Quesiti
completi:
1. Abbiamo rilasciato un
autorizzazione di occupazione suolo pubblico per la posa di
numero tre fioriere due delle quali di superficie pari a mq.
0,32 ciascuna, la terza di superficie pari a mq. 0,16.
E' corretto richiedere mq. 1,00,
per la Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, per ogni
fioriera?
C'è forse, come per la
pubblicità, un minimo al disotto del quale nulla è dovuto?
Risposta: Ai sensi del comma 4
dello articolo 42, secondo capoverso così dispone:"Non si fa
comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in
relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare." Se
quindi tali fioriere sono poste sulla medesima area ed essendo
oggetto dello stesso provvedimento autorizzatorio vanno
assoggettate in modo autonomo, così che la superficie
assoggettabile risulta pari a 3 mq (vedasi anche circolare n. 43
del 1996).
2. Un ambulante titolare del
posteggio fisso del mercato del lunedì, nell'anno 2008 non ha
partecipato ad alcun mercato per problemi di salute
(documentati da certificati medici). Ora, l'ambulante in
questione non ha provveduto nè al versamento della TOSAP e ne
al versamento della TARSUG. Come mi comporto? Deve pagare
comunque?
Risposta: Come si evince indirettamente dalla lettura dello
articolo 41 del D.Lgs.n.507/93, solo la revoca della concessione
o della autorizzazione da parte del Comune fa venir meno
l'obbligo di pagamento della TOSAP. La probabile filosofia sta
proprio nelle varie riduzioni operate in via anticipata dalla
norma di cui allo articolo 45 del predetto decreto. Lo stesso
principio vale per la tassa rifiuti giornaliera. Per le ragioni
anzidette la documentata assenza per malattia dell'ambulante,
mentre è idonea a non far perdere la titolarità del posteggio,
non fa venir meno l'obbligo del pagamento dei tributi in
argomento.
3. Era intenzione
dell'Amministrazione variare il regolamento COSAP nella parte
attinente alle sanzioni in quanto le stesse, nel testo vigente,
non risultano contemplate.
Nell'ambito dei blocchi previsti
in materia tributaria. questa variazione di regolamento è
possibile?
Risposta: Le sanzioni, in quanto
previste dalla legge, non sono oggetto del blocco. Peraltro, il
COSAP è una entrata di carattere patrimoniale, così che non vi
sarebbe alcun ostacolo alla revisione delle sanzioni. Tuttavia,
faccio rilevare che le sanzioni sono oggetto di riserva di legge
e che è quindi necessario dare applicazione a quelle previste
dalla lettera g- bis del comma 2 dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97,
che sotto si riporta..
In sintesi, le occupazioni
abusive pagano una indennità in luogo del canone, maggiorata
sino del 50 per cento ed in più la sanzione che è va dal 100 al
200 di tale indennità. Sarebbe illegittimo che il Comune
stabilisse sanzioni di entità diversa, quali quelle
tributarie del 30 per cento per omesso versamento e di infedele
denuncia (dal 50 al 100 per cento). Se il soggetto non paga alla
scadenza la fattispecie è di omessa denuncia, con conseguente
sanzione del tutto simile alla fattispecie tributaria. Tali
sanzioni sono ridotte ai sensi della legge 689 del 1981, ai
sensi del comma 1 dello articolo 16 che così dispone:
Articolo 16
Pagamento in misura ridotta (1).
È ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione (2).
In definitiva: la sanzione base
va dal 100 al 200 per cento l'indennità sostitutiva del COSAP ed
in caso di oblazione la sanzione si riduce al 66,67 per cento
(200/3).
In conclusione, va regolamentato
solo l'entità della indennità sostitutiva del COSAP, potendo
questa variare da 100 a 150 per cento il canone, mentre pare
inutile regolamentare la sanzione, posto che questa è
predeterminata dalla lettera g-bis sotto riportata.
g) applicazione alle occupazioni
abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le
occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).
g-bis) previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare
della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio
della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).
4. In riferimento alla TOSAP
permanente, lo scorso anno Lei ci aveva ricordato che gli
importi previsti all'art. 63 del D.Lgs 446/97 dovevano essere
rivalutati nella misura del 2,8%. Per l'anno 2009 si deve
applicare ancora tale rivalutazione?
Risposta: Dubbi sussistono per tale rivalutazione in
considerazione che la legge che ha esentato l'abitazione
principale ha previsto il blocco degli aumenti tariffari
riferiti a tributi. Personalmente ritengo che il blocco
sussista. Attendiamo i pareri della Corte dei Conti, anche se il
Ministero delle Finanze con la circola 1 FL ha ricordato
l’applicabilità della rivalutazione, senza paventare che tale
procedimento sia impedito dal blocco.
5. L'esercizio dell'attività di
commercio sul suolo pubblico (su posteggio - mercato
settimanale) contemporaneamente predispone aut. all'occupazione
del suolo pubblico che poi ci invia per la firma
dell'autorizzazione stessa;Il problema nasce quando il titolare
del posteggio in seguito lo dà
in affitto, infatti l'ufficio commercio predispone una nuova
autorizzazione commerciale a nome del subentrante e una nuova
autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, che poi ci
invia nuovamente per la firma; a questo punto mi viene il
dubbio se il pagamento del suolo possa essere comunque
richiesto al titolare cedente, che eventualmente si rifarebbe
sul cessionario e per il mancato pagamento ne risponda nei
confronti del Comune, oppure devo richiedere il pagamento del
suolo, ogni volta, al nuovo occupante il posteggio; Questa
ultima evenienza infatti comporta notevole difficoltà nella
riscossione dovendo calcolare ogni volta le giornate di
effettiva occupazione di ognuno e poiché spesso la titolarità
del posteggio cambia 3 o più volte in un anno, gli operatori
del mercato sono circa 200 e per ognuno di loro predisponiamo
quattro rate annuali, che devono essere ricalcolate in
proporzione.
Risposta: Nel caso di cessione di azienda non si opera nel modo
indicato. La tassa è assolta dal cedente per tutta l'annualità.
Infatti, in tale ipotesi la tass,a pur essendo temporanea ha
durata annuale. Ovviamente, egli al momento della cessione terrà
conto di detto onere nel prezzo di cessione. In sintesi, i
subentri non danno luogo a una nuova autorizzazione ma al
subentro in quella del cedente. I subentranti saranno tenuti al
pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Solo se il
cedente non paga il Comune è legittimato a rivolgersi al
subentrante, così come previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97
che sotto riporto. Del resto, è per questa ragione che
l'articolo 45 del D.Lgs.n. 507/93 prevede una serie di
riduzioni. Solo se il Comune revocasse l'autorizzazione
l'obbligo dello ambulante sarebbe limitato, come risulta
chiaramente dallo articolo 41. Se quindi il titolare si ammala o
cede l'azienda non ha diritto ad alcuna riduzione.
Articolo 14
Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i
limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il
pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione
e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e
contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito
risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il
certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del
cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia
rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione
sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa
sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione
di una violazione penalmente rilevante.
6. E’ possibile aumentare la
COSAP per l’anno 2009 (in considerazione della disposizione del
comma 30 art 77 finanziaria che parla solo di tributi)?
Risposta: Il blocco è limitato
letteralmente alle entrate tributarie e quindi in astratto è
possibile aumentare le relative tariffe. Vi consiglio, tuttavia,
di giustificare l'aumento indicando quale ragione non
l'obiettivo di aumentare l'entrata, ma di recuperare, seppur
parzialmente, la sperequazione esistente fra il beneficio
economico conseguito dal concessionario per effetto della
occupazione ed il discapito che l'occupazione crea alla
collettività.
7. In merito alla pretesa dei Comuni di
assoggettare alla TOSAP le pensiline alle fermate relative ai
servizi di trasporto pubblico si è espressa la Corte di
Cassazione con sentenza n. 12714/d.d. 09.07.2004. Da tale
sentenza si desume che le predette pensiline non occupano il
suolo pubblico ai fini dell'applicazione della TOSAO, in quanto
di fatto svolgono un servizio a favore dell'utenza.
Qual'è il Suo parere in proposito?
A volte però, succede che sulle suddette
pensiline ci siano degli spazi pubblicitari per i quali
l'azienda di trasporti, magari paga l'imposta sulla pubblicità
al Comune, ma è ben diverso il corrispettivo che richiede al
privato per l'affissione pubblicitaria.
Questo non mi sembra del tutto corretto, è
possibile ovviare in qualche modo a tale problema?
Risposta. A mio avviso tale
sentenza è errata nella motivazione Infatti,tali occupazioni
vanno considerate esenti ai sensi della lettera a) dello
articolo 49 del D.Lgs.n.507/93, poiché trattasi di concessionari
che agiscono per conto dei soggetti pubblici ivi indicati. Del
resto, poi, raramente superano nella loro proiezione a terra il
1/2 mq e questo è un ulteriore motivo di esenzione.
8. Chi è competente ad aumentare
il canone OSP? Consiglio o Giunta?
Risposta: Se cambiano i criteri
di determinazione la competenza è del Consiglio Comunale, avendo
la Giunta compiti meramente esecutivi. Se, invece, rimangono
fermi i criteri le tariffe sono approvate dalla Giunta. Vedasi a
conferma l'articolo 42 del D.Lgs.n.267/00.
9. Il ns. regolamento COSAP tra
le esenzioni riporta “le occupazioni realizzate per iniziative
patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi”, pare che
alcuni consiglieri di opposizioni abbiano avanzato problemi su
questo punto in virtù di una “sentenza” da cui risulti che non
si possono esentare a priori queste tipologie di occupazione ma
che in quanto patrocinate il comune dovrebbe semplicemente
pagare al loro posto quanto dovuto. Lei sa qualcosa di una
“sentenza” in tal senso ? Le risulta applicabile anche per i
canoni dove la gestione dovrebbe avere una maggiore discrezione
per il comune ?
Risposta: L'opposizione ha
ragione. Tale disposizione è illegittima. Io da sempre l'ho
evidenziato. La ragione sta nel fatto che le esenzioni sono solo
quelle elencate dallo articolo 49 del D.Lgs.n.507/93, così che
quelle espressamente non previste non possono essere esentate
con il regolamento.
10. Abbiamo avuto una richiesta
per lo svolgimento di una manifestazione con la presenza di
circa 200 auto sul viale principale nella giornata del 15 marzo
dalle ore 12 alle ore 17 : il viale verra’ precluso al traffico
appunto per l’esposizione di queste auto. Ho sentito i colleghi
dei comuni dove gia’ si e’ svolta tale manifestazione : uno
l’ha trattata come una e propria occupazione di suolo pubblico e
l’altro invece come manifestazione quindi niente autorizzazione
ad occupare suolo pubblico e niente canone …… viene solo
transennato il viale : a suo parere il canone e l’autorizzazione
sono dovuti?
