Quesiti
completi:
1.
Abbiamo spedito
in questi giorni per RR avvisi ici annualità 2005- il
contribuente non ritira la RR la notifica si intende comunque
valida con la data di spedizione oppure l'atto diventa
inesigibile se decorrono i 10 gg e si va al nuovo anno.
cordialmente Emanuela
Risposta: Si ritiene che la
notifica sia effettuata decorsi 10 giorni da quando è spedita la
raccomandata che lo avvisa della giacenza (articolo 8 legge 890
del 1982).
E quindi si va all'anno nuovo.
2.
Una cittadina, non imprenditrice agricola, possiede al
50% con il fratello - imprenditore agricolo - alcuni terreni
individuati come edificabili dal pgt. I terreni vengono
utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal fratello
imprenditore agricolo. La cittadina ha sempre versato la sua
quota considerando i terreni come edificabili, ora mi chiede il
rimborso per gli anni 2009 e 2010 sulla base della sentenza
della corte di cassazione(sez. tributaria) n. 15566 del
14.05.2010 depositata il 30.06.2010 secondo la quale un terreno
edificabile appartenga a più soggetti, di cui uno solo, in
qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale, lo utilizza per l'esercizio dell'attività
agricolo, entrambi i proprietari possono considerare l'immobile
"terreno agricolo" e quindi con l'applicazione del beneficio
previsto dall'art. 2 comma 1 lett.b) secondo periodo del d.lgs.
504/92.
E’ dovuto il rimborso? che tipo
di controlli debbo fare?
Risposta: Non condivido tale
sentenza, in considerazione del carattere personale e non
oggettivo dell'ICI. Una sentenza della Cassazione, seppure
importante, vale solo per il caso trattato. Se Lei la pensa come
me non rimborsi e nel caso probabile di ricorso resista in
giudizio con dette argomentazioni.
3.
Un
contribuente, residente in una casa di proprietà al 100% in
altro comune, è anche proprietario al 50% con la moglie
dell'abitazione sita nel territorio del nostro Comune dove la
moglie ha la residenza. Da solo lui, da sola lei.
Detto contribuente non paga l'ICI
nel Comune di residenza mentre paga l'Ici sul
50% dell'abitazione nel nostro Comune.
Ora il Comune di residenza del
contribuente in parola invia un avviso di accertamento
ICI contestando il fatto che non vi risiede con la famiglia
!!!!!!!Citando la Cassazione !!!
Lui dice ma io se pago il 50%
della casa tenuta a disposizione nel comune di …… e risiedo a ……
dove godo dell'esenzione ICI abitazione principale in quanto
residente, devo separarmi ufficialmente dalla moglie?????????Da
qualche parte avrò diritto all'esenzione abitazione principale e
dove se non nel Comune di residenza?????
Il citato Comune si è così
attivato anche nei confronti di altre famiglie dove la moglie e
i figli sono loro residenti, ma non il marito, contestando per
questo fatto che la famiglia del contribuente non risiede!
La mia collega dell'anagrafe mi
dice che i coniugi non hanno più l'obbligo di legge della
convivenza!!!!
Come devo io comportarmi in casi
analoghi di famiglie di fatto divise?????????
Risposta: L'abitazione principale
è riferita alla famiglia. Se i coniugi non sono separati
legalmente, il soggetto passivo che risiede nel suo comune, ma
la famiglia del quale risiede in altro comune, non deve essere
esentato. Lei deve guardare alla posizione del Comune suo. Nel
caso descritto toccherà a costui dimostrare che poiché la dimora
abituale sua e della sua famiglia è nel suo comune deve essere
esentato, ma prima deve accettare le indicazioni del Comune di
residenza (fittizia) e non ricorrere contro tale
interpretazione.
4.
Può essere considerato abitazione principale,
quindi con le relative agevolazioni, un immobile censito nella
categoria catastale A07 ma intestato, in parti uguali, ad una
persona fisica ed a una Società? Il contribuente applica le
agevolazioni prima casa con aliquota agevolata e detrazione al
100% fino al 2007.
Risposta: Le società non possono
godere della esenzione, non avendo né famiglia né residenza
anagrafica. La persona fisica se residente, è esente dal 2008,
mentre è completamente da assoggettare la società con aliquota
ordinaria.
5.
sigg. Bonati
Giovanni e …… (fratelli) sono proprietari di due A07 e di un C06
ciascuno per il 50%. Si tratta di una villa monopiano suddivisa
in due unità abitative accatastate separatamente (allego visura).
Giovanni risiede in uno dei due A07 con la sua famiglia, ….
nell'altro con la sua famiglia. Dal 2008 non versano più l'ici.
Per entrambi abbiamo emesso avviso di accertamento per l'anno
2008 esentando l'a07 e il c06 presso il quale risiedono, ma
procedendo al recupero dell'imposta per il secondo a07 (in
ragione del loro 50% di possesso). Ci contatta il loro studio di
commercialisti dicendo che assolutamente l'imposta non è dovuta
perchè entrambe le unità immobiliari sono adibite ad abitazione
principale. Come ci comportiamo?
Risposta: Il comportamento al riguardo assunto da
codesto Comune è corretto. Infatti, il Ministero delle Finanze
con la risoluzione n. 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso
precisa."Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è
proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il
20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto
da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione
disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI
calcolata sulla base della propria quota di possesso.
".
In sintesi, secondo il Ministero
delle Finanze l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto
passivo risiede, così che il contitolare che usa l'abitazione
principale utilizzata da un altro contitolare non può essere
esentato.
In conclusione, fino a quando non
sarà formalmente fatta una divisione con atto pubblico delle
contitolarità, i due contitolari dovranno continuare a pagare
l'ICI per la quota di proprietà riferita alla abitazione
principale utlizzata dall'altro contitolare.
6.
Un contribuente abitante nel centro di ……. (Casa
singola anzi palazzo) ha un lotto di mq. 2460 vicino a casa sua
(naturalmente terreno edificabile residenziale in area già
urbanizzata). Fino al 21/11/2002 nessun problema; ha sempre
pagato l'ICI come terreno edificabile anche se abbiamo dovuto
accertarlo per via della valorizzazione da lui fatta (troppo
bassa rispetto al vero valore). In data 21/11/2002 ha fatto
accatastare il terreno all'urbano facendolo diventare il
cortile o il giardino di casa (è tuttora una A/2) e smettendo di
pagare l'ICI (mi sono sempre chiesto se una A/2 possa avere un
giardino tanto grande senza diventare una A/1 o una A/8).
L'abbiamo accertato e lui ha chiesto l'accertamento con adesione
(atti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004). Il contribuente,
assistito dal suo Commercialista, ha fatto le sue valutazioni,
noi abbiamo fatto le nostre e in data 07/02/2007 abbiamo
raggiunto l'accordo e firmato il verbale di accertamento con
adesione riconoscendo a lui una minor valorizzazione rispetto ai
valori della tabella deliberata dalla Giunta. Tutto ok,
pensavamo di aver sistemato la questione ma ora ci arriva una
richiesta nella quale ci chiede di rivedere la nostra posizione
in quanto c'è una recente sentenza della Cassazione (n. 22129
dep. 29/10/2010) che stabilisce, a suo dire, un principio in
base al quale il suo terreno non paga ICI come terreno
edificabile e ci chiede la restituzione dell'ICI pagata dal
2002 al 2010. Io sarei tentato di dare una risposta di diniego
secca su tutta la linea ma volevo prima il conforto del suo
parere in quanto è quasi certo che tale diniego venga ricorso.
Quali sono inoltre, secondo lei, gli argomenti/motivazioni sui
quali dovrei battere maggiormente nella risposta?
Risposta: Il rimborso non deve essere fatto e tale area deve
continuare ad essere assoggettata ad ICI. Infatti, come si
evince dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.218/97
l'adesione non è impugnabile:
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva
ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta
eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui
redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo,
in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la
definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di
cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
La sentenza citata è stata interpretata in malo modo dalla
stampa, tanto che è stato accolto il ricorso proposto in
Cassazione dal Comune di Bolzano. In sintesi, le aree
edificabili, anche se pertinenziali, pagano l'ICI se, come nel
caso descritto, il carattere pertinenziale non è giustificato da
esigenze economiche. In sintesi, se la casa è di 300 metri
l'esenzione non può riguardare una area edificabile di 1000 mq:
Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale
esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o
di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze
(economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza
tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il
prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione
in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come
rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di
pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un
risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria
dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area
fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla
edificabilità, occorre che intervenga una aggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto
e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in
un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".
7.
Lunedì
mattina, abbiamo la prima udienza di trattazione del ricorso
in commissione tributaria provinciale del circolo President
Tennis Club (non so se si ricorda, ma si tratta di un ricorso
presentato dal contribuente nel 2007 e per il quale la mia
collega Caterina Sassi le aveva già chiesto consulenza). In
sintesi, trattasi di una associazione sportiva dilettantistica,
la quale possiede due fabbricati; un A/3 adibito ad abitazione
del custode e un D/6 adibito in parte a palestra ed in parte a
ristorante. Gli accertamenti che il comune ha emesso per
mancata dichiarazione e mancato versamento dell'imposta,
vertono specialmente sul fatto che una parte del D/6 è adibito
a bar/ristorante concesso in comodato a terzi, all'interno del
quale, "sembra" peraltro possano accedere anche soggetti non
soci.....comunque il comune sostiene che, stante questo fatto,
viene a decadere la destinazione esclusiva dell'immobile ad
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc. ai sensi
dell'articolo 7 lettera i) del D.Lgs. 504/92. Le chiedo
pertanto se ha da trasmetterci qualche recente sentenza o
parere a favore del Comune da poter utilizzare lunedì mattina
in Commissione > Tributaria.
Risposta: Come è noto l'esenzione di cui allo articolo 7 lettera
i) del D.Lgs.n.504/92 richiede il soddisfacimento di due
condizioni, la prima di carattere soggettivo. Deve essere un
Ente non commerciale, così che sono da assoggettare le società
di ogni tipo (la società ricorrente è una
associazione oppure una società, perché se lo fosse sarebbe già
da assoggettare). La seconda condizione concerne l'utilizzo che
deve essere fatto dallo stesso soggetto passivo, per finalità
non commerciali. Ad esempio se il ristorante non è condotto dal
soggetto passivo già si determinerebbe l'assoggettamento di
detto immobile. Peraltro, ai sensi della legge 460/97 le società
sportive, se non svolgono attività nei confronti dei soggetti
svantaggiati, quali handicappati, ecc ossia soggetti che
accedono gratuitamente ai servizi non sono considerati esenti
dal pagamento dei
tributi. Le riporto qui una massima significativa della
Cassazione:
Ai fini del trattamento agevolato in materia di imposte sui
redditi e regime i.v.a. in favore di associazioni sportive
dilettantistiche ed altri enti associativi, non è sufficiente la
sussistenza dei meri requisiti formali: non rilevano, di per sé,
l'appartenenza dell'ente alle categorie ritenute di
rilevanza sociale - e dunque agevolate - né la conformità dello
statuto alle disposizioni ex d.lg. n. 460/97, ma è necessario
che le prestazioni offerte ai soci siano realmente erogate nelle
modalità prescritte.
