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73 quesiti e risposte inerenti alla TOSAP-COSAP - anno 2009

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

  1. Tre fioriere, con superficie cadauna minore ½ mq, ma con superficie complessiva maggiore

  2. Ambulante assente per malattia dal posteggio: irrilevanza

  3. Le sanzioni COSAP non sono regolamentabili e sono quelle previste dal comma 2 lettera g-bis dello articolo 63 D.Lgs.n.446/97

  4. Tariffe aziende erogazioni: rivalutabili nel 2009 od oggetto del blocco?

  5. Affitto del posteggio dopo il primo gennaio

  6. Tariffe COSAP 09: aumentabili?

  7. Pensiline trasporto pubblico: assoggettabili?

  8. COSAP: organo competente aumento tariffe

  9. Occupazioni per iniziative organizzate comune: non sono esenti

  10. Chiusura traffico per esibizione auto antiche

  11. La sanzione per omessa denuncia assorbe quella di omesso versamento

  12. morte del concessionario

  13. Invio al MF riepilogo riscossioni

  14. Come si calcola la superficie della occupazione

  15. Superficie rilevante: quella concessa nell’atto oppure quella sottratta all’uso pubblico?

  16. Passo carraio su strada provinciale in centro abitato comune con più di 10000 abitanti

  17. Tariffe 09 aziende di erogazione servizi pubblici

  18. Testimoni di Geova

  19. COSAP: passi carrai su strada provinciale in comune con più di 10000 abitanti

  20. Cantiere per edificazione aree residenziali pubbliche

  21. Cessazione attività durante l’anno: niente rimborso parziale

  22. Omessa dichiarazione rinuncia posteggio

  23. Occupazione abusiva con richiesta successiva di regolarizzazione: calcolo: distinzione due periodi

  24. Esenzione regolamentare non prevista dalla legge: illegittima

  25. Occupazione permanente di 18 mesi: pagamento di due annualità

  26. Occupazione di 30 mq, con ordinanza di chiusura traffico della intera strada: calcolo superficiE?

  27. Partiti politici: occupazione maggiore di 10mq: trattamento

  28. Cessione edicola

  29. Cessione dehor

  30. Occupazione parte campo sportivo dal bar: assoggettabilità a TOSAP

  31. Subentro: nuova autorizzazione o continuazione della precedente?

  32. Mezzi pubblicitari non assoggettabili

  33. Passi carrai fatti dal Comune

  34. Intervallo lasciato appositamente dal Comune con aiuole pubbliche: passo carraio?

  35. Convenzione edilizia: rilascio di concessioni tavolini bar sull’area condominiale

  36. Passo carraio: presenza di strisce pedonali: è comunque dovuto

  37. Occupazione permanente con gru di durata di 2 anni

  38. Richiesta di occupare area privata ad uso pubblico del condominio

  39. Associazione culturale

  40. Tariffa passi carrai a raso

  41. Occupazione inutilizzata (paga)

  42. Ente culturale

  43. Rilascio concessione su strada Provinciale

  44. Azienda erogazione senza utenti

  45. Occupazione su strada provinciale

  46. Edicola accatastata

  47. Canone ricognitorio su passi carrai in Comune che ha esentato a fini TOSAP

  48. Parco

  49. Revoca posteggio

  50. COSAP: termine di decadenza

  51. Occupazione di autoarticolato finalizzato alla costruzione: riduzione attività edilizia?

  52. COSAP: come quantificare e notificare le sanzioni per le occupazioni abusive

  53. Chiusura strada : quantificazione TOSAP

  54. TOSAP: permanente ad anno solare: frazioni un anno

  55. pagamento al rilascio concessione ed a gennaio anni successivi

  56. Occupazione Enti non commerciali

  57. Concessione posteggio per auto privata

  58. Passo carraio utilizzato da scooter

  59. Atti concessione: obbligo di registrazione non sussiste

  60. Marciapiede privato

  61. Portico privato

  62. Riduzioni a catena TOSAP: esempio

  63. Bollo sulle domande di concessione (risoluzione)

  64. concessione area per accedere a passo carraio

  65. concessione per sistemare tetto chiesa

  66. Occupazione temporanea azienda telefonica

  67. Spuntasti: riduzioni

  68. Ordinanza per eliminare il pericolo

  69. Ditta edile insolvente per lavori eseguiti per conto condominio

  70. Cartelli pubblicitari

  71. COSA spettacolo viaggiante: agevolazioni TOSAP spettano

  72. Concessioni: la competenza è dei funzionari individuati dal regolamento

  73. Occupazione del cimitero per costruzione cimiteriale: esenzione

 

 

 

Quesiti completi:

 

 

1. Abbiamo rilasciato un autorizzazione di occupazione suolo pubblico  per la posa di numero tre fioriere due delle quali di superficie pari a mq. 0,32 ciascuna,  la terza di superficie pari a mq. 0,16.

 

E' corretto richiedere mq. 1,00, per la Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, per ogni fioriera? 

 

C'è forse, come per la pubblicità, un minimo al disotto del quale nulla è dovuto?

 

  

Risposta: Ai sensi del comma 4 dello articolo 42, secondo capoverso così dispone:"Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare." Se quindi tali fioriere sono poste sulla medesima area ed essendo oggetto dello stesso provvedimento autorizzatorio vanno assoggettate in modo autonomo, così che la superficie assoggettabile risulta pari a 3 mq (vedasi anche circolare n. 43 del 1996).

 

2. Un ambulante titolare del posteggio fisso del mercato del lunedì,  nell'anno 2008 non ha partecipato ad alcun mercato per problemi di salute  (documentati da certificati medici). Ora, l'ambulante in questione non ha provveduto nè al versamento della  TOSAP e ne al versamento della TARSUG. Come mi comporto? Deve pagare comunque?


Risposta: Come si evince indirettamente dalla lettura dello articolo 41 del D.Lgs.n.507/93, solo la revoca della concessione o della autorizzazione da parte del Comune fa venir meno l'obbligo di pagamento della TOSAP. La probabile filosofia sta proprio nelle varie riduzioni operate in via anticipata dalla norma di cui allo articolo 45 del predetto decreto. Lo stesso principio vale per la tassa rifiuti giornaliera. Per le ragioni anzidette la documentata assenza per malattia dell'ambulante,
mentre è idonea a non far perdere la titolarità del posteggio, non fa venir meno l'obbligo del pagamento dei tributi in argomento.

 

3. Era  intenzione dell'Amministrazione variare il regolamento COSAP nella parte attinente alle sanzioni in quanto le stesse, nel testo vigente, non risultano contemplate.

Nell'ambito dei blocchi previsti in materia tributaria. questa variazione di regolamento è possibile?

 

 

Risposta: Le sanzioni, in quanto previste dalla legge, non sono oggetto del blocco. Peraltro, il COSAP è una entrata di carattere patrimoniale, così che non vi sarebbe alcun ostacolo alla revisione delle sanzioni. Tuttavia, faccio rilevare che le sanzioni sono oggetto di riserva di legge e che è quindi necessario dare applicazione a quelle previste dalla lettera g- bis del comma 2 dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97, che sotto si riporta..

 

In sintesi, le occupazioni abusive pagano una indennità in luogo del canone, maggiorata sino del 50 per cento ed in più la sanzione che è va dal 100 al 200 di tale indennità. Sarebbe illegittimo che il Comune stabilisse sanzioni di entità diversa, quali quelle tributarie del 30 per cento per omesso versamento e di infedele denuncia (dal 50 al 100 per cento). Se il soggetto non paga alla scadenza la fattispecie è di omessa denuncia, con conseguente sanzione del tutto simile alla fattispecie tributaria. Tali sanzioni sono ridotte ai sensi della legge 689 del 1981, ai sensi del comma 1 dello articolo 16 che così dispone:

 

Articolo 16         

Pagamento in misura ridotta (1).

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (2).

 

In definitiva: la sanzione base va dal 100 al 200 per cento l'indennità sostitutiva del COSAP ed in caso di oblazione la sanzione si riduce al 66,67 per cento (200/3).

 

In conclusione, va regolamentato solo l'entità della indennità sostitutiva del COSAP, potendo questa variare da 100 a 150 per cento il canone, mentre pare inutile regolamentare la sanzione, posto che questa è predeterminata dalla lettera g-bis sotto riportata.

 

 

 

 

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

 

4. In riferimento alla TOSAP permanente, lo scorso anno Lei ci aveva  ricordato che gli importi previsti all'art. 63 del D.Lgs 446/97 dovevano essere rivalutati nella misura del 2,8%.  Per l'anno 2009 si deve applicare ancora tale rivalutazione?
 

Risposta: Dubbi sussistono per tale rivalutazione in considerazione che la legge che ha esentato l'abitazione principale ha previsto il blocco degli aumenti tariffari riferiti a tributi. Personalmente ritengo che il blocco  sussista. Attendiamo i pareri della Corte dei Conti, anche se il Ministero delle Finanze con la circola 1 FL ha ricordato l’applicabilità della rivalutazione, senza paventare che tale procedimento sia impedito dal blocco.

 

5. L'esercizio dell'attività di commercio sul suolo pubblico (su posteggio -  mercato settimanale) contemporaneamente predispone aut. all'occupazione  del suolo pubblico che poi ci invia per la firma dell'autorizzazione  stessa;Il problema nasce quando il titolare del posteggio in seguito lo dà
 in affitto, infatti l'ufficio commercio predispone una nuova  autorizzazione commerciale a nome del subentrante e una nuova  autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, che poi ci invia  nuovamente per la firma; a questo punto mi viene il dubbio se il pagamento  del suolo possa essere comunque richiesto al titolare cedente, che  eventualmente si rifarebbe sul cessionario e per il mancato pagamento ne  risponda nei confronti del Comune, oppure devo richiedere il pagamento del  suolo, ogni volta, al nuovo occupante il posteggio; Questa ultima evenienza  infatti comporta notevole difficoltà nella riscossione dovendo calcolare  ogni  volta le giornate di effettiva occupazione di ognuno e poiché spesso la  titolarità del posteggio cambia 3 o più volte in un anno, gli operatori  del mercato sono circa 200 e per ognuno di loro predisponiamo quattro rate  annuali, che devono essere ricalcolate in proporzione.

