Quesiti
completi:
1.
Abbiamo spedito in questi giorni
per RR avvisi ici annualità 2005- il contribuente non ritira la
RR la notifica si intende comunque valida con la data di
spedizione oppure l'atto diventa inesigibile se decorrono i 10
gg e si va al nuovo anno.
cordialmente Emanuela
Risposta: Si ritiene che la
notifica sia effettuata decorsi 10 giorni da quando è spedita la
raccomandata che lo avvisa della giacenza (articolo 8 legge 890
del 1982).
E quindi si va all'anno nuovo.
2.
Una
cittadina, non imprenditrice agricola, possiede al 50%
con il fratello - imprenditore agricolo - alcuni terreni
individuati come edificabili dal pgt. I terreni vengono
utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal fratello
imprenditore agricolo. La cittadina ha sempre versato la sua
quota considerando i terreni come edificabili, ora mi chiede il
rimborso per gli anni 2009 e 2010 sulla base della sentenza
della corte di cassazione(sez. tributaria) n. 15566 del
14.05.2010 depositata il 30.06.2010 secondo la quale un terreno
edificabile appartenga a più soggetti, di cui uno solo, in
qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale, lo utilizza per l'esercizio dell'attività
agricolo, entrambi i proprietari possono considerare l'immobile
"terreno agricolo" e quindi con l'applicazione del beneficio
previsto dall'art. 2 comma 1 lett.b) secondo periodo del d.lgs.
504/92.
E’ dovuto il rimborso? che tipo
di controlli debbo fare?
Risposta: Non condivido tale
sentenza, in considerazione del carattere personale e non
oggettivo dell'ICI. Una sentenza della Cassazione, seppure
importante, vale solo per il caso trattato. Se Lei la pensa come
me non rimborsi e nel caso probabile di ricorso resista in
giudizio con dette argomentazioni.
3.
Un
contribuente, residente in una casa di proprietà al 100% in
altro comune, è anche proprietario al 50% con la moglie
dell'abitazione sita nel territorio del nostro Comune dove la
moglie ha la residenza. Da solo lui, da sola lei.
Detto contribuente non paga l'ICI
nel Comune di residenza mentre paga l'Ici sul
50% dell'abitazione nel nostro Comune.
Ora il Comune di residenza del
contribuente in parola invia un avviso di accertamento
ICI contestando il fatto che non vi risiede con la famiglia
!!!!!!!Citando la Cassazione !!!
Lui dice ma io se pago il 50%
della casa tenuta a disposizione nel comune di …… e risiedo a ……
dove godo dell'esenzione ICI abitazione principale in quanto
residente, devo separarmi ufficialmente dalla moglie?????????Da
qualche parte avrò diritto all'esenzione abitazione principale e
dove se non nel Comune di residenza?????
Il citato Comune si è così
attivato anche nei confronti di altre famiglie dove la moglie e
i figli sono loro residenti, ma non il marito, contestando per
questo fatto che la famiglia del contribuente non risiede!
La mia collega dell'anagrafe mi
dice che i coniugi non hanno più l'obbligo di legge della
convivenza!!!!
Come devo io comportarmi in casi
analoghi di famiglie di fatto divise?????????
Risposta: L'abitazione principale
è riferita alla famiglia. Se i coniugi non sono separati
legalmente, il soggetto passivo che risiede nel suo comune, ma
la famiglia del quale risiede in altro comune, non deve essere
esentato. Lei deve guardare alla posizione del Comune suo. Nel
caso descritto toccherà a costui dimostrare che poiché la dimora
abituale sua e della sua famiglia è nel suo comune deve essere
esentato, ma prima deve accettare le indicazioni del Comune di
residenza (fittizia) e non ricorrere contro tale
interpretazione.
4.
Può
essere considerato abitazione principale, quindi con le relative
agevolazioni, un immobile censito nella categoria catastale A07
ma intestato, in parti uguali, ad una persona fisica ed a una
Società? Il contribuente applica le agevolazioni prima casa con
aliquota agevolata e detrazione al 100% fino al 2007.
Risposta: Le società non possono
godere della esenzione, non avendo né famiglia né residenza
anagrafica. La persona fisica se residente, è esente dal 2008,
mentre è completamente da assoggettare la società con aliquota
ordinaria.
5.
sigg. Bonati Giovanni e …… (fratelli) sono proprietari di due
A07 e di un C06 ciascuno per il 50%. Si tratta di una villa
monopiano suddivisa in due unità abitative accatastate
separatamente (allego visura). Giovanni risiede in uno dei due
A07 con la sua famiglia, …. nell'altro con la sua famiglia. Dal
2008 non versano più l'ici. Per entrambi abbiamo emesso avviso
di accertamento per l'anno 2008 esentando l'a07 e il c06 presso
il quale risiedono, ma procedendo al recupero dell'imposta per
il secondo a07 (in ragione del loro 50% di possesso). Ci
contatta il loro studio di commercialisti dicendo che
assolutamente l'imposta non è dovuta perchè entrambe le unità
immobiliari sono adibite ad abitazione principale. Come ci
comportiamo?
Risposta: Il comportamento al riguardo assunto da codesto Comune
è corretto. Infatti, il Ministero delle Finanze con la
risoluzione n. 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso
precisa."Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è
proprietario dell’immobile per il 50%; B per il 30% e C per il
20%, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto
da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione
disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI
calcolata sulla base della propria quota di possesso.
".
In sintesi, secondo il Ministero
delle Finanze l'abitazione principale è il luogo ove il soggetto
passivo risiede, così che il contitolare che usa l'abitazione
principale utilizzata da un altro contitolare non può essere
esentato.
In conclusione, fino a quando non
sarà formalmente fatta una divisione con atto pubblico delle
contitolarità, i due contitolari dovranno continuare a pagare
l'ICI per la quota di proprietà riferita alla abitazione
principale utlizzata dall'altro contitolare.
6.
Un
contribuente abitante nel centro di ……. (Casa singola anzi
palazzo) ha un lotto di mq. 2460 vicino a casa sua (naturalmente
terreno edificabile residenziale in area già urbanizzata). Fino
al 21/11/2002 nessun problema; ha sempre pagato l'ICI come
terreno edificabile anche se abbiamo dovuto accertarlo per via
della valorizzazione da lui fatta (troppo bassa rispetto al
vero valore). In data 21/11/2002 ha fatto accatastare il
terreno all'urbano facendolo diventare il cortile o il giardino
di casa (è tuttora una A/2) e smettendo di pagare l'ICI (mi sono
sempre chiesto se una A/2 possa avere un giardino tanto grande
senza diventare una A/1 o una A/8). L'abbiamo accertato e lui
ha chiesto l'accertamento con adesione (atti relativi agli anni
2002, 2003 e 2004). Il contribuente, assistito dal suo
Commercialista, ha fatto le sue valutazioni, noi abbiamo fatto
le nostre e in data 07/02/2007 abbiamo raggiunto l'accordo e
firmato il verbale di accertamento con adesione riconoscendo a
lui una minor valorizzazione rispetto ai valori della tabella
deliberata dalla Giunta. Tutto ok, pensavamo di aver sistemato
la questione ma ora ci arriva una richiesta nella quale ci
chiede di rivedere la nostra posizione in quanto c'è una
recente sentenza della Cassazione (n. 22129 dep. 29/10/2010)
che stabilisce, a suo dire, un principio in base al quale il
suo terreno non paga ICI come terreno edificabile e ci chiede
la restituzione dell'ICI pagata dal 2002 al 2010. Io sarei
tentato di dare una risposta di diniego secca su tutta la linea
ma volevo prima il conforto del suo parere in quanto è quasi
certo che tale diniego venga ricorso. Quali sono inoltre,
secondo lei, gli argomenti/motivazioni sui quali dovrei battere
maggiormente nella risposta?
Risposta: Il rimborso non deve essere fatto e tale area deve
continuare ad essere assoggettata ad ICI. Infatti, come si
evince dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.218/97
l'adesione non è impugnabile:
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva
ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta
eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui
redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo,
in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la
definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di
cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
La sentenza citata è stata interpretata in malo modo dalla
stampa, tanto che è stato accolto il ricorso proposto in
Cassazione dal Comune di Bolzano. In sintesi, le aree
edificabili, anche se pertinenziali, pagano l'ICI se, come nel
caso descritto, il carattere pertinenziale non è giustificato da
esigenze economiche. In sintesi, se la casa è di 300 metri
l'esenzione non può riguardare una area edificabile di 1000 mq:
Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile pertinenziale
esente solo se giustificata da esigenze economiche, estetiche o
di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze
(economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza
tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare il
prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione
in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come
rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di
pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un
risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria
dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area
fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla
edificabilità, occorre che intervenga una aggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto
e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in
un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".
7.
Lunedì mattina, abbiamo la prima udienza di trattazione del
ricorso in commissione tributaria provinciale del circolo
President Tennis Club (non so se si ricorda, ma si tratta di un
ricorso presentato dal contribuente nel 2007 e per il quale la
mia collega Caterina Sassi le aveva già chiesto consulenza). In
sintesi, trattasi di una associazione sportiva dilettantistica,
la quale possiede due fabbricati; un A/3 adibito ad abitazione
del custode e un D/6 adibito in parte a palestra ed in parte a
ristorante. Gli accertamenti che il comune ha emesso per
mancata dichiarazione e mancato versamento dell'imposta,
vertono specialmente sul fatto che una parte del D/6 è adibito
a bar/ristorante concesso in comodato a terzi, all'interno del
quale, "sembra" peraltro possano accedere anche soggetti non
soci.....comunque il comune sostiene che, stante questo fatto,
viene a decadere la destinazione esclusiva dell'immobile ad
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc. ai sensi
dell'articolo 7 lettera i) del D.Lgs. 504/92. Le chiedo
pertanto se ha da trasmetterci qualche recente sentenza o
parere a favore del Comune da poter utilizzare lunedì mattina
in Commissione > Tributaria.
Risposta: Come è noto l'esenzione di cui allo articolo 7 lettera
i) del D.Lgs.n.504/92 richiede il soddisfacimento di due
condizioni, la prima di carattere soggettivo. Deve essere un
Ente non commerciale, così che sono da assoggettare le società
di ogni tipo (la società ricorrente è una
associazione oppure una società, perché se lo fosse sarebbe già
da assoggettare). La seconda condizione concerne l'utilizzo che
deve essere fatto dallo stesso soggetto passivo, per finalità
non commerciali. Ad esempio se il ristorante non è condotto dal
soggetto passivo già si determinerebbe l'assoggettamento di
detto immobile. Peraltro, ai sensi della legge 460/97 le società
sportive, se non svolgono attività nei confronti dei soggetti
svantaggiati, quali handicappati, ecc ossia soggetti che
accedono gratuitamente ai servizi non sono considerati esenti
dal pagamento dei
tributi. Le riporto qui una massima significativa della
Cassazione:
Ai fini del trattamento agevolato in materia di imposte sui
redditi e regime i.v.a. in favore di associazioni sportive
dilettantistiche ed altri enti associativi, non è sufficiente la
sussistenza dei meri requisiti formali: non rilevano, di per sé,
l'appartenenza dell'ente alle categorie ritenute di
rilevanza sociale - e dunque agevolate - né la conformità dello
statuto alle disposizioni ex d.lg. n. 460/97, ma è necessario
che le prestazioni offerte ai soci siano realmente erogate nelle
modalità prescritte.
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2010, n. 11456
8. Un contribuente ha fatto accatastare all'urbano nell'anno
2009 un ex f.r.. Dall'anno 2009 ha versato correttamente
l'imposta dovuta. Considerando che nel DOC.FA è stato indicato
dal suo Geometra che i requisiti di ruralità sono stati persi
nell'anno 2000, il comune può recuperare gli anni precedenti ha
decorrere dall'anno 2005 o dall'anno 2006?
Risposta: Ritengo recuperabile il
tributo almeno dal 2005, in virtù di quanto previsto nel caso di
irregolarità catastali, dal comma 337 dello articolo 1 della
legge 311/04.
9. In data 15/12/2010 una
contribuente ha presentato richiesta di rimborso per gli anni
2005/2009 motivata dal fatto che l'abitazione principale di cui
è proprietaria è stata erroneamente dichiarata fin dal 1992 (ai
fini I.S.I.) come categoria A/8 mentre in realtà apparterrebbe
alla categoria A/7.
Dalla visura effettuata d'ufficio tramite SISTER (che si allega
alla presente mail), per tale fabbricato non risulta tuttora
alcun dato di classamento (né categoria, né classe né rendita),
ma solo i dati
identificativi relativi al foglio, particella e subalterno. Ad
integrazione della richiesta di rimborso la
contribuente ha presentato l'istanza per l'attribuzione della
rendita catastale ai sensi dell'art.
12 della Legge 13/5/88 n. 154 presentata all'U.T.E. di Bergamo
in data 30/06/1988 (che si allega alla presente mail), dalla
quale risulta il classamento dell'immobile nella categoria A/7
da parte dell'U.T.E.e la notifica dello stesso alla contribuente
in data 31/01/1989. Nonostante ciò, la contribuente ha
continuato a pagare ai fini I.C.I. l'immobile come categoria
A/8:
come dobbiamo comportarci in merito alla richiesta di rimborso,
tenuto conto che dalla visura catastale non risulta alcun
classamento?
Risposta: Il diritto al rimborso è dato dalla certezza della
relativa sussistenza. Ora, poiché, forse per probabile errore
materiale, non risulta iscritta per detto fabbricato la R.C.,
il rimborso non è dovuto, in virtù di quanto indicato dal comma
2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 ,che fa riferimento alla
rendita iscritta in catasto. Risponda, dunque, che allo stato
attuale degli atti il rimborso non può essere concesso,
invitando il contribuente a richiedere al Catasto l'iscrizione
della r.c.
Una volta iscritta la r.c. il contribuente avrà diritto al
rimborso della maggiore imposta corrisposta per gli ultimi
cinque anni antecedenti la data di presentazione di detta
istanza.
10. Nel 2009 abbiamo inviato alla
Prefettura competente la dichiarazione attestante le minori
entrate derivanti Immobili D per un totale di €.83.528,10
relative all'anno 2008;
nel 2010 abbiamo ripresentato la
sopra citata dichiarazione per un importo aumentato a
€.88.872,98 ma il Ministero ci ha rimborsato lo stesso importo
di €.83.528,10 erogato l'anno precedente.
Forse perchè dopo l'erogazione
del primo importo è da considerarsi consolidato e non dobbiamo
più mandare nè dichiarazioni nè aspettarci un importo maggiore a
€.83.528,10?
Risposta: Probabilmente
l'incremento risulta inferiore allo 0,5 della spesa corrente,
così come previsto dal comma 1 del presente decreto ed
interpretato dai ministeri competenti
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre,
n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite
catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
Articolo 2
Contributo statale
1.
A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni
che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa
dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai
contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in
misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima
sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo
0,5 per cento della spesa corrente risultante dal
bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata
la perdita, definitivamente assestato.
11. Due coniugi sono usufruttuari
vitalizi dell'abitazione dove hanno la residenza mentre la nuda
proprietà è del figlio. Dopo la morte di uno dei due coniugi, il
coniuge superstite ha il diritto di abitazione sull'intero
immobile?
Risposta: Nel caso di morte dello
usufruttuario non si realizza il diritto di abitazione del
coniuge superstite (consolidamento della proprietà piena). Ne
consegue che nel caso descritto il figlio diviene soggetto
passivo per il 50 per cento.
12. Si chiede alla S.V. se un
immobile censito nella categoria catastale A2 è considerato
rurale se posseduto da un coltivatore diretto, agricoltore.
Risposta: Con costante e
consolidata giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione, a
cominciare dalla sentenza 18565/09, considera esenti solo i
fabbricati, che pur essendo rurali, siano accatastati nelle
categorie A6 oppure D10. Ne consegue che tale fabbricato,
seppure rurale, non può essere esentato dal pagamento dell'ICI.
13. Abbiamo ricevuto dal nostro
Ufficio Tecnico nuova relazione con allegate fotografie e la
dichiarazione del nostro Tecnico che dice che “l’immobile non è
in condizioni tali da essere dichiarato agibile”, cosa possiamo
fare a questo punto noi? Come ci comportiamo? Possiamo, o,
dobbiamo obbligarlo ad accatastare gli immobili in altro modo?
Risposta: La riduzione di cui al
comma 1 dello articolo 8 del D.Lgs.n.504/92, compete dal momento
dalla proposizione della domanda, a prescindere dalla categoria
catastale ed è subordinata unicamente alla dichiarazione di
inagibilità ed al non uso.
14.
Una Ditta è in
liquidazione e non ha pagato l’ICI su un area fabbricabile dal
2005 al 2010 il Comune ha provveduto ad accertare l’imposta
evasa più sanzioni ed interessi ora il liquidatore si dichiara
disponibile a pagare il debito ICI dal 2005 al 2010 ma solo per
la pura imposta ICI evasa ciò è possibile? Il Comune può
sgravare sanzioni ed interessi? Deve emettere degli atti in
rettifica a quelli precedentemente notificati?
Risposta: Le sanzioni, al pari del tributo e
degli interessi hanno carattere accessorio e trovano automatica
applicazione salvo che non sussista una causa di
giustificazione, di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97. Non
è causa di giustificazione la mancanza di risorse finanziarie
idonee per soddisfare il debito tributario. Per tali motivi non
possono essere annullati o rettificati gli atti emessi. Anzi, la
situazione descritta suggerisce di procedere tempestivamente
alla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo e nel caso
di mancato pagamento, se la somma supera 8000 euro, procedere
alla iscrizione di ipoteca dell'area, avvalendosi a tal fine di
un legale.
15. Un Coltivatore proprietario
di 2 A/06, residente in altro Comune (conduce il fondo) per n.
1 A/06 ha pagato ici per il secondo abbiamo emesso accertamento
è corretto?
RISPOSTA: L'esenzione per gli
edifici rurali prescinde dalla residenza del soggetto passivo e
necessita unicamente l'utilizzo del fabbricato da parte di un
imprenditore agricolo. Secondo giurisprudenza costante della
Cassazione, a decorrere dalla sentenza n. 18565/09, l'esenzione
dei rurali è subordinata al fatto che essi appartengano alle
categorie A6 oppure D10. Ora, poiché secondo il catasto non
possono mantenere la categoria A6 i fabbricati che abbiano
costruito servizi igienici interni, si consiglia di procedere a
corrispondente verifica ed in caso di realizzazione di tali
opere interne di ordinare la variazione catastale ai sensi del
comma 336 dello articolo 1 della legge 311.04.
16. Abbiamo emesso avviso di
accertamento per parziale versamento ad una contribuente che
aveva versato l'imposta sulla base delle rendite proposte. Noi
abbiamo proceduto al recupero dell'imposta applicando la rendita
rettificata retroattivamente fino dalla data di
costituzione dell'immobile. La contribuente contesta
l'applicazione retroattiva e mi presenta il documento (scaricato
da internet) che Le allego (si veda la parte evidenziata in
giallo a pag 3 e 4). Mi chiede quale sia il riferimento
normativo specifico che prevede l'applicazione retroattiva della
rendita definitiva, da sottoporre all'esame del suo
commercialista che, invece, sostiene che i provvedimenti di
accertamento siano da annullare. Allego altresì la visura
catastale.
Risposta: Ai sensi del comma 3
dello articolo 1 del DM 701/94 la rendita catastale proposta ha
natura provvisoria, così che la rettifica operata dal Catasto ha
efficacia retroattiva sin dal momento della sua proposizione. Il
contribuente potrà caso mai contestare la congruità della r.c.
attribuita, ma non la efficacia retroattiva della r.c.
rettificata.
3. Tale rendita rimane negli atti
catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non
provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,
anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla
determinazione della rendita catastale definitiva. - facoltà
dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.
4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17, le
caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di
cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di
applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è
fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal
provvedimento indicato al comma 1.
Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005,
n. 20775 ( ICI
efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000, purché
formalmente notificate).
In tema di imposta
comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del
computo della base imponibile, il provvedimento di
modifica della rendita catastale, emesso dopo il
primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di
variazione dell'immobile presentata dal
contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74
l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai
periodi di imposta anteriori a quello in cui ha
avuto luogo la notificazione del provvedimento,
purché successivi alla denuncia di variazione.
Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal
primo gennaio 2000 gli atti attributivi o
modificativi delle rendite catastali sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, il
legislatore non ha voluto restringere il potere di
accertamento tributario al periodo successivo alla
notificazione del classamento, ma piuttosto segnare
il momento a partire dal quale l'amministrazione
comunale può richiedere l'applicazione della nuova
rendita ed il contribuente può tutelare le sue
ragioni contro di essa, non potendosi confondere
l'efficacia della modifica della rendita catastale -
coincidente con la notificazione dell'atto - con la
sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca
della variazione materiale che ha portato alla
modifica.
|
17. Per l'immobile destinato ad
abitazione coniugale, sul quale dopo la morte del de cuius, in
base all'art. 540 c. c. si è costituito diritto reale di
abitazione in favore del coniuge superstite, (che vi risiede
stabilmente) gli eredi non residenti devono pagare l'ICI?
Risposta: No, poiché il diritto
di abitazione prevale sui diritti successori facendoli divenire
nuda proprietà.
18. Abbiamo emesso avviso di
accertamento ad un Immobiliare che era proprietaria di 3 alloggi
cat. A4 e situati nella seguente zona nucleo rurale di interesse
storico e paesistico e monumentale.
Nell’avviso abbiamo preso come
base imponibile la rendita catastale che risultava dalla misura
e abbiamo effettuato il calcolo normalmente. La società contesta
che per il calcolo ICi non va usata la rendita catastale ma
quella da loro dichiarata della dichiarazione ICI che
corrisponde al 50% di quella catastale.
E’ vera questa cosa, e se si in
base a quale legge si fa la riduzione della rendita catastale?
Risposta: La riduzione della r.c.
riguarda gli immobili aventi interesse storico artistico, ma a
condizione che il vincolo sia trascritto alla conservatoria dei
registri immobiliari. Non basterebbe a tal fine la ubicazione
dello immobile zona nucleo rurale di interesse storico e
paesistico e monumentale. Chieda tale visura.
19.Come si determina la r.c.
agevolata per i fabbricati di interesse storico, tenendo conto
che ilo regolamento comunali limita il’agevolazione a quelli
abitativi?
Risposta: Una volta verificata
l'esistenza del vincolo deve moltiplicare i vani catastali per
la classe abitativa più bassa presente nella zona censuaria ove
è ubicato l'immobile. Ritengo peraltro il comma del vs
regolamento illegittimo nella parte in cui esclude dal beneficio
gli immobili strumentali aventi tali requisiti, posto che la
legge statale non pone tali limitazioni.
20.
Una abitazione che risulti casa vedovile e viene frazionata e
trasformata in due abitazioni, una viene intestata al coniuge
superstite e una al figlio.
mi chiedo il diritto reale del coniuge dove si
trasferisce? è necessario un atto del notaio che definisca le
nuove proprietà o basta la divisione operata dal catasto? grazie
Risposta: Se il coniuge
superstite non ha rinunciato espressamente al diritto di
abitazione di cui allo articolo 540 cc, così come previsto
dallo articolo 540 cc, il coniuge superstite diviene soggetto
passivo di entrambe le unità, ma l'esenzione è limitata ad una
sola. Il figlio è da considerarsi in tale ipotesi solo nudo
proprietario.
21. Il proprietario di un
immobile affittato al Ministero ed adibito a caserma dei
Carabinieri mi chiede l'esenzione dall'ICI: ne ha diritto?
Risposta: Assolutamente no.
Vedasi sentenza.
Sentenza del 16/03/2005 n. 5747 -
Corte di Cassazione
Intitolazione:
ICI - Esenzioni - Caserma locata
alla Guardia di Finanza - Spettanza - Esclusione.
Massima:
Un immobile dato in locazione
alla Guardia di Finanza ad uso caserma non e' esente da ICI
perche' la Guardia di Finanza, non essendo assoggettata ad
IRPEG, non rientra fra i soggetti passivi di cui all'art. 87
TUIR e in secondo luogo perche' gli immobili utilizzati come
caserme delle Forze armate dello Stato non sono "destinati
esclusivamente ad attivita' recettive". *Massima redatta dal
Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
22.
Ai fini ici le pertinenze seguono il diritto di abitazione come
l'abitazione del coniuge superstite.
o deve essere scritto sul regolamento? (noi
non le abbiamo mai considerate al 100% del superstite ma
abbiamo sempre considerato le percentuali di proprietà di tutti
gli eredi)
Risposta: Le pertinenze, salvo che sia
diversamente stabilito nel regolamento comunale, seguono sempre
il trattamento della cosa principale, e ciò ai sensi dello
articolo 818 del codice civile. Ne consegue che il diritto di
abitazione del coniuge superstite si estende anche alle
pertinenze, così che queste risulteranno esenti se il Comune non
ha posto tale limitazione per quelle della abitazione
principale.
23. Sul territorio del ns. comune
esiste una caserma militare in disuso da alcuni anni.
All’inizio del 2010 è stata
sottoscritta l’autorizzazione all’alienazione ed è stata messa
in vendita.
Il ns. regolamento ICI,
modificato nel 2010, prevede: “sono esentati dal pagamento
dell’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
Regioni……..destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”
(prima della modifica diceva: “ ancorchè non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali), pertanto riteniamo di
poterla assoggettare al pagamento dell'ICI.
L’ex caserma è accatastata in
categoria B/1 con un’unica rendita anche se è composta da
diversi edifici una parte dei quali attualmente concessi quale
poligono di tiro all’Arma dei Carabinieri ed esclusi
dall’alienazione. L’immobile è parzialmente soggetto a vincolo
storico artistico.
Visto che la possibilità di
accertare con rendita presunta è stata abolita e che i vari
corpi che compongono l’ex caserma risultano accatastati ognuno
col proprio numero di mappale ma con rendita unica per tutto il
compendio immobiliare, come posso stabilire la base imponibile
su cui calcolare l’ICI? La ringrazio MC
Risposta: Le caserme dimesse non
debbono essere assoggettate ad ICI fino a quando non sono
adibite ad una diversa destinazione, come del resto preteso
dalla lettera a) dello articolo 7 del D.Lgs. n.504/92. In senso
conforme vedasi la circolare ministeriale n. 14/93, che al punto
2) così precisa: “ 2) per le caserme e prigioni, di
proprieta' dello Stato, non
utilizzate in quanto inagibili, atteso che l'immobile
e' comunque
preordinato per l'assolvimento diretto di un compito
istituzionale.”
24. . per l’ICI abbiamo le
seguenti aliquote:
· 7 per mille: altri fabbricati,
aree fabbricabili, fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti (art. 3 comma 55 L.
23.12.1996 n. 662);
· 6 per mille: aliquota per
immobili ove viene svolta un’attività commerciale;
· 5 per mille: immobili adibiti a
struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi
venga effettivamente svolta detta
attività.
L’agevolazione compete anche se
l’immobile è locato ad uso turistico ricettivo;
· 4,5 per mille: immobili oggetto
di interventi per fonti rinnovabili.
Ad un campeggio D/8 posso
applicare · 5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico
ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente
svolta detta attività.
oppure lascio il · 7 per mille:
altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati realizzati per
la vendita e non venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662)
?
Risposta: L'aliquota applicabile
al campeggio è del 5 per mille. Tuttavia, tale deliberazione è
illegittima, poiché in assenza di una norma di legge non è
consentito ai comuni di differenziare l'aliquota (Consiglio di
stato, Sezione V, n. 485/04).
25. l'Amministrazione Comunale ha
intenzione di procedere alla verifica del corretto
riconoscimento dell'esenzione ici nel caso di nuclei familiari
con componenti che dimorano altrove in applicazione della
sentenza n.14389/2010. Chiederemmo qualche suggerimento sulle
procedure di verifica e sul possibile contenzioso derivante.
Risposta: Tale sentenza è insufficiente per esercitare
compiutamente l'azione di recupero, basandosi unicamente sul
fatto che due coniugi non separati risiedano in Comuni diversi.
Infatti, la lettera b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le
parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo"
ha inserito le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova
contraria, quella di residenza anagrafica,";
La normativa anagrafica, peraltro, acconsente che due coniugi,
seppur non separati, abbiano residenze anagrafiche diverse. Per
risolvere la questione in modo corretto, si ritiene che gli atti
di recupero siano precedute da verifiche ripetute dalle quali
risulti l'assenza del coniuge residente nel vostro comune e la
contestuale segnalazione dei fatti descritti allo Ufficiale
d'Anagrafe perché proceda, come previsto dalla legge, alla
revoca della residenza anagrafica.
Un comportamento difforme determinerebbe un probabile
accettazione del contribuente sprovveduto e contestazione
vincente del contribuente preparato.
26.
gli
immobili del centro sportivo comunale sono di proprietà
dell’Azienda Municipalizzata dello stello stesso comune.
La
gestione del centro è stata affidata in concessione mediante
project financing a ditta privata.
Vorremmo una conferma: il soggetto passivo è l’azienda
municipalizzata ?
Risposta: Il soggetto passivo è
il proprietario e quindi l'azienda municipalizzata. Poiché
Comune ed azienda hanno personalità giuridica distinta tale
azienda va normalmente assoggettata ad ICI: Si riporta qui di
seguito una di alcune sentenze che confermano l'assoggettamento.
Corte di cassazione , sentenza n. 1411 del 23
marzo 2008: ICI aziende municipalizzate.
Intitolazione:
Ici - Immobili posseduti dallo
Stato e da altri enti pubblici
destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali -
Esenzione - Aziende
municipalizzate - Esclusione. |
Massima:
In tema di imposta comunale
sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 7, comma 1,
lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili
posseduti dallo Stato e da altri enti
pubblici ivi elencati, purche' destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali, condizione
il cui onere della prova incombe, secondo i
principi generali, al contribuente che richieda il
beneficio. E' peraltro errato identificare il
concetto di finalita' istituzionali, che sono
proprie dell'ente locale e che costituiscono
la ragion d'essere dello stesso, con quello
di servizio pubblico, che puo' essere svolto
anche per tramite di altri soggetti di natura
privata, quali le aziende municipalizzate o altri
enti o societa' che (come nel caso di specie)
forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia
pure costituenti servizi per il
pubblico, non possono essere ricomprese tra i
compiti istituzionali che hanno una propria
differenziata connotazione e le imprese che le
assicurano, quali esercenti attivita'
commerciali, non hanno ragione di godere
esenzioni.
*Massima redatta dal Servizio di
documentazione Economica e
|
27. Una concessione demaniale
(tipo quella degli stabilimenti) che è stata data ad un bar sul
molo con una struttura per una tenda che copre i tavolini e le
sedie.
Penso che l’immobile non ricada
sul demanio ma solo la strutture per la tenda.
Devono accatastarsi anche loro e
pagare l’ICI?
Risposta: Dipende dal tipo di
struttura. Se precarie non va accatastata. Se formata da
attrezzatura stabili ritengo di si. Chieda al tecnico comunale
un parere al riguardo, poiché se si ritenesse struttura stabile
si renderebbe necessario il rilascio di un provvedimento
amministrativo (edilizio).
28. Proprietari immobile Tizio e
Caio terza persona Sempronio Tizio e Caio presentano ai fini
della esenzione ici abitazione principale una "costituzione di
diritto di abitazione a titolo gratuito " a favore di
sempronio, atto regolarmente registrato. Nell'atto è scritto:
Tizio e Caio costituiscono a titolo gratuito e per puro scopo
di liberalità e quindi a titolo di donazione a favore di
Sempronio, che accetta il diritto di abitazione vita sua
natural durante, sulla seguente consistenza immobiliare.....
Chiedo:
la costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito con
contratto regolarmente registra trasferisce la soggettività
passiva dell'ici da Tizio e Caio a Sempronio?
La dicitura ... a titolo di donazione ... è importante nel
contesto di cui si parla? la domanda che mi nasce è: è
possibili donare un diritto? Oppure ho sbagliato
interpretazione.
Risposta: E' necessario distinguere fra comodato e diritto di
abitazione. Ora, trattasi di comodato se l'atto non è stato
redatto avanti notaio e non è trascritto alla Conservatoria dei
registri immobiliari (non basta la trascrizione all'ufficio del
registro). Di contro, è diritto di abitazione.
Giustamente come dice Lei non si dona un diritto, ma si
costituisce. Per tali motivi ritengo che tale atto debba essere
considerato comodato, con conseguente permanenza della
soggettività passiva in capo ai proprietari.
29. Un contribuente (ex
dipendente pubblico ora in pensione), mi chiede il rimborso per
quanto pagato per un D/10 in quanto mi dichiara di condurre
direttamente il fondo e di essere esonerato dall'iscrizione al
registro imprese in quanto rientra nei limiti previsti per il
regime di esonero degli adempimenti IVA. Lo stesso è comunque
proprietario al 50% ma anche la sorella comproprietaria mi
chiede l'esenzione per il solo fatto di avere il fratello che
lo coltiva. Come devo comportarmi?
Devo procedere con il rimborso?
Risposta: Tali soggetti non hanno diritto alla esenzione per
carenza soggettiva. Infatti, diversamente dagli immobili
abitativi, per i quali basta essere pensionati agricoli, per
quelli strumentali i soggetti passivi devono rivestire la
qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come si evince da una attenta lettura
dello articolo 9 del DL 557/93, convertito dalla legge 133/94,
alla luce delle modifiche
recentemente apportate.
30. Un contribuente ha ottenuto
in data 09 settembre 2002 una sentenza costitutiva dell'atto di
proprietà, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile. L'effetto
traslativo della proprietà dell'immobile è subordinato al
pagamento di una certa cifra che l'acquirente ha effettuato in
data 01 luglio 2003, come risulta dalla fattura presentata dal
venditore.Tale soggetto ha proceduto alla trascrizione della
sentenza solo il 20 settembre 2006, successivamente alla
sottoscrizione da parte di entrambi di un atto di quietanza con
cui veniva dichiarato il versamento della cifra prevista nella
sentenza in questione, senza però indicare nello stesso una data
precisa in cui tale cifra è stata corrisposta.
Il comune ha proceduto
all'emissione a carico dell'acquirente dei relativi avvisi di
accertamento I.C.I. a decorrere dalla data del 01 luglio 2003,
con l'applicazione delle conseguenti sanzioni per l'omessa
denuncia ed omesso versamento, in considerazione del fatto che
tale contribuente ha iniziato il versamento dell'imposta
solamente dall'annualità 2006. L'acquirente ha chiesto la non
applicazione delle sanzioni in quanto impossibilitato alla
trascrizione della sentenza, mancando l'atto di quietanza
sottoscritto dal venditore, che attestasse il versamento di
quanto indicato nella medesima. Può trovare accoglimento
l'istanza presentata? Ovvero per la trascrizione della sentenza
è indispensabile la presentazione di un atto di quietanza? Non è
sufficiente recarsi in Conservatoria e dimostrare l'avvenuto
pagamento di quanto previsto dal Tribunale mediante la
presentazione della fattura rilasciata dal venditore e
dimostrando le modalità della corresponsione?
Risposta: A me pare che l'errore
compiuto dal soggetto passivo non possa considerarsi scusabile e
quindi che non possa trovare accoglimento la richiesta del
contribuente. Infatti, il passaggio della proprietà avviene con
la sentenza, mentre la trascrizione del diritto funge solo da
prova nei confronti dei terzi.
31. La problematica è legata
alla nota di approfondimento Ifel che le allego ed all’articolo
del Sole 24h del 03.01.2011 in cui la novità sembra contrastare
con il principio del favor rei (tra l’altro condivisibile).
Risposta: Non condivido per nulla
il contenuto di tale nota. Infatti, sulla base del principio del
favor rei l'aumento sanzionatorio non può che essere applicato
che per le infrazioni compiute dall'1 febbraio 2011. Ogni altra
interpretazione si porrebbe in contrasto, oltre che con
l'articolo 3 del D.lgs.n.472/97 e con lo statuto del
contribuente, con i principi di uguaglianza e di capacità
contributiva. A tal fine Le faccio un esempio. Due contitolari
ICI hanno acquistato un fabbricato in comunione nel 2006. Il
Comune emette l'accertamento nei confronti di A nel 2010 e nei
confronti di B il 2 febbraio 2011. Le sembra giusto che il primo
possa aderire all'atto con la riduzione delle sanzioni ad 1/4 ed
il secondo con la riduzione ad 1/3? Andiamo al ravvedimento
operoso. Un contitolare si ravvede il 31 gennaio 2011 per il
saldo omesso del 2010. L'altro il primo febbraio 2011. E' giusto
che le sanzioni siano diverse?
32.
In merito alla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 14389 del 15/06/2010 avrei da sottoporle un caso.n
In uno dei comuni per i quali gestiamo l'ICI (Vallio Terme),
risultano essere contribuenti due coniugi, proprietari di
un'abitazione al 50%.
Il marito è anche residente mentre la moglie ha spostato la
residenza in un altro comune (Toscolano Maderno) dove è
proprietaria esclusiva di un'altra abitazione.
Nel momento in cui la moglie ha trasferito la residenza a
Toscolano Maderno, ha considerato l'abitazione di sua proprietà
esclusiva come abitazione principale e quindi esente da ICI
mentre l'altro immobile in proprietà al 50% con il marito
l'hanno considerato ENTRAMBI seconda casa (anche
il marito che formalmente risultava essere residente).
Ora il Comune di …, in base alla citata sentenza, le ha
accertato l'ICI sull'abitazione che lei ha considerato
abitazione principale sostenendo che non possa essere
considerata l'esenzione su nessuna delle due abitazioni.
E' corretto non accettare l'esenzione su nessuna delle
abitazioni pur avendo considerato come un fabbricato generico
l'abitazione sita a …..?
Risposta: Conosco l'operato del Comune di …, che
peraltro seguo. Come già discusso con …. tale sentenza è
insufficiente per vincere la presunzione di residenza fittizia e
deve essere integrata con prove reiterate attestanti che
l'unica residenza della famiglia è nell'altro comune, ma in tale
ipotesi deve essere revocata la residenza anagrafica da parte
dello ufficiale d'Anagrafe, in virtù di quanto previsto dallo
articolo 1 della legge 296/06, che considera l'abitazione
principale quella ove il soggetto passivo ha la residenza
anagrafica, salvo prova contraria. In conclusione, nel caso
prospettato la moglie pagherà per la sua quota l'ICI al Comune
di ……., a nulla rilevando che il Comune di…. abbia negato ad
essa l'esenzione e ciò fino a quando il predetto Comune non
abbia formalmente revocato la residenza anagrafica e questa
successivamente riacquisita nel Comune di …..
33.
Abbiamo notificato ad una SPA un
accertamento Ici per l’anno 2006 ( circa 5000 euro) e il
consulente fiscale di tale spa ci ha contattato perché vorrebbe
compensare il debito ICI con un credito che vantano sull’IRPEF,
invocando l’art 37 comma 55 del decreto Bersani.
La SPA può compensare il debito
ICI (+sanzioni+interessi+spese di notifica) con il suo credito
IRPEF per l’annualità 2006?
Se la risposta fosse affermativa
quale documentazione mi devo fare recapitare dalla SPA per
giustificare l’avvenuta compensazione?
Risposta: Può essere fatto
mediante F24, dando comunicazione al Comune della prova dello
avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento.
34.
vorrei informazioni in merito a
un imprenditore agricolo che conduce i terreni direttamente, nel
2006 percepisce la pensione ma continua a pagare i contributi,
ha comunque diritto alla riduzione sui terreni ?
Risposta: Le condizioni poste
dallo articolo 9 del DLgsn. 504/92, vanno ora lette nel seguente
modo:
a) il soggetto passivo deve avere
la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale);
b) essere iscritto nei ruoli
previdenziali ex SCAU;
c) condurre direttamente
l'attività agricola (e quindi non concedere l'azienda in
affitto);
d) essere iscritto come
imprenditore agricolo alla CCIIAA.
35. Un contribuente possedeva un
fabbricato di categoria D/1. Tale fabbricato in data 29/1/2004 è
stato frazionato con DOC-FA in una unità D/1 e una unità C/3. Il
contribuente non ha mai presentato denuncia fino all'anno 2010.
La rendita del fabbricato D/1 era
ben superiore alla somma delle rendite del D/1 e del C/3.
Ora il contribuente, avendo
continuato a pagare fino all'anno 2009 sulla rendita del D/1,
chiede rimborso dell'imposta versata in più a decorrere
dall'anno 2005.
Verificato che il contribuente ha
versato effettivamente di più, nell'atto di rimborso è possibile
tenere conto dell'omessa denuncia? Se si in che modo?.
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che
l'abolizione della dichiarazione per i fabbricati iscritti in
catasto ha efficacia retroattiva, così che la mancata
dichiarazione non può essere punita. Il ritardo del soggetto
passivo ha solo rilevanza sugli interessi, posto che questi
vanno calcolati solo dalla data della domanda di rimborso. In
considerazione del termine quinquennale di decadenza, il
rimborso va eseguito solo dal 2005.
36.
Dando una scorsa ai versamenti ICI effettuati a favore del mio
comune mi sono accorta che alcune aziende importanti,
probabilmente per problemi di liquidità, non hanno versato
l'imposta e per il Comune di …. significa un ammanco importante.
Ora l'assessore alle finanze mi chiede di procedere subito
all'accertamento di imposta. Io ritengo che, considerati i
termini utili per il ravvedimento operoso del 2010 e il termine
per la presentazione delle denuncie di variazione, al
momento non posso procedere .
Risposta: Lei può procedere. Infatti, l'articolo 13 del
D.Lgs.n.472/97 così dispone:
Articolo 13
Ravvedimento (1).
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano
avuto formale conoscenza...
Ora, poiché codesto Comune ha già iniziato l'attività di
verifica tale istituto non potrebbe trovare applicazione. Anzi,
la situazione descritta rende opportuno una trmpestiva
emanazione degli atti di recupero e nel caso di mancato
pagamento alla riscossione coattiva del credito, ricordando che
qualora il credito vantato dal Comune superi 8000 euro il mezzo
più efficace è l'iscrizione di ipoteca.
37. Ho emesso 5 avvisi di
accertamento in cui recupero l'ICI 2005-6-7-8-9 per un D/8 che
nel 2008 è stato trasformato in diversi A/2. Il termine di
pagamento degli avvisi è il 12.02.2011
Oggi mi presentano un'istanza in cui mi chiedono di annullare
gli avvisi intanto che propongono il ricorso all'Agenzia del
Territorio in quanto tale categoria (D/8) non è congrua rispetto
a quella che era la destinazione dell'immobile (avrebbe dovuto
essere un C/3). Mi chiedo come comportarmi: annullare non credo
sia la cosa giusta. Ho chiesto loro di verificare in catasto se
la notifica è stata fatta all'albo pretorio comunale (a me non
risulta): in tal caso toglierei sanzioni e interessi. Ma che
senso ha far ricorso adesso su una rendita di un immobile che
dal 1980 è tale? Il contribuente dice che non gli è mai stata
notificata. Le chiedo cosa fare in merito alla loro richiesta di
annullamento degli avvisi ici.
Risposta: In materia tributaria vale il principio sovet e
repete. Ne consegue che costoro dovranno presentare ricorso alla
CTP, chiedendo la sospensione dell'atto impugnato. Peraltro,
pare pretestuosa la loro contestazione, poiché avrebbero dovuto
contestare la categoria D8 al momento
che nel 2008 ne sono venuti a conoscenza.
Inviti, dunque, i contribuenti ha pagare le maggiori imposte
dovute o a presentare ricorso, con la richiesta di sospensione
degli atti. Di contro, pare del tutto corretto e quindi non
suscettibile di annullamento il comportamento di codesto Comune.
38. Una Società privata che
realizza su terreni agricoli impianti fotovoltaici….deve pagare
l’ICI ?
La mia risposta è stata che se
trattasi di impianti fissi al suolo con manufatti o quant’altro
sono da accatastare e conseguentemente pagare l’ICI…..cosa ne
pensa?? Mi è stato detto che c’è anche una circolare
dell’Agenzia delle entrate….(inoltre dovranno pagare anche gli
oneri?)
Risposta: Con la risoluzione n.
3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato
come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Ici,
gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano
accatastati nella categoria D/1 - opifici, e includendo anche i
pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in
considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla
struttura portante (nello stesso senso, la Direzione centrale
cartografia, catasto e pubblicità immobiliare con nota n. 14223
del 10 marzo 2009).
Ne consegue che tali impianti
vanno normalmente assoggettati ad ICI, sia che siano installati
da imprenditori commerciali che agricoli, posto che secondo la
Cassazione gli agricoltori sono esenti solo in quanto utilizizno
D10.
Per quanto concerne gli oneri ho
dei dubbi circa il relativo assoggettamento, trattandosi di
impianti e non di edifici, pur essendo l'installazione
subordinata alla richiesta di provvedimento autorizzatorio.
39. Si stanno verificando
parecchi casi in cui soggetti esenti ai fini ICI, in quanto
proprietari e residenti nell'immobile identificato come
"abitazione principale", stipulino dei contratti d'affitto ad
altri soggetti, pur mantenendo la residenza presso il suddetto
immobile.
ES: affitto di alcune stanze di
una residenza ad una Ditta di trasfertisti, oppure, si sono
verificati anche casi dove all'anagrafe, locatario e locatore
hanno la stessa residenza.
Come dobbiamo comportarci ai fini
ICI, mantengono il beneficio dell'esenzione, volevo conoscere il
Suo punto di vista in merito?
Risposta: L'abuso di diritto
deriva dal fatto che per le agevolazioni sulla prima casa (per i
tributi erariali) le agevolazioni non si perdono anche se
l'immobile è stato locato, ma il possessore mantiene la
residenza nel Comune. Costoro, non essendo bene informato e per
la paura di perdere dette agevolazioni mantengono ivi la propria
residenza anagrafica. Di contro, per l'ICI l'abitazione
principale è il luogo di dimora abituale. Emetta, dunque,
l'accertamento comprovando che l'immobile è locato e proceda
dunque al recupero di imposta (con sanzioni ed interessi)
comprovando la locazione. Segnali anche il fatto allo Ufficiale
d'anagrafe per i provvedimenti di sua competenza. Lo stesso
suggerimento deve essere seguito anche nei casi in l'immobile è
parzialmente locato a terzi.
In ordine alla proposta del mio
incarico, se vi fossero problemi di forma, potrei formularla
come prestazione di servizi ossia accesso al sito, ricezione di
giornalini di aggiornamento, risoluzione di casi pratici. In
tale ipotesi fammelo sapere.
40. Mi trovo in presenza (ed è la
prima volta!) di una visura catastale, in atti dal 10/01/2011)
che recita testualmente “rettifica il classamento per errore
commesso dall’ufficio in fase di registrazione”.
(E’ la prima volta che vedo il
Catasto riconoscere un proprio errore in forma ufficiale).
In questo caso il rimborso al
contribuente è limitato ai precedenti cinque anni (2006) oppure
decorre dalla data della prima registrazione (1995) ?
Risposta: Il rimborso è limitato
ai cinque anni antecedenti il momento della rettifica e quindi
dal 2005, così come previsto dal comma 164 dello articolo 1
della legge 296/06:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
In sintesi, nel caso prospettato
i cinque anni non decorrono dalla data dello errore (e ciò
avrebbe fatto perdere qualsiasi diritto) ma dalla data in cui il
catasto ha riconosciuto l'errore.
41. Le giro questa sentenza
perché è quella citata a supporto di contestazioni da parte di
una associazione di categoria. Le riepilogo il caso: 4
comproprietari di cui solo uno coltivatore/imprenditore
agricolo. Abbiamo accertato l'area ai comproprietari e questi
sostengono di aver diritto all'applicazione dell'imposta sul
terreno agricolo anziché sull'area perla natura oggettiva del
terreno (che risultava essere coltivato, anziché sulla natura
soggettiva dell'imposizione. Quale è la Sua interpretazione in
merito a questo caso. Questa è una sentenza isolata o
identifica invece un nuovo orientamento sulla fattispecie?
Risposta: Non condivido il contenuto di tale sentenza, ritenendo
dalla lettura della norma (seconda parte lettera b) dello
articolo 2 del D.lgs.n.504/92) che l'agevolazione sia soggettiva
e non oggettiva. Ritengo che il legislatore abbia voluto
circoscrivere il premio al soggetto passivo che svolge
l'attività agricola, subendo egli il rischio e non anche ai
contitolari che si procurano i loro mezzi di sostentamento
attraverso lo svolgimento di attività non rischiose (sul tema
ricordo che la Corte Costituzione ha ritenuto non meritevoli di
agevolazioni i pensionati agricoli, avendo costoro un reddito
certo). Vi è poi l'articolo 58 del D.Lgs.n.446797 che definisce
l'imprenditore agricolo principale le persone fisiche iscritte
nei ruoli ex SCAU. Credo ben difficile che le CT si vorranno
discostare da tale sentenza, mentre è più probabile un
ripensamento della Cassazione.
42. E’ possibile fare delibera di
approvazione aliquote ici dove rimane invariata quella su
abitazioni e si varia solo ed esclusivamente l'aliquota per i
fabbricati di categoria D? c'è un tetto oltre cui non si può
andare?
Risposta: L'aumento delle
aliquote è vietato dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08
convertito dalla legge 126/08. Tale incremento è ritenuto
peraltro illegittimo dal Consiglio di stato che ritiene che
debba essere applicata una sola aliquota per tutti i fabbricati
(Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 485/04).
43. Stiamo effettuando delle
verifiche relative agli immobili di proprietà della Curia;
in merito all’esenzione
dell’imposta ICI sui fabbricati destinati all’esercizio del
culto e loro pertinenze, siamo a chiedere quali sono nello
specifico gli immobili oggetto di questa esenzione?
Risposta: Astrattamente la curia
può godere di un duplice canale di esenzione, ossia quella
descritta dalla lettera d) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92
e quello previsto dalla lettera i) del predetto articolo.
Rientra nel primo canale (luogo di culto e pertinenze) la
chiesa, la sacrestia, la casa del parroco, l'oratorio, il
vescovato. Rientrano nel secondo i conventi, la parrocchia, il
bar parrochiale, il cinema parrocchiale, l'abitazione delle
suore e del clero. Vanno invece assoggettati gli immobili dati
in uso a terzi, sia mediante contratto di locazione che di
comodato ed anche quando l'immobile è utilizzato direttamente
dalla curia ma destinato ad attività commerciali. In tale ottica
rientrano i negozi da loro gestiti, le case di riposo, gli
ospedali, ecc.
44. Ho un dubbio che non riesco a
dirimere circa la questione dell’abitazione principale rispetto
ai coniugi con residenza diversa. Cerco di spiegarmi meglio: il
nostro è un Comune tipicamente turistico dove, con l’acquisto di
appartamenti, si verificano vere e proprie scissioni di famiglia
con il marito o la moglie che trasferiscono qui la propria
residenza al fine di avere le agevolazioni per la 1^ casa,
mentre l’altro coniuge, magari con figli minori ecc. rimangono
con la residenza nel’altro Comune. Ciò premesso, Le chiedo: per
tali casi, la detrazione per l’abitazione principale va
applicata oppure vale il discorso che, non essendoci separazione
tra i coniugi, ai fini ICI non rileva la residenza di comodo e
che in mancanza di indicazione da parte dei contribuenti la
residenza familiare è da individuarsi con quella dell’effettivo
focolare domestico (moglie/marito e figli che abitano altrove)?
Risposta: Nonostante che molti
comuni, sulla base della semplice equazione, ritengono non
meritevole di esenzione il coniuge residente nel vs Comune,
essendo unica la famiglia, io ritengo che ciò non sia
sufficiente, in considerazione della presunzione introdotta
dallo articolo 1 della legge 296/06 che ritiene, salvo propria
contraria, che l'abitazione princiabile sia da considerarsi il
luogo ove il soggetto passivo abbia la propria residenza
anagrafica. Peraltro, la normativa anagrafica permette, anche
per coniugi non separati, che la residenza possa essere in
comuni differenti. Per le ragioni anzidette, suggerisco che
tale disconoscimento debba essere suffragato da reiterate
verifiche dalla quali risulti assente il coniuge residente nel
vostro comune, accompagnato dalla segnalazione allo ufficiale
giudiziario per i provvedimenti di propria competenza. In
conclusione, operare solo sulla base della sentenza della
Cassazione che sotto riporto mi sembra insufficiente per vincere
tale presunzione.
Cassazione 14389/2010: ICI
trasferimento residenza di un coniuge.
Il coniuge che trasferisce la
residenza ma non è separato legalmente non gode delle
agevolazioni previste dal comma 3bis dello articolo 6 del
D.Lgs.n.504/92.
45. L'Amministrazione Comunale
dal 2011 avrà sul proprio territorio un impianto fotovoltaico a
terra realizzato ad esclusivo scopo commerciale. La medesima
Amministrazione intende applicare un'aliquota specifica per gli
impianti sorti a scopo commerciale differenziando la medesima
dagli impianti costruiti ad uso personale (vedi agricoltori x
propri usi nello svolgimento del loro lavoro). A fronte di
questa premessa è possibile utilizzare un'aliquota sopra il
tetto massimo del 7 per 1000 visto che nella legge istitutiva
alcune deroghe sono previste?
Risposta: Le deroghe debbono
essere previste sulla base di una legge statale, che invece
non esiste per la fattispecie in esame ed anzi da più parti si
sollecita l'applicazione di aliquote agevolate, in
considerazione delle finalità ecologiche perseguite con tali
impianti. Peraltro, la fissazione di una aliquota maggiore
rispetto a quella ordinaria risulterebbe illegittima per
disparità di trattamento, oltre che porsi in contrasto con il
blocco delle tariffe tributarie previsto dal comma 7 dello
articolo 1 del DL 93(08 convertito dalla legge 126/08.
Il Comune dovrà accontentarsi di
applicare l'aliquota ordinaria.
46.
Questo Comune ha
emesso avviso di accertamento ICI per gli anni d'imposta
2004/2005/2006/2007 alla Società ……..
La suddetta Società era usufruttuaria dal 19/02/02 di un terreno
(area fabbricabile) acquisito con atto di compravendita n.
226690, Notaio Rotondo, allegato alla presente. Lo stesso atto
stabiliva con "condizione sospensiva"che
l'usufrutto era subordinato all'avvenuto rilascio entro e non
oltre il 31/12/2008 da parte delle competenti autorità delle
autorizzazioni richieste dalla legge per l'attuazione per
l'intervento di recupero ambientale e la realizzazione
dell'impianto di smaltimento dei rifiuti sull'area. Essendo
sottoposto a "condizione sospensiva" che non si è mai
verificata, la Società suddetta sostiene che l'usufrutto non si
sia mai costituito e quindi la stessa non si ritiene soggetto
passivo I.C.I.. L'area oggetto degli avvisi di accertamento, non
è stata dichiarata ne pagata da alcuno.
Alla luce di quanto sopra si chiede, per gli anni oggetto
dell'accertamento, chi debba essere considerato soggetto passivo
fino alla data di rinunzia al diritto di usufrutto.
Risposta: devo, purtroppo, condividere la tesi
espressa dalla società in argomento, tenuto conto che
l'usufrutto si sarebbe costituito con il realizzarsi della
condizione sospensiva ivi descritta, che invece non risulta
realizzata. Se, invece, la condizione fosse stata risolutiva la
società in argomento avrebbe dovuto pagare l'ICI e poi rivalersi
sul proprietario.
In considerazione di quanto sopra si consiglia
l'annullamento di tutti gli atti e la notifica dei medesimi, ma
solo a decorrere dal 2005, in considerazione del termine
qionquennale di decadenza decorrente dal 2006, a nome del
proprietario dei terreni.
47. volevo sapere se è possibile
con F24 compensare un debito ICI con un credito diverso (IVA o
altro ad esempio). Mi sembra di aver letto che non sia
possibile, ma se così è, per quale motivo?
Risposta: E' ammissibile la
compensazione, salvo che il contribuente abbia cartelle insolute
per crediti erariali di importo maggiore di 1500 euro, come
previsto nel DL 78/10.
48. area fabbricabile di
proprietà di un coltivatore diretto in pensione coltivata dalla
moglie coltivatrice diretta deve pagare l'Ici?
Risposta: Certamente si, posto
che in tale ipotesi l'attività agricola non è condotta
direttamente dal soggetto passivo, come invece preteso dalla
lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792. Con ogni
probabilità tale tesi trova "sconforto"
49. Ho trovato la risoluzione 395/E del 2008 dell'agenzia delle
entrate che parla di cessione di fabbricati e terreni rientranti
in un piano di recupero. Il parere dell'agenzia è che i
fabbricati che ricadono nei piani di recupero in caso di
compravendita oggetto della compravendita non può essere
considerato il fabbricato ma l'area su cui essi insistono. Si
può applicare anche per l'ICI? Calcolare l'imposta sulla base
imponibile rappresentata dall'area fabbricabile?
Risposta: Tale risoluzione,
valevole per l'imposta di registro, non può essere estesa
all'ICI, posto che la base imponibile fa riferimento per i
fabbricati alla r.c. e per i terreni al valore venale.
Probabilmente nel caso a cui la risoluzione si riferisce si era
in presenza di un unico atto ove la volontà complessiva era
diretta alla cessione dell'area.
50. Una ditta dichiara nel 2006 x
il 2005 un fabbricato cat. D07 in base alle scritture contabili
per un valore di €.1.560.289,30 senza indicare identificativi
catastali; non fa nessun versamento per quell’anno il Comune
emette provvedimento di rettifica per mancato versamento nel
dicembre 2010. Tale fabbricato non era mai stato dichiarato
prima. Il contribuente si accorge ora che alla data del
29/04/2003 il catasto aveva attribuito una rendita definitiva di
€.11.989,00 (risultante dalle visure catastali) che diminuisce
il valore imponibile del fabbricato ad €.629.424,50 cioè molto
inferiore al valore dichiarato. La ditta ora presenta Istanza di
riesame per esercizio di Autotutela del suddetto provvedimento e
chiede di correggere il provvedimento stesso considerando la
rendita attribuita nel 2003 ma mai dichiarata in ICI al Comune,
appellandosi alla recente sentenza della Cassazione a Sezioni
Riunite n.3160/2011 che parla di retroattività delle rendite.
Il problema mi sembra sia che la
ditta ha dichiarato per l’anno 2005 in base al valore delle
scritture contabili il fabbricato D07 nonostante avesse già
ricevuto attribuzione di rendita definitiva addirittura 2 anni
prima. Inoltre il provvedimento emesso a dicembre 2010 non
poteva considerare la succitata sentenza n.3160/2011 in quanto
successiva.
Ciò premesso è legittima la
richiesta della ditta al Comune presentata il 18/02/2011 di
adeguamento del provvedimento ICI sulla base di una visura
catastale storica che rileva la presenza di rendita definitiva
ma mai dichiarata al Comune? E’ ugualmente da considerare la
succitata sentenza per motivare l’eventuale adeguamento del
provvedimento?
Risposta: Tale sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, sembra por fine alla
interpretazione da darsi al comma 3 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92. Ne consegue che la r.c. iscritta in catasto
assume efficacia retroattiva in luogo del valore contabile
dichiarato, fermo restando l'applicazione integrale della
sanzione del 30 per cento da calcolarsi sulla imposta dovuta e
non versata. Si rammenta che la r.c. per i fabbricati D va
capitalizzata moltiplicando la r.c. per 52,5.
A tal fine si allega uno stampato
da adeguare al caso trattato.
51. Un provvedimento anno 2005 di
rettifica per mancato versamento, emesso in data 18/12/2010 ma
notificato in data 03/01/2011 è da ritirare (in quanto scaduto)
solo se l’utente presenta ricorso o riesame? O è da ritirare
comunque?
Risposta: Tale provvedimento è
illegittimo perché notificato oltre il termine quinquennale di
decadenza stabilito dallo articolo 1 della legge 296/06.
Tuttavia, poiché la decadenza deve essere formalmente eccepita
dal contribuente e tenuto conto che alcuni, anche se non
condivido tale tesi, fanno riscontro per la decadenza alla data
di spedizione dell'atto, non annullerei d'ufficio l'atto e nel
caso di ricorso sosterrei tale tesi.
52. Si chiede parere in merito
alla nomina del funzionario responsabile dell’imposta di scopo.
Il nostro Comune ha istituito l’imposta, già nell’anno 2007,allo
scopo di finanziare la costruzione di una scuola, Si chiede
parere in merito alla nomina del funzionario responsabile?
Diventa obbligata la scelta verso
il nominativo del funzionario che cura la gestione dell’ICI,
considerato che la nuova imposta può essere considerata, secondo
le norme di legge che la istituiscono, un’addizionale dell’ICI?
Diventa necessario un atto di
nomina del funzionario responsabile dell’imposta di scopo?
Risposta: Trattandosi di una
addizionale all’ICI, la gestione compete al funzionario
responsabile dell’ICI.
Una esplicita delibera di
conferma in tal senso da parte della Giunta comunale, si rende,
tuttavia, opportuna.
53. Mi è stato chiesto di fare un
calcolo ma non credo di esserne in grado allora le pongo il
quesito:
- vogliono sapere quanto può
pagare di ICI un immobile accatastato D1 di 1000 mt.? come posso
eseguire questo calcolo?
Risposta: Non è possibile
determinare la r.c. poiché per i D essa è attribuita in base a
stima diretta.(individuale e non per categoria). Se il
fabbricato è nuovo o posseduto da un imprenditore, costui è
tenuto a provvedere al relativo accatastamento, ai sensi del DM
701/94 (DOCFA), determinandosi in tal modo alla r.c.
provvisoria. Una volta auto attribuita in tal modo la r.c. la
base imponibile ICI del fabbricato è pari al risultato della
moltiplica di essa per 52,5.
54. Ci si presenta il seguente
caso: un contribuente titolare di attività di "Colture viticole
e aziende viti-vinicole" è proprietario tra l'altro, di un
fabbricato D7 per il quale non ha mai versato ICI. Può
beneficiare di una qualche forma di esenzione o dobbiamo
procedere all'emissione dell'accertamento?
Risposta: Secondo la Suprema
Corte di Cassazione, a cominciare dalla sentenza n. 18565709 e
confermata con moltissime altre sentenze della STESSA ANCHE NEL
2010 E 2011, l'esenzione degli edifici rurali richiede la
contemporanea presenza della condizione oggettiva che quella
soggettiva. Sulla base di tale interpretazione l'esenzione non
può essere concessa a detto fabbricato, posto che pur essendo
l'immobile utilizzato da un imprenditore agricolo, non è
accatastato nella categoria D10, come preteso dalla Cassazione.
55. Vi sono tre abitazioni
cointestate pe 7 mesi fra tre proprietari, che poi fanno la
divisione delle tre unità, così che ognuno è interamente
proprietario di ciascuna per 7 mesi. Come calcolo la detrazione
e l'imposta di ciascuno?
Risposta: La detrazione è intera
per tutte e tre i contitolari. A, B e C saranno assoggettati per
5 mesi ad 1/3 della imposta relativa agli immobili utilizzati da
gli altri 2 contitolari, mentre toglieranno per intero la
detrazione dalla imposta da essi dovuta.
56. Se rilascio un autorizzazione
per agriturismo ai fini commerciali, per un immobile attualmente
a catasto come abitazione, ma la sig.ra ha ottenuto l'iscrizione
di coltivatore diretto e l'iscrizione all'albo della regione per
agriturismo, mi chiedo ai fini ici continua a pagare e ha
l'obbligo di cambiare in d/10 l'immobile?
