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- quesiti e risposte inerenti all' ICI - anno 2010

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

 

  1. Notifica

  2. Area edificabile del contitolare IAP

  3. Coniuge non separato con residenza diversa altro coniuge

  4. Abitazione principale posseduta al 50 % da società

  5. Due abitazioni indivise possedute al 50 per cento

  6. Area edificabile: quando il carattere pertinenziale non produce l’esclusione

  7. Tennis club

  8. Fabbricato ex rurale: ritardato accatastamento: efficacia R.C.

  9. Richiesta di Rimborso in presenza di r.c. non trascritta in Catasto

  10. Contributo D: mancato adeguamento da parte Ministero: ragione

  11. Morte usufruttuario e diritto di abitazione coniuge superstite

  12. Non esente il fabbricato rurale A2

  13. La riduzione per inagibilità prescinde dalla variazione catastale

  14. Società in liquidazione: le sanzioni sono dovute

  15. Edifici rurali A6: controllare i servizi igienici

  16. Rettifica DOCFA: efficacia retroattiva alla data di variazione

  17. Il diritto abitazione ed eredi

  18. Immobili interesse storico: solo se vi è il vincolo in Conservatoria

  19. Calcolo r.c. immobili interesse storico

  20. Frazionamento casa vedovile in due unità: permane diritto per entrambe

  21. Locazione caserma ai carabinieri: non è esente

  22. Il diritto di abitazione si estende alle pertinenze

  23. Caserma dimessa

  24. Aliquota campeggio

  25. Coniugi non separati con residenze diverse

  26. Azienda municipalizzata del Comune

  27. Tenda bar: accatastamento?

  28. Diritto di abitazione o comodato?

  29. D10 pensionato agricolo iscritto solo all’IVA

  30. Mancata trascrizione sentenza costitutiva proprietà

  31. Ravvedimento operoso: da quando le maggiori sanzioni?

  32. Coniugi non separati residenti in comuni diversi

  33. Pagamento accertamento con compensazione (F24)

  34. Agevolazioni terreni agricoli: condizioni

  35. Domanda rimborso per frazionamento fabbricato

  36. L’accertamento preventivo impedisce il ravvedimento operoso

  37. Accertamento e contestazione della r.c.

  38. Impianti fotovoltaici

  39. Abitazioni principale locata con mantenimento residenza fittizia

  40. Rimborso a seguito ammissione errore del Catasto

  41. Aree edificabili detenute da contitolari non coltivatori diretti

  42. Aumentabile l’aliquota solo per i D?

  43. Immobili Curia: esenti e non

  44. Coniugi non separati con differente residenza

  45. Aliquote impianti fotovoltaici

  46. Costituzioni usufrutto subordinato a condizione sospensiva costitutiva

  47. Compensazione ICI con crediti erariali non possibile con cartelle insolute di oltre 1500 euro

  48. Area edificata coltivata dalla moglie del soggetto passivo

  49. Cessione con unico atto di edifici e di aree edificabili: è necessario distinguere gli oggetti

  50. immobili: la r.c. ha sempre efficacia retroattiva

  51. Notifica: vale la data di ricezione e non quella di spedizione

  52. Quale funzionario per l’imposta di scopo?

  53. Come si determina la r.c.  del D1?

  54. Il D7 non è esente anche se rurale

  55. Tre abitazioni principali contestate

  56. Agriturismo non esente se accatastato in A

  57. Area edificabile posseduta da SRL

  58. D7 di pensionato agricolo

  59. Agevolazioni illegittime introdotte da molti comuni per determinate categorie di utilizzo

  60. Aree edificabili ad insaputa del contribuente: irrilevante

  61. Diritto di abitazione e rinuncia eredità

  62. Fabbricati rurali esenti se non accatastati allo urbano

  63. Omessa comunicazione edificabilità: irrilevanza

  64. Cessione di cubatura

  65. edifici in corso di costruzione in zona agricola

  66. omessa impugnazione a seguito non adesione accertamento

  67. Due unità, diversamente intestate, usate come unica abitazione

  68. Contributo immobili D: non si ripresenta la domanda se l’importo non varia

  69. Permanenza obbligo dichiarazione acquirente area edificabile

  70. Piano integrato di intervento zona C

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. Abbiamo spedito in questi giorni per RR avvisi ici annualità 2005- il contribuente non ritira la RR la notifica si intende comunque valida con la data di spedizione oppure l'atto diventa inesigibile se decorrono i 10 gg e si va al nuovo anno.

cordialmente Emanuela

 

Risposta: Si ritiene che la notifica sia effettuata decorsi 10 giorni da quando è spedita la raccomandata che lo avvisa della giacenza (articolo 8 legge 890 del 1982).

E quindi si va all'anno nuovo.

 

2. Una  cittadina, non imprenditrice agricola, possiede al 50% con il fratello - imprenditore agricolo - alcuni terreni individuati come edificabili dal pgt. I terreni vengono utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal fratello imprenditore agricolo. La cittadina ha sempre versato la sua quota considerando i terreni come edificabili, ora mi chiede il rimborso per gli anni 2009 e 2010 sulla base della sentenza della corte di cassazione(sez. tributaria) n. 15566 del 14.05.2010 depositata il 30.06.2010 secondo la quale un terreno edificabile appartenga a più soggetti, di cui uno solo, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, lo utilizza per l'esercizio dell'attività agricolo, entrambi i proprietari possono considerare l'immobile  "terreno agricolo" e quindi con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 2 comma 1 lett.b) secondo periodo del d.lgs. 504/92.

 

E’ dovuto il rimborso?  che tipo di controlli debbo fare?

 

Risposta: Non condivido tale sentenza, in considerazione del carattere personale e non oggettivo dell'ICI. Una sentenza della Cassazione, seppure importante, vale solo per il caso trattato. Se Lei la pensa come me non rimborsi e nel caso probabile di ricorso resista in giudizio con dette argomentazioni.

 

3. Un contribuente, residente in una casa di proprietà al 100% in altro comune, è anche proprietario al 50% con la moglie dell'abitazione sita nel territorio del nostro Comune dove la moglie ha la residenza. Da solo lui, da sola lei.

Detto contribuente non paga l'ICI nel Comune di residenza mentre paga l'Ici sul 50% dell'abitazione nel nostro Comune.

Ora il Comune di residenza del contribuente in parola invia un avviso di accertamento ICI contestando il fatto che non vi risiede con  la famiglia !!!!!!!Citando la Cassazione !!!

Lui dice ma io se pago il 50% della casa tenuta a disposizione nel comune di …… e risiedo a …… dove godo dell'esenzione ICI abitazione principale in quanto residente, devo separarmi ufficialmente dalla moglie?????????Da qualche parte avrò diritto all'esenzione abitazione principale e dove se non nel Comune di residenza?????

Il citato Comune si è così attivato anche nei confronti di altre famiglie dove la moglie e i figli sono loro residenti, ma non il marito, contestando per questo fatto che la famiglia  del contribuente non risiede!

La mia collega dell'anagrafe mi dice che i coniugi non hanno più l'obbligo di legge della convivenza!!!!

Come devo io comportarmi in casi analoghi di famiglie di fatto divise?????????

 

Risposta: L'abitazione principale è riferita alla famiglia. Se i coniugi non sono separati legalmente, il soggetto passivo che risiede nel suo comune, ma la famiglia del quale risiede in altro comune, non deve essere esentato. Lei deve guardare alla posizione del Comune suo. Nel caso descritto toccherà a costui dimostrare che poiché la dimora abituale sua e della sua famiglia è nel suo comune deve essere esentato, ma prima deve accettare le indicazioni del Comune di residenza (fittizia) e non ricorrere contro tale interpretazione.

 

4. Può essere considerato abitazione principale, quindi con le relative agevolazioni, un immobile censito nella categoria catastale A07 ma intestato, in parti uguali, ad una persona fisica ed a una Società? Il contribuente applica le agevolazioni prima casa con aliquota agevolata e detrazione al 100% fino al 2007.

 

Risposta: Le società non possono godere della esenzione, non avendo né famiglia né residenza anagrafica. La persona fisica se residente, è esente dal 2008, mentre è completamente da assoggettare la società con aliquota ordinaria.

 

5. sigg. Bonati Giovanni e …… (fratelli) sono proprietari di due A07 e di un C06 ciascuno per il 50%. Si tratta di una villa monopiano suddivisa in due unità abitative accatastate separatamente (allego visura). Giovanni risiede in uno dei due A07 con la sua famiglia, …. nell'altro con la sua famiglia. Dal 2008 non versano più l'ici. Per entrambi abbiamo emesso avviso di accertamento per l'anno 2008 esentando l'a07 e il c06 presso il quale risiedono, ma procedendo al recupero dell'imposta per il secondo a07 (in ragione del loro 50% di possesso). Ci contatta il loro studio di commercialisti dicendo che assolutamente l'imposta non è dovuta perchè entrambe le unità immobiliari sono adibite ad abitazione principale. Come ci comportiamo?

 

 

Risposta: Il comportamento al riguardo assunto da codesto Comune è corretto. Infatti, il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso precisa."Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. ".

In sintesi, secondo il Ministero delle Finanze l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto passivo risiede, così che il contitolare che usa l'abitazione principale utilizzata da un altro contitolare non può essere esentato.

 

In conclusione, fino a quando non sarà formalmente fatta una divisione con atto pubblico delle contitolarità, i due contitolari dovranno continuare a pagare l'ICI per la quota di proprietà riferita alla abitazione principale utlizzata dall'altro contitolare.

 

6. Un contribuente abitante nel centro di ……. (Casa singola anzi  palazzo) ha un lotto di mq. 2460 vicino a casa sua (naturalmente terreno  edificabile residenziale in area già urbanizzata). Fino al 21/11/2002 nessun problema;  ha sempre pagato l'ICI come terreno edificabile anche se abbiamo dovuto accertarlo per via della valorizzazione da lui fatta (troppo bassa  rispetto  al vero valore). In data 21/11/2002 ha fatto accatastare il terreno  all'urbano facendolo diventare il cortile o il giardino di casa (è tuttora una A/2) e smettendo di pagare l'ICI (mi sono sempre chiesto se una A/2  possa avere un giardino tanto grande senza diventare una A/1 o una A/8).  L'abbiamo accertato e lui ha chiesto l'accertamento con adesione (atti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004). Il contribuente, assistito dal suo Commercialista, ha fatto le sue valutazioni, noi abbiamo fatto le nostre e  in data 07/02/2007 abbiamo raggiunto l'accordo e firmato il verbale di accertamento con adesione riconoscendo a lui una minor valorizzazione rispetto ai valori della tabella deliberata dalla Giunta. Tutto ok,  pensavamo di aver sistemato la questione ma ora ci arriva una richiesta nella quale ci chiede di rivedere la nostra posizione in quanto c'è una  recente sentenza della Cassazione (n. 22129 dep. 29/10/2010) che  stabilisce, a suo dire, un principio in base al quale il suo terreno non paga ICI  come terreno edificabile e ci chiede la restituzione dell'ICI pagata dal 2002  al 2010. Io sarei tentato di dare una risposta di diniego secca su tutta la linea  ma volevo prima il conforto del suo parere in quanto è quasi certo che tale diniego venga ricorso. Quali sono inoltre, secondo lei, gli  argomenti/motivazioni sui quali dovrei battere maggiormente nella  risposta?