Risposta: Nel caso di cessione di azienda non si opera nel modo indicato. La tassa è assolta dal cedente per tutta l'annualità. Infatti, in tale ipotesi la tass,a pur essendo temporanea ha durata annuale. Ovviamente, egli al momento della cessione terrà conto di detto onere nel prezzo di cessione. In sintesi, i subentri non danno luogo a una nuova autorizzazione ma al subentro in quella del cedente. I subentranti saranno tenuti al pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Solo se il cedente non paga il Comune è legittimato a rivolgersi al subentrante, così come previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97 che sotto riporto. Del resto, è per questa ragione che l'articolo 45 del D.Lgs.n. 507/93 prevede una serie di riduzioni. Solo se il Comune revocasse l'autorizzazione l'obbligo dello ambulante sarebbe limitato, come risulta chiaramente dallo articolo 41. Se quindi il titolare si ammala o cede l'azienda non ha diritto ad alcuna riduzione.

 
Articolo 14



Cessione di azienda.

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione
e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

 

6. E’ possibile aumentare la COSAP per l’anno 2009 (in considerazione della disposizione del comma 30 art 77 finanziaria che parla solo di tributi)?

 

 

Risposta: Il blocco è limitato letteralmente alle entrate tributarie e quindi in astratto è possibile aumentare le relative tariffe. Vi consiglio, tuttavia, di giustificare l'aumento indicando quale ragione non l'obiettivo di aumentare l'entrata, ma di recuperare, seppur parzialmente, la sperequazione esistente fra il beneficio economico conseguito dal concessionario per effetto della occupazione ed il discapito che l'occupazione crea alla collettività.

 

7. In merito alla pretesa dei Comuni di assoggettare alla TOSAP le pensiline alle fermate relative ai servizi di trasporto pubblico  si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 12714/d.d. 09.07.2004. Da tale sentenza si desume che le predette pensiline non occupano il suolo pubblico ai fini dell'applicazione della TOSAO, in quanto di fatto svolgono un servizio a favore dell'utenza. Qual'è il Suo parere in proposito?

A volte però, succede che sulle suddette pensiline ci siano degli spazi pubblicitari per i quali l'azienda di trasporti, magari paga l'imposta sulla pubblicità al Comune, ma è ben diverso il corrispettivo che richiede al privato per l'affissione pubblicitaria. Questo non mi sembra del tutto corretto, è possibile ovviare in qualche modo a tale problema?

 

Risposta. A mio avviso tale sentenza è errata nella motivazione Infatti,tali occupazioni vanno considerate esenti ai sensi della lettera a) dello articolo 49 del D.Lgs.n.507/93, poiché trattasi di concessionari che agiscono per conto dei soggetti pubblici ivi indicati.  Del resto, poi, raramente superano nella loro proiezione a terra il 1/2 mq e questo è un ulteriore motivo di esenzione.

 

8. Chi è competente ad aumentare il canone OSP? Consiglio o Giunta?

 

Risposta: Se cambiano i criteri di determinazione la competenza è del Consiglio Comunale, avendo la Giunta compiti meramente esecutivi. Se, invece, rimangono fermi i criteri le tariffe sono approvate dalla Giunta. Vedasi a conferma l'articolo 42 del D.Lgs.n.267/00.

 

9. Il ns. regolamento COSAP tra le esenzioni riporta “le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi”, pare che alcuni consiglieri di opposizioni abbiano avanzato problemi su questo punto in virtù di una “sentenza” da cui risulti che non si possono esentare a priori queste tipologie di occupazione ma che in quanto patrocinate il comune dovrebbe semplicemente pagare al loro posto quanto dovuto. Lei sa qualcosa di una “sentenza” in tal senso ? Le risulta applicabile anche per i canoni dove la gestione dovrebbe avere una maggiore discrezione per il comune ?

 

Risposta: L'opposizione ha ragione. Tale disposizione è illegittima. Io da sempre l'ho evidenziato. La ragione sta nel fatto che le esenzioni sono solo quelle elencate dallo articolo 49 del D.Lgs.n.507/93, così che quelle espressamente non previste non possono essere esentate con il regolamento.

 

10. Abbiamo avuto una richiesta per lo svolgimento di una manifestazione con la presenza di circa 200 auto sul viale principale nella giornata del 15 marzo dalle ore 12 alle ore 17 : il viale verra’ precluso al traffico appunto per l’esposizione di queste auto. Ho sentito i colleghi dei comuni dove gia’ si e’ svolta tale manifestazione :  uno l’ha trattata come una e propria occupazione di suolo pubblico e l’altro invece come manifestazione quindi niente autorizzazione ad occupare suolo pubblico e niente canone …… viene solo transennato il viale : a suo parere il canone e l’autorizzazione sono dovuti?

 

Risposta: Nel caso il suolo pubblico non sia distolto dal suo uso istituzionale, come nel caso descritto, non si fa luogo alla applicazione del COSAP, come pure non è dovuta alcuna concessione, salvo l'emanazione di apposita ordinanza per limitare il traffico. Di contro, va assoggettata la parte occupata da palchi, chioschi, l'area destinata alla vendita od alla somministrazione.

 

11. Per il calcolo delle sanzioni sugli avvisi di accertamento TOSAP, nel caso di omessa denuncia e omesso versamento, bisogna cumulare la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento con un minimo di euro 51,00 con la sanzione del 30%, oppure la sanzione maggiore assorbe l'altra?   Per i pagamenti parziali la sanzione del 30% è calcolata sulla differenza tra il dovuto e il versato o sull'importo dell'intera tassa?

 

Risposta. In base al principio dello Assorbimento "ne bis in idem" sostanziale la sanzione del 30 per cento è assorbita in quella di omessa o di infedele denuncia. Tale criterio è invocabile per escludere il concorso di violazioni in tutte le ipotesi nelle quali la realizzazione di una violazione comporta la commissione di una seconda violazione che finisce assorbita dalla prima. Così, appunto,  è il caso dell'omessa o infedele denuncia che comporta la violazione necessaria dell'omesso o dell'insufficiente versamento. E' evidente, infatti, che il regolare versamento del tributo determinerebbe una violazione esclusivamente di carattere formale. In tali casi, appunto, il legislatore penale, al quale si ispira il nuovo sistema sanzionatorio tributario, prevede l'esclusiva applicazione del trattamento previsto per il reato più grave. . In caso di carente versamento la sanzione del 30 per cento si applica solo sulla differenza fra dovuto e versato.

 

12. Nell'anno 2000 il Comune di …. ha stipulato con una Signora, una  scrittura privata per la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico per l'interro di una vasca biologica. Nel corso dell'anno 2008 la Signora, titolare della concessione, è deceduta. Come ci si deve comportare adesso? Bisogna stipulare una nuova concessione con gli eredi?


Risposta: Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, con la conseguenza che nel caso di decesso del concessionario è necessario procedere alla voltura della concessione agli eredi. In caso che costoro non intendano subentrare nella concessione, è necessario ordinare agli eredi la rimozione della occupazione ed il ripristino del suolo pubblico.

 

13. Scusi ma le colleghe dei comuni limitrofi mi dicono che entro il 31.03.2009 bisogna produrre una certificazione sugli incassi Tosap e pubblicità....ho letto forse qualcosa ma non ne sono sicura

 

Risposta: Il DM 26 aprile 1994, art. 4 comma 2 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, bisogna trasmetter alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze  una situazione riepilogativa delle riscossioni dell’anno precedente dei tributi imposta comunale sulla pubblicità  e diritto sulle pubbliche affissione e tosap. Tale incombenza riguarda il Comune se la gestione è in economia ed il concessionario in caso di appalto.

 

14. In riferimento alla richiesta di occupazione permanente per attività edilizia si richiede il seguente chiarimento: un contribuente ha richiesto un occupazione edilizia per il periodo aprile 2009 dicembre 2010 con un ponteggio aggettante al suolo con larghezza al suolo di 1 mq.

Le prescrizioni del comandante della polizia locale ha imposto al contribuente di installare un ponteggio con larghezza massima al suolo di 50 cm, ponteggio che logicamente sarà largo 1 mq nel soprassuolo.

L’ufficio competente ha effettuato il calcolo della TOSAP, per 2 annualità complete,  e considerando come larghezza 1 mq, rilevando che la proiezioni ortogonale dell’occupazione permanente è questa ultima, e non 50 cm come sostiene il contribuente.

 

Risposta: Per costanti indicazioni ministeriali, la quantificazione della TOSAP è effettuata sulla base degli elementi indicati nella concessione e ciò indipendentemente dalla entità effettiva della occupazione. In conclusione, se nell'atto di concessione è stata indicata una larghezza di mq 1 ha ragione Lei. Se invece nella atto autorizzativo è indicata la larghezza di 1/2 mq ha ragione il contribuente. Infatti, come indirettamente si evince dal comma 4 dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93 l'arrotondamento al mq superiore ha riguardo alla superficie totale e non alla misura dei lati.

 

15. L’ufficio ha rilasciato concessione di occupazione di suolo pubblico per la posa di ponteggio, gru, ecc per una superficie complessiva di mq. 109,00 su una via denominata “Concezione”.

Visto che le dimensioni della carreggia di via Concezione, lungo il tratto interessato, si ridurrebbero notevolmente, creando problemi alla circolazione stradale, il Comando di Polizia Municipale, come prescrizione, dispone che, il richiedente debba istituire pratica per la predisposizione di apposita ordinanza di divieto di sosta con provvedimento di rimozione forzata, nel tratto antistante il suolo pubblico occupato, attualmente destinato alla sosta dei veicoli (parcheggio delimitato da strisce blu a pagamento), per n. 2

posti auto (lato ponente di via Concezione) e n. 7 posti auto (lato levante di via Concezione).

 

Pertanto, per la posa dei divieti di sosta, il richiedente versa direttamente al Comando P.M.

la somma di euro 104,00, a titolo di “prestazioni di servizi per conto di privati” come da deliberazione di Giunta Comunale n…...

 

L’ufficio ha calcolato il canone in base all’occupazione effettiva pari a mq. 109,00. Il quesito è questo: il cosap deve essere calcolato anche sull’area dove sono stati collocati i divieti di sosta, ossia su una zona destinata alla sosta dei veicoli (strisce blu a pagamento)?

 

 

Risposta: Il COSAP, a pari della TOSAP, è dovuto sulla base degli elementi quantitativi descritti nell'atto di concessione. Ne consegue che la superficie rilevante per la quantificazione del canone   è pari a mq 109,00. Si fa, altresì, rilevare che il presupposto è connesso alla superficie non solo sottratta all’uso pubblico, ma anche concessa in uso esclusivo  al concessionario.

 

16. La provincia reclama il pagamento di un passo carrabile situato in tratta   interna al centro abitato di una frazione del nostro comune (abbiamo  popolazione superiore a 10.000 abitanti). Su questa strada la manutenzione  è effettuata dalla provincia.  ero convinta che in base alla risoluzione  Ministeriale 260/95, citata nel suo testo guida ai tributi minori, i passi  carrabili all'interno dei centri abitati delle frazioni dei comuni con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti fossero di competenza del comune.  Mi sbaglio?

