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DOMANDE TARSU-TIA
09
1. una ditta presente sul nostro
territorio che occupa grandi spazi ha svuotato parte di essi e
ci ha chiesto la detassazione ai fini tarsu per
inutilizzabilita'. la ditta sostiene di non avere piu' gli
allacciamenti elettrici, acqua, ecc. la ditta e' proprietaria
dei locali ma non intende affittare tali spazi vuoti
precedentemente adibiti ad uffici e magazzini di ricambi. non mi
sembra che possa essere esonerata dal pagamento della tarsu.
Risposta:
L'assoggettamento alla TARSU richiede o l'utilizzazione dei
locali oppure la semplice utilizzabilità. Nel caso descritto,
di parziale utilizzazione, l'accoglimento della istanza
presuppone che i locali non utilizzati siano separati da quelli
utilizzati e che i medesimi non siano allacciati alle fonti di
energia elettrica e siano altresì chiusi e vuoti.
Si consiglia un sopralluogo.
2. Da questo anno
l'Amministrazione ha deciso di riscuotere in proprio la Tassa
Rifiuti. L'Esatri utilizzava il RAV o in casi particolari il
modello F35, noi quale tipo di bollettino dobbiamo utilizzare?
Risposta: Mentre per l'esatri è
sufficiente inviare l'avviso bonario, i comuni che riscuotono
direttamente dovrebbero notificare un avviso di liquidazione per
rendere liquido ed esigibile il credito. Vi allego quindi il
modello da me redatto. Qualora si volesse semplificare il
procedimento, si potrebbe per le utenze domestiche inviare i
bollettini di pagamento, riservando la notifica di formale
avviso di liquidazione per le utenze non domestiche.
3. A …. verrà allestito il “campo
base” per la realizzazione di un tratto autostradale. Si
prevede, per circa 4 anni, la presenza di circa 200 persone. In
relazione alla TARSU come posso fare per esonerarli dal
pagamento della tassa visto che l’impresa vorrebbe farsi carico
(ha già concordato con …..) direttamente del servizio?
Risposta: Per far ciò, si
dovrebbe escludere dal servizio tale zona nel regolamento di
nettezza urbana, ai sensi dello articolo 59, comma 2, del
D.Lgs.n.507/93 e stabilire la totale esclusione nello articolo
corrispondente del regolamento della tassa, posto che la norma
stabilisce che in tale ipotesi la tassa non può essere maggiore
del 40 per cento. Sarebbe bene, poi, che l'….. imputasse nel
costo una maggiorazione per lo spazzamento stradale nella misura
del 30 per cento, che poi rigirerà al Comune. Credo che in
qualche modo tale maggior afflusso di persone giustifichi una
crescita nella produzione di rifiuti urbani giacenti sulle
strade.
In conclusione, si potrebbe in
tale ipotesi escludere totalmente dal pagamento del
corrispettivo, ma perché non chiedere alla….. di aumentare per
tale titolo il corrispettivo?
4. Avremmo bisogno di avere un
riferimento normativo dove si cita che i rifiuti prodotti dagli
ambulatori medici, zona inalazioni , centro benessere,solari e
centri d’estetica ecc. siano assimilabili ai rifiuti urbani.
Il problema non va affrontato in
tale modo. Infatti, l'articolo 39 della legge 146/94 ha abrogato
le disposizioni che rendevano in ogni caso esclusi dalla
assimilazione i rifiuti sanitari, industriali ed agricoli. Tale
concetto è stato ulteriormente ribadito con l'articolo 56 del
D.Lgs.n.22/97 che ha abrogato le norme che li escludevano dalla
assimilazione. I rifiuti sanitari non pericolosi, quindi, sono
normalmente assimilabili, come indirettamente si evince dallo
articolo 7, commi 2 e 3 lettera h, del D.Lgs.n. 22/97, nonché il
DPR 254 del 2003.
Peraltro, si fa rilevare che per
costanti indicazioni ministeriali il centro benessere, solari e
centri d'estetica non sono da considerarsi presidi sanitari e
che anche in vigenza della esclusione dei rifiuti sanitari non
erano esclusi.
5. Le chiedo chiarimenti
relativamente agli elementi che compongono il costo del
servizio di nettezza urbana per verificare la copertura o meno
della tarsu. Ricordo che in un corso ci aveva ELENCATO le
differenze tra i costi per la TIA e per la TARSU. Ma non trovo
più gli appunti.
Risposta: Per la TARSU e per la
TIA i costi seguono il principio di competenza. La differenza
fra le due entrate sta nel fatto che la TARSU (articolo 61 del
D.Lgs.n.507/93) limita la rilevanza dei costi inerenti il
servizio di smaltimento, mentre la TIA ammette anche i costi
amministrativi, quali:
1. costi di riscossione;
2. costi di gestione
(accertamento e quindi dello Ufficio tributi);
3. i costi del contenzioso.
In conclusione, il Comune che ha
l'appalto e lo spazzamento lo fa in proprio, per la TARSU può
imputare il costo dello appalto più i costi dello spazzino,
mentre che ha la TIA può imputare anche l compenso allo
esattore, i costi dello ufficio tributi, i costi del
contenzioso.
6. L’art. 33 bis del decreto
legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008, dispone che a
decorrere dall’anno 2008 il Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca (MIUR) provveda a
“corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in
sede di Conferenza Stato-città,, valutata in euro 38,734
milioni, quale importo forfettario complessivo per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche
statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei
rifiuti soli urbani…..”
L’Istituto professionale di Stato
per l’Agricoltura annovera oltre ai locali adibiti
all’istruzione anche un convitto che
offre un servizio di pernottamento, mensa e
assistenza allo studio per tutti gli allievi iscritti alla
scuola che ne facciano richiesta. La permanenza in convitto è
subordinata al versamento di una retta mensile. Inoltre la
scuola è dotata di uno magazzino (spaccio prodotti caseari con
vendita diretta al pubblico).
Si chiede se i locali: convitto e magazzino siano
da esentare dalla TARSU ovvero se sia corretto richiedere il
pagamento dell’imposta (la scuola richiede agli alunni il
versamento di una retta per l’utilizzo degli stessi).
7. A
seguito lavori di ricerca dati
catastali da inserire su dichiarazioni TARSU (per la
comunicazione all'anagrafe tributaria), abbiamo trovato numerosi
C/6 e C/2 mai dichiarati dai contribuenti ai fini della Tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Al fine di tassare queste
unità mai dichiarate è necessario procedere alla notifica di
idoneo accertamento oppure è possibile inserirle d'ufficio?
Risposta: Sarebbe illegittimo
iscrivere a ruolo senza accertamento e ciò sulla base di
giurisprudenza consolidata. Notifica, dunque, in via preventiva
gli avvisi di accertamento in rettifica (e quindi dal 2004 o dal
momento dello acquisto se successivo).
8. Servirebbe sapere il
fondamento giuridico secondo il quale le scuole dovevano essere
tolte dal ruolo 2008 della tarsu.
Risposta: l'esenzione è stata
introdotta dal 20008 dall’articolo 33 bis del decreto legge n.
248/20071, convertito nella legge n. 31 del 28.02.2008 , che
sotto riporto. Allego circo1are ANCI sul tema.
9. Il nostro regolamento T.I.A.
dispone che le tariffe vengono approvate dalla Giunta Comunale,
ma negli articoli 17 e 18 relativi al calcolo della tariffa per
le utenze, domestiche e non domestiche vengono riportati i
diversi Ka (fissi), Kb, Kc e Kd applicati per il singolo anno
d'imposta, per cui ogni anno ci ritroviamo a dover operare la
modifica regolamentare x aggiorrnare gli stessi (Kb. Kc e Kd).
E' possibile togliere i diversi "K" stante che
poi, vengono determinati dalla Giunta, o bisogna considerarli
rientranti nella "tariffa di riferimento" x cui sono di
competenza del Consiglio Com.le?
Risposta: La competenza a
determinare i K è del Consiglio Comunale e non della Giunta
comunale, come del resto risulta chiaramente dalle competenze
stabilite dallo articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. Infatti, la
Giunta non ha compiti discrezionali ma esecutivi.
10.Ai parcheggi coperti, sottostanti ad un
albergo va applicata la medesima categoria dell'albergo e non
quella di "autorimessa"?
Ovviamente i proprietari dell'immobile non sono molto d'accordo.
Qual'è il Suo parere in merito?
E' vero che la tariffa deve commisurare
l'effettiva produzione di rifiuti, ma è altrettanto vero che il
numero delle "stelle" attribuite ad un albergo sono anche dovute
alla disponibilità di parcheggi, collegato al numero delle
camere (non so se questa sia una norma nazionale od una ns.
norma regionale.),
questo può avere qualche attinenza con la T.I.A.?
Risposta: Secondo la tesi
prevalente in giurisprudenza (ed in diritto, articolo 818 cc)
le pertinenze dovrebbero avere la stessa tariffa della attività
principale. Condivido, quindi, la tesi da Lei espressa
(cassazione n. 18862/04 per i campeggi, TAR Puglia, Lecce, n.
169 del 1987 per gli alberghi. In prevalenza è orientato in tal
senso il MF, salvo sussistano ragioni plausibili di diversità;
Risoluzioni n. 147/98 e 1347 del 1994. Contraria si è mostrata
la Cassazione con sentenza n. 18548 /03per gli stabilimenti
balneari). In conclusione, io sposo la Sua tesi, la quale trova
conforto nello articolo 818 cc.
11. Un centro commerciale, da poco aperto, ha
anch'esso dei parcheggi sottostanti il fabbricato e l'accesso a
detti parcheggi è libero, nel senso che non ci sono portoni e
quindi è sempre aperto. Il contribuente asserisce che essendo
completamente e sempre libero l'accesso, detto parcheggio è in
realtà di uso pubblico, per cui non si dovrebbe applicare la TIA
a detta superficie. Personalmente mi sembra un po' azzardata
detta affermazione, in quanto allora il Comune potrebbe
eventualmente applicare la TOSAP se utilizzato diversamente dal
proprietario.
Quale è
il Suo pensiero in merito, detta area è assoggettabile a
e come?
Risposta: La soluzione è la
stessa di quella concernente gli alberghi. Pacifico è
l'assoggettamento, tenuto conto che qui non siamo in presenza di
aree pubbliche ma di locali ad uso parzialmente pubblico.
L'onere dello smaltimento di tali rifiuti non può come preteso
dal contribuente essere imputato allo spazzamento stradale.
12. Stamattina elaboriamo il
ruolo Tia anno 2009. Per quel che riguarda la Tia delle scuole a
chi dobbiamo intestare l'utenza, al Ministero degli Interni?
Risposta: Le scuole statali non
vanno iscritte a ruolo. Quando verrà percepito il contributo
dovrà essere trasmessa fattura al Ministero delle Pubblica
Istruzione. Anzi, la differenza fra il costo effettivo ed il
contributo deve essere posta a carico degli altri utenti. Si
ricorda che per la TIA il contributo è al loro dell'IVA nella
misura del 10 per cento. Per far ciò è necessario sottrarre dal
costo preventivato 2009, il contributo.
13. Abbiamo ricevuto richiesta di
rimborso da parte di un contribuente per quanto riguarda la
quota dell'I.V.A. pagata per gli anni 2005-2006-2007
relativamente alle fatture T.I.A. A conferma di quanto richiesto
viene citata la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V civ.,
13/09/2004 n. 18412. Come dobbiamo comportarci in merito?
Risposta: Una sentenza della
Cassazione, seppur autorevole, ha efficacia solo per il caso
oggetto della controversia. Ora, poiché il Ministero delle
Finanze insiste nel ritenere applicabile l'IVA e poiché l'IVA
che il Comune ha riscosso è stata versata allo erario, ne
consegue che tale rimborso non può essere effettuato dal Comune.
Preparate un ciclostile poiché tale iniziativa dalla unione dei
consumatori, che cerca così consensi ed adesioni.
14. Stiamo provvedendo ad
inoltrare alcuni accertamenti TARSU. Avendo lo scrivente ente a
disposizione per la riscossione non il concessionario ma una
società (ex ….) iscritta all’albo, vanno ancora utilizzate le
norme utilizzate nel caso di RUOLO STRAORDINARIO, secondo le
quali entro i 600 gg dalla notifica dell’atto e’ unicamente
possibile aderire e poi la cifra dovuta viene iscritta appunto
nel predetto ruolo straordinario o e’ invece consentito chiedere
al contribuente il versamento entro i 60 gg, ad esempio tramite
c.c.p., e poi se nulla accade la stessa cifra non evasa, viene
posta in riscossione tramite tale società (a mezzo di
ingiunzione fiscale?). Il dubbio e’ sostanzialmente circa la
possibilità del versamento entro i 60 gg dalla notifica.
Risposta: Per le riscossioni
dirette TARSU si instaura la fase di liquidazione, la quale deve
precedere la fase di riscossione coattiva. Infatti, questa
ultima è subordinata ai requisiti di liquidità e di esigibilità
del credito. In sintesi, la cartella deve essere sostituita
dallo avviso di liquidazione, che deve essere notificato per
permettere al contribuente di presentare ricorso. E' per tale
motivo che io propongo da alcuni anni il modello di liquidazione
allegato.
Ovvio, se i comuni voglio tentare
possono per i piccoli pagamenti non procedere alla notifica
dello avviso di pagamento, ma se non pagano è necessario
notificare dapprima l'avviso di liquidazione e di accertamento,
prima di passare al decreto ingiuntivo. Tali principi sono
avvallati da costante giurisprudenza della Cassazione, che
ritiene che l'iscrizione a ruolo ( e quindi il decreto
ingiuntivo) debbono essere preceduti dalla notifica di un atto
impositivo.
15. Chiedevo se le risulta che
sia possibile trovare una formula per abbattere la parte
variabile delle cartelle TIA per gli agricoltori e/o abitazioni
confinanti con la discarica o nelle immediate vicinanze …
variando il regolamento. Non mi risulta nulla del genere, se non
forse prevedendo dei contributi (ma di soldi non né abbiamo), ma
è una problematica che la parte politica mi sottopone e sono un
po’ in crisi. Lei ha sicuramente ha un quadro maggiore
soprattutto dei regolamenti degli altri enti.
Risposta: E' legittimo ma alla
condizione:
a) che ciò sia previsto nel
regolamento;
b) che il mancato introito sia
finanziato dal Comune, con risorse diverse dal gettito TIA, in
modo che gli altri utenti non ne sopportino il peso.
In pratica, per la TIA può
trovare applicazione l'articolo 67 del D.Lgs.n.507/93. A …
l'hanno applicato per alcune zone.
16. Il nostro regolamento
comunale per la tariffa rifiuti prevede tra le esclusioni "i
locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre,
riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica
dell'attività agonistico-sportiva". Abbiamo il caso specifico di
dover iscrivere a ruolo una palestra gestita da un Circolo
sportivo, Associazione sportiva dilettantistica, no profit.
Nella verifica Siatel risulta classificato come Enti e
organizzazioni sportive per la promozione di eventi sportivi. Di
fatto è una palestra privata dove si paga una tessera, i corsi
specifici a pagamento e per l'utilizzo delle attrezzature varie.
Nel tariffario abbiamo una tariffa specifica per le palestre. La
superficie dove si svolge l'attività è di circa 270 mq. tutto
compreso. Chiediamo un Suo parere circa la modalità
di tassazione di detti locali.
Risposta: Secondo il Ministero
delle Finanze le palestre sono esenti dalla TARSU. In modo
particolare tale tesi è sostenuta dal predetto Ministero con la
circolare n. 95 del 1994, che limita l'esenzione:
"Il comma 2 menziona esplicitamente i
casi di esonero o esclusione dalla tassa per la sussistenza
di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di
rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (ad
es. luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono,
non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di
attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti), il
particolare uso delle superfici (ad es. locali non presidiati
o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo
chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso
straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici
destinate o attrezzate esclusivamente per attivita'
competitive o
ginniche
sempreche' secondo la comune esperienza non comportino la
formazione di rifiuti in quantita' apprezzabile ecc.) "
Ora, è mia convinzione che
l'interpretazione ministeriale, come pure il vs regolamento, sia
illegittimo. Infatti, manca una norma che espressamente preveda
l'esclusione. In sintesi, se volete dar corso alla risoluzione
ed al vs regolamento l'esclusione, peraltro limitata alla
palestra vera e propria e non agli altri servizi, va concessa se
il Circolo è affiliati al CONI od alle Federazioni Sportive. Se
volete seguire il mio pensiero la palestra va comunque
assoggettata, perché le risoluzioni ministeriali, come pure i
regolamenti, non possono prevedere esenzioni od esclusioni non
previste dalla legge statale.
17. Abbiamo incaricato la ditta
….. per le verifiche per gli avvisi di accertamento tarsu.
Purtroppo qui nel 1996 era stata incaricata una ditta che faceva
delle rilevazioni casa per casa per le metrature tarsu, ma per
non so quale motivo (io ed Enza non c'eravamo) non è stato dato
seguito a rettifiche, per le metrature errate. Quindi alcuni
contribuenti che hanno ricevuto l'avviso di accertamento alla
fine di dicembre, hanno portato le copie di queste rilevazioni
dicendo che, non avendo avuto nessuna comunicazione di errata
metratura a suo tempo, il comune ha torto (ed io condivido il
fatto che il comune ha una buona dose di responsabilità) e che
non ritengono di dover pagare le sanzioni.
La ditta sostiene che, per far
pagare loro solo la differenza di metratura e gli interessi, ma
non la sanzione vuole una dichiarazione dal comune; hai mai
fatto una dichiarazione simile?”
Risposta: Nel caso descritto
l'errore è scusabile e quindi le sanzioni non debbono essere
applicate. Recita, infatti, il comma 38 dello articolo 24, della
legge 449/97:
38. Quando la verifica delle
superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti
solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento
autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa
produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie
accertata senza altri oneri o soprattasse.
In senso conforme si è espresso
anche il MF con la Risoluzione n. 36 del 1999, proprio in tema
di sanzioni.
Il funzionario responsabile,
richiamando tali disposizioni e circolari, potrebbe con
determina stabilire la esclusione delle sanzioni e degli
interessi nei casi ricadenti in tale fattispecie.
18. Stiamo lavorando sulle grandi
utenze e sono riuscito, dopo anni, ad attivare la raccolta per
tramite del servizio comunale presso l'ipermercato presente sul
territorio e presso la più grande azienda. Gli abbiamo imposto
la preselezione dei rifiuti e la separazione, soprattutto gli
imballaggi misti carta / cellophane. Hanno convenuto ed ora li
separano. Se non, attivato l'accertamento presso una grande
utenza, il consulente ci scrive come da mail allegata. Mi da un
suo parere? Nella sostanza ci dice che non possiamo ritirare i
loro rifiuti, imballaggio misti, neppure con la separazione, in
quanto imballaggi terziari.
Risposta: Allo stato attuale,
sussiste il divieto di conferimento degli imballaggi terziari,
in vigenza del comma 2 dello articolo 43 del D.Lgs.n.22/97.
Infatti, il comma 4 dello articolo 221 del D.Lgs.n.152/06, che
rende peraltro facoltativo e non obbligatorio tale conferimento,
fa rinvio alla lettera e) del comma 4 dello articolo 195 del
D.Lgs.n. 152/06, articolo che è di fatto "bloccato" per tutto il
2009 dalle disposizioni sotto riportate. Ovviamente, ben diversa
è la questione concernente i rifiuti di imballaggio per i quali
il Comune ha il diritto di privativa, sulla base del
provvedimento di assimilazione
19. C'è una legge che obbliga
l'ultimo rivenditore di frigoriferi, computer a ritirare
l'usato?
Risposta: Si, vedasi articolo 44,
comma 2, del D.Lgs.n.22/97.
20. Per il ruolo 2008 io ho
esentato dal pagamento della tia la scuola, però queste
usufruiscono dei sacchi (rossi per l'indifferenziata,
trasparenti per la plastica e bio per l'organico))che si
acquistano in Comune. Questi sacchi devono pagarli o devo
esentare la scuola anche per l'acquisto sacchi?
Risposta: L'acquisto dei sacchi è
da ritenersi una spesa accessoria del servizio di smaltimento
rifiuti. Ora, essendo la scuola statale esente dal corrispettivo
si ritiene che la stessa sia esente anche dal pagamento di tale
onere, rientrando il medesimo nel corrispettivo del servizio e
quindi nella tassa rifiuti della quale è esente.
21. In che termini sono tassabili
le soffitte: nel senso che devono usufruire delle utenze (quanto
meno energia elettrica) oppure il presupposto della
assoggettabilità alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti è
soddisfatto dall'altezza media di 1,5 mt. tali da consentire la
presenza dell'uomo?
Risposta: Diversamente dalla
disciplina catastale che non considera le parti degli edifici di
misura inferiore ad 1, 5 metri di altezza, per la TARSU vanno
considerato normalmente, poiché manca una norma che
espressamente le escluda.
Poi ricordo che ai sensi del
comma 340 dello articolo 1 della legge 311 del 2004, Lei dovrà
confrontare l'80 per cento della superficie catastale come sopra
determinata con quella calpestabile e scegliere quella
maggiore.
22. Il nostro servizio raccolta
e’ porta a porta, ritiriamo quasi tutto tranne gli ingombranti
per i quali l’utenza si rivolge direttamente alla piazzola
ecologica del nostro comune, l’attuale regolamento prevede delle
riduzioni sulla tassa per alcune località dove l’utente non ha
il servizio porta a porta ma distante dall’abitazione. Ora in
sede di revisione della planimetria relativa al servizio di cui
trattasi sono state riviste le zone aventi diritto alla
riduzione per tale motivo le chiedo :
1. siccome ci sono discordanze sulla distanza dal punto di
raccolta : ci sono abitazioni che distano 250 mt altre 500 mt
altre ancora 1 km (e li il servizio non lo facciamo) a suo
parere come dobbiamo comportarci? Esistono delle tabelle che
possiamo consultare?
2. abbiamo alcuni casi dove il servizio non viene effettuato
porta a porta perché tra l’abitazione e la strada pubblica c’e’
una strada privata, strada che l’addetto al servizio non
percorre….. in questo caso possiamo parlare di riduzione per
distanza dal punto di raccolta?
Risposta: Il regolamento deve
essere meglio disciplinato. Mi pare di capire che voi intendiate
concedere riduzioni per il disagio di non avere il servizio a
porta a porta. Se le cose stanno così, non vi è una norma che
indichi una scaletta di riduzioni e la relativa entità va
stabilita dal Comune. Propongo la seguente soluzione:
a) fino a 250 mt mq di distanza
dal punto di conferimento: riduzione del 10 per cento della
tariffa;
b) da 250 mt fino a 500 mt di
distanza dal punto di conferimento: riduzione del 20 per cento
della tariffa;
c) da 500 mt fino a 1000mt:
riduzione del 50 per cento;
d) oltre 1000 mt e fuori zona
(non servita) riduzione del 60 per cento.
La distanza è calcolata misurando
la via pedonale più breve, computando anche l'attraversamento di
strade private percorribili
23. Una ditta di demolizioni ha
presentato la denuncia TARSU per un capannone evidenziando che i
450 mq. dichiarati sono utilizzati rispettivamente :
- mq. 200 aree adibite a lavorazioni;
- mq. 250 aree adibite a transito, carico e scarico automezzi
(per i quali chiede di non essere tassato).
Dobbiamo tassarlo per i totali mq. 450 oppure esclusivamente per
i 200 mq. adibiti a lavorazioni?
Risposta: I depositi non hanno alcuna esclusione, posto che i
locali sono assoggettabili interamente, a nulla rilevando,
contrariamente alle aree scopert, che in parte siano adibiti al
transito di automezzi.
Quindi dovrà essere assoggettata
l'intera superficie.
24. Come applicare la TARSU per
il Luna Park?
Risposta: E’ necessario
distinguere la parte relativa alle attrazioni da quella dei
caravan usati ai fini abitativi, applicando tariffe diverse di
tariffa giornaliera di cui allo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93.
25. Chiedo se il parcheggio
esterno ad una officina di autoriparazioni deve essere
assogettato alla TIA.
Risposta: Non esiste una giurisprudenza diffusa per rispondere
al meglio a tale quesito. Personalmente ritengo se tale
parcheggio è posto su area scoperta e non sia utilizzato in via
ordinaria per riparazioni non debba essere assoggettato.
Conviene, dunque, fare un sopralluogo per verificare che il
medesimo non sia posto sotto una tettoia (perché in tal modo
andrebbe assoggettato come locale) e che non sia utilizzato per
le autoriparazioni
26. L'Amministrazione del Comune
di ….ha intenzione (sono in TARSU) di introdurre le convenzioni
con le aziende del Comune per lo smaltimento dei rifiuti in
Isola Ecologica. Volevo sapere come mi devo comportare,
soprattutto considerando il fatto che vogliono applicare delle
"tariffe" sulla base delle quantità smaltite ... per esempio,
per calcolare quanto devono pagare per smaltire la plastica, che
elementi devo considerare per calcolare il dovuto? Considero
solo i costi diretti o anche quelli indiretti?
Risposta: La soluzione
prospettata, seppur validissima dal punto di vista ecologico,
deve essere valutata dal punto di vista economico, poiché la
stipula di tali convenzioni, in luogo del diritto di privativa
attualmente spettante al Comune, determinerebbe una quasi sicura
perdita. Infatti, la necessaria previsione del provvedimento di
assimilazione dei rifiuti speciali assimilati dal Comune a
quelli urbani, renderebbe inapplicabile la tassa rifiuti nei
confronti degli artigiani e degli industriali. Questi non
essendo obbligati a conferire i rifiuti al Comune, potrebbero
avvalersi di Ditta private, che praticherebbero
presumibilmente tariffe inferiori rispetto a quelle fatturabili
dal Comune. Infatti, il Comune dovrebbe assommare allo perdita
di tale gettito, i maggiori costi che richiederebbe la Ditta
appaltatrice per l''esecuzione di tale servizio, con l'aggiunta
dei costi che il Comune dovrebbe aggiungere per la quota di
ammortamento della piattaforma, nonché altri costi di carattere
generale. Pensi, che proprio per evitare tale perdita che il la
tariffa ambientale è attualmente sospesa.
27. Risulta accatastato un posto
auto scoperto, con tanto di rendita. Ai fini tarsu è soggetto?
Risposta: a mio avviso si, specie
se come penso è delimitato da linee, anche se una recente
sentenza che non condivido dice di no:
CTP di Grosseto
Il posto auto è considerato una pertinenza della
casa di abitazione e quindi non è assoggettabile al pagamento
della TARSU.(n.d.r. non condivisibile
se numerato).
28.Ricordo che la piscina anche
se coperta va esclusa ed anche i vani caldaia: Ma per il il
locale macchine, sauna e termoventilatori?
Risposta: Secondo il MF andrebbe
esclusa la piscina (salvo la parte utilizzata dal pubblico), i
vani caldaia, il locale macchine ecc. Di contro, io ritengo
illegittima tale interpretazione e ritengo tutti i locali
tassabili,. La mia interpretazione è in linea con la Cassazione.
Mentre la prima è caldeggiata dal MF con la circolare n.95/94,
disapplicata dalla Cassazione. Per dimostrare che il MF ha torto
dico: se tale situazione fosse in abitazioni private?
29. E' vero che i rivenditori di
lavatrici TV e Frigoriferi in base al D:lgs 152/06 dal
07/08/2008, non possono più ritirare quanto sopra ma dicono ai
clienti e alla sottoscritta che deve smaltirli il Comune di
residenza?
Risposta: non mi risulta. A mio
avviso fino a quando il Comune non organizza il ritiro dei
rifiuti elettrici, permane tale obbligo. Credo poi che abbia
sbagliato ad indicare il numero della legge (non è il 152/06?).
Infatti, l'articolo di tale decreto così dispone:
Articolo 227
( Rifiuti elettrici ed
elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti
contenenti amianto)
Art. 227
1. Restano ferme le disposizioni
speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie
di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed
elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e
direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di
attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di
entrata in vigore delle singole disposizioni del citato
provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali
disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
A sua volta l'articolo 44 del
D.Lgs.n.22/97 così prevede:
Articolo 44
Beni durevoli.
[1. I beni durevoli per uso
domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono
essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto
di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono
essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi
centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del
detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e
delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e
gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo
smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 25 (1).
30. Nell'anno 2008 un
contribuente T.I.A. è fallito e l……. si è insinuata nel passivo
fallimentare con un importo di circa euro 28.000,00 dovuti al
mancato pagamento della T.I.A. negli anni 2006 e 2007.
La …… nel piano finanziario 2009
mette i euro 28.000,00 come costi per insoluti.
E' corretto che il totale dell'
importo venga imputato nell'anno 2009 anche se non è conclusa
la procedura fallimentare? Non si potrebbe chiedere di creare
un accantonamento perdite su crediti annuo con l'istituzione di
un fondo, per non fare gravare gli eventuali insoluti
irreversibili in un anno solo facendo quindi lievitare
l'importo TIA per quello anno?
Risposta: Propongo che il Comune
ogni anno costituisca nel proprio bilancio un fondo svalutazione
crediti da calcolarsi sul totale delle fatture. Tale importo va
portato in aumento del piano finanziario. Nel caso di mancato
pagamento si utilizza tale fondo e nel caso di buon esito della
procedura esecutiva si porta in aumento l'importo dal fondo.
Quando il fondo presenta rilevanti accantonamenti potrà essere
trasferita la parte eccedente a scomputo delle tariffe dell'anno
successivo.
Se non avete ancora approvato le
tariffe 2009, sarebbe bene già provvedere nel senso indicato già
da questo esercizio.
In ordine, al fatto che la Ditta
appaltatrice già da subito considerare tali somme come perse
questo dipende unicamente dagli accordi presi. E' ovvio che
agendo nel senso da me indicato si superebbe ogni ostacolo.
31. TIA: In quale categoria vanno
collocate seguenti attività?:
Commercio all'ingrosso di semilavorati di ferro;
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per
la pulizia?
Risposta: E' mia convinzione che il commercio allo ingrosso sia
da inquadrarsi nella categoria 3, proprio per il fatto che la
vendita non è di regola effettuata in modo diretto,
intendendosi ciò quella al dettaglio. Controlli, tuttavia, che
non vi sia anche quella al minuto, poiché in tale ipotesi
andrebbe applicata quella della attività prevalente.
32. E’ presente un allevamento di
cani realizzato in un piccolo cascinale. Il proprietario
denuncia i locali relativi:
1.
locale
deposito mangime
2.
locale ex
stalla
3.
locale ex
granaio
Dobbiamo tassare tutte le
superfici?
