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- quesiti e risposte VARIE - anno 2010

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

  1. Acquiescenza

  2. tasso legale 2011

  3. Saggio tributi erariali dal 2005

  4. Addizionale IRPEF: aliquota unica

  5. Appalto a raggruppamento temporaneo: requisiti

  6. Inutile notifica sentenza Cassazione favorevole al Comune

  7. Nuove sanzioni e favor rei

  8. Competenza del CC per aliquote addizionale comunale IRPEF

  9. Il consigliere comunale può accedere agli elenchi dei contribuenti

  10. Rilevanza fiscale cessione energia da parte del Comune

  11. Aumento di classe del Comune: aumento delle tariffe

  12. Riscuotibili le contravvenzioni vigili con l’ingiunzione fiscale

  13. Le determinazioni non debbono essere pubblicate all’albo pretorio

  14. Efficacia delle nuove sanzioni

  15. Il Comune non può sospendere il termine per ricorrere

  16. GIG e GUP

  17. GIG

  18. Termine approvazione tariffe buoni pasto

  19. Termine regolarizzazione bollo

  20. Applicazione bollo su ricorsi ed istante

  21. Sanzioni contributo costruzione

  22. Ricorso collettivo-cumulativo

 

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. Evidenziati i valori di ogni area ed è stata calcolata l’imposta per ogni area. Il ricorrente, per la seconda volta,   ha fatto il versamento per l’intero importo dell’atto (beneficiando della riduzione delle sanzioni) entro i 60 gg. dalla notifica  ed ha fatto ricorso solo per un mappale. Nel ricorso scrive:”lo scrivente fa presente di aver sottoscritto la definizione agevolata ai soli fini di ottenere la riduzione delle sanzioni sulla parte corretta dell’avviso ma non di aver data acquiescenza integrale alla richiesta dell’ufficio qui contestata”. Siccome la stessa cosa è successa per il ricorso relativo all’annualità precedente e nonostante nelle controdeduzioni io abbia chiesto l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza la CTP  (accogliendo il ricorso e stimando zero il valore dell’area! Presenterò appello)  sentenzia:” preliminarmente deve essere respinta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità formulata dal comune: il ricorrente ha proceduto al pagamento per adesione per l’intero provvedimento impugnato; infatti, l’avviso di accertamento si riferisce a tre mappali e, giocoforza, l’adesione non poteva che avvenire per intero; tuttavia ciò non impedisce di contestare l’avviso solo per ciò che concerne il mappale 446; pertanto, in tal modo il contribuente ha potuto fruire della definizione agevolata delle sanzioni sulla parte corretta e non contestata dell’avviso, ma ciò non comporta l’acquiescenza integrale alle richieste del comune”. Visto che la CTP mi ha dato torto cosa posso scrivere di incisivo anche in vista dell’appello? La ringrazio MC

 

Risposta: In materia tributaria l'acquiescenza è definita come l'accettazione da parte del contribuente di un atto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere la riduzione a 1/4  delle sanzioni amministrative indicate nell'avviso di accertamento.

Questo istituto è stato incentivato dal legislatore allo scopo di ridurre il numero di ricorsi alle Commissioni tributarie, e incassare più celermente gli introiti delle sanzioni, facendo sorgere in capo al contribuente stesso l'interesse a evitare il rischio connesso all'apertura di una causa.

È possibile avvalersi dell'acquiescenza alle seguenti condizioni:

  • Rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento.

  • Rinuncia alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

  • Pagamento dell'importo della sanzione opportunamente ridotto grazie all'acquiescenza.

L'acquiescenza e la rinuncia hanno effetti preclusivi perché negano la possibilità di ricorrere al giudice e comportano una pronuncia di inammissibilità analoga a quella che deve essere emanata in caso di assenza di una delle condizioni dell'azione.
L'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto stesso e, quindi, della situazione (favorevole o sfavorevole che sia) da esso determinata.

