Quesiti
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1.
Evidenziati
i valori di ogni area ed è stata calcolata l’imposta per ogni
area. Il ricorrente, per la seconda volta, ha fatto il
versamento per l’intero importo dell’atto (beneficiando della
riduzione delle sanzioni) entro i 60 gg. dalla notifica ed ha
fatto ricorso solo per un mappale. Nel ricorso scrive:”lo
scrivente fa presente di aver sottoscritto la definizione
agevolata ai soli fini di ottenere la riduzione delle sanzioni
sulla parte corretta dell’avviso ma non di aver data
acquiescenza integrale alla richiesta dell’ufficio qui
contestata”. Siccome la stessa cosa è successa per il ricorso
relativo all’annualità precedente e nonostante nelle
controdeduzioni io abbia chiesto l’inammissibilità del ricorso
per acquiescenza la CTP (accogliendo il ricorso e stimando zero
il valore dell’area! Presenterò appello) sentenzia:”
preliminarmente deve essere respinta la richiesta di
dichiarazione di inammissibilità formulata dal comune: il
ricorrente ha proceduto al pagamento per adesione per l’intero
provvedimento impugnato; infatti, l’avviso di accertamento si
riferisce a tre mappali e, giocoforza, l’adesione non poteva che
avvenire per intero; tuttavia ciò non impedisce di contestare
l’avviso solo per ciò che concerne il mappale 446; pertanto, in
tal modo il contribuente ha potuto fruire della definizione
agevolata delle sanzioni sulla parte corretta e non contestata
dell’avviso, ma ciò non comporta l’acquiescenza integrale alle
richieste del comune”. Visto che la CTP mi ha dato torto cosa
posso scrivere di incisivo anche in vista dell’appello? La
ringrazio MC
Risposta: In materia tributaria
l'acquiescenza è definita come l'accettazione da parte del
contribuente di un atto dell'Amministrazione finanziaria, al
fine di ottenere la riduzione a 1/4 delle sanzioni
amministrative indicate nell'avviso di accertamento.
Questo istituto è stato
incentivato dal legislatore allo scopo di ridurre il numero di
ricorsi alle
Commissioni tributarie, e incassare
più celermente gli introiti delle sanzioni, facendo sorgere in
capo al contribuente stesso l'interesse a evitare il rischio
connesso all'apertura di una causa.
È possibile avvalersi
dell'acquiescenza alle seguenti condizioni:
-
Rinuncia all'impugnazione
dell'avviso di accertamento.
-
Rinuncia alla presentazione
dell'istanza di accertamento con adesione.
-
Pagamento dell'importo della
sanzione opportunamente ridotto grazie all'acquiescenza.
L'acquiescenza e la rinuncia
hanno effetti preclusivi perché negano la possibilità di
ricorrere al giudice e comportano una pronuncia di
inammissibilità analoga a quella che deve essere emanata in caso
di assenza di una delle condizioni dell'azione.
L'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte
di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto
stesso e, quindi, della situazione (favorevole o sfavorevole che
sia) da esso determinata.
Il ricorrente avrebbe dovuto
versare le sanzioni ridotte ad 1/4 solo per l'importo
corrispondente al non contestato, mentre non avrebbe dovuto
versare le sanzioni per la parte contestata, posto che ai sensi
dello articolo 68 del D.Lgs.n.472/97 le sanzioni sono dovute nel
caso di ricorso solo dopo la decisione di primo grado, peraltro
sfavorevole per il contribuente.
2.
Quale è il tasso legale vigente?
Risposta: Il tasso legale di
interesse, da gennaio, aumenterà di mezzo punto passando così
all’1,5% rispetto al precedente 1%; il ritocco a salire è
causato dall’aumento del rendimento medio lordo dei titoli di
Stato a durata annuale (DM 7-12-10-GU 292 DEL 15-12-10).
3.
Questo comune, con l'art. 5 del Regolamento comunale delle
entrate ha stabilito quanto segue: Omissis "1. Si applicano gli
interessi per la riscossione e i rimborsi delle entrate
tributarie dell’Ente nella misura prevista per le imposte
erariali." Omissis.
Onde evitare l'errata
applicazione si chiede di conoscere le varie misure dei tassi di
interesse previsti per le imposte erariali dall'2005 fino
all'anno 2011.