Risposta: Tale attività soddisfa
la condizione soggettiva, mentre l'esenzione è applicata se il
fabbricato è accatastato come D10. Se ad esempio svolgo tale
attività in locali posti non in campagna ma nel centro urbano
l'immobile non potrebbe essere accatastato come D10, così che
l'esenzione non potrebbe essere accordata. L'errore che compie
Lei sta nel ritenere che i D10 siano tutti gli immobili
utilizzati dagli agricoltori. Di contro, i D10 sono i fabbricati
posti in campagna utilizzabili solo da
imprenditori agricoli. Se l'agriturismo è svolto in un edificio
che può essere utilizzato anche per albergo non potrebbe essere
accatastato nel D10 ed il com,une deve vigilare e contestare
eventualmente l'accatastamento.
57. L'"azienda agricola …. srl"
il 04/04/2007 ha venduto alla "spa …" un'area edificabile
valutata nel rogito 1.243.800,00 euro. l'srl che ha venduto
l'area non ha mai dichiarato ne pagato nulla per la stessa.
essendo il soggetto passivo una srl, doveva pagare l'imposta?
Risposta: Da costante e
consolidata giurisprudenza della Cassazione, le società agricole
commerciali, diversamente dagli imprenditori agricoli
individuali (IAP), non possono godere di alcuna agevolazione.
Tale area quindi va assoggettata ad ICI sia in capo alla società
cedente che a quella cessionaria. Si riporta, a conforto, la
seguente massima:
Corte di Cassazione Civile
12/5/2010 n. 11434 ICI - aree fabbricabili coltivate possedute
ed utilizzate da società agricole di capitale: normale
assoggettamento.
L'ampia accezione suddetta,
accolta in materia di ICI dalla norma citata, è stata, comunque,
positivamente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
art. 58, comma 2, entrato in vigore il 1.1.1998 (art. 66), che
ha ridotto l'applicabilità dei suddetti benefici in materia di
ICI alle sole persone fisiche (coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale) iscritte negli
appositi elenchi comunali e soggette all'obbligo di
assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Pertanto, le annualità d'imposta
in contestazione, tutte comprese nel periodo di vigenza della
nuova disposizione, sono escluse dall'agevolazione in ragione
del fatto che i terreni di cui si tratta sono posseduti e
condotti non da persona Fisica, bensì da un imprenditore
agricolo
societario.
58. Un pensionato è proprietario
di un immobile censito come D7 che di fatto è una stalla. Da
due anni lo ha affittato ad un IAP insieme al terreno agricolo
circostante. Gli ho detto che l'ICI sul D7 è sicuramente dovuta,
a meno che non modifichi la categoria (non so come mai una
stalla sia stata censita così).
Se tramite un tecnico dovesse
modificare l'accatastamento in D10, stalla e terreno affittati a
IAP diventerebbero esenti ?
Risposta: Il D7 non potrebbe
diventare correttamente D10. Infatti, il D7 è utilizzabile dalle
industrie mentre il D10 è utilizzabile solo a fine agricoli e
non potrebbe essere convertito in altri usi. Se anzi dovesse
procedere in tal senso deve chiedere la rettifica al Catasto ed
in caso di silenzio-rigetto ricorrere al TAR contro il Catasto.
59. Con la prossima approvazione
del PGT si vuole agevolare l'insediamento produttivo su alcune
aree a destinazione artigianale.
Anche su suo consiglio abbiamo
scartato l'ipotesi di agevolazione ICI su edifici che istallano
impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica (perchè solo per unità abitative e non industriali),
anche se leggo che alcuni comuni che poi elenco - articolo del
sole 24ore del 14 febbraio - hanno approvato delle aliquote
agevolate per alcune categorie di immobili "meritevoli" cioè:
- Roma agevola i C1, C3 e C6 se
il soggetto passivo d'imposta è anche il titolare dell'attività
esercitata nei locali.
- Bologna riconosce il 4 per
mille ai teatri e cinema non multisala situati nel centro
- Genova riconosce il 2 per mille
ai laboratori e negozi situati nel centro e di proprietà di
soggetti che li utilizzano per attività commerciali e
artigianali.
Riconosco che sono cose diverse
da quello che vogliamo fare noi, però le chiedevo comunque cosa
ne pensava.
Ad ogni modo, vorremmo istituire
un contributo per agevolare per qualche anno questi
insediamenti.
A suo avviso questo contributo
dovrebbe essere previsto dal regolamento ICI (penso proprio di
no) oppure nelle norme attuative del PGT (con eventualmente un
richiamo nel regolamento ICI ?)
E' possibile parametrare il
contributo al valore catastale dell'edificato ? Ci sono altri
paramentri ?
Risposta: Ho visto anch'io tali
articoli e mi meraviglio poiché tali provvedimenti sono da
ritenersi illegittimi, perché manca una norma. Se Lei legge la
relazione del Governo sul Federalismo vede che ivi si introduce
per legge delle facoltà in tal senso, ma limitatamente all'IMU
secondaria. Il contributo non dovrebbe essere inserito nel
regolamento ICI, ma in una delibera. Potrà essere parametrato
alla imposta dovuta, ma si ricordi che non sempre il soggetto
passivo è colui che si vuole agevolare ossia colui che svolge
l'attività, dando ricchezza e maggiore occupazione al Comune.
60. PGT adottato 21.04.2009
approvato 10.02.2010;
- A fine novembre l'Ufficio
Tributi ha inviato notifica ai contribuenti proprietari di aree
divenute edificabili (vedi allegato);
CASO:
- Proprietario di un area
divenuta edificabile a sua insaputa.
- Ufficio Tecnico non ha
notificato l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il
proprietario non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e
non ha quindi potuto presentare osservazioni al fine di
mantentere a destinazione agricola l'area in questione.
- A seguito della notifica da
parte dell'ufficio tributi il proprietario (essendo solo in quel
momento venuto a conoscenza della nuova destinazione
urbanistica) ha subito presentato una comunicazione volta al
mantenimento della destinazione agricola dell'area.
- In questo momento
l'amministrazione conferma l'intenzione di riportare ad agricola
la destinazione dell'area (con la prima variante al PGT).
Il contribuente non ha
ancora pagato e non vorrebbe pagare l'ICI per l'area in
questione.
Ci si chiede anzitutto se
l'ufficio tecnico era tenuto a notificare in sede di
adozione..... e comunque a prescindere da questo visto che la
volontà dell'amministrazione è quella di agevolare ed
accontentare il contribuente ci si chiede se è possibile ed in
quale forma concedergli l'esenzione dal pagamento dell' ICI .
Grazie
Risposta: La valutazione del caso
prospettato deve tener conto dei principi che disciplinano il
rapporto tributario ed in primis il carattere obbligatorio di
tale obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla
relativa applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di
danno erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del
divenire edificabile delle aree possedute non preclude
minimamente sulla azione di recupero, come del resto affermato
dalla Cassazione con la sentenza di cui si espone la massima:
Cassazione ,sentenza n. 15558 del
2 luglio 2009: ICI valido l’accertamento aree anche se il comune
non ha notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione
tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in
violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario
dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un
terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di
tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso
concreto, la difesa del contribuente».
Questo perché, ha motivato il
Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro
ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai
cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano
regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista
per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da
agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo
Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di
accertamento.
L'edificabilità fiscale, che
peraltro anticipa di gran lunga quella urbanistica, non solo per
l'ICI ma anche per i tributi erariali, fa riferimento alle
previsioni dettate al riguardo dagli strumenti urbanistici del
Comune, con la conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a
quando non siano variati gli strumenti urbanistici, così che
risulta non rilevante la volontà del soggetto passivo di
considerare agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL
223/06 convertito dalla legge 248/06, così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
In ordine alla legittima potestà
del Comune di determinare il valore delle aree con efficacia
retroattiva si è pronunciata favorevolmente la Cassazione con la
sentenza di cui si riporta la massima:
In tema di imposta comunale sugli
immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma
1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del
precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro,
« determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della
limitazione del potere di accertamento del comune » (lett. g),
possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche
facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi
analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di
giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di
emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna
applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un
ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti
natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a
quella dei cosiddetti studi di
settore, previsti
dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331,
convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una diretta
derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di reddito e
di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in
l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di
presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti
dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di
quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è
possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
Cassazione civile,
sez. trib., 07/05/2010, n. 11171
Unica eccezione accoglibile, se
le cose stanno così, è la rettifica degli atti per la quota di
proprietà delle aree detenute dagli altri contitolari. In tale
ipotesi, tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati,
escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e
procedendo allo accertamento nei confronti degli altri
contitolari.
In conclusione, le lamentele
espresse dal contribuente in argomento sono, salvo per l'errore
materiale sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il
Comune non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici
nel senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire
definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre
che sia ancora in termini per ricorrere.
61. Il diritto di abitazione del
coniuge superstite (contitolare della casa coniugale al 50%) è
indipendente dalla rinuncia all'eredità dello stesso in favore
dei figli ?
Risposta: Il diritto di
abitazione del coniuge superstite, di cui allo articolo 540 cc,
prevale sui diritti successori, i quali in presenza di tale
diritto divengono nuda proprietà. Ora, la rinuncia alla eredità
non fa venir meno il diritto di abitazione, salvo che esso sia
rinunciato espressamente ai sensi dello articolo 1350 n. 5 del
codice civile. In senso conforme si è espressa la Pretura Campi
Salentina con sentenza del 25 novembre 1980, la cui massima
sotto si riporta a conferma.
I diritti di abitazione e di uso
riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c.
spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle
legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto,
essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione
patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e
dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne
consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge
superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di
uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un
atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei
diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati
acquistati "ipso iure", al momento di apertura della
successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si
consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di
abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità,
della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.
Pretura Campi Salentina, 25/11/1980
62. Un agricoltore ci invia
un'autocertificazione per l'esenzione ICI per un fabbricato
strumentale accatastato in c/6 nel 2010. Siamo d'accordo che
secondo la Cassazione l'immobile debba essere accatastato in
D/10 per beneficiare dell'esenzione oltre che ricorrano tutti i
requisiti previsti dall'art. 9 del D.lgs 557/93. Il problema si
pone per il passato quando il fabbricato risultava a catasto
terreni e per i fabbricati che a tutt'oggi sono iscritti al
catasto terreni: per questi vale il requisito dell'art.9 del
557 o ci vuole obbligatoriamente anche l'accatastamento in A/6 o
D/10? Grazie MC
Risposta: La r.c. dei fabbricati
ha carattere dichiarativo con la conseguenza che essa asume
efficacia retroattiva, nei limiti di decadenza, sin dal momento
in cui il Comune è in grado di dimostrare la sussistenza dei
requisiti oggettivi previsti dalla lettera a) dello articolo 2
del D.Lgs. 504/92. Ne consegue che il fabbricato rurale
accatastato tardivamente come C6 sarà assoggettato ad ICI con
efficacia retroattiva, mentre quello accatastato tardivamente in
D10 sarà da considerarsi da sempre esente.
Per i fabbricati provvisti dei
requisiti di ruralità, ma non accatastati allo urbano, il comune
non potendo ordinare l'accatastamento allo urbano non potrà
assoggettarli ad ICI.
In senso conforme vedasi
Cassazione, sentenza 18565/09.
63.
PGT adottato
21.04.2009 approvato 10.02.2010;
- A fine novembre l'Ufficio Tributi ha inviato
notifica ai contribuenti proprietari di aree divenute
edificabili (vedi allegato);
CASO:
- Proprietario di un area divenuta edificabile a
sua insaputa.
- Ufficio Tecnico non ha notificato
l'edificabilità in sede di adozione e pertanto il proprietario
non sapeva dell'intenzione dell'amministrazione e non ha quindi
potuto presentare osservazioni al fine di mantentere a
destinazione agricola l'area in questione.
- A seguito della notifica da parte dell'ufficio
tributi il proprietario (essendo solo in quel momento venuto a
conoscenza della nuova destinazione urbanistica) ha subito
presentato una comunicazione volta al mantenimento della
destinazione agricola dell'area.
- In questo momento l'amministrazione conferma
l'intenzione di riportare ad agricola la destinazione dell'area
(con la prima variante al PGT).
Il contribuente non ha ancora pagato e non
vorrebbe pagare l'ICI per l'area in questione.
Ci si chiede anzitutto se l'ufficio tecnico era
tenuto a notificare in sede di adozione..... e comunque a
prescindere da questo visto che la volontà dell'amministrazione
è quella di agevolare ed accontentare il contribuente ci si
chiede se è possibile ed in quale forma concedergli l'esenzione
dal pagamento dell' ICI .
Risposta: La valutazione del caso prospettato
deve tener conto dei principi che disciplinano il rapporto
tributario ed in primis il carattere obbligatorio di tale
obbligazione, non potendo il comune rinunciare alla relativa
applicazione, pena l'assunzione di responsabilità di danno
erariale. Ne consegue che la mancata comunicazione del divenire
edificabile delle aree possedute non preclude minimamente sulla
azione di recupero, come del resto affermato dalla Cassazione
con la sentenza di cui si espone la massima:
Cassazione ,sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009:
ICI valido l’accertamento aree anche se il comune non ha
notificato l’edificabilità.
In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto
«ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale
inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del
contribuente».
Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo
alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni
che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un
fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà
pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il
proprietario di un fondo che da agricolo era diventato
edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai
notificato, prima dell'avviso di accertamento.
L'edificabilità fiscale, che peraltro anticipa di
gran lunga quella urbanistica, non solo per l'ICI ma anche per i
tributi erariali, fa riferimento alle previsioni dettate al
riguardo dagli strumenti urbanistici del Comune, con la
conseguenza che l'obbligazione sussiste fino a quando non siano
variati gli strumenti urbanistici, così che risulta non
rilevante la volontà del soggetto passivo di considerare
agricola tale area. Infatti, il comma 2 del DL 223/06 convertito
dalla legge 248/06, così dispone:
2. Ai fini
dell'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
In ordine alla legittima potestà del Comune di
determinare il valore delle aree con efficacia retroattiva si è
pronunciata favorevolmente la Cassazione con la sentenza di cui
si riporta la massima:
In tema di imposta comunale sugli immobili, le
norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma 1, d.lg. 15
dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del precedente art. 52,
con il quale i comuni possono, tra l'altro, « determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune » (lett. g), possono essere
legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento
al valore delle aree circostanti aventi analoghe
caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche
in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del
regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione
retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento
presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura
propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella
dei cosiddetti studi di
settore,
previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n.
331, convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una
diretta derivazione dei « redditometri » o « coefficienti di
reddito e di ricavi » previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69,
convertito in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come
mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti
razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili
ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei
quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
Cassazione civile, sez. trib., 07/05/2010, n.
11171
Unica eccezione accoglibile, se le cose stanno
così, è la rettifica degli atti per la quota di proprietà delle
aree detenute dagli altri contitolari. In tale ipotesi,
tuttavia, non vanno annullati gli atti, ma rettificati,
escludendo per l'istante le quote da esso non detenute e
procedendo allo accertamento nei confronti degli altri
contitolari.
In conclusione, le lamentele espresse dal
contribuente in argomento sono, salvo per l'errore materiale
sopra evidenziato inaccoglibili e ciò sino a quando il Comune
non avrà provveduto a variare gli strumenti urbanistici nel
senso voluto dal contribuente. Costui per non far divenire
definitivi tali atti dovrà presentare ricorso alla CTP, sempre
che sia ancora in termini per ricorrere.
64. Abbiamo 2 contribuenti: il
primo è nudo proprietario e l'altro è usufruttuario di un'area
edificabile. L' anno successivo viene venduta la capacità
edificatoria di questa area a favore di un'area confinante
(proprietà di altri soggetti). Come devo pertanto considerare
questa area ai fini I.C.I. dopo la vendita della capacità
edificatoria ? Terreno agricolo o ancora area edificabile ? Il
soggetto passivo che era l'usufruttuario continua ad essere tale
?
Risposta: L'area rimane ancora edificabile, ma il valore venale
subisce una drastica riduzione (e di contro l'altra area
aumenta di valore). Perché tale area sia esclusa totalmente
dovrà essere graffata in catasto allo edificio. Il soggetto
passivo rimane l'usufruttuario.
65. Il dirigente dell'ufficio
tecnico motiva in questo modo perchè non è possibile tassare gli
immobili in corso di costruzione in zona E almeno tenendo conto
dell'area edificabile (a cui è stato dato un valore dalla Giunta
Municipale al punto 4 del secondo allegato).
"le zone omogenne E sono riconducibili a quelle "parti del
territorio destinate ad usi agricoli, le NTA del prg del comune
di ….., art. 25, definiscono, infatti , le zone omogenee E come
"parti del territorio non urbanizzate e che sono destinate
all'agricoltura . "gli insediamenti ricadenti in tali zone sono
finalizzati o comunque connessi all'uso prevalentemente agricolo
delle
stesse".
1)Domanda: se sono destinate all'agricoltura perché insistono in
queste zone E immobili di cat. F/3( fabbricati in corso di
costruzione) e/o addirittura immobili di categoria A con
residenza
(senza uso agricolo)? Quindi non si doveva dare la concessione
edilizia?
2) la giunta municipale ha dato dei valori (seppur dicendo di
rimandare al consiglio comunale) quindi le considerazione del
dirigente possono essere superate. Concorda?
3) quali argomentazioni addurre, per convincere il dirigente
ufficio tecnico e politico, per dire che gli f/3 anche se
ricandenti in zona E scontano comunque l'ici sull'area
Edificabili seppur privi di rendita catastale?
Risposta: Anche nelle zone i fabbricati in corso di costruzione
e costruiti vanno normalmente assoggettati ad ICI. quelli in
corso di costruzione come aree edificabili, come previsto dal
comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, mentre quelli
costruiti sulla base della r.c., così come
previsto dal comma 2 del predetto articolo. La tesi del
dirigente di codesto Comune è errata. Infatti, le norme di
esenzione vanno interpretate in modo tassativo e non vi è alcuna
norma che esenti le aree su cui possono essere edificati edifici
in zone rurali. Se così non fosse sarebbero esenti tutti i
fabbricati abusivi. Peraltro, anche per i predetti immobili
l'assoggettamento all'ICI non sana l'irregolarità edilizia. Si
pensi ad esempio agli immobili fantasma, che quasi sempre sono
posti in campagna.
66.L’ente ha notificato avvisi di
accertamento ICI per aree fabbricabili, alcune contribuenti
hanno presentato istanza di accertamento con adesione, l’ente
verifica le istanza non è pervenuto ad alcun accordo con il
contribuente dunque non si è provveduto ad alcuna adesione.
Ora il contribuente sostiene che
i 90 giorni di sospensione, avendo presentato richiesta di
adesione, oltre che per presentare ricorso siano presenti anche
per provvedere al versamento del dovuto con le riduzione ad ¼
delle sanzioni applicate ( sanzioni per omessa riducibile ad ¼
entro 60 gg), ovvero siccome non ha ottenuto alcuno sconto su
base imponibile si vorrebbe tenere le sanzioni comunque ad ¼ ed
evitare di versarle piene.
Il contribuente indica il
disposto dell’articolo 12 secondo comma del Dlgs 218/97 ha
supporto di tale tesi, che cosa ne penso, gli spetta comunque
tale riduzione?
12. Istanza
del contribuente.
1. Nel caso in cui sia stato
notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di
cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria
provinciale, può formulare in carta libera istanza di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche
telefonico.
2. La presentazione dell'istanza,
anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione,
per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata
al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia
all'istanza.
Risposta: Concordo con la tesi
prospettata dal contribuente, ma in virtù di quanto previsto
dallo articolo 15 di tale decreto legislativo, che sotto
riporto. L'articolo 12 del predetto decreto sospende il termine
per ricorrere di 90 giorni ulteriori. Secondo la giurisprudenza
tale prolungamento si mantiene interamente anche se non si
addiviene allo accordo.
Articolo 15
Sanzioni applicabili nel caso di
omessa impugnazione.
1.
Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di
liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione,
provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non
può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti
per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (1).
67. Ci è stata chiesta
l'esenzione ICI per abitazione principale di due diverse unità
(una consiste in 1,5 vani accatastata separatamente,la visura
catastale dice "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del
fg..map.."). Su Suo suggerimento abbiamo fatto un sopralluogo ed
effettivamente l'unità da 1,5 vani non ha nè cucina nè servizi
igienici. E' corretto rispondere "ai fini ICI entrambe le unità
immbiliari possono essere considerate un'unica abitazione
principale" o devo aggiungere "semprechè il derivato complesso
abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle
unità che lo compongono"? Nella richiesta di esenzione ICI i
proprietari dicono che non possono accatastare insieme le due
unità per problemi di proprietà (una è di entrambi i coniugi,
l'altra appartiene ad un solo coniuge) devo accettarla per buona
o devo comunque invitarli al riaccatastamento?
Risposta: Secondo la più recente
giurisprudenza della Cassazione, sembrano sussistere le
condizioni per esentare entrambe le unità. Tuttavia, Lei non
deve rilasciare alcuna certificazione, essendo il contribuente
tenuto a conformarsi al comportamento che egli ritenga più
giusto. Infatti, se dovesse cambiare la tesi della Cassazione
Lei sarebbe costretta a recuperare l'imposta dovuta senza
sanzioni né interessi. Scriva che al momento, in virtù della
giurisprudenza attuale della Cassazione, sembrano
sussistere le condizioni per concedere l'esenzione ad entrambe
le unità, posto che sono utilizzate dal medesimo nucleo
familiare come abitazione principale. Si fa rilevare, comunque,
che la differente intestazione delle due unità non sarebbe
ostacolo insuperabile, posto che con atto notarile potrebbero
mettere in comunione la proprietà delle due unità, fondendole
catastalmente.
68.
A
giugno dell’anno scorso non ho presentato la
certificazione fabbricati tipo “D” relativa all’anno 2009, in
quanto il minor gettito non superava lo 0.5% delle spese
correnti. Il collega del servizio finanziario mi chiedeva se
può stanziare nel bilancio 2011 l’importo certificato nell’anno
2009 (relativo al 2008) di € 20.924,05.
Risposta: certamente si.
Infatti, in assenza di variazione l'importo del contributo
rimane consolidato, così come previsto dal comma 3, 3°
capoverso, dello articolo 2 del DM interno 197/02.
"Il
contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita
è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la perdita del gettito dell'I.C.I.
ed è consolidato
nei trasferimenti erariali dei comuni interessati"
69. Per l’acquisto di un’area
fabbricabile resta l’obbligo di presentare la denuncia ICI?
Risposta: certamente si, posto
che l’abrogazione dello obbligo di denuncia é limitato ai
fabbricati ed ai terreni agricoli e non anche alle aree
edificabili.
70. I terreni di proprietà
privata ricadenti in un piano integrato approvato, sono stati
resi edificabili con il predetto piano e ricadono in zona C,
devono pagare l’ICI?
Risposta: Il Programma Integrato
di Intervento (P.I.I.) è uno strumento che si applica su
interventi complessi coinvolgenti vaste aree del territorio
oppure interventi di riqualificazione urbana e ambientale
mediante nuova edificazione o recupero edilizio dell’esistente.
La finalità del P.I.I. consiste nell’integrare gli aspetti
progettuali dell’intervento (disegno urbano) con la
programmazione finanziaria (tempo e risorse economiche) per la
realizzazione dello stesso, mediante la stesura di un piano
finanziario che coinvolge risorse sia pubbliche che private.
Se nella zona C è possibile costruire box , anche se
sotterranei, l'area va considerata edificabile poiché i box sono
fabbricati, anche se il valore venale di essa è da ritenersi
modesto.
71. Se un coltivatore diretto
possiede un a1 utilizzato come abitazione principale, ha diritto
ad esclusione dell'ici su 2008 oppure no? ?mi e' venuto il
dubbio perché ho emesso accertamento ad un contribuente che
prontamente si e' presentato dicendo che essendo abitazione
principale e per di più utilizzata da un imprenditore agricolo
non deve pagare imposta.
dal mio punto di vista, poiché
a1 ed a8 sono categorie di lusso su cui si deve comunque pagare
imposta anche se abitazione principale, non dovrebbero avere
diritto ad esclusione.
Risposta: La tesi da Lei esposta
è corretta. Infatti, poiché secondo la Cassazione sono esenti
solo i fabbricati rurali appartenenti alle categorie A6 oppure
D10, l'immobile in argomento va valutato in ordine alla
fattispecie della abitazione principale, se possa o meno
considerarsi esente. Ora, in virtù di quanto previsto dallo
articolo 1 del DL 93/08, convertito dalla legge 126/08, il
soggetto passivo non potrà godere della esenzione in argomento
ma della sola detrazione.
72. Vorrei sapere per cortesia se
un immobile accatastato in D6, che risulta essere un centro
ippico, posseduto da un coltivatore diretto è esente dal
pagamento dell’ICI? Per cortesia mi potrebbe dare i riferimenti
normativi esatti?
Risposta: Certamente non è esente
il centro ippico come edificio rurale, posto che non è D10 e
neppure il centro ha la veste di imprenditore agricolo.
Probabilmente loro si ritengono esenti ai sensi dello articolo 7
lettera i) del D.Lgs.n.504/92. Io ritengo che non possano essere
esenti, posto che l'utilizzo non è riservato a persone
svantaggiate. Sulla base di quanto indicato dalla circolare n. 2
del 2009, non sembrano sussistere le condizioni per concedere
l'esenzione. Si riporta qui sotto la parte della circolare
richiamata riguardante le attività sportive.
H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE
L'esenzione deve essere
riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività
sportive
rientranti nelle discipline
riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle
associazioni
sportive e dalle relative sezioni
non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali
di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della
legge
n. 289 del 2002.
Per quanto attiene alle modalità
di esercizio, è necessario che l'ente svolga
nell'immobile esclusivamente
attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad
esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei)
e non si limiti a mettere a disposizione
l'immobile per l'esercizio
individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis,
gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi
da calcio a singoli o gruppi).
Da quanto esposto consegue che
l’esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti
dello sport, ai campi ed agli
impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è
direttamente quella “sportiva”, ma di affitto degli spazi.
73. Due soggetti X e Y hanno
costituito un fondo patrimoniale, su una serie di immobili di
proprietà, a favore di altri due soggetti Z e J.
I due soggetti X e Y sono residenti nelle abitazioni indicate
nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, mentre i
soggetti Z e J sono residenti altrove.
In questo caso chi deve corrispondere l'ICI sugli immobili?
Su una delle due abitazioni pende inoltre ipoteca iscritta da
Equitalia......
RISPOSTA: L’articolo 167 del
codice civilestabilisce che“Ciascuno o ambedue i coniugi, per
atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di
credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…”. Il 170, a
sua volta, poi dispone che “La esecuzione sui beni del fondo
e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia”.
L'articolo 168 del codice civile
così dispone:
Articolo 168
Impiego ed amministrazione del
fondo (1).
[I]. La proprietà dei beni
costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi,
salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
Ora, poiché con la costituzione
del fondo la proprietà di detti immobili si presume di Z e J che
sono residenti altrove, si ritiene che Ze J debbano
corrispondere l'ICI dovuta. Si avverte che l'Equitalia potrebbe
richiedere la revoca di tale atto nel caso si ritenga
danneggiata nel suo diritto di credito.
74. Il Comune di …… ha previsto
nel proprio regolamento comunale l’agevolazione ICI prima casa
alle case date in uso gratuito ai parenti in linea retta.
I contribuenti per ottenere
l’agevolazione devono presentare apposita certificazione nella
quale il proprietario, che in questo caso è il padre, dichiara
di dare in uso gratuito l’immobile al figlio, e l’utilizzatore,
che in questo caso è il figlio, dichiara di abitare nella casa
data in uso gratuito dal padre.
A seguito controlli da parte
dell’ufficio abbiamo casi in cui il figlio non ha modificato la
residenza ed è ancora nel nucleo con il papà, ma ha presentato
lo stesso la certificazione dichiarando che vi abita e quindi
l’ICI non è stata versata dal 2008.
Secondo noi questo non è regolare
e pretendiamo che il figlio sposti la propria residenza nella
casa data in uso dal padre …..anzi per gli anni addietro che non
ha versato vorremmo fare avviso di accertamento per infedele
denuncia … cosa ne pensa?
Risposta: L'agevolazione prevista
per il comodato a parenti è condizionata al fatto che il parente
utilizzi l'immobile come abitazione principale. Ora, si presume
abitazione principale il luogo di residenza anagrafica (in
questo caso del comodatario). Ne consegue che tale agevolazione
non può essere riconosciuta nel caso in esame, posto che il
negozio di comodato è stato artatamente diretto ad ottenere una
agevolazione che non compete.
Giusta, quindi, l'azione di
recupero prospettata, la quale deve essere così motivata.
75. Con variante al PRG adottata
circa 20 ani fa alcune aree a destinazione
urbanistica industriale/artigianlale sono diventate aree a
trasferimento e ridisegno urbano con destinazione
"Residenziale", previa presentazione di piano urbanistico
attuativo. Nel 1996 i proprietari di una di dette aree, di mq.
14.000, ha presentato la proposta di detto P.U.A. che è stata
approvata dal Consiglio comunale. Non si è provveduto
all'attuazione; la conseguente Convenzione urbanistica verrà
firmata nel corso del 2011.
Su detta area, ancora persistono
gli originari n. 2 fabbricati cat. D7, che occupano un'area di
sedime di mq. 3954; i proprietari hanno sempre pagato e
continuano a pagare l'ICI sugli stessi, considerando pertinenza
le aree circostanti. I capannoni non sono più utilizzati da
oltre 5 anni, solo ora i proprietari si stanno attivando per
dare attuazione al PUA.
Noi vorremmo recuperare
l'ICI sull'area fabbricabile dal 2005, escludendo magari il
sedime dei capannoni. E’ corretto?
Risposta: La più recente
giurisprudenza della Cassazione ritiene che anche le aree
edificabili, seppur pertinenziali di fabbricati, vanno
normalmente assoggettate ad ICI, salvo che non sia cristalizzata
in concreto la relativa capacità edificatoria:
Cassazione, sentenza 25127/09:
ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica
permanente dello stato dei luoghi.
Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito
appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una
oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che
sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che
non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile
ad libitum.
Cassazione sentenza 19638/09:
ICI: area pertinenziale : esclusa solo se dichiarata
Il giardino di pertinenza di un’abitazione deve
essere considerato imponibile ai fini ICI nel caso in cui il
contribuente non ha denunciato la situazione di pertinenza nella
dichiarazione ICI originaria.
Corte di cassazione, sentenza n. 13135 del 28
maggio 2010: ICI: area permane edificabile anche se i vincoli
urbanistici lo impediscono.
L'Ici va pagata sui terreni anche se formalmente
non sono più fabbricabili perché è decaduto lo strumento
urbanistico attuativo e anche se vincoli urbanistici impediscono
l'effettiva realizzazione di costruzioni. Per l'imponibilità è
infatti sufficiente il piano regolatore generale.
Cassazione 16729/10: ICI: assenza piano
particolareggiato ed impossibilità di effettiva costruzione:
irrilevanza.
L'art. 11-quattordecies, comma 16, del D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito nella L. n. 248/2005,
stabilisce che la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, deve interpretarsi nel senso
che un'area è da considerare comunque edificabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione di
strumenti attuativi del medesimo. Il valore interpretativo, e
dunque retroattivo, della citata disposizione è stato confermato
dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 25506 del
30 novembre 2006. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge
denunciata.
Cassazione n. 22129/010: ICIA area edificabile
pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze
economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può
avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico
negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di
un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c.
alfine di ottenere un risparmio fiscale va ...
inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito:
"perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito
... dalla edificabilità, occorre che intervenga
una aggettiva e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo
ius edificandi, che non si risolva quindi in un
mero collegamento materiale rimovibile ad
libitum".
In conclusione, sulla base della giurisprudenza
della Cassazione sopra riportata, sussistono le condizioni per
assoggettare ad ICI i terreni in considerazione.
76. Il catasto di ……..ha
attribuito, su propria iniziativa, con notifica al contribuente
in data 20 marzo 2010, una rendita ad un immobile (di categoria
D/8) che in precedenza era a catastato ma non classato. Il
contribuente dichiarava una rendita presunta di circa 3.000 euro
mentre il catasto ha attribuito una rendita di 8.000, è
possibile recuperare l’imposta ICI?
Risposta: Certamente si. Infatti,
la Suprema Corte di Cassazione, in via definitiva, ha emesso la
seguente sentenza:
Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2010, ICI
fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.
a)
anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha
efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o
diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio
contabile, svolgendo tale valore significato di rendita presunta
di carattere provvisorio.
Il recupero può essere fatto, tuttavia, senza
sanzioni né interessi moratori, trovando applicazione l'articolo
74 della legge 342/00.
77. Un contribuente non residente
ma dimorante nel nostro Comune pretende l’annullamento dello
avviso di accertamento, allegando i consumi di energia elettrica
maggiori nel ns comune rispetto a quello di residenza
anagrafica. Come possiamo riscontrare il suo diritto alla
esenzione?
Risposta: L'articolo 8 del
D.Lgs.n.504792 definisce, nella sostanza, l'abitazione
principale quella nella quale il contribuente e i suoi
familiari dimorano abitualmente. Ciò premesso, avendo il
contribuente cercato di dimostrare che la sua dimora abituale è
presso il vostro comune, è necessario concentrare l'attenzione
sulla dimora della famiglia nel suo complesso, da ricercarsi
nel focolare domestico, inteso il luogo ove si riunisce la
famiglia nei momenti in cui i membri si ritrovano nelle pause di
lavoro e nelle ricorrenze. Si suggerisce, dunque, di effettuare
verifiche nelle giornate festive onde riscontrare se
effettivamente la famiglia è ivi riunita. Anche la dimensione
dello alloggio, in rapporto al numero di componenti, potrebbe
essere significativa al fine di tale valutazione.
78. Un contribuente impugna un
avviso di accertamento ICI dinanzi alla CTP. Chiede ma non
ottiene la sospensione dell'atto. Nelle more l'ente iscrive a
ruolo l'importo contenuto nell'avviso. La CTP accoglie il
ricorso ed annulla l'avviso di accertamento. L'ufficio impugna
la sentenza dinanzi alla CTR. Nelle more del giudizio di secondo
grado è corretto discaricare interamente la cartella per poi
procedere ad una nuova iscrizione a ruolo in caso di esito
favorevole per l'ente del giudizio di appello? Oppure la
cartella deve essere sospesa non potendo l'ufficio procedere ad
una seconda iscrizione a ruolo?
Risposta: La Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza di cui sotto si riporta la massima,
ritiene che nel caso di ricorso in tema di ICI non trovi
applicazione la riscossione frazionata prevista in via generale
dal comma 1 dello articolo 68 del D.Lgs.n.546/92, così che il
Comune è legittimato a richiedere il pagamento della intera
pretesa, fatta eccezione delle sole sanzioni, le quali, invece,
sono dovute dopo la sentenza di primo grado nella misura dei 2/3
del deciso e la parte residuale dopo la decisione di secondo
grado:
Procedimento tributario (nuovo) -
Riscossione frazionata dei tributi - Applicabilità all'Ici -
Esclusione - Fondamento
In tema di contenzioso
tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 d.lg.
n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in
pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui
è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si
applica alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili
(i.c.i.), in quanto per tale tributo non trova applicazione
l'istituto della riscossione frazionata, previsto dall'art. 15
d.P.R. n. 602 del 1973 (poi abrogato dall'art. 37 d.lg. n. 46
del 1999).
Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2010, n.
15473
Dello stesso parere si è espresso
il Ministero delle Finanze con la risoluzione 4 febbraio 1987,
n. 8/1308.
La Corte Costituzionale, chiamata
a giudicare la legittimità della normativa concernente i tributi
comunali, nella parte in cui non prevede la riscossione
frazionata nel caso di ricorso, con varie ordinanze ha ritenuto
non illegittime tale disposizioni, tese a confermare il
principio classico “solve et repete”, ossia prima paghi e poi
chiedi il rimborso, e ciò probabilmente in considerazione della
importanza dei bisogni che il Comune è chiamato a soddisfare con
le proprie entrate.
Venendo, poi, alla valutazione se
la sentenza di primo grado sia esecutiva e determini, come
avviene nel procedimento civile, l’esecutorietà del relativo
dispositivo, la dottrina più qualificata (vedasi il nuovo
processo tributario – seconda edizione GIUFFRE EDITORE, pagina
12 lettera m) ritiene che tale principio non trovi applicazione
nel processo tributario. Ne consegue che la somma iscritta a
ruolo non può essere sgravata, dovendo il contribuente aver già
adempiuto al relativo pagamento. Il Comune potrà valutare se
procedere al massimo alla relativa sospensione, in virtù di
quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 2 Quater del DL
654/94, convertito dalla legge 656/94, ma a condizione che, come
previsto da tale norma, che l’atto impugnato appaia illegittimo
o infondato.
In conclusione, in considerazione
del principio solve et repete, codesto Comune non potrà sgravare
le somme iscritte a ruolo, ma solo procedere alla relativa
sospensione, ma alla sola condizione che l’atto impugnato, alla
luce di un relativo riesame appaia illegittimo o infondato.
79. Si chiede se , ai fini della
legittimità della firma degli atti con valenza esterna, sia
sufficiente la delibera di Giunta di nomina di Funzionario
Responsabile Ici ad un dipendente non titolare di posizione
organizzativa.
Come è conciliabile tale circostanza con i commi 1 e 2 dell’art
107 del T.U.E.L. laddove specifica che “
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno…” .
Si
specifica che il dipendente insignito di tale nomina è
inquadrato nella medesima categoria e posizione economica del
titolare di posizione organizzativa del Servizio(D, pos. eco.
D2) e che dal Responsabile di Servizio viene nominato
annualmente “Responsabile di procedimento” ai sensi dell’art. 17
c.2 lett.
F CCNL 01/04/1999, art. 36 CCNL 22/01/2004.
Risposta: Secondo la Cassazione
possono coesistere all’interno dello Ufficio tributi sia il
funzionario responsabile del Servizio che il funzionario
responsabile del Tributo. Il primo nominato dal Sindaco ed il
secondo dalla Giunta comunale, così come previsto dallo articolo
11 del D.Lgs.n.504/92:
Tributi locali - Imposta comunale immobili
(Ici) - Art. 11, comma 4, del d.lg. n. 504 del 1992 -
Designazione di un
funzionario
con poteri organizzativi e gestionali dell'imposta - Qualifica
dirigenziale - Necessità - Esclusione - Abrogazione da parte del
d.lg. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.) - Esclusione - Fondamento
In tema di i.c.i., l'art. 11, comma 4,
d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, nel prevedere la designazione,
con delibera della giunta comunale, di un
funzionario
cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, non
richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale,
in ciò differenziandosi dagli art. 107 e 109 d.lg. 18 agosto
2000 n. 267 (t.u.e.l.) che, invece, richiedono tale qualifica
per tutti gli atti a rilevanza esterna e dai quali non può
ritenersi abrogato, né in via espressa, non rientrando tra le
norme contemplate dall'art. 274 del predetto testo unico, né per
incompatibilità, avendo natura di disposizione tributaria
speciale, perciò non incisa da norme successive di carattere
generale.
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2010, n.
11445
Ne consegue che nel caso
prospettato siamo in presenza di due funzionari chiamati dalla
Amministrazione comunale a rappresentare il Comune verso
l’esterno, evidenziando che il funzionario responsabile del
tributo, per le funzioni derivanti da tale qualifica, non è
subordinato gerarchicamente al funzionario responsabile del
Servizio.
E’ pertanto illegittima e
giuridicamente inesistente la determina del Responsabile del
Servizio che la nomini “Responsabile di procedimento”, posto che
tale competenza è riservata alla Giunta comunale.
80. Nel territorio del nostro
ente sono stati istallati alcuni parchi fotovoltaici. La
persona fisica xxx concede in comodato d’uso i terreni alla
ditta Yyy srl la quale ha richiesto ed ottenuto
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un
impianto fotovoltaico. A seguito di un atto di contestazione di
difformità catastale inviato dal nostro ente alla persona
fisica xxx e alla ditta yyy srl, alcuni terreni risultano
soppressi ed è stato censito un fabbricato di categoria D1
classe unica con una data rendita nel febbraio 2010, in seguito
l’Agenzia del Territorio ha rettificato il classamento,
mantenendo la stessa classe e categoria, ma attribuendo e
notificando una rendita superiore di circa quattro volte la
rendita proposta con procedura Docfa, la rendita rettificata è
stata registrata ad ottobre 2010 con efficacia - messa in atti
ottobre 2010. Posto che il tributo per il fabbricato D1 è stato
versato dalla ditta yyy srl per l’intero anno 2010 con la
rendita attribuita a febbraio si pone il seguente quesito: da
quando è possibile applicare la rendita attribuita dall’Agenzia
del territorio ad ottobre?
Risposta: La rendita catastale autoattribuita mediante
procedimento DOCFA ha valore di rendita provvisoria, come
risulta dalla lettura del comma 3 dello articolo 1 del DM 701
del 1994, che così dispone:
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita
proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di
accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e
comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della
rendita catastale definitiva. - facoltà dell'amministrazione
finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le
caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di
cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze
censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di
applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è
fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal
provvedimento indicato al comma 1.
Ne consegue che tale r.c. ha efficacia retroattiva sin dal
momento della data del DOCFA, senza applicazione né di sanzioni
né di interessi moratori, trovando applicazione l'articolo 74
della legge 342/00. Ovviamente, il soggetto passivo potrebbe
contestare la r.c. ed in caso di accoglimento totale o parziale
del ricorso gli atti impositivi andrebbero adeguati alla
decisione definitiva, con conseguente rimborso dell'ICI pagata
in eccedenza.
81. Abbiamo fatto degli
accertamenti per un terreno agricolo. Il contribuente chiede
l’annullamento in autotutela perché terreni incolti. Possiamo
annullarli alla luce anche della circolare n. 9 del 14.6.1993 ?
Risposta: Se non sono adibiti
all'esercizio di una attività agricola, di cui allo articolo
2135 cc, vanno esclusi (non esenti), per mancanza del
presupposto impositivo, così come si evince dalla lettura della
lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504792.
82. Nel caso di avviso di
accertamento ICI il regolamento comunale per sanzioni tributarie
( illegittimo) prevede la possibilità di rateizzare importo in
numero 3 rate con indicazioni motivi di disagio economico, al di
là del regolamento quale normativa prevede la possibilità di
rateizzazione e il numero massimo di rate in materia di ICI.
Risposta: La lettera o) del comma
2 dello articiolo 59 del D.Lgs.n.446/97, proprio in tema
di potestà regolamentare ICI, così dispone:
o) stabilire differimenti di
termini per i versamenti, per situazioni particolari;
L'articolo 24 del D.Lgs.n.472/97,
proprio in tema di sanzioni, così dispone:
Articolo 24
Riscossione della sanzione.
1. Per la riscossione della
sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei
tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'ufficio o l'ente che ha
applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su
richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate,
il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In
ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il
debitore decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni
dalla scadenza della rata non adempiuta.
E' quindi il regolamento comunale
che deve stabilire il numero di rate.
83. Accertamenti ICI 2007 ho
raggiunto un contribuente per parziale versamento ICI, lo stesso
mi risponde dicendo che il parziale versamento è dovuto alla
casa che lui ha dato in comodato d’uso al fratello. Agli atti
del Comune non risulta nessuna comunicazione in questo senso,
quindi io ho respinto la richiesta di annullamento
dell’accertamento. E’ giusto?Le chiedo però se lui mi dovesse
presentare ora la comunicazione vale per l’anno 2011 o è
retroattiva?
Risposta: Anche confortato dalla
giurisprudenza prevalente sul tema, se il Comune ha condizionato
la concessione di tale agevolazione allo assolvimento di
specifiche procedure (domanda, autocertificazione, ecc) entro un
determinato termine, il mancato adempimento fa perdere il
diritto alla agevolazione. Solo in via di autotutela il Comune
potrebbe, se è certo sussistessero le condizioni per la
concessione di tale agevolazione, aderire alla istanza del
contribuente, come consentito dallo articolo 2 , lettera g) del
decreto ministeriale n. 37 del 1997.
Articolo 2
Ipotesi di annullamento d'ufficio
o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.
1. L'Amministrazione finanziaria
può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla
rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza
necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o
in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista
illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di
calcolo;
c) errore sul presupposto
dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di
pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione
successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per
fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
h) errore materiale del
contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. Non si procede
all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in
caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta
sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione
finanziaria.
84. X ha l’ usufrutto per
800/1000 e residente nell'immobile muore. La figlia Sala è nuda
proprietà per 12/15 , proprietà per 3/15 residente a Milano.
Abbiamo emesso accertamenti alla figlia per la sua quota di
possesso. La stessa sostiene che non doveva pagare perché ha
ereditato la casa dal padre deceduto nel 1981 e la madre abita
ancora l'immobile. A noi non risulta in quanto la visura storica
catastale parte dal 2001 "COSTITUZIONE dal 28/12/2001". Come
ci dobbiamo comportare?
Risposta: Nel caso di decesso del de cuius usufruttuario non si
realizza, come invece preteso dalla figlia, il diritto di
abitazione a favore del coniuge superstite di cui allo articolo
540 c. c, poiché con tale evento il nudo proprietario riacquista
la proprietà piena.
Esso è
intrasmissibile agli eredi ed in caso di
cessione il diritto si estingue nel cessionario alla morte del
cedente (primo usufruttuario).
L'atto da voi emesso è quindi perfettamente legittimo.
85. Una contribuente ha ereditato
un fabbricato composto da numerosi vani, con una sola
identificazione catastale; il fabbricato, vetusto ed in
condizioni strutturali precarie, è stato dichiarato parzialmente
(50% circa) inagibile dall'ufficio tecnico comunale. La signora
ha affittato la parte dell'immobile ancora utilizzabile e
chiede, invece, la riduzione ICI sulla parte del fabbricato
dichiarata inagibile. Io avrei suggerito, quantomeno, di
frazionare l'immobile in due subalterni, in modo da poter
gestire al meglio la situazione venutasi a creare. In casi
precedenti avevo suggerito la stessa soluzione. E' una
forzatura, oppure è corretto così? Ci sono altre strade?
Risposta: Condivido la tesi da
Lei espressa. Infatti, l'inagibilità e la non utilizzabilità
deve riguardare l'intera unità immobiliare e non solo una parte
di essa. Ne consegue che la riduzione richiesta non deve essere
concessa.
86. Un immobile per il quale è
stato successivamente (11/12/2001) presentato dal Tribunale di
Brescia un atto giudiziario di revoca atti soggetti a
trascrizione, a seguito del fallimento della "…..". Il
contribuente, in seguito alla notifica dell'avviso di
accertamento ci ha dichiarato che non è mai entrato in possesso
dell'immobile e che finora è ancora in corso la procedura
giudiziaria. Gli avvisi sono da considerare correttamente
emessi?
Risposta: Soggetto passivo ICI è colui che risulta proprietario
dello immobile, mentre non ha tal fine rilevanza che costui non
ne abbia la relativa disponibilità. Ne consegue che detto
contribuente dovrà essere assoggettato ad ICI e ciò fino a
quando, peraltro con sentenza definitiva,
non sia stata pronunciata la risoluzione di tale contratto di
acquisto. Consigli, dunque, a tale proprietario di corrispondere
l'ICI e di richiedere in via giudiziale il rimborso delle spese
sostenute, nel caso in cui fosse spossessato di tale immobile.
87. Due coniugi entrambi
coltivatori diretti hanno la residenza in due appartamenti
separati della stessa casa ( non si può considerare un'unica
abitazione perchè i due alloggi hanno la cunina il bagno...)
pretendono l'esenzione dall'ici entrambi.
Siamo in dubbio se dobbiamo concederla visto che l'art. 9 del
D.l. 557/93 parla di immobili utilizzati come abitazione senza
specificare se principale o meno, oppure dobbiamo negarla
rifacendoci alle sentenze di cassazione sui coniugi con
residenze separate?
Risposta: A prescindere che in base alle informazione fornitami
telefonicamente acquisite l'unica abitazione risultante avrebbe
una superficie maggiore di quella stabilita dal comma 5 dello
articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133/94, nella
parte che sotto riporto, nonché di categoria A1, così da non
potersi considerare rurale (senza peraltro tener conto che la
Cassazione esenta i fabbricati rurali solo se A6 oppure D10).
Neppure l'esenzione potrebbe accordarsi ad entrambe le unità
immobiliari posto che non sono fra loro contigue e sono dotate
di servizi idonei per essere utilizzate in forma autonoma.
Procedete dunque ad accertare una delle due, limitando la
motivazione del diniego nel senso sopra indicato.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte
di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di
ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un
abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri
quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza
catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto
dei fabbricati
88. Abbiamo dei contribuenti che esentano completamente il
pagamento dell'ICI su più unita' immobiliari accatastate
separatamente in quanto trattasi di case vecchie ma che
effettivamente utilizzano come unica unità abitativa. Alcuni di
questi contribuenti ci hanno presentato una autocertificazione
attestante quanto sopra. Si chiede se è corretto?
Risposta: La giurisprudenza più
recente della Cassazione conferma la permanenza del diritto alla
esenzione anche quando l'abitazione principale è composta da più
unità immobiliari, ma alla seguenti condizioni:
a) le varie unità sono contigue;
b) deve essere presente una sola
cucina;
c) deve esservi un unico nucleo
familiare;
d) dalla unificazione catastale
non deve derivare una unità avente la categoria A1, A8 e A9.
Si consiglia, dunque, di
procedere ad una verifica della presenza di tali condizioni.
89. Ho emesso un avviso di
accertamento ICI a carico di un utente, il quale ha poi
richiesto l’annullamento perché, a Suo dire, si trattava di un
errore di iscrizione a catasto (a seguito ristrutturazione erano
rimasti iscritti in UTE due immobili sebbene si trattasse di uno
solo…). A questo punto ho ovviamente (glielo allego) inviato una
lettera di richiesta formale di rettifica della posizione
catastale, inviandolo in copia al Catasto stesso. Ora, il
Catasto ha emesso un avviso di accertamento a carico
dell’utente, eliminando il cosiddetto “doppione” e contestando
l’errata consistenza catastale del reale immobile, riassegnando
quindi una maggiore rendita catastale. Ora Le chiedo, questa
rendita ha effetto retroattivo?? Posso riemettere gli avvisi,
eliminando la doppia imposizione ma riliquidando l’ICI sulla
base della maggiore rendita??.
Risposta: In considerazione della
presenza di errori materiali presenti negli atti già emessi,
causati da negligenza del tecnico del contribuente, è necessario
annullare tali atti, dandone comunicazione al contribuente ed
emettere atti diversi così motivati. Nel caso di errori
catastali trova applicazione il comma 337 dello articolo 1
della legge 311/04, con la conseguenza che la r.c. rettificata
assume efficacia retroattiva al momento in cui il comune è in
grado di comprovare tale irregolarità.
90. L’ente ha notificato a fine
2010 avvisi di accertamento anni 2005/2006/2007/2008/2009 per
area fabbricabile, l’utente ha presentato istanza di
accertamento con adesione, giustificando un minor valore del
terreno.
A tal fine procedendo alla
stesura vera e propria dell’accordo, il contribuente ha chiesto
la possibilità di provvedere a fare ravvedimento per l’anno
2010, annualità per la quale non aveva ricevuto accertamento.
Domande:
1) il contribuente può fare
ravvedimento su 2010 dato che l’attività di verifica del comune
si è conclusa con atti relativi ad anno 2009, o per attività di
verifica si intende una verifica in senso lato per cui non può
ravvedersi?
2) In ogni caso risulta
legittimo, come suggerito dal contribuente, inserire nel verbale
di adesione fra gli importi dovuti anche il ravvedimento del
2010, ravvedimento che suppongo andrà calcolato sulla sanzione
del parziale versamento, 30%, essendo ampiamente a tempo per
presentare dichiarazione 2010 corretta?
3) Nell’ipotesi nella quale
il verbale di adesione non contenga nulla relativamente
all’annualità 2010 ed il contribuente si ravvede di sua
spontanea iniziativa, l’ufficio può accettare il ravvedimento o
devo provvedere a richiedere la differenza di sanzione pagata,
rilevando che l’imposta è comunque correttamente versata?
Risposta: L'accertamento con
adesione può trovare applicazione in rapporto a situazioni di
omessa o infedele denuncia e non anche per le liquidazioni di
imposta, così che nel caso il contribuente volesse inserire
nello accordo anche il 2010 la sanzione risulterà del 100 per
cento riducibile ad 1/4. Nel caso in cui non sia inserito il
2010, costui potrà ravvedersi per il 2010, adeguando il
versamento in rapporto all'ICI dovuta sulla base del valore
concordato, applicando la riduzione della sanzione sul 30 per
cento.
91. Il proprietario di un
immobile che ha perso da diversi anni i requisiti di ruralità,
su propria iniziativa, a dicembre 2010 ha accatastato
l'immobile. Ora mi chiede come versare l'ICI. Per il 2010 è in
tempo per fare un ravvedimento operoso, per le annualità
pregresse (il recupero dell'imposta dovrebbe partire dal 2005
per omessa dichiarazione) è corretto fare un atto di
accertamento senza le sanzioni?
Risposta: In via preliminare si
fa rilevare che le sanzioni, al pari del tributo, se dovute, non
possono essere abbonate. Peraltro, nel caso descritto non può
trovare applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, posto
che, contrariamente a quanto previsto dallo articolo 13 del
D.Lgs.n.472/97, l'infrazione è iniziata ben oltre il limite
massimo di un anno. Ne consegue che sulla imposta dovuta è
applicabile la sanzione del 30 per cento non riducibile e ciò a
decorrere dalla data di perdita dei requisiti di ruralità. Emani
degli avvisi di liquidazione fino al 2010 ed a decorrere non
prima del 2006 e se possibile li notifichi al contribuente,
unendovi il bollettino di versamento.
92.
Una ditta ha presentato un’istanza di rimborso nel 2010 per gli
anni dal 2006 al 2009,che riguarda il maggior versamento ICI tra
l’imposta versata su un’area fabbricabile ( calcolata sul valore
dichiarato ) e quella derivante dal valore ottenuto
moltiplicando i mq effettivi per il valore in euro al mq
deliberato dalla Giunta .
La ditta asserisce di aver versato l’ ICI in misura maggiore
rispetto a quanto dovuto a causa di un
errato calcolo dell’imposta dovuta.
L’ufficio tributi con una lettera chiede la superficie totale
dell’area( la ditta ha altre aree ) e il valore al mq
considerato ai fini del calcolo dell’imposta
A questo punto la ditta indica la superficie –ha 19.29.53 e il
valore da considerare, come da tabella del comune euro 20,00 al
mq.
Inoltre chiede venga ridotto il valore del 50% per la presenza
di vincoli,( elettrodotto, fognatura,scolo consorziale )
esistenti da sempre.
La delibera di giunta che fissa i valori delle aree fa
riferimento a possibili vincoli che possono abbattere il valore
fino ad un massimo del 50%.
Si fa presente che la ditta non ha presentato nessuna
dichiarazione di variazione ICI per la rettifica del valore, e
nessuna istanza di riduzione del valore per la presenza di
vincoli.
Si chiese pertanto se il rimborso sia dovuto.
Risposta: La questione può essere diversamente valutata a
seconda se codesto Comune con la delibera dei valori si sia
limitato a determinare i valori minimi o se di contro si sia
impegnato a non superare i valori determinati. Infatti, nel
primo caso il rimborso non compete, specie se il valore
dichiarato corrisponda al valore dichiarato nell'atto di
acquisto o di vendita. Nel secondo caso, invece, il rimborso
dovrebbe astrattamente competere, ricalcolando i valori,
deducendo il deprezzamento per la presenza di vincoli sino al
50 per cento. Personalmente, sono contrario al rimborso se il
valore dichiarato è stato utilizzato dal contribuente per altri
fini tributari e ciò indipendentemente dal fatto che il Comune
si sia o meno impegnato con la delibera a non superare detti
valori. Le allego una delibera dei valori che supererebbe se
adottata ogni problema.
93. Gli immobili coinvolti sono
un'A/3 e un C/6, posseduti da 5 contitolari.
Uno di questi contitolari è un
agricoltore, che svolge l'attività di imprenditore agricolo
professionale. Possiede questi immobili con una percentuale del
16,67 %. Gli altri contitolari sono le tre sorelle e la mamma
(nessuno di loro è agricoltore.).
Nell'anno 2005, sono state
accatastate queste due unità immobiliari, e anche un D/10
(utilizzato come stalla.)
Questo agricoltore non abita
nella cascina dove sono ubicati questi immobili, ma da un'altra
parte del paese.
La mamma e due sorelle, abitano
in un'altro immobile all'interno della cascina, accatastato
fino al 2008 come A/6 e poi nel 2008 è diventato un A/4.
Il miei dubbi sono questi:
Siccome questi due immobili (A/3 e C/6) (ubicati all'interno
della cascina), non sono mai stati nè dichiarati nè pagati da
nessuno dei contitolari,... mi chiedo :
1) Se fossero utilizzati
dall'agricoltore, come strumentali all'attività agricola,
sarebbero esenti da ICI ?
2) Gli altri contitolari, per la
loro percentuale di possesso,.... devono pagare ??
Siccome c'è tutta questa diatriba
sui fabbricati rurali, ( prima la Cassazione dice che per essere
esenti devono essere accatastati in A/6 e D/10, poi invece
interiene la Risoluzione parlamentare del 16 marzo
che dice invece che bastano i requisiti di ruralità previsti
dall'art. 9 del D.L557/93....) cosa mi consiglia di fare ??
Risposta: Al momento debbono
considerarsi esenti, secondo la Cassazione, i fabbricati A6
oppure D10. Ne consegue che tipologie catastali diverse, anche
se utilizzate da un imprenditore agricolo, sono da assoggettare
ad ICI. Come pure, rispondendo al secondo punto, vanno
assoggettati gli altri contitolari non utulizzatori di detti
fabbricati (anche se agricoltori).
94. Abbiamo il caso di due
coniugi con residenza separata ognuno nell'immobile di sua piena
proprietà nel territorio del ns. comune. Se verificassimo, a
seguito di controllo dei vigili che vivono effettivamente
separati senza aver legalizzato la separazione, dobbiamo
concedere l'esenzione per abitazione principale a tutti e due o
visto che l'art.8 comma 2 dice "abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente...e i suoi familiari dimorano
abitualmente" in realtà devono pagare tutti e due?
Risposta: Come disposto dallo
articolo 45 del Codice civile due coniugi, seppur non separati,
possono avere diverse residenze anagrafiche:
Articolo 45
Domicilio dei coniugi, del minore
e dell'interdetto (1).
[I]. Ciascuno dei coniugi ha il
proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede
principale dei propri affari o interessi.
Se, quindi, il Comune non è grado
attraverso la propria attività di verifica di dimostrare che una
delle due residenze è diretta a elidere il pagamento di imposta
l'esenzione deve essere concessa ad entrambe le unità.
95. Marito e moglie residenti
nella villetta a schiera di proprietà del marito al 100% con box
di pertinenza.
la moglie possiede al 100% un
appartamento e 2 box in un altro condominio. L’appartamento e 1
box sono stati affittati. Il secondo box viene utilizzato dai
coniugi come pertinenza della casa in cui risiedono.
Le chiedo se il secondo box, di
proprietà solo della moglie, può essere considerato pertinenza
della villetta dove risiedono i 2 coniugi e quindi usufruire
dell’esenzione dal pagamento dell’ICI. Nel nostro regolamento
non esiste limite di numero delle pertinenze.
Risposta: Una attenta lettura
dello articoo 817 del codice civile porta a ritenere necessario
per le pertinenze il soddisfacimento della ccondizione
soggettiva e di quella oggettiva. Nel caso descritto questa
pertinenza non può essere esentata, posto che mentre è
soddisfatta la condizione oggettiva (servizio della cosa
principale), non è soddisfatta quella soggettiva, stante la
differente intestazione della cosa principake rispetto a quella
della pertinenza.
96. Lo scorso 26 novembre è stato
emesso un accertamento ICI nei confronti di una nostra
contribuente (avvocato) contestando l’errato utilizzo
dell’aliquota del 5,5 per mille (vigente per le abitazioni
locate) anziché l’aliquota del 7 per mille (vigente per le
abitazioni a disposizione), nella fattispecie oggetto di
contenzioso.
Detto avviso è stato consegnato
in data 29.11.2010 al servizio postale con raccomandata A/R per
la notifica all’indirizzo della contribuente (residente nel
nostro comune). In data 03.12.2010 dalla consultazione del
portale delle Poste, il numero di raccomandata corrispondente
all’avviso ICI oggetto di ricorso risultava CONSEGNATO dal
portalettere del ns comune. Abbiamo pertanto aspettato di
ricevere la ricevuta di ritorno della raccomandata notificata.
In data 28 gennaio è tornato al
mittente l’avviso di accertamento ICI non notificato, con una
annotazione illeggibile sulla busta e con l’indirizzo depennato
(anche se l’indirizzo è corretto). Sempre dalla busta risulta
che l’ufficio postale abbia lasciato un avviso al destinatario a
decorrere dal 23.12.2010 (quasi un mese dopo averlo consegnato
alle poste!) ma nessuno l’ha ritirato; pertanto compiuta la
giacenza di un mese è stato restituito al mittente.
Ora, poiché l’ufficio aveva già
verificato sul sito delle poste che tutti gli avvisi ICI anno
imposta 2005 fossero stati correttamente notificati (anche
questo oggetto di accertamento risultava consegnato in data
03.12.2010!), erroneamente consegnava detto avviso al messo
comunale, il quale in data 31.01.2011 notificava alla
destinataria l’avviso oggetto di contenzioso.
Tempestivamente viene proposto
ricorso sostenendo principalmente la decadenza dei termini di
cinque anni previsti dalla normativa vigente per la notifica
degli accertamenti tributari e, in sub ordine si contesta
l’aliquota del 7 per mille applicata per l’immobile non locato
in quanto, dalla documentazione allegata al ricorso, detto
fabbricato risulta essere una cascina, un tempo usata come
fienile, priva di infissi e, dalla scheda catastale risultano
essere locali accessori all’abitazione principale (locali di
sgombero, ripostigli, legnaie e sottotetti), pertanto la
ricorrente sostiene siano pertinenze dell’abitazione principale
(categoria catastale A3).
Tutto ciò premesso si chiede un
vostro parere professionale in merito, anticipando che è
intenzione della sottoscritta annullare in via di autotutela
l’avviso di accertamento ICI anno imposta 2005 per decadenza dei
termini di notifica, si chiede inoltre come operare per le
annualità successive, non ancora oggetto di accertamento .
Risposta: La valutazione del caso
prospettato deve essere effettuata analizzandolo alla luce di
quanto previsto dal comma 4 dello articolo 8 della legge 890 del
1982, che al comma così dispone:
“La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma
ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (4).
Nel
caso, invece, che durante la permanenza del piego presso
l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo
incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal
destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente,
in raccomandazione
“ .
Ritengo, dunque, che l'atto si
intenda notificato solo in data del 31 gennaio 2011, con
conseguente determinazione della decadenza dell'annualità 2005,
tenuto conto del termine decadenziale quinquennale stabilito
dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06. L'atto deve
essere annullato e l'annullamento portato a conoscenza sia del
ricorrente che della CTP, alla quale dovrete richiedere
l'estinzione del giudizio ai sensi dello articolo 46 del
D.Lgs.n. 546/92, chiedendo che non siano attribuite spese di
giudizio, tenuto conto che il Comune non procederà alla
emissione di un nuovo atto per detta annualità. Per le annualità
successive alcuna rilevanza ha l'annullamento dell'atto per il
2005. Si consiglia che la notifica sia fatta mediante messo
oppure mediante il procedimento previsto per gli atti
giudiziari, motivando adeguatamente gli atti.
