Quesiti
completi:
1.
In merito
alla comunicazione telefonica di mercoledì 12 gennaio, nella
quale chiedevamo se era possibile l'aumento delle tariffe C.O.S.A.P.
per l'anno 2011, e Lei indicava che ciò non era possibile
secondo il Decreto Legge 93/2008 ART.1 comma 7, convertito in
legge n° 126/2008; Le chiediamo se può trasmetterci
una comunicazione scritta per confermarci e motivarci quanto già
anticipato, in quanto ad un corso di formazione per la
ragioneria sostenevano la possibilità dell'aumento.
Tutto ciò per confermare e quindi
documentare l'impossibilità dell'eventuale aumento C.O.S.A.P.
per l'anno 2011 da parte dell'ufficio Tributi del Comune.
Risposta: Con il comma 7 dello
articolo 1 del DL 93/08, convertito nella legge 126/08 si è
stabilito quanto segue:
7. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di
cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e all'articolo
1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli
aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di
bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo
all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai
sensi dell'articolo
174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Resta
fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni
relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di
cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente
comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite
in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento
del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
come modificato, da ultimo, dall’articolo
3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché alla sezione delle autonomie.
Tale principio, può essere
tradotto, in senso sostanziale, come divieto di aumentare la
pressione fiscale dei cittadini, tanto che varie Sezioni della
Corte dei Conti hanno confermato che tale divieto si estende a
tutte le variazioni dei regolamenti che comportano un aumento
del prelievo. Eccezione al divieto concerne unicamente le
entrate patrimoniali e tributarie dei comuni aventi carattere
corrispettivo, ma a condizione che l'aumento sia motivato con
l'aumento dei costi del servizio (tassa rifiuti, servizio
idrico, ecc). Il divieto di aumento riguarda, a mio avviso,
anche le entrate patrimoniali, quali il COSAP, il canone di
pubblicità, applicabili in via alternativa alle entrate
tributarie (articoli 62 e 63 del D.Lgs.n.446/97).
2.
Un contribuente ha richiesto una concessione per occupazione
permanente di suolo pubblico dal 1/4/2010 al 30/03/2011.
L'ufficio ha applicato la tosap per le due annualità 2010 e
2011(ruolo già formato a dicembre). Lo stesso contribuente ha
comunicato il 22 dicembre che avrebbe eliminato il ponteggio e
ritiene di non dover pagare l'annualità 2011. L'ufficio
sostiene che la seconda annualità sia comunque dovuta in quanto
altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi di occupazione temporanea
della durata di 9 mesi riferita al solo anno 2010 con costi
maggiori.
Chiedo se sia corretto il ns comportamento o se invece sia
possibile escludere dal versamenti l'annualità 2011 come
richiesto dal contribuente. Esistono sentenze in merito?
Risposta: Non condivido la tesi
espressa dall'Ufficio. Infatti, la distinzione fra le
occupazioni permanenti e quelle temporanee, ricavata dalla
lettura dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93, è fatta sulla base
della concessione. Tale articolo ritiene che quelle permanenti
sia quelle concernenti:
a) il carattere stabile, ossia
utilizzo della concessione per l'intera giornata;
b) la durata maggiore all'anno.
Poi, il rinnovo della concessione
presuppone il versamento per l'annualità successiva nel mese di
gennaio (articolo 50, comma 2). L'articolo 44, comma 1, poi
dice che la TOSAP permanente è dovuta per anni solari.
In conclusione, la TOSAP, nel
caso prospettato, è dovuta solo per il 2010.
3.
E’ possibile attribuire più mq. di quelli previsti nella
planimetria approvata dal consiglio comunale come posteggio
fisso?
Risposta: Si consiglia di proporre al CC la
modifica del regolamento, nel senso reso possibile dalla
superficie disponibile e solo successivamente aumentare la
superficie, rettificando in modo corrispondente la concessione.
4.
Abbiamo messo a ruolo dei passi carrai esistenti e abbiamo
rilasciato le relative autorizzazioni.
Ora, un contribuente messo a
ruolo mi dichiara di non essere il proprietario del passo, ma
che ha diritto di passaggio.