Risposta: Nel caso il suolo
pubblico non sia distolto dal suo uso istituzionale, come nel
caso descritto, non si fa luogo alla applicazione del COSAP,
come pure non è dovuta alcuna concessione, salvo l'emanazione di
apposita ordinanza per limitare il traffico. Di contro, va
assoggettata la parte occupata da palchi, chioschi, l'area
destinata alla vendita od alla somministrazione.
11. Per il calcolo delle sanzioni
sugli avvisi di accertamento TOSAP, nel caso di omessa denuncia
e omesso versamento, bisogna cumulare la sanzione amministrativa
dal 100 al 200 per cento con un minimo di euro 51,00 con la
sanzione del 30%, oppure la sanzione maggiore assorbe l'altra?
Per i pagamenti parziali la sanzione del 30% è calcolata sulla
differenza tra il dovuto e il versato o sull'importo dell'intera
tassa?
Risposta. In base al principio
dello Assorbimento "ne bis in idem" sostanziale la sanzione del
30 per cento è assorbita in quella di omessa o di infedele
denuncia. Tale criterio è invocabile per escludere il
concorso di violazioni in tutte le ipotesi nelle quali la
realizzazione di una violazione comporta la commissione di una
seconda violazione che finisce assorbita dalla prima. Così,
appunto, è il caso dell'omessa o infedele denuncia che comporta
la violazione necessaria dell'omesso o dell'insufficiente
versamento. E' evidente, infatti, che il regolare versamento del
tributo determinerebbe una violazione esclusivamente di
carattere formale. In tali casi, appunto, il legislatore penale,
al quale si ispira il nuovo sistema sanzionatorio tributario,
prevede l'esclusiva applicazione del trattamento previsto per il
reato più grave. . In caso di carente versamento la sanzione del
30 per cento si applica solo sulla differenza fra dovuto e
versato.
12.
Nell'anno 2000 il Comune di …. ha stipulato con
una Signora, una scrittura privata per la concessione di
occupazione permanente di suolo pubblico per l'interro di una
vasca biologica. Nel corso dell'anno 2008 la Signora, titolare
della concessione, è deceduta. Come ci si deve comportare
adesso? Bisogna stipulare una nuova concessione con gli eredi?
Risposta: Le concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico hanno carattere personale, con la conseguenza che
nel caso di decesso del concessionario è necessario procedere
alla voltura della concessione agli eredi. In caso che costoro
non intendano subentrare nella concessione, è necessario
ordinare agli eredi la rimozione della occupazione ed il
ripristino del suolo pubblico.
13. Scusi ma le colleghe dei
comuni limitrofi mi dicono che entro il 31.03.2009 bisogna
produrre una certificazione sugli incassi Tosap e
pubblicità....ho letto forse qualcosa ma non ne sono sicura
Risposta: Il DM 26 aprile 1994,
art. 4 comma 2 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno,
bisogna trasmetter alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze una
situazione riepilogativa delle riscossioni dell’anno precedente
dei tributi imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissione e tosap. Tale incombenza riguarda il Comune
se la gestione è in economia ed il concessionario in caso di
appalto.
14. In riferimento alla richiesta
di occupazione permanente per attività edilizia si richiede il
seguente chiarimento: un contribuente ha richiesto un
occupazione edilizia per il periodo aprile 2009 dicembre 2010
con un ponteggio aggettante al suolo con larghezza al suolo di 1
mq.
Le prescrizioni del comandante
della polizia locale ha imposto al contribuente di installare un
ponteggio con larghezza massima al suolo di 50 cm, ponteggio che
logicamente sarà largo 1 mq nel soprassuolo.
L’ufficio competente ha
effettuato il calcolo della TOSAP, per 2 annualità complete, e
considerando come larghezza 1 mq, rilevando che la proiezioni
ortogonale dell’occupazione permanente è questa ultima, e non 50
cm come sostiene il contribuente.
Risposta: Per costanti
indicazioni ministeriali, la quantificazione della TOSAP è
effettuata sulla base degli elementi indicati nella concessione
e ciò indipendentemente dalla entità effettiva della
occupazione. In conclusione, se nell'atto di concessione è stata
indicata una larghezza di mq 1 ha ragione Lei. Se invece nella
atto autorizzativo è indicata la larghezza di 1/2 mq ha ragione
il contribuente. Infatti, come indirettamente si evince dal
comma 4 dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93 l'arrotondamento al
mq superiore ha riguardo alla superficie totale e non alla
misura dei lati.
15. L’ufficio ha rilasciato
concessione di occupazione di suolo pubblico per la posa di
ponteggio, gru, ecc per una superficie complessiva di mq. 109,00
su una via denominata “Concezione”.
Visto che le dimensioni della
carreggia di via Concezione, lungo il tratto interessato, si
ridurrebbero notevolmente, creando problemi alla circolazione
stradale, il Comando di Polizia Municipale, come prescrizione,
dispone che, il richiedente debba istituire pratica per la
predisposizione di apposita ordinanza di divieto di sosta con
provvedimento di rimozione forzata, nel tratto antistante
il suolo pubblico occupato, attualmente destinato alla sosta dei
veicoli (parcheggio delimitato da strisce blu a pagamento),
per n. 2
posti auto (lato ponente di via
Concezione) e n. 7 posti auto (lato levante di via Concezione).
Pertanto, per la posa dei divieti
di sosta, il richiedente versa direttamente al Comando P.M.
la somma di euro 104,00, a titolo
di “prestazioni di servizi per conto di privati” come da
deliberazione di Giunta Comunale n…...
L’ufficio ha calcolato il canone
in base all’occupazione effettiva pari a mq. 109,00. Il quesito
è questo: il cosap deve essere calcolato anche sull’area dove
sono stati collocati i divieti di sosta, ossia su una zona
destinata alla sosta dei veicoli (strisce blu a pagamento)?
Risposta: Il COSAP, a pari della
TOSAP, è dovuto sulla base degli elementi quantitativi descritti
nell'atto di concessione. Ne consegue che la superficie
rilevante per la quantificazione del canone è pari a mq
109,00. Si fa, altresì, rilevare che il presupposto è connesso
alla superficie non solo sottratta all’uso pubblico, ma anche
concessa in uso esclusivo al concessionario.
16. La provincia reclama il
pagamento di un passo carrabile situato in tratta interna al
centro abitato di una frazione del nostro comune (abbiamo
popolazione superiore a 10.000 abitanti). Su questa strada la
manutenzione è effettuata dalla provincia. ero convinta che in
base alla risoluzione Ministeriale 260/95, citata nel suo testo
guida ai tributi minori, i passi carrabili all'interno dei
centri abitati delle frazioni dei comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti fossero di competenza del comune.
Mi sbaglio?
Risposta: Il TOSAP e il il COSAP compete al Comune e non alla
Provincia, così come previsto per la TOSAP dal comma 4 dello
articolo 38 del D.Lgs.n.507/93 e per il COSAP dalla parte finale
del comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 che così
dispone: "Agli effetti del presente comma si
comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Come appare
dal testo della legge la spettanza del canone prescinde
dagli obblighi di manutenzione.
17. Con la presente si chiede
gentilmente di conoscere gli adeguamenti ISTAT da applicare
all'importo che dovrà essere versato (per utenze) dalle società
di erogazione di pubblici servizi (Enel - Telecom ecc) per
l'anno 2009.
Risposta: Come indicato nel
giornalino 5/09 gli importi sono i seguenti:
Tariffe occupazioni permanenti
aziende di erogazione anno 2009.
Tenuto conto che gli importi
previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere
rivalutati nella misura del 2,00 per cento, per l’anno 2009, gli
importi risultano pari:
a) ad euro 0,944 per i
comuni fino a 20000 abitanti;
b) ad euro 0,786 per i comuni
con popolazione maggiore.
Si ritiene che tale rivalutazione, in quanto già
prevista dalla legge, non sia oggetto del blocco tariffario.
18. L'Associazione Testimoni di
Geova ha inoltrato una richiesta di occupazione suolo pubblico,
con un banco delle misure di mq. 5, per 38 mercoledì, per 4h.
giornaliere. L'occupazione è ad uso: banco di divulgazione
biblica.
In data 04 aprile 2007 è stata
sottoscritta l'intesa tra la Repubblica Italiana e la
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, per cui anche i
Testimoni di Geova sono riconosciuti a tutti gli effetti, come
tutte le altre religioni presenti sul territorio nazionale (ed
anche dalla Comunità Europea).
L'art. 11 "Attività di religione
o di culto" della predetta intesa così recita:
"1. Agli effetti delle leggi
civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di
culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura
pastorale, alla formazione di ministri di culto, a scopi
missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di
religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura."
L'art. 12 "Regime tributario
degli enti della confessione" dispone che:
"1. Agli effetti tributari gli
enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le
attività dirette a tali scopo, sono equiparati a quelli aventi
fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione dei
testimoni di Geova civilmente riconosciiuti possono evolgere
attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle
di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono
soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli
enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e
al regime tributario previsto per le medesime."
Alla luce di quanto sopra
esposto, si chiede se a Suo parere l'occupazione di cui alle
premesse, svolta con la finalità di "divulgazione biblica",
rientra nelle esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs.
507/1993, per le occupazioni effettuate da enti religiosi per
l'esercizio di culti ammessi nello Stato?
Risposta:A prescindere del fatto
che sta al comune concedere tale spazio o meno, valutando la
richiesta in rapporto agli interessi collettivi, a me pare che
tale utilizzo debba condurre alla esenzione, ai sensi della
lettera a) del comma 1 dello articolo 49 del D.lgs.n.507/93.
Ovviamente, si tratta di verificare se l'uso è quello dichiarato
o se invece è diverso, poiché se ad esempio fossero venduti
libri oppure si raccogliessero fondi, l'esenzione non dovrebbe
essere concessa.
In conclusione, la concessione va
rilasciata, senza pagamento del corrispettivo, salvo procedere
alla successiva emanazione di avvisi di accertamento, nel caso
in cui l'uso non fosse "direttamente" connesso ad attività di
culto.
19. La Provincia sta accertando i
passi carrabili sul ns. territorio. Le avevo già inviato un
quesito il 25.3.2009, nella risposta mi confermava che i passi
carrabili all'interno dei centri abitati delle frazioni sono di
competenza comunale. La provincia mi contesta dicendo che l'art.
63 del D. lgs. 446/97 parla di "centri abitati con popolazione
superiore a 10.000 abitanti" e non come indicato dall'art. 38
del D. lgs 507/93 "...provinciali che attraversano il centro
abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila
abitanti...". Pertanto, secondo la provincia avendo il
legislatore omesso il termine "di comuni", i passi carrabili
dei centri abitati delle frazioni sono di propria competenza
non raggiungendo la frazione 10.000 abitanti. Che ne pensa?