Risposta: Certamente si.
33. Per la Tariffa d’Igiene
ambientale, desideravo sapere se le pizzerie d’asporto sono
assimilabili nella categoria 27 (Fiori e piante,ortofrutta,
pescherie, pizza al taglio) oppure in quale altra categoria
devono essere classificate.
Risposta: Nonostante l'infelice
collocazione delle tabelle allegate al DPR 158/99, lo scrivente
ritiene che tale attività, in quando sia interdetta la
somministrazione (consumo in loco) debba essere collocata nella
categoria 21 per i comuni con più di 5 mila abitanti e nella
categoria 15 nei comuni con popolazione inferiore. La ragione è
che i titolari possono essere iscritti allo albo delle imprese
artigiane.
34. con riferimento alla Tariffa
d’Igiene ambientale, avrei bisogno di sapere in che categoria
possono essere classificati i doner kebab.
Risposta: A mio avviso nella
categoria 23 per i comuni maggiori di 5 mila abitanti, essendo
simili alle amburgherie e nella categoria 16 nei comuni con
popolazione inferiore.
35. Chiedo cortesemente a quale
categoria devo assoggettare alla TIA le seguenti attività:
- commercio all'ingrosso di semilavorati di ferro;
- commercio all'ingrosso di
saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia.
Risposta: E' mia convinzione che il commercio allo ingrosso sia
da inquadrarsi nella categoria 3, proprio per il fatto che la
vendita non è di regola effettuata in modo diretto, intendersi
ciò quella al dettaglio. Controlli, tuttavia, che non vi sia
anche quella al minuto, poiché in tale ipotesi andrebbe
applicata quella della attività.
36. un contribuente chiede la
detassazione TARSU per l’anno in corso (2009) di un’immobile che
da 17 anni non occupa più quale unità locale di attività
artigianale (era un magazzino maglieria) e documenta che lo
stesso è già facente parte di denuncia tarsu a ruolo alla madre,
effettiva proprietaria. Fatti i dovuti controlli, constato che
quanto dichiarato corrisponde alla realtà (la madre paga quei
locali con tariffa abitazione e li paga anche lui con tariffa
attività sebbene da 17 anni abbia trasferito ogni attività in
altri locali). Ora, dal momento che il contribuente mi ha
richiesto una revisione degli oggetti di imposta solo per l’anno
corrente, io ritengo che comunque sono tenuto ad effettuare il
rimborso dei locali pagati doppi per gli anni pregressi, per
quanti anni devo rimborsare?
Risposta: Il rimborso non può
superare cinque anni e ciò alla luce della chiarificazione
intervenuta dal comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06.
Gli interessi, essendo un errore del contribuente, decorrono
dalla data della domanda.
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
Ricordo che per le somme iscritte
a ruolo la restituzione avviene con lo sgravio, inteso come
ordine allo esattore di rimborso. Questi controlla se
effettivamente il contribuente abbia o meno pagato e procede ad
eventuali compensazioni o rimborsi.
37. Nell'anno 2006 il comune di
….. ha esternalizzato il servizio della gestione del servizio di
raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti urbani, nonchè la
relativa riscossione della T.I.A. Il 24/2/2006 é stato
approvato il regolamento per l'applicazione della T.I.A. dove
era stato riportato come segue:
Art. 21
RISCOSSIONE
1.La riscossione della tariffa, unitamente al
contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori,
nonché all’IVA da applicarsi sulla sola tariffa ai sensi
dell’articolo 15 del DPR n. 633 del 1972,
è di competenza del Comune o del
Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, qualora sia affidato l’intero servizio ad un
unico soggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 13, del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, in base ad apposita convenzione, la quale
deve prevedere anche i termini entro i quali gli utenti debbono
versare la tariffa e l'eventuale rateizzazione del versamento.
2. Per la riscossione si procede
tramite apposita bollettazione (fatturazione), ovvero tramite
apposito ruolo senza obbligo del non riscosso per riscosso ai
sensi dell’art. 49, comma 15, del D.Lgs. n. 22/1997.
3. Per la riscossione coattiva si
può procede mediante ruolo coattivo, con affidamento della
riscossione ad apposito concessionario ai sensi del D.Lgs n. 112
del 13.04.1999, ovvero tramite decreto ingiuntivo ai sensi del
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Sulle modalità di riscossione
delibera in via generale la Giunta Comunale con proprio atto
motivato.
5. Nel caso che la riscossione
resti di competenza del Comune, questi può affidarla all’esterno
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/99.
6. Non si fa luogo a riscossione quando
l’importo del versamento complessivo dovuto, comprensivo delle
eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a
12,00 Euro.
Art. 22
PENALITA’
1. Nel caso di accertata omessa
dichiarazione di inizio utenza, il Gestore del Servizio e della
Tariffa, in aggiunta alla tariffa della classe di riferimento,
applicherà il 30% (trenta per cento) del valore della Tariffa
dovuta a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per
le spese sostenute di accertamento.
2. Nel caso di accertata omessa
comunicazione di variazione degli elementi che determini una
variazione in aumento della tariffa della categoria di
riferimento, oltre alla differenza fra il valore della tariffa
applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa, il
Gestore applica il 30% (trenta per cento) su detta differenza a
titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese
sostenute di accertamento.
3. In caso di mancato o tardivo
pagamento, viene applicata una indennità di mora del 6% annua
(sei per cento)– per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.
4. Gli atti con cui si procede al
recupero della Tariffa e delle eventuali penalità ed interessi,
sottoscritti dal soggetto Gestore del servizio e della tariffa,
devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei
locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso,
dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e
delle norme regolamentari e/o di legge violate.
5. Il Gestore del Servizio e
della Tariffa può:
a) richiedere l’esibizione di
contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad
accertare le date di utilizzo del servizio;
b) richiedere copia di
planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
richiedere notizie relative ai
presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti
o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
d) invitare i predetti soggetti a
comparire di persona
La ditta che ha in gestione la
T.I.A. ora ci chiede che il responsabile dei tributi del
comune di …. ai sensi del comma 179 dello articolo 1 della legge
296/06 deleghi un responsabile della predetta ditta alle
funzioni di accertamento, di contestazione immediata, nonchè di
redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le realtive alle entrate in tema di T.I.A.
Tale procedura è corretta? Noi
davamo per scontato che loro eseguissero da tempo tali
operazioni ,come tra laltro evidenziato sia nel regolamento TIA
che nel contratto di servizio sottoscritto al momento
dell'affidamento dello stesso alla ditta gestore. Volevo inoltre
capire come deve essere la procedura corretta di accertamento
eseguita dal gestore.
Risposta: Come si evince da una
attenta lettura dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 il Comune
può delegare a sua insindacabile volontà l'intero procedimento
di accertamento (riscossione compresa), così che previsto dal
comma 9 del predetto articolo, oppure la sola riscossione, così
come previsto dal comma 13 del predetto articolo. Ovviamente, se
il Comune vuole può gestire direttamente tali attività (in
economia). Il comma 179 dello articolo 1 della legge 296/06 può
essere considerata l'occasione affinché il Comune proceda a
chiarire in modo esplicito le funzioni che intende delegare al
concessionario del servizio, avvertendo che nel caso di
affidamento esterno della gestione o anche della sola
riscossione il concessionario è tenuto a presentare il conto
della gestione, problema questo che recentemente ha creato
difficoltà in molti comuni ove i concessionari non hanno
ottemperato a tale obbligo. In conclusione, tale procedura è di
per sé corretta, ma la decisione finale dipende dal Comune.
Comunque, anche nel caso in cui il Comune intenda delegare
funzioni del procedimento, il funzionario delegante dovrà
vigilare che nello adempimento dei propri compiti il
concessionario rispetti la legge, i regolamenti del Comune ed il
capitolato.
38. Dovendo emettere avviso di
accertamento tarsu nei confronti di un evasore totale devo
applicare l’omessa denuncia per ogni annualità o solo per il 1°
anno e fare omesso versamento x i successivi ?
Risposta: Consiglio di emettere la sanzioni ogni
anno ed applicare il cumulo giuridico solo se successivamente
richiesto dal contribuente e ciò per il fatto che separando la
sanzione dal tributo diviene insostenibile in giudizio
l'applicazione della sanzione. Con il cumulo giuridico si
applica si una sola sanzione ma aumentata dal 50 per cento al
triplo. In sintesi per l'omessa denuncia la sanzione minima è
del 150 per cento da calcolarsi sull'anno a maggiore tassazione
e quella massima del 600 per cento. Tale sanzione poi è ridotta
ad 1/4 per adesione. Di contro, la tesi che taluno propone (1°
anno sanzione di omessa e poi il 30 per cento) non trova
fondamento nella norma e ciò sulla base del principio che la
tardiva denuncia è da considerarsi omessa sino alla data della
sua presentazione. Le allego dunque un verbale di cumulo
giuridico, che Lei utilizzerà solo se il contribuente accetta il
tributo e chiede la relativa applicazione. La Cassazione ha
confermato la bontà di tale interpretazione con la sentenza n.
2823 del 2005.
39. Ho provato a guardare tutti i
quesiti sul suo libro ma non ho trovato uno che si riferisse
alle scale;
Mi spiego, le scale interne d’un
abitazione o anche d’un attività sono soggette a tarsu?
Risposta: Ci sono alcune sentenze
della CTP di Milano che sono concordi nel ritenere
assoggettabili le scale (Comune di Cassano d'Adda). Il Ministero
ritiene che non sono assoggettabili le scale del condominio, ma
io ritengo tale interpretazione illegittima, proprio per il
fatto che non c'é una legge che espressamente le escluda,
trattandosi comunque parte di locali.
40. Il parcheggio dell'ospedale
è un'ampia zona scoperta a pagamento. La nostra intenzione è
tassare tale area, è corretta la nostra interpretazione?
Risposta: Per costante giurisprudenza i parcheggi a pagamento
siano essi coperti che scoperti sono sempre assoggettabili ad
ICI, così come ritenuto dalla Suprema Corte:
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62
d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, dal solo fatto oggettivo della
occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta,
a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal
titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il
locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la
tassa dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione
di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando
del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione
stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
Cassazione civile , sez. trib., 23 gennaio 2004, n. 1179
41. Sul nostro territorio si
stanno verificando varie chiusure di capannoni di tipo D
precedentemente destinati ad attività commerciali o artigianali.
I proprietari di tali immobili ci richiedono l'esenzione dal
pagamento della tassa rifiuti solidi urbani in quanto
dichiarano gli immobili vuoti, inutilizzati e talvolta privi di
utenze. Come dobbiamo procedere?
Risposta: La Cassazione (sentenze nn. 16785/02 e 15658/04)
ritiene che per l'assoggettamento alla tassa rifiuti sia
sufficiente l'utilizzabilità dei locali. Ora, perché non siano
assoggettabili è necessario sussistano contemporaneamente due
condizioni:
a) che i locali siano chiusi e vuoti;
b) che i locali non siano allacciati alle fonti di erogazione
della energia elettrica.
A questo ultimo fine non basterebbe il non consumo della energia
elettrica, ma la disattivazione dello allaccio preesistente.
Ovviamente tali condizioni vanno verificate mediante accesso ai
locali, da effettuarsi ai sensi dello articolo 73 del D.Lgs.n.507/93.
Ricordo che una eccessiva indulgenza nei confronti di costoro
si traduce in un inevitabile trasferimento dello onere a carico
degli altri utenti.
42. Sembra che il locale ospedale
voglia stipulare una convenzione per smaltire privatamente
tutti i rifiuti chiedendo di essere esentati dal pagamento
della ta.r.s.u. comunale. Noi riteniamo non accettabile una
simile richiesta non contemplata nel D.Lgs 507/93. Quale è la
sua interpretazione a riguardo?
Risposta: I rifiuti speciali non pericolosi possono essere
assimilati dal Comune a quelli urbani. Ora, la stragrande
maggioranza dei rifiuti sanitari non sono pericolosi (vedasi DM
254/03), così che se il Comune li ha assimilati a quelli urbani
l'Ospedale va normalmente assoggettato. E' quindi il Comune che
deve decidere e non l'Ospedale, poiché se il Comune decide di
fare il servizio, l'Ospedale deve pagare la TARSU anche se si
avvale di altra Ditta (Cassazione 9524/1997).
43. Vorrei porle un quesito in
merito alla richiesta di riduzione per la TIA in quanto dalla
ditta ….Market (supermercato) vengono prodotti rifiuti di
imballaggi terziari che, come precisano nella loro richiesta, il
Comune non può assimilare ai rifiuti solidi urbani ai sensi
dell’art. 226 del D.Lgs. 152/2006. Evidenziano inoltre alcune
sentenze in favore della loro richiesta di riduzione. Allego il
nostro regolamento TIA dove sono evidenziati i rifiuti
assimilati agli urbani, e vorrei capire se di recente ci sono
state modifiche in merito all’argomento e se devo approvare
modifiche al nostro regolamento della TIA.
Risposta: L'errore compiuto da
molti è dovuto ad una disattenta lettura della norma e della
giurisprudenza. Infatti, l'articolo 43 comma 2 del D.Lgs.n.22/97
pone il divieto di conferire al servizio pubblico gli imballaggi
terziari e quelli secondari, salvo che per questi ultimi il
comune non abbia istituito la raccolta differenziata. Lo stesso
concetto è ripetuto dallo articolo 226 del D.Lgs.n.152/06. Ora,
una cattiva lettura ha portato a confondere tali imballaggi, che
non rientrano nel diritto di privativa, con i rifiuti di
imballaggio, che invece vi rientrano. Le sentenze in materia
dicono semplicemente che nel calcolo della tassa rifiuti non si
deve tener conto degli imballaggi. La questione è molto più
semplice per la TIA, posto che i coefficienti del DPR 158/99
tengono conto esclusivamente, peraltro su base statistiche, dei
rifiuti conferibili e non tengono conto degli imballaggi.
In conclusione, è il tentativo
diffuso di alcune associazioni di fare propaganda al fine di
acquisire associati, facendo credere loro di riuscire ad
ottenere riduzioni del corrispettivo del servizio rifiuti,
comunque denominato. Cosa diversa è invece la prova di recupero
dei rifiuti assimilati (rifiuti di imballaggio compresi), che
da' diritto alla riduzione a consuntivo della pretesa in
rapporto alle quantità che il produttore dimostri di avere
avviato al recupero.
44. un contribuente non ha
presentato la dichiarazione T.A.R.S.U. per l'occupazione dei
locali adibiti ad abitazione e alla gestione dell'attività
alberghiera a partire dal 2005. Questo ufficio sta procedendo
all'emissione degli avvisi di accertamento. La questione è
relativa all'anno 2009 in quanto il contribuente, ha cessato
l'attività in data 25/02/2009 mentre per quanto riguarda i
locali ad uso abitativo, sembra che lo stesso abbia lasciato
l'abitazione, pur mantenendo la residenza anagrafica in Ostiano
presso la suddetta abitazione. Preciso inoltre che l'ufficio
tributi sta predisponendo adesso la minuta di ruolo per l'anno
di imposta anno 2009. Per quanto riguarda l'accertamento
dell'annualità 2009 come devo pertanto comportarmi per
l'applicazione della sanzione e degli interessi in entrambi i
caso?
Eseguita la notifica, che
probabilmente non sarà effettuata direttamente alla persona,
quali sono i termini per l'iscrizione a ruolo?
Risposta: L'articolo 64 del
D.Lgs.n. 507/93 prevede che la cessazione dell'obbligo dal
pagamento della tassa rifiuti decorra solo a decorrere dal
bimestre solare successivo a quando la cessazione è comunicata
al Comune. Dunque, in assenza di denuncia di cessazione il
Comune è legittimato a procedere al recupero della intiera
annualità 2009, salvo, caso mai, ridurre parzialmente la pretesa
nel caso in cui il soggetto obbligato comprovi non solo il
trasferimento di residenza, ma anche che non ha la disponibilità
di locali utilizzabili. Proceda dunque codesto Comune alla
notifica di separati avvisi di accertamento sin dal 2005,
applicando per ogni anno sia la sanzione di omessa denuncia (dal
100 al 200 per cento) che gli interessi moratori. Questi ultimi
non saranno calcolati per il 2009, se come credo, i restanti
contribuenti non sono stati ancora chiamati al pagamento.
Ovviamente, la formazione del ruolo deve essere preceduta dalla
notifica di tali atti. Nel caso in cui il soggetto obbligato,
pur rimanendo ivi residente, sia assente dal luogo della sua
residenza al momento della notifica gli atti andranno
successivamente depositati alla casa del Comune ai sensi dello
articolo 140 cpc. In alternativa alla successiva iscrizione a
ruolo, perché molto costosa, suggerisco di procedere alla
notifica di decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910.
La riscossione coattiva deve
essere effettuata entro 3 anni da quando la pretesa diviene
definitiva, per cui c'è molto tempo a disposizione, anche se
vale la pena di ricordare il principio che chi ultimo arriva
male alloggia. Ricordo che nel caso di cessione di azienda
(subentro) il cessionario (acquirente subentrante) risponde in
via successiva dei tributi non corrisposti per l'anno di
cessione e nei due precedenti, così come previsto dallo articolo
14 del D.Lgs.n.472/97. Sarebbe bene, in tale ipotesi, darne
comunicazione al subentrante, in modo ch'egli sospenda il
pagamento del prezzo di cessione non ancora corrisposto, il
quale potrà essere recuperato dal Comune attraverso la procedura
del pignoramento di crediti del debitore presso terzi, ma solo
dopo che il cedente non abbia corrisposto quanto da esso dovuto.
45. Le scrivo per chiederle
conferma in merito all'organo che è competente in materia di
TARSU ad adottare la deliberazione di aumento delle tariffe. E'
sempre la Giunta comunale ai sensi l'art. 42 comma 2 lett. f)
del decreto legislativo n. 267/2000? Non sono intervenute
modifiche per la tarsu?
Risposta: La competenza tariffaria è logicamente della Giunta
comunale, come indicati
in detto articolo. Tuttavia, se fossero modificati i criteri di
quantificazione, oppure aggiunte nuove categorie, ecc, sarebbe
necessario dapprima una delibera del CC e poi la delibera di
Giunta. In sintesi, la Giunta ha meramente compiti esecutivi,
mentre la potestà discrezionale e
regolamentare rimane in capo al CC.
46. Il comune ha costruito area
camper che sarà data in gestione, detta struttura scoperta paga
la tarsu?
il comune vorrebbe esentarla almeno per i primi anni secondo
lei si può fare ? Se si come
Risposta: Tale area va normalmente assoggettata. Il Comune
potrebbe procedere alla esenzione relativa, ma a 2 condizioni:
a) che spieghi il perché nel
provvedimento del CC e ciò al fine di spiegare il perché del
superamento dei principi di uguaglianza e di capacità
contributiva;
b) il finanziamento di tale onere
con risorse diverse dalla TARSU, come previsto dal comma 3 dello
articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, in modo che gli altri utenti non
debbano sopportare le conseguenze di detta esenzione.
47. Tassa Rifiuti: la suddetta
tassa va applicata ai posti auto, ai portici coperti solo da
tettoia, ai balconi.?
Risposta: Tale tributi va
applicato, come è noto a tutti i locali, nessuno escluso, ed
alla aree scoperte operative. E' pacifico, quindi,
l'applicabilità ai portici coperti ed alle tettoie, perché sono
da considerarsi locali. Vanno invece esclusi i balconi, perché
trattasi di aree scoperte accessorie, mentre è certa l'assoggettabilità
dei posti auto coperti, mentre quelli allo aperto a mio avviso
vanno assoggettati se contrassegnati dal numero e delimitati da
strisce (anzi a mio avviso andrebbero assoggettati ad ICI),
mentre i posti auto scoperti non contrassegnati non vanno
assoggettati. Mi pare che vi sia una sentenza recente per i
posti auto scoperti (riportata sui miei giornalini) che dice che
non adrebbero assoggettati, che io giudico illegittima,
trattandosi di area scoperta operativa, ossia di area
utilizzata nello stesso modo dei posti auto coperti.
48. Si chiede se per le aree
esterne (scoperte )operative di cui sotto si debba procedere
alla tassazione tia
-
Chiosco con tavolini esterni distribuiti in un giardino di circa
500 metri quadri
Risposta: Chiosco si, mentre il
giardino va assoggettato solo per le aree di sosta delle persone
ove di regola vi sono tavoli sedie, giochi. Ovviamente se dato
in gestione anch'esso, perché se fosse con libero accesso
l'onere graverebbe sulle spese di spazzamento.
-
autofficina che utilizza il cortile come deposito autovetture in
corso di sistemazione e deposito pezzi in demolizione di mq. 800
Risposta: Autofficina si, il
cortile no trattandosi di area scoperta pertinenziale, salvo
parte sottostante a tettoie.
-
falegnameria con piazzale di deposito legname
Risposta: Falegnameria si. Il
piazzale solo per la parte del deposito vero e proprio e non le
aree di transito e quelle intercluse al passaggio delle persone.
Infatti, solo per tale parte trattasi di superficie scoperta
operativa.
-
imprese edili che depositano nelle aree esterne della sede dell’attivita’
macchinari e attrezzature
Risposta: No, se trattasi di
materiale movimentato di tanto in tanto.
-
impresa di scavi e vendita materiali edili che deposita nel
cortile della sede dell’attivita’ detti materiali (sabbia-tubi-mattoni-macchinari
ecc.)
Risposta: Si, ma solo la parte
del deposito (vadasi risposta 3)
-
marmista che deposita nel cortile marmi, statue, fontane ecc.
Risposta: Si, vedasi risposta 3.
-
rivenditore di autovetture che utilizza l’area esterna come
esposizione autovetture in parte anche coperto da teloni.
Risposta: Si vedasi risposta 3.
-
Attivita’ di raccolta di materiale ferroso e non . Utilizza
tutto il terreno esterno all’attivita’ per il deposito dei
materiali quando vengono raccolti e che vengono successivamente
rivenduti raggiunta una determinata quantita’.
Risposta: Si, vedasi risposta 3.
-
Si chiede inoltre per i falegnami che riciclano il materiale o
lo rivendono come ci si deve comportare per le loro aree anche
coperte?
Risposta: Andrebbe accordata una
riduzione rapportata alle quantità (documentate con fatture) di
materiale avviato al recupero. Il premio dovrebbe essere
previsto nel regolamento..
49. Agriturismo, applico già la
tariffa agevolata ma lo stesso mi chiede di adeguare la tassa
sul ristorante calcolando i 3 giorni di apertura. Le chiedo se
gli agriturismo godono di altre agevolazioni?
Risposta: La tariffa riguarda la
produzione media di categoria e non i giorni di apertura del
singolo esercizio. Risponda in tal senso. Per la TARSU non vi
sono particolari agevolazioni per tali attività.
50. Ho ricevuto, da un
contribuente una richiesta di esonero dal pagamento della tassa
sui rifiuti, presentando una dichiarazione di inagibilità
dell’immobile, comprovata da una relazione stilata dal nostro
ufficio tecnico comunale.
È giusto esonerarli e la
documentazione presentata è sufficiente?
Risposta: Due sono le condizioni che consentono l'esclusione
TARSU dei locali:
a)
il non uso dei medesimi:
b)
la loro non utilizzabilità dei medesimi. Perché sia realizzata
questa seconda condizione si ritiene che:
1. i locali siano chiusi e vuoti;
2. che non vi siano allacci alle utenze di energia elettrica.
Se
quindi entrambe le condizioni sono soddisfate si procede ad
escludere tali locali dal pagamento della TARSU. Di contro, se
una sola non è soddisfatta il pagamento è dovuto. La ragione sta
nel fatto che il presupposto impositivo non è dato come si crede
dalla produzione di rifiuti, ma dalla detenzione di locali o
aree scoperte operative.
51. un contribuente abbiamo
emesso avvisi di accertamento ai sensi del comma 340
dell'articolo unico della L. 311/2004. Il contribuente ha
contestato lo scarso utilizzo dei locali producendo copia delle
fatture dell'energia elettrica e della fornitura di acqua. La
documentazione, che le invio tramite fax, è sufficiente ad
annullare gli avvisi sopra indicati? Oppure no?
Risposta: Il presupposto
impositivo della tassa rifiuti non è la produzione di rifiuti ma
la mera detenzione di locali, a nulla rilevando che i medesimi
siano di fatto non utilizzati, tanto che la Cassazione ha più
volte affermato che è sufficiente la loro utilizzabilità.
Lo scarso utilizzo, quindi, non
acconsente, in considerazione del carattere obbligatorio delle
entrate pubbliche, l'annullamento di tali atti, evidenziando,
quindi, che la pretesa non deve essere disattivata, stando così
le cose, neppure per i prossimi esercizi.
52.Per i negozi di fioristi,
abbiamo applicato erroneamente la tariffa per negozi non
alimentari, (Euro 3,70) mentre il nostro regolamento prevede una
specifica tariffa per i negozi ortofrutticoli, di fiori e locali
accessori e/o magazzini (.Euro 3,85). Questo ufficio sta
predisponendo la minuta di ruolo; in questo caso è necessario
fare gli atti di accertamento oppure fare una semplice
comunicazione ai contribuenti interessati e iscriverli a ruolo
anche per le annualità pregresse.
Risposta: E' necessario fare un
accertamento in rettifica, ove si spiega l'errore. Il recupero
deve avvenire senza applicazione né di sanzioni né di interessi,
in quanto il fatto è avvenuto per colpa del Comune.
53. Mi può riassumere il punto
dell’obbligo di invio delle utenze TARSU o TIA?
Risposta: Ben tre sono gli atti
di riferimento:
1.
provvedimento del Direttore della Agenzia Entrate del 14
dicembre 2007 (GU 300 del 28.12.07);
2.
Risoluzione n. 355/08;
3.
provvedimento del Direttore agenzia Entrate del 24 ottobre 2008.
La questione non è chiara.
L'interpretazione più lineare porta a ritenere:
a) obbligo di inviare i dati
disponibili entro il 30 aprile 2009;
b) obbligo di inviare i dati non
disponibili 2007-2008 entro il 30 aprile 2010.
Si tratta di capire, poi, se le
sanzioni non trovino applicazione (lettera a) quando la
omissione sia solo parziale e nel contempo per colpa dello
utente.
In conclusione, si invii entro il
30 aprile i dati disponibili e nel contempo si richiedano i dati
mancanti agli utenti, così da completare l'operazione entro il
30 aprile 2010.
54. L'assistente
sociale del mio comune vuole farmi esentare dalla tassa rifiuti
alcune famiglie che ritiene in difficoltà. Io non sono d'accordo
anche perchè nel regolamento comunale e nel Dl Lgs 507/93 non ho
trovato nulla che specificatamente mi autorizza all'esenzione o
allo sgravio. Le chiedo cortesemente se vi sono delel normative
che mi permettono di attuare queste esenzioni.
Risposta: Come Lei sa alcuna norma prevede
l'esenzione. L'articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 da la facoltà al
Comune di concedere agevolazioni ed in via eccezionale
l'esenzione, ma a condizione che tale mancato introito sia
finanziato con risorse del Comune diverse dal gettito TARSU,
così che gli altri utenti non debbano pagare per quelli
esentati. In sintesi, si imputa il costo della agevolazione su
un capitolo in uscita e si fa REVERSALE sul capitolo della tassa
rifiuti.
55. Come devono essere trattate ai fini TIA. le serre dei
florovivaisti?
Risposta: A mio avviso come gli artigiani di beni specifici:
categoria 21.
56. Considerato che l'art. 77 del
D. Lgs. n. 507/93 relativo alla tassa giornaliera smaltimento
non fa riferimento al tributo provinciale, come ci si deve
comportare per quella che viene riscossa dagli ambulanti del
mercato settimanale?
Risposta: Tali addizionali, come
quelle ex ECA; trovano applicazione automatica, come del resto
per il contributo provinciale si evince indirettamente dallo
articolo 19 del D.Lgs.n.504/92. Il fatto è che molti comuni non
le applicano e la provincia non si accorge. Se viole risolvere
la questione:
a) aggiunga le addizionali;
b) riscuota a giri il contributo
provinciale e concordi con la provincia i termini di accredito
periodici (semestrali o annuali).
57. Mi servirebbe sapere quale è
il riferimento normativo, se esistente, secondo il quale nel
caso in cui un inquilino non versi la tassa il comune possa
rivalersi sul comune.
Risposta: Non esiste tale norma.
Io propongo una forzatura regolamentare della stessa: "Nei casi
di locazioni di breve durata o di alloggi arredati, soggetto
obbligato al pagamento è il locatore con diritto di rivalsa sul
locatario."
Ovviamente, anche in tale ipotesi
in caso di ricorso del locatore sarebbe accolto, proprio perché
diversamente per altri tributi statali manca per la TARSU una
norma statale.
58. Una ditta che fabbrica armi
ha presentato una richiesta di detassazione per le zone nelle
quali vengono prodotti rifiuti speciali non assimilibali
all'urbano. Il proprietario della Ditta chiede anche che vengano
applicate tariffe diverse all'interno dell'attività, in quanto
non tutta l'area è adibita a lavorazione, infatti l'immobile è
costituito da 4 unità immobiliari distinte tra loro: due adibite
a lavorazione e produzione di rifiuto speciale, una a uffici e
l'altra adibita a magazzino-deposito. Possiamo aderire alla
richiesta o essendo un'unica attività dobbiamo applicare la
stessa tariffa indipendentemente dalla destinazione d'uso dei
locali?
Risposta: Le fabbriche d'armi non
producono rifiuti speciali pericolosi, se non in misura minima,
tale da non meritare la detassazione, anche se la giurisprudenza
della Cassazione non è univoca. La Suprema Corte ha al riguardo
così affermato::
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 d.lg. 15 novembre
1993 n. 507, ai fini della determinazione della superficie
tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per
specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si
formano di regola rifiuti speciali per tali dovendosi intendere,
ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, fra l'altro, "i
residui derivanti da lavorazioni
industriali";
pertanto, mentre le zone dello stabilimento nelle quali si
svolgono le lavorazioni
industriali
sono in ogni caso intassabili, le eventuali aree dello
stabilimento stesso aventi diversa destinazione (nella
fattispecie, uso domestico) sono soggette a tassazione; ad un
tal riguardo, il relativo onere probatorio ricade sull'ente
impositore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'esistenza di
parti dello stabilimento nelle quali si svolge attività
ordinaria, estranea alla lavorazione ed alla produzione
industriale, sia la loro estensione.
