Quesiti
completi:
1.
Abbiamo ricevuta l'importo della Tia per le istituzioni
scolastiche anno 2010.
Abbiamo il servizio di
riscossione/servizio in esternalizzazione ad un Consorzio
Il Consorzio dice che da questo
anno la fattura invece di farla al Ministero dell'Istruzione
deve farla ai Comuni. E' vero? E poi noi cosa dobbiamo fare?
Risposta: La fattura va fatta dal
Comune al Ministero della PI, scorporando dal contributo l'IVA.
In sintesi, alle scuole non va inviata né cartella né bollette
di pagamento. La Ditta che ha il servizio fattura al comune il
costo complessivo dello appalto. Il Comune nel fare il piano
finanziaria, tiene conto del contributo e le tariffe dovranno
essere calcolate sul costo differenziale ossia il costo dello
appalto meno il contributo presunto.
2.
il Comune di …… ha deciso di incassare in proprio la tarsu. Per
quanto concerne le addizionali come dobbiamo comportarci? a chi
le dobbiamo versare e con quali modalità?
Risposta: Le addizionali ex ECA
vanno riscosse dal Comune, mentre il contributo provinciale va
riversato alla Provincia periodicamente, secondo gli accordi
presi con essa.
3. il deposito della merce
in arrivo destinata successivamente alla vendita deve essere
tassato come deposito oppure, siccome zona produttiva di rifiuto
da imballaggio, deve essere detassato?
Risposta: I depositi, se
pertinenziali ad attività di vendita al minuto, vanno
assoggettati come negozi. Se autonomi, invece, come depositi. I
rifiuti di imballaggio, diversamente dagli imballaggi secondari
e terziari, potendo essere conferiti al servizio pubblico non
danno diritto ad alcuna riduzione
4.
una mia conoscente abita in ……, non ricevendo la tassa
smaltimenti rifiuti ha chiesto chiarimenti in comune. Alla base
mancava la denuncia iniziale . dopo due mesi ha ricevuto una
cartella esattoriale relativi agli anni 2008 /2009 con sanzioni
al 100% + interessi da pagarsi in 4 rate.
Domanda: si è autodenunciata non
ha diritto a nessuna riduzione della sanzione?
Mi sa indicare quale estremo di
legge da indicare in una eventuale contestazione?
Risposta: L'iscrizione doveva
essere preceduta dalla dichiarazione e le sanzione ridotte ad
1/4. In sintesi, l'autodenuncia avrebbe comunque comportato la
riduzione delle sanzioni ad 1/4.
5.
il nostro territorio è piccolo e tutte le mattine recandomi al
lavoro vedo una casa che ha in corso dei lavori ho chiesto
all'ufficio tecnico e mi hanno confermato che c'è in essere una
pratica edilizia
la casa non è abitabile. Ho detto
alla mia collega di non emettere la cartella sia per l'anno 2009
che per l'anno 2010 anche se non ho avuto una richiesta formale
dei proprietari ......purtroppo.... (chissà come
mai)............ la cartella è uscita ed è stata pagata in
coscienza, visto che l'ammontare annuo è di 300,00, non mi
sembra corretto far finta di niente. posso rimborsare la tassa
d'ufficio o devo far fare richiesta al contribuente di rimborso?
Quale è il comportamento più corretto???
Risposta: Il rimborso può essere
fatto d'ufficio, sempre che la casa non sia utilizzata.
6.
E’ possibile effettuare un servizio di raccolta ingombranti e
RAEE porta a porta a pagamento con una tariffa a chiamata, se si
come dobbiamo regolamentarlo e attivarlo, basta un’integrazione
al nostro regolamento (DCC)??? Altra domanda, nelle tariffe
TARSU lo scorso anno abbiamo aggiunto quella del verde porta a
porta in quanto il servizio non viene richiesto da tutti e
abbiamo calcolato un fisso inserito nella bolletta, ti sembra
corretto qui abbiamo fatto una delibera di consiglio????
Risposta: I rifiuti ingombranti,
il verde, ecc sono rifiuti urbani. Ne consegue che uil costo del
servizio proposto deve essere addebitato nei costi del servizio
e recuperato con la tariffa. Far pagare al singolo utente è un
autogol Così è a ….da tantissimi anni.
7.
Ben sapendo di non poter esentare dal pagamento del tributo
TARSU, chiedo un Suo parere in merito alla richiesta di
SOSPENSIONE presentata da una Ditta che interrompe l'attività di
pizzeria (per motivi familiari) per circa un anno. E' possibile
SOSPENDERE il conteggio della Tassa?
Risposta: Si ritiene possibile la
sospensione richiesta a condizione che sia depositata
l'autorizzazione commerciale e sia verificato periodicamente il
non uso. In tal modo l'immobile diverrebbe non utilizzabile
giuridicamente.
8.
Ai fini della determinazione del costo di
esercizio per la TARSU è obbligatoria la deduzione dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo dal 5% al
15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti esterni?
Oppure è solo una facoltà del Comune prevederla nello
specifico regolamento? Attualmente il nostro regolamento
comunale non dice nulla in merito e non abbiamo mai effettuato
la deduzione. Il D.L .392/2000 all'art.1 comma 7 sembra dare la
possibilità al Comune di prevedere fra i costi di esercizio
l'intero costo dello spazzamento. Se il Comune volesse a questo
punto continuare a calcolare l'intero costo (quindi senza
deduzione) lo può fare legittimamente?
Nell'eventualità è sufficiente
citare la norma nella deliberazione di Consiglio Comunale di
approvazione delle tariffe annuali? Oppure va fatta una delibera
specifica o modifica al regolamento?
Risposta: Come giustamente da Lei
rilevato l'abbattimento previsto dal comma 3bis dello articolo
61 del D.Lgs.n.507/93 è solo facoltativo. Per il conseguimento
in forma stabile della copertura integrale si può procedere
mediante modifica del regolamento o di anno in anno confermare
tale principio con delibera del CC. Io suggerisco di inserire
nel regolamento il seguente comma:
3.La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è
tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei
costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita
dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento
stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del
Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal
comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000,
convertito nella legge 26 del 2001.
9.
Nel piano finanziario abbiamo tenuto conto dell'intero costo
dello spazzamento e non l'abbiamo mai deliberato in consiglio;
durante una telefonata mi ha suggerito di inserire una dicitura
al riguardo nella delibera di C/C di approvazione del bilancio.
io adesso avrei pensato di scriverla cosi, mi può dire se va
bene o manca di qualcosa?
Risposta: nelle premesse dovrà indicare:
- vista la delibera di Giunta comunale n. 124 del 28/12/2010,
con la quale sono state approvatele tariffe della tassa rifiuti
per l'anno 2011;
Atteso che il costo dei servizio di Nettezza Urbana è stato
interamente considerato, senza alcuna deduzione di esso, quale
titolo dello spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis
dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso
possibile dall'art. 1 comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392,
convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2001 n. 26.
dopo DELIBERA
- di considerare l'intero costo dei servizio di Nettezza
Urbana, senza alcuna deduzione di esso, quale titolo dello
spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis dello
articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso possibile dall'art. 1
comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni
dalla Legge 28/02/2001 n. 26.
10. Il
comune è a tarsu, ma conteggiamo sia i mq che il numero
occupanti. in caso di famiglia composta da 1 unico componente
qualora muoia, come ci comportiamo? il ns regolamento nulla dice
al riguardo. ad oggi chiudiamo la denuncia.....ma ci sono venuti
molti dubbi.
Risposta: Continui a considerare
un solo occupante.
11.
La Giunta ha approvato l'aumento delle tariffe della tarsu con
apposita delibera, ci viene il dubbio che le tariffe di aumento
della tarsu debbano essere approvate anche dal Consiglio
entro/contestualmente al bilancio di previsione. serve
l'apposita delibera di consiglio?
Risposta: La competenza è della
Giunta, come si evince dalla lettura dello articolo 42 del
D.Lgs.n.267 del 2000. La competenza del consiglio è limitata
alle modifiche regolamentari, quali la creazione di una nuova
categoria tariffaria. In tale ipotesi il CC determinerebbe i
criteri , mentre la Giunta, sulla base di tali criteri, la
puntuale tariffa.
12.
Il titolare di un'azienda agricola con attività di vivaio
(vendita piante) e creazione giardini ha presentato la
dichiarazione per la TIA con indicazione della superficie degli
uffici. È stato iscritto a ruolo nella categoria 23 (... fiori e
piante ....). Il contribuente chiede il ricalcolo di quanto
dovuto applicando la categoria 11 (uffici). Devo accogliere tale
richiesta? Se no mi può suggerire un esempio di risposta?
Risposta: Secondo la mia
interpretazione, l'attività in argomento deve essere trattata
distinguendo la superficie destinata a produzione, da collocarsi
nella categoria 21 (attività artigianale di beni specifici) e
quella di vendita da collocarsi nella categoria 27, se la
vendita è prevalentemente al minuto o 3 se prevale l'attività di
vendita allo ingrosso. Con l'occasione Le allego la proposta di
rinnovo,.
13.
13.Il
pagamento della TARSU relativa agli anni 2004 - 2005 - 2006 e
2007 può essere richiesto dal comune nel dicembre 2010 mediante
l'invio di "intimazione di pagamento"? Si precisa che per gli
anni di riferimento lo stesso comune non ha mai provveduto ad
inviare alcuna richiesta di pagamento del suddetto tributo.
Risposta: Gli atti
amministrativi, fra i quali rientrano anche quelli impositivi,
sono caratterizzati dalla tipicità. Ne consegue che tali atti,
solo se regolarmente notificati, vanno parificati ad avvisi di
accertamento.
E’ da verificare se tali atti
siano da considerarsi tempestivi, e ciò in virtù di quanto
previsto dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06 che
così dispone:
COMMA 161
161. Gli enti locali, relativamente ai
tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni .
Il caso descritto è riconducibile
alla omessa denuncia, così che le annualità astrattamente
recuperabili nel 2010, in virtù dello spostamento del termine
quinquennale del termine di denuncia all’anno successivo
(articolo 70 del D.Lgs.n.507/923), decorrerebbero dal 2004.
Ora, dubbi sussistono in ordine
alla decadenza dell’anno 2004, posto che secondo la Corte
Costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), gli atti si considerano
notificati non dalla data di spedizione, ma dalla data della
loro ricezione da parte del destinatario. Infatti, con tale
sentenza la Corte Costituzionale ha così deciso: “È
costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c., nella parte in
cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il
ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione.”.