 

Il ricorrente avrebbe dovuto versare le sanzioni ridotte ad 1/4 solo per l'importo corrispondente al non contestato, mentre non avrebbe dovuto versare le sanzioni per la parte contestata, posto che ai sensi dello articolo 68 del D.Lgs.n.472/97 le sanzioni sono dovute nel caso di ricorso solo dopo la decisione di primo grado, peraltro sfavorevole per il contribuente.

 

 

2. Quale è il tasso legale vigente?

 

Risposta: Il tasso legale di interesse, da gennaio, aumenterà di mezzo punto passando così all’1,5% rispetto al precedente 1%; il ritocco a salire è causato dall’aumento del rendimento medio lordo dei titoli di Stato a durata annuale (DM 7-12-10-GU 292 DEL 15-12-10).

 

3. Questo comune, con l'art. 5 del Regolamento comunale delle entrate ha stabilito quanto segue: Omissis "1. Si applicano gli interessi per la riscossione e i rimborsi delle entrate tributarie dell’Ente nella misura prevista per le imposte erariali." Omissis.

Onde evitare l'errata applicazione si chiede di conoscere le varie misure dei tassi di interesse previsti per le imposte erariali dall'2005 fino all'anno 2011.

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che non è facile fornire un quadro sintetico degli interessi moratori  dovuti per i tributi erariali, posto che talvolta questi variano sia con riferimento al singolo tributo che alla tipologia del tipo di ritardo o di dilazione.

 

Si cerca, quindi, di fornire un quadro generale riassuntivo:

 

Con l’articolo 17 della legge 146/08 si è stabilito che il tasso di interesse previsto per i tributi comunali fosse il medesimo di quello previsto per i tributi erariali:

 

 

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110). - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DICONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

     Articolo 17     

Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.

 

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

In sintesi, gli interessi erano applicabili nella misura del 5 per cento annuo (2,5 per cento semestrale):

141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 27 giugno 2003 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n.149). - Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi.

     Articolo 3     

1.         Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

 

L’articolo 2 del DM 21.05.2009 ha aumentato tali interessi al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

In conclusione, il quadro di riferimento per gli interessi moratori da applicarsi per gli atti di recupero, nel caso in cui trovino applicazione il saggio previsto per i tributi erariali è il seguente:

 

  • fino al 30 giugno 2003 il 5 per cento annuo;

  • dal 1° luglio 2003 il 2,75 annuo;

  • dall’1.1.09 il 4 per cento annuo.

 

4. I Consiglieri comunali e sindacati mi stanno chiedendo, nell'eventualità di un aumento della addizionale Irpef, di prevedere aliquate differenziate: per scaglioni di reddito, per età del contribuente e così via.

Avrei bisogno di un parere tecnico relativamente alle possibilità ed ai limiti di queste differenziazioni.

Mi dicono che vi sono diversi Comuni che lo hanno già fatto....

 

 

Risposta:  Con il DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n. 360 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 242).  è stata  Istituita l' addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .  Ora, nel quadro attuale dello ordinamento tributario, il Comune esercita la propria potestà impositiva nei limiti indicati nella norma stessa. In sintesi, la legge statale indica i confini entro i quali può essere applicata la norma statale. Ne consegue che, non prevedendo la legge istitutiva della addizionale la possibilità di differenziare le aliquote in ragione della età e del reddito dei soggetti passivi, una disposizione regolamentare così redatta risulterebbe arbitraria e quindi illegittima. Peraltro, una differenziazione del trattamento in ragione della età dei soggetti passivi risulterebbe contraria ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva previsti dalla Costituzione Italiana.

Una lettura puntuale della norma porta a limitare la facoltà del comune :

a) nel  determinare l'aliquota, (unica) fra il minimo ed il massimo;

b) di determinare la  soglia di esenzione.

 

Per le ragioni, anzidette, si ritiene di esprimere parere negativo al quesito posto.

 

5. Uno dei requisiti di partecipazione al bando di gara per la riscossione e l'assistenza all'attività di accertamento è l'iscrizione all'albo nazionale dei riscossori. Tale requisito lo si sta richiedendo anche per tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.

