Quesiti
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1. Vogliamo stipulare una polizza
specifica per il responsabile dell'Ufficio Tributi. Abbiamo
visto che l'….. propone un'assicurazione specifica e volevamo
chiederLe se secondo Lei è una polizza valida o se magari
conosce qualche alternativa.
Risposta: Personalmente sono
sfavorevole per due motivi:
a) perché secondo giurisprudenza
della Corte dei Conti deve essere pagata dal dipendente e non
dal Comune;
b) perché copre solo la colpa
lieve e non quella grave e la responsabilità erariale è limitata
a quella grave.
Per le ragioni anzidette ritengo
di esprimere parere negativo.
2. Volevo chiederle se il blocco
per l'aumento delle tariffe per l'anno 2009 riguarda tutte le
aliquote, tasse e tariffe(tranne i rifiuti) e diritti vari
oppure i diritti(ad esempio di segreteria per le pratiche
edilizie) e le tariffe (ad esempio per il trasporto alunni e
buoni mensa) si possono aumentare?
Risposta: Secondo la tesi
prevalente i diritti di segreteria e simili hanno natura
tributaria. Ne consegue che anche i medesimi sono oggetto di
blocco. Le tariffe aumentabili sono solo quelle patrimoniali
(locazioni, affitti, entrate in regime di impresa,ecc).
3. Ho letto ora il suo giornalino
e sono rimasto sorpreso dalla decisione della Corte dei Conti
regione Marche che intende collegato al blocco dell'aumento dei
tributi comunali anche il blocco dei regolamenti.
Penso che si tratti di un blocco
di norme regolamentari che, disciplinando diversamente dal
passato, potrebbero comportare un aumento tariffario.
Altrimenti non ne vedo il senso.
A questo punto però mi preoccupa
il problema delle aree edificabili: il valore minimo che il
comune può stabilire ai sensi dell'art. 59 dlgs. 446/97. Il mio
comune può procedere alla deliberazione di tali valori per
l'anno 2009? (preciso che non lo fa dal 2005, ma la nuova AC li
vorrebbe deliberare per questo anno).
Io non avevo dubbi sino a poco
fa; ora sinceramente qualche dubbio mi è venuto.
Lei cosa ne pensa?
Risposta: condivido, invece, tale
adempimento, posto che le Sezioni Regionali della Corte dei
Conti sono chiamate a vigilare sul rispetto del blocco da parte
dei comuni (limitatamente alle entrate tributarie). Tale blocco
si estende anche sui regolamenti, quando attraverso le modifiche
si aumenta la pressione fiscale.
Se ad esempio elimino
l'agevolazione per il comodato o diminuisco il numero il numero
delle pertinenze si aumenta la pressione fiscale.
Invece, l'aumento dei valori non
rientra in tale blocco poiché è connesso non a scelte arbitrarie
del comune ma a un aumento del valore venale, determinato non
dal Comune, ma solo recepito, essendo lo stesso il risultato
dello incontro della domanda e della offerta del mercato e
tenuto dello avanzamento del procedimento urbanistico (più ci si
avvicina al momento della concreta edificazione, più i valori
aumentano). Riveda, dunque, pure tali valori, motivando il
provvedimento sulla base di tali considerazioni oggettive sopra
indicate.
4. Una mia collega che si occupa
dei servizi scolastici, mi chiede se i servizi a domanda
individuale tipo:
TRASPORTO SCOLASTICO
LABORATORI SCUOLA GESTITI DAL
COMUNE
MENSA SCOLASTICA
POSSONO ESSERE AUMENTATI?
se si, cosa non deve essere
aumentato esempio?
Risposta: Senza dubbio si. Non
possono essere aumentate solo le tariffe dei tributi, fatta
eccezione con quelli che rappresentano il corrispettivo di un
servizio, quali la tassa rifiuti e la tariffa Ronchi.
Sono oggetto di blocco:
l'ICI, la TOSAP (fatta eccezione
per le aziende di erogazione della rivalutazione ISTAT),
l'addizionale comunale all'IRPEF, i diritti di segreteria.
5. Abbiamo ricevuto dal curatore
fallimentare comunicazione della dichiarazione di fallimento di
una società, con la data entro cui presentare ricorso per
l'ammissione al passivo.
Poichè abbiamo degli avvisi
bonari di pagamento TARSU non pagati e fatture di acque reflue,
sempre trasmesse con posta ordinaria, ritiene che il titolo
valido possa essere ben costituito da tali avvisi e fatture
oppure ritiene necessario procedere alla notifica dell'avviso di
pagamento TARSU prima di insinuarsi nel passivo (e in tal caso
andrebbe ora fatto al curatore fallimentare).
Ritiene neccessario o inutile
emettere in questo momento ingiunzione fiscale per tali debiti a
carico della società?
a) per la TARSU, se le somme sono
iscrirre a ruolo, l'insinuazione deve essere fatta dallo
esattore, a cui va rivolto l'invito. Se invece la riscossione è
diretta (tesoriere) allora è preferibile notificare al curatore
un avviso di liquidazione o di accertamento;
b) per le fatture acque reflue,
essendo una entrata patrimoniale, è possibile procedere
immediatamente nella insinuazione, citando ed allegando tali
fatture. Per tali entrate, poi, è necessario che il curatore
chiarisca se intende o meno continuare nel contratto di utenza,
posto che in caso di continuazione egli deve pagare
integralmente i debiti successivi alla apertura del fallimento (prededuzione).
L'ingiunzione fiscale, invece,
non deve essere emessa.
Allego fac simile di
insinuazione. Ne farei due poiché la TARSU gode del privilegio
di cui allo articolo 2752 cc (IV), mentre il credito per l'acqua
no, non essendo una entrata tributaria, ma patrimoniale.
6. Con la presente si richiede
vostro gentile parere in merito all’eventuale aumento
dell’addizionale comunale per l’esercizio 2009, alla luce del
blocco degli aumenti dei tributi, delle aliquote e delle
addizionali. La questione può essere così riassunta, il Comune
in sede di approvazione del bilancio 2008 aveva previsto a
valere sul bilancio 2009 e successivi l’aumento dell’addizionale
comunale di 3 punti percentuali per un maggiore incasso di circa
300.000 mila euro. successivamente le modifiche normative hanno
bloccato l’aumento di qualsiasi aliquota, e tributo in generale,
fatto salvo quanto già approvato nello schema di bilancio 2008.
A tal punto in riferimento al parere della corte dei conti,
allegato, si potrebbe aumentare l’aliquota di 3 punti come la
precedente amministrazione aveva previsto.
Ha supporto di quanto sopra si
indicano le seguenti deliberazioni:
Giunta com.le. nr 28 del
12/03/2008 – approvazione schema di Bilancio e allegati, con
previsione aumento addizionale comunale su esercizio 2009
Consiglio com.le nr 20 del
19/03/2008 – presentazione del Bilancio di previsione 2008
Consiglio com.le nr 24 del
28/05/2008 – Approvazione Bilancio 2008 ed allegati, con
previsione aumento addizionale comunale su esercizio 2009
Stante la situazione di
incertezza normativa, volevo chiederle se risulta fattibile
provvedere a deliberare l’aumento, se il fatto che la
deliberazione di consiglio comunale sia stata adottata in data
28 maggio 2008, ovvero giorno di entrata in vigore del decreto
legge 93/2008 con il quale veniva di fatto inibito l’aumento di
ogni aliquote e/o addizionale possa inficiare tale aumento, e
quale organo amministrativo/ministero potrebbe opporsi a tale
deliberazione.
Infine volevo chiederle se alla
luce del blocco degli aumenti dei tributi, aliquote e
addizionali risulta comunque possibile adeguare i valori venali
delle aree fabbricabili ai fini ICI.
Risposta: Il comma 7 dello articolo 1 del
DL 93/08 convertito dalla legge 126/08, nella parte di interesse
del presente quesito, così dispone: ".....nonche', per gli enti
locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo
schema di bilancio di previsione presentato dall'organo
esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini
fissati ai sensi dell'articolo
174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Ora, il comma 169 dello
articolo 1 della legge 296/06 così dispone:
COMMA 169
169. Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
Dalla attenta considerazione
della normativa concernente le tariffe delle entrate comunali
appare chiaro il loro carattere annuale, così che la mera
previsione nel bilancio poliennale di una aliquota maggiore non
ha alcuna rilevanza sino a quando l'Organo competente non
delibera esplicitamente l'enttità relativa entro l'anno di
previsione di ciascun anno.
Non condivido, quindi, il parere
espresso dalla Corte dei Conti e ritengo illegittimo l'aumento
programmato, alla luce del blocco previsto dallo articolo 1
comma 7 del DL citato.
Contro
tale interpretazione potrebbero far ricorso (oltre la stessa
Corte dei Conti) i contribuenti singoli o associati (class
action).
Di contro, è perfettamente
legittimo l'aumento dei valori delle aree edificabili, posto che
in tale ipotesi la capacità contributiva aumenta, mentre il
blocco vuole impedire l'aumento della pressione fiscale a pari
capacità contributiva.
7. Relativamente alla
direttiva del 15/01/2009 della Corte dei Conti della sezione
regionale di controllo per l' Emilia Romagna, nella quale si
chiede di far pervenire entro il 28/2/2009 un'attestazione in
ordine al rispetto delle disposizioni dell'art. 1 comma 7 del
D.L. 83/2008, (sospensione del potere di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali e delle aliquote ecc...), si chiede
se il responsabile dell'Ufficio tributi, che deve sottoscrivere
l'attestazione sia inteso come colui che firma il parere tecnico
nelle delibere di aliquote e addizionale, oppure il
funzionario ICI nominato per legge. Nello specifico nel Comune
di….. il servizio tributi si trova all'interno del settore
finanziario. Il responsabile del settore finanziario appone la
firma per il parere tecnico sugli atti verso l'esterno ad
eccezione degli avvisi di accertamento ICI per i quali invece
provvede direttamente il funzionario responsabile ICI nominato
per legge.