Cassazione civile , sez. trib.,
13 gennaio 2004, n. 289
Quindi, se trattasi di industria,
l'esclusione dovrebbe essere concessa. In ordine alla pretesa di
diversificare la tariffa in relazione al differente utilizzo dei
locali, si fa rilevare che la tesi prevalente è quella di
applicare una sola tariffa, essendo gli altri plessi rilevanza
di pertinenza di quello industriale, specie se il Comune ha
previsto una tariffa per le industrie. Infatti, l'articolo 818
del codice civile dispone che, salvo diversa previsione, le
pertinenze seguano lo stesso trattamento giuridico della cosa
principale.
In conclusione, detassazione si,
ma la tariffa dovrebbe essere una sola.
59. TIA: una azienda agricola dichiara di avere una attività
agrituristica e pertanto i locali destinati all’ospitalità, ai
fini della Tariffa, in quale categoria è corretto assoggettarli?
E’ un’attività senza ristorazione ma con 7 appartamenti con
allacciamenti intestati all’azienda agricola.
Risposta: A mio avviso tale
attività deve essere collocata nella categoria 8 della tabella
allegata al DPR 158/99. Infatti, i rifiuti prodotti sono del
tutto simili a quelli prodotti dagli alberghi senza ristorante.
60. Le serre vanno assoggettate
alla tassa rifiuti. Quale tariffa applicare?
Risposta:
La Cassazione con sentenza n. 18418 del 2005, ha affermato che
le serre vanno assoggettate alla tassa rifiuti, al pari delle
corrispondenti attività commerciali. Ora, rimane la questione di
quale tariffa applicare. Ritengo che a tal fine sia necessario
distinguere la parte destinata propriamente a serra dalla
superficie di vendita al minuto, poiché la prima va assoggettata
nel modo simile alla attività produttiva (artigiani, ecc),
mentre la seconda nel modo identico ai fioristi, che vendono al
minuto i loro beni. La presenza di una autorizzazione comunale
potrebbe ulteriormente avvalorare tale distinzione tariffaria.
61. ……. S.P.A è Ente gestore sia
del servizio di raccolta che dell’applicazione della tariffa in
toto per 5 Comuni sostanzialmente dal 2003: due di questi Comuni
sono usciti “in corso d’anno”, uno a fine marzo ed uno a metà
aprile 2009, riportandosi “in casa a colpi” di delibere e
ordinanze servizio e conseguente gestione della TIA. Il ruolo
tariffa 2009 sarà emesso dai due Comuni, che nel frattempo hanno
approvato i Piani Finanziari e che quindi approveranno le
tariffe.
Il quesito, che è un po’
“particolare” arriva adesso: entrambi questi due Comuni negli
anni in cui ….. S.P.A è stata Ente Gestore, non hanno pagato
nulla per le loro occupazioni ai fini TIA, ad esempio uffici
comunali, biblioteca, magazzini stradini…
Non hanno mai pagato, partendo da
una presunzione di risparmio a livello di bilancio, chiedendo
questa cosa solo oralmente ad …. S.P.A, che non ha mai
assoggettato questi locali, nonostante qualche rimostranza di
……. S.P.A nei confronti dei Comuni, spiegando a questi che
avrebbero dovuto pagare, anche in considerazione del fatto che
un Comune in questo modo porta vantaggi sì al proprio bilancio
ma ne toglie alla collettività che è gravata del costo “non
pagato” dagli Enti; purtroppo, ogni volta il Comune confermava
la propria scelta di non “assoggettarsi” a TIA ed ……. S.P.A,
ente gestore, diciamo anche per quieto vivere nei confronti
dell’Ente affidatario in house, non ha mai assoggettato questi
immobili comunali.
Ora, alla luce di quanto non
pagato negli anni dai Comuni, considerato che fino al 31/12/2008
…… S.P.A puo’ emettere suppletivi per gli anni antecedenti il
2009, …… S.P.A è legittimata e se sì in che modo a chiedere gli
arretrati per i 2 Comuni, che negli anni hanno condotto e
occupato i locali usufruendo di un servizio senza pagare niente.
Ricordo, che non esiste un
accordo scritto di questa sorte di detassazione ad hoc della
quale i due Enti negli anni hanno goduto.
Vero è che se l’utente non attiva
la propria posizione ai fini TIA, sta all’Ente preposto
controllare e far rispettare i regolamenti.
Sarebbe plausibile che …… S.P.A,
mandasse che ne so un questionario per “recuperare” l’entità
delle metrature di quanto occupato dai Comuni in modo da
procedere poi con il recupero di quanto non pagato da questo
negli anni.
Risposta: Anche il Comune è
soggetto passivo della tassa rifiuti, poiché le esenzioni
richiedono una espressa previsione di legge, che invece non
esiste. Anzi, anche una disposizione regolamentare che escluda
il Comune dal pagamento della tassa risulterebbe illegittima,
come del resto affermato dal Consiglio di Stato con la
decisione n. 1314 del 19 settembre 1995, la cui massima sotto si
riporta:
L'esenzione dalla tassa rifiuti
per i locali adibiti ad uffici comunali, prevista nel
regolamento del Comune, è illegittima, in quanto contrastante
con il principio del "pareggio" tra il gettito globale del
tributo ed il costo del servizio e, pertanto, il trattamento di
favore si converte inevitabilmente in un aggravio a carico degli
altri contribuenti tenuti al pagamento della tassa.
Consiglio Stato , sez. V, 19
settembre 1995, n. 1314
Si tratta ora di stabilire se il
mancato introito sia stato coperto con una maggiore tariffa
posta a carico degli altri contribuente e caso mai quale sia il
danno subito da codesta azienda per l'omissione della
applicazione del tributi nei confronti del Comune. In sintesi,
il danno derivante da tale esclusione è stato posto a carico
degli altri contribuenti oppure è stato trasferito almeno in
parte nei confronti di codesta società?
Codesta società purtroppo non
potrebbe emettere avvisi di accertamento nei confronti del
Comune, in quanto non più concessionaria del servizio. Si
consiglia, dunque, di quantificare dapprima l'entità della tassa
che almeno dal 2003 il Comune avrebbe dovuto pagare. Ripartire
tale danno fra la parte subita dagli altri contribuenti e quella
subita da codesta società e richiedere in via giudiziale (non
tributaria) il risarcimento del danno patito.
Circa la quantificazione della
tassa dovuta dal Comune non sarà difficile per voi la
quantificazione delle superfici, che dovranno essere suddivise
a tal fine a seconda della destinazione prevalente.
62. Un artigiano falegname
brucia i trucioli di legno e richiede per tale motivo una
riduzione della TIA. Quale è la definizione data dalla norme
alla attività di recupero?
Risposta: La definizione di
attività di recupero è data dal comma 14 dello articolo 49 del
D.Lgs.n.22/97 che così lo definisce:
14. Sulla tariffa è applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Ora, per recupero si intende la
immissione nel ciclo produttivo della sostanza. Nel caso
descritto si può parlare non di recupero ma di autoconsumo.
Per le ragioni anzidette non può
essere accolta la tesi espressa dal contribuente in esame. Non
esiste al momento giurisprudenza sul tema, anche in
considerazione che basta prendere un vocabolario per comprendere
la ragione.
63. Abbiamo ricevuto la
richiesta da parte della provincia di corrispondere alla stessa
la quota del 5% sull'importo che c'è stato versato dal MUIR per
il 2008 a saldo della TARSU 2008 per le scuole statali..
Come stabilito dall'art. 33 bis
del D.L, 248/2007 a decorrere dal 2008 infatti è il ministero
dell'istruzione a versare il corrispettivo per il servizio di
raccolta rifiuti che viene calcolato in base agli alunni
iscritti.
Secondo la Provincia nell'importo
a noi corrisposto dal ministero (€ 1050,44 ) è ricompreso anche
il TEFA quindi ci chiedono di riversarci €45,67. E' corretto?
dobbiamo provvedere?
Risposta: Nessuna disposizione
normativa avvalla la tesi delle province. Si consideri che la
legge ha disposto l'esenzione delle scuole a decorrere dal
2008. Tale contributo ha natura di addizionale. Ora, se applico
il 5 per cento su zero cosa fa? Consiglio di non rispondere.
Conoscevo già tale aspirazione della Provincia. Tale tesi si
scontra con il principio di tassatività della norma. Ora, dove
sta scritto tale diritto?
64. risultavano iscritte a ruolo
le superfici che in un'abitazione erano adibite a laboratorio
di falegnameria e annesso ufficio. In pratica quella abitazione
era così divisa: 318 mq in cat. laboratori, 41 mq in cat. uffici
e 156 mq in cat abitazione. La snc è stata cessata a dic. 2005
ma non è mai stato comunicato per iscritto e l'iscrizione a
ruolo è sempre andata avanti. I titolari hanno comunicato a voce
la situazione solo l'anno scorso chiedendo di considerare i 318
e i 41 mq da sommare ai 156 e metterli tutti in cat. abitazione.
Visto che non c'è nulla di scritto e il 2008 e anche gli anni
precedenti con la tassazione dei laboratori sono stati
regolarmente pagati posso ora effettuare lo sgravio visto che la
ditta è "cessata" in camera di commercio addirittura dal 2005?
(non hanno scritto nulla perchè l'ufficio gli ha detto che ci
avremmo pensato noi in automatico e poi a tempo perso avendo gli
strumenti hanno probabilmnte continuato a fare lavoretti di
falegnameria pur essendo in pensione).
Risposta: Le denunce di
variazione hanno efficacia da quando sono comunicate formalmente
al Comune, così come previsto dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.
Secondo la Cassazione la cessazione della attività non determina
di per sé l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti, in
quanto tale comunicazione non prova la obiettiva non
utilizzabilità dei locali (Cassazione n. 15658/04). In
conclusione, la variazione ha efficacia solo dal bimestre solare
successivo a tale comunicazione (2008). E' necessario, tuttavia,
fare successivamente un sopralluogo (e verifica alla Camera di
Commercio) per verificare l'uso in concreto di tali spazi,
essendo non credibile che l'uso sia quello abitativo, data la
vastità delle superfici.
65. questo ufficio intende dare
avvio all’accertamento TARSU comma 340 L.311/2004.
Quali sanzioni ed interessi
devono essere applicate? È possibile riscuotere direttamente con
bollettino postale di C/C intestato alla tesoreria comunale
tenendo conto che il ruolo TARSU viene riscosso mediante
concessionario per la riscossione? Inoltre, se possibile, si
potrebbe avere un fac-simile dell’atto di accertamento;
Risposta: Nel presente caso non trovano
applicazione né sanzioni né interessi moratori ed il recupero va
fatto dal 2005. Infatti, tale comma non prevede, come invece
sarebbe necessario, in base al principio di letteralità della
norma tributaria, l'applicabilità degli elementi accessori, che
troverebbero invece applicazione solo nel caso in cui il Comune
dimostri che la superficie calpestabile sia maggiore rispetto a
quella già iscritta a ruolo. Va fatta comunicazione e non
accertamento. Si allega fac simile.
66. Esistono dei riferimenti
normative o delle sentenze che approvino la detassazione della
metratura occupata dai macchinari infissi a terra per quanto
riguarda le attività artigianali o industriali?
Risposta: La norma è unica ossia il comma 3 dello articolo 62
del D.Lgs.n.507/93. La diversità rispetto agli industriali sta
nel fatto che per questi la detassazione prescinde dalla natura
del rifiuto speciale, mentre per gli artigiani la detassazione
si ha solo se i rifiuti speciali prodotti sono pericoli e la
produzione è rilevante.
67. Nel caso in cui viene presentata presso l'ufficio tributi la
planimetria dell'intero capannone evidenziando le zone occupate
dai macchinari e le zone dove sono infissi i bidoni contenente i
rifiuti speciali, può essere detratta tale metratura dalla
superficie totale dell'immobile?e quindi tassata la metratura
netta utilizzata per la lavorazione dei materiali prodotti?
Risposta: No. Va esclusa solo la parte occupata dai macchinari,
ma solo se pericolosi. I bidoni sono luogo di deposito e non di
produzione dei rifiuti. Se così fosse le farmacie sarebbero
tutte esenti.
68. Stamattina ho avuto un
scontro con contribuente che voleva il discarico della cartella
tassa rifiuti. Uno dei genitori è morto a maggio 2009;la
cartella è stata elaborata a febbraio 2009 con n. 02 componenti,
quindi senza la riduzione di single. Io gli ho detto che non era
possibile il discarico per il 30% della tassa in quanto si
prende la condizione del nucleo famigliare al 1 gennaio. Questo
sta andando da tutti, SINDACO, DIRIGENTE ECC......Mi da un suo
parere
Risposta: Il comma 5 dello
articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 che al riguardo così dispone:
5. Le riduzioni delle superfici e
quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate
sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia
originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno
successivo.
69. Stavo leggendo il parere n.
17/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo
per il Piemonte in merito al contributo statale per lo
svolgimento - nei confronti delle istituzioni scolastiche
statali – del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e in
paticolare il quesito fatto dal comune di Chieri in merito al
riversamento alla Provincia, ex art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n.
504. Premesso che il sopra indicato comune è in regime di
tariffa, mentre lo scrivente comune è in regime di tassa
rifiuti, visto il citato parere della Corte dei Conti, volevo
conferma che nel nostro caso avendo il tributo provinciale la
stessa natura e la stessa modalità di riscossione della tassa
rifiuti, debba essere riversata alla Provincia la quota di
competenza del
contributo statale a noi trasferito dal MIUR.
Risposta: Certamente si. La ragione "giuridica" sta nel fatto
che dal 2008 le scuole sono esenti, qualunque sia la
denominazione del corrispettivo del servizio rifiuti. Ora, se le
scuole sono esenti, il contributo provinciale è zero, perché
qualsiasi cifra moltiplicata per zero è uguale a zero. Questo è
da sempre stato il mio parere, anche prima ed indipendentemente
dal parere della Corte dei Conti. Il problema potrebbe essere
diverso per le eventuali somme corrisposte per lo steso titolo
da parte del Ministero della PI per le annualità precedenti ove
le scuole non erano esenti.
70. Stavo leggendo il parere n.
17/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo
per il Piemonte in merito al contributo statale per lo
svolgimento - nei confronti delle istituzioni scolastiche
statali – del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e in particolare il quesito fatto dal
comune di Chieri in merito al riversamento alla Provincia, ex
art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504. Premesso che il sopra
indicato comune è in regime di tariffa, mentre lo scrivente
comune è in regime di tassa rifiuti, visto il citato parere
della Corte dei Conti, volevo conferma che nel nostro caso
avendo il tributo provinciale la stessa natura e la stessa
modalità di riscossione della tassa
rifiuti, debba essere riversata alla Provincia la quota di
competenza del contributo statale a noi trasferito dal MIUR.
Risposta: Certamente si. La ragione "giuridica" sta nel fatto
che dal 2008 le scuole sono esenti, qualunque sia la
denominazione del corrispettivo del servizio rifiuti. Ora, se le
scuole sono esenti, il contributo provinciale è zero, perché
qualsiasi cifra moltiplicata per zero è uguale a zero. Questo è
da sempre stato il mio parere, anche prima ed indipendentemente
dal parere della Corte dei Conti. Il problema potrebbe essere
diverso per le eventuali somme corrisposte per lo steso titolo
da parte del Ministero della PI per le annualità precedenti ove
le scuole non erano esenti.
71. Abbiamo un contribuente
proprietario di un' azienda agricola che ha consegnato una
richiesta di attivazione alla tassa dopo la ristrutturazione di
un fabbricato ovviamente destinato all'azienda. Nell'immobile vi
è anche una parte residenziale.
Vorrei sapere:
- la parte residenziale è
soggetta alla Tassa anche se il contribuente non vi ha la
residenza?
-
la parte destinata all'attività agricola è
soggetta alla Tassa?
Risposta: Entrambe le parti
vanno assoggettate con tariffa diversa, come del resto risulta
specificato dal comma 4 dello articolo 62 del D.Lgs.n. 507/93.
Per la parte abitativa, peraltro, il regolamento potrebbe
prevedere la risoluzione sino al 30 per cento, così come
previsto dal comma 4 lettera b) dello articolo 66 del predetto
decreto. L'assoggettamento della parte destinata ad attività è
ritenuta corretta dalla Cassazione con sentenza n. 18418.05 e
ciò per il fatto che nella attuale disciplina i rifiuti
agricoli, se non sono pericolosi, non sono esclusi dal servizio.
72. Le chiedo se il Comune può
ritenere corretto procedere allo sgravio di un avviso di
pagamento Tarsu emesso per l'anno d'imposta 2008 a carico di un
impresa che risulta in stato di liquidazione in concordato
preventivo con cessione dei beni, omologato dalla sentenza del
Tribunale dell'anno 2007 e uccessivamente fallita dichiarata
fallita nel luglio 2008, senza che sia pervenuta agli uffici
alcuna dichiarazione in merito alla cessazione
dell'occupazione dei locali ed/ o alla loro inidoneità a
produrre rifiuti solidi urbani. La situazione in cui si trova la
ditta in questione è tuttavia nota al Comune in quanto la stessa
impresa nel momento in cui ha cessato la produzione (luglio
2007) ha abbandonato sul sito industriale notevoli quantità di
rifiuti speciali, che hanno oltre tutto provocato un emergenza
di tipo ambientale di cui il Comune si è assunto l'onere dello
smaltimento almeno nella fase di primo intervento. Oggi
riceviamo nota da parte del Curatore Fallimentare che richiede
l'annullamento dell'avviso di pagamento Tarsu 2008 in quanto non
dovuta vista l'inoperatività dell'azienda dichiarata fallita.
Risposta: Diversamente dall'ICI,
per la quale esistono disposizioni speciali, per la TARSU non
esistono disposizioni specifiche, così da trovare applicazione
l'articolo 64 del D.Lgs.n.507/93, in base al quale le variazioni
hanno effetto dal bimestre solare successivo a quando sono
comunicate. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della
Cassazione per l'assoggettamento dei locali alla TARSU è
sufficiente la loro utilizzabilità, così da essere assoggettati
anche i locali detenuti da società cessata, comunque allacciati
alle fonti di energia elettrica ((cassazione sentenza n.
15658/04). Con alcune pubblicazione avevo cercato di richiamare
l'attenzione su tali principi.
In conclusione, salvo che il
Comune non voglia intervenire per autotutela, essendo però
sicuro della non utilizzabilità pregressa dei locali (e non la
sola utilizzazione), il tributo non deve essere sgravato
73. Il Comune di ….. ha
effettuato il passaggio a TIA dal gennaio 2004. Il soggetto
gestore è stato individuato in una Società a maggioranza
pubblica, cui spetta anche l’applicazione e la riscossione del
tributo. In ordine al contenimento dei costi (comunque da
verificarsi), il soggetto gestore propone di emettere la
fatturazione ad un soggetto diverso dal dichiarante (individuato
nel Condominio), nonostante ciò non sia attualmente previsto
dalle norme e dal regolamento comunale vigente.
Da questo anno, il regolamento
comunale per la gestione della TIA prevede che il costo del
servizio di raccolta di verde/potature sia fatturato secondo il
metodo puntuale ai soli cittadini che ne usufruiscono, ovvero
che utilizzano il cassonetto (condominiale o personale in caso
di abitazioni indipendenti).
Il soggetto gestore richiede
anche per il servizio in questione di emettere fattura al
condominio.
Dato il contesto descritto,
chiediamo quanto segue:
-
è possibile emettere fattura a carico del condominio per la
raccolta del verde, pur non essendo prevista nel regolamento
l’imposizione delle aree comuni condominiali?
-
è possibile fatturare al Condomino, in un unico documento, le
singole posizione dei contribuenti?
Risposta: La normativa tributaria
ha carattere speciale, così da trovare applicazione sulla base
del principio della letteralità. Ora, il comma 3 dello articolo
49 del D.Lgs.n.22/97 così dispone:
3. La tariffa deve essere
applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Ora, per quanto concerne la
soggettività in capo al condominio, in luogo dei singoli
condomini, si è mostrata contraria la giurisprudenza sia per
quanto concerne la soggettività, sia per quanto concerne
l' imporre a carico dello amministratore condominiale di
svolgere una funzione di sostituto di imposta, ossia di far
pagare al condominio e poi questi rivalersi sui singoli
condomini. Infatti, se prendiamo in considerazione la disciplina
al riguardo prevista per la tassa rifiuti, il comma 3-bis dello
articolo 73 del D.Lgs.n.507/93, limita la competenza dello
amministratore nel rispondere a solo tale obbligo:
3-bis. L'ufficio comunale può
richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del
condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al
soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63,
comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o
detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed
al centro commerciale integrato (2).
In definitiva, in considerazione
del carattere speciale della norma, il Comune può chiedere allo
amministratore del condominio l'elenco dei condomini, ma non
porre a carico dello amministratore né la soggettività passiva
né svolgere funzione di sostituto di imposta.
Rappresenta bene la tesi
contraria alle aspettative di tale società la sentenza della CTR
che sotto si riporta:
La CTR della Lombardia, Sezione
XXXVIII, con sentenza n. 54/07 si è così espressa:
Intitolazione:
Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni -
Soggetti passivi - Condominio - Soggetto passivo - Esclusione - Potere
accertativo in capo al condominio - Esclusione -
Massima:
Ai fini Tarsu, il condominio, alla stregua del D.Lgs. 507/93, non puo'
essere considerato soggetto passivo e, ancor meno, in capo al condominio
puo' essere trasferito il potere accertativo relativo a tale tributo.
Non potrebbe ritenersi valida la tesi per la quale con la potestà regolamentare si potrebbe derogare da tali principi.
Infatti, come si evince dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 è riservato alla legge statale sia la fissazione del presupposto che
l'individuazione del soggetto passivo, così che disposizioni amministrative contrarie vanno disapplicate.
Peraltro, si fa rilevare che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali parchi e giardini, parchi e aree cimiteriali sono da considerarsi
urbani di diritto, come chiarito dalla lettera e) del comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22/97, così che il relativo costo di smaltimento
non deve essere imputato a carico del singolo utente, ma posto a carico del servizio, così da essere distribuito fra i vari utenti del servizio.
La ragione di tale scelta è riconducibile alla tesi ambientale per la quale il verde produce benefici per l'intera collettività, così che l'onere deve
essere posto a carica di questa e non del singolo produttore.
Si deve concludere, quindi, che l'intendimento della società in argomento risulta palesemente illegittimo.
74. Abbiamo raggiunto una
copertura TARSU troppo alta 111% .Possiamo inserire nei costi
anche il costo del personale ( per abbassare tasso copertura)?
ci sono altri costi che possiamo utilizzare per abbassare tasso
copertura ? Ci sono pareri e/o risoluzioni ministero ?
Risposta: L'articolo 61 del
D.Lgs.n.507/93 considera rientranti i costi di competenza e di
inerenza del servizio di smaltimento. Ne consegue che i costi
del personale dello ufficio tributi, di riscossione e del
contenzioso non possono essere a tal fine considerati, come
peraltro chiarito dal MF con la circolare n. 25 del 17 febbraio
2000. Ovviamente in entrata non vanno computate le addizionali
ex ECA, nonché le riscossione riferite alle annualità
precedenti, come pure le sanzioni e gli interessi moratori
(vedasi anche circolare n. 95/94). Unica soluzione di prevedere
fra i costi un fondo svalutazione crediti, tenuto conto che
spesso quanto iscritto a ruolo non si traduce in entrata.
75. Una ditta contribuente TARSU
mi indica nel modello di autodenuncia la metratura esterna per
area di manovra e movimentazione carichi. Ritiene che debba
assoggettare tale metratura (naturalmente in ragione di 1/2)
come area operativa scoperta?
Risposta: Dopo l'abrogazione dei commi 1 e 2 dello articolo 66
del D.Lgs.n.507/93 le aree scoperte sono assoggettate al 100 per
cento se operative. Di contro, vanno escluse se pertinenziali od
accessorie di locali assoggettati. Tale area, quindi, va
computata al 100 per cento, disapplicando, se del caso, le
disposizioni regolamentari divenute illegittime, che prevedono
tale riduzione.
76. Facendo riferimento a
precedente quesito riguardante l’assoggettamento alla tassa
delle superfici delle Aziende Agricole dei locali a destinazione
residenziale e agricolo chiedo un' ulteriore informazione:
il nostro regolamento prevede
l'esenzione dalla Tassa delle superfici e delle aree adibiti
all'esercizio dell'impresa agricola, mentre prevede la
tassazione delle superfici adibite a residenza ubicate sul
fondo. Volevo sapere:
- il nostro regolamento può
ritenersi ancora valido o è stato superato da nuova
giurisprudenza?
Risposta: Il vostro regolamento è
illegittimo, perché superato sia dalla legge, infatti, i rifiuti
agricoli non pericolosi rientrano a pieno titolo nei rifiuti
assimilabili urbani (articolo 7 del D.Lgs.n.22/97), che dalla
giurispridenza della Cassazione (vedasi per le aziende
florovivaiste la n. 18418/05). Se quindi l'azienda rientra nella
zona servita va assoggettata, a nulla rilevando la presenza nel
regolamento di differenti disposizione, le quali diverrebbero
illegittime in via automatica e quindi da disapplicare.
77. Una ditta chiede il
ricalcolo della superficie ai fini tarsu ai sensi del d.lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, art. 195 comma 2, lettera e, chiedendo di
pagare solo uffici , mense e locali di servizio dei lavoratori.
(allego lettera). cosa deve rispondere il comune?
Risposta: Tale disposizione è di
fatto sospesa dallo articolo 5 del decreto legge 208/08 che ha
modificato il comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06. Ora
il comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:
COMMA 184
184. Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in
ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno
2007 e per gli anni 2008 e 2009 (1);
b) in materia di assimilazione
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi
le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo
17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle
discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto (2).
Ora, in base alla lettera b)
sopra riportata, per i criteri di assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi si continua a far riferimento a quelli
stabiliti dal decreto Ronchi e ciò sino alla emanazione dei
criteri di assimilazione previsti dal nuovo decreto ambientale.
Ne consegue che quanto previsto dalla lettera e) del comma 2 del
decreto legislativo n. 152/06 non deve trovare applicazione.
Risponda dunque a costui:
Oggetto: richiesta di esclusione
di superficie lavorazione e dei depositi ai sensi della lettera
e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06.
Spettabile Ditta
Con riferimento alla richiesta di
cui all'oggetto, si comunica che non è possibile aderirvi.
Infatti, in base a quanto
previsto dalla lettera b) del comma 184 dello articolo 1 della
legge 296/06, nel testo vigente che sotto si riporta,per i
criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi si
continua a far riferimento a quelli stabiliti dal decreto Ronchi
e ciò sino alla emanazione dei nuovi criteri di assimilazione
previsti dal nuovo decreto ambientale. Ne consegue che quanto
previsto dalla lettera e) del comma 2 del decreto legislativo n.
152/06 non deve trovare applicazione.
78. Le unità singole costruite in
piano interrato o seminterrato, classate al catasto urbano in
categoria "C6" (autorimesse) di circa 20mq, possono essere
assoggettate alla tarsu?
Risposta: Come si evince da
quanto disposto dallo articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 tutti i
locali vanno assoggettati, nessuno escluso, così che non vi è
alcun dubbio che anche le pertinenze vadano normalmente alla
tassa rifiuti.
79. l' unità interrata o semi
interrata classata al catasto urbano in categoria "C6" di circa
300 mq. possedute "in quota parte" da condomini, la superficie
da assoggettare alla tarsu, se dovuta, si determina da un
calcolo proporzionale (15% di mq 300 = 45 mq) oppure devesi
escludere una quota come parte comune del condominio (di cui ai
numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile come prevede il
nostro regolamento)?
Risposta: Nel caso descritto
soggetto obbligato al pagamento è il condominio e non il singolo
condomino. Quindi la cartella, a nome del condominio, va
notificata allo amministratore, il quale, poi, procederà allo
addebito ai singoli condomini in base alla rispettiva quota di
possesso. Come avverrebbe se si applicasse un diverso principio
per la luce?
80. Allegato vi trasmetto la
sentenza della CORTE DEI CONTI LOMBARDIA in ordine all'utilizzo
delle entrate ex ECA MECA per la copertura dei costi del
servizio di igiene ambientale.
Tutti i Comuni non hanno mai considerato questa entrata nella
copertura dei costi.
Risposta: Il parere espresso
dalla Corte dei Conti si pone in netto contrasto con i principi
del nostro ordinamento e contro i criteri interpretativi delle
norme tributarie. Tale parere serve, caso mai, a restringere la
responsabilità che deriverebbe ai comuni nel seguirlo, tanto che
mi viene il dubbio che il parere sia stato espresso da giudici
che non conoscono a fondo la normativa. Sbalorditiva è la prima
interpretazione per la quale le addizionali ex ECA troverebbero
applicazione, nella ipotesi di riscossione diretta, solo nel
caso in cui il Comune l'abbia espressamente previsto nel proprio
regolamento. Tale interpretazione si pone in contrasto
con alcuni principi:
a)l' indisponibilità delle
obbligazioni tributarie siano esse principali che accessorie,
come quella in esame;
b) il principio di uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge;
c) il principio della capacità
contributiva.
In ordine, invece, alla
comprensione di tali addizionali nel computo del tasso di
copertura, esso, si pone in contrasto con:
a) il principio di tassatività
della norma tributaria. Basti al riguardo rilevare che
espressamente l'articolo 61 del D.Lgs.n. 507/93 al comma 1 parte
finale esclude espressamente addizionali, interessi e penalità.
Lo stesso concetto è espresso dal Ministero dell'Ambiente a
commento del DPR 158/99 (vedasi la mia pubblicazione Guida alla
Tassa rifiuti e tariffa Ronchi ano 2000, pagine 130 in forma
riassuntiva e pagine 268 e seguenti in forma integrale);
b) il carattere speciale delle
disposizioni finanziarie, con conseguente interpretazione
restrittiva delle stesse, pena assunzione di responsabilità di
danno erariale. Che sia tutto uno scherzo?
81. Abbiamo ricevuto da parte
della Provincia di Milano una comunicazione avente ad oggetto "Tarsu/Tia
istituzioni scolastiche statali - erogazione da parte del
M.I.U.R. anno 2008 - ricomprensione TEFA provinciale.
Siamo successivamente venuti a
conoscenza che la Corte dei Conti sezione controllo Piemonte con
parere n. 17 del 12.05.2009 sancisce che i Comuni non devono
riversare alle Province quote parte della TARSU pagata allo
Stato per le scuole. Si chiede, come dobbiamo agire? Procediamo
al pagamento della quota come chiesto dalla Provincia di Milano
oppure no?
Risposta: Non procedete a tale
pagamento. Infatti, dal 2008 le scuole statali sono esenti. Ne
consegue che tale addizionale dal 2008 da' luogo a versamento
zero, essendo l'imponibile delle scuole statali uguale a zero.