Appare corretta questa impostazione, nel senso che l'amministrazione può adottare tale criterio per una maggiore garanzia, oppure e da ritenersi un'impostazione troppo rigida per cui sarebbe opportuno chiedere tale qualificazione solo alla mandataria?

 

Risposta: L’articolo 53 del D.Lgs.n.446/97, così dispone:

 

 Articolo 53      Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

 

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto (1).

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

(1) Comma modificato dall'articolo 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. Per l'applicazione del presente comma vedi D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

 

 

Ora, dando luogo il raggruppamento temporaneo di impresa ad un soggetto giuridico distinto dalle singole imprese aderenti, se il raggruppamento temporaneo fosse iscritto come tale all’albo di cui allo articolo 53 del predetto decreto legislativo, non risulterebbe necessario che le altre imprese partecipanti documentassero il possesso dei requisiti di legge. Di contro, qualora il raggruppamento non sia iscritto in tale albo, ogni partecipante dovrà dimostrare di essere iscritto ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal bando per la partecipazione alla gara.

 

Infatti, la giurisprudenza più recente  sostiene che le singole imprese mandanti possano far valere in giudizio un proprio interesse, senza che ciò debba essere approvato dalla capogruppo.

A rafforzare questo indirizzo giurisprudenziale, sia il TAR del Veneto 1 febbraio 1988, n. 52, sia il TAR del Lazio 18 marzo 1994, n. 302 hanno decretato che la riunione temporanea di imprese, non è che un mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna delle imprese raggruppate persegue un interesse proprio e distinto da quello delle sue consorti, che non può non essere tutelabile, occorrendo, anche attraverso le opportune operazioni giudiziarie. 

Più specificatamente, secondo il TAR del Lazio, ciascuna delle imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di imprese è legittimata a proporre, singolarmente ricorso giurisdizionale a tutela del proprio interesse, atteso che il raggruppamento costituisce esclusivamente il mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna delle imprese associate persegue un interesse proprio e distinto da quello delle sue consorti, interesse che deve necessariamente essere tutelato anche in via giudiziaria.

 

In conclusione,  se il raggruppamento temporaneo, come probabile, non è iscritto nell’albo in argomento, non basterebbe l’iscrizione del capogruppo, necessitando che ogni impresa partecipante sia in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

 

6. Abbiamo vinto un ricorso in Cassazione dobbiamo notificare la sentenza alla controparte? E se sì solo tramite Ufficiale Giudiziario o è sufficiente il messo comunale?

 

Risposta: La notifica della sentenza non è dovuta ed è anche un adempimento inutile, posto che contro le sentenze della Cassazione (se senza rinvio alla CTR) non è più possibile ricorrere. Deve, invece, procedere alla riscossione della pretesa, limitatamente alla parte non riscossa e da riscuotere, motivando l'atto di recupero, citando gli estremi della sentenza.

 

7. La riduzione delle sanzioni in vigore dal 01.02.2011 per il ravvedimento operoso si opera dalla data di variazione delle sanzioni o dalla data della violazione stesa.

Nel senso che le nuove sanzioni vanno applicate anche per l'omesso versamento a saldo 2010 o si devono applicare dall'acconto 2011?

Le chiedo gentilmente conferma per le sanzioni per l'accertamento con adesione se vanno applicate dal 01.02.2011 .

 

 

Risposta: Non condivido la Circolare IFEL. Ritengo sulla base del favor rei che l'aumento sanzionatorio non possa che riguardare le infrazioni compiute a decorrere dall'1.2.2011, ne consegue che anche il ravvedimento operoso le maggiori sanzioni riguarderanno le infrazioni 2011.

 

Infine, si ritiene che il recepimento di tali disposizioni non richieda un recepimento regolamentare.

 

8. Mi chiedo quale sia l'organo competente a deliberare l'aliquota dell'addizionale Irpef.

Avendo stabilito l'aliquota con regolamento, direi il Consiglio, ma sento diversi comuni che fanno una conferma con delibera di Giunta. Cosa ne dice ?

 

 

 

Risposta: La competenza, in questa materia, come per l'ICI e diversamente dalle altre tariffe,  è del CC, essendo l'aliquota, una potestà regolamentare.