Il passo è unico e quindi non
frazionabile, usufruito da due persone come risulta da rogito:
il proprietario e quello che ha diritto di passaggio.
Questo ultimo intende pagare la
sua parte, ma vuole che l'intestazione del bollettino di
versamento e la relativa autorizzazione vengano intestati al
proprietario.
L'autorizzazione andava fatta al
proprietario o va bene ugualmente fatta a colui che ha diritto
di passaggio?
Risposta: La concessione va fatta
a nome del richiedente, anche se non proprietario.
L'obbligazione è solidale e non è frazionabile. Intesti, dunque,
l'autorizzazione a chi l'ha richiesta ed invii a costui la
richiesta di pagamento.
5.
La domanda per occupazione di suolo pubblico va presentata in
bollo? E l'autorizzazione va rilasciata in bollo?
Risposta: tutte le domande presentate alla P.A. debbono essere
presentate in bollo, come pure le
autorizzazioni, salvo che la norma espressamente non preveda
l'esenzione .
6.
Posso dire che pagano tutti gli accessi? (quindi anche quelli a
raso)
Risposta: Gli accessi a raso non pagano, salvo che:
a) sia esposto il cartello segnaletico;
b) che oltre il cartello il Comune non conceda anche lo spazio
antistante
(che io materializzo con le strisce gialle).
7.
Posso dire che fino alla misurazione di mt. 5 per convenzione
li considero e li tasso gli accessi carrabili per 3 mt e che
dalla misurazione da 6 mt ed oltre li considero e li tasso
tutti a 6 metri?
Risposta: Tale disposizione sarebbe arbitraria e quindi
illegittima. Vanno tassati con gli stessi criteri TOSAP. La
Tariffa base sulla quale applicare i coefficienti:deve essere
una per tutte le categorie? (Attività commerciale, edilizia, di
servizio e non commerciale) o posso dire ad esempio che
l'attività non commerciale ha una tariffa base diversa?
Risposta: In assenza di una disposizione di legge, ed avendo il
corrispettivo carattere oggettivo, il passo carraio va
assoggettato a prescindere dall'uso a cui è destinato.
8.
Attualmente facciamo pagare il COSAP all'affittuario, in caso di
cessione d'azienda per affitto dei posteggi (fatto con regolare
atto notarile). Siccome l'affitto dei banchi è frequente durante
l'anno e spesso dobbiamo emettere le ingiunzioni per mancato
pagamento, vorrei sapere se è legittimo inserire nel regolamento
l'obbligo al pagamento del canone per il proprietario del
posteggio. (rilascerei una concessione di pari durata di quella
rilasciata dall'uff. commercio -10 anni- al proprietario del
posteggio ed un'autorizzazione all'eventuale affittuario: si può
fare o sono due titoli giuridicamente uguali
-concessione/autorizzazione?)
Risposta: Tenuto al pagamento per
l'occupazione del posteggio ambulante è il titolare della
autorizzazione alla data del primo gennaio di ciascun anno. Nel
caso di cessione d'azienda tenuto al pagamento è il cedente, con
diritto di rivalsa,in sede di cessione, nei confronti del
cessionario.
9.
Il vigente regolamento comunale per l’applicazione del COSAP
prevede che “per le occupazioni realizzate in occasione di
manifestazione politiche, culturali, sportive, di beneficenza o
di assistenza, al canone si applica una riduzione pari all'85%
dell'ammontare.”
La locale Pro Loco chiede la
variazione regolamentare in modo che possa prevedere la TOTALE
esenzione dal pagamento del COSAP per manifestazioni che
promuovono il territorio comunale e patrocinate dal comune
stesso.
Si chiede di conoscere se è
possibile introdurre la suddetta esenzione dal pagamento del
COSAP per attività
Risposta: Allo stato attuale
della norma, il Comune che applica il COSAP non può andare oltre
alle agevolazioni previste per la TOSAP. In senso conforme
vedasi Risoluzione n. 195/00. Alla luce del presente principio,
non solo tale istanza non può essere accolta, e che anzi che la
riduzione accordabile alle fattispecie descritte la riduzione
non avrebbe potuto superare l'80 per cento.
10.
Quali sono le tariffe 2011 per le aziende di erogazione
di servizi pubblici?