97. Mi é sorto un dubbio sugli
avvisi di accertamento ici da emettere : quando posso
considerare un avviso di accertamento come omesso e invece come
un ex liquidazione per le sanzioni ? Lei penserà che sono un pò
in aria dopo tanti anni che faccio questo lavoro, ma dal 2007 la
dichiarazione ici non e’ più dovuta nella maggioranza dei casi
per cui se uno non era tenuto a dichiarare e non ha neanche
versato come lo considero? Accertamento in rettifica oppure
accertamento d’ufficio?
Risposta: Giustamente come da Lei
rilevato, per i fabbricati accatastati non è più dovuta la
dichiarazione, così che in tale ipotesi si deve ora parlare,
anche per le annualità antecedenti al 2007, in base del
principio del favor rei, di liquidazione. La sanzione è del 30
per cento, ma applicabile unicamente nei casi di omesso
versamento e non nei casi di rettifica o di attribuzione della
r.c., posto che in tali situazioni risulta applicabile
l'articolo 74 della legge 342/00, che prevede che la r.c. abbia
efficacia retroattiva, ma che non trovino applicazione né
sanzioni né interessi moratori.
La fattispecie di omessa denuncia
è limitata in genere alle aree edificabili, sia quando non è
presentata la dichiarazione sia quando il valore utilizzato dal
contribuente è rettificato dal Comune. In tale ipotesi, la
sanzione è del 100 per cento, riducibile ad 1/4 (1/3 per le
infrazioni compiute dal primo febbraio 2011).
Per l'ICI non trova quasi mai
applicazione la sanzione di infedele denuncia, posto che la
legge (articolo 10 del D.Lgs.n.504/92) equipara l'omessa
denuncia di variazione alla omessa denuncia.
98. Un contribuente ha dichiarato
ai fini ici un terreno con una rendita di euro 50,00. a seguito
di variazione colturale la rendita è aumentata a euro 60,00.
facendo una visura storica per immobile si legge " tabella di
variazione del 07/03/2007 n. 159 in atti dal 07/03/2007
(protocollo n. mn0033974) trasmissione dati ai sensi del decreto
262 del 3 ottobre 2006".
Da quando facciamo partire l'accertamento con la nuova rendita?
dal 01/01/2007 o dal 01/01/2008?
Risposta: Il comma 34 dello articolo 2 di detto decreto così
dispone:
34. In sede di prima applicazione
del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene
sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e
messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA.
L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi
redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni
colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle
suddette dichiarazioni.In deroga alle vigenti disposizioni ed in
particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati,
tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;
i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere
proposti entro il 30 novembre 2007; i nuovi redditi così
attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In
tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (4)
Tuttavia, il Ministero delle
Finanze con la circolare n. 1 del 2007 ha così precisato: "
Imposta comunale sugli immobili
(ICI). Applicabilita' dell'art. 2, commi 33 e 34 del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286. Chiarimenti.
Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti in ordine all'esatta portata,
ai fini dell'ICI, delle disposizioni recate dall'art. 2, comma
33, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, con le quali sono state individuate le
procedure per la determinazione dei nuovi redditi dominicali dei
terreni agricoli. La finalità della circolare in questione e'
quella di individuare la data di decorrenza degli effetti
fiscali ai fini ICI di tali nuovi redditi dominicali, che, per
cio' che concerne il tributo
comunale, non puo' essere riferita al 1 gennaio 2006 bensi' al 1
gennaio 2007.
Dunque tale nuovo reddito
dominicale ha efficacia dal primo gennaio 2007, ma il recupero è
da farsi senza applicazione di sanzioni.
99. L' utente possiede terreni
per 1335 mq, di cui 125 mq edificabili e il resto come da
certificazione di destinazione urbanistica dell' Ufficio
Tecnico cioè circa 1200 mq qualificati come fascia di rispetto
alla strada provinciale che la circonda....terreni con un valore
dominicale basso che non determina da nostro regolamento un
importo di ICI da versare.
Il cittadino ha pagato unicamente
per la zona edificabile pari a 125 mq ma solo da anno scorso da
quando ha avuto il certificato dallo ufficio tecnico.
L' attività di accertamento ICI
era stata in passato data in gestione ad una ditta all' esterno,
che non ha mai rilevato detti importi da versare in qualità di
area edificabile, ma il cittadino ha versato in virtù di quanto
dichiarato da suo geometra e dal nostro ufficio tecnico.
Come comportarci ora? il
cittadino ha notato che prima non è stato inviato nessun avviso
di accertamento ....andiamo a riprendere gli anni pregressi?
Risposta: Secondo giurisprudenza
del Consiglio di Stato, Sezione V, 14 gennaio 1991, n. 44,
l'area edificabile, sulla quale grava il vincolo dalla fascia di
rispetto stradale, va considerata ai fini fiscali come
edificabile, se, come di regola avviene, il calcolo dei volumi
edificabili deve essere compiuto comprendendo zone di rispetto.
Verifichi tale condizione con il tecnico comunale e se le cose
stanno così, proceda al recupero dell'ICI dovuta non solo per i
125 mq, ma per tutta la superficie.
100. Stavo rileggendo l'art.9 del
D.L. 557/93. Il comma 5 dice:"...nel caso di utilizzo di più
unità ad uso abitativo , da parte di componenti lo stesso nucleo
familiare ....... limite massimo ....di 80 mq. per abitante...e
di 20 mq. per ogni altro abitante oltre il primo". La stessa
regola immagino valga anche quando il nucleo familiare abita in
un unico immobile, cioè 80 mq.+20 mq. ogni componente. E'
corretta la mia interpretazione? Perché in questo caso a parte
l'accatastamento in A/6 penso ci saranno ben poche case
riconoscibili come rurali per via della superficie.
Risposta: Tale limitazione vale
solo quando sono utilizzate più unità immobiliari e non quando
ne è usata una sola. Le riporto in neretto la parte del comma 5
dello articolo 9 del D.L.n.557/93 convertito dalla legge 133/94.
5. Nel caso in cui l'unità
immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o
titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da
più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo
idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di
tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività
agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i
requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da
parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il
riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che
all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al
limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri
quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di
20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per
il catasto dei fabbricati.
101. Continuiamo ad avere il
seguente dubbio per i fabbricarti rurali:
fabbricati rurali ad uso abitativo intestati a agricoltori e non
agricoltori, per esempio fratelli con l'agricoltore che abita il
fabbricato e svolge l'attività principale di coltivatore diretto
e rispetta i requisiti per avere l'esenzione, e il fratello,
dedito ad altra attività, residente altrove. Il fratello
residente altrove e' tenuto al pagamento dell'ici anche se il
fabbricato e' al servizio di una azienda agricola? anche se fa
un comodato gratuito al fratello? Per i fabbricati strumentali
vale il comodato? Anche alla luce della seguente interrogazione
Camera dei deputati 17/02/2010, n. 5-02494 - Commissione Finanze
in merito a tutti i comproprietari di fabbricati rurali:
Il beneficio fiscale
dell’esenzione, ai fini ICI, dei redditi dei fabbricati rurali a
destinazione abitativa, può essere riconosciuto anche nel caso
in cui vi siano più contitolari del medesimo immobile rurale.
Risposta: I casi in argomento
vanno trattati alla luce della attuale giurisprudenza della
Cassazione che, a decorree dalla sentenza 18565/09, limita
l'esenzione ai fabbricati rurali solo se accatastati nelle
categorie A6 o D10, purchè utilizzati da imprenditori agricoli.
Quindi, seguendo la tesi della Cassazione i contitolari non
agricoltori, al pari del contitolare non agricoltore, saranno da
esentare se i fabbricati sono accatastati come A6 oppure D10.
Le interrogazioni parlamentari
non hanno alcun valore giuridico e sono convinto che la
Cassazione non cambierà parere tanto facilmente. Credo che una
legge che disponga diversamente potrebbe ritenersi contraria ai
principi costituzionali e comunque avente efficacia non
retroattiva. Come potrebbe ritenersi legittimo che una
cooperativa agricola sia esente ed un piccolo artigiano no?
102.
Un soggetto che possiede un fabbricato adibito
all'attività agricola ed essendo lui stesso imprenditore
agricolo a titolo principale ovviamente è esente dall'imposta
ICI ma, nel caso in cui un soggetto svolge la stessa attività a
titolo principale dichiara i redditi dell'attività agricola,
possiede la partita IVA ma non è iscritto all' INPS ! può
usufruire dell'esenzione ICI sui fabbricati adibiti all'attività
agricola?
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che
la Cassazione, a decorrere dalla sentenza 18565/09, ha ritenuto
che gli edifici rurali siano da considerarsi esenti se
sussistono contemporaneamente le seguenti due condizioni:
a) deve trattarsi di fabbricato accatastato nelle
sole categorie A6 oppure D10;
b) deve essere utilizzato da un imprenditore
agricolo, iscritto nel registro delle imprese agricole, anche se
non soggetto passivo.
Ora, nel caso descritto sembra che non sia
soddisfatta almeno la seconda condizione, che andrebbe
verificata tramite la Camera di Commercio. Se poi il fabbricato
non è A6 oppure D10 vi sarebbe una ulteriore condizione per non
esentare detto fabbricato.
103. Le trasmetto l'istanza della
Ditta …..di cui Le avevo parlato telefonicamente in mattinata,
al fine di ottenere un Suo parere in merito, intesa ad ottenere
la sospensione della cartella esattoriale.
.
Gli avvisi impugnati dalla ….
erano stati emessi perchè la Società aveva pagato l'ICI , per
gli immobili del gruppo D di sua proprietà, calcolandola sulle
scritture contabili anzichè sulla rendita catastale che
risultava essere in atti dal 22.07.1998.
Risposta: Il comma 1 bis dello
articolo 2 Quater del DL 564/94 ,convertito dalla legge 564/94
così dispone:
1-bis. Nel potere di annullamento
o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che
appaia illegittimo o infondato.
Ora, non sussistono le condizioni
poste dalla legge, posto che alla diatriba in argomento hanno
posto fine le Sezioni Unite della Cassazione:
Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2010, ICI
fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.
a)
anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha
efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o
diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio
contabile (n.d.r. le sezioni Unite
della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle
stabilendo, in contrasto con l’interpretazione ministeriale, che
anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c.
presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere
retroattivo, nel bene o nel male).
b) l'articolo 74,
legge 342/2000, secondo cui le rendite
hanno efficacia a partire dalla loro notificazione, ha solo la
funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe
catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari.
Una volta notificata, dunque, la rendita potrà essere utilizzata
anche per il passato.
Per le ragioni anzidette si
ritiene che codesto Comune non possa accordare la sospensione
richiesta.
104. Una famiglia è composta da
padre madre e figlio, conviventi nello stesso immobile. I
genitori sono proprietari al 50% dell’abitazione principale.
Nel marzo 2011 la moglie/madre trasferisce la residenza in altro
comune e seguito di tale cambio di residenza presenta
dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara che la sua
quota del 50% di proprietà è data in uso gratuito al figlio. Il
tutto è documentato da scrittura privata registrata.
Ora, il regolamento comunale per l’applicazione ICI prevede che:
Si considerano abitazioni principali, ai fini dell’applicazione
dell’eventuale aliquota ridotta in qualsiasi misura stabilita,
quelle concesse in uso gratuito, ai seguenti parenti:
- Di primo grado in linea retta: figli ai genitori e viceversa
genitori ai figli;
2. L’uso gratuito è provato dall’assenza di locazione accertata
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla
residenza anagrafica del parente e dall’esistenza di utenze di
servizi pubblici intestate al parente.
3. Alle pertinenze delle abitazioni principali di cui al comma
1, si applica la stessa aliquota delle abitazioni.
Pertanto mancherebbero i requisiti previsti dal comma 2 del
regolamento comunale: il figlio ci abita da sempre
nell’abitazione in quanto membro della famiglia, e le utenze
pubbliche (es. rifiuti) sono intestate al genitore.
Alla luce di quanto detto, il contribuente ha diritto
all’esenzione per concessione dell’immobile in uso gratuito,
oppure non soddisfacendo tutti i requisiti previsti dal
regolamento la dichiarazione di uso gratuito non deve essere
presa in considerazione?
Risposta: Il ministero delle finanze con la risoluzione n. 12/E
, punto 2, penultimo capoverso, del 2008 ha affermato che i
contitolari della abitazione principale che non vi abitano non
possono godere della esenzione e vanno, quindi, normalmente
assoggettati. Con tale interpretazione, nella
sostanza, il predetto ministero nega il comodato di sole quote.
Ne consegue che la madre è normalmente assoggettata ad ICI.
105. Le volevo sottoporre il
presente caso, l’ente ha notificato ad un contribuente diverse
annualità di avviso di accertamento ICI per un area
fabbricabile, il contribuente ha presentato istanza di adesione
con accertamento rilevando che il procedimento di adesione non
ha trovato motivi per una riduzione e quindi l’importo è stato
versato.
Ora il tecnico comunale, che ha
redatto la perizia di valore venale sull’area del contribuente,
mi comunica che nel procedimento di calcolo del valore dell’area
per errore nell’inserimento dei parametri ha fatto risultare un
valore venale inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto
risultare e dunque richiedere correttamente con accertamento.
Quesito : è possibile notificare
nuovi avvisi di accertamento ICI per gli anni non decaduti nei
quali viene richiesta la differenza di valore al contribuente,
ovvero con l’adesione sui precedenti avvisi l’ente si preclude
ogni possibilità di tornare sulla questione.
Risposta: Per gli anni già definiti con tale strumento non è più
possibile la rettifica, neppure per le annualità non decadute,
così come previsto dal comma 3 dello articolo 2 del
D.lgs.n.218/97 che così dispone: 3.
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini
extratributari..".
106. Madre e figlio si sono
scambiati l’appartamento di proprietà per motivi di superficie.
Ne consegue che avendo nel nostro regolamento l’uso gratuito tra
madre e figli , la nuora e la suocera devono pagare il 50% delle
rispettive case. Secondo la norma attuale è possibile fare una
modifica del regolamento e inserire anche questi casi?
Risposta: Tale previsione
regolamentare, oltre che essere di dubbia legittimità, sarebbe
un clamoroso autogol, posto che sarebbe a completo carico del
Comune. Tale rapporto, peraltro, non di comodato, ma una
sostanziale compensazione ossia un pagamento in natura dei
rispettivi canoni di locazione.
107. Un contribuente a cui sono
stati notificati avvisi di liquidazione ha chiesto il relativo
annullamento, poiché dichiara solo ora che l’appartamento è
stato dato in comodato al figlio. Ora, sulla base dei principi
della giurisprudenza tale diritto sussiste?
Risposta: La giurisprudenza
prevalente in materia ritiene che non avendo il contribuente
presentato la documentazione richiesta dal Comune perda il
diritto alla esenzione (CTP di Varese, CTR di Milano). Tuttavia,
il Comune, ad avviso dello scrivente, potrebbe in via di
autotutela accordare il
beneficio ed annullare, quindi, tali avvisi, avvertendo che in
tali ipotesi altri potrebbero poi accampare il diritto a tale
soluzione. Ne parli con gli amministratori e di conseguenza
decida.
108. Le
aree classificate in zona F, di interesse pubblico, sono
soggette ici? Alcuni Comuni hanno deliberato dando dei valori
minimi alle aree in zona F, ritenendole quindi soggette all’ici,
è legittimo?
Risposta: Secondo giurisprudenza
prevalente, in virtù di quanto previsto dalla lettera b) dello
articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, tali aree, in quando
espropriabili, perché destinate alla edificazione di opere di
urbanizzazione, vanno considerate fiscalmente edificabili,
seppur con valori minimi.
109.L’ufficio tecnico ha valutato
dall’anno 2010 le aree edificabili e gli ambiti del PGT su
nostra sollecitazione. Nel effettuare le dovute verifiche ICI
abbiamo riscontrato un’area edificabile D4 (piano attuativo
commerciale in atto) venduta nel 2009 con un valore di euro 350
/ mq dichiarato in atto notarile.
Non avendo una valutazione per
gli anni antecedenti il 2010 ed avendo la necessità di conoscere
un valore, l’ufficio tecnico è tenuto a valorizzare le aree
anche per gli anni pregressi? Se non sbaglio, tempo fa avevo
visto una sentenza della cassazione che legittimava
l’attribuzione di valori ad aree edificabili anche per gli anni
passati.
Risposta: Come affermato dalla
Cassazione il Comune può determinare i valori delle aree anche
per periodi antecedenti il momento della valutazione:
In tema di imposta comunale sugli
immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma
1, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, adottato a norma del
precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro,
"determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della
limitazione del potere di accertamento del comune" (lettera g),
possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di
acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi
anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza
che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma
solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali
regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma
svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di
settore, previsti dagli art. 62 bis e 62 sexies d.l. 30 agosto
1993 n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993 n. 427, costituenti una
diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di
reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, conv.
in l. 27 aprile 1989 n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di
presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti
dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di
quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è
possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.
Cassazione civile,
sez. trib., 03/05/2005, n. 9135
Suggerisco, tuttavia, che il
Comune non stabilisca valori massimi, ma minimi, così che i
medesimi possano essere superati in sede di accertamento. Le
allego fac simile delibera di Giunta.
110. A seguito della abolizione
dello obbligo di dichiarazione e di comunicazione per i
fabbricati e per i terreni agricoli sono ancora dovute le
sanzioni di omessa denuncia per gli anni passati?
Risposta: In tal senso si è
espresso anche il MF con la nota 16 luglio 2010, prot. 16506 con
il quale il predetto ministero afferma che le sanzioni non sono
più dovute, anche per le infrazioni passate, nei casi in cui non
è più dovuta la dichiarazione o la comunicazione. La dottrina
parla in tale ipotesi di "favor rei sostanziale". Tecnicamente,
quindi, per i fabbricati e per i terreni agricoli l'azione di
recupero va effettuata tramite avvisi di liquidazione,
applicando la sanzione del 30 per cento. Ne consegue che il
termine di decadenza acconsente il recupero per dette
fattispecie solo a decorrere dal 2006.
111. Stavamo rivedendo la sua
dispensa e ci siamo imbattute nel seguente paragrafo. Il dubbio
è, da febbraio 2011 gli avvisi che emettiamo devono prevedere la
riduzione di 1/3 delle sanzioni al posto di ¼ ?
Mi conferma ?
20.
A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13,
comma 1, alla lettera a) (n.d.r. ravvedimento operoso),
le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
decimo»;
alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite
dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole:
«un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «un decimo»(n.d.r adesione
semplice);
b) all'articolo 16,
comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17,
comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si
applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio
2011. (n.d.r.accertamenti emessi dal
1 febbraio 2011)
22. Le disposizioni di cui al comma 19 (conciliazione
giudiziale) si applicano ai ricorsi presentati
a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di
cui al comma 20, lettera a) (ravvedimento operoso
versamento entro 30 giorni), si applicano alle
violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011;
le disposizioni di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con
riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011
Risposta: Tali modificazioni
sanzionatorie, in quanto penalizzanti per i contribuenti, hanno
efficacia solo per le infrazioni compiute dal 1° febbraio 2011 e
ciò in virtù del principio del favor rei stabilito dallo
articolo 3 del D.Lgs.n.472/97 e della legge 212/00 (statuto del
contribuente).
In sintesi, a titolo di esempio,
per l'ICI tale incremento sanzionatorio troverà applicazione
solo quando il Comune controllerà il 2011.
112. A seguito della chiusura di
una procedura fallimenrare, conclusasi con un concordato, la
contribuente tornata in bonis non ha provveduto alla
dichiarzione ICI, nè al pagamento dell'imposta dovuta per
tutte le annulaità di durata del fallimento ed esattamente dal
1993 al 2007.
Lo scrivente, pertanto, ha emesso avvisi di accertamento per
tutte le suddette annualità dal 1993 al 2007, per il recupero
dell'imposta non versata oltre la sanzione ed interessi( questi
ultimi con decorrenza tre mesi dopo la data della sentenza
dichiarativa del concordato
fallimentare). La contribuente ( come prevedibile) ha fatto
ricorso in C.T.P., chiedendo che il pagamento dell'ICI fosse
limitato all' ultimo quinquennio e invocando la disapplicazione
della sanzione. La C.T.P. ha respinto il ricorso per quanto
riguarda il pagamento dell'ICI, dichiarando che la stessa deve
essere corrisposta per tutte le annulaità d'imposta oggetto
della procedura fallimentare, e disponendo altresì che le
sanzioni ( che io ho applicato per ciascun anno) siano
calcolate invece con il criterio del cumulo giuridico nel
minimo edittale.
Secondo la sua opinione, come dovrei comportarmi?. Se non
ricordo male il cumulo giuridico non è applicabile alla
sanzione per versamento. In ogni caso, poichè comunque se la
contribuente è disponibile vorrei chiudere la partita secondo il
disposto del giudice di primo grado, come dovrei calcolare il
criterio del cumulo giuridico nel caso in esame?.
Risposta: Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione
per i tributi comunali, peraltro solo nel caso di sanzione per
omessa denuncia, non opererebbe il cumulo giuridico ma il cumulo
materiale e ciò in considerazione del fatto che ogni annualità
di imposta mantiene la propria autonomia giuridica:
Cassazione, sentenza n. 932/09: ICI. omessa dichiarazione di un
solo cespite: sanzione di omessa denuncia, finché la
dichiarazione non è stata presentata (cumulo materiale):
" La fattispecie di omessa denuncia permane finché la
dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata e determina,
per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai
sensi dell'articolo 14, comma 1"
Corte di Cassazione nella sentenza n. 8849 del 14 aprile 2010:
ICI: sanzione omessa denuncia ogni anno (cumulo materiale).
L'assenza di dichiarazione ICI ogni annualità di imposta
comporta la reiterazione della sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento del tributo dovuto. Tale sentenza risulta
perfettamente in linea con la pronuncia della stessa Cassazione
n. 932 del 16 gennaio 2009.
Come detto in precedenza, poi, il cumulo giuridico non trova mai
applicazione nel caso di omesso versamento. Comunque, salvo che
Lei non voglia proporre appello contro tale punto della
sentenza, deve fare riferimento a quanto previsto dal comma 5
dello articolo 12 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:
"5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in
periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base
aumentata dalla metà al triplo." Le riporto qui sotto uno
stampato da me redatto per applicare il cumulo giuridico:
Modello 25: verbale adesione con sanzione unica (cumulo
giuridico)
......lì......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tra il Comune di ............., rappresentato dal funzionario
responsabile
del tributo......(1) Sig. .......................
ed il contribuente...........................,
C.F.............., rappresentato
da..................................
Ritenuto che sussistano le condizioni per l'applicazione del
cumulo
giuridico della sanzione, ai sensi del comma 5 dello articolo 12
del
decreto legislativo 472/97;
Vista la sentenza della Cassazione n. 2823 del 2005;
Definiscono
Come segue il rapporto tributario:
ANNO TRIBUTO INTERESSI TOTALI N° ACC/ANNO
...! .....!.... .!....!. .............. ...!..... !.....
!....!................
...!..... !..... !....!................
SANZIONE UNICA (DA CALCOLARSI SULLA ANNUALITA' DI MAGGIOR
IMPORTO)
____________
SANZIONE UNICA RIDOTTA AD ¼___________________
TOTALE DOVUTO ______________________________
MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE TRA IL MINIMO ED IL
MASSIMO...............................................................................................
Per adesione
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IL CONTRIBUENTE
............... ............
Ora, sulla base del procedimento descritto dal comma 5 dello
articolo 12 sopra richiamato, dovrebbe togliere le sanzioni
quantificate negli atti impugnati ed aggiungere una sola
sanzione che andrebbe calcolata sullo importo maggiore delle
varie annualità (uno solo) nella misura variabile che Lei
concorderà dal 45 al 90 per cento.
Questo lo farà in accordo con il contribuente. Se, invece,
questo non accetterà tale soluzione non Le rimane che fare
appello contro tale sentenza.
113. Con la presente le volevo
sottoporre il seguente quesito, l’ente ha approvato a fine 2010
i valori venali delle aree fabbricabili, attraverso propria
perizia estimativa, da applicare al bilancio 2011. Nel marzo
2011 ha approvato il bilancio con allegate tutte le delibere
delle tariffe, aliquote di tributi e servizi e valori venali
anzitempo approvati. Ora il tecnico vorrebbe rivedere la propria
perizia, con la quale vengono stabiliti i valori venali per
l’anno 2011, fra l’altro al ribasso, nonostante il bilancio 2011
sia già approvato, quesito: alla luce delle diverse indicazioni
ministeriali e delle decisioni della corte dei conti sez. unite
nr. 2/2011 ( tarsu ) è possibile variare i valori venali per
l’ici una volta adottato il bilancio dell’ente ? Ha qualche
riferimento normativo o di prassi a sostegno ?
Risposta: I valori delle aree
edificabili non rientrano nel blocco delle aliquote, come
precisato dalla Corte dei Conti. Si ritiene che comunque tali
provvedimenti sia da adottarsi nel termine legale di
approvazione di bilancio. Nell'ambito del potere di autotutela
il Comune può ridure detti valori, ma qualora tale riduzione non
risulti compatibile con le previsioni di bilancio già approvato
risulterà necessaria la relativa variazione.
114. Abbiamo un contribuente che,
ogni anno, versa in importo inferiore di circa 10 euro rispetto
al dovuto. Possiamo contestare, in un caso di situazione
ripetuta per vari anni, in un unico atto di liquidazione tutte
le annualità?
Risposta: La fissazione dello importo minimo riguarda l'intero
importo da versare. Ne consegue che il volontario e doloso
comportamento del soggetto passivo non può essere tollerato ed
il Comune è pertanto tenuto a procedere al recupero applicando
la sanzione del 30 per cento, oltre che gli interessi moratori
che le spese di notifica.
115. Nel 2010 abbiamo emesso
avviso di accertamento per omessa denuncia, per gli anni di
imposta 2005-2006-2007 verso un'azienda agrituristica,
proprietaria di un C2 che non ha mai versato nulla (si veda mia
precedente mail del 21/02/2011); i contribuenti, tramite il
soggetto che presto loro l'assistenza fiscale, hanno contestato
l'accertamento sostenendo che l'immobile oggetto di accertamento
è strumentale all'attività agricola e agrituristica e hanno
presentato formale richiesta di accertamento con adesione;
- nel 2010 abbiamo emesso avviso
di accertamento per omessa denuncia, per gli anni di imposta
2005-2006-2007 verso due contribuenti contitolari, tra l'altro,
di un C6 per il quale non hanno mai versato nulla. I
contribuenti hanno contestato i provvedimenti in quanto il C6 in
questione risulta essere un ricovero per animali al pascolo
costruito previa autorizzazione dei proprietari del fondo (i
contribuenti in oggetto) in forza del Permesso di Costruire
rilasciato dal Comune a nome del conduttore del fondo, un
soggetto terzo (coltivatore diretto), con regolare contratto di
affitto, il quale ne usufruiva nella strumentalità all'esercizio
dell'attività agricola. I due contribuenti hanno
pertanto avanzato formalmente una richiesta di riesame in
autotutela, richiedendo l'annullamento dei provvedimenti.
Alla luce della risoluzione n.7
della commissione parlamentare che si discosta
dall'interpretazione della Cassazione e in attesa
dell'approvazione di una nuova norma chiarificatrice, come
dobbiamo comportarci con i casi sopra esposti?
Risposta: Le risoluzioni
ministeriali o parlamentari non hanno alcun valore giuridico e
peraltro la legge deve essere rispettosa dei principi
costituzionali di uguaglianza e di capacità agricola. Ne
consegue che, in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte
di Cassazione, a cominciare dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 18565/09, gli edifici seppur rurali, perché utilizzati da
imprenditori agricoli, non sono esenti se non anche appartenenti
alle categorie A6 oppure D10. Del resto, risulterebbe aberrante,
ad esempio, che un negozio risultasse esente se locato ad una
cooperativa agricola ed invece assoggettato se locato ad un
commerciante.
116. Un contribuente ha
presentato in data 25.08.2009 domanda di rimborso ICI anno 2004
per un pagamento effettuato in data 17.06.2004 (unica
soluzione).
L'istanza è stata fuori termine?
Risposta: Il comma 164 dello
articolo 1 della legge 296/06 così dispone:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
Ne consegue che tale rimborso non
è dovuto perché richiesto oltre il termine di legge.
117 Un contribuente è pieno
proprietario di una abitazione principale ed è anche
comproprietario con la moglie di un mappale confinante
all'abitazione ma catastalmente separato dalla stessa. Il
mappale, secondo il nostro PGT è edificabile ma è utilizzato
come pertinenza in quanto è giardino recintato con l'abitazione
ed è piantumato.
Per il marito può essere
considerato pertinenza e quindi esente, mentre per la moglie non
lo può essere in quanto non è titolare di alcuna quota di
possesso per l'abitazione principale.
La moglie deve pagare l'ICI come
area edificabile per la Sua quota.
E' corretta tale interpretazione?
Risposta: Secondo la più recente
giurisprudenza della Cassazione le pertinenze, se edificabili,
sono da assoggettarsi ad ICI salvo che non sia interdetta la
capacità edificatoria ed anche che sia giustificata la
destinazione pertinenziale da ragioni econopmiche. Ad esempio
non sarebbe giustificabile un giardino di 1000 mq pertinenziale
ad un a casa di 200 mq:
Cassazione n. 22129/010: ICIA
area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è
giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro
tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica
funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto
che impone la tassazione in ragione della reale natura del
cespite" :
"la simulazione intesa non in
senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una
apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale
va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di
diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi,
si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il
(plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che
intervenga una aggettiva e funzionale modificazione dello stato
dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius
edificandi, che non si risolva quindi in un
mero collegamento materiale
rimovibile ad libitum".
Nel caso descritto, poi, vi è
carenza di identità soggettiva fra quella della casa e
quella dell'area. In conclusione, a me pare che sussistano vari
dubbi che portano a ritenere che l'area sia da assoggettare sia
per il marito che per la moglie.
118. Un'azienda ha un'area
edificabile dal 2003 e versa regolarmente, edifica un immobile
industriale;
- nell'anno 2006, da visura
CCIAA, trasferisce la sede legale, ma non accatasta nessun
immobile e continua a versare sull'A.F. fino a tutt'oggi;
- stiamo valutando se avrebbe
dovuto dichiarare e pagare sul "valore contabile" dell'immobile
D;
- abbiamo richiesto il registro
beni ammortizzabili riservandoci una valutazione in merito.
Va bene? Come procediamo?
Risposta: Secondo la più recente
giurisprudenza la r.c. ha efficacia retroattiva, in luogo del
valore contabile. Ora, se il fabbricato è ultimato o comunque
utilizzato ritengo dobbiate ordinare l'accatastamento. La r.c.
avrà efficacia sin dal momento in cui il Comune è in grado di
comprovare la ultimazione dei lavori o l'uso se antecedente.
119. Alla luce della Legge
regionale 12/2005 quale è la data di decorrenza di edificabilità
delle aree ai fini dell'applicazione dell'ICI?
- Quella di adozione da parte del Consiglio o
- Quella di approvazione da parte del Consiglio?
La data di decorrenza (adozione o approvazione) ai fini
dell'applicabilità dell'ICI, è la medesima sia per le nuove aree
edificabili inserite con il PGT , sia per le aree inserite con
i Piani Integrati di Intervento in variante a PRG vigente?
Risposta: Edificabilità fiscale e quella urbanistica sono
concetti diversi. L'edificabilità fiscale non è data dalle leggi
regionali ma dalla legge statale. Ora, il comma 2 dello
articolo 36 del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06, avente
valore di interpretazione autentica, così dispone:
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (1).
Ne consegue che le aree vanno considerate "fiscalmente"
edificabili dalla data di adozione degli strumenti urbanistici
generali (PRG e PGT) che nel caso di adozioni di varianti, pur
potendo avere valore differente passando da uno strumento
urbanistico generale ad uno particolare o attuativo.
120. Stiamo accertando una
società sportiva in possesso di un D7 per cui non ha mai pagato
ici in quanto inutilizzato, è corretto vero pretendere il
pagamento dell'imposta?
Risposta: Secondo il MF
(circolare 2 del 2009) sono da esentare le società sportive
dilettantistiche, affiliate al CONI, che utilizzano
esclusivamente gli immobili per attività agonistica (tornei).
L'esenzione non trova applicazione nel caso di affitto dei
campi. Essendo l’immobile non utilizzato va in ogni caso
assoggettato.
121. I Consorzi agrari sono
esclusi dal pagamento dell'imposta qualsiasi sia la categoria di
appartenenza?
Risposta: I Consorzi agrari, al
pari delle Cooperative agricole, sono esenti in quanto
utilizzino immobili della categoria D10. In senso conforme si è
espressa la Cassazione a decorrere dalla sentenza 18565/09.
122. Abbiamo il dubbio su quale
aliquota I.C.I. applicare in caso di unica abitazione in Italia
di soggetto iscritto all' A.I.R.E. Noi pensavamo di applicare
l'aliquota per abitazione principale senza detrazione. E'
corretto?
Risposta: L'iscritto all'AIRE, come chiarito dal MF con la
risoluzione n. 12/08, ha diritto alla sola detrazione, mentre
avrebbe diritto alla esenzione se espressamente il Comune ha
previsto l'applicazione della aliquota prevista per l'abitazione
principale. Ne consegue che nel caso descritto, non avendo il
Comune assimilato espressamente l'aliquota di costoro a quella
della abitazione principale, deve trovare applicazione
l'aliquota ordinaria.
123. Quando due unità immobiliari
sono accatastate separatamente, ma di fatto utilizzate come
unica abitazione, l’ici su una di esse va pagata oppure si
considerano abitazione principale e quindi esenti tutte insieme?
Mi è capitato, infatti, il caso di una villa bifamiliare
composta di due piani più box. I due appartamenti sono
accatastati separatamente (uno al piano terra e l’altro al piano
primo); al primo piano abita il contribuente, mentre al piano
terra attualmente vi è un locale per la lavanderia, ripostigli e
una piccola cucina.
Risposta: Essendo le due unità
utilizzabili ciascuna in modo autonomo e completo, essendo
entrambe dotate di cucina, una sola può considerarsi
l'abitazione esente.
124. Le chiedo un parere per poi
pianificare gli eventuali miei interventi. Un contribuente ha
iniziato e terminato dei lavori di ristrutturazione con oggetto
l’abitazione principale: in pratica, ha smembrato l’originaria
unità abitativa trasformandola in due unità, riaccatastate a
fine lavori. Le chiedo, è lecito intervenire accertando l’ICI
sull’oggetto area edificabile per il periodo intercorrente tra
l’inizio lavori correlato al permesso di costruire ottenuto e la
fine lavori con contestuale riaccatastamento? Oppure è da
considerarsi esente quale base imponibile l’area trattandosi di
area sulla quale insiste l’abitazione principale? Preciso,
ovviamente, che il contribuente dal 2008 non pagava nulla
considerando esente la propria abitazione ai sensi L. 126/2008.
Risposta: Le esenzioni devono
essere interpretate in modo letterale, così che l'esenzione
prevista per l'abitazione principale non può essere concessa
durante la sua ristrutturazione, posto che durante l'esecuzione
di tali opere oggetto imponibile è l'area di sedime, così come
previsto dal comma 6 dello articolo 5 delò D.Lgs.n.504/92.
Peraltro, al termine dei lavori l'esenzione potrà riguardare una
sola unità abitativa, essendo diretta la volontà del possessore
a creare due distinte e separate unità.
125. La riduzione per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili può essere
concessa anche nel caso di ristrutturazione (nel permesso di
costruire rilasciato dall'Ufficio tecnico è indicato
"ampliamento fabbricato ad uso residenziale con recupero di
sottotetto ad uso abitativo") iniziata su un fabbricato nè
inagibile nè inabitabile? Secondo me no perchè non si tratta di
immobile diroccato, pericolante o fatiscente.
Secondo la collega dell'Ufficio
tecnico potrebbe perchè al momento è "di fatto non utilizzato" e
la norna richiamata dal Dlgs 504 -- art. 31 comma 1 lett. c) e
d) della L. 5/8/78 n. 457 è quella relativa alle
ristrutturazioni.
Risposta: Nel caso di
ristrutturazione non può trovare applicazione la riduzione
richiesta poiché oggetto imponibile, in luogo del fabbricato,
diviene l'area di sedime, così come previsto dal comma 6 dello
articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Comunque, anche qualora si
trattasse di opere di manutenzione straordinaria ed oggetto
imponibile il fabbricato con la sua r.c., non potrebbe trovare
applicazione tale riduzione, non essendo presente il requisito
della situazione di pericolo che ha costretto il possessore a
detto intervento.
126. Ho udienza in CTP contro un
accertamento ICI per area fabbricabile. Qualche mese fa
l'avvocato di controparte mi aveva detto che chiederà la
conciliazione. Ad oggi non ne ho più saputo niente. Visto che
non ho intenzione nè di ritoccare il valore dell'area (abbiamo
accertato anche gli altri soggetti che hanno partecipato alla
realizzazione di questo complesso residenziale ed hanno pagato,
quindi penso che il valore sia consolidato) nè di ritoccare la
percentuale della sanzione per infedele dichiarazione( ho
applicato il 75% a tutti). Se in udienza l'avvocato mi chiedesse
di conciliare cosa devo fare?
Risposta: La conciliazione
giudiziale è un accordo tra le parti del processo tributario.
Ora, la perfezione dello accordo richiede l'assenso di tutte le
parti, così che se il Comune non intende aderire alla proposta
di conciliazione il valore dovrà essere stabilito dalla CTP.
Manifesti, dunque, in udienza l'intendimento del Comune di non
volersi avvalere di detto istituto ed i motivi per i quali non
intende aderirvi.
127. Un soggetto imprenditore
agricolo, ha un immobile mai accatastato nel ns comune.
L'immobile è locato ad una Snc commerciale. Abbiamo invitato da
due anni il contribuente ad accatastare con il comma 336, ma lo
ha effettivamente fatto solo di recente (gennaio 2011) . Solo
che l'accatastamento è secondo me incongruente in quanto non
accatastabile nella cat d10 ma in C1 in quanto utilizzato
proprio da questa Snc che esercita l'attività di commercio di
fiori e piante. Credo di poter chiedere la variazione catastale
direttamente all'Agenzia del Territorio. in base a quale
articolo di legge ? Poi hanno anche una serra che il catasto ,
condivide con il contribuente, sostiene che non è necessario
l'accatastamento. Lei che cosa pensa.???
Risposta: La categoria catastale
prescinde dallo uso effettivo. Ora, deve essere accatastato nel
D10 il fabbricato destinato per caratteristiche strutturali
all'uso agricolo. Tuttavia, nel caso descritto l'esenzione non
trova applicazione e ciò per il fatto che l'utilizzatore non è
una impresa agricola, così come preteso dalla Cassazione con
numerose sentenze a decorrere da quella delle Sezioni Unite
18565/09. Infine, si precisa:
a) che nel caso descritto risulta
obbligatorio l'accatastamento, posto che l'utilizzatore non è
una impresa agricola;
b) che gli impianti fotovoltaici
vanno accatastati nella categoria D7.
128. Un contribuente proprietario
dal 1988 non ha mai presentato la dichiarazione e nemmeno
effettuato alcun versamento. Quanti anni posso recuperare?
Risposta: Se il fabbricato è
stato accatastato, essendo stata abolita la dichiarazione con
efficacia retroattiva, in base al principio del favor rei
sostanziale, il recupero può avvenire a decorrere dal 2006,
applicando la sanzione del 30 per cento, nonché gli interessi
moratori.
129. Entro fine giugno c’è da
produrre la documentazione per il minore gettito proveniente
dall’accatastamento dei fabbricati di categoria D.
Abbiamo costatato che un
fabbricato inserito nella certificazione dell’anno scorso ora
presenta questa situazione anomala:
Quest’anno l’ICI non verrà
versato sulla rendita ma bensì sul valore dell’area fabbricabile
in quanto nonostante sia ancora accatastato in catasto come D01
in realtà è stato demolito.
Ora visto che l’importo versato
sull’area fabbricabile è maggiore rispetto quello che avrebbe
versato con la rendita attribuita ma sempre inferiore rispetto
ai valori contabili
Quale minor gettito ICI
dobbiamo certificare con riferimento a detto fabbricato?
Risposta: Tale evento,
costituendo una variazione oggettiva del cespite da fabbricato
ad area, non è rilevante per il calcolo del contributo. Alcuna
variazione quindi deve essere proposta, rimanendo il contributo
consolidato così come previsto dallo articolo 2, comma 3, del
decreto 197/02, che sotto si riporta:
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in Gazz. Uff., 12 settembre,
n. 214). - Regolamento recante determinazione delle rendite
catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
Articolo 2
Contributo statale
1. A decorrere dall'anno 2001 i
trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore
gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura
prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di
gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro
1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante
dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è
verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate
verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito
dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D considerando la base imponibile
risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle
rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il
gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito
della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata
applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio
finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta,
effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali
provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo
statale determinato in corrispondenza di tale perdita è
attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata
la perdita
del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei
trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore
gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in
esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del
gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta
vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo,
come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali
contributi a tale titolo attribuiti in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n.
392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento
ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il
contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno,
per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al
presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del
minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D a causa della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo
la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro
10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine,
trasmettono i certificati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale della finanza locale.
130. Un utente (A) possessore di
un’area fabbricabile, entro fine maggio a mezzo di atto
notarile cederà ad altro persona (B) una porzione di tale area,
mantenendo la volumetria. La porzione di area che (A) cederà a
(B) é intorno ad una casa che e’ già di proprietà di (B).
Come si devono comportare per il
pagamento dell’ici ?
Risposta: Nel caso descritto
diminuisce si la superficie dell'area edificabile residuale, ma
non la capacità edificatoria, così che l'area edificabile
residuale assorbe il valore dell'area ceduta. Ne consegue che la
base imponibile del cedente non diminuisce per effetto di tale
cessione. Questi dovrà pagare l'ICI per l'anno 2011 nella stessa
misura dell'anno precedente.
131. Un contribuente possiede due
case nel nostro Comune. Una è abitazione principale e l’altra è
a disposizione. Paga regolarmente l’ICI sulla casa a
disposizione. Questo anno l’abitazione principale è in
ristrutturazione e il contribuente è andato ad abitare nella
casa a disposizione senza però spostare la residenza in quanto
entro fine anno la casa sarà già a posto. Cosa facciamo?
Facciamo pagare sia la casa a disposizione sia l’abitazione
adibita ad abitazione principale sul valore dell’area di sedime
anche se ha sempre mantenuto la residenza?
Risposta: Anche se sarebbe bene
che il contribuente sposti momentaneamente la propria residenza
anagrafica, una soluzione corretta del caso prospettato è nel
considerare per detto periodo esente la casa che in precedenza
era a sua disposizione ed assoggettare l'area di sedime
dell'immobile già adibito a residenza anagrafica. Infatti,
durante detto periodo il contribuente ( e magari anche i suoi
famigliari) ivi dimorano abitualmente, soddisfacendo in tale
ipotesi non il primo ma l'ultimo capoverso del comma 2 dello
articolo 8 del .Lgs.n.504/92.
132. Nel nostro ente è in corso
la procedura di approvazione del nuovo PGT, non è ancora stato
adottato dal Consiglio Comunale, si prevede entro il 2011.
Alcuni contribuenti, proprietari
di terreni agricoli, hanno provveduto nel 2010 alla
rivalutazione dei loro terreni perché con il nuovo PGT
diventeranno edificabili.
Per il calcolo dell’ICI 2011 sui
terreni agricoli questi contribuenti devono utilizzare il valore
rivalutato oppure il reddito domenicale usato negli anni
precedenti?
Risposta: Finché non sarà
adottato il nuovo PGT e quindi detti terreni diverranno
edificabili dovranno essere assoggettati sulla base del reddito
dominicale risultante in catasto, moltiplicandolo per 75 e
rivalutandolo del 25 per cento. Il 2011 quindi dovrà essere
ripartito in due periodi:
a) periodo in cui tali terreni
vanno assoggettati come terreni agricoli;
b) periodo in cui i terreni
vanno, invece, assoggettati come aree edificabili (dal momento
della adozione del PGT).
133. Abbiamo il caso di un
contribuente proprietario al 50% di una abitazione con la
compagna (non coniugati), il signore sposta la residenza presso
altro comune e nell’abitazione rimangono compagna e figlia
(minorenne). Esiste una motivazione che esula il signore dal
pagamento dell’ICI? Può il signore dare in uso gratuito il suo
50% di proprietà alla figlia?
Risposta: Costui è tenuto al
pagamento per la propria quota: Sono ben due le ragioni. La
prima è che il MF non ammette il comodato di quote (Risoluzione
n. 12 del 2008, punto 2 penultimo capoverso). Il secondo è che i
minori non hanno capacità giuridica, poiché, ai sensi dello
articolo 327 cc, sussiste l'usufrutto legale di chi esercita la
patria potestà, così che sarebbe come facesse il comodato a sé
stesso.
134. L'anno scorso, ho emesso
avvisi di accertamento (dal 2005 al 2009) contro 3 contribuenti
che non pagavano la propria quota di possesso pari al 22,22 di
un'immobile, nel quale ha la residenza (abitazione principale)
la madre (proprietaria al 33,34%).
Stamattina il contribuente si
presenta in ufficio, dicendo che, siccome deve fare la denuncia
dei redditi, e pertanto dichiarare anche la percentuale di
possesso di questo immobile, e la relativa ICI pagata, il suo
commercialista gli ha detto che non è vero che deve pagare l'ici
su questo immobile.
Infatti questo immobile, è
abitazione principale della madre, che però ha acquisito il
diritto di abitazione come coniuge superstite, al decesso del
marito (prima proprietario di 100% dell'immobile) (nel lontano
1989). A seguito della successione, sono state ripartite le
percentuali di possesso ai 3 figli (22,22% ciascuno) e alla
moglie del de cuius (per la restante quota del 33,34%). (Nella
visura catastale , tuttavia, sono indicati i 4 proprietari, con
la relativa percentuale di possesso, senza essere indicato il
diritto di abitazione a favore della madre. ).
Il contribuente sostiene che
siccome la coniuge superstite (madre) ha acquisito il diritto di
abitazione, è lei unico soggetto passivo dell'imposta, e
pertanto lei deve dichiarare per intero l'immobile adibito ad
abitazione principale (abitazione coniugale), è lei che per il
passato usufruiva totalmente della detrazione per abitazione
principale, ed è lei pertanto in quanto coniuge superstite unico
soggetto passivo dell'immobile.
Alla luce di questo, i tre figli
non dovrebbero pagare nulla, (sebbene abbiano il 22,22% di
proprietà su questo immobile). Lei come la pensa in merito?
Risposta: Se la madre aveva il
diritto di abitazione, la quota detenuta dai figli diviene nuda
proprietà. Se le cose stanno così è corretta l'interpretazione
dei figli.
135. Avendo emesso avvisi di accertamento per il recupero
dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi ai tre figli, per
le annualità dal 2005 al 2009 (che il contribuente ha pagato
l'anno scorso a dicembre), può ora il contribuente chiedere
il rimborso dell'ici pagata? (e le sanzioni e gli interessi che
gli ho fatto pagare, rientrano nella richiesta di rimborso?) .
Risposta: Non avendo presentato
ricorso non sussiste diritto al rimborso ma sola facoltà.
136. Ho un contribuente ICI che
da tanti anni ha dichiarato una casa come altra abitazione e ha
sempre pagato al 7 per mille ma dal 2008 ha smesso di pagare
perché ha preso la residenza a …..
Gli faccio la sanzione per omesso
pagamento? Oppure omessa variazione?
Risposta: Come si evince dalla
lettura dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 e dalle istruzioni
ministeriali allegate alla dichiarazione ICI la dichiarazione
non è dovuta per i cespiti esenti. Ne consegue che alcuna
sanzione deve essere erogata, posto che alcun debito di imposta
è da porsi in capo al soggetto esente.
137. La dichiarazione di "terreno
incolto". Ho emesso due atti per omesso versamento ici 2009 e
2010 (terreno dichiarato "agricolo" nel 1993 e sempre pagata
l'ici). Il proprietario - titolare di una ditta individuale che
opra nell'edilizia - è fallito ed il curatore mi scrive che il
terreno è incolto e non è mai stato coltivato, inoltre il
proprietario non è e non è mai stato imprenditore agricolo.
Devo chiedere al curatore una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e considerare tale
dichiarazione valevole solo per gli anni in questione?
Risposta: I terreni non destinati allo
esercizio di una attività agricola sono esclusi dal pagamento
dell'ICI, in virtù dekl fatto che la lettera c) dello articolo 2
del D.Lgs.n.504/92, così dispone: c) per terreno agricolo si
intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo
2135 del codice civile. Trattandosi
di un imprenditore edile sembra superflua ogni dichiarazione.
138. Un contribuente
ha acquistato da un'immobiliare un'abitazione e le relative
pertinenze. Per problemi con questa immobiliare hanno dovuto
intestarsi anche una cabina elettrica gravata da un diritto di
servitù. Nell'atto di acquisto hanno riportato la seguente
dicitura:
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende
atto che: - la cabina per l energia elettrica, mappale 3388 sub.
29, trasferita con il presente atto all'acquirente del mappale
3388 subb. 1, 9, 17 signor…., dovra' essere gravata dal diritto
di servitù per l'accesso, il passaggio e la posa degli impianti
tecnologici a favore dell'…, oppure ente preposto alla
somministrazione dell'energia elettrica, relativamente a tutte
le unità immobiliari del complesso immobiliare in oggetto.
L'ICI deve essere corrisposta dal contribuente in quanto
proprietario?
Risposta: certamente si. In cambio dovrebbe
ricevere per detta servitù dalla ASMEA il canone pattuito dal
precedente proprietario. E' comunque infelice l'uso da parte di
costui di essere stato costretto, essendo i rapporti
contrattuali, diversamente da quelli tributari, lasciati alla
libertà delle parti.
139. Il Comune
di ….. in data 03/12/09 ha adottato il P.G.T. ai sensi della
L.R. 12/2005 ed in data 28/05/10 ha provveduto alla sua
definitiva approvazione. Ai sensi dell'art. 20, Legge n. 289
del 27/12/02, i Comuni quando attribuiscono ad un terreno la
nature di area fabbricabile, ne danno comunicazione al
proprietario a mezzo del servizio postale. Dovendo provvedere
alla predisposizione delle comunicazioni, si chiede quanto
segue:
1.
le
aree che nel PRG erano già fabbricabili e che hanno subito un
cambio di destinazione nel nuovo PGT (esempio da
industriale-artigianale sono diventate ambiti residenziali;),
rimanendo comunque fabbricabili, vanno comunicate?
2.
le
aree che nel PRG erano fabbricabili e nel nuovo PGT sono
diventate agricole, vanno comunicate?
3.
se
ci fossero aree fabbricabili inserite in sede di approvazione
definitiva e non in sede di adozione del PRG, ai fini fiscali
sono soggette all'ICI dalla data di approvazione definitiva?
Risposta: La normativa tributaria trova
applicazione in senso letterale, così che detta comunicazione,
peraltro non sarebbe sanzionabile secondo la Cassazione la
eventuale omissione (sentenza n. 15558/09), deve essere fatta
unicamente quando l'area diviene edificabile, così che alcuna
comunicazione è tenuto a fare il Comune nei casi descritti ai
punti 1 e 2. Venendo al punto 3 si ritiene che l'inserimento in
sede definitiva nello strumento urbanistico di aree in sede di
adozione ritenute non edificabile comporti l'efficacia
retroattiva di tale rilevanza sin dal momento della adozione di
detto strumento, determinandosi di contro una disparità di
trattamento fra possessori.
140. Un contribuente ha
acquistato un’ abitazione con le agevolazioni prima casa nel
2009 e nel corso del 2010 ha portato la residenza in quella
abitazione.
L’ufficio ha suggerito (per
maggior chiarezza nei controlli) di compilare la dichiarazione
ICI relativa all’anno 2010 per comunicare la residenza
nell’immobile e di conseguenza l’esenzione come abitazione
principale.
Il contribuente sostiene di non
doverla compilare perché nelle istruzioni ministeriali per la
compilazione della dichiarazione viene riportato quanto segue:
“2. IN QUALI CASI SI DEVE
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
– l’immobile ha perso oppure ha acquistato
durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o
all’esclusione dall’ICI;
Non si deve comunque presentare la dichiarazione
nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale
disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”
È corretto non presentarla?
Risposta: La dichiarazione non deve essere
presentata. Vedasi anche il comma 4 dello articolo 10 del
D.Lgs.n.504/92 che esonera dalla presentazione della
dichiarazione i cespiti esenti. La richiesta di dichiarazione da
parte del Comune potrebbe considerarsi un abuso.
141. Quale è il concetto di
pertinenza su un area industriale? Nella fattispecie abbiamo
un’area appartenente ad un PL industriale sul quale insistono
dei fabbricati di categoria D e l’intero comparto ha
destinazione urbanistica industriale. Siamo di fronte ad una
valutazione ai fini ICI delle aree libere effettuate nel
seguente modo: dall’intero comparto (422.000 mq) sono state
detratte le superfici occupate dagli immobili (115.000 mq).
Sulla restante area libera si è proceduto al pagamento ICI nel
seguente modo: si è detratta dall’intera area, un’area di pari
metratura a quella occupata dagli edifici esistenti (115.000
mq), considerandola area pertinenziale ai medesimi e quindi non
assoggettata ad ICI quale area edificabile.
Si è quindi proceduto a pagare,
applicando l’importo stabilito con delibera di G.C., solo sulla
restante area che per riassumere è la seguente: area complessiva
di comparto (422.000 mq) – area occupata dagli edifici (115.000
mq) – area libera considerata pertinenziale (115.000 mq pari
agli edifici esistenti) = restante area libera (190.000 mq) per
la quale è stata pagata l’imposta come area edificabile.
In conclusione si chiede se
l’area libera pertinenziale, urbanisticamente, area a
destinazione industriale, debba essere assoggettata ad ICI quale
area edificabile o possa essere ricompresa come pertinenza del
fabbricato (come avvenuto) .
Risposta: La più recente giurisprudenza
della Cassazione ha ritenuto che le aree edificabili, seppur
pertinenziali di fabbricati, debbono essere normalmente
assoggettate ad ICI, salvo che non sia in concreto cristalizzata
la relativa capacità edificatoria o che non sia giustificata la
destinazione pertinenziale da esigenze economiche, estetiche o
di altro tipo. In senso conforme si fa rinvio alle sentenze
della Cassazione N. 22129/2010 e 22128/2010. Il quadro descritto
delinea chiaramente che le aree edificabili in argomento, anche
in considerazione della loro estesa superficie, debbono essere
assoggettate normalmente ad ICI. Infatti, si legge nella
sentenza 22129/10: "in materia fiscale, attesa la
indisponibilita’ del rapporto tributario, la prova
dell’asservimento pertinenziale" ("che grava sul contribuente")
"deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova
richiesta nei rapporti di tipo privatistico" - "se la scelta
pertinenziale non e’ giustificata da reali esigenze (economiche,
estetiche o di altro tipo), non puo’ avere valenza tributaria,
perche’ avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo
fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in
ragione della reale natura del cespite" : "la simulazione intesa
non in senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una
apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art.
817 c.c. alfine di ottenere un
risparmio fiscale va ... inquadrata nella piu’ ampia categoria
dell’abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi,
si e’ statuito: "perche’ un’area fabbricabile perda il
(plus)valore costituito ... dalla edificabilita’, occorre che
intervenga una aggettiva e funzionale modificazione dello stato
dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius
edificandi, che non si risolva quindi in un mero collegamento
materiale rimovibile ad libitum".
142. Le scrivo per chiederLe un
parere circa l’individuazione del soggetto passivo ICI riferita
ad una unità immobiliare la cui proprietà è stata trasferita in
data 15/03/2002, con sentenza di divorzio consensuale del
tribunale, ad uno dei coniugi e sulla quale grava il diritto di
abitazione, fino al 31/12/2015, in favore dell’altro coniuge:
Questo ufficio ha emesso separati avvisi di
liquidazione per omesso versamento ici, per gli anni 2006 e
2007, a carico di un contribuente che, da una verifica dei dati
catastali, risulta unico proprietario di una unità immobiliare
provvista di rendita e per la quale non ha assolto al pagamento
dell’ICI.
Il contribuente ha chiesto
l’annullamento dei suddetti avvisi, in quanto sostiene di non
essere il soggetto passivo ICI, considerato che su detto
immobile grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015, in
favore dell’ex coniuge, costituito con sentenza di divorzio
consensuale tra i coniugi, emessa dal tribunale in data
15/03/2002. Sostiene quindi, richiamando l’art. 3 del DLgs
504/1992 che indica come soggetti passivi dell’imposta il
proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, che il soggetto
passivo ICI non è il proprietario(soggetto al quale sono
indirizzati gli avvisi) ma l’ex coniuge titolare del diritto di
abitazione.
Questo ufficio sostiene invece la tesi contraria
e cioè che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di
un diritto di proprietà sulla casa, con il provvedimento
giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di divorzio, ha
solo natura di diritto personale di godimento e non già di
diritto reale.
La tesi dell’ufficio, a parere
dello scrivente, è confortata anche dalla sentenza della Corte
di Cassazione 16 marzo 2007, n. 6192, che, in sintesi, obbliga
il coniuge separato a pagare l’ICI, anche quando l’immobile è
stato affidato all’altro coniuge. Pertanto si ritiene che il
soggetto passivo ICI nel caso trattato è il proprietario
dell’immobile al quale sono diretti gli avvisi. Si evidenzia
inoltre che da una verifica dei dati catastali riguardante il
fabbricato non vi è alcuna annotazione riguardante il diritto di
abitazione costituito in favore dell’altro soggetto
.
La ringrazio anticipatamente, e
con l’occasione Le porgo distinti saluti.
Risposta: La questione deve
essere risolta attraverso la visura dei registri immobiliari
onde riscontrare se tale assegnazione è da considerarsi, come
presumo, mero comodato, anziché come diritto reale di
abitazione. In detta ipotesi il coniuge assegnante, mentre
risulta esente a decorrere dal primo gennaio 2008, in virtù del
richiamo del comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92,
operato dallo articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge
126/08, sarebbe normalmente da assoggettare per le annualità in
considerazione, senza alcuna agevolazione non potendosi
considerare per detto coniuge l'immobile abitazione principale,
non avendo egli ivi la propria residenza anagrafica e non avendo
codesto Comune previsto l'applicabilità dello istituto del
comodato a favore dell'ex coniuge.
143. Alla amministrazione
straordinaria delle aziende in crisi trova applicazione per
l’ICI la procedura prevista dal comma 6 dello articolo 10 del
D.Lgs.n.504/92 per il fallimento e la liquidazione coatta
amministrativa?
Risposta: La circolare
ministeriale n. 40 del 2008 chiarisce, al punto 4.2.1, che tale
procedura non trova applicazione per i tributi comunali
4.2.1 Tipologia dell'imposta
In primo luogo, l'articolo 182-ter individua i crediti
suscettibili di transazione fiscale in base alla tipologia
di imposta, includendovi i soli tributi "amministrati dalle
agenzie fiscali".
Ne consegue che restano esclusi dall'ambito
applicativo della disposizione in commento i tributi
locali (ad esempio, ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulle
pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni).
144. Da sopralluogo risulta che
un'area fabbricabile risulta essere pertinenziale ad un
fabbricato. Non essendo graffata allo stesso si chiede se il
comune può obbligare il contribuente a graffare l'area al
fabbricato anche al fine di aumentare la rendita del fabbricato.
Risposta: Con varie sentenze la
Cassazione ha affermato che l'area seppur pertinenziale, in
quanto edificabile, è normalmente assoggettata ad ICI, se tale
destinazione non è giustificata da esigenze economiche,
esteticheo di altro tipo (Cassazione n. 22129/10) od anche per
il fatto che non sia interdetta la capacità edificatoria
(Cassazione n. 22128/10 riguardante un giardino pertinenziale).
Si ritiene che la graffatura dell'area in catasto non precluda
nei limiti descritti il relativo accatastamento.
145.
Tutti gli immobili di proprietà dell'azienda
ospedaliera adibiti allo svolgimento dell'attività sanitaria
sono da considerarsi esenti ai sensi della lettera a) comma 1
art. 7 del D.Lgs. 504/1992?
Risposta: Tali immobili, se
destinati esclusivamente a compiti istituzionali sono da
considerarsi esenti, proprio ai sensi della lettera citata. Di
contro, vanno normalmente assoggettati gli immobili non
destinati a tali attività, quali le farmacie, i terreni agricoli
dati in affitto, gli immobili dati in locazione, ecc.
Infatti, secondo la Cassazione l'attività è da
considerarsi istituzionale quando può essere fatta solo
dall'Ente pubblico.
146. Parlando mi aveva chiarito
che per l' esenzione ai fini ICI per l’area edificabile, è
indispensabile possedere la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale di cui all’art. 9 comma 1 del D.Lgs.
30/12/1992 n. 504, come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. B),
secondo periodo, che in seguito all’evoluzione della normativa
in base alla quale, con l’art. 1 del Decreto Legislativo
29.03.2004 n. 99, la figura dell’imprenditore Agricolo a titolo
principale è stata sostituita dall’Imprenditore Agricolo
Professionale (I.A.P.).
Il commercialista del
contribuente sostiene che lo stesso non ha la qualifica di IAP
ma è iscritto alla CCIAA come coltivatore diretto , la cui
qualifica, a detta del consulente, è più restrittiva di quella
IAP in quanto richiede una maggiore forza lavoro diretta.
Lei cosa ne pensa? è vero tutto
cio' ? secondo lei quindi in presenza della sola qualifica di
Coltivatore Diretto ed in mancanza di quella IAP è possibile
concedere l'esenzione per l'area edificabile nel momento in cui
sull'area il contribuente esercita un'attività florovivaistica ?
Risposta: condivido detta
interpretazione ma a condizione che il contribuente sia iscritto
nei ruoli previdenziali ex scau, così come previsto dallo
articolo 58 del D.Lgs.n.504/92 e che dimostri che il reddito da
attività lavorativa prevalente sia quello di reddito agrario. A
tal fine si faccia presentare la dichiarazione dei redditi.
147. Abbiamo emesso un
accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ICI per area
fabbricabile. Nel ricorso controparte afferma di aver inserito
regolarmente l'area in contestazione, sia pure senza
l'indicazione degli estremi di identificazione, nella
dichiarazione annuale (non dice di quale anno e non la allega,
tra l'altro ai nostri atti non risulta). Posso definire nulla
un'eventuale dichiarazione senza indicazione degli estremi
catastali?
Risposta: L'infrazione compiuta
da tale soggetto, se l'imposta dovuta è maggiore di quella
versata, è comunque riconducibile alla fattispecie di omessa
denuncia di variazione, parificata a quella di omessa denuncia.
Quantifichi, dunque, l'imposta dovuta sulla base dei valori
stabiliti dal Comune, deduca l'imposta versata, e sulla
differenza applichi, appunto, la sanzione di omessa denuncia.
148. avrei un quesito riguardo al
fatto se l'esenzione per comodato gratuito è per legge annuale o
frazionabile a mesi. Un contribuente ha presentato, in data 7
maggio 2011, il comodato d'uso gratuito al figlio per
l'abitazione dove questo ultimo risiede da parecchi anni ,
chiedendo l'esenzione a partire da maggio 2011. Se nel
regolamento comunale non vi è una data certa per la
presentazione di documentazione attestante l'uso gratuito ,
l'esenzione deve essere interpretata come diritto annuale
oppure frazionabile per i mesi successivi alla presentazione
del comodato? E' corretto far valere l'esenzione dal 2012 oppure
da maggio 2011?