In conclusione, mentre
sembrerebbe legittima la pretesa, almeno sotto il profilo della
decadenza, per le annualità a decorrere dal 2005, per il 2004
la relativa legittimità è condizionata alla verifica che
l’atto singolo non solo sia stato spedito, ma anche ricevuto
entro il 31.12.2010.
14.
Tre comproprietari di un locale commerciale vorrebbero
iscriversi l'immobile ciascuno in base alla propria quota di
proprietà, possiamo accettare tale richiesta o ogni immobile
deve essere iscritto nella sua interezza?
Risposta: Alla domanda si
risponde negativamente. Infatti, come si evince dalla lettura
del comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93, la TARSU è
una obbligazione di carattere solidale, così che non può essere
frazionata fra coloro che usano in comune i locali o le aree.
15.
Mi capita spesso di trovare dichiarazioni TARSU relative ad
abitazioni (di solito vecchie) che sono accatastate comprensive
di grandi superfici di stallette o solai o cantine a volte
inagibili o inutilizzati/in disuso. Io devo escludere queste
superfici dall'applicazione della TARSU, superando i
dettati del C340, accettando la situazione la non utilizzo.
Le chiedo un consiglio sul modo?
Risposta: Come mi pare avevano
già discusso molto tempo fa, il comma 340 dello articolo 1 della
legge 311/04 costituisce presunzione da applicarsi solo alla
parte utilizzabile (catastale). Peraltro, sono convinto che ciò
costituisca una presunzione relativa e non assoluta. Proceda
dunque nel considerare, anche catastalmente, la superficie
utilizzabile.
16.
Se l’albergo (senza licenza perché chiuso) ha il sistema
elettrico “attaccato” ma con solo la potenza per una pompa nello
scantinato, posso far pagare la TARSU solo per lo scantinato?
Ritengo di si, ma deve essere
depositata in comune la licenza di albergo.
17.
In riferimento agli avvisi di accertamento TARSU, nel comune
scrivente la richiesta di versamento delle relative somme
(comprendenti tassa, addizionali, sanzioni e interessi fino alla
data di emissione dell’avviso) avviene in occasione dell’invio
ai contribuenti degli inviti al pagamento della tassa anno
corrente (ad esempio con l’invio, entro il mese di febbraio
2010, degli inviti al pagamento della tassa dovuta per l’anno
2010 sono state richieste in pagamento anche le somme contestate
con gli avvisi di accertamento notificati nel corso nell’anno
2009 fino alla data di tale invio). Alla luce dell’entrata in
vigore della legge finanziaria 2007, n. 296/2006, della
implicita abrogazione (?) del comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs.
n. 507/1993, dei principi civilistici o altro, si chiede se sia
possibile conteggiare gli (ulteriori) interessi maturati, dalla
suddetta data di emissione degli avvisi notificati, fino alla
data di emissione degli stessi inviti.
Risposta: Gli interessi moratori
hanno carattere accessorio e sono dovuti in ragione del
differimento tra la data del corretto adempimento sino alla data
dello effettivo pagamento.
Ne consegue che nel caso
descritto, quindi, gli interessi già calcolati negli avvisi di
accertamento dovranno essere aumentati in relazione a tale
differimento. Si rammenta, tuttavia, che tali maggiori interessi
non potranno essere calcolati sulle sanzioni, così come previsto
dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.472/97.
Peraltro, il comportamento
descritto è sempre seguito dalla Agenzia delle Entrate, che
lascia al contribuente l’onere del calcolo dei maggiori
interessi, rispetto a quelli indicati negli avvisi di
accertamento.
18.
Stiamo determinando i costi della tassa rifiuti sostenuti nel
2010 per poi preventivare il 2011 ai fini anche della
determinazione del grado di copertura. Il mio segretario
comunale ritiene che dovrei considerare tra i costi anche quelli
amministrativi pur essendo ancora in regime di TARSU. Lei
cosa ne pensa?
Risposta: La interpretazione del Segretario è nettamente in
contrasto con l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze
con la circolare n. 25 del 2000. Secondo il predetto Ministero
non possono computarsi nel costo del servizio le spese generali,
quali, appunto, le spese di funzionamento del'Ufficio Tributi,
le spese di riscossione della tassa, le spese del contenzioso.
19.
nel nostro Comune ha fatto richiesta un agricoltore di
installare la macchina erogatrice di latte fresco la mia
domanda a riguardo è oltre alla Cosap dobbiamo far pagare anche
la Tarsu?
Risposta: Certamente si, poiché
anche la superficie ove è installata è da considerarsi
assoggettabile al presente TRibuto, peraltro in forma ordinaria.
20.
Come deve essere conteggiata la superficie adibita a sottotetto
con una altezza che parte da 0 e arriva a 2 metri? (il ns.
regolamento prevede che non sono tassate le superfici di altezza
inferiore a 1.50 mq ma in questo caso l'altezza è variabile).
Risposta: Tale regola, valida per
le misurazioni catastali, è illegittima, posto che
l'assoggettamento della tarsu prescinde dalla altezza dei
locali. Tutta la superficie, quindi, va assoggettata, stante una
norma statale che diversamente disponga.
21.
Sono tassabili gli ex fienili soprastanti attuali box che
risultano aperti sul davanti, accessibili solo con una scala a
pioli esterna da appoggiare all'occorrenza, ovviamente senza
allacciamenti e utlizzate solo come deposito?
Risposta: Certamente si, poiché
per l'assoggettamento basta l'utilizzabilità e qui siamo in
presenza persino della relativa utilizzazione.
22.
Un consigliere di minoranza mi fa notare che il nostro
regolamento TARSU non indica la distanza minima dal cassonetto
di raccolta del rifiuto quale presupposto di assoggettabilità
con tariffa intera a tassa. Ho risposto che da sempre ho
applicato il parametro dei 500 metri quale distanza minima,
evidenziando che sarebbe opportuno integrare il regolamento con
tale precisazione. Lei cosa ne pensa? E’ impugnabile
l’applicazione del parametro se non prescritto dal regolamento?
C’è una normativa che si riferisce a questi 500 metri quale
distanza minima (o me lo sono sognato)??
Risposta: L'articolo 59 del
D.Lgs.n.507/93, nel definire gli utenti fuori zona non determina
la distanza che deve intercorrere tra l'ubicazione dello utente
ed il più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Molti comuni,
dovendola determinare, hanno arbitrariamente fissato tale
distanza in 500 mt, senza sussista una norma che lo prescriva.
Proceda, dunque, a completare il regolamento. A tal fine Le
riporto qui sotto l'articolo regolamentare comprensivo dei commi
in argomento e le allego il regolamento aggiornato.
23.
La richiedente in questione è proprietaria, oltre che
dell’appartamento al primo piano per il quale richiederebbe
l’esenzione, anche di un negozio commerciale al piano terra,
nella stessa palazzina, regolarmente allacciato alle utenze e
regolarmente assoggettato a TARSU…
Risposta: Confermo, nella
sostanza, il parere qui sotto riportato, parendo evidente che
nella ipotesi descritta anche l'appartamento posto al primo
piano va assoggettato alla TARSU, posto che il presupposto
impositivo della TARSU è dato dalla utilizzabilità dei locali
(Cassazione n. 16785/02) Ora, l'utilizzabilità va vista avendo
riguardo l'intero edificio e non la singola parte di esso. Ad
esempio se fossimo in un condominio le spese condominiali
sarebbero chieste anche per tale appartamento. In definitiva, il
concetto di inutilizzabilità ai fine TARSU coincide con
l'inagibilità del fabbricato, almeno secondo l'orientamento
consolidato della Cassazione. In definitiva, l'inutilizzabilità
è una condizione oggettiva e non soggettiva, così che non può
considerarsi inutilizzabile un fabbricato volutamente lasciato
inutilizzato.
24.
Dal corrente anno il Comune intende distribuire delle tessere
magnetiche per accedere all'isola ecologica. Per le nuove
utenze è intenzione dell'Amministrazione consegnarle a
presentazione della denuncia TARSU dei mq. dell'abitazione.
Poichè però la normativa consente la presentazione della
denuncia per il 2010 entro il 20.1.2011, mi sembra una
forzatura per non dire un abuso non far accedere al servizio chi
non ha presentato la dichiarazione. Mi sembrerebbe più corretto
consegnarla a tutti coloro hanno fatto richiesta di residenza
ed eventualmente per chi non presenta la dichiarazione nei
termini si procederà ad accertamento.
Risposta: A me sembra una soluzione corretta. Infatti. il
termine di dichiarazione di cui allo articolo 70 del D.Lgs.n.507/93
è il termine massimo, ma alcuni articoli di tale decreto
invitano ad anticipare la dichiarazione in occasione di
iscrizioni anagrafiche od altri adempimenti. L'uso dell'isola
ecologica, poi, acconsente allo utente un servizio particolare
che giustifica tale anticipazione della dichiarazione..
25.
nostro regolamento TIA 1 è stato modificato lo scorso anno,
prevedendo la sanzione per omessa denuncia pari al 30% del
tributo. Essendo stato modificato nel 2010, è possibile
sanzionare oggi una omessa denuncia del 2008, visto che…da
sempre la Tia 1 è un Tributo (e già da anni applicavamo la
sanzione per omesso versamento, pari al 30%)?
Risposta: Io sono convinto che
sia la TIA 1 che 2 abbiano natura tributaria. Sulla base di tale
convinzione ritengo che anche per il passato debba trovare
applicazione la sanzione prevista dallo articolo 13 del D.Lgs.n.471/97
(per le infrazione concernenti l'omesso o il ritardato
pagamento) e quella prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/00
per le infrazioni di carattere formale.
Del resto, se così non fosse,
potrebbe trovare applicazione solo la seconda sanzione.
26.
Mi sono accorta che abbiamo fatto per 2 anni uno sgravio che non
spettava (quest’anno gli abbiamo risposto con il diniego).
Posso fare l’accertamento è
recuperare almeno l’imposta?
Risposta: Si, ma senza sanzioni
né interessi, ma a condizione che l'anno non sia prescritto.
Illustri nell'atto il fatto, motivando l'errore compiuto con lo
sgravio.
27.
Se facciamo un aumento per ogni tariffa del 3% dobbiamo
deliberarlo in Consiglio o basta in Giunta?
Risposta: La competenza è della Giunta.
28.
In merito ai costi da imputare, ad oggi, a
copertura della TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI, è ancora applicabile
in tutto l'art. 61 del d.lgs 507/93 ?
(quindi se vanno ancora esclusi i costi inerenti il personale
amministrativo deputato alla gestione della tassa, i costi di
riscossione e i costi delle controversie).