Risposta: Tenuto conto che gli
importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono
essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno
2011, gli importi risultano pari:
a) ad euro 0,971 per i
comuni fino a 20000 abitanti;
b) ad euro 0,809 per i comuni
con popolazione maggiore.
Si ritiene che tale rivalutazione, in quanto già
prevista dalla legge, non sia oggetto del blocco tariffario.
11.
L'amministrazione
intende istituire il canone occupazione spazi ed aree pubbliche
in sostituzione della TOSAP. Per quanto attiene alle occupazioni
realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, che per quanto riguarda la
cosap vanno tassate a n. di utenze, l'amministrazione intende
altresì istituire mediante approvazione di apposito regolamento
anche il canone patrimoniale non ricognitorio. La pia
perplessità è la seguente: dall'art. 63 del 446/97 comma 3,
leggo: Dalla misura del canone ovvero della tassa prevista al
comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per
la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a
prestazione di servizi. Chiedo: E' possibile tassare la medesima
occupazione con la cosap e con il,canone non ricognitorio? Se la
risposta è no cioè se una esclude l'altra, posso scegliere
l'applicazione di uno o dell'altro canone?
Risposta: La dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre
ammesso l'applicabilità contestuale della TOSAP (e quindi del
COSAP) e di una canone di concessione, come previsto dal codice
della Strada (comma 7 dello articolo 27 del D.Lgs.n.285/1992).
Anzi, in origine era obbligatoria,
secondo
l'interpretazione ministeriale, la applicazione di entrambi i
corrispettivi, poi diventata discrezione del Comune. Solo con
tale disposizione, che conferma l'applicabilità di entrambi i
canoni, si prevede che dalla TOSAP o dal COSAP siano dedotti
altri canoni dovuti per la
medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione
di servizi ossia quelli assoggettabili
ad IVA (come l'allaccio dell'acqua ed alla energia elettrica, la
sorveglianza, ecc.). In sintesi, in tale ipotesi va applicato il
canone di importo maggiore. Molti Comuni, quali Brescia,
applicano il canone di concessione solo su grosse occupazioni
(chioschi, impianti telefonici, ecc). In conclusione, dal punto
di vista teorico ciò sarebbe fattibile e si risponde
positivamente alla domanda. L'unico ostacolo da superare è
quello descritto al comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08
convertito dalla legge 123/08. Infatti, pur non essendo questi
canoni tributari, potrebbe essere
ritenuta la relativa istituzione un raggiro all divieto di
aumento della pressione fiscale voluta dal predetto comma. Credo
che sia solo questo ultimo l'aspetto da considerare.
12.
Vorremmo cortesemente sapere se, secondo Lei, una richiesta di
occupazione di strada per effettuare un allacciamento alla rete
idrica, che implica comunque il rilascio, da parte dell’Ufficio
Tecnico, di una autorizzazione per il lavoro e per il ripristino
del manto stradale, necessita anche del rilascio di
autorizzazione per occupazione suolo pubblico e conseguente
applicazione di Tosap per la medesima superficie del taglio.
Risposta: Nel caso descritto è
dovuta la TOSAP temporanea, in relazione dei mq e del tempo
necessario alla esecuzione dei lavori, mentre quella permanente
non è più dovuta, in relazione a quanto previsto dal comma 2bis
dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, è dovuta la
concessione per l'occupazione del suolo pubblico, necessaria per
l'esecuzione dei lavori.
13.
Non potendo aumentare la tosap e modificare il regolamento
relativo, si sta pensando di passare alla COSAP. Mi può dare
qualche ragguaglio?
E’ fattibile? Cosa comporta?
Sarebbe utile per un comune di 1700 abitanti , dove la tosap è
praticamente pagata solo da chi occupa lo spazio per motivi
edili e dagli ambulanti sul mercato settimanale?
Il motivo di questo cambiamento è
che il mercato settimanale paga pochissimo per via della
riduzione al 50% con la convenzione e del regolamento comunale
che prevede un pagamento rapportato alle ore; inoltre pagano
sullo spazio realmente occupato e non sull’area che viene loro
assegnata nel regolamento del commercio.