 

9. L'art.43 d.lgs.267/2000 consente ai consiglieri comunali un ampio accesso agli atti amministrativi. Come vanno lette le limitazioni stabilite dall'art. 24 della legge 241/1990 con i gli ampi poteri concessi? In particolare nel nostro comune un consigliere chiede di accedere (visionare ed estrarre copie) agli accertamenti e atti di adesione I.C.I. di un particolare contribuente. Visionando la giurisprudenza e la dottrina di merito esse si sono espresse nei confronti delle richieste presentate dal contribuente interessato dai provvedimenti tributari e non nei confronti di un terzo.

 

Risposta: Secondo la più recente interpretazione della legge 241/90 sussiste in capo al consigliere comunale il diritto di accedere ai docenti richiesti. Al riguardo si segnalano:

 

TAR Campania – Napoli, sentenza n. 26573/2010: consiglieri diritto di accesso alla lista dei contribuenti.

I consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di accedere agli atti e di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni utili allo svolgimento del loro mandato.

 

Chiarimenti della commissione istituita dalla legge 241. Consultabili cartelle e verbali di sinistri. Il consigliere può visionare elenchi anti evasori e tabulati

Il consigliere può acquisire i tabulati delle telefonate fatte in comune e l'elenco dei cittadini non in regola con i tributi locali; e può anche avere deliberazioni e atti preparatori via mail. Per il privato porte aperte alle richieste di avere la copia delle cartelle esattoriali e i verbali dei sinistri stradali. La commissione, attribuisce ai consiglieri comunali non il semplice diritto d'accesso a «documenti», ma il più ampio diritto di ottenere «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso» utili al mandato. Quindi anche il tabulato telefonico può essere una fonte di informazioni utile al mandato e ciò basta a legittimare il diritto di accesso del politico (parere 14 dicembre 2010.)

Ovviamente il consigliere risponderà direttamente nel caso di violazione della privacy e del dovere di segretezza.

 

10. Il Comune ha realizzato nell'anno 2010 un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 99,60 kw. Si riteneva che in base alle disposizioni della legge finanziaria 2009 il Comune, essendo inferiore a 20.000 abitanti, potesse effettuare lo scambio sul posto. Da una verifica con il GSE risulta che non è possibile effettuare tale scelta, pertanto il Comune dovrà fatturare al GSE tutta l'energia prodotta e riceverà dall'ente gestore le fatture relative all'energia consumata. Si richiede di sapere quale sia il comportamento da tenersi da parte del Comune per quanto attiene: IVA:

- E’ necessario aprire una specifica posizione IVA?

- L'attività diventa di tipo commerciale?

- L'IVA sulle fatture emesse dal gestore è deducibile?

- L'IVA sulla costruzione dell'impianto è deducibile? IMPOSTE DIRETTE

- Il Comune è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi?

- A quali imposte è soggetto?

- Quali sono gli oneri deducibili?

Vista la difficoltà riscontrata con l'Ente gestore si prega di indicare tutte le soluzioni alla problematica e se esistono altri adempimenti a carico di questo Comune.   

 

Risposta: La  questione prospettata va risolta alla luce di quanto previsto dallo articolo 36 del DPR 633/72 e allo articolo 74 del DPR 917/86.

 

Ciò premesso, si  precisa:

 

      a)     che la partita IVA è unica, pur in presenza di una pluralità di attività  commerciali svolte  dal medesimo soggetto passivo. Per il  caso descritto, si suggerisce a codesto Comune, perché più vantaggioso, di procedere ad una variazione IVA iscrivendo tale nuova attività, optando per separazione di tale attività dalle altre, come consentito dallo articolo 36 del DPR 633/72, al quale si fa rinvio, e ciò al fine di recuperare l’IVA assolta sugli acquisti per tale attività interamente, poiché altrimenti l’IVA corrisposta sarebbe dedotta solo pro quota.;

      b)     l’attività è da considerarsi commerciale;

      c)     l’IVA corrisposta al gestore è deducibile;

      d)     l’IVA corrisposta per la costruzione dell’impianto è deducibile;

      e)     il Comune non deve presentare la dichiarazione dei redditi, ma la sola dichiarazione IVA, essendo esonerato alla relativa presentazione ai sensi dello articolo 74 del DPR 917/86, che così dispone:

 

Articolo 74     

Stato ed enti pubblici (1).