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che non è facile fornire un quadro sintetico degli
interessi moratori dovuti per i tributi erariali, posto che
talvolta questi variano sia con riferimento al singolo tributo
che alla tipologia del tipo di ritardo o di dilazione.
Si cerca, quindi, di fornire un
quadro generale riassuntivo:
Con l’articolo 17 della legge
146/08 si è stabilito che il tasso di interesse previsto per i
tributi comunali fosse il medesimo di quello previsto per i
tributi erariali:
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110). -
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del
sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DICONTRASTO ALL'EVASIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Articolo 17
Interessi per rapporti di credito
e debito relativi a tributi locali.
1. Le disposizioni dei commi 141,
primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli
interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle
imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di
variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei
comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il
saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre
compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura
degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno
successivo al compimento del semestre in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
In sintesi, gli interessi erano
applicabili nella misura del 5 per cento annuo (2,5 per cento
semestrale):
141. Gli interessi per la riscossione e per il
rimborso di imposte, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale,
sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio
1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 27 giugno 2003 (in Gazz. Uff., 30
giugno, n.149). - Riduzione degli interessi relativi alla
riscossione e ai rimborsi.
Articolo 3
1.
Gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, previsti dall'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per
cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi
dalla medesima data.
L’articolo 2 del DM 21.05.2009 ha
aumentato tali interessi al 4 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
In conclusione, il quadro di
riferimento per gli interessi moratori da applicarsi per gli
atti di recupero, nel caso in cui trovino applicazione il saggio
previsto per i tributi erariali è il seguente:
-
fino al 30 giugno 2003 il 5
per cento annuo;
-
dal 1° luglio 2003 il 2,75
annuo;
-
dall’1.1.09 il 4 per cento
annuo.
4.
I Consiglieri comunali e sindacati mi stanno chiedendo,
nell'eventualità di un aumento della addizionale Irpef, di
prevedere aliquate differenziate: per scaglioni di reddito, per
età del contribuente e così via.
Avrei bisogno di un parere
tecnico relativamente alle possibilità ed ai limiti di queste
differenziazioni.
Mi dicono che vi sono diversi
Comuni che lo hanno già fatto....
Risposta:
Con il
DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n.
360 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 242). è stata Istituita l'
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo
1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .
Ora, nel quadro attuale dello ordinamento tributario, il Comune
esercita la propria potestà impositiva nei limiti indicati nella
norma stessa. In sintesi, la legge statale indica i confini
entro i quali può essere applicata la norma statale. Ne consegue
che, non prevedendo la legge istitutiva della addizionale la
possibilità di differenziare le aliquote in ragione della età e
del reddito dei soggetti passivi, una disposizione regolamentare
così redatta risulterebbe arbitraria e quindi illegittima.
Peraltro, una differenziazione del trattamento in ragione della
età dei soggetti passivi risulterebbe contraria ai principi di
uguaglianza e di capacità contributiva previsti dalla
Costituzione Italiana.
Una lettura puntuale della norma
porta a limitare la facoltà del comune :
a) nel determinare l'aliquota,
(unica) fra il minimo ed il massimo;
b) di determinare la soglia di
esenzione.
Per le ragioni, anzidette, si
ritiene di esprimere parere negativo al quesito posto.
5.
Uno dei requisiti di partecipazione al bando di gara per la
riscossione e l'assistenza all'attività di accertamento è
l'iscrizione all'albo nazionale dei riscossori. Tale requisito
lo si sta richiedendo anche per tutti i componenti del
raggruppamento temporaneo.
Appare corretta questa
impostazione, nel senso che l'amministrazione può adottare tale
criterio per una maggiore garanzia, oppure e da ritenersi
un'impostazione troppo rigida per cui sarebbe opportuno chiedere
tale qualificazione solo alla mandataria?
Risposta: L’articolo 53 del
D.Lgs.n.446/97, così dispone:
Articolo 53
Albo per
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
1. Presso il Ministero delle
finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di
iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la
sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione
sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista
una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di
trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la
conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause
di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate
disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e
alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al
comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e
la verifica dei presupposti per la sospensione e la
cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza
della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre
entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi
almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo
transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle
condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto
(1).
4. Sono abrogati gli articoli da
25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
concernenti la gestione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
(1) Comma modificato
dall'articolo 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. Per
l'applicazione del presente comma vedi D.M. 11 settembre 2000,
n. 289.