Risposta: e' ancora così per chi
applica la TARSU (vedasi circolare ministeriale n. 25 del 2000).
29. Nell'ambito di una revisione del regolamento comunale per l'applicazione della TaRSU avremmo intenzione di inserire il presente articolo:
"L'IMPORTO MINIMO DELLA TASSA PER CISCUNA UTENZA
NON PUO' MAI ESSERE INFERIORE AD EURO 15,00 €"
Tale intenzione nasce dalla volontà di voler far
contribuire, i numerosi ex fabbricati rurali dislocati sul vasto
territorio del Comune di …….
Tali fabbricati pur usufruendo del servizio di
raccolta rifiuti non sono soggetti all'applicazione della tassa
in quanto la distanza tra l'edificio ed il più vicino punto di
raccolta determina in alcuni casi l'esenzione totale della
tassa.
Del resto sarebbe spropositato pensare di
proporre una tassazione superiore a quella proposta 10/15 euro
annui, andando ad allargare il bacino territoriale servito e
riducendo così il numero di esenzioni.
La soluzione proposta invece garantirebbe di
fatto il principio della legge e cioè la partecipazione di tutti
coloro che producono rifiuti e li conferiscono presso i punti di
raccolta. Infatti tutti questi fabbricati, alcuni dei quali a
tutti gli effetti possono considerarsi seconde case,
conferiscono di fatto i loro rifiuti presso i nostri punti di
raccolta (e guai se non lo facessero) posizionati nelle
vicinanze dell'inizio della strada vicinale ad uso pubblico a
servizio dei suddetti fabbricati.
Risposta: Tale soluzione risulterebbe
illegittima, non sussistendo alcuna norma che preveda tale
trattamento. Il Comune potrà caso mai prevedere nel regolamento
il pagamento di una determinata percentuale di tassa (non
superiore al 40 per cento). peraltro alla condizione che
l'immobile risulti almeno utilizzabili. Credo che mettendo la
percentuale del 15 per cento si possa raggiungere comunque il
risultato posto.
30.
TARSU: Esiste obbligo di
copertura 100% dei costi? Cosa succede se copriamo solo il 90%?
.
Risposta: La questione non è
certa: Potete coprire quindi il 90 per cento, potendo
giustificare la non completa copertura dei costi per
l'abbattimento per lo spazzamento stradale di cui al comma 3bis
dello articolo 61 del D.lgs.n.507/93;
31.
Abbiamo capito che l’addizionale ex ECA è obbligatoria in base
all’Art.61 del DL n. 507793. Confermi, o è facoltativa. Nel
caso sia obbligatoria, cosa succede se non si applica?
Risposta : L'applicazione di tali
addizionali (10 per cento) è obbligatoria. Quindi potrebbe
esservi responsabilità di danno erariale.
32.
Confermi che l’addizionale ex ECA spetta al Comune?
Risposta: Certamente si. Vedasi
risoluzione ministeriale n. 8 del 2002.
33.
Le modifiche delle tariffe Tarsu spettano al consiglio o alla
giunta? Fino all’anno scorso abbiamo fatto delibere do giunta,
ma questo anno, sulla base della sentenza Cassazione 14376/2010
abbiamo deciso di approvarla in Consiglio. Il mio dubbio è che
la sentenza della Cassazione sia valida per l’anno 2000, ma non
per gli anni successivi.
Risposta: La competenza di
approvazione delle tariffe è della Giunta, ai sensi dello
articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. E' del Consiglio quando si
approva una nuova tariffa. Ad esempio non avevo la tariffa degli
alberghi e la istituisco.
34.
Una signora mi fa denuncia ai fini della tassa rifiuti dove
dichiara: ”abitazione più grande ma utilizzo solo 77 mq, la
restante casa è chiusa vuota e inutilizzata. Il gas non è
presente, utilizzo solo bombola per mangiare e solo stufe a
legna piano terra.”
Nel colloquio emerge che: è in affitto, la casa è di 250 mq ma
utilizza solo il piano terra e solo 3 camere per un totale di
circa 77 mq, il piano sopra non ha un accesso esterno e si deve
passare dal piano terra della casa, il piano sopra non usa,
vuoto, senza gas, con luce.
Il nostro regolamento non dice nulla riporta solo la Legge.
Cosa iscrivo a ruolo? Mando i vigili a controllare i mq? tengo
buona sua dichiarazione ? O iscrivo tutta la casa?
Risposta: Faccia sopralluogo. Se
la parte non utilizzata non è in stato di abbandono e quindi non
agibile, emetta prima un accertamento in rettifica e poi iscriva
a ruolo l'intera superficie.
35.
La
ditta incaricata delle verifiche TARSU ha emesso regolari avvisi
di accertamento, tra i quali ci sono tutti i possessori di
immobili di una frazione del ns. Comune;- i contribuenti sono
venuti, facendo presente che nessuno di loro ha mai pagato
nulla, perchè in Comune gli avevano detto che non dovevano
versare la TARSU;
- l'Amministrazione mi richiede, in virtù di quanto
rappresentato dai contribuenti, di vedere se è possibile
procedere ad eliminare almeno le sanzioni...Secondo Lei è
fattibile con delibera di Giunta procedere in tal senso? Anche
se fosse vero il fatto che tutti non hanno pagato perchè
qualcuno del
Comune gli ha detto che non dovevano la TARSU, come faccio a
giustificare una differenza di trattamento a quei contribuenti
rispetto a tutti gli altri??
Risposta: Probabilmente tali utenti sono ubicati in zone non
servite. Se le cose stanno così e se loro sono ubicati ad una
certa distanza dal più vicino punto di raccolta, la TARSU non
può superare il 40 per cento della ordinaria tariffa. Ora, in
tale ipotesi sarebbe giustificabile la non applicazione
delle
sanzioni.
36.
La ditta ha presentato regolare denuncia TARSU (vedi allegato) e
usufruisce della riduzione del 20% sul deposito prevista dal
nostro regolamento ed ora chiede la integrale esclusione, poiché
non produce rifiuti.
Risponda: "Con riferimento alla
istanza di cui all'oggetto, si comunica che la relativa
richiesta non può essere accolta. Infatti, il presupposto del
corrispettivo in esame
, per costante e consolidata
giurisprudenza della Cassazione, non è la produzione di rifiuti,
come pure l'utilizzazione dei locali, ma la solo loro
utilizzabilità. L'invitiamo, pertanto, a procedere al pagamento
del corrispettivo indicato in tale atto, avvertendo che di
contro il Comune si vedrebbe costretto a procedere in forma
coattiva."
37.
Abbiamo alcuni utenti che
affittato i propri immobili a delle persone con regolare
contratto d’affitto ,alcuni ammobiliati altri vuoti .Tante volte
queste persone non fanno denuncia e noi le mettiamo a ruolo con
la cessione di fabbricato. Dopo alcuni mesi o anni spariscono
senza cambiare la residenza o spariscono e basta. Possiamo noi
rivalerci sul proprietario mettendo a ruolo lui e non gli
affittuari (quasi tutti extra comunitari)?
Risposta: In assenza di una norma
che lo acconsenta non è possibile avvalersi sul proprietario.
Una forzatura può essere fatta per gli appartamenti ammobiliati
e per le locazioni di breve durata, inserendo tale previsione
nel regolamento. Comunque, non basta per l'iscrizione a ruolo la
comunicazione alla autorità di P.S. della cessione di
fabbricato, risultando, invece, necessaria la preventiva
emanazione di un avviso di accertamento.
38.
In un condominio dove ci sono parecchi mini alloggi ( esempio.
n. 12) si puo' intestare la tassa al proprietario, essendo
alloggi dove in un anno magari cambiano anche due o tre
affittuari. Se si, si deve intestare con 12 cespiti o uno solo
con il totale della metratura?
Risposta: In linea di principio
non è possibile addebitare al proprietario la TARSU dovuta dallo
inquilino, posto che manca una norma che in tal senso
disponga. Tuttavia, si ritiene possibile forzare tale addebito
inserendo nel regolamento il seguente comma nello articolo che
tratta del soggetto passivo:
3.Per le locazioni di
breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche,
tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare
del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei
confronti dei detentori delle unità immobiliari.Di contro, il
proprietario diviene automaticamente soggetto passivo nel caso
di appartamenti non utilizzati, ma utilizzabili.
39.
La superficie indicata come "serra" che credo venga
adibita a ciò è tassabile? Ci sono delle caratteristiche che
ne possono prevedere l'esenzione (ad esempio se avessi le pareti
di vetro ecc.? o è comunque sempre tassabile?
Risposta: Sarebbe bene fare una verifica. Infatti, le serre sono
considerate locali, in quanto siano costituite in materiale non
precario. Del resto, in tale ipotesi la serra dovrebbe essere
accatastata anche allo urbano. Aiuta tale soluzione la
circolare n. 3 del 2003 del Catasto, che sotto riporto.
40.
Volevo inoltre chiedere un suo parere in merito alle varie
teorie che stanno circolando in merito all'applicazione dell'IVA
sulla tariffa rifiuti.
Noi applichiamo la TIA e finora
abbiamo sempre applicato l'IVA. Secondo le direttive dell'IFEL dovremmo
modificare il nostro regolamento facendo esplicito riferimento
alla nuova TIA Ex Decreto L.gs 152/2006 al fine di poter
continuare ad applicare l'IVA. Lei cosa ne pensa?
Risposta: In base alla gerarchia
delle fonti di diritto non risulta necessaria una modifica
regolamentare, posto che la legge prevale comunque. Poi, io
prevedo che fra non molto l'applicazione dell'IVA sarà
dichiarata illegittima. Procedete dunque ad applicare l'IVA, ma
pronti alla sua restituzione nel caso probabile che la Corte
costituzionale o la Cassazione oppure l'unione Europea la
ritengano non applicabile, in considerazione della evidente
natura tributaria.
41.
Un curatore fallimentare ci comunica che è stato dichiarato il
fallimento con sentenza del Tribunale in data 07.12.2007, per
una s.n.c. Il curatore ci chiede il discarico della cartella
TARSU del 2010, siamo tenuti a sgravare anche le annualità
successive alla data di fallimento (2008/2009)? Poichè la
dichiarazione di fallimento si estende anche ai soci
illimitatamente responsabili come ci dobbiamo comportare con
loro?
Risposta: Il discarico è dovuto
solo nel caso in cui gli immobili siano stati non utilizzati. Di
contro, il discarico non può essere accordato, posto che non
esistono regolare particolari TARSU per il fallimento.