Risposta: Il TOSAP e il  il COSAP compete al Comune e non alla Provincia, così come previsto per la TOSAP  dal comma 4 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93 e per il COSAP dalla parte finale del comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 che così dispone: "Agli effetti del presente comma si
comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Come appare dal testo della legge la spettanza del canone prescinde
dagli obblighi di manutenzione.

 

17. Con la presente si chiede gentilmente di conoscere gli adeguamenti ISTAT da applicare all'importo che dovrà essere versato (per utenze) dalle società di erogazione di pubblici servizi (Enel - Telecom ecc) per l'anno 2009.

 

Risposta: Come indicato nel giornalino 5/09 gli importi sono i seguenti:

Tariffe occupazioni permanenti aziende di erogazione anno 2009.

 

Tenuto conto che gli importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere rivalutati nella misura del 2,00 per cento, per l’anno 2009, gli importi risultano pari:

a)     ad euro 0,944 per i  comuni fino a 20000 abitanti;

b)     ad euro 0,786 per i comuni con popolazione maggiore.

Si ritiene che tale rivalutazione, in quanto già prevista dalla legge, non sia oggetto del blocco tariffario.

 18. L'Associazione Testimoni di Geova ha inoltrato una richiesta di occupazione suolo pubblico, con un banco delle misure di mq. 5, per 38 mercoledì, per 4h. giornaliere. L'occupazione è ad uso: banco di divulgazione biblica.

 

In data 04 aprile 2007 è stata sottoscritta l'intesa tra la Repubblica Italiana e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, per cui anche i Testimoni di Geova sono riconosciuti a tutti gli effetti, come tutte le altre religioni presenti sul territorio nazionale (ed anche dalla Comunità Europea).

 

L'art. 11 "Attività di religione o di culto" della predetta intesa così recita:

"1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura."

 

L'art. 12 "Regime tributario degli enti della confessione" dispone che:

"1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopo, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciiuti possono evolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime."

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se a Suo parere l'occupazione di cui alle premesse, svolta con la finalità di "divulgazione biblica", rientra nelle esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, per le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato? 

 

Risposta:A  prescindere del fatto che sta al comune concedere tale spazio o meno, valutando la richiesta in rapporto agli interessi collettivi, a me pare che tale utilizzo debba condurre alla esenzione, ai sensi della lettera a) del comma 1 dello articolo 49 del D.lgs.n.507/93. Ovviamente, si tratta di verificare se l'uso è quello dichiarato o se invece è diverso, poiché se ad esempio fossero venduti libri oppure si raccogliessero fondi, l'esenzione non dovrebbe essere concessa.

 

In conclusione, la concessione va rilasciata,  senza pagamento del corrispettivo, salvo procedere alla successiva  emanazione di avvisi di accertamento, nel caso in cui l'uso non fosse "direttamente" connesso ad attività di culto.

19. La Provincia sta accertando i passi carrabili sul ns. territorio. Le avevo   già inviato un quesito il 25.3.2009, nella risposta mi confermava che i  passi carrabili all'interno dei centri abitati delle frazioni sono di  competenza comunale. La provincia mi contesta dicendo che l'art. 63 del D. lgs. 446/97 parla di "centri abitati  con popolazione superiore  a 10.000 abitanti" e non come indicato dall'art. 38 del D. lgs 507/93  "...provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con  popolazione superiore a diecimila abitanti...". Pertanto, secondo la  provincia avendo il legislatore omesso il termine "di comuni", i passi  carrabili dei centri abitati delle frazioni sono di propria competenza non  raggiungendo la frazione 10.000 abitanti. Che ne pensa?


Risposta: Non condivido tale interpretazione e ritengo che tale corrispettivo debba competere al Comune.  Io credo che l'omissione della parola comuni non modifichi la tradizionale disciplina prevista per la TOSAP, essendo i due corrispettivi necessariamente omogenei. Ricordo che in
un primo momento il legislatore ha abrogato la TOSAP,  sostituendola con il COSAP, così che pare aberrante tale interpretazione. Alla luce di tale presa di posizione della Provincia, che ritengo che
dobbiate acquisire per iscritto, potete chiedere al MF un parere e/o nel contempo applicare comunque il COSAP, lasciando ai concessionari l'onere di contestare la duplicazione avanti il giudice ordinario. Non mi risulta la sussistenza di chiarimenti ministeriali né di giurisprudenza che avvalori la tesi della Provincia.

20. Il Comune è proprietario di un terreno che rientra in un piano di lottizzazione. Per edificare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (appartamenti che poi rimarranno di proprietà del Comune o della sua società partecipata) viene affidato l'appalto ad una ditta privata che deve occupare il terreno comunale. La società dovrà pagare la Tosap ?

 

Risposta: Tali aree sono di per sé appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e quindi la loro occupazione dovrebbe comportare il relativo assoggettamento, almeno secondo l'interpretazione del MF nei confronti del Comune di Roma. Tuttavia,  ritengo che l'assoggettamento debba essere limitato ai casi in cui l'occupazione è realizzata su strade di transito, poiché solo in tale ipotesi vi è una sottrazione dell'uso collettivo.

 

21. Un bar locale ha comunicato la cessazione dell'attività (maggio 2009). Per la TOSAP, è legittimo ridurre l'importo della Tassa alla metà?

  

Risposta: No. Infatti, la riduzione è applicabile solo quando è il Comune che revoca la concessione, come si evince indirettamente dalla lettura della articolo 41 del D.Lgs.n.507/93, sulla base dei principi di letteralità delle norme tributarie.

 

22. Un ambulante del mercato settimanale, in data 28 aprile 2009 ha rinunciato  alla concessione decennale del posteggio del ns. mercato a causa della malattia del marito. Dal 1° gennaio 2009 l'ambulante in questione non ha  mai occupato il posteggio. Come dobbiamo comportarci per il pagamento anno  2009?


Risposta: Il rinnovo del posteggio richiede il versamento da effettuarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, così come previsto dallo articolo 50, comma 2, del D.Lgs.n.507/93. Ne consegue che in assenza di occupazione e di versamento la TOSAP non è dovuta.

 

23. Una ditta edile ha occupato abusivamente, in una zona poco frequentata del nostro territorio, un'area comunale adibendola a deposito del proprio materiale ed attrezzature edili. Al sopralluogo, effettuato dalla polizia comunale, il titolare ha dichiarato che detta occupazione è effettuata da circa un anno. Si è venuti comunque a conoscenza che l'occupazione è sicuramente superiore all'anno. Questo ufficio tributi dovrà emettere avviso di accertamento per omessa denuncia e versamento tosap temporanea o permanente? ed esclusivamente sulla base del verbale della polizia municipale e da quanto dichiarato dal contribuente, non potendo provare che è superiore all'anno?

La polizia deve anche applicare una sanzione per occupazione abusiva?Infine, il contribuente, successivamente alla notifica del verbale ed avviso di accertamento dovrà comunque presentare richiesta di occupazione del suolo e denuncia tosap?

 

Risposta: La polizia comunale avrebbe dovuto fare verbale ed applicare la sanzione prevista dallo articolo 26 del codice della strada, a cui consegue la sanzione accessoria consistente nello ordine di sospensione dei lavori prevista dal comma 12 del predetto articolo. L'ufficio tributi sulla base di tale verbale dovrà emettere avviso di accertamento per occupazione temporanea, aumentata del 20 per cento, così come previsto dal comma 2 dello articolo 42 del D.Lgs. 507/93, a decorrere da un anno antecedente alla data del verbale, motivandone la decorrenza sulla base della confessione del trasgressore.

Il trasgressore dovrebbe rimuovere l'occupazione abusiva e richiedere il rilascio di concessione, che potrà essere permanente o temporanea, a seconda della durata della concessione, considerando tale fattispecie come nuovo e distinto rapporto rispetto a quello precedente.

 

Si allega fac simile avviso di accertamento.

 

24. Una associazione di auto storiche ha richiesto l'occupazione, e relativa chiusura, di una strada nel centro del Comune, per sole 2 ore. Il nostro regolamento tosap prevede testualmente che "sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore". La esenzione prevista nel nostro regolamento è legittima?

Se sì, è applicabile secondo la sua interpretazione al caso di specie (essendo la dicitura "manifestazioni del tempo libero" molto generica)?

 

Risposta: Tale disposizione è illegittima e va disapplicata. Infatti, per costante giurisprudenza le esenzioni trovano applicazione solo in base a specifiche disposizioni della legge statale. Si allega per analogia la sentenza della Cassazione n. 17495/03

 

25. Una ditta deve ristrutturare un immobile sito in una zona centrale del Comune. Ha chiesto l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per 18 mesi. Trattasi di occupazione permanente? In caso affermativo, è applicabile la tariffa annuale adottata dal Comune nei limiti previsti dall'art. 44 d.Lgs. 507/1993, senza alcuna riduzione?

 

Risposta: Tale occupazione riveste carattere permanente. Avendo la TOSAP permanente carattere annuale, la stessa va pagata per due annualità, la prima al rilascio della concessione e la seconda entro il mese gennaio dell'anno successivo. La legge non prevede al riguardo alcuna riduzione.

 

26. A seguito di una richiesta di occupazione di  suolo pubblico temporaneo per carico e scarico detriti derivanti da lavori edili per una superficie di mq. 30,il Comando di P.M. prescrive, che per motivi di viabilità, dovrà essere chiusa la strada dove insiste l’occupazione. Vorremmo sapere se il canone deve essere calcolato soltanto sulla superficie realmente occupata, ossia mq. 30, oppure su tutto il tratto di strada che sarà chiuso.

 

 

Risposta: Come indirettamente si evince dalla questione che riguarda i passi carrai a raso, ritengo che la superficie da considerare sia quella materialmente occupata e descritta nell'atto di concessione e non la superficie della strada.

 

27. In occasione delle elezioni amministrative i partiti politici chiedono di effettuare comizi elettorali occupando suolo pubblico superiore a 10 mq (limite massimo per non pagare).

 

In questo caso, superando i 10 mq, devo far pagare l’occupazione con tariffa piena?

 

Risposta: La norma tributaria ha carattere speciale e trova applicazione. Ora, il comma 67 dello articolo 3 della legge 549/95 così dispone:

 

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

 

Superando la concessione 10 mq e trovando applicazione la legge in modo ordinario ne consegue:

a) la superficie occupata non è ridotta di 10 mq;

b) la tariffa è ridotta dell'80 per cento, giusta la previsione di cui al comma 7 dello articolo 45 del D.Lgs.n. 507/93.