Ricordo che il contributo non ha natura di corrispettivo. In
conclusione, fino a quando non vi sarà una norma che dica il
contrario, nessun pagamento deve essere fatto alla provincia a
tale titolo.
82. In caso di accertamento per
omessa denuncia e omesso pagamento delle superfici occupate
quanti anni di tempo abbiamo per emettere l'accertamento? e che
sanzioni vanno applicate?
Risposta: La Cassazione ha più
volte affermato la natura tributaria della TIA. Ne consegue:
a) la sussistenza del termine
quinquennale di accertamento, previsto dallo articolo 1 della
legge 296/06 in genere per le entrate tributaria;
b) l'applicabilità della sanzione
del 30 per cento prevista in via residuale dallo articolo 13 del
D.Lgs.n.471/97 per le infrazioni che hanno dato luogo ad un
minor pagamento (sia per accertamenti che per liquidazioni);
c) l'applicazione per le
infrazioni formali alle disposizioni regolamentari TIA della
sanzione prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgsn.267/00, che
sotto riporto.
Articolo 7 Bis
Sanzioni amministrative (1)
Art. 7-bis.
1. Salvo diversa disposizione di
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa
di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia
sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari (2) .
2. L'organo competente a irrogare
la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(1) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
(2) Comma inserito dall'articolo
1-quater del D.L. 31 marzo 2003, n. 50.
83. Secondo Lei è giusto
assoggettare al pagamento della TARSU un appartamento, in
possesso dell’abitabilità, di proprietà della ditta
costruttrice, non ancora venduto al privato? (In possesso già da
anni.)
Risposta: Secondo costante
giurisprudenza della Cassazione per l'assoggettamento alla tassa
rifiuti è la utilizzabilità in astratto e non l'utilizzazione in
concreto dei locali, tanto da essere assoggettati anche i locali
chiusi e vuoti, in quanto allacciati alle fonti di energia
elettrica. Il Comune, quindi, dovrà acquisire informazioni atte
a comprovare almeno la presenza di una delle condizioni sotto
riportate:
a) l'utilizzazione in concreto
dei locali;
b) la presenza nei locali di
arredi;
c) l'allaccio dei locali alle
fonti di energia elettrica.
84. Una attività
commerciale risulta sospesa in quanto il titolare della stessa
si trova in stato di detenzione ed il negozio rimarrà chiuso
fino a tutto il 2010. Il nostro dubbio è se tassare il locale
come deposito di attività commerciale in quanto l'immobile, pur
essendo chiuso al pubblico, è utilizzato ed è occupato dalla
merce o se sussistono possibilità di esenzione.
Risposta: A me pare che i locali, a seguito dello evento
descritto, siano da considerarsi giuridicamente inutilizzabili.
Ne consegue la cessazione della obbligazione TARSU, fino al
termine del periodo di sospensione della attività.
85. Sto predisponendo gli
avvisi relativi al recupero dell'80% delle superfici Tarsu, Le
chiedo posso emettere solo avviso cumulativo per il recupero
degli Anni: 2005-2006-2007-2008 oppure devo emetterlo anno per
anno. Inoltre se il totale dei 4 anni supera 12,00 euro devo
recuperare oppure devo trattarli singolarmente e quindi l'utente
non paga nulla?
Risposta: Ogni anno ha una propria autonomia, così che la
comunicazione (allego fac simile), si deve fare separatamente
per ciascun anno; il minimo ha riguardo al singolo atto, così
che in tale ipotesi il contribuente non pagherebbe nulla, pur
superando la somma complessiva 12,00 euro.
86. Ai sensi di quanto stabilito
dal comma 340 dell’art. unico della legge 311/2004 stò
informando i contribuenti della maggiorazione della superficie
da usare come base imponibile ai fini tarsu ed ho questo caso:
Un proprietario di 02 abitazioni
-entrambe accatastate come A/3 Superficie catastale 341 e 465-
e un fienile/ripostiglio C/2 superficie catastale 382 , della
superficie catastale che trovo in visura è corretto considerare
l'80 per cento di tutto? Cioè 1188 per l'80 per cento? Ai fini
I.C.I. ho visto che considera abitazione principale l'
abitazione A/3 con la superficie catastale di 465 e il C/2 di
382 mq superficie catastale .
Risposta: Il comma 340 dello
articolo 1 della legge 311/04 determina tale presunzione ai
soli fini TARSU e TIA, e non anche per l'ICI. Trattandosi di
fabbricati a destinazione ordinaria è corretta la tesi da Lei
proposta, colpendo la TARSU l'uso che di fatto degli immobili
detenuti. Per l'ICI, invece, andrebbe meglio considerata la
pertinenza, in considerazione della sua vastità rispetto alla
superficie della abitazione principale. Non è che siamo in
presenza di un ex magazzino?
87. Come al solito quando una
società fallisce nessuno dice nulla e quindi a fronte di un
fallimento relativo all'annualità 2007 è arrivata solo ora la
denuncia di cessata attività. Fallimento data 01/02/2007
(comunicazione del tribunale di Milano) comunicazione cessata
attività prot. 09/06/2009, mandata dal contribuente. Subentro e
quindi nuova domanda da parte del nuovo gestore in data
07/05/2007.per quanto concerne la tarsu per l'anno 2007, secondo
lei quanti mesi devo far pagare? Tutto l'anno perchè la denuncia
non è stata mai fatta, mesi n. 2 perchè c'è una sentenza del
tribunale, n. 6 mesi fino all'insediamento del nuovo
subentrante?
Risposta: E' opportuno
evidenziare in via preliminare che in assenza di una norma
speciale anche il fallimento è sottoposto alle regole generali
stabiliti da ciascuna legge di imposta. Ora, il comma 4 dello
articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 tratta il caso descritto, dando
la seguente conclusione:
4. In caso di mancata
presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione,
il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente
che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree
ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a
seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
In sintesi, la mancata produzione
della denuncia di cessazione comporta in ogni caso il pagamento
integrale dell'anno di cessazione ed il non pagamento delle
annualità successive se è data prova della non continuazione
della detenzione oppure che sia dimostrato il subentro da parte
di altro soggetto.
Secondo il MF risponde di danno
erariale il Comune che in assenza di denuncia di cessazione, pur
in presenza di duplicazione, procede alla sgravio parziale della
tassa (ispezione al Comune di San Remo, chiamato a rispondere di
danno erariale avanti la Sezione regionale della Corte dei Conti
della Liguria.
Avevo sollecitato i curatori con
alcune mie pubblicazione sul fatto che fallimento non vuol dire
cessazione dal pagamento dei tributi comunali (vedasi Guida ai
Tributi locali anno 2005), analizzando ciò tributo per tributo.
In definitiva, solo per l'ICI esistono norme speciali per il
fallimento.
88. Una società (industria
metalmeccanica ) ci ha presentato una richiesta di esenzione
della superficie produttiva (mq. 865), sostenendo di non
produrrerifiuti, salvo rottami ferrosi e rifiuti speciali, non
pericolosi, relativi a cabina di verniciatura a ridotto
inquinamento atmosferico, smaltiti
direttamente tramite ditte specializzate. Dal registro di
carico-scarico dei rifiuti allegato alla richiesta di esenzione
risultano i seguenti codici rifiuto:
150203 - carbone attivo granulare (kg 240)
150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi (kg
690)
120199 - rottame ferroso (kg 1500)
Il vigente regolamento comunale prevede che per beneficiare
dell'esclusione
della tassa il contribuente deve presentare dichiarazione che
nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per
qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure
che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o
nocivi.
Ciò premesso, poiché rifiuti prodotti da detta società sono
stati assimilati ai rifiuti urbani e non sono né tossici né
nocivi vorrei rigettare la richiesta di esenzione.
Risposta: La giurisprudenza ultima della Cassazione (sentenza
10362 del 2007 che allego), pur non essendo condivisibile ed in
contrasto con altre, fermo restando che l'onere della prova è
posto a carico del soggetto passivo, ritiene che le sale di
lavorazione industriali, a prescindere dalla qualità
del rifiuto prodotto, non debbono essere assoggettate a TARSU,
stante che la lettera f) dello articolo 68 del D.Lgs.n.507/93
tuttora prevede tale esclusione, per le sole attività
industriali e ciò diversamente da quelle artigianali e di
servizi. Io sono convinto che tale disposizione sia stata
abrogata implicitamente dal Ronchi. Tuttavia, un ricorso
formulato nel senso sopra indicato sarebbe con ogni probabilità
accolto. Valuti, dunque, il Comune la strategia generale da
adottare, tenendo conto degli effetti che tale scelta potrebbe
avere su altri casi similari. Si consiglia, comunque,
l'effettuazione di sopralluogo, onde rilevare le parti ove si
producono i rifiuti industriali, anche se l’onere di provare
tale delimitazione è posto a carico del contribuente e ciò per
consolidata giurisprudenza, anche la più recente della
Cassazione.
89. Secondo me i vari negozi che
fanno parte di un centro commerciale devono essere assoggettati
secondo la propria categoria di riferimento ai fini TIA (negozio
di beni durevoli, supermercato, parrucchiere ecc...). Invece,
per le parti comuni, che attiverò direttamente al centro
commerciale quale sarà la categoria che dovrò usare, con le
motivazioni del caso, per analogia ai fini TIA?
Risposta: Sulla base dei principi
generali, le parti comuni vanno assoggettate con la tariffa
prevista per la destinazione prevalente. Ora, ritengo che la
categoria tariffaria più idonea sia la numero 26, per i comuni
con più di 5 mila abitanti, e la n. 19 per i comuni con
popolazione inferiore ossia quella prevista dal comune per "plurilicenze
alimentari e/o miste".
90. La nostra tassa rifiuti si
paga in base ad un fisso per ogni componente familiare + i
sacchi acquistati per lo smaltimento del secco + eventuali
conferimenti in piattaforma. Una persona anziana ha lasciato la
sua abitazione (non abita più nessuno) ed è ospite presso la
casa di riposo (certificato dallo stesso Istituto) e chiede di
non pagare la tassa rifiuti. Io penso non sia possibile in
quanto non mi sembra sia prevista questa specifica esenzione.
Sbaglio?
Risposta:Faccio rilevare che secondo la Cassazione la tassa
rifiuti trova applicazione per la sola utilizzabilità dei
locali, tanto da essere assoggettati i locali chiusi e vuoti, ma
comunque allacciati alle fonti di energia elettrica. Affermata
quindi l'assoggettabilità, pur essendo essa ora ospite della
casa di riposo, le difficoltà nascono per la quantificazione del
prelievo. Ritengo la tarsu applicabile
limitata alla sola parte fissa (per un componente), mentre la
parte variabile non deve essere applicata, sempre che l'utente
non produca rifiuti, né li consegni alla piattaforma ecologica.
In conclusione, per il caso descritto si deve applicare la sola
parte fissa,
calcolata sulla base di un solo componente.
91. Nel nostro Comune diversi bar
e ristoranti durante il periodo estivo utilizzano la veranda
aperta o l’area esterna per collocare tavolini e sedie;
Premesso che:
-
nel nostro regolamento è prevista la riduzione del 30% per i
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale per meno di 3 mesi o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
-
nella concessione rilasciata non risulta l’utilizzo temporaneo
dell’area esterna;
si chiede se compete tale
riduzione.
Risposta: L'irregolarità
commerciale non deve impedire l'applicabilità della tarsu a
dette aree scoperte e ciò per il fatto che la TARSU colpisce la
situazione di fatto e non la regolarizza. Applichi dunque la
TARSU, con la riduzione del 30 per cento.
92. Un contribuente si
iscrive per una serie di appartamenti accatastati come
categoria A ma, concretamente, destinati ad uso "case ed
appartamenti per vacanze" così come comprova la licenza
commerciale da lui ottenuta. In tale casistica in base a quale
categoria tassare tali immobili, come civili abitazioni o con
la tariffa prevista per le strutture ricettive (alberghi,
pensioni, residences, locande,...)?
Risposta: Acquisisca prima le informazioni sullo uso effettivo
di detti appartamenti. Personalmente ritengo che nel caso vi sia
solo locazione (e non colazione ed altri servizi) vada
applicata la tariffa delle abitazioni.
93.Sto cercando di notificare degli avvisi di
accertamento TARSU ma nessuno li ritira! Trattasi di una s.n.c.
(ristorante) che ha sede legale in un altro comune. Ho inviato
gli avvisi di accertamento con raccomandata con ricevuta a/r -
verde - per atti giudiziari - ma è tornata indietro la ricevuta
con l'indicazione: mancata consegna del plico a domicilio per
mancanza del destinatario - immesso avviso cassetta - plico
depositato presso ufficio - atto non ritirato entro 30 giorni.
Il ristorante da alcuni mesi non esercita più nessuna attività e
non c'è nessuno che ritira la posta in detti locali, come posso
fare per notificare gli avvisi? Posso notificarli al domicilio
fiscale di uno dei legali rappresentanti?
Risposta: Si accerti se tale società abbia mantenuto ivi la
propria sede legale e se sia stata o meno posta in
liquidazione, tramite visura della Camera di Commercio e proceda
alla notifica degli atti ai sensi dello articolo 145 cpc che
sotto riporto, indicando il nome del liquidatore, se trattasi di
soc. in liquidazione, o il nome e l'indirizzo di uno dei soci.
In conclusione, Lei può notificare al liquidatore o ad uno dei
soci, ma a condizione che la società abbia ivi mantenuto la
propria sede legale e che gli atti portino il nome e l'in
diritto della persona fisica che rappresenti ora la società.
Articolo 145
Notificazione alle persone giuridiche.
[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella
loro sede [46, 23282 n. 2 , 24632 n. 2, 25213 n. 2 c.c.],
mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla
persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere
dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche
essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora
abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità
giuridica [22951 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti
del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata
nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143 (3).
94.Un articolo di Italia Oggi del
18 agosto nel commento alla sentenza n. 339/01/09 della CTR
Lazio afferma che gli Enti Ecclesiastici sono esclusi dal
pagamento della TARSU. Nel nostro comune ci sono due scuole
private gestite dalla Chiesa : dobbiamo esentarle dal pagamento?
Risposta: E' necessario che Lei chieda all'ex Provveditorato
agli Studi della Provincia di Savona se nel computo della
popolazione scolastica presa in considerazione per il calcolo
del contributo erogato dal Ministero della PI sia o meno inclusa
detta scuola.
La sentenza in argomento non è rilevante, poiché non credo
affronti detto problema.
95.Se
un’abitazione è abitata da persona singola e questa –suo
malgrado – defunge, ai fini TIA , in attesa di un nuovo
occupante, devo chiudere la posizione d’ufficio o intestarla ad
un erede o quanto altro?
Risposta: Se rimane arredata, dovrebbero rispondere gli eredi in
solido, sino alla attribuzione di essa ad un erede specifico.
96.Ci siamo accorti che un
contribuente non ha pagato per 2 anni la tassa rifiuti, ora il
contribuente vuole adempiere spontaneamente può farlo senza
sanzioni? Il ruolo non era stato emesso comunque.
Risposta: Le sanzioni vanno
comunque applicate, seppure nella misura minima, tenuto conto
che il contribuente si è autodenunciato. Per l'adesione può
utilizzare il modello allegato. Sottoscritto dalle parti, potrà
successivamente essere titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo,
salvo che il Comune voglia introitare detti importi tramite il
proprio tesoriere.
97. Dopo l'approvazione della legge n. 102/2009
di conversione del decreto legge n° 78/2009, con riguardo al
passaggio da Tarsu a Tia. Il decreto 78 ha spostato al
31/12/2009 il termine per l'adozione da parte del Comune della
Tia anche in assenza del decreto del Ministero dell'Ambiente
recante il regolamento attuativo del D.Lgs. n° 152/2006. Le
domande sono le seguenti:
a) dal 1° gennaio 2010 ci sarà l'obbligo o la facoltà di
adottare la Tia?
b) non esiste più l'obbligo di mantenere lo stesso regime di
prelievo tributario per il finanziamento della spesa per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al 1° comma
dell'art. 5 del decreto legge n° 208/2008? In caso di scelta,
ovvero di obbligo di passaggio alla Tia:
c) il Comune deve seguire le modalità di calcolo della tariffa
Ronchi, di cui al D.Lgs. n° 22/1997 e al DPR n° 158/1999?
d) la riscossione della Tia deve essere effettuata dal gestore
(nel nostro caso Garda Uno Spa) (art. 156 D.Lgs. 152/2006)?
e) come ci si deve regolare per l'assimilazione dei rifiuti
prodotti nelle aree produttive, nei magazzini e nelle strutture
di vendita con superficie superiore a 150 (o 250) mq (art. 195
D.Lgs. 152/2006)?
Risposta: La situazione descritta trova il proprio fondamento
nella mancata volontà dei nostri governanti di fare una scelta
precisa fra gli interessi dei potenti e quelli delle classi
deboli. Dando applicazione alla lettera e) del comma 2 dello
articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 si andrebbe ad agevolare
notevolmente le utenze non domestiche, così che la riduzione
delle entrate determinerebbe la necessità di coprire tale onere
o aumentando le tariffe delle utenze domestiche oppure con il
finanziamento del differenziale di spesa con risorse diverse dal
gettito del corrispettivo del servizio rifiuti. Senza contare
poi che tale lettera contiene elementi di contrasto sia allo
interno di essa che con l'articolo 238 di detto decreto.
Infatti, con detta lettera e) sembra volersi stabilire un
corrispettivo di natura patrimoniale, mentre con l'articolo 238
un corrispettivo di natura tributaria. E' comunque da
evidenziare come allo stato attuale della norma non sia
tracciata una via d'uscita ed è quindi necessario rispondere
alle sue domande facendo unicamente delle previsioni personali,
che ben difficilmente saranno smentite. In sintesi, io sono
convinto che la disciplina attuale rimanga confermata fino alla
riforma del federalismo fiscale (2012). Rispondo, sulla base di
tale mia convinzione, alle sue domande:
a) dal 1° gennaio 2010 ci sarà l'obbligo o la facoltà di
adottare la Tia?
Risposta: No. Vi sarà solo la facoltà.
b) non esiste più l'obbligo di mantenere lo stesso regime di
prelievo tributario per il finanziamento della spesa per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al 1° comma
dell'art. 5 del decreto legge n° 208/2008?
Risposta: Sarà data la facoltà di passare alla tariffa Ronchi o
al nuovo corrispettivo, nella ipotesi sarà emanato il nuovo
decreto previsto dal decreto ambientale.
In
caso di scelta, ovvero di obbligo di passaggio alla Tia:
c) il Comune deve seguire le modalità di calcolo della tariffa
Ronchi, di cui al D.Lgs. n° 22/1997 e al DPR n° 158/1999?
Risposta: Si, salvo non sarà emanato il nuovo decreto attuativo
del decreto ambientale.
d) la riscossione della Tia deve essere effettuata dal gestore
(nel nostro caso Garda Uno Spa) (art. 156 D.Lgs. 152/2006)?
Risposta: No. Tale società potrà solo partecipare ad una
eventuale gara ad evidenza pubblica.
e) come ci si deve regolare per l'assimilazione dei rifiuti
prodotti nelle aree produttive, nei magazzini e nelle strutture
di vendita con superficie superiore a 150 (o 250) mq (art. 195
D.Lgs. 152/2006)?
Risposta: Come detto sopra, ritengo che tale disposizione
rimanga sospesa, così che continueranno a trovare applicazione i
criteri di assimilazione previsti dal Ronchi, come del resto
previsto per questa annualità.
98.Recentemente nel nostro Comune
sono aumentati i casi di privati che adibiscono all'attività di
Bed & Breakfast alcune stanze della propria abitazione o locali
annessi oppure l'intera abitazione.
Ai fini della tariffa rifiuti
fino ad oggi le abbiamo considerate utenze non domestiche,
attribuendo la categoria degli alberghi senza ristorante. Un
contribuente ci ha fatto notare che, in riferimento alla Legge
della Regione Lombardia n. 6 del 3.4.2001, dette attività
esercitate nella propria abitazione con un numero massimo di 3
camere e 6 posti letto NON sono da considerare attività
commerciali, non richiedono PARTITA IVA e particolare
autorizzazione.
Risposta: Il vostro comportamento
è corretto. Infatti, la normativa citata, in assenza di puntuale
recepimento normativo nella disciplina TIA, non ha alcuna
rilevanza per le entrate comunali. Del resto il presupposto
impositivo del corrispettivo in esame è la qualità e la
quantità di rifiuti prodotti. La richiesta, quindi, va respinta
(sarebbe come un soggetto esonerato dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, perché percepiente di redditi
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta che pretendesse per
tale motivo di non pagare la Tarsu o la TIA).
99. Il nostro comune riscuote
direttamente la TARSU e quindi anche il tributo ecologico
addizionale provinciale, riversandolo alla Provincia man mano
che sono accertati e conteggiati i versamenti (che i
contribuenti fanno tramite apposito c/c postale oppure tesoriere
comunale). Così attualmente si provvede a riversare entro 31/10
i versamenti della 1^rata bollette che scade il 30/9, entro il
30/11 i versamenti della 2^ rata bollette che scade il 31/10,
entro il 30/6 le riscossioni dei solleciti inviati a marzo
dell'anno successivo, e così via secondo anche quanto consentito
dai nostri impegni, tenendo conto che a fine anno le scadenze di
ogni tipo sono moltissime.
La Provincia ora ci chiede di
sottoscrivere una convenzione per disciplinare questi
riversamenti, stabilendo in particolare:
1) i termini entro cui effettuare
i versamenti (termini fissi altrimenti sono previsti interessi
legali moratori), es. entro il 31/10 versamento del tributo
provinciale ambientale incassato fino a quella data;
2) di produrre entro il 31/1 di
ogni anno ai sensi dell'art.93 D.Lgs. 267/2000, in qualità di
agente contabile, il rendiconto di gestione idoneo ad una
verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla
Provincia per l'anno precedente.
Si chiede:
1) ci sono termini di legge al
riguardo del riversamento del tributo provinciale da parte
dell'Ente che lo incassa (ed in tal caso non sarebbe necessaria
la convenzione) oppure no ed allora la proposta della Provincia
va valutata nell'ambito delle rispettive autonomie (a tale
riguardo quanto stabilito dalla Provincia sarebbe per noi
eccessivamente oneroso oltre che impraticabile visto che non è
possibile entro il 31/10 riversare il tributo sulle bollette che
scadono il 31/10 (casomai almeno entro 30 giorni dopo per avere
il tempo che pervengano i bollettini postali e possano essere
conteggiati e sommati - forse la Provincia è abituata alla
gestione dei concessionari che però registrano in modo
informatico i pagamenti e quindi possono avere tempi più brevi
dei nostri per la conoscenza dei pagamenti);
Risposta: Tale proposta va
valutata nello ambito delle rispettive autonomie, come del resto
risulta indirettamente dalla lettura dello articolo 19 del
D.Lgs.n.504/92.
2) l'art. 93 D.Lgs. 267/2000 dice
che "il tesoriere o ogni altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli
incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto
della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle
leggi vigenti"; si precisa che il Comune o l'Ufficio
Tributi non incassa contanti per la TARSU e tributo provinciale
(cosiddetto "maneggio valori") come invece fa il tesoriere o i
concessionari della riscossione, che infatti presentano
annualmente il rendiconto/conto di gestione. E' pertanto
improprio ciò che chiede la Provincia al Comune a questo
riguardo, oppure c'è qualche fondamento legislativo o
interpretativo?
Risposta: A mio avviso la
richiesta della Provincia è corretta. Infatti, il Comune assume
nei confronti della Provincia la figura di agente contabile,
mentre la funzione del Tesoriere è di fatto assorbita dal conto
della gestione.
La nostra intenzione sarebbe non
aderire alla convenzione proposta, come peraltro hanno
intenzione di fare altri comuni, e fare comunque il possibile
per riversare prima possibile quanto spettante alla Provincia,
ma senza obblighi così vincolanti in base ad una convenzione
unicamente nell'interesse della Provincia.
Risposta: Concordo con tale
volontà. Infatti, il frazionamento del riversamento alla
provincia in rate con scadenze prestabilite non è economico per
il Comune, riguardando importi esigui, così che i costi
amministrativi sono superiori al beneficio che il Comune riceve.
Credo che la Provincia debba differenziare l'accordo, in
relazione alle riscossioni effettuate per conto del Comune.
100. In presenza di una ditta che
mi chiede il rimborso in istanza in autotutela per la tariffa
rifiuti identificata nella cat. 20 Attività industriali per gli
anni dal 2004 al 2009 per errata attribuzione di categoria,
omunicando che si tratta di un'attività riguardante deposito di
prodotti di giocattoli per bambini e quindi da imputare nella
cat. 3 depositi, come mi posso comportare visto che da i
seguenti documenti risulta:
da dichiaraz. del contrib.
presen. il 26/7/2002 comunica che esercita attività di
commercializzazione biciclette da bambino di cui mq 700
magazzino e mq 300 uffici + salone esposiz.
- da ns sopralluogo del 22/4/2003
risulta magazzino mq 686, esposizione mq 107, uffici mq 74,
bagni mq 6,70, area libera mq 114
- da C.C.I.A.A. risulta come
attività esercitata nella sede legale (comune ……) costruzione e
montaggio biciclette, mentre come oggetto sociale produzione e
commercializzazione in Italia e all'estero di biciclette e
prodotti affini quali motocicli, carrozzine, nonchè la
produzione e la commercializzazione di articoli sportivi e per
la prima infanzia di giocattoli , potrà assumere anche
rappresentanze con o senza deposito di case produttrici o
commercianti e/o distributrici ecc...
E' possibile identificarla nella
cat. 3 deposito solo per l'anno 2009 senza procedere al rimborso
degli anni precedenti visto il tipo di attività esercitata,
oppure applicare due diverse categorie una per la parte di
deposito e una per la parte uffici e vendita?
Risposta: Dalla Camera di
Commercio risulta che l'attività sia di produzione. Ora, le
dimensioni del complesso sembrano ricondurre a tale attività. Il
comporre biciclette è attività di produzione. Se le cose stanno
così il rimborso non va dato poiché la categoria 20 è OK!.
Sarebbe sbagliato riconoscere la 3 per il 2009, poiché
indirettamente si ammetterebbe l'errore. Poi, se tale
contribuente arrivandogli la fattura ha pagato, senza fare
ricorso gli atti sono divenuti ormai definitivi.
101. La concessionaria ….. di
Bergamo ha ricevuto il nostro avviso tarsu per l’unita’
immobiliare che ha in affitto nel nostro comune dove svolge
attività commerciale di vendita auto, ci ha comunicato che
ritenendo che sia troppo alto in relazione ai rifiuti che
producono intende smaltire direttamente tali rifiuti non
avvalendosi del nostro servizio.
Siccome il loro rifiuto e’
compreso in quelli che facciamo porta a porta (indifferenziato,
carta e plastica) devono comunque avvalersi del nostro di
servizio o sbaglio?
Risposta: Se codesto Comune ha
provveduto ad assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a
quelli urbani, ai sensi dello articolo 21, comma 2, lettera g)
del D.Lgs.n.22/97 l'automasmaltimento da parte della Ditta non
farebbe venir meno il diritto di privativa del Comune, con la
conseguenza che tale Ditta dovrebbe comunque pagare la tassa
rifiuti. Rispondete, dunque, indicando gli estremi di detto
provvedimento di assimilazione.
102. Dobbiamo inserire nel ruolo
TIA un'impresa di pompe funebri che occupa un ufficio e un
locale di esposizione. Secondo lei in quale categoria
la dobbiamo inserire?"
Risposta: E' necessario applicare
allo ufficio la categoria 11 ed al locale di esposizione la
categoria 6.
103.Se una persona anziana esce da una famiglia
per entrare in una casa di riposo,ma la residenza viene
mantenuta al suo vecchio recapito il numero di componenti della
vecchia famiglia deve comprendere anche qst persona nonostante
non abiti più in casa?
Risposta: Il collegamento regolamentare con la
residenza rende irrilevante il fatto che venga la stessa
conteggiata ai fini del calcolo del numero dei componente. Il
riferimento alla situazione di fatto renderebbere difficilissima
se non impossibile una corretta gestione.
104. Una ditta che svolge come attività lo
smaltimento rifiuti all’ interno di un immobile è soggetta alla
TIA?Secondo me si. Se si però quale tariffa dobbiamo applicare?
Risposta: Collocherei tale attività nelle
categorie 17, se l'attività è artigianale e 20 se
industriale per i comuni con più di 5000 abitanti e
rispettivamente 12 o 18 per i comuni con meno di 5000 abitanti.
105. Nel nostro regolamento tarsu
è prevista la seguente esenzione:
a. Sono esenti dalla tassazione i locali posseduti o
utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), organizzazioni di promozione, associazione e
cooperative sociali senza fine di lucro.
La Croce Rossa Italiana occupa
dei locali di proprietà comunale che sono stati concessi in uso
gratuito tramite una convenzione. Nell’anno 2008 la CRI ha
presentato regolare denuncia di occupazione TARSU, in quanto non
riteneva di rientrare nell’esenzione di cui sopra. Ora, invece,
mi ha inviato una dichiarazione (vedi allegato) per evitare in
futuro di pagare la TARSU. Secondo lei è sufficiente una
dichiarazione senza la copia di uno statuto che dimostri la
finalità “non di lucro”.
Risposta: La Croce rossa è ben
conosciuta e ciò è sufficiente per applicare l'esenzione.
Ricordo, tuttavia, che tale esenzione deve essere finanziata dal
comune, ai sensi dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, onde che
gli altri contribuenti non la debbano di fatto pagare loro.
106. Volevo chiederle se il
sistema di tassazione dei locali soggetti a tia che utilizza
questo ufficio tributi è corretto ad esempio, per qualsiasi
attività, i locali adibiti ad uffici vengono tassati
distintamente come uffici mentre, il resto dei locali adibiti
alla lavorazione o magazzino, vengono tassati in base
all'attività svolta. Questo sia che gli uffici siano conglobati
nei fabbricati adibiti all'attività di lavorazione che in
palazzine separate.
Risposta Tale sistema è errato.
Infatti, ad ogni attività deve corrispondere una sola tariffa e
ciò indipendentemente dalla specifica destinazione dei locali e
ciò sulla base di quanto previsto dallo articolo 818 del cc, per
il quale le pertinenze sono trattate nello stesso modo della
cosa principale. Del resto, ad esempio, i rifiuti dello ufficio
del commercialista sono ben diversi da quelli dello ufficio
dello artigiano.