42.
Il Comune insieme ad una molteplicità di altri comuni dell’astigiano
fa parte di una Spa (…..) finalizzata a gestire gli impianti di
smaltimento rifiuti.
Lo scorso 2 dicembre nel corso di
un’Assemblea di soci alla quale hanno partecipato i Sindaci è
stato presentato e proposto un Piano Industriale che prevede per
il triennio 2011-13 interventi sugli impianti e migliorie che
dovrebbero appartare benefici funzionali ed economici alla
gestione dei rifiuti nel nostro ambito.
Per maggior chiarezza Le allego
le tavole riassuntive di detto Piano Industriale e l’elenco
degli interventi al fine di evidenziare di che natura siano gli
investimenti proposti.
Per finanziare il Piano
Industriale viene richiesta una ricapitalizzazione della società
con assegnazione di nuove azioni (in quota proporzionale alla
precedente partecipazione – ovvero il doppio) e con ripartizione
degli oneri in due anni.
L’indicazione generale che ci
siamo dati tra “addetti ai lavori” è di reperire le risorse:
1.
applicazione dell’avanzo di amministrazione alla parte capitale
della spesa (titolo II) – per chi se lo potrà permettere
2.
utilizzo di risorse una tantum di parte capitale (contributi
erariali in conto investimenti)
3.
indebitamento tramite mutui
4.
manovra sulla leva fiscale tramite TARSU (NB i piccoli enti di
questa zona non hanno istituito la TIA).
QUESITO:
se “nulla quaestio” gravita
intorno all’utilizzo dell’avanzo e dei contributi erariali in
conto investimento, invece molte perplessità sussistono circa le
altre due ipotesi di finanziamento: in effetti occorre vedere
(ed è questo il nocciolo del quesito) se è legittimo un
indebitamento considerando che si tratta di un intervento in
conto capitale. Ancor più dibattuta è la possibilità di far leva
sulla TARSU in quanto non si vede bene come una spesa per
investimenti possa essere supportata da una risorsa inquadrata
tra le entrate correnti ed inoltre ci poniamo il problema di
quali cespiti di spesa possano essere compensati con la TARSU.
Unico supporto da noi reperito è il testo dell’Art. 61, comma 2,
DLT 507/93.
In conclusione le saremo grati se
vorrà darci indicazioni circa la possibilità di utilizzare
(almeno in parte) la TARSU o in ultima ratio la leva
dell’indebitamento, tenendo conto che tutte le ipotesi al di
fuori dell’aumento della TARSU potrebbero portare seri problemi
alla quadratura del bilancio.
Risposta: Il quesito posto è
facilmente risolvibile alla luce di quanto previsto dal comma 2
dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, che acconsente di imputare
nel costo del servizio le quote di ammortamento dei mutui
contratti per la costituzione di consorzi per lo smaltimento
rifiuti. Infatti, nel quadro attuale del nostro ordinamento, le
finalità in argomento sono perseguite ora da società di capitali
comunali. Non differisce la soluzione prospettata il fatto che
codesto Comune, anziché ricorrere ad un mutuo, utilizzi per
finanziare l'aumento di capitale della società l'avanzo di
amministrazione.
Le quote di ammortamento saranno
imputate ad ogni esercizio finanziario suddividendo l'importo
dello avanzo utilizzato per le annualità restanti al termine del
contratto sociale.
43.
Come ben sa noi siamo in contenzioso con il Consorzio …. per la
Tia relativa agli 2006 -2007-2008-2009.
Nessun ricorso è esecutivo perché tutti appellati
dal Comune. L’anno 2006 (che è in Cassazione) è stato perso dal
Comune in 2° grado e per cui non stiamo procedendo a nessun
recupero in attesa della sentenza, mente per gli anni 2007-2008
e 2009 avendo la sentenza di 1° grado accolto solo in parte il
ricorso del contribuente, sentenze tutte appellate dal Comune,
abbiamo emesse le cartelle solo per la parte fissa del tributo.
Per quanto riguarda l’annualità 2010 a fronte dell’avviso di
accertamento inviato il contribuente non ha presentato alcuni
ricorso per cui era intenzione di questa Amministrazione di
procedere ad iscrivere a ruolo il tributo maggiorato della
sanzione del 30%. Abbiamo preavvisato il contribuente che ci ha
inviato, tramite il suo avvocato, la lettera allegata.
Le volevamo chiedere:
- Che tipo di risposta
possiamo dare
- La dirigente si deve
preoccupare della minaccia effettuata?
Risposta: La Corte Costituzionale è
intervenuta più volte a valutare se le norme che disciplinano i
tributi comunali, le quali non prevedono la sospensione della
riscossione in caso di ricorso siano o meno legittime, ritenendo
che tali disposizioni siano legittime, prevedendo la norma,
nella sostanza il principio solve et repete. La probabile
ragione di ciò deriva dal fatto che i bisogni che le entrate
tributarie dei comuni vanno a soddisfare non possono essere
procastinati. Anche la Suprema Corte recentemente con la
sentenza n. 5759/2010:
TARSU: il ricorso contro la cartella non esclude l’integrale
iscrizione a ruolo della pretesa.
Il ricorso del contribuente contro l'accertamento della Tarsu,
consente comunque all'ente impositore di iscrivere a ruolo
l'intero importo e non solo la metà delle maggiori imposte
dovute, come invece succede per altri tributi erariali. A La
vicenda trae origine dal ricorso di una società, contro la
notifica della cartella di pagamento, nel quale veniva eccepita
la decadenza dell'iscrizione a ruolo. Secondo il contribuente,
l'avviso di accertamento, regolarmente impugnato, riguardava
l'anno 1994 ed era stato notificato nel 1998, mentre
l'iscrizione a ruolo veniva formalizzata nel novembre 2002,
oltre il termine previsto dall'articolo 72 del Dlgs 507/93.
I giudici di merito rigettavano il ricorso. A loro avviso, il
termine di iscrizione a ruolo, previsto dall'articolo 72,
decorreva nella specie, non dalla notifica dell'avviso, ma dal
passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto
l'impugnativa.
La Suprema corte è giunta invece a conclusioni opposte partendo
dal presupposto che uno dei principi generali su cui si basa il
processo tributario è quello che l'atto impositivo, in quanto
autoritativo, produce i suoi effetti (ossia può essere messo in
esecuzione), anche se impugnato, indipendentemente dal suo
controllo di legittimità, fatto salvo il potere del giudice di
sospenderne l'efficacia mediante un provvedimento ad hoc.
L'ente pubblico è, pertanto, legittimato alla sua riscossione e
il contribuente ha il dovere di pagare quanto richiesto, con la
facoltà per l'amministrazione di iscrizione a ruolo se tale
dovere rimanga inadempiuto. Inoltre, la riscossione delle
maggiori imposte pretese avviene nonostante l'impugnativa
dell'atto di accertamento. La riscossione, in questo caso, può
essere anche parziale e graduale in relazione alle vicende del
processo, ma soltanto in presenza di espresse previsioni
normative in tal senso, come nel caso delle imposte sui redditi
(articolo 15 del Dpr 602/73).
Per la Tarsu, secondo la Cassazione, nessuna disposizione di
legge prevede una graduazione nell'attività di riscossione, nel
caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato davanti al
giudice tributario. Quindi, rispetto alle imposte sui redditi,
l'ente impositore legittimamente iscrive a ruolo (e quindi al
contribuente giungerà la cartella di pagamento) dell'intero
maggiore tributo preteso e non solo del 50 per cento.
In conclusione, quindi, il
comportamento seguito da codesto Comune è perfettamente
legittimo (e doveroso). Se poi per l'anno 2010 l'atto non è
stato impugnato,vi sono ulteriori motivi per ritenere legittimo
il comportamento del Comune. La minaccia di denuncia in sede
penale fatta dal legale, pare infondata, adempiendo il
funzionario responsabile ad un dovere d'ufficio.
Rispondete al legale nel senso
indicato, invitando il proprio cliente a risolvere le questioni
in sede tributaria.
44.
In questa fase di "rigidità" sui regolamenti comunali, ai quali
non si possono apportare modifiche sostanziali, l'Ufficio
Tributi vorrebbe aggiungere un articolo nel quale precisare che
tutti coloro i quali danno in locazione per un periodo massimo
di 1 anno un immobile a qualunque uso adibito, non vedranno
cambiare la titolarità della cartelle tarsu, relativa all'unità
locata, che pertanto continuerà a rimanere loro intestata.
Il nostro intento è quello di non
"perdere" rate di tassa rifiuti che, spesso in questi
avvicendamenti di breve durata, si verificano.
Ci può far sapere se una modifica
di questo tenore si può fare oppure se è da considerarsi
sostanziale e quindi inapplicabile?
Risposta: Per superare tale
ostacolo dovete inserire nel regolamento TARSU il seguente
comma:
3.
Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di
utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il
proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con
diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità
immobiliari.
Di contro, una diversa
regolamentazione, in assenza di una norma risulterebbe
illegittima
45.
Un medico ci ha chiesto una riduzione della tassa rifiuti, in
quanto utilizza saltuarmente l’ambulatorio. Cosa dobbiamo
rispondere?
Risposta: Con riferimento alla
istanza prodotta dalla dottoressa in oggetto, tesa a rivedere
l'entità della tassa rifiuti iscritta a ruolo a suo carico, si
fa rilevare che essa non può essere accolta. Infatti, come si
evince dalla lettura dello articolo 69 del D.Lgs.n.507/93, la
tariffa della tasa rifiuti fa riferimento alla categoria di
appartenenza dello utente e non allo uso particolare dei locali
effettuato dal singolo appartenente la categoria. Peraltro, si
fa rilevare che ai fini dello assoggettamento al tributo in
argomento è sufficiente l'utilizzabilità dei locali e non la
produzione di rifiuti (Cassazione 16785/02), con la conseguenza
che una produzione di rifiuti inferiore alla media non determina
alcuna riduzione della tariffa.
Comunicate, dunque, alla d.ssa in
oggetto, il rigetto della istanza prodotta.
45. contribuente, (proprietario
di : 1 pasticceria, 1 bar, 1 laboratorio artigianale di prodotti
da forno), non ha pagato entro i termini di scadenza, le
cartelle di pagamento emesse da Equitalia, relative agli anni
2008 e 2009. Ora Equitalia ha emesso ruolo esecutivo nei
confronti del contribuente per un importo complessivo di Euro
2.576,18. Il contribuente ha chiesto a Equitalia la possibilità
di rateizzare il debito, ed Equitalia ha detto al contribuente
di rivolgersi al Comune, in quanto soggetto preposto alla
concessione di questa agevolazione.