Risposta:  Il rimborso non deve essere fatto e tale area deve continuare ad essere assoggettata ad ICI. Infatti, come si evince dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.218/97 l'adesione non è impugnabile:

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del  medesimo decreto-legge.

La sentenza citata è stata interpretata in malo modo dalla stampa, tanto che è stato accolto il ricorso proposto in Cassazione dal Comune di Bolzano. In sintesi, le aree edificabili, anche se pertinenziali, pagano l'ICI se, come nel caso descritto, il carattere pertinenziale non è giustificato da esigenze economiche. In sintesi, se la casa è di 300 metri l'esenzione non può riguardare una area edificabile di 1000 mq:

Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU.  30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che intervenga una aggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in  un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".

 

7. Lunedì  mattina, abbiamo la prima udienza di trattazione del ricorso in   commissione tributaria provinciale del circolo President Tennis Club (non  so se si ricorda, ma si tratta di un ricorso presentato dal contribuente  nel 2007 e per il quale la mia collega Caterina Sassi le aveva già chiesto  consulenza). In sintesi, trattasi di una associazione sportiva dilettantistica, la  quale possiede due fabbricati; un A/3 adibito ad abitazione del custode e  un D/6 adibito in parte a palestra ed in parte a ristorante.  Gli accertamenti che il comune ha emesso per mancata dichiarazione e  mancato versamento dell'imposta,  vertono specialmente sul fatto che una  parte del D/6 è adibito a bar/ristorante concesso in comodato a terzi,  all'interno del quale, "sembra" peraltro possano accedere anche soggetti  non soci.....comunque il comune sostiene che, stante questo fatto, viene a  decadere la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività  assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc. ai sensi dell'articolo 7  lettera i) del D.Lgs. 504/92. Le chiedo pertanto se ha da trasmetterci qualche recente sentenza o parere  a favore del Comune da poter utilizzare lunedì mattina in Commissione > Tributaria.

Risposta: Come è noto l'esenzione di cui allo articolo 7 lettera i) del  D.Lgs.n.504/92 richiede il soddisfacimento di due condizioni, la prima di carattere soggettivo. Deve essere un Ente non commerciale, così che sono da assoggettare le società di ogni tipo (la società ricorrente è una
associazione oppure una società, perché se lo fosse sarebbe già da  assoggettare). La seconda condizione concerne l'utilizzo che deve essere fatto dallo stesso soggetto passivo, per finalità non commerciali. Ad esempio se il ristorante non è condotto dal soggetto passivo già si determinerebbe l'assoggettamento di detto immobile. Peraltro, ai sensi della legge 460/97 le società sportive, se non svolgono attività nei confronti dei soggetti svantaggiati, quali handicappati, ecc ossia soggetti che accedono gratuitamente ai servizi non sono considerati esenti dal pagamento dei
tributi. Le riporto qui una massima significativa della Cassazione:

Ai fini del trattamento agevolato in materia di imposte sui redditi e regime i.v.a. in favore di associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti associativi, non è sufficiente la sussistenza dei meri requisiti formali: non rilevano, di per sé, l'appartenenza dell'ente alle categorie ritenute di
rilevanza sociale - e dunque agevolate - né la conformità dello statuto alle disposizioni ex d.lg. n. 460/97, ma è necessario che le prestazioni offerte ai soci siano realmente erogate nelle modalità prescritte.

Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2010, n. 11456

8. Un contribuente ha fatto accatastare all'urbano nell'anno 2009 un ex f.r.. Dall'anno 2009 ha versato correttamente l'imposta dovuta. Considerando che nel DOC.FA è stato indicato dal suo Geometra che i requisiti di ruralità sono stati persi nell'anno 2000, il comune può recuperare gli anni precedenti ha decorrere dall'anno 2005 o dall'anno 2006?

 

 

Risposta: Ritengo recuperabile il tributo almeno dal 2005, in virtù di quanto previsto nel caso di irregolarità catastali, dal comma 337 dello articolo 1 della legge 311/04.

 

9. In data 15/12/2010 una contribuente ha presentato richiesta di rimborso per gli anni 2005/2009 motivata dal fatto che l'abitazione principale di cui è proprietaria è stata erroneamente dichiarata fin dal 1992 (ai fini I.S.I.) come categoria A/8 mentre in realtà apparterrebbe alla categoria A/7.
Dalla visura effettuata d'ufficio tramite SISTER (che si allega alla presente mail), per tale fabbricato non risulta tuttora alcun dato di classamento (né categoria, né classe né rendita), ma solo i dati
identificativi relativi al foglio, particella e subalterno. Ad integrazione della richiesta di rimborso la
contribuente ha presentato l'istanza per l'attribuzione della rendita catastale ai sensi dell'art.
12 della Legge 13/5/88 n. 154 presentata all'U.T.E. di Bergamo in data 30/06/1988 (che si allega alla presente mail), dalla quale risulta il classamento dell'immobile nella categoria A/7 da parte dell'U.T.E.e la notifica dello stesso alla contribuente in data 31/01/1989. Nonostante ciò, la contribuente ha continuato a pagare ai fini I.C.I. l'immobile come categoria A/8:
come dobbiamo comportarci in merito alla richiesta di rimborso, tenuto conto che dalla visura catastale non risulta alcun classamento?
 
Risposta: Il diritto al rimborso è dato dalla certezza della relativa sussistenza. Ora, poiché, forse per probabile errore materiale, non risulta  iscritta per detto fabbricato la R.C., il rimborso non è dovuto, in virtù di quanto indicato dal comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 ,che fa riferimento alla rendita iscritta in catasto. Risponda, dunque, che allo stato attuale degli atti il rimborso non può essere concesso, invitando il contribuente a richiedere al Catasto l'iscrizione della r.c.

Una volta iscritta la r.c. il contribuente avrà diritto al rimborso della  maggiore imposta corrisposta per gli ultimi cinque anni antecedenti la data di  presentazione di detta istanza.

 

10. Nel 2009 abbiamo inviato alla Prefettura competente la dichiarazione attestante le minori entrate derivanti Immobili D per un totale di €.83.528,10 relative all'anno 2008;

nel 2010 abbiamo ripresentato la sopra citata dichiarazione per un importo aumentato a €.88.872,98 ma il Ministero ci ha rimborsato lo stesso importo di €.83.528,10 erogato l'anno precedente.

 

Forse perchè dopo l'erogazione del primo importo è da considerarsi consolidato e non dobbiamo più mandare nè dichiarazioni nè aspettarci un importo maggiore a €.83.528,10?

 

Risposta: Probabilmente l'incremento risulta inferiore allo 0,5 della spesa corrente, così come previsto dal comma 1 del presente decreto ed interpretato dai ministeri competenti

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Articolo 2

Contributo statale

1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.

 

11. Due coniugi sono usufruttuari vitalizi dell'abitazione dove hanno la residenza mentre la nuda proprietà è del figlio. Dopo la morte di uno dei due coniugi, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sull'intero immobile?

 

 

Risposta: Nel caso di morte dello usufruttuario non si realizza il diritto di abitazione del coniuge superstite (consolidamento della proprietà piena). Ne consegue che nel caso descritto il figlio diviene soggetto passivo per il 50 per cento.

 

 

12. Si chiede alla S.V. se un immobile censito nella categoria catastale A2 è considerato rurale se posseduto da un coltivatore diretto, agricoltore.

 

Risposta: Con costante e consolidata giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza 18565/09, considera esenti solo i fabbricati, che pur essendo rurali, siano accatastati nelle categorie A6 oppure D10. Ne consegue che tale fabbricato, seppure rurale, non può essere esentato dal pagamento dell'ICI.

 

 

13. Abbiamo ricevuto dal nostro Ufficio Tecnico nuova relazione con allegate fotografie e la dichiarazione del nostro Tecnico che dice che “l’immobile non è in condizioni tali da essere dichiarato agibile”, cosa possiamo fare a questo punto noi? Come ci comportiamo? Possiamo, o, dobbiamo obbligarlo ad accatastare gli immobili in altro modo?

 

Risposta: La riduzione di cui al comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, compete dal momento dalla proposizione della domanda, a prescindere dalla categoria catastale ed è subordinata unicamente alla dichiarazione di inagibilità ed al non uso.

 

14. Una Ditta è in liquidazione e non ha pagato l’ICI su un area fabbricabile dal 2005 al 2010 il Comune ha provveduto ad accertare l’imposta evasa più sanzioni ed interessi ora il liquidatore si dichiara disponibile a pagare il debito ICI dal 2005 al 2010 ma solo per la pura imposta ICI evasa ciò è possibile? Il Comune può sgravare sanzioni ed interessi? Deve emettere degli atti in rettifica a quelli precedentemente notificati?

 

Risposta: Le sanzioni, al pari del tributo e degli interessi hanno carattere accessorio e trovano automatica applicazione salvo che non sussista una causa di giustificazione, di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97. Non è causa di giustificazione la mancanza di risorse finanziarie idonee per soddisfare il debito tributario. Per tali motivi non possono essere annullati o rettificati gli atti emessi. Anzi, la situazione descritta suggerisce di procedere tempestivamente alla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo e nel caso di mancato pagamento, se la somma supera 8000 euro, procedere alla iscrizione di ipoteca dell'area, avvalendosi a tal fine di un legale.

 

15. Un Coltivatore proprietario di 2  A/06,  residente in altro Comune (conduce il fondo) per n. 1 A/06 ha pagato ici per il secondo abbiamo emesso accertamento è corretto?

 

RISPOSTA: L'esenzione per gli edifici rurali prescinde dalla residenza del soggetto passivo e necessita unicamente l'utilizzo del fabbricato da parte di un imprenditore agricolo. Secondo giurisprudenza costante della Cassazione, a decorrere dalla sentenza n. 18565/09, l'esenzione dei rurali è subordinata al fatto che essi appartengano alle categorie A6 oppure D10. Ora, poiché secondo il catasto non possono mantenere la categoria A6 i fabbricati che abbiano costruito servizi igienici interni, si consiglia di procedere a corrispondente verifica ed in caso di realizzazione di tali opere interne di ordinare la variazione catastale ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311.04.

