corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

- quesiti e risposte inerenti alla Pubblicità - anno 2011

 

Area riservata Home

Giornalini

Quesiti e risposte

Modulistica

 

 

 

 

Elenco Domande:

 

  1. pagamento ordinaria al 31 marzo

  2. Cessata attività senza rimozione mezzi pubblicitari

  3. Vele pubblicitarie

  4. Concessioni di impianti affissioni dirette ed IVA

  5. Locandine

  6. Scritta noleggio sul veicolo

  7. Pubblicità sulle pensiline autobus

  8. Divieto aumento tariffe

  9. Non più obbligatorio assegnare spazi alle affissioni esenti

  10.  Avvisi sulla vetrina ed insegna con marchio

  11.  Riduzione cauzione aggiudicataria certificata ISO

  12.  Mongolfiera a terra

  13. Manifesto non commerciale

  14.  Riduzioni regolamentari non previste dalla legge

  15.  Attività cessata

  16.  Società dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

  17.  Messaggio pubblicitario sul veicolo della madre indicante la Ditta

  18.  La vetrina interamente coperta da adesivi prodotti venduti è assoggettata

  19.  Vele: imposta come veicoli o come mezzi pubblicitari?

  20.  Esenzione affissioni dirette non commerciali: permanenza facoltà, pur essendo stato abrogato l’articolo 20 bis

  21.  Mezzi pubblicitari posti nelle gallerie dei centri commerciali

  22.  Subentro a seguito di cessione di azienda

  23.  Affissioni dirette non commerciali esenti

  24.  Cartello vendesi esposto da privato: escluso indipendentemente dalla misura

  25. Omesso pagamento equivale ad omessa denuncia

  26. Per le affissioni on esiste un minimo

  27.  L’impianto pubblicitario paga il COSAP?

  28.  Striscioni pubblicitari posti allo oratorio

  29. Cartelli segnaletici

  30. Insegna o pre-insegna?

  31. Bacheca agenzia immobiliare

  32. Striscione degli alpini con logos del Comune

  33. Veicoli utilizzato come mezzo pubblicitario (VELA)

  34. Illegittimo esentare in cambio della manutenzione del verde

  35. Veline mobili e fisse

 

 

Quesiti completi:

 

1. Abbiamo espletato tutte le pratiche per la concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni in questi giorni. Ha vinto una nuova società, pertanto in questa fase burocraticamente lunga e complessa e di trasferimento dei dati è possibile prorogare la data di pagamento del tributo dal 31/01 al 31/03 pv. Con deliberazione di Giunta Municipale?.

 

 

Risposta: Non è necessario, poiché la scadenza è proprio il 31 marzo 2011, così come previsto dal comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93.

 

2. Una ditta sul territorio ha cessato di esercitare l'attività, però i mezzi pubblicitari sono ancora esposti, dal momento che lo scopo della pubblicità è il richiamo all'attenzione di clienti, in questo caso la ditta può essere esentata dal pagamento non essendoci il fine ultimo proprio della
pubblicità?

Risposta: Condivido la tesi da Lei esposta, sempre che l'attività sia formalmente cessata e la Ditta cancellata dal registro della Camera di  Commercio, anche se sarebbe bene che il Comune ne ordini la rimozione.

 

3. Come dobbiamo comportarci nel caso di pubblicità effettuata mediante vele pubblicitarie mobili? L’imposta è dovuta a favore di ogni comune nel quale il veicolo si trova a circolare oppure solo in caso di sosta?

 

Risposta: Le vele pubblicitarie si ritengono da assoggettare  ad imposta di pubblicità ordinaria, in aggiunta a quella dovuta sui veicoli, allorché sostino in modo prolungato sia in aree pubbliche che private. In tale ipotesi va applicata l'imposta temporanea.

 

4. Comune di ….. ha in concessione la gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni ad una ditta regolarmente iscritta all'albo nazionale dei concessionari sulla base del D.lgs n. 507/93. Si chiede se quanto stabilito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139/E del 29/12/2010 relativamente all'applicazione dell'IVA sia da applicarsi al canone fisso da noi percepito dalla ditta concessionaria del nostro servizio.