Il nostro Regolamento della Tarsu
attualmente in vigore (dal 2002), stabilisce che:
"Su istanza del contribuente il
sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a
otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento di una rata l'intero
ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto
all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi
stabiliti dalla legge."
Secondo lei , alla luce della
vigente normativa, è possibile concedere la dilazione ?
Dobbiamo chiedere della
documentazione particolare al contribuente ?
Risposta: Tale richiesta va
soddisfatta, trovando attuale previsione nello articolo 72 del
D.Lgs.n.507/93. La competenza si ritiene ora del funzionario
responsabile del Tributo (e non più del sindaco), essendo un
atto di gestione. Per soddisfare i gravi motivi richiesti dalla
legge ritengo che Lei si debba far presentare il certificato
Isee ed aderire mediante determina, la quale dovrà essere
trasmessa anche allo esattore.
46. Le chiedo
un suo parere sulla tassazione ai fini tarsu di una gelateria,
per la quale devo fare un accertamento per omessa dichiarazione.
Il proprietario della gelateria
ha presentato all'ufficio Commercio la denuncia di inizio
attività in data 29/06/2010. Nella parte dove si indica la
superficie di vendita, hanno dichiarato 21 mq ad uso alimentare,
e 21 mq. laboratorio gelati. tot. mq. 42.
Siccome l'immobile
complessivamente (formato da 3 piani), è accatastato C1, con una
superficie catastale complessiva di MQ. 119,00, e nello
specifico:
- il piano terra utilizzato per
l'attività , con annessi bagno e ripostiglio;
- Il primo piano e il secondo
piano, nella planimetria sono indicati come "locale di sgombero"
ad uso privato e spogliatoi. E’ corretto che io faccia
l'accertamento applicando la tariffa per l'attività di gelateria
(Euro 4,14 al mq.) a tutto il complesso, in quanto l'attività
prevalente è quella artigianale, oppure devo applicare tariffe
diverse, tenuto conto che io non so a che usi vengono destinati
il secondo e il terzo piano ?
.
Risposta: poiché le attività sono
due (di produzione e di vendita) vanno applicate due tariffe
distinte, a nulla rilevando l'unicità dello immobile. Un
sopralluogo Le fornirà i dati necessari. I servizi igienici si
dovranno considerare con la stessa tariffa della attività di
vendita, se a servizio prevalente dei clienti o della attività
di produzione se utilizzati prevalentemente dai titolari o dai
dipendenti.
47.
Nei quattro casi di azienda agrituristica che di seguito le
andrò ad esporre vi è modo di applicare
una tariffa ridotta in quanto
nelle licenze viene specificato il numero di giorni di
somministrazione
e/o il periodo?
Caso 1:
al max. pasti al giorno 60, apertura venerdi ,sabato e domenica
dal 1/2 al 31/12
ed inoltre per 10 giorni a
scelta nell’ anno, previa comunicazione al Comune.
Caso 2:
n.. 20 pasti al giorno per un totale giornate agrituristiche
convenzionali 240,
periodo dal 1/1 al 31/12 di ogni
anno.
Caso 3:
apertura dall’ 01/10 al 31/05 di ogni anno con chiusura dal
01/06 al 30/09.
Caso 4: n.
10 pasti al giorno per un totale di giornate agrituristiche
convenzionali n.120,
periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno
Qualsiasi sia la risposta le
chiedo di fornirmi i riferimenti normativi del caso.
Risposta: Secondo giurisprudenza
la tariffa è unica per ogni categoria di utenza, a prescindere
dallo uso dei locali del singolo utente. Sconsiglio, dunque, di
differenziare la tariffa, ritenendo che unico elemento di
differenziazione siano solo i mq detenuti da ciascun utente.
48.
In regime di TIA 1 (d.Ronchi) è possibile applicare una
tipologia tariffaria differenziata sullo stesso insediamento
produttivo o commerciale o di servizi, in base alla
destinazione della singola superficie?
Ad esempio ad un’industria con
5000 mq di sup.cie, così suddivisi:
2000 magazzini
500 uffici
2500 lavorazione
Applicare risp. la categoria ex
DPR 158-1999: n.3 (magazzini)- n.11 (uffici) - n. 20
(attività industriali) .
Attualmente applichiamo a tutto
l’insediamento la tariffa dell’attività prevalente, che
nell’esempio sopra prospettato è la n. 20 (attività industriali)
e ciò dovrebbe essere nello “spirito” del decreto Ronchi e
regolamento n.158..
Risposta: Essendo unica
l'attività, unica deve essere la tariffa. La ragione sta nel
fatto che i coefficienti della categoria s20, come per le altre
categorie, sono calcolati in rapporto ai rifiuti prodotti nei
locali indistintamente.
49.
Un contribuente è proprietario di un officina meccanica, di
riparazione auto, e all'esterno vi è un'area dove vengono
depositate le auto sia da riparare, che riparate e pronte da
essere consegnate ai clienti.
La superficie tassabile,
all'interno dell'officina è senz'altro la parte utilizzata come
"ufficio" e wc, e penso che le parti dove vengono riparate le
macchine, sia esente perchè produce rifiuti speciali pericolosi
(oli vari ecc......), o non assimilabili,..... ma la parte
esterna, secondo lei, è da considerare area operativa, e quindi
tutta tassabile, oppure è pertinenziale a locali tassabili e
quindi esente ?
Risposta: Ritengo la parte
esterna, salvo che sia coperta eventualmente da tettoie,
pertinenziale od accessoria e quindi da non computarsi. I locali
vanno, invece, computati tutti, escludendo solo la superficie
della buca ove si cambia olio o del ponte. Infatti, solo in tali
punti si producono, di regola, rifiuti speciali pericolosi, come
preteso dal comma 3 dello articolo 62 del D.lgs.n.507/93.
50.
E’ possibile
creare
una nuova categoria per il pagamento di quei locali che non sono
abitazioni o box , ma che sono escluse dall’ICI in quanto
pertinenze di abitazioni (nella zona realtà agricola spesso
capita che oltre al box ci sono magazzini o altri locali che
rientrano tra le pertinenze perché l’abitazione è singola ed è
strutturata come la ex casa rurale e quindi ci sono locali
accatastati come C2 o C7, e non possono non essere considerati
pertinenze dell’abitazione principale) . In questo caso si
vorrebbe attribuire una tassa minima perché possono avere
superfici estese, anche non completamente utilizzate.
Risposta: Una tassazione minima
risulterebbe illegittima, poiché alcuna previsione normativa lo
acconsente. Si può si creare una nuova categoria (peraltro in
tale ipotesi la competenza del CC) ma la tariffa al mq (anche se
bassa) deve essere applicata a tutte le superfici utilizzabili.
51.
i locali classificati in D10 o comunque rurali non sono
previsti nel regolamento, vigente dal 1993 e mai modificato,
sono da prevedere? E’ possibile prevedere riduzione anche al 90%
o è meglio prevedere una tassa di importo ridotto?
Risposta: Secondo il più recente
orientamento della Cassazione (18497/18498 e 18499 del 2010)
anche i depositi agricoli vanno normalmente assoggettati. Una
riduzione di tale portata, che peraltro dovrebbe essere
finanziata dal Comune con risorse proprie, sarebbe illegittima.
Meglio determinare una tariffa bassa, ma assoggettare tutta la
superficie.
52.
Nel regolamento non è previsto in quale misura bisogna escludere
le aree ove si producono rifiuti speciali e per quali attività?
Cosa mi consiglia? Meglio attendere
la tariffa ambiente o trovare un
modo per iscriverli alla tarsu con più equità?
Risposta: Non è necessario al
riguardo una previsione regolamentare, essendo la materia già
disciplinata dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93.
In tale ipotesi va applicato il metodo analitico, ossia si
toglie unicamente lo spazio occupato da macchinari ed impianti
ove si producono rifiuti tossici nocivi, purché il detentore
dimostri di aver autosmaltito detti rifiuti mediante ditta
specializzata.
53.
Le chiediamo chiarimenti in merito all’assoggettabilità ai fini
Tarsu di una palestra privata in quanto il titolare sostiene di
essere completamente esente. Lo stesso contribuente afferma di
essere titolare di altre palestre in provincia di Bs per le
quali non viene assoggettato alla tassa.
Come è meglio comportarci?
Risposta: Il Ministero delle
Finanze in alcune circolari e risoluzioni ministeriali ha
ritenuto da escludere dal computo della superficie tassabile
quelle destinate ad attività sportive, affiliate al CONI,
assoggettando, invece, gli spogliatoi e i servizi e tutti i
diversi spazi riservati agli spettatori.
Io ritengo che tali atti debbano
considerarsi illegittimi, posto che non vi è alcuna legge che
preveda tale esclusione. Si tenga conto, poi, che la Cassazione
ritiene che il presupposto impositivo della TARSU sia connesso
alla sola utilizzabilità dei locali. Tali istruzioni avevano
importanza nel vecchio procedimento contenzioso, ove chiamato a
decidere era l'intendente di finanza in primo grado ed il MF in
secondo grado. Ora, che invece il giudice competente è quello
tributario questo è tenuto a considerare solo la legge.
Tale linea di pensiero
ministeriale è criticata per tali motivi nelle mie
pubblicazioni, pur permanendo in molti regolamenti comunali tale
esclusione per ignoranza, che andrebbe comunque disapplicata.
54.
Ho inviato ad Equitalia il ruolo per la riscossione coattiva
della tassa rifiuti... naturalmente ho visto arrivare allo
sportello contribuenti che con il semplice accertamento fatto da
me non si erano mossi... uno di questi mi contesta il fatto che
gli sia stato attribuito l'onere del pagamento della tassa
rifiuti anche per il fratello deceduto nell'anno di riferimento,
tassa che invece andava imputata ai figli che hanno ereditato.
Ma secondo me una simile contestazione andava fatta all'atto del
primo invio o quantomeno quando c'è stato l'accertamento. come
mi devo comportare?
Risposta: Il mancato ricorso di
un atto correttamente notificato determina la definitività della
pretesa, così che un eventuale ricorso risulterebbe
inammissibile.
55.
Premesso che i rifiuti da attività commerciale sono stati
assimilati agli urbani, vorremmo capire se il rifiuto da
lavorazione del reparto di macelleria e pescheria di un
supermercato può essere conferito al servizio comunale o deve
essere smaltito obbligatoriamente a parte in virtù di qualche
norma sanitaria.