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2010, n. 11456
8.
Un contribuente ha fatto accatastare all'urbano nell'anno 2009
un ex f.r.. Dall'anno 2009 ha versato correttamente l'imposta
dovuta. Considerando che nel DOC.FA è stato indicato dal suo
Geometra che i requisiti di ruralità sono stati persi nell'anno
2000, il comune può recuperare gli anni precedenti ha decorrere
dall'anno 2005 o dall'anno 2006?
Risposta: Ritengo recuperabile il
tributo almeno dal 2005, in virtù di quanto previsto nel caso di
irregolarità catastali, dal comma 337 dello articolo 1 della
legge 311/04.
9.
In data 15/12/2010 una contribuente ha presentato richiesta di
rimborso per gli anni 2005/2009 motivata dal fatto che
l'abitazione principale di cui è proprietaria è stata
erroneamente dichiarata fin dal 1992 (ai fini I.S.I.) come
categoria A/8 mentre in realtà apparterrebbe alla categoria A/7.
Dalla visura effettuata d'ufficio tramite SISTER (che si allega
alla presente mail), per tale fabbricato non risulta tuttora
alcun dato di classamento (né categoria, né classe né rendita),
ma solo i dati
identificativi relativi al foglio, particella e subalterno. Ad
integrazione della richiesta di rimborso la
contribuente ha presentato l'istanza per l'attribuzione della
rendita catastale ai sensi dell'art.
12 della Legge 13/5/88 n. 154 presentata all'U.T.E. di Bergamo
in data 30/06/1988 (che si allega alla presente mail), dalla
quale risulta il classamento dell'immobile nella categoria A/7
da parte dell'U.T.E.e la notifica dello stesso alla contribuente
in data 31/01/1989. Nonostante ciò, la contribuente ha
continuato a pagare ai fini I.C.I. l'immobile come categoria
A/8:
come dobbiamo comportarci in merito alla richiesta di rimborso,
tenuto conto che dalla visura catastale non risulta alcun
classamento?
Risposta: Il diritto al rimborso è dato dalla certezza della
relativa sussistenza. Ora, poiché, forse per probabile errore
materiale, non risulta iscritta per detto fabbricato la R.C.,
il rimborso non è dovuto, in virtù di quanto indicato dal comma
2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 ,che fa riferimento alla
rendita iscritta in catasto. Risponda, dunque, che allo stato
attuale degli atti il rimborso non può essere concesso,
invitando il contribuente a richiedere al Catasto l'iscrizione
della r.c.
Una volta iscritta la r.c. il contribuente avrà diritto al
rimborso della maggiore imposta corrisposta per gli ultimi
cinque anni antecedenti la data di presentazione di detta
istanza.
10. Nel 2009
abbiamo inviato alla Prefettura competente la dichiarazione
attestante le minori entrate derivanti Immobili D per un totale
di €.83.528,10 relative all'anno 2008;
nel 2010 abbiamo ripresentato la
sopra citata dichiarazione per un importo aumentato a
€.88.872,98 ma il Ministero ci ha rimborsato lo stesso importo
di €.83.528,10 erogato l'anno precedente.
Forse perchè dopo l'erogazione
del primo importo è da considerarsi consolidato e non dobbiamo
più mandare nè dichiarazioni nè aspettarci un importo maggiore a
€.83.528,10?
Risposta: Probabilmente
l'incremento risulta inferiore allo 0,5 della spesa corrente,
così come previsto dal comma 1 del presente decreto ed
interpretato dai ministeri competenti
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre,
n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite
catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
Articolo 2
Contributo statale
1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti
erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I.
a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono
aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove
quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo
0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di
previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita,
definitivamente assestato.
11. Due
coniugi sono usufruttuari vitalizi dell'abitazione dove hanno la
residenza mentre la nuda proprietà è del figlio. Dopo la morte
di uno dei due coniugi, il coniuge superstite ha il diritto di
abitazione sull'intero immobile?
Risposta: Nel caso di morte dello
usufruttuario non si realizza il diritto di abitazione del
coniuge superstite (consolidamento della proprietà piena). Ne
consegue che nel caso descritto il figlio diviene soggetto
passivo per il 50 per cento.
12. Si chiede
alla S.V. se un immobile censito nella categoria catastale A2 è
considerato rurale se posseduto da un coltivatore diretto,
agricoltore.
Risposta: Con costante e
consolidata giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione, a
cominciare dalla sentenza 18565/09, considera esenti solo i
fabbricati, che pur essendo rurali, siano accatastati nelle
categorie A6 oppure D10. Ne consegue che tale fabbricato,
seppure rurale, non può essere esentato dal pagamento dell'ICI.
13.
Abbiamo
ricevuto dal nostro Ufficio Tecnico nuova relazione con allegate
fotografie e la dichiarazione del nostro Tecnico che dice che
“l’immobile non è in condizioni tali da essere dichiarato
agibile”, cosa possiamo fare a questo punto noi? Come ci
comportiamo? Possiamo, o, dobbiamo obbligarlo ad accatastare gli
immobili in altro modo?
Risposta: La riduzione di cui al
comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, compete dal momento
dalla proposizione della domanda, a prescindere dalla categoria
catastale ed è subordinata unicamente alla dichiarazione di
inagibilità ed al non uso.
14.
Una Ditta è in
liquidazione e non ha pagato l’ICI su un area fabbricabile dal
2005 al 2010 il Comune ha provveduto ad accertare l’imposta
evasa più sanzioni ed interessi ora il liquidatore si dichiara
disponibile a pagare il debito ICI dal 2005 al 2010 ma solo per
la pura imposta ICI evasa ciò è possibile? Il Comune può
sgravare sanzioni ed interessi? Deve emettere degli atti in
rettifica a quelli precedentemente notificati?
Risposta: Le sanzioni, al pari del tributo e
degli interessi hanno carattere accessorio e trovano automatica
applicazione salvo che non sussista una causa di
giustificazione, di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97. Non
è causa di giustificazione la mancanza di risorse finanziarie
idonee per soddisfare il debito tributario. Per tali motivi non
possono essere annullati o rettificati gli atti emessi. Anzi, la
situazione descritta suggerisce di procedere tempestivamente
alla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo e nel caso
di mancato pagamento, se la somma supera 8000 euro, procedere
alla iscrizione di ipoteca dell'area, avvalendosi a tal fine di
un legale.
15. Un
Coltivatore proprietario di 2 A/06, residente in altro Comune
(conduce il fondo) per n. 1 A/06 ha pagato ici per il secondo
abbiamo emesso accertamento è corretto?
RISPOSTA: L'esenzione per gli
edifici rurali prescinde dalla residenza del soggetto passivo e
necessita unicamente l'utilizzo del fabbricato da parte di un
imprenditore agricolo. Secondo giurisprudenza costante della
Cassazione, a decorrere dalla sentenza n. 18565/09, l'esenzione
dei rurali è subordinata al fatto che essi appartengano alle
categorie A6 oppure D10. Ora, poiché secondo il catasto non
possono mantenere la categoria A6 i fabbricati che abbiano
costruito servizi igienici interni, si consiglia di procedere a
corrispondente verifica ed in caso di realizzazione di tali
opere interne di ordinare la variazione catastale ai sensi del
comma 336 dello articolo 1 della legge 311.04.
16. Abbiamo
emesso avviso di accertamento per parziale versamento ad una
contribuente che aveva versato l'imposta sulla base delle
rendite proposte. Noi abbiamo proceduto al recupero dell'imposta
applicando la rendita rettificata retroattivamente fino
dalla data di costituzione dell'immobile. La contribuente
contesta l'applicazione retroattiva e mi presenta il documento
(scaricato da internet) che Le allego (si veda la parte
evidenziata in giallo a pag 3 e 4). Mi chiede quale sia il
riferimento normativo specifico che prevede l'applicazione
retroattiva della rendita definitiva, da sottoporre all'esame
del suo commercialista che, invece, sostiene che i provvedimenti
di accertamento siano da annullare. Allego altresì la visura
catastale.
Risposta: Ai sensi del comma 3
dello articolo 1 del DM 701/94 la rendita catastale proposta ha
natura provvisoria, così che la rettifica operata dal Catasto ha
efficacia retroattiva sin dal momento della sua proposizione. Il
contribuente potrà caso mai contestare la congruità della r.c.
attribuita, ma non la efficacia retroattiva della r.c.
rettificata.
3. Tale rendita rimane negli atti
catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non
provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,
anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla
determinazione della rendita catastale definitiva. - facoltà
dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.
4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17,
le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di
cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di
applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è
fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal
provvedimento indicato al comma 1.
Cassazione civile,
sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775
( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000,
purché formalmente notificate).
In tema di imposta
comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del
computo della base imponibile, il provvedimento di
modifica della rendita catastale, emesso dopo il
primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di
variazione dell'immobile presentata dal
contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74
l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai
periodi di imposta anteriori a quello in cui ha
avuto luogo la notificazione del provvedimento,
purché successivi alla denuncia di variazione.
Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal
primo gennaio 2000 gli atti attributivi o
modificativi delle rendite catastali sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, il
legislatore non ha voluto restringere il potere di
accertamento tributario al periodo successivo alla
notificazione del classamento, ma piuttosto segnare
il momento a partire dal quale l'amministrazione
comunale può richiedere l'applicazione della nuova
rendita ed il contribuente può tutelare le sue
ragioni contro di essa, non potendosi confondere
l'efficacia della modifica della rendita catastale -
coincidente con la notificazione dell'atto - con la
sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca
della variazione materiale che ha portato alla
modifica.
|
17. Per
l'immobile destinato ad abitazione coniugale, sul quale dopo la
morte del de cuius, in base all'art. 540 c. c. si è costituito
diritto reale di abitazione in favore del coniuge superstite,
(che vi risiede stabilmente) gli eredi non residenti devono
pagare l'ICI?
Risposta: No, poiché il diritto
di abitazione prevale sui diritti successori facendoli divenire
nuda proprietà.
18. Abbiamo
emesso avviso di accertamento ad un Immobiliare che era
proprietaria di 3 alloggi cat. A4 e situati nella seguente zona
nucleo rurale di interesse storico e paesistico e monumentale.
Nell’avviso abbiamo preso come
base imponibile la rendita catastale che risultava dalla misura
e abbiamo effettuato il calcolo normalmente. La società contesta
che per il calcolo ICi non va usata la rendita catastale ma
quella da loro dichiarata della dichiarazione ICI che
corrisponde al 50% di quella catastale.
E’ vera questa cosa, e se si in
base a quale legge si fa la riduzione della rendita catastale?
