La signora viveva in un immobile
mai accatastato.
A seguito nostri solleciti ha
accatastato il tutto con il seguente risultato N. 9 IMMOBILI –
possesso al 100%:
- A3 dove vive
- C6 sua pertinenza
-A3 dove vive il figlio con la
sua famiglia ( non agricoltore)
-A4 usato da tutti
- n. 2 - C2 Utilizzati dal figlio
che ha una ditta di trasporti di terra, sassi ecc.
- n.2 - C7 Utilizzati dal figlio
che ha una ditta di trasporti di terra, sassi ecc.
- C7 posseduto al 66,67%
L’articolo 9 -3/4/5 del DL
30/12/1993 N.557 Elenca i requisiti per la ruralità.
Nel caso della signora in
questione noi abbiamo intenzione di accertare l’omessa denuncia
con conseguente omesso pagamento a partire dall’anno 2004.
Esaminando i requisiti troviamo
manchi il requisito del volume di affari.
DOMANDE:
v Se la signora non presenta dichiarazione ai fini IVA a
quanto ammonta il volume d’affari da considerare???
v COSA NE PENSA LEI SULLA CORRETTEZA DI PROCEDERE CON
ACCERETAMENTO PER OMESSA DAL 2004??
v CHE MOTIVAZIONI CI CONSIGLIA DI CITARE NELL’ACCERTAMENTO
?
Risposta: Il comma 6 dello
articolo 34 del DPR 633/72 ai fini IVA prevede il regime dello
esonero dalla presentazione della dichiarazione (ma l'iscrizione
all'IVA), così disponendo:
6. I produttori agricoli che
nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di
inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari
non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e
contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti,
se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio
dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei
termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta,
determinata applicando le aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore
agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25.
Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere
applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in
cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che
non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni.
Ora, se la signora in argomento è
iscritta all'IVA, si considera un volume di affari pari 7000
euro, i quali vanno confrontati con il reddito complessivo
dichiarato ai fini IRPEF, senza computare la pensione agricola,
dando luogo ad un risultato non inferiore a 0,5.
Ora, è chiaro che l'esenzione
sussista in capo alla signora se iscritta all'IVA oppure nel
caso in cui abbia affittato con regolare contratto il fondo ad
un affittuario che abbia la qualifica di imprenditore agricolo
che soddisfi il rapporto volume di affari reddito complessivo
IRPEF. L'esenzione sarebbe limutata ai fabbricati da essa
utilizzati (A3 e C6), mentre gli altri vanno assoggettati in
ogni caso. In conclusione:
1. Il regime dello esonero
presume di diritto un volume di affari IVA di 7000 euro;
2. Gli accertamenti per omessa
denuncia debbono essere effettuati dal 2003, decorrendo i 5 anni
dal 2004;
3. Gli atti debbono essere
motivati nel senso da me indicato.
104. In riferimento al ns.
Regolamento ICI e relativa Deliberazione di approvazione
aliquote ICI le chiediamo: - è possibile assimilare all'
abitazione principale, le abitazioni possedute da cittadini
residenti all'estero e le abitazioni possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata? Se è si per quali motivazioni?
Risposta: E' necessario distinguere gli iscritti all'AIRE dalla
seconda fattispecie concernente gli anziani. Infatti, i primi
iscritti all'AIRE hanno diritto per legge alla sola detrazione
prevista per l'abitazione principale, anche senza alcun
provvedimento del Comune, mentre per gli anziani è necessario
una specifica disposizione regolamentare. Fatta questa premessa,
si fa rilevare che l'esenzione prevista per l'abitazione
principale (articolo 1,DL 93/08 convertito dalla legge 126/08)
ha di fatto bloccato l'introduzione ex nuovo dello estendimento
della esenzione a tali fattispecie, salvo che il Comune non le
finanzi con risorse proprie (in sintesi, il contributo non può
essere riferito anche a tale eventuale allargamento). Del
resto, ripetendo una frase che mi è cara:
"sarebbe comodo essere generoso il Comune con soldi dello
Stato".
105. Devo accertare un
contribuente che ha omesso (già dal 93) di dichiarare un
terreno. Quali annualità posso accertare nell'anno 2009? Parto
dal 2003 (dich. omessa nel 2004 + 5 anni accertabili) oppure dal
2004 (2004 + 5 anni accertabili)?
Risposta: Nonostante sentenza
della Cassazione (n. 932/09) che non condivido, che attribuisce
a tale violazione il carattere di omessa denuncia, che io ho
criticato con il giornalino n. 8 del 2009 nella parte che sotto
riporto, ritengo che se siamo in presenza di omessa denuncia
totale, il recupero possa avvenire dal 2003. Di contro, se è
stata omesso solo tale cespite la denuncia risulti infedele con
conseguente recupero dal 2004.
Cassazione, sentenza 932/09: ICI:
la sanzione di omessa denuncia, anche nel caso di omissione
iniziale di alcuni cespiti.
Secondo la Cassazione l'omessa indicazione, nella
dichiarazione anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad
autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione dello
stesso cespite ed è punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 504/92 (omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia). E non come denuncia infedele. In più
l'obbligo posto dalla legge a carico dei possessori di immobili
soggetti ad Ici, di denunziare il possesso ovvero di dichiarare
le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla
determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine
fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso
(e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno 1992). Ma permane finché la
dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata. E quindi
determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione
punibile sempre con una sanzione dal 100 a 200% dell'importo
dovuto.(n.d.r. ritengo la sentenza
illegittima perché si pone in contrasto con l’abrogato comma 2
dello articolo 11 ICI, che fa rientrare la denuncia incompleta
nella infedele ed anche con l’unicità della dichiarazione
prevista dal comma 4 dello articolo 10. La Cassazione caso mai
avrebbe dovuto eccepire l’illegittimità di tali norme e non
decidere come non vi fossero).
106. La variazione relativa al
trasferimento della residenza nella casa di proprietà (e
viceversa) è soggetta a dichiarazione ici anche se si tratta di
un dato certo che ci viene trasmesso in tempo reale dall'ufficio
anagrafe? Le chiediamo questo a seguito di due considerazioni:
- con il comma 173 lett. b
dell'art. 1 della L.F. 296/2006 è stata fornita
l'interpretazione autentica del concetto di abitazione
principale, intendendosi quella di residenza anagrafica
- la dichiarazione ici relativa
alle variazioni 2008 verrà inviata dai contribuenti ben oltre la
scadenza per la certificazione ici che dovremo inviare per il
minor gettito
- è un "abuso" rettificare la
banca dati d'ufficio si per certificare correttamente che per
inviare ai contribuenti i bollettini 2009 corretti?
Risposta: Secondo lo Statuto del
contribuente e secondo la più recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale, il cittadino non è tenuto a dichiarare quando
tali informazioni sono in possesso della PA. Ne consegue che a
mio avviso la dichiarazione, nel caso descritto non è dovuta e
bene fa il Comune a ricercare tali dati presso la propria
anagrafe. Ne consegue, quindi, che il comportamento prospettato
non presenti alcun abuso ed anzi che il medesimo renda ancora
più qualificante l'azione del comune nel campo tributario.
107. Ai sensi D.L. 93/2008, in
funzione delle varie interpretazioni anno 2008 relative
all’argomento delle abitazioni di proprietà di iscritti AIRE, mi
pare si sia arrivati alla conclusione, più volte ribadita,
secondo la quale se l’assimilazione di tali fabbricati
all’abitazione principale non fosse indicata espressamente in
regolamento vigente ICI (quello in vigore al momento di entrata
in vigore della norma) non si potesse considerare esenti i
predetti immobili: dovevano assolvere l’ICI in aliquota
agevolata di abitazione principale (e relative detrazione),
quindi come nell’anno 2007.
E’ corretto?
E’ possibile prevedere qualcosa
di diverso per garantire alle medesime abitazioni l’esenzione?
Considerato che nel regolamento ICI non e’ prevista tale
assimilazione. Magari un indirizzo del Consiglio comunale o
della Giunta?
Risposta: In sintesi, nelle due
risoluzioni è affermato che l'iscritto all'AIRE ha diritto alla
sola detrazione prevista per l'abitazione principale, salvo che
il Comune di fatto abbia applicato sia la stessa aliquota che la
stessa detrazione applicata alle abitazioni principale. In
sostanza, più che il regolamento ha valore il comportamento
concreto del Comune realizzato con la delibera delle aliquote
2008. Se il Comune volesse modificare solo ora il proprio
comportamento lo può fare, ma a proprie spese, nel senso che la
richiesta di contributo non deve comprendere l'eventuale
ampliamento agevolativo
108. Una società immobiliare ha
dichiarato il possesso nell’anno 2007 di un’area edificabile del
valore di 63.000,00 euro indicando quali dati di classamento la
categoria F03. In data 16.12.2008 questo immobile (trattasi
della metà di una villetta bifamiliare costruita su un’area di
circa 160 mq ) viene venduto e il nuovo proprietario chiede
all’ufficio tributi di quantificare l’ICI dovuta per il 2009. Ho
fatto una visura catastale dalla quale risulta che l’immobile è
in corso di costruzione. Ho quindi detto al proprietario che
l’ICI è da versare sul valore dell’area edificabile e che il
valore può essere quello indicato dalla società immobiliare
nella dichiarazione del 2007.(in considerazione del fatto che il
valore è superiore a quello indicato dalla Giunta Comunale che
ha fissato i valori minimi delle aree fabbricabili). Mi chiedono
una dichiarazione del comune in tal senso da portare al CAF per
l’elaborazione dei versamenti ICI. Che tipo di dichiarazione può
fare quindi l’ufficio tributi? Posso nella dichiarazione citare
la società venditrice e quanto da essa dichiarato?
Risposta: Il caso trattato va
ricondotto al comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Ora,
se effettivamente oggetto del contratto é un immobile sprovvisto
di r.c. ed in corso di costruzione, il valore dell'area è la
differenza fra il valore dichiarato nell'atto meno le spese di
costruzione. Se invece l'immobile era munito di rendita
catastale non ha rilevanza che esso non sia ultimato è
l'assoggettamento è da effettuarsi in base alla r.c. Superate
tali questioni, per risolvere la questione, faccia sottoscrivere
al contribuente un verbale di adesione che egli porterà poi al
CAF.
109.Per determinare il minor
gettito ICI, in seguito all'esenzione per l'abitazione
principale, penso di calcolare la differenza tra gettito 2007 e
2008 della voce abitazione principale e della voce altri
fabbricati (per le pertinenze ed i comodati); vorrei poi
aggiungere i mancati versamenti per le nuove costruzioni
accatastate nel 2008, ricavabili dal portale dei comuni, ed
adibite ad abitazione principale. Ritiene corretto il metodo o
ha qualche suggerimento?
Risposta: Il comma 4 primo capoverso dello articolo 1 del DL
93/08 convertito dalla legge 126/08 così dispone:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2
e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e'
rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del
1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla luce delle
disposizioni citate è quindi necessario fare il seguente
calcolo:
(riscossioni competenza a.p. 2007 + variazione positive
intervenute nel 2008
(nuove abitazioni principali )-riscossioni di competenza 2008.
110. Il nostro regolamento comunale
equipara all’abitazione principale
“le abitazioni concesse in uso
gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il
I grado e in linea collaterale entro il II grado”.
Per soggetto passivo abbiamo inteso, fin dall’inizio, il
titolare di un diritto reale sull’immobile, quindi compreso il
diritto d’usufrutto, uso ed abitazione. Per questo motivo,
un’abitazione data in uso gratuito dalla madre usufruttuaria al
figlio residente diventa per noi non più soggetta ad ICI. Ciò mi
appare corretto, me lo conferma?
Risposta: Si. Infatti, il
comodato è la concessione in uso a terzi ai fini della
abitazione principale da parte del soggetto passivo, a nulla
rilevando il diritto che determina la soggettività passiva
(pieno proprietario, usufruttuario, ecc).
111. Altra ricercatezza. Un
appartamento è di proprietà esclusiva del marito. Il garage,
certamente di pertinenza di tale appartamento, è invece metà
ciascuno del marito e della moglie. La moglie può non pagare
l’imposta comunale sugli immobili sul garage essendo pertinenza
dell’abitazione principale dove abita con il marito anche se non
è di sua proprietà?
Risposta: Le condizioni di
pertinenza stabilite dallo articolo 817 del codice civile sono
due:
a) condizione soggettiva, ossia
il possessore della pertinenza e della abitazione da parte dello
stesso proprietario;
b) la condizione oggettiva, ossia
la funzione di servizio della pertinenza alla cosa principale.
Ora, nel caso descritto è
soddisfatta solo la condizione oggettiva ma non quella
soggettiva, posto che l'abitazione principale è intestata ad A
(marito), mentre il garage è intestato ad AB (marito e moglie).
In conclusione, è palese che per la moglie il garage debba
essere assoggettato, ma a mio avviso anche il marito per la
quota posseduta del garage, non essendovi la stessa coincidenza
soggettiva della proprietà del garage e quello della abitazione.
Se sembra ciò iniquo dal punto di vista tributario, si pensi
invece ai casi di fallimento di uno dei coniugi o in altre
ipotesi ove l'assenza del carattere pertinenziale gioca invece a
favore.
112. ICI- Stiamo effettuando un
rimborso ICI in favore di un contribuente che risulta a credito.
Il credito si è generato a seguito della mancata indicazione
della vendita di uno degli immobili, per il quale il
contribuente ha continuato a versare l'imposta per gli anni
successivi alla vendita. Anche nella denuncia di variazione non
è stata indicata la vendita del suddetto immobile. Dobbiamo
sanzionare l'errore sulla denuncia?Possiamo considerarlo un
errore formale? L'eventuale sanzione va applicata solo il primo
anno o per tutte le annualità in cui risulta il credito?
Risposta: Il diritto al rimborso
è incompatibile con le sanzioni. Quindi, se il contribuente
dimostra il diritto al rimborso va eseguito nel termine di
prescrizione quinquennale senza applicare sanzioni. Anzi, il
contribuente ha diritto agli interessi, i quali, secondo tesi
prevalente, vanno calcolati dalla data della domanda.
113. Un contribuente ha
acquistato un casa nel 2002 (novembre 2002). A marzo 2003 ha
donato l’immobile alla figlia. Entrambi non hanno presentato la
dichiarazione di variazione ICI. Per il 2003 la figlia ha
versato un importo ICI più basso del dovuto. La figlia ha
ricevuto un avviso di accertamento notificato a marzo 2009
per omessa denuncia con sanzione e per il versamento dell’ICI.
La cosa strana è che non hanno tenuto conto del versamento
parziale effettuato ma hanno emesso l’avviso per l’intero
importo ici dovuto per l’anno 2003. Le chiedo:
L’ANNO 2003 NON E’ ANDATO IN
PRESCRIZIONE ? E’ CORRETTO EMETTERE UN AVVISO PER L’INTERA CIFRA
SENZA TENER CONTO DEL VERSAMENTO PARZIALE EFFETTUATO?
Risposta: Se come prevedo è
stata fatta una donazione formale per atto pubblico, a seguito
della abolizione dell'obbligo di denuncia, la fattispecie è
riconducibile non alla omessa denuncia, ma a quella di
liquidazione, con la conseguenza che il recupero deve avvenire
solo a decorrere dal 2004. In ogni caso, la sanzione da
applicarsi è quella del 30 per cento da calcolarsi deducendo il
versato. In sintesi, tali atti dovrebbero essere così redatti:
a) imposta dovuta;
b) meno imposta versata
c) differenze;
d) sanzione del 30 per cento
su c)
e) interessi moratori in
acconto e in saldo da calcolarsi su c).
In sintesi, il Comune non si
è reso conto del principio del favor rei sostanziale, che porta
a queste conclusioni.
114. ho sentito parlare di imponibilita’ i.c.i. degli
impianti fotovoltaici. ne sa qualcosa?
Risposta:Se sono autonomi dagli edifici debbono essere
inquadrati nel D. Altrimenti, se pertinenziali di fabbricati
deve essere ordinata la variazione della r.c. del fabbricato che
è quindi aumentata.
115. Quesito in merito
all'imponibilità del posto auto accatastato con categoria
C6 ed avente rendita catastale attribuita. In caso di
imposizione all'ICI consiglia la variazione catastale in quale
categoria di immobile?
Risposta: Qualunque entità
accatastata nei gruppi catastali A, B, C, D va assoggettata ad
ICI, come per gli altri tributi. Il posto auto coperto è, come
quello chiuso, appartenente alla categoria C6, ma di regola con
una rendita catastale minore, non rientrandovi, ovviamente, la
superficie dei muri perimetrali.
116. Un contribuente mi chiede se
un fabbricato di categoria d/4 viene considerato "fabbricato
stumentale agricolo in quanto utilizzato per attività agricola
di allevamento cani."
Risposta: Di regola, gli immobili
strumentali per l'esercizio della attività agricola appartengono
alla categoria A10. A prescindere da ciò, é necessario
distinguere fra allevamento di cani ed addestramento (scuola)
dei medesimi oppure pensione. Infatti, la prima è da
considerarsi attività agricola, mentre le seconde sono attività
di servizi. In sintesi, se il fabbricato è "posseduto ed
utilizzato " da soggetto iscritto nel registro delle imprese
agricole di cui allo articolo 1 del D.Lgs.n.228/01 è da
considerarsi rurale. Di contro, in carenza di una di dette
condizioni non lo è. Vi sarebbe, poi, in tale ipotesi di poter
contestare la legittimità della recente legge mille proroghe che
dichiara esenti tutti gli edifici rurali, nonché dello articolo
42 bis del DL159/07, convertito dalla legge 222/07, che ha di
fatto cancellato la condizione oggettiva, ossia che l'attività
fosse da considerarsi agricola, ossia che il numero dei capi
allevati rientrasse nei limiti previsti dai decreti
ministeriali. Tale superamento è quasi sempre presente quando il
fondo non sussiste o ha potenzialità limitata. Vi sono, quindi,
ampi spazi per negare il diritto alla esenzione.
117. Abbiamo emesso un atto a
carico di una ditta per mancato pagamento ICI di circa ?
6.000,00. Dalle ricerche è emerso che la ditta si è sbagliata a
pagare in quanto ha erroneamente indicato sull'F24 un codice
comune errato. Alla loro richiesta di annullamento abbiamo
risposto negativamente e li abbiamo invitati ad attivarsi per
richiedere la restituzione della somma al Comune incompetente.
La ditta ha proceduto in tal senso ma ci ha fatto un'ulteriore
richiesta di rettificare l'atto togliendo la sanzione del 30% in
quanto che non si tratta di mancato pagamento ma di pagamento a
comune incompetente. Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo
accettare l'istanza andando in contro alla ditta nostra
contribuente che, oltre a far fronte alla pesante crisi
economica, si trova a dover pagare pesanti sanzioni solo per un
errore di compilazione peraltro poi risolto? O dobbiamo
rispondere negativamente in quanto l'errore è stato loro?
Risposta: Sulla base dei principi stabiliti dal codice civile,
il debito (compreso quello tributario) è estinto se il pagamento
è fatto al creditore. Ora, in sostanza tale situazione è
parificata allo omesso pagamento (è come se il Comune pagasse il
suo collega anziché Lei e pretenda che Lei recuperi
dal Suo collega) e quindi la sanzione dovrebbe essere applicata,
salvo che Lei, in via di autotutela, riconoscendo che l'errore è
scusabile non applichi tale sanzione.
118. I terreni agricoli
utilizzati come cava di ghiaia sono esenti?
Risposta: La lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92
assoggetta i terreni agricoli solo in quanto siano utilizzati ai
fini agricoli e ciò diversamente dagli altri tributi erariali.
Ora, se la cava non ha edifici oppure terreni edificabili, i
terreni pur essendo catastalmente agricoli dall’ICI sono esclusi
per carenza oggettiva, ossia proprio perché la cava è attività
industriale e non agricola.
119. Ai fini dell’accertamento ICI relativo agli ambiti di
trasformazione è lecito richiedere il versamento dell’imposta
riferita al tipo di edificabilità prevista dal PGT approvato
(residenziale, produttivo, ecc.) nonostante quanto indicato
dall’art. 8, comma 3, della Legge Regionale Lombardia n.
12/2005?
Risposta: Ho discusso a lungo della questione con un segretario
comunale. In via preliminare, evidenzio che in materia
tributaria la legge regionale non ha alcuna rilevanza (vedi le
vicende legge Soru). Personalmente ritengo tali aree
assoggettabili non solo all'ICI, ma anche per i tributi
erariali. La ragione sta nel fatto che la obbligazione
tributaria anticipa di gran lunga l'edificabilità edilizia.
Ovviamente il valore è allo stato minimale delle aree
edificabili, come del resto sembra suggerire la Corte
Costituzionale con l'ordinanze n. 41/08. La risposta tiene conto
del carattere obbligatorio della azione tributaria. Sarà caso
mai la giurisprudenza a darne una risposta puntuale e non solo
per l'ICI (sul mio nuovo manuale ICI, in corso di stampa tratto
in modo più approfondito del PGT).
120. In un caso di genitori separati con affidamento congiunto
dei figli minori, la casa è intestata ai figli, e solo la madre
risiede con i figli, è corretto dire che i soggetti passivi ICI
sono i genitori in quanto tutori e che per entrambi vige
l’esenzione per abitazione principale purché il padre non
possegga un’altra casa nello stesso comune dove vivono i figli?
Risposta: Ai sensi dello articolo 324 cc i genitori che
esercitano la patria potestà hanno l'usufrutto legale.
Presupponendo che entrambi l'abbiano, ne consegue che la madre è
esente, mentre il padre è assoggettabile.
121. Se il Comune riceve una
richiesta di rimborso ICI, quali sono i tempi per evadere la
richiesta? E se il Comune non provvede entro il termine in cosa
incorre?
Risposta. Il comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06, che
sotto riporto, prevede un termine di gg 180 per il rimborso.
Tale termine non è perentorio, ma ordinatorio. Il ritardo
produce ovviamente interessi maggiori e una sanzione
disciplinare nel caso in cui il funzionario non giustifichi il
ritardo al proprio comune.
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
122. Tra le aliquote ICI applicate dal Comune di
…. è stata prevista l'aliquota del 4 per mille per le imprese di
costruzione.
Ho accertato
il fabbricato di una ditta immobiliare perchè dalle risultanze
anagrafiche nel fabbricato accertato c'era residente una
famiglia e non ho ritenuto l'immobile destinato alla vendita. La
ditta mi ha consegnato un preliminare di vendita tra
l'immobiliare e i residenti fatto due anni dopo dalla in cui la
famiglia aveva preso la residenza nel fabbricato. Nel contratto
preliminare è specificato che i promissari acquirenti potranno
abitare l'immobile dalla data di sottoscrizione della promessa
di vendita. Riepilogo:
2005 e
2006 nessun contratto fra le parti, la famiglia è residente
nell'immobile (successivamente acquistato);
2007
contratto di promessa di vendita, la famiglia è sempre residente
;
metà
2008 l'immobile viene venduto alla famiglia già residente come
da atto di promessa di vendita.
L'aliquota del 4 per mille quando poteva essere scontata? come
va considerata la residenza dai futuri acquirenti non regolata
da contratto nell'immobile destinato alla vendita e quale
importanza ha, ai fini dell'applicazione del 4 per mille, il
contratto di promessa di vendita?
Risposta: Tale agevolazione deve essere necessariamente
ricondotta, perché di contro sarebbe illegittima, al secondo
capoverso del comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 che
così dispone: "L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella
misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili."
Pare evidente, quindi, che tale
agevolazione necessiti siano soddisfatte due condizioni:
a) l'immobile non deve essere
locato in tale periodo;
b) l'impresa deve avere quale
oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e
l'alienazione di immobili.
Ritengo, quindi,che tale
agevolazione non debba essere accordata, posto che nel periodo
antecedente la vendita si è in presenza del contratto di
locazione con patto di futura vendita.
123. Una società di costruzioni
ha presentato la dichiarazione ICI per l’anno 2000 per
l’acquisto di un’area edificabile, per la quale ha regolarmente
eseguito i versamenti relativi agli anni 2000 e 2001.
Dal 2002 non risulta più nessun
versamento, ma non è stata presentata alcuna dichiarazione di
variazione per giustificare l’omesso versamento.
Entro il 31/12/2008 abbiamo
provveduto all’emissione degli avvisi di accertamento per gli
omessi versamenti relativi all’area edificabile dichiarata, a
seguito dei quali il contribuente ha esibito copia dell’atto di
acquisto del 12/07/2000 sostenendo che nella dichiarazione ICI
per l’anno 2000 era stato erroneamente indicato l’acquisto di
un’area edificabile, ma che in realtà si tratta di un edificio
fatiscente.
Dall’atto notarile risulta
l’acquisto di un “vecchio fabbricato rurale da anni in completo
stato di abbandono individuato nella mappa e nei registri di
catasto terreni” con la dicitura “ente urbano” (di cui
all’allegato).
Si precisa che da una recente
visura catastale la situazione risulta invariata.
Come ci dobbiamo comportare:
l’immobile deve essere considerato come area edificabile o come
fabbricato? E in questo ultimo caso che rendita attribuire a
questo fabbricato?
Le inviamo anche la
documentazione fotografica dell’immobile (l’immobile in
argomento è l’intero vecchio fabbricato nella parte alta della
foto).
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che gli atti emessi dal Comune sono legittimi, anche
se dal punto di vista del nome avrebbero dovuto essere chiamati
di liquidazione e ciò proprio per le ragioni da voi indicate,
ossia per il fatto che la società avrebbe dovuto produrre
denuncia di cessazione o di variazione.
Dal punto di vista, invece,
oggettivo la dichiarazione proposta da costoro è sbagliata.
Infatti, oggetto impositivo allo stato attuale degli atti non è
l'area edificabile ma il fabbricato e ciò sino allo inizio dei
lavori di edificazione. Solo da tale momento, infatti, oggetto
impositivo diverrebbe l'area di sedime del fabbricato e quella
di pertinenza, la cui base imponibile è indicata al comma 6
dello articolo 5 del D.Lgs. n.504/92.
In conclusione, gli atti da voi
emessi sembrano corretti. Solo in via di autotutela il Comune
ha la facoltà, ma non l'obbligo, di rivedere le obbligazioni
ivi descritte. Si consiglia di subordinare tale soluzione alla
sottoscrizione di un accordo in tal senso formulato da parte di
detta società.
124.
In uno dei nostri comuni abbiamo notificato delle liquidazioni
2003-2004-2005-2006 ad un contribuente con oggetto degli
immobili di categoria A/08 considerati inagibili come da
dichiarazione dell’ufficio tecnico edilizia pubblica
dell’anno 1999. Il contribuente, consigliato dal suo tecnico,
nel 2008 ha soppresso tutte le unità oggetto del provvedimento e
ha generato un immobile classificato come “unità collabente”.
Per il pagamento dell’ici, ha
conteggiato l’area edificabile solo per la superficie che il
fabbricato occupa sul terreno e solo per un piano.
Controllando con l’ufficio anagrafe abbiamo
rilevato che dal 2002 in quell’abitazione sono residenti una
famiglia di 8 egiziani i quali nel 2002 hanno avuto l’indennità
alloggiativa dall’ufficio tecnico
edilizia privata.
Possiamo inviare accertamenti in
rettifica per le annualità ancora aperte su una delle unità A/08
considerate inagibili?
Sull’unità collabente il
versamento deve essere eseguito sulla superficie occupata dal
fabbricato o sulla cubatura che possono effettivamente
realizzare?
Risposta: La posizione descritta
va valutata separatamente fra la disciplina tributaria e quella
edilizia. Ora, dal punto di vista tributario, infatti,
l'immobile deve essere considerato come A8, non potendosi
considerare né inagibile né collabente un fabbricato che è
normalmente utilizzato. E' doveroso disconoscere la situazione
catastale, dandone comunicazione al Catasto (oltre che al
tecnico comunale) ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della
legge 662/96 (legge finanziaria 97). Successivamente, si ritiene
che dobbiate annullare gli atti di liquidazione emessi dal 2004
(perché il 2003 ormai è non più accertabile) ed emettere dal
2004 in poi avvisi di accertamento, così motivati e fino a tutto
il 2008, portando in deduzione i versamenti eseguiti dal
contribuente.
Tale soluzione troverà
applicazione fino a quando le persone manterranno ivi la propria
residenza. Credo che il tecnico comunale debba emettere
ordinanza di sgombero.
125. Certificazione art.2 d.l. n.262
convertito nella legge n. 286/2006. Si chiede di sapere il
termine per la presentazione della certificazione riferita al
2008, e se si tratta di termine perentorio?
Risposta: I commi 38 e 39 di tale
articolo 2 del DL 262/06 convertito dalla legge 286/06, e
successive modificazioni così dispongono:
38. I fabbricati per i quali a seguito del
disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al
catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008, restando che gli
effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007. In tale caso non
si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le
disposizioni contenute nel comma 36 (28).
39. I trasferimenti erariali in favore dei
singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di
una certificazione da parte del comune interessato, le cui
modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo
rispetto a quello previsto.
Ciò premesso, si ritiene che tale termine possa
essere considerato perentorio solo nel caso in cui il Comune
debba certificare un minor gettito rispetto a quello in
precedenza certificato, mentre alcuna certificazione deve essere
prodotta nel caso di conferma o di maggior gettito conseguito.
126. La struttura organizzativa del Comune di XXX è articolata
così come previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con atto di G.M. n. 87 del 25/09/01 in 4 Area e le
stesse all'interno articolati in uffici.
L'area economica finanziaria al cui interno ai sensi del
suddetto regolamento è presente l'ufficio tributi è composta
dall'Apicale , dipendente di Cat. "D", in possesso del solo
titolo di studio di ragioniere a cui la G.M. negli anni
precedenti ha conferito la nomina di "Funzionario Responsabile
dei vari Tributi"e dalla scrivente, dipendente di cat. c4, in
possesso sia del diploma di ragioniere che della laurea in
economia e commercio.
Con determina Sindacale n. 10 del 6 aprile 2009, il Sindaco ha
proceduto alla nomina dei responsabile degli uffici,procedendo
tra gli altri a nominare la scrivente, Responsabile dell'Ufficio
Tributi attribuendo alla stessa così come previsto dall'art. 38
del Regolamento succitato le seguente competenze:" la
sottoscrizione delle richieste, la sottoscrizione degli avvisi,
la sottoscrizione dei provvedimenti, l'apposizione del visto di
esecutività sui ruoli, il disporre i rimborsi".
A questo punto si chiede se non coesistono nell'area due figure
con funzione identiche? (Funzionario Responsabile dei tributi e
Responsabile dell'Ufficio Tributi)?
A chi compete la firma di tutti gli atti inerente la gestione
dei tributo (Avvisi di accertamento, avvisi di rimborso, ecc.)?
Non è il caso che sia anche la G.M. oltre al Sindaco così come
tra l'altro previsto dall'art. 11. co. 4 del D.lg. 504/92 a
nominare il funzionario responsabile dell'ufficio tributi?
E' possibile invece, così come stabilito da questo Ente che
all'interno dell'Area coesistono entrambe le figure?
Le funzione del funzionario responsabile del tributo e del
responsabile dell'ufficio tributi non sono identiche?
E' possibile procedere alla nomina della scrivente come
funzionario responsabile del tributo (dipendente di cat. c4, ed
in possesso dei titoli di studio suddetti), anche se apicale
dell'area è un dipendente di categoria "D
Risposta: Secondo Il Ministero
delle Finanze (Circolare n. 3/1993) il funzionario responsabile
ICI, la cui nomina compete alla Giunta Comunale ai sensi del
comma 4 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92, dovrebbe essere
identificato con la figura massima apicale dell’area
economica-finanziaria presente nel comune, anche se di qualifica
funzionale inferiore all’ottava, purché in possesso del diploma
di ragioniere. Ora, la Cassazione ,con la sentenza di cui sotto
si riporta la massima, ha ritenuto che la nomina competa tuttora
alla Giunta comunale e non al Sindaco, stante che tale
disposizione non è stata abrogata dal D.Lgs.n.267/00.
La tesi prevalente in dottrina,
ritiene che possano sussistere due figure all’interno dell’area,
come nel caso descritto. La prima di rilevanza gerarchica, di
programmazione, e la seconda funzionale, ossia competente in via
esclusiva alla emanazione di atti tipici di carattere
tributario. Ne consegue che per gli atti inseriti nel
procedimento impositivo, la S.V. non ha superiore gerarchico e
decide secondo propria competenza e responsabilità.
Alla luce di quanto sopra
esposto, sarebbe bene che fosse la Giunta comunale, anziché il
Sindaco a nominarla funzionario responsabile, mentre il Sindaco
rimane competente alla nomina del Responsabile del Servizio.
In conclusione, la situazione
descritta, seppure criticabile internamente, non produce effetti
esterni sulla qualità degli atti da Lei sottoscritti, essendo
caso mai viziati da nullità relativa e non da inesistenza.
Solo dal punto di vista
contrattuale potrebbero porsi questioni, dovendosi concludere
che le funzioni a Lei affidate siano da ricondursi in quelle
appartenenti alla categoria D.
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.),
l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del
quale "con delibera della giunta comunale è designato un
funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il
predetto
funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi",
detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia
tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla
previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno
1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico
sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000
n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni
privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni
siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal
sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva
deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex
posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato,
nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000,
che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione
espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non
ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.
Cassazione civile , sez. trib., 15 aprile 2005,
n. 7905
127. Nell'ambito dell'attività
accertativa abbiamo riscontrato che alcuni studi tecnici, anche
associati, o studi professionali in genere (ad es. agenzia
immobiliare) svolgono la loro attività all'interno di unità
immobiliari censite come A2 o A4 e versano l'imposta
comunale in base a tali situazioni catastali pur non
risultandovi alcuna residenza.
Chiediamo di conoscere il Vs.
parere in merito a tale pratica, anche in considerazione delle
giustificazioni da essi addotte, cioè la parziale e non completa
destinazione dell'unità immobiliare ad uso studio.
Risposta: La normativa tributaria
ha carattere speciale. Ora, essendo gli studi e gli uffici in
genere accatastali nella categoria catastale A10, va ordinato
ai possessori la variazione catastale, così come previsto dal
comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04, a nulla rilevando
che agli effetti edilizi od urbanistici gli studi possano essere
collocati in plessi destinati a civile abitazione (cosa del
resto possibile anche per i negozi, per i quali nessuno dubita
la collocazione catastale nella categoria C1).
128. Chiediamo cortesemente un
Vostro parere riguardante una richiesta pervenuta al nostro
ufficio da due coniugi, in comunione dei beni, residenti
entrambi nello stesso immobile, con unico numero civico e
catastalmente identificato allo stesso foglio, stesso mappale ma
con due diversi subalterni.
Le unità immobiliari citate
appartengono ai coniugi in quote diverse:
= immobile 1 - 1/2 a testa in
comunione dei beni per acquisto fatto.
= immobile 2 - 1/1 alla moglie
per ricevuta eredità .
Non essendo possibile oggi
fondere catastalmente in due subalterni, in quanto la quota e la
natura del possesso non permette tale operazione, possiamo
accogliere la richiesta del beneficio previsto per
l'esenzione sulla prima casa ad entrambi i coniugi.
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che
tale unificazione catastale è possibile, purché sussista volontà
e ciò mediante sottoscrizione di corrispondente atto notarile
con il quale la moglie apporta in comunione l’immobile
ereditato. Questo, comunque, non è problema del Comune, il quale
dovrà rigettare tale istanza e limitare l’esenzione ad uno solo
dei due alloggi, da individuarsi in quello ove la famiglia ha
costituito il proprio focolare domestico.
129. Contribuente iscritto alla
Camera di Commercio con la qualifica di piccolo imprenditore
agricolo ma sprovvisto di partita IVA in quanto cessata dal
1985; lo stesso invoca la disposizione agevolativa della
ruralità ai fini fiscali di un immobile che effettivamente
presenta caratteristiche tali da poter essere considerato
strumentale all’attività agricola. Si chiede di sapere se tale
agevolazione può essere accordata, anche in mancanza di partita
IVA.
Risposta: L’iscrizione all’IVA
costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per
considerare il fabbricato rurale, come si evince dalla lettura
dello articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/04. Ne
consegue che l’esenzione non deve essere concessa.
130. Il diritto di abitazione del
coniuge superstite si attiva anche nel caso in cui non sia
comproprietario dell’immobile e che il coniuge defunto fosse
solo usufruttuario?
Risposta: Tale diritto si
trasferisce solo quando il de cuius era proprietario pieno,
mentre quando era solo usufruttuario non si esercita, passando
di diritto la proprietà al nudo proprietario, sulla base delle
disposizioni del codice civile.
Ovviamente, tale diritto sussiste
anche per le sole quote di proprietà del de cuis. Ad esempio se
il de cuis era proprietario pieno del 50 per cento ed il
fratello del restante 50 per cento, la vedova assume tale
diritto solo per il 50 per cento.
131. Un contribuente ha lasciato
la propria abitazione (proprietaria al 50% con il marito) per
separazione. Con sentenza del giudice l’abitazione viene
assegnata alla moglie ma per motivi personali la moglie
trasferisce il proprio domicilio in altra provincia e pertanto
l’abitazione rimane occupata dal marito. Ora la signora chiede
se può comunque beneficiare del diritto all’esenzione o avere la
detrazione per abitazione principale.
Risposta: Nel caso descritto i
due coniugi rimangono soggetti passivi al 50 per cento e ciò in
base a costante e consolidata giurisprudenza. Ciò premesso, si
richiama il comma 3 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, che
così dispone:
3-bis. Il soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per
l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).
Ora, se il marito non ha la
proprietà di altra abitazione principale nel comune della moglie
è esente, mentre la moglie non avendo la residenza in tale
alloggio è assoggettata, non potendosi essere considerata per la
stessa abitazione principale.
132. un nostro contribuente, a
seguito notifica di nostri provvedimenti di violazioni ICI, per
gli anni 2003-2004-2005, ha presentato ricorso alla Commissione
Provinciale tributaria, chiedendo gli annullamenti degli stessi
in quanto ai sensi art.31 c.20 L.27.12.2002 n.289 il Comune non
ha notificato, come dovuto, l'edificabilità del terreno.
Risposta: In sintesi, se l'area è
divenuta edificabile prima del 2002, sono dovute sia le
sanzioni, che gli interessi, che l'ICI. Se invece l'area è
divenuta edificabile successivamente,il recupero è limitato al
solo tributo. infatti, l'obbligo di notifica è stato introdotto
solo a decorrere dall'1.1.2003, con il comma 20 dello articolo31
della legge 289/02, divenendo scusabile l'errore compiuto dal
contribuente solo da tale data. Costituitevi in giudizio e
chiedete dunque caso mai l'accoglimento parziale del ricorso per
le sole sanzioni ed interessi.
133. Abbiamo un caso di
dichiarazione di inagibilità dei locali risalente all'anno
2000. Il contribuente ha sempre versato l'imposta al 50%. Nel
2008 l'immobile viene venduto ed il nuovo proprietario ci è
andato a vivere senza nessuna ristrutturazione; in più abbiamo
scoperto che da sempre era affittato ad un extracomunitario. Ci
chiediamo da che anno possiamo recuperare?
Risposta: Trattasi di fattispecie di accertamento per infedele
od omessa denuncia di variazione. Ne consegue che il recupero,
così motivato e documentato, deve essere effettuato dal 2004, se
l'infedeltà era già presente al momento di produzione di tale
dichiarazione o dal 2003, se l'uso dello alloggio è stato solo
in momento successivo, posto che in tale ipotesi si è in
presenza della fattispecie di omessa denuncia (di variazione),
con conseguente recupero di 6 annualità in luogo di cinque,
dovendosi presentare la dichiarazione l'anno successivo a quello
di competenza.
134. Il proprietario di un
terreno agricolo nel ns comune ci chiede informazioni in merito
al seguente progetto: il proprietario dei terreni agricoli (una
fondazione non esercente attivita' agricola) intende concedere
in diritto di superficie per 20 anni, una vasta area agricola ,
ad una azienda (tipo enel, sorgenia etc) in campo elettrico per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico con cessione della
relativa energia alla societa' energetica. Mi chiedeva la
conferma circa l'obbligatorieta' (lui ne ha sentito parlare) del
pagamento ICI in quanto un suo tecnico gli ha detto che
l'impianto dovrà essere accatastato come opificio nella
categoria catastale D.
Risposta: Tali impianti sono
assoggettabili ad ICI, come del resto risulta chiaramente dalla
circolare 4T del 2006 (categoria D). Se, tuttavia, tale
impianto è costruito su terreno concesso con diritto di
superficie il soggetto passivo è il superficiario (ENEL, ecc),
mentre se tale azienda, come spesso fa, gode solo di servitù, il
soggetto passivo è l'Ente concedente. L'intestazione catastale,
comunque, risolve di diritto la questione concernente
l'individuazione del soggetto passivo.
135. I proprietari di abitazioni
che hanno la licenza per fare B & B o affittano stanze del loro
immobile hanno sempre l'esonero dal pagamento ICI?
Risposta: A mio avviso no, almeno
quando la parte prevalente della abitazione principale è
destinata a tale attività. Infatti, in tale ipotesi si può
affermare che l'alloggio è locato, seppure per periodi di breve
durata.
136. Due coniugi sono
comproprietari di aree fabbricabili coltivate a frutteto, la
moglie risulta coltivatrice diretta regolarmente iscritta, il
marito non essendo coltivatore ha stipulato un contratto di
affitto dei terreni con la moglie per la propria quota (50%) ,
si possono considerare entrambi i coniugi esenti ici? grazie.
Risposta: Come si evince dalla
lettura della seconda parte della lettera b) dello articolo 2
del D.Lgs.n.504792 l'esenzione ivi descritta presuppone la
sussistenza contestuale di tutte le seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo deve
rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
b) condurre direttamente
l'attività agricola;
c essere iscritto sia nel
registro delle imprese agricole che nel registro ex SCAU;
d) conseguire un reddito agrario
almeno pari al 50 per cento del reddito totale derivante da
attività lavorativa;
e) l'area deve essere tuttora
destinata ad attività agricola e non debbono essere iniziate
quindi opere di edificazione.
E' quindi pacifico
l'assoggettamento del marito, mentre la moglie dovrà dimostrare
per essere esente di possedere tutte le condizioni sopra
richiamate.
Sarebbe bene (anche se la
Cassazione conferma tale interpretazione) che il Comune
specificasse così nel regolamento ICI, onde evitare strumentali
contestazione delle associazioni degli agricoltori.
137. Un immobile appartiene al
50% a due fratelli. Il fratello A ci abita con la sua famiglia
mentre il fratello B abita in un altra abitazione. Il fratello A
muore e nella successione il 50% del defunto viene diviso tra la
moglie e le due figlie ( quota 1/3 ) e la moglie chiede il
diritto di abitazione. Il diritto di abitazione e da
intendersi anche nei confronti del 50% del fratello B, cioè la
moglie ai fini ICI può pagare il 100% lei come abitazione
principale ?
Risposta: Il de cuius, per
trasmettere il diritto di abitazione di cui allo articolo 540
del codice civile, deve essere proprietario. Ne consegue che il
coniuge superstite, nel caso descritto, acquisisce il diritto di
abitazione per la sola quota del 50 per cento, già di proprietà
del defunto marito, mentre la restante quota del 50 per cento
rimane di proprietà del cognato, che dovrà essere normalmente
assoggettato ad ICI, per la quota da esso detenuta, così come
specificato al penultimo capoverso del punto 2 della risoluzione
ministeriale n. 12 del 2008.
Di contro, alcuna soggettività
assumono le figlie del de cuius, posto che le quote trasmesse,
colpite dal diritto di abitazione spettante alla madre,
divengono nuda proprietà.
In conclusione, solo il fratello
del de cuius dovrà essere assoggettato per la quota detenuta,
non potendosi considerare, come sopra specificato, esente il
contitolare non utilizzatore della abitazione principale, come
del resto risultante dallo esempio fornito nella risoluzione n.
12/08 del Ministero delle Finanze, a cui si fa rinvio.
138. Sul sito del Ministero
dell'Interno trovo il calcolo del minor gettito ICI ricavato da
versamenti 2007.
E' corretto pensare che, avendolo
dedotto dai versamenti, riguardi solo e unicamente il campo
dell'abitazione principale ? Di conseguenza sono state escluse
le pertinenze ?
Risposta: Tali indicazioni non
sono corrette. Il calcolo dovrebbe essere il seguente:
(a. versamenti 07 dei possessori
abitazione principale + variazioni abitazione principale
intervenute nel 2008 da individuare tramite incrocio
catasto/anagrafe) - versamenti 08 soggetti lettera a).
139. La Parrocchia del Comune di
…… risulta proprietaria dei seguenti immobili:
- 1 immobile classificato A/03 cl. 03 utilizzato dal
parroco come canonica;
- 1 immobile classificato B/01 cl. U utilizzato come
aule per il catechismo;
- 3 immobili classificati A/03 cl. 04 che vengono
utilizzati a titolo gratuito dalla Caritas;
- 1 immobile classificato B/07 cl. U che fa parte
dell’oratorio;
- 1 immobile classificato C/06 cl. 02 che fa parte
dell’oratorio;
- 1 immobile classificato A/03 cl. 03 che fa parte
dell’oratorio;
- 1 immobile classificato C/04 cl. U che fa parte
dell’oratorio;
- 1 immobile classificato A/04 cl. 04 che risulta
essere a disposizione;
- 1 immobile classificato C/01 cl. 03 che risulta
essere a disposizione.
Secondo il suo parere, per quali
di questi immobili la Parrocchia potrebbe godere dell’esenzione
ai fini ICI?
Risposta: A me pare, anche se
sembrerebbe un assurdo, che l'unico assoggettabile è quello dato
in comodato alla Caritas e ciò per il fatto che la Corte
Costituzionale ritiene che, salvo diversa previsione
regolamentare, l'esenzione debba essere accordata quando è lo
stesso soggetto passivo l'utilizzatore della unità immobiliare.
140. Questo Comune ha appena approvato il P.G.T..
Tra gli altri Ambiti di trasformazione previsti, ve ne sono
alcuni che sono prioritari altri che sono vincolati al
verificarsi di determinate condizioni (che non sono dipendenti
dalla volontà dei proprietari dei terreni). Questi ultimi non
sono per il momento immediatamente realizzabili. Come dobbiamo
considerarli ai fini ICI? Possiamo ancora considerarli agricoli
ed effettuare il calcolo utilizzando il reddito dominicale?
Oppure dobbiamo considerarli ugualmente edificabili ed
utilizzare il valore venale?
Risposta: L'edificabilità fiscale precede di gran lunga quella
urbanistica. Ora, il piano delle regole definisce la
destinazione delle aree del territorio comunale e in questo
assomiglia un po' al Piano regolatore generale. In particolare
individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di
interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non
saranno soggette a trasformazione urbanistica. Il piano delle
regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici
sia sugli edifici
esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa
che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali
sono le destinazioni non ammissibili. E' per tale motivo che io
ritengo che già con l'adozione del PGT le aree soggette a
trasformazione urbanistica siano da considerarsi
fiscalmente edificabili, almeno fino a quando la giurisprudenza
(fiscale) non dirà il contrario non solo per l'ICI ma anche per
gli altri tributi erariali. In conclusione, la base imponibile è
il valore venale nel suo stato minimale. anche se è difficile
determinarlo.
141.
Abbiamo un problema a monte: Il professionista che ha
predisposto gli atti relativi al P.G.T. sostiene che tutti i
terreni edificabili ricompresi negli ambiti di trasformazione
(o documenti di piano) indipendentemente dal grado di priorità,
non siamo da considerarsi terreni edificabili ai fini ICI, ma
debbano continuare ad essere considerati agricoli in base al
disposto del comma 3 art. 8 Legge Regionale Lombardia nr.
12/2005 che recita ".il documento di piano non contiene
previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico
dei suoli..". Siamo un po' perplessi che una Legge regionale
possa normare l'individuazione una fattispecie imponibile ICI,
sia perché i tributi posso essere regolati solo da norme
speciali sia anche perché vorrebbe dire che ogni regione può
decidere a che regime di calcolo sottoporre tali terreni con le
conseguenze che si possono ben immaginare.