Risposta: Sono da considerarsi
non conferibili gli scarti della lavorazione delle carni in
genere, ma l'esclusione deve essere limitata al banco di
lavorazione.
56.
Le invio la mail mandataci dall'Istituto .Alberghiero che ha due
convitti nel nostro comune per i ragazzi : i due convitti come
gia' accennato nella mail inviatale durante il 200'9 sono due
alberghi : noi applichiamo l'esenzione solo per le scuole e non
per il convitto : la provincia (proprietaria dell'istituto
Alberghiero) sostiene che nel contributo dello stato sono
compresi anche i convitti : Le chiedo e' cambiato qualcosa
rispetto al parere che ci ha dato nel 2009?
La detenzione della struttura
alberghiera è dello albergatore, così che costui deve
continuare a corrispondere per intero della tassa dovuta, non
potendo in alcun modo egli beneficiare della esenzione prevista
per le scuole pubbliche, tenunto conto che una attenta lettura
dello articolo 33 bis del DL 248/07 ,convertito dalla legge
31/08, evidenzia del carattere soggettivo di tale esenzione,
risultando non pertinente, proprio per lo stesso motivo, il
parere dell'ANCI Toscana, non trattandosi formalmente di un
convitto, ma di una struttura alberghiera, come risulta dalla
licenza di esercizio.
57.
Premesso che:
- il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, che
comprende la raccolta rifiuti e la riscossione della TIA, è
stato esternalizzato alla Società …… srl, azienda partecipata a
capitale interamente pubblico, non iscritta all'albo di cui
all'art. 53 del d.lgs. 446/97;
- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
avente termine il 31/12/10 per disposizioni di legge, è stato
prorogato fino al 31/12/11, in attesa di procedere
all'individuazione del nuovo soggetto gestore;
- il servizio affidato alla …. relativo all' applicazione,
gestione e riscossione della tariffa rifiuti scade il
30/06/2011;
- il Comune, entro il termine previsto per l'approvazione del
Bilancio di previsione 2011, approverà un nuovo regolamento
relativo all'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale ,
ai sensi del D.lgs. 152/2006,
si chiede:
a) E' corretto approvare un Piano Finanziario relativo alla
Tariffa Integrata Ambientale per l'intero anno 2011, quando il
contratto con la Società …..scade il 30/06/11?
Risposta: Il piano finanziario è annuale. Nel
caso in cui la proroghe della gestione comporti un aumento dei
costi del secondo semestre si dovrà procedere ad una variazione
del piano finanziario e quindi delle tariffe.
b) E' necessario fare una deliberazione di proroga del servizio
di gestione e riscossione della tariffa fino al 31/12/11, prima
dell'approvazione del Piano Finanziario TIA?
Risposta: Non è necessario, anche se opportuno,
in modo da avere i costi certi per tutto il 2011.
c) Il provvedimento di proroga va fatto con atto di Giunta o di
Consiglio?
Risposta: La delibera di proroga è di competenza
del Consiglio Comunale, come previsto dalla lettera e) del comma
2 dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 che così dispone in
ordine alla competenza del CC:
e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione; (1)
A tal fine si fa rilevare che la proroga equivale
a nuova concessione.
58.
Il Regolamento relativo alla Tariffa Integrata Ambientale (TIA
2), va inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze?
Risposta: Al momento il predetto Ministero non ha
competenza, sostenendo che la tia ha natura patrimoniale.
59.
Le Tariffe rifiuti continuano ad essere approvate sola dalla
Giunta Comunale?
Risposta: Certamente si, come previsto dallo
articolo 42 del decreto 267/00.
60.
La società …..nel piano finanziario della TIA 2010 (nel 2011 non
viene previsto) aveva inserito tra i costi la voce "Perdite su
crediti/accantonamento (pari al 5% del totale crediti insoluti
alla data 01/12/2009), in quanto previsto tra i costi "accantonamento
per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi
fiscali" previsti nella tabella "ALLEGATO 1" del DPR
158/1999. In sede di consuntivo del Piano Finanziario 2010, la
società ci propone l'approvazione del costo suddetto, fino ad
esaurimento del fondo. E' legittimo inserire nel piano
finanziario il suddetto costo? Quale è la procedura di
approvazione di tale costo (ossia deve essere approvato con
apposito atto del Comune e sottoposto al parere dei Revisori dei
conti del Comune stesso)
Risposta: E' opportuno inserire nel piano
finanziario tale costo, ma nel caso di riscossione di tali
crediti essi vanno messi in entrata del piano finanziario,
secondo la probabile loro riscossione nello esercizio in
considerazione. I revisori dei conti esprimono un giudizio sul
piano finanziario nel suo complesso e non sulle singole poste,
trattandosi di scelte discrezionali e peraltro opportune del
Comune.
61.
E' possibile aumentare la TARSU solo per alcune categorie?
Risposta: Il problema va
affrontato alla luce dello attuale blocco delle tariffe
tributarie di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08,
convertito dalla legge 126/08. Di contro, è possibile aumentare
le tariffe TARSU ma solo motivando il provvedimento con
l'aumento dei costi del servizio. Si sconsiglia di aumentare le
tariffe TARSU solo per alcune categorie perchè ciò si porrebbe
in contrasto con tale divieto, mentre alcun ostacolo
rappresenterebbe spalmare l'aumento in modo proporzionale su
tutte le categorie.
62.
Il 10 febbraio il c.c. ha approvato il regolamento per
l'applicazione della tia ed un consigliere comunale con molta
insistenza sosteneva che non abbiamo erroneamente considerato le
esenzioni spettanti ai fabbricati rurali ed alle stalle. mi
puo' illuminare in merito in modo che possa rispondergli
adeguatamente!
Risposta: Già a partire dallo articolo 39 della legge 146/94 i
rifiuti agricoli non pericolosi non sono più esclusi dal
servizio pubblico di smaltimento, così che anche gli edifici
rurali vanno normalmente assoggettabili alla TIA, come peraltro
affermato dalla Cassazione con le
sentenze n. 18418/05 per i floro-vivaisti e n. 18497/18498 e
18499 del 2010 per i depositi agricoli. L'articolo 66, comma 4,
letera b) del D.Lgs.n.507/93 in tema di tassa rifiuti da' la
facoltà e non l'obbligo al comune di concedere uno sconto fino
al 30 per cento per la parte abitativa delle costruzioni
rurali. Tuttavia, tale facoltà, prevista per la tassa
rifiuti non è invece prevista per la tariffa.
63.
ai fini del regolamento di nettezza urbana, si vuole limitare
per quantità i pneumatici (max 20 per anno).
1) Il gommista pertanto, sarebbe esonerato totalmente dalla
tariffa rifiuti oppure solo per la parte variabile?
2) Pensavamo di modificare la sua tariffa da cat. 19 a cat
3 Magazzini così da tassare totalmente tutta la sua superficie,
indipendentemente dalla produzione di pneumatici (magazzino).
La stessa cosa si pone per i
carrozzieri, che conferiscono all’isola ecologica montagne di
paraurti e parti varie: possiamo operare allo stesso modo? Ma i
carrozzieri non sono obbligati a conferire le parti di
carrozzeria ad un consorzio obbligatorio?
Risposta: Diversamente dalla
tassa rifiuti, la TIA ha carattere binomio ossia è calcolata
sulla base di una parte fissa ed una parte variabile. Ora, la
soluzione dei casi prospettati dipende unicamente dalle scelte
regolamentari assunte dal singolo comune. Nella mia filosofia
regolamentare le eventuali esclusioni dal servizio incidono
unicamente sulla parte variabile che è corrisposta in misura
ridotta, mentre quella fissa non subisce alcuna variazioni.
Per i gommisti, quindi, ritengono
che l'esclusione dei pneumatici determini una riduzione
proporzionale del coefficienti della categoria 19 della tabella
4a allegata al DPR 158/99 il quale dovrebbe essere almeno
dimezzato (4,50), previa la produzione di un contratto di
smaltimento, mentre rimarrebbe ferma la parte fissa. Nel
provvedimento di esclusione si dovrebbe indicare anche tale
soluzione.
Per i carrozzieri, tenuto conto
che tale materiale di plastica non è pericoloso, si potrebbe
agire nello stesso modo imposto ai gommisti, diminuendo in
proporzione il coefficiente della parte variabile della
categoria.
64.
Questo comune sta procedendo alla conferma dell'applicazione
della tassa smaltimento rifiuti anche per l'annualità 2011. In
questa situazione normativa non chiara ad oggi è stata emanata
una legge che consente la proroga dell'applicazione della
TA.R.S.U.? In caso negativo le tariffe deliberate dal comune
sono comunque legittime?
Risposta:
Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del 2010
ritiene applicabile il predetto tributo, in alternativa alla TIA
1 e 2. : Dello stesso parere si sono espresse le associazioni di
Comuni. Personalmente (ed anche altri) sostengono che allo stato
attuale della norma la TARSU non risulti più applicabile, posto
che espressamente il comma 184 dello articolo 1 della legge
296/06 l'ha prorogata solo fino al 31.12.2009. Molti sollecitano
un intervento normativo. Tuttavia, sulla base del principio mal
comune mezzo gaudio, ritengo che si possa continuare ad
applicare la TARSU, convinto che qualora la giurisprudenza
dovesse dire il contrario il legislatore emetterà una norma di
interpretazione autentica in tal senso.
65.
L’agente della riscossione EQUITALIA ha inviato tramite posta
ordinaria avviso bonario di pagamento nell’anno in corso (2011),
relativo alla TARSU dell’anno 2007 (riscossione ordinaria). Si
chiede cortesemente se il Comune è ancora nei termini per
esercitare la pretesa tributaria e in particolare se ha ancora
il diritto a riscuotere la TARSU riferita all’anno d’imposta
2007.
Risposta: L'articolo 72 del
D.Lgs.n.507/93 prevede che l'iscrizione a ruolo debba essere
effettuata entro il 31.12 dell'anno successivo, se in via
continuativa, oppure in base alle dichiarazioni presentate
nell'anno precedente oppure alla notifica degli avvisi di
accertamenti. Ora, in base a quanto Lei mi prospetta, sembra che
l'iscrizione a ruolo sia tardiva e che quindi la pretesa sia
illegittima. Se le cose stanno in tal modo e se il contribuente
eccepisce tale decadenza, il problema può comunque essere
superato con lo sgravio delle somme iscritte indebitamente a
ruolo, con la successiva emanazione di avvisi di accertamento,
senza sanzioni né interessi, in quanto alcuna colpa è
addebitabile al contribuente e con la successiva iscrizione a
ruolo dello avviso di accertamento.