Risposta: La riduzione della r.c.
riguarda gli immobili aventi interesse storico artistico, ma a
condizione che il vincolo sia trascritto alla conservatoria dei
registri immobiliari. Non basterebbe a tal fine la ubicazione
dello immobile zona nucleo rurale di interesse storico e
paesistico e monumentale. Chieda tale visura.
19.
Come si determina la r.c. agevolata per i fabbricati di
interesse storico, tenendo conto che ilo regolamento comunali
limita il’agevolazione a quelli abitativi?
Risposta: Una volta verificata
l'esistenza del vincolo deve moltiplicare i vani catastali per
la classe abitativa più bassa presente nella zona censuaria ove
è ubicato l'immobile. Ritengo peraltro il comma del vs
regolamento illegittimo nella parte in cui esclude dal beneficio
gli immobili strumentali aventi tali requisiti, posto che la
legge statale non pone tali limitazioni.
20.
Una abitazione che risulti casa vedovile e viene frazionata e
trasformata in due abitazioni, una viene intestata al coniuge
superstite e una al figlio.
mi chiedo il diritto reale del coniuge dove si trasferisce? è
necessario un atto del notaio che definisca le nuove proprietà o
basta la divisione operata dal catasto? grazie
Risposta: Se il coniuge
superstite non ha rinunciato espressamente al diritto di
abitazione di cui allo articolo 540 cc, così come previsto
dallo articolo 540 cc, il coniuge superstite diviene soggetto
passivo di entrambe le unità, ma l'esenzione è limitata ad una
sola. Il figlio è da considerarsi in tale ipotesi solo nudo
proprietario.
21.
Il proprietario di un immobile affittato al Ministero ed adibito
a caserma dei Carabinieri mi chiede l'esenzione dall'ICI: ne ha
diritto?
Risposta: Assolutamente no.
Vedasi sentenza.
Sentenza del 16/03/2005 n. 5747 -
Corte di Cassazione
Intitolazione:
ICI - Esenzioni - Caserma locata
alla Guardia di Finanza - Spettanza - Esclusione.
Massima:
Un immobile dato in locazione
alla Guardia di Finanza ad uso caserma non e' esente da ICI
perche' la Guardia di Finanza, non essendo assoggettata ad
IRPEG, non rientra fra i soggetti passivi di cui all'art. 87
TUIR e in secondo luogo perche' gli immobili utilizzati come
caserme delle Forze armate dello Stato non sono "destinati
esclusivamente ad attivita' recettive". *Massima redatta dal
Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
22.
Ai fini ici le pertinenze seguono il diritto di abitazione come
l'abitazione del coniuge superstite.
o deve essere scritto sul regolamento? (noi non le
abbiamo mai considerate al 100% del superstite ma abbiamo sempre
considerato le percentuali di proprietà di tutti gli eredi)
Risposta: Le pertinenze, salvo che sia diversamente stabilito
nel regolamento comunale, seguono sempre il trattamento della
cosa principale, e ciò ai sensi dello articolo 818 del codice
civile. Ne consegue che il diritto di abitazione del coniuge
superstite si estende anche alle pertinenze, così che queste
risulteranno esenti se il Comune non ha posto tale limitazione
per quelle della abitazione principale.
23.
Sul territorio del ns. comune esiste una caserma militare in
disuso da alcuni anni.
All’inizio del 2010 è stata
sottoscritta l’autorizzazione all’alienazione ed è stata messa
in vendita.
Il ns. regolamento ICI,
modificato nel 2010, prevede: “sono esentati dal pagamento
dell’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
Regioni……..destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”
(prima della modifica diceva: “ ancorchè non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali), pertanto riteniamo di
poterla assoggettare al pagamento dell'ICI.
L’ex caserma è accatastata in
categoria B/1 con un’unica rendita anche se è composta da
diversi edifici una parte dei quali attualmente concessi quale
poligono di tiro all’Arma dei Carabinieri ed esclusi
dall’alienazione. L’immobile è parzialmente soggetto a vincolo
storico artistico.
Visto che la possibilità di
accertare con rendita presunta è stata abolita e che i vari
corpi che compongono l’ex caserma risultano accatastati ognuno
col proprio numero di mappale ma con rendita unica per tutto il
compendio immobiliare, come posso stabilire la base imponibile
su cui calcolare l’ICI? La ringrazio MC
Risposta: Le caserme dimesse non
debbono essere assoggettate ad ICI fino a quando non sono
adibite ad una diversa destinazione, come del resto preteso
dalla lettera a) dello articolo 7 del D.Lgs. n.504/92. In senso
conforme vedasi la circolare ministeriale n. 14/93, che al punto
2) così precisa: “ 2) per le caserme e prigioni, di
proprieta' dello Stato, non
utilizzate in quanto inagibili, atteso che l'immobile
e' comunque
preordinato per l'assolvimento diretto di un compito
istituzionale.”
24.
. per l’ICI abbiamo le seguenti aliquote:
· 7 per mille: altri fabbricati,
aree fabbricabili, fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti (art. 3 comma 55 L.
23.12.1996 n. 662);
· 6 per mille: aliquota per
immobili ove viene svolta un’attività commerciale;
· 5 per mille: immobili adibiti a
struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi
venga effettivamente svolta detta
attività.
L’agevolazione compete anche se
l’immobile è locato ad uso turistico ricettivo;
· 4,5 per mille: immobili oggetto
di interventi per fonti rinnovabili.
Ad un campeggio D/8 posso
applicare · 5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico
ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente
svolta detta attività.
oppure lascio il · 7 per mille:
altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati realizzati per
la vendita e non venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662)
?
Risposta: L'aliquota applicabile
al campeggio è del 5 per mille. Tuttavia, tale deliberazione è
illegittima, poiché in assenza di una norma di legge non è
consentito ai comuni di differenziare l'aliquota (Consiglio di
stato, Sezione V, n. 485/04).
25.
l'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla
verifica del corretto riconoscimento dell'esenzione ici nel
caso di nuclei familiari con componenti che dimorano altrove in
applicazione della sentenza n.14389/2010. Chiederemmo qualche
suggerimento sulle procedure di verifica e sul possibile
contenzioso derivante.
Risposta: Tale sentenza è insufficiente per esercitare
compiutamente l'azione di recupero, basandosi unicamente sul
fatto che due coniugi non separati risiedano in Comuni diversi.
Infatti, la lettera b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le
parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo"
ha inserito le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova
contraria, quella di residenza anagrafica,";
La normativa anagrafica, peraltro, acconsente che due coniugi,
seppur non separati, abbiano residenze anagrafiche diverse. Per
risolvere la questione in modo corretto, si ritiene che gli atti
di recupero siano precedute da verifiche ripetute dalle quali
risulti l'assenza del coniuge residente nel vostro comune e la
contestuale segnalazione dei fatti descritti allo Ufficiale
d'Anagrafe perché proceda, come previsto dalla legge, alla
revoca della residenza anagrafica.
Un comportamento difforme determinerebbe un probabile
accettazione del contribuente sprovveduto e contestazione
vincente del contribuente preparato.
26.
gli immobili del
centro sportivo comunale sono di proprietà dell’Azienda
Municipalizzata dello stello stesso comune.
La gestione del
centro è stata affidata in concessione mediante project
financing a ditta privata.
Vorremmo una
conferma: il soggetto passivo è l’azienda municipalizzata ?
Risposta: Il soggetto passivo è
il proprietario e quindi l'azienda municipalizzata. Poiché
Comune ed azienda hanno personalità giuridica distinta tale
azienda va normalmente assoggettata ad ICI: Si riporta qui di
seguito una di alcune sentenze che confermano l'assoggettamento.
Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23
marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.
Intitolazione:
Ici - Immobili posseduti dallo
Stato e da altri enti pubblici
destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali -
Esenzione - Aziende
municipalizzate - Esclusione. |
Massima:
In tema di imposta comunale
sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 7, comma 1,
lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili
posseduti dallo Stato e da altri enti
pubblici ivi elencati, purche' destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali, condizione
il cui onere della prova incombe, secondo i
principi generali, al contribuente che richieda il
beneficio. E' peraltro errato identificare il
concetto di finalita' istituzionali, che sono
proprie dell'ente locale e che costituiscono
la ragion d'essere dello stesso, con quello
di servizio pubblico, che puo' essere svolto
anche per tramite di altri soggetti di natura
privata, quali le aziende municipalizzate o altri
enti o societa' che (come nel caso di specie)
forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia
pure costituenti servizi per il
pubblico, non possono essere ricomprese tra i
compiti istituzionali che hanno una propria
differenziata connotazione e le imprese che le
assicurano, quali esercenti attivita'
commerciali, non hanno ragione di godere
esenzioni.
*Massima redatta dal Servizio di
documentazione Economica e
|
27.
Una concessione demaniale (tipo quella degli stabilimenti) che è
stata data ad un bar sul molo con una struttura per una tenda
che copre i tavolini e le sedie.
Penso che l’immobile non ricada
sul demanio ma solo la strutture per la tenda.
Devono accatastarsi anche loro e
pagare l’ICI?
Risposta: Dipende dal tipo di
struttura. Se precarie non va accatastata. Se formata da
attrezzatura stabili ritengo di si. Chieda al tecnico comunale
un parere al riguardo, poiché se si ritenesse struttura stabile
si renderebbe necessario il rilascio di un provvedimento
amministrativo (edilizio).
28.
Proprietari immobile Tizio e Caio terza persona Sempronio Tizio
e Caio presentano ai fini della esenzione ici abitazione
principale una "costituzione di diritto di abitazione a titolo
gratuito " a favore di sempronio, atto regolarmente
registrato. Nell'atto è scritto:
Tizio e Caio costituiscono a titolo gratuito e per puro scopo
di liberalità e quindi a titolo di donazione a favore di
Sempronio, che accetta il diritto di abitazione vita sua
natural durante, sulla seguente consistenza immobiliare.....
Chiedo:
la costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito con
contratto regolarmente registra trasferisce la soggettività
passiva dell'ici da Tizio e Caio a Sempronio?
La dicitura ... a titolo di donazione ... è importante nel
contesto di cui si parla? la domanda che mi nasce è: è
possibili donare un diritto? Oppure ho sbagliato
interpretazione.
Risposta: E' necessario distinguere fra comodato e diritto di
abitazione. Ora, trattasi di comodato se l'atto non è stato
redatto avanti notaio e non è trascritto alla Conservatoria dei
registri immobiliari (non basta la trascrizione all'ufficio del
registro). Di contro, è diritto di abitazione.
Giustamente come dice Lei non si dona un diritto, ma si
costituisce. Per tali motivi ritengo che tale atto debba essere
considerato comodato, con conseguente permanenza della
soggettività passiva in capo ai proprietari.
29.