Ora, dando luogo il raggruppamento temporaneo di
impresa ad un soggetto giuridico distinto dalle singole imprese
aderenti, se il raggruppamento temporaneo fosse iscritto come
tale all’albo di cui allo articolo 53 del predetto decreto
legislativo, non risulterebbe necessario che le altre imprese
partecipanti documentassero il possesso dei requisiti di legge.
Di contro, qualora il raggruppamento non sia iscritto in tale
albo, ogni partecipante dovrà dimostrare di essere iscritto ed
essere in possesso dei requisiti stabiliti dal bando per la
partecipazione alla gara.
Infatti, la giurisprudenza più recente sostiene
che le singole imprese mandanti possano far valere in giudizio
un proprio interesse, senza che ciò debba essere approvato dalla
capogruppo.
A rafforzare questo indirizzo giurisprudenziale, sia il TAR del
Veneto 1 febbraio 1988, n. 52, sia il TAR del Lazio 18 marzo
1994, n. 302 hanno decretato che la riunione temporanea di
imprese, non è che un mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna
delle imprese raggruppate persegue un interesse proprio e
distinto da quello delle sue consorti, che non può non essere
tutelabile, occorrendo, anche attraverso le opportune operazioni
giudiziarie.
Più specificatamente, secondo il TAR del Lazio, ciascuna delle
imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di imprese
è legittimata a proporre, singolarmente ricorso giurisdizionale
a tutela del proprio interesse, atteso che il raggruppamento
costituisce esclusivamente il mezzo tecnico attraverso il quale
ciascuna delle imprese associate persegue un interesse proprio e
distinto da quello delle sue consorti, interesse che deve
necessariamente essere tutelato anche in via giudiziaria.
In conclusione, se il raggruppamento temporaneo,
come probabile, non è iscritto nell’albo in argomento, non
basterebbe l’iscrizione del capogruppo, necessitando che ogni
impresa partecipante sia in possesso dei requisiti previsti dal
bando di gara.
6.
Abbiamo vinto un ricorso in Cassazione dobbiamo notificare la
sentenza alla controparte? E se sì solo tramite Ufficiale
Giudiziario o è sufficiente il messo comunale?
Risposta: La notifica della
sentenza non è dovuta ed è anche un adempimento inutile, posto
che contro le sentenze della Cassazione (se senza rinvio alla
CTR) non è più possibile ricorrere. Deve, invece, procedere alla
riscossione della pretesa, limitatamente alla parte non riscossa
e da riscuotere, motivando l'atto di recupero, citando gli
estremi della sentenza.
7.
La riduzione delle sanzioni in vigore dal 01.02.2011 per il
ravvedimento operoso si opera dalla data di variazione delle
sanzioni o dalla data della violazione stesa.
Nel senso che le nuove sanzioni
vanno applicate anche per l'omesso versamento a saldo 2010 o si
devono applicare dall'acconto 2011?
Le chiedo gentilmente
conferma per le sanzioni per l'accertamento con adesione se
vanno applicate dal 01.02.2011 .
Risposta: Non condivido la
Circolare IFEL. Ritengo sulla base del favor rei che l'aumento
sanzionatorio non possa che riguardare le infrazioni compiute a
decorrere dall'1.2.2011, ne consegue che anche il ravvedimento
operoso le maggiori sanzioni riguarderanno le infrazioni 2011.
Infine, si ritiene che il
recepimento di tali disposizioni non richieda un recepimento
regolamentare.
8.
Mi chiedo quale sia l'organo competente a deliberare l'aliquota
dell'addizionale Irpef.
Avendo stabilito l'aliquota con
regolamento, direi il Consiglio, ma sento diversi comuni che
fanno una conferma con delibera di Giunta. Cosa ne dice ?
Risposta: La competenza, in
questa materia, come per l'ICI e diversamente dalle altre
tariffe, è del CC, essendo l'aliquota, una potestà
regolamentare.
9.
L'art.43 d.lgs.267/2000 consente ai consiglieri comunali un
ampio accesso agli atti amministrativi. Come vanno lette le
limitazioni stabilite dall'art. 24 della legge 241/1990 con i
gli ampi poteri concessi? In particolare nel nostro comune un
consigliere chiede di accedere (visionare ed estrarre copie)
agli accertamenti e atti di adesione I.C.I. di un particolare
contribuente. Visionando la giurisprudenza e la dottrina di
merito esse si sono espresse nei confronti delle richieste
presentate dal contribuente interessato dai provvedimenti
tributari e non nei confronti di un terzo.