 

Art. 74.[88]

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (2).

 

11. Stante che il Comune ha superato i 10.000 abitanti e che ai sensi dell’articolo 43 Dlgs 507/93 è entrata in fascia IV:

 

·         se l’adeguamento delle tariffe ( tosap e Pubblicità) almeno al minimo della nuova classe IV sia dovuto per legge o sia una scelta dell’amministrazione, potendo restera nelle tariffe precedenti

·         se a supporto dell’adeguamento per legge almeno alle tariffe minime della nuova classe, oltre al parere della corte dei conti del 2009 Emilia Romagna ci siano altri riferimenti

 

 

Risposta: L'obbligazione tributaria ha carattere obbligatorio, così che tale adeguamento riveste atto dovuto, determinandosi di contro, responsabilità di danno erariale. Il parere della Sezione indicata della Corte dei Conti, pur rimanendo il solo, è la logica conseguenza della irrinunciabilità, anche se parziale, della obbligazione tributaria.

 

12. E’ ammissibile la riscossione delle contravvenzioni del codice della strada mediante ingiunzione fiscale?

 

Risposta: Certamente, si, come chiarito dalla Cassazione:

 

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Art. 52, comma 6, del d.lg. n. 446 del 1997 - Riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle province e dei comuni - Rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada - Applicabilità - Fondamento

 

Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285.


Cassazione civile, sez. II, 09/04/2010, n. 8460

 

13. Il  vigente regolamento comunale di organizzazione dispone che gli elenchi delle determinazioni adottate durante il mese precedente sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per garantire la conoscibilità e la trasparenza.

Poiché sino al 31 12 2010 le determinazione del Servizio Tributi venivano pubblicate integralmente, non in elenco, all’albo pretorio, volevo chiederle se esiste una normativa che impone la pubblicazione del testo dei provvedimenti tributari (determinazione) all’albo pretorio ovvero se è legittimo pubblicare solo l’elenco dei provvedimenti/determinazioni tributari.

 

 

Risposta: Per quanto riguarda i comuni l'articolo 124 del testo unico enti locali dispone che "tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
A ciò si aggiunga quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo testo unico, che statuisce che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco conformemente a quanto previsto nel regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone...".
Questo è dunque il quadro normativo piuttosto scarno previsto dal testo uncio; occorre, peraltro, dire che la normativa in tema di privacy fa salve le disposizioni in tema di pubblicià e trasparenza disponendo espressamente il solo divieto di diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. 

 

Fatta questa premessa, una interpretazione letterale delle disposizione di legge citate non comporterebbe l'obbligo di pubblicare il testo integrale delle determine tributarie, specie se si considerare  che secondo taluni esse potrebbero avere carattere di riservatezza e quindi essere rilevanti per la privacy . Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare potrebbe dettare le regole desiderate. Al momento, quindi, ritengo che la pubblicazione del solo elenco sia più che sufficiente a rendere note le decisioni degli Organi burocratici del Comune, potendo caso mai i consigliere richiedere il relativo testo integrale.

 

14. Le nuove sanzioni tributarie si applicano per le infrazioni commesse a partire dal 1 febbraio 2011 come il ravvedimento operoso, oppure sono immediate? Abbiamo una divergenza di opinioni con altri colleghi

 

Risposta: In base al principio del favor rei, l'incremento sanzionatorio non può che operare che per le sole infrazioni compiute dal primo febbraio c.a. Ne consegue che per i tributi comunali, avendo i medesimi carattere annuale, le maggior sanzioni troveranno applicazione per le infrazioni compiute dopo tale data, come ad esempio per il ravvedimento operoso dello acconto ICI 2011.