Risposta: Non condivido tale interpretazione e ritengo che tale
corrispettivo debba competere al Comune. Io credo che
l'omissione della parola comuni non modifichi la tradizionale
disciplina prevista per la TOSAP, essendo i due corrispettivi
necessariamente omogenei. Ricordo che in
un primo momento il legislatore ha abrogato la TOSAP,
sostituendola con il COSAP, così che pare aberrante tale
interpretazione. Alla luce di tale presa di posizione della
Provincia, che ritengo che
dobbiate acquisire per iscritto, potete chiedere al MF un parere
e/o nel contempo applicare comunque il COSAP, lasciando ai
concessionari l'onere di contestare la duplicazione avanti il
giudice ordinario. Non mi risulta la sussistenza di chiarimenti
ministeriali né di giurisprudenza che avvalori la tesi della
Provincia.
20. Il Comune è proprietario di
un terreno che rientra in un piano di lottizzazione. Per
edificare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(appartamenti che poi rimarranno di proprietà del Comune o della
sua società partecipata) viene affidato l'appalto ad una ditta
privata che deve occupare il terreno comunale. La società dovrà
pagare la Tosap ?
Risposta: Tali aree sono di per
sé appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e quindi
la loro occupazione dovrebbe comportare il relativo
assoggettamento, almeno secondo l'interpretazione del MF nei
confronti del Comune di Roma. Tuttavia, ritengo che
l'assoggettamento debba essere limitato ai casi in cui
l'occupazione è realizzata su strade di transito, poiché solo in
tale ipotesi vi è una sottrazione dell'uso collettivo.
21. Un bar locale ha comunicato
la cessazione dell'attività (maggio 2009). Per la TOSAP, è
legittimo ridurre l'importo della Tassa alla metà?
Risposta: No. Infatti, la
riduzione è applicabile solo quando è il Comune che revoca la
concessione, come si evince indirettamente dalla lettura della
articolo 41 del D.Lgs.n.507/93, sulla base dei principi di
letteralità delle norme tributarie.
22. Un ambulante del mercato
settimanale, in data 28 aprile 2009 ha rinunciato alla
concessione decennale del posteggio del ns. mercato a causa
della malattia del marito. Dal 1° gennaio 2009 l'ambulante in
questione non ha mai occupato il posteggio. Come dobbiamo
comportarci per il pagamento anno 2009?
Risposta: Il rinnovo del posteggio richiede il versamento da
effettuarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, così come
previsto dallo articolo 50, comma 2, del D.Lgs.n.507/93. Ne
consegue che in assenza di occupazione e di versamento la TOSAP
non è dovuta.
23. Una ditta edile ha occupato
abusivamente, in una zona poco frequentata del nostro
territorio, un'area comunale adibendola a deposito del proprio
materiale ed attrezzature edili. Al sopralluogo, effettuato
dalla polizia comunale, il titolare ha dichiarato che detta
occupazione è effettuata da circa un anno. Si è venuti comunque
a conoscenza che l'occupazione è sicuramente superiore all'anno.
Questo ufficio tributi dovrà emettere avviso di accertamento per
omessa denuncia e versamento tosap temporanea o permanente? ed
esclusivamente sulla base del verbale della polizia municipale e
da quanto dichiarato dal contribuente, non potendo provare che è
superiore all'anno?
La polizia deve anche applicare
una sanzione per occupazione abusiva?Infine, il contribuente,
successivamente alla notifica del verbale ed avviso di
accertamento dovrà comunque presentare richiesta di occupazione
del suolo e denuncia tosap?
Risposta: La polizia comunale
avrebbe dovuto fare verbale ed applicare la sanzione prevista
dallo articolo 26 del codice della strada, a cui consegue la
sanzione accessoria consistente nello ordine di sospensione dei
lavori prevista dal comma 12 del predetto articolo. L'ufficio
tributi sulla base di tale verbale dovrà emettere avviso di
accertamento per occupazione temporanea, aumentata del 20 per
cento, così come previsto dal comma 2 dello articolo 42 del
D.Lgs. 507/93, a decorrere da un anno antecedente alla data del
verbale, motivandone la decorrenza sulla base della confessione
del trasgressore.
Il trasgressore dovrebbe
rimuovere l'occupazione abusiva e richiedere il rilascio di
concessione, che potrà essere permanente o temporanea, a seconda
della durata della concessione, considerando tale fattispecie
come nuovo e distinto rapporto rispetto a quello precedente.
Si allega fac simile avviso di
accertamento.
24. Una associazione di auto
storiche ha richiesto l'occupazione, e relativa chiusura, di una
strada nel centro del Comune, per sole 2 ore. Il nostro
regolamento tosap prevede testualmente che "sono esenti dal
pagamento della tassa le occupazioni effettuate per
manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti
attività di vendita o di somministrazione e di durata non
superiore a 24 ore". La esenzione prevista nel nostro
regolamento è legittima?
Se sì, è applicabile secondo la
sua interpretazione al caso di specie (essendo la dicitura
"manifestazioni del tempo libero" molto generica)?
Risposta: Tale disposizione è
illegittima e va disapplicata. Infatti, per costante
giurisprudenza le esenzioni trovano applicazione solo in base a
specifiche disposizioni della legge statale. Si allega per
analogia la sentenza della Cassazione n. 17495/03
25. Una ditta deve ristrutturare
un immobile sito in una zona centrale del Comune. Ha chiesto
l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per 18 mesi.
Trattasi di occupazione permanente? In caso affermativo, è
applicabile la tariffa annuale adottata dal Comune nei limiti
previsti dall'art. 44 d.Lgs. 507/1993, senza alcuna riduzione?
Risposta: Tale occupazione
riveste carattere permanente. Avendo la TOSAP permanente
carattere annuale, la stessa va pagata per due annualità, la
prima al rilascio della concessione e la seconda entro il mese
gennaio dell'anno successivo. La legge non prevede al riguardo
alcuna riduzione.
26. A seguito di una richiesta di
occupazione di suolo pubblico temporaneo per carico e scarico
detriti derivanti da lavori edili per una superficie di mq.
30,il Comando di P.M. prescrive, che per motivi di viabilità,
dovrà essere chiusa la strada dove insiste l’occupazione.
Vorremmo sapere se il canone deve essere calcolato soltanto
sulla superficie realmente occupata, ossia mq. 30, oppure su
tutto il tratto di strada che sarà chiuso.
Risposta: Come indirettamente si
evince dalla questione che riguarda i passi carrai a raso,
ritengo che la superficie da considerare sia quella
materialmente occupata e descritta nell'atto di concessione e
non la superficie della strada.
27. In occasione delle elezioni
amministrative i partiti politici chiedono di effettuare comizi
elettorali occupando suolo pubblico superiore a 10 mq (limite
massimo per non pagare).
In questo caso, superando i 10
mq, devo far pagare l’occupazione con tariffa piena?
Risposta: La norma tributaria ha
carattere speciale e trova applicazione. Ora, il comma 67 dello
articolo 3 della legge 549/95 così dispone:
67. Sono esonerati dall'obbligo
al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative
a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10
metri quadrati.
Superando la concessione 10 mq e
trovando applicazione la legge in modo ordinario ne consegue:
a) la superficie occupata non è
ridotta di 10 mq;
b) la tariffa è ridotta dell'80
per cento, giusta la previsione di cui al comma 7 dello articolo
45 del D.Lgs.n. 507/93.
28. Sul territorio è sita una
edicola su suolo pubblico, l’edicola è stata ceduta in data
02/03/2009 ad un nuovo proprietario. Devo far pagare la tosap
permanente al vecchio proprietario sino al 02/03/2009 ed al
nuovo dal 03/03/2009 sino alla fine dell’anno o devo applicare
la tosap temporanea per entrambi?
Risposta: La TOSAP permanente ha
carattere annuale. Ne consegue, onde evitare duplicazione, che
il concessionario vigente al 31 gennaio, così come previsto dal
comma 2 dello articolo 50 del D.Lgs.n.507/93, versi per l'intera
annualità, mentre quello subentrante non vi è tenuto a tutto il
2009 ma solo dal 2010, a patto che le parti dimostrino di aver
stipulato avanti il notaio atto di cessione di azienda che
comprenda tale edicola. In assenza di formale cessione, a
prescindere dalle violazioni rilevabili per la
disciplina commerciale, il subentrante è tenuto a corrispondere
nuovamente la TOSAP per il 2009.
29. Una ditta è subentrata
all’attività di pubblico esercizio di un’altra ditta che aveva
in concessione una parte di suolo pubblico ad uso dehor fino al
18/04/10. La nuova ditta ha richiesto la voltura della
concessione che io sarei favorevole a rilasciare fino al
18/04/10 e non per n. 4 anni dalla data di voltura come pare
possa essere interpretato il regolamento che le allego in calce.
Risposta: Nel caso di subentro in
una concessione il subentrante acquisisce i diritti del cedente
l'azienda ceduta. Ne consegue che rimane ferma la scadenza al
18.4.2010. Prima di tale scadenza il cessionario potrà
presentare domanda di nuova concessione. Evidenzio che il
subentro è condizionato dalla presentazione di atto notarile di
cessione di azienda.
In conclusione, la voltura dovrà
essere concessa sino alla data del 18.04.2010 e non per 4 anni.
Dopo tale data il Comune valuterà se concedere una nuova
concessione.
30. Nel centro sportivo del
Comune hanno sede le Polisportive Locali ed un bar dato in
gestione, da due mesi è anche la sede provvisoria del Comune e
dell'Ufficio Postale (in attesa di ristrutturazione del vecchio
Municipio).
L'area che era accessibile per
attività sportiva ove il
bar occasionalmente somministrava bevande ed alimenti con
regolare licenza commerciale di bar e tavola calda, ora con la
presenza degli Uffici Comunali e Postale ha incrementato il
proprio volume d'affari, il gestore ha delimitato un piccola
area (circa 30 mq.) con tavolini ed ombrelloni.
- Tutta l'area è Comunale
- il bar è dato in gestione
- non c'è una via pubblica ma un
percorso pedonale per accedere al bar.
Questa area è da assoggettare
alla TOSAP?
Risposta: Tali occupazioni sono
normalmente assoggettabili ad ICI. Infatti, tali aree
appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, con
conseguente assoggettamento ai sensi della previsione di cui al
comma 1 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93.