 

28. Sul territorio è sita una edicola su suolo pubblico, l’edicola è stata ceduta in data 02/03/2009 ad un nuovo proprietario. Devo far pagare la tosap permanente al vecchio proprietario sino al 02/03/2009 ed al nuovo dal 03/03/2009 sino alla fine dell’anno o devo applicare la tosap temporanea per entrambi?

 

Risposta: La TOSAP permanente ha carattere annuale. Ne consegue, onde evitare duplicazione, che il concessionario vigente al 31 gennaio, così come previsto dal comma 2 dello articolo 50 del D.Lgs.n.507/93, versi per l'intera annualità, mentre quello subentrante non vi è tenuto a tutto il 2009 ma solo dal 2010, a patto che le parti dimostrino di aver stipulato avanti il notaio atto di cessione di azienda che comprenda tale edicola. In assenza di formale cessione, a prescindere dalle violazioni rilevabili per la disciplina commerciale, il subentrante è tenuto a corrispondere nuovamente la TOSAP per il 2009.

 

29. Una ditta è subentrata all’attività di pubblico esercizio di un’altra ditta che aveva in concessione una parte di suolo pubblico ad uso dehor fino al 18/04/10. La nuova ditta ha richiesto la voltura della concessione che io sarei favorevole a rilasciare fino al 18/04/10 e non per n. 4 anni dalla data di voltura come pare possa essere interpretato il regolamento che le allego in calce.

 

Risposta: Nel caso di subentro in una concessione il subentrante acquisisce i diritti del cedente l'azienda ceduta. Ne consegue che rimane ferma la scadenza al 18.4.2010. Prima di tale scadenza il cessionario potrà presentare domanda di nuova concessione. Evidenzio che il subentro è condizionato dalla presentazione di atto notarile di cessione di azienda.

 

In conclusione, la voltura dovrà essere concessa sino alla data del 18.04.2010 e non per 4 anni. Dopo tale data il Comune valuterà se concedere una nuova concessione.

 

30. Nel centro sportivo del Comune hanno sede le Polisportive Locali ed un bar dato in gestione, da due mesi è anche la sede provvisoria del Comune e dell'Ufficio Postale (in attesa di ristrutturazione del vecchio Municipio).

 

L'area che era accessibile per attività sportiva ove il bar occasionalmente somministrava bevande ed alimenti con regolare licenza commerciale di bar e tavola calda, ora con la presenza degli Uffici Comunali e Postale ha incrementato il proprio volume d'affari, il gestore ha delimitato un piccola area (circa 30 mq.) con tavolini ed ombrelloni.

 

- Tutta l'area  è Comunale

- il bar è dato in gestione

- non c'è una via pubblica ma un percorso pedonale per accedere al bar.

 

Questa area è da assoggettare alla TOSAP? 

 

 

Risposta: Tali occupazioni sono normalmente assoggettabili ad ICI. Infatti, tali aree appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente assoggettamento ai sensi della previsione di cui al comma 1 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93.

 

31. Una ditta concessionaria di una porzione di suolo pubblico (che scade il 31/12/2011) ha avuto luogo il trasferimento di gestione in capo ad una nuova società a seguito di atti d’acquisto d’azienda (come risulta da una stringata comunicazione dell’ufficio commercio). Possiamo rilasciare una concessione alla nuova società con scadenza il 31/12/2011? E’ come il caso del subentro per cessione di azienda il cui subentro è condizionato dalla presentazione di atto notarile di cessione di azienda?

 

Risposta: La legge impone che il trasferimento della azienda sia documentato con la presentazione di atto notarile. In tale ipotesi non si da' luogo a nuova concessione ma alla sua continuazione fino alla scadenza originaria. Si volturi la autorizzazione a nome della ditta cessionaria. Diverso è il discorso per il pagamento della TOSAP. Infatti, la ditta subentrante è tenuta al pagamento solo al termine del periodo impositivo posto in capo al precedente occupante.

 

32. Gli impianti pubblicitari posti su suolo pubblico vanno assoggettati anche alla TOSAP?

 

Risposta: Tali impianti non vanno di regola assoggettati alla TOSAP, stante che la superficie della loro proiezione a terra (spessore) è di regola inferiore a ½ mq. Riporto, qui sotto, ampia giurisprudenza:

 

CTR del Lazio. Sezione XX, sentenza n. 18 del 2008 (TOSAP: i  cartelloni pubblicitari pagano anche se non utilizzati e la superficie è calcolata in base alla proiezione).
  
La TOSAP   non   colpisce   la  maggiore  o  minore  superficie  occupata dal cartellone pubblicitario  in  funzione  della  destinazione di esso (poiché a ciò provvedono  la  tassa  sulle  insegne  e l'imposta sulla pubblicità), ma colpisce l'occupazione  del  suolo,  proporzionale al perimetro della "faccia" (o dell'eventuale   somma  delle  facce  data l'inclinazione  del  tabellone) prospiciente la superficie.

 
La tassa per le occupazioni sovrastanti il suolo va commisurata, anche con riguardo a tabelloni o cartelli stradali, non già alla superficie complessiva dei medesimi, bensì all’area delle rispettive proiezioni verticali sul suolo pubblico.

(Cassazione Civile, Sezione I, 13 ottobre 1986, n. 5984)

 Nel caso di occupazioni realizzate con impianti pubblicitari la superficie tassabile va calcolata separatamente, quella del suolo, mediante paletti di sostegno e quella sovrastante il suolo, calcolata sulla base della proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro del corpo sostegno.

La superficie minima tassabile (1/2 mq) va considerata in relazione a ciascun punto ove insiste l’impianto pubblicitario, ancorché l’autorizzazione sia contenuta in un unico provvedimento.

(Risoluzione 8 giugno 2000, n. 84)



Cassazione civile , sez. trib., 22 gennaio 2007, n. 1306: impianti pubblicitari e per affissioni non soggetti a TOSAP

Gli impianti pubblicitari" e gli "impianti per pubbliche affissioni" di cui agli art. 3, comma 3, e 4 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, sono soggetti all'imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

 

      33.     I residenti di una via già esistente dove i passi carrai non avevano manufatti che agevolassero l’uscita hanno pagato l’importo previsto dal codice della strada per 30 anni adesso è stata risistemata la via e sono stati fatti dei marciapiedi. Gli utilizzatori dei passi carrai sono tenuto al pagamento annuale della cosap?

 

Risposta: Certamente si, tanto più che ora vi sono passi carrai nel senso definito per la TOSAP dal comma 4 dello articolo 44 del D.Lgs.n.507/93.

 

 

34. I residenti di una via già esistente dove i passi carrai non avevano manufatti che agevolassero l’uscita hanno pagato l’importo previsto dal codice della strada per 30 anni adesso è stata risistemata la via ed è stata costruita una pista ciclabile nella quale non ci sono manufatti a raso ma aiuole distanti dai muri di confine che dividono la ciclabile dalla strada principale anche in questo caso sono tenuti al pagamento della cosap?

 

      Risposta: Certamente si. Infatti, trattasi comunque di una opera visibile che si concretizza con un intervallo che facilita l'accesso.

 

35. Nel nostro comune è stato costruito un condominio a forma di quadrato con accesso da due lati e al centro una aiuola (vedi disegno allegato). All’interno ci sono alcuni esercizi commerciali e non (farmacia, bar, posta, gelateria ecc.). L’area interna condominiale, sulla quale si affacciano alcuni esercizi commerciali, per effetto di una convenzione tra il Comune e i proprietari degli immobili, è stata dichiarata privata ma di uso pubblico (vedi convenzione allegata pag 4 e 5). Nei due lati di accesso all’area privata/uso pubblico sono stati installati n. 2 cancelli che alla sera vengono chiusi e interdiscono l’accesso al pubblico. Il Bar che si trova all’interno ha chiesto di occupare con tavoli e sedie la parte esterna appena fuori dall’entrata del Bar. La gelateria ha fatto la stessa richiesta. Domanda: E’ corretto sostenere che pur essendo un’area condominiale deve pagare l’occupazione suolo pubblico in quanto dichiarata ad uso pubblico dalla convenzione? La gelateria, a differenza del Bar, può funzionare anche nelle ore serali in quanto ha due entrate (una prima del cannellone che viene chiuso e l’altra dopo il cannellone)

 

Il Bar invece chiude la propria attività prima della chiusura del cannellone, in quanto non può entrare più nessuno. Dobbiamo riservare un trattamento diverso relativamente al pagamento dell’occupazione suolo in virtù di quanto sopra descritto?

 

 

Risposta: E’ necessario distinguere  le occupazioni che si realizzano su l'area interna se esse erano presenti al momento della conclusione dei lavori di edificazione o meno. Mentre le prime non sono assoggettabili perchè l'area al momento dello inizio della occupazione era privata, tutte quelle sorte successivamente vanno normalmente assoggettate a TOSAP. Ora, le occupazioni in argomento dovrebbero essere assoggettate come temporanee e differire caso mai solo per le ore giornaliere di esposizione perché sorte successivamente.

 

Per quanto concerne i cancelli essi potranno essere assoggettati come passi carrai, se vi è interruzione di marciapiede o comunque una opera visibile che faciliti l'accesso, così come previsto dal comma 4 dello articolo 44 del D.Lgs.n.507/93.

 

 

36. Un contribuente gestisce un bar nel nostro territorio all’altezza di un incrocio, ed ha un passo carraio (con abbassamento del marciapiede che facilita l’accesso) proprio in prossimità di un semaforo, di  fronte al quale sono state disegnate le strisce pedonali. Ora il contribuente ha inviato una richiesta di rimborso COSAP relativo al passo carraio in questione per gli anni precedenti in quanto sostiene che, essendoci le strisce pedonali, l’accesso al passo carraio viene ostacolato dai pedoni e non può liberamente accedere alla sua attività.

 

37. Mi chiedono i conteggi per l’occupazione di suolo pubblico per il periodo di due anni per il posizionamento di una gru. Devo applicare la tassa temporanea o devo procedere come se fosse un’occupazione permanente?

 

Risposta: L'occupazione riveste carattere permanente. Ora, trovando applicazione la tariffa permanente ed essendo questa applicabile per anni solari, il concessionario dovrà corrispondere l'intero importo dovuto per il 2009 al momento del rilascio della concessione e le altre due annualità 2010 e 2011 entro il mese di gennaio di ciascun  anno.