 

16. Abbiamo emesso avviso di accertamento per parziale versamento ad una contribuente che aveva versato l'imposta sulla base delle rendite proposte. Noi abbiamo proceduto al recupero dell'imposta applicando la rendita rettificata  retroattivamente fino dalla data di costituzione dell'immobile. La contribuente contesta l'applicazione retroattiva e mi presenta il documento (scaricato da internet) che Le allego (si veda la parte evidenziata in giallo a pag 3 e 4). Mi chiede quale sia il riferimento normativo specifico che prevede l'applicazione retroattiva della rendita definitiva, da sottoporre all'esame del suo commercialista che, invece, sostiene che i provvedimenti di accertamento siano da annullare. Allego altresì la visura catastale.

 

Risposta: Ai sensi del comma 3 dello articolo 1 del DM 701/94 la rendita catastale proposta ha natura provvisoria, così che la rettifica operata dal Catasto ha efficacia retroattiva sin dal momento della sua proposizione. Il contribuente potrà caso mai contestare la congruità della r.c. attribuita, ma non la efficacia retroattiva della r.c. rettificata.

 

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. - facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.

 

Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775 ( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000, purché formalmente notificate).

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

 

 

17. Per  l'immobile destinato ad abitazione coniugale, sul quale dopo la morte del de cuius, in base all'art. 540 c. c.  si è costituito diritto reale di abitazione in favore del coniuge superstite, (che vi risiede stabilmente) gli eredi non residenti devono pagare l'ICI?

 

Risposta: No, poiché il diritto di abitazione prevale sui diritti successori facendoli  divenire nuda proprietà.

 

18. Abbiamo emesso avviso di accertamento ad un Immobiliare che era proprietaria di 3 alloggi cat. A4 e situati nella seguente zona nucleo rurale di interesse storico e paesistico e monumentale.

Nell’avviso abbiamo preso come base imponibile la rendita catastale che risultava dalla misura e abbiamo effettuato il calcolo normalmente. La società contesta che per il calcolo ICi non va usata la rendita catastale ma quella da  loro dichiarata della dichiarazione ICI che corrisponde al 50% di quella catastale.

 

E’ vera questa cosa, e se si in base a quale legge si fa la riduzione della rendita catastale?

 

Risposta: La riduzione della r.c. riguarda gli immobili aventi interesse storico artistico, ma a condizione che il vincolo sia trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari. Non basterebbe a tal fine la ubicazione dello immobile zona nucleo rurale di interesse storico e paesistico e monumentale.  Chieda tale visura.

 

19. Come si determina la r.c. agevolata per  i fabbricati di interesse storico, tenendo conto che ilo regolamento comunali limita il’agevolazione a quelli abitativi?

 

Risposta: Una volta verificata l'esistenza del vincolo deve moltiplicare i vani catastali per la classe abitativa più bassa  presente nella zona censuaria ove è ubicato l'immobile. Ritengo peraltro il comma del vs regolamento illegittimo nella parte in cui esclude dal beneficio gli immobili strumentali aventi tali requisiti, posto che la legge statale non pone tali limitazioni.

 

20. Una abitazione che risulti casa vedovile e viene frazionata e trasformata in due abitazioni, una viene intestata   al coniuge superstite e una  al figlio.
mi chiedo il diritto reale del coniuge dove si trasferisce? è necessario un atto del notaio che definisca le nuove proprietà o basta la divisione operata dal catasto? grazie
 

Risposta: Se il coniuge superstite non ha rinunciato espressamente al diritto di abitazione di cui allo articolo 540 cc,  così come previsto dallo articolo 540 cc, il coniuge superstite diviene soggetto passivo di entrambe le unità, ma l'esenzione è limitata ad una sola. Il figlio è da considerarsi in tale ipotesi solo nudo proprietario.

 

21. Il proprietario di un immobile affittato al Ministero ed adibito a caserma dei Carabinieri mi chiede l'esenzione dall'ICI: ne ha diritto?

 

Risposta: Assolutamente no. Vedasi sentenza.

 

Sentenza del 16/03/2005 n. 5747 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

ICI - Esenzioni - Caserma locata alla Guardia di Finanza - Spettanza - Esclusione.


Massima:

Un immobile dato in locazione alla Guardia di Finanza ad uso caserma non e' esente da ICI perche' la Guardia di Finanza, non essendo assoggettata ad IRPEG, non rientra fra i soggetti passivi di cui all'art. 87 TUIR e in secondo luogo perche' gli immobili utilizzati come caserme delle Forze armate dello Stato non sono "destinati esclusivamente ad attivita' recettive". *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

 

22. Ai fini ici le pertinenze seguono il diritto di abitazione come l'abitazione del coniuge superstite.

o deve essere scritto sul regolamento?   (noi non le abbiamo mai considerate al 100% del superstite ma abbiamo sempre considerato le percentuali di proprietà di tutti gli eredi)

 Risposta: Le pertinenze, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento comunale, seguono sempre il trattamento della cosa principale, e ciò ai sensi dello articolo 818 del codice civile. Ne consegue che il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende anche alle pertinenze, così che queste risulteranno esenti se il Comune non ha posto tale limitazione per quelle della abitazione principale.

 

23. Sul territorio del ns. comune esiste una caserma militare in disuso da alcuni anni.

All’inizio del 2010 è stata sottoscritta l’autorizzazione all’alienazione ed è stata messa in vendita.

Il ns. regolamento ICI, modificato nel 2010, prevede: “sono esentati dal  pagamento dell’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni……..destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” (prima della modifica diceva: “ ancorchè non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali), pertanto riteniamo di poterla assoggettare al pagamento dell'ICI.

L’ex caserma è accatastata in categoria B/1 con un’unica rendita anche se è composta da diversi edifici una parte dei quali  attualmente concessi quale poligono di tiro all’Arma dei Carabinieri ed esclusi dall’alienazione. L’immobile è parzialmente soggetto a vincolo storico artistico.

Visto che la possibilità di accertare con rendita presunta è stata abolita  e che i vari corpi che compongono l’ex caserma risultano accatastati ognuno col proprio numero di mappale ma con rendita unica per tutto il compendio immobiliare, come posso stabilire la base imponibile su cui calcolare l’ICI? La ringrazio MC

 

Risposta: Le caserme dimesse non debbono essere assoggettate ad ICI fino a quando non sono adibite ad  una diversa destinazione, come del resto preteso dalla lettera a) dello articolo 7 del D.Lgs. n.504/92. In senso conforme vedasi la circolare ministeriale n. 14/93, che al punto 2) così precisa: “ 2)  per  le  caserme  e  prigioni,   di   proprieta'   dello   Stato,   non
utilizzate in  quanto  inagibili,  atteso  che  l'immobile  e'        comunque
preordinato per  l'assolvimento  diretto  di  un       compito istituzionale.”

 

24. . per l’ICI abbiamo le seguenti aliquote:

· 7 per mille: altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati realizzati per la vendita e non

venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662);

· 6 per mille: aliquota per immobili ove viene svolta un’attività commerciale;

· 5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi

venga effettivamente svolta detta attività.

L’agevolazione compete anche se l’immobile è locato ad uso turistico ricettivo;

· 4,5 per mille: immobili oggetto di interventi per fonti rinnovabili.

 

Ad un campeggio D/8 posso  applicare · 5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente svolta detta attività.

oppure lascio il · 7 per mille: altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662) ?

 

Risposta: L'aliquota applicabile al campeggio è del 5 per mille. Tuttavia, tale deliberazione è illegittima, poiché in assenza di una norma di legge non è consentito ai comuni di differenziare l'aliquota (Consiglio di stato, Sezione V, n. 485/04).

 

25. l'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla verifica del  corretto riconoscimento dell'esenzione ici nel caso di nuclei familiari  con componenti che dimorano altrove in applicazione della sentenza   n.14389/2010.  Chiederemmo qualche suggerimento sulle procedure di verifica e sul  possibile contenzioso derivante.



Risposta: Tale sentenza è insufficiente per esercitare compiutamente l'azione di recupero, basandosi unicamente sul fatto che due coniugi non separati risiedano in Comuni diversi. Infatti, la lettera b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" ha  inserito le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";

La normativa anagrafica, peraltro, acconsente che due coniugi, seppur non separati, abbiano residenze anagrafiche diverse. Per risolvere la questione in modo corretto, si ritiene che gli atti di recupero siano precedute da verifiche ripetute dalle quali risulti l'assenza del coniuge residente nel vostro comune e la contestuale segnalazione dei fatti descritti allo Ufficiale d'Anagrafe perché proceda, come previsto dalla legge, alla revoca della residenza anagrafica.

Un comportamento difforme determinerebbe un probabile accettazione del contribuente sprovveduto e contestazione vincente del contribuente preparato.

 

26. gli immobili del centro sportivo comunale sono di proprietà dell’Azienda Municipalizzata dello stello stesso comune.

La gestione del centro è stata affidata in concessione mediante project financing a ditta privata.

 

Vorremmo una conferma: il soggetto passivo è l’azienda municipalizzata ?

 

 

 

Risposta: Il soggetto passivo è il proprietario e quindi l'azienda municipalizzata. Poiché Comune ed azienda hanno personalità giuridica distinta tale azienda va normalmente assoggettata ad ICI: Si riporta qui di seguito una di alcune sentenze che confermano l'assoggettamento.

 

Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23 marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.

 

 

Intitolazione:

Ici  -  Immobili   posseduti  dallo   Stato  e   da  altri  enti pubblici

destinati    esclusivamente   ai       compiti      istituzionali       -

Esenzione        -       Aziende     municipalizzate    -     Esclusione.

Massima:

In tema  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  il D.Lgs. 30 dicembre

1992, n.  504,  art.  7,  comma 1, lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti  dallo  Stato  e  da  altri  enti  pubblici  ivi  elencati, purche' destinati  esclusivamente  ai compiti istituzionali, condizione il cui onere della  prova  incombe,  secondo i principi generali, al contribuente che richieda il   beneficio.  E'  peraltro  errato  identificare  il  concetto  di finalita' istituzionali,   che   sono   proprie   dell'ente   locale   e   che costituiscono la   ragion  d'essere  dello  stesso,  con  quello  di  servizio pubblico, che  puo'  essere  svolto  anche  per  tramite  di altri soggetti di natura privata,  quali  le aziende municipalizzate o altri enti o societa' che (come nel  caso  di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia

pure costituenti  servizi  per  il pubblico, non possono essere ricomprese tra i compiti  istituzionali  che  hanno  una propria differenziata connotazione e le imprese  che  le  assicurano,  quali  esercenti  attivita' commerciali, non hanno ragione di godere esenzioni.                                            

                                                                             

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e

 

 

 

 

27. Una concessione demaniale (tipo quella degli stabilimenti) che è stata data ad un bar sul molo con una struttura per una tenda che copre i tavolini e le sedie.