Risposta: Per gli stessi motivi ho discusso con un segretario e
quindi ben conoscevo l'interpretazione (sempre contraria agli
interessi del comune) dei tecnici. Faccio notare che la lettera
b) dello articolo 2, come pure il comma 2 dello articolo 36,
comma 2, del dl 223/06, convertito dalla legge 248/06, parla di
strumenti urbanistici generali e non di PRG. Quali sarebbero ora
in Lombardia? Ricordo poi che l'azione tributaria e'
obbligatoria. Cosa farebbe poi il comune se per l'IVA, ad
esempio, la giurisprudenza ritenesse che tali aree siano da
assoggettare? Paga il tecnico?
142. Il nostro revisore dei conti
dice in un comune le hanno detto che la certificazione in
oggetto deve essere inviata anche alla corte dei conti. È vero
questo fatto?
Risposta:L'articolo 2 comma 7 del
D.L. 07.10.2008 n. 154, convertito con modificazioni dalla Legge
4 dicembre 2008 n. 189 prevede che la certificazione del minor
gettito ICI sia trasmessa, per la verifica della veridicità,
alla Corte dei Conti. Ci si chiede se detta certificazione
debba essere trasmessa dal Comune ovvero se sarà la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo a trasmette copia
alla Corte dei Conti con le stesse modalità previste dal Decreto
del Ministero dell'Interno del 1° aprile 2009 per l'invio al
Ministero stesso. Solo oggi è stato chiarito che una copia va
trasmessa alla sezione regionale da parte dello stesso comune.
143. Per il comodato d’uso, il
nostro Regolamento prevede che il contribuente è obbligato a
presentare la cessione fabbricato. E’ dovuta la dichiarazione?
Risposta: se ho capito bene la
domanda, se il comodante cede il fabbricato non è tenuto alla
dichiarazione, a nulla rilevando le differenti previsioni
regolamentari le quali non possono porsi in contrasto con la
legge statale. Ora, se vendo il fabbricato non sono più soggetto
passivo e quindi cade automaticamente il comodato.
144. Mi può fare il quadro delle
esenzioni e dei casi di assimilazione per i quali l’esenzione
della abitazione principale è applicabile solo per scelta del
Comune ?
Risposta: Ai sensi dello articolo
1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08 l'assimilazione
alla abitazione principale può essere fatta sia con delibera che
con il regolamento vigenti nel maggio 08. Ora, dobbiamo
distinguere tra esenzioni di diritto, che dipendenti dalla
volontà del Comune:
a) casi di esenzioni di diritto:
1.abitazioni principali e
pertinenze (queste ultime salvo il Comune abbia introdotto
limiti);
2. assegnazioni per abitazioni
principali effettuate da cooperative a proprietà indivisa;
3. assegnazioni per abitazioni
principali effettuate da istituti regionali della edilizia
residenziale pubblica (ex IACP);
4. le assegnazioni dello alloggio
coniugale, nel caso di separazione, divorzio, salvo che il
coniuge assegnante non abbia la proprietà di abitazione
principale nel comune del coniuge assegnatario.
b)CASI DI ASSIMILAZIONE CONNESSI
A SCELTA AMMINISTRATIVA DEL SINGOLO COMUNE
1. comodato a parenti: basta il
comune abbia concesso anche la sola aliquota della abitazione
principale;
2. anziani non più
autosufficienti che abbiano trasferito la residenza in case di
riposo, ma solo se il comune ha concesso sia l'aliquota che le
detrazioni previste per l'abitazione principale;
3. gli iscritti all'AIRE, ma solo
se il comune ha concesso sia l'aliquota che le detrazioni
previste per l'abitazione principale, poiché di contro la legge
da' loro diritto alle sole detrazioni;
4.le locazioni agevolate della
abitazione principale, ma solo se il comune ha concesso sia
l'aliquota che le detrazioni previste per l'abitazione
principale, poiché di contro si continuano ad applicare le
agevolazioni in precedenza applicate, ma non l'esenzione
completa.
In conclusione, per i casi di
assimilazione, più che il comportamento assunto astrattamente
dal Comune tramite i propri atti amministrativi vale il
comportamento in concreto.
La norma è di per sé illegittima,
poiché differenzia il cittadino in relazione al Comune ove
possiede gli immobili. Tuttavia, tale illegittimità
costituzionale non è rilevante in sede interpretativa.
145. Le premetto che il nostro
regolamento ICI, non prevede limiti ne’ di numero ne’ di
dimensioni per quanto riguarda le pertinenze agli immobili
adibiti ad abitazione principale. Un contribuente, proprietario
di un immobile C/2 Classe 1 mq.261 rendita 404,85, comunica che:
mq. 200 sono utilizzati come
deposito dalla figlia per attività commerciale
mq. 61 costituiscono pertinenza
della propria abitazione principale.
Ai fini ICI è possibile calcolare
la quota dovuta per la sola parte di superficie adibita a
deposito per attività commerciale ed esentare la parte invece
che costituisce pertinenza all’abitazione principale?
Ribadisco che l’immobile in
catasto costituisce un’unica unita’ così identificata:
FOGLIO 15 PARTICELLA 2039 SUB.6
CATEGORIA C/2 CLASSE 1 RENDITA 404,85.
Risposta: Tale unità non può
essere considerata pertinenza nella sua totalità. Infatti,
secondo la disciplina catastale ogni unità gode di autonomia.
Poi le dimensioni della stessa e la sua destinazione prevalente
negano la sussistenza delle condizioni stabilite dallo articolo
817 cc. che definiscono i caratteri della pertinenza, la quale
peraltro, come detto in precedenza, non può essere frazionata,
se non attraverso una scissione catastale.
146. Le aree edificabili sono
conseguentemente variate rispetto al piano regolatore vigente,
per le quali erano stati deliberati i valori e le zone
urbanistiche di riferimento ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili.
Essendo il PGT approvato ma non
ancora vigente, per il versamento dell’acconto ICI 2009 a quali
valori il contribuente deve fare riferimento?
Risposta: Il comma 5 dello
articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 individua i valori delle aree alla
data del primo gennaio di ciascun anno. Si ritiene, dunque, che
i valori da considerare siano da riferirsi alla sutuazione
descritta nel PRG.
147. riguardo quanto indicato nel
suo giornalino e sotto riportato:
Invio certificazioni abitazione
principale anche alla sezione regionale Corte dei Conti alle
stesse scadenza dell’invio al Ministero dell’interno.
Il controllo sulle certificazioni
del mancato gettito Ici da parte della magistratura contabile è
prevista dal Dl enti locali (Dl 154/2008, articolo 2, comma 7),
e per effettuarlo la Corte chiede di ricevere la nuova
certificazione con le stesse scadenze previste dal ministero
dell'Interno. Il modello di certificazione si limita
all'indicazione della sola somma del mancato gettito 2008.
può dirmi che tale invio deve
essere fatto dal Comune (e se c'è qualche circolare al riguardo)
oppure provvede direttamente il Ministero dell'Interno, come
sembrava dalla lettura dell' articolo 2, comma 7 DL 154/2008 e
dal fatto che non abbiamo visto nulla al riguardo.
Risposta: Ormai è stato chiarito
che una deliberazione della Corte dei Conti ha affidato tale
compito al Comune, che dovrà inviare un ulteriore originale alla
Sezione regionale della Corte dei Conti.
148. Rendita presunta dal 1993,
dopo diversi solleciti finalmente iscrivono a catasto in atti
2009, posso recuperare dal 2005 almeno l'imposta? mi sembra di
aver letto diverse versioni.
Risposta: La Cassazione ha ormai
consolidato la giurisprudenza nel ritenere che tale r.c. abbia
efficacia retroattiva, senza applicazione né interessi, ma a
condizione che la r.c. sia stata formalmente notificata al
possessore dal Catasto, così come preteso dal comma 1 dello
articolo 74 della legge 342 del 2000. Mi è capitato di vedere
che il Catasto spesso non notifica come prescritto la r.c., così
che nel caso di ricorso il gravame è accolto. Quindi acquisisca
dal Catasto gli estremi della notifica e citi ciò negli avvisi
di liquidazione. Il recupero può essere fatto dal 2004.
149. Un immobile ha il vincolo di
interesse storico solo sulla facciata e non sullo intero
immobile. Ha comunque diritto alle agevolazioni su tutto il
fabbricato?
Risposta: La Cassazione con la
sentenza allegata n. 12024 del 2006, che rimanda la
controversia al giudice di merito al fine di stabilire se il
vincolo è solo sul portale oppure su tutto l'immobile. In
sintesi, la Cassazione è necessario valutare in concreto se il
vincolo sia solo sul portale e non sull'immobile oppure se il
vincolo sul portale sia la ragione del vincolo sullo immobile.
Ovviamente, tale indagine deve essere preceduta dalla verifica
della permanenza del vincolo in Conservatoria dei Registri
Immobiliari, poiché se sorgesse ora determinato l'efficacia
sarebbe successiva.
150. Un'area fabbricabile è
posseduta da 4 contribuenti di cui uno è coltivatore diretto.
nel D.Lgs. 504 troviamo la specifica secondo cui sono
considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma1 dell'art. 9. Il quesito è il
seguente: il fatto che uno dei contitolari, coltivatore
diretto, conduca il fondo/area fabbricabile, fa si che anche gli
altri proprietari paghino come terreno agricolo oppure solo il
conduttore paga come terreno agricolo e gli altri proprietari
devono pagare come area fabbricabile?
Risposta: Secondo costante e
consolidata giurisprudenza della Cassazione le agevolazioni
previste a favore dei coltivatori diretti e comunque dagli
imprenditori agricoli professionali hanno natura soggettiva e
non oggettiva, con la conseguenza che le quote detenute dai
contitolari non così qualificati vanno normalmente assoggettate.
A conferma si riporta la seguente massima:
In tema di i.c.i., le agevolazioni previste dall'art. 9 d.lg. 30
dicembre 1992 n. 504 in favore dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale su fondi di loro proprietà hanno natura soggettiva e
non oggettiva. (Cassazione civile , sez. trib., 08 settembre
2004, n. 18085). In tale sentenza così si legge:"Come si é
rilevato, i benefici de quibus
spettano in favore del contribuente che coltiva il fondo, ed
hanno perciò impronta soggettiva e non oggettiva, con la
conseguenza che devono applicarsi per l'intero sull'imponibile
dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di
proprietà." Sullo stesso tenore, vedasi le
sentenze della Cassazione 23473/04 e n. 18384/04.
Poiché gli agricoltori (chissà perché) godono particolare
benevolenza, specie avanti le CT e posto che l'articolo 59 del
D.Lgs. n. 446/97 lo acconsente, io da anni così indico al
riguardo nel regolamento ICI (articolo 2 lettera b):
"Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta,
nei confronti dei soli contitolari aventi la qualifica di
imprenditori agricoli professionale. "
Del resto se non fosse così vi sarebbe l'assurdo che ad esempio
il coltivatore che abbia l'1 per cento della proprietà
determinerebbe l’esenzione degli altri contitolari non
qualificati che rappresentano l'altro 99 per cento della
proprietà.
151. Abbiamo necessità di un suo
cortese parere in merito ad una questione "ICI aree
fabbricabili" , che qui da noi in Comune sta esplodendo, nel
senso che incombe minaccia di danno erariale all'ente per non
avere recuperato.
Il caso é il seguente: nel 2006 la Città di ….. sottoscrive una
convenzione con un privato (vedi file allegato) che prevede, tra
l'altro, di realizzare 20.000 mq su terreno Comunale( vedi norma
di PRG allegata).
I nostri urbanisti, supportati da perizie tecniche, sostengono
che l'imposta non è dovuta per questi "diritti edificatori",
poichè il terreno su cui ricadono é del Comune e poiché è un
diritto sacrificato ed indefinito.
Noi Ufficio Tributi, destinatari di un eventuale Giudizio della
Corte dei Conti, sosteniamo che l'ICI é comunque dovuta,
essendoci un diritto ad edificare . Ci può inoltrare,
cortesemente, un Suo parere in merito, magari suffragato da
Giurisprudenza qualora esistente?
Risposta:A me pare che tale
diritto sia di superficie. Infatti, con il diritto di superficie
è consentito al terzo di edificare su terreno altrui. Nulla
rileva il nome giuridico attribuito nella convenzione. Infatti,
l'articolo 952 del cc così prevede:
Articolo 952
Costituzione del diritto di
superficie.
[I].
Il proprietario può costituire il
diritto di fare e
mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri
[1350n.
2 , 2643n.
2 ], che ne acquista la proprietà [934,
1350n.
2, 2643n.
2 ].
Se le cose stanno così e tenuto
di quanto disposto dallo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92,
consiglio vivamente il funzionario responsabile di procedere
alla emissione degli atti di recupero, avvertendo che il fatto
descritto, oltre che determinare responsabilità di danno
erariale, potrebbe costituire il reato di abuso d'ufficio.
152. Su area fabbricabile
vengono edificati 2 appartamenti, uno terminato e con rendita,
l'altro accatastato ma senza rendita (non verrà terminato prima
di un paio di anni). Per questo secondo appartamento come mi
comporto ? Assoggetto il fabbricato con una rendita presunta o
mantengo quota proporzionale dell'area fabbricabile ?
Risposta: Per il secondo sarebbe
sbagliato attribuire una rendita presunta, poiché tale istituto
è stato abrogato. Va assoggettata invece l'area, così come
previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.lgs.n.446/97, senza
computare i costi incrementativi.
153. Mi chiedevo la detrazione
statale 1,33 per mille, è stata assorbita dall’esenzione “prima
casa” con circolare successiva, o vale ancora per le categorie
rimaste ?
Risposta: Tale ulteriore riduzione è stata
abrogata dall'articolo 1,
comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
Le abitazioni assoggettabili (A1,
A8 e A9) continuano a beneficiare delle detrazioni, ma non di
questa ulteriore detrazione.
154. Vorrei un chiarimento in
merito all’esenzione ICI per gli immobili di proprietà della
PARROCCHIA destinati alle attività culturali: cinema/teatri:
- l’esenzione è valida
in relazione al tipo di programmazione cinematografica svolta?
- gli spettacoli teatrali devono avvalersi di compagnie
non professionali?
- quali sono le ultime normative di riferimento?
Risposta: La questione è stata
chiarita con la circolare n. 2 del 2009, che nella parte di
interesse così dice per le attività culturali esenti:
a)
culturali:
Sono comprese quelle che
rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le
attività culturali, musei, pinacoteche, cinema e teatri. I
musei non debbono svolgere attività
commerciale, quali la vendita di libri o di oggettistica,
somministrazione di cibo e bevande. I cinema sono
esenti se hanno la qualifica di “sala della comunità ecclesiale
o religiosa di cui allo articolo 2, comma 2, del D.Lgs.n.28 del
2004:
Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La
relativa programmazione cinematografica e
multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di
formazione sociale, culturale e religiosa,
secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale.
Sono esenti anche i cinema ove si
proiettano esclusivamente film di interesse culturale,
film d’essai, film riconosciuti di interesse culturale,
film d’archivio, film con attestato di qualità, ecc.
I teatri
sono esenti se si avvalgono solo di compagnie non professionali.
Ai quesiti posti si risponde
dunque:
l’esenzione è valida in
relazione al tipo di programmazione cinematografica svolta? Si.
- gli spettacoli teatrali devono avvalersi di compagnie
non professionali? Si.
- quali sono le ultime normative di riferimento? Unica
recente novità è tale circolare, che io per le altre parti non
condivido, mentre ritengo di condividere nelll'ambito della
questione posta.
155. Se "un soggetto" apre
un'attività artigianale (massaggi, ricostruzione unghie,
ecc.) presso la sua abitazione principale e la superficie
dei locali destinati alla stessa non supera il 25% della
superficie dell'unità immobiliare, ai fini urbanistici non
risulta necessario effettuare il cambio di destinazione d'uso
dell'immobile.
Mi chiedevo però .... Ai fini ICI
parte di quello immobile, che oggi risulta esente dall'imposta
(in quanto abitazione principale), viene di fatto destinato ad
un'attività che produce un reddito.
Si sta tanto disquisendo sulle
varie "assimilazioni", ma ad esempio nel presente caso, quanto è
corretta l'esenzione (almeno totale)?
L'esenzione appunto voleva
"privilegiare l'abitazione principale" in quanto tale.
Il presente caso è un esempio
particolare e che difficilmente emergerà ai fini ICI, se non
incrociato con verifiche e dati di tutt'altro genere.
Risposta: Mentre la questione è
ben definita per la tassa rifiuti, con conseguente
differenziazione delle rispettive tariffe di destinazione (comma
4 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93), per l'ICI,
relativamente alla esenzione della abitazione principale, vale
il principio della destinazione prevalente. In senso conforme,
per analoga questione, si è pronunciato il Ministero delle
Finanze. Così, con la risoluzione n. 723 del 1993, il predetto
ministero ha affermato che non perde il diritto alle
agevolazioni previste per l'abitazione principale colui che
concede una sola camera in affitto.
156. Vorrei un chiarimento in
merito all’esenzione ICI per gli immobili di proprietà del
personale delle Forze Armate o delle Forze di Polizia:
Premesso che l’articolo 66 della
legge 342/2000 concede l’agevolazione fiscale prima casa per le
imposte erariali ma nulla dispone in merito all’ICI, al
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è concessa
l’esenzione ICI ai sensi del D.L.93/2008 pur non avendo la
residenza?
Nella fattispecie, è stata
acquistata con agevolazione prima casa l’immobile pur non avendo
trasferito la residenza; il contribuente mi dichiara di
risiedere nel comune limitrofo al comune di Gorgonzola e di non
essere proprietario di altri immobili.
Io ritengo non corretto applicare
l’esenzione per l’abitazione posseduta in Gorgonzola in quanto
non è obbligato a risiedere nel comune accanto al comune di
Gorgonzola. E’ giusto ciò che sostengo?
Ringraziandola anticipatamente le
porgo i migliori saluti
Donatella Manzoni
Ufficio Tributi
Città di Gorgonzola
Tel. 02/95701215
Risposta: Al quesito ha dato
risposta negativa il MF con la risoluzione n. 5 del 2007, che
riporto qui sotto nella parte di interesse.
“In particolare è stato chiesto
se ad un contribuente appartenente alle Forze di Polizia, che ha
l’obbligo di residenza presso la caserma, possano essere
applicati tali benefici relativamente ad un immobile sito nel
territorio di un comune diverso da quello in cui è ubicata la
caserma ed in cui lo stesso contribuente ha la sua dimora
abituale.
Al riguardo, occorre fare
riferimento a quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504. La norma, così come modificata
dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede che per
abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella
di residenza anagrafica.
Tale norma ha introdotto una
presunzione semplice, suscettibile quindi di essere superata da
prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso
contribuente il quale deve dimostrare di aver fissato la propria
abitazione principale in un immobile diverso da quello di
residenza anagrafica. Alla luce di tali principi, per i soggetti
appartenenti alle Forze di Polizia l’unica possibilità per
ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta e la detrazione
per l’abitazione principale è quella di fornire la prova della
dimora abituale nel comune ove è ubicato l’immobile. Nessun
rilievo hanno, invece, le disposizioni contenute nell’art. 66
della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alle quali per il
personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia
non è richiesta la residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile, in quanto le stesse sono applicabili esclusivamente
all’imposta di registro, all’Iva e all’Irpef e non possono,
pertanto, essere estese all’ICI. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO “
157. il comune di…… ha alienato
ad una società totalmente partecipata dallo stesso un fabbricato
adibito a magazzino comunale, x il quale il comune ora paga il
canone di locazione relativo. tenendo presente che il fabbricato
e’ tuttora adibito a magazzino comunale, la predetta società
deve versare l’ici?
Risposta: Certamente si e per ben
due motivi:
a) perché la società non è un
ente non commerciale;
b) perché la locazione è un
contratto commerciale.
158. Ai fini dell’ICI, e alla
luce della sentenza n. 25902 del 29/10/2008, è possibile il
contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione
principale, se di fatto trattasi di una unica abitazione ma
catastalmente figurano 2 unità distinte? Si tratta in genere di
abitazioni che sono state unificate negli anni ‘60/’70, per le
quali non è mai stato predisposta l’unificazione catastale.
E’ inoltre fondamentale che le
unità immobiliari siano intestate allo/agli stesso/i
proprietari?
Esempio se una unità immobiliare
è intestata al 100% al marito e l’altra è intestata al 100% alla
moglie, in questo caso se è obbligatorio la riunificazione
catastale, devono ovviamente andare dal notaio e acquisire la
piena proprietà su entrambe le unità immobiliari. Ho avuto un
caso analogo l’anno scorso, erano costruzioni recenti e li ho
obbligati ad aggiornare sia all’ufficio tecnico che in catasto
le unità immobiliari, è corretto?
Risposta: Non condivido tale
sentenza, la quale peraltro si pone in contrasto con la sentenza
della Cassazione n. 10981 del 2007 e con la risoluzione
ministeriale n. 6 del 2002. Tale sentenza è ancora più aberrante
quando il possesso delle due è diverso, come nel caso da Lei
esposto, poiché si presume fatta per eludere il pagamento di
tributi (erariali). Comunque tale sentenza si pone in contrasto
con i principi di autonomia di ogni unità separatamente
accatastata (lettera a articolo 2 D.Lgs.n.504/92) e con il
principio di letteralità delle norme di esonero.
Ricordo, infine, che una sentenza della Cassazione, diversamente
di una sentenza della Corte Costituzionale, vale solo per il
caso trattato.
159. E’ da qualche anno facciamo
i calcoli ICI a richiesta dei contribuenti. Sul calcolo che
facciamo è vero che è chiaramente scritto che l’ufficio non
esegue controlli in tale sede e che lo stesso è fatto sulla
scorta dei dati forniti dai contribuenti, ma di fatto siamo in
ufficio anche e soprattutto per dare informazioni al fine di
permettere al contribuente di fare un corretto pagamento.
Il mio contribuente tutti gli
anni veniva a farsi fare il calcolo, ora controllandolo ci siamo
accorti che l’aliquota agevolata per aver concesso in uso
gratuito la casa spettava alla moglie ma non al marito fino al
2007 in quanto la casa in uso gratuito era concessa al fratello
della moglie e gli affini per il ns. regolamento usufruiscono
delle agevolazioni solo dal 2007 perciò la moglie aveva diritto
all’aliquota agevolata già dal 2003 mentre il marito solo dal
2007. sono sempre venuti da noi a farci fare i calcoli (ce li
hanno portati) e non hanno mai nascosto i gradi di parentela. In
buona fede – li facevamo noi i calcoli – hanno sempre pagato
“per ns. errore” con l’aliquota agevolata anche per il marito.
Speravo ci fosse modo anche per
la liquidazione di calibrare la sanzione in qualche modo.
Risposta: Se l'errore è stato
compiuto in buona fede sia dal Comune che dal contribuente
l'errore è scusabile e quindi non vanno applicate almeno le
sanzioni (applicherei gli interessi).
160. Un contribuente proprietario
di un immobile posseduto a titolo di abitazione principale privo
di garage possiede a 50 metri di distanza e quindi su un altro
mappale un C6 e un C2 (questo ultimo costruito come deposito
agricolo). Può considerare tali fabbricati pertinenza
dell'abitazione principale e quindi non pagare l'ICI? Il ns
regolamento non prevede limiti alle pertinenze.
Risposta: Il requisito oggettivo
della pertinenza prescinde dalla sua vicinanza con la cosa
principale, ma dal servizio volontario della prima a vantaggio
della seconda. E' richiesto anche che pertinenza sia posseduta
dallo stesso proprietario della cosa principale (articolo
817cc). Certamente è pertinenza il C6, mentre il C2 ritengo che
possa essere considerato pertinenza se di superficie non
maggiore della abitazione principale.
161. Sono stati emessi per gli
anni dal 2004 al 2008 n° 8 accertamenti per il recupero della
differenza dovuta alla maggiore rendita su un C/1 dichiarato
dalla contribuente nel '96 con rendita presunta in quanto
l'Agenzia del Territorio ha attribuito la Rendita con data messa
in atti il 27/09/99. Siccome fino al 2008 la contribuente
continua a versare l'imposta calcolandola sulla rendita presunta
dichiarata nel '96 senza mai preoccuparsi di verificare a
Catasto se fossero intervenute delle variazioni sono stati
emessi gli atti per il recupero della maggior imposta
dovuta sulla maggior rendita con applicazione di sanzioni ed
interessi. Tale rendita non è stata mai notificata alla
contribuente, questa ultima infatti ha presentato richiesta di
rettifica degli atti chiedendo la non applicazione delle
sanzioni in quanto non è mai venuta a conoscenza della
maggior rendita mai notificatale dal Catasto. Come posso
rispondere alla richiesta di rettifica della contribuente anche
alla luce del fatto che fino al 1999 non vi era l'obbligo per il
Catasto di
notificare le rendite attribuite?
Risposta: Nel caso descritto non possono trovare applicazione
né sanzioni né interessi, come del resto previsto dal combinato
disposto dei comma 2, prima parte e 3 dello articolo 74 della
legge 342 del 2000 e ciò per il fatto che la r.c. non è stata
mai formalmente notificata al possessore, a
nulla rilevando persino la sua conoscenza di fatto. La ragione è
connessa alla mancata possibilità di impugnare la r.c. da parte
del possessore, possibilità offerta solo con la notifica degli
atti da parte del Comune, che avrebbero riportare tale facoltà,
in assenza della quale neppure il tributo
avrebbe potuto essere recuperato.
162. In caso di terreni adibiti a
cava estrattiva Le chiedo se è corretto utilizzare come
imponibile ai fini dell'ici il valore risultante dai mc.
cavabili derivante dall'autorizzazione per l'esercizio di
attività estrattiva, oppure, in caso contrario, qual'è il valore
da considerare?
Per quanto riguarda
invece l'impianto di estrazione non essendo accatastato (e non
risultando nemmeno la dichiarazione) è corretto utilizzare i
valori contabili classificandolo catastalmente nella categoria
"D7".
Le chiedo, inoltre, nel caso
l'attività estrattiva venisse meno per un certo periodo a
seguito di passaggio di proprietà da un'azienda ad un'altra e/o
per mancanza di autorizzazione, è corretto utilizzare anche in
questo caso come valore imponibile quello risultante dai mc.
cavabili in base all'autorizzazione precedente o previsti nel
piano cave provinciale?
Risposta: Le cave sono terreni
agricoli che vanno esclusi dal pagamento dell'ICI, salvo la
presenza di aree ritenute edificabili secondo gli strumenti
urbanistici del Comune oppure gli eventuli fabbricati presenti,
accatastati o accatastabili. Infatti, sono rilevanti ai fini ICI
solo allorché l'area sia utilizzata ai fini agricoli, mentre
l'attività estrattiva è attività industriale.
163. Le istruzioni ministeriali
delle dichiarazioni prevedono che "non si deve presentare nel
caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale
disposta dal D.L. 93/2008". Quindi, per le nuove residenze o le
cancellazioni delle stesse, le esenzioni o gli assoggettamenti ici
devono essere inseriti d'ufficio in banca dati dal Comune. Mi
conferma questa estensione arbitraria oltre la normativa, la
quale prevedeva solo esclusivamente il non obbligo per i dati
trasmessi dai MUI ?
Risposta: Si. Ciò è legato a
quanto preteso dallo Statuto del contribuente che esonera il
contribuente da informazioni o adempimenti connessi a dati
recuperabili dal Comune mediante propri o altrui archivi (PA).
Per ricavare tali dati si deve tener conto delle variazioni
catastali con quelle anagrafiche.
164. Un contribuente ha
acquistata un'immobile in data 03 luglio 2008. E' residente dal
02.12.2008 e ha fatto denuncia TARSU con inizio occupazione dal
01.11.2008. Per il periodo 03 luglio 2008 - 02.12.2008 riterrei
di recuperare l'ICI che naturalmente non è stata versata. Lei
cosa mi consiglia di fare?
RISPOSTA: L'imposta dovuta per tale periodo. Infatti,
l'esenzione decorre dalla acquisizione della residenza, salvo
dimostrazione di dimora abituale pregressa che il contribuente
avrebbe dovuto dimostrare. La gente confonde la legge sulla
prima casa, prevista per i tributi locali, che si perfeziona con
l'acquisto con l'abitazione principale che, invece, si
acquisisce con la residenza. Motivi come sopra l'accertamento.
165. Nell'anno 2007 abbiamo
rilevato che molti contribuenti hanno effettuato il versamento
acconto ICI (senza sanzioni ridotte del 3.75% e interessi) dopo
la nuova scadenza del 16 giugno 2007 ma entro 30 giorni dalla
predetta scadenza e cioè entro la scadenza dell'eventuale
ravvedimento operoso se effettuato nei primi 30 gg. Il
suddetti contribuenti sostengono che con il predetto versamento
intendevano ravvedersi e non evadere l'imposta, ammettendo di
aver esclusivamente la colpa di non avere nel contempo
effettuato il versamento delle sanzioni del 3.75% + gli
interessi. Chiedono pertanto che le sanzioni per ritardato
versamento del 30 % venga calcolato solo sulla differenza
dovuta al momento del ravvedimento effettuato ( e cioè sulla
differenza che avrebbe dovuto versare comprensivo delle
sanzioni del 3.75% +gli interessi, sanando così il
ravvedimento).
Tengo a precisare che stiamo parlando in molti casi di cifre
molto basse ad es. imposta dovuta 60 (versato il 18.06.07
Euro 60) - avrebbe dovuto versare con il ravvedimento operoso
(imposta Euro 60+ la sanzione del 3.75% pari a Euro 2.25 +
0.008 di interessi per un totale di Euro 62.33)
rimane una differenza non versata di Euro 2,33. Non
considerando il versamento come ravvedimento operoso dovrebbe
essere applicata la sanzioni del 30% liquidando al contribuente
quindi una differenza di Euro 18 + interessi. Chiediamo
pertanto se sia possibile accogliere la predetta istanza
ritenendo non eseguito "perfettamente" il versamento del
ravvedimento e applicare le sanzioni del 30% solo sull'importo
mancante o non considerare valido il ravvedimento operoso e
sanzionare al 30% come se il contribuente non avesse versato
alcun acconto e parificarlo all'evasore totale?
Risposta: Tale richiesta non può
essere accolta. Infatti, la normativa tributaria ha carattere
speciale e trova applicazione solo nei casi tassativamente
previsti dalla legge. Ora, l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97
presuppone per l'applicazione della sanzione che il contribuente
nel termine
indicato versi tributo, sanzione così ridotta ed interessi da
calcolarsi al saggio legale. Ne consegue che la sanzione
applicabile è quella del 30 per cento, oltre gli interessi
moratori, in considerazione del fatto che la legge rende
l'errore conseguito non scusabile.
166. Nel caso di ritorno in bonis
al fallito con fallimento aperto nel 1986, quanti anni devo
recuperare?
Risposta: Il soggetto passivo è
sempre l'ex fallito, così che il recupero avviene nei suoi
confronti entro l'ordinario periodo di decadenza quinquennale
decorrente dalla data di restituzione ad esso dello immobile e
non con riferimento agli anni di competenza
167. Siamo a richiederLe il suo
parere riguardo alle abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti.
Il vigente regolamento del nostro
comune cita: “Si considerano abitazioni principali non solo
quelle abitate dal proprietario, ma anche quelle concesse in uso
gratuito a parenti entro il 2° grado ivi residenti
anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento
rifiuti. Per usufruire dell’aliquota ridotta nel caso di
concessione in uso gratuito, è obbligatorio compilare e
riconsegnare all’ufficio tributi apposito modello, in
distribuzione presso l’ufficio stesso, entro il termine
perentorio per il versamento della prima rata. …….”
Il caso è quello di due coniugi
che sono proprietari al 50 per cento di un immobile sito nel
nostro comune: la moglie ha la residenza anagrafica nel nostro
comune, il marito nel comune di un’altra regione.
La moglie non pagherà l’ ICI
sull’abitazione principale nella quale risiede. Può il marito
essere esentato dall’ ICI per l’abitazione del nostro comune,
facendo una comunicazione di “concessione in uso gratuito alla
moglie”, e dunque essere esentato anche per la parte di sua
proprietà? I coniugi non risultano essere separati.
Nella fattispecie il rapporto di
coniugio esistente tra moglie e marito può essere considerato
di “parenti entro il secondo grado”?.
Risposta: Secondo il Ministero
delle Finanze, risoluzione n. 12 del 2008, punto 2 penultimo
capoverso, i contitolari della abitazione principale che non vi
abitano non sono esenti. In tale fattispecie, peraltro, non
trova applicazione l'istituto del comodato per ben due motivi:
a) perché il contitolare è
proprietario per quota;
b) perché il coniuge non è un
parente.
L'adesione a tale proposta
comporterebbe dunque responsabilità di danno erariale.
168. La categoria catastale C/1
può essere considerata pertinenze visto che si tratta di negozi
e botteghe? A mio parere no.
Risposta: No e ciò fino a quando non ha mutato la destinazione
catastale (e urbanistica).
169. Una contribuente
proprietaria di una u.i. chiede se deve pagare l'ICI in quanto
la suddetta unità immobiliare era (fino al 11.09.08) abitazione
principale (perciò esente dall'imposta).Il dubbio è questo: la
casa è ipotecata e verrà venduta all'asta. La contribuente
sostiene che, essendo ipotecata la casa, ha dovuto lasciare i
locali (ed ora vive in affitto) perciò non deve versare l'ICI.
E' corretta questa interpretazione?
Risposta: Con il pignoramento
della casa il possessore perde la detenzione, ma non il possesso
dello immobile, così da rimanere soggetto passivo, sino alla
data del decreto del giudice della esecuzione che aggiudichi la
casa al nuovo possessore. Ora, poiché l'abitazione è il luogo
ove il soggetto ha la propria residenza ed avendola il medesimo
trasferita, ne consegue che il Comune dovrà continuare ad
assoggettare il possessore, senza concedere ad esso alcuna
esenzione. Anzi, la situazione descritta rende consigliabile la
notifica tempestiva degli atti di recupero al contribuente e nel
caso di probabile non pagamento da parte del medesimo
l'insinuazione nel procedimento esecutivo, così che il Comune
possa partecipare alla distribuzione del ricavato a pagamento
delle obbligazioni poste in capo allo esecutato.In conclusione,
non solo permane tale obbligo in capo al possessore, ma la
situazione consiglia la tempestività della azione di recupero.
170. Un contribuente ha proposto
ricorso contro la cartella, senza avere in precedenza impugnato
l’accertamento. Nel ricorso sostiene che la r.c. attribuitagli
dal Catasto dopo il 2000 avrebbe efficacia successiva e non
retroattiva.
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che la pretesa del contribuente e ciò prescindendo
la relativo contenuto è inammissibile per violazione del comma 3
dello articolo 19 del D.Lgs.n.546/92, in base al quale non è
legittimo proporre ricorso contro la cartella per vizi reclamati
riconducibili atti anticipatori non tempestivamente impugnati.
La ragione di tale principio sta nel fatto che in assenza di
tale regola il termine di ricorso sarebbe non più di 60 giorni
ma di anni. Ma anche nel merito l'operato compiuto da codesto
Comune è corretto, trovando conforto nella norma e nella
giurisprudenza prevalente per la quale le r.c. anche se
attribuite dal 2000 hanno efficacia retroattiva, alla sola
condizione, come avvenuto in questo caso, che la r.c. sia stata
formalmente notificata al possessore:
Cassazione civile, sez. trib., 26
ottobre 2005, n. 20775 ( ICI efficacia retroattiva anche per
r.c. in atti dal 2000, purché formalmente notificate).
In tema di imposta comunale sugli
immobili (i.c.i.), ai fini del computo della base imponibile, il
provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo
il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione
dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a
norma dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con
riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha
avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché
successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con
il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha
voluto restringere il potere di accertamento tributario al
periodo successivo alla notificazione del classamento, ma
piuttosto segnare il momento a partire dal quale
l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della
nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni
contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della
modifica della rendita catastale - coincidente con la
notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va
riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha
portato alla modifica.
171. Vorrei un' ulteriore
precisazione in merito alla risposta ricevuta: posso applicare
comunque il comma 6 dell'articolo 5 d.lgs n. 504/92 anche se il
fabbricato si trova in zona agricola e pertanto, non
edificabile?
Risposta: certamente si. Infatti, è
lo stesso comma che così prevede: "In caso di utilizzazione
edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di
interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2"
In conclusione, tale fattispecie è connessa ad una edificabilità
di fatto, a nulla rilevando l'ubicazione del fabbricato che
subisce tali interventi o si trova in detta situazione.
172. Il 10.12.2002 con sentenza
del Tribunale si è dato corso ad una divisione giudiziale di più
immobili. La trascrizione della sentenza è avvenuta a febbraio
2009. I vecchi proprietari hanno provveduto al pagamento
dell’ICI secondo le proprietà originarie. La sentenza ha
disposto la proprietà a favore di uno solo dei vecchi
proprietari. Si chiede se ai fini ici la decorrenza degli
obblighi inizia dalla sentenza o dalla trascrizione.
Risposta: La sentenza ha
efficacia retroattiva dalla data di presentazione della domanda
giudiziale e non dalla sua trascrizione. ma sono fatti salvi i
diritti dei terzi. In sintesi, i vecchi proprietari sono come se
da tale data non fossero proprietari, ma essi debbono chiedere
il rimborso dell'ICI non al Comune ma in sede giudiziale. Di
contro, il comune deve emettere gli atti di recupero nei
confronti dei nuovi proprietari, portando in deduzione i
versamenti eseguiti dai precedenti proprietari, che con la
sentenza hanno perso la proprietà.
173. Il piano regolatore prevede
che alcuni edifici possano sopraelevare il lastrico solare
reperendo l'indice da terreni della stessa zona. Nel caso
specifico soggetti proprietari dell'indice e soggetto
proprietari . del lastrico solare si convenzionano per
edificare sul citato lastrico volume residenziale (attici).Dalla
stipula della convenzione edilizia l'imposta risulta dovuta dal
proprietari . del lastrico (che è diventato a rea
edificabile),oppure solo dai proprietari dell'indice?
Risposta: La edificazione del
lastrico solare è irrilevante come area edificabile e ciò sino
alla conclusione dei lavori di edificazione e ciò per il fatto
che l'area di sedime è già assorbita dalla preesistente
costruzione
(Cassazione n. 23347 del 15.12.04). La cessione dello indice di
cubatura incide unicamente sul valore delle area cedente, che
diminuisce, senza tuttavia sopprimere la natura di area
edificabile. Non si confonda, dunque, la crescita di valore
dello edificio per la ricezione dello aumento di cubatura con la
sua rilevanza sulla obbligazione ICI, posto che i fabbricati
sono assoggettati non sul loro valore ma in base alla loro
rendita catastale (articolo 5 comma 2 del D.Lgs.n.504/92).
174. Una impresa di costruzioni è
proprietaria di un terreno agricolo. Essendo impresa di
costruzioni non coltivano il terreno e pertanto non lo pagano
come ICI. Noi abbiamo emesso degli accertamenti in quanto
catastalmente non risultano variazioni e al catasto questo
terreno ha un reddito dominicale. Quesito: l'impresa per non
pagare l'ici sul terreno incolto deve fare una variazione
catastale? Sarebbe eventualmente sufficiente una
autocertificazione dell'impresa resa all'ufficio nella quale
dichiarano che il terreno NON è coltivato?
Risposta: Diversamente dall'IRPEF e dall'IRES, i terreni
agricoli incolti sono esclusi dal pagamento dell'ICI, senza che
siano dovuti detti adempimenti o variazioni catastali. Infatti,
come si evince dalla norma (articolo 10 del D.Lgs.n.504/92) i
cespiti esenti o esclusi non debbono essere oggetto di
dichiarazione alcuna.
La ragione sta nel fatto che la lettera c) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92 considera rilevanti solo i terreni agricoli
utilizzati da un imprenditore agricolo. Nel caso descritto si
realizza l'istituto della esclusione per carenza oggettiva
(incolti) e soggettiva (l'utilizzatore non è un imprenditore
agricolo o comunque non in possesso della partita IVA agricola).
175. Nel nostro regolamento dell'I.C.I. fra
le abitazioni assimilate all'abitazione principale rientrano
quelle concesse in uso a parenti in linea retta o collaterale
fino al 3° grado, e quelle concesse agli affini fino al 2° grado
(suoceri, cognate, nuore, generi) (vedi art. 59 del D.Lgs.
446/2007). Considerato che lo Stato rimborsa ai Comuni il
mancato introito ICI relativo alle abitazioni principale e
assimilate concesse in uso a parenti in linea retta o
collaterale, senza citare gli affini. Alla luce di quanto
indicato chiediamo se è corretto il mantenere nel regolamento
l'esenzione per gli affini, per i quali non avremo il contributo
dallo Stato, o se è possibile provvedere alla modifica del
regolamento depennando tale beneficio. Nel caso, chiediamo se
possiamo provvedere al recupero dell'imposta non pagata, in
buona fede, da parte dei cittadini e con quale modalità.
Risposta: La questione è dubbia.
Infatti, contrariamente alla tesi da me espressa in passato per
la quale con il termine parente si intendeva riferirsi ai
soggetti obbligati agli alimenti, ai sensi dello articolo 433 cc,
così da comprendere sia il coniuge che gli affini, il MF aveva
ritenuto si dovessero escludere sia il coniuge che gli affini,
poggiando la sua risposta sul carattere letterale della norma.
Tuttavia, successivamente il MF aveva riconosciuto estendere il
comodato anche il coniuge nel caso di separazione, sempre che
fosse previsto nel regolamento. Infatti, nella risoluzione n. 5
del 2007, il MF così si esprime:
Secondo i chiarimenti forniti,
tale disposizione regolamentare non sarebbe in contrasto con la
norma contenuta nell’art. 59, comma 1, lettera e), del D.
Lgs. n. 446 del 1997, in cui si prevede che i comuni possano
considerare abitazioni principali, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o
collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna
menzione agli affini o ai coniugi.
L’introduzione di detta disposizione, rientra,
infatti - come anche affermato nella recente nota n. 1184/2007/DPFUFF
- nel più ampio potere regolamentare riconosciuto
"in via generale agli enti locali dall’art. 52
dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997".
Ammesso che vi possa rientrare il
coniuge, non vedo come non vi possa rientrare anche l'affine,
come affermato al riguardo dalla CTP di Pisa.
Personalmente ritengo il vs
regolamento legittimo e ritengo che tale esenzione debba essere
mantenuta. Ne parli con gli amministratori e se loro ne sono
convinti ammetta l'esenzione e non proceda a recuperi.
176. Un contribuente proprietario
di due unità immobiliari distinte ma comunicanti ed utilizzate
come abitazione principale spetta l'esenzione per entrambe? Se
no, è possibile applicare per la seconda unità l'aliquota
agevolata con la relativa detrazione stabilita dal regolamento
comunale?
Risposta: La sentenza della
Cassazione n. 25902/08 che è favorevole alla tesi della doppia
esenzione sta creando danni gravissimi ai comuni. Ora, tale
sentenza, diversamente da quelle della Corte Costituzionale,
vale per il caso trattato. Essa si pone in contrasto con altre
sentenze della Cassazione e con la risoluzione ministeriale n. 6
del 2002. Essa si pone in contrasto:
a) con il principio di autonomia
di ogni unità separatamente accatastata (articoli 2 e 5 del
D.Lgs.n.504/92);
b) con il principio di
letteralità della norma di esonero (abitazione e non
abitazioni);
c) con il divieto applicativo dei
divieti elusivi.
Superata tale questione, la
seconda va assoggettata come altro fabbricato, senza detrazioni
e con l'aliquota ordinaria.
177. Mi permetto di inoltrarle il
seguente quesito perchè continuano a pervenire a questo ufficio
richieste da parte di cooperative per il contributo dei
fabbricati categoria D. L'ultima arrivata in ordine di tempo
insiste nel dire che se un dato anno io ho minori entrate non
certificate perchè non raggiungono i limiti le posso recuperare
gli anni successivi. Questo ha fatto cadere tutte le mie
convinzioni cioè che essendo le minori entrate riferibili ad
ogni singolo anno d'imposta se non certificate si intendono
perse.
Ora, essendo Lei l'unico
consulente di cui io mi fidi al 100% non potrebbe darmi un
parere sul tema?
in sintesi la sua tesi è quella
del ministero delle Finanze. Io, invece, penso che essa sia
sbagliata. Infatti, se non arrivo al minimo un anno non vedo
perché se negli anni successivi vi è un ulteriore fabbricato che
vi rientra non posso fare la sommatoria della perdita subita per
tutti e due a valere ovviamente dall'anno in cui ho superato
l'importo minimo.
Qualora il Ministero contestasse
ciò, credo che un eventuale ricorso del Comune al TAR gli
darebbe ragione. Basta fare un esempio. Mettiamo che il minimo
sia 100. Nel Comune A vi è un solo fabbricato di tale tipo che
ha procurato la perdita di 101. Nel Comune B vi era un solo
fabbricato che aveva determinato una perdita di 99. Nei
successivi anni se ne aggiunge un altro con perdita 99. In
sintesi, il Comune avrebbe il contributo, mentre B che ha una
perdita maggiore nulla.
178. Con atto giudiziario
dell’08.05.2002 viene assegnato al marito, in diritto d’uso,
l’appartamento relativo all’abitazione principale (marito e
moglie proprietari al 50%). Sulla base della precedente
giurisprudenza ho accertato il 2004 e il 2005 all’assegnatario
(100% possesso e 100% detrazione abitazione principale).
Dal 2006 al 2007 l’accertamento
deve essere fatto sulla base delle risultanze catastali (marito
possesso 50% con detrazione 100% - moglie possesso 50% senza
agevolazioni)?
Dal 2008 applico l’art, 6, comma
3bis del 504/92.
E’ corretto così? Grazie e
cordiali saluti
Risposta: Si precisa che sulla base della
giurisprudenza costante della Cassazione, condivisa pienamente
dal Ministero delle Finanze, a valere fino alla introduzione del
comma 3 bis allo articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, soggetto passivo
ICI è il coniuge assegnante e non quello assegnatario, così che,
mentre il marito è esente per la quota posseduta, la moglie è da
assoggettare con l'aliquota ordinaria fino al 31.12.2007, per
essere esentata dal 2008, solo in quanto non abbia nel Comune
del coniuge assegnatario la proprietà di altra abitazione
principale.
179. Il comune deve prendere in
considerazione la determinazione della base imponibile delle
Cave per le quali, le indicazioni provenienti da più agenzie del
territorio (ma purtroppo non quella di Bergamo...!) definiscono
che vadano classificate come fabbricati di tipo D. L'annoso
problema è, in
assenza di rendita, (ma anche per la determinazione della
rendita con la procedura DOC-FA) quello di determinare il valore
a libri contabili quando l'effettivo valore non è dato dal
valore del terreno iscritto nel libro cespiti che può essere
anche insignificante, ma dalla potenzialità volumetrica di
escavazione, quindi il valore al m3 che viene determinato nelle
convenzioni con la Provincia e/o dei Piani Cave, più le
strutture, gli impianti fissi etc...
Le allego alcune direttive di diverse Ad.T.
Risposta: Si fa rilevare che di regola le cave sono considerate
dallo ordinamento tributario come terreni agricoli, destinati ad
attività industriale. Ora, come tali sono da considerarsi
escluse dal pagamento dell'ICI, in considerazione che la lettera
c) dello articolo 2 considera terreni agricoli rilevanti solo
quelli destinati ad attività agricola. La cava può rientrare fra
i fabbricati del Gruppo D, ma solo per la parte costituita da
fabbricato o da complessi immobiliari costituiti da
meccanismi inamovibili per necessaria incorporazione nel
fabbricato o nello impianto.
Si veda ad esempio la recente risposta data per le funivie dal
Ministero delle Finanze, che sotto si riporta.
In conclusione, le cave non sono oggetto di imposizione ICI,
salvo che non siano costituite da impianti inamovibili, dettanti
procedimenti produttivi unità. In tale ipotesi quindi oggetto
imponibile non è di per sé la cava, ma il fabbricato o
l'impianto fisso utilizzato dalla cava per finalità
industriali.
180. Un contribuente ha
acquistato un’area ricadente in zona R1- area di rispetto
cimiteriale - sulla quale, a seguito di convenzione, è stata
concessa la costruzione di un chiosco di fiori e di accessori
per cimitero.
Tenuto conto che i lavori di
costruzione sono già iniziati l’ICI deve essere pagata sull’area
edificabile oppure sarà dovuta solo al termine dei lavori a
fabbricato ultimato? Si precisa che per tale area il
proprietario non ha mai versato l’ICI in quanto non ritenuta
edificabile per classificazione in zona R1.