 

 38. Abbiamo avuto  una richiesta da parte di due esercizi pubblici di effettuare dei trattenimenti folcloristici tutti i venerdì del mese di luglio,  su un’area adibita a parcheggio : Tale area e’ asservita ad uso pubblico gratuito a seguito di convenzione sottoscritta tra l’immobiliare, che ha costruito e poi venduto tutte le unità immobiliari a privati,  ed  il Comune di…. Nella convenzione si legge che la manutenzione ordinaria e straordinaria di tale area resterà in perpetuo a carico dell’ Immobiliare e dei suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo. A carico del comune, ci sono la segnaletica orizzontale e verticale sostituzione lampade etc: Vi e’ poi indicato che tutte le obbligazioni indicate nella convenzione sottoscritta, vengono assunte dalla società per sé ed eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Come mi comporto con il rilascio dell’autorizzazione e l’eventuale pagamento del canone?

Devo chiedere il nulla osta all’amministratore del condominio?

 

Risposta: Su questione analoga abbiamo già in passato parlato. Ora, il parere preventivo al condominio dovrebbe essere richiesto solo in quanto la convenzione espressamente lo preveda. Del resto, in presenza di tale condizione il parere sarebbe certamente negativo, poiché è inevitabile che tali attività possano creare disturbo per i condomini. Se le cose stanno così, il Comune valuti quale interesse privilegiare, ossia quello della collettività o quella dei singoli condomini e di conseguenza decida, imponendo nel caso  ai concessionari modalità ed orari di svolgimento di tali attività che rendano il  meno traumatico possibile la coesistenza.

 

39. Se una associazione culturale occupa il suolo pubblico in occasione di una manifestazione (musica,ballo,cinema,pittura) patrocinata dal comune è soggetta al pagamento della tassa o si può considerare esente in quanto patrocinata ?

 

Risposta: Come affermato dalla Cassazione con la sentenza che allego (n. 17495/03), gli Enti non commerciali, nel caso di iniziative culturali,  godono della riduzione TOSAP dello 80 per cento prevista dal comma 7 dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, ma non della esenzione, a nulla rilevando  che detta iniziativa sia patrocinata dal Comune .

 

 

40. Devo rilasciare una concessione per passo carrabile a raso, dovendo  interrompere i parcheggi per poter permettere il passaggio dell'auto del  richiedente quale tariffa dobbiamo applicare: quella per passo con  manufatto essendoci un'interruzione di parcheggio o quella per passo carrabile a raso?


Risposta: Il  passo carraio a raso non sconta detto corrispettivo, salvo che contestualmente non sia concesso anche una area antistante, così come previsto dal comma 8  dello articolo 44  del D.Lgs.n.507/93, a valere quindi anche per il COSAP. E' quindi la tariffa  specifica prevista dal Comune per i passi carraio a raso che deve trovare applicazione.

 

41.La soc. …..Spa ha una concessione per l’occupazione del sottosuolo pubblico per il passaggio dei tubi che trasportano l’acqua da uno stabilimento all’altro e dalla fonte allo stabilimento finale di imbottigliamento, ora a seguito di lavori effettuati con autorizzazione richiesta all’ufficio tecnico comunale hanno sostituito tutta la tubazione perche’ era vetusta,  adesso dobbiamo rivedere l’autorizzazione e se del caso modificarla qualora fosse variato il kilometraggio della tubazione : Le chiedo se in alcuni punti le tubazioni vecchie fossero state lasciate per vari motivi, ma comunque sono inutilizzate, il canone da calcolare e’ solo sulle nuove o anche su quelle vecchie in disuso?

 

Risposta: Il presupposto impositivo del corrispettivo di cui trattasi è connesso alla occupazione di suolo pubblico e non alla utilizzazione degli oggetti che realizzano l'occupazione. Ne consegue che in tale ipotesi sarebbero da considerare anche le tubazioni vecchie lasciate in disuso. Ricordo, poi, che durante l'esecuzione delle opere di installazione, va applicata la TOSAP temporanea, ridotta del 50 per cento, così come previsto dal comma 5, parte finale, dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93.

 

 

42. Se una associazione culturale occupa il suolo pubblico in occasione di una manifestazione (musica,ballo,cinema,pittura) patrocinata dal comune è soggetta al pagamento della tassa o si può considerare esente in quanto patrocinata ?

 

Risposta: Anche tali Enti sono normalmente assoggettati alla TOSAP, come indirettamente si evince dallo articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, che concede loro, ma solo per le finalità ivi descritte  la riduzione dello 80 per cento della tariffa. Si allega sentenza Cassazione a conforto (17495/03). Infatti, il comma 7 di detto articolo così dispone:

 

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento (5)

 

In conclusione, si applica la riduzione, ma solo se l'occupazione è strettamente connessa a finalità politiche, culturali o sportive.

 

 

 

43.Il ns. comune ha più di 10.000 abitanti. La concessione per i passi  carrabili il cui pagamento è di spettanza della provincia deve essere  rilasciata dal comune ?(mi è arrivata una richiesta in tal senso ma mi  pare che la concessione debba essere rilasciata dalla provincia)

 
Risposta: E' il centro abitato e non la popolazione del Comune rilevante per il rilascio della concessione. Ora, il comma 3 dello articolo 26 del D.Lgs.n.285/92, così dispone:
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (2).

Ne consegue che la concessione va rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia.

 

 

 

44. La ditta …… attraversa il territorio di ….. con le condutture di gas e ne gestisce la distribuzione in un paese limitrofo. Ora questa ditta deve svolgere lavori importanti su tutta la rete di condutture in territorio di ….., le chiedo ai fini Tosap come si configura questa situazione. Premetto che la ditta in questione non ha mai versato nulla a …. per l'occupazione del sottosuolo e non ha utenze in …...

 

 

Risposta: E' necessario distinguere fra occupazione temporanea e permanente. Infatti, essa, durante l'esecuzione dei lavori sarà assoggettata alla norma occupazione temporanea, con la riduzione del 50 per cento prevista dalla ultima parte del comma 5 dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, con le ulteriori riduzioni previste dal comma 1 ed 8 del predetto articolo, in quanto applicabili. Per le occupazioni permanenti, invece, non avendo utenti trova applicazione il canone minimo di euro 516,46, previsto dal numero 3 del comma 2 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97.

 

Per le occupazioni temporanee la quantificazione deve essere fatta in relazione a ciascuna concessione.

 

 

3.in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

 

 

45. Abbiamo un pub che ha occupato con i tavolini un'area antistante che però è provinciale. Considerato che però questa occupazione disturba l'accesso ad un condominio sito sul ns. territorio, come fare:

1° a controllare se sono stati autorizzati ad occupare;

2° in questo caso l'autorizzazione provinciale non deve essere coordinata con il comune?

 

  

Risposta: Ai sensi del comma 3 dello articolo 26 del D.Lgs.n.285/1992,  la competenza al rilascio delle concessioni è del comune, previo nulla osta della Provincia.

 

 

46. In…… c'è un'edicola che fino al 2007 ha pagato come occupazione di suolo pubblico la TOSAP permanente sui mq. occupati, dal 2008 è stata accatastata in C1 come proprietà:

comune di ……  "proprietà per l'area" e sig.a T.F. "proprietà superficiaria".

 

Ai fini ICI non deve versare poichè l'importo è al di sotto del minimo, per quanto riguarda invece la TOSAP le chiedo se dovrà essere calcolata sulla superficie che la titolare utilizza come parcheggio ed esposizione di locandine varie o su tutta la superficie compreso i 7 mq. di edicola?

 

 

Risposta: A mio avviso le edicole, oltre a corrispondere l'iCI, debbono corrispondere un canone di  concessione, sostitutivo della TOSAP, così come previsto dallo articolo 27 del codice della strada, da determinarsi liberamente dal Comune, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. In conclusione, il concessionario dovrà versare:

a) l'ICI;

b) la TOSAP temporanea, per l'area occupata, esclusa l'edicola;

c) un canone di concessione per la superficie occupata dalla edicola.

 

A Brescia, per esempio, è stabilito un canone di concessione sui chioschi, un tanto al mq.

 

Chieda, dunque, agli amministratori direttive in ordine alla determinazione del canone di concessione, evidenziando che di contro sarebbe illogico che il concessionario corrispondesse nel complesso un corrispettivo inferiore a quello in precedenza corrisposto.

 

 

47. Sappiamo che ai fini TOSAP sono tassate anche le occupazioni abusive di  suolo pubblico. Questo comune ha soppresso la tassazione ai fini TOSAP dei  passi carrai. Rimane in vigore il canone ricognitorio comunale per il  quale tuttavia non è previsto regolamento (almeno in questo comune). Ci si  chiede:  I passi carrabili abusivi sono sottoposti all'applicazione del canone  ricognitorio comunale così come avviene per la TOSAP?


Risposta: Per costante giurisprudenza il pagamento della TOSAP o del COSAP non esclude il pagamento di altri canoni dovuti per la medesima occupazione, fermo restando il principio stabilito dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 che la TOSAP o il COSAP debbono essere portati in deduzione. Ora, il fatto che il Comune abbia escluso l'applicazione della TOSAP sui passi carrai non esclude l'applicabilità ai medesimi di canoni ricognitori o di concessone, i quali trovano fondamento nel codice della strada (articolo 27 del D:Lgs.n. 285/1992). Ora, il comma 7 di tale articolo prevede che il proprietario della strada possa imporre canoni annuali oppure una somma  una tantum. La carenza tuttavia di un regolamento mette in difficoltà l'operatività dello
Ufficio. Si consiglia di chiedere alla Amministrazione comunale se intende comunque applicare tale canone ai passi carrai e se del caso di fissare i criteri di determinazione. Si fa rilevare che nonostante tali canoni aggiuntivi possono trovare applicazione, la generalità dei comuni che ha deciso di non applicare la TOSAP ai passi carrai, neppure applica detti canoni, poiché la relativa applicazione sarebbe una presa in giro.

 

48. Le Ferrovie hanno ceduto in affitto a questo comune un terreno ora adibito a parco comunale. Il comune a sua volta a dato in gestione, ad una associazione sita nel territorio, la conduzione del parco. Ora questa associazione vuole organizzare una festa in detto parco, deve presentare a questi uffici richiesta di occupazione del suolo pubblico e relativo versamento della tassa? 

 

Risposta: Il parco è senza dubbio gravato da servitù di pubblico passaggio, a favore del Comune. Ne consegue che tale occupazione è subordinata al rilascio di apposita concessione, che al pagamento del  corrispettivo della occupazione.

 

49. I vigili hanno revocato il posteggio del mercato settimanale ad un  ambulante  che ha superato le assenze  consentite dalla normativa e, comunque, nel  corso dell'anno 2009 non ha mai occupato. Il comune a inizio anno, come di  consueto, aveva inviato il conteggio della TOSAP per l'anno 2009 ma non è  stato pagato.  Compete a questo ambulante il pagamento della TOSAP 2009 almeno per i mesi fino alla revoca oppure no?