Penso che l’immobile non ricada sul demanio ma solo la strutture per la tenda.

Devono accatastarsi anche loro e pagare l’ICI?

 

Risposta: Dipende dal tipo di struttura. Se precarie non va accatastata. Se formata da attrezzatura stabili ritengo di si. Chieda al tecnico comunale un parere al riguardo, poiché se si ritenesse struttura stabile si renderebbe necessario il rilascio di un provvedimento amministrativo (edilizio).

 

28. Proprietari immobile Tizio e Caio terza persona Sempronio Tizio e Caio presentano ai fini della esenzione ici abitazione principale  una "costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito " a favore di  sempronio, atto regolarmente registrato.  Nell'atto è scritto:
 Tizio e Caio costituiscono a titolo gratuito e per puro scopo di liberalità e quindi a titolo di  donazione a favore di Sempronio, che accetta il diritto di abitazione vita  sua natural durante, sulla seguente consistenza immobiliare..... Chiedo:
 la costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito con contratto regolarmente registra trasferisce la soggettività passiva dell'ici da  Tizio e Caio a Sempronio?
La dicitura ... a titolo di donazione ... è importante nel contesto di cui  si parla? la domanda che mi nasce è: è possibili donare un diritto?  Oppure ho sbagliato interpretazione.

Risposta: E' necessario distinguere fra comodato e diritto di abitazione. Ora, trattasi di comodato se l'atto non è stato redatto avanti notaio e non è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari (non basta la trascrizione all'ufficio del registro). Di contro, è diritto di abitazione.
Giustamente come dice Lei non si dona un diritto, ma si costituisce. Per tali motivi ritengo che tale atto debba essere considerato  comodato, con conseguente permanenza della soggettività passiva in capo ai proprietari.

 

29. Un contribuente (ex dipendente pubblico ora in pensione), mi chiede  il rimborso per quanto pagato per un D/10 in quanto mi dichiara di condurre direttamente il fondo e di essere esonerato dall'iscrizione al registro imprese in quanto rientra nei limiti previsti per il regime di esonero  degli adempimenti IVA. Lo stesso è comunque proprietario al 50% ma anche la sorella comproprietaria mi chiede l'esenzione per il solo fatto di avere il  fratello che lo coltiva.  Come devo comportarmi?
 Devo procedere con il rimborso?


Risposta: Tali soggetti non hanno diritto alla esenzione per carenza soggettiva. Infatti, diversamente dagli immobili abitativi, per i quali basta essere pensionati agricoli, per quelli strumentali i soggetti passivi  devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come si evince da una attenta lettura dello articolo 9 del DL 557/93, convertito dalla legge 133/94, alla luce delle modifiche
recentemente apportate.

 

30.  Un contribuente ha ottenuto in data 09 settembre 2002 una sentenza costitutiva dell'atto di proprietà, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile. L'effetto traslativo della proprietà dell'immobile è subordinato al pagamento di una certa cifra che l'acquirente ha effettuato in data 01 luglio 2003, come risulta dalla fattura presentata dal venditore.Tale soggetto ha proceduto alla trascrizione della sentenza solo il 20 settembre 2006, successivamente alla sottoscrizione da parte di entrambi di un atto di quietanza con cui veniva dichiarato il versamento della cifra prevista nella sentenza in questione, senza però indicare nello stesso una data precisa in cui tale cifra è stata corrisposta.

Il comune ha proceduto all'emissione a carico dell'acquirente dei relativi avvisi di accertamento I.C.I. a decorrere dalla data del 01 luglio 2003, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni per l'omessa denuncia ed omesso versamento, in considerazione del fatto che tale contribuente ha iniziato il versamento dell'imposta solamente dall'annualità 2006. L'acquirente ha chiesto la non applicazione delle sanzioni in quanto impossibilitato alla trascrizione della sentenza, mancando l'atto di quietanza sottoscritto dal venditore, che attestasse il versamento di quanto indicato nella medesima. Può trovare accoglimento l'istanza presentata? Ovvero per la trascrizione della sentenza è indispensabile la presentazione di un atto di quietanza? Non è sufficiente recarsi in Conservatoria e dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto previsto dal Tribunale mediante la presentazione della fattura rilasciata dal venditore e dimostrando le modalità della corresponsione? 

Risposta: A me pare che l'errore compiuto dal soggetto passivo non possa considerarsi scusabile e quindi che non possa trovare accoglimento la richiesta del contribuente. Infatti, il passaggio della proprietà avviene con la sentenza, mentre la trascrizione del diritto funge solo da prova nei confronti dei terzi.

 

 31. La problematica è legata alla nota di approfondimento Ifel che le allego ed all’articolo del Sole 24h del 03.01.2011 in cui la novità sembra contrastare con il principio del favor rei (tra l’altro condivisibile).

 

Risposta: Non condivido per nulla il contenuto di tale nota. Infatti, sulla base del principio del favor rei l'aumento sanzionatorio non può che essere applicato che per le infrazioni compiute dall'1 febbraio 2011. Ogni altra interpretazione si porrebbe in contrasto, oltre che con  l'articolo 3 del D.lgs.n.472/97  e con lo statuto del contribuente, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva. A tal fine Le faccio un esempio. Due contitolari ICI hanno acquistato un fabbricato in comunione nel 2006. Il Comune emette l'accertamento nei confronti di A nel 2010 e nei confronti di B il 2 febbraio 2011. Le sembra giusto che il primo possa aderire all'atto con la riduzione delle sanzioni ad 1/4 ed il secondo con la riduzione ad 1/3? Andiamo al ravvedimento operoso. Un contitolare si ravvede il 31 gennaio 2011 per il saldo omesso del 2010. L'altro il primo febbraio 2011. E' giusto che le sanzioni siano diverse?

 

32. In merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15/06/2010 avrei da sottoporle un caso.n In uno dei comuni per i quali gestiamo l'ICI (Vallio Terme), risultano essere contribuenti due coniugi, proprietari di un'abitazione al 50%.
Il marito è anche residente mentre la moglie ha spostato la residenza in un altro comune (Toscolano Maderno) dove è proprietaria esclusiva di un'altra abitazione.
Nel momento in cui la moglie ha trasferito la residenza a Toscolano Maderno, ha considerato l'abitazione di sua proprietà esclusiva come abitazione principale e quindi esente da ICI mentre l'altro immobile in proprietà al 50% con il marito l'hanno considerato ENTRAMBI seconda casa (anche il marito che formalmente risultava essere residente).

Ora il Comune di …, in base alla citata sentenza, le ha accertato l'ICI sull'abitazione che lei ha considerato abitazione principale sostenendo che non possa essere considerata l'esenzione su nessuna delle due abitazioni.

E' corretto non accettare l'esenzione su nessuna delle abitazioni pur avendo considerato come un fabbricato generico l'abitazione sita a …..?

 

Risposta: Conosco l'operato del Comune di …, che peraltro seguo. Come già discusso con …. tale sentenza è insufficiente per vincere la presunzione di residenza fittizia e deve essere integrata con prove reiterate  attestanti che l'unica residenza della famiglia è nell'altro comune, ma in tale ipotesi deve essere revocata la residenza anagrafica da parte dello ufficiale d'Anagrafe, in virtù di quanto previsto dallo articolo 1 della legge 296/06, che considera l'abitazione principale quella ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. In conclusione, nel caso prospettato la moglie pagherà per la sua quota l'ICI al Comune di ……., a nulla rilevando che il Comune di…. abbia negato  ad essa l'esenzione e ciò fino a quando il predetto Comune non abbia formalmente revocato la residenza anagrafica e questa successivamente riacquisita nel Comune di …..

 

 33. Abbiamo notificato ad una SPA un accertamento Ici per l’anno 2006 ( circa 5000 euro)  e il consulente fiscale di tale spa ci ha contattato perché vorrebbe compensare il debito ICI con un credito che vantano sull’IRPEF, invocando l’art 37 comma 55 del decreto Bersani.

 

La SPA può compensare il debito ICI (+sanzioni+interessi+spese di notifica)  con il suo credito IRPEF per l’annualità 2006?

Se la risposta fosse affermativa quale documentazione mi devo fare recapitare dalla SPA per giustificare l’avvenuta compensazione?

 

 

Risposta: Può essere fatto mediante F24, dando comunicazione al Comune della prova dello avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento.

 

34. vorrei informazioni  in merito a un imprenditore agricolo che conduce i terreni direttamente, nel 2006 percepisce la pensione ma continua a pagare i contributi, ha comunque diritto alla riduzione sui terreni ?

 

Risposta: Le condizioni poste dallo articolo 9 del DLgsn. 504/92, vanno ora lette nel seguente modo:

 

a) il soggetto passivo deve avere la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale);

b) essere iscritto nei ruoli previdenziali ex SCAU;

c) condurre direttamente l'attività agricola (e quindi non concedere l'azienda in affitto);

d) essere iscritto come imprenditore agricolo alla CCIIAA.

 

35. Un contribuente possedeva un fabbricato di categoria D/1. Tale fabbricato in data 29/1/2004 è stato frazionato con DOC-FA in una unità D/1 e una unità C/3. Il contribuente non ha mai presentato denuncia fino all'anno 2010.

La rendita del fabbricato D/1 era ben superiore alla somma delle rendite del D/1 e del C/3.

Ora il contribuente, avendo continuato a pagare fino all'anno 2009 sulla rendita del D/1, chiede rimborso dell'imposta versata in più a decorrere dall'anno 2005.

Verificato che il contribuente ha versato effettivamente di più, nell'atto di rimborso è possibile tenere conto dell'omessa denuncia? Se si in che modo?.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che l'abolizione della dichiarazione per i fabbricati iscritti in catasto ha efficacia retroattiva, così che la mancata dichiarazione non può essere punita. Il ritardo del soggetto passivo ha solo rilevanza sugli interessi, posto che questi vanno calcolati solo dalla data della domanda di rimborso. In considerazione del termine quinquennale di decadenza, il rimborso va eseguito solo dal 2005.