Siccome l'attestazione in oggetto
riguarda oltre alle aliquote dell'ICI anche l'addizionale IRPEF,
quale risulta essere la figura più idonea e legittima a firmare
tale attestazione?
Risposta: A mio avviso il
soggetto che deve produrre tale attestazione è il Sindaco e non
i funzionari, posto che la potestà tariffaria e regolamentare
compete non agli Uffici ma agli Organi istituzionali del Comune
ossia al CC o alla Giunta comunale. Del resto come potrebbero
attestare entro il 28 febbraio, quando detti Organi hanno tempo
di intervenire entro il termine legale di approvazione del
bilancio preventivo, già da ora spostato al 31 marzo?
8. Nel corso del mese di
dicembre abbiamo notificato (tramite posta o nostro messo
notificatore) degli atti di ingiunzione (emessi da noi ) per il
recupero del credito TARSU 2000. Abbiamo ingiunto il pagamento
entro 30 giorni. Dei contribuenti non hanno adempiuto al
pagamento.
Oggi ho sentito l’Ufficio del
Giudice di Pace di zona per ricevere informazioni circa la
procedura da attuare per riscuotere il nostro credito. Mi hanno
risposto che non sanno come fare, che loro non sono competenti.
Per favore mi indica a chi mi
devo rivolgere? E che procedura devo richiedere? Il nostro è già
un titolo esecutivo?
Per favore mi fornisce gli
estremi di legge per meglio pretendere un’azione da parte degli
uffici che non sono convinti di tali azioni.
Risposta: La legge di riferimento
è il RD 639 del 1910. In particolare l'articolo 5 così
dispone:
Articolo 5
Art. 5.
Trascorso inutilmente il termine
di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o
respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata
ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli
articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un
ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo
dell'Ufficio del giudice di pace, al pignoramento dei beni
mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non
possono essere pignorati.
A seguito della abrogazione delle
Preture ed alla istituzione del Giudice di Pace si ritiene che
sia abilitato anche il messo del giudice di Pace. Tuttavia, come
io peraltro sto dicendo, poiché costoro non sono preparati,
avvaletevi dell'Ufficio degli ufficiali giudiziari del Tribunale
competente addetti alle esecuzioni, dando atto che i debitori
non hanno pagato nel termine.
Mettetevi in contatto con
l'Ufficio. Vi saprà dare tutte le informazioni. Si evidenzia che
tale procedimento è consentito ai soli Enti della PA e che il
decreto ha valore di titolo esecutivo.
Se poi anche tale tentativo va
buco, si consiglia di procedere mediante procedimento di
pignoramento dei crediti del debitore, quali stipendi o
pensioni, o mediante il pignoramento immobiliare, consentito ora
quando l'importo supera 5000 euro, ma per l'espletamento di tali
procedimenti è necessario l'intervento di un legale.
9. La decadenza è verificabile al
momento della spedizione o a quello della notifica dell’atto,
intesa come ricezione da parte del destinatario. Esempio se
spedisco l’atto il 31.12 e ricevuto il 2.1 dell’anno successivo,
quando si considerata notificato a tal fine?
Risposta: La notifica si intende
perfezionata al momento della ricezione e non a quello della
spedizione dell’atto, come affermato anche recentemente dalla
Cassazione:
Cassazione sentenza 6729 del 12
marzo 08: la notifica della cartella si perfezione con la
ricezione del plico da parte del contribuente e non dalla data
della sua spedizione.
La notifica a mezzo del servizio
postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e
l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c., e'
il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna,
sia la data di essa, sia l'identita' della persona a mani della
quale e' stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia
stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la
mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la
mera nullita' bensi' l'inesistenza della notificazione (della
quale, pertanto, non puo' essere disposta la rinnovazione ai
sensi dell'articolo 291 c.p.c.) e l'inammissibilita' del ricorso
medesimo. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte
costituzionale n. 477 del 2002 - con la quale e' stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato
disposto dell'articolo 149 c.p.c., e della lire 20 novembre
1982, n. 890, articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede
che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla
data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a
quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario -, atteso che detta decisione presuppone l'avvenuto
accertamento della sussistenza della notificazione" (cfr., ex
multis, cass. civ. sentt. nn. 70 del 2002, 11072 e 11257 del
2003 e 4900 del 2004).
Tale principio, a seguito di qualche decisione non conforme a
detta giurisprudenza, e' stato ribadito dalla recentissima
sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 627 del 2008.
10. L'amministrazione con
delibera di giunta ha preso atto del passaggio del comune dalla
classe V alla classe IV, e ha conseguentemente adeguato le
tariffe che risultavano inferiori al minimo stabilito dalla
legge per la nuova classe. In tal caso vi è l'obbligo di inviare
alla direzione centrale per la fiscalità locale tale
delibera? La mia paura è che il ministero lo ritenesse
erroneamente un aumento di tributi effettuato in violazione
della disposizione che non ammette aumenti per il 2009.
Risposta: Credo, quindi, che tale
popolazione sia stata superata il 31.12.2007. Il MF potrà
leggere nel provvedimento la ragione e quindi che questo
provvedimento non è in contrasto con il blocco citato.
11. Il tardivo pagamento oltre i
termini previsti dalla normativa vigente, è sanzionato nella
misura del 30% del tributo dovuto e tale percentuale rappresenta
il limite massimo applicabile. Nel caso in cui si preveda di
modificare il Regolamento comunale per l'ICI onde evitare di
sanzionare coloro che per dimenticanza, hanno effettuato il
pagamento tardivamente, questa modifica produrrà i suoi effetti
solo se deliberata entro i termini di approvazione del bilancio
di previsione 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 ? Se
invece tale modifica viene deliberata successivamente
all'approvazione del bilancio, la stessa avrà decorrenza solo
dal 1° gennaio 2010?
Risposta: Una modifica
regolamentare così fatta risulterebbe illegittima, perchè le
sanzioni sono coperte da riserva di legge. Se in un caso
particolare si ritenesse in via eccezionale di ridurre la
sanzione essa potrebbe essere ridotta al 50 per cento (50 per
cento del minimo) così come previsto dallo articolo 7 del D.Lgs.
n. 472/97, che al comma 4 così dispone:
4. Qualora concorrano eccezionali
circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità
del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa
può essere ridotta fino alla metà del minimo.
In conclusione, la competenza non
è del CC, ma del funzionario responsabile, il quale dovrà
motivare il perché di tale riduzione nell'atto di contestazione.
12. Ai sensi del D.Lgs. 112/99
, per quanto concerne la rendicontazione del conto giudiziale da
parte del concessionario......La competenza ad inviare tale
documentazione spetta al concessionario che lo fa direttamente
alla Corte dei conti o spetta al Comune? Alla luce della
sentenza 25/2009 siamo un pò preoccupati perchè non è chiaro se
sono i concessionari tenuti all'obbligo della comunicazione o è
il comune che li deve trasmettere con il conto degli altri
agenti contabili. Dato che la nostra tarsu è gestita da
Equitalia, spettava al concessionario inviare alla Corte dei
conti tutte le rendicontazioni, compresi i conti della gestione
delle altre province delle somme affidate in riscossione
mediante ruoli?
Risposta: La rendicontazione
doveva essere fatta al Comune, così come previsto dal comma 3
dello articolo 93 del D.Lgs.n.267/00 che così dispone:
3. Gli
agenti
contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non
sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente
per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
invece per quanto concerne l'Ici
che incassiamo noi direttamente?
Risposta: La rendicontazione è
fatta dal Tesoriere, nel conto di tesoreria
la pubblicità data in concessione
a ditta iscritta all'albo?
Risposta: Vale la regola
generale. Il rendiconto deve essere fatto al Comune Infatti, :
Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della
gestione dei beni degli enti locali, oltre gli agenti di fatto ,
devono rendere il conto della loro gestione con assoggettamento
alla giurisdizione della Corte dei Conti ( comma 2° ). Peraltro,
la L. n° 127/1997 con l’ inserzione del comma 2° - bis all’
art. 58 della L. n° 142/1990, ha previsto che gli agenti
contabili non avevano più l’ obbligo di trasmissione ,
unitamente al conto, della documentazione relativa per il
giudizio di conto, fatta salva richiesta della Corte in tal
senso. Il succitato art. 93 – comma
3° - stante l’ intervenuta abrogazione della L. n° 142/1990 da
parte del T.U.E.L., ha riformulato la disposizione di cui sopra.
Di conseguenza, gli agenti contabili degli enti locali , fatta
salva apposita richiesta della Corte in tal senso, non sono
tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per il
giudizio di conto, fermo restando che la Corte la può esigere.
Altresì, è normativamente previsto che il
tesoriere , entro mesi
due da chiusura esercizio finanziario, rende il conto della
propria gestione di cassa all’ ente locale , a
mente dell’ art. 93 succitato,
il quale lo
trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti entro giorni 60 dalla approvazione del rendiconto con
apposita previsione della documentazione da allegare al conto.
Gli agenti contabili interni
( economo, consegnatario ed altri soggetti indicati all’ art. 93
– comma 2° ) devono rendere il conto della loro gestione, entro
mesi due dalla chiusura dell’ esercizio finanziario all’ ente
locale che lo trasmette alla sezione giurisdizionale della
Corte competente nel termine di giorni 60 dall’ approvazione,
munito della relativa documentazione.