Risposta: Secondo la più recente
interpretazione della legge 241/90 sussiste in capo al
consigliere comunale il diritto di accedere ai docenti
richiesti. Al riguardo si segnalano:
TAR Campania – Napoli, sentenza
n. 26573/2010: consiglieri diritto di accesso alla lista dei
contribuenti.
I consiglieri comunali e
provinciali hanno il diritto di accedere agli atti e di ottenere
dagli uffici tutte le notizie e informazioni utili allo
svolgimento del loro mandato.
Chiarimenti della commissione istituita dalla
legge 241. Consultabili cartelle e verbali di sinistri. Il
consigliere può visionare elenchi anti evasori e tabulati
Il consigliere può acquisire i
tabulati delle telefonate fatte in comune e l'elenco dei
cittadini non in regola con i tributi locali; e può anche avere
deliberazioni e atti preparatori via mail. Per il privato porte
aperte alle richieste di avere la copia delle cartelle
esattoriali e i verbali dei sinistri stradali. La commissione,
attribuisce ai consiglieri comunali non il semplice diritto
d'accesso a «documenti», ma il più ampio diritto di ottenere
«tutte le notizie e le informazioni in loro possesso» utili al
mandato. Quindi anche il tabulato telefonico può essere una
fonte di informazioni utile al mandato e ciò basta a legittimare
il diritto di accesso del politico (parere 14 dicembre 2010.)
Ovviamente il consigliere
risponderà direttamente nel caso di violazione della privacy e
del dovere di segretezza.
10.
Il Comune ha realizzato nell'anno 2010 un impianto fotovoltaico
a terra di potenza pari a 99,60 kw. Si riteneva che in base alle
disposizioni della legge finanziaria 2009 il Comune, essendo
inferiore a 20.000 abitanti, potesse effettuare lo scambio sul
posto. Da una verifica con il GSE risulta che non è possibile
effettuare tale scelta, pertanto il Comune dovrà fatturare al
GSE tutta l'energia prodotta e riceverà dall'ente gestore le
fatture relative all'energia consumata. Si richiede di sapere
quale sia il comportamento da tenersi da parte del Comune per
quanto attiene: IVA:
- E’ necessario aprire una
specifica posizione IVA?
- L'attività diventa di tipo
commerciale?
- L'IVA sulle fatture emesse dal
gestore è deducibile?
- L'IVA sulla costruzione
dell'impianto è deducibile? IMPOSTE DIRETTE
- Il Comune è tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi?
- A quali imposte è soggetto?
- Quali sono gli oneri
deducibili?
Vista la difficoltà riscontrata
con l'Ente gestore si prega di indicare tutte le soluzioni alla
problematica e se esistono altri adempimenti a carico di questo
Comune.
Risposta: La questione
prospettata va risolta alla luce di quanto previsto dallo
articolo 36 del DPR 633/72 e allo articolo 74 del DPR 917/86.
Ciò premesso, si precisa:
a)
che la partita IVA è unica, pur in presenza di una pluralità di
attività commerciali svolte dal medesimo soggetto passivo. Per
il caso descritto, si suggerisce a codesto Comune, perché più
vantaggioso, di procedere ad una variazione IVA iscrivendo tale
nuova attività, optando per separazione di tale attività
dalle altre, come consentito dallo articolo 36 del DPR
633/72, al quale si fa rinvio, e ciò al fine di recuperare l’IVA
assolta sugli acquisti per tale attività interamente, poiché
altrimenti l’IVA corrisposta sarebbe dedotta solo pro quota.;
b)
l’attività è da considerarsi commerciale;
c)
l’IVA corrisposta al gestore è deducibile;
d)
l’IVA corrisposta per la costruzione dell’impianto è deducibile;
e)
il Comune non deve presentare la dichiarazione dei redditi, ma
la sola dichiarazione IVA, essendo esonerato alla relativa
presentazione ai sensi dello articolo 74 del DPR 917/86, che
così dispone:
Articolo 74
Stato ed enti pubblici (1).
Art. 74.[88]
1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demanio collettivo, le comunità montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta (2).
11.