 

36. Dando una scorsa ai versamenti ICI effettuati a favore del mio comune mi sono accorta che alcune aziende importanti, probabilmente per problemi di liquidità, non hanno versato l'imposta e per il Comune di …. significa un ammanco importante. Ora l'assessore alle finanze mi chiede di procedere subito all'accertamento di imposta. Io ritengo che, considerati i termini utili per il ravvedimento operoso del 2010 e il termine per la presentazione delle denuncie di variazione, al
momento non posso procedere .
 

Risposta: Lei può procedere. Infatti, l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97 così dispone:

Articolo 13
Ravvedimento (1).


1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza...

Ora, poiché codesto Comune ha già iniziato l'attività di verifica tale istituto non potrebbe trovare applicazione. Anzi, la situazione descritta rende opportuno una trmpestiva emanazione degli atti di recupero e nel caso di mancato pagamento alla riscossione coattiva del credito, ricordando che
qualora il credito vantato dal Comune superi 8000 euro il mezzo più efficace è l'iscrizione di ipoteca.

 

37. Ho emesso 5 avvisi di accertamento in cui recupero l'ICI 2005-6-7-8-9 per un D/8 che nel 2008 è stato trasformato in diversi A/2. Il termine di pagamento degli avvisi è il 12.02.2011
Oggi mi presentano un'istanza in cui mi chiedono di annullare gli avvisi intanto che propongono il ricorso all'Agenzia del Territorio in quanto tale categoria (D/8) non è congrua rispetto a quella che era la destinazione dell'immobile (avrebbe dovuto essere un C/3). Mi chiedo come comportarmi: annullare non credo sia la cosa giusta. Ho chiesto loro di verificare in catasto se la notifica è stata fatta all'albo pretorio comunale (a me non risulta): in tal caso toglierei sanzioni e interessi. Ma che senso ha far ricorso adesso su una rendita di un immobile che dal 1980 è tale? Il contribuente dice che non gli è mai stata notificata. Le chiedo cosa fare in merito alla loro richiesta di annullamento degli avvisi ici.

 
Risposta: In materia tributaria vale il principio sovet e  repete. Ne consegue che costoro dovranno presentare ricorso alla CTP, chiedendo la sospensione dell'atto impugnato. Peraltro, pare pretestuosa la loro contestazione, poiché avrebbero dovuto contestare la categoria D8 al momento
che nel 2008 ne sono venuti a conoscenza.

Inviti, dunque, i contribuenti ha pagare le maggiori imposte dovute o a presentare ricorso, con la richiesta di sospensione degli atti. Di contro, pare del tutto corretto e quindi non suscettibile di annullamento il comportamento di codesto Comune.

 

38. Una Società privata che realizza su terreni agricoli impianti fotovoltaici….deve pagare l’ICI ?

 

La mia risposta è stata che se trattasi di impianti fissi al suolo con manufatti o quant’altro sono da accatastare e conseguentemente pagare l’ICI…..cosa ne pensa?? Mi è stato detto che c’è anche una circolare dell’Agenzia delle entrate….(inoltre dovranno pagare anche gli oneri?)

 

 Risposta: Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Ici, gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano accatastati nella categoria D/1 - opifici, e includendo anche i pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante (nello stesso senso, la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare con nota n. 14223 del 10 marzo 2009).

 

Ne consegue che tali impianti vanno normalmente assoggettati ad ICI, sia che siano installati da imprenditori commerciali che agricoli, posto che secondo la Cassazione gli agricoltori sono esenti solo in quanto utilizizno D10.

 

Per quanto concerne gli oneri ho dei dubbi circa il relativo assoggettamento, trattandosi di impianti e non di edifici, pur essendo l'installazione subordinata alla richiesta di provvedimento autorizzatorio.

 

39. Si stanno verificando parecchi casi in cui soggetti esenti ai fini ICI, in quanto proprietari e residenti nell'immobile identificato come "abitazione principale", stipulino dei contratti d'affitto ad altri soggetti, pur mantenendo la residenza presso il suddetto immobile.

ES: affitto di alcune stanze di una residenza ad una Ditta di trasfertisti, oppure, si sono verificati anche casi dove all'anagrafe, locatario e locatore hanno la stessa residenza.

Come dobbiamo comportarci ai fini ICI, mantengono il beneficio dell'esenzione, volevo conoscere il Suo punto di vista in merito?

 

Risposta: L'abuso di diritto deriva dal fatto che per le agevolazioni sulla prima casa (per i tributi erariali) le agevolazioni non si perdono anche se l'immobile è stato locato, ma il possessore mantiene la residenza nel Comune. Costoro, non essendo bene informato e per la paura di perdere dette agevolazioni mantengono ivi la propria residenza anagrafica. Di contro, per l'ICI l'abitazione principale è il luogo di dimora abituale. Emetta, dunque, l'accertamento comprovando che l'immobile è locato e proceda dunque al recupero di imposta (con sanzioni ed interessi) comprovando la locazione. Segnali anche il fatto allo Ufficiale d'anagrafe per i provvedimenti di sua competenza. Lo stesso suggerimento deve essere seguito anche nei casi in l'immobile è parzialmente locato a terzi.

 

 

In ordine alla proposta del mio incarico, se vi fossero problemi di forma, potrei formularla come prestazione di servizi ossia accesso al sito, ricezione di giornalini di aggiornamento, risoluzione di casi pratici. In tale ipotesi fammelo sapere.

 

40. Mi trovo in presenza (ed è la prima volta!) di una visura catastale, in atti dal 10/01/2011) che recita testualmente “rettifica il classamento per errore commesso dall’ufficio in fase di registrazione”.

(E’ la prima volta che vedo il Catasto riconoscere un proprio errore in forma ufficiale).

In questo caso il rimborso al contribuente è limitato ai precedenti cinque anni (2006) oppure decorre dalla data della prima registrazione (1995) ?

 

Risposta: Il  rimborso è limitato ai cinque anni antecedenti il momento della rettifica e quindi dal 2005, così come previsto dal comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06:

 

 

COMMA 164

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

In sintesi, nel caso prospettato i cinque anni non decorrono dalla data dello errore (e ciò avrebbe fatto perdere qualsiasi diritto) ma dalla data in cui il catasto ha riconosciuto l'errore.

 

41.  Le  giro questa sentenza perché è quella citata a supporto di  contestazioni da parte di una associazione di categoria.  Le riepilogo il caso: 4 comproprietari di cui solo uno  coltivatore/imprenditore agricolo. Abbiamo accertato l'area ai  comproprietari e  questi sostengono di aver diritto all'applicazione dell'imposta sul  terreno  agricolo anziché sull'area perla natura oggettiva del terreno (che  risultava essere coltivato, anziché sulla natura soggettiva dell'imposizione. Quale è la Sua interpretazione in merito a questo caso.  Questa è una sentenza isolata o identifica invece un nuovo orientamento  sulla  fattispecie?

Risposta: Non condivido il contenuto di tale sentenza, ritenendo dalla lettura della norma (seconda parte lettera b) dello articolo 2 del D.lgs.n.504/92) che l'agevolazione sia soggettiva e non oggettiva. Ritengo che il legislatore abbia voluto circoscrivere il premio al soggetto passivo che svolge l'attività agricola, subendo egli  il rischio e non anche ai contitolari che si procurano i loro mezzi  di sostentamento attraverso lo svolgimento di attività non rischiose (sul tema ricordo che la Corte Costituzione ha ritenuto non meritevoli di agevolazioni i pensionati agricoli, avendo costoro un reddito certo). Vi è poi l'articolo 58 del D.Lgs.n.446797 che definisce l'imprenditore agricolo principale le persone fisiche iscritte nei ruoli ex SCAU. Credo ben difficile che le  CT si vorranno discostare da tale sentenza, mentre è più probabile un ripensamento della Cassazione.

 

42. E’ possibile fare delibera di approvazione aliquote ici dove rimane invariata quella su abitazioni e si varia solo ed esclusivamente l'aliquota per i fabbricati di categoria D? c'è un tetto oltre cui non si può andare?

 

Risposta: L'aumento delle aliquote è vietato dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge 126/08. Tale incremento è ritenuto peraltro illegittimo dal Consiglio di stato che ritiene che debba essere applicata una sola aliquota per tutti i fabbricati (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 485/04).

 

43. Stiamo effettuando delle verifiche relative agli immobili di proprietà della Curia;

in merito all’esenzione dell’imposta ICI sui fabbricati destinati all’esercizio del culto  e loro pertinenze, siamo a chiedere quali sono nello specifico gli immobili oggetto di questa esenzione?

 

 

Risposta: Astrattamente la curia può godere di un duplice canale di esenzione, ossia quella descritta  dalla lettera d) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 e quello previsto dalla lettera i) del predetto articolo. Rientra nel primo canale (luogo di culto e pertinenze) la chiesa, la sacrestia, la casa del parroco, l'oratorio, il vescovato. Rientrano nel secondo i conventi, la parrocchia, il bar parrochiale, il cinema parrocchiale, l'abitazione delle suore e del clero. Vanno invece assoggettati gli immobili dati in uso a terzi, sia mediante contratto di locazione che di comodato ed anche quando l'immobile è utilizzato direttamente dalla curia ma destinato ad attività commerciali. In tale ottica rientrano i negozi da loro gestiti, le case di riposo, gli ospedali, ecc.

 

44. Ho un dubbio che non riesco a dirimere circa la questione dell’abitazione principale rispetto ai coniugi con residenza diversa. Cerco di spiegarmi meglio: il nostro è un Comune tipicamente turistico dove, con l’acquisto di appartamenti, si verificano vere e proprie scissioni di famiglia con il marito o la moglie che trasferiscono qui la propria residenza al fine di avere le agevolazioni per la 1^ casa, mentre l’altro coniuge, magari con figli minori ecc. rimangono con la residenza nel’altro Comune. Ciò premesso, Le chiedo: per tali casi, la detrazione per l’abitazione principale va applicata oppure vale il discorso che, non essendoci separazione tra i coniugi, ai fini ICI non rileva la residenza di comodo e che in mancanza di indicazione da parte dei contribuenti la residenza familiare è da individuarsi con quella dell’effettivo focolare domestico (moglie/marito e figli che abitano altrove)?