Risposta: La Sezione Regionale
della Lombardia, con il parere che sotto riporto, ritiene di si,
mentre io ritengo di no, per i motivi riportati in neretto:
Corte dei conti per la regione
Lombardia, nel testo del
parere n. 73/2011:aumentabili
le Tariffe COSAP.
Da questo, è possibile affermare
che la Tosap è un'entrata tributaria, mentre il Cosap
rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Senza
dimenticare, ha aggiunto il collegio contabile, che la Tosap ha
una sua disciplina legislativa (dlgs
n. 507/1993),
mentre il Cosap è disciplinato, per legge, dal relativo
regolamento comunale. In conclusione, si legge nel parere in
esame, poiché il canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche (previsto dall'art. 63
dlgs 15 dicembre 1997, n. 446)
non ha natura tributaria, le norme dell'articolo 1, comma 7 del
dl n. 93/2008
sulla sospensione del potere delle regioni e degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali a essi
attribuiti con legge dello stato, non possono trovare
applicazione con riferimento al potere di determinazione
dell'entità del canone. (n.d.r.
parere non condivisibile trattandosi di una elusione al divieto
che si ritiene applicabile anche alle tariffe patrimoniali
alternative a quelle tributarie).
14.
Per un’occupazione di suolo pubblico di un cumulo di materiale
edile che categoria è meglio applicare? Quella ordinaria o
quella edile?
Risposta: Da una lettura del
comma 6-bis dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93 si evince la
natura oggettiva della agevolazione in argomento, con la
conseguenza che si ritiene che nel caso descritto debba essere
applicata la tariffa agevolata prevista per l'esercizio della
attività edilizia.
15.
Abbiamo un
ristoratore che è titolare di una occupazione permanente
(gazebo), per la quale paga la TOSAP da anni in modo
rateizzato. In data 30/09/2010 ha cessato l'attività e dal
giorno successivo 01/10/2010 è subentrato il nuovo
ristoratore. Siccome per l'anno 2010 il primo ristoratore
risulta moroso, le chiedo a chi effettivamente attribuire il
pagamento della TOSAP.... il primo ristoratore deve pagare
comunque per tutto l'anno oppure deve pagare soltanto fino al
30/09/2010 ? Siccome il gazebo non è stato tolto ed il secondo
ristoratore continua ad utilizzarlo senza aver dichiarato nulla
in merito, si può configurare un'occupazione abusiva, oppure
egli subentrando nella gestione del ristorante, subentra
automaticamente anche nell'occupazione ?
Risposta: La TOSAP permanente ha carattere annuale(articolo 44
comma 1 del D.Lgs.n.507/93), così che la TOSAP doveva essere
pagata dal cedente entro il mese di gennaio 2010, così come
previsto dallo articolo 50 comma 2 del predetto decreto.
Ovviamente, il pagamento della TOSAP da parte del cedente
avrebbe liberato dal pagamento il cessionario, il quale deve
chiedere al
Comune il subentro nella concessione, presentando contratto di
cessione di azienda. Questo ultimo in sede di subentro dovrà
corrispondere la TOSAP per l'intero 2010 e per il 2011 e ciò in
virtù di quanto previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/92
che sotto si riporta.
Articolo 14 Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i
limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il
pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione
e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e
contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito
risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il
certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del
cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia
rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione
sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa
sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione
di una violazione penalmente rilevante.
16.
Vorremmo sapere se per l’occupazione di una piazza /spazio
pubblico per uno spettacolo viaggiante di giocolieri –
trampolieri – mangiafuoco (artisti di strada), senza strutture
fisse, debba essere rilasciata autorizzazione per occupazione di
spazio e conseguentemente emesso pagamento Tosap.
Risposta: Il presupposto
impositivo della TOSAP è la sottrazione all'uso della
collettività di una area pubblica. Ne consegue che tale
occupazione deve essere assoggettata alla TOSAP temporanea
avendo riguardo alla superficie sottratta all'uso pubblico, di
regola delimitata da transenne. Gli elementi di quantificazione
della TOSAP, come più volte ribadito dal Ministero delle
Finanze, sono quelli che sono riportati sulla concessione (mq e
tempo di sottrazione dell'area all'uso pubblico e quindi non
solo il tempo di esecuzione della attività).