Un contribuente (ex dipendente pubblico ora in pensione), mi
chiede il rimborso per quanto pagato per un D/10 in quanto mi
dichiara di condurre direttamente il fondo e di essere esonerato
dall'iscrizione al registro imprese in quanto rientra nei limiti
previsti per il regime di esonero degli adempimenti IVA. Lo
stesso è comunque proprietario al 50% ma anche la sorella
comproprietaria mi chiede l'esenzione per il solo fatto di avere
il fratello che lo coltiva. Come devo comportarmi?
Devo procedere con il rimborso?
Risposta: Tali soggetti non hanno diritto alla esenzione per
carenza soggettiva. Infatti, diversamente dagli immobili
abitativi, per i quali basta essere pensionati agricoli, per
quelli strumentali i soggetti passivi devono rivestire la
qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come si evince da una attenta lettura
dello articolo 9 del DL 557/93, convertito dalla legge 133/94,
alla luce delle modifiche
recentemente apportate.
30.
Un contribuente ha ottenuto in data 09 settembre 2002 una
sentenza costitutiva dell'atto di proprietà, ai sensi dell'art.
2932 del codice civile. L'effetto traslativo della proprietà
dell'immobile è subordinato al pagamento di una certa cifra che
l'acquirente ha effettuato in data 01 luglio 2003, come risulta
dalla fattura presentata dal venditore.Tale soggetto ha
proceduto alla trascrizione della sentenza solo il 20 settembre
2006, successivamente alla sottoscrizione da parte di entrambi
di un atto di quietanza con cui veniva dichiarato il versamento
della cifra prevista nella sentenza in questione, senza però
indicare nello stesso una data precisa in cui tale cifra è stata
corrisposta.
Il comune ha proceduto
all'emissione a carico dell'acquirente dei relativi avvisi di
accertamento I.C.I. a decorrere dalla data del 01 luglio 2003,
con l'applicazione delle conseguenti sanzioni per l'omessa
denuncia ed omesso versamento, in considerazione del fatto che
tale contribuente ha iniziato il versamento dell'imposta
solamente dall'annualità 2006. L'acquirente ha chiesto la non
applicazione delle sanzioni in quanto impossibilitato alla
trascrizione della sentenza, mancando l'atto di quietanza
sottoscritto dal venditore, che attestasse il versamento di
quanto indicato nella medesima. Può trovare accoglimento
l'istanza presentata? Ovvero per la trascrizione della sentenza
è indispensabile la presentazione di un atto di quietanza? Non è
sufficiente recarsi in Conservatoria e dimostrare l'avvenuto
pagamento di quanto previsto dal Tribunale mediante la
presentazione della fattura rilasciata dal venditore e
dimostrando le modalità della corresponsione?
Risposta: A me pare che l'errore
compiuto dal soggetto passivo non possa considerarsi scusabile e
quindi che non possa trovare accoglimento la richiesta del
contribuente. Infatti, il passaggio della proprietà avviene con
la sentenza, mentre la trascrizione del diritto funge solo da
prova nei confronti dei terzi.
31.
La problematica è legata alla nota di approfondimento Ifel che
le allego ed all’articolo del Sole 24h del 03.01.2011 in cui la
novità sembra contrastare con il principio del favor rei (tra
l’altro condivisibile).
Risposta: Non condivido per nulla
il contenuto di tale nota. Infatti, sulla base del principio del
favor rei l'aumento sanzionatorio non può che essere applicato
che per le infrazioni compiute dall'1 febbraio 2011. Ogni altra
interpretazione si porrebbe in contrasto, oltre che con
l'articolo 3 del D.lgs.n.472/97 e con lo statuto del
contribuente, con i principi di uguaglianza e di capacità
contributiva. A tal fine Le faccio un esempio. Due contitolari
ICI hanno acquistato un fabbricato in comunione nel 2006. Il
Comune emette l'accertamento nei confronti di A nel 2010 e nei
confronti di B il 2 febbraio 2011. Le sembra giusto che il primo
possa aderire all'atto con la riduzione delle sanzioni ad 1/4 ed
il secondo con la riduzione ad 1/3? Andiamo al ravvedimento
operoso. Un contitolare si ravvede il 31 gennaio 2011 per il
saldo omesso del 2010. L'altro il primo febbraio 2011. E' giusto
che le sanzioni siano diverse?
32.
In merito alla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 14389 del 15/06/2010 avrei da sottoporle un caso.n
In uno dei comuni per i quali gestiamo l'ICI (Vallio Terme),
risultano essere contribuenti due coniugi, proprietari di
un'abitazione al 50%.
Il marito è anche residente mentre la moglie ha spostato la
residenza in un altro comune (Toscolano Maderno) dove è
proprietaria esclusiva di un'altra abitazione.
Nel momento in cui la moglie ha trasferito la residenza a
Toscolano Maderno, ha considerato l'abitazione di sua proprietà
esclusiva come abitazione principale e quindi esente da ICI
mentre l'altro immobile in proprietà al 50% con il marito
l'hanno considerato ENTRAMBI seconda casa (anche
il marito che formalmente risultava essere residente).
Ora il Comune di …, in base alla citata sentenza, le ha
accertato l'ICI sull'abitazione che lei ha considerato
abitazione principale sostenendo che non possa essere
considerata l'esenzione su nessuna delle due abitazioni.
E' corretto non accettare l'esenzione su nessuna delle
abitazioni pur avendo considerato come un fabbricato generico
l'abitazione sita a …..?
Risposta: Conosco l'operato del Comune di …, che
peraltro seguo. Come già discusso con …. tale sentenza è
insufficiente per vincere la presunzione di residenza fittizia e
deve essere integrata con prove reiterate attestanti che
l'unica residenza della famiglia è nell'altro comune, ma in tale
ipotesi deve essere revocata la residenza anagrafica da parte
dello ufficiale d'Anagrafe, in virtù di quanto previsto dallo
articolo 1 della legge 296/06, che considera l'abitazione
principale quella ove il soggetto passivo ha la residenza
anagrafica, salvo prova contraria. In conclusione, nel caso
prospettato la moglie pagherà per la sua quota l'ICI al Comune
di ……., a nulla rilevando che il Comune di…. abbia negato ad
essa l'esenzione e ciò fino a quando il predetto Comune non
abbia formalmente revocato la residenza anagrafica e questa
successivamente riacquisita nel Comune di …..
33.
Abbiamo notificato ad una SPA
un accertamento Ici per l’anno 2006 ( circa 5000 euro) e il
consulente fiscale di tale spa ci ha contattato perché vorrebbe
compensare il debito ICI con un credito che vantano sull’IRPEF,
invocando l’art 37 comma 55 del decreto Bersani.
La SPA può compensare il
debito ICI (+sanzioni+interessi+spese di notifica) con il suo
credito IRPEF per l’annualità 2006?
Se la risposta fosse
affermativa quale documentazione mi devo fare recapitare dalla
SPA per giustificare l’avvenuta compensazione?
Risposta: Può essere fatto
mediante F24, dando comunicazione al Comune della prova dello
avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento.
34.
vorrei informazioni in merito a
un imprenditore agricolo che conduce i terreni direttamente, nel
2006 percepisce la pensione ma continua a pagare i contributi,
ha comunque diritto alla riduzione sui terreni ?
Risposta: Le condizioni poste
dallo articolo 9 del DLgsn. 504/92, vanno ora lette nel seguente
modo:
a) il soggetto passivo deve avere
la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale);
b) essere iscritto nei ruoli
previdenziali ex SCAU;
c) condurre direttamente
l'attività agricola (e quindi non concedere l'azienda in
affitto);
d) essere iscritto come
imprenditore agricolo alla CCIIAA.
35.
Un contribuente possedeva un fabbricato di categoria D/1. Tale
fabbricato in data 29/1/2004 è stato frazionato con DOC-FA in
una unità D/1 e una unità C/3. Il contribuente non ha mai
presentato denuncia fino all'anno 2010.
La rendita del fabbricato D/1 era
ben superiore alla somma delle rendite del D/1 e del C/3.
Ora il contribuente, avendo
continuato a pagare fino all'anno 2009 sulla rendita del D/1,
chiede rimborso dell'imposta versata in più a decorrere
dall'anno 2005.
Verificato che il contribuente ha
versato effettivamente di più, nell'atto di rimborso è possibile
tenere conto dell'omessa denuncia? Se si in che modo?.
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che
l'abolizione della dichiarazione per i fabbricati iscritti in
catasto ha efficacia retroattiva, così che la mancata
dichiarazione non può essere punita. Il ritardo del soggetto
passivo ha solo rilevanza sugli interessi, posto che questi
vanno calcolati solo dalla data della domanda di rimborso. In
considerazione del termine quinquennale di decadenza, il
rimborso va eseguito solo dal 2005.
36.
Dando una scorsa ai versamenti ICI effettuati a favore del mio
comune mi sono accorta che alcune aziende importanti,
probabilmente per problemi di liquidità, non hanno versato
l'imposta e per il Comune di …. significa un ammanco importante.
Ora l'assessore alle finanze mi chiede di procedere subito
all'accertamento di imposta. Io ritengo che, considerati i
termini utili per il ravvedimento operoso del 2010 e il termine
per la presentazione delle denuncie di variazione, al
momento non posso procedere .
Risposta: Lei può procedere. Infatti, l'articolo 13 del D.Lgs.n.472/97
così dispone:
Articolo 13
Ravvedimento (1).
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano
avuto formale conoscenza...
Ora, poiché codesto Comune ha già iniziato l'attività di
verifica tale istituto non potrebbe trovare applicazione. Anzi,
la situazione descritta rende opportuno una trmpestiva
emanazione degli atti di recupero e nel caso di mancato
pagamento alla riscossione coattiva del credito, ricordando che
qualora il credito vantato dal Comune superi 8000 euro il mezzo
più efficace è l'iscrizione di ipoteca.
37.
Ho emesso 5 avvisi di accertamento in cui recupero l'ICI
2005-6-7-8-9 per un D/8 che nel 2008 è stato trasformato in
diversi A/2. Il termine di pagamento degli avvisi è il
12.02.2011
Oggi mi presentano un'istanza in cui mi chiedono di annullare
gli avvisi intanto che propongono il ricorso all'Agenzia del
Territorio in quanto tale categoria (D/8) non è congrua rispetto
a quella che era la destinazione dell'immobile (avrebbe dovuto
essere un C/3). Mi chiedo come comportarmi: annullare non credo
sia la cosa giusta. Ho chiesto loro di verificare in catasto se
la notifica è stata fatta all'albo pretorio comunale (a me non
risulta): in tal caso toglierei sanzioni e interessi. Ma che
senso ha far ricorso adesso su una rendita di un immobile che
dal 1980 è tale? Il contribuente dice che non gli è mai stata
notificata. Le chiedo cosa fare in merito alla loro richiesta di
annullamento degli avvisi ici.
Risposta: In materia tributaria vale il principio sovet e
repete. Ne consegue che costoro dovranno presentare ricorso alla
CTP, chiedendo la sospensione dell'atto impugnato. Peraltro,
pare pretestuosa la loro contestazione, poiché avrebbero dovuto
contestare la categoria D8 al momento
che nel 2008 ne sono venuti a conoscenza.