 

Risposta: Nonostante che molti comuni, sulla base della semplice equazione, ritengono non meritevole di esenzione il coniuge residente nel vs Comune, essendo unica la famiglia, io ritengo che ciò non sia sufficiente, in considerazione della presunzione introdotta dallo articolo 1 della legge 296/06 che ritiene, salvo propria contraria, che l'abitazione princiabile sia da considerarsi il luogo ove il soggetto passivo abbia la propria residenza anagrafica. Peraltro, la normativa anagrafica permette, anche per coniugi non separati, che la residenza possa essere in comuni differenti. Per le ragioni anzidette, suggerisco  che tale disconoscimento debba essere suffragato da reiterate verifiche dalla quali risulti assente il coniuge residente nel vostro comune, accompagnato dalla segnalazione allo ufficiale giudiziario per i provvedimenti di propria  competenza. In conclusione, operare solo sulla base della sentenza della Cassazione che sotto riporto mi sembra insufficiente per vincere tale presunzione.

 

Cassazione 14389/2010: ICI trasferimento residenza di un coniuge.

Il coniuge che trasferisce la residenza ma non è separato legalmente non gode delle agevolazioni previste dal comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92.

 

 45. L'Amministrazione Comunale dal 2011 avrà sul proprio territorio un impianto fotovoltaico a terra realizzato ad esclusivo scopo commerciale. La medesima Amministrazione intende applicare un'aliquota specifica per gli impianti sorti a scopo commerciale differenziando la medesima dagli impianti costruiti ad uso personale (vedi agricoltori x propri usi nello svolgimento del loro lavoro). A fronte di questa premessa è possibile utilizzare un'aliquota sopra il tetto massimo del 7 per 1000 visto che nella legge istitutiva alcune deroghe sono previste?

 

 

Risposta: Le deroghe debbono essere previste sulla base di una legge statale, che invece non esiste per la fattispecie  in esame ed anzi da più parti si sollecita l'applicazione di aliquote agevolate, in considerazione delle finalità ecologiche perseguite con tali impianti. Peraltro, la fissazione di una aliquota maggiore rispetto a quella ordinaria risulterebbe illegittima per disparità di trattamento, oltre che porsi in contrasto con il blocco delle tariffe tributarie previsto dal comma 7 dello articolo 1 del DL 93(08 convertito dalla legge 126/08.

 

Il Comune dovrà accontentarsi di applicare l'aliquota ordinaria.

 

46. Questo Comune ha emesso avviso di accertamento ICI per gli anni d'imposta 2004/2005/2006/2007 alla Società ……..
La suddetta Società era usufruttuaria dal 19/02/02 di un terreno (area fabbricabile) acquisito con atto di compravendita n. 226690, Notaio Rotondo, allegato alla presente. Lo stesso atto stabiliva con "condizione sospensiva"che l'usufrutto era subordinato all'avvenuto rilascio entro e non oltre il 31/12/2008 da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni richieste dalla legge per l'attuazione per l'intervento di recupero ambientale e la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti sull'area. Essendo sottoposto a "condizione sospensiva" che non si è mai verificata, la Società suddetta sostiene che l'usufrutto non si sia mai costituito e quindi la stessa non si ritiene soggetto passivo I.C.I.. L'area oggetto degli avvisi di accertamento, non è stata dichiarata ne pagata da alcuno.
Alla luce di quanto sopra si chiede, per gli anni oggetto dell'accertamento, chi debba essere considerato soggetto passivo fino alla data di rinunzia al diritto di usufrutto.

 

Risposta: devo, purtroppo, condividere la tesi espressa dalla società in argomento, tenuto conto che l'usufrutto si sarebbe costituito con il realizzarsi della condizione sospensiva ivi descritta, che invece non risulta realizzata. Se, invece, la condizione fosse stata risolutiva la società in argomento avrebbe dovuto pagare l'ICI e poi rivalersi sul proprietario.

 

In considerazione di quanto sopra si consiglia l'annullamento di tutti gli atti e la notifica dei medesimi, ma solo a decorrere dal 2005, in considerazione del termine qionquennale di decadenza decorrente dal 2006, a nome del proprietario dei terreni.

 

 

47.  volevo sapere se è possibile con F24 compensare un debito ICI con un credito diverso (IVA o altro ad esempio). Mi sembra di aver letto che non sia possibile, ma se così è, per quale motivo?

 

Risposta: E' ammissibile la compensazione, salvo che il contribuente abbia cartelle insolute per crediti erariali di importo maggiore di 1500  euro, come previsto nel DL 78/10.

 

 

48. area fabbricabile di proprietà di un coltivatore diretto in pensione coltivata dalla moglie coltivatrice diretta deve pagare l'Ici?

 

 

Risposta: Certamente si, posto che in tale ipotesi l'attività agricola non è condotta direttamente dal soggetto passivo, come invece preteso dalla lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792. Con ogni probabilità tale tesi trova "sconforto"


49. Ho trovato la risoluzione 395/E  del 2008 dell'agenzia delle entrate che parla di cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero. Il parere dell'agenzia è che i fabbricati che ricadono nei piani di recupero in caso di compravendita oggetto della compravendita non può essere considerato il fabbricato ma l'area su cui essi insistono. Si può applicare anche per l'ICI? Calcolare l'imposta sulla base imponibile rappresentata dall'area fabbricabile?

 

Risposta: Tale risoluzione, valevole per l'imposta di registro, non può essere estesa all'ICI, posto che la base imponibile fa riferimento per i fabbricati alla r.c. e per i terreni al valore venale. Probabilmente nel caso a cui la risoluzione si riferisce si era in presenza di un unico atto ove la volontà complessiva era diretta alla  cessione dell'area.

 

50. Una ditta dichiara nel 2006 x il 2005 un fabbricato cat. D07 in base alle scritture contabili per un valore di €.1.560.289,30 senza indicare identificativi catastali; non fa nessun versamento per quell’anno il Comune  emette provvedimento di rettifica per mancato versamento nel dicembre 2010. Tale fabbricato non era mai stato dichiarato prima. Il contribuente si accorge ora che alla data del 29/04/2003 il catasto aveva attribuito una rendita definitiva di €.11.989,00 (risultante dalle visure catastali) che diminuisce il valore imponibile del fabbricato ad €.629.424,50 cioè molto inferiore al valore dichiarato. La ditta ora presenta Istanza di riesame per esercizio di Autotutela del suddetto provvedimento e chiede di correggere il provvedimento stesso considerando la rendita attribuita nel 2003 ma mai dichiarata in ICI al Comune, appellandosi alla recente sentenza della Cassazione a Sezioni Riunite n.3160/2011 che parla di retroattività delle rendite.

 

Il problema mi sembra sia che la ditta ha dichiarato per l’anno 2005 in base al valore delle scritture contabili il fabbricato D07 nonostante avesse già ricevuto attribuzione di rendita definitiva addirittura 2 anni prima. Inoltre il provvedimento emesso a dicembre 2010 non poteva considerare la succitata sentenza n.3160/2011 in quanto successiva.

Ciò premesso è legittima la richiesta della ditta al  Comune presentata il 18/02/2011 di adeguamento del provvedimento ICI sulla base di una visura catastale storica che rileva la presenza di rendita definitiva ma mai dichiarata al Comune? E’ ugualmente da considerare la succitata sentenza per motivare l’eventuale adeguamento del provvedimento?

 

Risposta: Tale sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sembra por fine alla interpretazione da darsi al comma 3 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Ne consegue che la r.c. iscritta in catasto assume efficacia retroattiva in luogo del valore contabile dichiarato, fermo restando l'applicazione integrale della sanzione del 30 per cento da calcolarsi sulla imposta dovuta e non versata. Si rammenta che la r.c. per i fabbricati D va capitalizzata moltiplicando la r.c. per 52,5.

A tal fine si allega uno stampato da adeguare al caso trattato.

 

51. Un provvedimento anno 2005 di rettifica per mancato versamento, emesso in data 18/12/2010 ma notificato in data 03/01/2011 è da ritirare (in quanto scaduto)  solo se l’utente presenta ricorso o riesame? O è da ritirare comunque?

 

Risposta: Tale provvedimento è illegittimo perché notificato oltre il termine quinquennale di decadenza stabilito dallo articolo 1 della legge 296/06. Tuttavia, poiché la decadenza deve essere formalmente eccepita dal contribuente e tenuto conto che alcuni, anche se non condivido tale tesi, fanno riscontro per la decadenza alla data di spedizione dell'atto, non annullerei d'ufficio l'atto e nel caso di ricorso sosterrei tale tesi.

 

52. Si chiede parere in merito alla nomina del funzionario responsabile dell’imposta di scopo. Il nostro Comune ha istituito l’imposta, già nell’anno 2007,allo scopo di finanziare la costruzione di una scuola, Si chiede parere in merito alla nomina del funzionario responsabile?

Diventa obbligata la scelta verso il nominativo del funzionario che cura la gestione dell’ICI, considerato che la nuova imposta può essere considerata, secondo le  norme di legge che la istituiscono, un’addizionale dell’ICI?

Diventa necessario un atto di nomina  del funzionario responsabile dell’imposta di scopo?

 

Risposta: Trattandosi di  una addizionale all’ICI, la gestione compete al funzionario responsabile dell’ICI.

 

Una esplicita delibera di conferma in tal senso  da parte della Giunta comunale, si rende, tuttavia, opportuna.

 

53. Mi è stato chiesto di fare un calcolo ma non credo di esserne in grado allora le pongo il quesito:

- vogliono sapere quanto può pagare di ICI un immobile accatastato D1 di 1000 mt.? come posso eseguire questo calcolo?

 

 

Risposta: Non è possibile determinare la r.c. poiché per i D essa è attribuita in base a stima diretta.(individuale e non per categoria). Se il fabbricato è nuovo o posseduto da un  imprenditore, costui è tenuto a provvedere al relativo accatastamento, ai sensi del DM 701/94 (DOCFA), determinandosi in tal modo alla r.c. provvisoria. Una volta auto attribuita in tal modo la r.c. la base imponibile ICI del fabbricato è pari al risultato della moltiplica di essa per 52,5.

 

54. Ci si presenta il seguente caso: un contribuente titolare di attività di "Colture viticole e aziende viti-vinicole" è proprietario tra l'altro, di un fabbricato D7 per il quale non ha mai versato ICI. Può beneficiare di una qualche forma di esenzione o dobbiamo procedere all'emissione dell'accertamento?

 

 

Risposta: Secondo la Suprema Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza n. 18565709 e confermata con moltissime altre sentenze della STESSA ANCHE NEL 2010 E 2011, l'esenzione degli edifici rurali richiede la contemporanea presenza della condizione oggettiva che quella soggettiva. Sulla base di tale interpretazione l'esenzione non può essere concessa a detto fabbricato, posto che pur essendo l'immobile utilizzato da un imprenditore agricolo, non è accatastato nella categoria D10, come preteso dalla Cassazione.