 

 

Risposta: Tale risoluzione è errata e peraltro riferita alla concessione di impianti pubblicitari. E' errata perché tali impianti sono indicati nel regolamento comunale e quindi la relativa concessione è l'espletamento di una attività istituzionale e non commerciale del Comune. Comunque, il canone percepito dal Comune è escluso dall'IVA, posta la natura tributaria ed esente persino per la Ditta concessionaria ai sensi dello articolo 10 del DPR 633/72, che al riguardo così prevede:

 

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

 

5. per l'esposizione in locali pubblici di locandine pubblicitarie  quale tariffa bisogna usare visto che non è stato previsto nulla di  specifico nella tabella tariffe deliberata? L'unica tariffa che potrei usare è quella ordinaria fino ad un mese fino ad 1 mq di superficie per ogni locandina. Avrei bisogno di un suggerimento. Le allego le tariffe

Risposta: Le locandine, se non esposte sugli impianti delle affissioni, scontano l'imposta in forma ordinaria, annuale, se l'esposizione è a tempo indeterminato, temporanea se l'esposizione come probabile ha durata inferiore a mesi tre.

 

6. Tra i casi risolti della Sua guida ai tributi locali 2007 (EDK) ho trovato la soluzione al problema dell’esenzione dell’imposta per i veicoli delle imprese che effettuano attività di trasporto.

Se non ho frainteso quindi, sono esenti dal pagamento solo queste ditte per l’indicazione del marchio e dell’indirizzo (in base alla circolare 2/DPF/2002), mentre tutti i veicoli delle altre tipologie di imprese devono essere assoggettati all’imposta? Parlando di un caso pratico: un imbianchino svolge anche l’attività di noleggio del suo furgone con cestello; su entrambe le portiere è indicata la scritta “NOLEGGIO…., TELEFONO… FAX…”. Devo far iscrivere a ruolo l’impresa conteggiando i metri quadrati occupati dalle scritte?

 

 

Risposta: Tale indicazione va considerata senza dubbio un messaggio pubblicitario, che nulla ha a che vedere con l'esenzione concernente il trasporto. L'esenzione in argomento, quindi, non può trovare applicazione.

 

7. La pubblicità effettuata da una ditta di trasporti pubblici (autobus) sulle sue pensiline è soggetta a normale calcolo della pubblicità? O può variare qualcosa per il fatto che la ditta opera manutenzione sulla pensilina stessa?

 
Risposta: Salvo che non sia la pubblicità di cui alla lettera e) del comma 1 dello articolo 17 del D.Lgs.n.507/93, che sotto riporto, va normalmente  assoggettata:

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni
relative alle modalità di effettuazione del servizio;

 

8. Siccome ho visto alcune delibere di comuni che hanno disposto in sede di rinnovo con i concessionari dei contratti ICP e pubbliche affissioni, negli anni 2008 o 2009, l’applicazione dell’aumento della tariffe del 20% fino al 50%, articolo 11 Legge 449/97 come integrato dalla Legge 23/12/1999, è possibile tale aumento o è soggetto al blocco tributario.

 

Risposta: Tale aumento è impedito, invece, dal blocco delle tariffe.

 

9. Per quanto riguarda l’articolo 30 inerente “Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni” preso dalla sua bozza di regolamento sulla pubblicità con il quale si riservano spazi,

abbiamo bisogno ulteriore conferma della parte facoltativa oggi per i comuni, in particolare quale tra a, b e c possiamo eliminare?

a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica 10% in ossequio all’art.1 comma 480 punto c) della legge 311/2004, mq _______

b) spazi per affissioni di natura commerciale, mq _____;

c)spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico spazio mq  _____.

 

Risposta: La lettera a) può essere eliminata. Infatti, il comma 480 dell'articolo 1 della legge 311/04, aveva introdotto l'esenzione obbligatoria di detti spazi  con l'articolo 20 bis del D.Lgs.n.507/93. Tale articolo è stato ora abrogato.

 

Articolo 20 bis     

Spazi riservati ed esenzione dal diritto (1) .