Inviti, dunque, i contribuenti ha pagare le maggiori imposte
dovute o a presentare ricorso, con la richiesta di sospensione
degli atti. Di contro, pare del tutto corretto e quindi non
suscettibile di annullamento il comportamento di codesto Comune.
38.
Una Società privata che realizza su terreni agricoli impianti
fotovoltaici….deve pagare l’ICI ?
La mia risposta è stata che se
trattasi di impianti fissi al suolo con manufatti o quant’altro
sono da accatastare e conseguentemente pagare l’ICI…..cosa ne
pensa?? Mi è stato detto che c’è anche una circolare
dell’Agenzia delle entrate….(inoltre dovranno pagare anche gli
oneri?)
Risposta: Con la risoluzione n.
3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato
come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Ici,
gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano
accatastati nella categoria D/1 - opifici, e includendo anche i
pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in
considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla
struttura portante (nello stesso senso, la Direzione centrale
cartografia, catasto e pubblicità immobiliare con nota n. 14223
del 10 marzo 2009).
Ne consegue che tali impianti
vanno normalmente assoggettati ad ICI, sia che siano installati
da imprenditori commerciali che agricoli, posto che secondo la
Cassazione gli agricoltori sono esenti solo in quanto utilizizno
D10.
Per quanto concerne gli oneri ho
dei dubbi circa il relativo assoggettamento, trattandosi di
impianti e non di edifici, pur essendo l'installazione
subordinata alla richiesta di provvedimento autorizzatorio.
39.
Si stanno verificando parecchi casi in cui soggetti esenti ai
fini ICI, in quanto proprietari e residenti nell'immobile
identificato come "abitazione principale", stipulino dei
contratti d'affitto ad altri soggetti, pur mantenendo la
residenza presso il suddetto immobile.
ES: affitto di alcune stanze di
una residenza ad una Ditta di trasfertisti, oppure, si sono
verificati anche casi dove all'anagrafe, locatario e locatore
hanno la stessa residenza.
Come dobbiamo comportarci ai fini
ICI, mantengono il beneficio dell'esenzione, volevo conoscere il
Suo punto di vista in merito?
Risposta: L'abuso di diritto
deriva dal fatto che per le agevolazioni sulla prima casa (per i
tributi erariali) le agevolazioni non si perdono anche se
l'immobile è stato locato, ma il possessore mantiene la
residenza nel Comune. Costoro, non essendo bene informato e per
la paura di perdere dette agevolazioni mantengono ivi la propria
residenza anagrafica. Di contro, per l'ICI l'abitazione
principale è il luogo di dimora abituale. Emetta, dunque,
l'accertamento comprovando che l'immobile è locato e proceda
dunque al recupero di imposta (con sanzioni ed interessi)
comprovando la locazione. Segnali anche il fatto allo Ufficiale
d'anagrafe per i provvedimenti di sua competenza. Lo stesso
suggerimento deve essere seguito anche nei casi in l'immobile è
parzialmente locato a terzi.
In ordine alla proposta del mio
incarico, se vi fossero problemi di forma, potrei formularla
come prestazione di servizi ossia accesso al sito, ricezione di
giornalini di aggiornamento, risoluzione di casi pratici. In
tale ipotesi fammelo sapere.
40.
Mi trovo in presenza (ed è la prima volta!) di una visura
catastale, in atti dal 10/01/2011) che recita testualmente
“rettifica il classamento per errore commesso dall’ufficio in
fase di registrazione”.
(E’ la prima volta che vedo il
Catasto riconoscere un proprio errore in forma ufficiale).
In questo caso il rimborso al
contribuente è limitato ai precedenti cinque anni (2006) oppure
decorre dalla data della prima registrazione (1995) ?
Risposta: Il rimborso è limitato
ai cinque anni antecedenti il momento della rettifica e quindi
dal 2005, così come previsto dal comma 164 dello articolo 1
della legge 296/06:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
In sintesi, nel caso prospettato
i cinque anni non decorrono dalla data dello errore (e ciò
avrebbe fatto perdere qualsiasi diritto) ma dalla data in cui il
catasto ha riconosciuto l'errore.
41.
Le giro questa sentenza perché è quella citata a supporto di
contestazioni da parte di una associazione di categoria. Le
riepilogo il caso: 4 comproprietari di cui solo uno
coltivatore/imprenditore agricolo. Abbiamo accertato l'area ai
comproprietari e questi sostengono di aver diritto
all'applicazione dell'imposta sul terreno agricolo anziché
sull'area perla natura oggettiva del terreno (che risultava
essere coltivato, anziché sulla natura soggettiva
dell'imposizione. Quale è la Sua interpretazione in merito a
questo caso. Questa è una sentenza isolata o identifica invece
un nuovo orientamento sulla fattispecie?
Risposta: Non condivido il contenuto di tale sentenza, ritenendo
dalla lettura della norma (seconda parte lettera b) dello
articolo 2 del D.lgs.n.504/92) che l'agevolazione sia soggettiva
e non oggettiva. Ritengo che il legislatore abbia voluto
circoscrivere il premio al soggetto passivo che svolge
l'attività agricola, subendo egli il rischio e non anche ai
contitolari che si procurano i loro mezzi di sostentamento
attraverso lo svolgimento di attività non rischiose (sul tema
ricordo che la Corte Costituzione ha ritenuto non meritevoli di
agevolazioni i pensionati agricoli, avendo costoro un reddito
certo). Vi è poi l'articolo 58 del D.Lgs.n.446797 che definisce
l'imprenditore agricolo principale le persone fisiche iscritte
nei ruoli ex SCAU. Credo ben difficile che le CT si vorranno
discostare da tale sentenza, mentre è più probabile un
ripensamento della Cassazione.
42.
E’ possibile fare delibera di approvazione aliquote ici dove
rimane invariata quella su abitazioni e si varia solo ed
esclusivamente l'aliquota per i fabbricati di categoria D? c'è
un tetto oltre cui non si può andare?
Risposta: L'aumento delle
aliquote è vietato dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08
convertito dalla legge 126/08. Tale incremento è ritenuto
peraltro illegittimo dal Consiglio di stato che ritiene che
debba essere applicata una sola aliquota per tutti i fabbricati
(Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 485/04).
43.
Stiamo effettuando delle
verifiche relative agli immobili di proprietà della Curia;
in merito all’esenzione
dell’imposta ICI sui fabbricati destinati all’esercizio del
culto e loro pertinenze, siamo a chiedere quali sono nello
specifico gli immobili oggetto di questa esenzione?
Risposta: Astrattamente la curia
può godere di un duplice canale di esenzione, ossia quella
descritta dalla lettera d) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92
e quello previsto dalla lettera i) del predetto articolo.
Rientra nel primo canale (luogo di culto e pertinenze) la
chiesa, la sacrestia, la casa del parroco, l'oratorio, il
vescovato. Rientrano nel secondo i conventi, la parrocchia, il
bar parrochiale, il cinema parrocchiale, l'abitazione delle
suore e del clero. Vanno invece assoggettati gli immobili dati
in uso a terzi, sia mediante contratto di locazione che di
comodato ed anche quando l'immobile è utilizzato direttamente
dalla curia ma destinato ad attività commerciali. In tale ottica
rientrano i negozi da loro gestiti, le case di riposo, gli
ospedali, ecc.
44.
Ho un dubbio che non riesco a dirimere circa la questione
dell’abitazione principale rispetto ai coniugi con residenza
diversa. Cerco di spiegarmi meglio: il nostro è un Comune
tipicamente turistico dove, con l’acquisto di appartamenti, si
verificano vere e proprie scissioni di famiglia con il marito o
la moglie che trasferiscono qui la propria residenza al fine di
avere le agevolazioni per la 1^ casa, mentre l’altro coniuge,
magari con figli minori ecc. rimangono con la residenza nel’altro
Comune. Ciò premesso, Le chiedo: per tali casi, la detrazione
per l’abitazione principale va applicata oppure vale il discorso
che, non essendoci separazione tra i coniugi, ai fini ICI non
rileva la residenza di comodo e che in mancanza di indicazione
da parte dei contribuenti la residenza familiare è da
individuarsi con quella dell’effettivo focolare domestico
(moglie/marito e figli che abitano altrove)?
Risposta: Nonostante che molti
comuni, sulla base della semplice equazione, ritengono non
meritevole di esenzione il coniuge residente nel vs Comune,
essendo unica la famiglia, io ritengo che ciò non sia
sufficiente, in considerazione della presunzione introdotta
dallo articolo 1 della legge 296/06 che ritiene, salvo propria
contraria, che l'abitazione princiabile sia da considerarsi il
luogo ove il soggetto passivo abbia la propria residenza
anagrafica. Peraltro, la normativa anagrafica permette, anche
per coniugi non separati, che la residenza possa essere in
comuni differenti. Per le ragioni anzidette, suggerisco che
tale disconoscimento debba essere suffragato da reiterate
verifiche dalla quali risulti assente il coniuge residente nel
vostro comune, accompagnato dalla segnalazione allo ufficiale
giudiziario per i provvedimenti di propria competenza. In
conclusione, operare solo sulla base della sentenza della
Cassazione che sotto riporto mi sembra insufficiente per vincere
tale presunzione.
Cassazione 14389/2010: ICI
trasferimento residenza di un coniuge.
Il coniuge che trasferisce la
residenza ma non è separato legalmente non gode delle
agevolazioni previste dal comma 3bis dello articolo 6 del
D.Lgs.n.504/92.
45.
L'Amministrazione Comunale dal 2011 avrà sul proprio territorio
un impianto fotovoltaico a terra realizzato ad esclusivo scopo
commerciale. La medesima Amministrazione intende applicare
un'aliquota specifica per gli impianti sorti a scopo commerciale
differenziando la medesima dagli impianti costruiti ad uso
personale (vedi agricoltori x propri usi nello svolgimento del
loro lavoro). A fronte di questa premessa è possibile utilizzare
un'aliquota sopra il tetto massimo del 7 per 1000 visto che
nella legge istitutiva alcune deroghe sono previste?
Risposta: Le deroghe debbono
essere previste sulla base di una legge statale, che invece
non esiste per la fattispecie in esame ed anzi da più parti si
sollecita l'applicazione di aliquote agevolate, in
considerazione delle finalità ecologiche perseguite con tali
impianti. Peraltro, la fissazione di una aliquota maggiore
rispetto a quella ordinaria risulterebbe illegittima per
disparità di trattamento, oltre che porsi in contrasto con il
blocco delle tariffe tributarie previsto dal comma 7 dello
articolo 1 del DL 93(08 convertito dalla legge 126/08.
Il Comune dovrà accontentarsi di
applicare l'aliquota ordinaria.
46.
Questo Comune
ha emesso avviso di accertamento ICI per gli anni d'imposta
2004/2005/2006/2007 alla Società ……..
La suddetta Società era usufruttuaria dal 19/02/02 di un terreno
(area fabbricabile) acquisito con atto di compravendita n.