Ringraziandola per la
collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più
cordiali saluti.
Risposta: In tale ipotesi l'area
è considerata di fatto, così come previsto dal comma 6 dello
articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Ne consegue che sin dallo inizio
dei lavori di edificazione l'area va assoggettata ad ICI, senza
tener conto dei costi di edificazione.
181. Nel caso di immobili
fatiscenti (non coperti da permesso di costruire od il cui
permesso di costruire è scaduto ed entro i tre anni non hanno
iniziato alcun lavoro di ristrutturazione) e per i quali è stato
rilasciato un originaria dichiarazione di inagibilità da parte
del Tecnico Comunale, la condizione di riduzione a metà
dell’imposta è esercitabile per sempre (non vale il periodo dei
tre anni di cui alla seconda parte del comma 1 art. 8 da Lei
citato) sino ad eventuale intervento di lavori e quindi
riutilizzo dell’immobile?
Io ho alcuni casi per i quali
annualmente faccio rinnovare l’autocertificazione di condizione
di fatiscenza dell’immobile, al fine di acconsentire la
riduzione a metà dell’imposta per reiterazione della condizione
di fatiscenza medesima. Mi sembrerebbe comunque ingiusto ridurre
a solo tre anni anche per i fabbricati fatiscenti la riduzione
alla metà dell’imposizione…
Risposta: No. Tale riduzione
opera sino a quanto il fabbricato non diviene agibile o sino a
quando ne è ripreso l'uso. In sostanza, è illegittimo che il
Comune ne chieda la ripresentazione periodica, non essendovi una
norma che imponga tale onere.
182. Si chiede se, come richiesto
insistentemente dall'assessore alle finanze sia legittimo
modificare ora in sede di approvazione del bilancio 2009 il
regolamento ICI riconoscendo l'agevolazione della conduzione
diretta anche al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo
grado che conducano i terreni in affitto o comodato, con
possesso della qualifica di coltivatore diretto. Chiedo
quindi, tenuto presente il parere n. 9/2009 della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione
Piemonte , in considerazione del decreto legge 93/2008, e
tenuta altresì presente la normativa generale prevista dal
d.lgs. 504/92 art. 9 e pronunce successive, sia possibile
modificare i regolamenti ICI concedendo l'agevolazione predetta,
qualora fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Dovendo
apporre quale responsabile dei tributi il parere di regolarità
tecnica chiedo conforto sulla legittimità . L'Assessore insiste
che, se lo vuole l'amministrazione comunale, può anche togliere
l'ICI ed il responsabile deve attenersi alle direttive.
INTEGRAZIONE:
La conduzione del terreno nella
fattispecie e soggetto passivo sarà effettuata direttamente il
coniuge o parente , che sarà affittuario o comodatario
(contratto da registrarsi se comodato?). Insisto perché non
vorrei esibire un parere dell'….. non esatto per non chiarezza
del quesito, o mi si dica per consentire tale agevolazione come
potrebbe essere modificato il testo del regolamento.
Il coniuge o parenti pur non
essendo i proprietari del terreno, per godere dell'agevolazione
dovranno averlo in affitto o comodato, avranno altresì la
qualifica di coltivatori diretti e dovranno condurre il terreno.
La normativa parla di possesso, ma il possesso del terreno può
averlo anche un affittuario o comodatario ossia un possessore di
diritto di godimento, pur non trattandosi i diritto reale
(proprietà o usufrutto). Lo ribadisco perché l'Amministrazione
intende continuare su tale linea , e non vorrei dare un parere
errato.
Risposta: Il termine possesso,
usato dal legislatore ICI, è l’insieme dei diritti che
determinano la soggettività passiva, ai sensi dello articolo 3
del D.Lgs.n.504/92 , come si evince chiaramente da quanto
disposto dal comma 2 dello articolo 1 di tale decreto. Ne
consegue che il possessore non è che il soggetto passivo ICI.
Pare, quindi, doversi dedurre,
con assoluta certezza, che l’esenzione prevista dalla seconda
parte della lettera b) dello articolo 2 di detto decreto
legislativo comporti l’esatta coincidenza fra la qualifica di
soggetto passivo e quella di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale, figura questa ultima che ha
sostituito quella di imprenditore agricolo principale, e ciò a
seguito della emanazione del D.Lgs.n.99/04.
Ne consegue che nel caso di
affitto o di comodato, anche al coniuge o a parenti che
possiedono tali qualifiche, l’esenzione in argomento “non
deve essere accordata”, pena assunzione di
responsabilità di danno erariale e nei casi più gravi
responsabilità penale, potendosi realizzare, persino, il reato
di abuso d’ufficio.
A scanso di ulteriori equivoci,
si rammenta, infine, che per le norme di esenzione tributaria
non trova applicazione l’istituto della analogia, posto il
carattere speciale e quindi tassativo delle disposizioni di
esonero, peraltro introducibili solo dalla legge statale.
183. La moglie residente in altro
paese può concedere in uso gratuito il suo 50% di abitazione al
marito?
Che grado di parentela ha la
moglie rispetto al marito?
Risposta: Il coniuge non è un
parente ma solo parte del rapporto matrimoniale. Ora, poiché voi
avete limitato l'agevolazione, che diverrebbe ora esenzione,
solo nel caso di separazione e di divorzio, la moglie sia essa
residente o meno nel comune non può beneficiare di alcuna
agevolazione. In definitiva, non solo non è ora esente, ma
l'Ufficio dovrà procedere al recupero per gli anni pregressi.
184. Nel caso di una palazzina
con più appartamenti, due dei quali non ancora accatastati e dei
quali non è stata presentata la fine lavori, il calcolo dell'ICI
viene effettuato tenendo conto della superficie del terreno,
quantificata solo per i due appartamenti, oppure sulla base
di rendita degli alloggi identici facenti parte della stessa
palazzina?
Risposta: E' necessario
verificare se tali unità, pur non essendo ancora finite
formalmente, siano comunque utilizzabili. Infatti, in questa
ultima ipotesi Lei deve ordinare l'accatastamento, così che la
r.c. avrebbe efficacia retroattiva. Parrebbe, infatti,
improbabile che tali unità non siano utilizzabili.
Se, invece, risultasse
macroscopica la non ultimazione dei lavori, il costruttore
rimarrebbe soggetto passivo dell'area edificabile in base al
seguente rapporto: superficie edificabile relativa a tale unità
non finite/area edificabile totale. Ad esempio se la superficie
dei 2 appartamenti fosse 200 ed il totale da progetto fosse 400
e l'area di progetto fosse 1000 mq avrebbe l'area edificabile di
mq 500.
185. Un contribuente avendo due
unità immobiliari accatastate distintamente ma collegate tra di
loro , può applicare su entrambe le unità l'aliquota agevolata
per abitazione principale o addirittura l'esenzione ?
Risposta:
Tale richiesta trova il proprio convincimento in una sentenza
della Cassazione, la numero 25902/08, che ammette l'esenzione
ICI quando le due unità abitative sono fra loro complementari,
si da poter essere considerate una sola abitazione, Tale
sentenza, peraltro valida solo per il caso trattato, si mostra
contraria ad altra sentenza della Cassazione (n. 10981/07) e con
la risoluzione n. 6 del 2002. Tale sentenza si pone poi in
contrasto con:
a) il principio di autonomia
giuridica di ogni unità distintamente accatastata;
b) contro il principio di
tassatività delle norme di esenzione tributaria;
c) contro il divieto applicativo
di comportamenti elusivi.
Per le ragioni anzidette
suggerisco di non aderire a tale richiesta.
186. Nel nostro comune c'è un'abitazione non
ultimata senza infissi e impianti e sprovvista di certificato
di abitabilità dell'uff. Urbanistica. Tale abitazione è censita
al n.c.e.u., il proprietario ha richiesto la riduzione dell'I.C.I.
del 50% come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92. Secondo il
nostro parere tale riduzione è dovuta solo per gli immobili
fatiscenti o pericolanti.
Risposta: Tale riduzione non deve essere accordata, non
potendosi considerare inagibile o inabitabile un fabbricato non
ultimato. In senso conforme si è espressa la Cassazione con la
sentenza di cui si riporta qui sotto la massima:
La
disposizione di cui all'art. 8 d.lg. n. 504 del 1992 prevede la
riduzione dell'i.c.i. del 50% per i fabbricati inagibili o
inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Tale
norma è agevolativa e, come tale, ha natura speciale, siccome
deroga al dettato generale in tema di i.c.i. e, dunque, per il
principio contenuto nell'art. 12 delle preleggi, è di stretta
interpretazione, insuscettibile di applicazione, nè analogica,
nè estensiva.
Il mancato rilascio del certificato di abitabilità non rientra
nel suo paradigma, nè è omologabile nell'ipotesi che essa
contempla, che fa riferimento a cause sopravvenute, che devono,
altresì, essere accertate secondo la speciale procedura
prevista.
Cassazione civile , sez. trib., 15
aprile 2005, n. 7905
187. Un contribuente ci chiede
rimborso ICI per gli anni 2005/2006 e 2007 per il seguente
motivo:
La madre e la figlia posseggono
un immobile dove vi abita la madre in uso gratuito. Il nostro
Regolamento prevede che per gli usi gratuito vada applicata
l'aliquota e la detrazione ICI prima casa.
La madre ha applicato l'aliquota
e la detrazione prima casa La figlia ha applicato solo
l'aliquota agevolata
Ora ci viene richiesto rimborso
in quanto la madre non usufruiva di tutta la detrazione e la
figlia vuole usufruire della parte residua di detrazione.
Secondo noi il rimborso non va dato in quanto la detrazione la
usufruisce la madre e basta e la figlia solo l'aliquota. Secondo
lei? Come potremo giustificare il diniego?
Risposta: Il rimborso non va dato
ed anzi la quota posseduta dalla figlia va assoggettata con
l'aliquota ordinaria, come chiarito dal Ministero delle Finanze
con la risoluzione n. 12 , punto 2, penultimo capoverso, del
2008. In tale punto così si legge:
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è
proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il
20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto
da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione
disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI
calcolata sulla base della propria quota di possesso.
In sintesi, il MF non ammette il comodato di
quote. Io ho criticato tale interpretazione, ma dato che lo
Stato la pensa così ed essendo l'esenzione da esso finanziata,
suggerisco di rigettare tale istanza, richiamando tale
risoluzione.
188. Un contribuente ha costruito
un garage nel corso dell'anno 2008 da destinare a pertinenza
dell'abitazione principale. Il nostro Comune scarica mensilmente
le variazioni catastali e ha già riscontrato la costruzione del
predetto immobile. Il contribuente chiede se deve presentare
dichiarazione ICI. A mio parere sì perché viene destinata a
pertinenza e tale qualità non è riscontrabile dalla lettura
delle variazioni catastali scaricate dal sito dell'agenzia del
territorio. Se il predetto garage non fosse destinato a
pertinenza il contribuente potrebbe evitare la presentazione
della dichiarazione? Lei cosa ne pensa?
Risposta: A mio avviso la
dichiarazione non è dovuta, sia che esso sia o meno pertinenza
della abitazione. Infatti, se fosse pertinenza della abitazione
principale sarebbe esente e quindi non soggetto a dichiarazione,
come peraltro specificato dalle istruzioni allegate al modello
di dichiarazioni ICI. Se invece non fosse pertinenza della
abitazione principale la dichiarazione non sarebbe dovuta,
essendo il Comune in grado di verificare il corretto
comportamento del soggetto passivo dal confronto fra dati
catastali (portale) e versamento. In conclusione, i fabbricati,
siano essi pertinenze o meno, non sono mai da dichiararsi,
sempre che siano stati oggetto di variazione catastale.
189. Abbiamo iscritto a ruolo un
contribuente in presenza di un ricorso proposto contro un avviso
di accertamento. L’iscrizione ha riguardato il solo tributo e
gli interessi ma non le sanzioni. Il suo commercialista insiste
nel ritenere che ai sensi dello articolo 68 del D.Lgs.n.546/92
il Comune avrebbe dovuto iscrivere a ruolo in modo frazionato la
pretesa.
Risposta: Per i tributi comunali
e quindi anche per l'ICI, non trova applicazione l'articolo 68
del D.Lgs.n.546/92, salvo che per le sole sanzioni. La Corte
Costituzionale è intervenuta più volte a giustificare la
legittimità delle disposizioni concernenti i tributi comunali,
le quali non prevedono, come invece sarebbe necessario (di qui
l'errore compiuto da tale studio), la riscossione frazionata nel
caso di ricorso (vi sono anche altri tributi erariali, come
specificato dal MF con la circolare n. 98/E del 1996 a commento
dello articolo 69 del predetto decreto). Per l'ICI si è
pronunciata la Corte Costituzionale con l'ordinanza sotto
riportata:
È inammissibile la q.l.c. degli
art. 5 comma 7, 12, 17 comma 1 e 18 comma 3 d.lg. 30 dicembre
1992 n. 504, sollevata in riferimento agli art. 3, 24, 42, 53,
76 e 113 cost.
Corte costituzionale, 22 aprile
1997, n. 111
Con tale ordinanza la Corte
Costituzionale ha affermato che il legislatore ha voluto
confermare per i tributi comunali il principio “solve et repete”
ossia prima paghi e poi chiedi il rimborso. Lo stesso parere è
stato espresso dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.
8/1308 del 4 febbraio 1987.
Spiega bene la ragione la
sentenza della Cassazione sotto riportata, avvertendo che essa
seppur riferita alla imposta di pubblicità e perfettamente
valida per tutti i tributi comunali::
Tributi
locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Imposta sulla
pubblicità - Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione
dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero
ammontare della pretesa tributaria - Necessità.
In tema di imposta comunale sulla pubblicità,
l'art. 9, comma 5, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 non prevede, in
pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di
accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma
complessivamente pretesa dall'erario. Da ciò consegue che, anche
quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria
l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore
di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria
per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto
dall'art. 15, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Cassazione civile , sez. trib., 21 dicembre 2007,
n. 27002
Per la tassa rifiuti si è espressa la Corte
Costituzionale con la massima sotto riportata:
Non è fondata la q.l.c. dell'art. 72 d.lg. n. 507
del 1993, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 cost., in
quanto, sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, va osservato come per natura, soggetto impositore e
modalità di commisurazione della tassa, la t.a.r.s.u. si
differenzi dalle imposte a cui risulta applicabile l'art. 15
d.P.R. n. 602 del 1973, mentre, con riguardo alla pretesa
violazione del diritto di difesa, sia previsto in via generale
che il ricorrente possa chiedere ed ottenere la sospensione
dell'atto impugnato in presenza di danno grave ed irreparabile e
come, per i casi di eccezionale urgenza, sia prevista la
possibilità di provvisoria sospensione con decreto del
presidente del collegio.
Corte costituzionale, 30 dicembre 1999, n. 464
Infine, si fa rilevare che il comma 163 dello
articolo 1 della legge 296/06, che sotto si riporta, attribuisce
la facoltà al Comune di soprassedere nella formazione del ruolo,
e non l'obbligo di attendere la preventiva definitività
dell'atto, come appare chiaramente dalla lettera della norma
stessa:
COMMA 163
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto
definitivo.
La ragione per la quale il legislatore tributario
ha confermato il principio "solve et repete" per i tributi
comunali sta nella gravità dei bisogni collettivi che le entrate
tributarie vanno a soddisfare. Se la tesi di tale studio fosse
corretta vi immaginate come potrebbe il Comune garantire il
servizio rifiuti oppure altri servizi essenziali, se tutti i
contribuenti presentassero ricorso?
190. A seguito della
presentazione dei questionario per la TIA si sono rilevati
diversi fabbricati censiti con un unico classamento ad esempio:
A/5 consistenza 10 vani
ma utilizzati da diverse famiglie
(ad esempio il proprietario, i figli e/o locatari con diversi
stati famiglia).
Chiedo se la realizzazione di più
appartamenti all’interno del medesimo edificio (anche senza
interventi edilizi) possa essere presunzione di accertamento ICI
con invito al proprietario dell’adeguamento catastale ai sensi
del comma 336 della legge 311 del 2004.
Risposta: Come si evince
indirettamente dalla lettura della lettera a) del comma 1 dello
articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, per fabbricato si intende l'unità
che risulta in catasto e ciò indipendentemente dalle sue
dimensioni. Se, quindi. la situazione reale corrispondente a
quella della scheda catastale a suo tempo presentata dal
possessore alcuna modifica può essere imposta dal Comune. Se,
invece, come si ha modo di sospettare, vi sono state fatte delle
modifiche edilizie, senza che le medesime siano state oggetto di
variazione catastale, va ordinata la variazione catastale, ai
sensi dei commi 336 e 337 dello articolo 1 della legge 311/04,
Cerchi, dunque, attraverso sopralluogo e/ tramite l'Ufficio
tecnico comunale prove di intervenute modifiche e sulla base di
ciò ordini la variazione catastale.
In conclusione, il sospetto di
irregolarità c'é, ma il sospetto non basta, occorre ricercare la
prova.
191. La disturbo per avere una
conferma in merito ai termini decadenziali per i rimborsi ICI.
In particolare per
l'attribuzione di rendita è sempre decennale il termine? Ovvero
per le istanze prodotte dopo il 1° gennaio 2007 il termine si
riduce a cinque?
Risposta: L'articolo 1 della
legge 296/06 ha unificato i termini di rimborso, cancellando
contestualmente il comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92
e l'articolo 13 del predetto decreto. Avendo riguardo al comma 1
dello articolo 11, dottrina e giurisprudenza erano concordi
nello affermare che il rimborso connesso a r.c. sussiste il
termine decennale di prescrizione ordinaria, in considerazione
della natura di diritto soggettivo che scaturiva dalla lettera
di detto comma. La unificazione delle due fattispecie di
rimborso nel termine di prescrizione quinquennale, operato da
tale articolo, non può scontrarsi con il divieto della
applicazione retroattiva delle norme tributarie (quando sono
sfavorevoli al contribuente), così come previsto dallo statuto
del contribuente. Ne consegue che il termine decennale potrà
diventare quinquennale solo nel 2012. Quindi, per le domande
presentare nel corrente anno il rimborso per sola tale
fattispecie è di 8 anni ossia dal 2001. Di contro, nei casi di
rimborso per errori compiuti dal contribuente il termine è ora
di cinque anni. In senso conforme, vedasi per analogia il DPR
367/99 che ha riguardato la rendicontazione allo stato dell'ICI
anno 1993.
192. Un contribuente in data
01/04/2009 ha ottenuto l'accatastamento di un immobile D
mediante procedura DOCFA che ha determinato una minore ICI
rispetto ai valori contabili. Può il contribuente chiedere il
rimborso; se si per quanti anni, se no da quando deve pagare con
questa rendita?
Risposta: La più recente
giurisprudenza della Cassazione (vedi sentenza n. 27062/08),
anche sulla base della Ordinanza della Corte Costituzionale n.
67 del 2006, peraltro conforme alle indicazioni fornite dal MF
con la risoluzione n. 27 del 1998, ritiene che la rendita
catastale, in luogo del valore contabile, abbia efficacia
dall'anno successivo alla sua attribuzione. Ne consegue che
detta r.c. ha efficacia solo dal 2010, con la conseguenza che
non solo il contribuente non ha diritto al rimborso, ma persino
è tenuto a corrispondere l'ICI su detto fabbricato in base al
valore contabile (aggiornato) vigente al primo gennaio 2009.
Cassazione, sentenza 27062 del
2008: ICI immobili D il valore contabile ha efficacia sino al
primo gennaio anno successivo attribuzione.
La "ratio" della disposizione
contenuta nel cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 3, è
stata ampliamente giustificata dalla Corte Costituzionale nella
recente sentenza n. 67 del 2006, nella quale si è posto in
evidenza come i fabbricati soggètti ad ICI e classificabili in
gruppi catastali diversi dal gruppo D, in quanto "a destinazione
ordinaria" sono ordinati in catasto per tariffe d'estimo, con la
conseguenza che, in attesa dell'attribuzione della rendita, la
loro base imponibile è agevolmente determinabile in relazione
alla rendita "presunta" deducibile da fabbricati similari già
iscritti in catasto (come previsto dal cit. artJ 5, comma 4)..
Viceversa i fabbricati del gruppo catastale D, sono, per le loro
caratteristiche funzionali e tipologiche "a destinazione
speciale", e sono quindi ordinati per rendita catastale ottenuta
con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con
la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha
preferito il criterio già sperimentato in tema di imposta
straordinaria sugli immobili (ISI) -del costo rivalutato
ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato
sulla rendita presunta, di più difficile applicazione riguardo a
tali immobili. Un metodo per converso obbligatorio riguardo ai
fabbricati non posseduti da imprese, mancando un obbligo di
tenuta delle scritture contabile a carico del possessore.
Peraltro, anche la Relazione Governativa al D.Lgs. n. 546 del
1992, ha riferito la scelta del metodo del valore contabile per
i fabbricati del gruppo D appartenenti ad imprese e privi di
rendita alla "estrema difficoltà di attribuire in tempi
ragionevolmente brevi" a tali fabbricati "la rendita catastale,
la quale, come è noto, si basa sulla stima diretta"
193. Un contribuente è
proprietario di un immobile di cat. D con rendita catastale di €
10.485,95 di superficie pari a mq 6.766. Una porzione di tale
immobile per mq 2.261 (dichiarazione di ingegnere) risulta
fatiscente, inagibile e inutilizzata. Il contribuente chiede per
la parte fatiscente l’esenzione/riduzione del pagamento
dell’ICI. Secondo Lei, è possibile concedere tale
esenzione/riduzione?
Risposta: Ogni unità
immobiliare, separatamente accatastata, gode di propria
specifica autonomia, come si evince dalla lettera a) dello
articolo 2 del D.Lgs.n.504/92. Il comma 1 dello articolo 8 di
tale decreto, poi, nel concedere tale riduzione fa riferimento
al fabbricato nella sua totalità, il quale non solo deve essere
dichiarato inagibile, peraltro con auto dichiarazione del
contribuente o di certificazione del tecnico comunale e non da
ingegnere di propria fiducia, ma anche non utilizzato, verifica
ben difficile nel caso di inagibilità parziale. Per le ragioni
anzidette alcuna riduzione va concessa al caso trattato, posto
che l'inagibilità è solo parziale e tenuto conto che in base ai
principi tributari le norme di carattere agevolativo vanno
interpretate in senso restrittivo, così che la sola incertezza è
di impedimento alla relativa applicazione.
194. Un contribuente chiede
il rimborso dell’ICI versata per l’anno 2008 relativa a due
fabbricati iscritti in catasta con distinti identificativi e
con la medesima categoria catastale A3. Questo ultimo asserisce
che sebbene i fabbricati siano su piani diversi siano entrambi
abitazione principale. Premesso che agli atti non risulta alcuna
dichiarazione ICI in tal senso e che la sentenza della
Cassazione n. 25902 ha affermato che la detrazione spetta una
sola volta per tutte le unità adibite ad abitazione principale,
si chiede se dopo l’introduzione dell’esenzione ICI disposta dal
D.L. 93/2008 sia giusto erogare il rimborso.
Risposta: tale sentenza vale
solo per il caso trattato, così che non solo il rimborso non
deve essere concesso, ma persino è doveroso procedere al
recupero dell'ICI non versata. Infatti, tale sentenza si pone in
contrasto con altre della stessa Cassazione (n. 10981/07), ma
soprattutto con la risoluzione n. 6 del 2002, tenuto conto che è
lo Stato che finanzia tale esenzione.
195. Abbiamo accertato per
infedeltà n. 3 immobili A/5, A/5, A/4 in quanto dichiarati (con
Dichiarazione ICI su apposito stampato ministeriale) dal
contribuente con riduzione al 50% per inabitabilità o
inagibilità, ma lo stato degli immobili non è mai stato
attestato da idonea documentazione come richiesta ai sensi di
legge con dichiarazione. sostitutiva allegando
idonea documentazione, o accertato dal ns. ufficio tecnico con
perizia. Il contribuente sostiene che tali immobili sono privi
di servizi igienici e pertanto inabitabili, pare che non si
presentino in uno stato di degrado fisico (diroccato,
pericolante, fatiscente e simile). Il contribuente inoltra
istanza di annullamento ritenendo i ns. provvedimenti infondati
ed illegittimi in quanto:
1) ha applicato la riduzione per immobile inabitabile avendo il
Sindaco nell'anno 1993 certificato tale situazione di cui allego
copia ;
2) ritiene che dall'art.14 del ns. regolamento comunale per
l'applicazione dell'ICI non si evince che lo stato di
inabitabilità accertato non può essere per assenza dei requisiti
igienico-sanitari come nel caso oggetto degli accertamenti
3) contesta l'applicazione della maggior aliquota del 9 per
mille, in quanto applicabile limitatamente agli immobili adibiti
ad uso abitativo non locati e pertanto essendo gli immobili in
oggetto inabitabili, non possono definirsi immobili adibiti ad
uso abitativo.
Nostro quesito:
- ritiene corretto il nostro comportamento?
- nella fattispecie tali immobili (privi di servizi igienici)
sono da intendersi inagibili o inabitabili?
- Le chiediamo gentilmente di trasmetterci qualche sentenza nel
merito se ne è a conoscenza.
Risposta: Nel merito il Comune ha ragione (salvo per
l'aliquota), in quanto il procedimento del contribuente è stato
assolto non in perfetta armonia con quanto prospettato dal comma
1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, che
prevede la presentazione di dichiarazione sostitutiva da farsi
ai sensi della legge n. 15/08 o perizia del tecnico comunale.
Del resto, l'assenza di servizi igienici interni non è di
impedimento alla agibilità di detti locali, posto che la
ragione di tale classamento, sia per gli A5 che per gli A6, è
connessa proprio alla assenza di servizi igienici interni.
Unico motivo da considerare (se fosse presentato il ricorso) è
se risulti applicabile la tesi dello affidamento o della buona
fede, posto che il contribuente, avendo presentato la
dichiarazione non corretta, come pure i
versamenti, poteva essere convinto di essere nel giusto e se
tale situazione permetta al Comune, almeno la non applicazione
delle sanzioni. Di contro, è da ritenersi illegittima
l'applicazione della aliquota del 9 per mille, essendo la non
locazione impedita da motivi oggettivi, riconosciuti con
ordinanza sindacale.
Per le ragioni anzidette, suggerisco di trovare un accordo con
il contribuente sulla base del ricalcolo della pretesa, senza
sanzioni e con l'aliquota del 7 per mille.
196. Due contribuenti, madre e
figlio che vivono nello stesso immobile, hanno la seguente
situazione contributiva: La madre ha il diritto di abitazione
per l’immobile di Cat. A/3 e per la quale è esente
Il figlio è proprietario al 100%
di un C/6 che utilizza insieme alla madre. Può essere
considerato esente anche il C/6 per l’uso gratuito alla madre?
Risposta: Come si evince da una
attenta lettura dello articolo 817 del codice civile, la
pertinenza, oltre che a servire la cosa principale, deve
appartenere allo stesso possessore della abitazione principale.
Nel caso descritto, quindi, il C6 non può essere considerato
pertinenza della abitazione principale, posto che, pur essendo a
servizio della stessa, non appartiene al medesimo proprietario.
Il C6 quindi va assoggettato come altro fabbricato.
197. Si chiede, alla luce
delle ultime disposizioni normative, se le unità immobiliari
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato - tenute a disposizione e quindi non locate - sono
escluse dal versamento dell' ICI.
Risposta: Come indirettamente
si evince da quanto espresso dal MF con la risoluzione n. 12 del
2008, gli iscritti al'AIRE ,che mantengono la disponibilità di
un alloggio abitativo in Italia, non sono automaticamente esenti
ai sensi della normativa di cui al DL 93/08 convertito dalla
legge 126/08, salvo che il Comune abbia concesso per decisione
regolamentare o deliberativa lo stesso trattamento applicato nei
confronti della abitazione principale ossia sia l'aliquota
agevolata che la detrazione . La ragione del rinvio alle scelte
operate dal singolo comune sta nel fatto che espressamente
costoro hanno per legge il diritto alla sola detrazione prevista
per l'abitazione principale (risoluzione n. 168 del 1995).
Infatti, il comma 4 ter dello articolo 1 del DL 16/1993
convertito dalla legge 75/1993 così dispone:
4- ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3,
quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata (3).
In conclusione, la norma fa rinvio al comma 2 dello articolo
8 del D.Lgs.n.504/92 ossia alla detrazione e non anche allo
articolo 6 del predetto decreto. E' una interpretazione
restrittiva del MF, criticabile, ma che così si spiega.
198. Due fratelli possiedo due
fabbricati che destinano alla attività di agriturismo. Sono
esenti?
Risposta: la lettera e) del
comma 3bis del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94
considera rurali e quindi ora esenti i fabbricati destinati allo
agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 96/06.
Ora, come si evince dallo articolo 2 della predetta legge, che
sotto riporto tale attività deve essere condotta entro i limiti
stabiliti dallo ordinamento, che io riassumo nei seguenti
principi:
a) la conduzione di detta
attività deve essere effettuata a nome dello stesso soggetto
giuridico che esercita l'attività agricola;
b) l'attività agrituristica deve
essere una attività secondaria rispetto a quella agricola;
c) il personale utilizzato è
quello della azienda agricola,.almeno in modo prevalente;
d) i prodotti somministrati
debbono essere inprevalenza dello stesso imprenditore agricolo o
di imprenditori agricoli della zona.
Tali violazioni sono in primis
accertabili in via commerciale dai vigili, così che possa essre
revocata poi l'autorizzazione comunale.
Definizione di attività
agrituristiche
Art. 2.
1. Per attività agrituristiche si
intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di
persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione
della propria azienda in rapporto di connessione con le attività
di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di
animali.
2. Possono essere addetti allo
svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo
e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo
precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il
ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività
agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o
in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici
e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali,
secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale
si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno
dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività
ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché
escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di
convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria
produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati
nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento
delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della
priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito
proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito
agricolo.
199. Per problemi ici, gli utenti
si possono rivolgere al difensore civico?
Risposta: E' una decisione che
deve prendere il Comune ossia se affidare a tale soggetto anche
tale funzione. Quando ero in Comune mi è capitato più volte che
il difensore civico fosse interessato a tali questione.
Ovviamente il parere espresso da questi non è vincolante per il
funzionario responsabile.
200. Una impresa edile ha
costruito delle palazzine e ha pagato l’ICI in base all’area
edificabile fino alla data di ultimazione lavori.
L’accatastamento delle unità
immobiliari è avvenuto mesi prima rispetto alla presentazione in
comune della fine lavori.
Abbiamo emesso degli atti di
accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento per i
fabbricati accatastati e pagati con valore dell’area e non con
rendita catastale (ovviamente quanto dichiarato per l’area è
minore delle R.C.).
È corretto pagare l’area fino
alla data di fine lavori o bisogna considerare la data di
attribuzione della R.C.?
Risposta: Come risulta da una
attenta lettura del comma 1 lettera a) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92 il fabbricato diviene rilevante ai fini ICI il
primo fra questi eventi:
a) data di accatastamento;
b) data di ultimazione lavori;
c) data dello uso dei medesimi.
Ora, se l'accatastamento è
avvenuto prima della ultimazione dei lavori, corretti sono i vs
atti impositivo, costituendo l'accatastamento presunzione
assoluta di rilevanza impositiva, così come confermato da
consolidata giurisprudenza della Cassazione (n. 22808 del 2006 e
altre), tesi che io ho da molto tempo sostenuto nelle mie
pubblicazione a commento di tale lettera. Come del resto tale
fattispecie potrebbe considerarsi fabbricato per l'IVA ed ancora
area fabbricabile per l'ICI?
201.
Perviene a questo ufficio tributi una richiesta
di esenzione per abitazione principale – per l’anno 2009 - di un
immobile posseduto da un anziano che ha trasferito di recente la
propria residenza presso un istituto di ricovero. La casa in
questione è l’unica posseduta dal contribuente e ha costituto la
propria abitazione principale sino all’anno 2002, quando ha
trasferito la propria residenza ed il proprio domicilio in altro
Comune, presso un’altra abitazione, non di proprietà. A Suo
parere è legittima la richiesta avanzataci, posto che
attualmente questo immobile è l’unico posseduto dal contribuente
oppure il fatto che non costituisse propria abitazione
principale al momento del trasferimento in casa di riposo ne
preclude l’esenzione?
Risposta: La disposizione in
esame, sulla base dei principi che regolano le agevolazioni
tributarie, deve essere interpretata in modo restrittivo. Ora,
la legge in argomento sembra in modo evidente agevolare (ora
esentare) quella abitazione che al momento del trasferimento
della residenza dello anziano nello istituto di ricovero
risultava il luogo di residenza anagrafica del soggetto passivo.
Di contro, nel caso descritto l'unità abitativa posta nel vostro
comune risultava o locata oppure a disposizione del soggetto
passivo (c.d. seconda casa). Ne consegue che tale immobile deve
essere normalmente assoggettato al presente tributo.
202. vorrei cortesemente
chiederle quando scade il termine per la presentazione ICI da
parte dei soggetti obbligati.
Risposta: L'articolo 10 del
D.Lgs.n.504/92, nello inviare ai termini di dichiarazione
stabiliti per la dichiarazione dei redditi, ha da sempre
suscitato incertezze interpretative, specie nei seguenti casi:
a) per chi non è tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi;
b) per chi presenta il 730;
c) per chi si avvale della
spedizione telematica;
d) per i pochi che la consegnano
direttamente ai soggetti abilitati.
Se si tiene conto, poi, che la
dichiarazione ICI è ora un caso sempre più raro e rilevato che
l'adempimento principe non è la dichiarazione ma il versamento,
io da sempre ritengo che il termine a cui fare riferimento a
quello di spedizione telematica, che questo anno è fissato al 30
settembre ( termine più ampio previsto dalla legge).
203. ICI : Possiamo stabilire
che, in questo momento di crisi, l’ICI dovuta dalle aziende, e/o
dovuta per immobili adibiti ad attività, possa essere rateizzata
oltre la scadenza di legge?
Se si, quale norma possiamo
usare? Quando nel 1997 avevamo tentato la strada della
rateizzazione, per importi alti, l’ORECO aveva fatto O.I. e
abbiamo dovuto riportare nel reg.to la previsione di legge (art.10
co2 D.Lgs 504/92)
Se sì mi indichi, inoltre per
cortesia, i giusti tempi e passaggi (Consiglio, Giunta, Reg.to,
disposizioni, ecc.)
Anche in caso di risposta
negativa la prego di confermarmi se è la stessa sopra citata
norma e inderogabile.
Risposta: La lettera o del comma
2 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 in tema di potere
regolamentare attribuisce al Comune tale facoltà
"o) stabilire
differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari; "
Ora, trattandosi di facoltà
regolamentare, la competenza è del Consiglio Comunale. In ordine
ai tempi, si avverte che, se tale modificazione è introdotta
dopo il termine legale di approvazione del bilancio preventivo
ha efficacia solo a decorrere del prossimo esercizio.
Il provvedimento, poi, dovrà
motivare quali sono le ragioni che giustificano tale
differimento per una determinata categoria di utenti, al fine di
superare il vizio tipico dell'atto amministrativo ( disparità di
trattamento con le altre categorie di utenti).
Il differimento dovrebbe, poi,
essere garantito da polizza fidejussoria, bancaria o
assicurativa e le rate dovrebbero essere maggiorate degli
interessi di mora.
204. A seguito di sentenza di
Corte di Appello questo Ente deve corrispondere indennità di
espropriazione a contribuenti che devono d’altro canto pagare
l’ICI per le annualità dal 2004 al 2008 le chiedo se è possibile
compensare l’imposta comunale sugli immobili con il debito di
questo Ente derivante da sentenza su indennità di esproprio.
Risposta: La compensazione fra
debiti e crediti può essere di vari tipi:
a) legale;b) volontaria;
c) giudiziale.
Ora, quella legale, prevista
dallo articolo 23 del D.Lgs.n.472/97 può essere effettuata solo
fra crediti e debiti tributari. Nel caso descritto il Comune
dovrà ricorrere alle altre due forme, ossia potrà accordarsi per
la compensazione con l'espropriato e se questi, invece, non vi
acconsente spontaneamente, citarlo in giudizio affinché il
giudice autorizzi il Comune a dedurre dalla indennità quanto il
contribuente deve per l'ICI o per altre entrate.
205. Ho alcuni terreni posseduti
da più persone, dei quali solo alcuni sono imprenditori
agricoli, ma ricadenti in zona individuata dal PRG come zona
edificabile. Premesso che chi è imprenditore agricolo possiede i
requisiti per usufruire della riduzione di cui all’art. 9 del D.
Lgs. 504/1992. Pertanto ai fini ICI solo questi contribuenti
possono usufruire della riduzione. Gli altri contitolari
calcolano l’ICI considerando i terreni come agricoli o come aree
fabbricabili?
Risposta: L'esenzione in
argomento riveste carattere soggettivo e non oggettivo, come del
resto affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 23473, 18384
e 18085 tutte del 2004. Ora, poiché qualche commissione
tributaria ha sposato la tesi oggettiva, io da sempre, visto che
l'articolo 59 del D.Lgs.n. 446/97 lo acconsente, inserisco nel
regolamento quanto segue (vedasi la parte scritta in grassetto
corsivo)
206. La residenza è valevole da
quando si fa richiesta all'anagrafe o da quando si è iscritti?
Risposta: L'efficacia è dalla
data della dichiarazione e non dalla data successiva di
iscrizione, avendo il riconoscimento del Comune efficacia
retroattiva.
207. Un contribuente proprietario
di un abitazione può concedere in uso gratuito tale immobile ad
un figlio residente all’estero iscritto AIRE?
Risposta: A mio avviso si, ma
a tre condizioni:
a) che non risulti locato ad
altri;
b) che sia effettivamente
disponibile al figlio e non utilizzato da altri durante la sua
assenza;
c) che il Comune abbia
regolamentato il comodato.
208. Alla luce della vigente
normativa se due coniugi sono separati e la sentenza del
giudice stabilisce che la casa inizialmente al 50% fra i coniugi
ora rimane assegnata al 100% alla moglie residente nel Comune.
(mentre il marito è residente il altro Comune). Ai fini ICI
come ci si deve comportare? l'esenzione sulla 1° casa "spetta"
tutta alla moglie o il marito deve pagare il suo 50% anche in
presenza di sentenza definitiva?
Risposta: Come si evince dal
comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 nel caso
descritto l'esenzione è per entrambi i coniugi e ciò per il
fatto che il marito non ha la residenza nel Comune della moglie.
Controlli comunque l'esistenza del provvedimento giudiziale che
confermi l'assegnazione in uso dello alloggio alla moglie.
209. Un contribuente ha
dichiarato ai fini ICI a suo tempo un’area fabbricabile ed un
c/6. Dal 2007 ottiene residenza anagrafica in immobile per il
quale continua a persistere pratica edilizia aperta e manda fine
lavori, agibilità e contestuale accatastamento. Ad aprile 2009
finalmente ottiene decorrenza accatastamento di un nuovo a/2
che, ai fini ICI, dovrebbe sostituire l’oggetto d’imposta area
fabbricabile. Ora, il contribuente in sede di ravvedimento mi
chiede se possa io andare a considerare decorrente almeno dalla
data di residenza come oggetto di imposta l’immobile ove dimora
e che sostituisce ai fini ici l’area edificabile, consentendo
quindi l’esenzione da imposta per gli anni 2008 e 2009 essendo
abitazione principale. Secondo Lei è possibile?? O dovrei far
pagare come area sino ad accatastamento dell’a/2, sebbene il
contribuente risieda nell’immobile accatastato seppur
successivamente alla data di decorrenza della pratica
anagrafica?
Risposta: il contribuente non ha
diritto alla esenzione se non a decorrere dalla data di
accatastamento del fabbricato e ciò sulla base del principio per
i quali i fatti elusivi non sono efficaci nei confronti della
pubblica amministrazione, così come previsto dal comma 1 dello
articolo 37 bis del DPR 600/73.
210. Il Comune di …… ha
recepito, tramite approvazione di apposito regolamento il DL
218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione. Avendo
quindi il Comune la possibilità di applicazione di tale istituto
possiamo applicare la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del
minimo (anziche 1/4) prevista dal DL 112/2008 art. 83 comma 18
e conseguente abolizione dell'obbligo di presentazione di
polizza fidejiussoria nel caso di rateizzazione?
Risposta: Tale istituto con la
norma in esame è variato profondamente. Infatti, già in fase
iniziali il Comune deve invitare il contribuente. Se il
contribuente versa almeno la prima rata, le sanzioni sono
ridotte ad 1/8 del minimo. Tale riduzione opera anche nel caso
in cui l'ufficio non faccia precedere l'accertamento da tale
invito. Ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che
l’adesione all’invito esime dalla presentazione della polizza
fidejussoria. Le allego gli atti che io ho a tal fine
predisposto.
1: invito a comparire nuovo;
2. accertamento con adesione non
preceduto da tale invito;
3. regolamento nuovo.
211. La Parrocchia del Comune di
….., è proprietaria di:
- Un immobile classificato A/02 che risulta essere
l’abitazione del parroco
- Due immobili classificati C/02 che vengono utilizzati
per il deposito delle attrezzature della Parrocchia stessa;
- Un immobile classificato C/06 che risulta essere
pertinenza dell’abitazione del parroco
- Un immobile classificato B/05 che non viene
utilizzato.
Si richiede su quali immobili la
Parrocchia dovrebbe effettuare il versamento dell’imposta.
Risposta: Sarebbe necessario
verificare il carattere di pertinenza del luogo di culto e
l'utilizzo effettivo. A tavolino è quasi certa l'esenzione dei
primi tre, mentre il quarto sarebbe da considerarsi esente se
non è mai stato utilizzato perr finalità commerciali oppure se
in precedenza era destinato ad attività istituzionali.
212. Un Contribuente
originariamente dichiara una U.I. accatastata come C2 (R.Cat.
Euro 296,88). Successivamente mette in ristrutturazione
l’immobile e lo stesso, con una cubatura originaria di 1.045 mc.,
può essere ampliato fino ad una cubatura di mc. 1.253 (aumento
208 mc). Siccome dalla data di inizio lavori di
ristrutturazione fino alla fine lavori deve essere corrisposta
l’I.C.I. come area fabbricabile la stessa deve tenere conto
della volumetria originaria di 1.045 mc oppure considerando
anche l’ampliamento di cubatura di 207 mc. (probabilmente non
soggetto ad I.C.I. fino alla fine lavori ) ?
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che tale possibile incremento di cubatura è
irrilevante fino almeno allo inizio dei lavori di edificazione.
Da tale momento, sulla base della giurisprudenza della
Cassazione, l’incremento di volumetria è irrilevante se
costituita da sopraelevazione, poiché l’area di sedime è già
interamente assorbita dalla precedente costruzione (Cassazione
n. 23347/04). Nel caso di ampliamento, invece, diviene rilevante
la superficie corrispondente e quindi si deve tener conto dei
maggiori 207 mc. Si avverte, tuttavia, che la cubatura è uno
degli elementi di valutazione delle aree e non l’unico.
213. Agriturismo e relative
stalle sono di proprietari tre fratelli, due coltivatori
diretti, mentre l’altro svolge altra attività. Come deve essere
assolta l'ICI?
Risposta: La sola quota
posseduta dal fratello dovrebbe essere normalmente assoggettata,
pur non essendovi giurisprudenza in materia. Infatti,
l'agriturismo è parte della azienda agricola, alla quale è
estraneo costui.
214. Nel decreto 93/08 si parla di esclusione dall’imposta.
Secondo Lei è esclusione o esenzione, visto che il titolo
dell’articolo cita l’esenzione? Ma se fosse una esenzione, non
dovrebbe essere compresa nell’art. 7?
Risposta:
Tecnicamente è esenzione, essendo l'esclusione connessa alla
mancata presenza dei requisiti soggettivi od oggettivi.
215. Un Comune che
adotta il P.G.T. con inserimento di nuove aree edificabili, in
base all'art. 31 comma 20 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 deve
comunicarlo ai proprietario a mezzo notifica. Per esempio
adottato a febbraio 2008, pubblicato sul Burl in data maggio
2008. Entro quanto tempo il Comune deve notificare? Se notifica
l'anno successivo esempio 2009 da quando si deve provvedere al
pagamento dell'ICI per aree edificabili? Dal 2008 o dal 2009
tempo della notifica e se dal 2008 bisogna fare il ravvedimento
operoso e senza sanzioni ed interessi?
Risposta: In sintesi, il ritardo nella notifica incide
unicamente sulla applicazione delle sanzioni, ma non sul
recupero del tributo. L'area, quindi, va considerata edificabile
(fiscalmente) sin dal momento della adozione dello strumento
urbanistico generale. Ora, poiché il legislatore sembra abbia
voluto trattare la questione al pari di quella della r.c., in
analogia a quanto previsto dallo articolo 74 della legge 342/00,
ritengo che fino alla data della formale notifica il recupero
nei confronti degli evasori totali non possa essere esteso alle
sanzioni ed agli interessi moratori. Quindi, costoro non debbono
fare alcun ravvedimento, ma limitarsi ad effettuare i pagamenti
senza sanzioni e senza interessi, previa notifica degli atti
impositivi da parte del Comune, il quale indicherà che tali atti
sono da considerarsi idonei sia per il recupero del tributo,
sia per la notifica della edificabilità delle aree possedute.
216. Una società di persone
detiene terreni agricoli dati in gestione ad aziende agricole.
Su detti terreni si paga l'ICI?
Risposta: Certamente si ed anzi
senza alcuna riduzione, posto che l'articolo 9 del D.Lgs.n.504/92
accorda le riduzioni ivi previste solo quando la conduzione,
peraltro effettuata da soggetti IAP, è diretta.
217. In considerazione del fatto
che per il 2008 i termini per il versamento dell’ICI in acconto
erano stati prorogati al 28 agosto 2008, quale data è da
considerarsi utile per la scadenza del ravvedimento operoso
sull’ICI non versata per l’anno 2008?
Risposta: Tale disposizione non
ha modificato i termini ordinari di versamento (ha solo
introdotto un ravvedimento straordinario per l'acconto 2008,
peraltro ristretto, a mio avviso, alle questioni connesse alla
abitazione principale), che rimangono quindi fissati al 16
giugno ed al 16 dicembre. Ne consegue che il ravvedimento
operoso acconto 2009 è il seguente: ravvedimento acconto entro
il 16 luglio 09 con la sanzione del 2,5 per cento; con la
sanzione del 3 per cento se il versamento è effettuato entro il
16 giugno 2010.
218. Poiché non esiste l’obbligo
della dichiarazione/comunicazione ICI da parte dell’utente in
caso di compra/vendita di immobile, volevo sapere dove è
possibile reperire i dati per le variazioni.
Risposta: I dati delle variazioni
sono ora acquisibili unicamente dal portale telematico, al quali
i comuni più che possono debbono accedere. Tali dati, poi, per
l'abitazione principale vanno confrontati con le variazioni
anagrafiche.
219. Il 20.11.2006 é deceduta
g.r. L'atto notarile di successione viene registrato il
23.05.2007(la dichiarazione ici non viene presentata perché atto
soggetto a m.u.i.). Chi e' tenuto al pagamento dal 01.12.2006
sino all'atto di successione?
Risposta: L'atto notarile ha efficacia
retroattiva e produce gli effetti sin dal momento della morte
del de cuius. Dalla data della morte gli eredi risulteranno
soggetti passivi in modo solidale, fino alla eventuale divisione
della eredità fra gli eredi stessi, mentre da tale data ogni
erede risponderà in via autonoma.
220. Dal catasto risulta che al
demanio dello stato e' appartenuta una a/4 e un c/6 fino al
31.12.2007 e non hanno mai versato ICI. Dal 01.01.2008 l'A/4 e
il C/6 sono passati all'ALER di Cremona. questo ente é tenuto
alla dichiarazione ICI e al versamento?
Risposta: Bisogna distinguere i
periodi e l'uso che ne è fatto dell'immobile. Infatti, lo Stato
è esente solo in quanto l'uso dei medesimi non sia
esclusivamente commerciale. Se ad esempio fosse stato dato in
locazione l'atto di recupero va notificato alla Agenzia del
demanio. Se, poi, tale immobile è passato in proprietà all'ALER
esso risulterà esente se assegnato quale abitazione principale.
Di contro, va assoggettato.
