Quesiti
completi:
1.
Abbiamo
espletato tutte le pratiche per la concessione del servizio
pubblicità e pubbliche affissioni in questi giorni. Ha vinto una
nuova società, pertanto in questa fase burocraticamente lunga e
complessa e di trasferimento dei dati è possibile prorogare la
data di pagamento del tributo dal 31/01 al 31/03 pv. Con
deliberazione di Giunta Municipale?.
Risposta: Non è necessario,
poiché la scadenza è proprio il 31 marzo 2011, così come
previsto dal comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93.
2. Una
ditta sul territorio ha cessato di esercitare l'attività, però i
mezzi pubblicitari sono ancora esposti, dal momento che lo scopo
della pubblicità è il richiamo all'attenzione di clienti, in
questo caso la ditta può essere esentata dal pagamento non
essendoci il fine ultimo proprio della
pubblicità?
Risposta: Condivido la tesi da Lei esposta, sempre che
l'attività sia formalmente cessata e la Ditta cancellata dal
registro della Camera di Commercio, anche se sarebbe bene che
il Comune ne ordini la rimozione.
3. Come dobbiamo
comportarci nel caso di pubblicità effettuata mediante vele
pubblicitarie mobili? L’imposta è dovuta a favore di ogni comune
nel quale il veicolo si trova a circolare oppure solo in caso di
sosta?
Risposta: Le vele pubblicitarie
si ritengono da assoggettare ad imposta di pubblicità
ordinaria, in aggiunta a quella dovuta sui veicoli, allorché
sostino in modo prolungato sia in aree pubbliche che private. In
tale ipotesi va applicata l'imposta temporanea.
4.
Comune di …..
ha in concessione la gestione del servizio pubblicità e
pubbliche affissioni ad una ditta regolarmente iscritta all'albo
nazionale dei concessionari sulla base del D.lgs n. 507/93. Si
chiede se quanto stabilito dalla risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 139/E del 29/12/2010 relativamente all'applicazione
dell'IVA sia da applicarsi al canone fisso da noi percepito
dalla ditta concessionaria del nostro servizio.
Risposta: Tale risoluzione è
errata e peraltro riferita alla concessione di impianti
pubblicitari. E' errata perché tali impianti sono indicati nel
regolamento comunale e quindi la relativa concessione è
l'espletamento di una attività istituzionale e non commerciale
del Comune. Comunque, il canone percepito dal Comune è escluso
dall'IVA, posta la natura tributaria ed esente persino per la
Ditta concessionaria ai sensi dello articolo 10 del DPR 633/72,
che al riguardo così prevede:
5) le operazioni relative alla
riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti
di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
5. per l'esposizione in locali
pubblici di locandine pubblicitarie quale tariffa bisogna usare
visto che non è stato previsto nulla di specifico nella tabella
tariffe deliberata? L'unica tariffa che potrei usare è quella
ordinaria fino ad un mese fino ad 1 mq di superficie per ogni
locandina. Avrei bisogno di un suggerimento. Le allego le
tariffe
Risposta: Le locandine, se non esposte sugli impianti delle
affissioni, scontano l'imposta in forma ordinaria, annuale, se
l'esposizione è a tempo indeterminato, temporanea se
l'esposizione come probabile ha durata inferiore a mesi tre.
6. Tra i casi risolti della Sua
guida ai tributi locali 2007 (EDK) ho trovato la soluzione al
problema dell’esenzione dell’imposta per i veicoli delle imprese
che effettuano attività di trasporto.
Se non ho frainteso quindi, sono
esenti dal pagamento solo queste ditte per l’indicazione del
marchio e dell’indirizzo (in base alla circolare 2/DPF/2002),
mentre tutti i veicoli delle altre tipologie di imprese devono
essere assoggettati all’imposta? Parlando di un caso pratico: un
imbianchino svolge anche l’attività di noleggio del suo furgone
con cestello; su entrambe le portiere è indicata la scritta
“NOLEGGIO…., TELEFONO… FAX…”. Devo far iscrivere a ruolo
l’impresa conteggiando i metri quadrati occupati dalle scritte?
Risposta: Tale indicazione va
considerata senza dubbio un messaggio pubblicitario, che nulla
ha a che vedere con l'esenzione concernente il trasporto.
L'esenzione in argomento, quindi, non può trovare applicazione.
7. La pubblicità effettuata da una ditta di
trasporti pubblici (autobus) sulle sue pensiline è soggetta a
normale calcolo della pubblicità? O può variare qualcosa per il
fatto che la ditta opera manutenzione sulla pensilina stessa?
Risposta: Salvo che non sia la pubblicità di cui alla lettera e)
del comma 1 dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93, che sotto
riporto, va normalmente assoggettata:
e) la pubblicità esposta all'interno
delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché
le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo
l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano
informazioni
relative alle modalità di effettuazione del servizio;
8. Siccome ho visto alcune
delibere di comuni che hanno disposto in sede di rinnovo con i
concessionari dei contratti ICP e pubbliche affissioni, negli
anni 2008 o 2009, l’applicazione dell’aumento della tariffe del
20% fino al 50%, articolo 11 Legge 449/97 come integrato dalla
Legge 23/12/1999, è possibile tale aumento o è soggetto al
blocco tributario.