31. Una ditta concessionaria di
una porzione di suolo pubblico (che scade il 31/12/2011) ha
avuto luogo il trasferimento di gestione in capo ad una nuova
società a seguito di atti d’acquisto d’azienda (come risulta da
una stringata comunicazione dell’ufficio commercio). Possiamo
rilasciare una concessione alla nuova società con scadenza il
31/12/2011? E’ come il caso del subentro per cessione di azienda
il cui subentro è condizionato dalla presentazione di atto
notarile di cessione di azienda?
Risposta: La legge impone che il
trasferimento della azienda sia documentato con la presentazione
di atto notarile. In tale ipotesi non si da' luogo a nuova
concessione ma alla sua continuazione fino alla scadenza
originaria. Si volturi la autorizzazione a nome della ditta
cessionaria. Diverso è il discorso per il pagamento della TOSAP.
Infatti, la ditta subentrante è tenuta al pagamento solo al
termine del periodo impositivo posto in capo al precedente
occupante.
32. Gli impianti pubblicitari
posti su suolo pubblico vanno assoggettati anche alla TOSAP?
Risposta: Tali impianti non vanno
di regola assoggettati alla TOSAP, stante che la superficie
della loro proiezione a terra (spessore) è di regola inferiore a
½ mq. Riporto, qui sotto, ampia giurisprudenza:
CTR del Lazio. Sezione XX, sentenza n. 18 del
2008 (TOSAP: i cartelloni pubblicitari pagano anche se non
utilizzati e la superficie è calcolata in base alla proiezione).
La TOSAP non colpisce la maggiore o minore superficie
occupata dal cartellone pubblicitario in funzione della
destinazione di esso (poiché a ciò provvedono la tassa sulle
insegne e l'imposta sulla pubblicità), ma colpisce
l'occupazione del suolo, proporzionale al perimetro della
"faccia" (o dell'eventuale somma delle facce data
l'inclinazione del tabellone) prospiciente la superficie.
La
tassa per le occupazioni sovrastanti il suolo va commisurata,
anche con riguardo a tabelloni o cartelli stradali, non già alla
superficie complessiva dei medesimi, bensì all’area delle
rispettive proiezioni verticali sul suolo pubblico.
(Cassazione Civile, Sezione I, 13 ottobre 1986, n. 5984)
Nel
caso di occupazioni realizzate con impianti pubblicitari la
superficie tassabile va calcolata separatamente, quella del
suolo, mediante paletti di sostegno e quella sovrastante il
suolo, calcolata sulla base della proiezione ortogonale al suolo
del maggior perimetro del corpo sostegno.
La superficie minima tassabile (1/2 mq) va considerata in
relazione a ciascun punto ove insiste l’impianto pubblicitario,
ancorché l’autorizzazione sia contenuta in un unico
provvedimento.
(Risoluzione 8 giugno 2000, n. 84)
Cassazione civile , sez. trib., 22 gennaio 2007, n. 1306:
impianti pubblicitari e per affissioni non soggetti a TOSAP
Gli impianti pubblicitari" e gli "impianti per pubbliche
affissioni" di cui agli art. 3, comma 3, e 4 d.lg. 15 novembre
1993 n. 507, sono soggetti all'imposta di pubblicità e non alla
tassa di occupazione di suolo pubblico.
33. I residenti di una via già esistente dove i passi carrai
non avevano manufatti che agevolassero l’uscita hanno pagato
l’importo previsto dal codice della strada per 30 anni adesso è
stata risistemata la via e sono stati fatti dei marciapiedi. Gli
utilizzatori dei passi carrai sono tenuto al pagamento annuale
della cosap?
Risposta: Certamente si, tanto
più che ora vi sono passi carrai nel senso definito per la TOSAP
dal comma 4 dello articolo 44 del D.Lgs.n.507/93.
34. I residenti di una via già
esistente dove i passi carrai non avevano manufatti che
agevolassero l’uscita hanno pagato l’importo previsto dal codice
della strada per 30 anni adesso è stata risistemata la via ed è
stata costruita una pista ciclabile nella quale non ci sono
manufatti a raso ma aiuole distanti dai muri di confine che
dividono la ciclabile dalla strada principale anche in questo
caso sono tenuti al pagamento della cosap?
Risposta: Certamente si. Infatti, trattasi comunque di una opera
visibile che si concretizza con un intervallo che facilita
l'accesso.
35. Nel nostro comune è stato
costruito un condominio a forma di quadrato con accesso da due
lati e al centro una aiuola (vedi disegno allegato). All’interno
ci sono alcuni esercizi commerciali e non (farmacia, bar, posta,
gelateria ecc.). L’area interna condominiale, sulla quale si
affacciano alcuni esercizi commerciali, per effetto di una
convenzione tra il Comune e i proprietari degli immobili, è
stata dichiarata privata ma di uso pubblico (vedi convenzione
allegata pag 4 e 5). Nei due lati di accesso all’area
privata/uso pubblico sono stati installati n. 2 cancelli che
alla sera vengono chiusi e interdiscono l’accesso al pubblico.
Il Bar che si trova all’interno ha chiesto di occupare con
tavoli e sedie la parte esterna appena fuori dall’entrata del
Bar. La gelateria ha fatto la stessa richiesta. Domanda: E’
corretto sostenere che pur essendo un’area condominiale deve
pagare l’occupazione suolo pubblico in quanto dichiarata ad uso
pubblico dalla convenzione? La gelateria, a differenza del Bar,
può funzionare anche nelle ore serali in quanto ha due entrate
(una prima del cannellone che viene chiuso e l’altra dopo il
cannellone)
Il Bar invece chiude la propria
attività prima della chiusura del cannellone, in quanto non può
entrare più nessuno. Dobbiamo riservare un trattamento diverso
relativamente al pagamento dell’occupazione suolo in virtù di
quanto sopra descritto?
Risposta: E’ necessario
distinguere le occupazioni che si realizzano su l'area interna
se esse erano presenti al momento della conclusione dei lavori
di edificazione o meno. Mentre le prime non sono assoggettabili
perchè l'area al momento dello inizio della occupazione era
privata, tutte quelle sorte successivamente vanno normalmente
assoggettate a TOSAP. Ora, le occupazioni in argomento
dovrebbero essere assoggettate come temporanee e differire caso
mai solo per le ore giornaliere di esposizione perché sorte
successivamente.
Per quanto concerne i cancelli
essi potranno essere assoggettati come passi carrai, se vi è
interruzione di marciapiede o comunque una opera visibile che
faciliti l'accesso, così come previsto dal comma 4 dello
articolo 44 del D.Lgs.n.507/93.
36. Un contribuente gestisce un
bar nel nostro territorio all’altezza di un incrocio, ed ha un
passo carraio (con abbassamento del marciapiede che facilita
l’accesso) proprio in prossimità di un semaforo, di fronte al
quale sono state disegnate le strisce pedonali. Ora il
contribuente ha inviato una richiesta di rimborso COSAP relativo
al passo carraio in questione per gli anni precedenti in quanto
sostiene che, essendoci le strisce pedonali, l’accesso al passo
carraio viene ostacolato dai pedoni e non può liberamente
accedere alla sua attività.
37. Mi chiedono i conteggi per
l’occupazione di suolo pubblico per il periodo di due anni per
il posizionamento di una gru. Devo applicare la tassa temporanea
o devo procedere come se fosse un’occupazione permanente?
Risposta: L'occupazione riveste
carattere permanente. Ora, trovando applicazione la tariffa
permanente ed essendo questa applicabile per anni solari, il
concessionario dovrà corrispondere l'intero importo dovuto per
il 2009 al momento del rilascio della concessione e le altre due
annualità 2010 e 2011 entro il mese di gennaio di ciascun anno.
38. Abbiamo avuto una richiesta
da parte di due esercizi pubblici di effettuare dei
trattenimenti folcloristici tutti i venerdì del mese di luglio,
su un’area adibita a parcheggio : Tale area e’ asservita ad uso
pubblico gratuito a seguito di convenzione sottoscritta tra
l’immobiliare, che ha costruito e poi venduto tutte le unità
immobiliari a privati, ed il Comune di…. Nella convenzione si
legge che la manutenzione ordinaria e straordinaria di tale area
resterà in perpetuo a carico dell’ Immobiliare e dei suoi
successori aventi causa a qualsiasi titolo. A carico del comune,
ci sono la segnaletica orizzontale e verticale sostituzione
lampade etc: Vi e’ poi indicato che tutte le obbligazioni
indicate nella convenzione sottoscritta, vengono assunte dalla
società per sé ed eventuali successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo. Come mi comporto con il rilascio
dell’autorizzazione e l’eventuale pagamento del canone?
Devo chiedere il nulla osta
all’amministratore del condominio?
Risposta: Su questione analoga
abbiamo già in passato parlato. Ora, il parere preventivo al
condominio dovrebbe essere richiesto solo in quanto la
convenzione espressamente lo preveda. Del resto, in presenza di
tale condizione il parere sarebbe certamente negativo, poiché è
inevitabile che tali attività possano creare disturbo per i
condomini. Se le cose stanno così, il Comune valuti quale
interesse privilegiare, ossia quello della collettività o quella
dei singoli condomini e di conseguenza decida, imponendo nel
caso ai concessionari modalità ed orari di svolgimento di tali
attività che rendano il meno traumatico possibile la
coesistenza.
39. Se una associazione culturale
occupa il suolo pubblico in occasione di una manifestazione
(musica,ballo,cinema,pittura) patrocinata dal comune è soggetta
al pagamento della tassa o si può considerare esente in quanto
patrocinata ?
Risposta: Come affermato dalla
Cassazione con la sentenza che allego (n. 17495/03), gli Enti
non commerciali, nel caso di iniziative culturali, godono della
riduzione TOSAP dello 80 per cento prevista dal comma 7 dello
articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, ma non della esenzione, a nulla
rilevando che detta iniziativa sia patrocinata dal Comune .
40. Devo rilasciare una
concessione per passo carrabile a raso, dovendo interrompere i
parcheggi per poter permettere il passaggio dell'auto del
richiedente quale tariffa dobbiamo applicare: quella per passo
con manufatto essendoci un'interruzione di parcheggio o quella
per passo carrabile a raso?
Risposta: Il passo carraio a raso non sconta detto
corrispettivo, salvo che contestualmente non sia concesso anche
una area antistante, così come previsto dal comma 8 dello
articolo 44 del D.Lgs.n.507/93, a valere quindi anche per il
COSAP. E' quindi la tariffa specifica prevista dal Comune per i
passi carraio a raso che deve trovare applicazione.