Risposta: Le agevolazioni, al pari delle esenzioni, vanno
rapportate a mesi, come si evince chiaramente dal combinato
disposto del comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 e del
comma 1 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504792, che sotto si
riportano:
2. L'esenzione spetta per il
periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte.
Versamenti e dichiarazioni (1).
1. L'imposta è dovuta dai
soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato
per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una
autonoma obbligazione tributaria.
149. Le chiedo gli estremi
normativi per il versamento dell’ICI per i residenti AIRE tutto
a dicembre con l’aggiunta dell’interesse.
Risposta: Tale facoltà, peraltro
riguardante non solo gli iscritti all'AIRE ma tutti i
contribuenti residenti allo estero, è prevista dallo articolo 1,
comma 4 bis, del DL 16/93 convertito dalla legge 75/93 che così
dispone:
4- bis . Le persone fisiche non
residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione
entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo
decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per
cento.
150. La disturbo a seguito di una
richiesta di un contribuente che, in base a sentenza della Corte
di Cassazione sez Tributaria n 12269/2010 (….il contemporaneo
utilizzo di più di una unità catastale come abitazione
principale…non costituisce ostacolo all’applicazione per tutte
dell’aliquota prevista per l’abitazione principale…)e chiede
pertanto l’esclusione per due unità abitative dall’ICI ed il
rimborso per gli anni precedenti.
Io intenderei rispondere che
prima deve proporre accatastamento delle due unità abitative che
sono ubicate in condominio, una vicina all’altra e collegate da
un’apertura di muratura che ne ha creato il collegamento ;
successivamente , dichiarandole come abitazione principale,
potrà avere il beneficio dell’esclusione dall’ICI.
Chiedo se, ad oggi, è giusta la
mia posizione, o sono intervenute altre disposizioni.
Risposta: La norma è rimasta
inalterata, ma con alcune sentenze la Cassazione ritiene che
l'esenzione possa riguardare più unità abitative, purché usate
come una sola. Deve aversi, ad esempio, una sola cucina.
Consiglio, dunque, un sopralluogo onde riscontrare tale
situazione. Ritengo, comunque, che stante l'incertezza della
materia non si debba accordare il rimborso per le precedenti
annualità, non potendosi ora verificare l'utilizzo in concreto
unitario per il passato.
151. Il diritto di abitazione del
coniuge superstite si estende anche alle pertinenze?
Risposta: Certamente si, in virtù
del principio fissato dallo articolo 818 c.c. per il quale alle
pertinenze è riservato lo stesso trattamento della cosa
principale, se non diversamente stabilito.
152. Su un terreno agricolo viene
edificato un fabbricato destinato all’attività agricola (per
esempio l’abitazione del conduttore o una stalla) da parte di un
coltivatore diretto che esercita la sua attività a titolo
principale.
come deve essere conteggiata la
base imponibile ici del terreno?
1) considerando il R.D. del
terreno fino all’accatastamento dell’immobile e poi in base alla
R.C. attribuita
oppure
2)
considerando il terreno come area edificabile dall’inizio della
costruzione fino all’accatastamento?
Risposta: Il terreno va considerato area
edificabile di fatto, così come previsto dal comma 6 dello
articolo 5 del D. Lgs. n.504/92.
153. Un
soggetto acquista il 2/6/1992 un fabbricato di cat. A05 vani 5
rendita € 134,28, e regolarmente lo dichiara ai fini ici e paga
l'imposta. Nel genn. 1993 il soggetto richiede al ns Uff.
Tecnico l'Autorizzazione per Lavori di Manutenzione
straordinaria e dichiara i lavori iniziati nel marzo 1993. Da
parte dello stesso soggetto, che è peraltro anche il direttore
lavori essendo ingegnere, nel novembre 1992 chiedeva al Comune
di "...di effettuare lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nel rifacimento dei solai e della copertura;
intonaci esterni/interni; installazione impianti igienici,
elettrici e di riscaldamento vani; rifacimento serramenti
interni/esterni in legno..."
Dalle foto agli atti ante-lavori
e dalla situazione del fabbricato attuale, la casa è migliorata
"parecchio"...solo che il soggetto ha continuato a pagare l'ICI
come cat. A05 citata.
A
mio avviso, ritengo fosse necessario accatastare nuovamente il
fabbricato, per cui Le chiedo se tale caso possa rientrare
nella contestazione di cui al comma 336, notificando al soggetto
il suo modello compilando il punto
g4)
uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a
ristrutturazione
o g5)
uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a
manutenzione straordinaria.
Inoltre, essendo intervenuta il
30/6/2006 una Donazione dal soggetto al figlio di tale
fabbricato, e considerando che i soggetti vi risiedono per cui è
abitazione principale, Le chiedo anche se la contestazione sarà
da notificare ad entrambi i soggetti o solamente al padre che ha
eseguito i lavori e non accatastato a suo tempo il fabbricato a
fine lavori.
Risposta: Poiché il donatario
subentra nella posizione giuridica del donante, ritengo che tale
contestazione, così motivata, debba essere notificata al solo
donatario. Poi, ai sensi del comma 337 di detto articolo la r.c.
rideterminata avrà efficacia almeno dal 2005, con azione di
recupero nei confronti del donante sino al 30 giugno 2006 e del
donatario per il periodo successivo.
154. Ho raggiunto un coltivatore
diretto con l’accertamento ICI Anno 2007. A seguito di
successione e dalla sua denuncia ho emesso l’accertamento per
la Sua quota di possesso pari al 41% con la relativa riduzione.
Mi risponde dicendo che lui conduce direttamente i terreni
quindi la conduzione è al 100 e anche la riduzione è al 100
ma io da dove lo deduco questo?
Risposta: Secondo costante
giurisprudenza della Cassazione i contitolari di terreni
agricoli vanno assoggettati come fossero soggetti autonomi, nel
senso che i contitolari qualificati hanno diritto ad abbattere
la loro quota delle intere agevolazioni previste dallo articolo
9 del D.Lgs.n. 504/92 (deduzione di 25.822,84 e gli abbattimenti
successivi ), mentre i contitolari non qualificati come IAP
oppure coltivatori diretti debbono pagare senza alcuna
deduzione:
Ai fini i.c.i., la riduzione
prevista dall'art. 9 d.lg. n. 504 del 1992 ha natura soggettiva
e compete per l'intero al proprietario che coltivi direttamente
il fondo, quale che sia la porzione dominicale di spettanza.
Cassazione civile, sez. trib.,
13/09/2004, n. 18384
-
155. un contribuente ha un'area
fabbricabile, su tale area ha costruito un fabbricato e il
residuo dell'area edificabile ha deciso di chiedere al Comune di
renderlo inedificabile. La domanda è: la decorrenza
dell'inedificabilità decorre dalla data della domanda di
inedificabilità o dalla data della deliberazione, anche se in
Consiglio Comunale andrà anche dopo alcuni mesi.
Risposta: L'edificabilità è data
dagli strumenti urbanistici e non dalla volontà del proprietario
delle aree. Ne consegue che il possessore sarà tenuto al
pagamento dell'ICI fino alla data della delibera di adozione di
tale provvedimento.
156. Due coniugi sono
proprietari al 50% dell'abitazione. La moglie che ha cambiato
residenza in presenza di una sentenza di omologa di separazione
può cedere in comodato gratuito al marito il suo 50% della
casa?.
Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così
dispone: 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e
2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Ora, poiché le norme agevolative vanno interpretate in modo
letterale l'ex moglie sarà esente se ol trasferimento è connesso
alla assegnazione dello alloggio coniugale al marito da parte
del Tribunale e sarà invece assoggettata se tale trasferimento è
stato fatto in assenza di tale obbligo, posto che non essendo
l’ex coniuge un parente non è possibile applicare l’istituto del
comodato.
157. Negli anni ‘70 è stata
costruita, da una cooperativa edilizia, una palazzina con n.25
unità immobiliari destinate ad abitazione e nel piano interrato
un unico ricovero per le auto.
I 25 appartamenti sono stati
venduti/assegnati dalla cooperativa per l’intera quota del 100%
a singoli proprietari mentre il piano interrato (destinato a box
comune) è stato venduto per quote indivise in base ai millesimi
condominiali.
Negli anni ‘90 il piano interrato
è stato oggetto di concessione edilizia per la sua suddivisione
e sono stati ricavati n.25 box chiusi da assegnare ad ogni
singolo proprietario, lasciando però la quota di proprietà
indivisa in base ai millesimi condominiali.
Negli atti di proprietà e di
compravendita ci troviamo in questa situazione:
25 persone proprietarie di:
- n. 1 abitazione al 100% di
possesso
- n. 25 box con quota di possesso
in base ai millesimi condominiali
Come mi comporto per il controllo
dell’ICI?
Devo conteggiare ad ogni
contribuente n.25 box in base alle quota di possesso oppure devo
risalire a quale box gli è stato assegnato (alcuni atti di
compravendita recenti hanno tra le note l’uso esclusivo di un
determinato box) e conteggiarlo al 100%?
Risposta: E' necessario emettere per ciascun
proprietario separati atti nei quali dovranno essere riportati
per ciascuno gli estremi della abitazione e di tutti i 25 box,
con la quota millesimale posseduta. Dall'imposta così calcolata
dovrà essere dedotto il versamento e sulla differenza applicata
la sanzione del 30 per cento e gli interessi. Dal 2008, fermo
restano l'esenzione della abitazione, se principale, saranno da
assoggettare invece nello stesso modo i 25 condomini per i box,
posto che non vi è coincidenza soggettiva nelle intestazioni
della abitazione principale e quella del box, così come si
evince da una attenta lettura dello articolo 817 cc.
158. Un contribuente acquista un
immobile e sull'atto viene scritta la seguente clausola: "la
consegna non viene effettuata permanendo gli immobili nella
detenzione del venditore che potrà ivi ospitare parenti stretti
per anni tre; dopo tale termine gli immobili verranno consegnati
liberi".
L'acquirente mi chiede chi è il
soggetto passivo ICI in questi tre anni. Ritengo che il diritto
reale sia in capo all'acquirente e che questi sia il soggetto
passivo. E' corretto?
Risposta: Il soggetto passivo è
il proprietario anche se non ha la disponibilità. E' quindi
corretta la sua interpretazione.
159. Un contribuente ha
richiesto, contestualmente all’accordo su adesione, la
rateizzazione dell’importo. Il nostro regolamento del 1999 cita
che senza limiti di importo che in caso di rate è dovuta la
garanzia fidejussoria. Al contrario la norma prevede un limite
di 50.000 per l’obbligo di garanzia , visto che l’importo degli
accertamenti è di 10.000 euro e sarebbero due rate secondo lei
sono comunque tenuto a richiedere il rilascio di apposita
garanzia.
ROSPOSTA: Anche il Comune, se
applica tale istituto, è soggetto a tale disciplina. Ne consegue
che la polizza fidejussoria non è più dovuta fino a 50000 euro,
in virtù delle modifiche apportate allo articolo 8 del
D.Lgsn.218/97 che sotto riporto.
Articolo 8 Adempimenti successivi
(1).
1. Il versamento delle somme dovute per
effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo
7, mediante delega ad una banca
autorizzata o tramite il concessionario del servizio di
riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del
contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme
dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è
versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio
legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di
adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori
a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva
dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo
106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, per il periodo di
rateazione del detto importo, aumentato di un anno. (2) (3).
3. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il
contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto
pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della
garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante
non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle
somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante (4) ;
4. Con decreto del Ministro delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il
versamento di cui ai commi 1 e 2.
(1) Per la determinazione dei tassi
d'interesse di cui al presente articolo vedi l'articolo
6, comma 2, lettera d), del D.M. 21 maggio 2009.
(2) Comma modificato dall'articolo
1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
, dall'articolo
1, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
dall'articolo
9, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
e dall'articolo
2, comma 1-quater, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.
(3) In riferimento al presente comma vedi
l'articolo
52-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(4) Comma aggiunto dall'articolo
1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
160. Un minore possiede un
fabbricato che di fatto è comunicante con quello della madre,
formando con essa una sola convivenza, mentre il padre risiede
altrove e chiede al Comune che anche l’appartamento del figlio
minore sia esentato.
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che i beni immobili posseduti dai minori sono
sottoposti allo usufrutto a favore di coloro che esercitano la
patria potestà, in virtù dello usufrutto legale di cui allo
articolo 324 cc,così che il 50 per cento dello immobile va
imputato al padre ed il restante alla madre. Già da subito si
evince che il padre va normalmente assoggettato, non avendo egli
ivi la residenza anagrafica, ma anche la madre non può essere
esentata posto che i due appartamenti, seppur comunicanti
possono essere utilizzati separatamente, avendo presumibilmente
due cucine.
161. Nel nostro regolamento ICI
abbiamo previsto che " non sono considerati fabbricabili ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del
1992 i terreni coltivati direttamente dai proprietari...... ".
Ora, mi trovo ad " affrontare" la tassazione di un piano di
lottizzazione, in cui alcuni terreni sono posseduti da
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli regolarmente
iscritti all'INPS. Mi è stata sollevata l'eccezione che in
quanto coltivatori diretti, seppure hanno proceduto alla
lottizzazione dei terreni, devono comunque pagare l'ICI come
terreni agricoli e non come aree edificabili, in virtù della
suddetta norma regolamentare. Io, invece, sono del parere che
anche se posseduti da coltivatori diretti e7o imprenditori
agricoli, nel momento in cui vengono posti in essere degli
atti, quali per l'appunto la presentazione di un piano di
lottizzazione, peraltro approvato dal comune, che di fatto
manifestano una volontà di utilizzazione diversa da quella
agricola , tesa a sfruttare la capacità edificatoria
dell'area, questa debba in ogni caso essere tassata ( almeno
dalla data di approvazione del piano di lottizzazione ) come
area edificabile in base al valore venale in comune commercio.
Risposta: Tale capoverso così dispone: "Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali
persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali.".
A mio avviso, la presentazione di una piano di lottizzazione e
persino la relativa approvazione non fanno venir meno il diritto
a detta esclusione, fino a quando non siano concretamente
iniziate opere, anche preliminari, di adattamento del terreno
per la successiva edificazione, quali operazioni di scavo, ecc,
poiché solo in presenza di tale attività può dirsi
concretamente distolto il terreno dalla destinazione agricola.
162. Marito e moglie proprietari
di abitazione principale al 50% ciascuno. Il marito sposta la
residenza in altro comune di conseguenza soggetto al pagamento
dell’ICI, mentre la moglie con i figli rimane nella casa
abitazione principale. Il Marito fa richiesta di esenzione ici
per concessione immobile in uso gratuito al figlio che è sempre
stato nello stesso stato di famiglia con la madre. Tale
richiesta è da intendersi valida o no?
Risposta: Secondo il
MF(Risoluzione 12 del 2008, punto 2, penultimo capoverso) il
contitolare della abitazione principale che non la utilizzi come
residenza deve essere normalmente assoggettato, divenendo
irrilevante la concessione in comodato della propria quota.
Peraltro, attraverso detto comportamento il marito sembra voler
eludere la disciplina prevista dal comma 3bis dello articolo 6
del D.Lgs.n.504/92 che regola la concessione in comodato dello
alloggio coniugale all'ex coniuge nel caso di separazione o
divorzio.
163. Un contribuente residente
nel Comune di …..e proprietario (al 50% con il coniuge)
dell'abitazione principale è altresì proprietario (al 50% per
diritto di eredità) nello stesso comune di un alloggio e
relativa pertinenza concessi in uso gratuito al padre.
Il nostro Regolamento per la
gestione dell'imposta riporta al comma 3 dell'art. 3 il seguente
periodo:
"... A tal fine si precisa che il
contribuente proprietario di immobile adibito ad abitazione
principale dei suoi familiari (per tali si intendono i soggetti
di cui all'art. 5 u.c. DPR 917/86 e s.m. ed i.) ha diritto alla
relativa detrazione nella misura in cui non ne abbia usufruito
per altro immobile e comunque fino all'importo massimo di Euro
103.29 allo stesso spettante (fatte salve eventuali variazioni
nella misura della detrazione). 4. Il soggetto interessato può
attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto,
richieste ai fini del presente articolo, mediante
autocertificazione"
Non essendo stato l'art. 3
adeguato nella parte descrittiva all'esenzione ICI disposta dal
D.L. 27 maggio 2008 n.93, il quesito è pertanto:
può il contribuente usufruire
della detrazione di Euro 103.29 relativamente all'alloggio e
alla pertinenza dell'immobile concesso in uso gratuito al padre?
Risposta: La rinuncia alla
eredità del padre non fa venir meno il diritto di abitazione del
coniuge superstite, così che il soggetto passivo deve
considerarsi il padre, che sarà interamente considerato
esente, e non il figlio:
I diritti di abitazione e di uso
riservati al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2 c.c.
spettano sia nelle successioni testamentarie che in quelle
legittime. Essi hanno natura di legato "ex lege" e, pertanto,
essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione
patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e
dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, ne
consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge
superstite, non implica rinuncia ai diritti di abitazione e di
uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un
atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei
diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati
acquistati "ipso iure", al momento di apertura della
successione, senza bisogno di accettazione. Tanto più ove si
consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di
abitazione di un immobile, essa va rivestita, a pena di nullità,
della forma solenne ex art. 1350 n. 5 c.c.
Pretura Campi Salentina, 25/11/1980
164. Pertinenze: Il
regolamento così cita …
“d) le pertinenze destinate in
modo durevole al servizio dell’abitazione principale, ancorché
distintamente iscritte in catasto, nel limite massimo di tre.
L’assimilazione opera a
condizioni che il proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale
abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale
di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
Si intende per pertinenza il
garage o posto auto o box, la cantina, il ripostiglio, la
soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso
mobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.”
Quindi, qualsiasi box, anche se
ubicato in un complesso adiacente a quello dell’abitazione
principale, che asserve la stessa e che è stato dichiarato nella
denuncia ICI come pertinenza, non può essere considerato come
tale? Come devo procedere?
Risposta: La definizione di
pertinenza è data dallo articolo 817 del codice civile:
Articolo 817
Pertinenze.
[I]. Sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [1640,
1641].
[II]. La destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un
diritto reale sulla medesima [246
ss.,
862 ss. c. nav.].
Tale disposizione regolamentare si pone in contrasto con tale
articolo, poiché restringe e limita il concetto di pertinenza,
riservandola solo a quelle unità
che
sono ubicate nello stesso edificio o complesso mobiliare nel
quale è sita l’abitazione principale.”
Ora, il secondo capoverso del punto tre della risoluzione n. 12
del 2008 così precisa:
"E’
opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti
eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, poiché, come
affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1279/98 del 24
novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme
integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle
disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in
contraddizione con le stesse.".
Di
contro, alcune sentenze di CTP (Bologna e Reggio Emilia:sentenza
15.01.10 del 2010) hanno accolto i ricorsi proposti, ritenendo
che i regolamenti non possano derogare dalla legge, così che
risulterebbe illegittimo un regolamento che ponga limitazioni,
come quello del suo comune. Tuttavia, poiché Lei deve eseguire
la volontà del CC espressa nel regolamento dovrà seguire la
soluzione ivi proposta.
165. I pagamenti F24
versati erroneamente dalla banca ad altro Ente, come possono
essere recuperati? (in questo specifico caso è stato individuato
il Comune a cui sono stati accreditati ed è stato verificato che
l’errore è stato commesso dalla banca). Dovrà essere il
contribuente a chiedere rimborso all’altro Ente e poi versare a
noi? O dobbiamo essere noi a farlo?
Risposta: I pagamenti effettuati
mediante F24 a Comune errato vanno ripetuti ed il contribuente
deve chiedere il rimborso al Comune che indebitamente ha
ricevuto il versamento. Se ha sbagliato la Banca questa dovrà
risarcire il danno al cliente.
166. Ravvedimento operoso:
per le violazioni commesse prima del 1/2/2011 occorre usare la
sanzione del 3% (2,5% se entro 30gg) e per quelle commesse dopo
1/2/2011 3,75% (3% entro 30 gg), oppure per tutti i ravvedimenti
effettuati dopo il 1/2/2011 la sanzione è del 3,75 (3% entro
30gg), indipendentemente da quando è avvenuta la violazione.
Risposta: L'incremento
sanzionatorio, sulla base del principio del favor rei, dello
Statuto del contribuente, della Costituzione Italiana, ha
efficacia solo perb le infrazioni compiute da tale data e non
per i pagamenti da tale data effettuati. Ad esempio per l'ICI
tale incremento sanzionatorio troverà applicazione solo per le
infrazioni 2011.
167. un immobile risulta in
comproprietà tra due coniugi ormai separati ed è adibito ad
abitazione principale della moglie che vi risiede ed ha pertanto
l'esenzione ICI; il coniuge non vi risiede, è proprietario per
il 50% e pertanto, secondo me deve pagare. Lui mi contesta il
fatto che la sentenza del tribunale ha attribuito la casa alla
moglie in quanto affidataria del figlio minore e pertanto
ritiene di essere esentato dal pagamento. Cosa mi consiglia?
La ringrazio per la consueta
cortesia.
Caterina Pavia
Risposta: Il comma 3bis dello
articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, con efficacia dal 1° gennaio
2008, così dispone:
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per
l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo
8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove
è ubicata la casa coniugale
. Tale fattispecie agevolativa è divenuta esenzione, al pari
della abitazione principale, per il richiamo di tale comma
operato dallo articolo 1 del D.L. 93/08 convertito dalla legge
126/08.
In sintesi, a decorrere dal 2008,
il coniuge assegnante è da considerarsi esente se non possiede
in codesto comune una abitazione principale. Di contro, sarebbe
normalmente assoggettato per le annualità antecedenti.
168. Un contribuente ha chiesto
il rimborso dell’ICI pagata dal 2004 al 2009 con istanza
presentata nel 2010, poiché il terreno successivamente
espropriato non era edificabile, poiché area a rischio
geomorfologico elevato, attestato dall’Ufficio espropriante del
Genio Civile. Si trasmette documentazione:
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che
la disposizione da considerare non è il comma 173 dello articolo
1 della legge 296/06 ma il comma 164 di detto articolo, che così
dispone:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute
deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.
Già da subito emerge che non sussiste comunque
diritto al rimborso per l'anno 2004, posto che l'istanza è stata
proposta il 21 giugno 2010 e quindi oltre il termine
quinquennale stabilito da tale comma (2010-5=2005).
Vanno comunque esclusi gli interessi, posto che
il Comune è da considerarsi creditore in buona fede, così come
previsto dallo articolo 2033 cc che così dispone:
Articolo 2033
Indebito oggettivo.
[I]. Chi ha
eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che
ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820
ss.]
e agli interessi [1284]
dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala
fede, oppure, se questi era in buona fede [1147],
dal giorno della domanda.
Peraltro è da chiedersi se tale vincolo produca
l'inedificabilità assoluta dell'area o solo relativa, tenendo
conto che l'area è stata poi oggetto di esproprio.
Ora, il Consiglio di Stato con sentenza n. 516/95
ha affermato che il vincolo idrologico incide sul valore ma non
sulla natura del terreno che rimane fiscalmente edificabile:
Il vincolo idrogeologico, secondo la disciplina
recata dall'art. 7 r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, non
interdice in assoluto l'attività edificatoria, ma richiede
soltanto che l'intervento progettato sia autorizzato
dall'autorità competente; peraltro, proprio perché la tutela
derivante dal vincolo idrogeologico s'estende a tutti gli
interventi edificatori interessanti terreni non boschivi, purché
compresi all'interno dell'area vincolata, le norme richiamate
consentono alla p.a. di adottare non già mere prescrizioni
operative, bensì misure restrittive e anche impeditive di ogni
tipo d'intervento che, per le caratteristiche sue proprie e per
la natura dei mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo
non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli (nella
specie, costruzione di una discarica).
Consiglio Stato, sez. V, 05/05/1999, n. 516
La lettera b) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504792, poi, assoggetta le aree oggetto di procedimento
di esproprio:
b) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità.
In conclusione, si ritiene che i contribuenti in
argomento non abbiano diritto al rimborso richiesto, in maniera
più marcata per l'anno 2004 perché prescritto e per gli
interessi essendo il Comune creditore in buona fede e nel merito
perché l'area va considerata fiscalmente edificabile.
169. Abbiamo un contribuente che
ci chiede un rimborso ICI. Posto che abbiamo verificato che
effettivamente ha diritto a questo rimborso, in quanto ha
versato ici in eccesso per un immobile dichiarato inagibile in
seguito al sisma del 2004. Può con una domanda protocollata in
data 21/03/2011 chiedere quanto ha versato in eccesso anche per
l'anno 2005 (oppure il 2005 è prescritto e si rimborsa dal
2006 in poi?)?
.
Risposta: Il comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06 così
dispone: " Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione."
Ne consegue che avendo il contribuente presentando domanda di
rimborso nel 2011 per l'anno 2005 ha perso tale diritto poiché a
tale data è stato superato il termine di decadenza quinquennale
stabilito dalla legge (n-5 ove n è l'anno della domanda).
170. Un contribuente separato
dalla moglie ed è andato ad abitare in un'altro Comune, ha
comunque mantenuto il 50% della proprietà dell'immobile dove è
rimasta ovviamente ad abitare la moglie, in più oltre alla casa
ha la proprietà al 50% di una pertinenza e la proprietà al 100%
di un'altra pertinenza. Premesso che la sentenza di separazione
non è stata ancora emessa, quindi non si sa ancora se
l'appartamento sarà assegnato alla ex moglie, il signore in
questione ha diritto all'esenzione per quanto riguarda l'ICI su
tutti e tre gli immobili?
Risposta: In considerazione che l'abitazione principale è il
luogo di residenza anagrafica ed avendo costui in altro comune
la residenza alcuna agevolazione ad esso compete. Sarà esente
della quota posseduta dell'ex alloggio coniugale, in virtù di
quanto previsto dal comma 3 bis dello articolo 6 del
D.Lgs.n.504792, solo dalla data dell'ordinanza di assegnazione
di detto alloggio all'ex moglie e non per le altre unità.
171.
Un contribuente del Comune di …. ha accatastato
un fabbricato in categoria C02 perchè, date le dimensioni
dell'immobile, l'Agenzia del Territorio non gli accetta
l'accatastamento in categoria D10. Il contribuente ha concesso
in comodato gratuito, stipulando e registrando il contratto, al
figlio l'utilizzo di tale immobile per lo svolgimento
dell'attività agricola. Ad oggi, possiamo concedere l'esenzione
su tale immobile al contribuente?
Risposta: La Cassazione con sentenze reiterate
ritiene esenti i fabbricati rurali A6 oppure D10, se utilizzati
da imprenditori agricoli. La categoria catastale è data dalla
utilizzabilità e dalle caratteristiche dello immobile,
utilizzabile appunto solo a fini agricoli. Ne consegue che tale
fabbricato, seppur utilizzato da un imprenditore agricolo, non
può essere esentato. In senso conforme vedasi sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18565/09.
172.
Nel caso di riscontro da parte dell'ufficio tributi di un
mancato accatastamento di un box di pertinenza dell'abitazione
principale (che in termini di gettito non incide) è obbligatorio
attivare la procedura di cui al comma 336 o è possibile invitare
il contribuente a sistemare la posizione con un avviso
"bonario"?
Risposta: Il comma 336 dello
articolo 1 della legge 311/04 così dispone:
COMMA 336
336. I comuni, constatata la presenza di
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari
interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai
sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e
comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti
interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni
dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla
iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla
verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo
28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni (1).
Ne consegue che tale ordine è
obbligatorio e non deve essere preceduto da avviso bonario.
Le allega fac simile. Indichi la
data presunta della irregolarità, così che la r.c. abbia
efficacia retroattiva, così come previsto dal successivo comma
337. Indichi l'immobile alla lettera g1 dello stampato.
173.
Può una Società a Responsabilità
Limitata essere una società agricola e godere delle agevolazioni
previste per i coltivatori diretti/imprenditori agricoli?
Nel caso specifico questa società
costituitasi come SRL possiede solo dei terreni agricoli (nessun
immobile) di cui alcuni ubicati nel ns. comune.
Ha come oggetto sociale la
coltivazione del fondo (coltivano e vendono i loro prodotti).
Non tutti i soci sono
imprenditori agricoli e nel consiglio d’amministrazione ci sono
due soci che hanno i requisiti di imprenditori agricoli e che di
fatto provvedono alla coltivazione. (Non sono ancora iscritti
all’Inps perché a detta del loro commercialista non hanno ancora
nè stabilito nè percepito alcunchè neppure il compenso come
c.d.a.)
Risposta: Le agevolazioni
che in precedenza erano riservate esclusivamente agli
imprenditori agricoli individuali, con la riforma del 2004
(D.Lgs.N. 99/04) sono state estese anche a chi opera in forma
associata. La nuova qualifica di imprenditore agricolo
professionale (iap), che ha sostituito quella di
imprenditore agricolo a titolo principale, è stata espressamente
riconosciuta anche alle società agricole di ogni tipo, le
cui caratteristiche vengono completamente ridefinite dalla
riforma.
Le società agricole possono
essere costituite nella forma di società di persone (società
semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o
s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre
requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto
dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura
sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli
amministratori.
Il primo requisito riguarda
l’oggetto sociale. La società deve avere come oggetto
esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse,
individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo
che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra
le attività agricole la coltivazione del fondo, la
silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le
attività connesse, cioè:
- le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali;
- la fornitura di beni o
servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o
risorse dell’azienda agricola;
- l’agriturismo.
Il secondo requisito è relativo
alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre
contenere l'indicazione “società agricola”.
Il terzo requisito, sicuramente
il più importante, è diverso secondo il tipo di società
prescelto.
Nelle società di persone
almeno uno dei soci deve essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore
diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere
agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nelle società in
accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo
professionale almeno un socio accomandatario.
Nelle società di capitali
deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore
diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società
di capitali gli amministratori possono anche non essere soci,
possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un
agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di
amministrazione, del tutto ininfluente nelle decisioni, è in
possesso della qualifica di iap. Potremmo anche ipotizzare una
società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e
solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista
dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la
loro massima estensione, e rappresenteranno un notevole
incentivo alla costituzione di società agricole.
Nelle società
cooperative, infine, occorre invece che almeno un
amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di
iap o coltivatore diretto.
Ricordiamo però che la
qualifica di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto può essere apportata dall'amministratore
a una sola società.
L'amministratore di società
agricola di capitali e il socio di società agricola di persone
possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo
professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della
società agricola, purché siano in possesso delle competenze
professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta
nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio
tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito
(escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta
nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione
previdenziale agricola.
Le società agricole in possesso
dei requisiti sopra elencati possono oggi usufruire di tutte
le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e
creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti,
cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività
manuale alla coltivazione del terreno.
Per quanto concerne l'ICI,
tuttavia, le agevolazioni delle società agricole commerciali
hanno limitate agevolazioni, almeno secondo la giurisprudenza
della Cassazione più recente. Infatti, possono godere della
esenzione prevista per gli edifici rurali, se A6 oppure D10, ma
non possono godere delle agevolazioni previste dallo articolo 2
lettera b) del D.Lgs.n.504/92 ,per quanto concerne le aree
edificabili e quelle previste dallo articolo 9 del pederetto
decreto , agevolazioni che la Cassazione riserva alle persone
fisiche IAP.
174. Volevo chiederle una
conferma sull'applicazione dell'ICI sui fabbricati di nuova
costruzione, che sono stati accatastati anni fa, ma che di fatto
sono al rustico e quindi non abitati. Ho sempre seguito la linea
che sui nuovi immobili non era possibile concedere la riduzione
del 50% per inagibilità / inabitabilità, ma cercando un
fondamento giuridico o di giurisprudenza non sono riuscito a
trovare nulla.
E' ancora valido il criterio
utilizzato o è cambiato qualcosa ? Su cosa si basa ?
Risposta: L'inagibilità deriva
dal degrado dovuto all'uso. Ne consegue che tale riduzione non
deve essere accordata. In conclusione, nulla è cambiato.
175. Sono stata contattata da una
cooperativa sociale AR.L. che si è vista recapitare da un comune
limitrofo una serie di avvisi di accertamento ICI per omesso
versamento dal 2006. Non è stata riconosciuta l'esenzione a
nessun immobile, nemmeno a quelli adibiti esclusivamente a
finalità assistenziali. Mi può, anche sinteticamente, chiarire i
presupposti di esenzione in particolare quello soggettivo?
Risposta: La lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92:
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20
maggio 1985, n. 222.
.
Ora, la qualifica soggettiva è ora prevista alla lettera c) del
comma 1 dello articolo 73 del DPR 917/86 che così dispone:
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali;
Ora, le società cooperative e tutte le società commerciali, come
può vedere, sono collocate nella lettera a) e non nella lettera
c) di detto articolo, così che dette società cooperative,
seppure ONLUS, non possono godere della esenzione ICI, salvo che
espressamente il Comune non abbia previsto nel regolamento ICI
l'esenzione per le ONLUS.
Articolo 73
Soggetti passivi (1).
Art. 73. [87]
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società
di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee
di cui al regolamento (CE) n.
1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (2) (3);
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali (4);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali (5);
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o
senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato .
176.
Il nostro comune ha adottato il nuovo PGT e il responsabile
dell'ufficio tecnico ha predisposto una tabella di valutazione
delle aree edificabili. all'interno di questo documento ha
previsto una valutazione per le aree pertinenziali di fabbricati
esistenti da assoggettare ad ICI. Ho sollevato perplessità
rispetto all'assoggettamento all'ICI di dette aree. Ha un
supporto giuridico l'interpretazione del tecnico comunale circa
l'assoggettamento ad ICI delle aree pertinenziali di fabbricati
esistenti ?
Qual'è il riferimento normativo ?
Risposta: Come si evince dalla
lettura della lettera b) del comma 2 del DE.Lgs.n.504/92, nonché
in base a quanto previsto dal comma 2 dello articolo 36 del Dl
223/06 convertito dalla legge 248/06, l'edificabilità è
individuata dagi strumenti urbanistici, mentre è irrilevante il
non uso in tal senso effettuato dal possessore. Ora, mentre in
passato la Cassazione riteneva che le aree edificabili
pertinenziali di fabbricati anche se edificabili fossero da
escludere la più recente giurisprudenza le ritiene invece
assoggettabili, salvo sia cristallizzata in concreto la capacità
edificatoria. L'area rimane si pertinenziale ma se ciò non
giustificato da esigenze estetiche, economiche o di ornamento
deve essere assoggettata. Le riporto qui sotto due massime:
Cassazione n. 22129/010: ICIA
area edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può
avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico
negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di
un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c.
alfine di ottenere un risparmio fiscale va ...
inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito:
"perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito
... dalla edificabilità, occorre che intervenga
una aggettiva e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi che sterilizzi,in concreto e stabilmente, lo
ius edificandi, che non si risolva quindi in un
mero collegamento materiale rimovibile ad
libitum".
Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area
edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente
dello stato dei luoghi.
Perché un’area fabbricabile perda il (plus)
valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che
intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato
dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius
edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento
materiale rimovibile ad libitum.
177.
Il congelamento degli stipendi
impedisce anche gli aumenti legati agli incentivi relativi al
recupero dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili?
Risposta:
Tali incentivi rimangono erogabili, come chiarito dalla
Sezione Regionale della Corte dei Conti del
Veneto, che con delibera n. 250/11: niente tagli agli incentivi
ICI:
Gli incentivi per il recupero
dell’ICI, i diritti di rogito e i compensi per le progettazioni
interne non subiscono i tagli del D.L. 78/10.
178.
Ho avuto l'incontro con la
ditta………….. per definire i miei due avvisi di accertamento della
TARSU del 2006 e 2007.
Loro mi avevano detto che, in
base alle misurazioni nuove verificate, togliendo la parte di
fabbricato inagibile, avrebbero applicato l'infedele
dichiarazione, con tanto di sanzioni e interessi. e fin qui ok.
Ma poi mi sono accorta, nel
guardare il nuovo avviso di accertamento rettificato, che oltre
alle sanzioni per infedele denuncia (50% - abbattute a 1/4 nel
caso di pagamento entro 60 gg) hanno applicato anche le sanzioni
per omesso pagamento (30%)! Al che mi sono un attimo allertata
e ho chiesto di verificare questa cosa, perchè a me risulta che
se si applica l'infedele denuncia, questa assorbe l'omesso
pagamento, e quindi se ne applica solo una (quella piu' grave
che e' l'infedele !!) Lei cosa dice ? secondo lei ho ragione ?
Risposta: Quanto da Lei sostenuto
è da me scritto sin dallo anno 1999 e ciò proprio in base al
principio dello assorbimento in base al quale la sanzione
maggiore assorbe la minore (Cassazione n. 10568/1994). Se vuole
approfondire veda la mia pubblicazione Guida ai tributi Locali
2011, pag. 101-102.
179. Un
contribuente comunica oggi di affittare dall'anno 2000 un
terreno edificabile ad una cooperativa agricola che lo conduce,
chiede l'esenzione dall'I.C.I.
L'esenzione spetta nel caso di utilizzo da parte di cooperativa
agricola e spetta dall'anno 2000 se il contribuente esibisce il
contratto di affitto? Precisiamo che il nostro regolamento
comunale prevede l'esenzione solo per il possessore del terreno
che lo conduce direttamente e previa presentazione
di dichiarazione sostitutiva.
Risposta: L'interpretazione da voi data è conforme alla legge.
Infatti, le agevolazioni previste dallo articolo 9 e dalla
lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 richiedono che
l'attività agricola sia svolta direttamente dal soggetto
passivo. Peraltro, le società commerciali, secondo la
Cassazione, quando sono possessori di detti terreni ,non
possono godere delle agevolazioni previste a favore delle
persone fisiche (Cassazione n. 5931/2010).
180. “Un carabiniere è
proprietario di un immobile a ……, sostiene che non deve pagare
l’ICI perché essendo un carabinieri non ha l’obbligo di
residenza, quindi sostiene che è la prima casa ma non ha la
residenza a ….….. il mio regolamento non dice niente in nulla
per cui per me deve pagare l’ICI.
Risposta: Tale tesi va respinta,
come peraltro chiarito dal Ministero delle Finanze con la
risoluzione n. 4 del 2007. Con ogni probabilità il contribuente
intende riferirsi alla normativa della prima casa per i tributi
erariali per la quale le agevolazioni competono, oltre che nel
comune di residenza anche nel Comune di Lavoro. Infatti, detta
risoluzione così conclude:
"Nessun rilievo hanno, invece, le
disposizioni contenute nell’art. 66 della legge 21 novembre
2000, n. 342, in base alle quali per il personale in servizio
permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la
residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, in quanto le
stesse sono applicabili esclusivamente all’imposta di registro,
all’Iva e all’Irpef e non possono, pertanto, essere estese
all’ICI. "
181. Un contribuente chiede se
deve continuare a pagare l’ICI per una abitazione di proprietà
che la prossima settimana andrà in asta immobiliare.
Risposta: Si, fino a quando non
sarà emesso il decreto di aggiudicazione. Infatti, fino a tale
data il contribuente rimane proprietario, seppur non detentore
dello immobile.
182. un signore ha accatastato
un immobile che mi dice essere adibito a deposito per la sua
attività agricola come cat. C2 e ritiene avere diritto
all'esenzione perchè agricolo; ho parlato con il suo geometra e
mi ha detto che l'ha accatastato così perchè non annesso
all'abitazione ma immobile a parte. Come mi devo comportare? Ho
inoltre dei dubbi che il suddetto signore abbia diritto in ogni
caso all'esenzione per attività agricola in quanto lavora la
terra che possiede, è pensionato ma la pensione che possiede non
è agricola ma derivante da lavoro dipendente in fabbrica. Cosa
ne pensa?
Risposta: Sono ben due i motivi
per i quali l'immobile va normalmente assoggettato:
a) perché non è A6 oppure D10
(sentenza Cassazione n. 18565/09);
b) perchè non è utilizzato da
soggetto iscritto nelle imprese agricole.
183. Qualche settimana fa ho
provveduto a notificare ad un nostro contribuente ICI l'atto,
come da Suo modello, di sussistenza di incoerenza di classamento
catastale ai sensi comma 336 della L.311/2004.
Il contribuente è proprietario di
un fabbricato accatastato in cat. A02 classe 2 di vani 5,5 nel
quale esercita la propria professione di Medico Generico
convenzionato col S.S.N. . Ai fini Tarsu lo stesso
soggetto aveva dichiarato le superfici, precisando più volte di
volere l'intestazione delle bollette come "Studio Medico Dr
XXXXXX" e con P.Iva. E ciò è quello che è avvenuto.
Secondo Lei non si doveva variare
la categoria del fabbricato in A10 Uffici e Studi Privati
?
Le
allego le motivazioni che sottopongo alla sua attenzione, che il
Medico ci ha fatto avere, secondo le quali a suo dire, per il
fatto di essere Medico di base non ha l'obbligo di variare la
categoria catastale "dell'appartamento".
Risposta: Condivido le
argomentazioni addotte da detto medico. Notifichi le stesse al
Catasto, a cui competerà valutare se è o meno corretta la tesi
esposta dal possessore.
184. I genitori (di due minori)
conviventi non coniugati che si "separano" di comune accordo
senza l'intervento di alcun giudice. L'abitazione è in
comproprietà tra i due genitori e il padre (che si trasferisce
in altro alloggio) chiede, per usufruire dell'esenzione ICI, se
può dare in comodato d'uso gratuito la sua parte ai figli
(minori). Secondo Lei è possibile?
Risposta: I minori non hanno la
capacità giuridica di possedere beni immobili, in virtù dello
usufrutto legale che compete ai genitori ai sensi dello articolo
324 cc. Ne consegue che la quota di proprietà del padre, dal
momento del trasferimento della sua residenza, va normalmente
assoggettata ad ICI.
185. Il funzionario dell’ufficio
tributi del Comune di …. ritiene che il Comune non debba pagare
l’ICI per un immobile che insiste sul territorio del nostro
comune di …. adibito ad abitazione e locato ad una persona
disagiata (ritiene che il fine sia istituzionale in quanto
l’inquilino corrisponde un rimborso spese al Comune di …. senza
pagare l’affitto).
Di parere contrario è lo
scrivente servizio che ritiene lo stesso assoggettato al
pagamento dell’imposta.
Risposta: La tesi espressa dal Comune
proprietario non è condivisibile, in virtù di ampia e
consolidata giurisprudenza che limita l'esenzione del Comune,
per gli immobili ubicati fuori dal proprio territorio, quando
l'utilizzo è effettuato dallo stesso Ente e non concesso a terzi
in uso e per esclusive finalità istituzionali. Si riporta una
sentenza della Cassazione:
Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici)
- Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a, del d.lg. n. 504 del
1992 per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati -
Spettanza - Condizioni - Destinazione diretta ed immediata degli
immobili allo svolgimento dei compiti istituzionali - Necessità
- Conseguenze - Immobili concessi in locazione a terzi -
Spettanza del beneficio - Esclusione - Fattispecie
In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici),
l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, d.lg. 30
dicembre 1992 n. 504, per gli immobili posseduti dagli enti ivi
indicati « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali »,
spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente
destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si
configura quando il bene venga utilizzato per attività di
carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i
casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi
verso il pagamento di un canone. (Nella specie, la S.C. ha
escluso che potessero fruire dell'esenzione alcuni immobili,
posseduti da un
comune
fuori del suo territorio, destinati ad edilizia residenziale
pubblica.
Cassazione civile,
sez. trib., 11/06/2010, n. 14094
186. Vedo sul sister - portale
dei comuni che l'agenzia del territorio ha creato una nuova
funzione - immobili mai dichiarati. Mi pare che elenchi dei
presunti fabbricati per i quali il catasto chiede informazioni
(presenta delle maschere da riempire con informazioni utili
all'accatastamento).
Se il comune fornisce i dati
contribuendo all'emersione, gli viene riconosciuto quel bonus di
cui si parlava di 1.500 euro per ogni fabbricato accatastato ?
Come funziona la cosa ?
Risposta: La seconda mossa
effettuata dal decreto sul federalismo fiscale riguarda invece
le cosiddette «case fantasma». Per spingere gli enti locali
nell'operazione di emersione degli immobili non accatastati
presenti sul loro territorio e scoperti grazie alla meticolosa
attività effettuata dall'agenzia del territorio, il decreto sul
federalismo (articolo 2 lettera a del D.Lgs.n.23/011) prevede
che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli
immobili finora non dichiarati in catasto sia assicurato al
comune ove gli stessi sono ubicati. Ovviamente il riferimento è
principalmente all'Irpef dovuta sul reddito prodotto dagli
immobili perché l'eventuale imposta comunale sugli immobili
eventualmente dovuta sugli stessi è già tributo di pertinenza
del comune.
187. Il cambio del valore di
un'area fabbricabile che rientra in un piano di lottizzazione
decorre da quando il comune adotta il piano o da quando i
lottizzanti fanno la convenzione di lottizzazione ? (Ho sempre
tenuto la convenzione di lottizzazione perchè mi dà dei valori
certi e definitivi in termini di proprietà e volumi)
Risposta: A mio avviso vi è già
una crescita del valore con l'adozione del piano di
lottizzazione, il quale cresce ulteriormente con la stipula
della convenzione. In sintesi, tanto più ci si avvicina al
momento di edificare, tanto più aumenta il valore. Ovviamente,
in virtù del quanto previsto dal comma 5 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92 la base imponibile fa riferimento alla
situazione urbanistica al primo gennaio di ciascun anno.
188. Nel caso di opere edilizie iniziate dietro presentazione
di una DIA con causale AMPLIAMENTO E SOPRALZO DI VILLETTA
ESISTENTE", con la quale si realizza una nuova unità
immobiliare, come si sconta l'ICI? Ovvero i lavori di
ampliamento e sopralzo rientrano in una delle categorie previste
dall'art. 31 L. 457/78 lettere c) d) ed e) secondo le quali la
base imponibile diventa l'area edificabile?
Risposta: Va assoggettata l'area interessata allo ampliamento,
mentre la Cassazione (sentenza 23347 del 2004) non ritiene
rilevante la sopraelevazione, in quanto già assorbita dall'area
di sedime del fabbricato.
L'inizio e svolgimento dei lavori di
costruzione di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla
struttura di un fabbricato preesistente ed ormai ultimato come
autonoma unità immobiliare, nella quale l'area sottostante e le
pertinenze sono divenute parti integranti della medesima unità,
non realizzano la fattispecie imponibile dell'utilizzazione
edificatoria di area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504
del 1992 sulla disciplina dell'i.c.i., che comporta
l'assoggettamento all'imposta calcolata sulla base del valore
dell'area per l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria.
Pertanto, il soggetto che svolge i lavori di costruzione del
nuovo fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità
immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo
l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla
data in cui questo è comunque utilizzato.
Cassazione civile, sez. trib., 15/12/2004, n. 23347
189.
Abbiamo emesso nel 2008 (notificato il
16.09.2008) avviso di accertamento Ici per l’anno 2005 verso
Enel Produzione che ha proposto ricorso.
Dopo varie sospensioni e rinvii, la CTP di
Brescia il 13.12.2010 (vedi sentenza allegata e copia lettera
ns. avvocato) ha respinto il ricorso proposto da Enel
confermando la rendita di € 338.400,00 (in visura agli atti dal
13.05.2010).
Siccome l’avviso Ici 2005 era stato calcolato su
una rendita in atti dal 03.06.2000 di € 382.178,11
è da variare con nuova notifica o è valido per
iscriverlo a ruolo?
E per gli anni dal 2006 al 2010 compreso che
rendita possiamo usare per gli accertamenti?
(allegata visura catastale).
Risposta: Poiché l'iscrizione a ruolo deve essere
conforme al deciso, codesto Comune dovrà procedere a
quantificare la pretesa sulla base della r.c. decisa da detta
sentenza (338.400). Codesto Comune dovrà impugnare tale sentenza
in appello, posto che la r.c. 382.178,11 ha efficacia
retroattiva, senza applicazione di sanzioni né di interessi,
così come previsto dallo articolo 74 della legge 342/00.
Per le annualità successive codesto Comune dovrà
far riferimento a questa r.c. e nel caso di ricorso
controdedurre che le r.c. catastali rettificate hanno efficacia
retroattiva, così come sostenuto da numerose sentenze della
Suprema Corte di Cassazione.
190. Con la presente si chiede se
l'area fabbricabile accatastata distintamente, ma pertinenza
dell'abitazione principale è soggetta ad ici viste le sentenze
allegate alla presente.
Risposta: La più recente
giurisprudenza della Cassazione ritiene, in sintesi, che le aree
edificabili, seppur pertinenziali di fabbricati, debbono essere
normalmente assoggettate ad ICI, salvo non sia interdetta la
capacità di edificare. Si ritiene, quindi, assoggettabile ad ICI
tale area.
Cassazione 22128/10: ICI area
edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.
Un’area edificabile, anche se
pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI
se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è
quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.
Cassazione n. 22129/010: ICI area
edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può
avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico
negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di
un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c.
alfine di ottenere un risparmio fiscale va ...
inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito:
"perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito
... dalla edificabilità, occorre che intervenga
una aggettiva e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi che sterilizzi,
Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area
edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente
dello stato dei luoghi.
Perché un’area fabbricabile perda il (plus)
valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che
intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato
dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius
edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento
materiale rimovibile ad libitum.
191. E’ corretto concedere
l'equiparazione ad abitazione principale (con conseguente
esenzione ICI) di un appartamento concesso in uso gratuito alla
figlia, che lo occupa come abitazione principale, quando
proprietario dell'immobile è la società immobiliare del padre
che ne è il rappresentante legale. Il nostro regolamento ICI
prevede: ..... sono altresì equiparate all'abitazione principale
le unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai
parenti e affini in linea retta o collaterale fino al II grado
che la occupano quale abitazione principale. ... Cosa ne pensa?
Risposta: La società, in quanto persona giuridica, non ha
parenti, così che l'esenzione non deve essere accordata.
192. Vorrei informazioni in
merito a terreni in possesso di una cava. Sono assoggettati ad
ici o no ?
Risposta: Le cave, salvo siano
presenti fabbricati, non sono assoggettate ad ICI, in quanto
sono considerate terreni agricoli, ma non destinati allo
esercizio di una attività agricola. Non tutto ciò che produce
reddito è assoggettabile ad ICI.
193. Un contribuente iscritto AIRE in un Comune
diverso
rispetto a quello nel quale è ubicata "l'abitazione principale"
posseduta, ha comunque diritto all'agevolazione, applicazione
dell'aliquota ordinaria e
detrazione ab. principale (nella
fattispecie, il regolamento comunale alla data del
29.05.2008 non prevedeva l'espressa l'assimilazione della
suddetta fattispecie all'abitazione principale). L'iscrizione
AIRE deve risultare all'ufficio anagrafe del medesimo comune
dov'è ubicato l'immobile posseduto dal contribuente, altrimenti
va applicata l'aliquota ordinaria, senza detrazione?
Sentiti anche i Comuni limitrofi
al nostro, gli stessi operano secondo il suddetto orientamento
(non applicazione della detrazione). Quale è il Suo punto di
vista, nel caso prospettato?
Risposta: Fermo restando che
l'iscritto all'AIRE, in assenza di completa assimilazione alla
abitazione principale, goda della sola detrazione (vedasi
risoluzione n. 12/08), si deve invece riconoscere che tale
detrazione compete anche quando l'abitazione è posta in Comune
diverso da quello di iscrizione all'AIRE (Il MF ha proposto
ricorso al TAR contro il Comune di Parre (bg) che limitava nel
regolamento tale agevolazione alla iscrizione dell'AIRE del
Comune di Parre, ritenendo illegittima tale limitazione). In
conclusione, la detrazione compete di diritto.
194. Un contribuente ha
presentato ricorso al Comune avverso la cartella esattoriale
(precedentemente non aveva impugnato gli avvisi di accertamento)
richiedendo anche la sospensiva e non presentandosi all'udienza
fissata dalla Commissione Tributaria Provinciale; la
Commissione non ha trattato la sospensiva essendo che il
contribuente non c'era, per cui la stessa non è stata concessa.
Ora avanza al Comune "istanza di
autotutela" per l'annullamento degli avvisi di accertamento e
della cartella esattoriale.
Essendosi già instaurato il
contenzioso tributario, è possibile che il contribuente possa
ancora avanzare richiesta di "autotutela", non andava
eventualmente presentato prima di procedere all'impugnazione
della cartella esattoriale? Che senso una richiesta di "riesame
in autotutela" ora?
Risposta: La pendenza del ricorso
non farebbe venir meno la facoltà del Comune di procedere allo
annullamento dell'atto impugnato, come del resto risulta scritto
nello articolo 46 del D.Lgs.n.546/92. Tuttavia, se il Comune
ritiene l'atto legittimo e fondato dia comunicazione in tal
senso al contribuente.
195. A seguito richiesta di
considerare due unità immobiliari abitazioni principali (
entrambe in presenza di un’unica cucina e unico ingresso) e
quindi per l’ICI da considerare entrambe escluse dall’ICI,
l’ufficio tecnico mi chiede di segnalarglielo perché dovrà il
proprietario presentare domanda di variazione edilizia con
successivo riaccatastamento in un’unica unità abitativa .
Risposta: L'esenzione considera
la situazione di fatto e quindi è concedibile indipendentemente
dalla variazione catastale. Bene fa il tecnico comunale a
pretendere la regolarizzazione edilizia e di conseguenza quella
catastale se l'unificazione ha comportato l'esecuzione di opere
edilizie.
196. In presenza di un’unica
unità abitativa in catasto, uno stato famiglia composto di 2
unità (proprietario il capofamiglia), unico contatore enel e
acqua, esclusione dall’ICI perché abitazione principale del
capofamiglia: viene richiesto all’ ufficio anagrafe di dividere
lo stato famiglia perché una parte dell’abitazione ha camera con
bagno formando un alloggio distinto anche se con porta che le
mantiene in comunicazione, ma con accessi distinti. Inoltre
viene richiesto l’attivazione di una nuova utenza tassa rifiuti
ma con dati catastali uguali ovviamente alla prima.
Risposta: Normativa fiscale ed
anagrafica agiscono su piani diversi. Ora, l'unitarietà della
abitazione comporta l'esenzione ICI, a nulla rilevando che
nell'unità siano presenti due nuclei famigliari distinti, che si
avvalgono comunque di una sola cucina.
197. Una impresa edile ha
costruito una palazzina composta da 4 unità abitative. Due sono
state regolarmente accatastate e vendute. Le altre due (di cui
una venduta) risultano accatastate nella categoria F3.
Trattandosi di immobili in corso di costruzione inserite in un
contesto abitativo già parzialmente accatastato su quale base
deve essere calcolata l' ICI ?
Risposta: Per i fabbricati in corso di costruzione l'oggetto
imponibile è l'area di sedime, così come previsto dal comma 6
dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, che così dispone:
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
L'area da considerare potrà essere pari al rapporto fra la
superficie di questi due F3 rispetto al totale della superficie
totale dello edificio. In conclusione, l'edificio sarà
assoggettato per i 2 fabbricati accatastati e per metà della
area edificabile iniziale.
198. I soci di una impresa agricola risultano proprietari, oltre
che delle case di abitazione, di immobili accatastati nelle
categorie D10, A10 e C2. Premesso che il C2 è un locale posto
sotto le abitazioni che ritengo debba essere regolarmente
assoggettato a ICI, Le chiedo se l'ufficio viene esentato come
immobile al servizio dell'attività agricola come i D10.
Risposta: Sulla base di costante e consolidata giurisprudenza
della Cassazione, a cominciare da quella delle Sezioni UNite
18565/09, gli edifici rurali per essere esenti, oltre che
utilizzati da un imprenditore agricolo, debbono appartenere alle
categorie A6 oppure D10. Ne consegue che
sia il Fabbricato C2 che A10 debbono essere normalmente
assoggettati ad ICI, almeno fino a quando la Cassazione
manterrà detta linea interpretativa, a nulla rilevando al
momento le aspettative degli agricoltori.
199. Come si paga l'ici per un
fabbricato rogitato in corso di costruzione. Il valore di
rogito è di 250.000,00 euro.
Risposta: Se tale fabbricato non ha la r.c. (veda in Catasto) è
assoggetto come area edificabile, come previsto dal comma 6
dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Se invece avesse la r.c.,
anche se non finito, pagherebbe sulla base della r.c.
200. Al di là della possibilità
di presentare ogni anno al 30 giugno la certificazione per la
perdita di gettito dell'anno precedente, è obbligatorio
ripresentare la certificazione del gennaio 2009 oppure è solo
una facoltà per chi vuole rettificare quelle precedenti ?
Risposta: Il contributo è
consolidato e la certificazione non deve essere presentata se
non vi sono variazioni o le variazioni si pongono al di sotto di
3 milioni di lire o se inferiori allo 0,5 per cento della spesa
corrente:
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 64
(Determinazione delle rendite
catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall'anno 2001 i
minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per
effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria
D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono
compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali
se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei
maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per
effetto della determinazione della rendita catastale definitiva
da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori,
almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima
della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i
trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi
enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione
si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione della
rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della
definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al
31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.
201. La Parrocchia di questo
Comune è proprietaria di una stabile, attualmente in fase di
ristrutturazione, che verrà adibito a “Casa di Accoglienza” per
famiglie con varie forme di disagio sociale ed economico.
In base allo statuto della casa
di accoglienza queste famiglie vengono ospitate per un periodo
non superiore a tre mesi.
E’ in fase di sottoscrizione una
convenzione in base alla quale , al di là dei requisiti di
accesso stabiliti nello statuto della casa di accoglienza, la
precedenza nell’assegnazione degli alloggi disponibili è
assicurata ai residenti del nostro Comune segnalati dai servizi
sociali comunali.
Inoltre solo per i casi segnalati
dal Comune la durata massima di soggiorno potrà essere di sei
mesi rinnovabili dei altri sei.
Si chiede ai fini ICI:
·
Possibilità di esentare dal pagamento
dell’Imposta;
·
In caso negativo possibilità da parte del Comune
di deliberare un’aliquota inferiore al 4 per mille (ad esempio 2
per mille);
·
Quali altre forme di agevolazione possono essere
previste.
Risposta: Evidentemente, fino a
quando tale fabbricato non è utilizzabile, trova applicazione
'esenzione di cui alla lettera i) dello articolo 7 del
D.Lggs.n.504/92. Dal momento della destinazione dello alloggio a
tale finalità si ritiene che il medesimo debba essere
assoggettato ad ICI, posto che l'utilizzo non è diretto e che
l'attività in argomento è svolta, almeno lo credo, dietro
corrispettivo che è erogato da Enti Pubblici (privato sociale?).
Ora, evidenziato che il cespite
in argomento dal momento della sua utilizzazione non può essere
esentato, è possibile al Comune stabilire per detto immobile
l'aliquota nella misura minima del 4 per mille, in virtù di
quanto disposto dal comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92
che così dispone:
2.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore
al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto
alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
202. Il marito possiede immobile
a in comproprietà con la moglie con le seguenti percentuali:
1) marito 95%
2) moglie 5%
Però nell' immobile vi risiede
solo la moglie con i due figli minori , mentre il marito abita
altrove .
Il marito ha presentato la
dichiarazione per l'uso gratuito concedendo ai figli
minori l'immobile di cui lui e' proprietario al 95% (il nostro
regolamento prevede l'uso gratuito in linea retta di 1° grado
-figli/genitori)
Posso accettarlo? Ho qualche
dubbio?
Risposta: I minori non hanno
capacità di ricevere l'uso degli immobili, in virtù dello
usufrutto legale previsto a favore dei genitori ai sensi dello
articolo 324 cc. Ne consegue che il marito, in quanto
contitolare non residente, è soggetto al pagamento dell'ICI in
forma ordinaria.
203. Una impresa agricola ha un
impianto di biogas accatastato come D10 e la relativa cabina
elettrica come D1. E' corretta l'esenzione ICI per il D10 e la
tassabilità per il D1?
Risposta: Tale accatastamento è
errato, limitatamente all'impianto di biogas, che potendo essere
utilizzato anche da altre categorie professionali va accatastato
in differente categoria. E' necessario richiedere formalmente al
Catasto la rettifica della r.c., ai sensi dello articolo 58
comma 3 della legge 662/96.
204. Un cittadino iscritto
all'AIRE e residente in Svezia ha una casa di proprietà nel
nostro Comune (unica casa che possiede in Italia). Deve pagare
l'ICI?
Risposta: Tale soggetto gode
della sola detrazione, salvo che il Comune non abbia
espressamente assimilato tale fattispecie anche per quanto
riguarda l'aliquota.
205. Due soggetti, comproprietari
di un alloggio, hanno concesso in comodato d'uso gratuito
(regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate) l'immobile
alla figlia. Uno dei due contitolari è deceduto in data
15/03/2011, in questo caso il contratto di comodato d'uso è
sempre valido oppure venendo a mancare una delle parti questo
decade ed è necessario (al fine di godere dell'esenzione ICI
prevista dal nostro regolamento) effettuare nuovo contratto di
comodato registrato??
Risposta: Con la morte cessa la
capacità del de cuius di essere titolare di rapporti giuridici.
Ne consegue che tale atto non è più valido e deve essere
riformulato alla luce della nuova situazione venutasi a creare a
seguito di detta successione.
206. Un Signore, iscritto
all'AIRE del comune di …., usufruisce dell'esenzione per
l'alloggio considerato abitazione principale ai sensi del
Regolamento.
Recentemente ha trasmesso una
"comunicazione di cessione di fabbricato" indicando che quello
alloggio è stato dato in "COMODATO GRATUITO" ad un altro
soggetto. Di conseguenza abbiamo inviato una nota con cui
avvisavamo il contribuente che, per il periodo il cui l'alloggio
sarà concesso al soggetto indicato (non residente), non potrà
usufruire dell'agevolazione, ma il contribuente ha scritto
sostenendo che nel suo alloggio semplicemente "ospita" un'altra
persona e che pertanto non perde alcun diritto all'agevolazione.
Come possiamo contestare questo concetto di "ospitare"
nell'abitazione principale?
Risposta: Se questi mantiene la
disponibilità dello alloggio, anche se non completa, mantiene il
diritto alla agevolazione (vedasi risoluzioni n. 168 del 1995 e
n. 723 del 1993).
207. L'abitazione principale può
essere composta da più unità immobiliari? La sentenza della
Corte di Cassazione n. 3397 depositata il 12 febbraio 2010
afferma che le agevolazioni ICI per abitazione principale
possono essere applicate anche su più unità immobiliari,
distintamente accatastate, se il fabbricato considerato nel suo
complesso è effettivamente utilizzato dal contribuente come
abitazione principale.
E' un'impostazione corretta? Il
contribuente come deve dimostrare l'effettivo utilizzo come
abitazione principale?
Risposta: Per l'esenzione di
entrambe le unità è necessario che siano fra loro contigue ossia
che una sia destinata per l'utilizzo giornaliero e l'altro per
quello notturno e che quindi vi sia una sola cucina e non sia
consentito l'uso autonomo e completo in ciascuna unità. Una
verifica si rende opportuna.
208. due coniugi proprietari al
50% di un immobile senza figli .
Uno
di loro risulta residente e di conseguenza lo utilizza come
abitazione principale perciò esente. Esiste un decreto di
separazione consensuale datato settembre 2010 con citate le
seguenti condizioni: i sottoscritti vivranno separati e la casa
coniugale di proprietà di entrambi i coniugi
verrà messa in vendita e il ricavato verrà
suddiviso al 50%.