Per il rendiconto della gestione degli enti
locali ( art. 227 del T.U.E.L. ) interviene il controllo del
collegio dei revisori dei conti ed il controllo referente
della Sezione Autonomie della Corte ( già Sezione Enti Locali ).
La giurisdizione contabile concerne anche i
conti giudiziali degli agenti contabili dei Consigli regionali,
ivi comprese le regioni ad autonomia speciale e le Province
Autonome ( Corte Cost. n° 102/1977 e n° 129/1981 – Cass. S.U. n°
461/1999 ).
13.
E' possibile notificare un avviso
di accertamento ICI con raccomandata A/R tramite servizio
postale? In caso affermativo, dove trova riscontro tale prassi
nella normativa?
Risposta: Certamente si, così
come previsto dalla legge 890 del 1982. In precedenza per l'ICI
era espressamente previsto dal comma 2 dello articolo 11 del
D.Lgs.n.504/92. Anche il DM sul rimborso delle spese di notifica
prevede tale forma di notifica. Che poi sia meglio utilizzare le
cartoline verdi o il messo è altra cosa!
14.
Il nostro comune nel 1997 ha
stipulato con una ditta esterna un contratto per la gestione di
un servizio.
L'art. 14 del contratto prevede per la risoluzione delle
controversie il ricorso (esclusivo) al collegio
arbitrale.
Si chiede, alla luce dell'art.3 co. 19, 20 e 21 della legge
finanziaria 2008 se il comune sia obbligato a declinare la
competenza del collegio arbitrale ed adire al giudice ordinario
Risposta:
Il comma 21 dello articolo 3
della legge 244/07 così dispone:
COMMA 21
Obbligo di declinare la competenza arbitrale per
le controversie relative ai contratti già stipulati e decadenza
dei collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007.
21. Relativamente ai contratti
aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già
sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in
vigore della presente legge e per le cui controversie i
relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti
alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai
soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza
arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole
arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della
relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione
ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti
successivamente [ al 30 settembre 2007 e fino alla data di
entrata in vigore della presente legge ], decadono
automaticamente e le relative spese restano integralmente
compensate tra le parti (1) (2) (3).
(1) Per la
decorrenza delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo
15 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248.
Ne consegue che codesto Ente dovrà declinare il
ricorso a collegi arbitrali, operando dalla data di declinazione
la giurisdizione ordinaria, pena l’assunzione di responsabilità
di danno erariale.
In conclusione, più che potere di declinazione vi
è l’obbligo. Finalmente il legislatore si è accordo che il
ricorso a tale sistema di risoluzione delle controversie è
assai costoso rispetto ai costi della giustizia ordinaria.
15.
Un utente ha presentato ricorso
senza bolli; dalla verifica eseguita, anche la copia depositata
alla CTP è priva degli stessi. A questo punto al fine degli
adempimenti previsti per legge, dovrei trasmettere fotocopia del
ricorso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la
regolarizzazione? Essendo che l'atto ovviamente contiene i dati
relativi agli accertamenti emessi ed alle proprietà del
ricorrente, potrebbe in qualche modo essere eccepita "la
violazione alla privacy (il ricorrente è un avvocato)?
Risposta: I pubblici dipendenti
sono tenuti alla segretezza e la violazione del segreto
d'ufficio costituisce reato. Quindi, il dovere le impone di
ordinare la regolarizzazione. così come previsto dallo articolo
31 del DPR 642/1972 che sotto riporto.
TITOLO V
SANZIONI
Articolo
31
Regolarizzazione degli atti
emessi in violazione delle norme del presente decreto.
Gli atti e i documenti soggetti a
bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia
stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre
regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta
o del supplemento di essa nella misura vigente al momento
dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita
esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione
sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa
(1).
Nell'ipotesi prevista dall'art.
19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia
inviata all'ufficio del registro.
(1) Comma così modificato dall'art. 5, d.lg. 18 dicembre 1997,
n. 473.
16. Cosa debbo rispondere alla
richiesta di rimborso del canone di depurazione, riferita alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008?
Risposta:
Con riferimento alla
documentazione trasmessami, devo rilevare che l’articolo 8
sexies del Dl 208/08 convertito nella nelle 13 del 2009 ha
modificato alquanto i termini della questione. In via
preliminare, tenuti al rimborso sono i gestori del servizio
integrato che vi provvedono entro il termine di cinque anni a
decorrere dal 1° ottobre 2009. Dallo importo da rimborsare vanno
dedotti poi gli oneri derivanti dalle
attivita' di progettazione, di
realizzazione o di completamento avviate. L'importo da
restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito. Se il
Comune gestisce direttamente i servizi di acquedotto, fognatura
e depurazione l'individuazione dell'importo da restituire è
fatto dallo stesso Comune. In conclusione, è necessario
procedere per gradi:
1.
Individuazione della somma da rimborsare da parte del soggetto
che deve rimborsare, ossia l’ATO, oppure lo stesso comune se
gestisce direttamente il servizio integrato, tenuto conto che
vanno dedotti i costi relativi alla attivita' di
progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
;
2.
Rateizzazione
del rimborso che è fatto dal gestore del servizio integrato o
dal Comune nel caso di gestione diretta.
17.
L'ufficio
legale di questo ente, in esecuzione di una sentenza della Corte
di Appello, ha provveduto ad adottare una determina di rimborso
di spese di giudizio a favore di una ditta. Considerato che la
somma da liquidare supera la somma di € 10.000 prevista
nell'art. 48 bis del DPR 602/1973 così come modificato dall'art.
19 del DL 1° ottobre 2077, 159 convertito nella Legge 29
novembre 2007, n 222, l'ufficio di Ragioneria ha provveduto a
verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali. Il
risultato di detta verifica è stato "INADEMPIENTE". Considerato
che l'obbligo al pagamento deriva da una sentenza della Corte di
Appello, si chiede cortesemente di conoscere se nella
fattispecie si deve prescindere dall' obbligo della
interrogazione di cui sopra dovendo dare esecuzione ad una
sentenza. Si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro
avendo avuto notizia che la Ditta creditrice minaccia l'inoltro
di un atto di precetto.
Risposta:
Le disposizioni in esame trovano
applicazione in presenza di un credito liquido ed esigibile
della Pubblica Amministrazione, per importi maggiori di 10000
euro, a nulla rilevando la ragione del credito e quindi anche
nei casi in cui il credito sia oggetto di sentenza. Il recupero
del credito da parte dello esattore è comunque da effettuarsi
dal medesimo con le modalità stabilite dal DM 18.01.08 n. 40.
Si avverte che il comma 6 dello articolo 3 così al riguardo
dispone:
6. Decorso
il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente
della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'
articolo 72-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al
comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme
spettanti al beneficiario.
Si
riportano, qui sotto, l’articolo 48 bis del DPR 602/73 e
l’articolo 3 del del
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
18. Nel
nostro ente vorrebbero introdurre ex novo la dirigenza; ad oggi,
in attesa del DPCM attuativo dell’art. 76, comma 6, lett. c) L.
133/2008, è possibile se viene garantita l’invarianza della
spesa del personale?
Risposta: Il comma 6 dello articolo 76 del D.L. n.112/08
convertito dalla legge 133/08 così dispone:
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo
tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di
virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio,
tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle
percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale
tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresi' definiti (2):
a) criteri e modalita' per
estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di
stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con
riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e considerando in
via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il
numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con
particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla
fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai
singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti
(3);
c) criteri e parametri -
considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero
dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla
riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico.
Ora, in assenza della emanazione
di tale decreto, ritengo possibile, in astratto, procedere alla
revisione ex novo della dirigenza del Comune. Tuttavia, tale
operazione è da farsi con estrema cautela avendo riguardo alla
revisione della pianta organica del Comune, motivando il
carattere di urgenza del provvedimento, l'importanza che tale
revisione riveste per l'organizzazione del Comune, l'invarianza
della spesa di personale ed anzi il risparmio che ne deriva, il
confronto della situazione del Comune rispetto a quella di altri
Comuni della medesima condizione, il mutarsi delle esigenze del
Comune rispetto a quelle passate, i prevedibili miglioramenti
della qualità dei servizi erogati, valutati in termini di
efficienza, efficacia, economicità.
19. Una ditta che svolge lavori per il Comune
deve avere una somma do denaro, ma nel contempo ha dei debiti
per tributi non corrisposti. E’ legittima la compensazione?
Risposta:
Secondo l'ordinamento giuridico italiano la compensazione può
avvenire solo attraverso tre forme:
a) legale;
b) volontaria;
c) giudiziale.
Ora, quella legale non è
applicabile nel caso descritto, poiché ai sensi del D.Lgs.n.472/97
tale forma è applicabile d'ufficio quando si pongono in
compensazione debiti e crediti di natura tributaria.
Si consiglia, dunque, di
richiedere alla Dotta la disponibilità a compensare
volontariamente e nel caso il medesimo non aderisca a tale
proposta sospendere il pagamento e citare in causa il
contribuente perché il giudice autorizzi la compensazione. Se il
credito fosse iscritto a ruolo, il concessionario potrebbe
esercitare la compensazione, sulla base delle disposizioni
vigenti. Quello che ora si consiglia di fare è sospendere il
pagamento, dandone comunicazione delle ragioni al soggetto di
cui trattasi.
20.