221. Un nostro contribuente, cui
avevo emesso avviso di accertamento per un terreno agricolo, mi
ha prodotto un Decreto Dirigenziale della Provincia di Milano
del 24.04.2009 con il quale è stato espropriato il
terreno del mio contribuente. Nel decreto si legge che:
“… a seguito di occupazione di
urgenza dell’area interessata, la Provincia di Milano è
entrata nel possesso degli immobili interessati in data
27/05/2004 e che i proprietari di cui alla tabella – art. 1
hanno accettato di concordare la cessione amichevole di beni con
atto di cessione volontaria di beni immobili,
sottoscritto in data 25.07.2005”.
A catasto la voltura è attribuita
con medesima data del Decreto Dirigenziale 24/04/09.
In questo caso, a quale data
cessa l’obbligo del pagamento dell’ICI per il contribuente ?
Trattandosi di terreno agricolo
anche restasse nella proprietà del mio contribuente sino al
2009, non essendo + “coltivato”, perché acquisito materialmente
dalla provincia diventa esente al pari dei terreni c.d.
incolti a far data dal 2004?
Risposta: In via preliminare,
deve accertarsi se l'area è stata considerata o meno edificabile
ai fini del calcolo della indennità di esproprio, così come
previsto dallo articolo 37 del DPR 327/01. Se non fosse in tal
senso edificabile, andrebbe assoggettata come terreno agricolo
fino a tutto aprile 2009, poiché l'occupazione d'urgenza fa
perdere la detenzione ma non il possesso, inteso come diritto
reale di proprietà sul bene e ciò fino alla stipula dell'atto di
cessione (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n.
739/1998). Ora, ipotizzando che non trattasi di area edificabile
e che il terreno era dato in affitto ad imprenditore agricolo,
la difficoltà sta nel determinare la data effettiva in cui tale
terreno è stato distolto da tale destinazione. In conclusione,
astrattamente il possessore rimane soggetto passivo fino al 30
aprile 09. Si tratta ora di ricercare da quando tale terreno è
da considerarsi "escluso", per carenza del requisito oggettivo.
L'onere di dimostrare ciò è a mio avviso posto in capo al
possessore, il quale non può limitarsi a richiamare l'atto di
occupazione di urgenza, posto che di regola tra il dire ed il
fare c'é di mezzo il mare!
222. Un contribuente ha
presentato un esposto alla procura della Repubblica ed al
nostro Comune contro un vicino di casa che ha realizzato un
sottotetto parzialmente abusivo. L'uff. urbanistica aveva
autorizzato al condominio la copertura con tetto del lastrico
solare. Ad un condomino, in particolare, proprietario di una
porzione del lastrico ha rilasciato l'autorizzazione per
realizzare un locale ad uso stireria collegato all'appartamento
con una scala interna. Il pavimento del locale sottotetto
(circa 100 mq.) è stato coperto con palquet di legno, ed è stato
arredato con libreria ed alcuni armadi a muro. Il vicino ha
denunciato l'abuso e l'uff. urbanistica ha emesso ordinanza di
ripristino chiedendo di togliere il palquet e gli arredi: il
contribuente non ha ottemperato ed ha fatto ricorso al TAR. Il
vicino mi ha indirizzato l'esposto ed ho emesso avviso di
accertamento TARSU perché anche se il sottotetto è abusivo è
comunque utilizzato. Ho 2 problemi:
1) Non so come comportarmi per l'ICI visto che la possibilità
di accertare con rendita presunta è stata abolita, non so se
invitare il contribuente all'accatastamento (l'uff. urbanistica
non obbliga ad accatastare i sottotetti) perchè temo in questo
modo di legalizzare il suo abuso;
2) per il resto del sottotetto dovrei anche controllare cosa
hanno fatto gli altri proprietari od è compito dell'uff.
urbanistica?
Risposta: La stampa specializzata ha evidenziato, senza
risolvere il problema, il contrasto apparente fra disciplina
tributaria e quella urbanistica. Infatti, l'obbligazione
tributaria colpisce la situazione di
fatto, come del resto risulta evidente dalla descrizione operata
dal comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04, che non
subordina la regolarizzazione catastale a quella urbanistica. Ne
consegue che Lei dovrà ordinare l'accatastamento di tale
costruzione, perché la stessa debba essere assoggettata
regolarmente ad ICI fino a quando non saranno eliminate le opere
abusive. In senso conforme si è peraltro espresso il Ministero
delle Finanze con la risoluzione n. 138/1994. Per il predetto
ministero vanno assoggettati ad ICI anche gli immobili costruiti
abusivamente. Del resto, il regolare assoggettamento di tale
unità immobiliare all'ICI non determina la sanatoria dello abuso
edilizio descritto. In ordine alle competenze per la verifica
della sussistenza di violazioni edilizie, queste non possono che
competere che agli Organi di vigilanza.
223. Il Comune di ….. sta
realizzando sul territorio un certo numero di alloggi in
edilizia convenzionata. In base alla convenzione urbanistica
siglata tra l’Amministrazione Comune e gli Operatori Costruttori
, questi ultimi si impegnano a riservare a persone fisiche
aventi i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per
l’accesso all’edilizia convenzionata , un certo numero di
alloggi in “affitto con patto di futura vendita” con
diritto di uso e godimento, sino al trasferimento della
proprietà, per un periodo di 20 anni dalla consegna. Il quesito
che Le sottoponiamo è il seguente: nel caso di contratti di
affitto con patto di futura vendita, a chi spetta il pagamento
dell’ICI? All’impresa, fino al trasferimento della proprietà
degli alloggi o agli inquilini?"
Risposta: Al quesito ha dato
risposta il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 5 del
18.10.2007. Il predetto ministero ha affermato che nel caso di
locazione con patto di futura vendita gli assegnatari divengono
soggetti passivi solo con il pagamento dell'ultima rata. Dello
stesso parere si era in precedenza espressa la Cassazione, con
la sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005, cob la quale la
Suprema Corte ha affermato che in capo all'assegnatario
nasce soltanto un diritto personale di credito nei confronti
del locatore e non un diritto reale di godimento. In
conseguenza di ciò, il locatario con patto di futura
vendita non e' tenuto al pagamento dell'ICI, poiché l'art.
3, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, individua tra i
soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di
proprietà o di un altro diritto reale sugli immobili.
L'impresa costruttrice, dunque, sarà assoggettata ad ICI fino al
trasferimento agli assegnatari della proprietà degli immobili.
224. Un contribuente possiede a
titolo di proprietà al 100% due fabbricati di categoria A/2 e
due fabbricati di categoria C/6. La moglie è titolare di una
partita IVA con codice attività 1131 ossia colture viticole ed è
iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di "Piccolo
Imprenditore (sezione speciale) coltivatore diretto", ma non
presenta dichiarazione IVA ne altri redditi. Il marito invece
dichiara redditi da lavoro dipendente con moglie e figli minori
a suo carico. La superficie del fondo dove sono ubicati gli
immobili è superiore ai 10000 mq.
Vista la situazione spetta l'esenzione ai fini ICI per
fabbricati rurali, e su quali fabbricati?
Risposta: Le indicazioni sono incomplete. Infatti, non è
spiegato l'uso dei due fabbricati e pare strano che questa sia
imprenditrice e non presenti la dichiarazione dei redditi,
essendo tale obbligo imposto anche agli imprenditori agricoli.
Peraltro, l'esonero dalla dichiarazione IVA, sembra
evidenziare la presenza di una qualifica di imprenditore di
facciata, diretta unicamente ad avere vantaggi fiscali, in
violazione allo articolo 37 bis del DPR 600/73. Come potrebbe
ammettersi che un imprenditore abbia un volume di affari (non un
reddito) inferiore a 7000 euro? In conclusione, ritengo che il
Comune non possa concedere le agevolazioni richieste ed anzi
debba segnalare la questione sia alla Agenzia delle Entrate che
all'INPS.
225. Mi è venuto un dubbio
relativamente al versamento dell’ICI. Se immobile viene venduto
il 15 del mese è corretto che per quel mese l’ICI venga versata
dall’acquirente? Se il mese è febbraio? Se un immobile viene
venduto il 16 del mese chi deve versare l’ICI se il mese è di 31
giorni?
Risposta: Punto centrale per
risolvere la questione, già da tempo a me esaminata, è
l'articolo 10 del D.Lggs. n.504/92 che così dispone:
Versamenti e dichiarazioni (1).
1. L'imposta è dovuta dai
soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato
per intero.
Tale norma va poi integrata con
il computo dei termini stabilito dal codice civile:
Articolo 155
Computo dei termini.
[I].
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il
giorno o l'ora iniziali
E' necessario, quindi,
differenziare la risposta in relazione al mese ed al giorno
dello acquisto.
Se l'immobile è venduto il giorno
15 nei mesi che hanno 30 o 31 giorni, sia il venditore che il
compratore potrebbero essere assoggettati, poiché entrambi hanno
posseduto per almeno 15 giorni. Se fosse il mese di febbraio,
invece, sarebbe il venditore, poiché il compratore possiede in
detto caso per 13 giorni o 14 giorni nei mesi di febbraio con 29
giorni.
Se l'immobile è stato venduto il
giorno 16, entrambi sarebbero soggetti nei mesi che ne hanno 31
giorni, mentre per mesi con giorni minori sarebbe sempre il
venditore.
Nei casi in cui entrambi
possiedono 15 giorni, io ritengo che debba pagare uno dei due,
mentre alcuni comuni pretendono ilo pagamento di entrambi.
Le ricordo che per il venditore
si conteggia il giorno della vendita, mentre per il compratore
no e ciò in base allo articolo 155 cpc.
226. Mi può ricordare la
normativa relativa alle abitazioni che risultano catastalmente
distinte ma che vengono utilizzate dal solo proprietario come
abitazione principale? Ricordo che su una c'è l'esenzione e
sull'altra no a meno che non si attivi qualche procedura: quale?
Risposta: La Cassazione con
sentenza n. 25902/08 ha affermato che se le due unità sono fra
loro complementari ed entrambe utilizzate come unica abitazione,
sono entrambe esenti :
ICI - Presupposto - Possesso di beni immobili - Base
imponibile - Fattispecie - Abitazione principale costituita da due
unita' immobiliari - Determinazione -
Ai fini dell'ICI, il contemporaneo utilizzo di piu' di una unita' catastale
come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione, per
tutte, dell'aliquota prevista per l'"abitazione principale", sempre che il
derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale
delle unita' che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero
delle unita' catastali (nel caso di specie due appartamenti) ma la prova
dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile
complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della
detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unita'.
*Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria
Tuttavia tale sentenza è ritenuta
dallo scrivente non rilevante in via generale ma valida solo per
il caso trattato, ponendosi peraltro in contrasto con altra
sentenza della Cassazione (n. 10981/07), nonché con altri
principi:
a) l'autonomia di ogni unità
separatamente accatastata, come previsto dalla lettera a) dello
articolo 2 del D.Lgs.n.504/92;
b) il carattere restrittivo delle
norme di esenzione;
c) il divieto di patti elusivi,
di cui allo articolo 37 bis del DPR 600/73.
227. Con il PGT anche le aree non
edificabili, ma disciplinate dal Piano dei Servizi, hanno una
potenzialità edificatoria data dalla possibile cessione a favore
degli ATR dell'indice che a questi ultimi mancherebbe perchè non
direttamente concesso. Ai fini ICI tali aree sono soggette al
pagamento? Gli ATR, a loro volta, devono pagarla? E' vero
infatti che hanno una potenzialità edificatoria, ma legata
all'attivazione di una procedura attuativa da parte del Comune
che - tra l'altro - si è auto imposto un tetto massimo
volumetrico come sviluppo sostenibile più basso rispetto a
quello teorico del Documento di Piano.
Risposta: Come ho avuto modo di
scrivere sul mio nuovo manuale ICI 2009, pagine 41-42 (edizioni
EDK), il PGT, al pari degli altri strumenti urbanistici generali
introdotti con nomi diversi in varie regioni, è idoneo a rendere
fiscalmente edificabili le aree. In particolare il piano delle
regole è del tutto somigliante secondo la dottrina urbanistica
al PRG. A tal proposito la Corte dei conti sezione Emilia
Romagna, consultata dal Comune di Parma sulla medesima
questione, ha espresso con delibera n° 9 del 28.04.2009 il
seguente parere: “pare condivisibile la tesi in base alla quale
la potenzialità edificatoria dell’area sia desumibile già a
seguito dell ‘approvazione del PSC, in quanto già in quello
strumento compare, con sufficiente chiarezza, l’indice di
capacità contributiva ai fini dell’imponibilità dell’ICI.
Coloro che sono contrari non si
rendono conto che l'edificabilità fiscale precede di gran lunga
quella urbanistica e ciò a seguito della emanazione del DL
223/06 convertito dalla legge 248/06 che così dispone al comma 2
dello articolo 36:
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area
è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
Ricordo che sia la Cassazione (con sentenza n.
25506/06), che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 41/08,
hanno riconosciuto a tale norma valore di interpretazione
autentica. Del resto il PGT non è forse uno strumento
urbanistico di carattere generale? In considerazione poi del
carattere obbligatorio della azione tributaria, chi si
assumerebbe la responsabilità di danno erariale qualora la
giurisprudenza riconosca la validità della mia tesi, peraltro
valida anche per i tributi erariali, per i quali la
giurisprudenza tributaria è maggiormente sfavorevole per il
contribuente? Ovviamente con il PGT il valore è il più basso e
li sta la difficoltà a determinarlo. A mio avviso, poi, qualora
detti strumenti non giungano a conclusione, si dovrà procedere
al rimborso dell'ICI corrisposta.
227. Una nostra contribuente
madre di 4 figli è usufruttuaria delle quattro abitazioni che
presentano la seguente situazione:
abitazione A - nuda proprietà della 1 ^ figlia - vi risiede la
madre abitazione B - nuda proprietà del 2^ figlio - vi risiede
il figlio abitazione C - nuda proprietà del 3^ figlio - vi
risiede il figlio abitazione D - nuda proprietà del 4^ figlio -
(il figlio risiede in altro comune). La contribuente ritiene di
avere il diritto all'esenzione I.C.I. per tutti e 4 gli
immobili, volendo far valere l'istituto del comodato gratuito.
Al riguardo, il comma 5 art. 14 del Regolamento comunale I.C.I.
cita testualmente: /"Ai fini dell'applicazione dell'aliquota e
della detrazione (ora esenzione) si considera *abitazione
principale* quella concessa in comodato gratuito a parenti in
linea retta fino al secondo grado purchè destinata a loro
abitazione principale, alla condizione che il *soggetto
passivo* sia residente nel comune di……., in diversa abitazione
*non di sua proprietà*, neppure per quota"/
Sulla base del regolamento comunale, si sottolinea che per il
Comune, lo scopo dell'applicazione del comodato gratuito è
quello di permettere alle famiglie un agevole scambio di
abitazioni tra parenti stretti, pur continuando a godere
dell'esenzione I.C.I. prevista per l'abitazione principale,
quindi l'intento è quello di permettere per ogni soggetto
passivo di godere di una sola esenzione per equiparazione
all'abitazione principale (nel caso concreto la signora avrebbe
diritto solo all'esenzione per l'abitazione A in cui risiede).
Anche se per l'ufficio tributi il regolamento pare piuttosto
chiaro e non suscettibile di diverse interpretazioni, le
chiedo, se secondo lei, in caso di un'eventuale ricorso della
stessa in Commissione Tributaria potremmo avere qualche sorta
di problema.
Risposta: Fermo restando l'esenzione della abitazione A, in
quanto abitazione principale del soggetto passivo e l'assoggettabilità
dello immobile D, in quanto il figlio non è ivi residente, si fa
rilevare che la dizione proprietà potrebbe consentire
iniquamente l'esenzione delle unità C e D. Io penso che il
Comune volesse dire disponibilità. Consiglio dunque di
parlarne con gli amministratori e conseguentemente fare una
modifica regolamentare, avente valore di interpretazione
autentica, sostituendo la parola proprietà con quella
disponibilità.
228. In seguito ad una sentenza
di secondo grado dobbiamo procedere al recupero di imposta
derivante da avvisi ICI. Il contribuente nel frattempo è
deceduto e gli eredi sono due entrambi al 50%. Non avendo gli
stessi provveduto al pagamento alla notifica della sentenza e
sollecitati da una prima nostra semplice raccomandata con
ricevuta di ritorno, dobbiamo emettere ingiunzione di pagamento.
Avendo la certezza della quota di
eredità possiamo emettere due distinti atti di ingiunzione
riportanti l'esatto importo dovuto dai singoli eredi o dobbiamo
emettere un'ingiunzione per l'importo totale che era in capo al
contribuente deceduto?
La notifica dell'atto va fatta ad
entrambi o all'indirizzo del contribuente deceduto?
Infine la modalità di pagamento,
è preferibile inviare un bollettino di importo totale o i due
bollettini distinti?
Risposta: L'ICI è una
obbligazione di carattere solidale e quindi non può essere
frazionata fra i singoli eredi. Se siete certi che costoro sono
gli eredi, notificate l'unico decreto ingiuntivo, puntualmente
così motivato, ad entrambi. L'intestazione potrebbe essere eredi
di ________________ Sig. A e Sig. B. In conclusione atto unico,
ma intestato ad entrambi per l'intero importo da recuperare, ma
notificando l'atto ad entrambi,anche se in considerazione della
solidarietà sussistente, basterebbe la notifica ad uno solo dei
due (che dovrebbe pagare l'intero importo). Ricordo che anche
l'Agenzia delle Entrate si comporta in tal modo per alcuni
tributi di carattere reale (imposta di registro, successione).
Per i tributi ad imposizione diretta, quali l'irpef, ogni erede
risponde , invece, per la propria quota.
229. Il termine dei cinque anni
per i rimborsi ici, come previsto dal comma 164 della
legge 296/06, vale anche per i rimborsi concernenti la minor
rendita catastale attribuita rispetto a quella presunta?
E da che data decorrono gli
interessi?
Risposta: Il comma 1 dello
articolo 3 dello Statuto del contribuente, così dispone:
Articolo 3
Efficacia temporale delle norme
tributarie.
1. Salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno
effetto retroattivo.
La giurisprudenza aveva
confermato che nel caso di minor rendita catastale attribuita
rispetto a quella utilizzata in via provvisoria dal contribuente
trovasse applicazione il termine di prescrizione decennale
stabilito dal codice civile. Ora, con il comma citato il
legislatore ha unificato i termini di rimborso stabilendo un
termine unico di cinque anni dal pagamento. Tale principio
normativo è stato realizzato con tale legge c on l'abrogazione
del comma 1 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92 e con
l'abrogazione dello articolo 13 di detto decreto.
Tuttavia, come detto in
precedenza, lo Statuto del contribuente vieta che la norma
tributaria, ma solo se sfavorevole per il contribuente, abbia
efficacia retroattiva, così che, in pratica, tale tipologia di
rimborso diverrà di cinque anni solo nel 2012. Nel corrente
anno, quindi, il rimborso sarà di 8 anni, 7 nel 2010, 6 nel 2011
e 5 nel 2012. Di contro, i rimborsi dovuti ad errori materiali
del contribuente sono da subito ossia dal 2007 passati da 3 a
cinque anni dal pagamento, ben potendo, invece, la norma
tributaria avere efficacia retroattiva nel caso in cui essa sia
favorevole per il contribuente. Gli interessi in questo caso
decorrono dalla data del pagamento.
230. Vorrei chiarimenti su un
immobile in leasing. Il sig Rossi possiede un immobile fino al
12/09/2007, a decorrere da questa data è venduto ad una società
di leasing, (dati presi con controllo con catasto, non ci sono
denunce di variazione), chi deve pagare l'ICI dal 12/09/2007?Il
signor Rossi o la società di leasing?
Risposta: Se il Sig. Rossi vende
l'immobile solamente a detta società perderebbe la soggettività
il 31.8.07. Tuttavia, è nato il contratto di lease back con il
quale il proprietario di un immobile lo vende e lo riprende in
leasing. In tale ipotesi il sig. Rossi, seppure a diverso
titolo, continuerebbe ad essere soggetto passivo. Chieda
conferma alla società di leasing se il locatario è rimasto Rossi
o se è stato assegnato ad altro, poiché diversamente dovrebbe
rispondere tale società.
Risposta: La questione è da me
trattata nel mio nuovo manuale Guida all'ICI 2009, pagine 41 e
seguenti, discutendo delle stesse problematiche concernenti il
Piano di governo del territorio della regione Lombardia, di cui
alla legge regionale n. 12 del 2005. Infatti, tali strumenti
urbanistici contengono il piano delle regole che individua le
aree destinate a trasformazione urbanistica. L'errore compiuto
da chi non considera tali strumenti urbanistici regionali
rilevanti ai fini impositivi è di non considerare che la
rilevanza fiscale è stata di gran lunga anticipata nel nostro
ordinamento con l'articolo 36, comma 2, del D.L.n.223/06
convertito dalla legge 248/06 che così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
Come si vede la rilevanza fiscale
delle aree anticipa quella urbanistica, posto che la fiscalità
nasce sulla base di legge statale. Come può vedere tale concetto
è ben espresso nel mio nuovo modello, ove metto in evidenza
tutto ciò. La Corte Costituzionale, peraltro, con ordinanza n.
41 del 2008, ha confermato sia la legittimità di detta
interpretazione che il valore di interpretazione autentica della
norma e quindi della sua efficacia retroattiva.
Senza contare, poi, che la
dottrina sostiene che il piano delle regole definisce la
destinazione delle aree del territorio comunale da urbanizzare
ed in ciò assomiglia al PRG.
Mi fa piacere che la Corte dei
conti sezione Emilia Romagna, consultata dal Comune di Parma
sulla medesima questione, abbia espresso con delibera n° 9 del
28.04.2009 il seguente parere: “pare condivisibile la tesi in
base alla quale la potenzialità edificatoria dell’area sia
desumibile già a seguito della approvazione del PSC, in quanto
già in quello strumento compare, con sufficiente chiarezza,
l’indice di capacità contributiva ai fini dell’imponibilità
dell’ICI”, confermando la mia stessa opinione.
Rispondo, quindi, ai quesiti, da
Lei formulati:
- è necessario recuperare l’eventuale differenza di
imposta per gli anni dal 2004 al 2008? In caso affermativo può
il comune determinare il valore ai sensi dell’art. 59, comma 1,
lettera g), del D.Lgs. 446/1997 (previsto nel regolamento ICI)
anche in riferimento agli anni già trascorsi? Vi sarebbe inoltre
l’intenzione di non applicare sanzioni e interessi ai sensi
dell’art. 10 comma 2 Statuto del contribuente. E’ possibile?
Risposta: E' necessario recuperare l'imposta, determinando il
valore in misura inferiore a quello ordinario, essendo il
procedimento urbanistico nella sua fase iniziale. L'incertezza
interpretativa giustifica l'a non applicazione delle sanzioni e
non interessi. In conclusione, l'azione di recupero è dovuta, in
considerazione del carattere obbligatorio della obbligazione
tributaria, così che l'eventuale omissione potrebbe comportare
responsabilità di danno erariale.
È possibile inserire nel
regolamento ICI il diritto ad essere rimborsati dell’imposta
pagata per aree successivamente divenute inedificabili,
limitando però tale diritto alle sole aree inserite nel PSC e
poi stralciate con una variante?
Risposta: A mio avviso tale rimborso sarebbe dovuto, anche se
non fosse inserita tale frase, poiché il pagamento così
effettuato risulterebbe indebito e quindi da rimborsarsi.
- Le aree inserite nel PSC sono da considerarsi come
edificabili ai fini ICI con decorrenza dalla delibera di
adozione del piano oppure dalla sua approvazione?
Risposta: sin dalla delibera di adozione, come peraltro
specificato nelle disposizioni di legge sopra
richiamate.
Si raccomanda,
infine, di rivedere i valori delle aree ogni anno, ancorando la
relativa determinazione alla fase del procedimento urbanistico
al primo gennaio di ciascun anno, sulla base del metodo
oggettivo per il quale il valore venale delle aree aumenta con
l'avanzare del procedimento, divenendo massimo con l'ultimazione
del procedimento urbanistico.
232. Le chiedo parere in merito
alla seguente situazione ICI: un contribuente risulta in
catasto proprietario di una unità immobiliare non adibita ad
abitazione principale. Tale contribuente non ha mai pagato l'ICI
e quindi ho sempre provveduto ad emettere atti di accertamento
ed a iscriverlo successivamente a ruolo coattivo. Ieri il
contribuente mi comunica di non essere più proprietario
dell'immobile. Controllo in conservatoria e mi dice "verbale di
pignoramento immobili" a favore della banca di pc a far data
dal 2004. Come mi devo comportare io visto che in catasto
risulta ancora tutto di proprietà del contribuente?
Risposta: Il pignoramento fa perdere caso mai la detenzione, ma
non la proprietà e c iò fino alla vendita. Dovete incaricare un
legale ed insinuarvi nella procedura esecutiva (se già iniziata)
o promuoverla.
Infatti, é
necessario considerare come gli obblighi ingiunti al debitore
pignorato non inficino affatto il possesso del bene oggetto del
pignoramento, ma siano piuttosto diretti ad evitare il
compimento di atti idonei a sottrarre ovvero diminuire la
garanzia del credito vantato. (Sentenza n. 56 del 2008- CTR
Roma, Sez. VI)
233.A seguito della normativa per
l’esenzione dell’abitazione principale e pertinenze, secondo Lei
come va considerata un’area pertinenziale, che diventa
edificabile con l’inizio dei lavori per realizzazione di
autorimesse interrate, considerato che le autorimesse verranno
utilizzate come pertinenze dell’abitazione principale e quindi
verranno riconosciute esenti da ICI, una volta terminati i
lavori di costruzione? Prevedo che dal 2008 potrebbe uscire una
nuova interpretazione in linea con l’esenzione dell’abitazione
principale.
Risposta: Il concetto di
pertinenza di cui allo articolo 817 cc deve essere visto alla
luce della situazione attuale, in considerazione del carattere
speciale della norma tributaria. Ne consegue che tale area,
durante l'esecuzione dei lavori di edificazione, deve essere
normalmente assoggettata ad ICI, a nulla rilevando la futura
esenzione delle pertinenze una volta edificate.
234. Come interpretare l’art. 2
comma 36 del D.L. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla
legge 24.11.2006 n. 286) quando recita: “le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga
alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno
successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal
1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al
secondo periodo”:
a.
Nel caso in
cui già l’immobile veniva denunciato sebbene con rendite
presunte più basse
b.
Nel caso di
immobili mai dichiarati ai fini ICI, senza indicazione della
data di mancata presentazione della denuncia catastale (da parte
dell’Agenzia del territorio)
Risposta: Tale comma così
dispone:
36. L’Agenzia del territorio,
anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle
verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo
sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che
non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco
degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede
a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e
tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il
predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei
diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi
non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con
oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i
relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed
operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio
decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni (14).
Ne consegue che:
a)Nel caso in cui già l’immobile
veniva denunciato sebbene con rendite presunte più basse, le
rendite catastali hanno efficacia almeno dal momento della
dichiarazione di rendita presunta, salvo che il Comune non sia
in grado di dimostrare la rilevanza oggettiva del fabbricato da
assoggettare, dimostrando la precedente ultimazione dei lavori o
l'uso anche di fatto dello immobile;
b ) Nel caso di immobili mai
dichiarati ai fini ICI, senza indicazione della data di mancata
presentazione della denuncia catastale (da parte dell’Agenzia
del territorio) è necessario acquisire informazioni sulla
preventiva rilevanza oggettiva del fabbricato ai sensi della
lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, poiché in
assenza la r.c. avrebbe efficacia dal primo gennaio dal 1º
gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al
secondo periodo.
Si discute, poi, se l'efficacia
retroattiva debba essere contenuta o meno nel termine di
decadenza quinquennale. Personalmente, in assenza di
giurisprudenza contraria, ritengo che l'azione di recupero della
essere limitata al periodo consentito dal comma 161 dello
articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:
COMMA 161
161. Gli enti locali,
relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a
norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni.
Raccomando che gli atti di
recupero siano adeguatamente motivati, specie per quanto
concerne la perdita dei requisiti di ruralità.
235. Ho un dubbio
sull'inserimento di un terreno dichiarato tramite successioni
quesito:
Il valore che mi indicano della successione € 5.700,00 discosta
notevolmente dalla Reddito Domenicale che risulta essere € 0.98.
il terreno non è edificabile .Che dato devo inserire nella banca
dati per il calcolo della liquidazione ici?
Risposta: per i terreni agricoli la base imponibile ICI è
costituita dalla seguente formula ( reddito dominicale ossia
0,98 x 75)x125/100. E' irrilevante il valore attribuito ai fini
successori. Infatti, il comma 7 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92
così dispone:
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che
risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Per i terreni agricoli la base imponibile ICI è costituita dalla
seguente formula ( reddito dominicale ossia 0,98 x 75)x125/100.
E' irrilevante il valore attribuito ai fini successori. Infatti,
il comma 7 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che
risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Il risultato va poi rivalutato del 25 per cento, così come
previsto dalla legge 662/96.
236. Un contribuente doveva
versare a titolo di acconto ICI un importo pari ad € 170,00.
Tale importo corrisponde al credito d’imposta che tale
contribuente aveva intenzione di compensare con l’importo
dell’ICI ma non ha presentato in banca il modello dell’F24 entro
la scadenza della prima rata. Ora ci ha chiesto se, presentando
adesso l’F24 in banca per la compensazione, deve applicare
sanzioni ed interessi come un normale ravvedimento operoso, se
deve applicare solo le sanzioni o non deve applicare nessuna
maggiorazione?
Risposta: Il ravvedimento può
essere fatto, applicando la sanzione del 3 per cento e gli
interessi del 3 per cento annuo. Se il credito vantato per i
tributi erariali non fosse sufficiente ne versa la differenza.
esempio se tale sommatoria è di 180, 00 euro ed il credito IRPEF
170, versa in più euro 10.
237. Una società commerciale ha
provveduto a regolarizzare l'accatastamento di n. 4 fabbricati
ex rurali, siti in zona agricola. La nuova categoria attribuita
è quella degli F/2. Ai fini ICI la società è tenuta comunque ad
eseguire il versamento per questi F/2, anche se ubicati in zona
agricola e calcolando il valore come area edificabile?
Risposta: Se il fabbricato è utilizzabile la categoria F2 è
errata. Se invece è inutilizzabile va assoggettato come area
edificabile, ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92.
Si consiglia dunque un sopralluogo dal tecnico comunale,
ordinando la variazione catastale se l'immobile è finito, ai
sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Se
invece l'immobile non è finito, sono da ammettere avvisi di
accertamento assoggettando l'area di sedime come edificabile.
238. In questo periodo molti
contribuenti stanno sollecitando gli accatastamenti richiesti
negli anni settanta. l'agenzia del territorio le sta evadendo ed
in visura compare la messa in atti attuale e nelle annotazioni
compare: evasione scheda prot. n....... del .....1979. in questo
caso la rendita è retroattiva e da che anno?
(rimborsi/accertamenti)
Risposta: Come si evince dallo
articolo 74 della legge 342 del 2000, tali rendite catastali
hanno efficacia (teorica) sin dalla data di accatastamento.
Ritengo, tuttavia, che il recupero non possa essere antecedente
al 2004, ma alla ulteriore condizione della prova che la rendita
catastale sia stata formalmente accatasta al possessore dal
catasto, così come previsto dal ma 1 di detto articolo. Gli
estremi della notifica siano riportati sull'atto di recupero.
Poiché mi è capitato che sovente il Catasto di Milano non ha
formalmente notificato la r.c., si solleciti in tale ipotesi il
predetto Ufficio, in ottemperanza a detto comma, a fornire al
comune gli estremi della notifica o in carenza di procedere
tempestivamente alla notifica, prima della emanazione degli atti
di recupero.
239. Sul territorio comunale è
insediata una casa di riposo che in conservatoria e in catasto
mi risulta di proprietà della parrocchia ( B/1 con rendita pari
a ? 15.643,98). La gestione non è comunque parrocchiale bensì
di una casa di riposo Onlus che presenta un volume d'affari
pari a 1.058.189. Tale casa di riposo risulta in comodato. Tale
casa di riposo presenta modello di dichiarazione 760. Il Comune
ha adottato il regolamento il quale stabilisce " che
l'esenzione dell'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i)
del D.Lgs 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore". Io ritengo
che la parrocchia per questo immobile debba pagare l'ICI. Lei
cosa mi consiglia? Cordiali saluti
Risposta: Tale immobile va assoggettato per il solo fatto che
non è utilizzato direttamente dal soggetto passivo. In senso
conforme si è espressa più volte la Corte Costituzionale.
Sono manifestamente infondate le q.l.c. dell'art. 59, comma 1,
lett. c), d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all'art.
7, comma 1, lett. i), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, sollevate
in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e 77 cost., in quanto
identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata
con ordinanza n. 429 del 2006, per erroneità del duplice
presupposto interpretativo dal quale muoveva il giudice
rimettente, e cioè che l'art. 59, comma 1, lett. c), d.lg. n.
446 del 1997 avrebbe introdotto una norma di interpretazione
autentica e che detta norma avrebbe
imposto, per il passato, una interpretazione dell'art. 7, comma
1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 diversa da quella adottata
dalla Corte di cassazione e costituente diritto vivente, poiché
l'art. 59, comma 1, lett. c), d.lg. n. 446 del 1997, prevedendo
che l'esenzione dall'i.c.i. spetta per i fabbricati
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce
all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992 lo stesso
significato riconosciutogli dalla giurisprudenza di legittimità
e, quindi, non innova la disciplina dei
requisiti soggettivi dell'esenzione; né risultano prospettate
censure ulteriori rispetto a quelle già esaminate.
Corte costituzionale, 26 gennaio 2007, n. 19
Com. Sassuolo c. Soc. Immob. sport. Sassuolese
240. Ho un dubbio con l'enel ai
fini ici, perché a dicembre gli ho accertato due fabbricati (due
cabine regolarmente iscritte in catasto). Una delle due unità e'
stata demolita ma tuttora mai cancellata in catasto. Oggi l'Enel
ha avanzato una richiesta di annullamento in autotutela per la
rettifica dell'avviso di accertamento per eliminare l'immobile
demolito ma iscritto in catasto allegando una dichiarazione del
nostro utc del 2006 la quale attesta che non esiste piu' e che
presumibilmente e' stata rimossa negli anni scorsi. (ne
allego copia). Ribadisco che ad oggi l'immobile risulta iscritto
in catasto e l'Enel dice che essendo loro una holding non
compete a loro la cancellazione catastale e dicono che dobbiamo
farla noi come comune. Le chiedo un parere circa il
comportamento da adottare con questo fabbricato ante 2006 (cioe'
prima della dichiarazione UTC di inesistenza dello stesso) sia
post 2006.
Risposta: La questione è
piuttosto semplice. Infatti, l'iscrizione catastale è
presunzione di assoggettamento, come confortato da numerose
sentenze della Cassazione. Tale presunzione dura sino a quanto
il fabbricato risulta iscritto in catasto. Se fossi in Lei
annullerei tali atti in via di autotutela a due condizioni:
a) che si dia prova certa della
data di demolizione (non dovevano fare domanda al vs ufficio
tecnico?);
b) che tali fabbricati siano
depennati dal catasto.
Scriva in tal senso a tale Ente.
Se egli non adempie e presentata ricorso credo che il ricorso
debba essere rigettato
241. E’ arrivata al Comune di ….
una lettera di una cooperativa che comunica che per l’anno
2008,avendo acquistato nel medesimo comune un immobile,non ha
effettuato il versamento ICI poiché in possesso dei requisiti
di Onlus di cui all’Articolo 10 e seguenti del D.Leg. 4 dicembre
1997 n. 460.
Inoltre per l’esenzione fa
riferimento all’Articolo 2 del Regolamento Comunale che dice “ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997,n.460,è disposta
l’esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro
diritto reale di godimento è in capo ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS),in possesso dei requisiti
di cui all’art. 10 e seguenti del citato D.Lgs 4 dicembre 1997,n.460”.
Basta solo questa comunicazione
con la quale la cooperativa dichiara di essere esente dal
pagamento dell’ICI o è necessario richiedere alla stessa il
proprio regolamento per sapere se effettivamente risulta essere
una ONLUS?
Risposta: Di per sé alcuna
comunicazione avrebbe dovuta essere fatta, posto che gli
immobili esenti vanno dichiarati. Il Comune può chiedere
unicamente la prova della iscrizione della cooperativa nel
registro delle ONLUS di cui allo articolo 11 del D.Lgs.n.460/97
che sotto si riporta.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
Articolo 11
Anagrafi delle ONLUS e decadenza
dalle agevolazioni.
1. È istituita presso il
Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte
salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia
di istituzione del registro delle imprese, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste
all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze
nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale,
in conformità ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già
svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle
comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del
Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza
dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS,
nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal presente decreto e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione dello stesso.
242. Il terreno edificabile di
proprietà di due persone al 50% ( A e B ) il sig. A è
deceduto e in successione l'erede ha messo un valore più alto
di quello deliberato dal Comune. La sig.ra B paga sul valore
deliberato dal Comune.
Dobbiamo accertare la sig.ra B per la differenza del valore ?
in realtà la sig.ra B come faceva a sapere il valore
dichiarato dall'erede?
Risposta: Sulla base dei principi
di uguaglianza e di capacità contributiva, sarebbe illegittimo
ammettere che gli eredi di A e B paghino su valori differenti.
Poiché si ritiene che il valore corretto sia quello dichiarato
ai fini successori dagli eredi di A, si suggerisce di procedere
al recupero nei confronti di B, motivando in tal senso l'azione
di recupero, anche per il fatto che di contro detti eredi
potrebbero chiedere al Comune la restituzione della maggiore ICI
corrisposta. Si suggerisce, altresì, di incrementare così i
valori per la prossima annualità, suggerendo di stabilirli
nella misura minima. Si allega fac simile delibera.
243. In merito al quesito
riferito alla notifica delle aree edificabili, se il comune
avesse inviato un accertamento per l’imposta non versata
relativamente all’area edificabile, potrebbe richiedere sanzioni
ed interessi oltre all’imposta omessa?
Risposta: Personalmente ritengo
che in tale ipotesi gli interessi e le sanzioni non debbono
essere applicati, in armonia a quanto previsto dallo articolo 74
della legge 342/00 concernente le r.c., a cui sembra ispirarsi
tale obbligo. Tuttavia, manca al momento adeguata
giurisprudenza. Ritengo, nella ipotesi massima, che detti
accessori possano essere applicati se il Comune dimostra che il
contribuente ne era comunque a conoscenza.
244. E’ dovuta l’ICI sulle aree
definite dal PRG vigente zone F cioè vincolate all’utilizzo per
servizi pubblici? Per queste zone qualsiasi progetto
edificatorio deve essere soggetto ad approvazione del Consiglio
Comunale. Nel caso specifico possono essere costruiti solo
impianti spartivi ma in altre zone possono essere costruiti
anche edifici adibiti a banche, bar, ristoranti, cinema ecc.
Risposta: Tali aree vanno
considerate edificabili. Le riporto qui sotto una recentissima
risoluzione ministeriale.
Risoluzione n. 170/E - Agenzia delle Entrate del
2009: edificabilità aree destinate ad impianti pubblici.
Imposta di successione - Aree destinate ad impianti ed
attrezzature pubbliche
A tal riguardo i giudici di
legittimità hanno affermato che “In tema di determinazione
dell’indennità di espropriazione, l’edificabilità non si
esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende ogni
forma di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione
tecnica di edificazione. Pertanto, anche i suoli classificati
dagli strumenti urbanistici nella zona (…), comprendente,
secondo la previsione del D.M 2 aprile 1968, art. 7, le parti
del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse
generale, pur non risultando di regola edificatorie, possono
essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione
di parcheggi e infrastrutture. A tal fine, è però necessario che
la zona non sia concretamente destinata ad un utilizzo meramente
pubblicistico, in quanto tale vincolo non tolleri la
realizzazione delle opere ad iniziativa privata, neppure con
apposite convenzioni; viceversa ove il vincolo posto dalla
classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad
iniziativa privata o promiscua, non può escludersi la
edificabilità del suolo, purchè non si tratti di manufatti
precari o rimovibili” (v. Cassazione 26 gennaio 2006, n. 1626;
Cassazione 16 luglio 2008, n. 19591). Secondo i criteri dettati
dalla Corte di Cassazione con le citate sentenze, in tema di
indennità di espropriazione, l’edificabilità di un’area
ricomprende non solo l’edificabilità abitativa, ma ogni
intervento che possa rientrare nel concetto di edificazione.
Pertanto, anche se, di regola, le aree rientranti tra quelle
destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche di interesse
generale non sono qualificate edificatorie, esse possono essere
definite tali qualora il vincolo di inedificabilità, in presenza
di determinate condizioni, possa essere superato.
Tali condizioni, secondo il citato indirizzo della Corte di
Cassazione, si estrinsecano nella possibilità di attuare
interventi edificatori ad opera dei privati. In ragione di
quanto sopra, qualora l’area non sia effettivamente destinata ad
uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, siano
possibili iniziative edificatorie private o promiscue, l’edificabilità
del suolo non può essere esclusa in modo assoluto.
245. Premessa:trattasi di un
terreno inserito in un P.L."piani attuativi residenziali a
seguito osservazioni" dal 1998. Interessa molti proprietari
e non è mai stato perfezionato (non è stato fatto alcun
progetto e la destinazione di fatto è rimasta come prima del P.L.)
Il Comune ha un suo regolamento
ICI e per le aree fabbricabili l'articolo recita "allo scopo di
ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale
determina periodicamente i valori venali minimi di riferimento,
allo scopo di limitare l'attività di accertamento. Il Consiglio
Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Uff.
Tecnico e dell'Uff. Tributi, delibererà i valori venali minimi
di riferimento onde consentirne la diffusione e la conoscenza da
parte dei contribuenti..."
Fino al 2005 c'è stata la
regolare delibera dei valori minimi di riferimento mentre per
gli anni successivi, senza una spiegazione, non vi è stata
alcuna delibera in merito.
I versamenti ICI per gli anni
2006/2007/2008 sono stati effettuati prendendo il valore
deliberato nel 2005. Ora il Comune ha inviato gli avvisi di
accertamento per il maggior valore, assumendo i valori della
CCIAA.domanda: il Comune può accertare il maggior valore in
assenza di modifiche al regolamento e in mancanza di delibera?
Ci sono probabilità per ricorrere in commissione?”
Risposta: Di per sé, in assenza
di un provvedimento di determinazione dei valori, varrebbero i
valori stabiliti dal Comune nell'ultima deliberazione. In ordine
poi se detti valori siano o meno vincolanti esistono pareri
contrastanti. Ora, mentre il Ministero delle Finanze con la
circolare del 31.1.1998 ha affermato che il Comune con tale
provvedimento si impegna a non superare detti valori in sede
di accertamento, personalmente ritengo che tali istruzioni
ministeriali siano palesemente illegittime, scontrandosi con il
principio costituzionale di capacità contributiva. Recentemente
su Italiaoggi è apparso il seguente comunicato:
Nelle dichiarazioni dei redditi
(sezione x quadro RM) obbligo indicazione rivalutazione terreni
edificabili: possibili ripercussioni ICI
I contribuenti che entro il
31.10.2008 hanno pagato l'unica (o la prima) rata dell'imposta
sostitutiva del 4% -sulla base del valore di perizia del terreno
posseduto all'1/1/2008- dovranno ricordarsi di compilare la
sezione X del quadro RM di Unico. E se per dichiarare i redditi
percepiti nel 2008 hanno utilizzato il modello 730 dovranno
comunque presentare, entro il prossimo 30 settembre, il modello
unico contenente il solo quadro RM.
Personalmente, per evitare ogni
problema, suggerisco ai comuni di togliere dal regolamento ICI
tale impegno e di stabilire valori minimi, quindi superabili, da
parte della Giunta comunale. Allego fac simile. In
conclusione, la questione è aperta dal punto di vista
giurisprudenziale. Io ritengo possibile disconoscere tali
valori, abbandonando evidentemente sanzioni ed interessi
moratori.
246. Nel nostro regolamento
comunale è stato previsto un valore di € 10,33 al mq. per le
aree fabbricabili. Ora mi trovo di fronte ad un caso nel quale
dall'Agenzia delle Entrate è stato attribuito un altro valore
molto superiore. Presumo di dover considerare questo ultimo ai
fini del calcolo ICI oppure vale il regolamento?
Risposta: Recentemente la STAMPA
ha evidenziato che il MF obbliga ad indicare nel quadro RM il
valore di perizia proprio per acconsentire ai comuni di
assoggettare le aree secondo il valore pattuito. Da sempre io
sostengo che i comuni dovrebbero stabilire valori minimi (Giunta
comunale) onde recuperare valori pattuiti in misura maggiore.
Contro, c'è un parere del MF del 31.12.1998 che ritiene che il
Comune non possa superare i valori da esso determinati. Tale
interpretazione è palesemente illegittima perché in contrasto
con il principio costituzionale di capacità contributiva e
pericolosa per gli amministratori comunali, i quali potrebbero
rispondere di danno erariale.
Quindi, consiglio di disattendere
il regolamento e di motivare gli accertamenti su tale
informazione e nel contempo modificare l'anno prossimo il
regolamento ICI, riportando il testo letterale della norma e nel
contempo approvare la delibera di Giunta nel modo che allego.
247. Un contribuente …. chiede il
beneficio dell'esenzione della 1^ casa su un'abitazione nella
quale ha la dimora abituale ma non la residenza anagrafica. Ne
ha diritto oppure no ? Cosa può portare come prova a suo favore
? In che forma è dimostrabile la dimora abituale ????
Risposta: L'onere della prova
spetta al contribuente. Ciò premesso si ritiene necessario che
il contribuente dia una ragione plausibile, spiegando i motivi
per i quali è costretto ad avere residenza anagrafica in altro
Comune. Egli dovrà dimostrare che gli altri componenti la
famiglia sono residenti in codesto Comune e che in esso è
presente il focolare domestico, ossia il luogo ove si riunisce
la famiglia nei momenti di riposo. Se non c'è tale certezza
l'istanza va rigettata.
Un pensionato residente nel
Comune è usufruttuario di un immobile destinato a sua
abitazione principale e di due locali accessori (un C/6 e un
C/2). Relativamente all'immobile di categoria C/2 ( di
dimensioni non modeste: 176 mq) il contribuente dichiara di
destinarlo a stalla/fienile per
l'allevamento di mucche. L'immobile è ubicato sullo stesso
mappale della casa. Ai fini ICI questa stalla può essere
considerata pertinenza della cosa principale è godere
dell'esenzione per il pagamento?
Risposta: Una stalla, destinata
allo allevamento di mucche, non può essere considerata in ogni
caso pertinenza della abitazione principale. Essa, dunque, dovrà
essere normalmente assoggettata, salvo potersi considerare
rurale, in quanto il soggetto passivo (usufruttuario) sia
imprenditore agricolo, iscritto nel registro imprese, tenuto
presso la CCIIAA, ed utilizzi direttamente la stalla.. Anche se
onere di dimostrare tale iscrizione è del soggetto passivo, il
Comune potrà verificare ciò tramite visura camerale..
249.
Abitazione
principale al 50% di 2 coniugi muore il marito e la moglie
rinuncia all'eredita' a favore dei figli (non residenti). Al
coniuge superstite, pur avendo rinunciato all'eredita', spetta
il diritto di abitazione?
Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite, di
cui allo articolo 540 cc, permane anche nel caso di rinuncia
alla eredità, salvo che il coniuge superstite non abbia con atto
scritto, da farsi ai sensi dello articolo 1350 cc.,
espressamente rinunciato. Le riporto qui sotto una sentenza a
conferma:
I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge
superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle
successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno
natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il
carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a
titolo
di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima
essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia
all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica
rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione
dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo
indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali,
formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso
iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno
di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto
concerne la rinuncia al diritto di abitazione di
un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma
solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.
Pretura Campi Salentina, 25 novembre 1980
250. Nel caso di trasformazione di un terreno da agricolo ad
area fabbricabile a seguito adozione nuovo strumento
urbanistico, la comunicazione da farsi, entro 90 giorni, al
contribuente è da considerare dalla data di adozione o di
approvazione definitiva dello strumento stesso?