Stante che il Comune ha superato i 10.000 abitanti e che ai
sensi dell’articolo 43 Dlgs 507/93 è entrata in fascia IV:
· se l’adeguamento delle
tariffe ( tosap e Pubblicità) almeno al minimo della nuova
classe IV sia dovuto per legge o sia una scelta
dell’amministrazione, potendo restera nelle tariffe precedenti
· se a supporto
dell’adeguamento per legge almeno alle tariffe minime della
nuova classe, oltre al parere della corte dei conti del 2009
Emilia Romagna ci siano altri riferimenti
Risposta: L'obbligazione
tributaria ha carattere obbligatorio, così che tale adeguamento
riveste atto dovuto, determinandosi di contro, responsabilità di
danno erariale. Il parere della Sezione indicata della Corte dei
Conti, pur rimanendo il solo, è la logica conseguenza della
irrinunciabilità, anche se parziale, della obbligazione
tributaria.
12.
E’ ammissibile la riscossione delle contravvenzioni del codice
della strada mediante ingiunzione fiscale?
Risposta: Certamente, si, come
chiarito dalla Cassazione:
Circolazione stradale - Sanzioni
amministrative - Art. 52, comma 6, del d.lg. n. 446 del 1997 -
Riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle province e
dei comuni - Rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del
codice della strada - Applicabilità - Fondamento
Le somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice
della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle
province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg.
15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis,
anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24
dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla
riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14
aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre
entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e
che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n.
78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n.
102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare
l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa
espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i
quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del
testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni
amministrative derivanti dalle violazioni al codice della
strada, di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285.
Cassazione civile, sez. II, 09/04/2010, n. 8460
13.
Il vigente regolamento comunale di organizzazione dispone che
gli elenchi delle determinazioni adottate durante il mese
precedente sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, per garantire la conoscibilità e la trasparenza.
Poiché sino al 31 12 2010 le
determinazione del Servizio Tributi venivano pubblicate
integralmente, non in elenco, all’albo pretorio, volevo
chiederle se esiste una normativa che impone la pubblicazione
del testo dei provvedimenti tributari (determinazione) all’albo
pretorio ovvero se è legittimo pubblicare solo l’elenco dei
provvedimenti/determinazioni tributari.
Risposta: Per quanto riguarda i
comuni l'articolo 124 del testo unico enti locali dispone che
"tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
A ciò si aggiunga quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo
testo unico, che statuisce che tutti gli atti
dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa disposizione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco
conformemente a quanto previsto nel regolamento in quanto la
loro diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle
persone...".
Questo è dunque il quadro normativo piuttosto scarno previsto
dal testo uncio; occorre, peraltro, dire che la normativa in
tema di privacy fa salve le disposizioni in tema di pubblicià e
trasparenza disponendo espressamente il solo divieto di
diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute.
Fatta questa premessa, una
interpretazione letterale delle disposizione di legge citate non
comporterebbe l'obbligo di pubblicare il testo integrale delle
determine tributarie, specie se si considerare che secondo
taluni esse potrebbero avere carattere di riservatezza e quindi
essere rilevanti per la privacy . Il Comune nell'ambito della
propria potestà regolamentare potrebbe dettare le regole
desiderate. Al momento, quindi, ritengo che la pubblicazione del
solo elenco sia più che sufficiente a rendere note le decisioni
degli Organi burocratici del Comune, potendo caso mai i
consigliere richiedere il relativo testo integrale.
14.
Le nuove sanzioni tributarie si applicano per le infrazioni
commesse a partire dal 1 febbraio 2011 come il ravvedimento
operoso, oppure sono immediate? Abbiamo una divergenza di
opinioni con altri colleghi
Risposta: In base al principio
del favor rei, l'incremento sanzionatorio non può che operare
che per le sole infrazioni compiute dal primo febbraio c.a. Ne
consegue che per i tributi comunali, avendo i medesimi carattere
annuale, le maggior sanzioni troveranno applicazione per le
infrazioni compiute dopo tale data, come ad esempio per il
ravvedimento operoso dello acconto ICI 2011.
Una diversa interpretazione si
porrebbe in contrasto con:
a) l'articolo 3 del D.Lgs.n.472/97;
b) l'articolo 3 dello statuto del
contribuente (legge 212/00);
c) con la Costituzione Italiana.
15.
Il Comune di XXX ha emesso accertamenti ICI, anno di imposta
2005, nel mese di dicembre 2010, consegnati all’Ufficio postale
entro il mese di dicembre 2010, ma notificati ai contribuenti
nei primi giorni del mese di gennaio 2011.