Al nostro Comune viene notificato
in persone del Sindaco pro-tempore, un atto di citazione su una
visura di estratto di ruolo di cartelle esattoriali per TARSU
d'innanzi al Giudice di Pace. Si chiede se la costituzione in
giudizio possa essere fatta dal Dirigente, con regolare mandato
del Sindaco, o è necessario costituirsi dopo aver dato procura
ad un legale appositamente nominato.
Risposta:
Il cittadino può avviare una causa senza avvocato
avanti il giudice di Pace:
-
per importi
fino
a 516,46 euro
-
ricorsi contro verbali
di polizia, prefetto,codice della strada,verbali atm,
cartelle esattoriali
-
cpc 322 per una
tentativo di conciliazione.
Si ritiene che tale possibilità
sia da accordarsi anche alla Pubblica Amministrazione quando
agisce da convenuto.
Quindi, entro tali limiti, il
dirigente del Comune potrà difendere il Comune, anche senza
legale. In tale sede comunque in via pregiudiziale il Comune
faccia rilevare l’incompetenza del giudice di Pace a trattare
controversie in materia tributaria, essendo tale competenza
accordata in via esclusiva al giudice tributario.
21. In seguito alla pubblicazione
del bando di gara per la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi minori, una ditta ha
presentato istanza di annullamento del bando stesso poiché
nell'offerta tecnica viene richiesto alle ditte concorrenti il
possesso della certificazione ISO 9001 come elemento
qualificante e oggetto di valutazione.
La ditta contesta la
illegittimità di tale richiesta in quanto la circolare del 1
marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
determinato l'impossibilità da parte della stazione di
utilizzare come criterio di valutazione dell'offerta qualunque
elemento attinente le qualità soggettive delle ditte
concorrenti, come curriculum, licenze e certificazioni di
qualità.
La stazione appaltante ritiene
che il possesso della certificazione ISO 9001 debba essere
considerato non solo in fase di selezione delle ditte
concorrenti, ma anche in fase di valutazione delle offerte per
meglio garantire la scelta della ditta più affidabile vista la
delicatezza della materia del bando.
Risposta: La tesi prevalente in
dottrina ed in giurisprudenza ritiene l’iscrizione all’albo di
cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.446/97 condizione necessaria e
sufficiente per partecipare alla gara per l’affidamento del
servizio in argomento. Lo scrivente, quindi, condivide appieno
le contestazioni mosse dalla Ditta in argomento.
22. Ho emesso delle sanzioni
amministrative per omesso versamento di una imposta provinciale
attraverso un atto di contestazione. Questo documento è stato
inoltrato alla Società che non aveva effettuato il pagamento
del tributo (si tratta di i.p.t.). Il d. lgs 472/97 parla di
trasgressori e di obbligati in solido. Volevo sapere a chi
queste sanzioni debbano essere effettivamente contestate?
Soltanto alla Società o anche all'amministratore delegato o ai
soci? Cosa si deve intendere per obbligati in solido? E' un
concetto che vale soltanto per le imprese individuali e le
Società di persone o anche per le Società di capitali?
Risposta: Nel nostro ordinamento
tributario, al pari di quello penale, le società non sono
direttamente punite, essendo punibili solo le persone fisiche
che hanno compiuto l’infrazione per conto di esse, nello
esercizio delle loro funzioni di rappresentanza.
Infatti, ai sensi del decreto
legislativo n. 472/97 responsabile della sanzione è per le
persone giuridiche colui che avrebbe dovuto correttamente
adempiere, ossia il legale rappresentante. Tuttavia, ai sensi
dello articolo 11 di tale decreto legislativo
la società, per i quali ha agito l'autore della violazione è
obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le
disposizioni vigenti. Ne consegue che l’infrazione può essere
contestata sia al rappresentante legale che alla società. Si
consiglia, in considerazione delle disposizioni normative sopra
richiamate, di notificare ad entrambi i soggetti tale
contestazione.
23. Il comune ha dato in affitto
un locale adibito a magazzino, la durata era stata fissata in
cinque anni dal 2002 al 2006, nessuno si è accorto della
scadenza e il rapporto ha continuato ad andare avanti, il comune
ha inviato la richiesta di pagamento del canone e l'utente ha
sempre pagato, ci si chiede è possibile procedere adesso ad un
contratto di rinnovo o qualora il comune non volesse più
procedere con il rapporto come può intervenire?
Risposta: Anche per il Comune
valgono le regole generali stabilite dalla legge. In via
preliminare, si fa rilevare che il contratto non poteva avere
durata inferiore a sei anni, così come previsto dallo articolo
27 della legge 392/78, così che la scadenza del precedente
contratto è da considerarsi il 2008. In assenza di disdetta,
tale contratto si intende automaticamente rinnovato di sei anni,
così che l’attuale scadenza è 2014, così come previsto
dall’articolo 28 della legge 392/78. Il canone potrà essere
aggiornato di anno in anno, come previsto dallo articolo 32
della legge in esame che così dispone:
Articolo 32
Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone di
locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore
per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non possono
essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai contratti di locazione stagionale (1).
Per evitare un ulteriore rinnovo il Comune, ai
sensi dello articolo 28 sopra indicato dovrà inviare disdetta da
comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata,
almeno 12 mesi prima della scadenza e quindi entro il 2013.
24. Si è presentato allo
sportello un contribuente, mandato dall'Agenzia delle Entrate,
per avere il rimborso dell'addizionale comunale all'IRPEF anno
2005. Il contribuente aveva chiesto il rimborso nel modello
unico e l'Agenzia delle Entrate gli ha detto che il rimborso di
quella quota è di competenza del Comune. Le risulta qualche
novità in merito?
Risposta: Poiché la gestione
della addizionale è di competenza della Agenzia delle Entrate,
ritengo che il rimborso debba essere ordinato dal Comune da
parte della predetta agenzia, come del resto mi ricordo si
faceva per l'INVIM.
25. Comune di ….. si avvale della
propria azienda speciale per la gestione e la riscossione della
TOSAP, della Pubblicità e della TIA. Tale azienda è di proprietà
esclusiva del Comune. L’azienda può sottoscrivere una
convenzione con Equitalia S.p.A. per la riscossione coattiva
delle entrate sopra elencate ed eventualmente anche di altre
entrate di tipo patrimoniale (rette asilo nido, buoni mense
scolastiche) in caso di contribuenti/utenti insolventi? Se si,
in base a quale disposizione normativa?
Risposta: A prescindere dal
fatto che il costo per le riscossioni tramite ruolo è molto
elevato, rispetto alle riscossioni effettuate mediante decreto
ingiuntivo, dubbi sussistono sulla possibilità delle società
private concessionarie dei tributi comunali di avvalersi di tali
forme di riscossione, in virtù della espressa previsione dello
articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 che riserva al funzionario
responsabile del tributo la firma dei ruoli. Anzi, il tribunale
di Brescia (e non solo) ha annullato un decreto ingiuntivo
emesso dalla ASM di Brescia, ritenendo che le società private
non possano utilizzare procedimenti di riscossione di natura
pubblica. Una possibile apertura di tale impedimento potrebbe
essere individuato nello articolo 1 della legge 296/06 che
acconsente al dirigente del Comune di delegare una persona della
Ditta concessionaria alla sottoscrizione di atti impositivi, ma
a determinate condizioni. Non è al momento chiaro se tale delega
possa riguardare anche la riscossione mediante ruolo o mediante
decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910.
Alla luce di tale quadro ed
alla corrispondente incertezza, suggerisco di non procedere nel
senso indicato.
26. Dovendo emettere avvisi di
accertamento per omesso pagamento fatture relative al consumo
acqua potabile, si chiede quale sia l'organo da indicare per
eventuali ricorsi e ai sensi di quale normativa.
Risposta: Trattandosi di una
entrata di carattere patrimoniale, non sussiste alcun obbligo di
indicare il giudice competente a decidere per eventuali liti.
Comunque, pur sconsigliando di farlo, sono di competenza del
Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di
valore non
superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro). Per le somme
eccedenti la competenza è del Tribunale.
27. Il mio comune adotta dal 1999
un sistema di tassazione per il servizio di raccolta rifiuti
misto ovvero, sulla base dei costi sostenuti nell'annualità
precedente, la giunta comunale determina le tariffe da applicare
alla percentuale della superficie tassabile (per coprire i costi
relativi alla gestione dei rifiuti riciclabili) (=per il 2008 in
ragione del 75%) e la tariffa per il recupero dei rifiuti
indifferenziati che varia in relazione alla composizione del
nucleo familiare. La mia collega dell'ufficio ragioneria,
dovendo compilare la statistica per il d.p.r. n. 33/2001 chiede
se è corretto l'intero recupero dell'IVA sui rifiuti?
Risposta: Il recupero dell'IVA
sugli acquisti prescinde dalla distribuzione dei costi del
servizio, avendo unicamente la finalità tale contributo di
contenere il più possibile l'entità delle tariffe, come del
resto risulta da una lettura razionale del DPR 33/2001.
28. Abbiamo numerosi casi di
avvisi di accertamento ICI notificati tramite posta
(raccomandata con ricevuta di ritorno) che ci vengono restituiti
dalla posta per compiuta giacenza. Chiediamo se la notifica è
comunque valida.
Risposta: L'articolo 8 della legge 890 del 1982,
nella parte che sotto riporto, prevede che in tale ipotesi
l'atto si presume notificato trascorsi 10 giorni dallo avviso
della giacenza. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza
23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di
firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate
alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea
assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza
delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità
descritte e del deposito del piego sia data notizia al
destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento
.