Risposta: Tale aumento è
impedito, invece, dal blocco delle tariffe.
9. Per quanto riguarda l’articolo
30 inerente “Ripartizione della superficie degli impianti
pubblici da destinare alle affissioni” preso dalla sua bozza di
regolamento sulla pubblicità con il quale si riservano spazi,
abbiamo bisogno ulteriore
conferma della parte facoltativa oggi per i comuni, in
particolare quale tra a, b e c possiamo eliminare?
a) spazi di natura istituzionale,
sociale e comunque privi di rilevanza economica 10% in ossequio
all’art.1 comma 480 punto c) della legge 311/2004, mq _______
b) spazi per affissioni di natura
commerciale, mq _____;
c)spazi destinati all'affissione
diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario
del pubblico spazio mq _____.
Risposta: La lettera a) può
essere eliminata. Infatti, il comma 480 dell'articolo 1 della
legge 311/04, aveva introdotto l'esenzione obbligatoria di detti
spazi con l'articolo 20 bis del D.Lgs.n.507/93. Tale articolo è
stato ora abrogato.
Articolo 20 bis
Spazi riservati ed esenzione dal
diritto (1) .
Art. 20-bis.
[ 1. I comuni devono riservare il
10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti
ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata
dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i
soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le
modalità previste dal presente decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per
l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal
diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità
commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e
grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di una
imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e
ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento
deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso
la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete
l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta
entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da
parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore
ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo
ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse
a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per
il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.] (2)
(1) Articolo aggiunto
dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
(2) Articolo abrogato
dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A norma dell'articolo 1, comma 177, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal
presente articolo.
10.
Un negoziante espone nelle vetrine e sulla porta d'ingresso, scritte,
locandine, poster e calendari attinenti l'attività esercitata.
Questi mezzi pubblicitari sono
soggetti ad imposta? Ed eventualmente come deve essere
calcolata?
E' corretto
sommare le superfici di tutti i messaggi pubblicitari,
indipendentemente dalla loro singola superficie, (ad. esempio:
mq. 3
(1+1+1) nelle vetrine e
mq. 2
sulle porte d'ingresso).
Inoltre la superficie inferiore
al metro quadrato deve essere sempre arrotondata per eccesso al
mq.?
Oltre a
questi mezzi pubblicitari questo negoziante ha anche una tenda
di mq. 1
con l'indicazione del nome del negozio, nonché i marchi dei
prodotti commercializzati attività. Questa deve eventualmente
essere sommata alle altre superfici, quindi di complessivi
mq. 6
di pubblicità, oppure deve essere considerata come una
insegna pubblicitaria a sè stante e, quindi, esente in quanto
inferiore ai 5 mq. previsti per legge?
Risposta: In ordine alla
pubblicità nelle vetrine l'esenzione è limitata alla SUPERFICIE
di mezzo mq per vetrina od ingresso (articolo 17, lettera a del
D.Lgs.n.507/93). Superando tale metratura tale pubblicità va
normalmente assoggettata, calcolando la superficie sulla base di
quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del predetto decreto
ossia in base alla superficie della minima figura piana
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e ciò
per ogni vetrina o ingresso, così che l'operazione va così
ripetuta per ogni vetrina od ingresso. Venendo alla insegna
scritta sulla tenda la relativa rilevanza è da calcolarsi a
parte rispetto alla pubblicità delle vetrine. Al riguardo è
necessario distinguere se insegna e marchio costituiscono un
unico o due mezzi pubblicitari distinti. Nel primo caso
l'esenzione è totale. Nel secondo caso è esente l'insegna,
mentre il mezzo che racchiude il marchio è normalmente
assoggettato, con l'arrotondamento minimo di 1 mq. Vedasi al
riguardo la circola 3 DPF del 2002.
11. Le scrivo ancora ma per avere
un altro parere, questa volta sull'entità della cauzione
definitiva a garanzia degli obblighi patrimoniali, che da
capitolato richiediamo come "pari al minimo garantito offerto a
gara". La società aggiudicataria ha richiesto, come per la
cauzione provvisoria per partecipare alla gara, di ridurla al
50% in quanto società certificata ISO.
Mentre per la cauzione
provvisoria necessaria per partecipare alla gara era stato
espressamente richiamata la possibilità di una cauzione
dimezzata (art. 75 del D.lgs 163/2006 codice contratti), per
quella definitiva non veniva previsto alcuna riduzione.
Non essendo quindi previsto dal
capitolato, ritengo infondata la pretesa dell'aggiudicatario.
Lei cosa ne dice ? Ci sono altri
motivi, giustificazioni ?
Risposta: A me pare che tale
riduzione trovi applicazione anche in sede di cauzione
definitiva. Infatti, il comma 1 dello articolo 113 del predetto
decreto richiama proprio il comma 7 dello articolo 75.
12. un contribuente intende
effettuare la pubblicità del suo negozio mediante una
mongolfiera poggiata a terra, gonfiata ad aria mediante un
motore soffiatore, per un periodo di 30 giorni.