 

Art. 20-bis.

[ 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.] (2)


 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo.

 

10. Un negoziante espone nelle vetrine e sulla porta d'ingresso, scritte, locandine, poster e calendari attinenti l'attività esercitata.

Questi mezzi pubblicitari sono soggetti ad imposta? Ed eventualmente come deve essere calcolata?

E' corretto sommare le superfici di tutti i messaggi pubblicitari, indipendentemente dalla loro singola superficie, (ad. esempio: mq. 3 (1+1+1) nelle vetrine e mq. 2 sulle porte d'ingresso).

Inoltre la superficie inferiore al metro quadrato deve essere sempre arrotondata per eccesso al mq.?

Oltre a questi mezzi pubblicitari questo negoziante ha anche una tenda di mq. 1 con l'indicazione del nome del negozio, nonché i marchi dei prodotti commercializzati attività. Questa deve eventualmente essere sommata alle altre superfici, quindi di complessivi mq. 6 di pubblicità, oppure deve essere considerata come una insegna pubblicitaria a sè stante e, quindi, esente in quanto inferiore ai 5 mq. previsti per legge?

 

 

Risposta: In ordine alla pubblicità nelle vetrine l'esenzione è limitata alla SUPERFICIE di mezzo mq per vetrina od ingresso (articolo 17, lettera a del D.Lgs.n.507/93). Superando tale metratura tale pubblicità va normalmente assoggettata, calcolando la superficie sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del predetto decreto ossia in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario  e ciò per ogni vetrina o ingresso, così che l'operazione va così ripetuta per ogni vetrina od ingresso. Venendo alla insegna scritta sulla tenda la relativa rilevanza è da calcolarsi a parte rispetto alla pubblicità delle vetrine. Al riguardo è necessario distinguere se insegna e marchio costituiscono un unico o due mezzi pubblicitari distinti. Nel primo caso l'esenzione è totale. Nel secondo caso è esente l'insegna, mentre il mezzo che racchiude il marchio è normalmente assoggettato, con l'arrotondamento minimo di 1 mq. Vedasi al riguardo la circola 3 DPF del 2002.

 

11. Le scrivo ancora ma per avere un altro parere, questa volta sull'entità della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi patrimoniali, che da capitolato richiediamo come "pari al minimo garantito offerto a gara". La società aggiudicataria ha richiesto, come per la cauzione provvisoria per partecipare alla gara, di ridurla al 50% in quanto società certificata ISO.

 

Mentre per la cauzione provvisoria necessaria per partecipare alla gara era stato espressamente richiamata la possibilità di una cauzione dimezzata (art. 75 del D.lgs 163/2006 codice contratti), per quella definitiva non veniva previsto alcuna riduzione.

Non essendo quindi previsto dal capitolato, ritengo infondata la pretesa dell'aggiudicatario.

Lei cosa ne dice ? Ci sono altri motivi, giustificazioni ?

 

Risposta: A me pare che tale riduzione trovi applicazione anche in sede di cauzione definitiva. Infatti, il comma 1 dello articolo 113 del predetto decreto richiama proprio il comma 7 dello articolo 75.

 

12. un contribuente intende effettuare la pubblicità del suo negozio mediante una mongolfiera poggiata a terra, gonfiata ad aria mediante un motore soffiatore, per un periodo di 30 giorni.

Quale tipologia di tariffa dobbiamo applicare: la pubblicità varia di cui all’art.15, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 oppure la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12? Dobbiamo considerare l’intera superficie della mongolfiera o solo quella relativa al banner pubblicitario?

 

 

Risposta: Ritengo, in considerazione dell'uso che ne è fatto in concreto, che debba essere applicata l'imposta prevista per la pubblicità ordinaria (articolo12), calcolata sulla intera superficie della mongolfiera e non sulla semplice scritta. Infatti, sembra che il volume della mongolfiera sia utilizzato proprio per soddisfare il presupposto impositivo di cui al comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.

 

13. Ho ricevuto dal comitato “TUTTI INSIEME ……” la richiesta di affissione di un manifesto per la raccolta di  fondi per un bambino affetto da sindrome di west.