226690, Notaio Rotondo, allegato alla presente. Lo stesso atto
stabiliva con "condizione sospensiva"che
l'usufrutto era subordinato all'avvenuto rilascio entro e non
oltre il 31/12/2008 da parte delle competenti autorità delle
autorizzazioni richieste dalla legge per l'attuazione per
l'intervento di recupero ambientale e la realizzazione
dell'impianto di smaltimento dei rifiuti sull'area. Essendo
sottoposto a "condizione sospensiva" che non si è mai
verificata, la Società suddetta sostiene che l'usufrutto non si
sia mai costituito e quindi la stessa non si ritiene soggetto
passivo I.C.I.. L'area oggetto degli avvisi di accertamento, non
è stata dichiarata ne pagata da alcuno.
Alla luce di quanto sopra si chiede, per gli anni oggetto
dell'accertamento, chi debba essere considerato soggetto passivo
fino alla data di rinunzia al diritto di usufrutto.
Risposta: devo, purtroppo, condividere la tesi
espressa dalla società in argomento, tenuto conto che
l'usufrutto si sarebbe costituito con il realizzarsi della
condizione sospensiva ivi descritta, che invece non risulta
realizzata. Se, invece, la condizione fosse stata risolutiva la
società in argomento avrebbe dovuto pagare l'ICI e poi rivalersi
sul proprietario.
In considerazione di quanto sopra si consiglia
l'annullamento di tutti gli atti e la notifica dei medesimi, ma
solo a decorrere dal 2005, in considerazione del termine
qionquennale di decadenza decorrente dal 2006, a nome del
proprietario dei terreni.
47.
volevo sapere se è possibile con F24 compensare un debito ICI
con un credito diverso (IVA o altro ad esempio). Mi sembra di
aver letto che non sia possibile, ma se così è, per quale
motivo?
Risposta: E' ammissibile la
compensazione, salvo che il contribuente abbia cartelle insolute
per crediti erariali di importo maggiore di 1500 euro, come
previsto nel DL 78/10.
48.
area fabbricabile di proprietà di un coltivatore diretto in
pensione coltivata dalla moglie coltivatrice diretta deve pagare
l'Ici?
Risposta: Certamente si, posto
che in tale ipotesi l'attività agricola non è condotta
direttamente dal soggetto passivo, come invece preteso dalla
lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792. Con ogni
probabilità tale tesi trova "sconforto"
49.
Ho trovato la risoluzione 395/E del 2008 dell'agenzia delle
entrate che parla di cessione di fabbricati e terreni rientranti
in un piano di recupero. Il parere dell'agenzia è che i
fabbricati che ricadono nei piani di recupero in caso di
compravendita oggetto della compravendita non può essere
considerato il fabbricato ma l'area su cui essi insistono. Si
può applicare anche per l'ICI? Calcolare l'imposta sulla base
imponibile rappresentata dall'area fabbricabile?
Risposta: Tale risoluzione,
valevole per l'imposta di registro, non può essere estesa
all'ICI, posto che la base imponibile fa riferimento per i
fabbricati alla r.c. e per i terreni al valore venale.
Probabilmente nel caso a cui la risoluzione si riferisce si era
in presenza di un unico atto ove la volontà complessiva era
diretta alla cessione dell'area.
50.
Una ditta dichiara nel 2006 x il 2005 un fabbricato cat. D07 in
base alle scritture contabili per un valore di €.1.560.289,30
senza indicare identificativi catastali; non fa nessun
versamento per quell’anno il Comune emette provvedimento di
rettifica per mancato versamento nel dicembre 2010. Tale
fabbricato non era mai stato dichiarato prima. Il contribuente
si accorge ora che alla data del 29/04/2003 il catasto aveva
attribuito una rendita definitiva di €.11.989,00 (risultante
dalle visure catastali) che diminuisce il valore imponibile del
fabbricato ad €.629.424,50 cioè molto inferiore al valore
dichiarato. La ditta ora presenta Istanza di riesame per
esercizio di Autotutela del suddetto provvedimento e chiede di
correggere il provvedimento stesso considerando la rendita
attribuita nel 2003 ma mai dichiarata in ICI al Comune,
appellandosi alla recente sentenza della Cassazione a Sezioni
Riunite n.3160/2011 che parla di retroattività delle rendite.
Il problema mi sembra sia che la
ditta ha dichiarato per l’anno 2005 in base al valore delle
scritture contabili il fabbricato D07 nonostante avesse già
ricevuto attribuzione di rendita definitiva addirittura 2 anni
prima. Inoltre il provvedimento emesso a dicembre 2010 non
poteva considerare la succitata sentenza n.3160/2011 in quanto
successiva.
Ciò premesso è legittima la
richiesta della ditta al Comune presentata il 18/02/2011 di
adeguamento del provvedimento ICI sulla base di una visura
catastale storica che rileva la presenza di rendita definitiva
ma mai dichiarata al Comune? E’ ugualmente da considerare la
succitata sentenza per motivare l’eventuale adeguamento del
provvedimento?
Risposta: Tale sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, sembra por fine alla
interpretazione da darsi al comma 3 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92.
Ne consegue che la r.c. iscritta in catasto assume efficacia
retroattiva in luogo del valore contabile dichiarato, fermo
restando l'applicazione integrale della sanzione del 30 per
cento da calcolarsi sulla imposta dovuta e non versata. Si
rammenta che la r.c. per i fabbricati D va capitalizzata
moltiplicando la r.c. per 52,5.
A tal fine si allega uno stampato
da adeguare al caso trattato.
51.
Un provvedimento anno 2005 di rettifica per mancato versamento,
emesso in data 18/12/2010 ma notificato in data 03/01/2011 è da
ritirare (in quanto scaduto) solo se l’utente presenta ricorso
o riesame? O è da ritirare comunque?
Risposta: Tale provvedimento è
illegittimo perché notificato oltre il termine quinquennale di
decadenza stabilito dallo articolo 1 della legge 296/06.
Tuttavia, poiché la decadenza deve essere formalmente eccepita
dal contribuente e tenuto conto che alcuni, anche se non
condivido tale tesi, fanno riscontro per la decadenza alla data
di spedizione dell'atto, non annullerei d'ufficio l'atto e nel
caso di ricorso sosterrei tale tesi.
52.
Si chiede parere in merito alla nomina del funzionario
responsabile dell’imposta di scopo. Il nostro Comune ha
istituito l’imposta, già nell’anno 2007,allo scopo di finanziare
la costruzione di una scuola, Si chiede parere in merito alla
nomina del funzionario responsabile?
Diventa obbligata la scelta verso
il nominativo del funzionario che cura la gestione dell’ICI,
considerato che la nuova imposta può essere considerata, secondo
le norme di legge che la istituiscono, un’addizionale dell’ICI?
Diventa necessario un atto di
nomina del funzionario responsabile dell’imposta di scopo?
Risposta: Trattandosi di una
addizionale all’ICI, la gestione compete al funzionario
responsabile dell’ICI.
Una esplicita delibera di
conferma in tal senso da parte della Giunta comunale, si rende,
tuttavia, opportuna.
53.
Mi è stato chiesto di fare un calcolo ma non credo di esserne in
grado allora le pongo il quesito:
- vogliono sapere quanto può
pagare di ICI un immobile accatastato D1 di 1000 mt.? come posso
eseguire questo calcolo?
Risposta: Non è possibile
determinare la r.c. poiché per i D essa è attribuita in base a
stima diretta.(individuale e non per categoria). Se il
fabbricato è nuovo o posseduto da un imprenditore, costui è
tenuto a provvedere al relativo accatastamento, ai sensi del DM
701/94 (DOCFA), determinandosi in tal modo alla r.c.
provvisoria. Una volta auto attribuita in tal modo la r.c. la
base imponibile ICI del fabbricato è pari al risultato della
moltiplica di essa per 52,5.
54.
Ci si presenta il seguente caso: un contribuente titolare di
attività di "Colture viticole e aziende viti-vinicole" è
proprietario tra l'altro, di un fabbricato D7 per il quale non
ha mai versato ICI. Può beneficiare di una qualche forma di
esenzione o dobbiamo procedere all'emissione dell'accertamento?
Risposta: Secondo la Suprema
Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza n. 18565709 e
confermata con moltissime altre sentenze della STESSA ANCHE NEL
2010 E 2011, l'esenzione degli edifici rurali richiede la
contemporanea presenza della condizione oggettiva che quella
soggettiva. Sulla base di tale interpretazione l'esenzione non
può essere concessa a detto fabbricato, posto che pur essendo
l'immobile utilizzato da un imprenditore agricolo, non è
accatastato nella categoria D10, come preteso dalla Cassazione.
55.
Vi sono tre abitazioni cointestate pe 7 mesi fra tre
proprietari, che poi fanno la divisione delle tre unità, così
che ognuno è interamente proprietario di ciascuna per 7 mesi.
Come calcolo la detrazione e l'imposta di ciascuno?
Risposta: La detrazione è intera
per tutte e tre i contitolari. A, B e C saranno assoggettati per
5 mesi ad 1/3 della imposta relativa agli immobili utilizzati da
gli altri 2 contitolari, mentre toglieranno per intero la
detrazione dalla imposta da essi dovuta.
56.
Se rilascio un autorizzazione per agriturismo ai fini
commerciali, per un immobile attualmente a catasto come
abitazione, ma la sig.ra ha ottenuto l'iscrizione di coltivatore
diretto e l'iscrizione all'albo della regione per agriturismo,
mi chiedo ai fini ici continua a pagare e ha l'obbligo di
cambiare in d/10 l'immobile?
Risposta: Tale attività soddisfa
la condizione soggettiva, mentre l'esenzione è applicata se il
fabbricato è accatastato come D10. Se ad esempio svolgo tale
attività in locali posti non in campagna ma nel centro urbano
l'immobile non potrebbe essere accatastato come D10, così che
l'esenzione non potrebbe essere accordata. L'errore che compie
Lei sta nel ritenere che i D10 siano tutti gli immobili
utilizzati dagli agricoltori. Di contro, i D10 sono i fabbricati
posti in campagna utilizzabili solo da
imprenditori agricoli. Se l'agriturismo è svolto in un edificio
che può essere utilizzato anche per albergo non potrebbe essere
accatastato nel D10 ed il com,une deve vigilare e contestare
eventualmente l'accatastamento.
57.
L'"azienda agricola …. srl" il 04/04/2007 ha venduto alla "spa
…" un'area edificabile valutata nel rogito 1.243.800,00 euro.
l'srl che ha venduto l'area non ha mai dichiarato ne pagato
nulla per la stessa. essendo il soggetto passivo una srl,
doveva pagare l'imposta?
Risposta: Da costante e
consolidata giurisprudenza della Cassazione, le società agricole
commerciali, diversamente dagli imprenditori agricoli
individuali (IAP), non possono godere di alcuna agevolazione.