Risposta: Fino alla notifica dell'atto di revoca la TOSAP va corrisposta, come del resto risulta chiaramente esposto dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93. Infatti, il presupposto impositivo è conseguente alla concessione e non allo utilizzo del posteggio.

 

50. Ho riscontrato mancati pagamenti dei canoni COSAP fin dall'annualità 2005 (occupazioni suolo pubblico per mercato, autorizzate in anni precedenti) . Sarebbe mia intenzione procedere alla notifica dell'avviso di accertamento canone con irrogazione delle sanzioni e successivamente, in mancanza di regolarizzazione procedere all'iscrizione a ruolo. 

Mi sorgono però queste domande:

1) fino a quale annualità posso sollecitare ?

2) Quali sanzioni devo applicare e per quale importo?

3) il nostro regolamento prevede la contestuale firma dell'atto di accertamento da parte del Responsabile di Area e del Responsabile del Procedimento? Devo applicare il regolamento comuna ora in vigore o deve firmare il Responsabile del Tributo (cioè solo io)? 

 

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.

 

Risposta: Anche per le entrate patrimoniali il termine di decadenza è di cinque anni, trovando applicazione l'articolo 2948, n.4, del c.c.. La sanzione è unica va dal 100 al 200 per cento. In sintesi, il mancato pagamento rende irregolare l'occupazione. La firma è una sola, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo un atto firmato dal Sindaco e dal funzionario responsabile. Trattandosi di entrata patrimoniale l'atto va firmato dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

 

Il ricorso va proposto al Tribunale (spero che abbia scaricato il nuovo modello).

 

51. Il nostro regolamento prevede la riduzione del 50% per le occupazioni  temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.  Un cittadino chiede l'applicazione della riduzione per il seguente caso. Un cittadino munito di regolare permesso di costruire deve costruire la  propria abitazione. Si tratta di un'abitazione prefabbricata (di quelle a basso consumo  energetico).  Il cittadino ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione del  suolo pubblico per depositare un autoarticolato contenente l'abitazione  smontata. L'autoarticolato è posto in un parcheggio pubblico a circa 100 mt  dall'area di cantiere.  A suo avviso la fattispecie descritta rientra nella cosiddetta attività  edilizia ?
 
Risposta: Poiché l'occupazione è finalizzata alla realizzazione della abitazione, non avrei dubbi nel concedere detta riduzione.

 

52. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di COSAP computate ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, questo Comune nel Regolamento Comunale COSAP all'art

 

33 prevede in caso di occupazioni abusive quanto segue: ".... Omississ.... Ai sensi dell'art. 63 lettera g)

del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, per le occupazioni abusive, temporaneee e permanenti, si

applica un'indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 5 per cento considerando permanenti

le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni

abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Ai sensi dell'art. 63 lettera g-bis) del D.Lgs.

15.12.1997 n. 446 per le occupazioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa

pecuniara di importo pari all'indennità prevista dal precedente comma, fermo restando le sanzioni

stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modifiche .... Omississ...".

Premesso ciò considerato che trattasi di sanzione amministrativa_ pecuniaria per la cui applicazione

sembra doversi ricorrere al dettato normativo di cui all'art. 16 (pagamento in misura ridotta) della

Legge 689/91 si chiede se l'importo derivante dal conteggio della sanzione operato secondo quanto

previsto dal predetto articolo di Regolamento Comunale sia quello da far pagare al trasgressore, ovvero

se detto importo sia quello massimo della sanzione cui va applicata la regola di un terzo del massimo

prevista dall'art. 16 della Legge 689/81 (il minimo della sanzione in questo caso non esiste). Applicando

detta regola, qualora ritenuta- corretta questa interpretazione, la sanzione effettiva da comminare

sarebbe ridotta ad un terzo.

 

 

Risposta: In virtù di quanto previsto dalle lettere g) e g-bis dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 che sotto riporto,  le vostre disposizioni regolamentari risultano conformi alla norma:

 

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

 

Per quanto concerne invece la sanzione amministrativa, si precisa che essa deve essere quantificata sulla base di quanto previsto dallo articolo 16 della legge 689/81 che così dispone:

Articolo 16

Pagamento in misura ridotta (1).

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (2).

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (3).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

 

Ora, essendo più favorevole, va applicata la sanzione nella misura di 1/3 di 200, così che la sanzione risulta applicabile nella misura del 66,67 per cento.

Tuttavia, se questo non paga la sanzione, il Comune deve inviare al trasgressore ordinanza.ingiunzione ai sensi del successivo articolo 18 di tale legge, contro il quale il trasgressore può presentare ricorso alla autorità competente e quindi al Giudice di Pace. Per le ragioni anzidette, suggerisco di separare il recupero del COSAP dal recupero della sanzione, essendo differenti i giudici competenti.

 

 

53. Dovendo autorizzare la chiusura di una strada per demolizione di fabbricato, nulla prevedendo il regolamento comunale  per l'occupazione suolo pubblico in proposito ,  ed essendo la durata di tale occupazione non ben determinata:

come quantificare la superficie? ( essendo la chiusura della strada necessaria per evitare pericoli e siccome   l'occupazione non riguarderebbe il suolo pubblico, o al massimo dovrebbe essere in corrispondenza  del fabbricato da demolire, e per non per tutta la strada). Potrebbero  esserci riduzioni o esclusioni dalla tassa? 

 

 

Risposta: Più volte il Ministero delle Finanze ha evidenziato che punto centrale per la quantificazione della TOSAP è l'atto di concessione. In esso deve essere indicata la durata della concessione, la superficie del suolo pubblico,  sottratto all'uso collettivo. Se la strada è comunale, tutta la superficie di essa deve essere considerata. Nella richiesta di concessione dovranno essere indicati detti elementi ed il Comune rilascerà la concessione valutando le ripercussioni del rilascio sugli interessi della collettività, con la più elevata discrezionalità. Le ricordo che domanda di concessione e concessione vanno assoggettate ad imposta di bollo.

 

54. Una ditta Agricola ha richiesto l’occupazione permanente di circa 14 mq di area pubblica con un distributore automatico di latte per la durata di 5 anni rinnovabili di altri 5 anni.

La richiesta è stata fatta a giugno 2009, il costo al mq per l’occupazione permanente risulta di Euro 20,66 per un totale annuo di Euro 289,00.L’autorizzazione verrà rilasciata in data di domani.

Il nostro Regolamento cita all’Art. 33 VERSAMENTO DELLA TASSA  “Per le occupazioni permanenti  il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque , non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio medesimo.  Si chiede se è corretto a norma di Legge far pagare l’intera annualità 2009 anche se il distributore del latte verrà collocato verso la fine di settembre.

 

Risposta: Si perché la TOSAP permanente va ad anno solare, come si evince letteralmente dallo articolo 44 comma 1 del D.Lgs.n.507/93;

 

55. Il concessionario della TOSAP permanente chiede il pagamento sia effettuato per gli anni successivi  dopo l’anno dal rilascio e quindi chiede che le annualità  partano dalla data di emissione dell’autorizzazione es. 22/09/2009, con scadenza il 22/09/2010 e così per i successivi anni. E’ possibile ?

 

Risposta: No. Il pagamento è da effettuarsi in via anticipata per l'intera annualità  entro il 31 gennaio di ciascun anno, come si evince dalla lettura del comma 2 dello articolo 50 del predetto decreto. Quindi, il concessionario dovrà corrispondere la tassa per 5 annualità. In sintesi, le frazioni di anno si considerano un anno, anche se per ipotesi assurda l'inizio della concessione decorresse dal 31 dicembre.

 

56. Capita spesso che il Comune stipuli convenzioni con associazioni locali per la concessone in uso gratuito di suolo pubblico (sia demaniale che del patrimonio indisponibile) per finalità  associative diverse da assistenza, previdenza, sanità , educazione, cultura, ricerca scientifica. Si chiede se quando trattasi di suolo pertinenziale di edifici pubblici, iscritto in inventario unitamente all'edificio di cui è pertinenza, debba ugualmente applicarsi la TOSAP, tra l'altro per occupazioni permanenti, potendo la Giunta esentare dal canone concessorio ma non dalla TOSAP. Si chiede inoltre che il fatto che l'area sia o meno recintata possa portare a considerazioni diverse sull'applicabilità  della TOSAP.

 

Risposta: Il comma 1 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93 assoggetta alla TOSAP  le occupazioni di suolo pubblico  realizzate su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Ora, si ritiene che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune siano quelli effettivamente destinati ad attività istituzionali del Comune stesso, così che le aree pertinenziali di tali palazzi pubblici, in quanto  concesse in uso a terzi, quali scuole, giardini pubblici, aree verdi, municipio, ecc,  debbano essere assoggettate al pagamento della TOSAP, a nulla rilevando che tali aree siano o meno recintate con la costruzione, essendo sufficiente il relativo asservimento anche di fatto, così come preteso dallo articolo 817 del codice civile.

 

Infine, si ritiene che sia errata l’interpretazione secondo la quale il Comune potrebbe esentare tali occupazioni se in luogo della TOSAP dovesse applicare il COSAP, poiché una attenta lettura delle disposizioni vigenti fa ritenere che il Comune che applica il COSAP non possa concedere esenzioni non previste per la TOSAP.  Al riguardo, il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195 del 21 dicembre 2000 ha ritenuto esentabile dal COSAP i passi carrai solo per il fatto che tale facoltà è prevista per la TOSAP.

 

57. Un commerciante ha davanti la vetrina del suo negozio il parcheggio per un posto macchina. Considerato che detto parcheggio ostruisce la visuale della vetrina, ha fatto richiesta di potervi mettere delle fioriere a 3 metri dalla vetrina stessa. Dopo il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale gli è stato accordato il permesso; quindi viene tolto il posto macchina e sostituito con le fioriere. Ora devo rilasciare la concessione: che cosa devo fargli pagare? Solamente l'ingombro delle fioriere perchè vi resta il passaggio pedonale o devo fargli pagare tutta l'area sottratta al parcheggio?

 

Risposta: La tassa occupazione è dovuta a causa del sacrificio imposto alla collettività a favore del singolo concessionario. Ne consegue che la TOSAP dovrà essere quantificata in base alla superficie sottratta allo uso pubblico e non con riferimento alla sola superficie occupata dalle fioriere. Tale superficie, peraltro, dovrebbe essere indicata anche sulla concessione.