Secondo Lei è possibile affiggerlo all’interno dell’edificio comunale senza pagare nulla? Per le affissioni sul territorio mi conferma che posso applicare la riduzione del 50%?

 

 

Risposta: Non trattandosi di un messaggio pubblicitario, se non  collocato su impianti del Comune destinati alle affissioni,  detto manifesto è da considerarsi esente, in assenza del presupposto impositivo di cui allo articolo 5 del D.lgs.n.507/93. Se collocato, invece, su detti impianti, a cura del comune, il diritto è ridotto del 50 per cento, così come previsto dalla lettera b) del comma 1 dello articolo 20 di detto decreto legislativo.

 

14. Le allego  alcune delibere di giunta dell’anno 2005 e 2006 relative alle tariffe della pubblicità. Al riguardo vorrei un suo parere su questi atti, soprattutto su alcuni punti dei dispostivi che stabilisco la riduzione del 50% della tariffe ordinaria per il cartelli e gli stendardi pubblicitari regolarmente autorizzati che hanno superficie superiore a mq. 8,5 apposti sulle impalcature o sulle recinzioni dei cantieri edili (punto 3 della delibera 8 del 20/01/2005- punto 1 della delibera n. 48 del 10/03/2005 e  delibera n. 11 del 03/02/2006).

      1.  Ora andando a leggere gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 507 del 1993 non ho trovato nessuna norma che disciplini tale riduzione, c’è qualche circolare, disposizione o altro che  io non conosco?

      2.  Inoltre questo tipo di riduzione non doveva essere stabilita dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta in quanto trattasi di una variazione regolamentare e non tariffaria?

      3.  Io la devo comunque applicare? Oltretutto ho sempre confermato di anno in anno le tariffe dell’imposta con questa disposizione che  faccio? 

      Proprio in questi giorni mi è stato chiesto, dall’amministratore di un condominio, di quantificargli l’importo della pubblicità  relativamente ad un cartello pubblicitario di mq. 220 da apporre su un ponteggio per un periodo superiore ai tre mesi (da sei mesi ad un anno), la ditta concessionaria del servizio mi ha riferito che questa “riduzione” non esiste e loro non possono applicarla….. hanno ragione?

 

Risposta: Sulla base dei principi che disciplinano la potestà impositiva dei Comuni, come del resto risulta chiaramente dalla lettura dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97, il Comune trova nella legge statale la fonte del proprio agire, ma anche i limiti entro i quali l'Ente Locale deve operare. Ora, sempre con riferimento a quanto previsto dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97, alla legge statale è riservato la fissazione del presupposto impositivo, la individuazione del soggetto obbligato e la fissazione delle aliquote massime. Ne consegue che, essendo le esenzioni e le esclusioni la negazioni parziale o totale del presupposto, queste possono essere stabilite solo dalla legge statale. In definitiva, tale riduzione non trovando la propria fonte nella legge statale, è illegittima e va quindi disapplicata, ossia l'Ufficio dovrà considerarla come non scritta. Una apertura futura alla possibilità di introdurre in via regolamentare agevolazioni non previste dalla legge statale troverà applicazione solo per l'imposta municipale secondaria, il cui testo, da me riassunto, sotto riporto. Anzi, la relazione governativa pone l'accento nella relazione che l'accompagna che per la prima volta il legislatore statale acconsente ai comuni di concedere agevolazioni ed agevolazioni non previste dalla legge, ma solo, per questa imposta, che entrerà in vigore dal 2014.

 

Tale disposizione, quindi, deve essere disapplicata, trovando di conseguenza piena applicazione l'articolo 12 del D.Lgs.n.507/93.  Consiglio di darne comunicazione alla Giunta comunale, evidenziando altresì, che ai sensi dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 l'Organo competente è il Consiglio e non la Giunta comunale.

 

      1.    Sostituisce la TOSAP, il COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone sulla installazione dei mezzi pubblicitari. L’addizionale ex ECA è abolita (trattasi di una entrata attribuita ai Comuni dal comma 39 dello articolo 3 della legge 549/95).