A seguito di numerose richieste
di annullamento per prescrizione dei termini, richieste di
rettifiche ed annullamenti, la giunta ha approvato un atto di
indirizzo di sospensione per rinvio scadenza dei termini
per effettuare i versamenti e per proporre i ricorsi. Per
emettere tale provvedimento è necessario sapere se c’è una
norma che preveda, all’interno dell’istituto dell’autotutela,
tale possibilità.
Risposta: Tale deliberazione è
illegittima nella parte in cui sospende il termine per
ricorrere, posto che alcuna disposizione di legge lo acconsente.
Infatti, il comma 1bis dello
articolo 2-quater del DL 564/94, convertito dalla legge 656/94,
prevede la facoltà del Comune di disporre la sospensione degli
effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato e non
anche la sospensione dei termini per ricorrere.
Altresì, si fa rilevare che
l’articolo 21 del D.Lgs.n.546/92 non prevede alcuna deroga al
termine per ricorrere.
16.
Devo procedere ad affidare alla società che gestisce il software
dei tributi il servizio relativo alla riscossione diretta ICI
anno 2011(la ditta effettua la bonifica dei dati della mia banca
dati incrociando i dati del catasto, elabora la nota informativa
da inviare ai contribuenti ICI e stampa i bollettini di
pagamento ICI senza indicare l'importo)si chiede se per questo
tipo di affidamento è necessario richiedere al CIPE il CUP
(codice identificativo di progetto), e se è necessario
richiedere anche il CIG. Questo tipo di affidamento è da
intendere come un investimento pubblico? Non conosciamo,
purtroppo molto bene la normativa né tantomeno siamo riusciti a
reperire adeguato materiale normativo
Risposta: La questione va
valutata alla luce di quanto previsto dal comma 5 dello articolo
3 della legge 136/2010 che così dispone:
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino
all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della
societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello
spazio destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento (9).
A sua volta l’articolo 11 della
legge 3 del 2003 così dispone:
Articolo 11
(Codice unico
di progetto degli investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalità di cui all'articolo
1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio
degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento
pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla
predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono
in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
Ne consegue che nel caso
descritto è necessaria l’attribuzione del GIG, ma non anche del
CUP, non potendosi considerare l’intervento descritto un
investimento pubblico.
17.
In merito agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità
flussi finanziari) si chiede se occorre o meno indicare il
codice CIG per i seguenti casi di pagamenti:
- a favore di
amministratori condominiali per spese riferite ad alloggi ERP
(edilizia residenziale pubblica) posti in condomini privati ma
di proprietà del Comune;
- a favore delle Poste
Italiane per l’affrancatura della corrispondenza (lettere,
raccomandate) o per la postalizzazione (stampa, imbustamento,
recapito) di comunicazioni/atti del Comune.
- a favore di
Associazioni Nazionali riconosciute o di categoria quali ad es.
ANUTEL – ANCI – IFEL ecc.;
Risposta: Le disposizioni di cui alla
deliberazione del 15 febbraio 2010
della Autorità di vigilanza dei contratti pubblici si
riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti
all'applicazione del D.Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", ed
aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la
realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei
settori "speciali", indipendentemente dalla procedura
adottata o dal contratto affidato.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo le
seguenti fattispecie:
-
le gare per l'acquisto di
energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di
acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
-
i contratti di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del Codice.
Ne consegue che tale codice deve
essere indicato per tutti i soggetti sopra indicati.
18.
Il nostro direttore generale sostiene che il costo del
buono pasto per il prossimo anno scolastico 2011/2012 deve
essere approvato entro il termine di approvazione del Bilancio
(31/03/2011) come si evince dalla nota allegata che mi è stata
inviata proprio dal nostro direttore generale.
Nel nostro comune il costo del
buono pasto viene determinato successivamente all’aggiudicazione
della gara del servizio mensa. L’attuale servizio mensa, che
prevede un costo del pasto di € 3,63, scadrà il prossimo
31/08/2011. Non avendo ancora espletato la gara per il prossimo
anno scolastico 01/09/2011-31/08/2012 come si fa a determinare
il costo del servizio in anticipo?