107. un contribuente mi ha
chiesto verbalmente la possibilità di dilazionare le cartelle
esattoriali della tarsu dal 1999/2000/2001. la concessione
della dilazione, le modalità ed i termini sono discrezionali o
vi sono dei criteri stabiliti (ad esempio condizioni economiche
difficoltose o altro...)?
Inoltre devo appurare se trattasi
già di procedura esecutiva od è ininfluente? Premetto che il
contribuente dice di essere stato da equitalia ed equitalia lo
ha mandato in comune...
Risposta: Vi sono due distinti
procedimenti che consentono di soddisfare, a determinate
condizioni, la richiesta del contribuente. Il primo è previsto
dal comma 3 dello articolo 72 del D.Lgs.n.507/93 che così
dispone:
3. Gli importi di cui al comma 1
sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle
scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due
rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza
del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il
sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a
otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive
l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto
all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi
del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (3).
Il secondo è previsto dallo
articolo 19 del DPR 602/73 che così dispone:
Articolo 19
Dilazione del pagamento (1).
1. L’agente della riscossione, su
richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad
un massimo di settantadue rate mensili.
Come vede il primo è di
competenza del Comune, mentre il secondo è concesso dallo
esattore. Ora, essendo venuto da voi, va seguita la procedura
prevista dal comma 3 dello articolo 72 del D.Lgs.n.507/93. Si
ritiene che ora la competenza sia del funzionario responsabile.
Debbono sussistere unicamente gravi motivi. Le rate possono
essere fino ad otto. Vanno applicati gli interessi moratori
decisi dal Comune ( e non il 7 per cento).
108. Ho ricevuto da Equitalia
Servizi il ruolo Tarsu 2009 da approvare e da restituire. Lo
scorso anno abbiamo pubblicato all'albo per 5 giorni il ruolo e
successivamente lo abbiamo restituito. La procedura corretta per
l'approvazione del ruolo è la pubblicazione e la determinazione
di approvazione del ruolo da parte del responsabile del
servizio?
Risposta: E’ ora necessaria la sola determina di approvazione
del ruolo da parte sua. Infatti, l'articolo 286 del RD 1175 del
1931, che sotto riporto, che prevedeva la pubblicazione è stato
recentemente abrogato. La determina può essere semplicemente:
Visto si approva il presente ruolo composto da n... partite
avente i seguenti totali:
109. Per quanto riguarda
l’applicazione della Tariffa d’Igiene Ambientale, ci servirebbe
sapere che tariffa deve essere applicata per un immobile adibito
a stalla di proprietà di un’azienda agricola.
Inoltre si richiede, in base alla
metratura che risulta sulla visura catastale, noi dobbiamo
considerare l’intero o una quota di tale metratura ?
Risposta: La stalla vera e
propria va esclusa dallo assoggettamento i quanto vi si
producono materie fecali escluse dal conferimento al servizio
pubblico. Di contro, va assoggettata con la tariffa della
categoria 21 la superficie degli altri locali, depositi, servizi
ecc. Nel caso fosse un locale unico, si suggerisce di
considerare la parte non destinata a stalle vera e propria ed
escludere il resto. Essendo un unico immobile, parzialmente
escluso, non trova applicazione la presunzione di cui al comma
340 dello articolo 1 della legge 311/04.
110.TIA: Sul giornalino n. 22
abbiamo letto delle recenti disposizioni della Corte di
Cassazione che sembrano fare un passo indietro in merito alla
tassazione integrale delle aree di lavorazione industriale,
ripristinando la detassazione per le aree che producono rifiuti
speciali, tossici o nocivi. Secondo lei dobbiamo adeguarci a
queste disposizioni ricominciando a detassare queste superfici?"
Risposta: La Cassazione, con
alcune sentenze, ha fatto marcia indietro, ma limitatamente alle
attività industriali, così che tale sentenze non valgono per le
attività artigianali, commerciali e di servizi. La ragione di
tale retromarcia è dovuta alla previsione di cui allo articolo
68 , comma 2, lettera e) del D.Lgs.n.507/93, che letteralmente
prevede:" ferme l'intassabilità delle superfici di lavorazione
industriale..... A mio avviso tale disposizione è statA
implicitamente abrogata sia dal D.Lgs.n.22/97 che dal
D.Lgs.n.152/06. Tuttavia, se il Comune non vuole battersi fino a
che la Cassazione non modifichi il proprio orientamento,
conviene continuare a detassare dette superfici.
111. Con la presente Le poniamo
un quesito in merito ad un nuovo insediamento nel Comune di
Bagnolo San Vito (MN): il
Karting Parc,
la più grande pista indoor d’Europa per kart elettrici.
Il parco divertimenti, è
attualmente attivo solo con la pista kart e i relativi servizi
accessori quali:
- magazzino/deposito kart
- lavaggio kart
- officina
- spogliatoi
- w.c.
- sala giochi
- uffici
- hall + cassa
(In futuro si svilupperà anche
all’esterno con campi sintetici di calcio a 11 e calcetto e avrà
una galleria di negozi ed un centro meeting di oltre 400 mq.
riservato a convegni, feste ed avvenimenti culturali.)
Essendo l'attività denominata
come "parco divertimenti", intendevamo attribuire la categoria
30 (o la 4 come impianto sportivo?). E' a conoscenza di altri
casi simili e del relativo trattamento TIA?
Risposta: Ritengo che alla
attività sopra descritta debba essere attribuita la categoria 4
TIA, in virtù della specifica previsione di cui alla tabella 4
allegata al DPR 158/99. Infatti, per principio generale, nel
contrasto apparente fra disposizioni normative quella speciale
(categoria 4), prevale su quella generale (30). Debbo dire che
nonostante io dica da sempre che gli impianti sportivi debbano
essere assoggettati sia alla TARSU che alla TIA, la stragrande
maggioranza dei comuni non assoggetta le parti destinate alla
attività sportiva e ciò in connessione ad una serie di
interpretazioni ministeriali palesemente illegittime (Circolare
n. 95 del 1994 e risoluzione n. 3398 del 1994).
112. A partire dal corrente anno
procediamo con la riscossione diretta della tassa rifiuti.
dovendo predisporre una variazione al bilancio per la quota
della provincia, è corretto che l'entrata venga allocata al
titolo primo categoria terza tributi speciali "altri tributi
speciali" mentre la spesa al titolo primo funzione uno (funzioni
generali di amministrazione di gestione di controllo) servizio
quattro (tributi) intervento cinque (trasferimenti correnti alla
provincia)?
Risposta: Tale entrata potrebbe
essere gestita a partite di giro, poiché diversamente l'uscita
costituirebbe spesa che incide sul patto di stabilità.
113. Abbiamo appena emesso il
ruolo dei rifiuti. Le allego la ft. nr. 22/2009 che fa
riferimento ad un agriturismo a cui noi abbiamo applicato la
tariffa 16 per ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
agriturismo. A questa tariffa abbiamo applicato una riduzione
del 30% per compostaggio speciale. L’agriturismo in questione
ha presentato una lettera, che allego in copia, nella quale
chiede di essere considerato come attività agricola. Chiedo come
bisogna comportarsi.
Risposta: Il presupposto
impositivo della TARSU non è il reddito ma la qualità e la
quantità di rifiuti prodotti. Ne consegue che giusto è l'operato
del Comune e quindi deve essere disattesa tale richiesta.
114. Nel corso del 2009, a
seguito della crisi economica, questo comune ha previsto, su
specifica istanza documentata, una forma di "sospensione dal
pagamento della tassa rifiuti" per quelle famiglie che si
trovano in difficoltà avendo perso in corso d'anno il lavoro
(situazioni di monoreddito). Si precisa che avendo stipulato una
convenzione con il concessionario, sono state emesse, per l'anno
2009 degli avvisi di pagamento e non le cartelle. Questa
situazione permetterà all'Amministrazione di quantificare il
minor gettito sulla base delle domande pervenute, per poi in
seguito variare il regolamento tassa rifiuti ed introdurre una
esenzione, per questa specifica tipologia, ai sensi di legge,
ovviamente a valere dal 2010 quando effettivamente verranno
emesse le cartelle tassa rifiuti per l'anno 2009.
In merito a questa sospensione
riteniamo necessario effettuare un passaggio in Giunta affinché
tale organo dia all'Ufficio tributi uno strumento di indirizzo.
Si precisa che nel PEG 2009, gia approvato, l'ufficio tributi
deve perseguire questo obiettivo.
QUESITO:
E' legittimo tutto quello che
stiamo facendo? In alternativa come potremmo comportarci?
Risposta: La questione deve
essere valutata alla luce di quanto previsto dallo articolo 67
del D.Lgs.n.507/93 e del principio di indisponibilità che
rivestono le entrate pubbliche. Ora, in linea di principio tale
competenza non è della Giunta Comunale, ma del Consiglio
comunale, come indirettamente si evince dallo articolo 42 del
D.Lgs.n.507/93. Peraltro, ai sensi del comma 3 di detto
articolo, tali agevolazioni debbono essere finanziate con
risorse diverse dal gettito della tassa, così che gli altri
contribuenti non debbano pagare per questi. Molto meglio sarebbe
stato risolvere la questione mediante i servizi sociali del
Comune, e quindi in una visione più ampia della situazione
economica delle famiglie. In tale ottica vi rientra anche la
sospensione del pagamento. E' per tale motivo che io vi
consiglio di procedere nel senso indicato mediante delibera di
Giunta. I servizi sociali del Comune potranno sospendere il
pagamento della tassa dei nuclei famigliari disagiati, ma con
anticipazione di dette somme da corrispondersi allo esattore da
parte del Comune stesso, su proposta del responsabile del
predetto servizio.
115. All’isola ecologica
accogliamo tutti i contribuenti, ma se i rifiuti delle aziende
di …… sono stati prodotti al di fuori del territorio comunale
(ad esempio, il frigorifero venduto a …….) siamo intenzionati
ad accettarli dietro un pagamento, che sia al di fuori della
TIA pagata dall’azienda, istituendo un servizio aggiuntivo, a
tariffa libera, con un corrispettivo richiesto all’attività. Le
chiedo se il servizio aggiuntivo dovrà essere regolamentato nel
Regolamento della TIA oppure nel Regolamento del Servizio della
Gestione dei Rifiuti e se il corrispettivo economico potrà
essere deliberato ad esempio, attraverso una tabella che
distingua la tipologia di rifiuti, con un importo del costo in
base al peso degli stessi.
Risposta: Tale servizio non ha
natura tributaria ma trattasi di attività del Comune gestita in
regime di impresa. Tale disposizione quindi va inserita nel
regolamento di Gestione dei Rifiuti. Le riscossioni sono
subordinate alla emissione di fattura, applicando l'IVA nella
misura del 10 per cento. In base a quanto previsto dallo
articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 è necessario che il Consiglio
Comunale fissi i criteri per la determinazione delle tariffe
(costo+ X) e che la Giunta oppure il dirigente del Servizio
fissi le tariffe puntualmente.
116. Le scrivo per chiederle se
per favore ha un fac-simile di notifica da inviare ai
contribuenti che hanno la propria abitazione iscritta al catasto
terreni (e non hanno l'obbligo di accatastamento perche'
imprenditore agricoli e non hanno fatto alcuna modifica) per
invitarli a presentare planimetria catastale ai sensi dell'art.
1 comma 340 finanziaria 2005.
Le allego il modello. Tuttavia,
ritengo che ciò che vorrebbe fare sia illegittimo, perché così
facendo li obbligherebbe ad accatastare allo urbano. Consiglio
di far inviare caso mai al Comune la planimetria. In
conclusione, ritengo che tale comma non risulti applicabile per
i fabbricati rurali censiti nel solo catasto terreni.
117. Leggendo puntualmente i
giornalini che gentilmente ci trasmettete, rivolgo particolare
attenzione sulle sentenze che i vari giudici emettono in materia
TARSU. Sull’ultimo giornalino trovo, in particolare, esenzioni
sulle aree dove vengono prodotti rifiuti speciali da imballaggi
(sempre se documentati) provenienti dal commercio mobili. Tali
sentenze trovano applicazione anche sulla TIA ? Se non sbaglio,
il decreto Ronchi, come del resto già da lei evidenziato più
volte, non concede esenzioni o riduzioni (nemmeno per le sale
industriali di lavorazione) se non per i rifiuti assimilati
avviati al recupero in quanto i diversi coefficienti del metodo
normalizzato terrebbero conto delle diverse tipologie di
rifiuti. Mi può dare qualche chiarimento?
Mi chiedo inoltre a che punto
siamo per la piena entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e in
particolare per l’art. 195.
Risposta: Sono pienamente
aderente alla tesi da Lei espressa, nel senso che la Tariffa
Ronchi non prevede né riduzioni, né detassazioni, sia per il
fatto che i coefficienti di cui al DPR 158/09 tengono conto in
modo evidente dei rifiuti assimilati conferibili dalle varie
categorie di utenza, ma soprattutto per il principio giuridico
per il quale le esenzioni, le esclusioni debbono essere disposte
in modo espresso dalla legge statale. Infatti, da diversi anni,
nei regolamenti della tariffa che io propongo non vi è più la
detassazione degli spazi ove si possono produrre rifiuti
speciali non pericolosi, proprio per il fatto che in questo
ultimo corrispettivo non vi è una disposizione similare a quanto
dettato dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 e ciò
per la probabile motivazione da Lei espressa. Quindi, le
sentenze riferite alla tassa rifiuti,se riguardanti la
detassazione,non possono avere rilevanza per la Tariffa Ronchi,
salvo che per i comuni che sbagliando abbiano inserito nel
regolamento le stesse disposizioni di detassazione di cui al già
citato comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93. A mio
avviso, invece, hanno rilevanza anche per la Tariffa le sentenze
concernenti la utilizzabilità dei locali o quelle concernenti la
riduzione per le attività di recupero dei rifiuti assimilati
agli urbani ed in genere le sentenze per le quali vi è esatta
corrispondenza fra le discipline dei due corrispettivi, quali
l'individuazione del soggetto passivo, l'assoggettabilità o meno
delle aree scoperte e quelle concernente il presupposto (come
detto in precedenza).
Venendo alla entrata in vigore
della lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del
D.Lgsa.n.152/06, il medesimo è di fatto sospeso per tutto
l'esercizio 2009, con la facoltà dei comuni che applicano la
TARSU di passare alla tariffa Ronchi. Tuttavia, questa è la mia
previsione, anche se bisognerà attendere l'emanazione della
legge finanziaria 2010, che tutto rimarrà fermo fino alla
riforma del federalismo fiscale (2012). La via convinzione
deriva dal fatto che dette disposizioni sono
contraddittorie,sia allo interno di detta lettera (prima si dice
che pagheranno le utenze non domestiche sulla base delle sole
quantità conferite al servizio pubblico e poi si quantifica il
presupposto in base alla superficie) e poi con l'articolo 238
del medesimo decreto,che prevede che anche le utenze domestiche
debbano comunque pagare. Vi è poi una ragione sostanziale: chi
pagherebbe la parte non corrisposta dalle utenze non domestiche?
118. Ai fini Tarsu ho iscritto a
ruolo per l’anno 2008 due soggetti, con oggetto d’imposta la
superficie della abitazione principale, per ognuno, del proprio
nucleo famigliare.
Ora mi trovo che Equitalia …… di
…….mi manda una comunicazione con cui mi dice:
“Si informa che la su indicata
ditta è stata dichiarata fallita in data 18/07/1977, ovvero in
data anteriore all’anno di riferimento delle imposte iscritte a
ruolo.Non potendo ammettere il credito al passivo della
procedura concorsuale, si prega voler disporre ai sensi
dell’art. 44 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 discarico
amministrativo.”Dette comunicazioni (due, in quanto sono due i
contribuenti) sono identiche nella loro formulazione. Da esse
deduco che questi due contribuenti, probabilmente titolari di
impresa, sono stati dichiarati falliti nel 1997. La
cartella da noi emessa riguarda la tassa rifiuti della propria
abitazione e per quale motivo non deve essere pagata? Questo
soggetto avrà dei mezzi di sussistenza, e come si procura da
vivere ritengo che debba anche assolvere ai propri doveri
tributari. Non credo che sia concesso ad ogni soggetto fallito
di non pagare più per il futuro i rifiuti che produce. Per
cortesia, può dirmi cosa posso fare?
Risposta: La richiesta del
concessionario è del tutto errata, perché si pone in contrasto
con la disciplina fallimentare. Infatti, i rapporti giudice che
continuano dopo l'apertura del fallimento debbono essere
soddisfatti in prededuzione dalla procedura. Se dunque costoro
continuano ad utilizzare tali immobili, la tassa va pagata dalla
procedura. Forse costoro non pagano più le spese condominiali,
il pane....
Ordini, dunque, al concessionario
il recupero del credito e non cancelli dal ruolo i medesimi sino
a quando non cesseranno di utilizzare gli immobili in argomento.
119. Ho fatto un avviso di
accertamento TARSU ad una società che svolge l'attività di
ambulante per la vendita di frutta e verdura nei mercati rionali
di milano e provincia.
Nel nostro comune occupa un
capannone che utilizza come deposito degli automezzi e delle
cassette di frutta e verdura. La società risultava iscritta per
la categoria "Artigiani produzione di beni specifici" (Euro
1,33/mq.), con l' Avviso di accertamento ho modificato la
categoria a "ortofrutta/pescheria/fiori e piante" (Euro
3,63/mq).
La Società contesta l'Avviso
sostenendo che nel capannone non si svolge attività di vendita,
ma solo di deposito degli automezzi e delle cassette rimaste
invendute.
Ritiene che il mio accertamento
sia fondato, oppure mi consiglia di riemettere l'Avviso con una
categoria diversa tra quelle disponibili in base al nostro
Regolamento.? Le allego copia della Delibera della Giunta, dove
all'Allegato 6 (pag. 15 del file) può trovare l'elenco delle
categorie con le relative tariffe.
Risposta: La collocazione nelle
categorie della tassa rifiuti, come pure in quelle della tariffa
Ronchi, deve seguire non il nome giuridico della attività
svolta, ma l'uso in concreto delle superfici assoggettabili e
ciò in considerazione del fatto che il relativo presupposto
impositivo non è il reddito ma la qualità e la quantità dei
rifiuti prodotti. Ora, stante che l'attività ambulante è svolta
su aree pubbliche, ritengo corrette le lamentele del
contribuente e per converso ritengo che l'assoggettamento TARSU
debba avvenire come deposito. Se il suo comune è sprovvisto
della tariffa per tale categoria, ricordo che la determinazione
della tariffa può essere determinata in base al rapporto del
costo sostenuto dal comune per detta categoria, diviso i mq
della categoria.
120. In presenza di un edificio
interamente servito a palestra e gestito da una associazione
sportiva, chiedo ai fini della TIA, come debba avvenire
l’assoggettamento al tributo considerato che il responsabile
dell’associazione si rivolge all’ufficio tributi chiedendo la
tassazione dei soli locali adibiti a servizi, uffici e
spogliatoi. Si chiede se sono intervenute novità. Sono ancora
del parere che tutti i locali siano da tassare indipendentemente
che sia associazione o ditta privata. Nello statuto
dell’associazione è previsto che l’Associazione non ha scopo di
lucro e promuove attività sportive. Viene stabilita annualmente
una quota associativa.
Risposta: Solo la legge statale
può disporre esenzioni, esclusioni o agevolazioni. Il
presupposto della TIA, al pari di quello della tassa rifiuti,
non è il reddito, ma la qualità e la quantità di rifiuti
prodotti, così che risulta indifferente il carattere non
commerciale del soggetto passivo. Indirettamente l'Ente in
argomento poggia la sua pretesa su alcune interpretazioni
ministeriali riguardanti la tassa rifiuti, palesemente
illegittime, che escludevano dal computo la superficie destinata
ad attività sportiva. Ne consegue che alcuna riduzione può
essere fatta alla associazione sportiva.
121. Le ditte che svolgono la
manutenzione di giardini spesso di mt elevata possono scaricare
nei bidoni della tarsu o nei bidoni per il verde messi a
disposizione dal comune, o devono portarla del centri di
raccolta del verde?.
Risposta: E' il regolamento di
nettezza urbana che dovrebbe indicare ove conferire detti
rifiuti. Di regola, i comuni stabiliscono che debbano essere
conferiti ai centri di raccolta. Suggerisca allo ufficio
competente o alla Amministrazione comunale l'opportunità di
detta soluzione.
122. In presenza di area
agricola a destinazioni speciali a carattere provvisorio da
P.g.t. , occupata da roulotte e camper per tutto l'anno e da
persone fisiche che hanno la residenza nell'area sopra
indicata, per quanto riguarda la tariffa rifiuti come posso
calcolarla ??? Tenendo presente i componenti e la superficie
delle roulottes ??
Risposta: Per analogia a quanto
indicato dal MF per i campeggi (risoluzione n. 2151/94), il
computo della superficie va determinato assommando alla
superficie del mezzo anche la superficie delle aree scoperte di
sosta attrezzate, nonché la superficie della eventuale piazzola
eccedente la superficie di alloggiamento di unità abitative
(tenda, caravan, camper). Per quanto concerne il numero di
componenti da considerare, è necessario far riferimento al
regolamento del singolo Comune. Qualora non lo precisi, si dovrà
far riferimento al numero di persone dichiarate dal capo
famiglia.
123. un Agriturismo ha chiesto
il rimborso della tariffa rifiuti per l’errata indicazione dei
mq dei locali. Effettivamente la scheda iniziale di
dichiarazione della tariffa riporta un numero di mq superiore
rispetto agli effettivi. La scheda era stata predisposta in modo
errato dall’ufficio e il contribuente l’aveva firmata senza
porre attenzione all’errore. Si chiede per quanti anni è dovuto
il rimborso e la data di decorrenza degli interessi.
Risposta: Recentemente la Corte
Costituzionale ha affermato che la Tariffa Ronchi ha natura
tributaria. Ora, sulla base di tale affermazione, il rimborso è
regolato, come per gli altri tributi comunali, dal comma 164
dello articolo 1 della legge 296/06 che prevede il termine di
cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il
comune dovrà effettuare entro 180 giorni
124. Nel Comune di…..nell'anno
2009 è stato emessa la bollettazione 2007; ora facendo
riferimento all'art. 72 del dlgs 507/1993 e al Giornalino n. 25
da lei inviato dove cita la sentenza 77/12/09 C.T.R. Lazio, il
Comune deve annullare questi atti?
Risposta: A mio avviso tali atti
risulterebbero illegittimi e potrebbero essere annullati.
Tuttavia, se il Comune ragiona, li annulla, emette nuovi avvisi
di accertamento e ripristina il credito rispettando i termini.
In conclusione, un ricorso solo per tale motivo sarebbe una
vittoria di Pirro, sempre che il Comune di …. conosca i principi
dell'autotutela sostitutiva.
125. Gli immobili comunali senza
fine di lucro, dati in concessione a:
-
AUSER
-
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
-
PALESTRA
Devono pagare la T.A.R.S.U.?
Risposta: Certamente si, poiché
di contro dovrebbe pagare il Comune. Infatti, per la tassa
rifiuti nessuno è esente, come indirettamente si evince dalla
lettura degli articoli 66 e 67 del D.Lgs.n.507/93. L'esenzione è
possibile ma pagherebbe il Comune.
126. Un dubbio: il calcolo degli
interessi moratori per omessa denuncia tarsu decorre dalla data
di omessa denuncia (es 20/01/2009) oppure da quando inizia
utenza tarsu (es 01/10/2008)?
Risposta: Mentre la legge nel
testo precedente lo diceva espressamente di iniziare a
conteggiare gli interessi dal 2° semestre successivo dall'inizio
della utenza (comma 4 dello articolo 76 del D.Lgs.n.507/93), ora
la norma non dice nulla. Io ritengo che gli interessi debbano
decorrere dal giorno in cui i contribuenti "diligenti" hanno
pagato o avrebbero dovuto pagare.
127. Stanno iniziando a chiamare
contribuenti che chiedono cosa devono fare per riavere l’IVA
versata e non dovuta, ai fini della TIA, stante quanto sancito
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio
2009. Come dobbiamo comportarci? Cosa possiamo dire ai
contribuenti?
Risposta: come ho riferito alla
Stefania, consiglio di continuare ad applicare l'IVA e a non
rimborsarla fino a quando non darà istruzioni al riguardo il MF.
Infatti, se si dovesse rimborsare l'IVA si dovrebbero aumentare
le tariffe ed una serie di altri problemi (L'IVA sugli
acquisti).
128. Si chiede parere in merito
alla seguente situazione TARSU
Impresa edile che occupa:
- un locale come ufficio;
- una pensilina fissa al suolo in
modo permanente per il ricovero delle attrezzature e materiali
utilizzati per l'attività edilizia AREA ESTERNA
L'area della pensilina è soggetta
a tarsu?
Risposta: Certamente si. Infatti,
le pensiline e le tettoie in genere sono da considerarsi locali
e quindi vanno assoggettate alla Tassa rifiuti, così come
affermato dalla Commissione Centrale Imposte, Sezione XXXIII, 12
marzo 1980, n. 2416:
Le superfici coperte da tettoie
sono da considerarsi a tutti gli effetti come per i quali è
dovuta la tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani, purché esistenti nelle zone del comune dove è
regolarmente istituito il servizio, a norma dell'art. 269
t.u.f.l.
Comm. trib. centr., sez. XXIII,
12 marzo 1980, n. 2416
Finanza locale 1981, 227.
129. Quale tariffa e quindi quale
categoria devo applicare ad una sala giochi senza alcun tipo di
vendita al pubblico se non l’ utilizzo dei “giochi” stessi?
Personalmente
distinguo a secondo dei giochi. Se di piccole dimensioni,
suggerisco la categoria 30 (discoteche, night, ecc). Se di
giochi rilevanti come booling, sala bigliardi, la categoria 4
prevista per gli impianti sportivi. Per i comuni con popolazione
minore di 5 mila abitanti, andranno applicate rispettivamente le
categorie 21 e 2.
130. Una utenza, denominata Villa
…., è una corte gonzaghesca Immersa in un grande parco
secolare, situata nella campagna mantovana. Oggi viene offerta
(affittata dai proprietari) per occasioni quali matrimoni,
cerimonie, cene di gala, sfilate, conferenze, presentazione di
prodotti, ambientazioni fotografiche.
Dati tecnici: 6 sale con capienza
da 20 fino a 200 persone;
a disposizione inoltre il
parco con piscina.
Sottolineiamo che NON c'è cucina, come in un ristorante, ma al
bisogno si provvede al servizio di catering. E' a conoscenza di
altri casi simili e del relativo trattamento TIA?
Risposta: Gli immobili utilizzati
per il catering sono di per sé inquadrabili ai fini TIA nella
categoria 16 per i comuni con più di 5000 abitanti o 16 nei
comuni con meno di 5000 abitanti. Tuttavia, le difficoltà sono
rappresentate dal fatto che l'utilizzo in concreto per tale
attività è di regola inferiore in termini di giornate rispetto a
quello fatto in media dalle mense o dai ristoranti. Per tale
ragione io propongo ai comuni due soluzioni alternative:
a) escludere con regolamento di
nettezza urbana dal servizio dette attività ed assoggettarle ad
una tariffa privatisca rapporta alla quantità dei rifiuti
conferiti, con pagamento mediante fattura;
b) effettuare il servizio
pubblico, rapportando la tariffa delle mense al numero medio di
giornate di utilizzo. Per la superficie va considerata tutta
quella dei locali, mentre per quella scoperta va conteggiata
solo quella riservata alla sosta delle persone, perchè occupata
da tavoli, sedie, giochi, ecc. Ricordo, poi, che anche per tali
immobili, in quanto non accatastati nel gruppo D, vale la
presunzione della superficie minima pari allo 80 per cento di
quella catastale dettata dal comma 340 dello articolo 1 della
legge 311/04.
131. Volevo chiederle delle
considerazioni in merito alla sentenza della Corte
Costituzionale n.238/2009.
Credo di non essere il primo ad
esporle questo "problema", i giudici hanno decretato che la TIA
è una tassa e di conseguenza non può essere assoggettata ad Iva.
Ok, nessun problema per il 2010,
se non interviene il legislatore con provvedimenti ad hoc, si
dovrà mettere mano ai Regolamenti e modificarli di conseguenza,
inserimento di sanzioni ecc., tariffe senza IVA a copertura dei
costi (per inciso alle tasche del cittadino se prima chiedevo
100 + IVA adesso chiederò 110, quindi non ci guadagna nessuno
anzi)....
Il problema è l'Iva pregressa, il
punto è che se il cittadino fa richiesta ha diritto al rimborso
con termine di richiesta a ritroso di 10 anni (diverse le
situazioni delle aziende che hanno la contabilità IVA che non
devono rivolgersi a me Ente Gestore del servizio ma si devono
rivolgere direttamente all'erario, però solo per gli ultimi 2
anni, se non erro) la mia società puo' rivolgersi all'erario
solo per gli ultimi 2 anni e in questo caso si potrebbe
configurare un buco di cassa notevole che potrebbe mettere in
crisi non solo la mia società, ma anche altre o i Comuni stessi.
Alla luce di questa "disparità"
io spererei in un provvedimento legislativo che sistemi questa
dicotomia, non so se lei magari ha sentori o notizie in merito.
Tra l'altro ho delle fatture che
"escono" in questi giorni e già alcuni cittadini mi hanno
telefonato reclamando i rimborsi IVA, io, diciamo, ho preso un
po' tempo dicendo che sì, c'è il provvedimento della Corte
Costituzionale ma si sta aspettando anche un provvedimento in
merito del legislatore.
Come possiamo comportarci come
ente gestore onde evitare che "questa situazione" ci
destabilizzi?
Risposta: Io sto dicendo a tutti
quanto da Lei esposto, ossia si continui ad applicare l'IVA sino
a quando il MF non avrà dato istruzioni concernenti la
decorrenza di tale esclusione. Di fronte alle richieste di non
pagamento o di restituzione dell'IVA si potrebbe rispondere di
portare in compensazione tale restituzione con il necessario
aumento delle tariffe (proprio ora ho risposto ad una Ditta del
Suo settore di Mantova, che procederà come se tale ordinanza non
vi fosse). Peraltro la Corte Costituzionale era chiamata non a
dire se l'IVA doveva essere o meno applicata, ma se è legittima
o meno la norma che affida alle CT le controversie. Solo
implicitamente, a dimostrazione della legittimità della norma,
ha detto che l'IVA non va applicata. Io sono convinto che l'IVA
non debba essere applicata, tanto che i miei regolamenti già da
più di cinque anni sono redatti sulla base di tale natura.
Ritengo, nella sostanza, che sia doveroso un intervento del MF
che dia le direttive per risolvere la questione, suggerendo un
intervento normativo.