      2.    il presupposto è l’occupazione del suolo pubblico demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, anche ai fini pubblicitari;

      3.    soggetto passivo è il concessionario o l’occupante di fatto e per gli impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto;

      4.    l’imposta è calcolata in relazione alla durata della occupazione, l’entità espressa in mq o lineari ed in relazione alla tariffa, tenuto conto della classe demografica del Comune;

      5.    l’istituzione del servizio pubbliche affissioni non è obbligatorio;

      6.    i comuni hanno la facoltà di inserire nel regolamento esenzioni o agevolazioni.

 

Per una grave svista (salvo sia voluta) non troverebbe più applicazione l’imposta per i mezzi pubblicitari posti su area privata, stante che il presupposto della imposta pubblicità di cui al comma 1 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93 è molto più ampio:

 

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

 

Non sarebbero poi assoggettabili le occupazioni realizzate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

 

15. Un pub ha comunicato nel 2010 la chiusura temporanea dell’esercizio; la licenza è rimasta sospesa per un anno finché l’Ufficio Commercio in data 07/03/2011 ha emesso un’ordinanza di revoca dell’autorizzazione amministrativa. A tutt’oggi sono ancora presenti tutte le insegne che, nel loro complesso sono superiori a 5 mq e quindi soggette all’Imposta di Pubblicità. Si precisa che all’Ufficio Tributi non è mai stata fatta alcuna dichiarazione di cessazione dal contribuente. Come ci dobbiamo comportare, l’Imposta di Pubblicità è comunque dovuta per la presenza delle insegne anche se di fatto l’attività è chiusa ormai da tempo?

 

 

Risposta: L'articolo 5 del D.Lgs.n.507/93, così dispone: 

CAPO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHEAFFISSIONI

    Articolo 5     

Presupposto dell'imposta.


 

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

 

 

Ora, dalla lettura del secondo comma dello articolo 5 sopra riportato, si evince che la rilevanza del messaggio pubblicitario è connessa allo esercizio di una attività commerciale, che nel caso descritto non era presente, se non per la parte iniziale dello esercizio 2010.  Ne consegue, in considerazione del carattere annuale della imposta comunale della pubblicità, come si evince dalla lettura del comma 1 dello articolo 9 del predetto decreto,  che tale imposta è dovuta interamente per l'esercizio 2010, mentre non è dovuta per l'esercizio 2011.

 

16. Una società sportiva gestisce, su convenzione, un campo da calcio del Comune posizionato parallelamente, lato sud, ad una strada provinciale; mentre al lato est confina con altra area di proprietà comunale per ora libera.

La società espone solo sul lato est, non sul lato della provinciale, la pubblicità degli sponsor.

La medesima società invoca l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 1, comma 129 della Legge Finanziaria 2006, che interpreta la disposizione di cui al comma 11-bis dell'art. 90 della Legge 27.12,.2002, n. 289. E' una socità sportiva dilettantistica con 150 posti sui gradoni!!!!Il Comune versa un importo annuo per la gestione del campo!!!! 

L'imposta è gestita dal concessionario.

 

Risposta: L'articolo 11 bis dello articolo 90 della legge 289/02 così dispone:

 

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato (2)

 

L'articolo 1, comma 128 della legge 266/05 ha interpretato tale disposizione come segue:

 

 

COMMA 128

128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicita', in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

 

Se i mezzi pubblicitari in argomento sono rivolti all'interno e non all'esterno dello impianto sportivo e quindi verso gli spettatori della manifestazione sportiva sono da considerarsi esenti.

 

17. Una signora, proprietaria dell'auto, vorrebbe indicare sul proprio veicolo la pubblicità della ditta del figlio (denominazione, indirizzo). Rientra nell'esenzione prevista dall'art. 5/bis D.L. 28.12.2011 n° 452 converito nella legge 27.2.2002 n° 16??? Nel caso in cui non rientrasse nell'esenzione quale tariffa devo applicare. La tariffa per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg???

 

 

 

Risposta. Ritengo che in tale ipotesi debba essere applicata l'imposta in forma ordinaria (e non in base alla portata del veicolo), applicando la tariffa prevista dal comma 1 dello articolo 12 del D.Lgs.n.507/93 (presumibilmente per 1 mq).