41.La soc. …..Spa ha una
concessione per l’occupazione del sottosuolo pubblico per il
passaggio dei tubi che trasportano l’acqua da uno stabilimento
all’altro e dalla fonte allo stabilimento finale di
imbottigliamento, ora a seguito di lavori effettuati con
autorizzazione richiesta all’ufficio tecnico comunale hanno
sostituito tutta la tubazione perche’ era vetusta, adesso
dobbiamo rivedere l’autorizzazione e se del caso modificarla
qualora fosse variato il kilometraggio della tubazione : Le
chiedo se in alcuni punti le tubazioni vecchie fossero state
lasciate per vari motivi, ma comunque sono inutilizzate, il
canone da calcolare e’ solo sulle nuove o anche su quelle
vecchie in disuso?
Risposta: Il presupposto
impositivo del corrispettivo di cui trattasi è connesso alla
occupazione di suolo pubblico e non alla utilizzazione degli
oggetti che realizzano l'occupazione. Ne consegue che in tale
ipotesi sarebbero da considerare anche le tubazioni vecchie
lasciate in disuso. Ricordo, poi, che durante l'esecuzione delle
opere di installazione, va applicata la TOSAP temporanea,
ridotta del 50 per cento, così come previsto dal comma 5, parte
finale, dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93.
42. Se una associazione culturale
occupa il suolo pubblico in occasione di una manifestazione
(musica,ballo,cinema,pittura) patrocinata dal comune è soggetta
al pagamento della tassa o si può considerare esente in quanto
patrocinata ?
Risposta: Anche tali Enti sono
normalmente assoggettati alla TOSAP, come indirettamente si
evince dallo articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, che concede loro,
ma solo per le finalità ivi descritte la riduzione dello 80 per
cento della tariffa. Si allega sentenza Cassazione a conforto
(17495/03). Infatti, il comma 7 di detto articolo così dispone:
7. Per le occupazioni realizzate
in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive,
la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento (5)
In conclusione, si applica la
riduzione, ma solo se l'occupazione è strettamente connessa a
finalità politiche, culturali o sportive.
43.Il ns. comune ha più di 10.000
abitanti. La concessione per i passi carrabili il cui pagamento
è di spettanza della provincia deve essere rilasciata dal
comune ?(mi è arrivata una richiesta in tal senso ma mi pare
che la concessione debba essere rilasciata dalla provincia)
Risposta: E' il centro abitato e non la popolazione del Comune
rilevante per il rilascio della concessione. Ora, il comma 3
dello articolo 26 del D.Lgs.n.285/92, così dispone:
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di
autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada (2).
Ne consegue che la concessione va rilasciata dal Comune, previo
nulla osta della Provincia.
44. La ditta …… attraversa il
territorio di ….. con le condutture di gas e ne gestisce la
distribuzione in un paese limitrofo. Ora questa ditta deve
svolgere lavori importanti su tutta la rete di condutture in
territorio di ….., le chiedo ai fini Tosap come si configura
questa situazione. Premetto che la ditta in questione non ha mai
versato nulla a …. per l'occupazione del sottosuolo e non ha
utenze in …...
Risposta: E' necessario
distinguere fra occupazione temporanea e permanente. Infatti,
essa, durante l'esecuzione dei lavori sarà assoggettata alla
norma occupazione temporanea, con la riduzione del 50 per cento
prevista dalla ultima parte del comma 5 dello articolo 45 del
D.Lgs.n.507/93, con le ulteriori riduzioni previste dal comma 1
ed 8 del predetto articolo, in quanto applicabili. Per le
occupazioni permanenti, invece, non avendo utenti trova
applicazione il canone minimo di euro 516,46, previsto dal
numero 3 del comma 2 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97.
Per le occupazioni temporanee la
quantificazione deve essere fatta in relazione a ciascuna
concessione.
3.in ogni caso l'ammontare
complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non
può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di canone
annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di
cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti
attività strumentali ai pubblici servizi;
45. Abbiamo un pub che ha
occupato con i tavolini un'area antistante che però è
provinciale. Considerato che però questa occupazione disturba
l'accesso ad un condominio sito sul ns. territorio, come fare:
1° a controllare se sono stati
autorizzati ad occupare;
2° in questo caso
l'autorizzazione provinciale non deve essere coordinata con il
comune?
Risposta: Ai sensi del comma 3
dello articolo 26 del D.Lgs.n.285/1992, la competenza al
rilascio delle concessioni è del comune, previo nulla osta della
Provincia.
46. In…… c'è un'edicola che fino
al 2007 ha pagato come occupazione di suolo pubblico la TOSAP
permanente sui mq. occupati, dal 2008 è stata accatastata in C1
come proprietà:
comune di …… "proprietà per
l'area" e sig.a T.F. "proprietà superficiaria".
Ai fini ICI non deve versare
poichè l'importo è al di sotto del minimo, per quanto riguarda
invece la TOSAP le chiedo se dovrà essere calcolata sulla
superficie che la titolare utilizza come parcheggio ed
esposizione di locandine varie o su tutta la superficie compreso
i 7 mq. di edicola?
Risposta: A mio avviso le
edicole, oltre a corrispondere l'iCI, debbono corrispondere un
canone di concessione, sostitutivo della TOSAP, così come
previsto dallo articolo 27 del codice della strada, da
determinarsi liberamente dal Comune, secondo i criteri stabiliti
dal Consiglio Comunale. In conclusione, il concessionario dovrà
versare:
a) l'ICI;
b) la TOSAP temporanea, per
l'area occupata, esclusa l'edicola;
c) un canone di concessione per
la superficie occupata dalla edicola.
A Brescia, per esempio, è
stabilito un canone di concessione sui chioschi, un tanto al mq.
Chieda, dunque, agli
amministratori direttive in ordine alla determinazione del
canone di concessione, evidenziando che di contro sarebbe
illogico che il concessionario corrispondesse nel complesso un
corrispettivo inferiore a quello in precedenza corrisposto.
47. Sappiamo che ai fini TOSAP sono tassate anche
le occupazioni abusive di suolo pubblico. Questo comune ha
soppresso la tassazione ai fini TOSAP dei passi carrai. Rimane
in vigore il canone ricognitorio comunale per il quale tuttavia
non è previsto regolamento (almeno in questo comune). Ci si
chiede: I passi carrabili abusivi sono sottoposti
all'applicazione del canone ricognitorio comunale così come
avviene per la TOSAP?
Risposta: Per costante giurisprudenza il pagamento della TOSAP o
del COSAP non esclude il pagamento di altri canoni dovuti per la
medesima occupazione, fermo restando il principio stabilito
dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 che la TOSAP o il COSAP
debbono essere portati in deduzione. Ora, il fatto che il Comune
abbia escluso l'applicazione della TOSAP sui passi carrai non
esclude l'applicabilità ai medesimi di canoni ricognitori o di
concessone, i quali trovano fondamento nel codice della strada
(articolo 27 del D:Lgs.n. 285/1992). Ora, il comma 7 di tale
articolo prevede che il proprietario della strada possa imporre
canoni annuali oppure una somma una tantum. La carenza tuttavia
di un regolamento mette in difficoltà l'operatività dello
Ufficio. Si consiglia di chiedere alla Amministrazione comunale
se intende comunque applicare tale canone ai passi carrai e se
del caso di fissare i criteri di determinazione. Si fa rilevare
che nonostante tali canoni aggiuntivi possono trovare
applicazione, la generalità dei comuni che ha deciso di non
applicare la TOSAP ai passi carrai, neppure applica detti
canoni, poiché la relativa applicazione sarebbe una presa in
giro.
48. Le Ferrovie hanno ceduto in
affitto a questo comune un terreno ora adibito a parco comunale.
Il comune a sua volta a dato in gestione, ad una associazione
sita nel territorio, la conduzione del parco. Ora questa
associazione vuole organizzare una festa in detto parco, deve
presentare a questi uffici richiesta di occupazione del suolo
pubblico e relativo versamento della tassa?
Risposta: Il parco è senza dubbio
gravato da servitù di pubblico passaggio, a favore del
Comune. Ne consegue che tale occupazione è subordinata al
rilascio di apposita concessione, che al pagamento del
corrispettivo della occupazione.
49. I vigili hanno revocato il
posteggio del mercato settimanale ad un ambulante che ha
superato le assenze consentite dalla normativa e, comunque,
nel corso dell'anno 2009 non ha mai occupato. Il comune a
inizio anno, come di consueto, aveva inviato il conteggio della
TOSAP per l'anno 2009 ma non è stato pagato. Compete a questo
ambulante il pagamento della TOSAP 2009 almeno per i mesi fino
alla revoca oppure no?
Risposta: Fino alla notifica dell'atto di revoca la TOSAP va
corrisposta, come del resto risulta chiaramente esposto dallo
articolo 41 del D.Lgs.n.507/93. Infatti, il presupposto
impositivo è conseguente alla concessione e non allo utilizzo
del posteggio.
50. Ho riscontrato mancati
pagamenti dei canoni COSAP fin dall'annualità 2005 (occupazioni
suolo pubblico per mercato, autorizzate in anni precedenti) .
Sarebbe mia intenzione procedere alla notifica dell'avviso di
accertamento canone con irrogazione delle sanzioni e
successivamente, in mancanza di regolarizzazione procedere
all'iscrizione a ruolo.
Mi sorgono però queste domande:
1) fino a quale annualità posso
sollecitare ?
2) Quali sanzioni devo applicare
e per quale importo?
3) il nostro regolamento prevede
la contestuale firma dell'atto di accertamento da parte del
Responsabile di Area e del Responsabile del Procedimento? Devo
applicare il regolamento comuna ora in vigore o deve firmare il
Responsabile del Tributo (cioè solo io)?
.
.
Risposta: Anche per le entrate
patrimoniali il termine di decadenza è di cinque anni, trovando
applicazione l'articolo 2948, n.4, del c.c.. La sanzione è unica
va dal 100 al 200 per cento. In sintesi, il mancato pagamento
rende irregolare l'occupazione. La firma è una sola, tanto che
la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo un atto firmato dal
Sindaco e dal funzionario responsabile. Trattandosi di entrata
patrimoniale l'atto va firmato dal Responsabile dell'Area
Finanziaria.
Il ricorso va proposto al
Tribunale (spero che abbia scaricato il nuovo modello).
51. Il nostro regolamento prevede
la riduzione del 50% per le occupazioni temporanee realizzate
per l'esercizio dell'attività edilizia. Un cittadino chiede
l'applicazione della riduzione per il seguente caso. Un
cittadino munito di regolare permesso di costruire deve
costruire la propria abitazione. Si tratta di un'abitazione
prefabbricata (di quelle a basso consumo energetico). Il
cittadino ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per
l'occupazione del suolo pubblico per depositare un
autoarticolato contenente l'abitazione smontata.
L'autoarticolato è posto in un parcheggio pubblico a circa 100
mt dall'area di cantiere. A suo avviso la fattispecie
descritta rientra nella cosiddetta attività edilizia ?
Risposta: Poiché l'occupazione è finalizzata alla realizzazione
della abitazione, non avrei dubbi nel concedere detta riduzione.
52. Ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative in materia di COSAP computate ai
sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446,
questo Comune nel Regolamento Comunale COSAP all'art
33 prevede in caso di occupazioni
abusive quanto segue: ".... Omississ.... Ai sensi dell'art. 63
lettera g)
del Decreto Legislativo
15.12.1997, n. 446, per le occupazioni abusive, temporaneee e
permanenti, si
applica un'indennità di
occupazione pari al canone maggiorato del 5 per cento
considerando permanenti
le occupazioni abusive realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le
occupazioni
abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale
di
accertamento, redatto dal
competente pubblico ufficiale. Ai sensi dell'art. 63 lettera
g-bis) del D.Lgs.
15.12.1997 n. 446 per le
occupazioni di cui al comma 1, si applica una sanzione
amministrativa
pecuniara di importo pari
all'indennità prevista dal precedente comma, fermo restando le
sanzioni
stabilite dall'art. 20, commi 4 e
5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche .... Omississ...".
Premesso ciò considerato che
trattasi di sanzione amministrativa_ pecuniaria per la cui
applicazione
sembra doversi ricorrere al
dettato normativo di cui all'art. 16 (pagamento in misura
ridotta) della
Legge 689/91 si chiede se
l'importo derivante dal conteggio della sanzione operato secondo
quanto
previsto dal predetto articolo di
Regolamento Comunale sia quello da far pagare al trasgressore,
ovvero
se detto importo sia quello
massimo della sanzione cui va applicata la regola di un terzo
del massimo
prevista dall'art. 16 della Legge
689/81 (il minimo della sanzione in questo caso non esiste).
Applicando
detta regola, qualora ritenuta-
corretta questa interpretazione, la sanzione effettiva da
comminare
sarebbe ridotta ad un terzo.
Risposta: In virtù di quanto
previsto dalle lettere g) e g-bis dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97
che sotto riporto, le vostre disposizioni regolamentari
risultano conformi alla norma:
g) applicazione alle occupazioni
abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate
con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le
occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).
g-bis) previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare
della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio
della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).
Per quanto concerne invece la
sanzione amministrativa, si precisa che essa deve essere
quantificata sulla base di quanto previsto dallo articolo 16
della legge 689/81 che così dispone:
Articolo 16
Pagamento in misura ridotta (1).
È ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione (2).
Per le violazioni ai regolamenti
ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo
della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo comma (3).
Il pagamento in misura ridotta è
ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata
in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
Ora, essendo più favorevole, va
applicata la sanzione nella misura di 1/3 di 200, così che la
sanzione risulta applicabile nella misura del 66,67 per cento.
Tuttavia, se questo non paga la
sanzione, il Comune deve inviare al trasgressore ordinanza.ingiunzione
ai sensi del successivo articolo 18 di tale legge, contro il
quale il trasgressore può presentare ricorso alla autorità
competente e quindi al Giudice di Pace. Per le ragioni
anzidette, suggerisco di separare il recupero del COSAP dal
recupero della sanzione, essendo differenti i giudici
competenti.
53. Dovendo autorizzare la
chiusura di una strada per demolizione di fabbricato, nulla
prevedendo il regolamento comunale per l'occupazione suolo
pubblico in proposito , ed essendo la durata di tale
occupazione non ben determinata:
come quantificare la superficie?
( essendo la chiusura della strada necessaria per evitare
pericoli e siccome l'occupazione non riguarderebbe il suolo
pubblico, o al massimo dovrebbe essere in corrispondenza del
fabbricato da demolire, e per non per tutta la strada).
Potrebbero esserci riduzioni o esclusioni dalla tassa?
Risposta: Più volte il Ministero
delle Finanze ha evidenziato che punto centrale per la
quantificazione della TOSAP è l'atto di concessione. In esso
deve essere indicata la durata della concessione, la superficie
del suolo pubblico, sottratto all'uso collettivo. Se la strada
è comunale, tutta la superficie di essa deve essere considerata.
Nella richiesta di concessione dovranno essere indicati detti
elementi ed il Comune rilascerà la concessione valutando le
ripercussioni del rilascio sugli interessi della collettività,
con la più elevata discrezionalità. Le ricordo che domanda di
concessione e concessione vanno assoggettate ad imposta di
bollo.
54. Una ditta Agricola ha
richiesto l’occupazione permanente di circa 14 mq di area
pubblica con un distributore automatico di latte per la durata
di 5 anni rinnovabili di altri 5 anni.
La richiesta è stata fatta a
giugno 2009, il costo al mq per l’occupazione permanente risulta
di Euro 20,66 per un totale annuo di Euro
289,00.L’autorizzazione verrà rilasciata in data di domani.
Il nostro Regolamento cita all’Art.
33 VERSAMENTO DELLA TASSA “Per le occupazioni permanenti
il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del
rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere
effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di
concessione e/o autorizzazione e, comunque , non oltre il 31
dicembre dell’anno di rilascio medesimo. Si chiede se è
corretto a norma di Legge far pagare l’intera annualità 2009
anche se il distributore del latte verrà collocato verso la fine
di settembre.
Risposta: Si perché la TOSAP
permanente va ad anno solare, come si evince letteralmente dallo
articolo 44 comma 1 del D.Lgs.n.507/93;
55. Il concessionario della TOSAP
permanente chiede il pagamento sia effettuato per gli anni
successivi dopo l’anno dal rilascio e quindi chiede che le
annualità partano dalla data di emissione dell’autorizzazione
es. 22/09/2009, con scadenza il 22/09/2010 e così per i
successivi anni. E’ possibile ?
Risposta: No. Il pagamento è da
effettuarsi in via anticipata per l'intera annualità entro il
31 gennaio di ciascun anno, come si evince dalla lettura del
comma 2 dello articolo 50 del predetto decreto. Quindi, il
concessionario dovrà corrispondere la tassa per 5 annualità. In
sintesi, le frazioni di anno si considerano un anno, anche se
per ipotesi assurda l'inizio della concessione decorresse dal 31
dicembre.
56. Capita spesso che il Comune
stipuli convenzioni con associazioni locali per la concessone in
uso gratuito di suolo pubblico (sia demaniale che del patrimonio
indisponibile) per finalità associative diverse da assistenza,
previdenza, sanità , educazione, cultura, ricerca scientifica.
Si chiede se quando trattasi di suolo pertinenziale di edifici
pubblici, iscritto in inventario unitamente all'edificio di cui
è pertinenza, debba ugualmente applicarsi la TOSAP, tra l'altro
per occupazioni permanenti, potendo la Giunta esentare dal
canone concessorio ma non dalla TOSAP. Si chiede inoltre che il
fatto che l'area sia o meno recintata possa portare a
considerazioni diverse sull'applicabilità della TOSAP.
Risposta: Il comma 1 dello
articolo 38 del D.Lgs.n.507/93 assoggetta alla TOSAP le
occupazioni di suolo pubblico realizzate su beni appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Ora, si ritiene che i beni appartenenti al patrimonio
indisponibile del Comune siano quelli effettivamente
destinati ad attività istituzionali del Comune stesso,
così che le aree pertinenziali di tali palazzi pubblici, in
quanto concesse in uso a terzi, quali scuole, giardini
pubblici, aree verdi, municipio, ecc, debbano essere
assoggettate al pagamento della TOSAP, a nulla rilevando che
tali aree siano o meno recintate con la costruzione, essendo
sufficiente il relativo asservimento anche di fatto, così come
preteso dallo articolo 817 del codice civile.
Infine, si ritiene che sia errata
l’interpretazione secondo la quale il Comune potrebbe esentare
tali occupazioni se in luogo della TOSAP dovesse applicare il
COSAP, poiché una attenta lettura delle disposizioni vigenti fa
ritenere che il Comune che applica il COSAP non possa concedere
esenzioni non previste per la TOSAP. Al riguardo, il Ministero
delle Finanze con la risoluzione n. 195 del 21 dicembre 2000 ha
ritenuto esentabile dal COSAP i passi carrai solo per il fatto
che tale facoltà è prevista per la TOSAP.
57. Un commerciante ha davanti la
vetrina del suo negozio il parcheggio per un posto macchina.
Considerato che detto parcheggio ostruisce la visuale della
vetrina, ha fatto richiesta di potervi mettere delle fioriere a
3 metri dalla vetrina stessa. Dopo il sopralluogo effettuato
dalla Polizia Municipale gli è stato accordato il permesso;
quindi viene tolto il posto macchina e sostituito con le
fioriere. Ora devo rilasciare la concessione: che cosa devo
fargli pagare? Solamente l'ingombro delle fioriere perchè vi
resta il passaggio pedonale o devo fargli pagare tutta l'area
sottratta al parcheggio?
Risposta: La tassa occupazione è
dovuta a causa del sacrificio imposto alla collettività a favore
del singolo concessionario. Ne consegue che la TOSAP dovrà
essere quantificata in base alla superficie sottratta allo uso
pubblico e non con riferimento alla sola superficie occupata
dalle fioriere. Tale superficie, peraltro, dovrebbe essere
indicata anche sulla concessione.
58. Ho un problema con avvocato
perchè ho contestato l'abusiva occupazione per un passo
carrabile usato per il passaggio di uno scooter. L'avvocato mi
scrive dicendo"non mi pare una giustificazione che all'interno
del portone sia stato rinvenuto un motorino: forse allora ogni
civico che ha al suo interno un veicolo (ad esempio una
bicicletta) per il medesimo motivo dovrebbe corrispondere la
tassa in oggetto". Vorrei rispondere che ciò che obbliga al
pagamento è la modifica del marciapiede, indipendentemente da
quale mezzo viene usato, ma il comune ha realizzato molti anni
fa (almeno 50) questo scivolo senz'altro senza chiedere il
consenso agli eventuali utilizzatori e l'UTC al quale mi sono
rivolta mi ha scritto di non far ripristinare lo scivolo perchè
in futuro potrebbe essere utilizzato dalle carrozzine dei
disabili. Ho intenzione di riconfermare (li ho già confermati
altre DUE VOLTE ) gli atti di accertamento ma non saprei come
mettere a posto l'avvocato.
Risposta: Il fatto che sia stato il Comune a realizzare il passo
carraio non fa venir meno l'assoggettamento del medesimo alla
corrispettivo dovuto per tale occupazione, a nulla rilevando il
fatto che il medesimo non sia utilizzato da alcuno, persino da
una bicicletta. Faccia leggere allo
avvocato a conferma il comma 6 dello articolo 44 del D.Lgs.n.
507/93. Con tale comma si limita la superficie massima
assoggettabile a 9 mq, mentre l'eccedenza è assoggettabile nella
misura del 10 per cento. Tale principio, specificatamente
previsto per la TOSAP, si rende applicabile anche per il COSAP,
stante l'alternatività dei 2 corrispettivi citati, prevista
dallo
articolo 63
del D.-Lgs.n.446/97.