Quale tipologia di tariffa
dobbiamo applicare: la pubblicità varia di cui all’art.15, comma
3 del D.Lgs. 507/1993 oppure la pubblicità ordinaria di cui
all’art. 12? Dobbiamo considerare l’intera superficie della
mongolfiera o solo quella relativa al banner pubblicitario?
Risposta: Ritengo, in
considerazione dell'uso che ne è fatto in concreto, che debba
essere applicata l'imposta prevista per la pubblicità ordinaria
(articolo12), calcolata sulla intera superficie della
mongolfiera e non sulla semplice scritta. Infatti, sembra che il
volume della mongolfiera sia utilizzato proprio per soddisfare
il presupposto impositivo di cui al comma 2 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93.
13. Ho ricevuto dal comitato
“TUTTI INSIEME ……” la richiesta di affissione di un manifesto
per la raccolta di fondi per un bambino affetto da sindrome di
west.
Secondo Lei è possibile
affiggerlo all’interno dell’edificio comunale senza pagare
nulla? Per le affissioni sul territorio mi conferma che posso
applicare la riduzione del 50%?
Risposta: Non trattandosi di un
messaggio pubblicitario, se non collocato su impianti del
Comune destinati alle affissioni, detto manifesto è da
considerarsi esente, in assenza del presupposto impositivo di
cui allo articolo 5 del D.lgs.n.507/93. Se collocato, invece, su
detti impianti, a cura del comune, il diritto è ridotto del 50
per cento, così come previsto dalla lettera b) del comma 1 dello
articolo 20 di detto decreto legislativo.
14. Le allego alcune delibere di giunta
dell’anno 2005 e 2006 relative alle tariffe della pubblicità. Al
riguardo vorrei un suo parere su questi atti, soprattutto su
alcuni punti dei dispostivi che stabilisco la
riduzione del 50% della tariffe ordinaria per il
cartelli e gli stendardi pubblicitari regolarmente autorizzati
che hanno superficie superiore a mq. 8,5 apposti sulle
impalcature o sulle recinzioni dei cantieri edili (punto 3
della delibera 8 del 20/01/2005- punto 1 della delibera n. 48
del 10/03/2005 e delibera n. 11 del 03/02/2006).
1.
Ora andando a
leggere gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 507 del 1993 non ho
trovato nessuna norma che disciplini tale riduzione, c’è qualche
circolare, disposizione o altro che io non conosco?
2.
Inoltre questo tipo
di riduzione non doveva essere stabilita dal Consiglio Comunale
e non dalla Giunta in quanto trattasi di una variazione
regolamentare e non tariffaria?
3.
Io la devo comunque
applicare? Oltretutto ho sempre confermato di anno in anno le
tariffe dell’imposta con questa disposizione che faccio?
Proprio in questi giorni mi è stato chiesto, dall’amministratore
di un condominio, di quantificargli l’importo della pubblicità
relativamente ad un cartello pubblicitario di mq. 220 da
apporre su un ponteggio per un periodo superiore ai tre mesi (da
sei mesi ad un anno), la ditta concessionaria del servizio mi ha
riferito che questa “riduzione” non esiste e loro non possono
applicarla….. hanno ragione?
Risposta: Sulla base dei principi
che disciplinano la potestà impositiva dei Comuni, come del
resto risulta chiaramente dalla lettura dello articolo 52 del
D.Lgs.n.446/97, il Comune trova nella legge statale la fonte del
proprio agire, ma anche i limiti entro i quali l'Ente Locale
deve operare. Ora, sempre con riferimento a quanto previsto
dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97, alla legge statale è
riservato la fissazione del presupposto impositivo, la
individuazione del soggetto obbligato e la fissazione delle
aliquote massime. Ne consegue che, essendo le esenzioni e le
esclusioni la negazioni parziale o totale del presupposto,
queste possono essere stabilite solo dalla legge statale. In
definitiva, tale riduzione non trovando la propria fonte nella
legge statale, è illegittima e va quindi disapplicata, ossia
l'Ufficio dovrà considerarla come non scritta. Una apertura
futura alla possibilità di introdurre in via regolamentare
agevolazioni non previste dalla legge statale troverà
applicazione solo per l'imposta municipale secondaria, il cui
testo, da me riassunto, sotto riporto. Anzi, la relazione
governativa pone l'accento nella relazione che l'accompagna che
per la prima volta il legislatore statale acconsente ai comuni
di concedere agevolazioni ed agevolazioni non previste dalla
legge, ma solo, per questa imposta, che entrerà in vigore dal
2014.
Tale disposizione, quindi, deve
essere disapplicata, trovando di conseguenza piena applicazione
l'articolo 12 del D.Lgs.n.507/93. Consiglio di darne
comunicazione alla Giunta comunale, evidenziando altresì, che ai
sensi dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 l'Organo competente è
il Consiglio e non la Giunta comunale.
1.
Sostituisce la TOSAP,
il COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle
pubbliche affissioni, il canone sulla installazione dei mezzi
pubblicitari. L’addizionale ex ECA è abolita (trattasi di una
entrata attribuita ai Comuni dal comma 39 dello articolo 3 della
legge 549/95).