L’altro proprietario risiede dal
1-1-2011 in un altro comune e chiede l’esenzione ici.
Come ci dobbiamo comportare visto
che nell’atto non viene menzionato niente altro?
Risposta: Entrambi gli ex coniugi
sono esenti, così come previsto dal comma 3bis dello articolo 6
del D.Lgs.n.504/92, richiamato come fattispecie esente dallo
articolo 1 del D.L. 93/08, convertito dalla legge 126/08. In
sintesi, il coniuge che ivi risiede è esente perché è sua
abitazione principale ed il coniuge assegnante è esente perché
non è residente in una casa di sua proprietà sita nel Comune del
coniuge assegnatario.
209. il Comune di …. ha adottato
il nuovo PGT in data 30 dicembre 2010-
approvato Consiglio Comunale in
data 07 maggio 2011- e non è ancora stato pubblicato BURL. In
caso di aree che sono divenute edificabili da quale data deve
essere pagata ici come area fabbricabile?
Risposta: Le aree vanno
considerate edificabili sin dal 1° gennaio 2011, in virtù di
quanto previsto dal comma 2 dello articolo 36 del DL 223/06
convertito dalla legge 248/06 che così prevede:
2. Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal
comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
210. Ho nuovamente bisogno di una sua consulenza in merito al
recupero dell'ici relativa al porto turistico a carico della
sub-concessionaria "… coop arl" per le annualita' pregresse in
relazione dell'accatastamento dello stesso in atti dal
9.11.2010. Il presidente mi contesta il recupero delle
annualita' pregresse sostenendo che prima dell'accatastamento il
valore dei cespiti ammortizzabili era pari a zero in quanto la
cooperativa non ha iscritto a bilancio oneri relativi al bene.
oltre a cio' sostiene di poter invocare l'articolo 7 del
decreto ici che gli consentirebbe di ritenersi esonerati dal
vs dell'imposta atteso che la cooperativa non ha finalita' di
lucro ma esclusivamente turistiche mi hanno citato qs
sentenze:corte cass. 27062 del 13.11.2008-corte cost. 67 del
24.2.2006-cassaz. 10969 del 13.5.2009.
Risposta: La questione è stata definitivamente risolta dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Sulla base di detta sentenza la
r.c. retroagisce in luogo del valore contabile sin dal momento
dello accatastamento dello immobile. La giurisprudenza citata da
tale società è ormai sorpassata. Peraltro, faccio rilevare che
le società cooperative non possono essere esentate dal Comune,
non avendo la qualifica soggettiva di Ente non commerciale
pretesa dalla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93:
Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2010, ICI
fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.
a)
anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha efficacia
retroattiva, con conseguente azione di recupero o diritto
rimborso rispetto all'ICI versata con il criterio contabile
(n.d.r. le sezioni Unite della Cassazione sembrano aver posto
fine alla querelle stabilendo, in contrasto con
l'interpretazione ministeriale, che anche per i fabbricati D il
valore contabile ha valore di r.c. presunta, con la conseguenza
che la r.c. assume carattere retroattivo, nel bene e nel male).
b) l'articolo 74, legge 342/2000, secondo cui le rendite hanno
efficacia a partire dalla loro notificazione, ha solo la
funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe
catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari.
Una volta notificata, dunque, la rendita potrà essere utilizzata
anche per il passato.
211. L'amministrazione comunale
ha determinato i valori minimi delle aree fabbricabili
attraverso una perizia di stima redatta da un professionista
incaricato, ha però tralasciato dall'ambito di applicazione i
fabbricati in corso di costruzione. In effetti anche per questi
ultimi l'CI andrebbe calcolata sul valore dell'area edificabile.
Come può ora l'amministrazione determinare i valori per detti
fabbricati in corso di costruzione?
Potrebbe farlo con una successiva delibera di Giunta Comunale? E
sempre in questi casi come vanno determinati i mq sui quali
pagare?
Risposta: La fattispecie dei fabbricati in corso di costruzione
è regolata dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. La
valutazione delle aree di sedime non può essere effettuata nello
stesso modo previsto per le aree edificabili in genere, ai
sensi del comma 5 dello articolo 5 di detto decreto. Ora, io
ritengo che dette aree debbono essere valutate caso per caso
avendo riguardo alla crescita di valore che subisce il
fabbricato per effetto della costruzione e propongo questo
sistema valutativo:
Valore dello edificio finito
- valore iniziale
-costi di costruzione
- margine di profitto del costruttore (15% del valore edificio
finito).
In conclusione, nella ipotesi descritta il valore dell'area
risente fortemente dalle caratteristiche su cui si effettuano
tali interventi edilizi.
212. La casa dove alloggia il
parroco, di proprietà della parrocchia, è da considerarsi
esclusa dal pagamento dell’ICI?
Risposta: Se sono presenti, come sembra, gli
elementi oggettivi che caratterizzano le pertinenze la casa va
considerata esente.
213. In relazione ad un’area
edificabile in corso di costruzione la società ha già effettuato
l’accatastamento ma non ha ancora presentato l’ultimazione
lavori.
Mi chiedono se devono pagare ici
come fabbricato dalla data di accatastamento oppure come aree
edificabili non avendo presentato l’ultimazione lavori.
Risposta: Come fabbricato, in
virtù della presunzione assoluta che si ricava dalla lettura
della lettera a) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 e
confermato dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n.
24924/08) e della Corte Costituzionale (n. 288/05).
214. Un contribuente è
usufruttuario di un immobile, può concederlo in uso gratuito al
figlio che risulta iscritto all'AIRE?
Risposta: La normativa tributaria va interpretata in modo
letterale e ciò sulla base di costante e consolidata
giurisprudenza. Ora, poiché la lettera e del comma 1 dello
articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così dispone: "e)
considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per
queste previste, quelle
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo
il grado di parentela". Ora, avendo l'iscritto all'AIRE
residenza all'estero
ed avendo costui ivi l'abitazione principale, il comodante non
può godere di
detta esenzione.
215. E’ tuttora valida la
circolare n. 9 del 18/5/2007 in base alla quale se non ci sono
ulteriori perdite di gettito da certificare non deve essere
presentata alcuna dichiarazione?
La perdita per l'anno 2010 è
inferiore a euro 1.549,37.= pertanto ritengo di non dover
presentare alcuna dichiarazione.
Risposta: Tale principio è
previsto dalla disposizioni sotto riportate::
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 64
(Determinazione delle rendite
catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall'anno 2001 i
minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per
effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria
D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono
compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali
se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei
maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per
effetto della determinazione della rendita catastale definitiva
da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori,
almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima
della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i
trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi
enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione
si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione della
rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della
definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al
31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in
Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante
determinazione delle rendite catastali e conseguenti
trasferimenti erariali ai comuni.
Articolo 2
Contributo statale
1. A decorrere dall'anno 2001 i
trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore
gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura
prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di
gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro
1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante
dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è
verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate
verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito
dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D considerando la base imponibile
risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle
rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il
gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito
della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata
applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio
finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta,
effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali
provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale
perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato
nei trasferimenti erariali dei comuni
interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia
verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della
perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando
l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno
2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al
netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17
dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento
ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il
contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno,
per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al
presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del
minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D a causa della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo
la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro
10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine,
trasmettono i certificati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale della finanza locale.
216. Un contribuente si è
separato dal coniuge ed ha lasciato la casa coniugale (dove è
proprietario al 50%) per trasferirsi in una casa in affitto. Mi
chiede come deve regolarsi ai fini ICI, se deve pagare comunque
la sua quota di proprietà.
Risposta: Se trattasi di ex alloggio coniugale e se in sede di
separazione l'immobile è stato assegnato in uso alla ex moglie,
non avendo detto contribuente la proprietà di altra abitazione
principale nel Comune del coniuge assegnatario è esente dal
pagamento dell'ICI dal 2008, in virtù della esenzione derivante
dal combinato disposto del comma 3bis dello articolo 6 del
D.Lgs. n. 504/92 e dello articolo 1 del D.L. 93/08 convertito
dalla legge 126/08.
217. Dietro richiesta fatta
pervenire al ns ufficio tecnico, abbiamo chiesto, su stessa
richiesta del cittadino in oggetto, che venisse eseguito un
sopraluogo per verificare se un alloggio, non utilizzato,
potesse rientrare nelle ipotesi di inagibilita’/inabitabilita’
di cui alla riduzione prevista, ai sensi di legge, nella misura
del 50%.
Il ns ufficio tecnico ci risponde
che tratta si locale “antigienico”.
E’ da intendersi inagibile o
inabitabile secondo lei?
Risposta: La situazione così
certificata attesta l'inabiltabilità dello alloggio, così che il
medesimo, dovrà essere assoggettato nella misura del 50 per
cento.
218. Ho un quesito da porle in
merito all’accatastamento di un C/2 con rendita, definito Bene
Comune Censibile ma senza intestatari. Trattasi di cantina di
mq. 99 condominiale. E’ oggetto ai fini ICI? Chi sono i soggetti
passivi?Abbiamo chiesto in catasto se è un errore e ci hanno
risposto che l’accatastamento è corretto.
Risposta: Il soggetto passivo è
il condominio. Gli atti di recupero vanno notificati allo
amministratore del condominio. Ricordo che l'amministratore ha
il solo obbligo di dichiarazione, ma la sola facoltà di
versamento, così che in assenza di tale opzione ogni condomino
provvede al versamento sulla base della propria quota
millesimale.
219.I fondi agricoli "coltivati"
con gli impianti fotovoltaici come sono considerati ai fini del
pagamento dell'imposta: sono ritenute attività connesse
all'agricoltura, o attività d'impresa o installazioni agricole?.
Risposta: Secondo la tesi prevalente tali impianti vanno
accatastati nella categoria D1 e non D10, potendo essere
posseduti anche da soggetti non agricoltori.
220. Un contribuente ha due
immobili: il primo al 100% (A) e l’altro al 50% (B).
L’abitazione principale è il B ma
per loro errore hanno sbagliato la dichiarazione ICI dichiarando
come abitazione principale A e quindi non hanno pagato A ma
hanno pagato B che invece era esente.
Posso considerare la
dichiarazione come infedele, far pagare il 100% di A e
considerare come acconto il 50% di B?
Risposta: Deve accertare per
intero per infedeltà l'ICI dovuta per il fabbricato A ed
applicare detta sanzione sulla imposta dovuta e portare in
deduzione da tale debito il credito dovuto al versamento non
dovuto per il fabbricato B.
221. Premesso che il Regolamento
comunale equipara l'alloggio del cittadino italiano residente
all'estero all'abitazione principale, pertanto esente
dall'imposta, vorrei sapere se le pertinenze di quello stesso
alloggio, possone essere comprese nell'esenzione.
Risposta: Certamente si, in
considerazione di quanto previsto in via generale dalo articolo
818 del cc che così dispone:
Articolo 818
Regime delle pertinenze.
[I]. Gli atti e i rapporti giuridici che
hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le
pertinenze [667,
1477,
1617,
2811,
2912], se non è diversamente
disposto [515
c.p.c.].
222.
Tenuto conto che il 30 giugno è il termine ultimo per approvare
i regolamenti, mi hanno chiesto di conoscere se è possibile
inserire l'esenzione ICI per gli immobili di proprietà delle
società in house, cioè di tutte le partecipate al 100%.
Risposta: Le esenzioni
tributarie, allo stato attuale del nostro ordinamento
tributario, debbono essere previste dalla legge statale. Ora,
poiché la lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92
esclude, di fatto, dalla esenzione le società di ogni tipo ed
avendo le società in house personalità giuridica distinta dal
Comune, queste non possono essere esentate dal pagamento
dell’ICI.
Per un caso analogo si è già
espressa la Cassazione con sentenza n. 25376 del 17 ottobre
2008, affermando che debbono corrispondere l’ ICI le società
proprietarie dei campi sportivi delle città.
223. Un agricoltore, ha
costruito sul suo terreno un impianto fotovoltaico, che è stato
accatastato in D1 ma è considerato un bene strumentale. Deve
pagare l’ICI? Mi deve comunicare che è un bene strumentale?
Risposta: Secondo la
giurisprudenza attuale della Cassazione ( nonostante le
pressioni delle categorie interessate) sono da considerarsi
esenti solo i fabbricati rurali D10. Ne consegue l'ordinario
assoggettamento del fabbricato in argomento, a nulla rilevando
ch'esso sia un bene strumentale per l'esercizio della attività
agricola.
224. Un nostro contribuente
divorziato con sentenza del 2006 (già separato dal 2000)è
deceduto. Egli era comproprietario al 50% cad. con l'ex moglie
dell'ex abitazione famigliare fin dalla separazione assegnata
dal giudice in via esclusiva all'ex moglie. Ora essendo
deceduto, la sua percentuale del 50% è stata ereditata per
intero (essendo divorziato)dall'unico figlio che non abita con
la madre. Premesso che il nostro comune nulla ha previsto in
caso di abitazione data in comodato a parenti, il figlio si
chiede se debba pagare l'ICI sulla sua percentuale di possesso
oppure no. Praticamente si chiede se vale anche nel caso della
madre (divorziata) l'art. 540 c.c. oppure se valga
l'assegnazione in via esclusiva dell'abitazione famigliare
stabilita già nella sentenza di separazione del 2000 e ribadita
in quella di divorzio del 2006.
Risposta: Tale caso non va considerato sulla base di quanto
previsto dallo articolo 540 cc, non potendosi considerare tale
immobile alloggio coniugale, posto che tale vincolo è stato
risolto con il divorzio, ma sulla base dei principi generali
stabiliti dal nostro ordinamento giuridico. Ora, l'ex moglie
godrà del diritto d'uso per l'intera disponibilità dello
alloggio, ma il figlio non potrà godere della esenzione, posto
che il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92, riserva
all'ex coniuge detta agevolazione, a condizione che costui non
abbia la proprietà di altra abitazione principale nel Comune del
ex coniuge. Neppure potrà beneficiare dello istituto del
comodato, posto che il diritto d'uso è già in capo alla madre.
225. Un contribuente possiede 2
A3 utilizzati entrambi come abitazione principale, è corretto
inserire detrazione su entrambi? quali sono le condizioni perchè
possano essere considerate tali?
Va fatta richiesta dal
contribuente di variazione?
Risposta: Perché possano essere
entrambe esentate è necessario che le due unità siano contigue e
dotate di una sola cucina, così che in alcuna delle due unità
sia possibile una autonoma e completa convivenza. In sostanza
deve trattarsi di due mezze mele. A tal fine è opportuna una
verifica.
La dichiarazione non sarebbe
necessaria, posto che i cespiti esenti non vanno dichiarati,
tuttavia pare consigliabile, così che il Comune sia posto nelle
condizioni di poter controllare l’eventuale elusione.
226. In materia di ICI aree
edificabili, aree che dovranno essere cedute al comune come aree
standard, vanno comunque assoggettate ad ICI sino al momento
dell’atto vero e proprio di cessione? Pur essendo terminati i
lavori di edificazione delle case?
Risposta: Secondo giurisprudenza
oscillante della Cassazione le aree standard sono assoggettabili
ad IC I. Secondo il Consiglio di stato (sentenza n. 739 del
1998) l'espropriato è tenuto al pagamento dell'ICI fino al
trasferimento formale delle aree al Comune. Tale ritardo
potrebbe dar luogo ad una richiesta di risarcimento dei danni
patiti per detto ritardo, in sede giudiziaria ordinaria.
227. Il nostro comune ha adottato
un regolamento ICI che prevede l’equiparazione all’abitazione
principaledelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e
precisamente :
- genitori
- figli
- fratelli / sorelle
a condizione che gli stessi
abbiano la propria residenza nell’immobile concesso in uso
gratuito.
E’ stata presentata domanda di
esenzione dal pagamento dell’ICI per abitazione occupata dal
figlio minorenne (all’epoca della richiesta aveva 2 anni ).
Avendo il nostro regolamento
stabilito il grado di parentela e non un limite d’età, posso
accettare tale richiesta di esenzione ?
Risposta: I minori di anni 18 non
hanno la capacità giuridica sugli immobili, poiché l'articolo
324 c.c. assegna il diritto di usufrutto a coloro che esercitano
la patria potestà. In sintesi, tale atto equivale ad un comodato
a sé stesso ed alla ex moglie. Non sussistendo nel caso in esame
le condizioni previste dal comma 3bis dello articolo 6 del
D.Lgs.n.504/92 (ordinanza del Tribunale a favore della moglie e
non possesso di abitazione nel Comune del coniuge assegnatario)
l'esenzione non può essere accordata.
228. Mi comporto in modo
scorretto emettendo un accertamento, come area fabbricabile
relativamente ad un immobile (censito precedentemente come C/6
ex stalla/fienile) che dopo la fine lavori, ma non ancora
riaccatastato, ha subito un incendio e quindi la proprietaria ha
dovuto intervenire con una nuova pratica edilizia per ripristino
situazione delle pratiche edilizie precedenti a seguito di
incendio?
La contribuente mi contesta
l'accertamento in quanto dice che l'immobile era stato
dichiarato inagibile dall'Ufficio Tecnico appunto a seguito
dell'incendio.
L'accertamento emesso sul
fabbricato è relativo all'immobile accatastato ed inoltre
utilizzato come abitazione principale dalla contribuente dopo
che era stata ripristinata la situazione, infatti come più sopra
indicato, fino a quel momento gli accertamenti emessi erano come
area fabbricabile, ed in ogni caso, la contribuente non ha mai
presentato la dichiarazione di variazione ici chiedendo la
riduzione dell'ici al 50% per inagibilità dei locali, anche se è
vero che è possibile accertarla presso l'Ufficio Tecnico.
Devo annullare e/o modificare gli
accertamenti, oppure è giusto che inviti la contribuente a
versare quanto dovuto in base agli accertamenti emessi?
Eventualmente potrei compensare
parte del versamento effettuato dal padre, che era
precedentemente proprietario dell'immobile e mi risulta che
abbia versato utilizzando la rendita del fabbricato come era
precedentemente.
Risposta: Secondo la Cassazione,
non avendo il contribuente provveduto alla variazione catastale,
il fabbricato è assoggettabile sulla base della r.c., con la
riduzione per inagibilità prevista dallo articolo 8, comma 1,
del D.Lgs.n.504/92:
In tema di liquidazione di i.c.i.
riguardante un fabbricato iscritto in catasto e distrutto a
causa di
incendio,
non si verifica l'inesistenza del debito di imposta per
l'eccepita non imponibilità dell'immobile all'i.c.i. dovuta
all'azzeramento della rendita conseguente alla distruzione del
fabbricato: pertanto, fino a quando, non interviene dall'U.T.E.
la modificazione della rendita a seguito di variazione chiesta
dal contribuente, il Comune, legittimamente, liquida l'imposta
sulla base della rendita catastale esistente, riducendola al
cinquanta per cento ai sensi dell'art. 8 comma 1, d.lg. 30
dicembre 1992 n. 504 e l'atto modificativo della rendita opera
“ex nunc” e non retroattivamente.
Cassazione civile, sez. trib., 20/06/2005, n.
13230
229. Crede sia possibile inserire
nella certificazione 2010 della perdita di gettito per immobili
D una riduzione intervenuta nel 1996 e successivamente
mantenutasi in seguito, che in precedenza non era stata
individuata e quindi non era stata inserita nelle certificazioni
precedenti?
Risposta: Tale inserimento
risulta legittimo alle seguenti condizioni:
a) la r.c. deve essere stata auto
attribuita dal possessore mediante procedimento DOCFA (DM
701/94);
b) la variazione, applicando
l'aliquota dal Comune nel 2001, deve essere maggiore di euro
1549,37;
c) la variazione deve essere
maggiore dello 0,5 della spesa corrente 2010.
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 64
(Determinazione delle rendite
catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall'anno 2001 i
minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per
effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione
provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria
D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono
compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali
se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei
maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per
effetto della determinazione della rendita catastale definitiva
da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori,
almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima
della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i
trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi
enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione
si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione della
rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della
definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al
31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2002, n. 197 (in
Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214). - Regolamento recante
determinazione delle rendite catastali e conseguenti
trasferimenti erariali ai comuni.
Articolo 2
Contributo statale
1. A decorrere dall'anno 2001 i
trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore
gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura
prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di
gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro
1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante
dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è
verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate
verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito
dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D considerando la base imponibile
risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle
rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il
gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito
della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata
applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio
finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta,
effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali
provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale
perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato
nei trasferimenti erariali dei comuni
interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in
esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del
gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta
vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il
contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto
degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17
dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26.
4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento
ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il
contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno,
per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al
presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del
minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D a causa della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo
la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro
10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine,
trasmettono i certificati al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale della finanza locale.
230. Vorrei chiederle se i
terreni agricoli posseduti al 100% dalla moglie di un
coltivatore diretto, e da lui coltivati, hanno diritto alla
riduzione del calcolo ICI per attività agricola.
Risposta: No perché in tale
ipotesi non vi è conduzione diretta della attività agricola da
parte del soggetto passivo, così come, invece, preteso dallo
articolo 9 del D.Lgs.n.504/92, che così dispone:
Articolo 9
Terreni condotti direttamente
(1).
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro
25.822,84 e con le seguenti riduzioni: ....
Tributi locali - Imposta comunale
immobili (Ici) - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base
imponibile - Presupposti - Qualifica di coltivatore o
imprenditore agricolo e conduzione diretta da parte del
contribuente - Necessità - Conduzione diretta del fondo da parte
del solo nudo proprietario - Applicabilità all'usufruttuario -
Esclusione - Fattispecie
In tema di Ici, la riduzione
d'imposta prevista per i terreni agricoli dall'art. 9 del d.lg.
n. 504 del 1992 ricorre in presenza dei requisiti della
qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a
titolo principale e della conduzione diretta dei terreni; a tali
fini, la conduzione diretta dei terreni non sussiste in
capo all'usufruttuario che non conduca anche il terreno stesso,
pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare
convivente. (Principio affermato dalla S.C. in relazione
ad una fattispecie in cui non risultava dedotta né provata
l'esistenza di un'impresa familiare agricola, con conseguente
divaricazione tra il contribuente percettore del beneficio ed il
soggetto detentore e conduttore diretto del fondo).
Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2010, n.
15551
231. In data 23/06/2007 è
deceduto il signor Severo: unico erede il fratello Alessandro.
In data 18/01/2011 e deceduto
anche Alessandro. Alessandro aveva fatto testamento in favore di
una sola persona senza legami di parentela, ha lasciato dei
legati ad altri lontani parenti.
Se Alessandro non fosse nel
frattempo deceduto gli avrei chiesto, con avviso di
accertamento, il saldo dell’ICI dell’anno 2007 del fratello
Severo.
A questo punto ho anticipato
verbalmente all’erede testamentario di Alessandro la necessità
di saldare il debito ICI di Severo già ereditato da Alessandro
ma il contribuente mi dice che lui non è tenuto a rispondere dei
debiti di altri se non quelli del de cuius.
Risposta. L'erede subentra sia
nei rapporti attivi che passivi del de cuius. Ora, poiché
Alessandro è subentrato nella posizione giuridica di Severo e
per conseguenza l'erede di Alessandro nella posizione giuridica
di Alessandro, questi è tenuto al pagamento di detto debito.
Provveda alla notifica di detto atto , intestandolo a
___________________ in qualità di erede di Alessandro,
specificando le ragioni della azione di recupero. Ricordo che
l'erede non è tenuto al pagamento delle sanzioni.
232. La signora xxx possiede un
fabbricato con classe D/10 che dà in affitto ad un coltivatore
diretto. Nel frattempo (21.07.2008) stipula un contratto di
comodato con un signore che all'anagrafe tributaria svolge
l'attività di "commercio dettaglio ambulante di mobili e
casalinghi".
Il contratto di comodato recita: "La Signora xxx in qualità di
proprietaria dell'immobile, dà e concede in comodato al Signor
zzz che a tale titolo accetta, obbligandosi a restituire alla
Signora xxx entro un anno da oggi, una piccola parte del
fabbricato rurale (attualmente utilizzato da un coltivatore
diretto) posto nel Comune di … in Via -- censito D/10
fabbricato strumentale funzionale all'azienda agricola di
propreità della Suignora xxx" .... il presente contratto si
intende prorogato di anno in anno salvo che una delle parti non
dia disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza. Come mi devo
comportare per questo fabbricato ai fini ici?
Risposta: Nel caso descritto ,mentre è soddisfatta la condizione
oggettiva (fabbricato D10), non è soddisfatta quella soggettiva,
posto che l'utilizzatore non è un imprenditore agricolo. Poiché
la parte locata fa parte dell'unica unità, tutta sarà
assoggettata ad ICI, fino a quando l'unità non sarà frazionata
in due e l'altra utilizzata da un imprenditore agricolo. Per
comprendere la preesistenza dello utilizzo di fatto da parte di
detto locatore, Le consiglio di procedere ad acquisire visura
dalla CCIIAA.
233. Vorrei chiarimenti in merito
ad una contribuente che acquista un immobile nella città in cui
lavora, ma la residenza è in un altra città, ha diritto a
detrazione prima casa? Dice che per l'acquisto ha usufruito
delle agevolazioni irpef per prima casa.
Risposta: Tali agevolazioni
riguardano i tributi erariali ma non l'ICI, essendo per legge
l'abitazione principale l'immobile ove il possessore ha la
residenza anagrafica. In senso conforme vedasi anche la
risoluzione ministeriale n. 4 del 2007, che riguarda le forze di
polizia.
234. Le aree espropriabili per le
quali è scaduto il vincolo quinquennale possono essere
assoggettate ad ICI?
Risposta: La Cassazione, con
sentenza n. 14707/08, proprio per l’ ICI, ha affermato che la
decadenza del vincolo espropriativo non fa venir meno il
carattere edificabile dell’area.
“Per giurisprudenza costante di
questa Corte un'area inserita in un Piano regolatore come
edificabile, ancorche' sotto vincolo urbanistico che la destini
ad espropriazione, non perde la sua qualificazione e non e'
percio' esente dall'imposta correlata al suo valore venale
(Cass. 19161/2004; 16751/2004; 19750/2004); infatti - come hanno
affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 25506/2006)
nell'applicare il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203,
articolo 11 quaterdecies, comma 16, e il Decreto Legge 4 agosto
2006, n. 223, articolo 36, comma 2, convertiti con modificazioni
nella Legge n. 248 del 2006 che hanno interpretato
autenticamente il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo
2 comma 1, lettera b), l'inizio del procedimento di
trasformazione urbanistica, derivante dall'inserimento di
un'area in un Piano regolatore, ancorche' privo delle misure
attuative, e' di per se' sufficiente a far lievitare il valore
venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni in
dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione
delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche
al piano regolatore che si traducano in una diversa
classificazione del suolo, possono giustificare una variazione
del prelievo (nella specie non in contestazione) nel periodo di
imposta, conformemente alla natura periodica del tributo, senza
possibilita' di applicazione del criterio fondato sul mero
valore catastale.
Tale principio, derivante da una norma interpretativa e quindi
applicabile anche per gli anni in contestazione non consente ne'
di tener conto della portata (peraltro non inequivoca) della
Delib. Comunale 26 giugno 1999, n. 108, (menzionata dal
controricorrente) che sembrerebbe ricollocare fra i suoli
agricoli l'area in questione, pur mantenendone l'inserimento nel
PRG, poiche' la novella del 2005 palesemente esclude la
ricollocazione di un'area inserita del PRG fra i suoi agricoli,
facendo venir meno ogni rilievo circa un presunto "vuoto
legislativo" determinato dalla decadenza di vincoli.
235. Le chiedo cortesemente se un
fabbricato posseduto da una Parrocchia e classificato in
categoria B5 (scuole e laboratori scientifici), in precedenza
(fino all’anno 2009)
adibito ad asilo infantile ed ora
inutilizzato, continua a godere dell’esenzione Ici ex. Art 7
comma 1, lettera i del 504/1992 anche dopo tale data (per il
solo fatto di essere così classificato)?
Risposta: La classificazione
catastale non incide sulla esenzione, ma l'effettiva
utilizzazione. Ora, la giurisprudenza più recente della
Cassazione ritiene che i fabbricati posseduti da Enti non
commerciali e non utilizzati siano da esentare. Le riporto qui
sotto due massime della Cassazione:
Cassazione 19732/10: ICI
esenzione enti non commerciale: vale l’utilizzo anziché la
categoria catastale.
Per la Cassazione, invece, «la situazione di
fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene». L'articolo
7 del decreto legislativo 504/1992, «secondo il suo tenore
letterale, ha esclusivo riguardo alla destinazione concreta
dell'immobile, a prescindere da qualunque dato formale». La
Corte, secondo la sentenza 19372,«ha sempre dato rilievo
determinante alla utilizzazione effettiva». L'articolo 7, comma
1, lettera i) riconosce l'esenzione Ici alle attività
ricreative, culturali, didattiche, sportive, previdenziali,
assistenziali, sanitarie e così via, svolte dagli enti non
profit, purché non abbiano natura esclusivamente commerciale.
Gli immobili devono essere utilizzati da un ente
non commerciale e cioè da enti pubblici o privati diversi dalle
società. Inoltre, vanno destinati solo alle attività elencate
dall'articolo 7, che devono essere svolte in forma non
commerciale. Devono mancare gli elementi tipici dell'economia di
mercato ( lucro soggettivo e libera concorrenza) e devono essere
presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta poi agli
enti fornire la prova.
Cassazione sentenza n. 9948/2008: esenti gli
Enti no profit anche se l’immobile non viene effettivamente
utilizzato.
In tema di Ici, l'esenzione prevista dall'art.7,
comma 1, lett. i) del dlgs n. 504/92, spetta anche nel caso in
cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del
tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza
che il soggetto no profit ha diritto all'esenzione prevista
dall'articolo richiamato anche se l'immobile non è stato
effettivamente utilizzato, purché rimanga nella sfera della sua
disponibilità. Utilizzando, infatti, la locuzione «utilizzo»
(dell'immobile), invece che «possesso», per indicare la
relazione tra l'immobile e la sfera di disponibilità del
soggetto non profit, il legislatore sembra dare un concetto più
ampio di tale sfera, «in modo da considerarvi incluse anche
situazioni che non si risolvano nel possesso dell'immobile,
quanto anche alla detenzione». In conclusione, il termine
«utilizzo» della norma non fa riferimento all'effettività, ma
indica solo la natura del rapporto tra l'immobile e il soggetto
che ne dispone.
236. Questo Comune ha realizzato
la piazzola ecologica su di un area privata. La pratica di
acquisto dell'area non è mai stata perfezionata (l'occupazione
dell'area è stata effettuata senza essere completata con
l'esproprio).
Alla data attuale
l'amministrazione vorrebbe definire la pratica liquidando al
proprietario una somma di euro 28.000,00 di cui erano previsti
nel progetto euro 11.000,00 e per la rimanenza diventa un debito
fuori bilancio. L'ici su tale terreno non è mai stata
corrisposta in quanto terreno agricolo. E' regolare pagare detta
cifra sulla base di una valutazione dell'Ufficio Tecnico
Comunale? Nei precedenti casi di acquisto aree con bonari
accordi veniva preventivamente verificata la base imponibile ici
dichiarata e nel caso in esame non è possibile.
Risposta: L'area in argomento,
in quanto espropriabile, va assoggettata ad ICI, sulla base del
valore definito, senza alcuna sua decurtazione non trovando
applicazione la disposizione citata (comma 7 dello articolo
327/01) nel caso di omessa denuncia (Cassazione n. 21433/07).
237. Un giardino di 1000 mq,
catastalmente autonomo, può essere considerato pertinenziale
dell’abitazione contigua (identico proprietario) e quindi non
scontare l’ICI come area edificabile oppure ciò non è possibile?
Risposta: Sulla base della più
recente giurisprudenza della Cassazione, tale area seppur
pertinenziale, va assoggettata ad ICI.
Cassazione 22128/10: ICI area
edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.
Un’area edificabile, anche se
pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI
se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è
quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.
Cassazione n. 22129/010: ICI area
edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può
avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico
negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di
un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c.
alfine di ottenere un risparmio fiscale va ...
inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito:
"perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito
... dalla edificabilità, occorre che intervenga
una aggettiva e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo
ius edificandi, che non si risolva quindi in un
mero collegamento materiale rimovibile ad
libitum".
238. Cosa può fare il comune se
capisce o ha seri dubbi sulla correttezza di accatastamento di
immobili come a/7 o a8? esempio uno ha accatastato come a7
classe 5 un immobile con piscina.?
Risposta:Il Comune deve chiedere
al Catasto, motivando in tal senso la domanda, di rivedere la
r.c., ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della legge 662/96,
che così dispone:
58. Gli uffici tributari dei
comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento
fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati
fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede
all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il
cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non
congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili
segnalati dal comune.
239.
Ho un contribuente che dichiara nell'anno 2003
un immobile in categoria E07 anzichè in categoria B5 con
conseguente insufficiente versamento dell'imposta dovuta. In
seguito viene emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta
2004 per infedele dichiarazione.
Nell'anno 2005 il contribuente versa soltanto l'acconto ma non
il saldo ICI.
n.b. dopo la dichiarazione ICI anno 2003 non ne vengono
presentate altre.
Pertanto la mia domanda è la seguente: posso recuperare il
mancato versamento del saldo anno 2005, superando il problema
del termine di decadenza, andando a sanzionare il contribuente
per omessa dichiarazione ICI ?
Con l'abolizione della dichiarazione, sulla base
del principio del favor rei sostanziale, il quale trova
riferimento nel comma 3 dello articolo 3 del D.Lgs.n.472/97, per
i fabbricati ed i terreni agricoli l'azione di controllo è
tecnicamente riconducibile alla liquidazione, così che il
termine di decadenza è quello quinquennale. Ne consegue
l'impossibilità di codesto comune di recuperare la minor imposta
versata nel 2005. Tale abrogazione incide anche sulla
organizzazione dello Ufficio Tributi. Infatti, l'azione di
controllo dovrà far riferimento non più alle dichiarazioni ma
alla situazione catastale, intrecciando detti dati con i
versamenti e la situazione anagrafica.
240.
Un contribuente è stato usufruttuario di n.3
abitazioni congiuntamente alla moglie.
Ora, essendo tale contribuente deceduto, si
chiede come debba essere calcolata l’imposta a saldo per l’anno
in corso tenuto conto che il figlio nudo proprietario abita in
una delle tre abitazioni.
In particolare, leggendo l’atto di donazione, si
dichiara che i donanti manterranno vita loro durante l’usufrutto
congiuntivo e con diritto di accrescimento. Per tale ragione si
sottopone il quesito:
la moglie acquisirà l’usufrutto per intero su
tutto l’edificio o manterrà l’usufrutto al 50% con diritto di
abitazione per l’abitazione occupata?
Risposta: In tale ipotesi l'usufrutto passa per
intero alla vedova, che sarà esente solo per l'unità immobiliare
nella quale essa ha la propria residenza. Di contro, il figlio
rimane nudo proprietario.
241. Una grossa società sita sul
ns. territorio ha un fabbricato D/7 con una rendita proposta
tramite DOCFA del 27.10.2001 pari a ? 141.509.19 sulla quale ha
sempre pagato regolarmente l'ICI. In data 23.1.2008, sempre
tramite DOCFA, propone una nuova rendita con una minima
differenza rispetto alla precedente, di ? 141.690,00 (dalla
visura risulta per ampliamento - diversa distribuzione degli
spazi interni - anche se all'ufficio tecnico non risulta
nessuna DIA o altra comunicazione). In data 22.1.2009 il catasto
provvede alla rettifica della rendita catastale elevandola a ?
186.270,00 e la società provvede al pagamento dell'ICI su questa
rendita. Ora mi chiedo: 1) posso recuperare, tramite
accertamento, gli anni precedenti? Se si, da quale anno?
Considero l'ultima variazione del 2008 (anche se
insignificante) oppure considero come data la prima rendita del
2001? 2) Se posso emettere accertamento, come mi comporto con
sanzioni e interessi?
Risposta: Fermo restando il diritto al recupero della maggior
ICI dovuta dal primo febbraio 2008, in virtù di quanto previsto
dallo articolo 74 della legge 342/00 (senza sanzioni nè
interessi), ai fini del recupero dal 2006, la piccola differenza
fra le due r.c. proposte e l'assenza di concessioni edilizie
richieste al Comune fanno presumere che la nuova r.c. di
186.270,00 sia quella che avrebbe dovuta essere attribuita sin
dal 27.10.2001. Tuttavia, poiché il Comune non ha alcuna potestà
in materia, si consiglia di richiedere al Catasto conferma di
tale tesi ai sensi del comma 58 dello articolo 3 della legge
662/96. Se il Catasto non risponde entro 90 giorni, la richiesta
si presume rigettata ed il rigetto impugnabile dal Comune avanti
il TAR.
242. Un contribuente proprietario
di un’area fabbricabile, nel mese di novembre 2010, ha
comunicato a questa amministrazione di voler rinunciare alla
cubatura dell’area di proprietà e quindi alla sua edificabilità.
L’amministrazione in data 30/05/11 con delibera di Giunta, ai
sensi art.6 L.R. 11/2004, accoglie la proposta di rinuncia
all’edificabilità del terreno. In data 13/07/11 la delibera di
Giunta verrà ratificata in Consiglio e dopo le dovute
pubblicazioni verrà riportata in Consiglio. Il terreno da
fabbricabile passerà a verde privato. Le volevo quindi chiedere
da che data o dopo quale dei provvedimenti sopra citati il
contribuente non sarà più tenuto a versare l’ici. Grazie.
Risposta: L'edificabilità fiscale
è data dalle previsioni degli strumenti urbanistici e non
dipende dalla volontà del possessore. Ne consegue che
l'inedificabilità decorrerà dalla data di adozione di detta
variante dal Consiglio Comunale.
243. Genitori e figlio sono
rispettivamente proprietari di due appartamenti distinti
catastalmente nella medesima palazzina del paese, uno è di
proprietà dei genitori al 100% e uno del figlio da solo al 100%.
Il figlio risulta ancora nel
nucleo familiare dei genitori, nonostante ciò dal 2008 non ha
più versato ICI su propria abitazione, nonostante non ci dimori,
in quanto sta con i genitori.
Scoperta l’evasione la Ditta che
provvede ad emettere gli avvisi gli ha applicato per tutti gli
anni accertabili, 2008,2009,2010 la sanzione per omessa
dichiarazione, secondo me è più corretta la sanzione per omesso
versamento in quanto non mi sembra che il contribuente sia
tenuto ogni anno a presentare dichiarazione per un caso di
seconda abitazione fondamentalmente.
Risposta: Dopo l'abolizione della
dichiarazione, la verifica è il risultato di attività di
liquidazione. Infatti, per i fabbricati ed i terreni agricoli la
liquidazione è il confronto fra:
a) la r.c. risultante in Catasto;
b) il versamento;
c) l'Anagrafe della popolazione.
La sanzione da applicare è quella
di omesso versamento (30%).
244. In caso di mancata
restituzione di questionario inviato al contribuente fine di
conoscere l'effettiva base imponibile su cui ha calcolato
l'Imposta Comunale sugli Immobili è ancora applicabile la
sanzione di cui all'art. 14 del 473/97???
Risposta: Tale sanzione
troverebbe applicazione solo se il Comune non è in possesso di
tale informazione o se detta informazione non è in possesso di
altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Infatti, il comma 4 dello articolo 6 della legge 212/00 (Statuto
del contribuente) così dispone:
4. Al contribuente non possono, in ogni
caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art.
18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e
qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
Ad esempio non potrei chiedere al
contribuente la r.c. di un fabbricato se questa risulta in
catasto.
245. Un contribuente ha omesso di
dichiarare e versare gli anni 2005/2008 l’ICI relativa ad un
immobile di sua proprietà. E’ corretto generare per ogni anno un
avviso con l’applicazione l’art. 14 del D.Lgs. 473 comma 1 (per
omessa denuncia) l’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471 (per omesso
versamento) ?.
Risposta: Come più volte ho
pubblicato sulle mie Guide sin dal 1999 la sanzione di omessa
denuncia assorbe quella di omesso versamento, in virtù dello
istituto dello assorbimento (ne bis in idem). Tale criterio è
invocabile per escludere il concorso di violazioni in tutte le
ipotesi nelle quali la realizzazione di una violazione comporta
la commissione di una seconda violazione che finisce assorbita
nella prima. E' logico che se ometto la denuncia non procedo al
versamento, così che non posso essere punito anche per l'omesso
versamento. Tale principio è ben descritto nella sentenza della
Cassazione n. 10568 del 1994.
Per i fabbricati iscritti in
Catasto, a seguito della abolizione della dichiarazione ed in
base al principio del favor rei sostanziale non trova più
applicazione la sanzione di omessa denuncia ma solo quella di
omesso versamento. In senso conforme vedasi la nota della
Direzione federalismo fiscale, protocollo 16506 del 16 luglio
2010.
246. Questo comune nell'anno 2008
ha previsto in materia di ici una agevolazione per gli
immobili concessi in locazione e per quelli concessi in comodato
d'uso gratuito a parenti entro il II° grado applicando agli
stessi l'aliquota ici prevista per l'abitazione principale.5 per
mille. Né gli atti deliberativi di determinazione delle
aliquota nè il regolamento hanno mai parlato di assimilazione.
Un consigliere comunale ritenendo di essere esentato non
ha pagato l'ici relativo ad immobile concesso in comodato d'uso.
ritenendo che la ris. mef. n. 1/2009 ha chiarito che basta
l'applicazione della stessa aliquota dell'abitazione
principale per esprimere la volontà di assimilare. Io non
condivido tale interpretazione perchè ritengo necessaria una
esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
Risposta: La valutazione del caso
prospettato deve tener conto di quanto al riguardo previsto
dallo articolo 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.446/97 che
così dispone:
e) considerare abitazioni
principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta
od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse
in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo il grado di parentela;
E' quindi il regolamento del
Comune a dover indicare quali sono le condizioni per
l'applicazione di detta agevolazione. Ora, molti comuni hanno
stabilito l'obbligo del soggetto passivo di presentazione di
una dichiarazione, quale condizione necessaria per l'ottenimento
di tale agevolazione (ora esenzione). La giurisprudenza
prevalente ha ritenuto in tale ipotesi che il contribuente che
non abbia ottemperato a tale condizione perda il diritto alla
esenzione.
In assenza di analoghe
disposizioni regolamentari al riguardo, invece, ritengo che il
Comune possa controllare la spettanza o meno di detta esenzione,
ma non possa negare tale diritto nel caso in cui il soggetto
passivo dimostri la sussistenza di dette condizioni.
In conclusione, se codesto Comune
nulla ha previsto al riguardo non può procedere al recupero
della imposta non versata, salvo che non provi che non
sussistono le condizioni previste da detta disposizione, quali
la non gratuità della assegnazione, l'assenza della condizione
di parentela oppure allorquando l'immobile concesso non sia
abitazione principale del comodatario.
E' ovvio che codesto Comune
potrà rimediare a tale vuoto regolamentare, integrando il
regolamento con l'indicazione delle condizioni necessarie per
beneficiare della esenzione.
247. Un immobile accatastato in
cat. D/10 (superficie circa 3000 mq.) di proprietà di un
soggetto che è anche imprenditore agricolo viene utilizzato da
una srl per un'attività commerciale ( import-export di piante e
fiori) di cui il proprietario imprenditore agricolo è socio.
Nella dichiarazione dei redditi (studi di settore) la srl
dichiara di avere aree destinate a deposito per mq. 3.000. Mi
pare che nonostante l'accatastamento come immobile strumentale
all'attività agricola (D/10) visto che è utilizzato da una srl
di commercio all'ingrosso dovrebbe essere assoggettato ad ICI.
Cosa ne pensa?
Risposta: Se la società
utilizzatrice non è agricola il fabbricato va assoggettato anche
se D10. Consiglio di fare visura camerale onde prevenire furbate
da parte del possessore, simulando contratti di locazione o di
comodato con un imprenditore agricolo.
248. Faccio seguito al quesito
sotto riportato presentato tempo fa. Visto la recente
giurisprudenza con la quale si ritiene che anche le aree
pertinenziali possano essere tassate come aree edificabili
qualora non rispettino determinati requisiti, chiedo se nel caso
sottoriportato sia possibile secondo Lei tassare l'area
pertinenziale come area edificabile.
In caso affermativo chiedo come
quantificare la pretesa tributaria, visto che la rendita del
fabbricato di cat. D ricomprende anche l'area di pertinenza.
Risposta: Secondo la più recente
giurisprudenza pare certo che nel caso prospettato sia da
negarsi l'esenzione. Caso mai il soggetto passivo potrà avere
una piccola riduzione della r.c. del fabbricato sgraffando
l'area. Infatti, la più recente giurisprudenza della Cassazione
ritiene, in sintesi, che le aree edificabili, seppur
pertinenziali di fabbricati, debbono essere normalmente
assoggettate ad ICI, salvo non sia interdetta la capacità di
edificare. Si ritiene, quindi, assoggettabile ad ICI tale area.
Cassazione 22128/10: ICI area
edificabile destinata a giardino: assoggettabilità.
Un’area edificabile, anche se
pertinenziale di un fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI
se non è durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è
quindi cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.
Cassazione n. 22129/010: ICI area
edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può
avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico
negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di
un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c.
alfine di ottenere un risparmio fiscale va ...
inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito:
"perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito
... dalla edificabilità, occorre che intervenga
una aggettiva e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi che sterilizzi,
Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area
edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica permanente
dello stato dei luoghi.
Perché un’area fabbricabile perda il (plus)
valore costituito appunto dalla edificabilità, occorre che
intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato
dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius
edificandi, che non si risolve quindi in mero collegamento
materiale rimovibile ad libitum.
249. Ci sono quattro immobili
che al catasto sono intestati a Tizio ma su detti immobili è
stato costituito il fondo patrimoniale costituito da A e B
genitori di tizio. Tizio è residente nell'immobile. Chi è il
soggetto passivo ici di questa situazione? (in pratica non ha
pagato nessuno)
Risposta: Il fondo patrimoniale può essere costituito dai
coniugi, congiuntamente o separatamente, da un terzo o per
testamento; si tratta di destinare determinati beni mobili,
immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di
credito vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni della
famiglia.
Questo significa che ogni obbligazione contratta dai coniugi per
scopi estranei a quello che rappresenta il soddisfacimento dei
bisogni familiari non può generare alcun diritto, da parte dei
creditori delle suddette obbligazioni, che ne erano a
conoscenza, di agire esecutivamente sui beni componenti il
fondo.
Ora, poiché soggetto passivo ICI
è il titolare del diritto di proprietà dello immobile gli atti
di recupero vanno notificati a Tizio. Infatti, la proprietà dei
beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso
disponga diversamente (assegnando la proprietà, ad esempio,
ad uno solo dei coniugi ovvero riservando la proprietà dei beni
stessi al disponente. In caso di costituzione di un fondo
patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà
dei beni immobili rimane esclusivamente in capo al coniuge
conferente, la soggettività passiva competerebbe unicamente al
coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun
trasferimento o costituzione di diritto reale (Commissione
tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del 27 marzo
1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare
ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000, la quale precisa che
la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni
appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la
proprietà, non produce effetto traslativo. Gli atti esecutivi
vanno rivolti al proprietario e non sono rivolti al fondo.
250. la Ditta che ci predispone
gli avvisi di accertamento ICI, siccome l’appalto scadeva al
30.06, ha predisposto anche gli avvisi per l’annualità 2010 per
le aree fabbricabili.
Per i contribuenti sia persone
fisiche che Ditte, ha emesso atti datati 23 giugno 2011 con
applicazione della sanzione per omessa denuncia, nonostante il
termine per presentare dichiarazione non fosse scaduto ed
addirittura qualcuno avesse pure versato, seppur magari in
misura inferiore.
Devo provvedere a farli
rettificare facendo applicare la sanzione dell’omesso versamento
per la differenza, mi sembra la sanzione più corretta alla data
di emissione dell’atto, ovvero 23 giugno 2011 per l’annualità
di accertamento 2010.
Risposta: Per le aree edificabili
la sanzione da applicarsi è quella di omessa denuncia e non
quella di omesso versamento. Tale infrazione si realizza avendo
riguardo al minor versamento effettuato, avendo la dichiarazione
di per sé carattere meramente formale. Si ritiene, dunque,
corretto l'operato della Ditta concessionaria.
251. Un contribuente è
proprietario di una unità immobiliare che utilizza sia come
abitazione principale e sia (per una piccola parte) come
attività (laboratorio artigianale). Catastalmente è un'unica
unità immobiliare ma ai fini della tassa rifiuti è stato
tassato in modo corretto, ossia una parte come abitazione e una
parte (48 mq) come laboratorio. Il contribuente mi chiede come
deve comportarsi ai fini ICI.
Risposta: Mentre il problema della tassa rifiuti è facilmente
risolvibile, in virtù di una espressa previsione contenuta nel
comma 4 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, per l'ICI la
questione, in assenza di una previsione normativa, è complessa,
tenuto conto che la giurisprudenza non si è ancora occupata dei
casi di uso della abitazione principale contestuale alla
destinazione a finalità di lavoro autonomo. Il Ministero delle
Finanze con la risoluzione n. 723 del 1993 ha affermato che il
soggetto passivo che concede una sola camera in affitto non
perde il diritto alle agevolazioni
previste per l'abitazione principale. Ora, una soluzione
restrittiva del caso in esame porta a ritenere che il soggetto
passivo perda il diritto alla esenzione ICI, fino a quando con
una variazione catastale non scindi in due unità l'immobile,
così che sarà esente quella adibita ad abitazione principale ed
assoggettata quella utilizzata per l'esercizio di detta unità.
252. Da una verifica eseguita si
è riscontrato l’omissione di versamento dell’ICI di un box.
Tale box è stato inteso quale
pertinenza dell’abitazione principale dichiarata da un soggetto
in forza del diritto di abitazione e come tale esente.
Verificati i documenti prodotti
dal soggetto, si riscontra dall’atto di donazione di quota e
divisione immobiliare avvenuto in data 17/03/2008 che il diritto
di abitazione è stato precisato in atto solo sull’abitazione e
non per il box assegnato unitamente ad altri fabbricati al
figlio.
Secondo Lei, è possibile esentare
da ICI sia l’abitazione e la pertinenza anche se il diritto di
abitazione è stato precisato solo per l’abitazione?
Risposta: E' necessario precisare
se il diritto di abitazione è sorto ai sensi dello articolo 540
cc (alloggio coniugale coniuge superstite) oppure ai sensi dello
articolo 1022 cc. Infatti, nel primo caso non sussisterebbe
alcun divieto per la concessione a terzi del box, mentre nel
secondo sarebbe vietato con la conseguenza che in detta ipotesi
il titolare del diritto non potrebbe beneficiare della esenzione
in presenza del divieto stabilito dallo articolo 1024 cc che
così dispone:
Articolo 1024
Divieto di cessione.
[I]. I diritti di uso e di
abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
253. Due coniugi hanno residenza
separata da alcuni anni ma hanno richiesto il decreto di
separazione solo questo anno. Posso applicare l'esenzione
dell'abitazione coniugale al coniuge non assegnatario anche per
gli anni precedenti (a partire dal 2008) oppure devo partire da
quando è stato registrato il decreto di separazione ?
Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così
dispone:"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e
2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ."
Ne consegue che tale agevolazione (dal 2008 esenzione) trova
applicazione solo dalla data del provvedimento giudiziale, senza
sua efficacia retroattiva, essendo fondamento di tale istituto
l'ordine impartito dalla Autorità Giudiziaria, non avendo
rilevanza, invece, la volontà del
possessore di dare in comodato alla moglie l'alloggio coniugale,
posto che la moglie non è parente del marito.
254.
Un contribuente è proprietario di un fabbricato
uso deposito regolarmente accatastato (cat. C2 – ma. 150) e
considerato, ai fini ICI, pertinenza di abitazione principale.
L’ufficio tributi lo contatta per invitarlo alla denuncia ai
fini TIA.
Il contribuente obietta precisando che il
fabbricato è costituito in parte a soffitta non accessibile e
pertanto non utilizzabile. Inoltre fa presente che da febbraio è
in corso sullo stesso la ristrutturazione con regolare DIA.
Le sottopongo i seguenti quesiti:
1) vista la ristrutturazione in corso,
secondo Lei, è possibile mantenere l’esenzione dell’immobile ai
fini ICI?
2) Qualora l’esenzione non fosse
accordabile, è corretto applicare l’ICI secondo un presunto
valore come area edificabile secondo quanto stabilito dall’art.5
comma 6 del D.Lgs. n.504/92?
Risposta: Se l'immobile è in corso di
ristrutturazione va assoggettato come area edificabile, così
come previsto dallo articolo 5 comma 6 del D.Lgs.n.504/92. Tale
cespiti non può essere esentato, in virtù della interpretazione
letterale delle norme di esenzione concernenti i fabbricati (e
non le aree) destinati ad abitazione principale e quindi
utilizzati come dimora abituale da parte del soggetto passivo.
255. l’Unione Agricoltori chiede
se una società semplice costituita da tre fratelli, tutti
coltivatori diretti e iscritti, può fruire delle agevolazioni
previste per i terreni condotti direttamente, dall’art. 9 del
D.Lgs. 504/92?
Risposta: Le giurisprudenza
prevalente sembra orientata a ritenere che le società di ogni
tipo non possano godere delle agevolazioni previste a favore
degli imprenditori agricoli a titolo principale (ora
professionale). La ragione sta nel fatto che detto articolo
condiziona le agevolazioni ivi previste se l'attività agricola è
svolta dal medesimo soggetto passivo, mentre nel caso descritto
l'attività è svolta da un soggetto diverso, avendo socio e
società, seppur semplice, differente personalità giuridica.
Anche l'articolo 58 del D.Lgs.n.446/97 limita dette agevolazioni
alle persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche,
quali sono appunto gli enti e le società:
Imposte in genere - Esenzioni ed
agevolazioni - Agevolazioni varie - Imposte di registro,
catastali e ipotecarie - Aliquota agevolata per gli imprenditori
agricoli a titolo principale - Esercizio dell'impresa agricola
in forma societaria - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con
i principi costituzionali di parità di trattamento e libera
concorrenza - Esclusione - Contrasto con la direttiva Ce n.
72/159 - Esclusione
In tema di imposte di registro, catastali
ed ipotecarie, l'esercizio dell'impresa agricola in forma
societaria (nel caso di specie, di capitali) esclude
l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1
della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro
attività a titolo principale, dovendo desumersi la nozione di
imprenditore agricolo dall'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 (di
attuazione delle direttive Ce nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del
Consiglio, del 17 aprile 1972), il quale (nel testo, applicabile
ratione temporis, anteriore alla sostituzione disposta dal d.lg.
18 maggio 2001 n. 228), qualificava imprenditori agricoli a
titolo principale soltanto quelli individuali. Tale disciplina
non contrasta né con i principi costituzionali di parità di
trattamento e libera concorrenza, mirando l'agevolazione a
favorire coloro che coltivano direttamente il fondo e traggono
dall'attività agricola la fonte principale del loro reddito, né
con l'orientamento della Corte di Giustizia Ce che impedisce di
escludere le
società
dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale,
operando tale parificazione limitatamente alle provvidenze
previste dalla disciplina nazionale che costituisce attuazione
della normativa comunitaria.
Cassazione civile, sez. trib.,
15/06/2010, n. 14402
Agenzia Entrate c. Soc. Az. agr.
Il Sole
Imposte in genere - Esenzioni ed
agevolazioni - Agevolazioni varie - Imposte comunali immobili
(Ici) - Agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del d.lg. n. 504 del
1992 -
Società
di capitali - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
In tema di Ici, le agevolazioni previste
dall'art. 9 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 per gli «imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale» si
applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e
non anche alle
società
di capitali che svolgono attività agricola, non rientrando
queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a
titolo principale risultante dall'art. 12 l. 9 maggio 1975 n.
153 (attuativa delle direttive Ce nn. 72/159, 72/160 e 72/161
del Consiglio, del 17 aprile 1972), e considerato che la
limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata
successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta
dall'art. 58, comma 2, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 mediante la
previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche
negli appositi elenchi comunali.
Cassazione civile, sez. trib.,
18/06/2009, n. 14145
256. in riferimento alla
sentenza della Commissione Tributaria della Puglia n. 400 del
3/11/2010, nella quale si afferma l'assoggettabilità all'ICI
delle antenne di telefonia mobile come unità immobiliari da
accatastarsi nella categoria D, si chiede il suo parere in
merito.
Risposta: Condivido pienamente
tale sentenza, la quale è del tutto conforme a quanto chiarito
dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 4 del 2006.
Ripetitori e impianti similari
Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le
costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla
trasmissione o all'amplificazione dei segnali destinati alla
trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri
quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi),
per l'uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle
acque reflue o dei rifiuti solidi. Dette attività
ordinariamente sono tipiche di processi
industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da
attribuire agli
immobili che le ospitano e' da individuare nel gruppo D.
Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha
registrato negli ultimi anni una significativa diffusione
sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti
per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano
allocati su costruzioni già esistenti ovvero su aree di
terreno all'uopo destinate.
257. In data odierna ho
verificato che dal 1/7/2011 per un immobile di proprietà del
comune accatastato come B/5 (ex scuola) è avvenuta la seguente
variazione:
la proprietà superficiaria è ora
dell'ALER (per 60 anni) mentre il comune è proprietario
dell'area.
E' stata infatti approvata una
convenzione tra comune e ALER per un intervento finalizzato alla
costruzione di 12 alloggi di edilizia economico popolare ed
alcuni locali da adibire a biblioteca e spazi sociali. I 12
alloggi torneranno di piena proprietà del comune decorsi 60 anni
mentre la biblioteca e gli spazi sociali rimarranno da subito
nella piena proprietà del comune. I volumi destinati agli
alloggi sono mc 2250 mentre quelli per biblioteca e spazi
sociali mc. 3150
L'immobile di cat. B/5 è ubicato
in zona PGT "aree per attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico e generale normate dal piano dei servizi" e alla data
odierna non sono ancora iniziati i lavori di
demolizione/ricostruzione.
A Suo parere l'ALER è tenuta al
versamento dell'ICI? In caso affermativo, con quale criterio?
Fino all'inizio lavori sul B/5 e poi?
Risposta: soggetto passivo ICI,
come risulta dallo articolo 3 del D.Lgs.n.504/92, è il
superficiario. Ne consegue che l'ALER sarebbe tenuta al
pagamento dell'ICI, salvo per le unità immobiliari eventualmente
assegnate quali abitazione principale, come previsto dallo
articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge 126/08. Il
momento impositivo per il superficiario decorre dalla data di
ultimazione dei lavori di edificazione. Trattandosi di
fabbricati B/5 l'esenzione non può trovare applicazione.
258. I posti auto all’aperto non
accatastati debbano essere accatastati e quindi assoggettabili
ad ICI?
Risposta: Certamente si. Va
ordinato l'accatastamento ai sensi del comma 336 dello articolo
1 della legge 311/04. Ordini allo amministratore e il condominio
di procedervi. Utilizzi il mio stampato.
259. Alla luce della normativa
ICI e del regolamento del comune di …. (le allego l'articolo 8
con particolare riferimento al comma 3) ho il caso di due
comproprietari di un immobile ristrutturato, con fine lavori
nel mese di luglio 2010. La rendita assegnata, verso fine 2010,
è naturalmente superiore alla precedente. Loro hanno però
versato l'Imposta per tutto il 2010 calcolandola sulla rendita
vigente al primo gennaio dell'anno di riferimento (2010); hanno
cioè utilizzato quella precedente, che è inferiore rispetto a
quella recentemente assegnata. Il comportamento dei
contribuenti è corretto o dovrebbero ravvedersi al più presto,
versando l'imposta mancante aumentata della sanzione e degli
interessi nelle misure stabilite dalla legge?
Risposta: In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 74 della
legge 342/00. In sintesi, la r.c. proposta da loro ha natura di
rendita proposta così che la r.c. rettificata dal Catasto ha
efficacia retroattiva, ma il recupero deve avvenire senza il
pagamento né di sanzioni nè di interessi moratori.
Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Proposta di
rendita da parte del contribuente secondo la procedura Docfa -
Poteri del Comune - Fattispecie
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), il
contribuente che si avvalga della procedura Docfa ai fini della
determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. 19
aprile 1994 n. 701, pone in essere un'attività collaborativa che
comporta soltanto, in caso di variazione della rendita
originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo nel caso in
cui
lo scarto ecceda la misura del 30%), ma abilita il Comune ad
emettere avviso
di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della
rendita. Trova
infatti applicazione l'art. 11 d.lg. n. 504 del 30 dicembre
1992, che
autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di
dati comunque
acquisiti, con la conseguenza che l'i.c.i. dovuta è
correttamente
commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo"
dal
competente ufficio, quando l'imposta sia dovuta per anni
precedenti al 1
gennaio 2000. (Nella specie, poiché il classamento iniziale,
riaffermato con
la procedura Docfa, indicava la cat. C/3, mentre la contribuente
aveva
corrisposto il tributo considerando l'immobile non accatastato,
la S.C. ha
ritenuto che il Comune correttamente avesse recuperato le
maggiori imposte,
sulla base delle dichiarazioni della stessa contribuente).
Cassazione civile, sez. trib., 03/07/2009, n. 15719
Soc. E.B. c. Avv. Mandara c. Com. Sesto Fiorentino c. Avv. Russo
Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1039
Proceda dunque ad emettere avviso di liquidazione per procedere
al recupero
della minore imposta versata nell'anno 2010, senza recupero né
di sanzioni
né di interessi moratori.
260. Vari contribuenti si recano
in banca per pagare l'ici a giugno con un conto corrente postale
già compilato intestato alla GEC (esattoria Cuneese),
l'impiegato della banca esegue il versamento controllando che
nell'elenco dei Comuni per cui la GEC incassa sia presente il
Comune in questione.
Il Comune risulta presente
pertanto provvede entro il 16 giugno ad effettuare i versamenti
richiesti dai contribuenti. Dopo alcune settimane la GEC
rispedisce alla banca i soldi ed i bollettini dicendo che non
può incassarli causa errato conto corrente in quanto il Comune
in questione da quest'anno provvedeva alla riscossione diretta.
La banca sente il Comune per
poter riversare direttamente tutti i bollettini ma il Comune
sostiene che la scadenza è superata pertanto deve presentare un
ravvedimento operoso per ogni contribuente. Visto che le
quietanze di versamento hanno data antecedente 16 giugno è
corretto pagare le sanzioni?
E' corretta questa applicazione?
Il contribuente ha provveduto al versamento nei tempi corretti.
La banca ha fatto da tramite ed
ora si ritrova a versare sanzioni ed interessi?
Come può risolversi questa
diatriba?
Risposta: Ritengo che tale comportamento dei
contribuenti, in quanto non siano stati informati adeguatamente
dal Comune, in ordine al cambiamento del procedimento di
versamento, possa essere considerato (anzi debba) errore
scusabile, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni e
degli interessi moratori. Infatti, il comma 1 dello articolo 6
del D.Lgs.n.472/97 così dispone: "6
Cause di non punibilità.
1.
Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
è responsabile
quando l'errore non è determinato da colpa.
Se, di contro, ad insindacabile
giudizio del funzionario responsabile, non sussiste nel caso
concreto, valutato in rapporto al singolo contribuente,
scusabilità dello errore la sanzione e gli interessi troveranno
normale applicazione.
261. Il nostro programma per il
calcolo dell'ici esenta le pertinenze della A8 a partire dal
2008. non mi pare una cosa corretta, cosa ne pensa?