 

55. Vi sono tre abitazioni cointestate pe 7 mesi fra tre proprietari, che poi fanno la divisione delle tre unità, così che ognuno  è interamente proprietario di ciascuna per 7 mesi. Come calcolo la detrazione e l'imposta di ciascuno?

  

 

Risposta: La detrazione è  intera per tutte e tre i contitolari. A, B e C saranno assoggettati per 5 mesi ad 1/3 della imposta relativa agli immobili utilizzati da gli altri 2 contitolari, mentre toglieranno per intero la detrazione dalla imposta da essi dovuta.

 

56. Se rilascio un autorizzazione per agriturismo ai fini commerciali, per un immobile attualmente a catasto come abitazione, ma la sig.ra ha ottenuto l'iscrizione di coltivatore diretto e l'iscrizione all'albo della regione per agriturismo, mi chiedo ai fini ici continua a pagare e  ha l'obbligo di cambiare in d/10 l'immobile?

 

 

Risposta: Tale attività soddisfa la condizione soggettiva, mentre l'esenzione è applicata se il fabbricato è accatastato come D10. Se ad esempio svolgo tale attività in locali posti non in campagna ma nel centro urbano l'immobile non potrebbe essere accatastato come D10, così che l'esenzione non potrebbe essere accordata. L'errore che  compie Lei sta nel ritenere che i D10 siano tutti gli immobili utilizzati dagli agricoltori. Di contro, i D10 sono i fabbricati posti in campagna utilizzabili solo da imprenditori agricoli. Se l'agriturismo è svolto in un edificio che può essere utilizzato anche per albergo non potrebbe essere accatastato nel D10 ed il com,une deve vigilare e contestare eventualmente l'accatastamento.

 

57. L'"azienda agricola …. srl" il 04/04/2007 ha venduto alla "spa …" un'area edificabile valutata nel rogito 1.243.800,00 euro.  l'srl che ha venduto l'area non ha mai dichiarato ne pagato nulla per la  stessa.  essendo il soggetto passivo una srl, doveva pagare l'imposta?

 

Risposta: Da costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, le società agricole commerciali, diversamente dagli imprenditori agricoli individuali (IAP), non possono godere di alcuna agevolazione. Tale area quindi va assoggettata ad ICI sia in capo alla società cedente che a quella cessionaria. Si riporta, a conforto, la seguente massima:

 

Corte di Cassazione Civile 12/5/2010 n. 11434 ICI - aree fabbricabili coltivate possedute ed utilizzate da società agricole di capitale: normale assoggettamento.

 L'ampia accezione suddetta, accolta in materia di ICI dalla norma citata, è stata, comunque, positivamente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, entrato in vigore il 1.1.1998 (art. 66), che ha ridotto l'applicabilità dei suddetti benefici in materia di ICI alle sole persone fisiche (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale) iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Pertanto, le annualità d'imposta in contestazione, tutte comprese nel periodo di vigenza della nuova disposizione, sono escluse dall'agevolazione in ragione del fatto che i terreni di cui si tratta sono posseduti e condotti non da persona Fisica, bensì da un imprenditore agricolo

societario.

 

58. Un pensionato è proprietario di un immobile censito come D7 che di fatto è una stalla. Da due anni lo ha affittato ad un IAP insieme al terreno agricolo circostante. Gli ho detto che l'ICI sul D7 è sicuramente dovuta, a meno che non modifichi la categoria (non so come mai una stalla sia stata censita così).

Se tramite un tecnico dovesse modificare l'accatastamento in D10, stalla e terreno affittati a IAP diventerebbero esenti ?

 

Risposta: Il D7 non potrebbe diventare correttamente D10. Infatti, il D7 è utilizzabile dalle industrie mentre il D10 è utilizzabile solo a fine agricoli e non potrebbe essere convertito in altri usi. Se anzi dovesse procedere in tal senso deve chiedere la rettifica al Catasto ed in caso di silenzio-rigetto ricorrere al TAR contro il Catasto.

 

 

59. Con la prossima approvazione del PGT si vuole agevolare l'insediamento produttivo su alcune aree a destinazione artigianale.

Anche su suo consiglio abbiamo scartato l'ipotesi di agevolazione ICI su edifici che istallano impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (perchè solo per unità abitative e non industriali), anche se leggo che alcuni comuni che poi elenco - articolo del sole 24ore del 14 febbraio - hanno approvato delle aliquote agevolate per alcune categorie di immobili "meritevoli" cioè:

- Roma agevola i C1, C3 e C6 se il soggetto passivo d'imposta è anche il titolare dell'attività esercitata nei locali. 

- Bologna riconosce il 4 per mille ai teatri e cinema non multisala situati nel centro

- Genova riconosce il 2 per mille ai laboratori e negozi situati nel centro e di proprietà di soggetti che li utilizzano per attività commerciali e artigianali.

Riconosco che sono cose diverse da quello che vogliamo fare noi, però le chiedevo comunque cosa ne pensava.

 

Ad ogni modo, vorremmo istituire un contributo per agevolare per qualche anno questi insediamenti.

A suo avviso questo contributo dovrebbe essere previsto dal regolamento ICI (penso proprio di no) oppure nelle norme attuative del PGT (con eventualmente un richiamo nel regolamento ICI ?)

E' possibile parametrare il contributo al valore catastale dell'edificato ? Ci sono altri paramentri ?

 

Risposta: Ho visto anch'io tali articoli e mi meraviglio poiché tali provvedimenti sono da ritenersi illegittimi, perché manca una norma. Se Lei legge la relazione del Governo sul Federalismo vede che ivi si introduce per legge delle facoltà in tal senso, ma limitatamente all'IMU secondaria. Il contributo non dovrebbe essere inserito nel regolamento ICI, ma in una delibera. Potrà essere parametrato alla imposta dovuta, ma si ricordi che non sempre il soggetto passivo è colui che si vuole agevolare ossia colui che svolge l'attività, dando ricchezza e maggiore occupazione al Comune.

 

60. PGT adottato 21.04.2009 approvato 10.02.2010;

- A fine novembre l'Ufficio Tributi ha inviato notifica ai contribuenti proprietari di aree divenute edificabili (vedi allegato);


CASO:

- Proprietario di un area divenuta edificabile a sua insaputa.

- Ufficio Tecnico non ha notificato l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il proprietario non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e non ha quindi potuto presentare osservazioni al fine di mantentere a destinazione agricola l'area in questione.

- A seguito della notifica da parte dell'ufficio tributi il proprietario (essendo solo in quel momento venuto a conoscenza della nuova destinazione urbanistica) ha subito presentato una comunicazione volta al mantenimento della destinazione agricola dell'area.

- In questo momento l'amministrazione conferma l'intenzione di riportare ad agricola la destinazione dell'area (con la prima variante al PGT).

Il contribuente non ha ancora pagato e non vorrebbe pagare l'ICI per l'area in questione.

Ci si chiede anzitutto se l'ufficio tecnico era tenuto a notificare in sede di adozione..... e comunque a prescindere da questo visto che la volontà dell'amministrazione è quella di agevolare ed accontentare il contribuente ci si chiede se è possibile ed in quale forma concedergli l'esenzione dal pagamento dell' ICI .

Grazie

 

Risposta: La valutazione del caso prospettato deve tener conto dei principi che disciplinano il rapporto tributario ed in primis il carattere obbligatorio di tale obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla relativa applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di danno erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del divenire edificabile delle aree possedute non preclude minimamente sulla azione di recupero, come del resto affermato dalla Cassazione con la sentenza di cui si espone la massima:

 

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.

 

 

L'edificabilità fiscale, che peraltro anticipa di gran lunga quella urbanistica, non solo per l'ICI ma anche per i tributi erariali, fa riferimento alle previsioni dettate al riguardo dagli strumenti urbanistici del Comune, con la conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a quando non siano variati gli strumenti urbanistici, così che risulta non rilevante la volontà del soggetto passivo di considerare agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

In ordine alla legittima potestà del Comune di determinare il valore delle aree con efficacia retroattiva si è pronunciata favorevolmente la Cassazione con la sentenza di cui si riporta la massima:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, « determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune » (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di reddito e di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.


Cassazione civile, sez. trib., 07/05/2010, n. 11171

 

Unica eccezione accoglibile, se le cose stanno così, è la rettifica degli atti per la quota di proprietà delle aree detenute dagli altri contitolari. In tale ipotesi, tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati, escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e procedendo allo accertamento nei confronti degli altri contitolari.

 

In conclusione, le lamentele espresse dal contribuente in argomento sono, salvo per l'errore materiale sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il Comune non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici nel senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre che sia ancora in termini per ricorrere.

 

61. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (contitolare della casa coniugale al 50%) è indipendente dalla rinuncia all'eredità dello stesso in favore dei figli ?

 

Risposta: Il diritto di abitazione del coniuge superstite, di cui allo articolo 540 cc, prevale sui diritti successori, i quali in presenza di tale diritto divengono nuda proprietà. Ora, la rinuncia alla eredità non fa venir meno il diritto di abitazione, salvo che esso sia rinunciato espressamente ai sensi dello articolo 1350  n. 5 del codice civile.  In senso conforme si è espressa la Pretura Campi Salentina con sentenza del 25 novembre 1980, la cui massima sotto si riporta a conferma.

 

 

 

I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c. spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquistati "ipso iure", al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.


Pretura Campi Salentina, 25/11/1980

 

62. Un agricoltore ci invia un'autocertificazione per l'esenzione ICI per un fabbricato strumentale accatastato in c/6 nel 2010. Siamo d'accordo che secondo la Cassazione  l'immobile debba essere accatastato in D/10 per beneficiare dell'esenzione oltre che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art. 9 del D.lgs 557/93. Il problema si pone per il passato quando il fabbricato risultava a catasto terreni e per i fabbricati che a tutt'oggi sono iscritti al catasto terreni: per questi vale il requisito dell'art.9  del 557 o ci vuole obbligatoriamente anche l'accatastamento in A/6 o D/10? Grazie MC

 

Risposta: La r.c. dei fabbricati ha carattere dichiarativo con la conseguenza che essa asume efficacia retroattiva, nei limiti di decadenza, sin dal momento in cui il Comune è in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dalla lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs. 504/92. Ne consegue che il fabbricato rurale accatastato tardivamente come C6 sarà assoggettato ad ICI con efficacia retroattiva, mentre quello accatastato tardivamente in D10 sarà da considerarsi da sempre esente.

Per i fabbricati provvisti dei requisiti di ruralità, ma non accatastati allo urbano, il comune non potendo ordinare l'accatastamento allo urbano non potrà assoggettarli ad ICI.