66.
Nel caso di attivita' produttiva di prodotto in plastica
l'interessato presenta una planimetria ove viene individuata,
distintamente dal resto delle superfici occupate, il locale ove
viene svolta l'attivita'. Il dubbio è se esonerare tutta detta
superficie di lavorazione o abbatterla del 30% (=percentuale
prevista dal Regolamento ove in caso di contestuale produzione
di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di
rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi).
Risposta: Nel caso descritto la
riduzione del 30 per cento riguarda l'intera superficie e non
solo quella destinata alla lavorazione, come del resto previsto
dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93.
67.
In relazione al parere TARSU che ci ha inviato in data
16/02/2011 inerente l'esenzione della tassazione dei due
convitti dell'istituto alberghiero situati sul nostro territorio
i cui contratti di gestione sono sottoscritti tra la proprietà
degli alberghi e la Provincia, dove i due alberghi hanno licenza
annuale di pubblico esercizio, l'istituto alberghiero ci ha
comunicato in data odierna che i due alberghi sono stati
riconosciuti dal Ministero della Pubbica istruzione con atto
pubblicato sulla gazzetta ufficiale come convitti annessi
all'istituto stesso.
Alla luce di questa nuova
informazione, richiediamo pertanto se è possibile inserire anche
i due convitti nella statistica per l'esenzione da inviare allo
Stato e in caso affermativo richiediamo le modalità per l'invio
e per richiedere l'eventuale rimborso, visto che abbiamo
incassato i contributi fino all'anno 2010 sulla base dei dati
dichiarati con la statistica relativa al periodo 2003-2007 nella
quale come sopra specificato non avevamo ricompreso i due
convitti
In attesa di un riscontro,
porgiamo distinti saluti.
Foppolo Simonetta
Risposta: L'esenzione concernente
le scuole ha carattere soggettivo e riguarda gli edifici
detenuti dalle scuole stesse, per i quali le scuole pubbliche
erano tenuto al pagamento della tassa rifiuti. Nel caso
descritto la detenzione, intesa come potere di disporre dei
locali nel senso voluto, è, invece, del titolare della licenza
di albergo, così che la destinazione dello albergo per alcuni
mesi a convitto non determina alcuna riduzione della tassa
rifiuti da esso dovuta e ciò fino a quando l'albergatore
rinuncerà alla licenza di albergo e darà in locazione la
struttura alla scuola per l'utilizzo di essa come convitto. Se
l'albergatore vorrà indirettamente recuperare il costo della
Tassa rifiuti, come del resto farà per gli ospiti dello albergo,
dovrà prevedere tale costo in sede di determinazione delle
proprie tariffe.
68.
Posso recuperare con
avvisi di accertamento tarsu una differenza di imposta per
maggiore superficie. non dichiarata per l'importo pari ad ruro
7,15+sanzioni-ex eca ed interessi per euro . 4,65 per 1 totale
di ? 12,00, ridotto a 9 in caso di adesione formale per 4
annualità tot.? Per la tarsu sono previsti importi minimi?
Risposta: Se l'importo è inferiore a 12 euro non è iscrivibile a
ruolo, ai sensi dello articolo 4 del D.Lgs.n.46/99:
Importo minimo iscrivibile a ruolo ). - 1 . Non si procede ad
iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale
importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art.
16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".
69.
Le
occupazioni Temporanee di suolo pubblico o privato effettuate
dai Pubblici Esercizi (tavoli e sedie) oltre al canone di
occupazione devono pagare anche la TARSU? In questo caso
dobbiamo applicare la tariffa giornaliera trattandosi di
occupazione temporanea (periodo estivo)?
Se si, il nostro regolamento
all'art. 15 comma 2 dispone che "per temporaneo si intende l'uso
inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se svolta
ricorrente"
Come ci dobbiamo comportare? Se i
giorni di occupazione annuale sono superiori a 183 facciamo
pagare per tutto l'anno)
Risposta: L'articolo 77 del
D.Lgs.n.507/93, che sotto riporto, connette la riscossione della
TOSAP temporanea con la riscossione della tariffa giornaliera.
Ne consegue che il pubblico esercizio sarà in tale ipotesi
soggetto alla Tassa ordinaria nei modi ordinari, mentre per
l'area pubblica sarà assoggettato alla tariffa giornaliera sulla
base del seguente calcolo, da corrispondersi con le stesse
modalità della TOSAP:
Tariffa giornaliera= Tariffa
pubblici esercizi x 1,5/365.ggxmq
Ove gg sono i giorni risultanti
dalla concessione ed mq i mq occupati.
Se, invece, tale area fosse ad
uso privato, detta superficie sarebbe assoggettata in modo
ordinario, con l'eventuale riduzione per l'uso stagionale.
70.
Fra le entrate della tassa rifiuti si debbono computare anche le
addizionali ex ECA?
Risposta: Come si evince
chiaramente dalla lettura dello articolo 61 del D,.Lgs.n. 507/93
le addizionali non debbono essere computate. Non risulta,
pertanto, condivisibile il parere contrario della Sezione
Regionale della Corte dei Conti della Campania.
71.
Si presenta da tempo un problema inerente l'interpretazione e
l'applicazione della TARSU in particolare per quanto riguarda il
conferimento e lo smaltimento.
Il ns. Comune applica la TARSU ed
ha approvato nel tempo un atto di assimilazione in base alle
norme vigenti (nel 2001/2002).
Attualmente ci sono problemi per
lo smaltimento ed il conferimento dei rifiuti da parte delle
ditte presso i Centri di raccolta e le Isole ecologiche in
quanto "i Gestori" applicano alla lettera quanto contenuto
nell'art. 195, comma 2 del D.Lgs 152/2006.
Possono conferire ancora le
ditte, ai centri di raccolta o isole ecologiche, i rifiuti
assimilati oppure no?
Necessitano dell'iscrizione
nell'Albo dei Gestori Rifiuti oppure no?
Necessitano dell'autorizzazione
al trasporto rifiuti oppure no?
I famigerati "rifiuti assimilati"
da parte dei Comuni sono ancora tali oppure no?
E' illegale o illegittimo, allo
stato attuale, far conferire dalle DItte, presso il ns. centro
di raccolta i rifiuti che il Comune ha assimilato?
Risposta: La lettera e) del comma
2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 non trova al momento
applicazione in virtù di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 e ciò sino a
quando lo Stato non avrà emanato i nuovi criteri di
assimilazione:
COMMA 184
184. Nelle more della completa attuazione
delle disposizioni recate dal
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in
ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno
2007 e per gli anni 2008 e 2009 (1);
b) in materia di assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le
disposizioni degli
articoli 18,
comma 2, lettera d), e
57, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo
17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, è fissato al 31 dicembre
2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II
categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto (2).
(1) Lettera modificata dall'articolo
1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244
e dall'articolo
5, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.
(2) Lettera modificata dall'articolo
1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Allo stato attuale, quindi,
codesto comune è tenuto ad osservare il provvedimento di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani,
avvertendo che la relativa disapplicazione, fino a quando non
sarà modificato dal Consiglio Comunale, ma dopo che lo stato
avrà ottemperato alla emanazione dei nuovi criteri di
assimilazione, può comportare il reato di omissione di atti
d'ufficio.
Se, poi, le cose dovessero in
futuro andare per il verso descritto, il Comune dovrà rivedere i
costi dell'appalto, posto che altrimenti deriverebbe un
arricchimento indebito a favore della ditta appaltatrice e di
contro una situazione di eccessiva onerosità a carico del
Comune, dovendo essere chiamate le utenze non domestiche ad un
minor pagamento del corrispettivo.
72.
Il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 stabilisce che
a decorrere dal 2005 la superficie minima da assoggettare alla
tassa rifiuti per gli immobili a destinazione ordinaria (A,B e
C) ed ora anche alla TIA è il maggiore importo fra l’80 per
cento della superficie iscritta in catasto e quella
calpestabile. Ora, una Ditta concessionaria ritiene poter
risalire alla superficie catastale visionando la planimetria dei
locali. E’ legittimo tale comportamento?.
Risposta: Tale comma ha la
finalità di costruire un sistema catastale per il quale ogni
fabbricato sia valutato in base ai mq (catastali). Ne consegue
che tale procedimento, non soddisfacendo alle finalità della
legge, è da considerarsi illegittimo. Il Comune, dunque, in
assenza della superficie catastale, da calcolarsi ai sensi del
DPR 188/98, dovrà ordinare al possessore la presentazione della
planimetria catastale in catasto, così che il rossore iscrivi la
superficie catastale mediante il sistema DOCFA.
73.
ci viene un dubbio circa il condono Tarsu. Per esempio Tizio
viene a denunciare ora (marzo 2011) una occupazione dal 2007.
Nel condono abbiamo previsto una sanzione per omessa denuncia
del 15% dell'imposta. Quali annualità possiamo recuperare?
L'anno 2010 che non è stato denunciato entro il 20 gennaio 2011
può rientrare nel condono o dobbiamo calcolargli il ravvedimento
operoso con sanzione del 10%? La ringrazio MC
Risposta: Il condono dovrebbe
riguardare tutte le annualità accertabili ossia non decadute.
Dall'anno 2005 per l'omessa denuncia fe fino al 2010 e dal 2006
fino al 2010 per le rettifiche di superficie.
74.
Per un centro sportivo completo di palestra piscina coperta e
scoperta ecc
Ci sono aree che non devo
inserire ?
Risposta: contrariamente alle
indicazioni del MF che esclude le superfici destinate ad
attività sportiva, ritengo che alcuna esclusione debba essere
fatta per le superfici coperte, posto che non vi è una legge
statale che preveda l'esclusione, mentre la piscina scoperta va
esclusa, ma va assoggettata la parte ove sostano le persone per
prendere il sole o per il ristoro.
75.
In sede di verifica ho appurato che una società che esercita l’
attività di segheria non ha presentato denuncia tarsu : ho
invitato il legale .rappresentante a presentare la denuncia
dandogli un termine di scadenza . Ho comunque appurato che sono
anni che l’attività esiste le chiedo ; essendo l’unica segheria
presente sul territorio comunale e non avendo mai avuto un caso
per tale attività per la denuncia della metratura c’e’ qualche
riduzione per produzioni rifiuti speciali da considerare? (con
apposita documentazione si intende!!)
Risposta: I residui della
lavorazione della segheria, sono da considerarsi speciali ma non
pericolosi, così che tutta la superficie deve essere computata
ai fini della quantificazione della tassa rifiuti. Peraltro, la
situazione di evasore totale rende inapplicabile ogni riduzione.