Risposta: Il comma 2 dello articolo 1 del DL 93/08 convertito
dalla legge 126/08 così dispone: " . Per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende
quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate
dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo
8, commi 2 e 3, del
citato
decreto n. 504 del 1992
(1)."
Non essendo esenti le unità A8
non possono essere esentate le relative pertinenze, in virtù del
principio sancito dallo articolo 818 cc. Trattasi, quindi, di un
errore materiale del programma.
262. Chiedo cortesemente se è
possibile annullare una ingiunzione di pagamento ICI , visto che
il contribuente non ha ricorso agli avvisi emessi, ma dopo aver
ricevuto l’ingiunzione ha prodotto gli atti che giustificavano
il mancato pagamento dell’Imposta.
Risposta: certamente si, trovando
fondamento tale annullamento nel potere (dovere) di autotutela
del Comune.
263.Secondo lei è possibile
indicare sull'avviso di accertamento ICI due "responsabili
dell'istruttoria", anziché uno?
RISPOSTA: ritengo, anche sulla
base della giurisprudenza, che in vacanza non ho, che un atto
così firmato sarebbe illegittimo, essendo il funzionario
responsabile un organo burocratico individuale. Mi ricordo di
una sentenza, ad esempio, che aveva annullato un atto impositivo
firmato dal Sindaco e dal funzionario responsabile. Suggerisco,
quindi, che caso mai l'atto internamente sia firmato da due
soggetti, ma esternamente la firma deve essere una sola ossia
quella del funzionario responsabile.
264.Abbiamo il caso di un AIRE
che era comproprietario con la moglie, pure aire, di due
immobili, la moglie è deceduta e 1/4 della sua proprietà passa
alla figlia.
La prima domanda è: Può un AIRE
avere il diritto di abitazione sull'immobile in questione?
La seconda domanda è: La figlia
sposata, pure AIRE, ma non convivente con il marito può
usufruire delle agevolazioni previste per l'AIRE visto che il
nucleo familare è diviso?
Risposta: In via preliminare che
l'ICI è una imposta personale e non oggettiva, così che le
condizioni agevolative vanno considerate avendo riguardo ad ogni
singolo soggetto passivo. Peraltro i residenti all'estero non
hanno diritto alla esenzione, ma alla sola detrazione, salvo
che il Comune non abbia espressamente previsto ciò nel proprio
regolamento. Ulteriore condizione per gli iscritti all'AIRE per
godere delle agevolazioni è che l'immobile non risulti locato.
Ne consegue che nel primo caso la figlia sarò non agevolata,
salvo che ivi non sia residente anagraficamente oppure anch'essa
iscritta all'AIRE. Nel secondo caso la figlia potrà usufruire
delle agevolazioni, a nulla rilevando che il nucleo familiare
sia diviso.
265. Siamo in fase di verifica
situazione I.C.I. e mi chiedono quali possibilità vi siano per
introdurre una eventuale aliquota I.C.I. diversificata per gli
Immobili ad uso turistico (case vacanza) o in zona turistica.
In pratica si vorrebbe
raggiungere una situazione con:
- Aliquota ridotta per abit.
principali;
- Aliquota ordinaria (per altri
fabbricati e aree fabbricabili);
- Aliquota specifica per
abitazioni ad uso vacanza o turistico o in zona turistica.
Io ho risposto che, salvo novità
sfuggitemi, le aliquote ammesse dalla normativa sono due:
l'aliquota ordinaria e quella ridotta (con le varie possibilità
previste dalla legge per casi particolari (riduzione aliquota
per UU.II. non locati, locati per abitazioni principali,
fabbricati non venduti da imprese / aumento aliquota per
immobili sfitti in comuni ad alta tensione abitativa, ecc.).
Però loro mi esibiscono alcune
delibere con relative aliquote I.C.I. "fantasiose" adottate da
alcuni Comuni.
Che mi dice?
Esiste qualche possibilità al
riguardo?
Risposta: Le riassumo il concetto
che trova conferma nella giurisprudenza: salvo che la legge non
disponga diversamente ad ogni categoria di immobili deve
corrispondere una sola aliquota. In senso conforme si è espresso
il consiglio di Stato con la decisione n. 485 del 2004:
La legge istitutiva dell'i.c.i.
facoltizza i comuni a variare, entro un certo raggio, le
aliquote dell'imposta, ma non già a creare, all'interno delle
categorie di immobili previsti dalla legge, ulteriori
sottodistinzioni, assoggettate a trattamenti fiscali
differenziati.
Consiglio Stato, sez. V, 10/02/2004, n. 485
Com. Montalto di Castro c. Soc.
E.
D&G - Dir. e giust. 2004, 9, 85
(nota DE G
266. Ai sensi della L. 289/2002
art. 31 comma 20 stiamo comunicando ad un contribuente che il
proprio terreno è diventato area fabbricabile. Considererei la
data di adozione (febbraio 2010) del PGT il momento in cui è
diventata area fabbricabile e non quella di approvazione dello
stesso (febbraio 2011).
Essendo inviata in questi giorni
tale comunicazione, il contribuente non potrà essere sanzionato
in caso di accertamento per il 2010 e per la rata di acconto
2011. E' corretto?
Risposta: la sanzione non potrà
essere applicata solo se Lei ritiene che l'errore è scusabile.
Nel caso descritto sarebbe da ricercare se costui abbia o meno
partecipato alla iter del procedimento urbanistico e se
effettivamente non era a conoscenza della adozione dello
strumento urbanistico. Infatti, la Cassazione ritiene che
l'omessa notificazione della edificabilità da parte del Comune
non incida sulla pretesa ributaria, non prevedendo la norma una
sanzione in caso di inadempimento da parte del Comune.
Tributi locali - Imposta comunale
immobili (Ici) - Determinazione della base imponibile -
Aree
edificabili - Nozione
- Art. 11 quaterdecies del d.l. n. 203 del 2005 - Art. 36 del
d.l. n. 223 del 2006 - Interpretazione autentica dell'art. 2,
comma 1, lett. b, del d.lg. n. 504 del 1992 - Riferimento allo
strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione
da parte della Regione - Mancata adozione degli strumenti di
attuazione - Irrilevanza - Mancata conoscenza da parte del
proprietario della natura di area fabbricabile - Omessa
comunicazione da parte dell'Amministrazione in violazione
dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002 -
Ininfluenza
In
tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11
quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005 n. 203,
convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248, e
dell'art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla l. 4 agosto 2006 n. 248, che hanno fornito
l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b, d.lg.
30 dicembre 1992 n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini
dell'applicabilità del criterio di determinazione della base
imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla
qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello
stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti
urbanistici attuativi; né rileva,
quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del
contribuente, che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31,
comma 20, l. 27 dicembre 2002 n. 289, non abbia dato
comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di
area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente
sanzionata l'inosservanza.
Cassazione civile, sez. trib., 02/07/2009, n.
15558
267. Fabbricato di tipologia D -
iscritto in catasto con decorrenza 26/11/2009 e con rendita
attribuita pari ad Euro 9.675,79- posseduto da imprenditore.
I conteggi in precedenza venivano effettuati sul valore
contabile. Abbiamo provveduto a richiedere il registro dei
cespiti ammortizzabili dal quale abbiamo desunto che il D in
questione è costituito da 3 elementi:
Capannone (iscritto con decorrenza 1987) ----> Valore Lire
74.566.182
Uffici (iscritto con decorrenza 1988) --------------> Valore
Lire 31.000.000
Tettoia (iscritto con decorrenza 1989) -----------> Valore Lire
53.892.403
Per calcolare l'ICI per il 2009 procederei a moltiplicare il
totale dei tre valori (pari a Lire 159.458.585) per il
coefficiente di rivalutazione dell'anno 2009 (pari a 1,04).Su
quello che ottengo vado a calcolare l'ICI in base all'aliquota
vigente per l'anno 2009 (pari al 6,8 per mille). E' esatto come
sto procedendo o sto sbagliando? Mi scusi ma ho le idee un pò
confuse.......
Risposta: Le Sezioni Unite con la
sentenza n. 3160/11 hanno chiarito che la r.c., anche per detti
fabbricati, assume efficacia retroattiva:
Cassazione Sezioni Unite,
sentenza 3160/2011, ICI fabbricati D ed articolo 74 della legge
342/00.
a)
anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha
efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o
diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio
contabile (n.d.r. le sezioni Unite
della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle
stabilendo, in contrasto con l’interpretazione ministeriale, che
anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c.
presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere
retroattivo, nel bene e nel male).
Consiglio, dunque, di calcolare
l'ICI moltiplicandolo la r.c. per 52,5, applicando sui min or
versamenti la sanzione del 30 per cento, oltre che gli interessi
moratori.
268. La norma prevede che gli
immobili strumentali all'attività agricola siano esenti da ICI
se accatastati in D/10. Ho diversi casi di D/10 utilizzati in
parte per attività agricola ed in parte per attività commerciale
di import/export. Come faccio per l'ICI?
Risposta: Le condizioni poste
dalla Cassazione per la concessione della esenzioni per i
fabbricati rurali strumentali sono due:
a) il fabbricato deve essere
accatastato come D10;
b) essere utilizzato da un
imprenditore agricolo e quindi iscritto nel registro delle
imprese agricole.
Ora, la qualifica di cui alla
lettera b) è incompatibile con lo svolgimento formale di altre
attività, salvo che essere siano secondarie. Controlli, dunque,
tramite visura camerale se il soggetto utilizzatore in forma
esclusiva dello immobile sia o meno imprenditore agricolo.
269. Un contribuente dichiara,
prot. 30/09/2010, ai fini ICI di avere la residenza anagrafica
in via rossi ma la dimora abituale in via verdi dal 2009
(ovviamente non intende pagare l'imposta) e allega bollette:
1) dell'acque potabili del 2009 con indicato: tipo fornitura
"uso cantiere" con pochissimi mc
2) richiesta enel fornitura per usi domestici del 09/04/2009 e
bollette enel di giugno 2010
l'art. 8 comma del Decreto dice : ....."salvo prova
contraria"...
cosa devo richiedere al contribuente? mi sembrano insufficiente
i documenti portati per esentarlo dall'ici
Risposta: Poiché non è razionale
ch'egli nello stesso comune abbia la residenza anagrafica presso
i genitori e pretenda di avere l'esenzione sull'altro immobile,
ritengo che l'esenzione non debba essere riconosciuta, non
sembrando sufficienti gli elementi giustificativi prodotti
idonei a superare tale presunzione.
270. 30 settembre scade il
termine per la presentazione delle domande
per variazione catastale dei rurali (gia' accatastati con
categorie diverse da a6 e d10).
- tale facolta' e' concessa
per tutti gli immobili utilizzati come rurali, cioe' anche per
quelli in affitto a contadini (in possesso di tutti
i requisiti), o solo per quelli posseduti ed utilizzati
direttamente dal contadino proprietario?
- e per gli immobili posseduti da
piu' comproprietari ed utilizzati da uno di essi (con tutti i
requisiti) e' pure possibile la variazione catastale?
Risposta: in via preliminare,
devo evidenziare che la norma in esame è di dubbia legittimità
cosituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza e di
capacità contributiva. Essendo una norma diretta unicamente a
sovvertire la giurisprudenza consolidata della Cassazione, che
ha ritenuto che tale esenzione abbia carattere oggettivo ossia
da applicarsi a tutti i fabbricati accatastati come A6 oppure
D10, se utilizzati da imprenditore agricolo, iscritto nel
registro delle imprese agricole, anche se non proprietario. Ne
consegue che qualora codesto Comune intenda non contestare la
legittimità della norma l'esenzione in argomento, troverebbe
applicazione per i fabbricati accatastati come A6 oppure D10 sia
nel caso di immobili locati o affittati ad imprenditori agricoli
che per i contitolari che non rivestono detta qualifica.
271. Dovendo richiedere
all’Agenzia del Territorio gli archivi di tutti i dati
catastali, l’ufficio ci chiede di citare nella domanda gli
estremi della legge che dispone la trasmissione gratuita ai
Comuni.
Diversamente potrebbero farci
pagare i dati…..!
Non volendo fare polemiche, Le
chiedo se gentilmente mi può aiutare.
Risposta: tale esenzione è
prevista dal comma 3 dello articolo 11 del D.Lgs.n.504792 che
così dispone:
3.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti
agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e
diritti.
272. un cittadino non residente
ha acquistato un’abitazione nel Comune di …...
Essendo dipendete della Polizia o
della Finanza, mi dice che è obbligato a tenere la residenza
presso il luogo di lavoro, ossia nelle Marche.
Sostiene che può avere il
requisito di esclusione dall’ICI pur non avendo la residenza
nell’abitazione di Fubine, poiché è obbligato a mantenere la
residenza dove svolge il lavoro.
Proprio in quelle regione dice di
aver avuto per l’ICI un problema analogo.
Di aver fatto ricorso sulla base
di un accertamento e di aver vinto il ricorso.
Inoltre dice di aver acquistato
l’abitazione con le spese, per l’atto notarile, ridotte e
usufruendo quindi dei benefici per la prima abitazione (non sono
ancora trascorsi i 18 mesi dalla data di acquisto e pertanto non
è certo che l’Agenzia delle Entrate approvi tale
comportamento!).
Risposta: Mentre il soggetto in
argomento può godere delle agevolazioni previste per i tributi
erariali,riguardanti la prima casa, questi non può godere delle
agevolazioni previste per l'abitazione principale ai fini ICI,
essendo tale immobile il luogo di residenza anagrafica del
soggetto passivo. In senso conforme, proprio con riferimento al
personale in argomento, si è espresso in modo conforme il
Ministero delle finanze con la risoluzione n. 4 del 2007, alla
quale si fa rinvio.
273. Nello specifico il nostro
regolamento prevede l’equiparazione all’abitazione principale
(cito testualmente) “all’abitazione concessa dal possessore in
uso gratuito ai propri genitori od ai propri figli a condizione
che gli stessi abbiano la propria residenza nell’immobile
concesso in uso gratuito”. L’ufficio tributi in merito a questa
fattispecie si è comportato nel seguente modo:
- nel caso in cui il
proprietario (genitore o figlio) concedeva in uso gratuito al
figlio o al genitore (che va ad abitare in quell’immobile
portandoci al residenza)un immobile sul quale colui che riceveva
in concessione non aveva alcun titolo di proprietà su
quell’immobile, è stata applicata l’esenzione;
- invece, nel caso in
cui il proprietario (genitore o figlio) concedeva in uso
gratuito al figlio o al genitore un immobile sul quale colui che
riceveva in concessione aveva una percentuale di proprietà
sull’immobile oggetto della concessione, non si applica
l’esenzione per colui che cede in concessione:
Le faccio due esempi per essere
più chiara:
1) un immobile di proprietà
del padre al 100% nel quale il padre non abita, il padre lo cede
in uso gratuito al figlio che ci porta la residenza e ci abita e
che non ha alcuna percentuale di proprietà su quell’immobile,
abbiamo applicato l’esenzione al padre (soggetto passivo ici)
che dal 2008 su quell’immobile non paga più l’ICI.
2) Un immobile di proprietà
al 50% del padre e al 50% del figlio, il figlio ci abita mentre
il padre no, il padre dichiara di concedere quell’immobile in
uso gratuito a quel figlio comproprietario al 50%, non abbiamo
applicato l’esenzione al padre che deve pagare l’ICI per la sua
quota del di proprietà di quell’immobile mentre il figlio
comproprietario che abita in quell’immobile per la sua quota di
proprietà gode già dell’esenzione in quanto soggetto passivo
ICI.
Ora, a fronte di alcuni
accertamenti ICI emessi su situazioni di cui al secondo esempio
(al padre che riteneva di non dover pagare l’ici per
l’appartamento in comproprietà con il figlio in quanto riteneva
di applicare la concessione in uso gratuito), stiamo ricevendo
contestazioni da parte di contribuenti e loro commercialisti che
ritengono non corretta l’interpretazione fatta da parte
dell’ufficio della norma e del regolamento comunale. Come ci
dobbiamo comportare? Annulare gli avvisi in autotutela? In
questo caso, tutti quelli che nella medesima situazione hanno
pagato l’ICI devono essere rimborsati? Se invece l’ufficio ha
operato correttamente, il Comune ha facoltà di modificare il
regolamento scrivendo che è equiparata all’abitazione principale
l’abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli anche
nel caso in cui questi abbiano già una percentuale di proprietà
su quell’immobile (ovviamente tale modifica avrà effetto dal
prossimo anno)?
Risposta: Condivido pienamente il
vostro comportamento che è conforme alle indicazioni Fornite dal
Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008,
punto 2, penultimo capoverso. In sintesi, il contitolare della
abitazione principale che non vi abita è soggetto al pagamento
(vedasi esempio). Tale interpretazione configura l'esenzione
della abitazione principale come avente carattere soggettivo.
Poiché sul punto vi è inceretezza ho fatto chiedere da parte di
un Comune al MF di rispondere in modo esplicito a tale
interrogativo. In sintesi, il quesito è questo: si può con il
comodato da parte del contitolare non utilizzatore concedere a
costui l'esenzione se rientra nel grado di parentela stabilito
dal Comune?
Consiglio, quindi, di non
annullare tali atti, ma di sospenderli in attesa che il MF si
pronunci in modo definitivo sulla questione.
274 Con riferimento alla
scrittura privata, avente ad oggetto: "Pagamento e
quietanza di somme ed identificazione catastale dipendenti da
sentenza di
trasferimento ex art. 2932 del codice civile" , che si allega
in copia,
autenticata dal notaio in data 10.12.2010 per i sigg.ri Motta
Giorgio
Francesco, Motta Maria Carmen e Motta Vilma Assunta ed in data
22.12.2010
per il Sig. Zorzetto Renato, si chiede di chiarire la
decorrenza, a tutti
gli effetti, del passaggio di proprietà del terreno di cui
trattasi.
Quanto sopra anche alla luce di quanto citato nella premessa
dell'atto:
"..ha determinato il prezzo complessivo del trasferimento in
euro 307.870,00
(pari ad euro 170 per metro quadrato), subordinando l'effetto
traslativo
della decisione al versamento da parte del signor Zorzetto
Renato ai signori
Motta Giorgio Francesco, Motta Maria Carmen e Motta Vilma
Assunta, del
residuo prezzo dovuto, pari ad euro 261.388,88." Detto
pagamento è stato
effettuato in data 10.12.2010 con consegna di assegno.
Poiché per il mese di dicembre 2010 nessuna delle due parti ha
provveduto
al versamento dell'ICI, ritenendo efficace la rispettiva data di
sottoscrizione, risulta necessario da parte Sua un chiarimento
sulla data
di effettiva decorrenza del passaggio di proprietà.
Le faccio presente che dalla visura catastale, dall'ispezione
ipotecaria,
nonché dalla consultazione degli atti del Registro all'Agenzia
Entrate, la
data indicata è sempre "22.12.2010".
Risposta: Pur non riuscendo a leggere tale sentenza, sulla base
degli elementi sopra forniti, l'effetto traslativo si è
verificato solo in data 10.12.2010, con la conseguenza che fino
al 30.11.10 tenuti al pagamento è il sig.Zorzetto Renato e per
il periodo suvvessivo i sigg. sono i sigg. Motta Giorgio
Francesco, Motta Maria Carmen e Motta Vilma Assunta.
275. Una nostra contribuente
residente ha un box (che ai fini ICI considera pertinenziale)
che è stato oggetto di condono edilizio per la trasformazione
in alloggio.
A catasto tale box è stato
soppresso e ha generato un alloggio A3 ma il nostro ufficio
tecnico ha respinto il condono; con queste premesse come è
assoggettabile ai fini ICI questo box/alloggio?
Risposta: Regole fiscali ed
edilizie non vanno spesso, come in questo caso, d'accordo.
Infatti, l'obbligazione tributaria colpisce la situazione di
fatto a prescindere dalla regolarità amministrativa. In sintesi,
Lei assoggetterà tale cespite sulla base del r.c. attribuita
come A3, almeno fino a quando il medesimo non sia materialmente
soppresso (demolito).
276. Abbiamo una attività di
affittacamere (4 camere e dodici letti) sito in un immobile
ristrutturato e abbastanza grande, abbiamo scoperto che la
titolare ha la residenza nell'immobile in questione e perciò dal
2008 non gaga più l'ICI , ma le sembra che possa esistere una
cosa simile? Il marito naturalmente è residente nella casa
vicina cosi non paga neanche lui
Risposta: L'affittacamere è
un'attività commerciale vera e propria quindi soggiace alle
normali regole fiscali. Emette fattura / ricevuta , detrae i
costi , redigi bilanci/ situazioni economiche, tiene la
contabilità ecc.. Insomma un'azienda normalissima. Come tutte le
aziende è assoggettabile ai tributi, quali l'ICI,l' irap,l'
ires, l' irpef, ecc. Insomma se hai la partita iva paghi le
tasse come ogni altra azienda va considerata una attività
commerciale. Ne consegue che l'uso seppur non esclusivo della
abitazione principale come affittacamere, fino ad una scissione
catastale in due unità, comporta il completo assoggettamento
dello immobile, a nulla rilevando che il possessore abbia ivi la
propria residenza e quindi anche la propria abitazione
principale.
277. In questo periodo avrei
intenzione di effettuare una verifica più precisa sulle
concessioni edilizie rilasciate nel corso degli anni ai nostri
contribuenti. Finora sono state effettuate solo alcune verifiche
ad ordine sparso, senza un preciso iter. Ho verificato che
spesso ci sono concessioni edilizie che dopo essere state
rilasciate non presentano fine lavori, richieste di rinnovo ecc.
In poche parole non si capisce che fine abbiano fatto. Vista
l'immobilità del nostro Ufficio Tecnico in tale ambito, avrei
pensato di invitare, gli intestatari di concessioni edilizie
scadute, che non presentano una fine lavori e che avrebbero
comportato una variazione catastale, a compilare e presentare
all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione (vedere
fac-simile allegato).
Una volta ricevuta
l'autocertificazione dal contribuente passare una copia della
stessa all'Ufficio Tecnico per eventuali suoi procedimenti.
Procedere come Ufficio Tributi, ai sensi del comma 336,
all'invio della segnalazione all'Agenzia del territorio, qualora
le opere siano state eseguite e terminate e non sia stata
avviata dal contribuente la procedura di variazione catastale.
(punto 3 della autocertificazione)
Può essere considerato corretto
il predetto modo di procedere? La mancata presentazione da parte
del contribuente dell'autocertificazione può essere sanzionata
ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del Decreto Legislativo
504/92.
Risposta: La soluzione
prospettata, seppur logica, non è corretta. Infatti, l'articolo
1 della legge 311/04, trasfuso nella normativa sul procedimento
edilizio, obbliga il tecnico comunale a pretendere in sede di
conclusione dei lavori la presentazione da parte del direttore
del DOCFA eseguito o una dichiarazione da parte del medesimo che
i lavori eseguiti non comportano una variazione catastale. La
strada da seguirsi è quella di verificare se il richiedente il
provvedimento edilizio abbia o meno presentato in sede di
conclusione dei lavori detta documentazione ed in caso di
carenza ordinare direttamente ai possessori, ai sensi del comma
336 dello articolo 1 della legge 311/04 la presentazione della
variazione catastale. A tal fine può utilizzare il documento da
me predisposto (modulistica ICI).
278. Sto controllando l'ici e
facendo i relativi accertamenti. Le chiedo: se nel controllare
una posizione trovo che un contribuente ha pagato meno rispetto
al dovuto c'è un importo minimo sotto al quale comunque non
procedo ad inviare l'avviso di accertamento? oppure mando tutto?
1° esempio: il contribuente doveva versare 68 euro e ne ha
versate 60, procedo per la differenza d'imposta di 8,00 euro?
2° esempio: il contribuente doveva versare 24 euro e ne ha
versate 20, procedo per la differenza d'imposta di 4,00 euro?
Risposta: Il minimo di versamento
riguarda l'obbligazione nella sua interezza, così che nei casi
indicati il recupero deve essere eseguito anche per importi
inferiori del minimo.
279. in data 15.01.2009 il Comune
di …. ha adottato il PGT che è stato poi annullato in data
13.08.2009. La 2^ adozione è avvenuta il 17.01.2010 divenendo
definitiva il 24.05.2010.
Gli ambiti di trasformazione
individuati nel documento di piano del PGT e soggetti a Piani
Attuativi sono soggetti ad ICI sin dall’adozione del PGT o ad
approvazione avvenuta?
In particolare, come si trattano
gli ambiti di trasformazione individuati con la 1^ adozione (poi
decaduta) e non confermati con la 2^ adozione?
Risposta: L'annullamento di un
provvedimento ha efficacia retroattiva, così è come se non fosse
mai stato adottato. Nel consegue che dette aree sono da
considerarsi "fiscalmente edificabili" sin dal 1° febbraio 2010.
Risulta evidente, quindi, che gli ambiti di trasformazione
individuati nella prima edizione e non confermati nella seconda
non possono essere assoggettati ad ICI, essendo da considerarsi
per effetto dello annullamento come mai stati edificabili.
280. Si chiede cortesemente di
sapere se ad un contribuente, a cui abbiamo mandato un avviso di
accertamento ici per un area fabbricabile che è stato
regolarmente pagato nei 60 giorni dalla notifica e che
successivamente ai predetti 60 giorni fa richiesta di rimborso
di tale accertamento lamentando un errore del comune, può essere
in autotutela accolta la sua richiesta.
Risposta: Se la richiesta è
connessa ad un errore materiale compiuto dal contribuente o dal
comune e riconosciuto dal Comune il rimborso deve essere
eseguito nel termine quinquennale previsto dallo articolo 1
della legge 296/06. Se invece la richiesta fosse connessa ad una
errata valutazione dei terreni, essendo tale valutazione non
sorretta dal requisito della certezza il rimborso non va
eseguito.
281. Mi potrebbe dare un
suggerimento per formulare nel regolamento ici l'articolo che
preveda l'esenzione per le soc. coop. sociali?
Risposta: Potrebbe aggiungere allo articolo delle esenzioni il
seguente comma:
Ai sensi dello articolo 21 del D.Lgs.n.460/97 sono esenti dal
pagamento dell'ICI gli immobili posseduti ed utilizzati da
cooperative sociali per finalità contemplate nel loro Statuto.
282. Nell'anno 2010 abbiamo
emesso un avviso di accertamento ICI a un ditta che nel Luglio
2011 è stata dichiarata fallita. Abbiamo provveduto ad inoltrare
richiesta di ammissione al passivo fallimentare al curatore e
al giudice delegato. Dobbiamo anche iscrivere a ruolo coattivo
l'avviso? Nel caso affermativo comprensivo di sanzioni e
interessi?
Risposta: In tale ipotesi tale
richiesta di ammissione rende inapplicabile l'iscrizione a
ruolo, determinandosi, di contro, una duplicazione di richieste,
la prima del Comune e la seconda da parte dello esattore.
283. N. 3 contribuenti sono
comproprietari di n. 3 appartamenti che abitano con le famiglie
(ciascuno in uno dei tre appartamenti) chiedono se possibile
applicare esenzione ICI prima casa per tutti.
Risposta: Con la risoluzione n.
12 del 2008 punto 2 penultimo capoverso il MF precisa che il
contitolare della abitazione principale che non vi abita non può
essere esentato. Ho fatto chiedere da un Comune al MF se sia
possibile in tale ipotesi il comodato di quote, se ovviamente i
contitolari sono parenti e se il Comune ha regolamentato detto
istituto. Al momento, quindi, ognuno di tali contitolari dovrà
pagare l'ICI per le quote posseduti negli altri due immobili.
284. Le chiedo un parere in
merito ad un'area agricola che viene ceduta come diritto di
superficie per anni 21 al prezzo di euro 222.292,00 e su
quest'area viene costruito un impiantato fotovoltaico per
accatastato come D/1. Le chiedo i Signori che vendono come
devono parere? L'impianto accatastato viene pagato dal
superficiario?
Risposta: Ai sensi dello art. 3 del D.Lgs.n.504/92 soggetto
passivo è il superficiario che paga dal momento dello
accatastamento, sulla base della r.c. Di contro, il cedente fino
al momento della cessione paga sulla base del reddito
dominicale., mentre poi non paga più nulla.
285. se un imprenditore agricolo
concede in locazione una parte dei suoi terreni (l’altra parte
continua a coltivarli direttamente), si ritiene che, per la
parte dei terreni agricoli concessi in locazione non sia
possibile riconoscere le agevolazioni previste per gli
imprenditori agricoli.
Risposta: Tale interpretazione è
corretta, poichè in tale ipotesi non vi è conduzione diretta da
parte del soggetto passivo, così come previsto dallo articolo 9
del D.Lgs.n.504/92.
286. Un contribuente ha
effettuato un versamento ICI tramite modello F24 indicando
erroneamente un codice comune sbagliato con la conseguenza che
l'importo del versamento è stato attribuito dall'agenzia delle
entrate ad un comune diverso dal nostro.
Quale è la prassi corretta da
adottare:
1) Il contribuente chiede il
rimborso all'altro comune ed effettua a noi il versamento
dovuto;
2) L'altro comune gira
direttamente al nostro comune l'importo ricevuto ma non di sua
competenza;
3) Il contribuente, trattandosi
di versamento effettuato tramite F24, deve procedere alla
rettifica dell'errore dandone comunicazione all'agenzia delle
entrate.
Nei primi due casi l'agenzia
delle entrate non viene a conoscenza dell'errore commesso dal
contribuente.
Risposta: L'unica procedura
corretta è solo quella indicata al punto 1 (anzi il contribuente
potrebbe essere chiamato anche a versare la sanzioni aggiuntiva
del 30 per cento). Quella indicata al punto 2 è la prassi, ma
non legale che abbisogno l'assenso di entrambi i comuni.
287. il ravvedimento operoso ICI
2010 è possibile farlo, per legge, sino al termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi? quali sono i
termini per questo anno?
RISPOSTA: Se si riferisce allo
omesso versamento è possibile solo per il saldo 2010, posto che
per l'acconto è passato il termine massimo di un anno stabilito
dallo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97. Le ricordo che la
dichiarazione è stata abolita per i fabbricati accatastati.
288. un residente all'estero, se
nel regolamento comunale non è prevista l'assimilazione
all'abitazione principale, deve pagare l'ICI sulla propria
abitazione? Non ricordo in base a quale previsione normativa.
Può indicarmelo per favore sia nel caso di debenza che no?
Risposta: Le riporto la parte
della Risoluzione 12 del 2008 per la parte di interesse:
B) I CITTADINI ITALIANI NON
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.
La norma ha espressamente
individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta
l’esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le
unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti
immobili siano esclusi dal beneficio in questione. Le norme
sulle esenzioni, infatti, hanno natura speciale e derogatoria
della norma generale, e perciò - in base alle disposizioni
dell’art. 12 delle preleggi - sono di stretta interpretazione e
non possono, per questo motivo, essere applicate al di fuori
delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto,
da sempre ribadito dalla Corte di Cassazione (ex pluribus:sentenza
n. 10646 del 20 maggio 2005), “non solo di applicazione
analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in
riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni
preliminari al codice civile” in base al quale le leggi
penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre
leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse
considerati. E’ necessario, però, precisare che, a norma
dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. 23gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà
o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la
detrazione di base di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.
504 del 1992, a condizione che non risultino locate, come si
evince anche dalla relazione illustrativa al provvedimento in
oggetto. Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere
dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i regolamenti comunali,
vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente
previsto l’assimilazione all’abitazione principale.
289. In merito all'approvazione
del PGT avvenuta in data 02/08 u.s. I cittadini che hanno visto
trasformare la destinazione dei propri terreni da agricoli in
edificabili da quale data sono obbligati al versamento dell'ICI?
Dovranno versare a dicembre 2011 la competenza
di agosto-dicembre?
Risposta: In sintesi, le aree
vanno considerate edificabili per 5 mesi del 2011. Entro il 16
dicembre p.v., quindi, procederanno al verseranno l'ICI per
tale durata, mentre nel 2012 dovranno presentare la
dichiarazione.
290. Ho inserito una successione
l'utente e' deceduto nel 1995 mentre il testamento e' stato
pubblicato il 25/11/09, nel verificare i versamenti non ho
trovato il pregresso 2005 2006, siccome gli eredi indicati nella
successione sono una nipote e un affine di 3 grado io posso
rivalermi su di loro per il recupero di tali anni vero?
Risposta: La posizione del de
cuius è irrilevante, posto che l'azione di recupero va esercita
solo dal 2006, applicando nei confronti degli attuali
intestatari sanzioni (del 30 per cento) e gli interessi
moratori.
291. Una ditta è stata dichiarata
fallita in data 13/07/2011 ed ora dobbiamo insinuarci nel
passivo previo emissione dell’avviso di accertamento, possiamo
emettere avviso di accertamento anche per l’omesso versamento
dell’acconto ICI 2011?
Risposta: Dopo aver verificato il
mancato pagamento del primo semestre, notificherà al curatore,
ma a nome del fallito, l'atto di recupero, con sanzione del 30
per cento ed interessi moratori e poi sulla base di tale atto
chiederà di essere ammessa al passivo. Si allega stampato.
292. Abbiamo emesso 4 avvisi di
accertamento ICI in rettifica per parziale versamento con la
sanzione al 30% in ogni avviso. Ora il contribuente chiede la
possibilità di ridurre le sanzioni tramite il cumulo giuridico o
altra modalità prevista dalla legge … Il dubbio è se in questo
caso è applicabile e in quali modalità?
Risposta: Il cumulo giuridico non
trova applicazione per i versamenti avendo ognuno specifica
rilevanza e ciò diversamente delle fattispecie di omessa o di
infedele denuncia ove con un unico fatto si commettono più
infrazioni, in ragione della ultraattività della
dichiarazione. Le sanzioni, quindi, non possono essere
cumulate.
293. Nelle lettere per
l'Accatastamento degli immobili non accatastati che il Catasto
invia ai Contribuenti allega una casistica nella quale
evidenzia la "facoltà di taluni accatastamenti".
Tale declaratoria mi sembra
errata sia alla luce della normativa Catastale che Tributaria.
Le allego il file con la
declaratoria del Catasto e gradirei che Lei mi illuminasse in
merito.
In conclusione: Quale è la norma
fondamentale che regola o stabilisce esattamente l'obbligo di
accatastamento e per quali immobili?
Risposta: Tale interpretazione
trova conforto nello articolo 3 del DM 28 del 2 gennaio 1998:
Articolo 2
Unità immobiliare.
1. L'unità immobiliare è
costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o
da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato
in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di
autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri
immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola
costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto
autonomamente.
3. Sono considerate unità
immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse,
ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite,
nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente
assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono
considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché
semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel
tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
Articolo 3
Immobili oggetto di censimento.
1. Costituiscono oggetto
dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite
all'articolo 2.
2. Ai soli fini della
identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono
formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di
rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e
della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in
corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad
utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato
livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3.
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale,
non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti
immobili:
a) manufatti con superficie
coperta inferiore a 8 m2;
b) serre adibite alla
coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di
accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di
copertura;
e) tettoie, porcili, pollai,
casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a
1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di
fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3,
lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite
con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più
unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in
catasto contestualmente alle predette unità.
294. Per arginare il fenomeno
delle residenze fittizie il “mio” comune ha intenzione di
notificare al contribuente una lettera di questo tipo
VISTI
- l’articolo 8 comma
2 del DLgs 504/92
- l’articolo 43 del
Codice Civile
- l’articolo 1 comma
173 lettera b della Legge n. 299/96
- la sentenza della
Corte di Cassazione n. 14389 del 15/06/2010
- la sentenza della
Corte di Cassazione n. 2814 del 10/03/2000
RILEVATO CHE
- i sopralluoghi
predisposti dall’Ufficio presso la residenza anagrafica è emerso
l’assenza di presenza fisica nell’immobile;
- il componente del
nucleo familiare, , risulta residente in Via ;
- i consumi di
energia elettrica all’indirizzo di Via risultano bassi;
- da accertamenti
effettuati nel portale dell’Agenzia delle Entrate emerge che la
SV lavora presso ;
- da accertamenti
effettuati nel portale dell’Agenzia delle Entrate e da cessione
di fabbricato del prot.com. emerge che la SV ha
locato dal l’abitazione di Via alla Signora ;
- in data
prot.com. perveniva nota del prot.
dell’ASL in cui si certifica che il domicilio sanitario
temporaneo è in ed il medico curante è il Dott. .
ATTESO CHE
per le motivazioni sopra esposte
la residenza anagrafica presso il nostro Comune risulterebbe
fittizia La invitiamo, entro ---- giorni dal ricevimento della
presente, a presentarsi presso i nostri Uffici per la
regolarizzazione della sua posizione tributaria, precisando che,
in assenza di riscontro, si procederà al recupero dell’imposta
non versata con applicazione dell’aliquota ordinaria mediante
avviso di accertamento d’ufficio ai sensi della Legge 296/2006
con relative sanzioni.
-----
I riferimento normativi non sono
solo indicati ma sono anche spiegati nel dettaglio (qui li ho
solo indicati per brevità). Prima di partire con queste
notifiche volevamo avere un suo parere circa la legittimità del
nostro operato e quali strumenti normativi ha il contribuente
per non rispondere o per opporsi ad una tale richiesta.
Grazie per ciò che vorrà dirci…
Risposta: condivido nella
sostanza il contenuto dell'atto, suggerendo di specificare la
data dei sopralluoghi nei quali il soggetto passivo risultava
assente e ciò al fine di fornire in sede amministrativa la prova
contraria voluta dalle disposizioni di legge richiamate. Nel
contempo non chiamerei l'atto residenze fittizie, ma di dimora
non abituale del soggetto passivo, posto che di contro
l'Ufficiale d'Anagrafe dovrebbe revocare la residenza
anagrafica. In sintesi, con tale atto non si deve contestare la
residenza anagrafica ma la dimora abituale del soggetto passivo,
andando così procedendo verso la nuova IMU che individua appunto
l'abitazione principale nel luogo di residenza anagrafica e di
dimora abituale e ciò anche al fine di non limitare i diritti
costituzionali, che lasciano al cittadino la più ampia libertà
di scelta.
295. Vorrei chiarimenti in merito
alla concessione di fabbricati in comodato d'uso gratuito:se il
regolamento comunale non prevede il comodato il contribuente può
fare dichiarazione di concessione in comodato ai genitori e
quindi avere agevolazioni prima casa? A me sembra di no ma
vorrei conferma.
Risposta: La regolamentazione del
comodato è una facoltà e non un obbligo, come si evince
chiaramente dalla lettura dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97.
Ne consegue che nel caso descritto alcuna agevolazione compete
al comodante soggetto passivo.
296. Chiedo se un avviso di
accertamento ICI comprensivo di imposta, sanzione e interessi
può essere pagato utilizzando il modello F24 (utilizzando i
codici sanzione e interessi senza barrare la casella del
ravvedimento) e se sussistono le condizione essere compensato a
credito di un tributo erariale. Se tale modalità è consentita, è
per legge o deve essere prevista con un atto
dell'Amministrazione?
Risposta: Inizialmente si pensava
che il pagamento mediante F24 dovesse essere utilizzato solo per
il versamento dello acconto e del saldo, tanto che a tal fine le
date di versamento sono state fissate al giorno 16 dei mesi di
giugno e dicembre. Tuttavia, per sola prassi, molti contribuenti
stanno utilizzando detto sistema anche per il pagamento degli
accertamenti. Io ritengo che tale sistema sia corretto ma alla
condizione che il versamento così completo sia effettuato entro
il termine per ricorrere e ciò anche compensando l'ICI con
crediti di tributi erariali, purché detti importi risultino
effettivamente accreditati al Comune. Di contro, il Comune
procederà in forma coattiva al recupero del credito descritto in
tali accertamenti. In conclusione, tale procedimento non sembra
negativo per il Comune.
297. Avrei bisogno di un
chiarimento in merito all'imposizione ICI di un campo da golf
gestito da una società. Il Comune è proprietario dell'area su
cui sorge il campo da golf, ed è intenzionato a locarlo ad una
società con un semplice contratto di locazione. A mio parere
l'ICI non deve essere versata in base all.art. 4 comma 1 del
D.Lgs.504/92. Ma nel caso in cui invece si intenda dare in
concessione il campo da golf l'ICI dovrà essere versata? Ed il
calcolo dovrà essere effettuato in base all'area edificabile ed
agli immobili classificati nella categoria D6?
Risposta: Un soggetto non può
procedere alla costruzione di un immobile su suolo altrui se non
in forza del diritto di superficie. Ora, trattandosi fiscalmente
l'impianto di Golf un fabbricato, il Comune concederà tale
diritto di superficie mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in cambio di un importo e per una durata
determinata liberamente fra le parti e la società procederà al
relativo accatastamento corrispondendo dalla data di
accatastamento l'ICI sulla base della r.c. di che sarà
autoattribuita mediante DOCFA a detto fabbricato.
298. Qualora Il curatore
fallimentare non provveda nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni in materia, al pagamento dell'Ici dovuta a seguito
del decreto di trasferimento del Tribunale, per gli immobili di
proprietà del soggetto fallito, il Comune può accertarlo?
Oppure, cosa deve fare il Comune
per recuperare l'ICI di Sua spettanza, nel presente caso?
Risposta: secondo giurisprudenza
il versamento dell'ICI per il periodo fallimentare deve essere
fatto entro 90 giorni dalla riscossone del prezzo di vendita e
non dalla data del decreto di aggiudicazione. Se il versamento
avviene oltre detto termine il fallito risponde della sanzione
del 30 per cento. Sarà poi il Tribunale a rivalersi nei
confronti del curatore.
299.
Questo Comune ha realizzato la piazzola
ecologica su di un’area privata individuata nel Piano
Regolatore come “area di attrezzature tecnologiche”.
La pratica di acquisizione dell’area non è mai
stata perfezionata malgrado la realizzazione della piazzola e il
suo funzionamento.
L’amministrazione vorrebbe definire la pratica
liquidando al proprietario una somma consistente di cui solo una
parte prevista a bilancio.
Il proprietario non ha mai provveduto al
versamento dell’imposta ICI essendo il terreno parte “area di
attrezzature tecnologiche” e parte “zona boschiva”.
Per quanto premesso, le sottopongo i seguenti
quesiti?
a) il proprietario deve corrispondere l’ICI in
quanto il terreno è oggetto del presente esproprio?
b) Se soggetta ad imposta, il Comune può
recuperare l’imposta per omessa denuncia e versamento a partire
dall’anno 2005 utilizzando il valore che verrà definito in sede
di esproprio?
c) per la quantificazione del valore di
indennizzo, bisogna far riferimento a dei parametri come ad
esempio il valore “minimo” ICI delle zone limitrofe che nel caso
in esame, essendo agricole-boschive, non sono disponibili in
quanto esenti?
Risposta: Secondo costante giurisprudenza le aree
oggetto di esproprio sono assoggettate ad ICI in capo al
soggetto passivo fino a quando non sia avvenuto il trasferimento
al Comune. Tale linea consolidata è ultimamente contestata da
alcune CT che ritengono che il ritardo imputabile al Comune
determini la non assoggettabilità dello espropriato (tesi che
non condivido).In tale ipotesi la base imponibile è almeno pari
alla indennità di esproprio (articolo 7 dello articolo 37 del
DPR 327/01). Il valore di indennizzo, dopo la pronuncia della
Corte Costituzionale, è ora pari al valore venale. Come detto
in precedenza suggerisco di quantificare l'ICI sulla base dello
importo della indennità di esproprio.
In conclusione, ritengo che tali aree siano da
assoggettare ad ici sulla base della indennità di esproprio,
come del resto si evince dalla lettera b) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504792, fino a quando la proprietà di essa non passi
formalmente al Comune.
300. Il ministero per i beni e le
attività culturali ha riconosciuto nell'interesse storico
artistico un palazzo signorile di origine cinquecentesca con
annesse le pertinenze. Ai fini ici questi immobili come vanno
trattati?
Risposta: Da tale data si applica la r.c. della classe abitativa
più bassa presente per il Vs Comune, in luogo della r.c. del
fabbricato. Di regola è la classe A5 oppure A6. Moltiplicate i
vani catastali per tale r.c. capitalizzata ed aumentate il
risultato del 5 per cento. Nel caso non vi siano vani catastali
dovete dividere la superficie catastale per 16 ed arrotondare il
risultato al mezzo vano.
301. Fabbricato in oggetto,
è adibito ad abitazione principale di due coniugi in regime di
comunione dei beni (sulla visura catastale non sono specificate
le percentuali di possesso, ma solo la comunione dei beni).
Nell'anno 2002, a seguito di
separazione, la moglie va ad abitare in un'altro comune (la
moglie è anche proprietaria per il 33,33% di altro immobile
sito nel comune di …., ma è non vi abita perché affittato).
Il marito rimane nell'abitazione
coniugale. In data 04/04/2007, c'è la sentenza di divorzio del
tribunale di ….
IL 23/02/2008 il marito
divorziato si risposa e continua ad abitare nell'ex abitazione
coniugale di …. con la nuova moglie. Tuttora sulla visura
catastale è indicata la comunione dei beni dei due ex coniugi.
Ai fini ICI, la Sig.ra divorziata
non ha mai pagato l'imposta sull'ex abitazione coniugale, perchè
la versava tutta il marito......
Secondo me, la sig.ra divorziata
aveva diritto all'esenzione ici fino alla data del provvedimento
di divorzio, in quanto non assegnataria della casa coniugale e
non titolare di diritto di proprietà su altro immobile adibito
ad abitazione principale nel comune di ubicazione
dell'abitazione coniugale. (art. 6 comma 3bis del D.LGS.VO
504/92.)
Quindi dal 05/04/2007 lei doveva
pagare la sua quota del 50% sull'ex abitazione coniugale, e
quindi accerto l'omesso pagamento.
O secondo lei , vale la data in
cui si è risposato l'ex marito....? Lei cosa ne pensa ?
Risposta: Il comma 3bis dello
articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 non trova più applicazione in tale
ipotesi. Se, quindi, tale quota non risulta formalmente ceduta,
l'ex moglie deve continuare a pagare l'ICI.
302. E' ancora applicabile la
riduzione delle sanzioni ad un ottavo in caso di accertamento
ICI che sfocia in adesione del contribuente ? La violazione
riguarda gli anni dal 2006 al 2009. (se non erro a febbraio 2011
una norma riportava ad 1/4 le sanzioni, ma non mi è chiara la
questione).
Risposta: Per il combinato disposto dello
articolo 5, comma 1 bis e articolo 2 comma 3 del
D.Lgs.n. 218/97 la sanzione è aumentata da 1/8 ad 1/6 per le
infrazioni compiute dal primo febbraio 2011 e ciò in seguito
alla modificazioni apportate dall'articolo
1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 . .
Articolo 5
Avvio del procedimento.
1. L'ufficio invia al
contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta
suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della
comparizione per definire l'accertamento con adesione.
c) le maggiori imposte, ritenute,
contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione
agevolata di cui al comma 1-bis (1);
d) i motivi che hanno dato luogo
alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e
contributi di cui alla lettera c) (2).
1-bis. Il contribuente puo'
prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1
mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle
somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che
deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del
numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza
dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza
dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' (3).
1-ter. Il pagamento delle somme dovute
indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato
con le modalita' di cui all'articolo
8, senza prestazione delle garanzie
ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio
legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima
rata (4).
1-quater. In caso di mancato pagamento
delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (5).
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si
applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di
constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1,
per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento
alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni
indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione
degli accertamenti di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (6).
[2. La richiesta di chiarimenti inviata al
contribuente ai sensi dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154,
riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e
volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi,
costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale
definizione dell'accertamento con adesione.] (7)
[3. Fino all'entrata in funzione
dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte
dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente
riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi
in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui
al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a
partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli
54 e
55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.] (8)
(1) Lettera inserita dall'articolo
27, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(2) Lettera inserita dall'articolo
27, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(3) Comma inserito dall'articolo
27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(4) Comma inserito dall'articolo
27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(5) Comma inserito dall'articolo
27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(6) Comma inserito dall'articolo
27, comma 1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(7) Comma abrogato dall'articolo
27, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
(8) Comma abrogato dall'articolo
27, comma 1, lettera c), del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
TITOLO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
CAPO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 3
Definizione degli accertamenti
nelle altre imposte indirette.
1. La definizione ha effetto per tutti i
tributi di cui all'articolo
1, comma 2, dovuti dal contribuente,
relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto,
denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto
limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni
parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello
stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene più
disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro
intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se
soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di
definizione come se fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione,
le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si
applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla
legge (1).
4. L'accertamento definito con
adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio.
(1) Comma modificato dall'articolo
1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220
, a decorrere dal 1° febbraio 2011.
303. Un agricoltore cede delle
aree agricole a due soggetti in comproprietà. Oltre all'area
cede anche della volumetria eccedente quella utilizzata per la
costruzione tanti anni fa della sua casa. Mi chiedo se non è
strano ed è ravvisabile una possibile imponibilità ICI sui
volumi, visto che sui terreni agricoli si può costruire solo ai
fini agricoli (non so con che indici o vincoli) e pertanto
cedere anche volumetria eccedente mi sembra assai particolare.
Risposta: In sintesi, ciò
determina un aumento del valore delle aree cedute. Caso mai è
dubbia la legittimità di tale cessione di volumetria.
304. Ho guardato la banca dati
del suo sito, ma mi serve una parola conclusiva sulla efficacia
della rendita catastale attribuita ad un fabbricato di
categoria D non con Docfa ma direttamente dal Catasto. In questo
caso le schede presentate negli anni '70 sono in atti nel 2009.
La rendita è inferiore rispetto al valore catastale. Questa a
mio avviso va in vigore dall'anno successivo, ma le ultime
sentenze della cassazione prevedono il rimborso della differenza
a favore della ditta. Me lo conferma o c'è la possibilità di
evitare tale rimborso ? Ci sono state altre sentenze in merito ?
Risposta: Le ultime sentenze
della Cassazione affermano che nel bene o nel male la r.c.
retroagisce in luogo del valore contabile, con conseguente
azione di recupero o di rimborso. Poiché l'ultima è sentenza è
delle Sezioni Unite non credo che vi sarà in futuro un
cambiamento di rotta:
Cassazione Sezioni Unite, sentenza 3160/2011, ICI
fabbricati D ed articolo 74 della legge 342/00.
a)
anche per i fabbricati del Gruppo D la r.c. ha
efficacia retroattiva, con conseguente azione di recupero o
diritto rimborso rispetto all’ICI versata con il criterio
contabile (n.d.r. le sezioni Unite
della Cassazione sembrano aver posto fine alla querelle
stabilendo, in contrasto con l’interpretazione ministeriale, che
anche per i fabbricati D il valore contabile ha valore di r.c.
presunta, con la conseguenza che la r.c. assume carattere
retroattivo, nel bene e nel male).
b) l'articolo 74,
legge 342/2000, secondo cui le rendite
hanno efficacia a partire dalla loro notificazione, ha solo la
funzione di stabilire la data a decorrere dalla quale le tariffe
catastali possono essere applicate nei procedimenti tributari.
Una volta notificata, dunque, la rendita potrà essere utilizzata
anche per il passato.
305.
Un imprenditore agricolo, costruisce o amplia una
cantina interrata, ad uso vinificazione.
L'intervento rientra fra quelli previsti dal DPR 380/2011, art.
3, lett. e) "costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti..." . E'
dovuta l'ICI durante l'attività edificatoria, trattandosi di
cantina interrata?
Risposta: Le norme di esenzioni vanno
interpretate in modo letterale, così che durante la costruzione
dello edificio rurale l'area di sedime va normalmente
assoggettata.
306. Il Comune di ….. ha notificato degli avvisi di
accertamento I.C.I. (anni 2009-2010) ad una Cooperativa edilizia
a proprietà indivisa, in quanto la stessa risulta proprietaria
di n. 03 unità immobiliari (A/2-C/6-C/6). La Cooperativa chiede
l'annullamento degli stessi a seguito stipula di "atto di
assegnazione in godimento", allegato a favore di un
socio.
L'atto di assegnazione è datato 15/05/2009. Il socio ha preso
residenza nel Comune di Erbusco in data 12/11/2009.
Si chiede pertanto:
- l'atto di assegnazione in godimento di alloggio a titolo
oneroso, è equiparabile ai fini ICI al verbale di
assegnazione gratuita, di norma utilizzato in caso di
assegnazione di alloggio ai soci di cooperativa?
- il socio ha preso residenza nel Comune in data 12/11/2009. E'
corretto chiedere l'ICI al socio per i mesi da maggio (data di
assegnazione) a ottobre 2009?
Risposta: Se trattasi di cooperativa a proprietà
indivisa essa e non il socio è da considerarsi soggetto
passivo. Tali immobili, se assegnati a soci che li utilizzano
come abitazione principale, godono dello stesso trattamento
previsto per l'abitazione principale, così che va applicata la
detrazione fino a tutto il 2007, come previsto dal comma 4 dello
articolo 8 del D.Lgs.n.504/92 e dal 2008 l'esenzione, come
previsto dallo articolo 1 del DL 93/08 convertito dalla legge
126/08.
Se invece trattasi di cooperativa a proprietà
divisa la cooperativa non gode di alcuna agevolazione e cessa di
essere soggetto passivo solo con la stipula dell'atto notarile
di vendita.
307.
Contribuenti proprietari di una
casa al 50%, nel 2006 si separano, la moglie con il figlio vanno
via rimane solo lui. La moglie non abitando può usufruire
dell’aliquota di 1° casa + la detrazione?.
Risposta: Il problema è stato
risolto solo dal 2008 dal comma 3bis dello articolo 6 del
D.Lgs.n.504/92:
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per
l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo
8, commi 2 e 2-bis, calcolate
in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).
Se, quindi, la moglie va a vivere
fuori dal Comune di ….. oppure anche nel Comune ma in immobile
di non sua proprietà è esente dal 2008, ma in precedenza è
normalmente assoggettata senza agevolazione come immobile
diverso. Di contro, è normalmente assoggettata anche dal 2008.
308.
una società in possesso di una
pompa di benzina accatastata nel 2000 in categoria E3 con
rendita di 1973 euro, non paga imposta in quanto afferma che la
pompa di benzina è esente ( è corretto?) e il locale annesso è
di soli 25 m quindi considerato pertinenza e di conseguenza
secondo la ditta esente pure il fabbricato, è corretto?
Risposta: Di regola i
distributori di carburante vanno accatastati nella categoria D,
salvo che il distributore sia costituito da materiale precario.
In senso conforme vedasi la circolare n. 4 del 2006. Alla luce
di ciò il Comune potrebbe chiedere al Catasto se sia corretto o
meno l'attuale accatastamento, e ciò ai sensi del comma 58 dello
articolo 3 della legge 662/96.
309.
Gli immobili posseduti dalla Guardia di Finanza (speciale Corpo
> militare di Polizia) e concessi in locazione (alloggi
militari) ai propri > appartenenti al Corpo, pagano l'ICI?
Risposta: Certamente si, poiché non possono essere né abitazione
principale, non essendo questa l'abitazione principale del
soggetto passivo, né esenti sia perché la locazione riveste
carattere commerciale sia perché l'uso non è del soggetto
passivo. Sussistono più ragioni (ne basterebbe una sola) per
rigettare la tesi della esenzione.
310. Il mio Comune ha deliberato
i valori minimi delle aree edificabili per l’anno 2006;
successivamente per l’anno 2007 e 2008 non ha più adottato alcun
provvedimento.
Nel 2009 ha adottato un nuovo
provvedimento, con nuovi valori.
Il problema che mi si presente
ora è questo:
- Per gli anni 2007 e
2008 restano automaticamente prorogati i valori del 2006 oppure
per tali anni semplicemente non esistono valori comunali di
riferimento?
La questione è per il Comune
fondamentale, in quanto se si ritengono prorogati i valori non
può procede ad alcun recupero, mentre in caso contrario si, con
evidente beneficio per le casse comunali.
Personalmente non riterrei tale
delibera una delibera tariffaria, quindi soggetta a proroga nel
caso non venga adotta un provvedimento nuovo.
Risposta: Secondo la dottrina
tali deliberazione hanno valore di tariffa o di prezzi pubblici,
così che detti valori, in assenza di revoca, mantengono
efficacia a tempo indeterminato. Tuttavia, essendo valori minimi
il Comune potrà disconoscerli in presenza di atti pubblici o
privati dai quali si evincano prezzi maggiori.
311.
Oggetto: Richiesta parere Obbligo versamento ICI
aree fabbricabili (mappali separati) privi di volumetria
In riferimento a quanto in oggetto, visto il
regolamento ICI all'art. 4 " Art.4
Definizione di
fabbricati e aree"
1. Ai fini dell’imposta di cui al precedente
articolo 1:
A)Per fabbricato si intende l’unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l’area occupata
dalla costruzione o quella che ne costituisce
pertinenza: il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all’imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in
cui è comunque utilizzato;
B)Per area fabbricabile si intende l’area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero
in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Un'area e'
da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni
posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli a titolo professionale,
purché dai medesimi condotti, sui quali persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Nel caso di comunione tale
condizione si considera soddisfatta, nei
confronti dei soli contitolari aventi la
qualifica di imprenditori agricoli professionali.
A tal fine è imprenditore agricolo
professionale (IAP) colui il quale, in possesso
di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell’art.5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di
cui all’art, 2135 del cc, direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di
lavoro complessivo e che ricavi dalle attività
medesime almeno il cinquanta per cento
del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse
equiparati, le indennità e le somme percepite per
l’espletamento di cariche pubbliche,
ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel
settore agricolo, sono escluse dal
computo del reddito globale da lavoro e sono
soddisfatte le altre condizioni poste
dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 446
del 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, fermo restando la tassazione
completa delle quote possedute dagli altri
contitolari non qualificati. Il Comune è tenuto a
comunicare al contribuente il
divenire dell’edificabilità del suolo posseduto,
mediante notifica a mezzo del servizio
postale. Il responsabile del settore tecnico su
richiesta del contribuente attesta se
un’area è fabbricabile in base ai criteri di cui
sopra."
Si richiede se sia legittimo emettere un avviso
di accertamento ICI in ordine ad area in zona fabbricabile priva
di volumetria. La dichiarazione è firmata da tecnico incaricato
ed è verificata con l'ufficio urbanistica sulla base di recenti
titoli abilitativi.
Grazie, Elda Ufficio Tributi
Risposta: Come si evince dalla lettura della
lettera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92, l'edificabilità
fiscale è dettata dalla previsione degli strumenti urbanistici,
così che le aree che secondo detti strumenti sono inserite in
zone edificabili vanno assoggettate, incidendo la carenza anche
totale di edificare sul valore ma non sulla natura edificabile
delle stesse. Peraltro, si fa rilevare che il possessore
potrebbe rimediare a tale carenza attraverso l'istituto della
cessione di volumetria. In senso conforme si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15320 del 2000
che ha ritenuto assoggettabile ad INVIM come area edificabile
un'area che aveva utilizzato integralmente il limite di
cubatura:
In tema di in.v.im. straordinaria, l'inserimento
di un terreno in una zona per la quale lo strumento urbanistico
prevede una destinazione edificatoria, anche se subordinata
all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, è
condizione sufficiente ad escludere il ricorso al cosiddetto
criterio di valutazione automatica di cui all'art. 52 d.P.R. 26
aprile 1986 n. 131. Pertanto, per la determinazione
dell'imponibile ai fini dell'in.v.im. straordinaria,
legittimamente l'ufficio tributario procede all'accertamento di
valore nei termini previsti dall'art. 51 del medesimo d.P.R. n.
131 del 1986, applicabile in materia di in.v.im. in forza del
richiamo di cui all'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.
Cassazione civile,
sez. trib., 29/11/2000, n. 15320
Ancora la Cassazione, per una questione analoga,
con sentenza n. 16729/10 proprio ai fini ICI ha affermato che
l' assenza piano particolareggiato od anche l' impossibilità di
effettiva costruzione sono irrilevanti ai fini del presente
assoggettamento.
L'art. 11-quattordecies, comma 16, del D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito nella L. n. 248/2005,
stabilisce che la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, deve interpretarsi nel senso
che un'area è da considerare comunque edificabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dalla adozione di
strumenti attuativi del medesimo. Il valore interpretativo, e
dunque retroattivo, della citata disposizione è stato confermato
dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 25506 del
30 novembre 2006. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge
denunciata.
Si conclude, quindi, ritenendo obbligatoria
l'emissione degli atti di accertamento a recupero.
312. Le invio la presente per
chiederle se un’Area Edificabile è posseduta al 50% da due
persone di cui una e coltivatore diretto e coltiva tutto l’area;
in che modo versa l’ici l’altro possessore??
NB Specifico che il possessore
“non coltivatore diretto” ha stipulato un contatto d’affitto al
suo comproprietario.
RISPOSTA: pur in presenza di una
sentenza della Cassazione che in tale ipotesi assoggetta il
contitolare non IAP sulla base del RD in luogo del valore venale
dell'area edificabile (sentenza n. 15566 del 2010), il carattere
soggettivo dell'ICI e la carenza del requisito di conduzione
diretta da parte del singolo soggetto passivo mi induce a
ritenere che costui debba essere normalmente assoggettato ad ICI
in base al valore venale del terreno.
Pur essendo probabilmente dura la
battaglia diretta a detto assoggettamento, consiglio di non
aderire a tale tesi e di emettere nei suoi confronti gli atti
di recupero, così motivati (carenza del requisito della
condizione diretta).
Riporto qui sotto le massime
contrapposte ricavabili da due sentenze della Cassazione.
Tributi locali - Imposta comunale
immobili (Ici) - Terreni edificabili - Natura agricola ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lg. n. 504 del 1992 -
Conduzione da parte di uno dei comproprietari - Estensione della
stessa natura agli altri - Configurabilità - Fondamento
In tema di i.c.i., l'art. 2,
comma 1, lett. b), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, nel
considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di
utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e
condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9
(coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce
ad una situazione incompatibile con la possibilità dello
sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo, e
pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui
persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei
comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario
coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non
esercitano sul fondo l'attività agricola.
Cassazione civile,
sez. trib., 30/06/2010, n. 15566
Cassazione n. 15516/010: ICI il
pensionato coltivatore diretto non ha diritto agevolazioni sui
terreni.
Tale sentenza è in linea con
precedente giurisprudenza della Cassazione e della Corte
Costituzionale, alla luce della precisazione fornita dallo
articolo 58 del D.Lgs.n.446/97.
313. spero possa fornirmi il
Suo autorevole parere in merito ad una richiesta di
iconoscimento della ruralità fiscale che mi è stata formulata
da un contribuente che svolge l'attività di allevamento polli in
un capannone classificato D/10. Tale attività di allevamento da
ciò che mi risulta non è correlata ad un attività agricola, il
contribuente infatti acquista i polli che alleva e che
successivamente rivende. Alla luce del fatto che ai fini del
riconoscimento della ruralità fiscale il D.L. 557/1993 fa
riferimento all'articolo 2135 del c.c. e non più alle attività
agricole rientranti nel reddito agrario di cui all'art. 32 del
TUIR, posso - secondo Lei - riconoscere la fiscalità rurale, e
quindi l'esenzione ICI per detto capannone ( censito D/ 10)?
Risposta: Se costui dimostra di essere iscritto nel registro
delle imprese agricole ha diritto alla esenzione, a nulla
rilevando se il reddito prodotta è da considerarsi agrario o
d'impresa, come del resto più volte ribadito dalla Cassazione.
In sintesi, allo stato attuale della giurisprudenza
consolidata della Cassazione, l'esenzione sembrerebbe
sussistere.