Risposta: A prescindere che non
esiste un termine per notificare tale cambiamento di
destinazione urbanistica e che gli eventuali termini introdotti
dal Comune hanno mero carattere ordinatorio, determinando il
ritardo unicamente la scusabilità dello errore del contribuente
e quindi la non applicazione delle sanzioni, si precisa che il
termine iniziale non può che decorrere che dalla data di
adozione del provvedimento urbanistico come del resto previsto
dal comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla
legge 248/06 che così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
251. In uno dei nostri comuni una
contribuente ha di proprietà un’abitazione, utilizzata come
prima casa, e la relativa pertinenza. Il comune ha verificato
che la proprietaria esercita, all’interno della propria
abitazione, un’attività di Bed&Breakfast sfruttando due camere
inutilizzate dalla proprietaria.
Il Comune ci chiede se, ai fini
ICI, deve essere considerato esente come abitazione principale
l’intero immobile (nonostante il vantaggio economico che lei
trae dalla sua attività) o se il comune ha la possibilità di
obbligare la contribuente a separare catastalmente la parte che
viene realmente utilizzata come abitazione e la parte adibita
all’attività di Bed&Breakfast in modo da assoggettare quest’ultima
al pagamento dell’imposta.
Risposta: Nel caso descritto non
è possibile scindere proporzionalmente allo utilizzo l'ICI
dovuta e quindi si deve trovare una soluzione unitaria, nel
senso che detta unità o va completamente esentata, come
abitazione principale oppure interamente assoggettata. Al
momento manca giurisprudenza, mentre il MF con la risoluzione
723 del 1993 aveva affermato che non perde il diritto alla
detrazione il proprietario che affitta una sola stanza della
abitazione principale. Certamente tali agevolazioni non sono
applicabili quando prevalentemente l'uso è diverso da quello
della abitazione principale. Personalmente, in considerazione
del carattere eccezionale delle norme di esonero, ritengo che
l'utilizzo anche non prevalente di parte dello immobile ad
attività di Bed&Breakfast comporti la perdita della esenzione
(totale) e ciò fino a quando l'unità sia scissa catastalmente in
due.
252. Nella nostra attività di
gestione dei rimborsi ICI, a fronte di istanze di rimborso
ricevute abbiamo sempre applicato gli interessi a decorrere
dalla data dell'indebito versamento. Abbiamo però di recente
letto quanto segue:
La decorrenza degli interessi da corrispondere, anche in virtù
delle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 1
dell'art.4 del D.M.24 settembre 1999, n.367 "Gli interessi
decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso;
decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento
indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla
base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla
dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla
liquidazione
effettuata ai sensi dell'art.11, comma 1, terzo periodo, del
D.Lgs. n.504/92".
Alla luce di quanto sopra ritiene corretto il nostro
comportamento?
Risposta: La questione è del tutta incerta, tanto che l'ANCI
aveva chiesto al Parlamento un emendamento al disegno di legge
finanziaria 2008 con il quale si chiarisse che gli interessi
decorressero sempre dalla data della domanda. Anch'io ho
proposto tale soluzione ossia quando il rimborso è dovuto per
l'attribuzione del catasto di una r.c. minore rispetto a quella
provvisoria gli interessi vanno calcolati dalla data di
versamento, mentre quando il rimborso è dovuto per un errore del
contribuente dalla data della domanda, come del resto previsto
dal codice civile nel caso di pagamento dello indebito. Io sono
convinto che nel caso di ricorso gli interessi, tenuto conto
della lettera normativa, competerebbero in ogni caso dalla data
del versamento. Tuttavia, alla luce di detto decreto consiglio
di seguire tale soluzione.
253. Si vorrebbe conoscere come comportarsi in
merito al seguente quesito in merito all'ICI:
"
Il sottoscritto ____________
premesso
- che è proprietario dei seguenti
immobili siti nel Comune di San Pietro di Cadore e identificati
come segue:
al fg. 32 part. 811sub 5 A3
classe 3- 4 vani
al fg. 32 part. 811 sub 6 A3
classe 3- 4 vani
al fg. 12 part. 150 U-C1 mq.103
al fg. 13 part. 16 sub 2-C2
- che gli stessi vengono
utilizzati dal figlio _____per lo svolgimento della propria
attività di agricoltore e di agriturismo;
- che la legge 222 del 29
novembre 2007 e la Legge 14/2009 hanno modificato il concetto di
fabbricati rurali;
- che dalla normativa si deduce
che i fabbricati adibiti ad attività agricola e di agriturismo
spetta l'esenzione ICI
Tutto ciò premesso
chiede
a codesto spettabile ufficio di
indicare allo scrivente il corretto comportamento relativo
all'applicazione
dell'imposta Comunale sugli
immobili su esposti al fine di non incorrere in sanzioni"
Risposta: Come peraltro mi sembra di aver chiesto
per via telefonica, pur in assenza di adeguata giurisprudenza,
ritengo che gli edifici rurali destinati allo agriturismo, come
pure quelli abitativi, debbono essere ubicati sul fondo della
azienda agricola. In via preliminare, quindi, vanno normalmente
assoggettati i fabbricati ubicati in zona urbana del Comune. E'
poi da verificare che tipo di rapporto giuridico che sussiste
tra padre e figlio (comodato, affitto?) e se esso comprende o
meno anche il fondo. A mio avviso, poi, l'esenzione non potrebbe
riguardare gli immobili destinati allo agriturismo, posto che
questi debbono essere posseduti ed utilizzati dal possessore
imprenditore agricolo.
In conclusione, sussistono più motivi per i quali
sembra dubbia l'esenzione. Sarà il possessore a valutare il da
farsi e successivamente il Comune valutare, dopo aver acquisito
tutte le informazioni necessarie, se emettere eventuali atti di
recupero.
254. Il Comune di …….. ha
inviato, ad una ditta proprietaria di alcune centrali elettriche
no accatastate, la richiesta di accatastamento secondo le
procedure dell’art. 1 comma 336 della Legge 30/12/2004 n. 311.
Successivamente il Comune ha inviato una lettera all’Agenzia del
Territorio per mettere a conoscenza dell’avvio di tale procedura
indicando la data di notifica della lettera alla ditta.
L’Agenzia del Territorio ha perso
la documentazione che avevamo inviato. Il comune ci chiede se è
possibile, da parte loro, inviare momentaneamente degli
accertamenti in base a rendite presunte da rettificare
successivamente.
Risposta: Con tale lettera il
Comune ha fermato i termini di decadenza, come del resto
previsto dal comma 337 dello articolo 1 della legge 311.04. La
rendita catastale presunta è stata abrogata dallo articolo 1
della legge 296/06, così che accertamenti così formulati
risulterebbero illegittimi. Perché passare, dunque, dalla
ragione al torto? Inviate tale documentazione al Catasto ed il
Comune attenda con fiducia l'esito del procedimento. Conosco dei
comuni che hanno fatto diversamente sbagliando. Seguite il mio
consiglio (anche nel caso il Catasto vi dovesse dire di fare
diversamente per evitare un grosso lavoro, seppure a spese della
Ditta).
255. Nel caso di un contribuente
a cui è stata notificata ,nel marzo 2005, da parte dell'agenzia
del territorio la rendita definitiva del proprio immobile e che
ha proceduto a pagare l'ici in base alla nuova rendita a partire
dall'anno 2005 è corretto che il comune recuperi la differenza
di imposta senza sanzioni e interessi per le annualità ancora
accertabili (anno 2004)?
Risposta: L'articolo 74 della
legge 342/2000 così come avete prospettato lo ammetterebbe.
L'unica obiezione sta nel fatto che i comuni che avevano la
dichiarazione non potrebbero emettere avvisi di liquidazione
relativi all'anno 2004, posto che al 31.12.06 era scaduta tale
annualità, senza possibilità di beneficiare dello allargamento
del termine (quinquennale) previsto dallo articolo 1 della legge
296/06, posto che lo statuto del contribuente vieta la proroga
dei termini scaduti.
256. Nel nostro comune un
appartenente alle forze armate ( militare) residente a VARESE.
Non proprietario di altri immobili ha acquistato presso il
nostro Comune un alloggio. Questo sostiene di non dover pagare
l’ICI in quanto per motivi di lavoro risiede a Varese ed essendo
militare ha diritto ad avere i benefici relativi alla prima
casa.
Dalla risoluzione 4DPF del
18/10/2007 del Ministero economia e finanze mi pare di capire
che le agevolazioni non riguardano l’ICI ma le imposte di
registro , dell’irpef ed IVA. Esistono delle disposizioni
successive che agevolano i militari??
Risposta: La sua interpretazione
è perfetta. Infatti, legge sulla prima casa, concernente i
tributi erariali, può essere applicata sia nel luogo di
residenza che di lavoro e ciò diversamente dall'ICI che agevola
unicamente l'abitazione principale, peraltro solo dal momento
della acquisizione della residenza anagrafica.
257. Vorrei avere un chiarimento
in merito all'esenzione per le pertinenze dell'abitazione
principale.
Premesso che il nostro Comune ha
equiparato la pertinenza all'abitazione principale, nel caso di
pertinenza di un fabbricato ad uso abitativo censito in
categoria A/8, si applica ugualmente l'esenzione per i C/6 o
C/2?
Risposta: Ai sensi dello articolo
818 cc cosa principale e pertinenza, salvo sia diversamente
stabilito, godono dello stesso trattamento. Ne consegue che tale
pertinenza sarà assoggettata ad ICI, con l'aliquota sabilita dal
Comune per l'abitazione principale non esente, ai sensi dello
articolo 1 del DL 93/08 convertito dala legge 133/08.
258. Le chiedo se è lecito nel
caso di versamento da parte del curatore fallimentare dell’ICI
maturata durante periodo di procedura fallimentare,
ben oltre i 3 mesi dalla data
del decreto di assegnazione dell’immobile, che
il Comune richieda gli interessi moratori dalla data di termine
del versamento (data del decreto + 3 mesi) alla data del
versamento stesso e in caso affermativo se gli stessi interessi
possano essere applicati anche all’ICI insinuata al passivo
fallimentare (ICI precedente all’apertura del fallimento per la
quale il Comune aveva provveduto ad emettere avvisi di
accertamento, non pagati e debitamente insinuati al passivo
fallimentare).
Risposta: Pur nel silenzio della
norma, tale termine va calcolato dalla data del decreto di
trasferimento o se posteriore dalla data del pagamento da parte
del soggetto aggiudicatario (spesso succede tale differimento).
Tale interpretazione è connessa al fatto che il curatore
utilizza per il pagamento ICI il ricavato della vendita (si
parla di prededuzione). Se è superato tale termini, è ovvio che
il fallimento sia assoggettato, non solo al pagamento degli
interessi, ma persino della sanzione del 30 per cento. Sanzioni
ed interessi non sono dovuti, invece, per i crediti riferiti al
periodo antecedente l'apertura del fallimento, salvo che i
medesimi non fossero già evidenziati negli atti di recupero. In
conclusione, il credito del Comune è cristalizzato per questi
ultimi negli importi previsti negli atti impositivi, senza
alcuna aggiunta.
259.
Una contribuente titolare del diritto di
abitazione del coniuge superstite e beneficiaria quindi
dell'esenzione ICI sulla abitazione, trasferirà a breve la sua
residenza all'estero in quanto anziana ed andrà ad abitare
presso un figlio in Germania. Continuerà a beneficiare
dell'esenzione sulla abitazione?
Se invece non si trattasse del
diritto di abitazione ma fosse proprietaria della casa
cambierebbe qualcosa in merito al trattamento ICI?
Risposta: Il diritto di
abitazione del coniuge superstite non è perso con il semplice
trasferimento della residenza, essendo necessaria una rinuncia
formale ai sensi dello articolo 1350 cc (in pratica atto
notarile). La predetta potrà continuare a godere della
esenzione, sia esa titolare del diritto di abitazione che del
diritto di proprietà, a condizione che l'immobile non sia locato
e permanga nella propria disponibilità e che ovviamente mantenga
ivi la propria residenza oppure sia iscritta all'AIRE
260. In
merito all'annosa questione degli AIRE: Il Comune di ….. da anni
(dal 2001) con regolamento Comunale e con delibera di Consiglio
che fissa le aliquote ha sempre chiaramente indicato che le
abitazioni degli AIRE beneficiavano del trattamento
riservato alle abitazioni principali. Lei ritiene che dopo le
varie interpretazioni del Ministero (in particolare la
risoluzione n. 1/df del 4/03/2009 che delimita il campo di
applicazione dell'esenzione per abitazione principale prevista
dal D.L. 93/2008) si possa senza dubbio considerarle esenti dal
2008?
Risposta: Certamente si.
Peraltro, tali chiarimenti ministeriali non dicono che
l'iscritto all'AIRE non è esente, ma perché lo sia è necessario,
più che una previsione regolamentare, l'effettiva parificazione
del trattamento rispetto a quello spettante alla abitazione
principale. La ragione di tale precisazione sta nel fatto che la
legge concede a tali soggetti la sola detrazione e non anche
l'aliquota agevolata. Avendo voi concesso anche questa ultima
l'esenzione compete di diritto.
261. In questi giorni sto
emettendo gli accertamenti relativi ai tardivi pagamenti, mi
sembra però di ricordare che ci siano state delle novità
riguardo ai pagamenti effettuati con un ritardo di 1 giorno, mi
sbaglio o non si possono più emettere accertamenti per il
tardivo pagamento di un giorno dalla scadenza?
.
Risposta: Per i tributi comunali è applicabile il comma 2 dello
articolo 13 del D.Lgsn.471/97.
Ora, come può vedere dal testo sotto riportato anche il
versamento con un solo giorno d ritardo comporta l'applicazione
della sanzione del 30 per cento. Per ovviare a tale iniquità io
suggerisco di avvalersi di una disposizione generale prevista
dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97 che al
comma 4 così dispone:
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono
manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la
violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere
ridotta fino alla metà del minimo. In sintesi, il FR, ma solo di
volta in volta, potrebbe applicare in dette ipotesi la sanzione
del 15 per cento.
261. Una contribuente ha un
terreno agricolo sul quale, una ditta di carburanti vorrebbe
costruire un distributore, acquisendo così il diritto di
superficie. Vorremmo sapere se, il soggetto passivo del
versamento dell’imposta, sarebbe la persona fisica proprietaria
del terreno o la ditta di carburanti che ha il diritto di
superficie?
Risposta: In base a quanto
previsto dallo articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 il superficiario
che abbia costruito un fabbricato su terreno di proprietà altrui
diviene soggetto passivo ICI. Sarà quindi la società di
carburanti soggetto passivo ICI.
262. Una contribuente ha
acquistato con le agevolazioni prima casa un immobile in
comproprietà col marito che, essendo un militare, ha l'obbligo
di residenza dove presta servizio. Hanno affittato l'immobile
con regolare contratto di affitto ed hanno versato regolarmente
l'ici. Per non perdere l'agevolazione prima casa l'Agenzia delle
entrate ha detto alla moglie di chiedere la residenza nel comune
dove è ubicato l'immobile, allegando pure uno scritto dove
dichiara che il suo domicilio è però col marito. L'Ufficiale
d'anagrafe ha informato la signora che, chiedendo lei la
residenza nell'immobile già occupato dall'affittuario, lo stato
di famiglia sarà unico e l'affittuario deve accettare il nuovo
componente.
Per maggiori chiarimenti ho
contattato l'Agenzia delle entrate che mi ha così detto: per
l'imposta di registro è sufficiente che venga trasferita la
residenza nel comune dove è stata acquistata la prima casa
(suggeriscono di chiedere a un parente o ad un amico!), non
nello stesso immobile. Non interessa se la casa è affittata,
questo fatto è rilevante solo per le imposte dirette.
Ma come è possibile che sia
l'Agenzia delle entrate ad incentivare le residenze fittizie per
non perdere l'agevolazione prima casa? E se l'affittuario
acconsente e quindi il proprietario risulta residente
nell'immobile di proprietà, posso continuare a pretendere il
pagamento dell'ici come succede per le imposte dirette?
Risposta: Se la casa è locata non
può essere concessa l'esenzione, posto il divieto previsto dallo
articolo 37bis del DPR 600/73 che sotto riporto. Mi meraviglio
che l'Ufficiale d'Anagrafe conoscendo il fatto possa concedere
la residenza. Lei comunque disconosca l'esenzione poichè
trattasi di un comportamento elusivo ossia diretto a non pagare
le imposte dovute.
263. Un cittadino che ha la
residenza anagrafica in un edificio che risulta accatastato
come D2 (Albergo). La situazione di fatto corrisponde alla
realtà in quanto parte dell'edificio è adibito a bar -
ristorante - rifugio e la parte restante è adibita ad
abitazione. Ai fini dell'I.C.I. (Sto predisponendo gli
accertamenti per gli anni scorsi) ha diritto all'applicazione
dell'aliquota agevolata ed alla detrazione per la prima casa?
(io penso proprio di no in quanto le abitazioni, ai fini
catastali, dovrebbe essere soltanto le unita' immobiliari di
categoria a, pero' non ho trovato niente in merito)
Risposta: Il suo intendimento è corretto, come del resto
affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 21332/08, che
sotto riporto, avvertendo ove leggesi detrazione ora deve
intendersi esenzione:
In base al sistema configurato nella disciplina applicativa
dell'ICI, il riconoscimento della detrazione d'imposta previsto
dall'art. 8, secondo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
presuppone che la relativa unità immobiliare risulti classata
nella corrispondente categoria catastale, non potendosi per
l'effetto ammettere al beneficio di legge (di stretta
interpretazione) un'abitazione inserita in una struttura
alberghiera senza la necessaria corrispondente variazione di
destinazione in sede catastale.
Cassazione civile , sez. trib., 07 agosto 2008, n. 21332
264. Mi capita sempre più spesso
di riscontrare nuove costituzioni in Catasto Urbano (nuovi
accatastamenti per intenderci) di fabbricati in realtà
preesistenti da anni ( nel caso specifico che ho sulla scrivania
stamani, n. 2 villette vere e proprie, costruite da imprenditore
agricolo che ora le cede in donazione ai figli e sono obbligati
all’accatastamento). Come devo comportarmi per il recupero ICI,
sebbene la Costituzione in atti sia in data attuale??? Posso
recuperare l’imposta risalendo ad una data più o meno certa di
avvenuta costruzione (fine lavori)?? Ed essendo stata costruita
dal padre imprenditore agricolo, rimasto intestatario del
mappale terreni su quale insistevano in realtà più fabbricati
rurali (una villa dell’imprenditore e una villa bifamiliare
abitata dai figli), posso comunque pretendere l’imposta per gli
anni addietro, magari contestando l’esistenza di più di una
abitazione a servizio dell’imprenditore medesimo e del fondo???
Insomma, ha capito, mi suggerisca un modo per riuscire a
recuperare l’ICI, se esiste…
Risposta: I fabbricati in
argomento, in quanto utilizzati dai figli che svolgono attività
diversa da quella agricola, non possono godere della esenzione
prevista per i fabbricati rurali, in carenza delle condizioni
previste dallo articolo 9 del D.L. 557/93, convertito dalla
legge 133/94. Soggetto passivo è comunque da considerarsi il
padre fino alla data dell'atto della donazione. Recuperi,
dunque, sulla base della attuale r.c. del fabbricato dal 2003 e
fino a tutto il 2007 l'ICI dovuta, motivando in tal senso gli
atti di recupero, applicando la sanzione di omessa denuncia per
ciascun anno. Attesti in tali atti, altresì, la preesistenza
del fabbricato e che quindi la r.c. assume efficacia
retroattiva, nonché l'utilizzo da parte dei figli,avendo
riguardo alle risultanze anagrafiche.
265. Il catasto ha attribuito una
rendita di 147 Euro ad un fabbricato E/6 ad un contribuente di
…….
Volevo chiedere se questa
attribuzione di rendita può comportare qualche pagamento
d’imposta per il contribuente.
Risposta: a mio avviso tale
accatastamento è errato e quello corretto dovrebbe essere fatto
nella categoria B/7. Infatti, nel caso di privati l'esercizio
del culto non è pubblico. Se di contro l'uso fosse di una chiesa
l'accatastamento è corretto e l'immobile esente ai sensi della
lettera b) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92.
266. Un contribuente al quale
abbiamo emesso avviso di accertamento, ha fatto ricorso sia in
commissione provinciale che alla regionale e ha perso in
entrambi i gradi di giudizio. Prima di fare il ricorso in
commissione tributaria provinciale, il contribuente si è avvalso
del secondo comma dell'art. 17 del D,Lgs 472/97, e ha pagato le
sanzioni ridotte a un quarto. Adesso il Comune gli ha chiesto di
pagare anche il resto delle sanzioni poichè facendo il ricorso
non ha utilizzato la possibilità del quarto comma dell'art. 14
del D.Lgs. 504/92.Il contribuente naturalmente mantiene le sue
posizioni e non vuole pagare la differenza.
Chi ha ragione? Il contribuente
dice che il disposto del secondo comma dell'art. 17 del D,Lgs
472/97, essendo intervenuto dopo il 504/92 vale anche per l'Ici.
E' vero?
Risposta: Tale articolo è
applicabile per tutti i tributi e quindi anche per l'ICI.
Tuttavia, l'interpretazione che si deve dare non è quella data
dal contribuente, risultando palese che tale riduzione non opera
nel caso di ricorso, rappresentando il comportamento una sorta
di adesione. Il ricorso proposto, quindi, avrebbe dovuto essere
dichiarato inammissibile per acquiescenza, poiché il versamento
della imposta e delle sanzioni ridotte risulta incompatibile
con la prosecuzione della controversia: Proceda, quindi, ad
iscrivere a ruolo, senza alcun avviso, la parte residuale delle
sanzioni (3/4).
267. Ho una vicina di casa che è
proprietaria di una abitazione in un'altra via del paese e il
marito è proprietario dell'abitazione vicino a casa mia, per non
pagare l'ici, essendo tutte e due prima casa mi ha dichiarato
di essere separata di fatto però tutte le sere regolarmente
torna a casa dal marito; in teoria cosa potrei fare senza ledere
la privacy?
Risposta: Privacy e Tributi non
vanno d'accordo. Il fatto descritto è da considerarsi elusivo,
ossia un comportamento artificioso diretto a sfuggire al
pagamento delle imposte dovute. Tali fatti (separazione di
fatto) non sono efficaci nei confronti della Pubblica
Amministrazione, così come previsto dallo articolo 37 bis del
DPR 600/73. Basterebbe che il vigile attestasse ciò che Lei dice
e poi si inviasse alla moglie un avviso di accertamento nel
quale si affermasse che non risulta separata dal marito e che da
informazioni assunte risulta avere il focolare domestico
ancora con il marito.
268. Un contribuente ha
accatastato un fabbricato ex rurale (stalla) nel 2007; dagli
atti di accatastamento (mod. D1) pervenuti dall’Agenzia del
Territorio tra le note risulta riportata la seguente dicitura:
“il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità in data
24.04.1995”. Il Comune intende recuperare l’I.C.I. per il
fabbricato in questione dall’anno 2004.
Il contribuente, all’uopo
convocato, sostiene che il fabbricato è strumentale
all’attività agricola e, pertanto, esente in considerazione del
fatto che risulta iscritto alla Camera di Commercio con la
qualifica di “piccolo imprenditore - coltivatore diretto”; lo
stesso risulta altresì iscritto alla Camera di Commercio con la
qualifica di “Rappresentante di commercio per la vendita di
caffè, ecc.” attività che svolge in maniera prevalente; possiede
un’unica Partita IVA.
La visura SIATEL riporta come
codice di attività 51172 Intermediario Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco.
Tale fabbricato può essere
esentato dal pagamento dell’I.C.I. poiché considerato
strumentale all’attività agricola, anche se svolta in maniera
non prevalente, per le motivazioni sopra esposte?
Risposta: E' necessario
verificare se il contribuente, pur avendo una sola partita IVA,
sia iscritto al predetto tributo anche per l'attività agricola,
tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dello articolo 36
del DPR 633/72, che impone la separazione della contabilità IVA
prevista per l'attività commerciale da quella relativa alla
attività agricola:
L'imposta si applica in ogni caso
separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con
riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le
attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art.
24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non
rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le
attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei
commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui
all'art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista
dall'art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui
al comma 5 dell'articolo 74- quater (3).
Se non fosse iscritto per tale
attività agricola, vi sarebbe già un motivo per negare
l'esenzione. Se, poi, non fosse iscritto nei ruoli previdenziali
ex SCAU, vi sarebbe un motivo in più per negargli il diritto
alla esenzione. In conclusione, pare evidente da quanto esposto
che la qualifica di piccolo imprenditore agricolo sia un fatto
elusivo, diretto solamente a procurare al medesimo immeritate
situazioni di vantaggio fiscale, così da non potere trovare
applicazione, come previsto dallo articolo 37 bis del DPR
600/73. Ulteriore motivo per negare l'esenzione sta nel fatto
che egli non ha proposto ricorso contro il rigetto alla sua
istanza della Agenzia del Territorio.
In ordine agli anni recuperabili,
ritengo che gli accertamenti così motivati siano da emettere dal
2003, posto che la dichiarazione ICI del 2003 doveva essere
presentata nel 2004.
269. Attualmente in Regolamento
ICI precede la destinazione di una percentuale del gettito ICI
derivante da attività di accertamento e liquidazione al
personale del servizio tributi. Nel nostro ente il servizio
tributi è articolato in più uffici: ognuno dei quali si occupa
di una specifica entrata (ICI, TARSU, Cosap). Tutte le persone
impegnate nei suddetti uffici percepiscono l'incentivo ICI. Ora
si chiede se la facoltà di destinare una percentuale dell'art.
59 lett. p) - D.Lgs. 446/97 - può essere esercitata anche per le
altre imposte e tasse. Quindi se al personale può essere
attribuita una percentuale in funzione degli incassi derivanti
da attività di accertamento di: ICI, TARSU, COSAP.
Eventualmente qual'è la procedura corretta? Devo prevedere tale
incentivo nei singoli regolamenti Tributari? La fonte normativa
da richiamare è sempre il D.Lgs. 446/98 art. 59 lett. p)?
Risposta: L’incentivo in
argomento, peraltro applicabile solo in via facoltativa dai
comuni, trova fondamento nella lettera p) del comma 1 dello
articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, in tema di potere regolamentare
ICI, così disponendo:
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli
uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti
compensi incentivanti al personale addetto.
A sua volta il comma 57 dello articolo 3 della legge 662/96 così
dispone:
57. Una percentuale del gettito dell'imposta
comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento
degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione
del comune sono ordinati secondo procedure informatiche,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di
effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture
dell'amministrazione finanziaria.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate
possono ricavarsi tre principi:
a)
il carattere facoltativo dello incentivo;
b)
il calcolo dell’incentivo sul gettito ICI;
c)
l’imputazione dello incentivo, come pure degli
oneri accessori, quali quelli previdenziali a carico della
Amministrazione comunale sul fondo destinato dal Comune, così
che stabilito l’ammontare dello incentivo, oppure il modo per
determinarlo, è necessario tener conto degli oneri accessori
sopra indicati.
La regolamentazione del fondo incentivante,
almeno di regola, deve essere ospitata nel regolamento ICI
oppure nel regolamento generale. Una interpretazione letterale
delle disposizioni, quindi, porta a ritenere che nel calcolo non
possono rientrare le altre entrate, anche se ciò appare iniquo.
Per ovviare a tale iniquità e tenuto conto che l’attività di
recupero della evasione ICI può essere affidata anche agli altri
Uffici del Settore che si occupano di altre Entrate, anche gli
appartamenti degli altri uffici possono rientrare nel progetto
di recupero.
Si allega un fac simile di possibile regolamento.
270.
Ho spedito per raccomandata un
avviso di liquidazione 2005 ad un contribuente.
Mi è stato restituito il plico
postale con la scritta AL MITTENTE PER COMPIUTA GIACENZA 30
GIORNI Posso ritenere l’avviso notificato e quindi procedere
all’emissione ruolo o devo provvedere diversamente?
Risposta: L'articolo 8 della
legge 890 del 1982 al riguardo così dispone: La notificazione si
ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla
data del ritiro del piego, se anteriore. A sua volta il secondo
comma del presente articolo così dispone: Se il destinatario o
le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare
l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di
consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale
ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si
tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il
cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua
qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso
di ricevimento che è subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del
destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita
alla data suddetta.
In sintesi, l'atto si intende
notificato decorsi 10 giorni decorrenti dalla data di spedizione
della raccomandata da parte dello agente postale fatta al
destinatario dell'atto. E' tuttavia necessario controllare che
il contribuente non abbia cambiato indirizzo, poiché in tale
ipotesi la notifica si considererebbe inesistente ed andrebbe
rifatta al nuovo indirizzo
271. La società comunale
denominata ….. nasce nel 2003 come azienda speciale, con partita
IVA diversa dal Comune. Inizialmente le viene assegnata la
gestione della farmacia, poi con successivi atti, vengono
trasferiti dei terreni edificabili (che vanno ad aumentare il
capitale sociale) per i quali la società predispone gare,
edifica e gestisce gli immobili. Nel 2009 la società diventa una
SRL con socio unico. In questi anni l’ICI è stata versata sempre
e solo per gli immobili della farmacia comunale, tralasciando
gli altri terreni e fabbricati che si sono aggiunti poi.Sto
pretendendo l’ICI per gli anni addietro, ma a volte mi assale il
dubbio dell’esenzione a favore della società.
Di fatto opera su più fronti:
- La gestione della la farmacia è commerciale (e ne sta
costruendo una seconda).
- La costruzione di residenza universitarie per la quale
riscuoterà gli affitti o di alloggi di edilizia convenzionata
alla cittadinanza diventano a mio parere anch’essi delle
attività commerciali (o quanto meno non mi paiono
istituzionali).
I dubbi comunque cessano dal
momento del passaggio da azienda speciale a “SRL” avvenuto nel
corso del 2009.
Analogamente ho il problema con
la società dell’Università degli studi di ….., denominata …
Spa, sorta nel 2002, che ha per oggetto “la gestione di
servizi e attività di carattere strumentale e di supporto
all’azione dell’Università di ….” per vendita, acquisto, permuta
e ristrutturazione immobili ad uso università.
Le prestazioni sono riservate in
modo escluso all'Università di ….. Un socio è la camera di
commercio (0,5%) L’amministratore della società sostiene che il
rapporto di strumentalità della società con l’università (e i
vincoli imposti dallo statuto) non ne facciano un soggetto
passivo ICI.
Essendo una Spa non avrei dubbi
sull’assoggettabilità al tributo, ma le chiederei se esistono
ulteriori motivazioni, con eventualmente prassi o
giurisprudenza. Escludo comunque a priori ogni possibilità di
esenzione ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettere a) o i).
Anche qui, riesce a motivarmi la
soggettività passiva della società più di quanto non
riesca a fare io ?
Risposta: Le esenzioni previste
sia dalla lettera a) che i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92
presuppongo il soddisfacimento sia della condizione soggettiva
di Ente non commerciale che di quella oggettiva consistente di
destinare gli immobili posseduti alle finalità non commerciali
ivi descritte. La qualifica commerciale di tale soggetti e la
personalità autonoma rivestita determinano il loro
assoggettamento persino nel caso in cui gli immobili siano
destinati alle attività non commerciali ivi descritte.
L'assoggettamento quindi dovrà riguardare tutti gli immobili
posseduti, alcuno escluso, evidenziando che la volontà di
esonerare indebitamente i medesimi potrebbe comportare il reato
di abuso d'ufficio.
Si riportano alcune sentenze sul
tema:
Corte di cassazione con la
sentenza 25799/07: ICI: non esenti gli immobili posseduti dai
concessionari dei servizi comunali.
Nella sentenza si legge che
l'esenzione non può essere accordata in funzione di quanto
disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/92
che, per l'appunto, prevede l'esclusione dal versamento solo per
gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici
purché destinati esclusivamente a compiti istituzionali. E sono
proprio queste finalità al centro della decisione della
Cassazione. Secondo la Corte, infatti, non è possibile
assimilare il servizio pubblico quale la produzione di energia,
che di fatto è destinata alla comunità, con i compiti
istituzionali che hanno tutta altra natura e di certo non
possono essere effettuati da imprese private, finalizzate
esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali. Il
contribuente aveva eccepito in seconda battuta come la Ctr non
avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che la
società, a seguito della sua costituzione, avesse goduto per il
primo triennio del medesimo regime di esenzione spettante al
Comune
Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23
marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.
Intitolazione:
Ici - Immobili posseduti dallo Stato e
da altri enti pubblici
destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali -
Esenzione - Aziende
municipalizzate - Esclusione.
Massima:
In tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1,
lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati,
purche' destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,
condizione il cui onere della prova incombe, secondo i
principi generali, al contribuente che richieda il beneficio.
E' peraltro errato identificare il concetto di finalita'
istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e
che costituiscono la ragion d'essere dello stesso, con
quello di servizio pubblico, che puo' essere svolto anche
per tramite di altri soggetti di
natura privata, quali le aziende
municipalizzate o altri enti o societa' che (come nel caso di
specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia pure
costituenti servizi per il pubblico, non possono essere
ricomprese tra i compiti istituzionali che hanno una propria
differenziata connotazione e le imprese che le assicurano,
quali esercenti attivita' commerciali, non
hanno ragione di godere
esenzioni.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione
Economica e Tributaria
Cassazione, sentenza n. 25376 del
17 ottobre 2008: ICI: devono pagare l’imposta le società
proprietarie dei campi sportivi delle città
Le società proprietarie dei campi
sportivi delle città, anche se costruiti sul terreno del comune,
devono pagare l'imposta. Non opera in questi casi l'esenzione
prevista dalla legge in favore di chi gestisce attività
assistenziali, culturali ricreative, sportive o didattiche.
La linea dura arriva dalla sezione tributaria della Cassazione
che, con la sentenza n. 25376 del 17 ottobre 2008, ha respinto
il ricorso di una srl che non aveva mai presentato la
dichiarazione né pagato l'Ici sul campo sportivo di Ancona
perché aveva pensato di poter usufruire dell'esenzione in quanto
gli immobili «erano strumentali all'attività della Figc».
272. Il nostro comune a fine
maggio scorso ha adottato con deliberazione di consiglio
comunale il P.G.T.. Lo approverà nel mese di ottobre. L’ufficio
tributi ha provveduto alla notifica della comunicazione ai
legittimi proprietari dei terreni, ai sensi della legge n.
289/2002, precisando che l’imposta da versare dovrà essere
determinata sulla base del valore venale in comune commercio al
1° gennaio dell’anno di imposizione con decorrenza dal mese
di giugno. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se
ai fini della determinazione dell’imposta da versare a titolo di
area fabbricabile si debba tenere conto dell’adozione del
P.G.T. ovvero della sua approvazione.
Risposta: Come ho avuto modo di
esprimermi nel mio nuovo manuale ICI 2009 (edizioni EDK), pagina
42 e seguenti, il PGT è idoneo a considerare edificabili le aree
sin dalla sua adozione. Infatti, il piano delle regole è secondo
la dottrina urbanistica del tutto simile al PRG. A tal
proposito la Corte dei conti sezione Emilia Romagna, consultata
dal Comune di Parma sulla medesima questione, ha espresso con
delibera n° 9 del 28.04.2009 il seguente parere: “pare
condivisibile la tesi in base alla quale la potenzialità
edificatoria dell’area sia desumibile già a seguito dell
‘approvazione del PSC, in quanto già in quello strumento
compare, con sufficiente chiarezza, l’indice di capacità
contributiva ai fini dell’imponibilità dell’ICI”.
In sintesi, l'edificabilità
fiscale precede di gran lunga quella urbanistica. La difficoltà
è invece costituita dalla determinazione del valore venale,
tenuto conto che qui siamo all'inizio del procedimento
urbanistico ed il valore delle aree cresce man mano si completa
l'iter approvativo.
273. Nel caso di immobile
riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.
3, della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni
ed integrazioni, si chiede come si deve calcolare l'ICI in fase
di ristrutturazione.
Risposta: Se l'immobile è in fase
di ristrutturazione, così come previsto dal comma 6 dello
articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, oggetto imponibile diviene l'area
di sedime e non la r.c. Ne consegue, in base ai principi di
letteralità della norma di esonero, che alcuna agevolazione
compete al fabbricato durante la ristrutturazione, posto che la
norma agevolativa è riferita ai fabbricati e non alle aree
edificabili.
274. Il nostro regolamento ICI prevede che, in
caso di rimborso, siano dovuti gli interessi dalla data in cui
sono stati eseguiti i versamenti. E' giusto così ?
Risposta:
Incerta è l'interpretazione della norma, tanto che l'ANCI aveva
chiesto l’emanazione di una disposizione di legge, che in modo
esplicito prevedesse che gli interessi vanno calcolati dalla
data della domanda. In generale, io ritengo che:
a) gli interessi decorrano dalla data del pagamento, nel caso di
minor r.c. attribuita rispetto a quella utilizzata in via
presuntiva;
b) dalla data della domanda, quando l'errore è stato compiuto
dal contribuente. In tal senso si era espresso il MF con il
decreto 367/99.
Se il suo regolamento dispone in tal senso non è comunque
illegittimo ed anzi è forse più aderente allo spirito della
norma.
275. Un contribuente possiede un
abitazione e un area edificabile di 850 mq accatastate
separatamente. L'area edificabile risulta essere però
comunicante con il fabbricato. Visto che l'assoggettamento o
meno all'ICI come area edificabile deve essere desunto dall'art.817
del codice civile, se il contribuente sostiene che è di
pertinenza, in che modo posso stabilire se il terreno è
destinato durevolmente a servizio o ornamento del
fabbricato? Quale estensione massima può avere l'area di
pertinenza?
Risposta: La Cassazione ha più
volte affermato che le aree pertinenziali, seppure non graffate
al fabbricato catastalmente, sono escluse dal pagamento ICI, a
condizione che il contribuente dimostri l'asservimento, anche di
fatto, dell'area al fabbricato. Tali sentenze, così come Lei ha
evidenziato, fanno riferimento alle condizioni poste dallo
articolo 817 cc e quindi:
a) condizione soggettiva: l'area
ed il fabbricato debbono appartenere al medesimo soggetto
passivo;
b) condizione oggettiva: l'area
deve porsi in concreto a servizio del fabbricato.
Di regola, la giurisprudenza ha
preso in esame e condiviso tale carattere nei giardini cintati
con l'edificio.
Non esistono regole particolari
in ordine alle eventuali limitazioni di superficie ed
irrilevante risulterebbe di per sé il fatto che area ed edificio
siano ubicati su mappali differenti.
Per ovviare a ciò che sembra una
ingiustizia, suggerisco di fare un sopralluogo. Nel caso
sussistano tali condizioni si ordini la graffatura catastale al
fabbricato, così che sia rivista la r.c. , così come previsto
dallo articolo 51 del DPR 1142 del 1949. In carenza di tali
condizioni, il Comune ne darà atto nello accertamento.
Le allego fac simile ordine di
graffatura catastale dell'area al fabbricato, da effettuarsi ai
sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311.04
276. Dobbiamo emettere avviso di
accertamento in quanto da una denuncia di successione(che
sostituisce la denuncia ici) abbiamo rilevato:
- un contribuente stava pagando un’area edificabile con
un valore ici che rispettava le valutazioni minime deliberate
dalla Giunta Comunale per euro 30.000,00
- nella denuncia di successione il valore denunciato
per quell’area è pari a euro 60.000,00.
Si chiede se è corretto emettere
l’avviso di accertamento ed in caso positivo quali riferimenti
normativi indicare nell’avviso.
Il contribuente ha già
manifestato la volontà in caso di emissione di avvisi di
accertamento di presentare ricorso in Commissione Tributaria.
Risposta: Indicate nello avviso
di accertamento quale motivazione che la base imponibile è
costituita dal valore indicato per la medesima area nell'atto di
successione. Starà poi al contribuente dimostrare perché ha
indicato in successione un valore maggiore di quello reale.
277. In Luglio 2009 ho emesso un
accertamento per il tardivo versamento dell'acconto 2008 che il
contribuente ha versato in data 16/12/2008. In seguito al
ricevimento dell'Accertamento il contribuente ha presentato
richiesta di annullamento in quanto sostiene di aver effettuato
il versamento con Mod. F24 avvalendosi dell'istituto del
ravvedimento operoso come attestato dalla ricevuta di pagamento
nella quale risulta che ha compensato un credito IRPEF 2007
pagando il dovuto a titolo di imposta ICI per l'acconto 2008 ed
€ 30,00 quali sanzioni con il Codice tributo 8911 nella sezione
delle imposte sui redditi per sanare l'omessa presentazione
dell'F24 entro il termine previsto. Ho già risposto
negativamente alla richiesta di annullamento facendo presente
che ai fini ICI il ravvedimento operoso prevede il versamento
sia delle sanzioni che degli interessi che non risultano
versate al Comune di ….., ma lo Studio che ha compilato il Mod.
F24 ha continuato ad insistere per l'annullamento sottolineando
il fatto che si è ravveduto per la presentazione tardiva
dell'F24 e che quindi non è corretto chiedere il pagamento di
ulteriori sanzioni per il tardivo versamento al contribuente.
Le chiedo se il pagamento della sanzione di € 30,00 è valido
anche ai fini Ici ed è quindi giusto procedere all'annullamento
dell'Accertamento così come richiesto dal contribuente.
Risposta: Il ravvedimento è stato fatto per i tributi erariali,
ma non per l'ICI, avendo le sanzioni del predetto tributo il
codice 3907. L'atto quindi non deve essere annullato.
278. Purtroppo come ho più volte
segnalato ai suoi corsi di aggiornamento tributario, ho problemi
con l’anagrafe e polizia locale che spesso arbitrariamente
accertano doppie, triple ecc. sono arrivata fino a 12/14
intestatari di scheda per un unico immobile ora in quello
immobile accatastato ci sono 4 irreperibili. Il collega
dell’anagrafe sostiene che la legge da il diritto a pluri
intestatari di scheda: la richiesta deve essere dichiarata
quando viene chiesta la richiesta di residenza l’importane che
non siano parenti, i vigili devono constatare la presenza ed io
mi becco tutte le noie. Comunque il problema sorto ieri è
questo: Viene acquistato un immobile + box da questo ragazzo,
chiede la residenza viene concessa. L’immobile viene dato in
affitto, l’affittuario chiede la residenza, viene concessa.
L’affittuario, chiede assistenza al comune buoni, fondo affitto
ecc. vengono concessi. Tutte le utenze sono intestate al
proprietario dell’immobile che abita a …. con i genitori. Il
proprietario non paga l’ICI perché ha la residenza e pertanto è
ABITAZIONE PRICIPALE. E’ legittimo emettere accertamenti I.C.I.?
Risposta: Più che facoltà vi è
l'obbligo del recupero, applicando la sanzione nella misura
massima, in connsiderazione del comportamento fraudolento del
contribuente, essendo in ogni caso la locazione incompatibile
con i benefici previsti per l'abitazione principale. Suggerisco
di motivare in tal senso gli accertamenti, dalla data di inizio
della locazione, con la sanzione del 200 per cento.
279. Un contribuente ICI mi
comunica che intende effettuare il ravvedimento operoso per
l'ICI anno 2008 - acconto entro il termine per la presentazione
della dichiarazione, cioè il 30.09.2009. Trattasi di
contribuente che doveva solo pagare nell'anno 2008 perchè la
dichiarazione iniziale è stata fatta nell'anno 2005. A sostegno
della sua tesi cita l'art. 13 del D. Lgs. 472. Ha ragione?
Risposta: A mio avviso il
ravvedimento non è più possibile, proprio in virtù di tale norma
che prevede che il ravvedimento debba essere fatto entro un anno
dalla violazione e quindi entro il 16 giugno 09. Infatti, la
lettera b) del comma 1 così dispone:
b) ad un decimo del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore (3);
Ricordo che per l'ICI non è
prevista la dichiarazione periodica, poiché la dichiarazione
iniziale ha efficacia a tempo indeterminato. Va quindi applicata
la sanzione del 30 per cento di cui allo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97
da calcolarsi sullo importo non versato o versato in ritardo.
280. Il nostro ufficio sta
verificando le dichiarazione di aggiornamento catastale DOCFA
presentate nell'anno 2007. Dalla consultazione di dette
dichiarazioni abbiamo riscontrato che sono state presentate
diverse "dichiarazioni di fabbricato urbano riguardante ex
edificio rurale presentate ai sensi dell'art. 2 comma 36 o 37
del D.L. N. 262/2006". Dopo aver verificato che detti fabbricati
non siano in possesso dei requisiti di ruralità previsti
dall'art. 9 comma 3 (abitativi) e comma 3-bis (strumentali
all'attività agricola) del D.L. 557/93 e quindi che debbano
essere assoggettati ad ICI, volevo chiederle se è legittimo
applicare retroattivamente la rendita catastale al fine della
determinazione dell'ICI per le annualità non ancora prescritte
al 31.12.2009. Nello specifico volevo capire se, nel caso in cui
sia stato il possessore del fabbricato ex rurale ad attivare la
procedura di emersione del fabbricato di cui all'art. 2 comma 36
o 37 del D.L. 262/2006, presentando
la dichiarazione di aggiornamento catastale e quindi richiedendo
l'attribuzione o variazione della rendita catastale, indicando
nel modello DOCFA la dicitura "FABBRICATO CHE HA PERSO I
REQUISITI DI RURALITA' IN DATA 31.12.2001" ovvero, a titolo
esemplificativo, "TRATTASI DI FABBRICATO EX RURALE RISTRUTTURATO
NELL'ANNO 1970", poiché la normativa sopra richiamate dispone
che le rendite attribuite hanno efficacia fiscale:
a) dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui far
riferire il mancato accatastamento, se indicato;
b) dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato
dell'Agenzia del Territorio;
chiedevo se è sufficiente allegare il mod.DOCFA per recuperare
l'ICI degli anni non ancora prescritti. E' legittimo applicare
le sanzioni e gli interessi?
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione le auguro un
buon week-end.
Risposta: Le questioni prospettate debbono essere incanalate
nell'ambito della decadenza e della incertezza applicativa
dell'ICI e ciò ai fini della non applicazione delle sanzioni. Il
quadro descritto porta a ritenere che l'azione di recupero debba
essere esercitata entro il termine di decadenza
(dal 2003), con applicazione delle sanzioni (per ogni anno) di
omessa denuncia, posto che il possessore non ha comprovato, come
suo onere, la sussistenza di dette condizioni, si da far
presumere che il fabbricato abbia perso i requisiti di ruralità
( o non li abbia mai avuti) da data remota.
281. Il nostro ufficio ha notificato un avviso di accertamento
ad una società che nel mese di marzo del 2004 aveva presentato
la dichiarazione DOCFA per variazione della rendita catastale e,
nel successivo mese di novembre 2004 l'A.T. ha formalmente
notificato una rettifica del docfa presentato con conseguente
maggiore rendita catastale. Avverso detto provvedimento il
contribuente non ha opposto ricorso ed ha continuato a versare
applicando la rendita catastale proposta. Ovviamente abbiamo
proceduto al recupero dell'imposta, con sanzioni ed
interessi dalla data di variazione della rendita catastale
(marzo 2004). Oggi sono stata contattata dal loro commercialista
che sostiene che la decorrenza della rendita catastale sarebbe
(secondo lui) dalla notifica della rendita catastale (novembre
2004). Volevo chiederle se può segnalarmi della giurisprudenza
della Cassazione recente da inviare al commercialista a sostegno
della tesi dello scrivente ufficio.
Io ho trovato nel suo materiale (tributi locali 2009):
sentenza Cassazione civile sez. trib 26.10.2005 n. 20775
sentenza Cassazione n. 6324/2008 (ma non trovo testo completo!)
sentenza Cassazione sez. trib. 25.05.2009 n. 12029
Risposta: E' la legge che prevede ciò. Infatti, il comma 3 dello
articolo 1 del DM 701/94 così dispone:
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita
proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di
accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e
comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della
rendita catastale definitiva. - facoltà dell'amministrazione
finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le
caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di
cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto.
La procedura prevista dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701 attribuisce
alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 1
dicembre 1949 n. 1142, la funzione di introdurre una "rendita
proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla
determinazione della rendita definitiva, sicché il termine
massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1 comma 3 del
d.m. per la determinazione della rendita catastale definitiva"
non ha natura perentoria, con conseguente decadenza
dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica, ma
meramente ordinatoria; ove l'amministrazione non provveda a
definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le
dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "rendita
proposta", fino a che l'ufficio non
provvederà alla determinazione della rendita definitiva; di
conseguenza, le nuove rendite catastali, tardivamente approvate,
sono efficaci solo a partire dalla loro rettifica(Cassazione
civile , sez. trib., 21 agosto 2007, n. 17818)
Catasto dei terreni e dei fabbricati (agenzia del territorio) -
Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile
secondo la procedura Docfa ex d.m. n. 701 del 1994 - Procedura -
funzione- Termine assegnato all'amministrazione per la
determinazione della rendita definitiva -
Natura - Ordinatoria - Fondamento - Conseguenze.
In tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994 n.
701, regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23
agosto 1988 n. 400, è stata introdotta una procedura - cd. Docfa
- per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al
dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la
rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di
rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo
aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai
sensi dell'art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la funzione
di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non
provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il
termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio
dall'art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della
rendita atastale definitiva" non ha natura perentoria, con
conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del
potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei
poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto - ma
meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine,
infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma
regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina
legislativa della materia, con la quale è assolutamente
incompatibile un limite temporale alla modificazione o
all'aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove
l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene
oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 56 d.P.R. n. 1142 del 1949 a
valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non
provvederà alla determinazione della rendita definitiva.
Cassazione civile , sez. trib., 21 luglio 2006, n. 16824
Min. economia e fin. c. Soc. E. produzione
Giust. civ. Mass. 2006, 9
282. Nel 2002 è stata
sottoscritta una convenzione con la quale il Comune di …. ha
concesso all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Verona (A.T.E.R.) il diritto di superficie su
un’area sita nel territorio comunale (in zona residenziale), per
la durata di 99 anni. Preciso che in convenzione, tra le varie
“clausole”, sta scritto che “il diritto di superficie è
costituito per la costruzione di fabbricati di edilizia
residenziale pubblica che verranno realizzati a seguito di
concessione edilizia”. Considerato che, in base al vigente P.R.G.,
l’area di cui sopra ricade in zona edificabile, l’A.T.E.R. deve
pagare l’I.C.I. come area edificabile? Oppure, avendovi un
diritto di superficie, dovrà pagare l’I.C.I. sui fabbricati che
verranno costruiti successivamente su tale area?
Rimanendo in attesa di un Suo
cortese riscontro e ringraziando per la collaborazione, porgiamo
distinti saluti.
Risposta: La giurisprudenza anche
più recente ritiene che il superficiario divenga soggetto
passivo solo dalla data di ultimazione dei lavori e quindi sulla
r.c. del fabbricato. Fino a tale momento soggetto passivo
dell'area è il proprietario dei terreni, ma in questo caso il
Comune è esente in virtù di quanto previsto dallo aericolo 4 del
D.Lgs.n.504/92. Si riporta qui sotto la massima che sarà
riportata sul mio giornalino numero 26.
CTR Lazio, Sezione I, sentenza 88 del 2009: ICI.
superficiario soggetto passivo solo dalla data di ultimazione
lavori di costruzione.
Intitolazione:
ICI - SOGGETTI PASSIVI - Diritto di
superficie. Costruzione
ultimata.
Soggetto passivo. E' il titolare del diritto di
proprieta' superficiaria
Massima:
Ai fini dell'applicazione del'ICI, in
presenza di immobili concessi in superficie, dovendosi
distinguere il diritto di superficie dal diritto sulla
costruzione edificata sul fondo per via della facolta' propria
del diritto di superficie, si giunge alla conseguenza,
prettamente in linea con la ratio della norma di
riferimento, che l'imposta grava sul proprietario concedente
fino a che il superficiario non abbia ultimato i lavori e
realizzato così la costruzione, mentre per il periodo
successivo grava sul titolare del diritto
di proprieta' superficiaria e, cioe', sul
proprietario della costruzione ovvero sul titolare del possesso
della stessa.
283.
Questo ufficio ha emesso accertamento ICI annualità dal 2003 al
2006 per omessa denuncia relativamente ad un'abitazione
accatastata nel 2007 ai sensi dell'art. 2 comma 36 o 37 del DL
262/2006; nelle "note relative al documento e relazione tecnica"
il tecnico ha dichiarato che il fabbricato ha perso i requisiti
di ruralità a seguito di cessata attività di azienda agricola
avvenuta in data 30.09.1996. La contribuente chiede
l'annullamento dei provvedimenti in quanto è titolare di
pensione di reversibilità dal lavoro svolto in agricoltura dal
marito. E' dovuto l'annullamento richiesto dal contribuente ?
Risposta: Tale annullamento non è
dovuto e ciò per il fatto che caso mai è il pensionato agricolo
che può ottenere l'esenzione, a patto sussistano peraltro
ulteriori condizioni (affitto azienda ad imprenditore agricolo,
ecc). In conclusione, se è cessata l'attività agricola
l'edificio non può considerarsi rurale e quindi esente.
284. In data 04/12/2007 avevamo
notificato ad un contribuente un avviso di accertamento in
rettifica relativo all’annualità 2002, accertando la minore
imposta versata ed applicando le sanzioni ed interessi.
Il contribuente aveva proposto
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha
deciso di confermare il provvedimento emesso dal nostro Comune,
dichiarando però non dovute né le sanzioni né gli interessi. In
seguito il contribuente ha proposto appello presso la
Commissione regionale, la quale ha respinto l’appello,
confermando quindi la sentenza di primo grado. Ora vorremmo
chiederLe se secondo Lei, viste le due sentenze, dovremmo
emettere un provvedimento di annullamento dell’avviso di
accertamento originario ed emetterne un altro, senza applicare
le sanzioni e gli interessi, oppure se è sufficiente una
semplice lettera di sollecito di pagamento dell’avviso di
accertamento emesso nel 2007, al netto degli interessi e delle
sanzioni a suo tempo applicati, alla quale, in caso di mancato
pagamento, seguirà eventualmente un’ingiunzione. Le precisiamo
che il nostro Ente riscuote direttamente l’ICI.
Risposta: Non si deve annullare
né emettere altri atti. Basta iscrivere a ruolo gli atti
impugnati senza sanzioni né interessi, citando gli estremi ed il
dispositivo della sentenza della CTR . In alternativa al ruolo
è possibile, più celere e con minori oneri, il decreto
ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910: questo può essere firmato
da Lei e notificato dal messo comunale (se il contribuente ha
sede nel comune). Allego dac simile.
285. In questo comune è presente
un convento delle suore (cat. B7) dove non vi è alcuna attività
commerciale in essere esente da ICI. Nel complesso immobiliare
è presente anche un’ abitazione (cat. A2) con rendita catastale
autonoma, adibita a casa del custode. Si chiede se, ai fini ICI,
l’abitazione di cui sopra debba scontare l’ICI oppure debba
essere considerata esente perché pertinenza del convento.
Risposta: Se le cose stanno così ha ragione il commercialista
(sempre che l'A" sia un alloggio di custodia eil custode non
paghi alcun canone). Infatti, l'articolo 818 del codice civile
applica alle pertinenza il regime della cosa principale
286. La società A ha frazionato
in data 6.5.08 il terreno adiacente al fabbricato (che era bene
comune non censibile) in due lotti 1 e 2. La società A ha
provveduto a cedere diritto di superficie del lotto 1 alla
società B in data 29.7.08. In data 4.5.09 sono iniziati i lavori
di costruzione di un manufatto sul lotto. Il terreno ricade in
zona produttiva esistente (valore da tabella comunale 50
euro/mq). Si chiede quale è soggetto passivo?
Risposta: Soggetto passivo è la
Società A. Infatti, il superficiario diviene soggetto passivo
solo a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
CTR Lazio, Sezione I, sentenza 88 del 2009: ICI.
superficiario soggetto passivo solo dalla data di ultimazione
lavori di costruzione.
Intitolazione:
ICI - SOGGETTI PASSIVI - Diritto di
superficie. Costruzione
ultimata.
Soggetto passivo. E' il titolare del diritto di
proprieta' superficiaria
Massima:
Ai fini dell'applicazione del'ICI, in
presenza di immobili concessi in superficie, dovendosi
distinguere il diritto di superficie dal diritto sulla
costruzione edificata sul fondo per via della facolta' propria
del diritto di superficie, si giunge alla conseguenza,
prettamente in linea con la ratio della norma di
riferimento, che l'imposta grava sul proprietario concedente
fino a che il superficiario non abbia ultimato i lavori e
realizzato così la costruzione, mentre per il periodo
successivo grava sul titolare del diritto
di proprieta' superficiaria e, cioe', sul
proprietario della costruzione ovvero sul titolare del possesso
della stessa.
287. Si chiede se in uno stabile
composto da due appartamenti di cui uno regolarmente accatastato
in quanto i lavori sono stati terminati e uno a rustico
accatastato come fabbricato in corso di costruzione sia
corretto pagare su questo ultimo come area. Il contribuente
ritiene di non dover pagare nulla su questo secondo appartamento
in corso di costruzione sulla base della sentenza della Corte di
Cassazione n. 23347/2004.
Risposta: Riporto qui sotto la
massima della sentenza della Cassazione n. 23347 del 2004. Ho
letto la sentenza ed ho verificato che nel casso descritto tutta
l'area era graffata. Ora, tale principio è valido nel caso di
fabbricato già da tempo esistente, sul quale vi sia
successivamente una sovrapposizione di altra costruzione o
quando l'area residuale sia graffata in catasto e non nel caso
in cui nel progetto originario sua prevista la costruzione di
due unità, una sola delle quali ultimata o nel caso in cui
comunque tutta l'area non sia accatastata, così che la r.c. del
primo ricomprenda anche il valore dell'area. In tale ipotesi,
l'area di cui al progetto mantiene la sua autonomia in rapporto
proporzionale fra la superficie della unità in corso di
costruzione/ la superficie totale da edificare. In sintesi, se
l'appartamento in costruzione avesse una superficie di 100 mq ed
il totale della superficie edificata fosse 200 mq e l'area di
cui al progetto fosse di 1000 mq, l'ICI sarebbe calcolata sulla
r.c. del fabbricato ultimato e su 500 mq di area edificabile.
Una diversa interpretazione del fatto descritto sarebbe da
considerarsi fatto elusivo, inapplicabile ai sensi dello
articolo 37 bis del DPR 600/73, poiché verrebbe a penalizzare
fiscalmente colui che ha tempestivamente concluso i lavori di
edificazione di cui alla autorizzazione edilizia. E' il caso mai
di sollecitare il tecnico comunale a verificare se il fabbricato
sia effettivamente non utilizzabile e sia scaduto o meno il
termine di edificazione previsto dalla legge.
L'inizio e svolgimento dei lavori
di costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla
struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come
autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le
pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità,
non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione
edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504
del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta
l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore
dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria.
Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del
nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità
immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo
l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla
data in cui questo è comunque utilizzato.
Cassazione civile , sez. trib.,
15 dicembre 2004, n. 23347
288. Come si è conclusa, se si è
conclusa, la questione sui fabbricati rurali e il dubbio di
legittimità della norma che li esclude anche se iscritti in
catasto (legge conversione milleproroghe - dl 207/2008)? I
fabbricati con requisiti di ruralità che sono provvisti di
rendita sono esenti oppure no? e se lo sono come fa il comune a
sapere quali escludere e quali no? Chi attesta tali requisiti?
per il passato ci si deve avvalere dell'elenco fornito dal
catasto con i dati di incrocio con AGEA? e per il futuro?
Risposta: L'ultima novità è
rappresentata dalla sentenza della Cassazione n. 18565/09 per la
quale è necessario distinguere:
a) se i fabbricati sono
accatastati, sono esenti soo se appartenenti alle categorie A6 o
D10;
b) se non sono accatastati allo
urbano, l'esenzione è esaminata da ogni soggetto attivo (e
quindi dal Comune) alla luce dei principi stabiliti dallo
articolo 9 del D.L. n.557/93 convertito dalla legge 133/94.
Quindi nessuno attesta tale stato ed è il Comune ad esaminare
caso. Tale elenco è da ritenersi comunque valido.
289. Nelle
verifiche tributarie abbiamo riscontrato alcuni casi di
duplicazione di detrazione nell'ambito famigliare. In pratica
marito e moglie non separati hanno la residenza in immobili
diversi siti nello stesso comune. e' possibile sanzionare questa
duplice detrazione considerando che, a parere dello scrivente
ufficio, si tratta di residenze non reali ma " di comodo"?
Risposta: Trattasi di comportamenti elusivi che
vanno sanzionati, così come reso possibile dallo articolo 37 bis
del DPR 600/73. Se il nucleo famigliare è unico. Unica è
l'abitazione principale. Si motivi in tal senso l'azione di
recupero.
290. Il Consiglio Comunale nel
luglio 2003 ha adottato una variante al P.R.G. . La
Comunicazione ai sensi dell’art. 31 comma 20 Legge 289/2002 è
stata spedita ai proprietari da gennaio 2004 (dopo la definitiva
approvazione da parte della Regione). L’ufficio tributi deve
emettere accertamenti ICI su aree fabbricabili anche per l’anno
2003 in caso di omessa denuncia e omesso versamento.
Si chiede se è corretta la
seguente procedura:
- avvisi di accertamento per
l’anno 2003 senza applicazione di interessi e sanzioni, ai sensi
dell’art. 10 comma 2 Legge 212/2000,data l’omissione da parte
del Comune (indicando sull’avviso la norma di legge)
- avvisi di accertamenti per gli
anni successivi al 2003 con applicazione di interessi e
sanzioni, in quanto a seguito della comunicazione i contribuenti
ne sono venuti a conoscenza (sanzione del 100% in caso di omessa
denuncia, 50% in caso di denuncia infedele per valore inferiore
rispetto al valore determinato dal Comune).
Risposta: La Cassazione con la
sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009 ha affermato
che ai fini ICI è valido l'accertamento anche se il comune non
ha notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto
«ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale
inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del
contribuente». Questo perché non esistono nel nostro ordinamento
disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini
proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore
generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni
edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era
diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non
aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento. Per
questo il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo. Ma la
commissione tributaria provinciale gli aveva dato torto. Stessa
sorte in secondo grado. Così il proprietario del terreno ha
fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza
successo. In particolare l'uomo aveva lamentato la violazione
del diritto di difesa, soprattutto alla luce dello statuto del
contribuente. Ma la sezione tributaria ha respinto il gravame
non condividendo questa tesi. Nessuna violazione dello statuto,
ha detto a più riprese Piazza Cavour. Non ci sono norme che
sanzionano l'omessa comunicazione da parte del comune
dell'approvazione dello strumento urbanistico. Affermata
l'applicabilità dell'ICI, si deve valutare tuttavia
l'applicabilità delle sanzioni e degli interessi e ciò tenuto
conto che il Comune ha ritardato nel darne loro comunicazione.
Al riguardo ritengo che i contribuenti non debbano essere
sanzionati solo quando sono in grado di dimostrare di non essere
venuti a conoscenza prima di tale data. Ad esempio un conto è
chi risiede nel comune e chi no oppure chi ha partecipato al
procedimento e chi no. E' per tali motivi che ritengo che il
recupero debba avvenire dal 2003 con applicazione generalizzata
della sanzione del 100 per cento di omessa denuncia. Il
funzionario responsabile, sulla base di apposita istanza del
singolo contribuente, potrà valutare, caso per caso, se di fatto
il contribuente nel 2003 non era a conoscenza della
edificabilità dei terreni posseduti e quindi escludere
successivamente tali oneri accessori, essendo in tale caso
l'errore scusabile e quindi non sanzionabile.
291. Il Comune di ….. (CR) in
data 28/05/2009 ha adottato, con deliberazione di Consiglio
Comunale, il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). Il piano
di cui sopra sarà approvato nel mese di ottobre 2009.
L’Ufficio Tributi ha provveduto alla notifica ai legittimi
proprietari dei terreni interessati dal P.G.T., della
comunicazione prevista dalla legge n. 289/2002, precisando che
l’imposta da versare doveva essere determinata sulla base del
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione con decorrenza dal mese di giugno 2009.
Alla luce di quanto sopra esposto
si chiede quanto segue:
1.
Il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) è
strumento idoneo a considerare edificabili le aree in esso
contenute, tenuto conto che l’art. 8, comma 3, della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 recita: “il documento di piano
non contiene previsioni che producano effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli”;
2.
Se, come si presume, il piano succitato è
strumento idoneo, da quale momento produce gli effetti ai fini
ICI (considerare tali aree come edificabili):
a)
dal momento dell’adozione del piano – dal
28/05/2009;
b)
dal momento dell’approvazione del piano – dal
mese di ottobre 2009.
Risposta: L’edificabilità delle
aree ai fini non solo dell’ICI, ma anche per i tributi erariali,
è stata oggetto di interpretazione autentica con il comma 2 del
DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, disposizioni ritenute
legittime dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 41 del
2008. Tale comma così dispone:
“2. Ai
fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”
L’errore compiuto dai tecnici comunali è quello
di non aver valutato come il legislatore tributario abbia voluto
anticipare l’edificabilità fiscale, rispetto a quella
urbanistica. Le parole utilizzate dalla disposizione sopra
richiamata (Ai fini……), riconferma il principio che l’edificabilità
fiscale precede quella urbanistica, così che il proseguimento
dell’iter del procedimento urbanistico incide unicamente sulla
crescita della base imponibile, come del resto osservato dalla
Corte Costituzionale con l’ordinanza 41 del 2008.
In effetti, il legislatore tributario nel
rilevare l’edificabilità fiscale fa riferimento agli strumenti
urbanistici generale, così che è possibile ipotizzare che oltre
al PRG possano essere idonei alla trasformazione fiscale dei
terreni agricoli a terreni edificabili anche altri strumenti
urbanistici generali.
Si tratta ora da motivare, come da voi richiesto,
se il PGT sia o meno da considerarsi idoneo a realizzare sin
dalla sua adozione tale trasformazione (ai fini fiscali) dei
terreni da agricoli a terreni edificabili.
Ora, come ebbi a pubblicare sul mio manuale ICI
2009, Edizione EDK, pagine 42 e seguenti, il Piano di governo
del Territorio, denominato PGT, adottato dalla Regione Lombardia
con legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, adottato da alcune
regioni italiane e diversamente denominato, ai sensi dello
articolo 117 della Costituzione Italiana, è idoneo già sin
dalla sua adozione da parte del Comune a far assumere alle aree
da urbanizzare rilevanza fiscale ai fini ICI.
Atti che compongono il PGT]
Il PGT si compone di 3 atti
distinti:
-
Documento di piano
-
Piano dei servizi
-
Piano delle regole
Documento di
Piano
Il documento di piano definisce
il quadro generale della programmazione urbanistica anche in
base a proposte pervenute da cittadini o da associazioni di
cittadini. Questo significa che i cittadini sono chiamati a
partecipare già nelle prime fasi del processo di elaborazione
del PGT.
Il documento di piano deve anche
prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti
i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale,
urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale
e culturale. Questo documento deve anche evidenziare eventuali
beni storici o ambientali di particolare interesse.
Il documento di piano ha anche lo
scopo di definire e pianificare lo sviluppo della popolazione
residente nel comune.
Tipicamente il documento di piano
è il primo atto nella stesura del PGT.
Piano dei Servizi
Il piano dei servizi definisce le
strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune
necessita. Il piano dei servizi deve tenere conto della
popolazione residente nel comune o che gravita in esso e di
quella prevista in futuro dal documento di piano.
Il piano dei servizi tiene conto
dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei
costi di realizzazione di quelle previste, si preoccupa della
loro fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei
servizi. Le indicazioni contenute nel piano dei servizi circa le
aree identificate come di interesse pubblico sono prescrittive e
vincolanti per 5 anni dall'entrata in vigore del PGT e decadono
qualora il servizio non sia inserito entro questo termine nel
programma triennale delle opere pubbliche.
La Legge regionale lombarda n. 12
del 11 marzo 2005 prevede che, per comuni inferiori a 20.000
abitanti, sia possibile redigere un piano dei servizi
intercomunale.
Piano delle
regole
Il piano delle regole definisce la
destinazione delle aree del territorio comunale e in questo
assomiglia un po' al
Piano regolatore generale. In
particolare individua le aree destinate all'agricoltura, le aree
di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che
non saranno soggette a trasformazione urbanistica.
Il piano delle regole definisce
anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici
esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo
significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e
quali sono le destinazioni non ammissibili.
Sulla rilevanza fiscale di tali
strumenti fiscali ai fini ICI, si è al momento espressa la Corte
dei Conti Sezione Emilia-Romgna con delibera n.. 9 del 28
aprile 2009, in risposta ad espressa domanda formulata dal
Comune di Parma.
Ulteriore motivo in ordine alla
applicabilità dell’ICI, sin dal momento della adozione del PGT,
sta nel carattere obbligatorio della azione tributaria, la quale
deve essere esercitata anche nel caso di dubbio. Chi
risponderebbe, dunque, di danno erariale nel caso in cui la
giurisprudenza tributaria, piuttosto tenera per i tributi
comunali ma severa quando si parla di IVA o di imposta di
registro, dovesse, come probabile, confermare la rilevanza
fiscale del presente strumento urbanistico?
In conclusione, sussistono più
ragioni per considerare edificabili le aree in argomento sin
dalla adozione del PGT e quindi dal 28 maggio 2009 (e quindi a
decorrere dal mese di giugno 2009).
292. Un nostro contribuente nell'anno 2007 ha
accatastato un ex fabbricato rurale perchè ha stipulato un
contratto di affitto con un'impresa edile, e ha quindi
cominciato a versare l'ICI sul fabbricato dalla data di
sottoscrizione del contratto di affitto. L'accatastamento
riguarda una vecchia stalla con annesso fienile (tot 240 mq).
Facendo
delle ricerche l'ufficio ha visto che l'impresa edile (in
affitto dal 2007) già nel 1997 dichiarava di utilizzare gli
stessi locali, ai fini della tassa rifiuti, per una superficie
di circa un terzo del tutto. Dopo vari incontri con il
proprietario è emerso che effettivamente parte del fabbricato
rurale era utilizzato dall'impresa edile già dal '97.
Considerato che l'accatastamento del 2007 riguarda tutto il
fabbricato, visto che negli anni precedenti al 2007 l'uso dei
locali era solo in parte, quale valore del fabbricato possiamo
utilizzare per il recupero dell'ICI?
Il
contribuente sostiene che negli anni precedenti
all'accatastamento l'uso prevalente del fabbricato era di uso
rurale (utilizzato dal conduttore del fondo come deposito
foraggi) e sostiene che l'uso agricolo prevalente deve portare
all'esenzione dall'ICI, noi non condividiamo questa tesi anche
perchè la ruralità guarda la destinazione e non la prevalenza
della stessa. E' giusto?
Risposta: Con la legge 296/06 è
stato abolito il comma 4 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92,
così che il Comune non può utilizzare il criterio della rendita
presunta. Personalmente, riterrei il recupero dovuto dal 2003,
posto che il possessore avrebbe dovuto sin dal 1997 procedere
alla scissione delle unità immobiliari possedute. Motivi così
gli atti di recupero, citando gli estremi del contratto di
locazione ed applicando per ogni anno la sanzione di omessa
denuncia. Infatti, a questo punto l'onere della prova è posto
in capo non al Comune ma al contribuente.
293. fabbricati in questione sono
di categoria D10 - A/3 - C/3. Non condivido per nulla la
sentenza della Cassazione con sentenza n. 18565 del 2009 per il
semplice motivo che una circolare del 1993 ha soppresso le
categorie A/6 e A/5 con queste parole :
<<Categorie
da sopprimere:
A/5 e A/6
Le categorie A/5 e A/6,
rispondenti nello spirito della norma originaria a realtà
edilizie e di utilizzazione all'epoca consuete, attualmente non
rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di
fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette
categorie fanno riferimento.
Gli immobili già censiti in dette
categorie sono caratterizzati dalla carenza o assenza degli
indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre
dotazioni ora ritenute indispensabili.
Attualmente dette unità o sono
state adeguate alle minime condizioni abitative - e quindi
meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito
interventi di riadattamento e quindi per il principio dell'ordinarietà,
non possono che essere classate - sia pure nelle classi più
basse - nella categoria che rappresenta le unità immobiliari più
povere di dotazioni: categ. A/4.
- Categorie da istituire:
nessuna >>
Quindi sarà estremamente
difficile potere trovare un fabbricato di categoria A/6 e quindi
esente.
Volendo approfondire la
situazione della società ALBE Srl vorrei chiedere un Suo parere
circa quanto sotto riportato.
Si tenga presente che l'azienda
ALBE Srl ha come oggetto sociale anche l'attività di <<affitto
aziende>>che non è un'attività agricola nemmeno ai sensi
dell'art. 2135 del codice civile.
L'azienda denuncia un renddito
d'impresa. Per tale motivo era stata contestata la ruralità dei
fabbricati (in quanto strumentali a reddito d'impresa) con atti
di accertamento annualità 2000-2001-2002-2003-2004 ai quali il
contribuente aveva aderito.
Inoltre se , sulla base
dell'oggetto sociale, avesse affittato (devo verificarlo) gli
immobili ad una società agricola, gli stessi non diventano per
questo rurali, perchè sono affittati non da un privato, ma
nell'ambito di un'attività economica commerciale.
Mi scuso immensamente per la confusione con la
quale mi sono espressa ma sono ancora in fase di studio della
situazione.
Oltre al commento di quanto sopra
detto, verrei chiederLe: avendo aderito all'anno 2004 possono
richiedere rimborso?
Risposta: Compendiando la
sentenza della Cassazione n. 18565/09 con il comma 3bis dello
articolo 9 del DL 557/93, convertito nella legge 133/94, si
deduce che sono da considerarsi rurali i fabbricati:
a) utilizzati da imprenditori
agricoli;
b) appartenenti alle categorie A6
e D10.
Ora, se tale società è iscritta
nel registro delle imprese agricole, è esente solo per il
fabbricato D10, mentre se non è iscritta alcun rimborso
compete. Con tale sentenza la Cassazione esprime il seguente
parere. Se il fabbricato non è accatastato le condizioni di
ruralità vanno ricercate in quelle indicate nello articolo 9 del
DL 557/93 convertito dalla legge 133/94. Se invece sono
accatastati sono esenti solo i fabbricati accatastati nelle
categorie D10 ed A6. La probabile ragione di tale restrizione
posta dalla Cassazione sembra poggiarsi sul seguente
ragionamento. Vanno esentati solo i fabbricati di tipo rurale.
Se invece il fabbricato è accatastato in altre categorie non è
esente, perché si violerebbe il principio di uguaglianza e di
capacità contributiva. Perché un immobile che può essere usato
da un artigiano dovrebbe comportare il relativo assoggettamento
e se usato da un imprenditore agricolo no?
Secondo la Cassazione (in
precedenti sentenze che io non condividevo) non ha importanza
ilo tipo di reddito prodotto, ma che l'attività sia esercita da
un imprenditore agricolo. A mio avviso la legge che ha esentato
gli edifici rurali (ma solo per l'ICI) è illegittima, proprio
per il fatto che sembra violare i principi di uguaglianza e di
capacità contributiva. Io ho eccepito ciò avanti alcune CT della
Emilia-Romagna che hanno respinto l'eccezione, ma io sono
convinto che se dovessero arrivare ordinanze alla Corte
Costituzionale vi sarebbero fondate probabilità che almeno
alcune parti della legge siano dichiarate illegittime. Se quindi
il Comune lo vorrà potrà non rimborsare ed eccepire
l'illegittimità avanti le CT.
Venendo alla categoria A6, non è
vero che sia stata eliminata, ma è vero che non può essere
collocato nella categoria A6 il fabbricato che abbia i servizi
igienici interni.
Riprendo ora la sentenza della
Cassazione, perchè nel caso trattato si chiedeva il rimborso.
Tale sentenza nega alla coop il rimborso solo per il fatto che
l'immobile per cui pagava era D8.
Al momento, quindi, la situazione
è quella da me descritta. Vedremo gli sviluppi, sperando che i
nostri governanti non vogliano ancora una volta raggirare le
sentenze della Cassazione con norme di dubbia legittimità e
chissà perché solo per l'ICI, poiché tali disposizioni non
valgono per i tributi erariali.
294.
Un contribuente di…… ha
ereditato una fabbricato E09 che precedentemente era
erroneamente attribuito a “Demanio pubblico dello stato ramo
difesa esercito”. Da quello che mi ha riferito la sua
commercialista sembrerebbe che abbia intenzione di riaccatastare
il fabbricato assegnandoli
un’altra categoria catastale.
Vorrei sapere se il contribuente deve versare l’ICI su questo
fabbricato, e come deve effettuare il conteggio.
Risposta: E' necessario che
costui provveda direttamente allo accatastamento mediante il
procedimento DOCFA. La rendita catastale dovrà avere efficacia
sin dal momento in cui l'ha acquistato. Se non vi provvede
direttamente il Comune dovrà impoartire l'ordine di variazi9one
catastale, così come previsto dal comma 336 dello articolo 1
della legge 311/04. Allego l'ordine di variazione catastale.
In sintesi, con l'acquisto da parte del privato l'immobile non
è più esente e va assoggettato nello ambito delle categorie
catastale non esenti.
295.
La locale Parrocchia è proprietaria di un
immobile di categoria B5 (fg. 12 mapp. 25 sub 3) destinato a
Scuola Materna Parrocchiale ed un adiacente immobile di cat. A4
(fg. 12 mapp. 25 sub 4), anni addietro destinato ad abitazione
delle Suore ma ora utilizzato solo come deposito di materiale
per la Scuola Materna, e quindi considerato come pertinenza
dell'Asilo e bene strumentale all'attività. La Parrocchia non ha
mai pagato l'ICI per detti immobili. Si fa presente che è stata
stipulata una convenzione tra il Comune e la Parrocchia,
affinché il Comune contribuisca nelle spese di gestione con un
contributi forfetario per ogni bambino residente e frequentante,
in quanto le rette sono insufficienti a coprire le spese. Detta
Scuola Materna era l'unica sul territorio sino al 2007,
dall'anno scolastico 2007/2008 è entrata in funzione la Scuola
materna Comunale. L'Amministrazione continua comunque a dare un
contributo alla locale Scuola Materna . Alla luce dell'art. 30
del D.L. 29/11/2008 NR. 185 e della circolare dell' Agenzia
delle Entrate 12/E DEL 9.4.2009, si chiede come considerare ai
fini ICI tali immobili.
Risposta: Esiste sostanziale uniformità di vedute per le scuole
materne private fra le indicazioni della Cassazione con quelle
fornite dal Ministero delle finanze con la circolare 2 del 2009.
Per la Cassazione (sentenza 20776/05) e per il Ministero delle
Finanze le scuole private
potranno essere esentate se comprovano che l'attività sia
esercita nei confronti di tutti e quindi anche a favore di
persone non abbienti e che i ricavi eventualmente eccedenti i
costi siano destinati ad attività assistenziali. Si faccia
portare il rendiconto economico; veda le risultanze
della Anagrafe tributaria e sulla base di tali documenti conceda
o meno l'esenzione.
296. I data 28/12/2000 la Giunta
Comunale adottò una deliberazione di “Approvazione di perizia
estimativa di aree edificabili” e in data 10/05/2005 la Giunta
Comunale approvò una deliberazione di “variazione valore aree
edificabili ai fini ICI”. In questi due provvedimenti non è
stato specificato se i valori sono massimi o minini, ma “ valori
conformi a quelli desumibili dall’andamento dei prezzi sul
territorio comunale”.
Più volte negli ultimi anni si
sono rivolte a noi persone che avendo acquistato aree
edificabili non sapevano quale valore utilizzare per i conteggi.
L’ufficio tributi ha sempre suggerito di tenere in
considerazione la valutazione indicata nell’atto di
compravendita ( spesso asseverata da una perizia circostanziata
) e che è sempre di gran lunga superiore a quella stabilita
dalla perizia approvata dalla Giunta Comunale.
L’ufficio ha proceduto correttamente
???
Ora è cambiata l’amministrazione
e l’Assessore all’edilizia privata e urbanistica ha chiesto
informazioni circa il metodo di calcolo per le aree edificabili
e dice che il calcolo suggerito non è supportato da atti, e
avremmo dovuto suggerire come corretto e fiscalmente equo il
valore stabilito dalla delibera di Giunta .
Cosa pensa di questa tesi
???
L’Amministrazione stà per
approvare un nuovo PGT nel quale verranno individuate nuove aree
edificabili e l’Assessore suggerisce di individuare un valore
per queste aree che sia equo e non crei discriminazioni nella
valutazione economica ai fini del calcolo dell’ICI.
Come dobbiamo comportarci
???
Risposta: Il Ministero delle
Finanze con la circolare n. 296/E del 31.12.1998 ha ritenuto
nella sostanza che i valori determinati dal Comune rappresentano
un limite invalicabile, così che non possono essere superati in
fase di accertamento. Tale concetto porta a ritenere valida la
tesi espressa dalla Giunta comunale di codesto Comune (si
riporta a conforto più sotto la parte della circolare n. 296/E
di interesse). Tuttavia, tale soluzione non è corretta e può
determinare responsabilità di danno erariale nel caso in cui da
atti pubblici o privati si riscontrino dichiarati valori
maggiori. Di qui il suggerimento che ho dato a molti comunioni è
quello di stabilire espressamente, con delibera della Giunta
comunale, senza menzione nel regolamento ICI, valori minimi,
superabili obbligatoriamente dallo Ufficio nel caso si
riscontrino valori maggiori. Allego fac simile di delibera.
Nello esempio da voi dato, se il Comune attribuisce il valore
minimo di 100, ma se dalla anagrafe tributaria risulta che
l'area è STATA DICHIARATA PER 200, L'uFFICIO SULLA BASE DI TALE
MOTIVAZIONE PROCEDE AL RECUPERO DELLA MAGGIORE IMPOSTA. SI TENGA
CONTO CHE IL 90 PER CENTO DEI POSSESSORI DI AREE EDIFICABILI SI
SONO AVVALSI DI AGEVOLAZIONI IRPEF ED IRES, RIVALUTANDO LE AREE
POSSEDUTE PAGANDO IMPOSTE SOSTITUTIVE MODESTISSIME.
3) Determinazione del valore
delle aree fabbricabili (comma 1, lettera g, dell'articolo
59).
Come rilevasi anche dal fac-simile di regolamento
suggerito nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.1998)
la fissazione, da parte del comune, dei valori delle
aree fabbricabili, ai sensi della lettera g) del primo comma
dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997, non
puo' avere altro effetto che quello di una autolimitazione
del potere di accertamento ICI, nel senso che
il comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle
aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal
contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel
regolamento comunale. Deve, quindi, rimanere ferma la
regola, stabilita nel decreto legislativo n. 504/1992,
secondo la quale il valore delle aree fabbricabili e'
quello venale in comune commercio. Ciò comporterà, fra
l'altro, (e non e' possibile disporre altrimenti) che:
il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello
stabilito nel regolamento ed il comune ritenerlo congruo in
quanto corrispondente al valore di mercato; se il
comune, avendo il contribuente dichiarato un valore
inferiore a quello prefissato, intende accertare un
maggior valore, l'accertamento deve essere motivato facendo
riferimento ai valori di mercato e, quindi, può ben condurre
alla determinazione di valori diversi da quelli
indicati nel regolamento.
297. Un contribuente risulta
proprietario con la moglie di un’abitazione nel nostro comune,
unica sua proprietà, presso la quale non risulta essere
residente. Lo stesso, contattato dal nostro ufficio per un
minore versamento ICI, ci fa presente che, essendo militare in
servizio, sulla base della Legge 243 dd. 21.11.2000 (normativa
che noi non abbiamo trovato), è esentato dall’obbligo di
residenza. Ci chiedeva, quindi, come la succitata legge debba
rapportarsi alla legge ICI , in particolare per quanto riguarda
il trattamento agevolativo sull’abitazione principale, che
prevede l'esenzione.
Volevamo chiedere il suo parere
in merito e se ha evidenza di altri casi similari, di seguito le
riporta l'e-mail del contribuente.
Risposta: Al quesito ha dato
risposta (negativa) il MF con la risoluzione n. 4DPF del 2007
che sotto riporto. In sintesi, con tale risoluzione il predetto
Ministero chiarisce che costoro hanno diritto alle agevolazioni
previste per la prima casa, in tema di tributi erariali, ma non
per quanto concerne l'abitazione principale ai fini ICI.
298. Un contribuente che acquista
un immobile il 17 dicembre, quindi possesso per 15 gg., entro
quando deve versare il saldo ici di quell'anno e se scatta, da
quando la sanzione per ritardato versamento?
Risposta: Se acquista l'immobile
il 17 dicembre non deve versare l'ICI per tale mensilità, posto
che il possesso risulta inferiore a 15 giorni, come invece
preteso dallo articolo 10 del D.Lgs.n.504/92. Infatti, ai sensi
delle disposizioni previste dal codice di procedura civile, non
è conteggiato il giorno dello acquisto (partenza), così che i
giorni sono 14. Per tale mese è tenuto al pagamento il
venditore, perchè ha posseduto per 17 giorni
299. La legge che impone
l’obbligo al Comune di comunicare la natura di area fabbricabile
ai proprietari
(nel caso di modifica della loro natura in sede di approvazione
nuovo strumento urbanistico):
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)"
Art. 31 c. 20
20. I comuni, quando
attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne
danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale
con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente.
A Suo avviso, va ad inficiare l’esito di
eventuale accertamento nel caso in cui non sia stata espletata
dal Comune??? (il mio Comune ha adottato in data 23/4/2008 un
nuovo PGT, definitivamente approvato mesi dopo, e non ha ancora
a tutt’oggi inviato le comunicazioni ai proprietari che si sono
visti modificare la natura delle loro proprietà da terreni
agricoli ad aree edificabili)…Nel caso in cui oppongano ricorso
in tal senso come andrebbe a finire in CT??? Le chiedo inoltre,
sempre a Suo Illustre avviso, tale incombenza è a carico
dell’Ufficio Tecnico oppure dell’Ufficio Tributi (il mio Sindaco
mi avrebbe chiesto di occuparmene, ma non ho idea di come agire
nel mettere mano ad uno strumento tecnico mentre io sono un
contabile!!!).
Risposta: A mio avviso, parlando la norma in
esame di contribuente, evidenzia la competenza del funzionario
responsabile del tributo, con la necessaria collaborazione del
tecnico comunale, trattandosi peraltro di edificabilità fiscale,
concetto questo ben diversw9o da quello di edificabilità
urbanistica. Riguardo alle conseguenze della mancata notificav
la Cassazione con la sebntenza sotto riportata ha ritenuto
irrilevante la mancata notifica da parte del comune, persino ai
fini sanzionatori:
Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009:
ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha
notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto
«ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale
inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del
contribuente».
Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo
alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni
che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un
fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà
pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il
proprietario di un fondo che da agricolo era diventato
edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai
notificato, prima dell'avviso di accertamento.
300. In catasto leggo che una
area divenuta edificabile è di proprietà del Comune, ma sulla
quale vi è un livellario. E’ tenuto costui al pagamento
dell’ICI?
Risposta: Al momento il terreno è
di proprietà del Comune e non del livellario.
Infatti, i
livellari erano contadini medioevali che coltivavano la terra
concessa loro in affitto mediante un contratto di livello.
Alcuni comuni alla ricerca di entrate hanno deciso di rendere
validi gli antichi privilegi enfiteutici, chiedendo ai
discendenti dei livellari di corrispondere le somme relative
all'affrancamento dei canoni, o di ripristinare la
corresponsione di essi (ovviamente coi valori attuali).
- Il rapporto può
essersi estinto per legge se costituito prima del 28.10.1941,
con canone inferiore alla 1000 lire
- il rapporto si é
estinto per usucapione se il canone non é più stato corrisposto
da almeno 20 anni.
- il rapporto
ancora in essere è affrancabile ai sensi dell'articolo 973 del
codice civile, versando una somma pari a 15 volte il canone,
corrispondente al reddito dominicale aggiornato.
Per la
cancellazione nelle intestazioni catastali ( con atto notarile
di autentica) non è necessaria la
presenza del
concedente nei primi due casi, mentre lo è nel terzo caso.
301. Controllando la posizione
di un ns. contribuente in sede di accertamenti ICI, ci siamo
accorti che in conservatoria è stato registrato in data
13/04/2007 un atto giudiziario, emesso dal tribunale, di specie
atto esecutivo o cautelare, descrizione verbale di pignoramento
immobili. Soggetti contro il contribuente che si sta accertando.
In questo caso come ci dobbiamo comportare in sede di
accertamento ICI? Specificando che non è stata consegnata al
nostro ufficio alcun documento relativo a questi immobili, è
corretto considerare il possesso degli immobili di competenza
del soggetto contro fino al 13/04/2007 e del soggetto a favore
dal 13/04/2007? E se si il soggetto a favore aveva l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007?
Risposta:
I procedimenti cautelari riguardanti gli immobili fanno perdere,
caso mai, la detenzione, ma non la proprietà dello immobile e
ciò fino a quando non è emanato decreto di aggiudicazione dello
immobile da parte del giudice della esecuzione Si riportano qui
sotto documentazione attestante che tale soggetto permane
titolare della soggettività passiva ben oltre tale data e fino
alla data del decreto di trasferimento dello immobile in
proprietà ad altro soggetto.
Risoluzione n. 158/E dell’11
novembre 2001 (obblighi tributari del custode giudiziario e del
debitore esecutato).
In conseguenza del pignoramento e
dell’affidamento in custodia di beni immobili oggetto di
espropriazione non si determina alcun mutamento nella titolarità
del diritto di proprietà degli stessi che continuano a permanere
nel patrimonio giuridico del debitore esecutato.
Ctr del Lazio, nella sentenza
56/06/08 del 28 maggio 2008: ICI immobili pignorati e
fallimento, passaggio di soggettività in caso di esproprio.
1.In tema di Ici, il contribuente
intestatario di un immobile che sia stato oggetto di
pignoramento rimane obbligato al versamento dell'imposta;
l'obbligo, infatti, deriva dalla proprietà del bene e persiste
sino al decreto di trasferimento dell'immobile pignorato in
dipendenza di vendita forzata.
CTR Lazio, Sezione I, sentenza
n. 483/08: immobile oggetto di sequestro:
ICI - AMBITO DI APPLICAZIONE -Immobile sequestrato. E' soggetto ad ICI.
Il sequestro di un bene immobile non comporta tout court la perdita della proprieta' o di
un altro diritto reale sullo stesso, ma sono una limitazione del potere di disposizione del bene,
a carattere temporaneo e, finche' perdura, non muta in alcun modo il titolo giuridico di
appartenenza degli immobili cui si riferisce, il quale rimane, quindi, pienamente soggetto all'ici.
302. Abbiamo
emesso due avvisi di accertamento ad una Società in liquidazione
in amministrazione straordinaria, e la Società in questione,
facendo presente quanto disposto dal comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs.
nr. 504/92, precisa che gli immobili oggetto degli avvisi di
accertamento devono essere ancora alienati dalla Procedura.
Viene richiesto dalla succitata Società per la motivazione
sopraesposta, di annullare ogni e qualsiasi effetto conseguente
alla notifica degli avvisi di accertamento dandone comunicazione
scritta . E' legittimo, sospendere la procedura che deriva dalla
notifica (se entro i 60 gg. non si riceve alcun pagamento no
iscrizione a ruolo...)? In caso affermativo, si deve darne
risposta scritta? In questo caso come dev'essere formulata?
Spero di essere stata abbastanza chiara.
La ringrazio e La saluto.
Risposta: Il Ministero delle
Finanze con la Circolare 40 del 2008 ha precisato che le
agevolazioni previste dalla normativa concernente le procedure
concorsuali delle aziende in crisi non si applica ai tributi
comunali.
Ne consegue che restano esclusi dall'ambito
applicativo della disposizione in commento i tributi locali l'
ICI,
la TARSU, LA TOSAP, imposta sulle pubblicita' e diritto sulle
pubbliche affissioni, ECC. nE CONSEGUE CHE NON è POSSIBILE
SOSPENDEre LA PROCEDURA ESECUTIVA, con invito, proprio in
considerazione di tale stato, di sollecitarla, onde non subire
danni derivanti dalla relativa sospensione. Gli atti quindi non
vanno annullati.
303.
Se
una ditta, proprietaria di un immobile di cat. D accatastato per
un valore (supponiamo) di €. 1.000,00, lo riaccatasta nel marzo
2005 in quanto il valore risulta essere troppo elevato rispetto
all'effettivo (non le sto a raccontare cosa c'è dietro perchè il
problema non è quello) ad un valore di €. 500,00 da quando
conteggio l'ICI sul nuovo valore? Dalla data del nuovo
accatastamento (marzo 2005) o dal 01.01 dell'anno successivo? La
normativa dice:
"Per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti
dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
" (Art. 5 c. 2 - D. Lgs. 504/92)
Risposta: Le variazioni di rendita catastale
hanno in genere efficacia contestuale alla loro variazione,
senza rinvio allo anno successivo, così come appare da una
attenta lettura del comma 1 della articolo 10 del D.Lgs.n.504/92,
che rapporta l'obbligazione ai mesi di possesso, tanto è vero
che quando sussisteva l'obbligo di dichiarazione il possessore
avrebbe dovuto compilare due quadrati, in rapporto alla
evoluzione del possesso. Sono solo le variazioni di carattere
generale ( e non quelle di carattere oggettivo) che si rinviano
allo anno successivo (variazione degli estimi, dei
moltiplicatori, delle zone censuarie, ecc). Tale interpretazione
era in precedenza scritta nel comma 4 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92 che in sintesi diceva: se la r.c. del fabbricato
non è più conforme alla situazione oggettiva, anche per
variazioni di carattere formale, non usarla più e utilizza una
nuova r.c. presunta 8ora leggesi procedimento DOCFA.
304. Un contribuente ha
presentato per l’anno 2004 la dichiarazione ici per l’acquisto
di una unità immobiliare tenuta a disposizione. Per gli anni dal
2004 al 2007, il contribuente ha versato regolarmente l’ici con
aliquota ordinaria. Nel corrente anno ha preteso da parte di
questo ente il rimborso della maggiore imposta versata, per gli
anni dal 2005 al 2007, in quanto, a suo dire, avrebbe diritto
alle agevolazioni previste per abitazione principale dal
24/06/2005, data in cui ha acquisito la residenza in questo
comune. La domanda è la seguente: E’ possibile procedere al
rimborso anche in assenza di dichiarazione di variazione ici?.
Risposta: Se costui risulta
effettivamente residente nel vostro Comune dal 24 giugno 05,
avendo versato un importo ICI maggiore, avrebbe diritto al
rimborso, salvo che il Comune non possa opporre a tale richiesta
che la residenza sia stata utilizzata come mezzo elusivo diretto
unicamente al pagamento di un minor importo tributario, così
come previsto dallo articolo 37 bis del DPR 600/73. Non è che
magari costui, pur avendo ivi la residenza anagrafica, abbia
locato l'immobile? Si suggerisce, quindi, di prendere le dovute
informazioni prima di procedere al rimborso. In conclusione,
prima di rimborsare è necessario capire se trattasi veramente di
un errore od anche se l'immobili rappresentasse una residenza di
comodo.
305. Un nostro contribuente che
chiamerò Rossi ha concluso con la ditta Verdi nel marzo 1991 un
preliminare di vendita avente ad oggetto un unità immobiliare
sita nel Comune di …..e di essere stato immesso nel possesso
dell’immobile nel novembre 1991 e di aver provveduto dal 1998 al
pagamento dell’ICI. Entrambi volevano la proprietà dell’immobile
e si sono rivolti al tribunale che nel 2006 con sentenza civile
del Tribunale di Bergamo ha nominato proprietario il signor
Rossi.
L’ICI è stata pagata dal 1998
dal signor Rossi ma anche la ditta Verdi ha pagato l’ICI
dall’anno 2002 all’anno 2008. La ditta Verdi ha fatto ricorso
tramite appello e nel frattempo in data 16/09/09 mi chiede il
rimborso dell’imposta versata dall’anno 2006 al 2009.
Cosa dobbiamo fare? L’appello è
ancora in corso.
Risposta: Poiché la controversia
non è passato in giudicato, comunichi alla Ditta Verdi che il
rimborso, in quanto spettante, sarà effettuato al momento del
passaggio in giudicato della controversia, salvo che il rimborso
non sia già stato oggetto di richiesta giudiziale.
306.
Ho mandato degli accertamenti
dall’anno 2003 all’anno 2007 ad un contribuente che svolgeva
l’attività di imprenditore agricolo ed ora da qualche anno è in
pensione.
L’immobile oggetto
dell’accertamento risulta essere la sua abitazione principale.