Tale area quindi va assoggettata ad ICI sia in capo alla società
cedente che a quella cessionaria. Si riporta, a conforto, la
seguente massima:
Corte di Cassazione Civile
12/5/2010 n. 11434 ICI - aree fabbricabili coltivate possedute
ed utilizzate da società agricole di capitale: normale
assoggettamento.
L'ampia accezione suddetta,
accolta in materia di ICI dalla norma citata, è stata, comunque,
positivamente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
art. 58, comma 2, entrato in vigore il 1.1.1998 (art. 66), che
ha ridotto l'applicabilità dei suddetti benefici in materia di
ICI alle sole persone fisiche (coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale) iscritte negli
appositi elenchi comunali e soggette all'obbligo di
assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Pertanto, le annualità d'imposta
in contestazione, tutte comprese nel periodo di vigenza della
nuova disposizione, sono escluse dall'agevolazione in ragione
del fatto che i terreni di cui si tratta sono posseduti e
condotti non da persona Fisica, bensì da un imprenditore
agricolo
societario.
58.
Un pensionato è proprietario di un immobile censito come D7 che
di fatto è una stalla. Da due anni lo ha affittato ad un IAP
insieme al terreno agricolo circostante. Gli ho detto che l'ICI
sul D7 è sicuramente dovuta, a meno che non modifichi la
categoria (non so come mai una stalla sia stata censita così).
Se tramite un tecnico dovesse
modificare l'accatastamento in D10, stalla e terreno affittati a
IAP diventerebbero esenti ?
Risposta: Il D7 non potrebbe
diventare correttamente D10. Infatti, il D7 è utilizzabile dalle
industrie mentre il D10 è utilizzabile solo a fine agricoli e
non potrebbe essere convertito in altri usi. Se anzi dovesse
procedere in tal senso deve chiedere la rettifica al Catasto ed
in caso di silenzio-rigetto ricorrere al TAR contro il Catasto.
59.
Con la prossima approvazione del PGT si vuole agevolare
l'insediamento produttivo su alcune aree a destinazione
artigianale.
Anche su suo consiglio abbiamo
scartato l'ipotesi di agevolazione ICI su edifici che istallano
impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica (perchè solo per unità abitative e non industriali),
anche se leggo che alcuni comuni che poi elenco - articolo del
sole 24ore del 14 febbraio - hanno approvato delle aliquote
agevolate per alcune categorie di immobili "meritevoli" cioè:
- Roma agevola i C1, C3 e C6 se
il soggetto passivo d'imposta è anche il titolare dell'attività
esercitata nei locali.
- Bologna riconosce il 4 per
mille ai teatri e cinema non multisala situati nel centro
- Genova riconosce il 2 per mille
ai laboratori e negozi situati nel centro e di proprietà di
soggetti che li utilizzano per attività commerciali e
artigianali.
Riconosco che sono cose diverse
da quello che vogliamo fare noi, però le chiedevo comunque cosa
ne pensava.
Ad ogni modo, vorremmo istituire
un contributo per agevolare per qualche anno questi
insediamenti.
A suo avviso questo contributo
dovrebbe essere previsto dal regolamento ICI (penso proprio di
no) oppure nelle norme attuative del PGT (con eventualmente un
richiamo nel regolamento ICI ?)
E' possibile parametrare il
contributo al valore catastale dell'edificato ? Ci sono altri
paramentri ?
Risposta: Ho visto anch'io tali
articoli e mi meraviglio poiché tali provvedimenti sono da
ritenersi illegittimi, perché manca una norma. Se Lei legge la
relazione del Governo sul Federalismo vede che ivi si introduce
per legge delle facoltà in tal senso, ma limitatamente all'IMU
secondaria. Il contributo non dovrebbe essere inserito nel
regolamento ICI, ma in una delibera. Potrà essere parametrato
alla imposta dovuta, ma si ricordi che non sempre il soggetto
passivo è colui che si vuole agevolare ossia colui che svolge
l'attività, dando ricchezza e maggiore occupazione al Comune.
60.
PGT adottato 21.04.2009 approvato 10.02.2010;
- A fine novembre l'Ufficio
Tributi ha inviato notifica ai contribuenti proprietari di aree
divenute edificabili (vedi allegato);
CASO:
- Proprietario di un area
divenuta edificabile a sua insaputa.
- Ufficio Tecnico non ha
notificato l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il
proprietario non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e
non ha quindi potuto presentare osservazioni al fine di
mantentere a destinazione agricola l'area in questione.
- A seguito della notifica da
parte dell'ufficio tributi il proprietario (essendo solo in quel
momento venuto a conoscenza della nuova destinazione
urbanistica) ha subito presentato una comunicazione volta al
mantenimento della destinazione agricola dell'area.
- In questo momento
l'amministrazione conferma l'intenzione di riportare ad agricola
la destinazione dell'area (con la prima variante al PGT).
Il contribuente non ha
ancora pagato e non vorrebbe pagare l'ICI per l'area in
questione.
Ci si chiede anzitutto se
l'ufficio tecnico era tenuto a notificare in sede di
adozione..... e comunque a prescindere da questo visto che la
volontà dell'amministrazione è quella di agevolare ed
accontentare il contribuente ci si chiede se è possibile ed in
quale forma concedergli l'esenzione dal pagamento dell' ICI .
Grazie
Risposta: La valutazione del caso
prospettato deve tener conto dei principi che disciplinano il
rapporto tributario ed in primis il carattere obbligatorio di
tale obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla
relativa applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di
danno erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del
divenire edificabile delle aree possedute non preclude
minimamente sulla azione di recupero, come del resto affermato
dalla Cassazione con la sentenza di cui si espone la massima:
Cassazione ,sentenza n. 15558 del
2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune
non ha notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione
tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in
violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario
dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un
terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di
tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso
concreto, la difesa del contribuente».
Questo perché, ha motivato il
Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro
ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai
cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano
regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista
per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da
agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo
Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di
accertamento.
L'edificabilità fiscale, che
peraltro anticipa di gran lunga quella urbanistica, non solo per
l'ICI ma anche per i tributi erariali, fa riferimento alle
previsioni dettate al riguardo dagli strumenti urbanistici del
Comune, con la conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a
quando non siano variati gli strumenti urbanistici, così che
risulta non rilevante la volontà del soggetto passivo di
considerare agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL
223/06 convertito dalla legge 248/06, così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
In ordine alla legittima potestà
del Comune di determinare il valore delle aree con efficacia
retroattiva si è pronunciata favorevolmente la Cassazione con la
sentenza di cui si riporta la massima:
In tema di imposta comunale sugli
immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma
1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del
precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro,
« determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della
limitazione del potere di accertamento del comune » (lett. g),
possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche
facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi
analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di
giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di
emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna
applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un
ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti
natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a
quella dei cosiddetti studi di
settore, previsti
dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331,
convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta
derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di reddito e
di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in
l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di
presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti
dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di
quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è
possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
Cassazione civile,
sez. trib., 07/05/2010, n. 11171
Unica eccezione accoglibile, se
le cose stanno così, è la rettifica degli atti per la quota di
proprietà delle aree detenute dagli altri contitolari. In tale
ipotesi, tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati,
escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e
procedendo allo accertamento nei confronti degli altri
contitolari.
In conclusione, le lamentele
espresse dal contribuente in argomento sono, salvo per l'errore
materiale sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il
Comune non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici
nel senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire
definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre
che sia ancora in termini per ricorrere.
61.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite (contitolare
della casa coniugale al 50%) è indipendente dalla rinuncia
all'eredità dello stesso in favore dei figli ?
Risposta: Il diritto di
abitazione del coniuge superstite, di cui allo articolo 540 cc,
prevale sui diritti successori, i quali in presenza di tale
diritto divengono nuda proprietà. Ora, la rinuncia alla eredità
non fa venir meno il diritto di abitazione, salvo che esso sia
rinunciato espressamente ai sensi dello articolo 1350 n. 5 del
codice civile. In senso conforme si è espressa la Pretura Campi
Salentina con sentenza del 25 novembre 1980, la cui massima
sotto si riporta a conferma.
I diritti di abitazione e di uso
riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c.
spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle
legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto,
essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione
patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e
dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne
consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge
superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di
uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un
atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei
diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati
acquistati "ipso iure", al momento di apertura della
successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si
consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di
abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità,
della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.
Pretura Campi Salentina, 25/11/1980
62.
Un agricoltore ci invia un'autocertificazione per l'esenzione
ICI per un fabbricato strumentale accatastato in c/6 nel 2010.
Siamo d'accordo che secondo la Cassazione l'immobile debba
essere accatastato in D/10 per beneficiare dell'esenzione oltre
che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art. 9 del D.lgs
557/93. Il problema si pone per il passato quando il fabbricato
risultava a catasto terreni e per i fabbricati che a tutt'oggi
sono iscritti al catasto terreni: per questi vale il requisito
dell'art.9 del 557 o ci vuole obbligatoriamente anche
l'accatastamento in A/6 o D/10? Grazie MC
Risposta: La r.c. dei fabbricati
ha carattere dichiarativo con la conseguenza che essa asume
efficacia retroattiva, nei limiti di decadenza, sin dal momento
in cui il Comune è in grado di dimostrare la sussistenza dei
requisiti oggettivi previsti dalla lettera a) dello articolo 2
del D.Lgs. 504/92. Ne consegue che il fabbricato rurale
accatastato tardivamente come C6 sarà assoggettato ad ICI con
efficacia retroattiva, mentre quello accatastato tardivamente in
D10 sarà da considerarsi da sempre esente.
Per i fabbricati provvisti dei
requisiti di ruralità, ma non accatastati allo urbano, il comune
non potendo ordinare l'accatastamento allo urbano non potrà
assoggettarli ad ICI.
In senso conforme vedasi
Cassazione, sentenza 18565/09.
63.
PGT adottato
21.04.2009 approvato 10.02.2010;
- A fine novembre l'Ufficio Tributi ha inviato
notifica ai contribuenti proprietari di aree divenute
edificabili (vedi allegato);
CASO:
- Proprietario di un area divenuta edificabile a
sua insaputa.
- Ufficio Tecnico non ha notificato l'edificabilità
in sede di adozione e pertanto il proprietario non sapeva
dell'intenzione dell'amministrazione e non ha quindi potuto
presentare osservazioni al fine di mantentere a destinazione
agricola l'area in questione.
- A seguito della notifica da parte dell'ufficio
tributi il proprietario (essendo solo in quel momento venuto a
conoscenza della nuova destinazione urbanistica) ha subito
presentato una comunicazione volta al mantenimento della
destinazione agricola dell'area.
- In questo momento l'amministrazione conferma
l'intenzione di riportare ad agricola la destinazione dell'area
(con la prima variante al PGT).
Il contribuente non ha ancora pagato e non
vorrebbe pagare l'ICI per l'area in questione.