314. Domanda: L'area edificabile
di circa 2000 mq retrostante il fabbricato (laboratorio +
piccola parte appartamento) situato sul mappale 146
dell'immagine allegata (zona evidenziata in azzurro) deve
essere, a suo parere, considerata pertinenza o può essere
tassata come area edificabile. Dall'ortofoto pare essere prato
incolto, non piantumato e non piastrellato.
E' stato effettuato un
sopralluogo esterno ma l'area è visibile solo in piccola parte e
pare essere non piantumata ne piastrellata. Si consideri che il
laboratorio non è utilizzato (dichiarato vuoto ai fini TARSU) e
solo l'appartamento è abitato.
Il contribuente aveva dichiarato
nel 1993 area edificabile tutto il mappale poi nel 1998
terminato il fabbricato ha dichiarato e pagato solo sul
fabbricato.
Risposta: La più recente
giurisprudenza della Cassazione ritiene assoggettabili le aree
edificabili seppur pertinenziali di fabbricati, salvo sia in
concreto cristalizzata la capacità edificatoria. In
considerazione della documentazione allegata ritengo che detta
area sia normalmente assoggettabile ad ICI.
Cassazione n. 22129/010: ICI area
edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è
giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro
tipo), non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica
funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto
che impone la tassazione in ragione della reale natura del
cespite" :
"la simulazione intesa non in
senso tecnico negoziale ma come rappresentazione di una
apparenza di fatto) di un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un risparmio fiscale
va ... inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di
diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi,
si è statuito: "perchè un'area fabbricabile perda il
(plus)valore costituito ... dalla edificabilità, occorre che
intervenga
una aggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto
e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in
un
mero collegamento materiale
rimovibile ad libitum".
315. Premesso che nei mesi scorsi
è stata notificata ad alcuni contribuenti una variazione della
rendita catastale con il passaggio di tutti gli alloggi del
condominio da categoria A/3 ad A/2 (senza alcuna modifica
strutturale), vorrei avere un Suo parere in merito alla
decorrenza di tale rendita.
Risposta: La nuova r.c., in
sostituzione di quella in precedenza attribuita perché errata,
ha efficacia dal 1° giugno 2006. Gli atti di recupero così
motivati si ritiene non debbano prevedere sanzioni, potendo
essere ricondotto l'evento descritto allo errore scusabile.
316. Un Comune, esaminando alcuni
volantini pubblicitari ed approfondendo sul sito internet
richiamato, ha scoperto l'esistenza di una palestra all'interno
di un'abitazione principale (classata come C02, pertinenza
dell'abitazione ed esente ICI). Mi chiedono: la constatazione
della difformità del classamento è subordinata ad un sopralluogo
della Polizia locale, ovvero dell'Ufficio tecnico, oppure, con
gli elementi in possesso, è possibile inviare una lettera ai
sensi dell'art. 1, comma 336, della legge finanziaria 2005?
I proprietari, interpellati, sostengono che sia un circolo
privato (che, mi pare, non abbia nessuna valenza ai fini della
destinazione catastale).
Risposta: La categoria catastale
dipende dalle caratteristiche tecniche e dalla destinazione
catastale dello immobile. La situazione descritta, non rilevante
per il cambio di categoria, è invece rilevante sia per l'ICI,
perchè tale utilizzazione fa venir meno l'esenzione non potendo
detto locale essere considerata pertinenza della abitazione
principale sia per la TARSU per la quale deve trovare
applicazione la tariffa prevista per le palestre. Vanno, quindi,
emessi, sulla base di tale motivazione gli atti di recupero.
317.Abbiamo questa situazione:
coniugi proprietari al 50% dell’abitazione, il marito è
residente la moglie no, il marito è deceduto, la proprietà
dell’immobile passa comunque al 100% alla moglie come coniuge
superstite anche se non residente? La moglie ha acquisito la
residenza successivamente al decesso del marito, nel frattempo
chi è il soggetto ici la moglie o tutti gli eredi del deceduto?
E dopo la richiesta di residenza?
Risposta: Tale diritto di
abitazione, ai sensi dello articolo 540 cc, non è applicabile
nel caso in esame, posto che la vedova non abitava al momento
della morte l'immobile. La vedova, se il de cuius è morto senza
testamento, diviene dal momento della morte del de cuius
proprietaria per l'83,33 per cento (50 per cento già detenuto +
33,33 pari ai 2/3), mentre gli altri eredi (genitori del de
cuius divengono proprietari per 1/3 del 50 per cento posseduto
dal defunto figlio. La vedova sarà esente solo dalla data di
acquisizione della residenza anagrafica (dal 2008, mentre per
prima del 2008 dalla detrazione), mentre i genitori saranno
normalmente assoggettati, come chiarito per i contitolari della
abitazione principale non utilizzatori dalla Risoluzione 12 del
2008, punto 2 penultimo capoverso.
318. L’art. 36, comma 2 del D.L.
223/2006, Legge 248/2006 (“Edificabilità dell’area in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della Regione e
dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo) è stato
recepito nel ns regolamento ICI solamente in data 27.12.2007 e
valevole, pertanto, solamente dal 01.01.2008.
Fino al 31.12.2007, in ordine
alle aree fabbricabili, il ns Regolamento ICI recitava così:
“Per area fabbricabile si intende
l’area con possibilità legali ed effettive di edificazione
secondo i criteri previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”
Un contribuente chiede
l’applicazione dell’ICI sulle aree fabbricabili a partire
solamente dal 2008, data di modifica del ns Regolamento, mentre
noi riteniamo corretto accertare l’omessa dichiarazione e
versamento dal 2005. Le chiediamo un parere in merito
Risposta: L'obbligazione
tributaria è regolata dalla legge dello Stato ed i regolamenti
comunali non hanno alcun potere in materia, salvo per le parti
espressamente consentite dalla legge stessa. Ne consegue che le
disposizioni di legge citate hanno efficacia retroattiva, avendo
la norma valore di interpretazuione autentica, come affermato
dalla Corte Costituzionale con la sentenza 41 del 2008.
È manifestamente infondata la
q.l.c. dell'art. 36 comma 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv.,
con modificazioni, in l. 4 agosto 2006 n. 248, censurato, in
riferimento agli art. 3 e 53 cost., nonché ai principi di
ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento
dei cittadini nella certezza giuridica, in quanto
stabilisce, con efficacia retroattiva che un'area è da
considerare fabbricabile, ai fini dell'i.c.i. "se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo",
così incidendo sulla precedente definizione di area fabbricabile
rilevante ai fini dell'i.c.i. contenuta nell'art. 2 comma 1,
lett. b), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504. Infatti, la
disposizione censurata, pur non autoqualificandosi come norma di
interpretazione autentica dell'art. 2 comma 1, lett. b), d.lg.
n. 504 del 1992, ma avendo tale efficacia - ed essendo quindi
idonea ad abrogare la disposizione di cui all'art. 1 l. 27
luglio 2002 n. 212, che consente l'adozione di norme
interpretative in materia tributaria solo in casi eccezionali e
con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica - si limita ad attribuire alla
disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi
nell'area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto
tale profilo, non può ritenersi irragionevole.
Corte
costituzionale, 27/02/2008, n. 41
319. Proprietaria di un immobile
avuto in eredità dai genitori al 50% con il fratello. Unico
immobile posseduto, abitato dal fratello, mentre la richiedente
abita in un altro immobile non di proprietà. La richiedente
chiede l'esenzione dal pagamento ICI in quanto unica casa
posseduta anche se non abitata."
Secondo me ciò non è possibile,
ma gradirei il suo parere.
Risposta: Secondo la norma
l'abitazione principale è il luogo di residenza anagrafica del
soggetto passivo. Ne consegue che il contitolare della
abitazione principale che non vi abita è normalmente
assoggettato ad ICI. In tal senso si è espresso il Ministero
delle Finanze con la risoluzione n. 12 del 2008, punto 2
penultimo capoverso, ove si legge:
Ciò comporta che se l'immobile è:
·
adibito ad abitazione principale da più soggetti
passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi;
·
di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di
essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua
ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.
Pertanto, a mero titolo
esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50%; B
per il 30% e C per il 20%, ma esso è stato adibito ad abitazione
principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto
all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve
versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di
possesso.
320. Con la presente si chiede se
è corretto applicare nella situazione di più violazioni inerenti
lo stesso tributo comunale – nello specifico per L’ICI –la
sanzione per la violazione più grave ( e non il cumulo delle
sanzioni).
Risposta: Se si riferisce al
cumulo giuridico, la Cassazione ritiene che per l'ICI non debba
trovare applicazione:
Cassazione, sentenza n. 932/09:
ICI. omessa dichiarazione di un solo cespite: sanzione di omessa
denuncia, finché la dichiarazione non è stata presentata (cumulo
materiale)
Corte di
Cassazione nella
sentenza n. 8849 del 14 aprile 2010:
ICI: sanzione omessa denuncia ogni anno (cumulo materiale).
L’assenza di dichiarazione ICI ogni annualità di
imposta comporta la reiterazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento del tributo dovuto. Tale
sentenza risulta perfettamente in linea con la pronuncia della
stessa Cassazione n. 932 del 16 gennaio 2009.
321. Una
ditta che gestisce una cava. Ha di proprietà degli immobili di
categoria D08.
Devono pagare l'ICI o godono di qualche esenzione?
Risposta: Non vi è alcuna esenzione se il fabbricato è
accatastato. La questione controversa riguarda invece gli
impianti non accatastati, che sono da escludersi se hanno
carattere precario non stabile.
322. una società ha installato
sul capannone di proprietà (immobile di cat D a valori
contabili) un impianto fotovoltaico di 19,74 KW di potenza
per soddisfare le necessità energetiche proprie, con "scambio
sul posto". La Risoluzione 3/2008 dell'Agenzia del Territorio
dice che gli impianti di produzione di modesta potenza destinati
prevalentemente a consumi domestici sono pertinenze. Si può
ritenere che dato che l'impianto in questione soddisfa le sole
esigenze dell'attività sia di pertinenza e quindi non rilevante
ai fini ici?
Risposta: A mio avviso detto
impianto, in quanto pertinenza del fabbricato, comporta la
variazione della r.c. del medesimo. Nel caso non vi provveda
spontaneamente il possessore va ordinata la variazione catastale
ai sensi del comma 336 dello articolo 1 della legge 311/04, così
che sarà rivista la r.c. del D.
323. Abbiamo accertato un
contribuente che nell'anno 2009 acquista una un'area
fabbricabile con sovrastante fabbricato in costruzione /F3)
tanto che nel rogito si legge "si precisa che la porzione
immobiliare in oggetto è trasferita in corso di costruzione,
priva di impianti, infissi interni ed esterni, intonaci,
pavimenti e rivestimenti e pertanto sarà costituito da....ecc.
ecc." Nell'accertamento il comune ha applicato il valore venale
in comune commercio derivante dal rogito. Il contribuente
contesta tale valore in quanto sostiene che è comprensivo del
costo di costruzione del fabbricato pertanto si tratta di un
valore "gonfiato" . Per raggiungere il giusto valore dell'area
occorre decurtare il valore del costruendo fabbricato. Noi
sosteniamo che il valore dell'area fabbricabile in quel momento
è quello dichiarato nel rogito comprensivo anche del valore del
fabbricato in costruzione. Quale è la tesi giusta? quella del
contribuente (e quindi dobbiamo togliere il valore del
fabbricato in costruzione) oppure quella dell'ufficio che
sostiene che il valore dell'area in quel momento è comprensivo
del valore del fabbricato.
Risposta: Ha ragione, purtroppo, il contribuente, poiché la base
imponibile è costituita in questo caso dal valore dell'area di
sedime, senza computare i costi di costruzione. Infatti, il
comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 così dispone:
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
In conclusione, il valore di rogito deve essere diminuito dei
costi di costruzione sostenuti fino al momento del rogito.
324. Il nostro Comune ha adottato
il nuovo strumento urbanistico (PGT) con il quale alcune aree
sono state considerate non più fabbricabili ma agricole. Da
quando deve essere considerata la nuova natura dell’immobile?
L’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 stabilisce che il valore
delle aree è costituito da quello in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, ma nel nostro caso cambia la
natura dell’immobile (da area fabbricabile a terreno agricolo)
quindi è corretto considerare l’imponibile sulla base del
reddito dominicale dalla data dell’adozione del nuovo strumento
urbanistico?
In attesa di cortese riscontro
colgo l’occasione di porgerle i migliori saluti.
Risposta: Il riferimento al primo
gennaio riguarda il valore, mentre la rilevanza oggettiva nel
caso descritto ha riguardo alla data di adozione dello strumento
urbanistico. Nel bene o nel male le aree divengono inedificabili
o edificabili dalla data di adozione del PGT. In sintesi, salvo
che codesto Comune non abbia previsto il rimborso per le aree
divenute inedificabili le stesse dovranno essere assoggettate ad
ICI sulla base del valore al 1° gennaio e sino alla data di
adozione del PGT.
325. La presente per chiederLe se
con l’approvazione (nel 2012) del prossimo bilancio è possibile
apportare delle modifiche al Regolamento ICI, nella fattispecie
vorrei sapere se possiamo limitare ad UNA le pertinenze
dell’abitazione principale (C/2-C/6-C/7) e che si ritiene
pertinenza se fisicamente adiacente all’abitazione principale.
Se l’immobile si trova in un’altra via NON viene considerata
pertinenza.
Risposta: Salvo che non sia
anticipata l'IMU, tale modifica regolamentare risulterebbe
illegittima, per violazione del comma 7 dello articolo 1 del DL
93/08 che vieta l'aumento della pressione fiscale, anche
attraverso a modifiche regolamentari peggiorative (Vedi anche
parere Corte dei Conti).
326. L’art. 11 – quaterdecies,
comma 16 del DL 203/05 convertito nella L. 248/2005 interpreta
la disposizione dell’art. 2 comma 1 lettera b del 504/1992
stabilendo che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile
se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
Premetto che il Comune di …..ha
approvato il PGT e non ha più il PRG.
L’ufficio tecnico del mio Ente
asserisce che in base all’art. 8 comma 3 della legge Regionale
12/2005 il documento di piano non può produrre effetti
diretti sul regime giuridico dei suoli. Pertanto l’area che
è individuata nel documento di piano come area di trasformazione
soggetta a P.L. non è da considerarsi edificabile fino
all’adozione del piano attuativo.
Nel certificato di destinazione
urbanistica dell’area l’ufficio tecnico dichiara che si tratta
di area di trasformazione, ma non dichiara che è area
edificabile.
Esempio
Area di trasformazione posseduta
da tre proprietari di cui uno vuole procedere con il P.L. gli
altri NO. Senza l’accordo tra i proprietari , secondo l’ufficio
tecnico, tale area non diverrà mai edificabile e pertanto i
proprietari non devono versare le tasse e l’ICI come area
edificabile in quanto non lo è. Secondo l’ufficio Tecnico
l’interpretazione di cui all’art. 11 – quaterdecies sopra citato
è da riferirsi al PRG e non al PGT.
Risposta: Sul punto ho già
discusso più volte. La materia tributaria è regolata dlla legge
statale e non dalla legge regionale. Questa ultima diversamente
dalla prima definisce l'edificabilità urbanistica, mentre la
prima l'edificabilità fiscale, cosa ben diversa da quella
urbanistica. Il caso controverso è stato risolto dai comuni nel
considerare l'area fiscalmente edificabile sin dalla adozione
del PGT. Al momento non si è ancora pronunciata la Cassazione.
Tuttavia, la Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna con
deliberazione n. 12 del 2009, rispondendo al Comune di Parma ha
ritenuto applicabile l'ICI con la sola adozione del PGT per le
aree di trasformazione. Peraltro, è la mia tesi che ho espresso,
ancor prima di detta delibera, nel mio ultimo libro sull'ICI.
Ricordo, comunque, che l'azione tributaria va applicata anche
nel caso fosse dubbia la relativa applicabilità. Chi pagherebbe
l'eventuale danno erariale?
327. Nel regolamento ICi un
articolo recita"l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli
alloggi locati è riconosciuta dietro presentazione di idonea
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di originale
del contratto di locazione all'ufficio tributi, nel corso
dell'anno in cui si è verificato l'evento". Nel controllare le
dichiarazioni dei contribuenti trovo che un tizio mi dichiara e
applica l' aliquota ridotta a un A/10 , un altro a un C/3
io vorrei accertarli in quanto non sono alloggi nè relative
pertinenze, è corretto?
Risposta: L'obbligazione
tributaria segue la situazione di fatto, così che constato che
nello immobile il locatario ha stabilito ivi la residenza
anagrafica l'agevolazione compete. Di contro, si è in presenza
di una grave irregolarità amministrativa, poichè avrebbe dovuta
essere autorizzata la variazione urbanistica. Ne dia formale
comunicazione al tecnico comunale per i provvedimenti di
competenza.
328. Premesso che il Comune di ….
nel 2007, e riconfermato a febbraio 2008 prima dell'emissione
del decreto n.93 del 27/05/2008, aveva introdotto un'aliquota
agevolata del 4 °/°° e una detrazione di € 250,23 per i nuclei
familiari nei quali era presente un portatore di handicap grave
e permanente di cui alla legge n.104 del 05/02/92. Quando è
stato introdotto il decreto n. 93 del 27/05/2008 il quale
prevedeva l'esenzione per l'abitazione principale tranne le
cat.A01, A08 ed A09, poteva deliberare per le suddette
categorie non esenti oltre all'aliquota ordinaria del 5 °/°° e
alla detrazione di € 123,29 un'aliquota agevolata e
un'ulteriore detrazione alle categorie con soggetti in
situazioni di particolare disagio economico e sociale? Ho un
caso nel comune di ….. dove il proprietario di un A01 ha una
figlia disabile.
Risposta: Tale decreto (articolo 1, comma 7) vieta l'aumento
delle tariffe. Secondo la Corte dei conti il divieto si estende
anche ai regolamenti. Ne consegue che nel caso descritto va
applicata l'aliquota del 4 per cento e la detrazione di legge.
329. La società …… holding spa
che si occupa della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ha proposto un contratto per la concessione in uso
di un parcheggio pubblico per l’installazione di pensiline
fotovoltaiche per un periodo di trenta anni.
A fronte di detta concessione
propone il corrispettivo di un canone, comprensivo di oneri
accessori e spese generali, pari alla tariffa di …….. €/kwh
assoggettato ad IVA (la tariffa di remunerazione sarà
indicizzata al valore della tariffa del ritiro dedicato
dell’energia elettrica, stabilito dal Gestore dei Servizi
Elettrici GSE).
Il contratto prevede che in caso
di occupazione di suolo pubblico detta società corrisponderà al
comune una quota annua pari a 5,00 €/mq, comprensiva
dell’eventuale tosap se inferiore a 5,00 €/mq, ovvero pari alla
tosap quando questa fosse superiore a 5,00 €/mq.
Volevo un suo parere in merito al
quanto sopra. Le chiedo inoltre se l’occupazione del soprasuolo
pubblico per l’erogazione di servizi pubblici è applicabile
l’art. 63 D.Lgs 446/97, vista la
circolare del MF n. 32/2000 punto 13), che prevede la tariffa
per utenza ovvero l’articolo 47 d. lgs 507/93
Risposta: Ritengo che l'insieme
di dette pensiline costituisca un fabbricato, così che la TOSAP
non può trovare applicazione, essendo escluse dallo
assoggettamento del predetto corrispettivo le occupazioni
inglobate in edifici (Cassazione n. 6666/98), come del resto
previsto dal comma 2 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93. Ciò
non esxclude ovviamente l'applicabilità di un canone di
concessione liberamente pattuito tra le parti del rapporto. Al
riguardo, considerando la durata trentennale si ritiene che
debba essere costituito diritto di superficie, anche in
considerazione della non precarietà della concessione.
E' invece da evidenziare che
l'insieme di dette pensiline costituisce un impianto
fotovoltaico che va accatastato ed assoggettato ad ici, come
chiarito più volte il Ministero delle Finanze, circolare 4 del
2006 ed altre ancora. Non sembra nel caso descritto l'impianto
possa essere accatastato nel Gruppo E, in quanto la natura di
pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto
alla vocazione commerciale:
1.Circolare n. 14/2007: ICI ed
impianti eolici da assoggettare ad ICI.
La circolare basa la soluzione
prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con
l’unità immobiliare terreno (Cassazione 13319/06).
2.Risoluzione n. 3/08: ICI
pannello fotovoltaico assoggettabile ad ICI
La risoluzione basa la soluzione
prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con
l’unità immobiliare terreno (Cassazione 16824/06).
3.Circolare 4 del 2007:
collocazione nel gruppo catastale E
Affinché una unità immobiliare
sia collocabile nel gruppo E, la natura di pubblica utilità
dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla vocazione
commerciale.
330. Una società ha un immobile
di proprietà che ha ceduto nel 2005 ad una banca con ipoteca
volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario.
Chi mi deve pagare l’ICI? La
società non mi ritira gli accertamenti e il postino scrive
sconosciuto sulla cartolina verde (AG) senza certificare
l’avvenuta giacenza.
La banca è solidale?
Risposta: La concessione di un
immobile a garanzia del pagamento di un mutuo fondiario non
incide sulla proprietà dello immobile che rimane di proprietà
del garante fino ad eventuale sua espropriazione. Tale società,
dunque, fino a quando rimane in proprietà di esso, da
verificarsi tramite la conservatoria immobiliare, è tenuta al
pagamento dell'ICI. Consiglio di fare una visura camerale della
società in argomento e di notificare gli atti impositivi al
liquidatore o alle persone che rappresentano la società, così
come previsto dallo articolo 145 c.p.c. che sotto riporto. Indi,
notificare nel medesimo modo l'ingiunzione fiscale. Qualora la
sommatoria del debito superi 8000 euro è possibile procedere ad
iscrivere ipoteca sul fabbricato.
331. Devo mandare la nomina di
funzionario responsabile sempre la comunicazione al Ministero?
quali sono i riferimenti di legge? (sono passati 10 anni.... )
Risposta: Le riporto qui sotto
l'articolo 18bis del DL 8/93 convertito dalla legge 68 del 1993.
DECRETO-LEGGE 18/01/1993, n. 8
Articolo 18 bis
Gestione dell'ICI (1).
1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale
sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a
comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità
locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo unico della legge 19 marzo
1993, n. 68, in sede di conversione.
332. Un contribuente è
proprietario di un immobile che adibisce ad abitazione
principale.
Nel 2007 acquista un garage, in
altro foglio e altra via e sull’atto notarile viene riportata la
seguente dicitura:
“Trattamento tributario: La parte
acquirente dichiara che l’immobile acquistato costituisce
pertinenza di abitazione acquistata nel 1998 ed ubicata in …..
di Valpolicella in via….”
Per quel che concerne l’ICI
possiamo esentare questa pertinenza anche se non è adiacente
all’abitazione principale? Il ns regolamento in merito nulla
dice.
Risposta: Certamente si. Infatti,
secondo il codice civile (art. 817) e secondo il MF non è
necessario che la pertinenza sia adiacente l'abitazione
principale, rendendosi solo necessario che sia a servizio di
essa anche se distante. Anzi, una disposizione regolamentare
contraria risulterebbe illegittima.
333. Una contribuente è
proprietaria al 100% di un terreno edificabile, le sono stati
notificati avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010
in quanto per la suddetta area nulla è mai stato versato.
In risposta agli avvisi notificati la contribuente ha presentato
la seguente documentazione:
- possesso di partita IVA con tipo di attività 1134- colture
frutticole, coltivazione prodotti per bevande e spezie
- Copia versamento contributi INPS prima rata anno 2011 dovuti
dai coltivatori diretti
- Iscrizione alla camera di commercio come imprenditore agricolo
o di coltivatore diretto nella sezione speciale piccoli
imprenditori. Da ulteriori controlli effettuati non risultano
presentate a nome della contribuente dichiarazioni dei redditi o
dichiarazioni IVA necessarie a
determinare il volume d'affari. Al contrario dalla dichiarazione
dei redditi presentata dal marito (che è imprenditore edile) la
stessa contribuente risulta come familiare a carico
insieme ad un altra figlia. Ai fini ICI, vista la situazione, è
tenuta o meno al versamento del terreno
di proprietà come area edificabile?
Risposta: Se questa signora è coltivatore diretto e conduce
l'attività agricola e non ha altri redditi da attività
lavorativa ed il terreno è coltivato gli compete l'esenzione,
salvo che il Comune dimostri che vi è mero intento elusivo ossia
l'osservanza formale della legge unicamente per lo scopo di
evadere il fisco.
334. catasto il 18/07/2007 ha
rettificato in aumento la rendita proposta con la procedura di
classamento automatico. Tale aumento è stato notificato al
contribuente con raccomandata solo a febbraio 2008.
Può il Comune chiedere al
contribuente la differenza ICI (tra rendita presunta comunicata
con DOCFA e maggiore rendita attribuita dal catasto) calcolata
dal 18/07/2007 senza l'addebito di sanzioni ed interessi, o la
stessa ha efficacia solo dalla data di notifica al contribuente?
Risposta: La r.c. rettificata ha
efficacia retroattiva, come confermato da ampia e consolidata
giurisprudenza della Cassazione e quindi dall'1.8.2006. Il
recupero avverrà senza sanzioni ed interessi fino a tutto il
31.12.2007, mentre per il periodo successivo tali accessori
vanno normalmente applicati non potendosi considerare con la
notifica dell'atto l'errore scusabile.
Cassazione civile, sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20775
( ICI efficacia retroattiva anche per r.c. in atti dal 2000,
purché formalmente notificate).
In tema di imposta
comunale sugli immobili (i.c.i.), ai fini del
computo della base imponibile, il provvedimento di
modifica della rendita catastale, emesso dopo il
primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di
variazione dell'immobile presentata dal
contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74
l. 21 novembre 2000 n. 342, anche con riferimento ai
periodi di imposta anteriori a quello in cui ha
avuto luogo la notificazione del provvedimento,
purché successivi alla denuncia di variazione.
Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal
primo gennaio 2000 gli atti attributivi o
modificativi delle rendite catastali sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, il
legislatore non ha voluto restringere il potere di
accertamento tributario al periodo successivo alla
notificazione del classamento, ma piuttosto segnare
il momento a partire dal quale l'amministrazione
comunale può richiedere l'applicazione della nuova
rendita ed il contribuente può tutelare le sue
ragioni contro di essa, non potendosi confondere
l'efficacia della modifica della rendita catastale -
coincidente con la notificazione dell'atto - con la
sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca
della variazione materiale che ha portato alla
modifica.
|
335. Le chiedo, in assenza di
un’espressa previsione regolamentare che disciplini l’argomento,
esiste una qualche possibilità di concedere l’esenzione ICI al
proprietario ricoverato e residente presso una casa di riposo,
sita in altro comune, per l’abitazione che mantiene, non locata,
in questo comune?
Risposta: Il comma 56 dello
articolo 3 della legge 662/96 così dispone:
56. I comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Come da Lei rilevato per
l'applicazione di detta esenzione è necessario che il Comune
abbia recepito nel proprio regolamento ICI tale facoltà. Ne
consegue che in assenza codesto Comune non può aderire a tale
richiesta.
336.In caso di comproprietari di
un’area gli avvisi di accertamento devono essere inviati
a tutti secondo le loro quote o esiste un sistema che garantisca
l’Amministrazione se, su stessa richiesta dei contribuenti, gli
avvisi stessi vengono notificati e/o ritirati da non tutti?
la domanda complicata è:
potrebbe, per cortesia, aiutarmi
a gestire al meglio la seguente situazione (caso pietoso)?
Vorrei accontentare i figli ma
tutelare in primis il Comune
Dovremmo inviare avvisi ICI
(riferiti ad aree edificabili) ad una signora (vedova dal 2008 e
già proprietaria del 50%) e ai suoi 4 figli (coeredi insieme a
lei del restante 50% prima intestato al marito defunto).
Il problema è che i figli
vorrebbero pagare gli avvisi e averli notificati senza darne
notizia alla signora. Come potrei fare?
La richiesta non è così strana
per noi che conosciamo da anni la loro situazione:
Questa signora (insieme al marito
finchè era vivente) si è sempre rifiutata di pagare su quelle
proprietà nè ICI nè altre tasse anche in passato e i figli ne
hanno già pagato le conseguenze.
Per esempio:
-
hanno dovuto fermare all’asta una loro
proprietà, (in quel caso i genitori avevano denunciato i figli
per aver pagato al loro posto, il loro legale voleva che
interdissero i genitori ma non se la sono sentiti)
-
sempre i figli stanno pagando a rate Esatri per
cartelle insolute vecchie e per una vecchia ipoteca, hanno
pagato altri avvisi ICI per dei fabbricati all’oscuro della loro
genitrice.
Gli avvisi fino ad ora sono
sempre stati notificati anche alla signora ottenendo in
Comune tante lettere adducendo problemi di false firme e
perizie fatte da un geometra ormai morto, confini errati e via
dicendo – anni 1970/80 – mappali errati per i quali abbiamo
sempre spiegato di rivolgersi al catasto ecc. e ottenendo per
i figli un periodo di stress e sofferenze.
Risposta: Come si evince dalla
lettura dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/93 l'ICI è una imposta
personale, così che l'obbligazione è posta in capo a ciascun
contitolare. Tuttavia, fermo restando la notifica degli atti
alla madre, i figli potranno accollarsi tale debito, così come
previsto dallo articolo 1273 del codice civile. A tal fine
i figli potranno convenirsi con il Comune. In sintesi, il Comune
notifichi gli atti di recupero alla madre e stipuli un accordo
con i figli che si impegnIno a versare quando dovuto dalla
madre.
Edilizia e urbanistica -
Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di
costruire) - Oneri di costruzione su convenzione di
lottizzazione - Accollo della cessionaria - Effetti nei
confronti del Comune.
Una clausola negoziale in virtù della quale la cessionaria si
impegni a sostenere in via esclusiva tutte le spese afferenti la
costruzione dell'edificio, comprese quelle nascenti dalla
convenzione di lottizzazione, ha natura meramente interna e,
come tale, non risulta affatto opponibile alla p.a. creditrice
degli oneri di costruzione in mancanza di esplicita e formale
adesione alla stessa. Trova, infatti, applicazione in questa
fattispecie l'art. 1273 comma 2, c.c. dettata in tema di
accollo: allorquando il debitore (i ricorrenti) abbia pattuito
con un terzo (la cessionaria) l'assunzione del debito gravante
sul primo, il creditore (il Comune) può aderire alla
convenzione, e può anche concedere la liberazione al debitore
originario. Ove ciò non avvenga, il debitore originario rimane
obbligato in solido con il cessionario nei confronti dell'ente
pubblico creditore, salva la possibilità di agire
successivamente in via di regresso nei confronti della società
cessionaria.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I,
11/01/2011, n. 17
S. c. (avv. Suria) c. Com. Messina c. (avv. Jaria)
Articolo 1273 Accollo.
[I]. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il
debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione,
rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].
[II]. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore
originario solo se ciò costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di
liberarlo [12743].
[III]. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo.
[IV]. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che
ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il
debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul
contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413].
337. In merito alla circolare n.
41E dell’Agenzia delle Entrate, chiedo cortesemente come vengono
applicate le sanzioni nei primi quindici giorni per tardivo
versamento relativo al ravvedimento operoso.
Risposta: Tale disposizione non è
riferita al ravvedimento operoso ma ai versamenti effettuati con
un ritardo non superiore a 14 giorni per i quali la sanzione del
30 per cento è ridotta moltiplicando i giorni di ritardo del 2
per cento per ciascun giorno. Tale integrazione può essere fatta
sia dal contribuente che dal Comune in sede di liquidazione.
Infatti, tale norma è presente nello articolo 13 del
D.Lgs.n.471/97 e non nello articolo 13 del D.Lgs.n.472/97.
Ad esempio il contribuente ha
versato correttamente l'importo dovuto ma con un ritardo di 5
giorni. Accortosi dello errore vi rimedia versando la sanzione
del 10 per cento. SE invece egli non vi provvede lo fa il Comune
in sede di liquidazione che applicherà d'ufficio la sanzione del
10 per cento in luogo del 30 per cento. Tale disposizione si
applica con efficacia retroattiva sulla base del principio del
favor rei.
Articolo 13 Ritardati od
omessi versamenti diretti.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei
versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è
soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla
correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore
imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti
[riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di
garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,] effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo
periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 , è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si
applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (1).
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione
prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di
mancato pagamento 4i un tributo o di una sua frazione nel
termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad
ufficio ,o concessionario diverso da quello competente.
338. In merito all'approvazione
del PGT avvenuta lo scorso 02/08, come devo considerare ai fini
ICI quei terreni per i quali gli agricoltori hanno chiesto la
trasformazione da agricoli a edificabili se di fatto continuano
ad essere utilizzati come agricoli?
Risposta: L'esclusione prevista
dalla seconda parte dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92
richiede:
a) coincidenza fra soggetto
passivo e colui che svolge l'attività agricola;
b) il soggetto passivo deve
essere un IAP (imprenditore agricolo professionale);
c) il possessore deve essere
iscritto nei registri ex SCAU;
d) l'area non deve aver subito
inizi di edificazione.
Nel caso di contitolarità di
possesso fra soggetti che hanno i requisiti con altri che non li
hanno, nonostante sentenza contraria della Cassazione, ritengo
che i contitolari non qualificati debbano essere assoggettati.
339. Un contribuente ha
realizzato un fabbricato con due appartamenti. Uno l’ha
terminato dal 2002 ed è la sua prima casa, e pertanto soggetto a
esenzione, il secondo appartamento è stato terminato e allo
stesso è stata attribuita la rendita dal Giugno 2008. Per i
periodi precedenti deve pagare l’ICI? E su che base paga?
Risposta: Nonostante la
giurisprudenza non abbia al momento descritto una linea
consolidata, nel caso di parziale edificazione ritengo che
l'appartamento rimasto da costruire sia da assoggettare come
area edificabile, così come previsto dal comma 6 dello articolo
5 del D.Lgs.n.504/92. L'area sarà assoggettata quantificando la
relativa superficie sulla base della seguente formula:
estensione dell'area edificabile
come da progetto x superficie del secondo
appartamento/superficie totale del fabbricato.
Ritengo, poi, che il secondo
appartamento debba essere assoggettato avendo una propria
autonomia funzionale.
340.
Una Società SpA che opera nel settore
metalmeccanico, proprietaria da agosto 2009 di un immobile
ricovero attrezzi agricoli/ex stalla accatastato per la prima
volta nel 2009 con categoria D/10, in data febbraio 2010
cede in comodato tale immobile (oltre a propri terreni
confinanti) ad una azienda agricola in attività. Tale immobile è
assoggettabile ad I.C.I.?
Risposta: In base alla giurisprudenza attuale
della Cassazione gli immobili strumentali presuppongono che il
fabbricato sia D10 ed utilizzato da un imprenditore agricolo.
Stando così le cose dato fabbricato sarebbe esente. Io ritengo,
invece, che l'immobile vada normalmente assoggettato, poiché ciò
si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e
capacità contributiva, posto che il possessore sarebbe esente se
loca l'immobile ad un agricoltore ed assoggettato se lo loca ad
un agricoltore, rimanendo immutata la sua capacità contributiva.
341. Nel periodo precedente il 2009 un immobile
era posseduto da soggetto non agricoltore che lo teneva a
disposizione (forse in disuso, non risultano atti idonei di
trasferimento ad altri) oltre ai terreni confinanti, ritiene
corretto accertarlo dal 2005 retroattivando la categoria D/10
oppure è più corretto agire con stima attribuendo categoria C/2
con rendita presunta?
Risposta: In tale ipotesi l'immobile va
assoggettato, poiché non utilizzato, senza sia necessario il
cambio di categoria, poiché manca in detto periodo il
soddisfacimento della seconda condizione.
342. Il fondo patrimoniale è da
considerarsi soggetto passivo ICI oppure soggetti passivi
rimangono i singoli soci od il terzo che l’ha costituito?
Risposta: e’ necessario
verificare nel singolo caso se quale conseguenza della
costituzione del fondo la proprietà degli immobili passi al
fondo stesso oppure rimanga in capo ai singoli conferenti. In
assenza di tale specifico trasferimento l’ICI risulta ancora
dovuta dal coniuge o dal terzo proprietario:
C..T.C., Sez. I, del 20/03/1987,
n. 2384 secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale
da parte dei coniugi
di cui agli artt. 167 e 168,
Codice civile, non produce effetto traslativo dei beni immobili
destinati al fondo medesimo e quindi non è assoggettabile
all’imposta sull’incremento di valore degli immobili”.
343. Un contribuente ha una casa
accatastata in a7, siccome ci sembra che abbia i requisiti per
essere un'a8 come facciamo a segnalarlo al catasto?
Risposta: Con raccomandata citando il comma 58 dello articolo 3
della legge 662/96, che così dispone:
58. Gli uffici tributari dei
comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento
fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati
fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede
all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il
cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non
congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili
segnalati dal comune.
Dovreste anche dimostrare perché
ritenete che l'immobile debba essere accatastato come A8, magari
citando altri immobile del Comune in A8.
344. Volevo chiederle se ha
qualche quesito a cui ha risposto a proposito del pagamento ICI
sulle edicole.
Risposta: Le edicole debbono
essere accatastate nella categoria C1 e vanno assoggettate ad
ICI. Il soggetto passivo è il concessionario su aree demaniali
(ovviamente se ubicata su suolo pubblico). Costui deve procedere
allo accatastamento mediante DOCFA. Il concessionario non potrà
essere assoggettato a TOSAP o a COSAP, ma ad un canone di
concessione liberamente stabilito dal Comune.
345. Un contribuente presenta
domanda di rimborso parziale ici per l’anno 2009 in quanto ha
pagato per l’intero anno come seconda casa mentre, dal agosto di
quello anno, l’abitazione è diventata prima casa. Da un primo
controllo non risulta che il contribuente abbia presentato
dichiarazione di detta variazione, il rimborso deve essere
effettuato comunque?
Risposta: Tale dichiarazione non
è dovuta, come del resto risulta dalle istruzioni ministeriali
al modello di dichiarazione. Se il soggetto ha ivi acquisito la
residenza ed effettivamente vi abita il rimborso è dovuto.
346. Una Banca presenta un Docfa
in catasto per diversa distribuzione di spazi interni dovuta a
ristrutturazione attribuendosi una rendita inferiore come
segue:
rendita precedente attribuita dal
catasto in data 16/11/2005
categoria D/5 rendita €
8.120,00
rendita docfa proposta dal
contribuente in data 17/02/2009
categoria D/5 rendita €
3.538,00
rettifica rendita dal catasto in
data 15/02/2010
categoria D/5 rendita €
8.260,00 a cui la Banca non ha proposto ricorso
Nel 2009 la banca utilizza come
rendita su cui pagare l’ICI quella docfa proposta il 17/02/2009
versando una minore ICI di € 1.246,00.
Ora il Comune deve emettere
avviso di liquidazione per recupero ICI anno 2009 cosa deve
esporre nell’avviso
ICI non pagata: Sanzioni
Interessi o solo ICI non pagata senza sanzioni ed interessi
come sostenuto dalla Banca, in quanto la rettifica della
rendita da parte del catasto è avvenuta nel 2010?
Risposta: La r.c. da considerare
è di 8.260 e ciò a decorrere dal.1.3.2009. Nello avviso di
liquidazione dovrà indicare gli estremi dell'atto di notifica
della nuova r.c.. Quindi per il 2009 due mesi andranno liquidati
in base alla r.c. 8.120 e gli altri in base alla r.c. 8260. Si
ritiene che trovando applicazione l'articolo 74 della legge
342/2000 non si applichino né sanzioni né interessi ma fino alla
data della notifica dello atto di rettifica. Se il Comune non è
in grado di avere la prova della notifica non applicherà le
sanzioni.
347. UN D7 accatastato con docfa
nel 2009 : la rendita è efficace da subito?non dall'anno
successivo!
Risposta: da subito. Infatti, come si evince dallo articolo 10
del D.Lgs.n.504/92 l'ICI è una imposta mensile, perché
rapportata ai mesi di possesso, e non annuale.
348. Una signora è proprietaria
di una unità immobiliare data in uso gratuito al figlio,
sposato. nel 2008 il figlio divorzia e la casa coniugale viene
assegnata alla moglie dal Tribunale. Secondo lei è possibile
che la suocera, proprietaria dell'immobile, faccia l'uso
gratuito alla ex nuora? Preciso ovviamente che ne il figlio ne
la nuora hanno alcun titolo catastale sull'immobile e che da
Regolamento Comunale l'uso gratuito può essere effettuato dalla
suocera alla nuora.
Risposta: Il comma 3bis dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 così
dispone:
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e
2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (5).
Ora, la disposizione in argomento sembra voler limitare
l'esenzione al coniuge soggetto passivo della casa coniugale,
così che non sembra possibile estendere l'esenzione alla ex
suocera.
349. Una cooperativa,
regolarmente iscritta nel registro regionale delle Onlus mi paga
l’ICI per il fabbricato di proprietà. E’ una cooperativa che si
mantiene soprattutto con il suo lavoro (inserimento disabili al
lavoro manuale). A suo avviso rientra automaticamente nelle
esenzioni dell’articolo 7 comma i) ?? Cosa devo verificare per
definirla esente o soggetta ?
Risposta: Le cooperative sono da
considerarsi società commerciali, così da non rientrare nella
esenzione di cui alla lettera i) dello art. 7 del D.Lgs. 504/92.
Solo per volontà regolamentare il Comune può regolamentare
l'esenzione delle ONLUS ai sensi del D.Lgs.n.460/97.
350. Recentemente abbiamo
ricevuto una nota da parte dell’Azienda Provinciale Trasporti di
….. con la quale ci comunicano che, non essendo andata a buon
fine la procedura di riscatto esercitata dalla Provincia di ….,
il deposito autobus APTV con annessa abitazione del custode,
siti nel Comune di Caprino Veronese, risultano tuttora di
proprietà demaniale (anziché dell’A.P.T.)
Si
precisa che nel 2001 l’A.P.T. di Verona ha presentato una
dichiarazione di variazione ICI per n. 3 immobili (senza
indicazione di Identificativo Catastale e con valori provvisori,
in quanto probabilmente non accatastati) indicando nelle note la
dicitura “Beni conferiti dalla
Provincia di Verona in seguito a trasformazione da azienda
speciale (ex L. 142/90) in Società per Azioni ex L. 127/97, art.
17, c. 51 con delibera del Consiglio Provinciale di Verona n. 25
del 17.05.2000”.
La suddetta Azienda dal 2000 ha
versato l’imposta ICI al Comune di Caprino per i suddetti
immobili.
Da verifiche fatte con il Catasto
abbiamo trovato degli immobili accatastati nel 2008, che
potrebbero corrispondere a quelli sopra descritti, che risultano
però intestati al “Demanio dello Stato” (Immobili accatastati in
Cat. E01 – C02 – A03 – C06 – C01 – B04).
Se fossero effettivamente di
proprietà del Demanio, mi conferma che questi immobili sono da
considerare esenti ai fini ICI?
Si potrebbe quindi dire che
l’A.P.T.V. dal 2011 non dovrà più essere considerato soggetto
passivo ai fini ICI? E se dovessero chiederci un rimborso di
quanto pagato negli scorsi anni, ne avrebbero diritto?
Eventualmente a partire da quale anno?
Risposta: Secondo me tale azienda
rimane soggetto passivo, in quanto concessionaria di beni
demaniali. L'esenzione è caso limitata al fabbricato E1. Nel
caso sia da considerarsi soggetto passivo il demanio, questi non
sarebbe esente, non potendo essere considerata attività
istituzionale, posto che l'attività di trasporto può essere
svolta anche da privati.
351. Abbiamo emesso gli avvisi di
accertamento in rettifica relativi all’anno 2006, ora un
contribuente ha presentato la richiesta di annullamento
dell’avviso stesso in quanto comunica di aver provveduto al
versamento dell’imposta utilizzando il modello F24 ma indicando
erroneamente il codice del comune di riferimento (MILANO anziché
PESCHIERA BORROMEO)…ho consigliato di richiedere rimborso al
Comune di Milano e provvedere al versamento dell’avviso di
accertamento che ha ricevuto…è corretta tale procedura??
Risposta: Tale procedura è la
sola corretta. Alcuni comuni accettano la compensazione interna
fra i comuni, pur non essendo prevista dalla legge.
351. Nel 2002 è stato approvato
un nuovo PRG e nel 2007 abbiamo inviato le comunicazioni ai
proprietari di aree edificabili, dando la possibilità di
regolarizzare la propria posizione ICI dal 2002 aderendo ad un
condono fiscale.
Per
quanto riguarda i terreni edificabili ricadenti in zona “F” era
stato deciso di applicare una riduzione del 90% sui valori
venali
approvati dalla Giunta Comunale (si precisa che ogni anno la
Giunta approva una tabella dei valori venali delle varie zone di
PRG, aggiornando i valori in base all’indice ISTAT).
Recentemente il Comune ha deciso
di procedere all’esproprio di alcune zone “F” per la
“realizzazione di un nuovo centro natatorio” ed è stato
previsto di riconoscere ai proprietari un indennizzo di €
70,00/mq, corrispondente al valore “pieno” al mq (senza
riduzioni).
Uno
di questi proprietari, che ha già sottoscritto nei giorni scorsi
la cessione al Comune, aveva acquistato il terreno nel 2003. Non
avendo mai effettuato versamenti ICI per la sua area
edificabile, negli scorsi anni abbiamo provveduto a notificargli
degli avvisi di accertamento per gli anni 2003/2005,
applicando però la riduzione del 90% sul valore
della zona “F”.
Ora dobbiamo procedere con
l’accertamento per l’anno 2006. Considerando che il Comune ha
appena corrisposto al soggetto di cui sopra un’indennità di
esproprio senza applicare la riduzione del 90%, possiamo
recuperare l’imposta per intero, senza riduzione? Ed
eventualmente possiamo farlo per tutti gli anni, dal 2006 al
2011?
Come ci consiglia di operare?
Come dobbiamo motivare l’avviso per non incorrere in ipotetici
ricorsi?
Altri proprietari interessati
dall’esproprio di cui sopra, hanno invece aderito al condono
fiscale dal 2002, pagando però l’imposta dovuta per i vari anni,
applicando sempre la riduzione del 90% prevista per le zone “F”.
Possiamo anche per questi soggetti procedere al recupero per la
differenza di imposta, almeno dal 2006, visto che percepiranno
un indennizzo pari al valore “pieno” dell’area?
Risposta: Come è noto il comma 7
dello articolo 37 del D. P.R. 327/01 così dispone:
7. L'indennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della determinazione formale
dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e
dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22- bis qualora il valore
dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed
inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in
base ai commi precedenti .
Sulla base di tale principio deve
sussistere coincidenza fra il valore definito agli effetti ICI e
quantificazione della indennità di esproprio. Sarebbe bene,
quindi, procedere al recupero della maggior ICI dovuta da coloro
che hanno concordato un valore inferiore, onde eliminare la
grave responsabilità che potrebbe derivare dalla violazione del
comma sopra riportato. Il recupero in questo caso potrebbe
essere fatto senza sanzione, poiché l'errore è scusabile. Di
contro, nei casi usuali la sanzione va applicata ed il valore
ICI dovrà essere pari alla indennità da erogare.
353. Abbiamo emesso avvisi Ici
per un contribuente che dal 2008 (come tanti) pensava fosse
abolita ICI. L’accertamento si riferisce ad un immobile che dice
essere da allora in uso gratuito ai genitori. La comunicazione
di questo beneficio è stata prodotta a ottobre 2011 dopo aver
ricevuto l’avviso e gli è stato detto che non ha effetto
retroattivo. Stamane ha comunque presentato istanza di
annullamento richiamando l’art.20 del ns. regolamento e
sostenendo che non esiste nessuna norma che obblighi a tale
comunicazione se non le risultanze anagrafiche. Vorrei per
cortesia un supporto per rispondere in maniera corretta (citando
soprattutto laddove fosse carente il ns. regolamento, la
disciplina nazionale) e le allego un estratto del regolamento
(in particolare l’art. 23). Preciso che non abbiamo modificato
il regolamento anche se le comunicazioni sono state sostituite
dalle dichiarazioni delle quali seguiamo le norme statali.
Risposta: In virtù della
previsione regolamentare e della prassi l'agevolazione, sulla
base della giurisprudenza prevalente (CTP di Varese, CTR di
Milano, CTP Puglia, CTR Lazio), non compete, pur potendo il
Comune rimettere nei termini il contribuente. Tuttavia, se il
comune si è comportato per il passato negando la richiesta di
rimessione in termini deve proseguire su tale linea.
354. Nel marzo 2006 il
Segretario Comunale, vigente a quel tempo, firmò una cessione a
titolo gratuito con cui il Comune accettava una servitù di uso
pubblico su determinati immobili facenti parte di un complesso
commerciale in …. (praticamente i parcheggi del Centro
Commerciale).
La società cedente rivendica
oggi il suo diritto di non dover più pagare L’ici al Comune.
Le alleghiamo l’atto notarile
relativo. Secondo noi L’ici è dovuta. Chiediamo un Suo parere.
Risposta: Con l'atto in argomento
la società "FINCOMPANY SRL" costituisce a favore del Comune di….
(Bg) la servitù di uso pubblico degli immobili di cui alle
lettere a), b) e c), di cui alla lettera B dell'atto. Ora,
poiché l'articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 non annovera fra i
diritti rilevanti per l'acquisizione della soggettività passiva
ICI la servitù di uso pubblico, ne consegue che per detti
immobili la società "FINCOMPANY SRL", in quanto titolare del
diritto di proprietà sui medesimi, rimane soggetto passivo ICI.
Una interpretazione dell'atto per la quale si ritenesse
concordata la relativa esenzione dal pagamento di tributi
risulterebbe nulla, in virtù di quanto previsto dallo articolo
49 del RD 827/24.
REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n.
827 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 130). -
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato (1).
(1) Per l'elevazione dei limiti
di somma di cui al presente decreto, vedi, l'articolo 1, della
legge 10 dicembre 1953, n. 936, l'articolo unico, comma 1, del
D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 422 e l'articolo 20, comma 1, del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
REGOLAMENTO [ parte 2 di 2]
TITOLO II
DEI CONTRATTI
CAPO II
DEI CAPITOLI DI ONERI
Articolo 49
Nei contratti non si può
convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse
vigenti all'epoca della loro stipulazione.
355. l'ufficio emette un
accertamento per 2 terreni applicando la rendita catastale, in
quanto da PRG si trovano in zona E3 - zona di tutela ambientale.
con vicolo in quanto trattasi di area di salvaguardia, non
essendo a. fabbricabile abbiamo inserito il r. domenicale. il
consulente dice che non è nemmeno t. agricolo in quanto non
adibito all'esercizio delle attività agricole
allora cos'è? è corretto tassarlo?
Risposta: Se l'area non è
edificabile non va assoggettata neppure come terreno agricolo,
posto che la lettera c) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92
limita l'assoggettamento ai terreni destinati allo esercizio di
una attività agricola. In definitiva, il terreno deve essere
escluso dallo assoggettamento ICI. Se le cose stanno così vi
consiglio di annullare l'atto.
356. abbiamo questo caso:
2 proprietari
1 proprietario al 100% di una
casa
1 proprietario al 100% di altra
casa
gli immobili sono uno a fianco a
l’altro e i proprietari sono coniugi.
E’ stato emesso un avviso di
accertamento ici (anno 2006) alla Sig.ra comunicandole di non
aver diritto all’aliquota e alla detrazione per abitazione
principale in quanto è residente nel nucleo famigliare del
marito.
La signora comunica che con
procedura DOCFA è stato indicato (Porzione di u.i.u. unità di
fatto con quella di fg. 69 part. 127 sub. 38) nel senso che
un’immobile fa parte dell’altro immobile. Ai fini ICI come ci
si deve comportare, visto che i proprietari sono diversi?
Risposta: La Cassazione con varie
sentenze ha ritenuto di estendere l'esenzione quando
l'abitazione principale, seppur composta da più unità
catastalmente distinte, è utilizzata come una sola. Entrambe le
unità, sulla base di tale giurisprudenza, saranno da esentare se
l'utilizzo completo ai fini abitativi necessita di entrambe le
unità. Ad esempio non realizza tale presupposto la presenza
contestuale nelle unità di cucina.
A tal fine consiglio un
sopralluogo
357. Abbiamo ricevuto la sua
mail, ma il problema è relativo all’anno 2006, nel quale
non era ancora prevista l’esenzione per l’abitazione principale.
Con quale modalità applico l’aliquota per abitazione principale
(su due unità immobiliari distinte con diverse rendite e diversi
proprietari?) e la detrazione? visto che …… prevede per gli
immobili a disposizione aliquota al 7 per mille..
Risposta: Per l'anno 2006 la
questione è meno intricata, poiché comunque la detrazione è una
sola. Per l'aliquota della seconda si applicherà l'aliquota
della abitazione principale se nei due immobili vi è una sola
cucina o l'aliquota del 7 per mille (senza detrazione) se le
cucine sono presenti in entrambe.
358. Per conoscenza le trasmetto
comunicazione della ……relativa all’invio delle rettifiche degli
accertamenti ici della ditta …., di cui le menzionavo nei giorni
scorsi, con le motivazioni contrarie rispetto alla nostra
relativamente all’applicabilità della sentenza della corte di
cassazione 3160 del 2011 per la retroattività delle rendite
catastali richieste nel 92 e nel 96.
Per favore gli dia un’occhiata
Risposta: In via preliminare,
faccio rilevare la poca chiarezza degli atti, suggerendo che in
luogo di imposta dovuta in base alla dichiarazione sia scritto
imposta dovuta in base al valore contabile (c.3 art. 5
D.Lgs.n.504/92) ed in via ordinaria confermo che tali atti si
mostrano in netto contrasto con la sentenza delle sezioni unite
della Cassazione n. 3160/11. Vi informo peraltro che proprio
alla luce di tale sentenza la CTR di Milano, Sezione 8, con
sentenza n. 121/8/11, del 15 giugno 2011 ha accolto l'appello di
una società proposto contro una sentenza della CTP di Bergamo
che aveva rigettato il ricorso contro un atto del Comune di …
(Bg). Anzi, mi è stato riferito che anche la predetta CTP alla
luce della sentenza della Cassazione sta accogliendo i ricorsi.
359. Una società cooperativa a
r.l. (attività agricola) ha realizzato una nuova imponente
struttura su un'area dove si trovavano delle serre per la
coltivazione di piante. Da quando decorre l'obbligo al
pagamento ICI per area fabbricabile? Dall'inizio lavori o visto
che non si tratta di persona fisica da quando l'area è inserita
come edificabile in piano regolatore?
Risposta: Le società agricole in
genere, secondo costante e consolidata giurisprudenza della
Cassazione, diversamente dalle persone fisiche imprenditori
agricoli professionali (IAP) non possono godere delle
agevolazione previste per le aree fabbricabili dallo articolo 2
lettera b) seconda parte e dallo articolo 9 del D.Lgs.n.504/92.
Ne consegue che al pari degli altri contribuenti l'area sarà da
assoggettare in quanto edificabile dalla data di adozione dello
strumento urbanistico generale, come previsto dallo articolo
36, comma 2, del DL 223/06 convertito dalla legge 248/06. Di
contro, se il possessore di tale aree fosse stato un soggetto
IAP persona fisica l'edificabilità sarebbe decorsa dallo inizio
dei lavori di costruzione.
360. Una contribuente è
proprietario al 100% di un appartamento in cui vive con il
figlio.
Il coniuge è proprietario sempre
al 100% di un altro appartamento attiguo, nello stesso stabile,
in cui vive con un altro figlio.
Ognuno risulta residente nel
proprio appartamento anche anagraficamente quindi ognuno con il
proprio stato famiglia, pur non essendo separati e/o
divorziati.
Si chiede se entrambi i coniugi
posso usufruire dell’esenzione totale per il proprio
appartamento. Si chiede quale sia la normativa di riferimento e
se c’è giurisprudenza consolidata in materia.
Risposta: Se non è dimostrata
l'elusione da parte del comune, ossia l'intento fraudolento di
avere una duplice esenzione da parte dei coniugi non separati,
entrambe le unità vanno considerate abitazioni principali e
quindi da esentare. Per poter correttamente limitare l'esenzione
ad una sola delle due occorre dimostrare che di fatto i due
coniugi vivono sotto lo stesso tetto. Infatti, non è contrario
alla legge che due coniugi anche se non separati possano avere
residenze diverse.
361. terreno edificabile (in area
di lottizzazione) del quale deve essere calcolata l’ICI ha una
superficie che risulta dalle visure catastali. Su iniziativa del
contribuente, su tale terreno, è stato predisposto un progetto
per l’edificazione. A seguito di tale progetto è emerso che la
superficie reale (cioè misurata dal tecnico incaricato) del
terreno è maggiore di quella che risulta dalle visure. Si
chiede quale superficie debba essere utilizzata per calcolare
l’ICI.
Risposta: Ai sensi della lettera
b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 l'edificabilità delle
aree è data dagli strumenti urbanistici e non dalle risultanze
catastali. Ne consegue che la superficie da considerare è quella
misurata dal tecnico incaricato.
362. . La società Leasint ha
concesso in locazione finanziaria alla ditta B-S quattro
fabbricati di categoria D7 e due terreni per complessivi 1200
metri considerati EDIFICABILI (produttivi per attività
artigianali industriali commerciali localizzate in territorio
agricolo). Chi è il soggetto passivo dell'area edificabile?
Per i fabbricati sta regolarmente pagando la ditta B-S.
Risposta: L'articolo 3 del D.Lgs.n.504/92 considera soggetto
passivo ICI nei casi di leasing il locatario, sin dalla stipula
del contratto. Ora, dopo aver verificato che nel contratto vi
sono anche dette aree l'accertamento va fatto nei confronti
della B-S.
Articolo 3 Soggetti passivi (1) (2).
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare
di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio
dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o
non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è
il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto .
363. Una società di capitale in data 25/09/2006 a
seguito “divisione” ha proposto il classamento e la rendita del
fabbricato di proprietà in categoria C3 classe 2 consistenza mq
580 Rendita euro 1.917,09. L’Agenzia del Territorio di Lecco in
data 28/02/2007 ha rettificato il classamento proposto (notifica
in data 01/03/2007) in categoria D1 Rendita euro 7.212,00. Il
contribuente per l’anno d’imposta 2006 ha versato per 9 mesi con
la rendita in atti prima della “divisione” e per 3 mesi con la
rendita di euro 1.917,09. E’ legittimo emettere avviso di
accertamento in rettifica per l’anno d’imposta 2006 contestando
la rendita utilizzata per 3 mesi di euro 1.917,09 anziché quella
rettificata dal Catasto di euro 7.212,00? Si precisa che
dall’anno 2007 e seg. la società ha correttamente versato l’ICI
utilizzando la rendita di euro 7.212,00.
Una seconda società di
capitale è proprietaria di 3 fabbricati. In data 27/01/2006 a
seguito “divisione” ha proposto un DOCFA cat. D1 euro 8.978,00
rettificato in data 19/06/2006 in cat. D1 rendita euro 13.466,00
e un altro DOCFA cat. D1 euro 46.468,00 rettificato in data
19/06/2006 in cat. D1 rendita euro 69.701,00. Ha infine proposto
un terzo DOCFA in data 29/11/2005 “per diversa distribuzione
degli spazi interni” cat. D1 euro 7.544,00 rettificato in data
23/05/2006 in euro 11.316,00. Per quest’ultima rettifica la
società ha proposto ricorso e con sentenza passata in giudicato
è stata disposta la rendita in euro 8.782,50. Per l’anno
d’imposta 2006 è legittimo applicare – per i primi due
fabbricati – la rendita rettificata dall’Agenzia del Territorio
(mesi possesso 11) e non contestata dalla società e, per il
terzo fabbricato la rendita disposta con sentenza passata in
giudicato (mesi possesso 12)? Si precisa che la differenza ICI è
stata riscontrata sulle annualità 2006 e 2007, mentre dall’anno
2008 i versamenti ICI sono ok.
Risposta: I casi proposti debbono
essere risolti sulla base del carattere mensile dell'ICI, così
come si evince dallo articolo 10 del D.Lgs.n.504/92, sulla base
della efficacia retroattiva delle rendite rettificate proposte
con il procedimento DOCFA (art. 74 della legge 342/00) ed in
base alla efficacia retroattiva delle sentenze delle CT.
Sulla base di tali principi, si
risponde quanto segue:
punto 1
3 mesi 2006 vanno recuperati
applicando la r.c. 7212 (senza sanzioni né interessi).
punto 2
a) fabbricato 1 dall'1.2.2006 la
r.c. da utilizzare è 13.466;
b) fabbricato 2 dall'1.2.2006 la
r.c. da utilizzare è 69701;
c) fabbricato 3 dall'1.2.2006 la
r.c. da utilizzare è 8782,50.
364. Un contribuente del comune
di ……… fa parte delle Forze Armate: lo stesso possiede una
abitazione nel nostro Comune ma ha spostato la residenza in un
altro comune . A seguito di ricevimento dell’avviso di
accertamento (perché venutagli meno l’agevolazione “prima
casa”) il contribuente ci ha citato il comma 1 dell’art. 66
della L. 21.11.2000 N. 342 “Misure in materia fiscale” che, a
suo avviso, avvalorerebbe il fatto che ha diritto all’esenzione
prima casa anche senza residenza o dimora abituale. Il succitato
articolo parla di iva e di imposta di registro e non
espressamente di ICI.
Poiché questo contribuente è
molto insistente chiediamo un suo parere al riguardo e se vi sia
della giurisprudenza in merito.
Risposta:Il comma 1 dello
Articolo 66 della legge 342/00 in tema di modifiche al regime
di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa
all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto
da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso,
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare, nonchè da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la
condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità
abitativa, prevista dalla nota II- bis dell'art. 1 della
tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e
successive modificazioni.
Ora, come si evince dalla lettera
della norma ed in base al principio di specialità delle norme
tributarie tale disposizione ha valore per l'imposta di registro
e per l'IVA, ma non per l'ICI, come del resto confermato proprio
per le forze di polizia dalla risoluzione ministeriale n.
4 del del 2007, ove si afferma:
In particolare è stato chiesto se
ad un contribuente appartenente alle Forze di Polizia, che ha
l’obbligo di residenza presso la caserma, possano essere
applicati tali benefici relativamente ad un immobile sito nel
territorio di un comune diverso da quello in cui è ubicata la
caserma ed in cui lo stesso contribuente ha la sua dimora
abituale.
Al riguardo, occorre fare
riferimento a quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504. La norma, così come modificata
dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede che per
abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella
di residenza anagrafica. "
Per le ragioni anzidette si
ritiene non esentabile ai fini ICI l'immobile in considerazione.
365. Abbiamo un contribuente
residente AIRE (in Africa) al quale regolarmente notifichiamo,
tramite il consolato, avvisi di accertamento ICI. Regolarmente
il consolato ci rimanda le notifiche specificando che quel
soggetto, all’indirizzo indicato, non risulta reperibile.
Ora ho chiesto al consolato di
farci avere una dichiarazione di tale irreperibilità.
Secondo lei possiamo fare
qualcosa? Esiste, a suo parere, una pratica tipo quella che si
espleta tra i residente irreperibili per i soggetti residente
AIRE non reperibili?
Risposta: Ai sensi dello articolo
60 del DPR 600/73 le notifiche quando non sono effettuate in
mani proprie sono notificate di regola al domicilio fiscale.
Ora, la lettera
e-bis) è facoltà del contribuente
che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio
ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale,
con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo
estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che
lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è
eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento );
Ora, se è vero che la Corte
costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
del presente articolo, primo comma, lettere c), e) ed f), e 58,
primo comma e secondo periodo del secondo comma, del presente
decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di
notificazione a cittadino italiano avente all'estero una
residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base
all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
(AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del
codice di procedura civile non si applicano, imponendo che la
notifica debba essere fatta al domicilio estero.