 

58. Ho un problema con avvocato perchè ho contestato l'abusiva occupazione per  un passo carrabile usato per il passaggio di uno scooter. L'avvocato mi  scrive dicendo"non mi pare una giustificazione che all'interno del portone  sia stato rinvenuto un motorino: forse allora ogni civico che ha al suo interno un veicolo (ad esempio una bicicletta) per il medesimo motivo dovrebbe corrispondere la tassa in oggetto". Vorrei rispondere che ciò che  obbliga al pagamento è la modifica del marciapiede, indipendentemente da  quale mezzo viene usato, ma il comune ha realizzato molti anni fa (almeno  50) questo scivolo senz'altro senza chiedere il consenso agli eventuali  utilizzatori e l'UTC al quale mi sono rivolta mi ha scritto di non far  ripristinare lo scivolo perchè in futuro potrebbe essere utilizzato dalle  carrozzine dei disabili. Ho intenzione di riconfermare (li ho già confermati altre DUE VOLTE ) gli atti di accertamento ma non saprei come  mettere a posto l'avvocato.


Risposta: Il fatto che sia stato il Comune a realizzare il passo carraio non  fa venir meno l'assoggettamento del medesimo alla corrispettivo dovuto per tale occupazione, a nulla rilevando il fatto che il medesimo non sia utilizzato da alcuno, persino da una bicicletta. Faccia leggere allo
avvocato a conferma il comma 6 dello articolo 44 del D.Lgs.n. 507/93. Con tale comma si limita la superficie massima assoggettabile a 9 mq, mentre l'eccedenza è assoggettabile nella misura del 10 per cento. Tale principio, specificatamente previsto per la TOSAP, si rende applicabile anche per il COSAP, stante l'alternatività dei 2 corrispettivi citati, prevista dallo
articolo 63 del D.-Lgs.n.446/97.

 

59. Le concessioni di occupazione suolo pubblico sono soggette a imposta di registro? E se sì, in che misura?

Risposta: Tali concessioni, in quanto non redatte in forma pubblica, non sono sottoposte a registrazione e ciò per la carenza del contenuto patrimoniale, non rientrando nella previsione degli articoli 11, prima parte della tariffa  e 2, seconda parte della tariffa allegata al DPR 131/86, così
come chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 260578 del 22 aprile 1993, in risposta a quesito proposto dalla Provincia di Venezia.

 

60. Un contribuente ha posizionato una fioriera sul marciapiede di fronte alla vetrina del suo negozio. Asserisce che il marciapiede è privato, fatto costruire dal proprietario dell'immobile dove si trova il negozio. Preciso che la proprietà non è recintata, quindi chiunque può passare. Deve pagare la Tosap e in che misura?

 

Risposta: Sul marciapiede, in quanto il medesimo risulti non recintato, si realizza servitù di pubblico passaggio, mediante "dicatio ad patriam", raoppresentata dalla implicita volontà del proprietario dell'area (che rimane formalmente privata) destinata l'area ad uso pubblico.  Ne consegue che l'occupante è tenuto a chiedere preventivamente al conmune la concessione ed a corrispondere la TOSAP permanente (ad anno solare) rapportata alla superficie delle figura geometrica dell'area sottratta all'uso pubblico.

 

 

61. Al piano terra di un immobile c'è un bar con pasticceria. Nella parte davanti di questo immobile c'è un porticato dove il titolare dell'esercizio d'estate mette i tavolini per i propri clienti.  Preciso che il porticato è parte integrante dell'immobile stesso. Anche in questo caso è dovuta la Tosap?

 

Risposta: Qui è necessario verificare se il portico è destinatov o meno all'uso indiscriminato della collettività. Nel primo caso si realizza servitù di pubblico passaggio. Se invece  il passaggio è limitato solo a una categoria determinata di persone, che vi abitano, o che si servono del bar o di altri negozi, tale servitù non sussiste e quindi alcun onere è imposto allo occupante. Sarebbe bene che il proprietario indicasse l'assenza della servitù con la scritta area privata, possibilmente recintata con catenelle, come precisato dal Muinistero delle Finanze con la risoluzione n.64 del 2000.

 

 

62. Il comune di…..applica il canone Cosap.     Il relativo regolamento assoggetta a canone “qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti”.

            Ora ci è stato chiesto (da un’impresa privata che lavora per la SPA che erohe l’energia elettrica) di eseguire uno scavo per la posa di un tratto di cavo elettrico che interesserà una strada sterrata del bosco, quindi fuori dal centro abitato,  però appartenente al “demanio strade”, come riporta il locale Ufficio Tavolare. Si tratta di circa 300 metri. Tale occupazione rientra nel campo di applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico, per il tempo e la superficie necessari all’esecuzione dello scavo? E’ da ricordare che la classificazione in categorie (sono 3) delle strade e piazze, riguarda solo i centri abitati, quindi gli altri spazi di proprietà del comune, tipo questo, non sono nemmeno stati classificati.    Mi potrebbe, molto cortesemente, dare un suo parere a riguardo?

            

 

Risposta: Tale evento va assoggettato a COSAP, oltre che richiedere il rilascio di preventiva autorizzazione. Va applicata la COSAP temporanea, in relazione agli elementi che dovrebbero essere indicati nella  concessione:

 

a) superficie occupata;

b) durata della occupazione espressa in giorni od ore (in relazione al vs regolamento).

 

Sarà poi applicata la tariffa dell'ultima categoria

 

63. Con la presente si volevano sottoporre alla vostra attenzione le seguenti problematiche in merito all’applicazione della TOSAP con particolare riferimento alle occupazione effettuate dagli ambulanti durante in mercato settimanale

Premesso che la delibera delle tariffe non esplicita chiaramente una tariffa precisa per tale tipo di occupazione, ma indica la tariffa base e tutta una serie di riduzioni da applicare al caso concreto, si sottolinea che il  regolamento comunale prevede le seguenti riduzioni:

      1)      La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa – fino a 12 ore riduzione del 50 %

      2)      Per le occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni tariffa intera, oltre 14 giorni 50 % di riduzione

      3)      Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e ambulanti....

      4)      Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%

 

Si da atto che i precedenti responsabili del tributo succedutesi dai lontani anni novanta hanno sempre applicato tre riduzioni cumulative da 50% ciascuno, nella pratica da una tariffa base di euro 1,50 si arrivava all’applicazione di una tariffa per mercato di euro 0,19 ( con arrotondamento).

 

La questione è la seguente, ovvero premesso che l’ambulante occupa per 52 martedì all’anno, per il periodo della sola mattina, dunque meno di 12 ore, quali riduzioni sono applicabili nel caso oltre a quella di ambulante e riduzione oraria, ovvero la riduzioni di cui al punto 2 (... occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni tariffa intera, oltre 14 giorni 50 % di riduzione) si applica anche nel caso in cui l’occupazione non sia continuativa;

inoltre per l’applicazione della  riduzione di cui al punto  4 (  ... occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%) è necessaria l’adozione di apposita “convenzione”, ovvero può essere concessa sulla base che l’occupazione supera i 30 giorni, benché non consecutivi, o per il carattere ricorrente... si da atto che tale riduzione risulta essere sempre stata applicata ad   ogni tipo di occupazione temporanee superiore ai 30 giorni annui, anche se non sostenuta da apposita “convenzione”....

 

Inoltre si richiede la seguente delucidazioni, rilevando che le autorizzazione dei posteggi settimanali vengono rilasciate dall’ufficio commercio, fino ad eventuale subentro, se risulta necessario annualmente emettere delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico da parte dell’ufficio tributi, ovvero se possono essere tenute in considerazione le autorizzazioni dell’ufficio commercio...

 

 

 

Risposta: tutte e quattro le riduzioni vanno applicate a catena, anche se i giorni non sono continuativi. Se ho fatto bene i calcoli9 la tariffa sarebbe di 0,0938 euro il mq al giorno. La concessione può essere rilasciata dal Commercio. Consiglio che il predetto Ufficio passi la concessione al suo ufficio per il pagamento.

 

63. seguito di quanto da lei comunicatoci al corso sulla TOSAP circa l'applicazione del bollo sulla domanda di concessione, con la presente le chiedo se può indicarmi il riferimento normativo che prevede tale applicazione.

 

Risposta: Le riporto qui sotto una risoluzione ministeriale n. 192/95 che conferma l'applicabilità del bollo sulle concessioni e le autorizzazioni in genere:

 

 

 

Oggetto:

Imposta  di bollo  - Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione

urbanistica.

Sintesi:

Le  domande  di  concessione  edilizia  o di  autorizzazione urbanistica  sono soggette  all'imposta  di  bollo nella  misura di lire 15.000 per ogni foglio,ai  sensi dell'art. 3 della tariffa dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. 26 ottobre   1972,   n.   642,  come   sostituita  dal   D.M.  20   agosto  1992.

Possono  esser presentati senza il pagamento del tributo in quanto soggetti al bollo  solo in  caso d'uso  i disegni,  piani calcoli,  tipi ecc. allegati dai professionisti  alle domande  di cui  trattasi (art. 28 della citata tariffa).

 

Testo:

     Il Comune di Arzignano ha chiesto di conoscere il parere della  scrivente al trattamento, agli effetti dell'imposta di bollo, delle  domande  intese  ad

ottenere concessioni edilizie, autorizzazioni amministrative di  vario  genere

(es. scarichi fognari, ecc.).                                                

     Al riguardo si comunica che le istanze in questione, essendo  rivolte  ad

una Pubblica Amministrazione, sono soggette all'imposta di bollo nella  misura

di lire 15.000 per ogni foglio, ai sensi dell'art.3 della Tariffa dell'imposta

di bollo annessa al D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  642,  come  sostituita  dal

decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992.                           

     Possono essere presentati  senza  il  pagamento  del  tributo  in  quanto

soggetti al bollo solo in caso d'uso i  disegni,  piani,  calcoli,  tipi  ecc.

allegati dai professionisti alle domande di cui trattasi (art. 28 della citata

tariffa).

 

 

64. L'Amministrazione scrivente ha concesso un occupazione di suolo pubblico permanente,  mediante accesso carrabile, onde garantire l'accesso ad alcune abitazione con transito in piazzale a servizio scolastico. Considerato che il nostro regolamento esenta dal pagamento gli accessi carrabili, richiediamo cortesemente quale soluzione sia prospettabile al fine di garantire un' "Entrata" al Comune:

    - sdemanializzazione area con conseguente vendita ?

    - altre soluzioni mantenendo la disponibilità dell'area e le eventuali "Entrate"?

    - Altro ?

 

Si invia in allegato atto concessorio con soluzione attuale  - soluzione migliorativa proposta dai richiedenti - Parte di reg. Tosap - Del. Cons. Comunale

 

 

 

 

Risposta:Nel caso descritto trova normale applicazione, per la sola area riservata al transito degli occupanti (passo carraio da escludersi per scelta regolamentare di codesto Comune) il comma 1 dello articolo 44 del D.Lgs.n.507/93 ossia la TOSAP di carattere permanente, senza possibilità di affrancazione, non trattandosi di passo carraio.