 

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con:

a) l'articolo 3 del D.Lgs.n.472/97;

b) l'articolo 3 dello statuto del contribuente (legge 212/00);

c) con la Costituzione Italiana.

 

15. Il Comune di XXX ha emesso accertamenti ICI, anno di imposta 2005, nel mese di dicembre 2010, consegnati all’Ufficio postale entro il mese di dicembre 2010, ma notificati ai contribuenti nei primi giorni del mese di gennaio 2011.

A seguito di numerose richieste di annullamento per prescrizione dei termini, richieste di rettifiche ed annullamenti, la giunta ha approvato un atto di indirizzo di sospensione per rinvio scadenza dei termini per effettuare i versamenti e per proporre i ricorsi. Per emettere  tale provvedimento è necessario sapere se c’è una norma che preveda, all’interno dell’istituto dell’autotutela, tale possibilità.

 

Risposta: Tale deliberazione è illegittima nella parte in cui sospende il termine  per ricorrere, posto che alcuna disposizione di legge lo acconsente.

 

Infatti, il comma 1bis dello articolo 2-quater del DL 564/94, convertito dalla legge 656/94, prevede la facoltà del Comune di disporre la sospensione degli effetti dell’atto  che appaia illegittimo o infondato e non anche la sospensione dei termini per ricorrere.

 

Altresì, si fa rilevare che l’articolo 21 del D.Lgs.n.546/92 non prevede alcuna deroga al termine per ricorrere.

 

16. Devo procedere ad affidare alla società che gestisce il software dei tributi il servizio relativo alla riscossione diretta ICI anno 2011(la ditta effettua la bonifica dei dati della mia banca dati incrociando i dati del catasto, elabora la nota informativa da inviare ai contribuenti ICI e stampa i bollettini di pagamento ICI senza indicare l'importo)si chiede se per questo tipo di affidamento è necessario richiedere al CIPE il CUP (codice identificativo di progetto), e se è necessario richiedere anche il CIG. Questo tipo di affidamento è da intendere come un investimento pubblico? Non conosciamo, purtroppo molto bene la normativa né tantomeno siamo riusciti a reperire adeguato materiale normativo

 

Risposta: La questione va valutata alla luce di quanto previsto dal comma 5 dello articolo 3 della legge 136/2010 che così dispone:

 

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (9).

 

A sua volta l’articolo 11 della legge 3 del 2003 così dispone:

 

Articolo 11      (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

 

 

Ne consegue che nel caso descritto è necessaria l’attribuzione del  GIG, ma non anche del CUP, non potendosi considerare l’intervento descritto un investimento  pubblico.

 

17. In merito agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) si chiede se occorre o meno indicare il codice CIG per i seguenti casi di pagamenti:

-          a favore di amministratori condominiali per spese riferite ad alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) posti in condomini privati ma di proprietà del Comune;

-          a favore delle Poste Italiane per l’affrancatura della corrispondenza (lettere, raccomandate) o per la postalizzazione (stampa, imbustamento, recapito) di comunicazioni/atti del Comune.

-          a favore di Associazioni Nazionali riconosciute o di categoria quali ad es. ANUTEL – ANCI – IFEL ecc.;

Risposta: Le disposizioni di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 della Autorità di vigilanza dei contratti pubblici si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo le seguenti fattispecie:

  • le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;

  • i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

 

Ne consegue che tale codice deve essere indicato per tutti i soggetti sopra indicati.

 

18. Il  nostro direttore generale sostiene che il costo del buono pasto per il prossimo anno scolastico 2011/2012 deve essere approvato entro il termine di approvazione del Bilancio (31/03/2011) come si evince dalla nota allegata che mi è stata inviata proprio dal nostro direttore generale.

Nel nostro comune il costo del buono pasto viene determinato successivamente all’aggiudicazione della gara del servizio mensa. L’attuale servizio mensa, che prevede un costo del pasto di €  3,63,    scadrà il prossimo 31/08/2011. Non avendo ancora espletato la gara per il prossimo anno scolastico 01/09/2011-31/08/2012 come si fa a determinare il costo del servizio in anticipo?