Tuttavia, nel caso di
irreperibilità allo indirizzo estero rivive ad avviso dello
scrivente l'esigenza di notificare l'atto al domicilio fiscale
in italia. Tramite l'esame della Anagrafe Tributaria potete
risalire a tale domicio e procedere alla notifica ai sensi degli
articoli 137 e seguenti del c.p.c. Nel caso risultasse
irreperibile anche a detto domicilio la notifica va fatta ai
sensi dello articolo 140 c.p.c.
366. Le chiedo gentilmente se può darmi alcune informazioni
riguardo all'applicazione dell'ICI in caso di trust, in
particolare per quanto riguarda il calcolo dell'imposta.
Risposta: Il Trust è da considerarsi nel nostro
ordinamento un Ente non commerciale, che non gode di alcuna
agevolazione per l'ICI, salvo che il Comune non abbia applicato
una aliquota agevolata, come acconsentito in via facoltativa
dallo articolo 6 del D.Lgs.n.504/92. Gli immobili utilizzati
come abitazione principale dai trustee non possono essere
esentati, posto che il soggetto passivo è il trust, che ivi non
ha la residenza anagrafica, condizione che non può essere
logicamente soddisfatta dalle persone giuridiche.
367. Mi hanno presentato una
denuncia tarsu per l’utilizzo di un appartamento come ufficio :
l’appartamento e’ di proprietà di uno dei due soci della società
che utilizzerebbe l’ufficio con contratto di comodato, Le chiedo
il comune può obbligarli a cambiare la destinazione d’uso da
appartamento a ufficio visto che viene utilizzato in altro modo?
Risposta: Mentre ai fini TARSU
dovrà essere assoggettato come ufficio, a nulla rilevando la
categoria catastale, pur ai fini ICI ritengo irrilevante il
cambiamento della categoria catastale, essendo la categoria
catastale connessa alla struttura dello immobile e non all'uso
che ne è fatto. In conclusione, non ritengo dovuta la variazione
catastale.
368. . Preso atto della sentenza
6056/2011, gli accertamenti riguardanti gli edifici rurali
devono obbligatoriamente essere emessi senza sanzioni? E se
sullo stesso accertamento ci sono altri immobili (non rurali)
per cui il contribuente non paga, escono ugualmente senza
sanzioni? Il Comune ha la facoltà di decidere in merito? E se
sì, lo deve fare il responsabile di area o l'organo politico?
Risposta: Le sanzioni non sono dovute se l'errore nel caso
specifico è scusabile. Ad esempio sarebbe scusabile se pur
sussistendo le condizioni di ruralità il fabbricato non era
accatastato in A6 oppure D10, ma comunque era utilizzato da un
imprenditore agricolo. La competenza sanzionatoria è del
funzionario responsabile del tributo, così come previsto in via
generale dallo articolo 16 del D.Lgs.n.472/97. Qualora vi siano
immobili per i quali l'errore è ritenuto da esso scusabile ed
altri no solo per i secondi sarà applicata la sanzione del 30
per cento.
369. Potrebbe cortesemente darmi
un parere sulla visura della conservatoria dei registri
immobiliari che le Allego? L'unita' immobiliare ad oggi e'
ancora di proprietà della ________ srl? l'ici chi deve pagarla
Ho letto la sentenza della corte
di cassazione inerente la domanda giudiziale in esecuzione
specifica ma sinceramente non e' molto chiara
Risposta: Fino a quando il
Tribunale non abbia emesso la sentenza con la quale trasferisce
la proprietà al Sig. ____, soggetto passivo è da considerarsi
________________ SRL.
370. Un contribuente titolare di
diversi immobili muore nel 2006, lasciando la moglie e 4 figli.
Dopo il decesso né la moglie nè i figli hanno presentato la
dichiarazione di successione, guardandosi bene dal versare l'ICI
! Da un controllo nell'anagrafe tributaria sono venbuto a
conoscenza che il de cuius prima del nel 2005 aveva concesso
in affitto alcuni immobili ( con regolare contratto) ad una casa
di cura, la quale attualmente esistente in detti locali ha
fatto sapere in maniera formale ( con nota scritta) che
l'affitto viene corrisposto con bonifico bancario alla vedova
del proprietario degli immobili, e che nè non è stato
formalizzato il subentro della mogli e dei figli nel contratto
di locazione. Non solo, ho inoltre trovato un contratto di
comodato, fatto di recente in cui la vedova ed i figli
qualificandosi come " eredi" hanno dato in comodato ad un terzo
alcuni immobili di proprietà del de cuius. Ora, è evidente che
i chiamati all'eredità ( la moglie ed i figli) non vogliono
presentare la denuncia di successione per non uscire allo
scoperto con la proprietà degli immobili. Vorrei, pertanto,
procedere nel seguente modo:
1) eccepire che gli comportamento della moglie e dei figli
chiamati all'eredità si è concretizzato di fatto
nell'accettazione tacita della qualifica di erede;
2) emettere gli avvisi di accertamento per il recupero
dell'imposta evasa, attribuendo d'ufficio agli eredi le quote di
proprietà loro spettanti per legge. Cosa ne pensa?.....
Risposta: Il comportamento che Lei descrive non è corretto.
Infatti, non essendo stata presentata denuncia di successione è
necessario che gli accertamenti (con sanzioni) vadano intestati
al de cuius e notificati all'ultimo suo domicilio. Qualora
nessuno li ritiri gli atti vanno notificati ai sensi dello
articolo 140 c.p.c. Nello stesso modo proceda per la riscossione
coattiva. Nel caso di mancato pagamento proceda al pignoramento
dei canoni di locazione, che il Comune può fare senza
l'assistenza di un legale, ai sensi del RD 639/1910.
371. Dobbiamo notificare un atto ICI 2006 e 2007 a una società
che è cessata per fusione per incorporazione in altra società in
data 15/12/2008. E' meglio indicare nell'atto che si tratta di
atto riferibile a proprietà che erano della società cessata?
(trattasi di area fabbricabile edificata nel 2007.
Risposta: Una società, seppur
cessata, non determina l'annullamento delle obbligazioni che la
riguardano. Gli atti di recupero, quindi, vanno intestati alla
società incorporata e notificati alla indirizzo della società
incorporante, la quale risponde degli obblighi non assolti della
società che ha incorporato. Infatti, l'articolo 15 del
D.Lgs.n.472/97 così dispone:
Articolo 15 Trasformazione,
fusione e scissione di società.
1.
La
società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla
fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle
società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.
Si applica l'articolo 2499 codice civile.
372. La disturbo in merito a un
accertamento ICI relativo ad un immobile di cat. D/8, che è
stato impugnato dal contribuente, e per il quale vi è già stata
l'udienza in commissione tributaria. L'accertamento riguardava
un immobile ( un tempo adibito a stalla), identificato nella
cat. D/8, per il quale l'anno scorso ho emesso avviso di
accertamento per la sola annualità 2005 , (non sapendo bene
l'evolversi della normativa sui rurali.....) .
Il contribuente proprietario ha
fatto ricorso e la sett. scorsa c'è stata l'udienza in
commissione tributaria, senza la presenza del nostro avvocato
difensore, (non rida...... ma è arrivato in ritardo e non
l'hanno fatto entrare.....) e pertanto non conosciamo l'esito
della causa.
Dovendo ora procedere
all'accertamento dell'annualità 2006 (in scadenza al
31/12/2011) e non sapendo cosa è stato discusso in commissione
tributaria,.... cosa faccio io ? Posso fare ugualmente
l'accertamento (tenuto conto che alla data odierna, l'immobile è
ancora accatastato in cat. D/8) ?
Non vorrei perdere
l'annualità......
Risposta: Lei emetta gli atti di
recupero, al fine di non perdere annualità. Caso mai su
richiesta del contribuente sospenderà tali atti in attesa di una
decisione definitiva sul tema dei rurali. Guardi che la
decisione in premessa, sia positiva che negativa, ha valore solo
per tale atto e non pregiudica le sentenze relative ad altre
annualità:
Nel sistema tributario, ogni anno
fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e
comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un
rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni
precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le
controversie relative a diverse annualità d'imposta del medesimo
tributo, ancorché concernenti questioni in previa riunione dei
relativi giudizi), ciascun giudizio mantiene la sua autonomia e
la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire
cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre
annualità.
Cassazione civile,
sez. trib., 30 maggio 2003, n. 8709
Soc. coop. Pescatori Uria c. Min.
fin.
Peraltro, la recente legge che
considera rurali tutti i fabbricati ai fini agricoli è a mio
avviso palesemente illegittima, così che pronostico, seppure in
tempi non brevi, un possibile annullamento da parte della Corte
Costituzionale.
373. Un coniuge (il marito) è
usufruttuario al 100% della casa di abitazione dove risiede
anagraficamente con la moglie, mentre la nuda proprietà è per il
50% del figlio e per altro 50% della nuora.
Dopo la sua morte, la vedova può
far valere su questa residenza il diritto di abitazione al 100%
in qualità di coniuge superstite???
Risposta: Con la morte dello
usufruttuario la proprietà piena passa al nudo proprietario. Ne
consegue che la soggettività passiva diviene con tale evento del
figlio e della nuora, non trovando applicazione per detto motivo
il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dello
articolo 540 c.c. a favore della vedova.
374. Un Comune con delibera di
Consiglio Comunale ha approvato l’applicazione dell’aliquota di
abitazione principale e relativa detrazione agli immobili
concessi in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli
artt. 8 e 9 Legge 179/1992 . Si chiede se è legittimo prevedere
tale agevolazione e, se possibile, in base a quale normativa.
Risposta: Tale deliberazione è a
mio avviso illegittima, almeno nella parte in cui concede la
detrazione e non la sola aliquota agevolata. Le riporto la
legge.
DECRETO-LEGGE 08/08/1996, n. 437
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA
Articolo 4 Disposizioni in materia di ICI.
1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni
possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non
inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale nonchè per
quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale
realizzato (1).
2. All'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1995".
3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel
territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano,
comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da
norme speciali.
4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome
di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'art. 11, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in
rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1993, sono prorogati di due anni (2).
(1) Comma sostituito dall'articolo unico della legge 24 ottobre
1996, n. 556, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.L. 25 novembre 1996,
n. 599, come modificato dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, in
sede di conversione.
375. Un contribuente mi dichiara per l'anno 2006 un'area
fabbricabile per euro 50.000; facendo un controllo per lo
stesso anno l'area vale 80.000
per anno 2006 lo accerto come infedele denuncia?
per anno 2007 e successivi lo accerto come?
Risposta: Per le aree edificabili le infedeltà ricadono nella
omessa denuncia di variazione, sanzionabile ogni anno (2006 e
2007) con la sanzione di omessa denuncia, da applicarsi sulla
differenza (minor versamento).
376. in
previsione delle scadenze ICI 2012: il 16 giugno è sabato,
viene spostato al lunedì come il 16/12 che cade di domenica? Non
mi ricordo la normativa che prevede tale slittamento.
Si.
Infatti, l’articolo
6, comma 8, del Decreto-Legge 31 marzo 1994, n. 222, con
riferimento al pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di
tasse e contributi erariali, regionali e locali equipara di
fatto il sabato al giorno festivo, infatti, prevede che se il
termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato
tempestivo il versamento effettuato il primo giorno lavorativo
successivo.
Tale spostamento si realizza anche per la presentazione delle
dichiarazioni. Infatti, l’articolo 2 “Termine per la
presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui
redditi e di IRAP”, comma 9 del DPR del 22 luglio 1998 n. 322
prevede che i termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al primo giorno
feriale successivo.
Tale spostamento riguarda anche i ricorsi. Infatti, l'art. 155
c.p.c. dispone che “Se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo” e che il quinto comma dell’art. 155 c.p.c. prevede che
“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai
termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori
dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”, l’Agenzia
delle Entrate, con la circolare del 24 ottobre 2007 n. 56/E,
precisa che, per effetto del rinvio alle norme del c.p.c.
operato dall’articolo1, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992
n.546 “Disposizioni sul processo tributario”, il quinto comma
dell’articolo 155 c.p.c. è applicabile anche al processo
tributario.
377. I genitori concedono al
figlio e nuora "il diritto personale di utilizzare vita natural
durante l'autorimessa".
Non c'è un passaggio di
proprietà. E' da considerarsi un diritto d'uso a tutti gli
effetti, per cui sono soggetti ICI il figlio e la nuora, oppure
l'immobile rimane imponibile ai genitori ?
Risposta: La questione è
ricercare che con tale atto si è inteso comncedere in comodato o
in diritto d'uso l'autorimessa. Ora, si tratta di diritto d'uso
in quanto il diritto sia trascritto nei registri immobiliari ai
sensi dello articolo 2643 del codice civile. In assenza di
trascrizione di tale diritto in detti registri il rapporto
diverrebbe di mero comodato, con la conseguenza che soggetti
passivi rimarrebbero i genitori.
Articolo 2643 Atti soggetti
a trascrizione.
[I]. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
[812, 1197, 1470, 15432, 1552, 2247, 2556];
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il
diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di
superficie [952 ss.], i diritti del concedente e dell'enfiteuta
[957 ss.];
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano
i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative
statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione
territoriale; (1)
3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] dei
diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali
[1027 ss.], il diritto di uso sopra beni immobili,
il diritto di abitazione [1021 ss.];
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei
numeri precedenti [1070, 1104, 1350n. 5];
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti
reali immobiliari [574, 586, 590 c.p.c.], eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle
ipoteche a favore del terzo acquirente [2889, 2896];
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico
[971];
8) i contratti di locazione [1571 ss., 2923] di beni immobili
che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione
di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine
maggiore di tre anni;
10) i contratti di società [2247 ss.] e di associazione [14 ss.,
2549 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni
immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata
della società o dell'associazione eccede i nove anni o è
indeterminata [231 trans.];
11) gli atti di costituzione dei consorzi [862 ss., 2602 ss.]
che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [231 trans.];
12) i contratti di anticresi [1960 ss.; 231 trans.];
13) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o
la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri
precedenti [938, 1032, 17062, 2932].
(1) Numero inserito dall'art. 5, comma 3, d.l. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modif., in legge 12 luglio 2011, n. 106.
378. Le aree edificabili che con
il nuovo pgt ( che verrà approvato in consiglio comunale il
03/12/2011) perdono il diritto di edificazione da quando non
sono più soggette ad ici? dalla data di adozione del
provvedimento? Invece quei terreni soggetti a provvedimenti
espansivi del diritto di
edificare da che data devono
pagare l’ici?
Risposta: Con le disposizioni di
legge vigenti sia l'edificabilità che la perdita di tale qualità
dei terreni si acquista o si perde sin dalla adozione del PGT,
così si evince dalla lettura del comma 2 dello articolo 36 del
DL 223/06 convertito dalla legge 248/06.
379. Nel caso di acquiescenza
all'accertamento (pagamento dello stesso entro 60 giorni) la
sanzione ridotta applicabile è ancora 1/4 o 1/3 ? E nel caso di
accertamento con adesione? In definitiva quando è applicabile la
sanzione di 1/3?
Risposta: Il comma 5 dello
articolo 2 del D.Lgs.n.218/97, comma modificato dall'articolo
1, comma 18 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere
dal 1° febbraio 2011.
così prevede:
5. A seguito della definizione,
le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto
dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le
violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative
allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge.
Nel caso di acquiescenza le
sanzioni sono ridotte ad 1/3 dello accertato anziché del minimo,
così come previsto dal comma 1 dello articolo 15 del predetto
decreto.
380. nel nostro comune c'è la
Cantina Sociale……… - società cooperativa - che possiede un
fabbricato D1 e un D8. Da un controllo effettuato sembra che
non paghi l'ICI per il D8. Penso che il fatto sia legato al
discorso agricolo in quanto, in questa cantina sociale, i vari
agricoltori conferiscono il loro vino (mosto????). Cosa mi dice
la normativa in merito? E' corretto che non paghi per il D/8? In
attesa di Sua risposta ringrazio e saluto cordialmente.
Risposta: Secondo la Cassazione anche le cooperative agricole
sono esenti se utilizzano immobili rurali, purché questi siano
accatastati come D10. Allo stato attuale degli atti gli atti di
recupero vanno emessi. Caso mai su richiesta della coop potranno
essere sospesi, fino alla data di accoglimento o di rigetto
della richiesta di variazione catastale.
381. Le aree edificabili
pertinenziali di fabbricati debbono essere assoggettate ad ICI?
Risposta: La Cassazione con le
sentenze che sotto riporto ritengono assoggettabili tali aree,
salvo che sia cristallizzata la capacità edificatoria o sia non
giustificata la destinazione pertinenziale da esigenze
economiche, estetiche o di altro tipo.
Cassazione, sentenza 25127/09:
ICI area edificabile pertinenziale esclusa solo con modifica
permanente dello stato dei luoghi.
Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito
appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una
oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che
sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che
non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile
ad libitum.
Cassazione n. 22129/010: ICI area
edificabile pertinenziale esente solo se giustificata da
esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può
avere valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di
attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico
negoziale ma come rappresentazione di una apparenza di fatto) di
un vincolo di pertinenza, ai sensi
dell'art. 817 c.c.
alfine di ottenere un risparmio fiscale va ...
inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v.
Cass. SS. UU. 30055/2008)".
Nella medesima decisione, quindi, si è statuito:
"perchè un'area fabbricabile perda il (plus)valore costituito
... dalla edificabilità, occorre che intervenga
una oggettiva e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo
ius edificandi, che non si risolva quindi in un
mero collegamento materiale rimovibile ad
libitum".
Cassazione 22128/10: ICI area edificabile
destinata a giardino: assoggettabilità.
Un’area edificabile, anche se pertinenziale di un
fabbricato, deve essere assoggettata ad ICI se non è
durevolmente e stabilmente asservita ad esso e non è quindi
cristallizzata in concreto la sua capacità edificatoria.
382. Una ditta può compensare
l'ICI , utilizzando il mod. F24, ad esempio con debiti erariali?
Risposta: Si può pagare l'ICI
utilizzando dei crediti vantati per crediti erariali, ma non
viceversa.
383. Le sottopongo il seguente
quesito ICI in merito alla tassazione delle aree
edificabili. Lo scrivente comune prevede uno sconto (25%)
sul valore al mq. stabilito dallo stesso, perdurando l'assenza
del piano di lottizzazione che il comune deve approvare
affinché l'edificazione sia possibile. Nel momento in cui il
consiglio comunale autorizza e regolamenta il piano di
lottizzazione viene approvato pure lo schema di convenzione che
i proprietari lottizzanti ed il sindaco dovranno sottoscrivere
prima di iniziare l'edificazione. La domanda è la seguente:
lo sconto che il comune riconosce cesserà di essere accordato
quando il consiglio comunale autorizza e regolamenta il piano
di lottizzazione o si dovrà attendere la sottoscrizione della
convenzione da parte dei soggetti privati e del sindaco? Le
chiedo ciò perché la convenzione di lottizzazione viene spesso
sottoscritta parecchio tempo dopo (anche anni) nonostante non
esista alcun impedimento in tale senso.
Risposta: Pur essendo la soluzione della questione rimandata
alla interpretazione data dallo stesso Comune, ritengo che tale
riduzione venga meno quando il consiglio comunale autorizza e
regolamenta il piano di lottizzazione, determinandosi con tale
provvedimento l'aumento di valore delle aree, divenendo più
vicino il momento della concreta edificazione.
384.
Un contribuente ha ricevuto un accertamento ICI per omessa
denuncia e versamento di un fabbricato. Sottopone alla nostra
attenzione un certificato di alloggio inagibile rilasciato dal
Comune al precedente proprietario qualche mese prima di
effettuare la vendita.
Secondo Lei, al contribuente potrebbe essere
riconosciuta la riduzione al 50% per inagibilità malgrado gli
avvisi di accertamento notificati siano stati emessi senza alcun
abbattimento.
Il contribuente le ricordo non ha presentato
nessuna dichiarazione.
Risposta: La riduzione per inagibilità richiede
che il fabbricato sia non utilizzato né utilizzabile. In assenza
di tale conoscenza ed anche dalla produzione della
documentazione di cui al comma 1 dello articolo 8 del
D.Lgs.n.504/92 ritengo che tale riduzione non possa essere
accordata.
385. Facendo riferimento a quanto riportato nella
denuncia di successione, ad un nostro contribuente è stato
notificato un accertamento ICI per omesso versamento di un
fabbricato collabente.
Come base imponibile è stato utilizzato il valore
indicato in successione pari a € 25.000.
Secondo Lei è corretto come si è provveduto o per
i fabbricati collabenti è possibile procedere in altro modo e
determinare una base imponibile inferiore?
Risposta: I fabbricati collabenti, peraltro da
accatastare nella categoria F2, non vanno assoggettati in base a
r.c., ma in base all'area di sedime, così come previsto dal
comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92. Se in catasto il
fabbricato non è accatastato come F2 la base imponibile è la
r.c. risultante in catasto. Di contro, se accatastato come F2, è
necessario scorporare dai 25000 euro dichiarati il solo valore
dell'area di sedime.
386. Mi servirebbe sapere se
sulla base della recente normativa i fabbricati accatastati
nella categoria D10 nella casistica in cui vengano dati in
locazione a coltivatore diretto possono essere esentati dall'ICI
in quanto D10 o deve comunque esserci il presupposto del
possesso?
Risposta: La Cassazione con varie sentenze ha ritenuto esenti i
fabbricati D10 in quanto utilizzati da imprenditori agricoli
anche se non possessori del fabbricato. Seguendo tale
orientamento si deve concludere che tale fabbricato va esentato
a condizione che il possessore dimostri che il medesimo è stato
dato in locazione o in affitto ad un imprenditore agricolo,
iscritto nel registro delle imprese agricole.
387. E’ corretto considerare
comunque soggetti a ici dei terreni agricoli che con un
provvedimento di occupazione d'urgenza (per lavori Brebemi) non
sono più coltivati?
Risposta: Fermo restando che la
soggettività passiva permane in capo al proprietario fino alla
data del trasferimento di proprietà (Cassazione n. 19131/07), se
trattasi di aree non edificabili, l'assoggettamento dei terreni
come agricoli viene essere escluso dal pagamento dell'ICI, posto
che il terreno non è più destinato allo esercizio di una
attività agricola, come invece previsto per l'assoggettamento
dalla lettera c) del comma 1 dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92.
In conclusione, tale terreno non
può essere assoggettato ad ICI come agricolo, in virtù di quanto
preteso dalla lettera c) sopra riportata.
388. Ho mandato un avviso di
accertamento ICI ad una S.A.S. che esercita l'attività di
ricezione e ristorazione in un edificio adibito quindi a bar,
ristorante ed hotel, infatti di proprietà della S.A.S. I soci
dell'azienda sono sposati e vivono con i loro figli all'interno
dell'albergo in un settore dello stesso adibito ad abitazione
principale. Nell'avviso di accertamento ICI non ho applicato
la detrazione per abitazione principale perché essa non credo
possa competere alla società proprietaria dell'edificio. Gli
interessati desideravano una conferma in merito alla mia scelta
ed ho perciò promesso loro che avrei chiesto il suo autorevole
parere in merito.
Risposta: Vi sono ben due motivi per negare l'esenzione.
Infatti, le società non possono mai soddisfare il requisito
della residenza anagrafica. Il fabbricato D è destinato ad
Albergo e non ad abitazione civile, così come previsto dalla
Cassazione con sentenza 21332 del 2008, per la quale l' ICI
relativa alla abitazione principale facente parte albergo è
interamente dovuta senza: detrazione (ora esenzione). Afferma
la Suprema Corte che la destinazione ad abitazione privata di
un appartamento facente parte di un immobile adibito
interamente ad albergo, iscritto in categoria D/2, comporta una
variazione permanente che influisce sull'ammontare della rendita
catastale, e perciò rientra nella previsione della norma citata
da ultimo. La detrazione d'imposta sull'abitazione
principale costituisce, d'altronde, un'agevolazione fiscale, cui
il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità
alle norme di legge che la prevedono; fermo restando che
l'interpretazione di tali norme, di natura eccezionale, deve
essere rigorosa per rispetto del principio stabilito
dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile (Cass. nn. 14 93 8/2006, 14658/2005,
1088 9/2 003, 1613/ 2002, 13502/1991) .
389. Le società
(Banche,Finanziarie ecc.) che acquistano immobili per concederli
in leasing finanziario ad altri soggetti, presentavano regolare
dichiarazione ICI (fino a quanto era obbligatorio il cartaceo)
ora l’ufficio reperisce il dato direttamente dal portale. Erano
tenuti ad allegare o, in qualche modo, a comunicare l’avvenuta
stipula di un contratto di leasing? Dovevano in qualche modo
informare il Comune dove insisteva il bene che, nonostante
l’acquisto da loro effettuato, non erano tenuti al pagamento in
quanto soggetto passivo era il locatario?
Risposta: Come è noto l'articolo
3 del D.Lgs.n.504/92 nella sua nuova formulazione attribuisce la
soggettività passiva ICI in capo al locatario sin dalla di
stipula del contratto di leasing. L'obbligo della denuncia è in
capo al soggetto passivo e quindi al locatario e non in capo
alla società di leasing.
390. Una soc. cooperativa
agricola a r.l. sta edificando un capannone e devo accertare
l'area fabbricabile; da quando faccio partire la tassazione:
dal momento dell'inizio lavori o da quando l'area è compresa
come edificabile nel Piano Regolatore?
Risposta: Dal combinato disposto
della esenzione prevista dalla lettera b) dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92 e del comma 6 dello articolo 5 del predetto
decreto si evince che l'area di sedime va assoggettata solo
dallo inizio dei lavori di edificazione, senza tener conto dei
costi incrementativi.
391.
Avendo rilevato n. 2 unità in corso di costruzione accatastate
con categoria “F3”, si chiede se le stesse siano da assoggettare
ad ICI tenuto conto che le unità sono realizzate in
sopraelevazione.
Con riferimento alla norma di legge che
stabilisce: “il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad
imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero,
se antecedente, dalla data in cui è utilizzato”, si chiede se
aver indicato nel mod. D1 presentato in sede di accatastamento
delle unità “F3” la data di variazione (ultimazione lavori) al
19/02/2010 determini l’obbligo al pagamento.
Secondo Lei le aree in questione sono da
assoggettare dal 19/02/2010?
Risposta: Se tali unità costituiscono
sopraelevazioni di fabbricati già esistente, muniti di r.c., non
vanno assoggettati ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92 e ciò per il fatto che l'area di sedime è già
occupata dal primo piano (Cassazione n. 23347/04).
L'inizio e svolgimento dei lavori di costruzione
di un nuovo fabbricato con totale appoggio sulla struttura di un
fabbricato preesistente ed ormai ultimato come autonoma unità
immobiliare, nella quale l'area sottostante e le pertinenze sono
divenute parti integranti della medesima unità, non realizzano
la fattispecie imponibile dell'utilizzazione edificatoria di
area, prevista dell'art. 5, comma 5 d.lg. n. 504 del 1992 sulla
disciplina dell'i.c.i., che comporta l'assoggettamento
all'imposta calcolata sulla base del valore dell'area per
l'intera durata dell'utilizzazione edificatoria. Pertanto, il
soggetto che svolge i lavori di costruzione del nuovo
fabbricato, in sovrapposizione ad una precedente unità
immobiliare, diviene soggetto passivo dell'i.c.i. soltanto dopo
l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile o alla
data in cui questo è comunque utilizzato.
Cassazione civile, sez. trib., 15/12/2004, n.
23347
392. Una ditta in data 26/01/2009
presentava richiesta docfa per un fabbricato categoria D/7 con
una rendita proposta di € 2.130,00.
In data 21/07/2011 il catasto
notificava la rettifica della rendita in € 2.700,00.
La ditta chiede come pagare il
saldo dell’anno 2011
Propone di pagare a saldo quanto
dovuto per l’anno 2011 meno l’acconto versato, senza
l’applicazione di sanzioni ed interessi, in quanto è a
conoscenza della rendita solo dal 21/07/2011 data successiva
alla scadenza della prima rata dell’ICI 16/06/2011? Va bene
questa soluzione?
Risposta: Tale nuova rendita
(2700) ha efficacia sin dal 1° febbraio 2009, ma il recupero è
da farsi senza applicazione né di sanzioni né di interessi. Per
evitare sanzioni per il 2011, tuttavia, costui dovrà in sede di
saldo dovrà versare l'intera differenza di imposta.
393. Abbiamo il caso di un
contribuente proprietario di diverse abitazione che muore questo
anno. La moglie rinuncia all’eredità e il tutto passa ai tre
figli. Tra le varie unità immobiliare c’è anche l’ex abitazione
principale del padre, dove ancora oggi vi abita la mamma. Ci
chiediamo se avendo rinunciato all’eredità la mamma ha comunque
il diritto di abitazione su quello immobile.
Risposta: La rinuncia alla
eredità non fa perdere il diritto di abitazione del coniuge
superstite. Ne consegue che la vedova è l'unico soggetto passivo
e quindi esente almeno fino alla fine del corrente anno.
394. Stavo leggendo la manovra
Monti relativa all’IMU (art. 13) nonché le rassegne stampa
dell’.. … ma non riesco a capire il comma 11.
Mi pare di capire che l’IMU
sull’abitazione principale e pertinenze, con aliquota base 0,4%
e detrazione euro 200, sarà versata unicamente nelle casse dei
comuni, mentre per tutti gli altri immobili, con aliquota base
0,76%, una quota dovrà essere versata allo Stato e una quota
dovrà essere versata al Comune.
Ma quale è la % da versare allo
Stato? La riscossione e l’accertamento dell’IMU (anche la quota
statale) mi sembra di capire sia di competenza del Comune (solo
F24). Dovendo fare la previsione del bilancio 2012 in entrata,
come dobbiamo calcolare la quota da versare allo Stato dell’IMU?
11.
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti
gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base
di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante
è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale
propria.
In sintesi, deve essere versato
allo Stato il 3,8 per mille da calcolarsi sulla base imponibile,
fatta esclusione della abitazione principale e pertinenze e gli
edifici rurali.
395. Posso emettere un avviso di
liquidazione per omesso pagamento ICI anno di imposta 2006 (per
un’aera edificabile) ad una società che in data 5 agosto 2010 ha
comunicato che con sentenza del tribunale del 11.06.2010 è stato
dichiarato il fallimento della società in liquidazione e che
l’ICI verrà versata con le regole previste in caso di
fallimento?
Se lo posso emettere, va
notificato alla Sede legale della Società oppure al curatore
fallimentare?
Risposta: Lei deve emettere gli
atti di liquidazione-accertamento fino al 31.05. 2010 e poi
insinuarsi nel fallimento. Di contro per il periodo successivo
verserà l'ICI direttamente il curatore dopo il decreto di
vendita dell'area. Le allego stampato per l'insinuazione nel
passivo fallimentare.
396. Ci troviamo nella
fattispecie di un intervento di recupero edilizio > di cui
all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5.8.78,
n. 457, di un immobile costituito da 4 unità abitative.
L'intervento riguarda una particella edificale la cui estensione
> catastale totale è di mq. 518, dove al suo interno è presente
un edificio la cui area di sedime è di soli 123 mq.. Per
assolvere l'imposta dobbiamo dare un valore all'area
fabbricabile, divenuta tale, solo in modo fittizio, ai sensi del
citato > sesto comma dell'articolo 5; detta area non ricade
infatti tra quelle edificabili a norma del piano regolatore
generale vigente. Per fare ciò partiamo dal valore al mq. che il
comune ha stabilito ai fini di contenere il potere di
accertamento che ad esso compete, però ci rimane il dubbio
sull'entità della superficie da considerare: è più corretto
utilizzare l'intera estensione della particella, quindi anche i
mq. graffati (aggregati) all'edificio, cioè mq. 518, o la sola
area di sedime dell'immobile oggetto dell'intervento di
ristrutturazione edilizia, quindi mq. 123 che corrispondono alla
pianta dell'immobile?
Risposta: Pur non essendo il quesito posto chiarito né dalla
norma che dalla giurisprudenza, ritengo che tutta la particella
vada considerata e non solo l'area di sedime. Il problema ad
avviso dello scrivente non è rilevante con riferimento alla
superficie dell'area, dovendosi aver riguardo, invece, alla
capacità edificatoria. Io, propongo, che la base imponibile sia
determinata avendo riguardo alla crescita di valore che subisce
quale conseguenza dello intervento edilizio e sarà pari:
a) valore finale dello edificio al termine dei
lavori;
b) meno valore iniziale dello edificio prima dello inizio dei
lavori;
c) meno costi di costruzione;
d) meno profitto del costruttore (20 per cento di a).
397. una societa’ proprietaria di
due aree fabbricabili mi ha chiesto informazioni per il saldo
ici : il 17 dicembre prossimo scadono i 60 gg del silenzio
assenso per avere il nulla osta dei beni ambientali che
permettera’ loro di inviare una dia all’ufficio tecnico del
comune per dei lavori (che hanno gia’ effettuato) e poi dopo 30
gg. daranno la fine lavori il collaudo e quindi chiederanno
l’agibilita’ delle unita’ immobiliari . Da una visura catastale
effettuata risulta che le unita’ immobiliari sono state inserite
in catasto in data 31.10.11 : mi chiedono come devono pagare
l’ici. Se l’accatastamento costituisce presunzione assoluta di
tassazione : mi pagheranno l’area fino al 31.10.11 e poi 2 mesi
come sono accatastati?
Risposta: L'accatastamento
costituisce presunzione assoluta, come confermato sia dalla
Cassazione (sentenze 22808/06 e 24294/08) che dalla Corte
Costituzionale 288/05).
398. Un contribuente vuole
presentare il ravvedimento ici per la rata dicembre 2010, nonché
la rata giugno 2011. Qualora il Comune abbia già constatato
l'inadempienza e abbia già chiamato il contribuente in
ufficio portandolo a conoscenza dell'errato versamento può
negare la possibilità del ravvedimento?
Risposta: L'articolo 13, comma
1, del D.Lgs.n.472/97 così dispone in tema di ravvedimento .
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Ne consegue che nel caso
descritto l'applicabilità dello istituto è impedita dall'inizio
del procedimento amministrativo di accertamento o di
liquidazione.
399. Un fabbricato di categoria
C/2 (soffitta) viene sopraelevato dando origine ad un alloggio
in forza della Legge Regionale che prevede la possibilità di
rendere abitabili i sottotetti. Dobbiamo far pagare l'ICI al
proprietario sul valore di area fabbricabile oppure sulla
rendita catastale del C/2 fino all'accatastamento
dell'abitazione?
Risposta: Secondo la Cassazione (sentenza n. 23347/04) le
sopraelevazioni di edifici già esistenti non danno luogo allo
assoggettamento come area edificabile (comma 6 dello articolo 5
del D.Lgs.n.504/92) poiché l'area di sedime è già occupata dal
primo piano. Ne consegue che fino alla ultimazione dei lavori
edilizi l'assoggettamento non potrà che essere limitato al C2.
400.
Abbiamo notificato in ottobre accertamenti ICI
per gli anni 2008-2009-2010 per omesso versamento (totale) ad
una ditta contribuente che solo dall'acconto 2011 versa
correttamente al nostro comune. Riceviamo dalla contribuente
istanza in autotutela di annullamento delle sanzioni e degli
interessi perché ritiene che gli omessi versamenti accertati
non sono avvenuti nei confronti del nostro comune per un mero
errore informatico al Comune di…….. di Terni.
Risposta: Sanzioni ed interessi hanno carattere
accessorio rispetto al tributo, così che i medesimi debbono
trovare sempre applicazione, salvo che sussistano gli estremi di
errore scusabile, secondo le previsioni di cui allo articolo 6
del D.Lgs.n.472/97. In conclusione, seppure la colpa può
considerarsi lieve, tali elementi accessori debbono essere
applicati, essendo sufficiente tale comportamento per rendere
obbligatorio la relativa applicazione. Ogni comportamento
difforme utilizzato per prassi da alcuni comuni non è corretto,
posto che alcuna norma lo giustifica. Sul tema si sono espresse
a favore della tesi su esposta le CTP e CTR di Milano per un
caso analogo che ha riguardato l'…..
401. In data 10.05.2005 è stata
adottata deliberazione dalla Giunta Comunale per “ Variazione
valore aree edificabili ai fini ICI ” In data 28 giugno 2010 è
stato adottato P.G.T.
In data 9 giugno 2011 è stata
approvata delibera delle Giunta Comunale che determina i valori
ici per le aree edificabili – essendo stata adottata prima della
scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2010 ha efficacia dal 1/1/2011
Vorrei sapere per il periodo che
va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 quali valori devo
tenere in considerazione, alla luce anche dell’approvazione del
nuovo PGT.
Risposta: Gli atti amministrativi
hanno efficacia a tempo indeterminato. Ne consegue che per gli
atti impositivi da emettere per l'anno 2010 i valori da
considerare sono quelli indicati nella delibera del 2005. Ogni
comportamento difforme è illegittimo.
402. Mi viene sottoposto un
quesito in merito all'esenzione o non dall'imposta di un
fabbricato accatastato D10. Trattasi di fabbricato posseduto da
soggetto che non svolge attività agricola a titolo principale,
possiede un piccolo vigneto che lo stesso coltiva e tale
fabbricato è effettivamente utilizzato per tale attività, il
Catasto gli conferma la corretta attribuzione della categoria
D/10 a tale fabbricato. Ora il contribuente mi chiede se deve
pagare l'imposta oppure no, pur avendola già versata in
acconto.... Ho dimenticato di chiedere se è iscritto al Registro
Imprese che è obbligatorio.
Risposta: Secondo costante giurisprudenza della Cassazione
l'esenzione degli edifici rurali strumentali è condizionata
sia dalla iscrizione del fabbricato nella categoria catastale
D10 sia alla iscrizione del soggetto nel registro degli
imprenditori agicoli (l'articolo 9 comma 3bis del DL 557/93
convertito dalla legge 133/94 parla infatti di imprenditore
agricolo). Ne consegue, in assenza di tale iscrizione, il
normale assoggettamento.
403. Un contribuente pensionato
da commercio, è titolare di partiva iva come attività agricola
esclusiva, non versa contributi come coltivatore diretto o
imprenditore agricolo, può beneficiare delle riduzioni previste
dall'art. 9 per i terreni agricoli posseduti e condotti?
Risposta: No, come del resto previsto sia dalla lettura dello
articolo 9 del DL 504/92 che dal comma 2 dello articolo 58 del
D.Lgs.n.447/96 che così dispone:
2.
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di
applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale
le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali
previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e
soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la
cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo.
404. Casa di proprietà costituita
da un piccolo condominio di cinque appartamenti su tre piani
con adiacente lotto di terreno – mappale diverso da quello del
condominio - di catastali 660 mq, cintato, contenete piante da
frutto, galline, arnie. Il proprietario è sempre lo stesso.
Tale lotto di terreno, in pieno centro abitato, è considerato
edificabile dal vigente PRG – residenziale di completamento
intensivo - con valore stimato di oltre 230 mila euro. Per
questo terreno non è mai stata pagata l’ICI.
Visto l’utilizzo che ne fa il proprietario e la posizione lo
posso considerare esente come area fabbricabile ? Se si, come
posso giustificare la cosa nei miei carteggi? Posso proporre
provocatoriamente il cambio di destinazione del terreno da
edificabile ad agricolo ?
Risposta: La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene
assoggettabili le aree, anche se pertinenziali, che secondo gli
strumenti urbanistici sono edificabili, salvo che la
edificabilità non sia impedita da opere (cristalizzata):
Cassazione, sentenza 25127/09: ICI area edificabile
pertinenziale esclusa solo con modifica permanente dello stato
dei luoghi.
Perché un’area fabbricabile perda il (plus) valore costituito
appunto dalla edificabilità, occorre che intervenga una
oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che
sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che
non si risolve quindi in mero collegamento materiale rimovibile
ad libitum.
Cassazione n. 22129/010: ICI area edificabile
pertinenziale esente solo se giustificata da esigenze
economiche, estetiche o di altro tipo.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali
esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere
valenza tributaria, perchè avrebbe l'unica funzione di attenuare
il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la
tassazione in ragione della reale natura del cespite" :
"la simulazione intesa non in senso tecnico negoziale ma come
rappresentazione di una apparenza di fatto) di un vincolo di
pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c. alfine di ottenere un
risparmio fiscale va ... inquadrata nella più ampia categoria
dell'abuso di diritto (v. Cass. SS. UU. 30055/2008)". Nella
medesima decisione, quindi, si è statuito: "perchè un'area
fabbricabile perda il (plus)valore costituito ... dalla
edificabilità, occorre che intervenga una oggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto
e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in
un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum".
405. Due coniugi separati possiedono una casa a zelo (lei al
60% lui al 40%).
La casa “coniugale” è stata
assegnata dal tribunale alla moglie che ci ha vissuto con i
figli fino al 26 giugno di questo anno. Dal 27 giugno la
moglie e i figli si sono trasferiti in un altro comune lasciando
la casa vuota e in vendita. L’ex marito ha la residenza in un
altro comune, in un appartamento in affitto, e non possiede a
Zelo nessun immobile. Considerato che la casa di Zelo non può
più essere considerata “casa coniugale” in quanto non vi abita
più nessuno, è corretto che entrambi i due coniugi paghino l’ICI
a saldo per gli ultimi 6 mesi dell’anno 2011?
Risposta: Come si evince
indirettamente dalla lettura del comma 3bis dello articolo 6 del
D.Lgs.n.504/92 le agevolazione permangono fino a quando
l'alloggio è utilizzato dal coniuge assegnatario come abitazione
principale. Ne consegue che nel caso prospettato la perdita del
beneficio.
6-bis. Il soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per
l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale .
406. Le invio in allegato la
comunicazione per la pretesa esenzione del Park Tennis. Si
ricorda la vicenda ?
A questa lettera allegata, ha
fatto seguito una ns. comunicazione con richiesta di effettuare
regolare denuncia ai fini ICI per l'anno 2010 su modello
Ministeriale, che NON hanno fatto.
Proposte:
1) emettiamo avviso di
accertamento 2010 per omessi versamenti, perché non consideriamo
denunciata la pretesa esenzione (non richiesta con mod.
ministeriale)
2) ammesso che si debba accettare
questa lettera come avvenuta denuncia ICI, è possibile concedere
l'esenzione solo per 7 MESI (visto che dichiarano di fare
attività dal 01 aprile al 31 ottobre)?
Risposta: Ad avviso dello
scrivente l'esenzione non può essere concessa, non sussistendo
le condizioni volute dalla legge. Mi pare di ricordare che tale
struttura sia utilizzata esclusivamente dai soci che hanno una
certa età e che non sussistano le condizioni previste per
l'esenzione a favore delle società sportive dalla Circolare
ministeriale n. 2 del 2009, nella parte che sotto riporto. Va
emesso avviso di accertamento applicando la sanzione di omesso
versamento, nella misura del 30 per cento.
H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE
L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono
esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline
riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle
associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo
di lucro, affiliate alle federazioni
sportive
nazionali o agli enti nazionali
di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della
legge n. 289 del 2002. Per quanto attiene alle modalità di
esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile
esclusivamente attività sportiva agonistica
“organizzata” direttamente (ad esempio:
partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei)
e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per
l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di
campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento,
affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).
Da quanto esposto consegue che
l’esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello
sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività
svolta dall'ente non è direttamente quella “sportiva”, ma di
affitto degli spazi.
407. Abbiamo emesso gli avvisi di
accertamento in rettifica relativi all’anno d’imposta 2006, ora
alcuni contribuenti hanno presentato richiesta di annullamento
/rettifica degli atti stessi (entro il termine dei 60 gg dalla
notifica) ora siccome siamo a ridosso del 31/12, la mia domanda
è la seguente. Per gli atti che devono essere annullati, non ci
sono problemi,…… ma per quelli che eventualmente devono essere
rettificati qual è il termine?
Risposta: La rettifica,
diversamente dallo annullamento, non incide né sui termini di
decadenza né di quelli per ricorrere, i quali rimangono
vincolati alla notifica dell'atto originario. Se, quindi costui
non presenterà ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di
notifica dell'atto impositivo l'accertamento diverrà definitivo,
il quale potrà essere parzialmente annullato dal Comune solo in
via di autotutela.
408. un contribuente proprietario
di appezzamento di terreno costituito in parte da area
edificabile ed in parte no, ci ha versato l'ici sul valore
totale del terreno stimato da una perizia asseverata, vale a
dire: valore edificabile 400.000 non edificabile 300.000 ici
versata sul totale di 700.000. Oggi vende non a 700.000 ma a
400.000 che corrisponde esattamente al valore dell'edificabile.
Il nuovo acquirente secondo Lei deve pagare sul valore della
compravendita (400.000) o su 700.000 della perizia?
Risposta: L'ICI come è noto colpisce le aree edificabili e non
quelle non edificabili. Ora, salvo che l'area non edificabile
sia stata utilizzata ai fini del computo della volumetria
realizzabile, il valore di perizia ad esso relativo risulterebbe
irrilevante ai fini del computo della base imponibile ICI, con
conseguente diritto del precedente possessore a pretendere la
restituzione dell'ICI versata in più e di conseguenza ritenuto
corretto il comportamento ICI del compratore.
Suggerisco, quindi, di verificare tramite il tecnico comunale se
l'area stimata non edificabile sia servita o meno per il computo
della volumetria e decidere in conseguenza. Nel caso in cui non
risultasse quella parte edificabile, consiglio di non
rettificare la dichiarazione del compratore,
onde evitare che il venditore si ricordi di richiedere il
rimborso della maggior ICI versata.
409.
Un contribuente dice di non aver aggiornato
annualmente i valori delle aree edificabili in quanto per legge
(dice lui) serve una delibera di Consiglio Comunale, mentre
l'Amministrazione aggiornava ogni anno la tabella valori con una
delibera di Giunta Comunale. Per gli accertamenti ci siamo
basati ovviamente sulle tabelle dei valori minimi stabiliti, ma
è plausibile questa condizione per cui se sono stati deliberati
di Giunta anzichè Consiglio non sono validi? Francamente è la
prima volta che sento questa cosa.
Risposta: In sintesi, l'interpretazione da farsi è se la
delibera è del Consiglio Comunale, assunta ai sensi dello
articolo 59 del D.Lgs.n.504/92 il valori sono massimi e quindi
non superabili in sede di accertamento. Di contro, se di Giunta,
i valori sono minimi e quindi superabili in sede di
accertamento.
410.
Un ns. contribuente chiede il rimborso ICI a
seguito di un accatastamento avvenuto solo nel mese di novembre
di questo anno. Dalla visura catastale risulta la seguente
annotazione:
VARIAZIONE del 9/02/1983 in atti dal 29/11/2011 -
INSERIMENTO CLASSAMENTO
E’ possibile riconoscere il rimborso della
maggiore imposta versata tenuto conto che la nuova rendita è
minore rispetto alla presunta utilizzata?
Risposta: Il contribuente ha diritto alla
restituzione della maggior ICI versata negli ultimi cinque anni,
così come previsto dall'articolo 1, comma 164 della legge 296/06
che così dispone:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato
il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad
effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
Anzi, tali importi vanno
maggiorati degli interessi.
411.
Le chiedo un chiarimento in merito
ad una richiesta di rimborso di un contribuente, che ha chiesto
il rimborso della maggiore imposta versata per gli anni 2009 e
2010, in quanto ha versato erroneamente sul valore catastale
degli immobili anzichè sul valore dell'area fabbricabile
(essendo gli stessi oggetto di ristrutturazione edilizia.).
Gli importi da rimborsare sono
per il 2009 Euro 8,05 e per il 2010 Euro 175,61. Il mio
dubbio è questo: devo considerare l'importo complessivo chiesto
a rimborso, oppure, visto che per l'anno 2009 l'imposta è
inferiore a 12,00 euro , l'anno 2009 non lo rimborso ? (il
regolamento dice che non si fa luogo a rimborso se l'imposta è
inferiore a 12 euro.).
Risposta: Ogni anno ha propria
autonomia, così che per l'anno 2009 il rimborso non va eseguito,
poiché risulta minore di 12,00 euro.
412. Sono economo nella
parrocchia di …..e tutta la bufera sull'ICI e la Chiesa mi ha
messo dei dubbi che vorrei dipanare. Mi aiuta per favore?
Si tratta della canonica dove sono due unità immobiliari
destinate esclusivamente all'assistenza. Esistono sugli stessi
due contratti di comodato gratuito fatti anche per tutelare le
persone. In uno risiede una madre marocchina con tre figli che
abbiamo accolto perché con gravi problemi familiari che a
seguito della separazione si trovava senza tetto. Tale unità
immobiliare in precedenza era adibito a domicilio del parroco
don…… e da quando lui è stato trasferito non ha avuto altra
destinazione e/o uso e/o utilizzo se non per attività di
assistenza e catechismo.
Nell'altro, pure con comodato gratuito, risiede una famiglia
"per l'accoglienza" una famiglia, cioè, che in nome e per conto
dell'unità pastorale, si occupa di affidi di emergenza anche a
seguito di segnalazioni del comune di …… e/o altri limitrofi.
Dovendo accogliere i bambini e/o le giovani madri con figli è
ovvio che ci debbano essere delle persone fisiche che agiscono
in nome e per conto della parrocchia. Tale attività iniziata
nell'anno 2005 ha trasformato la residenza delle suore della
Carità in luogo ove si accolgono bambini e persone in temporanea
difficoltà con il necessario ausilio di una famiglia che si
occupa direttamente dell'assistenza.
Si chiede se si possa ritenere legittima l'applicazione della
norma come recita la legge 222/1985.
Enti “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative o sportive, nonché delle attività di
religione o di culto” e, quindi,
di non ritenere la canonica come cespite gravante di ICI ma
bensì esente.
Risposta: Potenzialmente la
chiesa ha tre canali di esenzione riconducibili allo articolo 7
del D.Lgs.n.504/92:
a) lettera d) per i fabbricati
destinati al culto e sue pertinenze;
b) lettera i) prima parte in
quanto Ente non commerciale;
c) lettera i) seconda parte per
gli immobili destinati alla catechesi ed alla educazione
cristiana.
Analizando i casi in esame sulla
base dello utilizzo descritto, già da subito vanno escluse
perché non applicabili le fattispecie di esenzioni di cui alla
letere a) e c) poichè l'utilizzo non è pubblico, come preteso da
dette disposizioni, essendo il comodato destinato ad una
cerchia ristretta di persone. Ora, neppure l'esenzione di cui
alla letterai) risulterebbe applicabile, salvo diversamente
regolamentato dal Comune, posto che l'interpretazione data dalla
Corte Costituzionale alla disposizione in esame limita
l'esenzione quando l'uso è effettuato direttamente dall'Ente non
commerciale:
È manifestamente infondata la
q.l.c. dell'art. 59 comma 1 lett. c), d.lg. 15 dicembre 1997 n.
446, in relazione all'art. 7 comma 1 lett. i), d.lg. 30 dicembre
1992 n. 504, censurato, in riferimento agli art. 3, 23, 53, 76 e
77 cost., in quanto, nel prevedere la facoltà per i comuni di
stabilire che l'esenzione di cui al citato art. 7 comma 1 lett.
i), d.lg. n. 504 del 1992 «si applica soltanto ai fabbricati e a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», imporrebbe di
mutare l'interpretazione precedentemente data dalla Corte di
cassazione a tale disposizione, secondo la quale l'esenzione
spetta solo se il soggetto passivo di imposta abbia natura non
commerciale e utilizzi direttamente l'immobile in una delle
attività previste dal medesimo articolo. La questione risulta
proposta sulla base del duplice erroneo presupposto che l'art.
59 comma 1 lett. c), d.lg. n. 446 del 1997 introdurrebbe una
norma di interpretazione autentica e che imporrebbe, per il
passato, una interpretazione dell'art. 7 comma 1 lett. i), d.lg.
n. 504 del 1992 diversa da quella affermata dalle pronunce della
Corte di cassazione, mentre la predetta disposizione - che non
si autoqualifica come norma di interpretazione autentica - non è
finalizzata né a risolvere un obiettivo dubbio ermeneutico né ad
introdurre retroattivamente una nuova disciplina dell'esenzione
dall'i.c.i., ma ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in
deroga a quanto previsto all'art. 7 comma 1 lett. i), d.lg. n.
504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali
che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero
dei soggetti esenti - e, perciò, di applicare l'i.c.i. anche nei
loro confronti - ferma restando l'esenzione per i fabbricati
posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi
direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui
all'art. 7.
Corte costituzionale, 19/12/2006,
n. 429.
In conclusione, salvo
diversamente disposto dal regolamento del Comune di Cavriago la
concessione in comodato di alloggi della parrocchia non
determina l'esenzione di cui alla lettera i), poiché l'uso non è
effettuato dalla parrocchia stessa.
413. Alcuni contribuenti hanno
chiesto di poter effettuare il pagamento dovuto per avvisi di
accertamento utilizzando il mod. F24 con compensazione IRPEF.
Si chiede di conoscere se tale possibilità è prevista, ed
eventualmente con quali modalità.
Risposta: Con il comma 55 dello articolo 37 del DL 223/06,
convertito dalla legge 248/06 è stato disposto quanto segue:
55. L'imposta comunale sugli
immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi può essere versata con le modalità del
Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma..
Con la circolare ministeriale n.
28 del 4 agosto 2006 il Ministero delle Finanze a commento di
detto articolo ha ulteriormente chiarito la facoltà dei
contribuenti di versare l’ICI già dal 2007, mediante F24, con
compensazione del debito ICI con crediti vantati dallo stesso
contribuente per altri tributi erariali e ciò senza che
necessiti di un accordo tra Comune ed Agenzia delle Entrate.
Tali disposizioni, tuttavia, non
hanno chiarito se tale procedimento di compensazione,che
sembrerebbe ideato per il pagamento dell’ICI in via ordinaria,
risulti applicabile anche per il pagamento degli avvisi di
accertamento.
Ora, sulla base dei principi del
codice civile, ritengo corretto tale compensazione anche in sede
di accertamento ICI purché il pagamento avvenga entro il 16
antecedente la scadenza del termine per ricorrere, con l’ovvia
ulteriore condizione che la somma indicata nello accertamento
pervenga effettivamente nelle casse del Comune.
414.
Questo Ufficio, ai fini dei tributi comunali,
chiede con quali tempi e modalità il comune, in qualità di
creditore, può intervenire nella procedura di Amministrazione
Straordinaria cui viene sottoposta un'azienda, posto che tale
procedura non rientra fra quelle concorsuali previste dalla c.d.
Legge Fallimentare di cui al codice civile.
Risposta: Con la Circolare 40 del
2008 il Ministero delle Finanze ha chiarito che le procedure
concorsuali previste per le aziende in crisi non si applicano
ai tributi comunali.
Ne consegue che restano esclusi dall'ambito
applicativo della disposizione in commento i tributi locali (ad
esempio,
ICI,
TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni), così che il Comune non può intervenire in detta
procedura, non essendo soggetto legittimato.
Il Comune, quindi, dovrà procedere al recupero
dei crediti, anche nei confronti di dette aziende, operando
senza alcuna differenza rispetto agli altri contribuenti morosi.
In sintesi, una volta che il credito vantato
negli atti impositivi diverrà certo, liquido ed esigibile, il
Comune dovrà iscrivere le somme dovute a ruolo esattoriale
oppure notificare a tali aziende l’ingiunzione fiscale di cui al
RD 639/10 e nel caso di ulteriore inadempimento da parte di
tali azienda l’esattore, se la somma è iscritta a ruolo, oppure
il Comune, se è stata notificata l’ingiunzione fiscale,
procederanno alla riscossione coattiva dei crediti utilizzando
gli istituti previsti dal RD 639/10 e/o del DPR 602/73, ossia
effettuando le azioni esecutive e cautelari annoverate in tali
disposizioni (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca,
espropriazione mobiliare, espropriazione presso terzi,
espropriazione immobiliare).
Per quanto concerne i termini di decadenza e di
prescrizione si fa rinvio a quanto stabilito dai commi 162 e
163 dello articolo 1 della legge 296/06, che così
dispongono:
COMMA 161
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni
(1).
COMMA 163
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto
definitivo .
Ovviamente, per le ragioni anzidette, non trova
applicazione per le aziende in crisi il comma 6 dello articolo
10 del D.Lgs.n.504/92, poiché applicabile solo nel caso di
fallimento.
415. Un immobile di categoria D8
iscritto al catasto dal 13.03.2006 con rendita zero (in corso di
costruzione) e poi soppresso in data 13.03.2007 per generare una
nuova unita’ immobiliare dal 30.03.2007 di categoria D8 senza
rendita catastale che verrà poi attribuita il 17.12.2008,
può essere sanzionato? I
proprietari hanno versato ICI nel 2006 in base a un valore da
loro dichiarato e poi dal 2007 hanno versato minor ici. Come ci
dobbiamo comportare nello svolgimento delle verifiche ICI?
Risposta: L'accatastamento nel D
senza rendita è un errore tecnico. Se il fabbricato non era
finito doveva essere accatastato nel Gruppo F ed assoggettato
come area edificabile, ai sensi del comma 6 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.504/92. Verifichi dunque tramite l'ufficio tecnico del
comune la data di ultimazione dei lavori (o l'uso se
antecedente). Infatti, la r.c. retroagirebbe da tali momenti,
mentre per il periodo anteriore andrebbe assoggettata l'area di
sedime.
416. Volevo chiederLe un
chiarimento relativo alla fideiussione bancaria richiesta in
caso di rateizzazione dell’ICI a fronte di un accertamento con
adesione per aree edificabili. E’ obbligatorio chiedere una
garanzia (es. polizza o fideiussione)? Nel mio caso specifico,
credo che il contribuente (Ospedale Maggiore) non abbia il tempo
necessario per attivarla entro i termini previsti dal
regolamento ( entro 10 gg dal versamento della prima rata). Mi
suggerisce qualcosa di alternativo?
Risposta:La fideiussione non è
più dovuta a seguito delle modifiche introdotte con le seguenti
disposizioni:
2) Comma modificato dall'articolo
1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ,
dall'articolo 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010,
n. 40, dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
141, dall'articolo 2, comma 1-quater, del D.L. 5 agosto 2010, n.
125 e dall'articolo 23, comma 17, lettera a), del D.L. 6 luglio
2011, n. 98. Infatti, al comma 2 dello articolo 8 del
D.Lgs.n.218/97 è stato depennato tale obbligo, già
presente oltre a 50000 euro.
2. Le somme dovute possono essere
versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali
di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata
è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio
legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di
adesione [, e per il versamento di tali somme, se superiori a
50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo
di rateazione del detto importo, aumentato di un anno]. (2) (3)
417. Sul nostro territorio
esiste un società per azioni che possiede dei campi da golf
accatastati in categoria D6 l’ICI non viene pagata. In passato
il controllo dell’ICI aveva ritenuto questa posizione esente in
quanto i campi da golf erano affittati ad una societa sportiva
Per continuare ad esentare
dall’ICI questi terreni ai sensi art 7 comma j DLgs 504/92
quale documentazione dobbiamo acquisire? Secondo Lei rientrano
in questa esenzione (i terreni agricoli a ….sono esclusi
dall’ICI).
Risposta: Il campo da golf è un
fabbricato e non un tereno agricolo. Ne consegue che nel caso
descritto tale fabbricato va normalmente assoggettato ad ICI,
posto che il soggetto passivo è una società commerciale e non
non un ente non commerciale ed anche per il fatto che l'uso non
è fatto dallo stesso soggetto passivo. Deve quindi procedere al
recupero della imposta dovuta per le annualità precedenti,
applicando la sanzione del 30 per cento, oltre che gli interessi
moratori.
418. Abbiamo il caso di una ditta
in fallimento per la quale è stato nominato il curatore
fallimentare dal 21.10.2011. Per questa ditta abbiamo emesso a
dicembre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 e
li abbiamo notificati al curatore. Abbiamo agito correttamente?
Occorre fare qualche altra procedura?
Risposta: Dovete notificare
l'atto anche per il 2010 per i 10/12 con sanzioni ed interessi
se dovuti e poi per i crediti iscritti in tali tre atti
insinuarvi nella procedura fallimentare. Per il periodo
successivo, invece, sarà il curatore ad adempiere in conformità
a quanto previsto dallo articolo 10 comma 6 del D.Lgs.n.504792 e
voi vigilare solo che si comporti correttamente.
419.
Sono stati convocati
i proprietari di lotti di terreno inserito nel PRG come Piano di
Espansione Produttivo i quali non hanno provveduto al versamento
dell’ICI ed alle dovute dichiarazioni.
Come voluto dalla normativa, si è comunicato di
tassare (nella prospettiva anche dell’accertamento per omessa
denuncia e versamento) le suddette aree ad un prezzo che
considera questi parametri:
- vincoli che ridimensionano e inficiano lo
sviluppo edificatorio;
- fascia di rispetto ed in edificabile della ex
statale;
- vincolo di collegamento con la variante della
ex statale;
- fascia di rispetto per esondazione essendo
l’area prossima ad un fiume.
I proprietari non sono del parere di versare
l’imposta anche perché molta parte dell’area interessata è
occupata provvisoriamente dalla Provincia di Bergamo per la
realizzazione di un nuovo tratto di strada.
L’ho contattata telefonicamente ma, viste le
resistenze dei soggetti e dovendo emettere l’accertamento, Le
chiedo un Suo parere in merito.
Risposta: Come si evince dalla lettura delle
disposizioni di legge vigenti, l'edificabilità fiscale delle
aree è data dagli strumenti urbanistici e non da vincoli
relativi, come quelli descritti che incidono caso mai sul valore
delle aree, ma non sulla loro edificabilità fiscale. Peraltro,
si fa rilevare che secondo la giurisprudenza del Consiglio di
Stato le aree edificabili contenute in fasce di rispetto vanno
comunque considerate edificabili, sempreche siano computate ai
fine della volumetria.
In conclusione, la situazione descritta può
ridurre l'entità dei valori su cui calcolare l'ICI, come del
resto previsto dal comma 5 dello articolo 5 del decreto
legislativo n. 504/92, ma non escludere totalmente, come
preteso, il pagamento
420. Un’ amica – che da tempo
vive e lavora a milano – ha comunque sempre Mantenuto la
residenza nel comune di origine un paesino sul lago di Garda Il
comune le ha inviato questo anno per la prima volta un avviso di
accertamento ici Nel quale viene contestato il pagamento
dell’ici utilizzando la detrazione
Sulla prima casa . E’ possibile
secondo lei fare ricorso in quanto la signora è residente
nell’immobile ?
Saluti e auguri Giovanna
Risposta: Certamente si. Infatti,
la residenza anagrafica è oggi l'unica condizione per tale
riconoscimento, salvo che il Comune non dimostri l'elusione. Con
l'IMU, invece, sarà impossibile per Lei tali riconoscimento
posto che questo nuovo tributo richiede per l'agevolazione in
argomento non solo la residenza anagrafica, ma anche la dimora
abituale.
421. la ditta X di impianti
fotovoltaici ha in diritto di superficie per 20 anni il tetto di
un capannone su cui ha realizzato un impianto fotovoltaico. Il
notaio ha detto che deve l’ICI, ma sul tetto non vi è rendita.
Ma l’ici non si intende assolta
dal proprietario dell’immobile?
Risposta: Tale impianto deve
essere accatastato a cura del superficiario, che sarà poi
assoggettato sulla base della r.c. da esso autoattribuita
mediante il procedimento DOCFA. Di contro, il condominio
continuerà a pagare l'ICI sulla base della attuale r.c.
|