2.
il presupposto è
l’occupazione del suolo pubblico demaniale o appartenente al
patrimonio indisponibile del Comune, anche ai fini pubblicitari;
3.
soggetto passivo è
il concessionario o l’occupante di fatto e per gli impianti
pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza
l’impianto;
4.
l’imposta è
calcolata in relazione alla durata della occupazione, l’entità
espressa in mq o lineari ed in relazione alla tariffa, tenuto
conto della classe demografica del Comune;
5.
l’istituzione del
servizio pubbliche affissioni non è obbligatorio;
6.
i comuni hanno la
facoltà di inserire nel regolamento esenzioni o agevolazioni.
Per una grave svista (salvo sia
voluta) non troverebbe più applicazione l’imposta per i mezzi
pubblicitari posti su area privata, stante che il presupposto
della imposta pubblicità di cui al comma 1 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93 è molto più ampio:
1. La diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive
o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta
all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
Non sarebbero poi assoggettabili
le occupazioni realizzate su aree private gravate da servitù di
pubblico passaggio.
15. Un pub ha comunicato nel 2010
la chiusura temporanea dell’esercizio; la licenza è rimasta
sospesa per un anno finché l’Ufficio Commercio in data
07/03/2011 ha emesso un’ordinanza di revoca dell’autorizzazione
amministrativa. A tutt’oggi sono ancora presenti tutte le
insegne che, nel loro complesso sono superiori a 5 mq e quindi
soggette all’Imposta di Pubblicità. Si precisa che all’Ufficio
Tributi non è mai stata fatta alcuna dichiarazione di cessazione
dal contribuente. Come ci dobbiamo comportare, l’Imposta di
Pubblicità è comunque dovuta per la presenza delle insegne anche
se di fatto l’attività è chiusa ormai da tempo?
Risposta: L'articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93, così dispone:
CAPO I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTO SULLE PUBBLICHEAFFISSIONI
Articolo 5
Presupposto dell'imposta.
1. La diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive
o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla
pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si
considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una
attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o
servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato.
Ora, dalla lettura del secondo
comma dello articolo 5 sopra riportato, si evince che la
rilevanza del messaggio pubblicitario è connessa allo esercizio
di una attività commerciale, che nel caso descritto non era
presente, se non per la parte iniziale dello esercizio 2010. Ne
consegue, in considerazione del carattere annuale della imposta
comunale della pubblicità, come si evince dalla lettura del
comma 1 dello articolo 9 del predetto decreto, che tale imposta
è dovuta interamente per l'esercizio 2010, mentre non è dovuta
per l'esercizio 2011.
16. Una società sportiva
gestisce, su convenzione, un campo da calcio del Comune
posizionato parallelamente, lato sud, ad una strada provinciale;
mentre al lato est confina con altra area di proprietà comunale
per ora libera.
La società espone solo sul lato
est, non sul lato della provinciale, la pubblicità degli
sponsor.
La medesima società invoca
l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 1,
comma 129 della Legge Finanziaria 2006, che interpreta la
disposizione di cui al comma 11-bis dell'art. 90 della Legge
27.12,.2002, n. 289. E' una socità sportiva dilettantistica con
150 posti sui gradoni!!!!Il Comune versa un importo annuo per la
gestione del campo!!!!
L'imposta è gestita dal
concessionario.
Risposta: L'articolo 11 bis dello
articolo 90 della legge 289/02 così dispone:
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1
la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo
direttamente organizzato (2)
L'articolo 1, comma 128 della
legge 266/05 ha interpretato tale disposizione come segue:
COMMA 128
128. La disposizione di cui al comma
11-bis dell'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si interpreta nel senso che la pubblicita', in qualunque modo
realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo
90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati
per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla
pubblicita' di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
Se i mezzi pubblicitari in
argomento sono rivolti all'interno e non all'esterno dello
impianto sportivo e quindi verso gli spettatori della
manifestazione sportiva sono da considerarsi esenti.
17. Una signora, proprietaria
dell'auto, vorrebbe indicare sul proprio veicolo la pubblicità
della ditta del figlio (denominazione, indirizzo). Rientra
nell'esenzione prevista dall'art. 5/bis D.L. 28.12.2011 n° 452
converito nella legge 27.2.2002 n° 16??? Nel caso in cui non
rientrasse nell'esenzione quale tariffa devo applicare. La
tariffa per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg???
Risposta. Ritengo che in tale
ipotesi debba essere applicata l'imposta in forma ordinaria (e
non in base alla portata del veicolo), applicando la tariffa
prevista dal comma 1 dello articolo 12 del D.Lgs.n.507/93
(presumibilmente per 1 mq).
18. Il titolare di
autorizzazione di vendita generi alimentari ha schermato tutte
le vetrine del suo negozio con adesivi colorati che riproducono
fotografie dei prodotti venduti all'interno (frutta, pane,
formaggi). So che la circ. Minist. n.231/e del 18.12.1997 e la
Risol. 2/DPF del 6.03.2003 dicono che bisogna stabilire se il
mezzo (pannello o vetrina) abbia la funzione di mero supporto
strumentale (e quindi non deve essere assoggettato all'imposta )
o se abbia una valenza a livello pubblicitario ( e quindi serve
a dare maggior visibilità al messaggio pubblicitario e perciò
oggetto di imposizione).