76.
Da parecchi mesi una ditta è in "concordato preventivo" che
dovrebbe concludersi a breve (primavera 2011), per non
dichiarare il fallimento, e passare invece l'azienda ad un nuovo
acquirente.
Per l'anno 2010 l'azienda ha
versato parte dell'acconto dell'ICI e nulla per la TARSU.
1) Quali sono le possibilità di incasso dell'ICI e della TARSU
per il Comune? Chi è il soggetto passivo, sia per Ici che per la
Tarsu? L'eventuale nuovo acquirente ha obblighi fiscali anche
per il periodo che precede l'acquisto?
2) Quali azioni può/deve intraprendere il Comune nei confronti
dell'azienda, per sollecitare il pagamento ?
3) Rispetto ai principi del
bilancio comunale, è prudente iscrivere tali poste nel bilancio
di previsione 2011 ? In che misura ?
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che il concordato preventivo, diversamente dal
fallimento,ma solo per l’ICI, non prevede regole particolari ,
così che il soggetto passivo è tenuto alle normali regole
previste dalla specifica normativa tributaria e ciò sino alla
cessione della azienda al nuovo acquirente. Per rendere i
crediti liquidi ed esigibili codesto Comune dovrà emettere,
quindi, a carico della Ditta in argomento atti per il recupero
dei tributi non regolarmente corrisposti. Solo successivamente
alla cessione dell’azienda, così come previsto dallo articolo
14del D.Lgs.n.472/97, il cessionario è responsabile in solido,
fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente
ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda,
per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e
nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in
epoca anteriore.
L'obbligazione del cessionario è
limitata al debito risultante, alla data del trasferimento,
dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli
enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. I
crediti descritti sono privilegiati ai sensi dello articolo 2752
c.c..
Una volta notificati gli atti di
recupero, se rimasti insoluti, codesto Comune dovrà procedere in
forma coattiva mediante iscrizione a ruolo della pretesa oppure
mediante ingiunzione fiscale, di cui al RD 639 del 1910. Qualora
l’importo superi 8000 euro potrà essere iscritta ipoteca sui
beni immobili posseduti dalla azienda in argomento. Con la
notifica degli atti impositivi il credito ivi descritto è
liquido ed esigibile. Esso dovrà essere iscritto per intero come
residuo attivo nel bilancio del Comune, senza alcuna
decurtazione prudenziale.
77.
Un contribuente mi chiede lo sgravio della cartella esattoriale
relativa alla TARSU anni 2008 e 2009 in quanto, ha cessato
l'attività nel 2006 ma dice che il commercialista non ha
comunicato la cessazione alla C.C.I.I.A.A. e pertanto, dalla
relativa visura risulta: data cessazione 31.5.2006, impresa
cancellata: 25.2.2011. Dal momento che noi non abbiamo ricevuto
nessuna comunicazione in merito se non alla data odierna, è
giusto sgravare gli anni pregressi?
Risposta: La soluzione del caso descritto è scritta nel comma 4
dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le
annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di
cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata
assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede
di recupero d'ufficio. Sulla base di tale principio, il
contribuente, fermo restando l'obbligo del pagamento per
l'intera annualità 2006, avrà diritto allo sgravio delle
annualità successive se dimostra di non aver continuato nella
occupazione dei locali ovvero se dimostrerà che la tassa è
stata assolta da altro contribuente. L'onere della prova è
posto in capo al contribuente, anche se si consiglia codesto
Comune di acquisire le necessarie informazioni, specie se lo
svolgimento della attività è soggetto ad autorizzazioni
comunali, posto che in questa ultima ipotesi tali autorizzazioni
avrebbero dovuto essere depositate o rinunciate o trasferite.
78. In
allegato le invio prospetto delle superfici dello impianto
sportivo .
Dovendo emettere accertamento
tarsu per omessa denuncia Le chiedo se debbo togliere delle
superfici ?
Sull’area esterna una parte è
adibita a verde – piscina scoperta – spiaggia - campi tennis
calcetto basket bar esterno e area esterna a servizio bar .
Quali devo tassare?ù
Risposta: Tutti i locali sono
assoggettabili. Di contro, l'area scoperta va calcolata solo
sulla parte di regola presidiata dall'uomo. Escluderei dunque
l'area scoperta adibita a verde, la piscina scoperta, i campi di
calcetto, mentre è rilevante l'area scoperta destinata a
spiaggia (magari va concessa la riduzione stagionale), come pure
il l'area esterna ove vi è la somministrazione (magari con la
riduzione se l'uso è stagionale).
79.
Un contribuente, che svolge attività di lattoneria, mi
denuncia ai fini TARSU di utilizzare un laboratorio artigianale
di mq 130 ed una area scoperta operativa di mq. 240.
Essendo area scoperta operativa e
quindi di utilizzo all'attività, dovrei assoggettarla a TARSU,
ma non ho la specifica tariffa.
Posso per analogia applicare la
tariffa utilizzata per la tassazione di Magazzini, depositi
merci (sempre che il contribuente, a seguito di convocazione,
mi confermi l'utilizzo dell'area come deposito ) ?
Risposta: Se l'artigiano utilizza
prevalentemente come deposito l'area scoperta, trovo corretto
differenziare la tariffa. Di contro, se l'attività esterna fosse
uguale a quella interna deve essere applicata la medesima
tariffa, essendo, invece, irrilevante che l'attività sia svolta
al coperto od allo scoperto.
80.
Vorrei sapere se è corretto inserire tra le voci di entrata il
contributo IVA sugli appalti.
Vorrei sapere, inoltre, se è
possibile considerare l'intero costo dello spazzamento stradale.
Il nostro Regolamento prevede:
"Il costo di esercizio è determinato per deduzione dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana di un importo pari al
5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani
esterni secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs.
n° 507/93".
Risposta: Tale contributo
dovrebbe essere considerato fra le entrate, essendo la finalità
della norma diretta a non incrementare più di tanto le tariffe.
L'intero costo del servizio, senza l'abbattimento a titolo
forfetario dello spazzamento stradale, così come previsto dal
comma 3 bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, è possibile
con delibera del CC, come già previsto dal comma 7 dello
articolo 1 del DL 392/00, convertito dalla legge 26/01, che così
dispone:
7. Sino all'anno precedente
all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31,
commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
E' necessario, quindi, una
modifica del regolamento, a valere per sempre oppure una
delibera del CC a valere solo per il 2011. In tale ipotesi può
inserire nel regolamento il comma 3 del seguente articolo:
Art. 3 - Gettito e costo del servizio.
1. Il gettito
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti
contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993,
n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel
gettito, determinato sulla base del criterio di competenza
economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli
interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di
competenza. L’eventuale eccedenza di gettito è computata in
diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l’anno
successivo.
2. La determinazione del
costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le
indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo
15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 -
lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La Giunta comunale nella
determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della
tassa alla massima copertura dei costi del servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza
abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza
alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così
come consentito in via definitiva dal comma 7 dell’articolo 1
del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del
2001.
81.
Si chiede se l'approvazione del piano finanziario e tariffa è
di competenza della Giunta o del Consiglio? ( penso di Consiglio
ma qualcuno sostiene che in un ente di piccole dimensioni può
essere approvato dalla Giunta).
Risposta: La competenza è del CC
per il piano finanziario e per l'istituzione della tariffa, ai
sensi dello articolo 42 del D.lgs.n.267/00, ma poi il calcolo
delle tariffe è competenza della Giunta.
82.
L'approvazione del Regolamento ( consiglio) e piano finanziario
( giunta o consiglio) devono essere approvati prima
dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della
Giunta?
Risposta: Possono essere
approvati sia prima che dopo, ma comunque entro il termine
legale. Importante che vi sia compatibilità finanziaria fra
detti documenti ed il bilancio.
83.
Il regolamento TIA è da mandare al controllo al ministero? ( se
sì, quale?);
Risposta: Ritengo che non debba
essere inviato, posto che si afferma (ingiustamente) la natura
patrimoniale e non tributaria.
84.
Il comune introduce la cosiddetta TIA 2 ( perchè avrebbe l'IVA),
ma non essendoci i decreti attuativi del dlgs del 2006, utilizza
i criteri del DPR 158/1999. E' possibile?
Risposta: Il DPR 158/99 si
utilizza per entrambe le TIA. Per il momento sia la TIA 1 che
TIA 2 debbono essere assoggettate ad IVA. Per una serie di
ragioni lunghe da spiegare consiglio di applicare la TIA 1, per
evitare la possibile esclusione delle superfici prevista dalla
lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06.
85.
dobbiamo procedere alla tassazione di una soffitta,
abbiamo il dubbio se tassare l'intera superficie anche se,
considerata la spiovenza del tetto, si arriva ad un'altezza
minima di molto
inferiore ad un mt 1,50 oppure se dobbiamo tassare solo la
superficie che rispetta tale altezza minima.
Risposta: L'errore compiuto deriva dal fatto che secondo il
Catasto non va considerata la superficie dei locali con altezza
inferiore a 1,5 mt, in virtù di una specifica previsione
contenuta nel DPR 138/88 allegato C comma 2 che così prevede:
2. La superficie dei locali principali e degli accessori,
ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m,
non entra nel computo della superficie catastale.
Di contro, tale esclusione in considerazione del carattere
speciale della norma tributaria non trova applicazione, così
che ai fini TARSU tutta la superficie va computata, anche nella
parte dei locali con altezza inferiore a mt 1,5.
86.
Stiamo attivando per il recupero della tarsu ai sensi del comma
340, vorrei sapere se :
posso recuperare solo a partire dal 01.01.2006 e
non dal 2005 (la Legge parla a partire dal 2005) considerando
come tipologia di accertamento il termine di prescrizione
valevole per l’ infedele denuncia?
a questo tipo di recupero non applico la sanzione
per infedele denuncia?
Risposta: No, per il fatto che la
norma rende l'errore del contribuente scusabile.
viene utilizzato un modello diverso di
accertamento? Comunicando al contribuente solo la rettifica
d’imposta (le allego uno stampato che ho predisposto) può andare
bene?
Risposta: Il comma 340 crea un
proprio termine iniziale dal 2005, con la conseguenza, in
considerazione del carattere obbligatorio della imposizione
tributaria, che il recupero deve iniziare da tale annualità.
Alcuna sanzione, come pure gli interessi non trovano
applicazione e ciò per il fatto che la norma rende l'errore del
contribuente scusabile. Può andar bene lo stampato allegato da
Lei, ma le allego il mio.
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