132. Nel nostro Comune si è
verificato che gli occupanti del mercato settimanale lasciano
nel piazzale una grande quantità di rifiuti che comporta un
eccessivo costo di raccolta e smaltimento. Considerato che
l’entrata della relativa tassa rifiuti giornaliera è irrisoria
rispetto al costo sostenuto, l’Amministrazione sarebbe
intenzionata a chiedere ai venditori ambulanti di smaltire in
proprio i rifiuti prodotti esentandoli dal pagamento della TARSU
giornaliera. Si chiede se tale soluzione è corretta e in caso
negativo si chiede un suggerimento per la risoluzione della
questione.
Risposta: In astratto è possibile
escludere dal servizio il mercato, con l'inserimento di tale
esclusione nel provvedimento di assimilazione oppure nel
regolamento di nettezza urbana. Tuttavia, tale esclusione
dovrebbe essere accompagnata dalla pretesa del Comune che gli
operatori stipulino con Ditta specializzata un contratto per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. Il che
significherebbe nella sostanza un aumento del costo sostenuto
dagli operatori. La soluzione più logica e che da' più garanzia
al Comune sarebbe l'aumento delle tariffe, rapportandole al
costo sostenuto dal Comune per tale servizio. Tuttavia, sulla
base della mia esperienza, ho visto naufragare gli intendimenti
in tal senso dei comuni. Tali operatori, forti politicamente,
sostengono di svolgere un servizio utile per la collettività,
così che una parte del costo deve far capo al Comune. In
conclusione, la soluzione più realistica ed opportuna è a mio
avviso di aumentare parzialmente le tariffe e la parte residuale
di costo imputarla allo spazzamento stradale.
133. La classificazione delle
categorie tassabili prevista dal vigente Regolamento TARSU del
Comune di Cassino contempla nella categoria "C" Alberghi,
locande, pensioni o simili ... ma non i BED & BREAKFAST. Nelle
more di una modifica del regolamento che preveda l'inserimento
di una nuova categoria o di una sottocategoria, si chiede di
sapere se l'attività
di BED & BREAKFAST vada compresa nella suddetta categoria "C"
oppure nella categoria "A" (abitazioni private). Allo stato, in
mancanza, nel nostro Regolamento, di una sottocategoria alla
voce Alberghi ove prevedere una diversa tariffa, ritengo di
dover tassare l'attività di Bed & Breakfast come quella di
albergo perché trattasi, comunque, di attività commerciale e in
quanto tale la Tarsu è dovuta non in ragione della quantità dei
rifiuti, ma della potenzialità di produzione degli stessi.
Risposta: Non vedo ostacoli particolari allo inquadramento della
attività di BED & BREAKFAST nella categoria C. Per rendere
legittima tale applicazione ritengo sufficiente una delibera di
Giunta Comunale che, prendendo atto della assenza di una
apposita categoria tariffaria specifica, disponga la
collocazione di detta attività nella categoria C, in
considerazione che la quantità e la qualità dei rifiuti
prodotti da tale categoria sono del tutto simili a quelle delle
attività ivi contemplate. Darà un po' fastidio agli
amministratori che vedranno non benevolmente tale soluzione, ma
io ritengo
che le cose vadano risolte in tal modo. Le riporto qui sotto una
significativa sentenza sul tema posto.
Tar Piemonte,sentenza n. 1576, depositata il 5 giugno 2009:
TARSU categorie
tariffarie: spetta alla giunta e non al consiglio.
134. Esercizio commerciale
ristorante, bar, il precedente proprietario mi denunciava una
superficie di 700 mq. L’attuale una superficie di 500 mq, in
quanto sostiene di non usare una sala. Come mi devo comportare,
mando un accertamento?
Risposta: secondo la Cassazione (n. 16785 del 2002) il
presupposto TARSU non è l'utilizzazione ma l'utilizzabilità dei
locali, a nulla rilevando se i medesimi non sono utilizzati
(anche se non provvisti di arredi). Rettifichi dunque la
superficie dichiarata sulla base di tale principio.
135. Se
dall’operazione di adeguamento delle metrature all’80% della
superficie catastale emerga che per ogni singolo anno il ruolo
già anzitempo emesso sommato ai recuperi ( per ogni singola
annualità) di imposizione dovuti agli adeguamenti di metratura
superi i costi sostenuti per la gestione RSU, bisognerà
procedere al rimborso del maggior introito di tassazione,
ovvero gli adeguamenti delle metrature si possono considerare
accertamenti assestanti da non far rientrare nel piano di
copertura dei costi.
Nella
sostanza se il ruolo tarsu 2007 emesso, sommato ai recuperi anno
2007 per adeguamento metrature comma 340 da emettersi superino i
costi sostenuti bisognerà provvedere ai rimborsi dei maggiori
incassi.
Risposta:
Teoricamente il rimborso sarebbe dovuto. Tuttavia, poiché non si
è mai sicuri della eccedenza effettiva di gettito, consiglio di
trasferire l'esubero al prossimo esercizio, così da finanziare
probabili rimborsi ai contribuenti ed allo esattore.
136.
volevo chiederle chiarimenti in questi termini:
una ditta di autodemolizioni che mi presenta la planimetria con
le superfici utilizzate per le diverse lavorazioni, e che era
già a ruolo per il precedente anno con una superficie di 248 mq
ha diritto a chiedermi una riduzione della superficie in quanto
si autosmaltisce rifiuti non assimilabili agli urbani? Allegato
le presento la distinzione delle superfici per permettere a lei
di formulare la risposta adeguata.
Risposta: Il comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93
prevede l'esclusione delle superfici sulle quali, per
destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali pericolosi.
Ora, i locali descritti nello allegato non hanno tale carattere,
poiché sono prevalentemente di deposito ed i depositi non godono
di tale riduzione e ciò per costante e consolidata
giurisprudenza della Cassazione ed indicazioni ministeriali.
Unico locale che potrebbe avere tali carattere è il settore D
(rottamazione), ma il ferro non è materiale pericoloso.
In conclusione, la superficie è corretta. Si
tratta di valutare, caso mai, se la tariffa sia equa, ma tutta
la superficie va considerata.
137.
In presenza di persone che
risultano ospiti (senza residenza) per 3 o 4 mesi e in alcuni
casi per 2 o più anni (es. colf e bandanti ecc.) c/o
contribuenti che sono già iscritti per la tariffa rifiuti, come
mi devo comportare?? Il nostro regolamento prevede che per la
determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il
soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze
anagrafiche per le persone residenti. Per il momento sto facendo
compilare un modulo di ospitalità o convivenza specificando il
periodo di convivenza/ospitalità, mentre per quanto riguarda il
calcolo della tariffa posso inserire quei conviventi che si
fermano per 1 anno o più (senza residenza) anche se non è
previsto dal regolamento??
Risposta: Personalmente
trascurerei tali presenze, posto che sono presenze di carattere
transitorio. Poi, spesso, la badante o la colf hanno altra
residenza ed è lì che dovrebbero pagare. Consiglio, dunque, di
non considerare dette presenze.
138.
un vivaio presente sul nostro
comune smaltisce molto verde, la ditta incaricata del ritiro
dello stesso vuole mettere un cassonetto al di fuori della sede
dell'attività per contenere tutto il verde, il noleggio del
cassonetto è a pagamento, ora il costo del noleggio deve essere
messo a carico del comune o dell'imprenditore?
Risposta: A carico dello
imprenditore, essendo un servizio particolare, peraltro
assoggettato ad IVA.
139. Alla luce della sentenza n.
339/01/09 della sezione prima della Commissione tributaria
regionale del Lazio, che annulla avvisi di accertamento e
cartelle di pagamento Tarsu emessi dal Comune di Roma avverso un
ente ecclesiastico, la Parrocchia locale chiede l’esenzione
Tarsu per tutti i locali di proprietà della Curia.
L’Ente scrivente, ancora in
regime di Tassa rifiuti, ha escluso i locali destinati al culto,
ai sensi del D.Lgs. 507/1993, ma non è prevista alcuna esenzione
o riduzione per i locali destinati ad abitazione dei preti
residenti, ad oratorio e a tutte le attività connesse.
Si ritiene, pertanto, di non
dover concedere alcuna esenzione oltre a quelle già concesse, ma
prima di produrre la risposta di diniego si chiede cortesemente
il Suo parere in merito.
Risposta: Tale sentenza è
illegittima, salvo che il Comune non abbia previsto
espressamente l'esenzione. Infatti, per la tassa rifiuti non vi
è alcun soggetto che può reclamare l'esenzione, come
indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 67 del
D.Lgs.n.507/93, comma 1 che così dispone:
Agevolazioni (1).
1. Oltre alle esclusioni dal
tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui
all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita
disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma
di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
Persino il Comune soggetto attivo deve essere assoggettato al
presente tributo (Consiglio di stato, Sezione V, sentenza 1314
del 1995). Secondo il Consiglio di stato, sezione V, sentenza 23
novembre 1995, n.1619, il Comune può accordare riduzioni, in
virtù dell'articolo 29, lettera B, del concordato Lateranense
alla Chiesa Cattolica. In sintesi, salvo che il Comune non
voglia per via regolamentare concedere agevolazioni o persino
l'esenzione, ma a condizione che il Comune ne finanzi la spesa,
in modo che gli utenti non debbano pagare anche la quota della
Chiesa, tale Istituzione va assoggettata come tutti gli altri
contribuenti.
La ragione della assenza di
soggetti normativamente esenti per la tassa rifiuti sta nel
fatto che il presupposto impositivo del presente tributo non è
il reddito, ma la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti da
ciascuna categoria di utenza.
Con ogni probabilità il Comune in
argomento aveva nel regolamento previsto l'esenzione per i
luoghi di culto. Di qui la conseguenza del probabile
accoglimento del ricorso, essendo i luoghi pertinenziali da
assoggettare al medesimo trattamento della Chiesa, così come
previsto dallo articolo 818 cc.
E' che moltissimi comuni
escludono la chiesa vera e propria, ritenendo che in tale luogo
non si producano rifiuti, ma tale regolamentazione è
illegittima, tanto che la tariffa Ronchi assoggetta anche i
luoghi di culto nella categoria 1 di cui al DPR 158/99.
In conclusione o la sentenza è
palesemente illegittima oppure siamo in presenza di un Comune
che ha esentato nel regolamento la chiesa, così da doversi
ritenere esenti in via automatica anche le pertinenze della
Chiesa e ciò ai sensi del trattamento egualitario riservato
alla cosa principale ed alle pertinenze dallo articolo 818 cc.
Se dunque voi avete esentato i
locali destinati al culto, ma intendevate esentare la Chiesa
vera e propria dovreste fare una delibera di interpretazione
autentica di tale disposizione (con delibera del CC) con la
quale fate tale precisazione e ciò per evitare la presunzione
dettata dallo articolo 818 cc che così dispone:
Articolo 818
Regime delle pertinenze.
[I].
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa
principale comprendono anche le pertinenze [667, 1477, 1617,
2811, 2912], se non è diversamente disposto [515 c.p.c.].
Peraltro, finanziandone la spesa,
così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs,n.507/93
che così dispone:
3. Le esenzioni e le riduzioni di
cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse
dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce
l'iscrizione predetta. E' il caso di dire "chi è causa del suo
mal pianga se steso".
140. Avrei
bisogno di sapere quale è la norma che prevede la detassazione
delle zone produttive ai fini della TIA. Ciò era chiaro col
Decreto Ronchi, ma ora?
Risposta: Proprio per il fatto
che manca una norma che preveda per la TIA la detassazione, e
ciò diversamente dalla tassa rifiuti che la prevede al comma 3
dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che questa non va
applicata, salvo che facendo autogol il Comune non l'abbia
inopinatamente prevista nel regolamento. Infatti, le ragioni di
tale principio sta nel fatto che le esclusioni debbono essere
previste dalla legge (e l'articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 non
prevede nulla) ed anche per il fatto che il DPR 158/99 tiene
conto dei soli rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle
varie categorie di utenza, Applicando la detassazione, le
attività industriali ad esempio avrebbero una doppia riduzione
del corrispettivo, riducendosi sia la superficie che i
coefficienti quali-quantitativi.
141. Da sopralluogo effettuato
dall'uff. tributi risulta che questa ditta ha le seguenti
metrature: deposito mq 800,21
esposiz. mq 106,59
uffici mq 74,43
bagni mq 6,70
descrizione dell'attività
commercializzazione giochi da bambino in che categoria posso
identificarla (ditta commerciale)?
E' possibile applicare due
differenti categorie una per il deposito e l'altra per
esposizione?
Ringraziando si porgono distinti
saluti.
Sabrina uff. tariffa rifiuti.
Risposta: Se l'attività è unica,
unica deve essere la categoria tariffaria. E' necessario
distinguere se trattasi di commercio al minuto o all'ingrosso.
Ora, nel primo caso la categoria 13 per i comuni con più di 5000
abitanti e 10 per quelli con popolazione inferiore; nel caso di
ingrosso invece la categoria è rispettivamente 3 e categoria 1
(ma con coefficienti nella misura massima). Nel caso di
contemporanea vendita al minuto ed allo ingrosso:
a) se nei medesimi locali, senza
separazione: l'attività prevalente;
b) se in differenti locali, è
necessario distinguere la corrispondente superficie ed applicare
distinte tariffe.
142. Abbiamo ricevuto più casi di
ditte che ci hanno comunicato tramite il modulo di cessazione la
chiusura dell’attività. In tutti i casi ci indicano nel modello
di aver riconsegnato l’immobile al proprietario.
-
Volevo chiedere in questo caso basta il modello
che ci hanno consegnato o dobbiamo far integrare la
documentazione con la comunicazione che hanno inviato al
proprietario o altro?
-
Per il locatario possiamo quindi chiudere la
denuncia TARSU alla data della cessazione, mentre per il periodo
seguente la TARSU spetta al proprietario, e possiamo emettergli
la cartella o dobbiamo contattarlo prima di procedere? Nel caso
ci dica che l’immobile rimanga chiuso, che documentazione
dobbiamo far produrre al proprietario per poter essere esente
dal pagamento della tassa?(ci deve presentare copia delle
disdette delle utenze o altro?)
Risposta: Nel caso di cessazione
della attività da parte del locatario, pare certa la sua
cessazione dagli obblighi di pagamento della TARSU, mentre dubbi
sussistono sul trasferimento della obbligazione tributaria in
capo al locatore, salvo che questi dimostri l'effettiva non
utilizzabilità dei locali. Significativa al riguardo è la
sentenza della Cassazione n. 15658 del 12 agosto 2004 con la
quale la Suprema Corte così si è espressa:
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62,
comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale
per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e
le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non
utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera
prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di
merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale
(nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il
contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto
del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non
utilizzabilità".
Cassazione civile , sez. trib.,
12 agosto 2004, n. 15658
Com. Lucca c. Soc. Lucca Polo
Fiere e Tecnologia
In sintesi, la cessazione della
obbligazione TARSU richiede che i locali siano in condizioni di
non utilizzabilità. Indice rilevante di utilizzabilità è la
permanenza degli allacci alle fonti di energia elettrica, così
come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16785 del
2002:
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg.
15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti
alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli
immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli
lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai
titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha
escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato
e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico,
idrico, ecc.).
Tuttavia, codesto Comune non
potrebbe automaticamente iscrivere a ruolo il proprietario dei
locali senza aver prima emesso nei suoi confronti avviso di
accertamento che attesti la permanenza delle condizioni di
utilizzabilità dei locali. A tal fine si consiglia di far
precedere l'eventuale accertamento da sopralluogo.
Per ultimo va evidenziato che la
Cassazione con tali interpretazioni si è posta in netto
contrasto con le istruzioni ministeriali (in particolare con la
circolare n. 95 del 1994), ritenute illegittime dalla Suprema
Corte nella parte in cui il predetto Ministero esclude dallo
assoggettamento i locali non utilizzati (anche se utilizzabili).
143. Un contribuente ha aperto
nel nostro comune un club privato "Circolo L.C.R.".
Dalla consultazione dell'Anagrafe
Tributaria risultano le seguenti informazioni:
Attività di organizzazioni con
fini culturali e ricreativi. Natura giuridica Associazioni non
riconosciute e comitati. Dalla consultazione del sito internet
del circolo risulta un american bar e birreria.Il contribuente,
secondo me erroneamente, ritiene che la categoria di
appartenenza sia quella dei LOCALI PER ATTIVITA' SENZA FINE DI
LUCRO, mentre io sostengo che per l'individuazione della
categoria e conseguente tariffe da applicare ciò che rileva sono
la destinazione dei locali e la tipologia dei rifiuti prodotti.
Risposta: Il presupposto della
tassa rifiuti, diversamente da quello di altri tributi, non è il
reddito, ma la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nei
locali ove si esercita una determinata attività. Ora, la
collocazione di tale Circolo, stante la destinazione dei locali
sopra descritta, dovrà riguardare l'attività prevalente di bar
oppure di sala da ballo, giochi o divertimenti. La Ditta
incaricata dello appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti
potrà, in ragione dei rifiuti raccolti, meglio puntualizzare la
correttezza di detta collocazione.
144. Abbiamo il caso di un
contribuente che ha cessato a metà anno l'attività di
parrucchiere (con la cancellazione dall'albo degli artigiani). A
catasto l'immobile è classato con la categoria C1 (negozi e
botteghe). Il locale ora è vuoto; in questo caso la tariffa da
applicare d'ora in avanti, è quella delle abitazioni oppure
dobbiamo continuare a tassarla come attività?
Risposta: Se il locale è
utilizzabile, ossia se allacciato alle fonti di erogazione di
energia elettrica, anche se non arredato, va assoggettato alla
tassa in relazione alla usuale destinazione del medesimo e
quindi come negozio. Di contro, se non utilizzabile non è
soggetto ad alcuna imposizione, né come
negozio, né come abitazione.
145. Un contribuente possiede in
questo comune un appartamento ammobiliato che viene affittato
saltuariamente. Per gli anni 2007 e 2008 l'immobile in questione
è rimasto sfitto ed il contribuente ha presentato le fatture
relative all'energia elettrica dove viene evidenziata la
mancanza di consumi. Il contribuente stesso chiede pertanto il
non assoggettamento dei locali in questione alla tassa
smaltimento rifiuti. Può trovare accoglimento l'istanza del
contribuente?
Risposta: Il mero allaccio
determina L'ASSOGGETTAMENTO, A NULLA RILEVANDO CHE NON VIA SIANO
consumi. In senso conforme si è espressa la Cassazione con
sentenza n. 16785 del 2002:
L'art. 62, comma 2, d.lg. 15
novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti purché risultino in
obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno,
sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente
inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto
inutilizzati, per qualsiasi ragione, dal titolare della relativa
disponibilità. Pertanto, un alloggio che il proprietario lasci
inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato
ai servizi elettrico, idrico e altri di rete, si rileva bensì
inutilizzato, ma non inutilizzabile oggettivamente e, come tale,
non può essere sottratto alla tassazione alla stregua della
disposizione legislativa sopra citata. Nè può dedursi che
l'omesso riconoscimento del non assoggettamento alla tassa di
immobile non utilizzato costituisce violazione della circolare
del Ministero delle finanze n. 65/E del 22 giugno 1994,
interpretativa della norma contenuta nell'art. 62, comma 2, cit.
Cassazione civile , sez. trib.,
27 novembre 2002, n. 16785
146. Dobbiamo predisporre il
Piano Finanziario 2010. In via prudenziale, è meglio inserire
tutti i costi Iva inclusa ?Non vorrei dover riproporre il Piano
aggiornato in un secondo momento.
Risposta: io sono convinto che
prima della fine dell'anno dovrebbero esservi dei chiarimenti
ministeriali. Tuttavia, consiglio di calcolare i costi al lordo
dell'IVA e non prevedere l'IVA sui ricavi. In tal modo si è
nella migliore soluzione prudenziale. Ovviamente va tenuto conto
che l'IVA corrisposta non è deducibile. In sostanza, è come se
il Comune fosse il consumatore finale.
147.
Un contribuente nel 1972 denuncia l'abitazione ai fini tarsu
con superficie di mq 85. Nel 2000 il comune attiva un
censimento sul territorio e rileva l'abitazione con superficie
mq 72 e cantina di mq 2. Oggi il contribuente viene a fare la
denuncia di variazione pretendendo il rimborso dall'anno del
censimento (anno 2000) e sostenendo che il comune dovesse in
base alle risultanze del censimento variare d'ufficio le
metrature iscritte a ruolo. Si ritiene corretto negare il
rimborso in quanto la variazione della denuncia deve essere
effettuata dal contribuente al pari di quella originaria e il
comune non può fare questo tipo di variazioni. E' corretta tale
interpretazione?
Risposta: Le denunce di variazione hanno efficacia successiva e
non retroattiva, così come si evince dalla lettura dello
articolo 64 del D.Lgs.n.504/92. Il rimborso, quindi, deve essere
negato. Si consiglia, altresì, di individuare la superficie
catastale dello immobile ed anche sopralluogo degli immobili
detenuti. Peraltro, non avendo il contribuente proposto ricorso
contro le cartelle esattoriali delle varie annualità, esse sono
divenute definitive. Solo in via di autotutela il comune
potrebbe provvedervi, ma solo se fosse certo della sussistenza
del diritto al rimborso.
148. TIA: Un'impresa agricola
possiede un capannone nella zona industriale del paese,
utilizzato per il deposito dei mezzi agricoli. Questo stabile
è lontano dalla sede operativa della ditta, mentre la sede
legale è in un altro Comune. Il nostro regolamento recita:"Sono
esenti le superfici dei locali e delle aree adibiti
all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative
pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici
delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di
stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultano
ubicati sul fondo agricolo". E' corretto assoggettare alla TIA
il suddetto fabbricato, essendo ubicato in una zona diversa
rispetto alla sede operativa e amministrativa della ditta?
Risposta: Tale disposizione
regolamentare è illegittima. Infatti, con l'articolo 39 sdella
legge 146/94, dapprima, e poi con il provvedimento di
assimilazione fatto dal Comune, a seguito della abrogazione di
tale norma da parte della legge comunitaria 95-97 nello aprile
del 1998 i rifiuti agricoli, al pari di quelli sanitari ed
industriali, non sono più da considerarsi esclusi dal servizio e
quindi dal pagamento del corrispettivo per provenienza
soggettiva, come del resto risulta chiaramente dal testo dello
articolo 7 del D.Lgs.n.22/97 e confermato proprio per i rifiuti
agricoli dalla Cassazione con sentenza n. 18418 del 2005 (si
allega sentenza). Ma anche a prescindere da tale disposizione
regolamentare, tale fabbricato va assoggettato come deposito
(categoria 3) per il solo fatto che non è ubicato sul fondo.
Si consiglia, comunque, di
procedere a tempestiva modifica del regolamento.
149. Un supermercato ci chiede
l'esenzione dal pagamento tarsu della superficie occupata dal
banco frigo e dal banco surgelati. Dobbiamo accogliere la
richiesta? Per il momento abbiamo esentato solo la superficie
destinata a celle
Risposta: Nonostante vi siano istruzioni ministeriali favorevoli
alla esclusione delle superfici non presidiate dall'uomo, queste
vanno disapplicate perché illegittime. Per dimostrare
l'illegittimità io
ribadisco che, se fosse così, tale esclusione sarebbe da farsi
anche per le abitazioni private.
150. Gli amministratori, per
contenere gli effetti negativi della crisi economica sulle
famiglie, vorrebbero applicare degli SCONTI e/o ESENZIONI per le
famiglie con redditi ridotti a seguito di mobilità e/o cassa
integrazione (da applicarsi sulla base dell’ISEE e della
decurtazione reddituale)
- sempre gli amministratori vorrebbero introdurre delle
agevolazioni e/o esenzioni in riferimento alla TIA (e anche
all’ICI) per le nuove attività commerciali che si vengono ad
insediare sul territorio, per incentivare l’occupazione degli
spazi commerciali ancora disponibili (ad esempio esonerarli
dalla TIA e ICI per tutto il primo anno …!)
Si chiede se la normativa vigente
consente di introdurre SCONTI/ESENZIONI di questo tipo ed
eventualmente che limiti incontrano.
Risposta: L'obbligazione
tributaria ha carattere obbligatorio, così che tali agevolazioni
sono concedibili, ma solo se ilo Comune ne finanzia la spesa.
Per la TIA finanziando la diversità fra l'importo ordinario e
quello agevolato. Per l'ICI invece è necessario dare dei
contributi. Mi9 telefoni che le spiego in modo pi+ù approfondito
le ragione.
151. In uno dei comuni gestiti è
sorto un Centro ONLUS dedicato al recupero sociale di persone
disadattate e/o tossicodipendenti. Il Centro si compone di:
uffici, sale riunioni e mini appartamenti. AI fine
dell'inquadramento per l'applicazione della T.I.A. si è, in un
primo momento, pensato di suddividere i locali in funzione
dell'attività in essi svolta , riscontrando però difficoltà in
ordine alla corretta applicazione per quanto attiene ai mini
appartamenti. Successivamente si è optato per un unico
inquadramento di tutta la stuttura in categoria 01 come
Associazione. Questo al fine sia di agevolare la struttura
(sotto un profilo economico) sia per non dover continuamente
apportare correzioni in funzione del numero di occupanti che può
essere, nel tempo, molto variabile.
Risposta: Secondo i principi
ricavabili,per analogia dalla giurisprudenza TARSU, nonché dalle
istruzioni ministeriali al riguardo impartite, ad ogni attività
deve corrispondere un unica tariffa. Ora, ritengo che gli
appartamenti, in quanto sottoposti, come credo, alla vigilanza
ed alla protezione delle persone assistite devono essere
collocati nella stessa categoria della restante superficie,
trattandosi di attività accessoria e complementare della
attività principale. Confermata l'unicità della categoria
tariffaria, personalmente riterrei più corretta l'attribuzione
della categoria 9 (Casa di cura), in luogo di quella di
associazione, posto che la qualità e la quantità dei rifiuti
prodotti di molto si discostano dalle associazioni, luogo questo
nella realtà di ritrovo sporadico e non continuativo, come nel
caso di specie ove le persone ospitate vivono.
152. Vorrei sapere, viste la svariate modifiche,
la superficie tassabile delle industrie qual'è? solo uffici
deposite ecc. esclusa la sup. dove c'è l'effettiva
lavorazione? Nel
caso specifico rimanenze di legni riciclati o comunque pagano su
tutto anche se smaltiscono con ditte private?
Risposta: Allo stato attuale
della norma e della giurisprudenza le industrie sono
assoggettate per tutti i locali, fatta eccezione per la parte
destinata alla lavorazione industriale, vera e propria ossia
ovvero la superficie occupata delle macchine ed un piccolo
spazio operativo. Tale sistema di esclusione, che io chiamo
analitico, può essere sostituito, se il regolamento lo prevede,
con un abbattimento di una determinata percentuale stabilita
dell'intero complesso industriale. Infatti, il comma 3 dello
articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 così dispone al riguardo:
3. Nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di
quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base
alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta
superficie non tassabile il comune può individuare nel
regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali
tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di
riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività
viene svolta.
Se il Comune ha assimilato i
rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani la tassa è
dovuta anche se il contribuente faccia smaltire detti rifiuti da
Ditte private, come confermato da ampia e consolidata
giurisprudenza della Cassazione. In particolare la Suprema Corte
con la sentenza n. 9524/97:
I rifiuti dichiarati assimilabili
ai rifiuti urbani vanno assoggettati alla tassa comunale
prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
per il solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati
nell'ambito del territorio in cui è istituito il servizio, a
norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, senza che
rilevi, al fine della inapplicabilità della tassa, che lo
smaltimento degli stessi avvenga a spese di chi occupa o conduce
i locali in cui si producono.
Cassazione civile , sez. I, 29
settembre 1997, n. 9524
In
conclusione, allo stato attuale della norma, sempre che il
Comune abbia deliberato l'assimilazione ed il contribuente sia
ubicato in zona ove il servizio è istituito, tutti i locali
vanno considerati nella superficie assoggettabile (uffici,
depositi servizi, ecc), fatta esclusione della sala di
lavorazione ove sono presenti macchine.
La lettera e) del comma 2 dello
articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 (tariffa ambientale) prevede
l'esclusione dal computo della superficie assoggettabile, ma
tale disposizione è sospesa almeno fino al 31.12.2009 e si spera
in una ulteriore proroga, poiché l'attuazione di detta
disposizione produrrebbe grave nocumento per le casse comunali.
153. La presente per un
chiarimento riguardante i costi che si possono conteggiare ai
fini della copertura della Tarsu. Il nostro comune ha sostenuto
spese per smaltimento rifiuti speciali derivanti dalle
estumulazioni cimiteriali. Non tassando in alcun modo il
cimitero vorremmo sapere se è comunque possibile imputare i
costi dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle
estumulazioni quali costi della tassa rifiuti.
Risposta: La lettera c) del comma
1 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22/97 considera, tra l'altro
urbani, I RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. Ne
consegue che i costi di smaltimento dei rifiuti in argomento
vanno computati nel costo del servizio, ma non evidentemente i
costi delle operazioni di esumazione ed estumulazione.
154. Le sottopongo il seguente
problema. Esiste nel nostro territorio un quartiere popolare
costituito per lo più da mini appartamenti occupati per la
maggior parte da extracomunitari o da persone comunque arrivate
da zone del sud Italia. Questi cittadini nonostante i continui
richiami, multe e riunioni, non conferiscono i rifiuti al
servizio pubblico come prescrive il regolamento comunale. In
particolare non fanno nessuna forma di differenziata.
Accatastano i rifiuti lungo la strada in montagne di sacchi neri
che puntualmente personale comunale deve andare a prendere per
portarlo all’ecocentro.
Ha la possibilità il comune,
vista l’inutilità di qualsiasi iniziativa, prevedere per gli
abitanti di questa zona una tassa rifiuti maggiorata rispetto al
resto del territorio visto i maggiori costi che dobbiamo
sostenere per lo smaltimento dei suddetti rifiuti
indifferenziati?
Risposta: In astratto le tariffe
possono essere differenziate in relazione ai costi che il Comune
sostiene nelle varie zone, così che sarebbe possibile stabilire
ivi tariffe maggiori. Così facendo, tuttavia, si va a a colpire
anche coloro che si comportano correttamente. Sarebbe bene,
quindi, non agire sulle tariffe, ma applicare, come previsto
dalla legge, le prescritte sanzioni per violazioni delle
disposizioni del regolamento di nettezza urbana. Le sanzioni
applicabili nel caso di specie dovrebbero essere quelle previste
dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/2000. E' questa la via
pià corretta, invitando uil Comune, se non l'ha già fatto, ad
inserire nel regolamento di nettezza urbana l'obbligo di
conferimento differenziato dei rifiuti ed altre regole
migliorative del servizio. Nei condomini potrebbe essere
chiamato a rispondere l'amministratore. Il Comune di Milano
applica già da tempo tali sanzioni, come strumento finalizzato
allo accrescimento della raccolta differenziata dei rifiuti.