Accertato che queste vetrine
richiamano notevolmente l'attenzione visiva dei clienti,
dobbiamo considerarle contenenti un "messaggio pubblicitario"
anche se non vi è alcuna scritta all'interno?
Devo quindi calcolare l'imposta
sulla pubblicità per tutta la superficie delle 3 vetrine?
Risposta: Il messaggio
pubblicitario si esprime anche in forme visive, così che tutta
la superficie delle vetrine va computata, come preteso dallo
articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.
19. Ci sono nuove circolari e/o
sentenze in merito al pagamento dell'imposta per la pubblicità
effettuata con le ormai note "vele pubblicitarie" (vecchi camion
utilizzati esclusivamente per la pubblicità mediante pannelli
installati sul cassone posteriore)? Ci sono stati nuovi pareri a
favore o contro i comuni ?
Risposta: Le modalità di
assoggettamento nel caso descritto dipende se tale veicolo è
utilizzato in quanto tale oppure come un normale mezzo
pubblicitario. Nel primo caso l'imposta è quantificata ai sensi
dello articolo 13 del D.Lgs.n.507/93:
L'imposta di pubblicità sui
veicoli
adibiti all'esclusivo scopo pubblicitario (nella fattispecie i
camion-vela) come previsto dal comma 2 dell'art. 13 d.lg. n.
507/1993 è dovuta al Comune, in cui il proprietario del veicolo
ha la residenza anagrafica o la sede.
Comm.trib. prov.le Verbania, sez. I, 25/02/2010, n. 13
Di contro, nel secondo caso
l'imposta è quantificata in modo ordinario ai sensi dello
articolo 12 del predetto decreto ed è corrisposta a ciascun
comune ove tale mezzo sosta. Ritengo, che in tale ipotesi, la
dimostrazione dell'uso del veicolo come un cartello sia da
provarsi dal Comune con verbali di divieto di sosta oppure con
concessioni di suolo pubblico o privato.
20. Il nostro Comune, con
regolamento e successivo Piano generale degli impianti, aveva
destinato (ai sensi dell'art. 1 comma 480 lettera c della legge
311/2004 - che aveva introdotto l'art. 20 bis del D. lgs.
507/93) una parte della superficie in esenzione dal diritto per
le attività sociali del territorio (associazioni ecc.)
Ora, dovendo variare il piano
degli impianti e anche questa superficie, essendo stato abrogato
l'art. 20bis, mi chiedo se è ancora possibile lasciare questi
spazi in esenzione dal diritto.
Risposta: L'abrogazione di tale
articolo ha eliminato l'obbligo del Comune di riservare tali
spazi, ma non la facoltà di riservarli. In senso conforme vedasi
la risoluzione n. 6126 del 1994 in tema di annunci mortuari,
direttamente esposti dai soggetti interessati. La difforme
interpretazione data dai concessionari non deve essere
condivisa.
Articolo 20 bis
Spazi riservati ed esenzione dal
diritto (1) .
Art. 20-bis.
[ 1. I comuni devono riservare il
10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti
ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata
dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i
soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le
modalità previste dal presente decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per
l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal
diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità
commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e
grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di una
imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e
ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento
deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso
la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete
l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta
entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da
parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore
ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo
ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse
a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per
il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.] (2)
(1) Articolo aggiunto
dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
(2) Articolo abrogato
dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A norma dell'articolo 1, comma 177, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal
presente articolo.
21. Le chiedo se anche gli
impianti pubblicitari dei negozi all'interno delle gallerie dei
centri commerciali (ad esempio la galleria Auchan di ….) sono
da considerare per l'imposta pubblicità anche se sono
all'interno di un fabbricato.
Risposta: Ai sensi del comma 1 dello articolo 5 del D.Lgs.n.
507/93 sono assoggettati alla pubblicità i mezzi pubblicitari
posti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano
percepibili in detti luoghi. Ne consegue che tali mezzi ubicati
in dette gallerie, essendo luoghi da intendersi senza
dubbio aperti al pubblico, debbono essere normalmente
assoggettati alla imposta di pubblicità.
22. Una ditta ha già versato
l’imposta dovuta per l’anno 2011; nel mese di marzo è subentrata
un’altra ditta con la stessa insegna e dimensioni, però variando
l’oggetto pubblicizzato. La nuova ditta deve pagare nuovamente
l’ICP per l’anno già pagato dalla ditta che cessa?
Risposta: Ai sensi del comma 1
dello articolo 6 del D.Lgs.n.507/93 il soggetto passivo della
imposta sulla pubblicità è colui che dispone del mezzo
pubblicitario. Ne consegue che nel caso di cessione di azienda
il cessionario subentra nella posizione giuridica del cedente,
sempre che dimostri di avere acquisito l'azienda mediante
produzione di atto di cessione . Se non sono variati gli
elementi di quantificazione della imposta, il cessionario
avrebbe dovuto unicamente informare il comune del cambiamento,
ma alcun conguaglio avrebbe dovuto fare. Per l'omessa
produzione della dichiarazione il cessionario potrebbe essere
punito con la sanzione prevista dal comma 2 dello articolo 23
del D.Lgs.n.507/93 (sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00).