59. Le concessioni di occupazione
suolo pubblico sono soggette a imposta di registro? E se sì, in
che misura?
Risposta: Tali concessioni, in quanto non redatte in forma
pubblica, non sono sottoposte a registrazione e ciò per la
carenza del contenuto patrimoniale, non rientrando nella
previsione degli articoli 11, prima parte della tariffa e 2,
seconda parte della tariffa allegata al DPR 131/86, così
come chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.
260578 del 22 aprile 1993, in risposta a quesito proposto dalla
Provincia di Venezia.
60. Un contribuente ha
posizionato una fioriera sul marciapiede di fronte alla vetrina
del suo negozio. Asserisce che il marciapiede è privato, fatto
costruire dal proprietario dell'immobile dove si trova il
negozio. Preciso che la proprietà non è recintata, quindi
chiunque può passare. Deve pagare la Tosap e in che misura?
Risposta: Sul marciapiede, in
quanto il medesimo risulti non recintato, si realizza servitù di
pubblico passaggio, mediante "dicatio ad patriam",
raoppresentata dalla implicita volontà del proprietario
dell'area (che rimane formalmente privata) destinata l'area ad
uso pubblico. Ne consegue che l'occupante è tenuto a chiedere
preventivamente al conmune la concessione ed a corrispondere la
TOSAP permanente (ad anno solare) rapportata alla superficie
delle figura geometrica dell'area sottratta all'uso pubblico.
61. Al piano terra di un immobile
c'è un bar con pasticceria. Nella parte davanti di questo
immobile c'è un porticato dove il titolare dell'esercizio
d'estate mette i tavolini per i propri clienti. Preciso che
il porticato è parte integrante dell'immobile stesso. Anche in
questo caso è dovuta la Tosap?
Risposta: Qui è necessario
verificare se il portico è destinatov o meno all'uso
indiscriminato della collettività. Nel primo caso si realizza
servitù di pubblico passaggio. Se invece il passaggio è
limitato solo a una categoria determinata di persone, che vi
abitano, o che si servono del bar o di altri negozi, tale
servitù non sussiste e quindi alcun onere è imposto allo
occupante. Sarebbe bene che il proprietario indicasse l'assenza
della servitù con la scritta area privata, possibilmente
recintata con catenelle, come precisato dal Muinistero delle
Finanze con la risoluzione n.64 del 2000.
62. Il comune di…..applica il canone Cosap.
Il relativo regolamento assoggetta a canone
“qualsiasi occupazione di spazi e di aree
pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di
pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno
la costruzione di manufatti”.
Ora ci è stato
chiesto (da un’impresa privata che lavora per la SPA che erohe
l’energia elettrica) di eseguire uno scavo per la posa di un
tratto di cavo elettrico che interesserà una strada sterrata del
bosco, quindi fuori dal centro abitato, però appartenente al
“demanio strade”, come riporta il locale Ufficio Tavolare. Si
tratta di circa 300 metri. Tale occupazione rientra nel campo di
applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico, per
il tempo e la superficie necessari all’esecuzione dello scavo?
E’ da ricordare che la classificazione in categorie (sono 3)
delle strade e piazze, riguarda solo i centri abitati, quindi
gli altri spazi di proprietà del comune, tipo questo, non sono
nemmeno stati classificati. Mi potrebbe, molto cortesemente,
dare un suo parere a riguardo?
Risposta: Tale evento va
assoggettato a COSAP, oltre che richiedere il rilascio di
preventiva autorizzazione. Va applicata la COSAP temporanea, in
relazione agli elementi che dovrebbero essere indicati nella
concessione:
a) superficie occupata;
b) durata della occupazione
espressa in giorni od ore (in relazione al vs regolamento).
Sarà poi applicata la tariffa
dell'ultima categoria
63.
Con la presente si volevano
sottoporre alla vostra attenzione le seguenti problematiche in
merito all’applicazione della TOSAP con particolare riferimento
alle occupazione effettuate dagli ambulanti durante in mercato
settimanale
Premesso che la delibera
delle tariffe non esplicita chiaramente una tariffa precisa per
tale tipo di occupazione, ma indica la tariffa base e tutta una
serie di riduzioni da applicare al caso concreto, si sottolinea
che il regolamento comunale prevede le seguenti riduzioni:
1)
La tassa si
applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle
allegate misure giornaliere di tariffa – fino a 12 ore riduzione
del 50 %
2)
Per le
occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni tariffa
intera, oltre 14 giorni 50 % di riduzione
3)
Le tariffe
sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici
esercizi e ambulanti....
4)
Per le
occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che
si verificano con carattere ricorrente, si dispone la
riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
Si da atto che i precedenti
responsabili del tributo succedutesi dai lontani anni novanta
hanno sempre applicato tre riduzioni cumulative da 50% ciascuno,
nella pratica da una tariffa base di euro 1,50 si arrivava
all’applicazione di una tariffa per mercato di euro 0,19 ( con
arrotondamento).
La questione è la seguente,
ovvero premesso che l’ambulante occupa per 52 martedì all’anno,
per il periodo della sola mattina, dunque meno di 12 ore, quali
riduzioni sono applicabili nel caso oltre a quella di ambulante
e riduzione oraria, ovvero la riduzioni di cui al punto 2 (...
occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni tariffa
intera, oltre 14 giorni 50 % di riduzione) si applica anche nel
caso in cui l’occupazione non sia continuativa;
inoltre per l’applicazione
della riduzione di cui al punto 4 ( ... occupazioni
temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si
verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%) è necessaria
l’adozione di apposita “convenzione”, ovvero può essere concessa
sulla base che l’occupazione supera i 30 giorni, benché non
consecutivi, o per il carattere ricorrente... si da atto che
tale riduzione risulta essere sempre stata applicata ad ogni
tipo di occupazione temporanee superiore ai 30 giorni annui,
anche se non sostenuta da apposita “convenzione”....
Inoltre si richiede la
seguente delucidazioni, rilevando che le autorizzazione dei
posteggi settimanali vengono rilasciate dall’ufficio commercio,
fino ad eventuale subentro, se risulta necessario annualmente
emettere delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico da
parte dell’ufficio tributi, ovvero se possono essere tenute in
considerazione le autorizzazioni dell’ufficio commercio...
Risposta: tutte e quattro le
riduzioni vanno applicate a catena, anche se i giorni non sono
continuativi. Se ho fatto bene i calcoli9 la tariffa sarebbe di
0,0938 euro il mq al giorno. La concessione può essere
rilasciata dal Commercio. Consiglio che il predetto Ufficio
passi la concessione al suo ufficio per il pagamento.
63.
seguito di
quanto da lei comunicatoci al corso sulla TOSAP circa
l'applicazione del bollo sulla domanda di concessione, con la
presente le chiedo se può indicarmi il riferimento normativo che
prevede tale applicazione.
Risposta: Le riporto qui sotto
una risoluzione ministeriale n. 192/95 che conferma
l'applicabilità del bollo sulle concessioni e le autorizzazioni
in genere:
Oggetto:
Imposta di bollo -
Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione
urbanistica. |
Sintesi:
Le domande di
concessione edilizia o di autorizzazione
urbanistica sono soggette all'imposta di bollo
nella misura di lire 15.000 per ogni foglio,ai
sensi dell'art. 3 della tariffa dell'imposta di
bollo annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, come sostituita dal D.M. 20 agosto
1992.
Possono esser
presentati senza il pagamento del tributo in quanto
soggetti al bollo solo in caso d'uso i disegni,
piani calcoli, tipi ecc. allegati dai
professionisti alle domande di cui trattasi (art.
28 della citata tariffa).
Testo:
Il Comune di
Arzignano ha chiesto di conoscere il parere della
scrivente al trattamento, agli effetti dell'imposta
di bollo, delle domande intese ad
ottenere
concessioni
edilizie, autorizzazioni amministrative di vario
genere
(es. scarichi
fognari,
ecc.).
Al riguardo si
comunica che le istanze in questione, essendo
rivolte ad
una Pubblica
Amministrazione, sono soggette all'imposta di bollo
nella misura
di lire 15.000 per
ogni foglio, ai sensi dell'art.3 della Tariffa
dell'imposta
di bollo annessa al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal
decreto del Ministro
delle Finanze 20 agosto
1992.
Possono essere
presentati senza il pagamento del tributo in
quanto
soggetti al bollo
solo in caso d'uso i disegni, piani, calcoli,
tipi ecc.
allegati dai
professionisti alle domande di cui trattasi (art. 28
della citata
tariffa).
|
64.
L'Amministrazione scrivente ha concesso un occupazione di suolo
pubblico permanente, mediante accesso carrabile, onde garantire
l'accesso ad alcune abitazione con transito in piazzale a
servizio scolastico. Considerato che il nostro regolamento
esenta dal pagamento gli accessi carrabili, richiediamo
cortesemente quale soluzione sia prospettabile al fine di
garantire un' "Entrata" al Comune:
- sdemanializzazione area con
conseguente vendita ?
- altre soluzioni mantenendo
la disponibilità dell'area e le eventuali "Entrate"?
- Altro ?
Si invia in allegato atto
concessorio con soluzione attuale - soluzione migliorativa
proposta dai richiedenti - Parte di reg. Tosap - Del. Cons.
Comunale
Risposta:Nel caso descritto trova
normale applicazione, per la sola area riservata al transito
degli occupanti (passo carraio da escludersi per scelta
regolamentare di codesto Comune) il comma 1 dello articolo 44
del D.Lgs.n.507/93 ossia la TOSAP di carattere permanente, senza
possibilità di affrancazione, non trattandosi di passo carraio.
65.
La Parrocchia
di …… ha inoltrato domanda di occupazione suolo pubblico perchè
deve risistemare il tetto del Teatro Parrocchiale. E' esente dal
pagamento della tassa in base all'art. 49 del D.Lgs. 507/93?
Risposta: certamente è esente,
così come previsto dalla lettera a) dello articolo 49 deel
D.Lgs.n.507/93, sia che l'occupazione sia fatta dalla parrocchia
che da ditta appaltatrice per conto di essa.
66. Se il comune
volesse dare in concessione temporanea un’area demaniale ad una
azienda di telefonia per l’installazione di una antenna. La
superficie occupata è di circa 60 mq. e il comune applica la
TOSAP, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 259/2003 (codice delle
comunicazioni elettroniche) le amministrazioni pubbliche tra cui
i comuni “non possono imporre, per impianti di reti o per
l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o
canoni che non siano stabiliti per legge”. Si chiede
pertanto se ai sensi della normativa sopra richiamata e della
circolare n. 1 del 20/01/2009 sia giusto applicare un canone
annuo fisso che comprenda anche l’importo della TOSAP.