155. le esponiamo un caso di viva
attualità che coinvolge il nostro Comune in riferimento ad una
vertenza che, con alterne vicende, ha visto contrapposto
l'organismo che nell'astigiano si occupa dello smaltimento
rifiuti ad un'impresa che, nel 1997, si era aggiudicata
l'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione
decennale, sia dell'impianto di pretrattamento rsu che
valorizzazione della frazione recuperabile.
A parte le considerazioni sulla
tormentata vicenda giudiziaria ed alle cause che hanno
determinato la controversia, ciò che più attiene ai quesiti che
desideriamo porLe può essere schematicamente riassunto nei punti
seguenti:
1- il Comune di …. aderisce
alla …… spa, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti
dell'astigiano. Tale società è sorta dalla trasformazione del
……
(Consorzio Smaltimento
Rifiuti …..) in ….. (Consorzio di Bacino …..) ed in …. spa
(Gestione Ambientale Integrata …..), detenendo una quota pari al
0,42%.
2- In ultima istanza il Consiglio di Stato,
quinta sezione, in sede giurisdizionale con sentenza n. 4588/09
depositata il 23.07.2009 ha condannato ……spa al pagamento di
€. ……oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle
spese legali, che qui riportiamo per estratto:
"Quanto alla
quantificazione dela danno, il mancato utile deve essere desunto
dal medesimo piano economico/finanziario allegato al
progetto/offerta prodotto dall'appellante in sede di gara, che
stimava su base decennale un utile lordo di esercizio pari al
15% dei costi sostenuti d dunque pari a Lire 515 milioni/anno
per l'impianto di valorizzazione e lire 468 milioni/anno per
l'impianto di pretrattamento con un previsto utile complessivo
annuo pari a lire 983 milioni - somma da convertire in euro";
3- la quota che il …… spa ha
estrapolato, a carico del Comune di ….. è pari ad €. ….;
4- in particolare il ….. spa suggerisce
un'operazione che si articola in due tempi di cui il primo
prevede che dopo il pagamento della somma di €……, si proceda
alla ricapitalizzazione della spa; in un secondo tempo, ogni
comune contribuirebbe a tala ricapitalizzazione in misura
proporzionale alla propria quota di partecipazine (cfr ….. = €.
….). Tutto ciò richiamando gli adempimenti di cui all'art. 2447
del codice civile
"Riduzione del
capitale sociale al di sotto del limite legale";
e quelli dell'art. 194
("Riconcosimento di legittimità di debiti fuori bilancio") ,
1° c., lett. c, del D.Lgs. 267/2000 connesso al riferimento -
contenuto nello stesso articolo - all'art. 193, 3°c., ed
ai mutui da assumere ai sensi degli artt. 202 e segg."Fonti
di finanziamento mediante indebitamento".
5- La proposta di cui al punto
precedente è stata presentata da GAIA spa in una missiva
personale ai sindaci che ne hanno discusso con noi segretari
c.li e funzionari, ottenendo la manifestazione di alcune
perplessità.
6- Altra ipotesi che si desidera
vagliare è quella di effettuare una valutazione per far
riversare almeno parzialmente sulla TARSU i costi derivanti
dalla soccombenza (in particolare quota viva dovuta dalla … spa
alla …., alternativamente al riconoscimento di debito fuori
bilancio e relativa copertura mediante mutuo, come consigliato
dalla presidenza…...
Tutto ciò premesso, ci affidiamo
alla Sua cortese e competente collaborazione per chiedere:
a) se appaia realmente
praticabile l'ipotesi di riversare almeno parzialmente sulla
TARSU i costi derivanti dalla soccombenza;
b) altre possibilità
alternative di reperire, sempre alla stregua del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti, le risorse necessarie - al di
fuori di quelle attualmente presenti in bilancio-;
c) ove possibile, se non Le
chiediamo troppo, un'indicazione dei profili di responsabilità e
delle possibilità di rivalsa in varie sedi attinenti ai fatti
esposti, meglio rilevabili dagli allegati che accludiamo:
- Copia sentenza … del
Consiglio di Stato
- Lettera - reperibile sul
sito di ….. spa - pubblicata su giornali locali ove
il Presidente della Società espone i propri punti di vista e
motivazioni in merito.
Risposta: L'onere derivante da
tale rifinanziamento può far carico ai costi del servizio di
smaltimento, come previsto dal comma 2 dello articolo 61 del
D.Lgs.n.507/93, i quale prevede che vi possano rientrare le
quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi
per lo smaltimento dei rifiuti, nonché gli oneri finanziari.
Quindi la quota annuale di ammortamento del mutuo potrà essere
finanziata dal gettito della tassa rifiuti. Lo stesso risultato
potrebbe ottenersi con l'autofinanziamento in conto capitale,
ammortizzando il costo in rate costanti annuali. Venendo al
questione dei risarcimento dei danni patiti, è necessario far
riferimento allo articolo 2393 bis cc
Azione sociale di responsabilità esercitata dai
soci
(1).
[I].
L'azione sociale di responsabilità può
essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello
statuto, comunque non superiore al terzo.
[II].
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, l'azione di cui al comma precedente può
essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (2)
del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
[III].
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di
citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente
del collegio sindacale.
[IV].
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a
maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti
comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento
degli atti conseguenti.
[V].
In caso di accoglimento della domanda, la società
rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate
nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a
carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a
seguito della loro escussione.
[VI].
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o
transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione
deve andare a vantaggio della società.
[VII].
Si applica all'azione prevista dal presente articolo
l'ultimo comma dell'articolo precedente.
156.
Con la presente le richiedo
gentilmente conferma dell’esercizio nel quale il comune avrebbe
dovuto raggiungere il grado di copertura del 100% del servizio
Tassa rifiuti, rilevando che da quanto comunicato dalla ditta
appaltatrice i costi del servizio hanno avuto un aumento non
previsto in sede di bilancio 2009.
A tal fine si richiede se sia
comunque obbligatoria la copertura totale dei costi del servizio
per l’anno 2009, rilavando fra l’altro le continue proroghe
normative per il passaggio a tariffa;
se sia possibile recuperare
suddetta differenza con il recupero dell’importo dovuto a titolo
di adeguamento metrature per effetto del comma 340 legge finan.
2005 ;
ovvero se sia possibile ai
sensi del combinato disposto dell’art. 79 comma 4 DLgs 507/1993
e dell’art 33 comma 2 Dlgs 504/1992 procedere entro il 30
novembre all’adeguamento delle tariffe in essere al fine di
coprire l’intero costo del servizio.
Risposta: dubbi sussistono se
l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio sia già
applicabile. La ragione di tale incertezza sta nel fatto che
l'articolo 11 del DPR 158/99 ancorava il termine avendo
riferimento al periodo transitorio previsto per il passaggio da
TARSU a TIA, periodo che di fatto, come dice indirettamente Lei,
non si è ancora concluso. A mio avviso l'obbligo di integrale
copertura dei costi sarebbe già vigente, ma non mancano elementi
di incertezza.
Le devo infine evidenziare che
l'azione di recupero derivante dalla applicabilità del comma 340
dello articolo 1 della legge 311/04 non è da considerarsi ai
fini della copertura, come si evince dalla lettura dello
articolo 61 del D.Lgs. 507/93, che considera fra le entrate solo
quelle di competenza dello esercizio e non quelle derivanti
dalla attività di accertamento relativa a precedenti esercizi,
come pure le sanzioni, le addizionali e gli interessi moratori.
Le tariffe possono essere riviste (dal 2010), ma la motivazione
del provvedimento dovrà unicamente basarsi sulla crescita dei
costi o con l'esigenza di aumentare il tasso di copertura, onde
evitare rilievi anche della Corte dei Conti, circa la volontà
sostanziale del Comune di superare così facendo il blocco delle
tariffe di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08
convertito dalla legge 126/98.
157. Sul ns. territorio esiste un
castello i cui locali sono sottoposti al vincolo dei beni
culturali. E' formato da n. 3 A3, n. 3 A4, n. 1 C/6, n. 1 C/2 e
n. 2 A/8. Alcuni degli appartamenti risultano affittati e
pertanto viene pagata la TARSU su di essi, ma alcuni invece non
risultano a ruolo perchè nel 2003 la proprietà aveva dichiarato
che erano vuoti e da ristrutturare.
A oggi come mi devo comportare
per la tassazione avendo una superficie calpestabile molto più
alta di quella che risulta a ruolo?. Cosa devo richiedere per
poter accettare un'esenzione per inagibilità?
Risposta: La più recente
giurisprudenza della Cassazione afferma che è sufficiente
l'utilizzabilità dei locali ai fini dello assoggettamento della
TARSU, così da assoggettare i locali persino chiusi e vuoti, in
quanto allacciati alle fonti di energia elettrica. L'onere di
provare la non utilizzabilità, per costante e consolidata
giurisprudenza, non è dal Comune, ma del contribuente, così che
costui non è liberato da tale onere se non prova l'assenza di
detto requisito. Ben raramente un castello può essere
considerato parzialmente non utilizzabile, salvo che non vi
siano ordinanze che ne dichiarino l'inagibilità per questioni di
pericolo. Il castello, quindi, va assoggettato in via ordinaria
sulla base della intera superficie, pur essendo alcune sue parti
di fatto non utilizzate, ma comunque utilizzabili.
158. La pro-loco della frazione
di questo Comune affitta dalla Parrocchia dei locali in cui si
tengono le riunioni organizzative ed una fiera detta “Fiera del
Cascinale”.
Su richiesta di questo Ufficio è
stata presentata una dichiarazione di iscrizione TARSU ma, visto
che nel regolamento comunale, art. 14 – Esenzioni, al punto 11
vi è indicata la seguente dicitura:
· “i locali ed aree delle
associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o
storico-culturale e non hanno finalità di lucro;
Premesso quanto sopra si richiede
cortesemente se, secondo Lei, la pro-loco si può ritenere
…un’associazione che persegue finalità di alto rilievo sociale…
pertanto ha diritto all’esenzione TARSU oppure deve essere
considerata come un’associazione pura e semplice e che pertanto
deve pagare detta tassa.
Risposta: A mio avviso la
pro-loco può rientrare nella esenzione. Lei chieda dunque parere
alla Giunta comunale. Tuttavia, faccio rilevare che tale
esenzione va finanziata dal Comune con risorse diverse dalla
TARSU, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del
D.Lgs.n.507/93. La finalità di tale disposizione è evidentemente
quella di non trasfarire a carico degli altri utenti l'onere
della esenzione. Sarebbe del resto comodo per il comune essere
generoso con i soldi altrui!
159. ho passato "a tappeto" tutti
gli immobili confrontandoli con i dati catastali e ho notato che
ci sono degli immobili non dichiarati di proprietà di persone
che nel ns comune non hanno alcuna posizione tributaria aperta
(evasori totali). Il dubbio mi rimane su come agire nel caso
(frequente) in cui l'immobile sia in comproprietà tra due o più
persone: cioè posso notificare l'intero accertamento per omessa
dichiarazione (dall'anno 2003) ad uno qualsiasi dei proprietari
per l'intera superficie o devo notificare a ciascun proprietario
un accertamento relativo alla superficie imputabile pro-quota in
base alla quota di proprietà?
Risposta: Come si evince dalla
lettura dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93 la TARSU è una
obbligazione solidale, così che essa non può essere frazionata
ed è sufficiente che l'atto sia notificato ad un solo detentore.
160. Avrei bisogno di chiarimenti
relativamente alla tassazione/detassazione tarsu delle
aree/locali di produzione sia delle attività industriali sia di
quelle artigianali.
Risposta: sulla base della più
recente giurisprudenza della Cassazione è necessario distinguere
fra attività industriale e quella artigianale. Infatti, mentre
le aziende industriali hanno l'esclusione delle sale di
lavorazione, indipendentemnente dalla natura del rifiuti,
giusta l'esclusione espressa di cui alla lettera e del comma 2
dello articolo 68 del D.lgs.n.507/93, quelle artigianali sono
escluse unicamente ove si producono rifiuti speciali pericolosi
o comunque non assimilati dal comune a quelli urbani. Per le
aziende industriali l'esclusione riguarderà unicamente la SALA
DI LAVORAZIONE E NON ANCHE I DEPOSITI O GLI ALTRI LOCALI. Di
contro, e questo il pericolo, la tariffa ambientale escluderà
per tutti sia le sale di lavorazione che i depositi, OLTRE CHE
le superfici di vendita dei negozi con superficie maggiore di
450 o 750 metri (comuni con meno o più di 10 000 abitanti).
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art.
62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, ai fini della determinazione
della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di
essa dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per
destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, per
tali dovendosi intendere, ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n.
915, fra l'altro, "i residui derivanti da lavorazioni
industriali". Pertanto, mentre le zone dello stabilimento
nelle quali si svolgono le lavorazioni industriali sono
in ogni caso intassabili, le eventuali aree dello stabilimento
stesso aventi diversa destinazione (nella fattispecie, uso
domestico) sono soggette a tassazione: ad un tal riguardo, il
relativo onere probatorio ricade sull'ente impositore, il quale
è tenuto a dimostrare sia l'esistenza di parti dello
stabilimento nelle quali si svolge attività ordinaria, estranea
alla lavorazione ed alla produzione industriale, sia la loro
estensione.
Cassazione civile , sez. trib., 13 gennaio 2004,
n. 289
161. Nel territorio comunale è
presente da diverso tempo una ditta che tratta i rottami
metallici (ferro e altri metalli pregiati) i quali, all’interno
dei locali ed aree occupati, vengono depositati, separati,
trattati, compattati, ecc. per poi essere rivenduti.
I locali e le aree esterne della
ditta sono regolarmente iscritti nel ruolo tassa rifiuti.
Nel 2009 la ditta, in seguito ad
un ampliamento dei locali e delle aree esterne, ha presentato la
nuova dichiarazione TARSU chiedendo la detassazione dei
laboratori, dei depositi delle aree esterne ai sensi
dell’articolo 62, commi 3 e 5 del D.Lgs. 507/1993, per i
seguenti motivi:
-
trattasi di area relativa a impianto di trattamento rifiuti
speciale non pericolosi;
-
trattasi di area adibita a messa in riserva di rifiuti
- i
rifiuti speciali o pericolosi prodotti sono smaltiti a carico
della ditta
-
non si producono rifiuti solidi urbani o equiparati.
Si chiede se è stato corretto il
comportamento dell’ufficio tributi che ha tassato fino ad oggi
le aree scoperte e quali motivazione addurre per respingere la
richiesta di esenzione TARSU avanzata dalla ditta.
Risposta: Come affermato dalla
stessa ditta i rottami sono rifiuti non pericolosi, così che
subiscono lo stesso trattamento giuridico dei rifiuti urbani.
Poi, tali sostanze non sono ivi prodotte, così che non sono
presenti le condizioni poste per la detassazione dal comma 3
dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che così dispone:
3. Nella determinazione della
superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa
ove per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o
nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Ora, tali caratteristiche
strutturali sono presenti secondo le indicazioni ministeriali
quando sono presenti macchine ed impianti. Se così fosse le
farmacie sarebbero esenti. Vero, invece, che tali sostanze, non
potendo essere considerate rifiuti, non andrebbero considerate
ai fini della determinazione della tariffa, così che la relativa
entità dovrebbe risultare inferiore rispetto a quella di altre
categorie di servizi. In conclusione, le contestazioni
potrebbero porsi in relazione alla entità tariffaria, ma non
alle superfici rilevanti, essendo la tariffa di categoria
corrispondente al rapporto fra i costi sostenuti dal Comune per
detta categoria ed i mq della stessa.
162. , Facendo seguito a
conversazione telefonica intercorsa nei giorni passati con
la mia collega Rag. Fortunato Daniela, si richiede cortesemente
risposta scritta (via mail), in merito all'inserimento nel ns
regolamento Tarsu per l'anno 2010, di apposito articolo inerente
la corretta applicazione della riduzione a quelle ditte che
provvedano direttamente allo smaltimento degli imballaggi
derivanti dalla loro attività, mediante stipula di apposita
convenzione con imprese che effettuano questo tipo di servizio.
L'opportunità di avere una risposta scritta nasce anche
dall'esigenza di poter offrire agli amministratori del ns Comune
una spiegazione corretta ed inequivocabile su detto argomento,
al fine di poter integrare il ns attuale regolamento
comunale con soddisfazione di tutti.
Risposta: Secondo giurisprudenza,
nel computo della tariffa non dovrebbe tenersi conto degli
imballaggi secondiari e terziari, poiché i medesimi sono
sottratti al diritto di privativa, in virtù dei divieti posti
dal comma 2 dello articolo 43 del D.Lgs.n.22/97. Le difficoltà
applicative di tale principio derivano dal fatto che i comuni
non procedono alla pesatura deui rifiuti conferiti, così che le
tariffe sono riferite ai costi della categoria di appartenenza,
comprendendo indirettamente anche gli imballaggi. Ora, alcune
sentenze hanno previsto di ridurre la tassa rifiuti in base ai
costi soastenuti e documentati da tali utenti per il relativo
smaltimento. Tale deduzione potrebbe comportare una forte
riduzione della tassa rifiuti. Per tali motivo sarebbe
auspicabile la riduzione a consuntivo della tassa rapportata ai
costi sostenuti dallo utente per tale finalità. L'articolo del
regolamento potrebbe essere così strutturato:
Art__________ AUTOSMALTIMENTO DEI
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO TERZIARI E SECONDARI
E' restituito a consuntivo allo
utente il __________ per cento dei costi documentati per lo
smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari o terziari. A
tal fine il contribuente dovrà presentare al Comune, entro il
mese di febbraio successivo, copia delle fatture relative ai
costi sostenuti per tale smaltimento. Il rimborso sarà limitato
alle sole spese specificatamente riferite ai rifiuti di
imballaggio. Il rimborso non potrà comunque superare il
___________ per cento della tassa rifiuti iscritta a ruolo per
l'anno di competenza.
163. I controlli effettuati
attraverso i dati censiti nel catasto edilizio urbano hanno
prodotto accertamenti praticamente a carico di quasi la totalità
dei contribuenti con conseguente eccedenza di introito rispetto
ai costi riferiti all'anno di competenza (2004). L'eccedenza (
allo stato attuale non ancora del tutto quantificabile) comunque
di importo elevato , può essere destinata a Bilancio 2009 per
spese di investimento connesse al servizio rifiuti ( es.
costruzione di una piazzola ecologica) oppure la somma
eventualmente incassata e/o deve essere restituita al
contribuente per la parte eccedente la copertura del costo del
servizio anno 2004? Dalla lettura di tutti i suoi testi dal 2002
ad oggi non ho trovato casi simili e/o riferimenti normativi che
mi aiutino a risolvere il problema.
Risposta: Il rimborso è
condizionato dalla certezza della sussistenza dello avanzo
riferito all'anno di competenza. Peraltro, a tal fine vanno
considerate le entrate relative al 2009, mentre non vanno
computate le addizionali (ex ECA), nonchè le entrate derivanti
dalla attività di accertamento, le sanzioni, gli interessi
moratori, ecc, come del resto chiarito dallo articolo 61 del
D.Lgs.n.507/93. Consiglio, dunque, di trasferire l'eventuale
avanzo allo esercizio 2010 (a tal fine è necessario rilevare un
residuo passivo nella spesa). Tale avanzo potrà finanziare solo
in parte la costruzione della piazzola ecologica, posto che fra
le spese di competenza dei prossimi esercizi ci potrà essere
solo la quota di ammortamento nella misura del 10 per cento,
così come stabilito per l'ammortamento fiscale per le imprese di
smaltimento dei rifiuti.
164. Un
contribuente chiede ai fini dell'applicazione della TARSU la
riduzione motivando nella sua richiesta la posizione di "non è
residente". Il regolamento comunale non prevede la riduzione
per i "non residenti", ma il contribuente chiede che si tenga
conto di quanto disposto dal D. L. 22/1997, legge dello stato e
quindi di rango superiore al regolamento. In questo caso si deve
comunque applicare la riduzione? Chiede inoltre il rimborso per
gli anni 2006 e 2007, già pagati.
Risposta: nonostante cattive informazioni RAI ed anche una
sentenza non legittima della
CT del Lazio, la riduzione della TARSU o della Tia alle seconde
case è
FACOLTATIVA E non obbligatoria, come risulta chiaramente dal
testo sia del
D.Lgs.n.507/93 che dal testo applicativo del del D.Lgs.n.22/97,
comma 3
dello articolo 7 del DPR 158/99. Infatti, il comma 3 dello
articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 così dispone (si fa notaRE IL
VERBO PUO')
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non
superiore ad un terzo nel caso di:
a) …….;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione
sia specificata nella denuncia originaria o di variazione
indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere
l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da
parte del comune;
L'ente
locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano
di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze
domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul
proprio territorio.
Come può vedere tali disposizione il comune ha la facoltà e non
l'obbligo di concedere ai non residenti una riduzione. Costoro
per la TIA sono definite utenze non stabili.
165. Una ditta ci comunica che
ha interrotto l'attività produttiva a far data dal 01/06/2009,
anche se non ha interrotto le utenze di energia elettrica, gas
ecc., telefonicamente ci hanno informato che la produzione
industriale e' cessata, ma che utilizzano ancora e solo
un'area relativa agli uffici per incontrare i clienti.
RISPOSTA: La Cassazione ritiene
sufficiente l'utilizzabilità dei locali. Consiglio di fare
sopralluogo onde riscontrare se sia possibile escludere la
restante parte perché non utilizzata né, tantomeno,
utilizzabile. Elementi che possono comprovare detta riduzione
sono la riduzione del personale e del fatturato. Non è invece a
mio avviso rilevante la Cassa Integrazione guadagni, neppure a
zero ore. fate dunque sopralluogo.
166. Devo iscrivere a ruolo per
la tassa rifiuti un agenzia di viaggio che ha solo un ufficio ed
un bagno posso considerarla quale attivita' commerciale? o devo
considerarla come uffici privati?
Risposta. L'agenzia viaggi svolge
una attività di intermediazione, la quale deve essere collocata
nella categoria degli uffici privati.
167. Può il Comune affidare la
predisposizione degli accertamenti, mantenendo la firma in capo
al funzionario responsabile, a soggetti non iscritti nell’albo
di cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.446/97?
Risposta: Al quesito ha dato
risposta negativa sia la Cassazione con la sentenza di cui si
riporta più sotto la massima, che il MF con la nota del 11
giugno 2001 prot. 15395 dell'Ufficio del federalismo (vedasi mia
Guida 2002, pagine 71 e 72).
Pubblica amministrazione - Contratti della
pubblica amministrazione - Forme di contrattazione - Appalto
concorso - Per l'affidamento del servizio recupero evasone dei
tributi - Affidamento a privati - Albo di cui all'art. 53 d.lg.
n. 446 del 1997 - Iscrizione - Necessità.
L'individuazione degli evasori totali e parziali
dei tributi locali - con relativa predisposizione di apposito
elenco da consegnare all'amministrazione comunale - nonché
l'individuazione e la misurazione della superficie delle unità
immobiliari da calcolarsi ai fini della corretta applicazione
dei tributi comunali costituiscono fasi del complesso
procedimento di accertamento che consente all'ente locale di
verificare le ragioni del suo credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, di individuare il debitore e di
quantificare la somma da incassare. Pertanto, detti servizi
possono essere affidati solo ai soggetti iscritti negli appositi
elenchi di cui all'art. 53 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446.
( Conferma Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno
2001 n. 2638 ).
Consiglio Stato , sez. V, 23 maggio 2003, n. 2792
Soc. Custer c. Com. Castellammare di Stabia
Foro amm. CDS 2003, 1635 (s.m.)
168. Dove e come reperire la
normativa tecnica regolamentare, che determina le modalità di
calcolo delle superfici dell'alloggio che concorrono al calcolo
della TIA. In particolare della parte dispositiva che
stabilisce:
- le "esclusioni o inclusioni"
nei computi dei "vani o blocchi scala" ben delineati ed
identificabili rispetto al resto dell''alloggio;
- se dette "superfici" (dei vani
scala) godono di particolari deroghe o differenziazioni
nell'applicazione - sempre sotto l'aspetto
"inclusione-esclusione" - fra "vani o blocchi scala"
condominiali -di cui è notoria l'esclusione - e quelli siti
nelle costruzioni non condominiali;
- se ciò fosse confermato, come
si giustifica la disparità di trattamento, soprattutto se non
regolamentata;
- come è determinata l'esclusione
dai computi delle superfici con altezza inferiore a m. 1,50=
fermo restando l'altezza minima di vivibilità e abitabilità dei
vani è superiore come fissata dal regolamento edilizio.
Risposta: Mi sembra che Lei
confonda la superficie secondo la disciplina catastale con
quella della TIA. Infatti, la superficie della TIA riguarda la
superfficie catastale dei locali (comprese le scale), a nulla
rilevando l'altezza non superiore a 1,5 mt. Eventuali
disposizioni regolamentari che dispongano diversamente
risulterebbero illegittime.
169. Una società immobiliare
è proprietaria di n. 6 box in un condominio da 10 anni e
dichiara di non utilizzarli, ma la luce esiste in quanto il
contatore è in comune. Per quanto riguarda la Tia è da
assoggettare?
Risposta: E' l'allaccio del
condominio rilevante ai fini della utilizzabilità e non della
singola unità. La ragione della norma sta nel fatto che
sarebbero gli altri utenti del servizio a sopportare l'onere
anche dei primi.
170. Se ed in quali casi una casa di riposo può
non pagare o avere riduzioni per la tariffa rifiuti?
Risposta:
Mai, salvo che il Comune non se ne accolli la
spesa, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del
D.Lgs.n.507/93, dal quale indirettamente si evince il principio
che nessuno ha diritto ad agevolazioni, salvo che il Comune non
se ne addossi la spesa, così che gli altri utenti non debbano
sopportare anche il conseguente onere.
171.
Per quanto
concerne la TIA e la classificazione delle categorie si chiede
consiglio per un negozio di sartoria e vendita vestiti. In quale
categoria sarebbe opportuno inserirlo.
Risposta: Se non vi è separazione
fra le due attività, si deve far riferimento alla attività
prevalente. Se come è usuale prevale la sartoria la categoria da
attribuirsi è la n. 18 (per i comuni con più di 5000 abitanti) o
12 per i comuni con minore popolazione.
172. Entro quando dobbiamo
raggiungere il tasso di copertura del 100% (mi indica per favore
gli estremi della legge)?
- ai fini del calcolo del tasso di copertura per la parte
dell'entrata devo tenere conto delle addizionali ex meca - eca
oppure devo stornarle? In questo ultimo caso come devo farle
trattare contabilmente dalla collega della ragioneria?
Risposta: Pur non sussistendo
chiarezza normativa, si ritiene che sussista l'obbligo di
integrale copertura dei costi ai sensi dello articolo 11 del DPR
158/99. Ai fini del calcolo del tasso di copertura l'addizionale
ex ECA non va considerata e ciò in virtù di quanto espressamente
previsto dallo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 e come precisato
dal Ministero dell'ambiente con la circolare a commento di detto
DPR.
173. Un
contribuente titolare di partita IVA in data 09/05/2006 provvede
a cancellarsi come ditta individuale e ad iscrivere una società
(X srl) in qualità di legale rappresentante con decorrenza
01/01/2006 (il contribuente rimane legale rappresentante di
tale srl fino al gennaio 2009). Ora, tramite commercialista, ci
richiede la cancellazione della ditta individuale alla data del
23/01/2002 producendo come documentazione le volture presentate
all'ufficio commercio. Possiamo noi procedere allo sgravio di
annualità che non possono più essere recuperate tramite
accertamento e, in linea generale, si può procedere a sgravare
annualità oltre gli anni previsti per il rimborso?
Risposta: come si evince da quanto disposto dallo articolo 64
del D.Lgs.n.507/93 le variazioni hanno efficacia dal bimestre
solare successivo a quando sono comunicate al Comune. Ne
consegue che la cessazione ha effetto solo dal 1° gennaio 2010
(se comunicata nel mese di novembre 2009).
174.
Nel
comune di ….. …abbiamo un contribuente imprenditore agricolo
proprietario di:
-abitazione principale
-agriturismo
-depositi/ ripostigli e magazzini
tutti quanti non accatastati.
Nel ruolo 2005 e successivi il nostro ufficio tributi tassava le
seguenti superfici mq.73 come abitazione e mq.204 come
ristorante.
Effettuando un controllo con le pratiche edilizie registrate
all'ufficio tecnico abbiamo però appurato che le metrature fin
ora fatturate non corrispondono per nulla alle superfici
effettive.
Il contribuente richiede di tassare le superfici in funzione
della destinazione o meglio:
- abitazione con riduzione prevista dall'art. 20 del regolamento
comunale " la tassa è ridotta nella misura del 10% per la parte
abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore
diretto, ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale
del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è
situata la strada di accesso alla casa colonica ";
- l'agriturismo con la riduzione del 30% per stagionalità di cui
all'art.20 lettera B " i locali diversi dalle abitazioni, ed
aree scoperte, adibite ad uso stagionale, od ad un uso non
continuativo ma ricorrente risultante da licenza o
autorizzazione"( p.s.: l'area scoperta non è mai stata messa a
ruolo) il tutto come riportato sul certificato di
complementarietà in cui viene specificato il periodo di
esercizio dal 1gennaio al 31 dicembre nei giorni di venerdì
sabato e domenica e festività infrasettimanali. Sulla stessa si
evince che fa parte dell'agriturismo anche un alloggio per 4
ospiti ed un ristorante per 80 posti;
- per i depositi magazzini e ripostigli utilizzati dall'azienda
agricola chiede l'esenzione come previsto dall'art. 16 lettera I
del regolamento comunale " i locali e le aree adibiti alle
attività agricole di cui all'art.2135 del c.c., con esclusione,
in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o
coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attiva la
raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso
dell'abitazione stessa".
Facciamo altresì presente che ad un corso tenuto dalla SV c'era
stato detto che gli unici immobili non tassabili erano le stalle
tutto il resto doveva essere tassato con la tariffa più consona.
Il contribuente chiedeva anche eventuali norme che regolano
quanto sopra esposto.