 

 In senso conforme vedasi Cassazione, sentenza 18565/09.

 

63. PGT adottato 21.04.2009 approvato 10.02.2010;

- A fine novembre l'Ufficio Tributi ha inviato notifica ai contribuenti proprietari di aree divenute edificabili (vedi allegato);


CASO:

- Proprietario di un area divenuta edificabile a sua insaputa.

- Ufficio Tecnico non ha notificato l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il proprietario non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e non ha quindi potuto presentare osservazioni al fine di mantentere a destinazione agricola l'area in questione.

- A seguito della notifica da parte dell'ufficio tributi il proprietario (essendo solo in quel momento venuto a conoscenza della nuova destinazione urbanistica) ha subito presentato una comunicazione volta al mantenimento della destinazione agricola dell'area.

- In questo momento l'amministrazione conferma l'intenzione di riportare ad agricola la destinazione dell'area (con la prima variante al PGT).

Il contribuente non ha ancora pagato e non vorrebbe pagare l'ICI per l'area in questione.

Ci si chiede anzitutto se l'ufficio tecnico era tenuto a notificare in sede di adozione..... e comunque a prescindere da questo visto che la volontà dell'amministrazione è quella di agevolare ed accontentare il contribuente ci si chiede se è possibile ed in quale forma concedergli l'esenzione dal pagamento dell' ICI .

 

Risposta: La valutazione del caso prospettato deve tener conto dei principi che disciplinano il rapporto tributario ed in primis il carattere obbligatorio di tale obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla relativa applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di danno erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del divenire edificabile delle aree possedute non preclude minimamente sulla azione di recupero, come del resto affermato dalla Cassazione con la sentenza di cui si espone la massima:

 

Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha notificato l’edificabilità.

In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente».

Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento.

 

L'edificabilità fiscale, che peraltro anticipa di gran lunga quella urbanistica, non solo per l'ICI ma anche per i tributi erariali, fa riferimento alle previsioni dettate al riguardo dagli strumenti urbanistici del Comune, con la conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a quando non siano variati gli strumenti urbanistici, così che risulta non rilevante la volontà del soggetto passivo di considerare agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, così dispone:

 

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).

 

In ordine alla legittima potestà del Comune di determinare il valore delle aree con efficacia retroattiva si è pronunciata favorevolmente la Cassazione con la sentenza di cui si riporta la massima:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, « determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune » (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di reddito e di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.


Cassazione civile, sez. trib., 07/05/2010, n. 11171

 

Unica eccezione accoglibile, se le cose stanno così, è la rettifica degli atti per la quota di proprietà delle aree detenute dagli altri contitolari. In tale ipotesi, tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati, escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e procedendo allo accertamento nei confronti degli altri contitolari.

 

In conclusione, le lamentele espresse dal contribuente in argomento sono, salvo per l'errore materiale sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il Comune non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici nel senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre che sia ancora in termini per ricorrere.

 

64. Abbiamo 2 contribuenti: il primo è nudo proprietario e l'altro è  usufruttuario di un'area edificabile.  L' anno successivo viene venduta la capacità edificatoria di questa area a  favore di un'area confinante (proprietà di altri soggetti).  Come devo pertanto considerare questa area ai fini I.C.I. dopo la vendita   della capacità edificatoria ?  Terreno agricolo o ancora area edificabile ? Il soggetto passivo che era l'usufruttuario continua ad essere tale ?


Risposta: L'area rimane ancora edificabile, ma il valore venale subisce una  drastica riduzione (e di contro l'altra area aumenta di valore). Perché tale area sia esclusa totalmente dovrà essere graffata in catasto allo edificio. Il soggetto passivo rimane l'usufruttuario.

 

65. Il dirigente dell'ufficio tecnico motiva in questo modo perchè non è possibile tassare gli immobili in corso di costruzione in zona E almeno tenendo conto dell'area edificabile (a cui è stato dato un valore dalla Giunta Municipale al punto 4 del secondo allegato).

"le zone omogenne E sono riconducibili a quelle "parti del territorio destinate ad usi agricoli, le NTA del prg del comune di ….., art. 25, definiscono, infatti , le zone omogenee E come
"parti del territorio non urbanizzate e che sono destinate all'agricoltura . "gli insediamenti ricadenti in tali zone sono finalizzati o comunque connessi all'uso prevalentemente agricolo delle
stesse".
1)Domanda: se sono destinate all'agricoltura perché insistono in queste zone E immobili di cat. F/3( fabbricati in corso di costruzione) e/o addirittura immobili di categoria A con residenza
(senza uso agricolo)? Quindi non si doveva dare la concessione edilizia?
2) la giunta municipale ha dato dei valori (seppur dicendo di rimandare al consiglio comunale) quindi le considerazione del dirigente possono essere superate. Concorda?
3) quali argomentazioni addurre, per convincere il dirigente ufficio tecnico e politico, per dire che gli f/3 anche se ricandenti in zona E scontano comunque l'ici sull'area Edificabili seppur privi di rendita catastale?


Risposta: Anche nelle zone i fabbricati in corso di costruzione e costruiti  vanno normalmente assoggettati ad ICI. quelli in corso di costruzione come aree edificabili, come previsto dal comma 6 dello articolo 5 del  D.Lgs.n.504/92, mentre quelli costruiti sulla base della r.c., così come
previsto dal comma 2 del predetto articolo. La tesi del dirigente di codesto  Comune è errata. Infatti, le norme di esenzione vanno interpretate in modo tassativo e non vi è alcuna norma che esenti le aree su cui possono essere edificati edifici in zone rurali. Se così non fosse sarebbero esenti tutti i
fabbricati abusivi. Peraltro, anche per i predetti immobili l'assoggettamento all'ICI non sana l'irregolarità edilizia. Si pensi ad esempio agli immobili fantasma, che quasi sempre sono posti in campagna.

 

66.L’ente ha notificato avvisi di accertamento ICI per aree fabbricabili, alcune contribuenti hanno presentato istanza di accertamento con adesione, l’ente verifica le istanza non è pervenuto ad alcun accordo con il contribuente dunque non si è provveduto ad alcuna adesione.

Ora il contribuente sostiene che i 90 giorni di sospensione, avendo presentato richiesta di adesione,  oltre che per presentare ricorso siano presenti anche per provvedere al versamento del dovuto con le riduzione ad ¼ delle sanzioni applicate ( sanzioni per omessa riducibile ad ¼ entro 60 gg), ovvero siccome non ha ottenuto alcuno sconto su base imponibile si vorrebbe tenere le sanzioni comunque ad ¼ ed evitare di versarle piene.

 

Il contribuente indica il disposto dell’articolo 12 secondo comma del Dlgs 218/97 ha supporto di tale tesi, che cosa ne penso, gli spetta comunque tale riduzione?

 

12. Istanza del contribuente.

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

 

 

Risposta: Concordo con la tesi prospettata dal contribuente, ma in virtù di quanto previsto dallo articolo 15 di tale decreto legislativo, che sotto riporto. L'articolo 12 del predetto decreto sospende il termine per ricorrere di 90 giorni ulteriori. Secondo la giurisprudenza tale prolungamento si mantiene  interamente anche se non si addiviene allo accordo.

 

Articolo 15     

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.

 

1.        Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (1).

 

67. Ci è stata chiesta l'esenzione ICI per abitazione principale di due diverse unità (una consiste in 1,5 vani accatastata separatamente,la visura catastale dice "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del fg..map.."). Su Suo suggerimento abbiamo fatto un sopralluogo ed effettivamente l'unità da 1,5 vani non ha nè cucina nè servizi igienici. E' corretto rispondere "ai fini ICI entrambe le unità immbiliari possono essere considerate un'unica abitazione principale" o devo aggiungere "semprechè  il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono"? Nella richiesta di esenzione ICI i proprietari dicono che non possono accatastare insieme le due unità per problemi di proprietà (una è di entrambi i coniugi, l'altra appartiene ad un solo coniuge) devo accettarla per buona o devo comunque invitarli al riaccatastamento?

 

Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, sembrano sussistere le condizioni per esentare entrambe le unità. Tuttavia, Lei non deve rilasciare alcuna certificazione, essendo il contribuente tenuto a conformarsi al comportamento che egli ritenga più giusto. Infatti, se dovesse cambiare la tesi della Cassazione Lei sarebbe costretta a recuperare l'imposta dovuta senza sanzioni né interessi. Scriva che al momento, in virtù della giurisprudenza     attuale   della Cassazione, sembrano sussistere le condizioni per concedere l'esenzione ad entrambe le unità, posto che sono utilizzate dal medesimo nucleo familiare come abitazione principale. Si fa rilevare, comunque, che la differente intestazione delle due unità non sarebbe ostacolo insuperabile, posto che con atto notarile potrebbero mettere in comunione la proprietà delle due unità, fondendole catastalmente.

 

68. A giugno dell’anno scorso non ho presentato la certificazione  fabbricati tipo “D” relativa all’anno 2009, in quanto il minor gettito non superava lo 0.5% delle spese correnti. Il  collega del servizio finanziario mi chiedeva se può stanziare nel bilancio 2011 l’importo certificato nell’anno 2009 (relativo al 2008) di € 20.924,05.

 

 Risposta: certamente si. Infatti, in assenza di variazione l'importo del contributo rimane consolidato, così come previsto dal comma 3, 3° capoverso, dello articolo 2 del DM interno 197/02.

"Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati"

 

69. Per l’acquisto di un’area fabbricabile resta l’obbligo di presentare la denuncia ICI?

 

Risposta: certamente si, posto che l’abrogazione dello obbligo di denuncia é limitato ai fabbricati ed ai terreni agricoli e non anche alle aree edificabili.

 

70. I terreni di proprietà privata ricadenti in un piano integrato approvato, sono stati resi edificabili con il predetto piano e ricadono in zona C, devono pagare l’ICI?

 

Risposta: Il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) è uno strumento che si applica su interventi complessi coinvolgenti vaste aree del territorio oppure interventi di riqualificazione urbana e ambientale mediante nuova edificazione o recupero edilizio dell’esistente. La finalità del P.I.I. consiste nell’integrare gli aspetti progettuali dell’intervento (disegno urbano) con la programmazione finanziaria (tempo e risorse economiche) per la realizzazione dello stesso, mediante la stesura di un piano finanziario che coinvolge risorse sia pubbliche che private.

Se nella zona C è possibile costruire box , anche se sotterranei, l'area va considerata edificabile poiché i box sono fabbricati, anche se il valore venale di essa è da ritenersi modesto.

 

 

 

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