Si ricordo, che nei confronti
degli organizzatori va rilasciata licenza di pubblico
spettacolo.
17.
L'occupazione di suolo pubblico effettuata per l'effettuazione
di lavori di manutenzione dell'oratorio da parte della Chiesa
Cattolica rientrano nell'esenzione dal pagamento della tassa di
cui all'art. 49, 1° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 507/1993 e
cosa si intende per " attività di culto ".
Risposta: La attività di culto va
intesa in senso ampio, includendosi anche la catechesi e
l'educazione cristiana, così come previsto dalla lettera a)
dello articolo 16 della legge 222/85, ritenendo che anche
l'oratorio vi rientri a pieno titolo:
Articolo 16
Art. 16.
Agli effetti delle leggi civili
si considerano comunque:
a) attività di religione o di
culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
18.
Cosa succede ad un’occupazione di suolo pubblico di un bar se il
bar chiude senza che venga rilevato da nessuno? La dobbiamo far
decadere noi “automaticamente” o deve rinunciare lui? E se
qualcun altro chiede di occupare l’area dopo che è stato chiuso
ma prima che abbia rinunciato?
Possiamo regolamentare qualcosa?
Risposta: Il Comune può revocare
d'ufficio la concessione, senza che sia necessario a tal fine
una denuncia del concessionario, notificando l'atto di revoca al
concessionario che potrà eventualmente proporre ricorso al TAR.
Solo previa tale revoca il Comune potrà valutare se permangono
le condizioni per concedere ad altri soggetti di occupare l'area
e ciò sulla base delle regole vigenti al momento della
presentazione della domanda di nuova concessione.
Tali principi, essendo connessi
al potere di autotutela del Comune, non debbono essere inseriti
in disposizioni regolamentari.
19.
con la presente sono a richiederle spiegazioni sul tipo di
gallerie che menziona l’art 47 (comma 4) d.lgs. 15-11-1993 n.
507:
4. I comuni e le province che
provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno
diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un
contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle
gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il
50 per cento delle spese medesime.
Intendono le gallerie realizzate
dagli erogatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM….) per la
creazioni di nuove reti, per far poter poi allacciare i
cittadini?
Che corrispondono poi a quelle su
cui ogni anno versano La TOSAP al Comune secondo il numero di
utenze che anno allacciate? Qual è il criterio per cui una volta
tanto il Comune deve erogare il contributo (nel massimo del 50%)
delle spese sostenute per la costruzione delle gallerie?
Risposta: Tale contributo può
essere richiesto dal Comune (o dalla Provincia) qualora imponga
che la collocazione di condutture, impianti, cavi debba essere
effettuata in gallerie sotterranee appositamente costruite dal
Comune. Le modalità di quantificazione del contributo non solo
chiare, specie nel caso frequentissimo che l'utilizzo sia
effettuato contestualmente da più aziende (luce, gas, ecc).
Ai sensi dell'art. 93 del codice
delle Comunicazioni Elettroniche, le p.a., le regioni, le
province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti
o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2
precisa, altresì, che nessun altro onere finanziario o reale può
essere imposto, in base all'art. 4 l. 31 luglio 1997 n. 249, in
conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al codice, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al capo II, del d.lg. 15 novembre 1993 n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui all'art. 63 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 e
successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo
quanto previsto dal comma 2 lett. e), del medesimo articolo,
ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle
gallerie di cui all'art. 47 comma 4 del citato d.lg.
15 novembre 1993 n. 507.
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08/04/2005, n.
3559
20.
Un utente ha chiesto di allacciarsi alla fognatura comunale : le
tubazioni passeranno su suolo pubblico perché il punto e’
abbastanza lontano dall’abitazione :
Le chiedo : il canone sottosuolo
e’ dovuto?
Risposta: In armonia a quanto
previsto per la TOSAP dal comma 2 bis dello articolo 47 del
D.lgs.n.507/93, il canone non è dovuto per l'occupazione
permanente, ma è dovuto il COSAP temporaneo per l'occupazione
necessaria alla esecuzione dei valori di allaccio.
|