 

18. Il  titolare di autorizzazione di vendita generi alimentari ha schermato tutte le vetrine del suo negozio con adesivi colorati che riproducono fotografie dei prodotti venduti all'interno (frutta, pane, formaggi). So che la circ. Minist. n.231/e del 18.12.1997 e la Risol. 2/DPF del 6.03.2003 dicono che bisogna  stabilire se il mezzo (pannello o vetrina) abbia la funzione di mero supporto strumentale (e quindi non deve essere assoggettato all'imposta ) o se abbia una valenza a livello pubblicitario ( e quindi serve a dare  maggior visibilità al messaggio pubblicitario e perciò oggetto  di imposizione).

Accertato che queste vetrine richiamano notevolmente l'attenzione visiva dei clienti, dobbiamo considerarle contenenti un "messaggio pubblicitario" anche se non vi è alcuna scritta all'interno?

Devo quindi calcolare l'imposta sulla pubblicità per tutta la superficie delle 3 vetrine?

 

 

Risposta: Il messaggio pubblicitario si esprime anche in forme visive, così che tutta la superficie delle vetrine va computata, come preteso dallo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93.

 

19.  Ci sono nuove circolari e/o sentenze in merito al pagamento dell'imposta per la pubblicità effettuata con le ormai note "vele pubblicitarie" (vecchi camion utilizzati esclusivamente per la pubblicità mediante pannelli installati sul cassone posteriore)? Ci sono stati nuovi pareri a favore o contro i comuni ?

 

 

 Risposta: Le modalità di assoggettamento nel caso descritto dipende se tale veicolo è utilizzato in quanto tale oppure come un normale mezzo pubblicitario.  Nel primo caso l'imposta è quantificata ai sensi dello articolo 13 del D.Lgs.n.507/93:

 

L'imposta di pubblicità sui veicoli adibiti all'esclusivo scopo pubblicitario (nella fattispecie i camion-vela) come previsto dal comma 2 dell'art. 13 d.lg. n. 507/1993 è dovuta al Comune, in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.


Comm.trib. prov.le Verbania, sez. I, 25/02/2010, n. 13

 Di contro, nel secondo caso l'imposta è quantificata in modo ordinario ai sensi dello articolo 12 del predetto decreto ed è corrisposta a ciascun comune ove tale mezzo sosta. Ritengo, che in tale ipotesi, la dimostrazione dell'uso del veicolo come un cartello sia da provarsi dal Comune con verbali di divieto di sosta oppure con concessioni di suolo pubblico o privato.

 20. Il nostro Comune, con regolamento e successivo Piano generale degli impianti, aveva destinato (ai sensi dell'art. 1 comma 480 lettera c della legge 311/2004 - che aveva introdotto l'art. 20 bis del D. lgs. 507/93) una parte della superficie in esenzione dal diritto per le attività sociali del territorio (associazioni ecc.)

 

Ora, dovendo variare il piano degli impianti e anche questa superficie, essendo stato abrogato l'art. 20bis, mi chiedo se è ancora possibile lasciare questi spazi in esenzione dal diritto.

 

Risposta: L'abrogazione di tale articolo ha eliminato l'obbligo del Comune di riservare tali spazi, ma non la facoltà di riservarli. In senso conforme vedasi la risoluzione n. 6126 del 1994  in tema di annunci mortuari, direttamente esposti dai soggetti interessati. La difforme interpretazione data dai concessionari non deve essere condivisa.

 

 

 

Articolo 20 bis     

Spazi riservati ed esenzione dal diritto (1) .

 

Art. 20-bis.

[ 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.] (2)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo.

 

21. Le chiedo se anche gli impianti pubblicitari dei negozi  all'interno delle gallerie dei centri commerciali (ad esempio la galleria  Auchan di ….) sono da considerare per l'imposta pubblicità anche se  sono all'interno di un fabbricato.
 