 

65. La Parrocchia di …… ha inoltrato domanda di occupazione suolo pubblico perchè deve risistemare il tetto del Teatro Parrocchiale. E' esente dal pagamento della tassa in base all'art. 49 del D.Lgs. 507/93?

 

Risposta: certamente è esente, così come previsto dalla lettera a) dello articolo 49 deel D.Lgs.n.507/93, sia che l'occupazione sia fatta dalla parrocchia che da ditta appaltatrice per conto di essa.

 

 66. Se il comune volesse dare in concessione temporanea un’area demaniale ad una azienda di telefonia per l’installazione di una antenna. La superficie occupata è di circa 60 mq. e il comune applica la TOSAP, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) le amministrazioni pubbliche tra cui i comuni “non possono imporre, per impianti di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. Si chiede pertanto se ai sensi della normativa sopra richiamata e della circolare n. 1 del 20/01/2009 sia giusto applicare un canone annuo fisso che comprenda anche l’importo della TOSAP.

 

 

Risposta: Tale principio vale per le occupazioni permanenti, ma non per quelle temporanee, per le quali va corrisposta la tassa in relazione alla superficie ed alla durata, con riduzione del 50 per cento, così come stabilito dal comma 5 parte finale dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93.

 

67.  Quali sono le riduzione Tosap da applicare agli spuntisti per il mercato nei posti sprovvisti di titolare?  

 

  

Risposta: Costoro hanno diritto a due riduzioni del 50 per cento sulla tariffa base, così che la tariffa si riduce al 25 per cento e ciò perché:

 

a) riduzione di categoria perché ambulante;

b) perchè l'occupazione va considerata ricorrente.

 

68. Si chiede se l'occupazione suolo pubblico( delimitazione mediante recinzione e installazione ponteggio) per la messa in sicurezza di un edificio a seguito di ordinanza del Comune debba pagare la tosap.

Si precisa che l'ordinanza prevedeva la rimozione immediata del pericolo.

I lavori sono stati effettuati con richiesta di occupazione suolo pubblico  da parte dell'impresa incaricata dai proprietari per i lavori . Lavori che hanno avuto la durata di circa 2 giorni.

Successivamente l'impresa a seguito di tre diverse proroghe di occupazione provvedeva al pagamento della tosap sino al 31.01.2009 con tre diversi versamenti. I pagamenti venivano effettuati perche' l'impresa aveva lasciato i ponteggi e delimitata parte della piazza.

I vigili hanno provveduto a redigere un verbale dove hanno accertato
l'occupazione senza denuncia e pagamento nel periodo febbraio-novembre 2009.



 
Risposta: l'ordinanza emessa dal comune che ha originato l'occupazione non fa venir meno l'onere del pagamento della tosap. In senso conforme si è espressa la Cassazione:


 E' dovuta la t.o.s.a.p. in caso di occupazione del suolo effettuata per finalità di tutela della pubblica incolumità. La t.o.s.a.p., infatti, presuppone, ai sensi dell'art. 38 del d.lg. n. 507 del 1993, il fatto oggettivo dell'occupazione, quale che sia il fine che l'abbia determinata, trovando la sua "ratio" nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, interesse o utilità, che può anche coincidere con finalità di ordine pubblico, proprie dell'ente territoriale, come quando l'occupante intenda evitare che dalla cosa di sua proprietà gravemente danneggiata, ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione o restauro, possa derivare un danno alle persone.

Cassazione civile , sez. trib., 28 giugno 2005, n. 13942

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GT Riv. giur. trib. 2005, 1099 nota GERLA

 

69. Una Ditta ha occupato area pubblica per conto di un condominio. Nel caso di mancato pagamento della Ditta possiamo avvalersi sul condominio?

 

Risposta: Nel caso descritto sussiste responsabilità solidale fra la Ditta edile ed il condominio. Si invii dunque l’atto ad entrambi.

 

70. Volevo alcuni chiarimenti in merito all’occupazione di suolo pubblico tramite impianti pubblicitari e cartelli stradali.

 

      1.       Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., 22.01.2007 n. 1306 e dell’ordinanza n. 18442 del 19.08.2009 è legittimo non applicare la TOSAP sulle occupazioni con impianti pubblicitari ed impianti per pubbliche affissioni?

      2.       La sentenza della Corte di Cassazione n. 11175 del 11.06.2004 ha stabilito che le occupazioni realizzate dall’impresa che ha in appalto dal comune il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è soggetta a TOSAP, dovuta sull’occupazione del suolo pubblico effettuata attraverso i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Se l’occupazione dei singoli contenitori è inferiore a mezzo metro quadro è legittimo esentarli dalla tassa?

      3.       Il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP prevede l’esclusione dalla tassa per i passi e gli accessi carrabili con decorrenza 1997; è legittimo non applicare la TOSAP sul cartello di divieto di sosta?

      4.       La sentenza della Corte di Cassazione n. 17852 del 03.09.2004 ha stabilito che i cartelli stradali installati dagli operatori economici lungo le reti viarie con l’indicazione della ragione sociale e del percorso per raggiungere lo stabilimento sono soggette ad imposta di pubblicità. Visto l’art. 38, comma 4, avendo il nostro comune una popolazione superiore a 10.000 abitanti, deve assoggettarli anche a TOSAP, se l’occupazione supera il mezzo metro quadro?

 

 Il vigente regolamento TOSAP prevede l’esenzione per le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità.

 

 

 

Risposta: L'esclusione dei mezzi pubblicitari dalla TOSAP o dal COSAP sta in due principi fondamentali:

 

a) che la superficie rilevante è connessa alla proiezione a terra della figura geometrica del mezzo pubblicitario (spessore);

b) che sono escluse dallo assoggettamento le occupazioni inferiori a mezzo mq, così come stabilito dal comma 4, secondo capoverso, dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93 (si ricorda che un mq è uguale a 10 mila cmq).

 

71. Per gli operatori dello spettacolo viaggiante,avendo il ns. comune adottato il CANONE per l’occupazione suolo pubblico, le detrazioni previste per gli spettacoli viaggianti, relative agli abbattimenti di metrature e all’abbattimento di tariffa dell’80%, (so che sono una categoria abbastanza protetta) sono vincolanti tanto per noi quanto per la TASSA ?

Posso modificare gli abbattimenti in altra quota o eliminarli del tutto ?

Posso prevedere di non applicarli quando l’occupazione si riferisce a particolari aree o a particolari tipologie di occupazioni (tipo: ai circhi non le applico, alle giostre che occupano la ns. apposita area feste e hanno un ingombro superiore al terzo di tale area non le applico ?)

 

I referenti dei circi insistono poi che c’è una legge per la quale i mezzi di trasporto non devono pagare (non mi hanno mai saputo dire quale .. .perciò non ho mai tenuto conto delle loro parole) ? ne sa qualcosa?

 

Risposta: Venendo al quesito, io ritengo che non si debba modificare il regolamento e concedere a costoro le stesse agevolazioni previste per la TOSAP. Infatti, il comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 sembra confermare che il COSAP non possa modificare i criteri della TOSAP, se non per quanto concerne le tariffe:

 

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

 

A ciò si aggiunga il principio che la potestà regolamentare non può limitare agevolazioni previste dalla legge. Sarebbe lungo dimostrare quali sono gli istituti della TOSAP che possono essere cambiati e quelli per i quali ciò non è possibile.

 

Ovviamente, sulla base dei principi TOSAP e della giurisprudenza, le agevolazioni descritte sono applicabili unicamente alla parte destinata alla attività di trattenimento e non anche alle carovane od alle parti abitative le quali, invece, vanno assoggettate senza alcuna agevolazione.

 

 

72. le concessioni di occupazione permanente del suolo pubblico (tosap) devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Municipale con apposita delibera?

 

L'iter che segue questo ufficio è il seguente:

 

L'interessato presenta la richiesta, questo ufficio tributi acquisisce i pareri degli uffici di polizia municipale e ufficio tecnico, quest'ultimo rilascia propria autorizzazione all'installazione, e poi rilascia la concessione firmata dal responsabile del servizio.

Se per cortesia mi può dare indicazioni sull'esatto iter da adottare grazie.

 

Colgo inoltre l'occasione per augurarle buone feste.

 

 

Risposta: Il regolamento comunale dovrebbe prevedere, per ogni tipologia di occupazione, il soggetto competente al rilascio, di regola, il responsabile dello Ufficio. Le riporto qui sotto uno schema. In ordine al funzionario competente sarà il CC ha stabilire la competenza. In conclusione, la competenza è del funzionario, ma sulla base delle disposizioni liberamente scelte dal CC (e non dalla Giunta).

 

Cordiali saluti

BB

 

 

 

                          ART. 4 -  Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.

 

 

 

              1.   Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

 

              2.   Le istanze intese ad ottenere le predette con­cessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presenta­te ai sotto indicati uffici:

                          a.   per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, all’Ufficio……………………. ;

                           b.   per le occupazioni permanenti con distributori di carburante all’Ufficio…………...……………..;

                          c.   per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabi­li o accessi pedonali, nonchè per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, all’Ufficio…………………………….;

                          d.   per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all’Ufficio …………………………………..;

                         e.   per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile di­versi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con car­telli pubblicitari e simili, all’Ufficio …………………………..;

                         f.   per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente pun­to d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, all?Ufficio ……………………………….;

                           g.   per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all’Ufficio ……………………………..;

    

               3.   Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente artico­lo compete ai  responsabili degli Uffici  di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale.

 

               4.   Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l’indicazione, sull’atto stesso, oltre che del codice fiscale del condominio, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all’amministrazione dell’immobile o del-l’amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell’art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

 

               5.   Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l’originaria istanza.

 

               6.   Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 13 comma 3.

 

              7.   Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

              a.   superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell’occupazione;

                          b.   misura esatta dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

                          c.   durata dell’occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;

                         d.   adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;

              e.   misura del deposito cauzionale, ove previsto.

           Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal responsabile  dell’Ufficio preposto al rilascio dell’atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

 

              8.   Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa , vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

 

 

73. Volevo chiederle se a fronte di una richiesta di occupazione di suolo pubblico di 215 mq per 5 mesi all’interno del cimitero comunale per la costruzione di 2 cappelle gentilizie il versamento della TOSAP è dovuto al comune oppure rientra nell’esenzione totale come enuncia all’Art. 49 del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507.

 

Risposta: Tali occupazioni sono da considerarsi esenti e ciò per espressa previsione della lettera f di tale articolo (f) le occupazioni di aree cimiteriali).

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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