23. Un
consigliere della minoranza ha presentato una mozione che
chiede:
"" vista la legge 30/12/2004 n 311 ed in particolari i commi
480/481/482/483 chiede come mai il comune non ha predisposto
spazi gratuiti per le affissioni come prevede la legge ecc ecc
pertanto di modificare i regolamenti ecc. ecc....."" Mi sembra
che gli articoli di cui parla il consigliere comunale siano
tutti abrogati dalla finanziaria dell'anno dopo, e pertanto il
comune non deve e non doveva fare un bel niente. Mi può per
favore confermare se ho ragione io o il consigliere o se
eventualmente è stato ulteriormente modificato ?
Risposta: Tali commi, che avevano
introdotto l'articolo 20 bis al D.Lgs.n.507/93, sono inefficaci
a seguito della abrogazione di tale articolo 1, comma 176,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il successivo
comma 177 dispone che sono fatti salvi gli effetti prodotti dal
presente articolo. L'interpretazione da darsi a detto quadro
normativo è, nella sostanza, che il Comune non sia più
obbligato a riservare tali spazi, ma ne abbia la facoltà.
Ricordo che qui si tratta delle affissioni dirette non aventi
carattere commerciale, quali ad esempio gli annunci mortuari,
per le quali il MF ha da sempre sostenuto la facoltà del Comune
di destinare detti spazi e che le stesse fossero esenti (vedasi
risoluzione n. 6126 del 1994 riguardante appunti gli avvisi
mortuari).
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTO SULLE PUBBLICHEAFFISSIONI
Articolo 20 bis
Spazi riservati ed esenzione dal
diritto (1) .
Art. 20-bis.
[ 1. I comuni devono riservare il
10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti
ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata
dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i
soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le
modalità previste dal presente decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per
l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal
diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità
commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e
grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di una
imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e
ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento
deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso
la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete
l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta
entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da
parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore
ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo
ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse
a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per
il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.] (2)
(1) Articolo aggiunto
dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
(2) Articolo abrogato
dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A norma dell'articolo 1, comma 177, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal
presente articolo.
24. Qualora venga esposto un
cartello di vendita/affitto sull'immobile oggetto della vendita
ed il cartello abbia una metratura non superiore ad un quarto di
metro quadrato, abbiamo sempre applicato l'esenzione prevista
dall'art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs 507/93. In caso di metratura
superiore o di collocazione diversa da quanto in premessa citato
invece applichiamo l'imposta. Le risulta che ci siano altre
casistiche di esenzione oltre a quanto previsto dall'art. 17
succitato?"
Risposta: Se l'esposizione è
fatta da un provato e non da una Agenzia il cartello escluso per
carenza del presupposto impositivo di cui allo articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93 indipendentemente dalla sua misura.
25.Sto emettendo gli accertamenti
per chi non ha pagato l'imposta sulla pubblicità 2011 scaduta il
31 gennaio. Per chi lo scorso anno ha regolarmente pagato (anche
se non ha presentato denuncia) e per il 2011 no emetto l'avviso
di accertamento con la sanzione del 30% per omesso versamento
mentre, se un contribuente non ha mai presentato denuncia e non
risultano pagamenti per il 2011 provvedo ad applicare la
sanzione del 100% per omessa denuncia con la riduzione ad 1/4 in
caso di versamento entro i 60 gg. Inoltre, utilizzerei il suo
modello di accertamento. E' corretto tutto questo.?
Risposta: Tutti i casi descritti sono, invece, riconducibili
alla fattispecie di omessa denuncia e ciò per il fatto che il
comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93 prevede che il
pagamento sostituisca l'obbligo di ripresentazione della
dichiarazione:
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche
per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni
degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il
pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio
dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata
denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
La sanzione da applicarsi è quindi del 100 per cento (se
minima).
26.Eesiste una normativa che
esenta i manifesti di dimensioni inferiori al mq. dal pagamento
dei diritti sulle pubbliche affissioni? A me sembra proprio che
non ci sia nulla al riguardo, ma Le chiedo cortesemente
conferma.
Risposta: Tale minimo esiste solo per la pubblicità e non anche
per le pubbliche affissioni, intendendosi per affissione
l'esposizione di mezzi pubblicitari in posti del Comune ed a
cura del Comune stesso. Infatti, il comma 2 dello articolo 7 del
D..Lgs.n.507/93 così dispone:
Articolo 7
Modalità di applicazione
dell'imposta.
.
2. Le superfici inferiori ad un
metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si
fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a
trecento centimetri quadrati.
Di contro, l'affissione di mezzi
pubblicitari anche di piccolissime dimensioni sarebbe
considerato di superficie di cm 70x100 ed assoggettato nella
misura stabilita dallo articolo 19 di detto decreto.
27.
Un impianto pubblicitario installato su un terreno di proprietà
del Comune (precisamente in Piano di insediamento produttivo)
deve pagare l'occupazione del suolo pubblico?
Risposta: Di regola tali impianti
non sono assoggettati a COSAP o a TOSAP, posto che la figura
geometrica della proiezione a terra risulta inferiore al minimo
assoggettabile di mezzo mq (comma 4 dello articolo 42 del
D.Lgs.n.507/93).
28. All'interno dell'Oratorio
vorrebbero distribuire circa 1500 tovagliette con la pubblicità
di alcune ditte ed esporre degli striscioni con il logo e la
denominazione di ditte.