Risposta: Ai sensi del comma 1 dello articolo 5  del D.Lgs.n. 507/93 sono  assoggettati alla pubblicità i mezzi pubblicitari posti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano percepibili in detti luoghi. Ne consegue che tali mezzi ubicati in dette gallerie, essendo luoghi da intendersi senza
dubbio aperti al pubblico, debbono essere normalmente assoggettati alla imposta di pubblicità.

 

22. Una ditta ha già versato l’imposta dovuta per l’anno 2011; nel mese di marzo è subentrata un’altra ditta con la stessa insegna e dimensioni, però variando l’oggetto pubblicizzato. La nuova ditta deve pagare nuovamente l’ICP per l’anno già pagato dalla ditta che cessa?

 

Risposta: Ai sensi del comma 1 dello articolo 6 del D.Lgs.n.507/93 il soggetto passivo della imposta sulla pubblicità è colui che dispone del mezzo  pubblicitario. Ne consegue che nel caso di cessione di azienda il cessionario subentra nella posizione giuridica del cedente, sempre che dimostri di avere acquisito l'azienda mediante produzione di atto di cessione . Se non sono variati gli elementi di quantificazione della imposta, il cessionario avrebbe dovuto unicamente informare il comune del cambiamento, ma alcun conguaglio avrebbe dovuto fare.  Per l'omessa produzione della dichiarazione il cessionario potrebbe essere punito con la sanzione prevista dal comma 2 dello articolo 23 del D.Lgs.n.507/93 (sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00).

 

 

 

                                                                                                                                          23.   Un consigliere della minoranza ha presentato una mozione che chiede:

"" vista la legge 30/12/2004 n 311 ed in particolari i commi 480/481/482/483 chiede come mai il comune non ha predisposto spazi gratuiti per le affissioni come prevede la legge ecc ecc pertanto di modificare i regolamenti ecc. ecc....."" Mi sembra che gli articoli di cui parla il consigliere comunale siano tutti abrogati dalla finanziaria dell'anno dopo, e pertanto il comune non deve e non doveva fare un bel niente. Mi può  per favore confermare se ho ragione io o il consigliere o se eventualmente è stato ulteriormente  modificato ?

 

Risposta: Tali commi, che avevano introdotto l'articolo 20 bis al D.Lgs.n.507/93, sono inefficaci a seguito della abrogazione di tale articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il successivo comma 177 dispone che sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo. L'interpretazione da darsi a detto quadro normativo è, nella sostanza, che  il Comune non sia più obbligato a riservare tali spazi, ma ne abbia la facoltà. Ricordo che qui si tratta delle affissioni dirette non aventi carattere commerciale, quali ad esempio gli annunci mortuari, per le quali il MF ha da sempre sostenuto la facoltà del Comune di destinare detti spazi e che le stesse fossero esenti (vedasi risoluzione n. 6126 del 1994 riguardante appunti gli avvisi mortuari).

 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHEAFFISSIONI

     Articolo 20 bis     

Spazi riservati ed esenzione dal diritto (1) .

 

Art. 20-bis.

[ 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.] (2)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo.

 

24. Qualora venga esposto un cartello di vendita/affitto sull'immobile oggetto della vendita ed il cartello abbia una metratura non superiore ad un quarto di metro quadrato, abbiamo sempre applicato l'esenzione prevista dall'art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs 507/93. In caso di metratura superiore o di collocazione diversa da quanto in premessa citato invece applichiamo l'imposta. Le risulta che ci siano altre casistiche di esenzione oltre a quanto previsto dall'art. 17 succitato?"

 

Risposta: Se l'esposizione è fatta da un provato e non da una Agenzia il cartello escluso per carenza del presupposto impositivo di cui allo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93 indipendentemente dalla sua misura.

 

25.Sto emettendo gli accertamenti per chi non ha pagato l'imposta sulla pubblicità 2011 scaduta il 31 gennaio. Per chi lo scorso anno ha regolarmente pagato (anche se non ha presentato denuncia) e per il 2011 no emetto l'avviso di accertamento con la sanzione del 30% per omesso versamento mentre, se un contribuente non ha mai presentato denuncia e non risultano pagamenti per il 2011 provvedo ad applicare la sanzione del 100% per omessa denuncia con la riduzione ad 1/4 in caso di versamento entro i 60 gg. Inoltre, utilizzerei il suo modello di accertamento.  E' corretto tutto questo.?