 

Risposta: In assenza di certezze in ordine alla quantificazione del costo in argomento, si consiglia di non approvare le nuove tariffe e ciò sulla base del principio dettato dal comma 169  dello articolo 1 della legge 296/06 per il quale silenzio equivale a conferma. Nel caso in cui dalla gara dovesse emergere un costo maggiore il Comune potrà intervenire modificando le tariffe in corso d'anno ai sensi del comma 1 bis dello articolo 54 del D.Lgs.n.446/97. Si riportano qui di seguito le disposizioni sopra richiamate.

 

 

 

COMMA 169

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Articolo 54     

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

 

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (1).

1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (2).

 

 

19. In caso il contribuente non avesse adempiuto va segnalato all'Ufficio del registro entro il termine di 30 giorni?

 

Risposta: Si conferma tale termine, così come previsto dallo articolo 19 del DPR 642/72 che sotto si riporta.

 

 

Articolo 19     

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

 

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo (1).

 

 20. Al fine di poter verificare il corretto adempimento in ordine all'imposta di bollo, sui ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI presso le Commissione Tributarie, chiediamo:

 

- ogni quante pagine deve essere apposta la marca da bollo ?

- se oltre al ricorso vanno conteggiati anche gli allegati ?

- se si devono conteggiare anche le facciate bianche?

 

 

Risposta: La marca di bollo deve essere apposta ogni 4 pagine. Gli allegati non debbono essere in bollo. Le pagine in bianco facenti parte del solo ricorso vanno conteggiate.

 

21. Nei casi di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione previsto nel permesso di costruire si applicano le sanzioni nella misura indicata dall'art.42 del T.U. D.P.R. n. 380/2001 e s.m. (dal 10% al 40% a seconda dei giorni di ritardo nei versamenti). Si chiede di conoscere se ci sono delle possibilità per l'ente di modificare in diminuzione le predette misure sanzionatorie , quali sono i riferimenti normativi ed i provvedimenti da adottare.

Risposta: Le sanzioni, al pari delle obbligazioni in genere, sono coperte da riserva di legge, così che nel silenzio della norma non è consentito al Comune di regolamentare in modo diverso la relativa disciplina.

 

Infatti, l’articolo 23 della Costituzione Italiana così dispone:

 

Articolo 23     

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

 

In conclusione, stante la previsione tassativa della norma sanzionatoria citata, il Comune non potrà intervenire nel senso indicato e dovrà procedere alla applicazione delle sanzioni avendo riguardo a quanto previsto dallo articolo 42 del DPR 380/01.

 

22. Due coniugi hanno comprato nel 2005 un terreno agricolo, non hanno fatto alcuna dichiarazione nè  effettuato versamenti ICI, quindi  ho emesso avvisi di accertamento per il
recupero dell'imposta non versata per le diverse annualità d'imposta. I due contribuenti hanno presentato un unico ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi  per le diverse
annualità d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008. A parte il merito ( si tratta di evasione totale di
versamento!) vorrei eccepire  in sede di costituzione in giudizio  l'inammisibilità  del ricorso   collettivo e cumulativo nel processo tributario. Cosa ne pensa?...
 


Risposta: La tesi da Lei espressa non è condivisa dalla giurisprudenza della cassazione. Infatti, per giurisprudenza costante è ammissibile il ricorso cumulativo, ossia, come nel caso in esame con un unico ricorso  il ricorrente si oppone a più accertamenti (Cassazione n. 7359/02). Di contro, non sarebbe ammesso se fra i vari atti non vi fosse un rapporto di connessione
oggettiva (Cassazione 197/1991). La dottrina ammette anche il ricorso collettivo-cumulativo ossia di più ricorrenti contro più atti, a condizione che esistano elementi di connessione oggettiva e soggettiva (vedasi il Nuovo processo tributario - Giuffré editore - 2^ edizione 2004, pag. 223).

Ne consegue che nel caso descritto il ricorso proposto, essendo collettivo-cumulativo, non potrebbe essere considerato inammissibile.

 

 

 

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