Avendo svolto l’attività di
imprenditore agricolo, l’immobile per gli anni in questione
risulta esente dal pagamento dell’ICI?
Quale documentazione devo
richiedere al contribuente se gli viene riconosciuta
l’esenzione?
Con l’occasione porgo i miei
più cordiali saluti.
Risposta: Il pensionato agricolo
ha diritto alla esenzione come edificio rurale alle seguenti
condizioni:
a) deve trattarsi di fabbricato
A6 (vedasi Cassazione n. 18565/09);
b) il soggetto deve essere
iscritto all'IVA AGRICOLA O deve aver affittato il fondo ad un
imprenditore agricolo.
In considerazione di quanto sopra
esposto la fattispecie descritta va risolta applicando le sole
agevolazioni previste per l'abitazione principale.
307. Area destinata a
distributore: considerato che la sentenza della corte di
cassazione n. 20097/2009 stabilisce che l'area destinata a
distributore deve essere ritenuta edificabile, visto che nel
2003 il nostro comune con adozione di una variante ha
individuato un'area da destinare a distributore, visto che ne i
proprietari dell'area ne i superficiari hanno pagato ICI fino
alla data di accatastamento (C1 del distributore) chiedo se
ritiene legittimo che il comune recuperi l'ici per area
edificabile destinata a distributore di carburanti dalla data di
adozione della variante alla fine dei lavori/accatastamento.
Risposta: Tale area deve essere
assoggettata ad ICI fino alla sua trasformazione oggettiva ad
edificio e ciò sin dalla data di adozione del provvedimento
urbanistico, in virtù di quanto previsto dal comma 2 dello
articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06.
308. Nel nostro comune esiste una struttura ospedaliera di
ricovero anziani/riabilitazione/poliambulatori. E' accatastata
in B2. il soggetto proprietario e utilizzatore è una Fondazione.
ho dei dubbi sul diritto all'esenzione per quanto rigurada i
poliambulatori perchè non sono convenzionati con l'ASL ma sono
"privati". Come posso comportarmi per verificare il diritto
all'esenzione? quali documenti dovrei reperire al fine del
controllo? considerato che l'onere della prova spetta al
contribuente vorrei sapere cosa mi deve produrre, quali sono le
documentazioni idonee da richiedere.
La Risposta: L'esenzione prevista dalla lettera a) dello
articolo 7 del D.Lgs.n. non può trovare applicazione, posto che
l'esenzione riguarda unicamente gli ospedali che hanno la
qualifica di ASL. In astratto potrebbe trovare applicazione
l'esenzione prevista dalla lettera i) di tale articolo, ma a tal
fine la Fondazione deve dimostrare la prevalenza di entrate non
commerciali quali contributi, ecc sui ricavi. La può aiutare a
risolvere la questione l'analisi dei dati della Anagrafe
Tributaria, specie per quanto concernente il volume di affari
dichiarato ai fini IVA e il risultato fiscale. Secondo la
circolare ministeriale n. 2 del 2009punto C) LE ATTIVITÀ
SANITARIE esenti sono quelle riconducibili nell'ambito
disciplinato dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad
assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM
29 novembre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non
esclusivamente commerciali le attività accreditate o
contrattualizzate o convenzionate dalla regione e che, pertanto,
si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la
normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa
rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno
standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle
prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano
orientate alla realizzazione di profitti.
Se non trattasi di attività convenzionata, sembra
già in partenza negarsi il diritto alla esenzione.
309.
Sono stati
emessi degli avvisi di accertamento su delle aree fabbricabili
non pagate : a seguito di informazioni scritte avute
dall’ufficio tecnico tali aree ricadono in area con limitazione
edificatoria e tale limitazione e’ rilevabile dall’art. 17 delle
N.T.A. del P.R.G. vigente, il quale recita :”Nell’ambito
contrassegnato con il numero 1 l’edificazione ammessa deve
essere posizionata nelle aree contraddistinte con la lettera A”.
Siccome noi abbiamo una delibera comunale che da’ i valori
minimi per le aree fabbricabili e divide il territorio comunale
in 3 zone : la zona interessata agli accertamenti e’ la 2 e ha
dei valori minimi piu’ bassi rispetto alla zona 1 (gli utenti
comunque devono versare sul valore commerciale)
Ora essendo una zona con
limitazione edificatoria a suo parere e’ possibile prevedere una
ulteriore riduzione dei valori con atto del responsabile del
servizio?
Risposta: Ritengo che si possa
scendere sotto i valori minimi stabiliti solo previo conforme
parere della Giunta comunale, la quale vi potrà aderire sulla
base delle motivazioni ivi esposte.
310. Nel caso in cui il coniuge
assegnatario della casa lasci la casa coniugale e vada ad
abitare in un altro paese, come ci si deve comportare con il
coniuge non assegnatario? Si continua a considerarla abitazione
principale oppure altri fabbricati?
Risposta: Con l'abbandono egli
perde, purtroppo il diritto alla esenzione, e dovrà pagare
l'ICI. Tuttavia, tale abbandono consentirà al coniuge
assegnante di chiedere al tribunale la revoca della
assegnazione.
311.
Vorrei
chiarimenti in merito a un fallimento: un'azienda ha pagato
l'imposta ici su valore di vendita anzichè su valore catastale è
corretto?
Risposta: No è errato. Infatti,
in assenza di una norma speciale che consenta di far riferimento
per gli immobili compresi nel fallimento a criteri particolari,
quali il prezzo di aggiudicazione, si deve far riferimento ai
principi generali dettati dal sopra citato articolo 5, a seconde
se trattasi di fabbricato (commi 2, 3, 4), di area edificabile
(comma 5) oppure di fabbricato in fase di ristrutturazione
(comma 6) o di terreno agricolo (comma 7), così come affermato
dalla giurisprudenza prevalente in materia. Riporto, qui, sotto
due massime:
1.Nelle procedure fallimentari previste dall'art.
10, comma 6, d.lg. n. 504 del 1992, l'imposta comunale sugli
immobili relativa ad immobili iscritti nel gruppo catastale D
privi di rendita catastale per l'intervallo di durata della
procedura concorsuale, deve essere calcolata con riferimento al
valore degli stessi risultante dalle scritture contabili
dell'impresa aggiornato con i coefficienti ministeriali annuali,
essendo escluso per il calcolo ogni riferimento al prezzo di
aggiudicazione dei beni.
Comm. trib. reg. Milano, 9 giugno 2003, n. 137
2.Corte di Cassazione Sezione V SENTENZA CIVILE
Sentenza del 07/07/2004 n. 12436
Intitolazione:
Imposta comunale sugli immobili - Determinazione
- Criteri - Fabbricati iscritti in catasto - Applicazione del
valore catastale - Legittimita' - Valore cosiddetto "contabile"
- Irrilevanza.
Massima:
In tema di ICI, la norma di cui all'art. 5, comma
secondo, del D.Lgs. n.504 del 1992 (secondo la quale, per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito dal
cosiddetto "valore catastale", che risulta
2.Corte di Cassazione Sezione V SENTENZA CIVILE
Sentenza del 07/07/2004 n. 12436
Intitolazione:
Imposta comunale sugli immobili - Determinazione
- Criteri - Fabbricati iscritti in catasto - Applicazione del
valore catastale
- Legittimita' - Valore cosiddetto "contabile" -
Irrilevanza. Massima:
In tema di ICI, la norma di cui all'art. 5, comma
secondo, del D.Lgs. n.504 del 1992 (secondo la quale, per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito dal
cosiddetto "valore catastale", che risulta dall'applicazione dei
moltiplicatori di cui al d.P.R. 131/1986 all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto).
312.
Una Società
risulta intestataria di un immobile censito catastalmente nella
Cat. D/1 e mi dice che:
-
dovrebbe trattarsi di una cabina dell'ENEL costruita sul terreno
di sua proprietà, a servizio di tutta la zona artigianale e
industriale;
-
risulta un documento dove risulta che la Società concede
all'ENEL, "a titolo d'uso del fabbricato cabina e l'area di
accesso alla cabina, nonchè la servitù perpetua ed inamovibile
di elettrodotto in caso sotterraneo ed aereo per tutte le linee
colleganti sia i complessi artigianali che qualsiasi altra
utenza e la rete di distribuzione dell'energia elettrica
dell'ENEL" ;
-
In un punto dell' impegno di servitù sottoscritto risulta quanto
segue "il concedente dichiara di essere legittimo ed esclusivo
proprietario dell'immobile sul quale viene costituita la
servitù, e garantisce l'ENEL per ogni caso di evizione e per
qualsiasi ragione di terzi";
-
per questo accordo sottoscritto nel 1990/1991 l'ENEL ha
corrisposto alla Società una indennità per la servitù concessa
di L. 1.000.000;
-
che per questo immobile non ha mai versato l'ici in quanto
pensava che la cabina fosse di proprietà dell'Enel ed inoltre
non sapeva di dover versare l'ici per questo tipo di immobile.
Le chiedo, alla luce di quanto
sopraesposto, se è corretto applicare l'imposta ed eventualmente
le relative sanzioni (dichiarazione omessa con recupero dal
2003) più interessi.
Risposta: Il soggetto passivo ICI
è il titolare del diritto di proprietà dello immobile. Nel caso
descritto l'ENEL ha solo una servitù, diritto questo irrilevante
per l'acquisizione della soggettività passiva. Non trattandosi
di errore scusabile il recupero deve essere effettuato con
sanzioni, tenuto conto che alcuna difficoltà interpretativa
assume la fattispecie descritta.
313.
Con la
presente Le invio un quesito in merito ad un classamento di un
immobile errato.
In particolare: Nel caso di un
immobile appartenente al gruppo "D" con rendita stimata in
maniera errata anni fa (in sopravvalutazione), qualora la stessa
dovesse essere rettificata, l'Ente è tenuto:
1) a rimborsare l'imposta versata
in eccesso, anche per le annualità pregresse . Sulla base di
quale normativa e motivazione?
oppure
2)nessun rimborso in quanto la
nuova rendita si considera dalla messa in atti. Sulla base di
quale motivazione e normativa?
Risposta: In via preliminare, il
rimborso sarebbe limitato a5 anni dalla data di pagamento.Nel
caso descritto la nuova r.c. avrebbe efficacia retroattiva solo
se il Catasto riconoscesse che quella IN PRECEDENZA attribuita
era viziata da errore materiale o di calcolo. In senso conforme
vedasi Cassazione sentenza n. 19066 del 2005. Vedasi in senso
conforme la circolare n. 11 del 26 ottobre 2005 della Agenzia
del Territorio. Ovviamente l'onere di provare l'errore
preesistente al momento dello accatastamento non è del Comune ma
del contribuente.
Tali soluzioni trovano la loro
giustificazione normativa nel comma 2 dello articolo 5 del
D.lgs.n.504/92, dal quale si evince la normale applicazione
della r.c. in atti alla data del primo gennaio di ciascun anno,
così che le variazioni hanno di regola efficacia successiva,
mentre l'efficacia retroattiva è l'eccezione, da comprovarsi con
la preesistenza dello errore materiale o di calcolo, il cui
onere è posto a carico del possessore, sulla base dei principi
del nostro ordinamento tributario.
314. Un contribuente è
proprietario di un immobile insieme a sua moglie e ai suoi tre
figli.
sono tutti residenti in questo
immobile, usufruendo delle agevolazioni/esclusioni per la prima
casa, ad eccezione di un figlio che invece vive all'estero. in
data 16/06/2008 ha presentato una concessione in uso gratuito
nella quale il figlio all'estero cede la sua quota di possesso
al padre, (e il ns. regolamento approvato il
31/03/2008 contempla l'uso gratuito ai parenti di primo grado
linea retta). Ora però il figlio residente all'estero ha
ricevuto un avviso di liquidazione relativo all'anno 2007 per
parziale versamento perchè nel 2007 ha effettuato il calcolo
dell'ici con l'aliquota agevolata per la prima abitazione invece
di quella ordinaria.
il padre del contribuente
all'estero mi presenta una istanza di annullamento che allego
alla presente.
a nostro avviso l'annullamento
non avrebbe essere concesso, ma volevo da Lei una conferma
grazie e buona giornata
Risposta: Al quesito ha dato risposta negativa il
Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008.
Infatti, al penultimo capoverso del punto due così precisa: "Pertanto,
a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile
per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito
ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi
hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame,
mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria
quota di possesso."
In sintesi, con tale risoluzione il predetto ministero, come
fatto in precedenti precisazione, nega il comodato delle sole
quote, ammettendo l'esenzione solo per i contitolari che
utilizzino l'immobile come abitazione principale. Irrilevante è
il fatto che anche costui possa giovarsi delle agevolazioni
previste per i tributi statali per la prima casa, essendo prima
casa ed abitazione principale istituti normativi ben differenti.
315. Un contribuente chiede il
rimborso dell’Imposta C.I. versata dall’anno 2004 al 2008, su
arre edificabili (di dimensione complessiva pari a mq.2.220=)
distinte in più mappali e che lui dichiara destinate in modo
durevole a servizio ed a ornamento dell’edificio che costituisce
la propria abitazione principale ubicato all’interno delle aree
in questione. Dichiara inoltre, che l’area a giardino è
collocata all’interno dell’unica recinzione che delimita
l’intera proprietà e si accede all’intera area tramite un unico
ingresso di cui allega fotografie. Catastalmente le proprietà
sono registrate distintamente, e cioè, A2 per abitazione
principale, C2 per ripostiglio e i mappali (quattro) che
costituiscono porzioni dell’area edificabile pertinenziale. In
questo caso, il rimborso è dovuto? Non vi è limitazione di
dimensioni per aree dichiarate pertinenziali? (Il nostro
regolamento non impone limiti). Le aree pertinenziali a
fabbricati non devono essere catastalmente graffate con i
medesimi?
Risposta: il diritto al rimborso
è condizionato dalla sussistenza del diritto, con onere della
prova posto a carico del contribuente di essere incorso in un
errore materiale di calcolo. Ciò non sussiste sulla base di
mera giurisprudenza, posto che la stessa risulta scuscettibile
di variazioni, tanto che recentemente la Cassazione con sentenza
n. 19639 del 2009 ha ritenuto assoggettabile l'area edificabile
non dichiarata con il fabbricato. Poi con la graffatura
catastale l'immobile potrebbe subire variazioni nella r.c.,
come previsto dallo articolo 51 del DPR 1142 del 1949 (che sotto
riporto), potendo essere considerato di lusso, qualora la
superficie del fabbricato superi 200 mq, come pure il rapporto
area e superficie fabbricato sia maggiore di tre.
Peraltro, L'AREA ADIBITA a giardino costituisce una minima
parte di detto lotto, così che non solo l'ICI non deve essere
rimborsata, ma che l'obbligazione corrispondente debba dar luogo
a recupero o per una maggiore rendita catastale del fabbricato o
per una aggiuntiva ed autonoma ICI per il terreno edificabile.
Articolo
51
Computo delle dipendenze.
È aumentata di una percentuale
non maggiore del 10 % la consistenza delle unità immobiliari
alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse,
ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per
deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano
state tenute presenti nell'attribuzione della classe.
316. Su
un terreno agricolo viene costruito un impianto fotovoltaico
per la vendita di corrente a terzi.
L’i.c.i. come viene pagata?
Risposta: Gli impianti
fotovoltaici sono da considerarsi "fiscalmente" fabbricati. Di
regola, sono da accatastarsi nella categoria D, come si evince
dalla lettura dalla circolare 4 del 2006. Se tale impianto non è
accatastato sia ordinato l'accatastamento, così come previsto
dal comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04. Si allega
stampato.
317. Un contribuente sta facendo
una ristrutturazione su un vecchio fabbricato agricolo e non sa
come pagare l'ICI. Considerato che in ristrutturazione l'ICI si
paga sul valore dell'area fabbricabile e che in questo caso si
tratta di terreno agricolo si chiede quale valore possa essere
attribuito a tale terreno. Il valore del terreno agricolo in
commercio o considerato che il Consiglio Comunale delibera
annualmente i valori minimi delle aree fabbricabili sulla zona F
che è il valore più basso?
Risposta: I terreni, seppur
agricoli, in quanto utilizzati ai fini edificatori, vanno
considerati edificabili di fatto, come si evince da quanto
dettato dal comma 6 dello articolo 5 del D. Lgs.n.504/92. Il
sistema di quantificazione della base imponibile, trattandosi di
area di sedime, non può fare riferimento ai valori determinati
dal comune per le aree edificabili, risentendo in tale ipotesi
la base imponibile della rendita di posizione del terreno. Io da
sempre consiglio di utilizzare il criterio della trasformazione
edilizia e quindi di determinarlo attraverso questa formula:
valore finale dello edificio
ristrutturato
- valore iniziale
- costi di costruzione
- margine di profitto del
costruttore (10 per cento).
Infatti, un conto è ristrutturare
una cascina oppure una stalla ed un conto ricostruire una villa,
ecc.
318. Il Comune provvede ad
espropriare un piccolo terreno edificabile per il quale il
proprietario non ha mai prodotto all'Ufficio Tributi
dichiarazione ici e mai pagato. L'ufficio Tecnico mi dice che ha
provveduto al calcolo dell'indennità di esproprio sulla base
delle tabelle provinciali dei terreni agricoli (6-7 euro el mq).
Dato che il contribuente non ha mai dichiarato e pagato io sto
preparando l'accertamento per omessa dichiarazione e omesso
versamento ici. Sulla base della tabella valori aree edificabili
per ici vigente, il terreno ha un valore di 30 euro/mq. A fronte
di una indennità ricevuta di 6-7 euro/mq. il contribuente
eccepisce di dover pagare gli arretrati ici in base a tale
valore e non quello da tabella ici. Io emetterei però
l'accertamento al valore di 30.
Risposta: a mio avviso il
comportamento che vuol seguire il suo collega è illegittimo.
Infatti, nel caso di esproprio di aree edificabili l'indennità
va applicata sulla base del valore venale e non sulla base dei
valori agricoli. Ovviamente, la liquidazione della indennità
sarà subordinata al recupero con sanzioni dell'ICI evasa.
Infatti, la Cassazione ha affermato che la riduzione della
indennità di esproprio concerne i casi di infedele denuncia e
non nei casi di omessa denuncia, poiché dare l'indennità zero
risulterebbe contrario ai principi costituzionali.
319. Un lotto di terreno ricade
in zona di completamento del vigente PRG, però è sempre stato
dichiarato terreno agricolo dal contribuente. Con molta
probabilità è area edificabile già da prima dell'obbligo di
notifica stabilito dalla legge 289/2002, ma di questo non ho
notizia certa da parte dell'ufficio tecnico. Ho qualche dubbio
sull'applicazione di sanzioni ed interessi.
Risposta: Il recupero va fatto
comunque con sanzioni, come affermato dalla Cassazione con la
massima che qui sotto riporto:
Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009:
ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha
notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto
«ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale
inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del
contribuente».
320. Un
contribuente ha acquistato all'asta dal Comune in data
10/10/2009, un'area edificabile. Sul contratto di acquisizione
della proprietà, è stato indicato da parte del Comune, che tale
area aveva un valore al mq di € 45.00 ma la zona del PRG in cui
ricade questa area, da delibera comunale ha un valore minimo di
€ 160.00. Il contribuente, sulla base di quale valore deve
effettuare i conteggi dell'ICI?
Risposta: Il valore da considerare è quello
corrisposto al Comune, prevalendo il riferimento puntuale a
quello generale della zona. Del resto, se così non fosse, il
Comune potrebbe rispondere di danno erariale, avendo venduto ad
un prezzo notevolmente inferiore al valore oggettivo del bene
ceduto.
321.
Nei casi di versamento ici in
ritardo (4- 5 gg) quando l’utente non ha potuto avvalersi del
ravvedimento operoso perché non ne era a conoscenza, e’
possibile ridurre la sanzione del 30% al 15%?
Risposta: di per sé sarebbe
errore non scusabile, poiché il cittadino è tenuto a conoscere
la legge. Solo se sussistono condizioni particolari sarebbe
possibile con determina del funzionario responsabile
motivata caso per caso , in applicazione a quanto previsto dallo
articolo 7 del D.Lgs.n.472/97, ridurre la sanzione al 15 per
cento.
322.
Avendo il comune adottato nel
1999 il sistema della comunicazione, l'anno d'imposta 2004 per
quanto riguarda i pagamenti omessi, insufficienti o eseguiti in
ritardo, è da considerarsi accertabile o prescritto?
Risposta: Tale annualità è
tuttora recuperabile per i comuni che avevano adottato la
comunicazione in luogo della dichiarazione, a condizione che
l'atto di recupero giunga al contribuente entro il 31.12.09.
Infatti, la lettera l) del comma 1 dello articolo 59 del
D.Lgs.n.446/97, così disponeva:
3) determinazione
di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per
omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli
interessi;
Tale disposizione, implicitamente
abrogata, è comunque riconfermata e4 sostituita dal comma 161
dello articolo 1 della lege 296/06 che così dispone:
COMMA 161
161. Gli enti
locali, relativamente ai tributi di propria competenza,
procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a
norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni.
323. Nel caso in cui un
contribuente commetta per lo stesso anno più violazioni riferite
a più immobili, ritiene possibile emettere un unico atto di
accertamento applicando le sanzioni previste dal D.lgs.
472/1997? Se sì la sanzione applicabile è la sanzione legata
alla violazione più grave (es. in caso di omessa dichiarazione e
infedele si applica quella per l'omessa) oppure come sostiene
Fraternità quella relativa alla violazione commessa su un
imponibile più elevato (es. omessa dichiarazione su un
imponibile di €. 200,00, infedele dichiarazione su imponibile di
€. 1000,00, si applica la sanzione per infedele)? Nel caso si
possa applicare un'unica sanzione per più violazioni la sanzione
deve essere maggiorata in base a quanto previsto dall'art. 12
comma 1 del D.Lgs- 472/97?
Risposta: L'ICI è una imposta
personale e non oggettiva. Con l'abrogazione dello obbligo di
comunicazione viene meno la sanzione di carattere formale e si
applica unicamente la sanzione del 30 per cento, sulla
differenza fra imposta dovuta e su quella versata.
324.
sul territorio comunale ci sono n.
3 distributori di carburante che ho verificato essere iscritti
in catasto con cat. E/3.
E' corretto questo classamento? E' quindi giusto che non
paghino l'ICI? L'eventuale bar che spesso sorge nei
distributori?
Risposta: I distributori vanno accatastati nel gruppo D. Vedasi
Circolare n. 4 del 2006. Ordini la variazione catastale. allego
stampato (per ciascun immobile separatamente). Anche il bar
dovrebbe essere accatastato nel D, se facente parte della
medesima struttura.
325. Ho inoltre verificato che nel nostro comune ci sono diversi
fabbricati accatastati come cat. F/1/2/3/4. Mi sembra che
questa categoria riguardi i fabbricati non ultimati. Ma fino a
quando possono rimanere con questa categoria? Che controllo può
effettuare il Comune?
Risposta: Controlli se sono ultimati o comunque utilizzati. Se
lo sono proceda ad ordinare l'accatastamento (vedi sopra). Di
contro, assoggetti l'area di sedime come edificabile. Il
problema della conclusione dei lavori è del tecnico comunale. Ne
dia notizia al medesimo (due anni).
326. Per
una variazione di classamento c'è stata attribuzione di una
rendita maggiore in atti del catasto dal 18/08/2009, questa
rendita dovrebbe valere a partire dall'anno successivo
Risposta: Tale rendita ha
efficacia sin dall'1. settembre 2009, in virtù del carattere
mensile ICI, che trova fondamento nel comma 1 dello articolo 10
del D.Lgs.n.504/92. In senso conforme si è espressa:
CTR Lombardia, sezione 30, sentenza n. 70 del
2007
Catasto e Servizi Tecnici Erariali
- Estimi catastali e classamento - Disposizioni
generali -
Fabbricati
di nuova costruzione - Rendita nota al contribuente
(procedura DOCFA) -
Efficacia - Carattere di infrannualita' -
Sussistenza -
Massima:
Nel caso di
fabbricati
di nuova costruzione, l'efficacia della rendita, nota al
contribuente, in quanto da lui presentata in catasto con
procedura DOCFA,non puo' che avere - nel pieno rispetto della
normativa vigente – carattere di infrannualita'.
327.
La
commissione regionale di Milano -sez. distaccata di Brescia -
non ha ancora fissato la data dell'udienza (malgrado il deposito
del ricorso sia avvenuto il 28 luglio 2008).
Ora mi appresto a emettere l'atto
di accertamento per l'anno 2004.
Domanda: a fronte del ricorso che
verrà proposto da REA contro il nostro atto, la CTP sospenderà
il giudizio in attesa del pronunciamento della CTR oppure
procederà autonomamente con il suo giudizio ?
Risposta: Potrebbe sia decidere
sia sospendere il giudizio. La Cassazione ha ritenuto che possa
essere sospeso un giudizio ICI se pende ricorso contro la r.c.
Corte di Cassazione, sentenza 1°
giugno 2006, n. 13082 (ICI: giudizio avviso liquidazione sospeso
se contro la r.c. pende ricorso).
Nel caso di impugnazione di un
avviso di liquidazione, se è pendente un giudizio contro la
rendita catastale o si riuniscono i due giudizi oppure diventa
doveroso attendere, prima di decidere sulla liquidazione, il
giudizio relativo alla attribuzione della rendita, che è
pregiudiziale, venga definito.
328. un contribuente ha
acquistato casa il 02/02/2005 ma il Comune ha rilasciato
l'abitabilità solo a maggio dello stesso anno. per quanto
riguarda l'Ici è giusto far pagare al cittadino dalla data di
acquisto o dalla data di rilascio abitabilità?
Risposta: La normativa tributaria
ha carattere speciale. Ora, la lettera a) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92, che definisce il fabbricato ai fini ICI, non ha
alcun riferimento alla agibilità del fabbricato, ma al primo fra
questi tre eventi:
a) accatastamento del fabbricato;
b) data ultimazione dei lavori;
c) uso del fabbricato.
Se dunque il fabbricato era
munito di rendita catastale (come prevedo) sin dal momento dello
acquisto questo va assoggettato, sulla base di essa, sin
dall'1.2.2005, a nulla rilevando che esso non fosse ancora
ritenuto agibile per il Comune.
329.
Un Istituto religioso (ente non commerciale) è proprietario di
un fabbricato accatastato come "D8" Questo fabbricato è stato
ceduto in affitto a persona fisica con partita iva agricola
(ditta individuale imprenditore agricolo) Il "D8" è stato
accatastato ad inizio 2009 su richiesta di accatastamento da
parte dell'ufficio. Il fabbricato è soggetto ad ICI?
Risposta: La Cassazione con sentenza n. 18565/09, che si allega,
ritiene esenti, se rurali, solo i fabbricati accatastati nelle
categorie A6 o D10. Ne consegue che tale fabbricato deve essere
assoggettato ad ICI. Ulteriore motivo di negare l'esenzione sta
in una interpretazione che
vorrebbe l'esenzione in argomento concedibile solo nel caso in
cui l'immobile sia posseduto ed utilizzato da un imprenditore
agricolo.
330.
Un
anziano che si trasferisce alla casa di riposo, mantiene
l'esenzione anche se nell'immobile rimane il figlio che
risultava sullo stesso stato di famiglia, che non ha nessun
titolo di proprietà?
Risposta: E' necessario
verificare se almeno parzialmente il possessore abbia comunque
mantenuto la medesima disponibilità dello alloggio. Dallo Stato
di famiglia del figlio è possibile avere tale riscontro.
331.
La ditta …. IN LIQUIDAZIONE
relativamente all'anno d'imposta 2007 ha effettuato un parziale
versamento ICI. Nei giorni scorsi è stato predisposto l'avviso
d'accertamento relativo. Da una visura camerale della ditta è
emerso che: - data iscrizione liquidazione
volontaria 23/05/2007;
- data iscrizione procedura
concordato preventivo: 09/10/2007.
1. Posso ancora emettere l'avviso
d'accertamento per parziale versamento anno 2007?
2. A chi deve essere notificato
l'accertamento? alla ditta E al liquidatore o a chi?
Risposta: Finché il procedimento
non si trasforma in fallimento, trova applicazione la normale
attività di liquidazione e di accertamento del Comune. Gli atti
di recupero vanno notificati al solo liquidatore giudiziario.
Solo nel caso di apertura di procedura fallimentare, dall'inizio
di tale procedura, sarà sospesa l'attività di accertamento, come
previsto dallo articolo 10, comma 6, del DE.Lgs.n.504/92.
332.
Nel 2009 abbiamo proceduto alla
rivalutazione degli immobili civilisticamente e non fiscalmente,
infatti i valori iscritti a bilancio non hanno valore fiscale.
Applicando l'ICI sul valore contabile, non risultando gli
immobili stessi accatastati, riteniamo comportamento corretto
continuare ad applicare l' ICI sul valore non rivalutato non
avendo la rivalutazione valenza fiscale. Chiediamo conferma in
merito, ringraziando per l'attenzione porgiamo dinstinti saluti
Risposta: Trattandosi di
fabbricati industriali del Gruppo D tale interpretazione risulta
errata. Infatti, il valore contabile deve considerare anche le
rivalutazioni operate, come precisato dal ministero delle
finanze con la circolare n. 20 del 1992, ove al riguardo
afferma: " Relativamente ai beni costruiti in economia o in
appalto nel corso di piu' anni, il coefficiente da
applicare all'ammontare complessivo dei costi sostenuti, ivi
incluso il costo del terreno, e' quello relativo all'anno nel
corso del quale il fabbricato e' divenuto atto all'uso o
e' stato comunque utilizzato dal
possessore.
L'importo che ne risulta va inoltre sommato a quello
che si ottiene moltiplicando gli eventuali maggiori valori
derivanti da rivalutazioni e da costi incrementativi per
i coefficienti relativi agli anni in cui le rivalutazioni
sono state effettuate ed i costi incrementativi sostenuti.
A tal fine si precisa che si tiene
conto sia delle rivalutazioni previste da specifiche
disposizioni di legge, ivi comprese quella di cui alla
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia dalle rivalutazioni
economiche nonche' di quelle effettuate in sede di fusione o
dalle imprese di
assicurazione ai sensi dell'art. 36 della legge 10 giugno 1978,
n. 295. ".
333. Un'abitazione rurale è
abitata dal socio nonchè dipendente di una SRL iscritta nella
sezione ordinaria della camera di commercio dal 2001, con la
qualifica di impresa agricola (sezione speciale) il 7/6/2007. il
proprietario della società ritiene che il fabbricato soddisfi i
requisiti di ruralità (fabbricato abitato dal socio e dipendente
della società SRL) . L'inps mi ha comunicato che la dipendente
della società non è coltivatore diretto, ho verificato che non è
iscritta in camera di commercio e non conosco quale attività
svolga, in qualità di dipendente, nella società. Come posso
verificare il punto F del comma 3-bis del DL 557/93 (esercente
attività agricola), è sufficiente sapere che la società è
impresa agricola per verificare detto requisito? Se invece
dovessi verificare il punto 5 della lettera A del comma 3 del DL
557/93 dovrò accertare che la Soc. a Responsabilità limitata è
IAP e/o deve esserlo anche il socio residente nella casa?
Risposta: Essendo costui anche
dipendente della società e non rivestendo costui la qualifica di
IAP trova applicazione il comma 3 ter dello articolo 9 del DL
557/93 convertito dalla legge 133/94 che così prevede:
3-ter. Le porzioni di immobili di
cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in
catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A (3).
Ora, non essendo censito in
catasto l'immobile l'esenzione non può essere accordata.
Peraltro, se venisse accatastata l'esenzione non potrebbe
accordarsi se l'immobile non risultasse accatastabile nella
categoria A6.
334. Una società risulta
proprietaria di diversi terreni in zona agricola, per quali
non ha presentato a suo tempo alcuna dichiarazione ici. si
chiede se gli stessi sono soggetti all'imposta.
Risposta: Come si evince dalla lettura della lettera c)
dell'articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 sono assoggettati ad ICI solo
i terreni adibiti ad attività agricola. Ne consegue che se i
terreni in argomenti sono incolti e non posseduti da
imprenditori agricoli sono esclusi dagli adempimenti ICI, sia di
dichiarazione che di versamento.
335. Due fratelli hanno
dichiarato e versato per alcuni immobili, di cui due cointestati
e destinati ad abitazione principale, pur non essendo gli stessi
immobili accatastati. A seguito dell'accatastamento, avvenuto
nel 2008, la proprietà degli immobili è stata attribuita alla
società da essi costituita (una falegnameria s.n.c., di cui i
soci sono esclusivamente gli stessi fratelli ed i rispettivi
figli). Premesso che i due fratelli mi hanno dichiarato di
unificare le posizioni delle persone fisiche su quella della
persona giuridica (dichiarazione e versamenti), ora, dovendo
eseguire l'accertamento per mancata dichiarazione di alcuni
immobili (altri fabbricati), dovrei fare quella per infedele
dichiarazione, considerato che la società non può concedere in
uso gratuito gli appartamenti, il loro commercialista mi chiede:
considerato che la società è una snc ed i soci sono solo le
persone fisiche che, di fatto potrebbero attribuirsi l'uso
gratuito, non è possibile utilizzare l'istituto dell'uso
gratuito, nonchè l'aliquota agevolata e la detrazione per
l'abitazione principale?
Risposta: Per definizione
l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto passivo ha la
residenza. Nel caso descritto l'esenzione non deve trovare
applicazione per ben tre motivi:
a) il soggetto passivo è la
società e l'utilizzatore è il socio, e quindi differente
personalità giuridica;
b) le società hanno la sede e non
la residenza;
c) le società non hanno parenti.
La tesi esposta quindi non può
trovare accoglimento, determinando responsabilità di danno
erariale.
336.
Al ns. Comune è pervenuta una richiesta di autorizzazione per
l’installazione di una casetta prefabbricata di ca. 10 mq da
posizionare su verde pubblico in zona limitrofa al cimitero
comunale per la vendita di fiori.
Istruendo la
pratica, ci si pone il problema se sia corretto l’accoglimento
diretto della domanda con l’emissione della concessione di
occupazione di suolo pubblico o se invece si dovrebbe
preventivamente individuare l’area da concedere, darne adeguata
pubblicità e poi formare una graduatoria delle domande
pervenute. In quest’ultima ipotesi ci si chiede anche quali
potrebbero essere i criteri preferenziali per le richieste (E’
possibile prevedere un costo base fisso determinato come TOSAP
e prevedere un ulteriore “indennizzo” variabile che può essere
offerto dagli interessati e che determinerebbe la convenzienza
per l’Ente nel scegliere una o l’altra richiesta?) O ancora, in
alternativa, quale potrebbe essere il criterio di scelta?
Ringraziando per
l’attenzione, saluto cordialmente.
Risposta: in via preliminare, è
necessario stabilire se tale chiosco sarà eventualmente ubicato
su area demaniale oppure su area appartenente al patrimonio
indisponibile del Comune e se la proprietà del chiosco sarà
riconosciuta o meno in capo al concessionario. In ogni caso, non
si renderà applicabile la TOSAP ma l'ICI oppure un canone di
affitto, se l'area non è demaniale o se la proprietà del chiosco
è del Comune. Ricordo, infatti, che il soggetto passivo ICI è il
concessionario di aree demaniali od anche, se l'area appartiene
al Comune come privato, il superficiario.
Certamente, pur potendosi
accettare la domanda, la procedura più corretta è una gara ad
evidenza pubblica. In tale ipotesi il bando dovrà risolvere tali
questioni:
a) chi diverrà proprietario del
chiosco;
b) le caratteristiche del chiosco
e la sua ubicazione;
c) l'esatta ubicazione;
d) i prodotti venduti;
e) la durata eventuale della
concessione o del diritto di superficie;
f) l'onere di accatastamento;
g) il pagamento dell'ICI e di un
canone di concessione.
337. Un proprietario prima casa
con più stanze ne affitta più del 50 come deve pagare l'ici,
noi abbiamo aliquota casa principale e quella ordinaria e
basta.
Risposta: Con la risoluzione n.
723 del 1993 il MF ha affermato che non perde il diritto alle
agevolazioni previste per l'abitazione principale (ora
esenzione) quando si da' in locazione una sola stanza e quindi
quando in locazione è posta la minima parte. Di contro, quando
la locazione ha per oggetto una parte consistente le
agevolazioni non trovano applicazione neppure per la parte
rimasta nelle disponibilità del soggetto passivo, il quale
potrebbe rimediarvi solo per il futuro, scindendo l'unità
immobiliari in due o più.
338. contribuenti possiedono in
comune un area di 792 mq accatastata dal 1998 con scheda a se
stante come urbana (F/1) vicino al proprio fabbricato
accatastato in tre unità A/2 con annessa la vera e propria corte
comune. La predetta area urbana non era edificabile con il
vecchio PRG ma ora (dal 2009), con il nuovo PGT lo è in quanto
il contribuente ha richiesto che venisse inserita come tale
anche in considerazione del fatto che i mappali confinanti di
altri proprietari, di medesima tipologia, lo erano già con il
precedente PRG. In futuro vorrebbe forse costruire dei garage.
Il contribuente dice che il tecnico gli aveva detto che la
citata area non era soggetta ai fini ICI in quanto di pertinenza
del fabbricato. L'area dice il contribuente è prato misto con
alberi vari. Deve essere soggetta ad ICI? E' necessario il
sopralluogo dello stato dei fatti o visto che l'area è stata
volutamente tenuta separata in F/1 e il contribuente ha
richiesto l'inserimento in zona edificabile è elemento
sufficiente per assoggettarla ad ICI?
Risposta: Se l'area è presente
nel catasto urbano non deve essere assoggettata ad ICI, a nulla
rilevando che la stessa risulti edificabile e ciò sino alla
eventuale edificazione. Infatti, la lettera a) dello articolo 2
del D.Lgs.,n.504/92 comprende nel fabbricato l'area che ne è
dipendenza. Ora, tale area essendo graffata va considerata un
tutto uno con i fabbricati asserviti.
339. Questo Comune ha emesso un
accertamento ICI per un’area edificabile con una superficie
catastale (come da visura) di mq 2342. L’interessato ha
richiesto di rivedere gli atti sulla base di un rilievo
celerimentrico della superficie effettiva del terreno eseguito a
loro spese da tecnico abilitato (detto rilievo non è stato però
presentato al catasto per la rettifica della superficie). Dal
rilievo risulta che l’area è di mq.2072 e vi è una fascia di
rispetto di 333 mq.
Si chiede come ci si deve
comportare, per esempio:
a) partire dalla metratura catastale ed applicare una % di
abbattimento (generalmente del 5%) per la fascia di rispetto per
la quale il nostro ufficio tecnico non è in grado di
quantificare la metratura?
b) Tenere valido il rilievo celerimetrico eseguito dalla
controparte ed accertare la metratura effettivamente misurata ma
non registrata?
Risposta: Anche l'area di
rispetto è da considerarsi edificabile (Consiglio di Stato,
sezione V, sentenza 44 del 1991). Di contro, la superficie da
computare non è individuabile dal Catasto, ma dallo strumento
urbanistico.
340. Un contribuente proprietario
di: n. 2 unità abitative di cui una è l'abitazione principale e
l'altra è utilizzata dal figlio; di un immobile censito come
D/10 e di terreni per una superficie complessiva superiore ai
10.000 mq.
Il contribuente ha una pensione
non derivante da attività agricola. Risulta iscritto alla
Camera di Commercio nel Registro Imprese Agricole come attività
agricola associata all'allevamento. Non versa i contributi
INPS e non ha registri IVA.
Il figlio non è imprenditore
agricolo.
Indipendentemente dalla Sentenza
della Corte di Cassazione del 2009. come mi devo comportare?
E' corretto se escludo dall'ici
l'immobile classificato nella categoria D/10 ed eventualmente
anche per gli anni precedenti (dovrei definire un accertamento
emesso prima della Sentenza sopraindicata). L'Associazione dei
coltivatori fino al 2006 gli facevano pagare solamente un
appartamento dal 2006 hanno escluso solamente il D/10. Ho
sentito l'Associazione dei coltivatori e mi confermano che
questo contribuente è iscritto alla Camera di Commercio come
Impresa Agricola ed all'IVA (per beneficiare dei contribuiti
Agea, cosidetti PAC) ma non ha mai versato i contributi e non ha
i registri IVA.
RISPOSTA: Da quanto pare il
contribuente è iscritto nelle imprese agricole ed all'IVA nel
regime di esonero. Il che vuol dire che dichiara un volume di
affari inferiore a 7000 euro l'anno (non guadagno). In
definitiva, astrattamente ci sono le condizioni, ma a mio avviso
(se il comune ha il coraggio) si potrebbe respingere l'esenzione
poiché l'iscrizione è un fatto elusivo diretto unicamente a
procurare vantaggi fiscali immeritati, così come previsto dallo
articolo 37 bis del DPR 600/73.
341. Volevo chiederLe per quanto
attiene la definizione dei valori minimi per le aree
edificabili, ai fini ICI, se è possibile prevedere l'aumento dei
medesimi per l'anno 2010, oppure se anch'essi non possono subire
aumenti?
Risposta: Il blocco delle tariffe
e delle aliquote di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08
convertito dalla legge 133/08 non impedisce la revisione dei
valori, in quanto i medesimi siano oggettivamente aumentati.
Infatti, la disposizione in argomento tende ad impedire
l'aumento della pressione fiscale, ma a parità di capacità
contributiva, mentre nel caso descritto il comune, rispettando
il blocco delle aliquote, si limita ad adeguarla. Si ritiene che
il provvedimento sia da motivarsi nel senso da me indicato.
342. Abbiamo aperto
un'istruttoria relativa ad una parrocchia del comune
proprietaria dei segg. fabbricati:
-
un edificio accatastato unitariamente adibito ad asilo nido e
scuola materna
-
un edificio adibito ad oratorio e casa del canonico
-
una serie di appartamenti e box affittati e per i quali
l'imposta è versata
-
tre appartamenti riservati al parroco ed altri due canonici con
relativi box
-
un ufficio destinato ad ufficio parrocchiale (centro d'ascolto),
sede delle attività Caritas e del coro parrocchiale.
Per quanto concerne l'edificio
adibito a scuola esiste un mini alloggio che è destinato al
custode/tuttofare della scuola che versa un modesto contributo
pari a E. 1.500 annuo dichiarato come redditi diversi sulla
dichiarazione dei redditi La scuola è gestita direttamente, la
frequenza è soggetta a rette di importo pari a quelle di altri
asili privati, la scuola è paritaria, non esiste nel regolamento
di accesso alla scuola vincoli di alcun genere, neanche
religioso e il Consiglio decide sull'eventuale riduzione di
retta a fronte di casi bisognosi. Il bilancio chiude in perdita.
Le scrivo tutto questo perché il commercialista, che non ha mai
versato per la scuola ritenendola esente, si appella adesso
anche alla circolare 2/09 che si attaglia alla modalità di
esercizio della scuola in questione.
E' effettivamente esente e perché
oppure non è possibile riconoscere l'esenzione?
E' possibile riconoscere
l'esenzione come pertinenza del luogo di culto ben quattro
appartamenti con box? Il parroco insiste sul fatto di essere una
grande parrocchia con molti canonici assegnati.
Infine il parroco spiega che la
Caritas non è un "terzo utilizzatore" perché nell'organizzazione
della chiesa cristiana essa è lo strumento per la gestione delle
"situazioni di disagio" ed il responsabile locale è il parroco,
per cui c'è un utilizzo diretto della parrocchia. E' quindi
esente?
Risposta: Gli immobili posseduti
dagli Enti ecclesiastici possono godere della esenzione
attraverso tre canali di esonero:
1. la lettera d dello articolo 7 del
D.Lgs.n.504/92letterad): “ i
fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8
e 19 della Costituzione,
e le loro pertinenze
“;
2. la lettera i) prima parte che
esenta: “)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”
3. la
lettera i) dello articolo 7 seconda parte che esenta: nonché
delle attività di cui all'art.
16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
(2) , ossia gli immobili destinati attività di religione o di
culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
Da tali principi si evince che:
-
1. l’esenzione compete certamente per l’
edificio adibito ad oratorio e casa del canonico, nonché per i
tre appartamenti riservati al parroco ed altri due canonici con
relativi box ed altresì un ufficio destinato ad ufficio
parrocchiale (centro d'ascolto), sede delle attività Caritas e
del coro parrocchiale e ciò tenuto conto che l’uso non è
comunque esclusivamente commerciale. Infatti, con l'articolo 39
del DL 223/06 convertito dalla legge 248/05 si è stabilito
quanto segue: 2-bis. L'esenzione disposta dall'
articolo 7, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima
lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".
-
2. è certo l’assoggettamento per i tre appartenenti e per i box
locati, posto che la locazione è da ritenersi contratto
commerciale, in quanto disciplinato dal codice civile;
3. E’ incerto l’assoggettamento
dell’immobile utilizzato come asilo nido e scuola materna, posto
che esiste un contrasto fra quanto prospettato dal Ministero
delle Finanze con la circolare n. 2/09, che ritiene
non commerciali le attività convenzionate per le
quali sono previste rette nella
misura fissata in convenzione.,
e la giurisprudenza della Cassazione che ritiene commerciali le
attività per le quali l’accesso dello utente è subordinato al
pagamento di rette di frequenza, considerate rilevanti dalla
normativa fiscale e ciò a prescindere dallo avanzo e da ogni
altra condizione.
In conclusione, codesto Comune
potrà accertare l’immobile destinato ad asilo nido ed a scuola
materna solo se intende dissociarsi dalle indicazioni fornite
dalla Circolare ministeriale sopra indicata, ritenuta dallo
scrivente di dubbia legittimità nella parte in cui,
arbitrariamente, ma solo per l’ICI, confonde l’attività
commerciale con il lucro e ciò in conflitto, come detto in
precedenza, con la disciplina dei tributi erariali (IVA e IRES)
che considerano tali attività commerciali e ciò a prescindere
dallo avanzo di gestione, come invece nella sostanza ritenuto
essenziale per rigettare l’esenzione dal Ministero delle
Finanze.
343.Il
Sindaco pro tempore del mio Comune il quale mi chiede di cassare
o in alternativa modificare l'art. 17 del Regolamento Ici, che
prevede l'assimilazione ad abitazione principale dell'immobili
concessi in uso gratuito ai discendenti in linea retta di primo
grado che abbiano il
requisito della residenza. Secondo me, alle luce delle
disposizioni vigenti, non è possibile, ma il
Sindaco insiste nel senso opposto. Nel caso di mio parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
modifica del regolamento, incorro in qualche tipo di
responsabilità?
Risposta: Il comma 7 dello articolo 1 del D.L. n.93/08,
convertito dalla legge 126/08, che sotto riporto, mira ad
impedire, fino alla riforma del federalismo fiscale, l'aumento
della pressione fiscale dei Comuni, in ogni modo essa sia
esercita. Peraltro, sul rispetto di tale principio sono
chiamate a vigilare le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. La violazione di tale disposizione potrebbe
realizzare il reato di abuso di potere. Nel caso in cui il
Sindaco insista nel sottoporre il provvedimento di modifica al
Consiglio Comunale, Lei è tenuto ad esprimere parere
negativo. Seppure il parere da lei espresso non sia vincolante,
con esso potrebbe liberarsi da ogni responsabilità. La prova del
nove della esattezza di tale interpretazione è facilmente
acquisibile mediante richiesta di parere (con risposta scontata)
alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
In senso conforme si è espressa la Corte dei conti per la
regione Piemonte, con il parere n.9/2009: "illegittimo
modificare i regolamenti ICI". Nessuna modifica è possibile,
sostiene la Corte dalla data di approvazione del DL 93/08.Nei
fatti oggetto del parere in esame, il sindaco di Coggiola
(Bi) esprimeva forti perplessità sul fatto che si potesse
provvedere all'eliminazione dell'esenzione dall'ici, per
l'abitazione data in comodato ai parenti in linea retta o
collaterale oltre il primo grado, contenuta nel regolamento
comunale. Le perplessità del primo cittadino nascono infatti
dalle disposizioni contenute nel decreto legge n.93/2008, ove si
prescrive che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino
all'attuazione del federalismo fiscale, le regioni ed enti
locali non possono deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali o delle aliquote di tributi lo attributi con legge
dello Stato. In poche parole, eliminando fattispecie di
esenzione dall'imposta, si avrebbe un aumento, seppur indiretto,
della pressione fiscale. Infatti, è vero che, procedendo
all'abrogazione
dell'assimilazione ad abitazione principale degli immobili dati
in comodato a parenti, una parte dei cittadini che sino ad oggi
ha beneficiato di tale assimilazione (non pagando l'Ici),
dall'approvazione della modifica verrebbe ad essere incisa dal
tributo. (n.d.r. a mio avviso sono comunque possibili
variazioni regolamentari a vantaggio dei contribuenti ma a
condizione che il beneficio sia posto a carico delle finanze
comunali).”