La notifica si dovrà considerare
regolarmente avvenuta solo se:
a) al momento della notifica
abbia mantenuto ivi la propria residenza o sede legale;
b) che sia stata data notizia al
destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso non vi sia certezza
della sussistenza di tali condizioni, almeno nelle ipotesi più
importanti, si consiglia di ripetere la notifica, utilizzando
detto procedimento (cartoline verdi) che offre maggiore
garanzia.
Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di
riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo
stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e
del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è
data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale
preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di
assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve
contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale
giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero
di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e
dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza
presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso
invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a
lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si
ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del
deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di
sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. (1) (2).
Trascorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma
senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione
"atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della
data di restituzione.
29. Un albergo di un comune
vicino mi comunica di aver versato per errore una somma a
titolo di add.le IRPEF al ns. comune. Dovrei restituire la
somma ma non so come controllare che il versamento
effettivamente non fosse dovuto e se questa somma sia stata
versata dall'ag. delle entrate al ns.
Risposta: L'addizionale all'IRPEF, seppure di spettanza
comunale, è gestita dalla Agenzia delle Entrate. A tale agenzia
va chiesto il rimborso ed il Comune lo effettuerà sulla base
dello ordine ricevuto da tale agenzia.
Invii, dunque, tale richiesta alla Agenzia delle Entrate,
dandone contestuale informazione al richiedente.
30. La Legge 18.06.2009, n. 69,
in vigore dal 4 luglio 2009 ha apportato rilevanti modifiche al
processo civile, molte delle quali producono i loro effetti
anche nel processo tributario, elenco le più rilevanti:
·
"giro di vite"
sulla compensazione delle spese processuali (con condanna per la
parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio). Per cui
i Comuni dovranno operare una prima attenta e ponderata
valutazione, in relazione al caso concreto, sull'opportunità di
coltivare il contenzioso o resistere in giudizio, evidenziando
la possibilità di successo e/o sconfitta e considerando anche il
rischio dell'eventuale condanna alle spese. Se
non erro, per quanto riguarda ai tributi comunali l'ente e'
tenuto al
recupero degli stessi e non può rinunciarvi e
quindi in caso di ricorso "deve costituirsi in giudizio", come
si concilia "quanto sopra", con detto fatto?
Risposta: In via preliminare si fa rilevare che
il funzionario responsabile risponde di danno erariale solo per
dolo o per colpa grave e che quindi la responsabilità inizia,
entro tali limiti, sin dalla notifica dello atto impositivo.
Ora, nel caso di ricorso il medesimo valuterà se costituirsi in
giudizio o meno e nel caso non sussistono le condizioni per un
esito favorevole annullerà l'atto, dandone comunicazione al
ricorrente, chiedendo contestualmente alla CTP la estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi
dello articolo 46 el D.Lgs.n.564/92. Ciò non eviterà al Comune
la possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma
ne diminuirà notevolmente il relativo importo.
·
"nuovo termine lungo"
pari a 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
(+ gli eventuali 46 giorni relativi al periodo feriale: 1°
agosto - 15 settembre), per la proposiziione dell'appello, del
ricorso per Cassazione e della revocazione indipendentemente
dalla notificazione. I
nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04
luglio 2009. qualora si avesse una sentenza della commissione
tributaria provinciale pronunciata il 16.04.2009 e depositata in
segreteria il 09.07.2009. l'eventuale appello alla commissione
tributaria regionale dovrebbe rispettare il suddetto termine di
sei mesi, seppure il primo contenzioso (ricorso iniziale alla
c.t.p.) si era instaurato antecedentemente alla data del
04.07.2009? devo quindi considerare l'appello come un "nuovo
contenzioso"?
Risposta: Se la norma dispone
che I NUOVI TERMINI SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI DOPO IL
04 LUGLIO 2009, sta a significare che tale riduzione del termine
riguuarda unicamente i ricorsi depositati alla segreteria della
CTP dal 5 luglio 2009 e quindi non dovrebbe trovare applicazione
nel caso prospettato, essendo la controversia costituitasi prima
di tale data.
31. Mi scusi, ma il limite sotto
il quale non si accerta e non si rimborsa, oltre che essere
disciplinato dai singoli regolamenti comunali mi sembrava di
ricordare che era indicato a livello “statale” ?? in € 12,00.
E sulla base di questa norma
generica – relativa forse all’agenzia delle entrate – sono stati
ricalcati la maggior parte dei regolamenti comunali. Ricordo
bene ? se esiste una norma in tal senso ricorda per caso gli
estremi ?
Risposta: I 12 euro sono il
risultato del combinato disposto del comma 168 dello articolo
1 della legge 296/06 e dello articolo 25, comma 4, ella legge
289 del 2002, che sotto riporto:
COMMA 168
168. Gli enti locali, nel rispetto dei
princì pi posti dall'articolo
25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo
articolo 25 della legge n. 289 del
2002.
4. Gli importi sono, in ogni
caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione
dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere
inferiore a 12 euro (1) .
In conclusione, se il Comune non
ha regolamentato, il minimo diviene per legge 12 euro.
32. Potendo notificare l’atto di
accertamento ICI, ai sensi di legge, a mezzo di
raccomandata r.r., e non avendo il destinatario ritirato
la stessa, da quale data si deve considerare effettivamente
notificato l’atto?
1) trascorsi i 30 gg del deposito c/o l’ufficio postale,
partendo dalla data di avviso di deposito recapitato al
destinatario;
2) trascorsi 10 gg dalla data di avviso di deposito
recapitato dalla posta al destinatario.
Risposta: Il comma 4 dello
articolo 8 della legge 890 del 1982, rispondendo al vostro
interrogativo così precisa:
"La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data
del ritiro del piego, se anteriore (4)." Tuttavia, è necessario
che il destinatario sia stato informato della giacenza con
lettera raccomandata e dall'invio di questa cominciano a
decorrere i 10 giorni.E' quindi la numero due la risposta
corretta, ma dapprima è necessario che il Comune verifiche se
nel frattempo il destinatario non abbia trasferito la residenza
o la propria sede legale, poiché se trasferite la notifica
sarebbe giuridicamente inesistente e sarebbe da rifare al nuovo
indirizzo.
Si consiglia di fare la notifica,
almeno per gli atti più importante, con il procedimento degli
atti giudiziari (cartolina verde).
33. L’Azienda Ospedaliera di…..
del Garda – Ex Ospedale di ….. – è servita da un depuratore
interno, installato e gestito a sue spese. E’ corretto esentare
la predetta azienda del canone di depurazione?
Risposta: E’ necessario far
riferimento al comma 5 dello articolo 155 del D.Lggs.n.152/06
(decreto ambientale):
5. Per le utenze industriali la
quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla
base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate
e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la
possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le
utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che
utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi
di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte
dell'Autorità d'ambito.
Sulla base di detta disposizione
l'ospedale in argomento potrà avere una riduzione( ma non
l'esclusione), ma a condizione che l'impianto di depurazione
abbia ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità
d'ambito.
Rigetti, dunque, tale istanza,
poiché l’ente in argomento non ha dimostrato, come suo onere, la
sussistenza della approvazione dello impianto da detta autorità.
34. Nella visura camerale della
ditta X.X. SRL IN LIQUIDAZIONE, nella sezione SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE c'è scritto: data atto: 28/01/2009 data
iscrizione: 03/02/2009LIQUIDATORE Sig. XY nominato con atto del
14/04/2009. Da un controllo della ns. banca dati risulta che la
ditta di cui sopra non ha pagato l'ICI per parte degli immobili
di sua proprietà per gli anni 2005/2008. Posso ancora emettere
gli avvisi di accertamento?
Risposta: Certamente si. Infatti, non sussistono regole
particolari per la liquidazione societaria. Tali atti vanno
notificati al liquidatore, essendo il medesimo l'attuale
rappresentante della società. Per la notifica si deve seguire
quanto previsto dallo articolo 145 cpc che sotto riporto. La
notifica deve essere fatta presso l'attuale sede legale od anche
al liquidatore a condizione che sull'atto sia indicato la
qualità (liquidatore), ed il luogo di sua residenza o domicilio.
Si consiglia di fare una doppia notifica dei medesimi atti sia
presso la sede legale sia al liquidatore onde avere maggiore
garanzia sull'esito positivo del procedimento di notifica.
35. Non
riesco ad individuare la norma che consente ai Comuni di
iscrivere a ruolo (indipendentemente dal fatto che sia previsto
nel regolamento di contabilità) le entrate relative a servizi a
domanda individuale (ad es. rette casa protetta non pagate o
rette asili non pagate).
L'art. 21 del D.Lgs 46/1999 "presupposti
dell'iscrizione a ruolo" prevede che le entrate di cui
all'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono
iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente
efficacia esecutiva. A tal proposito, mi chiedo se i servizi
a domanda individuale rientrano tra i rapporti di "diritto
privato": se fosse così temo che non basterebbe una semplice
"costituzione in mora" ai sensi dell'art. 1219 c.c. per poter
iscrivere a ruolo il mancato pagamento delle rette.
Risposta: Nel caso descritto si è in presenza di
un contratto di utenza, che può realizzarsi con la presentazione
della domanda di ammissione e con il provvedimento di ammissione
da parte del Comune. Peraltro, io consiglio di fare per le
entrate patrimoniali non l'iscrizione a ruolo perché trattasi di
un procedimento lento e costoso, ma il decreto ingiuntivo di cui
al RD 639/1910.
36. Che termini hanno gli uffici
per iscrivere a ruolo le sanzioni C.D.Strada e le entrate
patrimoniali delle rette scuola - mense, prima che vadano in
prescrizione ?