Ci si chiede anzitutto se l'ufficio tecnico era
tenuto a notificare in sede di adozione..... e comunque a
prescindere da questo visto che la volontà dell'amministrazione
è quella di agevolare ed accontentare il contribuente ci si
chiede se è possibile ed in quale forma concedergli l'esenzione
dal pagamento dell' ICI .
Risposta: La valutazione del caso prospettato
deve tener conto dei principi che disciplinano il rapporto
tributario ed in primis il carattere obbligatorio di tale
obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla relativa
applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di danno
erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del divenire
edificabile delle aree possedute non preclude minimamente sulla
azione di recupero, come del resto affermato dalla Cassazione
con la sentenza di cui si espone la massima:
Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009:
ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha
notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto
«ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale
inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del
contribuente».
Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo
alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni
che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un
fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà
pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il
proprietario di un fondo che da agricolo era diventato
edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai
notificato, prima dell'avviso di accertamento.
L'edificabilità fiscale, che peraltro anticipa di
gran lunga quella urbanistica, non solo per l'ICI ma anche per i
tributi erariali, fa riferimento alle previsioni dettate al
riguardo dagli strumenti urbanistici del Comune, con la
conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a quando non siano
variati gli strumenti urbanistici, così che risulta non
rilevante la volontà del soggetto passivo di considerare
agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL 223/06 convertito
dalla legge 248/06, così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione
del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
In ordine alla legittima potestà del Comune di
determinare il valore delle aree con efficacia retroattiva si è
pronunciata favorevolmente la Cassazione con la sentenza di cui
si riporta la massima:
In tema di imposta comunale sugli immobili, le
norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15
dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52,
con il quale i comuni possono, tra l'altro, « determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune » (lett. g), possono essere
legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento
al valore delle aree circostanti aventi analoghe
caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche
in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del
regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione
retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento
presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura
propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella
dei cosiddetti studi di
settore,
previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n.
331, convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una
diretta derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di
reddito e di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69,
convertito in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come
mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti
razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili
ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei
quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
Cassazione civile, sez. trib., 07/05/2010, n.
11171
Unica eccezione accoglibile, se le cose stanno
così, è la rettifica degli atti per la quota di proprietà delle
aree detenute dagli altri contitolari. In tale ipotesi,
tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati,
escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e
procedendo allo accertamento nei confronti degli altri
contitolari.
In conclusione, le lamentele espresse dal
contribuente in argomento sono, salvo per l'errore materiale
sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il Comune
non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici nel
senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire
definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre
che sia ancora in termini per ricorrere.
64.
Abbiamo 2 contribuenti: il primo è nudo proprietario e l'altro
è usufruttuario di un'area edificabile. L' anno successivo
viene venduta la capacità edificatoria di questa area a favore
di un'area confinante (proprietà di altri soggetti). Come devo
pertanto considerare questa area ai fini I.C.I. dopo la
vendita della capacità edificatoria ? Terreno agricolo o
ancora area edificabile ? Il soggetto passivo che era
l'usufruttuario continua ad essere tale ?
Risposta: L'area rimane ancora edificabile, ma il valore venale
subisce una drastica riduzione (e di contro l'altra area
aumenta di valore). Perché tale area sia esclusa totalmente
dovrà essere graffata in catasto allo edificio. Il soggetto
passivo rimane l'usufruttuario.
65.
Il dirigente dell'ufficio tecnico motiva in questo modo perchè
non è possibile tassare gli immobili in corso di costruzione in
zona E almeno tenendo conto dell'area edificabile (a cui è stato
dato un valore dalla Giunta Municipale al punto 4 del secondo
allegato).
"le zone omogenne E sono riconducibili a quelle "parti del
territorio destinate ad usi agricoli, le NTA del prg del comune
di ….., art. 25, definiscono, infatti , le zone omogenee E come
"parti del territorio non urbanizzate e che sono destinate
all'agricoltura . "gli insediamenti ricadenti in tali zone sono
finalizzati o comunque connessi all'uso prevalentemente agricolo
delle
stesse".
1)Domanda: se sono destinate all'agricoltura perché insistono in
queste zone E immobili di cat. F/3( fabbricati in corso di
costruzione) e/o addirittura immobili di categoria A con
residenza
(senza uso agricolo)? Quindi non si doveva dare la concessione
edilizia?
2) la giunta municipale ha dato dei valori (seppur dicendo di
rimandare al consiglio comunale) quindi le considerazione del
dirigente possono essere superate. Concorda?
3) quali argomentazioni addurre, per convincere il dirigente
ufficio tecnico e politico, per dire che gli f/3 anche se
ricandenti in zona E scontano comunque l'ici sull'area
Edificabili seppur privi di rendita catastale?
Risposta: Anche nelle zone i fabbricati in corso di costruzione
e costruiti vanno normalmente assoggettati ad ICI. quelli in
corso di costruzione come aree edificabili, come previsto dal
comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, mentre quelli
costruiti sulla base della r.c., così come
previsto dal comma 2 del predetto articolo. La tesi del
dirigente di codesto Comune è errata. Infatti, le norme di
esenzione vanno interpretate in modo tassativo e non vi è alcuna
norma che esenti le aree su cui possono essere edificati edifici
in zone rurali. Se così non fosse sarebbero esenti tutti i
fabbricati abusivi. Peraltro, anche per i predetti immobili
l'assoggettamento all'ICI non sana l'irregolarità edilizia. Si
pensi ad esempio agli immobili fantasma, che quasi sempre sono
posti in campagna.
66.L’ente
ha notificato avvisi di accertamento ICI per aree fabbricabili,
alcune contribuenti hanno presentato istanza di accertamento con
adesione, l’ente verifica le istanza non è pervenuto ad alcun
accordo con il contribuente dunque non si è provveduto ad alcuna
adesione.
Ora il contribuente sostiene che
i 90 giorni di sospensione, avendo presentato richiesta di
adesione, oltre che per presentare ricorso siano presenti anche
per provvedere al versamento del dovuto con le riduzione ad ¼
delle sanzioni applicate ( sanzioni per omessa riducibile ad ¼
entro 60 gg), ovvero siccome non ha ottenuto alcuno sconto su
base imponibile si vorrebbe tenere le sanzioni comunque ad ¼ ed
evitare di versarle piene.
Il contribuente indica il
disposto dell’articolo 12 secondo comma del Dlgs 218/97 ha
supporto di tale tesi, che cosa ne penso, gli spetta comunque
tale riduzione?
12. Istanza
del contribuente.
1. Nel caso in cui sia stato
notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di
cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria
provinciale, può formulare in carta libera istanza di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche
telefonico.
2. La presentazione dell'istanza,
anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione,
per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata
al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia
all'istanza.
Risposta: Concordo con la tesi
prospettata dal contribuente, ma in virtù di quanto previsto
dallo articolo 15 di tale decreto legislativo, che sotto
riporto. L'articolo 12 del predetto decreto sospende il termine
per ricorrere di 90 giorni ulteriori. Secondo la giurisprudenza
tale prolungamento si mantiene interamente anche se non si
addiviene allo accordo.
Articolo 15
Sanzioni applicabili nel caso di
omessa impugnazione.
1.
Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2,
comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n.
346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a
pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le
somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere
inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni più gravi relative a ciascun tributo (1).
67.
Ci è stata chiesta l'esenzione ICI per abitazione principale di
due diverse unità (una consiste in 1,5 vani accatastata
separatamente,la visura catastale dice "porzione di u.i.u. unita
di fatto con quella del fg..map.."). Su Suo suggerimento abbiamo
fatto un sopralluogo ed effettivamente l'unità da 1,5 vani non
ha nè cucina nè servizi igienici. E' corretto rispondere "ai
fini ICI entrambe le unità immbiliari possono essere considerate
un'unica abitazione principale" o devo aggiungere "semprechè il
derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la
categoria catastale delle unità che lo compongono"? Nella
richiesta di esenzione ICI i proprietari dicono che non possono
accatastare insieme le due unità per problemi di proprietà (una
è di entrambi i coniugi, l'altra appartiene ad un solo coniuge)
devo accettarla per buona o devo comunque invitarli al
riaccatastamento?
Risposta: Secondo la più recente
giurisprudenza della Cassazione, sembrano sussistere le
condizioni per esentare entrambe le unità. Tuttavia, Lei non
deve rilasciare alcuna certificazione, essendo il contribuente
tenuto a conformarsi al comportamento che egli ritenga più
giusto. Infatti, se dovesse cambiare la tesi della Cassazione
Lei sarebbe costretta a recuperare l'imposta dovuta senza
sanzioni né interessi. Scriva che al momento, in virtù della
giurisprudenza attuale della Cassazione, sembrano
sussistere le condizioni per concedere l'esenzione ad entrambe
le unità, posto che sono utilizzate dal medesimo nucleo
familiare come abitazione principale. Si fa rilevare, comunque,
che la differente intestazione delle due unità non sarebbe
ostacolo insuperabile, posto che con atto notarile potrebbero
mettere in comunione la proprietà delle due unità, fondendole
catastalmente.
68.
A
giugno dell’anno scorso non ho presentato la certificazione
fabbricati tipo “D” relativa all’anno 2009, in quanto il minor
gettito non superava lo 0.5% delle spese correnti. Il collega
del servizio finanziario mi chiedeva se può stanziare nel
bilancio 2011 l’importo certificato nell’anno 2009 (relativo al
2008) di € 20.924,05.
Risposta: certamente si.
Infatti, in assenza di variazione l'importo del contributo
rimane consolidato, così come previsto dal comma 3, 3°
capoverso, dello articolo 2 del DM interno 197/02.
"Il contributo statale determinato in
corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo
a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I.
ed è consolidato
nei trasferimenti erariali dei comuni interessati"
69.
Per l’acquisto di un’area
fabbricabile resta l’obbligo di presentare la denuncia ICI?
Risposta: certamente si, posto
che l’abrogazione dello obbligo di denuncia é limitato ai
fabbricati ed ai terreni agricoli e non anche alle aree
edificabili.
70.
I terreni di proprietà privata ricadenti in un piano integrato
approvato, sono stati resi edificabili con il predetto piano e
ricadono in zona C, devono pagare l’ICI?
Risposta: Il Programma Integrato
di Intervento (P.I.I.) è uno strumento che si applica su
interventi complessi coinvolgenti vaste aree del territorio
oppure interventi di riqualificazione urbana e ambientale
mediante nuova edificazione o recupero edilizio dell’esistente.
La finalità del P.I.I. consiste nell’integrare gli aspetti
progettuali dell’intervento (disegno urbano) con la
programmazione finanziaria (tempo e risorse economiche) per la
realizzazione dello stesso, mediante la stesura di un piano
finanziario che coinvolge risorse sia pubbliche che private.
Se nella zona C è possibile costruire box , anche se
sotterranei, l'area va considerata edificabile poiché i box sono
fabbricati, anche se il valore venale di essa è da ritenersi
modesto.
|