Risposta: La soluzione del caso posto deve
evidenziare alcuni principi che governano l'obbligazione
tributaria:
a) il carattere coattivo della obbligazione
tributaria;
B) il divieto di introdurre esenzioni o
agevolazioni non previste dalla legge.
Ora, come affermato dalla Cassazione con sentenza
n. 18418/05, riguardante le aziende floro vivaistiche, i rifiuti
agricoli, non sono più esclusi dallo assoggettamento dalla tassa
rifiuti e ciò a seguito della assimilazione di diritto delle
sostanze non pericolose introdotto dallo articolo 39 della legge
146/94. Ne consegue che non può essere accordata, perché
illegittima, l'esclusione prevista dallo articolo 16 lettera I
del regolamento Comunale. Comune pure non va concessa la
riduzione del 30 per cento alla attività di agriturismo, posto
che nella licenza non è riportato il carattere stagionale, come
del resto preteso daLLA LETTERA C) dello articolo 66 del comma
3 del D.Lgs.n.507/93. Anzi, per l'agriturismo andrebbe
assoggettata l'area scoperta ove viene effettuata l'attività di
somministrazione, come del resto previsto dal combinato disposto
degli articoli 62 e 66 del predetto decreto. Convengo, invece,
l'esclusione della stalla vera e propria,l producendosi ivi
rifiuti esclusi ai sensi dello articolo 8 del D.Lgs.n.22/97
175.
in relazione alla disposizione
della legge 31/08, dal 2008, non abbiamo piu’ inserito a ruolo
la tassa immondizie degli istituti statali, abbiamo tolto l’istiuto
Alberghiero, l ‘Istituto Comprensivo ed i 2 convitti
dell’istituto alberghiero che sono 2 alberghi che d’estate
vengono utilizzati e tassati come albergo e d’inverno utilizzati
e tassati come convitto. Prima dell’evento della sopracitata
legge era alla Provincia che addebitavamo sia l’istituto
alberghiero che i due convitti. Ora siccome il trasferimento
dello stato e’ in base al numero degli alunni, e rilevato che ci
risulta rimborsata la quota per i soli ISTITUTI SCOLASTICI,
(l’abbiamo verificata richiedendo il numero degli iscritti agli
istituti confrontandola con quanto inserito nella comunicazione
del Ministero) e non per i Convitt,i anche se nella
comunicazione che facciamo al ministero vengono inseriti anche
le minori entrate per i due convitti Le chiedo :
Posso recuperare la tassa
immondizie per i nove mesi del 2008 e 2009 dei due alberghi
come alberghi? .
Risposta: L'esenzione è per le
sole scuole e non per il convitto (o per gli alberghi), a nulla
rilevando che il medesimo sia utilizzato dagli studenti. Per
tali strutture il pagamento dovrà essere continuamente richieste
(per 12 mesi) al detentore di tali strutture, a prescindere dal
fatto che il medesimo sia Ente pubblico o privato.
176. Anche per la tassa rifiuti
è obbligatoria la copertura integrale dei costi?
Risposta: dubbi sussistono se
l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio sia già
applicabile. La ragione di tale incertezza sta nel fatto che
l'articolo 11 del DPR 158/99 ancorava il termine avendo
riferimento al periodo transitorio previsto per il passaggio da
TARSU a TIA, periodo che di fatto non si è ancora concluso. A
mio avviso l'obbligo di integrale copertura dei costi sarebbe
già vigente, ma non mancano elementi di incertezza.
177.
se, con quali modalità e in che misura è possibile inserire nel
piano finanziario della TIA (o TARSU evoluta) le spese per la
rimozione della neve (dall'abitato, anche strade esterne
all'abitato). Nello schema tipo del Piano finanziario tariffa
rifiuti (ex art. 8 DPR 27.4.1999, n. 158) emanato
dall'Osservatorio nazionale Rifiuti nel 1999, è prevista la voce
per la rimozione della neve. Tuttavia so che ci sono state
posizioni differenti su questo punto. Ho letto anche un accordo
- in Piemonte, a livello provinciale - che un apio d'anni fa ha
regolamentato la questione.
Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che in discussione
non vi è il costo di rimozione della neve, ma caso mai l’onere
del solo smaltimento della neve. In sintesi, non si confondano
i costi di manutenzione delle strade con lo smaltimento delle
sostanze che su di esse sono collocate. Ora, fatta questa
premessa, è pacifico che tali oneri non possano computarsi per
la TARSU.
Infatti, la neve è una sostanza liquida, mentre la TARSU è
connessa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (come del
resto è la sua letterale denominazione). A mio avviso, poi, tali
oneri non dovrebbero essere caricati neppure per la tariffa
Ronchi, essendo, appunto, la neve non un
rifiuto e neppure solido, a nulla rilevando che i costi siano
indicati nello schema di Piano Finanziario, peraltro redatto in
forma arbitraria e non normativa, suggerita e non vincolante
dallo Osservatorio sui rifiuti. In conclusione, per la TARSU è
esclusa tale rilevanza. Per la TIA è dubbia,
ma certamente anche ammesso tale rilevanza essa va limitata allo
smaltimento della neve e non ai costi di manutenzione delle
strade, molto più ampi rispetto a quelli di mera asportazione
della neve.
178.
A far tempo dal 2006 con
deliberazione di Consiglio Comunale è stato introdotto un nuovo
comma ad un articolo di regolamento il quale prevede che per le
utenze non domestiche che conferiscono in piattaforma consortile
scarti vegetali in quantitativi superiori a ton. 15 la tassa
rifiuti è applicata alla superficie dei locali tassabili ad
esclusione delle voci di raccolta, trasporto,
conferimento/smaltimento scarti vegetali che viene calcolata
sulla base dell’effettiva quantità di scarti vegetali conferita
applicando le tariffe che il soggetto gestore del servizio
applica al comune con fattura di conguaglio relativa a raccolta,
trasporto, smaltimento/conferimento.
L’addetta
dell’ufficio tributi (neo assunta) chiede a tutela del proprio
operato:
- se è corretto
far pagare gli scarti vegetali in tale modo (penso di sì visto
che c’è una deliberazione di Consiglio Comunale regolarmente
approvata ed esecutiva) ma a livello di normativa esiste
qualcosa?
- dal totale del
conteggio deve essere tolto quanto già pagato sui locali
tassabili (ruolo normale) ovvero giustificare tale importo a
copertura dei servizi e costi fissi che comunque il comune
sostiene per il calcolo di copertura dei costi?
- la ditta
interessata è stata informata verbalmente a suo tempo e mai con
lettera scritta (quello che ha fatto quest’anno la neo assunta)
scatenando il legale della ditta il quale sostiene che non è
possibile applicare tale articolo di regolamento dal 2006. Il
regolamento è stato modificato e reso pubblico. La forma di
pubblicità è stata quella corretta? – albo pretorio nel 2006.
Risposta: Le disposizioni
regolamentari citate sono di dubbia legittimità, posto che non
sembrano sorrette da alcuna disposizione di legge che le
avvalori, sembrando persino irrazionali ed arbitrarie. Lei è
comunque tenuta, senza alcuna responsabilità, ad eseguire tale
volontà della amministrazione e di contro l'utente ad impugnare
il regolamento avanti il giudice amministrativo, ricordando che
il termine di proporre ricorso è di 60 giorni da quanto ne è
venuto a conoscenza. Altresì, può proporre ricorso contro l'atto
impositivo, chiedendo al giudice la disapplicazione del
regolamento, ai sensi dello articolo 7 del D.Lgs.n.546/92,
esponendo alla CT le ragioni per le quali egli ritenga che
l'atto impositivo derivi da atto generale (regolamento)
illegittimo.
179. Il mio sindaco vuole
introdurre un'esenzione della tassa rifiuti a tutte le attività
commerciali del nostro Comune (bar, ristoranti). Premetto che la
nostra TASSA RIFIUTI è calcolata sperimentalmente con il metodo
della tariffa L. 488/99.
Leggo l'art. 67 del d.lgs.
507/93, in particolare il comma 1 che dà facoltà al comune con
apposito regolamento di applicare riduzioni ed in via
eccezionale esenzioni ed il comma 2 che entra maggiormente nel
merito per le attività commerciali.
Le chiedo:
1. possiamo, in virtù
dell'art. 1, introdurre con regolamento l'esenzione alle
attività commerciali solo in quanto tali?
2. Dobbiamo invece solo
applicare il comma 2 proprio perchè trattasi di attività
commerciali?
3. L'eventuale esenzione,
in bilancio, può essere gestita come minor entrata della TARSU o
come indicato al comma 3 dell'art. 67 citato, come
autorizzazioni di spesa con copertura diversa dalla tassa?
Risposta: La concessione di
agevolazioni in materia di tassa rifiuti deve superare due
ostacoli:
a) è necessario motivare il
perché della disparità di trattamento rispetto agli utenti
ordinari. Al riguardo ad esempio la giurisprudenza ha ritenuto
ammissibile le agevolazioni concesse alla chiesa cattolica;
b) la spesa va finanziata con
riosorse diverse dal gettito della tassa, così che gli altri
utenti non debbano sopportare gli oneri degli utenti agevolati,
come indirettamente previsto dal comma 3 dello articolo 67 del
D.Lgs.n. 507/93.
Dubito, quindi, della
legittimità di eventuali disposizioni nel senso delineato
(sempre che il comune abbia poi le disponibilità finanziaria),
essendo le categorie colpite dalla crisi non solo quelle
indicate, ma anche e soprattutto i disoccupati, i pensionati, i
cassaintegrati.
180. Il ns. Comune è titolare di
autorizzazione provinciale per il funzionamento di un centro di
compostaggio. La convenzione in essere con il gestere prevede la
corresponsione semestrale di un corrispettivo pari al 6% del
valore del materiale conferito al centro in base a tariffe da
noi determinate.
L'ammontare annuale dell'introito
è portato in detrazione ai costi della gestione della tassa
rifiuti. E' possibile escluderlo dai conteggi di determinazione
del grado di copertura della tassa stessa?
Risposta: Come indirettamente si evince dalla
lettura del comma 3 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 questa
entrata non è da computarsi in deduzione dei costi del servizio,
non essendo, come sarebbe necessario, ivi richiamata. Codesto
comune, quindi, potrà destinare l'entrata per finanziare altri
oneri.
181.
Dal
suo giornalino n°33/2009 risulta che la Corte dei Conti
Piemonte, stabilisce con i Comuni non debbano riversare la quota
di contributo alla Provincia.
La Corte dei Conti Puglia con
deliberazione del 09 novembre 2009, stabilisce che il contributo
debba essere riversato alla Provincia. Le chiediamo quindi, un
parere in merito.
Risposta: Tale interpretazione è
errata. Alla Provincia non compete nulla, essendo il contributo
provinciale da calcolarsi sulla tassa. Ora, se la tassa è zero
il contributo provinciale è zero. Solo una modifica normativa
potrebbe rimescolare il quadro esposto.
182.
Un porticato aperto accatastato in C6 , escluso dall’ICI in
quanto pertinenza di abitazione principale, deve essere
assoggettato alla tassa rifiuti? Nulla è previsto nel
regolamento comunale. Si precisa che trattasi di una realtà di
paese, con situazioni di ex ruralità.
Risposta: I
portici sono dei locali. Ne consegue che essi debbono essere
assoggettati alla TARSU, in quanto essi risultino utilizzabili.
183. Il 31.10.2008 un ristorante
deposita la sua licenza all'ufficio commercio e chiude
l'attività. I locali che erano adibiti allo stesso (sala
ristorante, cucina, ecc.) come devono essere ora tassati? con
quale categoria?
Risposta: Se i locali sono utilizzabili, essi
sono assoggettati con la tariffa dei ristoranti, almeno secondo
quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 15658 del
2004. Secondo la
Suprema Corte la tassa è infatti dovuta per l'occupazione o la
detenzione di locali ed aree adibiti "a qualsiasi uso" (articolo
62, cit., co. 1), senza bisogno che il comune dimostri la
producibilità di rifiuti in relazione allo specifico uso; salvo
che sia denunziata (articolo 70, co. 1, D.L.vo cit.) e
documentata (articolo 62, cit., co. 2) dal contribuente
l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" (non
di mancata utilizzazione di fatto) dell'immobile..- In tal senso
Cass. nn. 19459/2003, 19152/2003, 9309/2003, 16785/2002,
14770/2000, con argomentazioni dalle quali, in difetto di valide
ragioni diverse o contrarie, il collegio non ritiene di potersi
discostare.
184. La copertura
TARSU deve essere al 100% oppure tale copertura è riferita alla
tariffa?
Risposta: Dubbi sussistono sulla sussistenza di tale obbligo,
anche se bisognerà attendere la LF 010 per avere un quadro più
esatto della situazione. Infatti, il DPR 158/99 aveva
determinato l'obbligo di copertura integrale al termine del
periodo transitorio per il passaggio alla tariffa Ronchi,
obbligo che è stato via via spostato sino al 31.12.2009. Il mio
parere è ora il seguente: se sarà prorogato ancora il periodo
transitorio per il passaggio alla tariffa ambientale (come
credo) è possibile non coprire integralmente i costi, ma a
condizione che non si determini un disavanzo
sull'intero bilancio del Comune. In sintesi, solo con una
situazione di disavanzo
potrebbe determinare responsabilità di danno erariale.
185.
Un abitante di
…….. ,iscritto alla camera di commercio come ditta individuale
in quanto svolge attività di autista,consegna i divani nuovi
(per conto della ditta venditrice)e ritira i vecchi portandoli
in piazzola ecologica. Può farlo? Dove dovrebbe scaricarli? Se
può scaricarli presso la nostra piazzola , con quale categoria
devo tassarlo? Posso tassre un locale della sua abitazione?
Risposta: Può farlo solo se li
ritira da un contribuente del Comune. Molti comuni si fanno
rilasciare una autocertificazione. Di contro, non deve
consegnare i divani vecchi ritirati in altri comuni, poiché
vanno consegnati nel Comune di riferimento, che gode del diritto
di privativa. Di contro, l'autista pagherà unicamente per il
garage che ha nel vs comune.
186.
il Comune di
……gestisce la Tassa rifiuti con i criteri della Tariffa ma
l'anno prossimo vorrebbe passare a tariffa; ci hanno chiesto di
fargli un riepilogo con le previsioni d'incasso per il 2010. Nel
preparare le previsioni ci siamo resi conto che due categorie e
precisamente la 16 e la 17 (ristoranti e bar) subiscono un
aumento di circa il 180%. Alla luce di questo, il comune
vorrebbe non utilizzare per il calcolo i parametri previsti (Kc
e Kd) ma deliberare dei valori inferiori per non penalizzare i
contribuenti. Il comune ha la facoltà di deliberare dei valori
inferiori?
Risposta: Il provvedimento sarebbe illegittimo
per disparità di trattamento. Peraltro, gli altri utenti non
domestici pagherebbero anche la loro parte. In conclusione, se
si vuol fare non si citi il DPR 158/99, ma si sostenga che tali
parametri sono stati redatti in base allo studio fatto dal
Comune.
187. gradirei sapere che tipo di
delucidazione posso dare ad un utente per il calcolo di un
portico. Il regolamento del comune in questione dice che nella
superficie tassabile devono essere conteggiati i portici
presumibilmente chiudibili. Noi abbiamo sempre conteggiato i
portici aperti su due e quelli aperti su tre o su tutti i lati
non li abbiamo mai conteggiati. C' e' una norma specifica x il
calcolo di questa superficie?
Risposta: Si calcola la
superficie calpestabile, a nulla rilevando che esso sia chiuso
o chiudibile e ciò per il fatto che tali disposizioni
regolamentari, ponendosi in contrasto con il comma 2 dello
articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che parla di locali senza alcuna
distinzione, è come non fosse scritto.
188. Nell'ambito di verifiche,
relative all'oggetto, che stiamo effettuando in zona industriale
è sorta la seguente problematica . Alcune Ditte hanno stipulato
contratti individuali con ditte specializzate per il ritiro e lo
smaltimento di tutto il materiale prodotto (tossico o meno).
Queste Ditte ci presentano copia conforme del contratto che
allegano alla denuncia TARSU e il Comune alle medesime applica
la tassa solo sulle superfici non produttive (Uffici,
spogliatoi, bagni, sale conferenze ecc.) e questo sembra un modo
corretto di procedere;altre ditte si limitano ad allegare copia
del singolo formulario relativo allo smaltimento di rifiuti
senza aver stipulato alcun contratto di servizio. E' sufficiente
questo formulario per esentare le sopra citate ditte dal
pagamento della Tarsu nell'area produttiva?.
Risposta: Se il comune ha
assimilato nel 1998 i rifiuti urbani non pericoosi a quelli
urbani, senza limitazioni, gli utenti non domestici debbono
corrispondere la tassa rifiuti, a nulla rilevando che essi
abbiano affidato ad altre DITTE lo smaltimento (Cassazione
costante). Ne parli con gli amministratori poiché spesso il
servizio è scritto solo sulla carta e di fatto non è espletato.
189. Ci è pervenuta da parte di un Istituto
d'Istruzione Superiore la richiesta di annullare le cartelle
esattoriali relative alla TARSU
antecedente
l'anno 2008.
L'Istituto asserisce che dette somme a debito devono essere
corrisposte direttamente dal MIUR come specificato nella nota
prot. 616 del 9/04/2008 (che allego alla presente). Chiediamo
pertanto il suo parere in merito alla posizione che dovremmo
tenere come ENTE interessato.
Risposta: Poiché dal dire al fare
c'è di mezzo il mare, le cartelle non vanno sgravate finché il
predetto Ministero non avrà pagato gli arretrati. Non mi
risulta, infatti, nonostante questa promessa, che il Ministero
della PI abbia rispettato detto impegno.
190. Da
una verifica effettuata ai sensi del comma 340 dell’art. 1 della
Legge 311/2005 ha accertato ad un bar la minore superficie
dichiarata rispetto all’80% di quella catastale.
Dai colloqui intercorsi con il
contribuente è emerso che questi non aveva dichiarato la
superficie occupata dal bancone fisso del bar, ritenendo,
consigliato dall’Associazione Commercianti, che non rientra tra
le superfici “calpestabili” e quindi soggette a TARSU/TIA.
Secondo Lei dovremmo accettare le doglianze del contribuente
oppure considerare effettivamente come tassabile l’intera
superficie pari all’80% di quella catastale, considerando
pertanto anche la superficie occupata dal bancone del bar?
Precisiamo ancora che nel nostro
Comune fino al 2004 era stata applicata la TARSU e
successivamente si era passati alla Tariffa di Igiene
Ambientale.
Risposta: La tesi espressa dalla
Associazione è inaccoglibile. Infatti, tutta la superficie va
computata e ciò a prescindere dal fatto che parte di essa sia
occupata e ciò diversamente ad esempio dalla superficie di
vendita, ai sensi della normativa commerciale. Per farmi capire
meglio: se così fosse quale sarebbe la superficie delle
abitazioni? Applichi dunque il comma 340 dello articolo 1 della
legge 311/04, a prescindere dal fatto che trattasi di TARSU o di
TIA, posto che tale disposizione è stata estesa anche a questa
ultima entrata. Individui il maggior importo fra l'80n per cento
della superficie catastale con la superficie calpestabile e
proceda al recupero della differenza dal 2005, dandone
comunicazione al soggetto passivo.
191. noi siamo in TIA dal 2005.
Abbiamo un problema sul calcolo della superficie utile dei
distributori di carburante in quanto il gestore ha proceduto ad
un controllo dei tre impianti sul territorio, verificato le
planimetrie e chiamato i contribuenti scoprendo che non tutti
avevano denunciato la corretta superficie.
L’intenzione dell’Amministrazione
sarebbe di tassare esclusivamente la superficie delle tettoie.
Secondo Lei è legittimo?
Ho cercato di spiegare che:
1)
I coefficienti
di produzione di rifiuto kg/mq annuo kc e kd sono molto bassi
come da DPR 158/99 quindi già il legislatore ha tenuto in debito
conto la minima produzione di rifiuto rispetto alla grande
dimensione
2)
Sono già state
escluse le aree sottostanti le pensiline (non solo le colonnine)
e le aree adibite ad autolavaggio (ipotizzando produzione di
rifiuto speciale)
3)
Il Regolamento
attualmente in vigore prevede
ART. 9-Superficie
utile
1.
La superficie
di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i
locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono
accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul
perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni
in esse comprese.
2.
Concorrono a
determinare la superficie per i locali, tutti i vani che
compongono l’immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le
superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che
costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
3.
omissis
4.
Sono esclusi
dall’applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro
porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche,
rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.
omissis
Stiamo modificando il regolamento
e tenendo conto dei dubbi anche sui distributori c’era la
proposta, tra le altre cose, di aggiungere questo comma:
Sono soggette all’applicazione
della tariffa le aree scoperte delle utenze non domestiche ad
eccezione di quelle aventi le seguenti caratteristiche:
a.
aree
impraticabili o intercluse da recinzione;
b.
aree adibite a
titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
c.
aree verdi;
d.
aree visibilmente adibite in via esclusiva al
transito dei veicoli;
e.
aree scoperte che per la loro natura o per il
loro particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono
oggettivamente in condizione di produrre rifiuti
Per favore può indicarmi il
metodo più corretto da utilizzare ed eventualmente cosa
inserire nel regolamento perché sia chiaro e legittimo?
Risposta: Il presupposto
oggettivo della TIA è uguale a quello della tassa rifiuti. Per
entrambi i tributi la superficie rilevante è quella di tutti i
locali, mentre per le aree scoperte deve farsi riferimento solo
a quello delle aree operative, definite dal Ministero delle
Finanze quelle aree ove la presenza dell'uomo non è sporadica.
Ora, Il Ministero delle Finanze con almeno tre risoluzioni è
intervenuto a dettare i criteri di misurazione delle superfici
rilevanti dei distributori di carburanti. La più recente è la
numero 9 del 1990, con la quale il predetto Ministero ripropone
la stessa interpretazione da esso fornita con le risoluzioni n.
1773 del 1988 e 1180 del 1983. Secondo il predetto ministero
divengo rilevanti per il calcolo il chiosco, la pensilina, gli
altri locali eventualmente presenti, quali l'autofficina, il
bar, i servizi, ecc, mentre sono escluse le supefici
impraticabili, quelle di transito, le aree verdi ed in genere
quelle non presidiate dall'uomo. Non faccia effetto la data di
tali circolar, essendo il principio di quantificazione delle
supefici rimasto inalterato anche con l'applicazione della TIA,
come si evince confrontando la disciplina ICI (articoli 62 e 66
del D.Lgs. 507/93) con quella TIA (articolo 49 del D:Lgs.n.22/97).
Si fa, altresì, rilevare che l'obbligazione tributaria è
coperta da riserva di legge, così che le disposizioni
regolamentari citate, nelle parti in cui si mettono in conflitto
con la legge statale, vanno disapplicate, divenendo
automaticamente illegittime. Giusto attribuire sia al
distributore che al lavaggio (assoggettabile anch'sso per la
struttura e per i punti ove sono presenti pompe aspiranti per la
pulizia interna) la categoria 4 e non pare che i coefficienti
ivi individuati siano inadeguati rispetto alla scarsa superficie
rilevante, posto che i rifiuti prodotti sono modestissimi,
persino inferiori, a mio avviso, a quello prodotti da un
appartamento di 100 mq. Non ritengo necessario che si indichi
nel regolamento il metodo di calcolo delle superfici, posto che
esso è già precisato dalla legge, seppure in forma astratta . Le
allego, comunque, un mio regolamento Ronchi aggiornato. In
conclusione, mi sento di condividere i rilievi mossi dalla
categoria interessata.
192. In merito ai costi per lo
smaltimento dei rifiuti, è possibile imputare nel Piano
finanziario una parte del costo sostenuto per la manutenzione
ordinaria del verde pubblico, tenuto conto che il comune ha un
appalto con una ditta per il taglio e smaltimento del verde e
che il rifiuto viene conferito una parte (5/10%) all’isola
ecologica sul territorio del Comune e il resto inviato ad
impianti di compostaggio. Si chiede se è corretto imputare i
costi riferiti alla quota che viene conferita all’isola
ecologica.
Risposta: Tali costi non si
possono imputare nel piano finanziario, se non per la sola parte
di smaltimento dei rifiuti (e non anche quelli del taglio e
della manutenzione). Lo stesso discorso vale per i costi di
manutenzione dei cimiteri.
193. Abbiamo spedito gli
accertamenti comma 340 per la tarsu nel caso in cui un
contribuente non sia a casa e l'avviso scada il 31/12/2009 cosa
succede? Si prescrive? (abbiamo spedito con raccomandato r/r).
Sempre con riferimento al comma
340 il pagamento della somma accertata può essere rateizzato?
Con quali presupposti?
Risposta: L'articolo 8 della
legge 890 del 1982 prevede che la notifica si intende eseguita
trascorsi 10 giorni da quando è stata spedita la raccomandata
che avvisi della giacenza presso l'ufficio postale. Se quindi
sommando i 10 giorni da tale data si va oltre tale data del
31.12.2009, il Comune decade dal diritto. Consiglio, tuttavia,
di procedere alla riscossione coattiva, poiché la prescrizione
va eccepita espressamente dal contribuente con ricorso.
Tali importi possono essere
rateizzati ma solo quando saranno iscritti a ruolo. Vi sono due
vie di rateizzazione:
a) l'articolo 19 del DPR 602/73,
la cui competenza è dello esattore;
b) l'articolo 72 del D.Lgs.n.507/93,
la cui competenza è del Comune (si parrla di Sindaco, ma ritengo
che la competenza sia del funzionario responsabile).
194. Un soggetto (straniero) è
stato iscritto a ruolo fino all'anno 2007 (cancellazione da
anagrafe residenti del gennaio 2007) ma in realtà l'abitazione
che occupava in affitto è stata lasciata libera già dal 2005 a
seguito di lavori di ristrutturazione effettuati dal
proprietario e regolarmente denunciati all'ufficio tecnico.
Ora il contribuente (che ha
pagato anche il 2006) mi chiede lo sgravio almeno per il 2007
perché è in difficoltà economiche e sottolineando che
effettivamente non poteva esserci occupazione vista la tipologia
di lavori.Come mi comporto considerato il fatto che tale
soggetto a seguito del trasferimento per lavori non ha però
spostato la residenza (non l'ha fatto per non cambiare i dati
sul visto di soggiorno e per l'iscrizione della figlia
all'asilo)? il comune può tassare anche in presenza di
inutilizzabilità per lavori solo perchè il soggetto non ha
spostato la residenza?
Risposta: Il rimborso è legato
alla certezza del diritto, con onere della prova posto a carico
del contribuente. Ora, poiché il presupposto impositivo della
tassa rifiuti è la sola utilizzabilità dei locali (ed ora come
si è certi che fossero i locali in situazione di assoluta e
completa inutilizzabilità) e tenuto conto che anche durante tali
lavori edilizi si producono rifiuti, sconsiglierei il rimborso,
specie se si considera che il mantenimento ivi della residenza
anagrafica costituisce presunzione di utilizzazione.
195. il
comune con proprio atto
regolamentare nell’anno 2007 ha adottato un nuovo regolamento
tarsu, molto vicino alla futura applicazione della tariffa,
rilevando che per quanto riguarda gli ambulanti del mercato
settimanale ha indicato che il sistema tariffario dovrà portare
alla totale copertura dei costi del servizio di spazzamento
della piazza dovuti al mercato medesimo. Successivamente, sempre
nel 2007, con delibera di giunta comunale sono state definite
le tariffe , in parte in base alle metrature ed in parte in base
ai sacchetti ed ai conferimenti in piazzola, definendo in modo
esplicito che per gli ambulanti del mercato settimanale la
tariffa non veniva più applicata in base alla tariffa
giornaliera, ma su tutto l’anno, ovvero mq x tariffe senza
rapporto ai giorni di occupazione.
Si premette che non e’ stato
presentato nessun ricorso contro le deliberazioni ne di
consiglio ne di giunta, salvo le proteste verbali delle
associazioni di categoria che nella pratica hanno pagato 5/6
volte piu’ di prima.
A tal fine lei mi consiglia
di provvedere a rettificare la delibera di giunta, in sede di
autotutela e di provvedere ad effettuare i rimborsi d’ufficio
agli ambulanti, ovvero dato che la giunta ha comunque definito,
seppur in modo illegittimo tale applicazione, lasciarla
invariata fino a passaggio definitivo in tariffa.
Risposta: Tali provvedimenti sono
palesemente illegittimi e vanno disapplicati, anche senza il
loro annullamento da parte dell'Organo che li ha emessi.
Infatti, nel caso di apparente conflitto fra norme quella
speciale prevale su altre disposizioni di carattere generale. In
estrema sintesi gli ambulanti del mercato debbono essere
assoggettati alla tariffa giornaliera secondo le indicazioni
vincolanti stabilite dallo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93, così
come confermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione.
L'iscrizione a ruolo risulta peraltro illegittima, trovando
applicazione come sistema di riscossione il versamento diretto
di cui allo articolo 50 del D.Lgs.n.507/93, previsto per la
TOSAP, come dal richiamo formulato dal comma 4 dello articolo 77
del predetto decreto legislativo.
Tributi locali -
Rifiuti solidi urbani - Tarsu - Tassa giornaliera di smaltimento
- Determinazione ex art. 77 del d.lg. n. 507 del 1993 - Modalità
di calcolo - Banco di vendita nel mercato settimanale.
In tema di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) prodotti
dagli utenti temporanei di locali ed aree pubbliche, la misura
tariffaria è determinata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.lg.
15 novembre 1993 n. 507, "in base alla tariffa, rapportata a
giorno, della tassa annuale di smaltimento. .attribuita alla
categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di
un importo percentuale non superiore al 50%". Ne consegue che la
base di calcolo della tassa dovuta dai titolari di un banco di
vendita nel mercato settimanale del comune è costituita dalla
tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla
categoria di utenti avente una "omogenea potenzialità di
rifiuti" o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità
di rifiuti assimilabile (art. 77, comma 3, e 68); la tassa,
rapportata alla superficie occupata dal banco, è dovuta non per
l'intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione,
con una maggiorazione fino al 50%, dovendosi, a tal fine,
dividere l'importo totale di essa per il numero dei giorni
dell'anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei
giorni di occupazione del suolo pubblico. L'espressione
"rapportata a giorno" di cui al comma 2 dell'art. 77, infatti,
non può avere altro significato che quello di una divisione
(rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni
componenti l'anno solare (365), costituendo poi tale rapporto
l'unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco,
moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato
settimanale ed aumentabile fino al 50%.
Cassazione civile , sez. trib., 23 ottobre 2006, n. 22805
Com. Almese c.
Marrari
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