Sono soggetti al pagamento
dell'imposta pubblicità? In quale fattispecie rientrano?
Risposta: astrattamente tali
oggetti sono da considerarsi messaggi pubblicitari e quindi
rilevanti ai fini ai sensi del comma 2 dello articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
2. Ai fini dell'imposizione si
considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una
attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o
servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato.
Vanno esclusi dalla
assoggettamento, tuttavia, i mezzi pubblicitari con superficie
inferiore a 300 cmq, come previsto dal secondo capoverso del
comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93, che così dispone:
"non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici
inferiori a trecento centimetri quadrati.".
Escluderei dallo assoggettamento
la distribuzione delle tovagliette, mentre vanno normalmente
assoggettati gli striscioni con il logo e la denominazione di
ditte, così come previsto dallo articolo 12 del predetto decreto
e non con applicazione della tariffa prevista dal comma 1 dello
articolo 15, posto che l'Oratorio è luogo aperto al pubblico, ma
non pubblico.
Alcuna riduzione, invece, deve
essere applicata, posto che la pubblicità è fatta per conto di
Ditte e non per iniziative commerciali fatte in via
straordinaria dallo Oratorio. Ovviamente, trova applicazione la
tariffa prevista dal comma 2 dello articolo 12, ossia quella
della pubblicità ordinaria.
2.
Risoluzione n..48 /E/IV/7/609 del 1-4-1996 (frecce direzionali o
preinsegne)
Gentilmente se potrebbe darmi il “testo” della
risoluzione, oppure qualche
link a cui posso accedere a questa informazione.
grazie .
Risposta: Tale risoluzione,
che trova riassunta sulle mie pubblicazioni in materia di
tributi minori ed in forma integrale sul sito
www.finanze.it,
che ritiene tali frecce esenti dal pagamento della imposta sulla
pubblicità, è contraddetta dalla giurisprudenza consolidata
della Cassazione che invece le ritiene da assoggettare:
I
cartelli
indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di
vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni
distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali
cartelli,
rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e
utenti, svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria
e sono pertanto soggetti all'imposta sulla pubblicità, ancorché
abbiano, contemporaneamente, la finalità di agevolare la
circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il
laboratorio o il negozio indicati dal cartello.
Cassazione civile, sez. trib., 03/09/2004, n. 17852
Soc. Gacema c. Soc. Irtel
In tema di imposta comunale sulla pubblicità,
qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale
risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua
adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere
indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili
acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una
azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli
art. 5 e 6 d.lg. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto
mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica
o propagandistica. Ne consegue che anche i
cartelli
stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e
negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di
possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità
tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto
che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna.
Peraltro, l'art. 17 d.lg. n. 507 cit., esenta dall'imposta solo
le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e
servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri
quadrati e salve le previsioni particolari adottate con
regolamenti comunali. (Fattispecie relativa a cartello luminoso
multifacciale delle dimensioni totali di mq. 46, 50).
Cassazione civile, sez. trib., 12/08/2004, n. 15654
Soc. Riscossione Tributi loc. c. Comunione gen.
Portorosa
La ricerca di detta risoluzione diviene dunque
superflua.
30.
il servizio affissioni e
pubblicità è dato in appalto ed la ditta ha accertato un
cittadino per un’insegna pubblicitaria, di un esercizio
commerciale, posta non su vetrina ma su un palo adiacente tra
la proprietà e la strada provinciale. Si chiede se l’esclusione
fino a 5 mq è relativa alla pubblicità su vetrina o può anche
essere esclusa fino a 5 mq la pubblicità di questo tipo. La
ditta sostiene che trattandosi di un palo posto su suolo
pubblico, non può essere applicata l’esclusione suddetta.
Risposta: L'insegna è il mezzo
pubblicitario individuante la Ditta postop sulla sede della
stessa. Ne consegue che qualora tale mezzo sia posto nelle
vicinanze della sede, salvo che l'esposizione del mezzo sulla
sede non risulti possibile, è da considerarsi pre insegna e
quindi normalmente assoggettato ad uimposizione, così come
chiarito dal MF con la circolare 3DPF del 2002 (punto 3).
31.
Un'agenzia immobiliare con sede
in …. vuole posizionare in un'area antistante la sede
dell'attività, una bacheca sulla quale esporre le locandine di
tutti gli immobili che intende vendere. Su ognuna di queste
locandine compare il logo dell'agenzia. Secondo Lei la bacheca è
soggetta all'imposta di pubblicità? Secondo noi dovremmo
calcolare solo la metratura dei loghi e non quella totale della
bacheca. Crede che sia corretto?
Risposta: La questione posta va
valutata alla luce della esenzione prevista dalla lettera b)
dello articolo d17 el D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività
svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità,
che non
superino la superficie di mezzo metro quadrato
e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli
immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad
un quarto di metro quadrato;
Ne consegue che tale bacheca sarà
da esentare se la relativa superficie, esclusa la cornice, è di
superficie inferiore a 1/2 mq, mentre sarà assoggettata normale
se la relativa superficie è maggiore.
32.