Risposta: Il termine di
prescrizione è di cinque anni. Per le sanzioni ai sensi dello
dello Articolo 28 della legge 689 del
1981 (attenzione che la cartella deve essere notificata entro
tale termine)
Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è
regolata dalle norme del codice civile. E per le entrate
periodiche ai sensi dello articolo 2948 cc
37. Questo Comune ha affidato in
concessione il servizio di riscossione ed accertamento
dell'Imposta comunale pubblicità, dei diritti pubbliche
affissioni, della tosap ed il servizio delle pubbliche
affissioni. L'art. 53, comma 4, del D.Lgs.446/1997 ha abrogato
anche l'obbligo da parte del concessionario di versare la
cauzione per l'affidamento di cui sopra?
Trattandosi di un rinnovo della
convenzione previgente, il Concessionario ha richiesto anche la
restituzione delle cauzioni in precedenza versate. Il comune
deve provvedere alla restituzione e non può richiedere
la cauzione per il nuovo affidamento?
Risposta: L'interpretazione data
dal concessionario non è corretta. L'abrogazione degli articoli
interessati del D.Lgs.n.507/93 da parte di tale comma non
inficiano minimamente il diritto-dovere del Comune di esigere la
cauzione. Le assicuro che è la prima volta che ho sentito tale
tesi, che giudico aberrante! SE vuole evitare responsabilità di
danno erariale non ceda a tale istanza.
38. Ad un contribuente abbiamo
notificato un accertamento per tardivo versamento (per un
giorno) dell'anno 2007 con l'applicazione della sanzione al
30%. La commercialista ci ha contestato l'applicazione di una
percentuale così alta in quanto il contribuente era ancora in
tempo per pagare con il ravvedimento operoso, e quindi, secondo
la commercialista, avremmo dovuto inviare l'accertamento
applicando la sanzione del 2.5%. Inoltre, la commercialista
sostiene che, poichè l'oggetto dell'accertamento è un immobile
adibito ad abitazione principale, per effetto del favor-rei e
visto che le abitazioni principali sono state esentate, non
dovremmo accertare immobili per i quali non si paga più
l'imposta. E' corretto il nostro comportamento o è corretta
l'interpretazione della
commercialista?
Risposta: E' corretta la vostra tesi. Infatti, il ravvedimento
operoso non risulta applicabile e ben per tre motivi:
a) è passato un anno dalla violazione;
b) sono iniziate azioni ispettive del Comune;
c) non sono state versate le sanzioni e gli interessi moratori.
Irrilevante poi la tesi della abitazione principale, posto che
l'anno in discussione è il 2007 e non il 2008.
Inviti la commercialista a leggere l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97.
39. Dovrei inviare un accertamento ici alla
Soc_____Srl che è stata incorporata in data
28/7/2005 mediante
fusione nell'Immobiliare______. Considerato che l'avviso di
accertamento ICI è relativo all'anno d'imposta
2004
e che il soggetto passivo risulta essere la Società _____ Srl, (incorporata
appunto in data 28/7/2005) , a che indirizzo dovrei recapitare
tale avviso e a quale rappresentante Legale?
Risposta: La giurisprudenza della
Cassazione è oscillante, in ordine alla soggetto a cui inviare
la notifica nel caso di fusione per incorporazione. Quella più
recente ritiene che la notifica debba essere effettuata alla
società incorporante, evidenziando comunque nell'atto che il
debito tributario è riferito alla società incorporata. Notifichi
dunque l'atto di recupero a questa ultima, alla sua sede legale,
ai sensi dello articolo 145 cpc. Se intende fare notifica anche
al rappresentante legale della società incorporante deve mettere
il suo indirizzo. Consiglio di notificare l'atto alla sede
legale e solo se non andata a buon fine la notifica, procedere
alla notifica allo indirizzo del legale rappresentante.
40. Mi può indicare le norme che
fissano il termine di prescrizione per il rimborso di entrate
patrimoniali non dovute?
Risposta: Il
termine di prescrizione decennale scaturisce dal combinato
disposto degli artuicoli 2033 e 2946 del codice civile. Infatti,
poiché l'articolo 2033 del codice civile, che tratta il
pagamento dello indebito, non fissa un termine specifico di
prescrizione, trova applicazione quello ordinario decennale
staBILITO DALLO ARTICOLO 2946 DEL CODICE CIVILE. Peraltro, tale
termine trova conferma nella giurisprudenza costante della
Cassazione. Riporto più sotto una sentenza.
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Articolo 2033
Indebito oggettivo.
[I].
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere
ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820
ss.]
e agli interessi [1284]
dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala
fede, oppure, se questi era in buona fede [1147],
dal giorno della domanda.
Articolo 2946 Prescrizione
ordinaria.
[I].
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [954,
970,
1014,
1073, 1442, 1449], i diritti si estinguono per prescrizione con
il decorso di dieci anni [248 trans.] (1).
Ripetizione di indebito - Oggettivo - Sussistenza
per caducazione della causa di pagamento - Necessità -
Sussistenza per mancanza della causa di pagamento sin
dall'origine - Configurabilità - Diritto di ripetere quanto
indebitamente corrisposto - Prescrizione - Termine
ordinario decennale - Applicabilità - Decorrenza - Interruzione
- Idoneità, quali atti interruttivi, di istanze diverse dalla
domanda giudiziale - Sussistenza - Fattispecie
In tema di azione di ripetizione, l'indebito
oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento
sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine;
ai sensi degli art. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del
diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal
giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta
secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 c.c. anche
mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
qualificato la domanda restitutoria proposta dal consumatore nei
confronti del fornitore di gas metano in relazione a quanto
versato in più per la maggiorazione del prezzo determinata, per
effetto del diritto del fornitore di traslazione di imposta, per
oneri fiscali non dovuti e che aveva, altresì, conseguentemente
applicato a tale domanda la prescrizione ordinaria
decennale).
Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n.
16612
Soc. Ital Gas c. Prov.
Lombardo Veneta Ord. Religioso e altro
Giust. civ. Mass. 2008, 6 977
41.
questo Comune ha sempre emesso
ruoli coattivi ICI inviati ad Equitalia Esatri Spa.
Dato che alcune cartelle
esattoriali emesse non sono mai state riscosse ed Equitalia
Esatri Spa non fa niente per attivare la procedura coattiva,
può l'Amministrazione Comunale emettere l'ingiunzione fiscale di
pagamento per gli stessi utenti e gli stessi importi già
iscritti nel ruolo coattivo?
Risposta: il comma 6 dello
articolo 52 del D.Lgs n. 446/97 così dispone:
6. La riscossione
coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle
province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata
agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.] (3)
Tale comma è stato abrogato
dall'articolo 1, comma 224, lettera b), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, tanto che qualcuno aveva ritenuto persino non più
utilizzabile il decreto ingiuntivo, suscitando le proteste delle
associazioni dei comuni. La dottrina e la prassi, invece, hanno
ammesso la facoltà degli Enti della Pubblica amministrazione di
poter utilizzare aqncora questo ultimo procedimento di
riscossione coattiva, in via alternativa con la riscossione
esattoriale.
Comunque, sulla
alternatività dei due procedimenti, così come appariva del resto
da tale comma 6, nessuno ha avanzato dubbi. Ne consegue che
avendo codesto Comune provveduto ad iscrivere a ruolo tali
somme, non è legittimo emettere per le medesime obbligazioni il
decreto ingiuntivo, salvo che codesto comune non proceda prima a
sgravare le somme iscritte a ruolo e riemettere nuovi atti
impositivi (nel rispetto del termine di decadenza) e solo in
caso di mancato loro pagamento procedere alla notifica del
decreto ingiuntivo.
42. Premesso che il nostro
comune è dotato di un depuratore consortile, che lo stesso è
stato costruito con contributi regionali, si chiede:
- il
rimborso delle quote di depurazione deve avvenire per intero o
vanno decurtate degli oneri di costruzione?
Si chiede, inoltre, conferma su
questa interpretazione:
- vanno accolte le domande di
rimborso presentate nel 2009 per i pagamenti effettuati dal 2007
in poi (entro due anni dal pagamento);
- i pagamenti effettuati prima
del 2007 non sono rimborsabili.
Risposta: Con il Decreto legge n.
208/08, convertito nella legge n. 13 del 209, il comma 2 dello
articolo 8 sesxies ha così disposto:
Articolo 8 Sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico
integrato (1)
Art. 8 - sexies.
2. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 335 del
2008, i gestori del servizio idrico
integrato provvedono anche in forma
rateizzata, entro il termine massimo di
cinque anni, a decorrere dal
1
ottobre 2009,
alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita
all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al
secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno
dedotti gli oneri derivati dalle
attivita' di progettazione, di realizzazione o di
completamento avviate. L'importo da restituire e'
individuato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, dalle
rispettive Autorita' d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche agli enti
locali gestori in via diretta dei servizi di
acquedotto, fognatura e
depurazione. In tali casi all'individuazione
dell'importo da restituire
provvedono i medesimi enti locali.
Ciò premesso, si fa rilevare che l’individuazione
degli utenti da rimborsare non deve essere fatta dal Comune, ma
dalla autorità d’ambito, salvo che la gestione non sia
effettuata direttamente dal Comune. Si fa comunque rilevare che
il rimborso non è dovuto se sono stati sostenuti gli oneri di
progettazione e di realizzazione dello impianto. In ordine,
alle annualità da rimborsare non esiste una tesi univoca. Quella
prevalente è che il termine sia decennale.
Pare, dunque, che al momento non esistano i
presupposti per procedere al rimborso.
43.