344. Con Ns. regolamento comunale
con decorrenza 01.01.2007 abbiamo previsto l'equiparazione
all'abitazione principale delle abitazioni e relative pertinenze
concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta
entro il primo grado ivi residente e dagli stessi utilizzate
come abitazioni principali.
Pertanto se l'immobile è di
proprietà del marito non residente e nella l'abitazione ès tata
concessa in uso gratuito alla moglie ivi residente, devo
concedere l'esenzione?
Risposta: La moglie non è un
parente e quindi non può beneficiare il marito di tale
beneficio. L'esenzione del marito è applicabile solo con il
canale descritto dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92,
che sotto riporto. In sintesi debbono sussistere tutte le
seguenti condizioni:
a) i coniugi debbono essere
separati o divorziati;
b) l'assegnazione deve essere
ordinata dal Tribunale;
c) deve trattarsi dell'ex
alloggio coniugale;
d) il marito non deve avere la
disponibilità di abitazione principale nello stesso Comune
dell'ex moglie.
345. Una
società di capitale proprietaria di un fabbricato di categoria
A8/2 con r.c. 3.976,72 ha dichiarato ai fini ICI anno 1993 un
fabbricato inagibile. Detta società non ha effettuato alcun
versamento a decorrere dall’anno d’imposta 2002;l’immobile è
stato venduto nel 2007 (vendita € 1.500.000,00 gli acquirenti
hanno dichiarato e versato l’imposta senza riduzione del 50
%).L’ufficio ha emesso avviso di accertamento anno 2003
contestando l’omesso versamento al 100% dell’imposta e ha
applicato la sanzione del 30% per omesso versamento
(comunicazione ICI). Il regolamento ici vigente nell’anno 2003
prevedeva che “la riduzione dell’imposta si applica se entro il
termine di pagamento dell’acconto viene presentata domanda di
perizia all’ufficio tecnico comunale oppure viene presentata al
comune la dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di
inagibilità o inabitabilità. La richiesta di riduzione ha
validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione; qualora
le condizioni di inagibilità e inabitabilità continuino a
sussistere, occorre presentare richiesta di riduzione per
ciascun anno successivo.”
La società ha presentato
ricorso innanzi la C.T.P. DI LECCO, l’udienza non è stata ancora
fissata.
Nel ricorso la società ha
allegato una perizia fatta nel 2000 che così precisa ”dal
sopralluogo eseguito con il tecnico comunale è risultato che
l’immobile è inagibile in quanto l’incendio del 1990 ha
seriamente compromesso la staticità delle strutture orizzontali
unitamente all’avvenuto crollo della scala interna di
collegamento. Quanto sopra è stato anche certificato dal Sindaco
del Comune di……… a seguito rilascio dichiarazione in data
05.10.85 che si allega in originale”.
Si precisa che da quanto
acquisito dagli altri uffici comunali il fabbricato non ha
subito interventi edilizi.
Dovendo emettere l’avviso di
accertamento ici anno 2004 e non essendosi ancora pronunciata la
C.T.P. DI LECCO pensavo di emettere l’avviso di accertamento al
100% con sanzioni . Vorrei un suo parere professionale in
merito.
Risposta: come si evince dalla
lettura del comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92
l'agevolazione in argomento, che comporta la riduzione al solo
50 per cento della base imponibile, è condizionata:
a) certificazione o
autocertificazione dello stato di inagibilità;
b) dichiarazione del non uso.
Ora, mentre la Cassazione ha in
sostanza affermato che in carenza di tale adempimento non si ha
diritto ad alcuna riduzione, alcune CT hanno in vece concesso la
riduzione ritenendo che il Comune fosse in grado di conoscere
tale situazione. Consiglio di inviare l'accertamento con imposta
piena e sanzioni ridotte ad 1/8 e poi caso mai ridurre l'imposta
al 50 per cento e ridurre le sanzioni ad 1/4. Allego fac
simile.
346. Il regolamento comunale
prevede l'esenzione dall'ICI dell'abitazione data in uso
gratuito ai parenti in linea retta di primo grado. La mamma ha
dato in uso gratuito al figlio la casa dove il figlio abitava
con la famiglia. Ora a causa di separazione la casa è abitata
dalla nuora e 2 figli minori. Chiede se deve pagare l'ICI.
Risposta: Purtroppo si, perché la
nuora non è parente ed i nipoti, peraltro minori, sono di
secondo grado.
347.
Sono con la presente a chiedere un'informazione
per quanto riguarda l'Ici in particolare per un capannone
categoria D/10 strumentale all'attività agricola di una persona
che risulta dipendente visto che lavora come operaio presso una
ditta, ma che iscritto all'ufficio Iva svolge comunque attività
di agricoltore un paio di volte all'anno, volevo sapere per
quanto riguarda l'Ici del capannone è dovuta?
Risposta: L'iscrizione all'IVA
non è idonea a soddisfare la condizione soggettiva, essendo essa
connessa alla iscrizione del soggetto nel registro delle imprese
agricole.
Tale cespite dovrà quindi essere
normalmente assoggettato ad ICI.
348.
Si chiede di conoscere se un
fabbricato strumentale censito al catasto fabbricati con CAT.
D10 effettivamente destinato al deposito di prodotti agricoli e
ricovero di mezzi agricoli, posseduto quale proprietaria da un’
IMPRESA AGRICOLA in forma giuridica di S.R.L., priva della
qualifica di imprenditore agricolo in quanto nessun socio o
amministratore presta la propria attività presso la predetta
società, sia ESENTE ai fini ICI sul presupposto oggettivo
riferito al fabbricato rurale, ovvero se l’imposta sia DOVUTA
per l’eventuale carenza del presupposto soggettivo.
Risposta: Ai sensi del comma 3bis dello articolo 9 del DL 557/93
convertito dalla legge 133/94 sono da considerarsi rurali i
fabbricati utilizzati da imprenditori agricoli accatastati come
D10. Controlli dunque se tale società è iscritta o meno nel
registro delle imprese agricole. La visura della CCIIAA è utile
per avere certezza del diritto o meno alla esenzione, sempre che
tale società sia anche proprietaria dello immobile.
349. Abbiamo
alcune richieste di compensazione tra contitolari per gli anni
2002/2003 (richieste in autotutela o ricorsi pendenti) che, in
base al regolamento, potrebbero essere accolte solo a partire
dall’anno 2005.
Come sappiamo
l’articolo 52 del D.Lgs 446/1997 prevede che le modifiche ai
regolamenti comunali hanno efficacia per l’anno in corso, se
adottate entro la data di approvazione del bilancio di
previsione, e, in caso di approvazione dopo tale data hanno
efficacia dall’anno successivo. Tale principio viene confermato
anche dall’articolo 3 comma 1 della Legge 212/2000.
L’articolo del
regolamento che riguarda le compensazioni, nella prima stesura
dell’anno 1999, al primo comma prevedeva “che i versamenti, se
effettuati in determinati modi, sono considerati regolari a
condizione che l’imposta fosse stata completamente assolta” e
il secondo comma “La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche in riferimento agli anni anteriori all’entrata in
vigore del presente regolamento”.
Nell’anno 2002
l’articolo viene modificato nella sua parte sostanziale e rimane
in vigore il secondo comma.
Nell’anno 2005
l’articolo viene modificato nuovamente nel primo comma e viene
soppresso” che l’imposta sia stata totalmente assolta omissis”
Rimane in vigore il secondo comma “
Nell’anno 2007
l’articolo viene ulteriormente integrato con l’inserimento che
la compensazione può essere effettuata anche tra i versamenti
del nudo proprietario e dell’usufruttuario, e viene soppresso
“La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in
riferimento agli anni anteriori all’entrata in vigore del
presente regolamento”.
Il Difensore
Civico, considerato che il seconda comma del regolamento
(eliminato solo nell’anno 2007) è stato mantenuto dal Consiglio
Comunale anche in presenza delle modifiche apportate nell’anno
2002 e nell’anno 2005, ritiene legittima l’applicazione
retroattiva delle modifiche, a favore dei contribuenti,
introdotte nell’anno 2005 e nell’anno 2007. Il Difensore Civico,
considerato che non ci sono provvedimenti dai quali emerga
l’illegittimità del secondo comma, non ritiene quest’ultimo un
refuso di stampa, ma una precisa volontà del Consiglio Comunale.
Precedentemente
alla suddetta richiesta, abbiamo sempre interpretato la non
applicabilità della retroattività delle varie stesure del primo
comma dell’articolo 12, considerando, la mancata soppressione
del secondo comma, come un semplice refuso di stampa.
Con la presente
per chiederle il Suo parere in merito all’accettazione della
tesi del Difensore Civico e quindi di riconoscere la
retroattività delle modifiche introdotte nel 2005 e nel 2007. Si
chiede, inoltre, se tale interpretazione può essere estesa, in
via di autotutela, anche agli accertamenti relativi a questi
casi, divenuti definitivi, e non pagati alla data odierna.
Risposta: In via preliminare, si fa
rilevare che il comma 16 dello articolo 53 della legge 388/00,
come modificato dall’Articolo
27, comma 8, della legge n. 448 del 2001
16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Il comma 8 dello articolo 8 della legge 212/00,
Statuto del contribuente, così dispone:
8. Ferme
restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia
di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria
mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno
d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi
per i quali attualmente non è previsto.
Atteso che una attenta lettura dei principi
contenuti nello Statuto del contribuente portano a ritenere che,
mentre le leggi tributarie sfavorevoli al contribuente non
possono avere efficacia retroattiva, per quelle favorevoli non
vi sono impedimenti per la loro retroattività, in base al
principio del favor rei.
Ritenuto, poi, che alcun nocumento deriva al
Comune nello aderire alla tesi prospettata ed anzi che la
relativa applicazione migliora la qualità del rapporto
giuridico, rendendolo più efficiente, efficace ed opportuno.
Ciò premesso, per le ragioni anzidette, si
ritiene di condividere ampiamente la tesi espressa dal Difensore
Civico del Comune e ciò a prescindere dalla esistenza di norme
regolamentari attuali o pregresse, stante che la soluzione trova
conforto nei principi dello Ordinamento Tributario (Statuto del
Contribuente).
350. Il passaggio di un terreno
da agricolo a edificabile obbliga il Comune a comunicarlo al
proprietario, giusto? Ma da quando? E nel caso non fosse stato
fatto il Comune è legittimato all’accertamento e recupero
d’imposta?
Deve sapere che ogni tanto i
tecnici del paese si rivolgono a me per chiedere chiarimenti
sull’ici per loro clienti…. Credo dunque che una certa
professionalità me le sia fatta (e questo anche grazie a Lei)….
Risposta: Secondo la cassazione
l'assoggettamento delle aree edificabili decorre dalla data di
adozione (e non di approvazione) dello strumento urbanistico
generale e ciò a prescindere dal fatto che il Comune ne abbia
dato comunicazione. Le riporto qui sotto la più recente
sentenza della Cassazione con il relativo commento.
Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009:
ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha
notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto
«ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale
inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del
contribuente».
Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo
alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni
che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un
fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà
pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il
proprietario di un fondo che da agricolo era diventato
edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai
notificato, prima dell'avviso di accertamento.
L'approvazione dello strumento urbanistico. Per
questo il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo. Ma la
commissione tributaria provinciale gli aveva dato torto. Stessa
sorte in secondo grado. Così il proprietario del terreno ha
fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza
successo. In particolare l'uomo aveva lamentato la violazione
del diritto di difesa, soprattutto alla luce dello statuto del
contribuente. Ma la sezione tributaria ha respinto il gravame
non condividendo questa tesi. Nessuna violazione dello statuto,
ha detto a più riprese Piazza Cavour. Non ci sono norme che
sanzionano l'omessa comunicazione da parte del comune
dell'approvazione dello strumento urbanistico. Anche la Procura
generale del Palazzaccio aveva sollecitato questa conclusione.
351.
Ho bisogno di confrontarmi con
lei per questioni che riguardano agricoltori con terreni
edificabili. La prima riguarda una società agricola in forma di
S.n.c.
Mi pare chiaro che come società
debba versare l’ICI sulle aree edificabili, però leggendo l’art.
12 della legge 9/05/75 n. 153 che individua come imprenditore
agricolo quella in cui almeno la metà dei soci abbia la
qualifica di imprenditore agricolo professionale, mi è venuto il
dubbio. La seconda, più complessa, riguarda una società “società
agricola eredi di …” costituita a seguito della morte del padre
dai due figli e la vedova che opera su terreni edificabili.
L’unico “imprenditore agricolo
professionale” è il figlio (iscritto negli elenchi, conduce il
fondo a tempo pieno), la sorella non collabora, la madre forse
si, ma non è iscritta (è rappresentante legale della società).
Fino ad oggi (ignorando la presenza della società che mi è stata
comunicata solo ora) ho esentato l’imprenditore agricolo
professionale per la sua quota di proprietà, facendo pagare agli
altri due soci l’ICI sui terreni. L’imprenditore mi comunica
che, essendo tutti i terreni confluiti interamente nella società
agricola in maniera indivisa, è sufficiente che uno solo dei
soci abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale
per estendere anche agli altri soci le agevolazioni ICI.
Il regolamento comunale ICI non
dice nulla di diverso dalla legge.
Secondo me la presenza della
società agricola non cambia nulla e confermerei l’esenzione solo
all’imprenditore.
Risposta: E'
necessario distinguere se il soggetto passivo è una società
oppure un socio o comunque una persona fisica. Ora, le società,
anche se dotate della qualifica IAP, siano esse di persone che
di capitali non sono da considerarsi esenti, in carenza del
requisito di fisicità stabilito dal comma 2 dello articolo 58
del D.Lgs.n.446/97, così come precisa dalla Cassazione con la
massima ricavabile dalla sentenza sotto riportata:
Corte di cassazione, sez. tributaria sentenza n.
21761-09: ICI: società di capitali non godono delle agevolazioni
dello articolo 9 del D.Lgs.n.504/92
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione
Civile Sezione 5 n, 9510 dell'11 aprile 2008) chiarisce che in
tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito
della "ruralita'", quale presupposto del trattamento agevolato
previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
articolo 9, richiede che il contribuente il quale invochi la
natura rurale dell'immobile al fine di usufruire del regime
agevolato d'imposta, dimostri:
a) il possesso dei terreni da parte di
coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo
principale;
b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti
soggetti;
c) la persistenza dell'utilizzazione agro - silvo - pastorale;
mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione.
Chiarisce inoltre la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione
Civile, Sezione 5, n. 214 del 7 gennaio 2005) che si considerano
coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo
il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 58,
comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali previsti dalla Legge 19 gennaio 1963, n. 9, articolo
11, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidita', vecchiaia e malattia.
Saranno,
invece, esenti i soggetti passivi rivestenti la qualifica IAP ed
iscritti nei ruoli previdenziali ed in caso di contitolaritrà
con altri questi ultimi saranno integtralmente assoggettati per
la loro quota.
352. Unica abitazione posta su due distinti
mappali. Un contribuente è proprietario al 50% di due unità
immobiliari, che utilizza come unica abitazione principale,
classificate al catasto nel seguente modo: nct.18.153.1 cat.
A/2 consistenza 8,5 vani e nct.18.38.3 cat. A/2 consistenza 5
vani. Nel quadro D - note relative al documento e relazione
tecnica - del DOC-FA si legge: unità usufruibile dal 2005, il
sub. 1 mappale 153 unito con il sub. 3 mappale 38 forma unica
u.i.u., si è reso necessario l'accatastamento con 2 docfa e 2
identificativi diversi in quanto il fabbricato insiste su più
mappali intestate a ditte differenti. Il proprietario che
risiede regolarmente, invoca l'esenzione ai fini ICI, in quanto
sostiene che di fatto si tratta di un'unica abitazione.
Risposta: La lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92
afferma, nella sostanza, che ogni unità separatamente
accatastata gode di specifica e differente autonomia impositiva.
Tale principio è stato poi ribadito dal Ministero delle Finanze
con la risoluzione n. 6 del 2002, che qui si allega
e con la quale il predetto Ministero spiega le ragioni per le
quali non è possibile agevolare entrambe le unità. Non può
rimuovere tale principio la sentenza della Cassazione n.
25902/08, non solo perché in contrasto con altra sentenza della
stessa Cassazione (n. 10981 del 2007), ma per i
principi normativi che disciplinano l'abitazione principale ai
fini ICI.. Peraltro, facendo la somma delle superfici delle due
unità la superficie complessiva dovrebbe cambiare di categoria
catastale e persino in determinate ipotesi essere considerata di
lusso. Si tenga conto poi che i mappali sono di
proprietà di soggetti diversi e che tale fattispecie potrebbe
essere considerata fatto elusivo diretto ad acquisire
artatamente vantaggi fiscali e quindi irrilevante ai sensi dello
articolo 37 bis del DPR 600/73. In conclusione, si ritiene che
una sola delle due unità possa essere considerata abitazione
principale.
353. 1. Una società cooperativa a
proprietà indivisa ha ultimato degli alloggi nel corso del 2009.
Fino alla stipula dell'atto notarile di cessione dei beni ai
singoli soci (non ancora avvenuta), di chi è la soggettività
passiva? Paga la cooperativa oppure ogni socio sull'alloggio
assegnato ancorché in via provvisoria? Poiché quasi la totalità
degli alloggi sono prime case, se il soggetto passivo fosse la
società cooperativa, può la stessa usufruire delle relative
agevolazioni?
Risposta: Le cooperative a
proprietà indivisa, diversamente da quelle a proprietà divisa,
non godono di alcuna agevolazione, rimanendo soggetti passivi
fino alla data del rogito. Infatti, la mera assegnazione in uso
delo alloggio non ha natura di diritto reale, ma di diritto
obbligatorio. In senso conforme vedasi il parere espresso dal
consiglio nazionale del notariato, studio 85-2006i (riportato
sulla mia guida all'ici 2009, edizioni EDK, pagine 87 e 88).
354. Una signora anziana ha
trasferito la residenza in un istituto di ricovero nel corso del
2009. Il fabbricato attualmente è affittato ad uso turistico,
quindi non può essere dichiarato non locato per poter usufruire
dell'esenzione (prevista da regolamento) per le unità abitative
possedute da soggetto anziano che ha acquisito la residenza in
istituti di ricovero. Se in un prossimo futuro il fabbricato non
dovesse più essere locato, può la signora usufruire
dell'esenzione?
Risposta: Si, ma sempre che sia a
disposizione del soggetto passivo e quindi in condizioni di
essere utilizzato come abitazione.
355. L.
23-12-1996 n. 662
Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
3.
56. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Il nostro regolamento ha recepito
quanto sopra.
Le chiedo se la residenza presso la casa di
riposo, debba necessariamente risultare da verifiche anagrafiche
o basta anche una dichiarazione della
struttura ove effettivamente abita l'anziano per potere
riconoscere l'agevolazione?
Risposta: Le norme agevolative
debbono essere interpretate in modo letterale. Ne consegue che
l'esenzione è subordinata al fatto che il soggetto passivo abbia
trasferito la propria residenza anagrafica nello Istituto di
ricovero. In carenza, l'esenzione non può trovare applicazione.
356. Il regolamento comunale ha
recepito la possibilità di equiparare ad abitazione principale
l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a
residenza ai parenti in linee retta e collaterale fino al
secondo grado. Si verifica questa situazione:
L'immobile è di proprietà del
Sig. X che concede al figlio Y (e famiglia) l'utilizzo gratuito
dell'immobile.
Il figlio Y si separa e torna a
vivere con il genitore X. Nella casa rimane a vivere la moglie
con i figli minori.
In questo caso non è possibile
concedere l'esenzione per equiparazione?
Essendo che il marito Y non ha
alcun altro immobile di proprietà nel Comune (Finanziaria 2008),
è possibile a suo parere traslare la marito Y alla moglie il
comodato gratuito?
Risposta: No, poiché la nuora non
è parente ma affine ed i figli minori non hanno capacità
giuridica, posto che l'usufrutto legale è in capo comunque ai
genitori (articolo 324 cc).
357.
un
contribuente ha acquisito prima del 1993 la proprietà di
un'abitazione e un'area edificabile gravata dall'usufrutto di
una lontana parente. A febbraio 2009 l'usufruttuaria è deceduta
ed il contribuente ha acquisito la piena proprietà degli
immobili ma non è lui l'erede dell'usufruttuaria in quanto,
tutti gli altri beni, sono andati in eredità ai legittimi eredi.
Noi dovremmo emettere degli accertamenti a carico
dell'usufruttuaria perchè non ha mai pagato niente a titolo
d'imposta; poichè è deceduta, a chi notifichiamo gli
accertamenti? Al nudo proprietario o agli altri eredi?
Risposta: fino alla morte della usufruttuaria i
debiti tributari fanno capo non al nudo proprietario ma agli
eredi impersonalmente e solidalmente e quindi vanno così
notificati. il nudo proprietario, con la morte dello
usufruttuario, diviene soggetto passivo dalla morte dello
usufruttuario e solo da tale data sarà chiamato personalmente a
pagare.
358. tratta di un fabbricato
industriale (D/7) con rendita catastale, oggetto di un
fallimento che ha avuto inizio nel 1990 e che si è concluso il
8/4/2009 con l'emanazione del decreto di trasferimento di
immobili a favore dell'assuntore (moglie di uno dei soci della
ditta fallita).
L'ufficio durante le proprie
verifiche di controllo, settembre 2008, si è accorto che non è
mai stata presentata nessuna denuncia e nessun versamento è
stato effettuato per il fabbricato D/7 pertanto sono stati
emessi avvisi di accertamento ai proprietari dell'immobile
(persone fisiche soci della ditta), ignorando che era in
corso una procedura di fallimento.
Lo studio del curatore
fallimentare, informato dai soci, ci ha comunicato l'esistenza
della procedura fallimentare e che a breve sarebbe stato emesso
il decreto di trasferimento del bene. Pertanto sono stati
annullati gli avvisi emessi.
A questo punto abbiamo informato
sia il curatore che i soci che entro 3 mesi dal decreto di
trasferimento degli immobili avrebbero dovuto versare l'imposta
ICI a partire dall'anno 1993.
Il pagamento entro tale termine
non è avvenuto e noi siamo nella condizione di emettere gli
avvisi di accertamento dal 1993 al 2008.
I dubbi sono:
- Il Comune aveva l'obbligo di
insinuarsi nel fallimento? perché l'assuntore ci contesta il
fatto che non ci siamo insinuati e che ha provveduto solo al
pagamento di tutti i crediti ammessi al passivo
- Gli avvisi di accertamento che
dobbiamo emettere, a chi vanno intestati
Risposta: Il comma 6 dello
articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:
6. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il
curatore o il commissario
liquidatore,......................................................................
sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il
periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili .
Ne consegue che il Comune non è
tenuto alla insinuazione nel passivo fallimentare, ma doveva il
curatore, senza sollecito del Comune, dapprima versare l'ICI
dovuta per il periodo decorrente dal 2003 al 31.3.2009 e poi
riversare allo attivo fallimentare la somma residua del prezzo
di vendita. L'avviso di accertamento (unico) dovrà quantificare
l'imposta dovuta in base alle differenti aliquote vigente nelle
varie annualità,applicando la sanzione del 30 per cento. Gli
atti intestati al fallito dovranno essere notificati al
curatore. Per il periodo successivo, invece, l'ICI è dovuta
dalla moglie del socio. Qualora, tuttavia, l'assuntrice non
abbia versato il prezzo, ma si sia impegnata unicamente a
saldare i debiti fallimentari, l'avviso di accertamento così
formulato dovrà essere notificato ad essa. Qualora questa non vi
provveda potrà essere iscritta ipoteca su detto immobile.
In conclusione, l'avviso di
accertamento per l'intero periodo va notificato al curatore se è
stato sborsato dallo assuntore il prezzo di vendita o allo
assuntore nel caso inverso e ciò senza insinuazione nel passivo
fallimentare da parte del Comune.
359.
Immobile adibito ad abitazione
principale comproprietari i coniugi al 50%, quindi escluso dall'ici;
Altro immobile adibito ad
abitazione principale da altra contribuente (sorella di uno dei
due coniugi sopraindicati) proprietaria al 100: escluso ici;
Immobile adibito ad autorimessa da tutti i contribuenti
sopraindicati; la proprietà è così suddivisa: i due coniugi sono
usufruttuari entrambi nella misura del 16,66% ciascuno; l'altra
contribuente è proprietaria per la rimanente quota del 66,67%.
E' corretto escludere dall'ici la pertinenza
considerato che i soggetti passivi sono diversi rispetto ai due
immobili adibiti ad abitazione principale? Se è corretto mi può
dire, per cortesia, a quale normativa fare riferimento.
Risposta: Anche se potrebbe
sembrare iniqua, tale autorimessa non può essere considerata
pertinenza, per carenza soggettiva, non avendo la stessa
denominazione delle due unità principale. Ciò è il risultato di
una attenta lettura dello articolo 817 cc.
360.
disturbo solo per una questione
breve ma che riguarda le cartolarizzazioni immobiliari: il
gestore soggetto passivo dell’ICI (art. 2 comma 6 DL 351/01 conv
in legge 410/01) è il gestore delle vendite cioè della
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico acquistato da
una società di cartolarizzazione di riferimento per la Regione
FVG oppure la società incaricata dalla predetta società
proprietaria dei beni immobili ai fini della vendita ?
Pur individuata una società di
cartolarizzazione (anche proprietaria dei beni acquisiti dalla
regione con apposita delibera di giunta regionale) questa a sua
volta incarica un’altra società della gestione dell’operazione
di dismissione (con procura speciale in virtù della quale
interviene anche nel rogito di cessione successiva).
Risposta: La questione ha trovato
definitivo chiarimento con la risoluzione n. del 2007 DPF. La
risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento
ai fini ICI degli immobili che sono stati trasferiti
alla Societa' per la cartolarizzazione dei beni
immobili pubblici (S.C.I.P. S.r.l.), nell'ambito della
dismissione del
patrimonio
immobiliare
dello Stato e di altri enti pubblici. In relazione a detti
immobili l'art. 2, comma 6 del d.l. n. 351 del 2001, dispone
che soggetti passivi dell'ICI sono i
gestori
dei beni stessi, effettuando, quindi, una distinzione tra
il soggetto proprietario degli immobili, cioe' la S.C.I.P.
s.r.l. ed i soggetti
gestori,
vale a dire gli enti ex proprietari degli immobili in
questione. Cio' comporta che alla S.C.I.P. s.r.l. non puo'
essere attribuita la soggettivita' passiva del tributo. In
sostanza, nella risoluzione in questione viene precisato
in maniera piu' puntuale il concetto gia' espresso sulla
stessa questione nella risoluzione n. 1/DPF del 7 aprile
2005, eliminando cosi' ogni dubbio sul soggetto passivo
dell'ICI. A sua volta la risoluzione n. 1 del 2005 aveva
chiarito che il soggetto passivo ai fini ICI deve
essere individuato nella societa' di gestione del fondo
comune di investimento immobiliare e gli immobili
trasferiti potranno godere dello stesso trattamento
tributario a cui erano assoggettati prima del
trasferimento
effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato d.l. n.
351 del 2001. Naturalmente, anche in questo caso, potrà
essere mantenuta l'eventuale esenzione dall'ICI solo ove
gli immobili oggetto dell'esenzione permangano nell'uso
pubblico ovvero nella destinazione urbanistica
finalizzata all'erogazione dei servizi pubblici. Ne consegue
che soggetto passivo dovrà ritenersi la società di
cartolarizzazione della Regione FVG e non la società incaricata
della vendita di tali immobili.
361. Un
C2 che viene adibito a piccolo pollaio (6 galline) e ricovero
attrezzi da giardino utilizzato esclusivamente dal proprietario
dell'abitazione principale può essere considerato pertinenza
della medesima ai fini dell'esclusione dal pagamento dell'ICI?
Il ns regolamento recita a
proposito di pertinenze:
Si considerano parti integranti
dell’abitazione principale le relative pertinenze,
indipendentemente dal loro numero, ancorché distintamente
censite al catasto urbano o censibili qualora non vi siano già
iscritte (intendendo come tali gli immobili classificati o
classificabili nelle categorie C2, C6 e C7) utilizzate
direttamente del possessore dell’abitazione principale e
destinate in modo durevole a servizio e ornamento della
medesima.
Risposta: Una interpretazione restrittiva porterebbe ad
escludere tale pertinenza dalla esenzione, posto che il pollaio
non è pertinenza della abitazione principale, ma rappresenta
l'esercizio di fatto di una attività agricola. Peraltro, se non
sbaglio, la normativa sanitaria vieta l'esercizio di tali
attività presso le abitazioni (un mio parente è morto proprio in
questi giorni probabilmente per detto motivo).
In
conclusione, non concederei l'esenzione al pollaio.
362.
Un contribuente sta eseguendo una
ristrutturazione con creazione di nuovi fabbricati di un
immobile posto in zona agricola.
Considerato che il presupposto impositivo è l'area edificabile,
il Comune procede nella valutazione del valore in questo modo.
Superficie fondiaria = superficie utile x 0,50 (indice di
utilizzazione fondiaria). Per il calcolo della Superficie Utile
viene utilizzato quello dichiarato dal progettista (superficie
abitabile desunta dal progetto).
Da un punto di vista tributario è corretto considerare solamente
la superficie dichiarata dal progettista ai fini urbanistici la
quale non tiene conto della superficie dei locali che hanno
destinazione funzionale a servizi ma con caratteristiche
abitabili (ad esempio l'altezza superiore a mt 2,80 come
cantine, lavanderie, sottotetti, garage)?
Nel caso specifico è in ristrutturazione un fabbricato dove al
piano terra troviamo solo servizi e l'abitazione è posta al
piano 1° con una superficie utile di mt. 116 per cui stando alle
norme urbanistiche il valore dell'area va calcolato su un totale
di mt. 232. (116 X0.5). Di fatto l'effettiva superficie
utilizzata è il doppio se si considerano anche i mt dei servizi
al piano terra.
Come ci dobbiamo comportare? Nel regolamento non è previsto
nulla.
Risposta: Il problema va risolto in base a quanto
previsto dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92,
assoggettando l'area di sedime e quella pertinenziale, in luogo
della r.c., sin dal momento dei lavori edilizi. Infatti, recita
tale comma:
6. In caso di utilizzazione
edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di
interventi di recupero a norma dell'articolo
31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457,
la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2,
senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino
alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato.
Non condivido quindi la soluzione valutativa
sopra indicata, stante che l'area di cui al comma 6 ha valori
ben diversi e superiori rispetto a quella descritta al comma 5
di detto articolo, godendo per la vicinanza del fabbricato di
una sorta di rendita di posizione. Io propongo che sia valutata
nel seguente modo (vedasi mie pubblicazioni):
a) valore dello edificio finito;
b) meno valore dello edificio prima dello inizio
dei lavori;
c) meno costi di costruzione;
d) meno percentuale del 10 per cento quale
profitto del costruttore.
363.
il
Comune di …… vorrebbe sapere se è vero che la notifica delle
rendite catastali definitive non è sempre stata obbligatoria ma
che, tale obbligo, è stato introdotto solo da qualche anno; in
tal caso vorrebbero anche sapere se esiste una normativa che
abbia introdotto tale obbligo per l'agenzia del territorio.
Risposta: Tale obbligo è stato introdotto in via
generale dal decreto legislativo n. 546/92 sul contenzioso
tributario, il quale allo articolo 19 prevede fra gli atti
impugnabili l'atto di attribuzione della rendita catastale. Ora,
essendo il ricorso producibile pena l'inammissibilità entro 60
giorni dalla notifica ne consegue l'obbligo di tale adempimento
da parte del Catasto. Tuttavia, tale ufficio ha continuato nella
prassi previgente a depositare l'atto di attribuzione della r.c.
all'albo pretorio del Comune del possessore. Tale prassi è stata
giudicata illegittima dalla Cassazione conn sentenza n. 4509 del
2000.:
Pur in mancanza di un'esplicita previsione
normativa, l'atto di classamento deve essere notificato o
comunicato all'interessato, sia in conformità al principio
secondo il quale i provvedimenti amministrativi sono notificati
ai soggetti che in essi siano direttamente contemplati per
consentire la diretta impugnazione sia e comunque in attuazione
dell'art. 11 commi 3 e 4 d.l. n. 70 del 1998 che ha introdotto
la regola generale della notificazione o comunicazione degli
atti di classamento nonché dell'art. 30 comma 11 l. 23 dicembre
1999 n. 488.
Cassazione civile , sez. trib., 10 aprile 2000,
n. 4509
Damiani e altro c. Min. fin.
Poiché nonostante tale obbligo di notifica il
Catasto continuava a depositare l'atto di attribuzione all'olbo
pretorio del Conmune, è intervenuta a riconfermare l'obbligo di
notifica l'articolo 74 della legge 342/09. Con tale legge si è
tollerato tale prassi per le attribuzioni intervenute sino al
31.12.1999 (senza pagamento di sanzioni ed interessi da parte
del contribuente) e si riconfermato tale obbligo per le
attribuzioni effettuate dall'1.1.2000. Infatti, il comma 1 DI
TALE ARTICOLO COSì DISPONE:
Attribuzione o modificazione delle rendite
catastali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti
comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro
notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai
soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione
decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre
il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto
legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti
danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Nonostante tale obbligo alcuni Catasti (….. e ….
continuano a disapplicare tale obbligo. Le Commissioni
Tributarie in carenza di tale notifica accolgono i ricorsi.
364.
Mi trovo alle prese con gli
accertamenti Ici e ho a che fare con cooperative agricole che
producono vino o aziende agricole che la stessa cosa e che
secondo la sentenza della Cassazione n. 18565/2009 non rientrano
nelle cat. A6 e D10 e alle quali ho inviato degli accertamenti
che mi contestano in base alla nuova sentenza n. 24299 del
18.11.2009. Sinceramente mi trovo spiazzata e non so come
comportarmi.
Secondo lei dovrei emettere degli
annullamenti o proseguire sulla strada intrapresa?
Risposta: La nuova sentenza n.
24299 del 18.11.09 della Sezione Tributaria, ben diversamente
dalla n. 18565/09 delle Sezioni Unite, ha per oggetto immobili
non accatastati, come può riscontrare dal testo che allego e
l'oggetto del contendere era se l'edificio rurale potesse essere
esentato anche quando i prodotti trasformati appartenevano ai
soci. Essa, se ben letta, non si mette in contrasto con quella
delle Sezioni Unite e di fatto non la richiama. Implicitamente,
fra le due esiste una sorta di gerarchia. Sarebbe come se il
subordinato si sognasse di contestare il suo capo. Io sono
convinto che sotto vi siano consulente assoldati dalle categorie
interessate tesi a creare convinzioni sbagliate nelle CT, molto
sensibili, peché impreparate, alla pubblicità dei giornali. La
sentenza n. 18565/09 sembra voler dire: perché l'esenzione degli
edifici rurali sia legittima è necessario stabilire il principio
che la destinazione del fabbricato sia solo agricola, poiché
come sarebbe ammissibile che un fabbricato utilizzabile da più
soggetti sia esenti per l'agricoltore e non per il piccolo
artigiano o il piccolo commerciante? Se così non fosse sarebbe
violato il principio costituzionale di uguaglianza e di capacità
contributiva. Non annulli gli atti ed insista in giudizio sulla
tesi tracciata dalla sentenza 18565/09. Di contro, la legge
risulterebbe illegittima per violazione dei principi di
uguaglianza e di capacità contributiva. Eccepisca anche ciò in
via subordinata.
365. Un'unità immobiliare
accatastata singolarmente di categoria "A" é adibita dalla
proprietaria alla ricezione turistica nella formulazione " bed &
breakfast ".
La titolare ha acquisito la
residenza anagrafica nell'immobile, Le chiedo se sono
applicabili le agevolazioni ICI prima casa oppure l'esenzione.
Risposta: Con più risoluzioni
ministeriali è stato chiarito che le agevolazioni previste per
l'abitazione principale presuppongono che l'abitazione sia in
uso prevalente al soggetto passivo. Con la risoluzione
ministeriale n. 723 del 1993 il Ministero delle Finanze ha
affermato che non perde il diritto alle agevolazioni previste
per l'abitazione principale il soggetto passivo che concede una
sola camera in affitto. Ne consegue che se prevalentemente
l'abitazione principale è destinata a bed & breakfast il
soggetto passivo perde il diritto alla esenzione, pur avendo ivi
la propria residenza anagrafica.
La residenza anagrafica
rappresenta, ad avviso dello scrivente, un fatto elusivo e
quindi irrilevante ai sensi dello articolo 37bis del DPR 600/73
che così dispone:
Disposizioni antielusive (1).
1. Sono inopponibili
all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi,
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche,
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento
tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria
disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i
fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle
imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
366. Nel
nostro comune e' stata costituita una fondazione dalla volonta'
di una cittadina con l'obbligo di fondare nella sua casa una
casa per anziani. La fondazione, da statuto, che ha come scopo
quello di fornire, anche in accordo con gli enti locali
competenti, assistenza e ospitalita' ad anziani in stato di
bisogno tramite servizi residenziali e semiresidenziali. tra il
comune e la fondazione e' stato stipulato un protocollo
d'intesa dove il comune si impegna dietro comodato d'uso
gratuito a ristrutturare i locali inagibili in miniappartamenti
da destinare ad anziani residenti nel comune. A decorrere dal
mese di settembre 2009 la stessa fondazione e' stata sciolta e
il patrimonio devoluto alla parrocchia come stabilito dallo
statuto mantenendo il vincolo di destinazione degli immobili a
favore degli anziani. ad oggi però il comune deve ancora
iniziare i lavori di ristrutturazioni e gli immobili risultano
pertanto inagibili e quindi inutilizzati. Si chiede pertanto se
prima la fondazione e poi la parrocchia siano tenuti al
pagamento dell'ici.
Risposta: con il comma 2-bis del DL 203/05, convertito dalla
legge 248/05 è stato stabilito che ". L'esenzione disposta dall'
articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 , si intende applicabile alle attività
indicate nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale". Tale modificazione ha inciso
fortemente sulla esenzione stabilita per gli Enti non
commerciali di cui alla lettera i) dello articolo 7 del predetto
decreto. Infatti, mentre prima gli immobili non utilizzati erano
in ogni caso assoggettati, la modificazione apportata li esclude
e ciò sino allo eventuale utilizzo esclusivamente commerciale
del medesimo. Tale modificazione è stata recepita dalla
Cassazione con la sentenza n. 9948/2008 con la quale si
afferma: esenti gli Enti no profit anche se l'immobile non
viene effettivamente utilizzato.
In tema di Ici, l'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett.
i) del dlgs n. 504/92, spetta anche nel caso in cui la relazione
tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di
detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto
no profit ha diritto all'esenzione prevista dall'articolo
richiamato anche se l'immobile non è stato effettivamente
utilizzato, purché rimanga nella sfera della sua disponibilità.
Pertanto, il problema della esenzione, sarà caso mai da
valutarsi
successivamente quando l'immobile riprenderà ad essere
utilizzato. Ora. è
certa l'esenzione.
367.
Gli amministratori mi chiedono se
è possibile prevedere una riduzione d'imposta per le scuole
materne. Se si qual e è la normativa che lo permette?
Risposta: Sarebbe possibile
agevolare le scuole materne, applicando una aliquota agevolata,
ma comunque non inferiore al 4 per mille, ma a condizione che la
proprietà appartenga ad un Ente non commerciale e ciò ai sensi
del comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 che così
dispone:
2. L'aliquota deve
essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o
di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
368.
mi sembra ci sia incertezza sulle
modalità di spedizione degli avvisi di accertamento ICI . A
mezzo raccomandata a/r, utilizzando la busta verde o la normale
bianca?
Risposta: Entrambi i sistemi sono legittimi.
Infatti, il comma 2 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504/92
prevedeva: ". Il
comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle
denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza
ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa
presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato
con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e
delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere
notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso
di ricevimento,.." (tale comma è stato abogato dallo articolo 1
legge 296/06 ma non per motivi connessi al sistema di notifica).
Ovviamente da maggiore garanzia il sistema di notifica previsto
dalla legge 890 del 1982 (cartoline verdi).
Ad ulteriore prova della
leggittimità di entrambi i sistemi oltre quello mediante messo,
si riporta qui di seguito il decreto sulla recuperabilità delle
spese di notifica. Importante è che la notifica vada a buon
fine.
DECRETO DEL
MINISTERO DELLE FINANZE 8 gennaio 2001 (in Gazz. Uff., 26
gennaio, n. 21). - Ripetibilità delle spese di notifica e
determinazione delle somme oggetto di recupero.
Articolo 2
Costo della
notifica
1.
L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1,
ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato,
è fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro
per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000,
pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art.
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890,
come
modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.
369. Come devono essere trattati
i fabbricati di cat. D/10 adibiti ad agriturismo? Sono esenti
dall’imposta?
Risposta: Se il fabbricato è
posseduto ed utilizzato da un imprenditore agricolo per
l'esercizio di attività agrituristica l'esenzione deve essere
concessa, stante la destinazione catastale nella categoria D10,
così come previsto dalla lettera e del comma 3bis del DL 557/93
convertito dalla legge 133/94, che sotto riporto.
3-bis. Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali
necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui
all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei
prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine
agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero
degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità
a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti
esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o
a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente
in materia di collocamento;
g) alle persone addette
all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda
agricola;
i) alla manipolazione,
trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate
da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
370. Un carabiniere residente in
altro comune ha acquistato una unita' immobiliare nel nostro
comune, nell'atto notarile ha dichiarato che e' la sua prima
abitazione e quindi ha usufruito di tutte le agevolazioni per
l'acquisto della prima casa: ora chiede a me conferma per il
fatto di essere esente dall'ici avendo acquistato la sua prima
casa e comuqneu mantenendo la residenza in altro comune perche'
militare.
io non ho trovato la disposizione
che dice che lui pur non avendo la residenza puo' non pagare l'ici
perche' e la sua prima casa, in quanto militare, a lei risulta
il contrario?
Risposta: Prima casa non vuol
dire abitazione principale. infatti, le agevolazioni previste
per i tributi erariali sono accordabili sia nel comune di
residenza anagrafica che in quello di lavoro, mentre per l'ici
l'esenzione prevista per l'abitazione principale e' accordabile
solo nel comune di residenza anagrafica, giusta la presunzione
di cui allo articolo 1 della legge 296/06. in senzo conforme
si è espresso per le forze di polizia il MF con la risoluzione n.4/07
che sotto si riporta.
371.
Una
famiglia composta da 3 persone mamma papà e figlio minorenne.
In data 11/05/2005 hanno
acquistato un appartamento, nel quale abitano, suddividendo le
quote di proprietà nel seguente modo:
45% mamma
45% papà
10% figlio minore
Tutti e tre hanno versato
l’ICI (anche il figlio minore)usufruendo della detrazione per
abitazione principale 1/3 ciascuno. È corretto che anche il
figlio minore paghi ? (€ 2,09 al di sotto del minimo).
Risposta: I figli minori non
hanno capacità giuridica per gli immobili da essi posseduti e la
soggettività passiva è posta in capo ai genitori ai sensi dello
articolo 324 cc. Ne consegue che i due genitori sono gli unici
soggetti passivi, per ciascuno nella misura del 50 per cento.
Essi avevano diritto alla detrazione nella misura del 50 per
cento. Recita infatti il comma 1 di detto articolo:
Articolo 324
Usufrutto
legale
(1).
[I].
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei
beni del figlio [261].
372. Mi permetto di disturbarla
perché ho un dubbio circa l’esenzione ICI per le abitazioni
possedute dai cittadini italiani residenti all’estero che qui a
Limone rappresentano una realtà importante. Più precisamente nel
nostro comune dette unità immobiliari godono dell’esenzione ICI
poiché il regolamento comunale, vigente alla data del 29 maggio
2008, ne prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale: a
questo proposito mi chiedo se per riconoscere l’esenzione
dall’imposta il proprietario deve essere iscritto all’AIRE del
Comune di Limone Piemonte, oppure l’esenzione viene
riconosciuta sia che l’iscrizione sia fatta presso un altro
comune italiano diverso da Limone o sia che questi non sia
iscritto presso nessuna anagrafe di italiani residenti
all’estero?
Risposta: Per conoscenza diretta
riporto l'interpretazione ministeriale rappresentata con il
ricorso da esso proposto contro il regolamento del Comune di
Parre ( Bergamo) che condizionava l'esenzione al fatto che
l'italiano residente all'estero fosse iscritto nel registro AIRE
del solo Comune di Parre. Secondo il predetto Ministero, poiché
la legge che prevede tale agevolazione ai fini ICI non prevede
tale limitazione, ne consegue che la potestà regolamentare con
esso esercitata risulta illegittima, poiché la potestà
regolamentare non può, in assenza di espressa disposizione
normativa, restringere la portata più ampia della norma statale.
Infatti, l'art. 1, comma 4 ter, del decreto-legge 23/1/93, n. 16
(legge di conversione 24/3/93, n. 75), dispone che la detrazione
di imposta per l'abitazione principale, di cui al richiamato
articolo 8, comma 2, compete soltanto ai cittadini
italiani residenti all'estero per l'unita' immobiliare dagli
stessi posseduta in Italia, a condizione che non risulti
locata (e non in un determinato Comune Italiano).
373.
Un contribuente ha appena acquistato un area edificabile di 560
mq che pero' ha una volumetria edificabile di 480 m. Mi chiede
se il versamento dell' ICI puo' farlo sulla parte relamente
edificabile.....lei cosa mi dice?
Risposta: L'edificabilità è data
dallo strumento urbanistico e non dalla utilizazione volontaria
del possessore. Ne consegue che assoggettabili, poiché
edificabili in astratto, sono mq 560.
374. La Banca di
Credito Cooperativo nel dicembre del 1994 ha acquistato un
immobile ( negozio ) per aprire uno sportello bancario e ha
presentato al comune dichiarazione ICI indicando un immobile di
categoria C/ 1 classe 4 con dati catastali ( foglio e numero )
e valore provvisorio pari a Lire 369.997.000 ==
In data 31/10/2006
la Banca presenta in catasto dichiarazione per “ Variazione
della destinazione . Negozio - Banca ” con rendita proposta di
€ 1.744,00 e con Categoria D/5, confermata in atti in data
31/10/2007.
La Banca ha
chiesto il rimborso ICI per gli anni dal 2004 al 2008 – è
corretta la richiesta ? se no, da che anno è è possibile
effettuare il rimborso?
Grazie per la
collaborazione e auguri di buon anno.
Risposta: Poiché
il fabbricato al momento dello acquisto ha di fatto cambiato
destinazione da Negozio a Banca e posto che giustamente la Banca
si è avvalsa, in assenza della r.c., del criterio contabile di
cui al comma 3 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, la rendita
catastale assume efficacia solo dal primo gennaio 2007, con
conseguente diritto al rimborso solo degli eventuali maggior
versamenti effettuati negli esercizi 2007 e 2008. Riporto qui
sotto, a conferma, sentenza della CTP di Parma n. 70/09.
CTP di Parma, sentenza 70/09: ICI immobili D:
criterio contabile sino attribuzione r.c.
ntitolazione:
ICI - FABBRICATO STRUMENTALE -
DETRMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE - APPLICAZIONE
DEL CRITERIO CONTABILE - ESCLUSIONE.
Massima:
In materia di fabbricati non iscritti in
catasto,posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati,il metodo di
determinazione della base
imponibile di tali fabbricati e' collegato
alle iscrizioni contabili fino
all'attribuzione della rendita catastale ex
art.5.comma 3,D.Lgs.504/1992.
Pertanto,fino a quando la richiesta di
attribuzione della rendita non viene formulata,il proprietario
del fabbricato e' tenuto ad applicare il regime di valore
contabile. Tuttavia,dal momento in cui la richiesta viene
fatta si realizza una situazione giuridica nuova che
rende precario il metodo contabile e che determina in
capo al proprietario l'obbligo di pagare la somma maggiore o
minore a quella contabile espressa dalla rendita catastale
successivamente attribuita.
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