Siamo di nuovo a Natale; due
organizzazioni (i soliti Alpini ed un’associazione locale) del
paese vorrebbero esporre degli striscioni, trasversalmente sulle
strade, contenenti gli auguri natalizi. Secondo me sono soggetti
all’imposta pubblicità, pur riconoscendo loro la riduzione ex
art. 16 del 507. L’Amministrazione vorrebbe apporre il proprio
logo sugli striscioni (lo stemma comunale) e cosi facendo
riterrebbe non più dovuta l’imposta.
Personalmente ritengo che spetti
solo la riduzione e non la totale esenzione; Lei cosa pensa?
Risposta: Il patrocinio del
Comune, così realizzato, determinerebbe la riduzione della
imposta del 50 per cento e non l'esenzione, come del resto
precisato dalla lettera b) del comma 1 dello articolo 16 del
D.Lgs.n.507/93.
33.
Un negozio di rivendita mobili
sito sul territorio del nostro Comune, posiziona nel parcheggio
davanti al negozio, ben visibile dalla strada, un automezzo con
supporto a vela con cartelli pubblicitari del negozio stesso. Il
mezzo è intestato al proprietario del negozio che è residente in
un altro Comune, pertanto paga l’imposta relativa al mezzo con
la vela nel Comune di residenza. E’ corretto che non paghi nulla
nel nostro Comune anche se lascia questo mezzo con la vela
sempre fermo parcheggiato davanti al negozio proprio per
pubblicizzarlo.
Risposta: Poiché nel caso
descritto l'automezzo è utilizzato come un normale mezzo
pubblicitario, è da assoggettare nel vostro Comune in modo
ordinario, in conformità a quanto stabilito dallo articolo 12
del D.Lgs.n.507/93.
34.
L’amministrazione intende
stipulare dei contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art.
119 del D.Lgs.267/2000 per la manutenzione di aiuole e/o rotonde
spartitraffico al fine di mantenere il decoro del verde pubblico
consentendo allo sponsor di installare dei cartelli recanti la
dicitura “manutenzione effettuata dalla ditta…..” (che già sono
presenti e pagano l'imposta).
E’ corretto secondo Lei
introdurre nel regolamento questa condizione come ha fatto il
comune di …. (prevedendo una sorta di compensazione tra
prestazione e tributo):
Pubblicità su aiuole e/o rotonde
spartitraffico
“Qualora ciascun cartello
installato su aiuole e/o rotonde spartitraffico per le predette
finalità abbia una superficie inferiore al metro quadrato, il
pagamento dell’imposta sulla pubblicità può essere effettuato
dallo “sponsor” mediante l’esecuzione della prestazione di
sistemazione dell’area a verde, ai sensi dell’art. 1197 c.c. (datio
in solutum), anziché mediante il versamento dell’importo
dovuto sullo specifico c/c postale, a condizione che il valore
annuale della prestazione (costo sostenuto per l’attività di
sistemazione e di manutenzione del verde), da provare mediante
idonea documentazione da inviare al Comune, sia pari o superiore
all’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità”
Personalmente non la ritengo
valida, nel senso che incasso il tributo e erogo eventualmente
un contributo come già pensato per altre situazioni, però potrei
sbagliarmi.
Risposta: Tale disposizione, in
quanto non prevista dalla legge è illegittima. Peraltro,
l'articolo 49 del RD 827 del 1924 così dispone:
REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n.
827 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 130). -
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato (1).
(1) Per l'elevazione dei limiti
di somma di cui al presente decreto, vedi, l'articolo 1, della
legge 10 dicembre 1953, n. 936, l'articolo unico, comma 1, del
D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 422 e l'articolo 20, comma 1, del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
REGOLAMENTO [ parte 2 di 2]
TITOLO II
DEI CONTRATTI
CAPO II
DEI CAPITOLI DI ONERI
Articolo 49
Art. 49.
Nei contratti non si può
convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse
vigenti all'epoca della loro stipulazione.
35. volevo chiederLe se per il
posizionamento di veline mobili (camioncini con pubblicità) è
prevista qualche esenzione particolare, ossia ad esempio se
hanno un limite entro il quale possono posizionare la velina
senza pagare o se devono comunque pagare indipendentemente dalla
permanenza, o ancora se devono pagare presso la sede legale, non
so mi spieghi Lei, perché di recente una velina posizionata sul
nostro territorio non ha richiesto nessuna autorizzazione e si è
giustificata che entro 48 ore l’avrebbero tolta.
Risposta: Per velina si intende
un veicoli trasformato in normale mezzo pubblicitario. In
sostanza è come essere in presenza di un cartello pubblicitario
mobile. Ora, il trattamento delle veline non è chiaro. Ad avviso
dello scrivente se la pubblicità effettuata fa specifico
riferimento al territorio comunale è dovuta al comune ove si
intende realizzare il presupposto di cui allo articolo 5 del
D.Lgs.n.507/93, sia essa fissa o mobile. Sarà assoggettata ai
sensi dello articolo 12 del predetto decreto. Se invece
trattasi di normale veicolo sul quale è posta una targa
pubblicitaria sarà assoggettata solo ai sensi dei commi 2 e
seguenti dello articolo 13 del predetto decreto.
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