Risposta: In assenza di certezze
in ordine alla quantificazione del costo in argomento, si
consiglia di non approvare le nuove tariffe e ciò sulla base del
principio dettato dal comma 169 dello articolo 1 della legge
296/06 per il quale silenzio equivale a conferma. Nel caso in
cui dalla gara dovesse emergere un costo maggiore il Comune
potrà intervenire modificando le tariffe in corso d'anno ai
sensi del comma 1 bis dello articolo 54 del D.Lgs.n.446/97. Si
riportano qui di seguito le disposizioni sopra richiamate.
COMMA 169
169. Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
Articolo 54
Approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici.
1. Le province e i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione (1).
1- bis . Le tariffe ed i prezzi
pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel
corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non
ha effetto retroattivo (2).
19.
In caso il contribuente non avesse adempiuto va segnalato
all'Ufficio del registro entro il termine di 30 giorni?
Risposta: Si conferma tale
termine, così come previsto dallo articolo 19 del DPR 642/72 che
sotto si riporta.
Articolo 19
Obblighi degli arbitri, dei
funzionari e dei pubblici ufficiali.
Salvo quanto disposto dai
successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i
dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici
territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici
ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non
possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la
produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o
enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in
regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli
atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono
essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per
l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per
la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente
ufficio del registro
entro trenta giorni dalla data di ricevimento
ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del
provvedimento giurisdizionale o del lodo (1).
20.
Al fine di poter verificare il corretto adempimento in ordine
all'imposta di bollo, sui ricorsi avverso gli avvisi di
accertamento ICI presso le Commissione Tributarie, chiediamo:
- ogni quante pagine deve essere
apposta la marca da bollo ?
- se oltre al ricorso vanno
conteggiati anche gli allegati ?
- se si devono conteggiare anche
le facciate bianche?
Risposta: La marca di bollo deve
essere apposta ogni 4 pagine. Gli allegati non debbono essere in
bollo. Le pagine in bianco facenti parte del solo ricorso vanno
conteggiate.
21.
Nei casi di ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione previsto nel permesso di costruire si applicano le
sanzioni nella misura indicata dall'art.42 del T.U. D.P.R. n.
380/2001 e s.m. (dal 10% al 40% a seconda dei giorni di ritardo
nei versamenti). Si chiede di conoscere se ci sono delle
possibilità per l'ente di modificare in diminuzione le predette
misure sanzionatorie , quali sono i riferimenti normativi ed i
provvedimenti da adottare.
Risposta: Le sanzioni, al pari
delle obbligazioni in genere, sono coperte da riserva di legge,
così che nel silenzio della norma non è consentito al Comune di
regolamentare in modo diverso la relativa disciplina.
Infatti, l’articolo 23 della
Costituzione Italiana così dispone:
Articolo 23
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
In conclusione, stante la
previsione tassativa della norma sanzionatoria citata, il Comune
non potrà intervenire nel senso indicato e dovrà procedere alla
applicazione delle sanzioni avendo riguardo a quanto previsto
dallo articolo 42 del DPR 380/01.
22.
Due coniugi hanno comprato nel 2005 un terreno agricolo, non
hanno fatto alcuna dichiarazione nè effettuato versamenti ICI,
quindi ho emesso avvisi di accertamento per il
recupero dell'imposta non versata per le diverse annualità
d'imposta. I due contribuenti hanno presentato un unico ricorso,
sottoscritto da entrambi i coniugi per le diverse
annualità d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008. A parte il merito (
si tratta di evasione totale di
versamento!) vorrei eccepire in sede di costituzione in
giudizio l'inammisibilità del ricorso collettivo e
cumulativo nel processo tributario. Cosa ne pensa?...
Risposta: La tesi da Lei espressa non è condivisa dalla
giurisprudenza della cassazione. Infatti, per giurisprudenza
costante è ammissibile il ricorso cumulativo, ossia, come nel
caso in esame con un unico ricorso il ricorrente si oppone a
più accertamenti (Cassazione n. 7359/02). Di contro, non sarebbe
ammesso se fra i vari atti non vi fosse un rapporto di
connessione
oggettiva (Cassazione 197/1991). La dottrina ammette anche il
ricorso collettivo-cumulativo ossia di più ricorrenti contro più
atti, a condizione che esistano elementi di connessione
oggettiva e soggettiva (vedasi il Nuovo processo tributario -
Giuffré editore - 2^ edizione 2004, pag. 223).
Ne consegue che nel caso descritto il ricorso proposto, essendo
collettivo-cumulativo, non potrebbe essere considerato
inammissibile.
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