Il nostro Comune deve emettere un
ruolo esattoriale per la riscossione di oneri di urbanizzazione
ad un contribuente a seguito di sentenza passata in giudicato
dove il Comune è risultato vincitore:
- Quanti anni di tempo si hanno
per emettere il ruolo?
- Sulla cartella deve essere
indicato qualcosa in particolare? Considerato che il
contribuente su una sentenza passata in giudicato non può più
ricorrere.
Risposta: Secondo la dottrina gli
oneri di urbanizzazione hanno natura tributaria. Ne consegue che
la notifica della cartella deve essere effettuata entro il
31.12. del terzo anno successivo a quello in cui la sentenza è
divenuta definitiva, così come previsto dal comma 163 dello
articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:
COMMA 163
163. Nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo
In alternativo alla cartella è
più celere e più economico il decreto ingiuntivo di cui al RD
639 del 1910. Su tali atti andranno indicati gli estremi della
sentenza.
44.
Ho quesito da porle, se
può rispondermi in merito, relativo agli adempimenti che le
amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare ai sensi del
certificato D.U.R.C.. In particolare, le volevo chiedere se il
certificato di regolarità contributiva va richiesto anche per i
professionisti, che non hanno alcun personale alle dipendenze.
Le preciso che la nostra
amministrazione ha indicato con una circolare interna che il
certificato deve essere richiesto anche nel caso di acquisti in
economia o di modesta entità e nel caso specifico trattasi di
servizio acquisito in economia, con affidamento diretto perché
inferiore all’importo annuo previsto dal regolamento comunale.
Preciso inoltre che, come Amministrazioni Pubbliche il
certificato DURC deve essere richiesto agli uffici di competenza
(inps, inail, sportello unico previdenziale, ecc. ) che, come
precisato dai colleghi dell’ufficio ragioneria del Comune, non
procedono alla trasmissione della documentazione se il soggetto
da certificare non ha alle dipendenze del personale. Qual è la
procedura corretta da utilizzare?
DURC
(Documento Unico di Regolarità
Contributiva)
Che cos’è il DURC
Il DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del
regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate,
appaltatrici di lavori pubblici e privati.
Le normative di riferimento
Per quanto concerne gli
appalti pubblici la normativa di riferimento è l’articolo 2,
commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito
dalla L. n. 266/2002.
Per quanto concerne gli
appalti privati è necessario fare riferimento all’articolo
3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del D.Lgs. n.
494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.
Rilevanza del DURC
Il DURC permette alle ditte
appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai
fini dell’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la
presentazione di un solo documento.
L’affidamento alle Casse Edili
del rilascio di tale documento determina inoltre un
coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita
attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle
imprese del settore.
Soggetti abilitati a richiedere
il DURC
-
Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);
-
Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
-
Enti
Privati a rilevanza pubblica;
-
Società
Organismi di Attestazione (SOA);
-
Imprese che applicano i CCNL del
settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della
convenzione del 15 aprile 2004[1][1].
Chi lo rilascia
In base alla convenzione del 15
aprile 2004 fra l’INPS, l’INAIL e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
del settore, il DURC è rilasciato dalle Casse Edili regolarmente
costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comune del 16
dicembre 2003. è
possibile rivolgersi anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno
la richiesta alle Casse Edili.
Per i lavori pubblici il DURC, in
occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello
stato finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per
territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta
di certificazione. A tal fine è necessario che l’impresa
inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri
attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in
cui è occupato.
Tempistica
Per i lavori privati il DURC deve
essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e
la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli
sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile
competente per territorio.
Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC, la
Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri
Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine,
in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle
cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il
documento.
Condizioni di rilascio
Il procedimento di accertamento
della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni,
fra le quali:
Verifica regolarità contributiva
La posizione di regolarità
contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha
sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La
Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a
condizione che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa
medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non
sia tra quelle segnalate come irregolari.
Condizioni di regolarità
L’impresa si considera in regola
quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti,
compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto
l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di
certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia
alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate
e non lavorate (specificando le causali di assenza) non
inferiore a quello contrattuale.
45.
Nell'ambito
dei tributi locali ed in particolare dell'ICI, può essere
ricorrente il caso in cui il contribuente con un'unica
azione/omissione commetta una duplice violazione ovvero
un'omessa/infedele dichiarazione ed un tardivo/omesso
versamento. In tale ipotesi di DUPLICE VIOLAZIONE (omessa
denuncia/tardivo versamento) vige il principio dell'unicità
della sanzione oppure è possibile irrogare contestualmente (con
provvedimento unico) la sanzione del 100% del maggior tributo e
quella del 30% per tardivo versamento?
Risposta: Nel
caso di omessa od infedele denuncia la sanzione di omessa od
infedele denuncia assorbe anche quella di omesso versamento e
ciò in base al principio "ne bis in idem", ossia un soggetto non
può essere punito con due sanzioni per un unico comportamento.
In senso conforme vedasi Cassazione sentenza n. 10568 del 1994.
46.
seguito dell'introduzione del calcolo degli interessi a giorni,
questo Ufficio ha adeguato i propri accertamenti calcolando gli
interessi fino alla data di emissione dell'avviso.
Abbiamo preso visione in questi
giorni di alcuni accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate,
sui quali viene indicato l'importo degli interessi che il
contribuente dovrà sommare al totale da versare, per ogni giorno
che intercorre dalla data di predisposizione dell'accertamento,
fino a quella del pagamento.
Considerato che tale procedura
risulta a nostro parere piuttosto macchinosa per il contribuente
e che la differenza dell'importo da versare è nella maggior
parte dei casi minima, secondo lei il comportamento adottato da
questo Ufficio che calcola gli interessi solo fino alla data
dell'atto, senza tener conto della data effettiva in cui il
contribuente regolarizzerà il versamento, può essere comunque
considerato legittimo, oppure può essere un appiglio per
eventuali ricorsi o in futuro potremmo essere accusati dal
mancato introito di somme (seppur minime) in favore del Comune?
"
Risposta: Tale procedimento è
corretto. Tuttavia, ben diversi sono gli importi gestiti dalla
Agenzia delle Entrate rispetto a quelli gestiti dal Comune, così
che il contribuente comunale che riceve un atto impositivo
dovrebbe, di regola, andare dal commercialista e pagare una
somma ben maggiore rispetto a quella degli interessi
ulteriormente maturati. Del resto il medesimo comportamento
dovrebbe essere assunto dal Comune nel caso di rimborso
47.
intendiamo
conoscere il Suo illustre parere in merito alla Convenzione per
l’utilizzo dei servizi on-line proposta da Equitalia Servizi
S.p.A..
Abbiamo già provveduto ad inviare
il modulo, via fax, di registrazione clienti al portale di
Equitalia Servizi S.p.A., per l’accesso ai servizi web, ma non
abbiamo ancora inviato in duplice copia la Convenzione
sottoscritta dal Sindaco in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente.
Il nostro dubbio nasce da un
commento del Presidente di ANUTEL che, sul periodico Anutel News
n. 6 di nov.-dic. 2008, sconsiglia di sottoscrivere tale
Convenzione in quanto “gli strumenti telematici costituiscono
impropri strumenti di rendicontazione”.
A tal uopo, si chiede se procedere comunque con
la procedura di stipulazione della Convenzione con Equitalia
Servizi S.p.A. o revocare l’autorizzazione per la trasmissione
di dati via web.
Risposta: Anch'io sconsiglio per
lo stesso motivo 8da tempo) i comuni a sottoscrivere tale
convenzione, poiché il silenzio derivante dal mancato controllo
dei dati equivalwe discarico.
48.Dovremmo
recuperare dei soldi per una concessione cimiteriale. Quale
pratica dovremmo adottare? L’ingiunzione di pagamento?
Risposta: Le allego il decreto
ingiuntivo per la riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali. Giustifichi sulla base del contratto il recupero
coattivo del credito.
49. Mi
è capitato che due o tre contribuenti, dovendo procedere alla
vendita di un immobile, si siano precipitati a verificare che la
loro posizione tributaria (TIA - ICI)fosse in regola.
Uno in particolare aveva
premura di saldare i pagamenti TIA prima del rogito.
Quello che le vorrei chiedere
è se per caso è uscita qualche normativa che “obbliga” i
contribuenti a saldare tutte le pendenze tributarie prima di
poter vendere un immobile.
Le chiedo questo perché mi è
sembrata troppo strana la richiesta di “dover” pagare
tutto prima del rogito.
Mi fa sapere?
Risposta: Solo nel caso di
cessione di azienda il cessionario risponde dei debiti del
cedente, così come previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97
che così dispone:
Cessione
di azienda.
1. Il cessionario
è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore
dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta
e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno
in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per
quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se
riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione
del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del
trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione
finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi
di loro competenza.
3. Gli uffici e
gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su
richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di
contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i
debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo,
ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato
ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta.
4. La
responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni
previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata
attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si
presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia
effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione
penalmente rilevante.
Ne consegue che il timore del
cedente è solo morale!
50. E’ Stato
notificato a questo Comune un ricorso per Cassazione avverso una
sentenza emessa dalla Commissione Tributaria regionale, sentenza
favorevole a questo Ente.
Qual è il termine per impugnare
una sentenza emessa dal giudice tributario d’appello e qual è la
norma di riferimento? Può l’Ente stare in giudizio avanti al
giudice di Cassazione a mezzo del proprio Responsabile del
Servizio – Segretario Comunale ex art. 11 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 546 del 1992 o è necessario conferire l’incarico
ad un legale? Entro quando occorre costituirsi in giudizio?