Risposta: Tale
principio vale per le occupazioni permanenti, ma non per quelle
temporanee, per le quali va corrisposta la tassa in relazione
alla superficie ed alla durata, con riduzione del 50 per cento,
così come stabilito dal comma 5 parte finale dello articolo 45
del D.Lgs.n.507/93.
67. Quali sono le riduzione
Tosap da applicare agli spuntisti per il mercato nei posti
sprovvisti di titolare?
Risposta: Costoro hanno diritto a
due riduzioni del 50 per cento sulla tariffa base, così che la
tariffa si riduce al 25 per cento e ciò perché:
a) riduzione di categoria perché
ambulante;
b) perchè l'occupazione va
considerata ricorrente.
68. Si chiede se
l'occupazione suolo pubblico( delimitazione mediante recinzione
e installazione ponteggio) per la messa in sicurezza di un
edificio a seguito di ordinanza del Comune debba pagare la tosap.
Si precisa che l'ordinanza prevedeva la rimozione immediata del
pericolo.
I lavori sono stati effettuati con richiesta di occupazione
suolo pubblico da parte dell'impresa incaricata dai proprietari
per i lavori . Lavori che hanno avuto la durata di circa 2
giorni.
Successivamente l'impresa a seguito di tre diverse proroghe di
occupazione provvedeva al pagamento della tosap sino al
31.01.2009 con tre diversi versamenti. I pagamenti venivano
effettuati perche' l'impresa aveva lasciato i ponteggi e
delimitata parte della piazza.
I vigili hanno provveduto a redigere un verbale dove hanno
accertato
l'occupazione senza denuncia e pagamento nel periodo
febbraio-novembre 2009.
Risposta: l'ordinanza emessa dal comune che ha originato
l'occupazione non fa venir meno l'onere del pagamento della
tosap. In senso conforme si è espressa la Cassazione:
E' dovuta la t.o.s.a.p. in caso di occupazione del suolo
effettuata per finalità di tutela della pubblica incolumità. La
t.o.s.a.p., infatti, presuppone, ai sensi dell'art. 38 del d.lg.
n. 507 del 1993, il fatto oggettivo dell'occupazione, quale che
sia il fine che l'abbia determinata, trovando la sua "ratio"
nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse,
di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei
cittadini, interesse o utilità, che può anche coincidere con
finalità di ordine pubblico, proprie dell'ente territoriale,
come quando l'occupante intenda evitare che dalla cosa di sua
proprietà gravemente danneggiata, ovvero oggetto di lavori di
ristrutturazione o restauro, possa derivare un danno alle
persone.
Cassazione civile , sez. trib., 28 giugno 2005, n. 13942
-
GT Riv. giur. trib. 2005, 1099 nota GERLA
69. Una Ditta ha occupato
area pubblica per conto di un condominio. Nel caso di mancato
pagamento della Ditta possiamo avvalersi sul condominio?
Risposta: Nel caso descritto
sussiste responsabilità solidale fra la Ditta edile ed il
condominio. Si invii dunque l’atto ad entrambi.
70. Volevo alcuni chiarimenti
in merito all’occupazione di suolo pubblico tramite impianti
pubblicitari e cartelli stradali.
1.
Alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., 22.01.2007
n. 1306 e dell’ordinanza n. 18442 del 19.08.2009 è legittimo non
applicare la TOSAP sulle occupazioni con impianti pubblicitari
ed impianti per pubbliche affissioni?
2.
La sentenza
della Corte di Cassazione n. 11175 del 11.06.2004 ha stabilito
che le occupazioni realizzate dall’impresa che ha in appalto dal
comune il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è
soggetta a TOSAP, dovuta sull’occupazione del suolo pubblico
effettuata attraverso i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Se l’occupazione dei singoli contenitori è inferiore a mezzo
metro quadro è legittimo esentarli dalla tassa?
3.
Il vigente
regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP prevede
l’esclusione dalla tassa per i passi e gli accessi carrabili con
decorrenza 1997; è legittimo non applicare la TOSAP sul cartello
di divieto di sosta?
4.
La sentenza
della Corte di Cassazione n. 17852 del 03.09.2004 ha stabilito
che i cartelli stradali installati dagli operatori economici
lungo le reti viarie con l’indicazione della ragione sociale e
del percorso per raggiungere lo stabilimento sono soggette ad
imposta di pubblicità. Visto l’art. 38, comma 4, avendo il
nostro comune una popolazione superiore a 10.000 abitanti, deve
assoggettarli anche a TOSAP, se l’occupazione supera il mezzo
metro quadro?
Il vigente regolamento TOSAP
prevede l’esenzione per le tabelle che interessano la
circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di
pubblicità.
Risposta: L'esclusione dei mezzi
pubblicitari dalla TOSAP o dal COSAP sta in due principi
fondamentali:
a) che la superficie rilevante è
connessa alla proiezione a terra della figura geometrica del
mezzo pubblicitario (spessore);
b) che sono escluse dallo
assoggettamento le occupazioni inferiori a mezzo mq, così come
stabilito dal comma 4, secondo capoverso, dello articolo 42 del
D.Lgs.n.507/93 (si ricorda che un mq è uguale a 10 mila cmq).
71. Per gli operatori dello
spettacolo viaggiante,avendo il ns. comune adottato il CANONE
per l’occupazione suolo pubblico, le detrazioni previste per gli
spettacoli viaggianti, relative agli abbattimenti di metrature e
all’abbattimento di tariffa dell’80%, (so che sono una categoria
abbastanza protetta) sono vincolanti tanto per noi quanto per la
TASSA ?
Posso modificare gli abbattimenti
in altra quota o eliminarli del tutto ?
Posso prevedere di non applicarli
quando l’occupazione si riferisce a particolari aree o a
particolari tipologie di occupazioni (tipo: ai circhi non le
applico, alle giostre che occupano la ns. apposita area feste e
hanno un ingombro superiore al terzo di tale area non le applico
?)
I referenti dei circi insistono
poi che c’è una legge per la quale i mezzi di trasporto non
devono pagare (non mi hanno mai saputo dire quale .. .perciò non
ho mai tenuto conto delle loro parole) ? ne sa qualcosa?
Risposta: Venendo al quesito, io
ritengo che non si debba modificare il regolamento e concedere a
costoro le stesse agevolazioni previste per la TOSAP. Infatti,
il comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 sembra
confermare che il COSAP non possa modificare i criteri della
TOSAP, se non per quanto concerne le tariffe:
Canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
1. I comuni e le province
possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52,
escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa
per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le
province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea,
di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia
assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa.
A ciò si aggiunga il principio
che la potestà regolamentare non può limitare agevolazioni
previste dalla legge. Sarebbe lungo dimostrare quali sono gli
istituti della TOSAP che possono essere cambiati e quelli per i
quali ciò non è possibile.
Ovviamente, sulla base dei
principi TOSAP e della giurisprudenza, le agevolazioni descritte
sono applicabili unicamente alla parte destinata alla attività
di trattenimento e non anche alle carovane od alle parti
abitative le quali, invece, vanno assoggettate senza alcuna
agevolazione.
72.
le concessioni
di occupazione permanente del suolo pubblico (tosap) devono
essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Municipale con
apposita delibera?
L'iter che segue questo ufficio è
il seguente:
L'interessato presenta la
richiesta, questo ufficio tributi acquisisce i pareri degli
uffici di polizia municipale e ufficio tecnico, quest'ultimo
rilascia propria autorizzazione all'installazione, e poi
rilascia la concessione firmata dal responsabile del servizio.
Se per cortesia mi può dare
indicazioni sull'esatto iter da adottare grazie.
Colgo inoltre l'occasione per
augurarle buone feste.
Risposta: Il regolamento comunale
dovrebbe prevedere, per ogni tipologia di occupazione, il
soggetto competente al rilascio, di regola, il responsabile
dello Ufficio. Le riporto qui sotto uno schema. In ordine al
funzionario competente sarà il CC ha stabilire la competenza. In
conclusione, la competenza è del funzionario, ma sulla base
delle disposizioni liberamente scelte dal CC (e non dalla
Giunta).
Cordiali saluti
BB
ART. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di
concessioni e loro contenuto.
1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al
precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il
rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni
devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate
ai sotto indicati uffici:
a. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e
simili infissi di carattere stabile, all’Ufficio……………………. ;
b. per le occupazioni permanenti con distributori di
carburante all’Ufficio…………...……………..;
c. per le occupazioni permanenti poste in essere
attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi
pedonali, nonchè per la richiesta di rilascio del cartello di
divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo
con il manto stradale, all’Ufficio…………………………….;
d. per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
stradale con condutture e cavi, all’Ufficio …………………………………..;
e. per le occupazioni
permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere
stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure
con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e
simili, all’Ufficio …………………………..;
f. per le occupazioni temporanee diverse da quelle
esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui
al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività
commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, all?Ufficio
……………………………….;
g. per occupazioni temporanee effettuate con steccati,
ponteggi e simili, all’Ufficio ……………………………..;
3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente
articolo compete ai responsabili degli Uffici di cui al
precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente
disposti dalla giunta comunale.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la
concessione deve essere rilasciata al condominio con
l’indicazione, sull’atto stesso, oltre che del codice fiscale
del condominio, del nominativo del condomino o condomini che
provvedono all’amministrazione dell’immobile o del-l’amministratore,
con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi
dell’art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere
comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione
deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse
modalità fissate per l’originaria istanza.
6. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art.
13 comma 3.
7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla
specifica indicazione del destinatario o dei destinatari
utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
a. superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed
ubicazione dell’occupazione;
b. misura esatta dell’occupazione espressa in metri
quadrati o in metri lineari;
c. durata dell’occupazione ed uso specifico cui la stessa
è destinata;
d. adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa
la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche
quelle di versamento delle rate successive;
e. misura del deposito cauzionale, ove previsto.
Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto
di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal
responsabile dell’Ufficio preposto al rilascio dell’atto di
concessione e dal soggetto interessato alla concessione.
8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la
quantificazione della tassa , vengono desunti dai verbali di
contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.
73.
Volevo chiederle se
a fronte di una richiesta di occupazione di suolo pubblico di
215 mq per 5 mesi all’interno del cimitero comunale per la
costruzione di 2 cappelle gentilizie il versamento della TOSAP è
dovuto al comune oppure rientra nell’esenzione totale come
enuncia all’Art. 49 del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507.
Risposta: Tali occupazioni sono da considerarsi
esenti e ciò per espressa previsione della lettera f di tale
articolo (f)
le occupazioni di aree cimiteriali).
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