Esistono pronunce
giurisprudenziali significative riguardo questi profili?
Risposta: articolo 370 cpc
Controricorso.
[I].
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende
contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi
(1) al ricorrente nel domicilio eletto [3662
] entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito
per il deposito del ricorso [3691
]. In mancanza di tale notificazione, essa non può
presentare memorie [378],
ma soltanto partecipare alla discussione orale [379].
[II].
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366,
in quanto è possibile.
[III].
Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte
entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i
documenti e con la procura speciale, se conferita con atto
separato [134, 135, 137 att.].
Asua volta L'ARTICOLO 369 CPC
PREVEDE:
Il ricorso deve
essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità
[3751
,
387],
nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti
[330]
contro le quali è proposto [134, 135, 137 att.].
In sintesi per il contro-ricorso
vi sono 40 giorni per la notifica al ricorrente.
51. Il nostro
funzionario responsabile è autorizzato dalla Giunta comunale a
firmare gli avvisi di accertamento, quando è assente per
malattia è legittimo che gli atti vengano firmati dal Dirigente
della ripartizione? L'atto verrà emesso mantenendo i dati del
funzionario (n. telefonico, indirizzo) e il Dirigente si
limiterà a firmare al suo posto oppure dobbiamo anche cambiare
il testo nella parte dove si indicano i dati ai sensi della
Legge 212/00.
Risposta: Il funzionario delegato non può delegare altri, così
che nel caso di sua assenza il sostituto, da individuarsi sulla
base delle regole generali determinate dalla Organizzazione del
Comune, dovrà firmare a nome proprio. Il dirigente, quindi,
firmi in base a nome proprio.
52. Un
nostro comune ci ha chiesto se è obbligatorio per il comune,
inserire nel proprio regolamento comunale la percentuale di
sanzione per infedele denuncia e, in caso non sia stato inserito
niente, devono applicare le sanzioni previste per legge o non
devono applicare nessuna sanzione?
Risposta: Le sanzioni sono determinate dalla
legge e non dal regolamento. Quando la legge (nel caso di ICI
l'articolo 14 del D.Lgs.n.504/92) stabilisce la sanzione da un
minimo ad un massimo (come nel caso di infedele denuncia o di
omessa denuncia) la scelta puntuale della sanzione non è del
regolamento, ma del funzionario responsabile che la determinerà
di volta in volta avendo riguardo ai criteri stabiliti dallo
articolo 7 del D.Lgs.n.472/97 ossia la gravità del
comportamento e la personalità dell'autore, come previsto dallo
articolo 16 del D.Lgs.n.472/97. Ovviamente, se non vi sono
ragioni particolari si applicherà il minimo, mentre se il
comportamento è doloso si potrà, motivando in tal senso il
provvedimento, applicare il massimo.
In conclusione, per l'applicazione della
sanzione al funzionario responsabile non serve una previsione
regolamentare (che sarebbe illegittima. Si vedano al riguardo le
mie pubblicazioni che spiegano i motivi), bastando la legge. La
sanzione troverà sempre applicazione salvo che l'errore sia da
ritenersi scusabile ai sensi dello articolo 6 del predetto
decreto. Di regola il funzionario
applicherà
il minimo, salvo che sussistano nel caso trattato elementi di
maggior colpevolezza, anche desunti dai precedenti dell'autore
della violazione.
53. Dobbiamo notificare alcuni
accertamenti ICI che riguardano una società. La P.I. di questa
società nel corso del 2005 è cessata e confluita in una nuova
società che ha come legale rappresentate lo stesso soggetto
della prima società. Ciò premesso, vorremmo sapere se e a quale
indirizzo possiamo notificare gli atti di accertamento.
Risposta: La notifica va fatta a
nome della vecchia società ma con l'indirizzo di quella nuova e
ciò a seguito della sua incorporazione.
54. Volendo la Giunta Comunale
addivenire ad una transazione con rateizzazione ed eventuale
scomputo di sanzioni ed interessi dei tributi ICI e tarsu,
dovuti a seguito di accertamenti, senza attendere la
rateizzazione sulla cartella esattoriale, si chiede se esiste
una legge a cui fare riferimento per giustificare tale
decisione.
Risposta: non sussiste alcuna
norma che preveda transazioni per i tributi locali. si riporta
qui di seguito un articolo che conferma tale principio,
avvertendo che l'applicazione di tale istituto per i tributi
comunali potrebbe comportare responsabilità di anno erariale.
“RISTRUTTURAZIONE
Un ulteriore strumento per il superamento della crisi d’impresa
Il D.Lgs. 12/09/2007 n. 169, e successivamente l’art 32 commi 5°
e 6° del D.L. 29/11/2008 hanno modificato l’art. 182 ter della
legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267) introducendo la
possibilità per l’impresa in crisi di proporre una transazione
fiscale collegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti di
cui all’art. 182 bis l.fall. , ampliando così la possibilità di
utilizzare questo strumento, precedentemente fruibile solo
nell’ambito della procedura di concordato preventivo. In tal
modo il quadro della regolamentazione negoziale della crisi
d’impresa, si è arricchito di un importante elemento, che
concorre ad allargare gli spazi concessi all’autonomia privata
nella predisposizione dell’ accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art 182 bis. L’utilizzo della transazione fiscale è
riservato all’imprenditore in stato di crisi, il quale può
proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,
raggiungendo un accordo con il creditore Fisco, al fine di
favorire il superamento dello stato di crisi, derogando così al
principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, nella
prospettiva e con la consapevolezza che il superamento della
crisi d’impresa può concorrere anche a rafforzare l’interesse
dello Stato alla riscossione dei tributi. Possono costituire
oggetto di transazione i tributi amministrati dalle Agenzie
fiscali ad esempio Ires, Irpef, imposta di registro, Iva, Irap,
dazi di importazione e di esportazione , ecc.. Non sono
invece transigibili i tributi locali non amministrati dalle
Agenzie Fiscali, quali Ici, Tarsu ecc. nonché i tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Con
riferimento all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può
prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Per quanto
concerne l’Irap l’opinione prevalente considera anche questa
transigibile. La proposta di transazione fiscale riguarda
inoltre sia i crediti già iscritti a ruolo, sia quelli non
ancora iscritti. Per quanto concerne gli oneri accessori
(sanzioni e interessi) è consentita la ristrutturazione soltanto
di quelli relativi ai debiti tributari chirografari. La proposta
va depositata con la relativa documentazione presso il
competente concessionario del servizio nazionale della
riscossione, il quale entro trenta giorni, deve trasmettere al
proponente una certificazione attestante l’entità del debito
iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, procedendo nello stesso
termine alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante
l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché
non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Nei
successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione
è espresso, relativamente ai tributi non iscritti a ruolo,
ovvero non ancora consegnati al concessionario della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore
dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già
consegnati al concessionario alla data di presentazione, con
atto del concessionario su indicazione del direttore
dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione
generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis,
rispetto al quale la transazione fiscale, si pone quale atto
collegato, condividendone la finalità di favorire il superamento
dello stato di crisi in cui versa l’impresa. “
55. Abbiamo provveduto a
predisporre il capitolato speciale per l'appalto, a procedura
negoziata, del servizio recupero crediti del Comune. Le
chiediamo di esaminarlo specialmente nella parte riguardante
l'offerta economica; chiediamo altresì se condivide la scelta
dell'appalto con la procedura negoziata.
Risposta: Tale bando è
illegittimo. Infatti, le attuali disposizioni di legge
acconsentono al Comune di cedere il credito (articolo 76 legge
342/00 che sotto riporto) oppure di cedere contestualmente sia
la riscossione spontanea che coattiva. ai sensi dello articolo
52 del D.Lgs.n.446797, a soggetti iscritti nello apposito albo.
Ricordo, infatti, che trattasi di normativa speciale che deve
essere interpretata in modo letterale o restrittivo.
56. Le scrivo per
chiederLe se ci può indicare il riferimento normativo preciso in
base al quale, se un contribuente (che ha ricevuto un avviso di
accertamento tarsu) decide di aderire alle sanzioni ottenendo il
beneficio della riduzione al quarto, non può ricorre alla
commissione tributaria.
Le faccio questa domanda perchè è una cosa che si dà sempre per
scontata ma la norma in realtà recita "il contribuente può
aderire ...entro il termine per ricorre alla commissione
tributaria....." e non c'è scritto esplicitamente che chi
aderisce rinuncia alla possibilità di ricorrere.
Risposta: E’un principio che troviamo in più disposizioni di
legge. Infatti, il comma
3 dello articolo 16 del D.Lgs.n.472/97 così dispone:
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il
trasgressore e gli obbligati [ai sensi dell'articolo 11, comma
1] in solido, possono definire la controversia con il pagamento
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e
comunque non inferiore ad un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie .
Infatti, con l'adesione la pretesa diviene definitiva, così che
l'eventuale ricorso risulterebbe incompatibile (nel caso di
ricorso il Comune dovrebbe eccepire l'inammissibilità per
intervenuta acquiescenza). Tale istituto trova riferimento nello
articolo 329 cpc che così dispone:
Articolo 329
Acquiescenza totale o parziale.
[I]. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo
395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da
atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.
Sulla applicabilità di tale istituto anche nel processo
tributario è concorde la dottrina (vedasi il nuovo processo
tributario seconda edizione Giuffré editore pag. 557) e la
giurisprudenza della Cassazione (vedasi 7793/87 e numerose
altre).
Tale principio è ulteriormente confermato dal comma 3 dello
articolo 2 del D.Lgs.n.218/97 in tema di accertamento con
adesione che così dispone:
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione,……
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