Risposta: Tutti i casi descritti sono, invece, riconducibili alla fattispecie di omessa denuncia e ciò per il fatto che il comma 3 dello articolo 8 del D.Lgs.n.507/93 prevede che il pagamento sostituisca l'obbligo di ripresentazione della dichiarazione:

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta  effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La sanzione da applicarsi è quindi del 100 per cento (se minima).

 

26.Eesiste una normativa che esenta i manifesti di dimensioni inferiori al mq. dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni? A me sembra proprio che non ci sia nulla al riguardo, ma Le chiedo cortesemente conferma.

 


 Risposta: Tale minimo esiste solo per la pubblicità e non anche per le pubbliche affissioni, intendendosi per affissione l'esposizione di mezzi pubblicitari in posti del Comune ed a cura del Comune stesso. Infatti, il comma 2 dello articolo 7 del D..Lgs.n.507/93 così dispone:

 

Articolo 7     

Modalità di applicazione dell'imposta.

 

.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

 

Di contro, l'affissione di mezzi pubblicitari anche di piccolissime dimensioni sarebbe considerato di superficie di cm 70x100 ed assoggettato nella misura stabilita dallo articolo 19 di detto decreto.

 

                                                                                                                                         27. Un impianto pubblicitario installato su un terreno di proprietà del Comune (precisamente in Piano di insediamento produttivo) deve pagare l'occupazione del suolo pubblico?

 

Risposta: Di regola tali impianti non sono assoggettati a COSAP o a TOSAP, posto che la figura geometrica della proiezione a terra risulta inferiore al minimo assoggettabile di mezzo mq (comma 4 dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93).

 

28.  All'interno dell'Oratorio vorrebbero distribuire circa 1500 tovagliette con la pubblicità di alcune ditte ed esporre degli striscioni con il logo e la denominazione di ditte.

Sono soggetti al pagamento dell'imposta pubblicità? In quale fattispecie rientrano?

 

 

Risposta: astrattamente tali oggetti sono da considerarsi messaggi pubblicitari e quindi rilevanti ai fini ai sensi del comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

 

Vanno esclusi dalla assoggettamento, tuttavia, i mezzi pubblicitari con superficie inferiore a 300 cmq, come previsto dal secondo capoverso del comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.507/93, che così dispone: "non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.".

 

Escluderei dallo assoggettamento la distribuzione delle tovagliette, mentre vanno normalmente assoggettati gli striscioni con il logo e la denominazione di ditte, così come previsto dallo articolo 12 del predetto decreto e non con applicazione della tariffa prevista dal comma 1 dello articolo 15, posto che l'Oratorio è luogo aperto al pubblico, ma non pubblico.

 

Alcuna riduzione, invece, deve essere applicata, posto che la pubblicità è fatta per conto di Ditte e non per iniziative commerciali fatte in via straordinaria dallo Oratorio. Ovviamente, trova applicazione la tariffa prevista dal comma 2 dello articolo 12, ossia quella della pubblicità ordinaria.

 

 

2. Risoluzione n..48 /E/IV/7/609 del 1-4-1996 (frecce direzionali o preinsegne)

 

Gentilmente se potrebbe darmi il “testo” della risoluzione, oppure qualche

link a cui posso accedere a questa informazione. grazie .

 

Risposta: Tale risoluzione, che trova riassunta sulle mie pubblicazioni in materia di tributi minori ed in forma integrale sul sito www.finanze.it, che ritiene tali frecce esenti dal pagamento della imposta sulla pubblicità, è contraddetta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione che invece le ritiene da assoggettare:

 

I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti, svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria e sono pertanto soggetti all'imposta sulla pubblicità, ancorché abbiano, contemporaneamente, la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio o il negozio indicati dal cartello.


Cassazione civile, sez. trib., 03/09/2004, n. 17852

Soc. Gacema c. Soc. Irtel

 

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli art. 5 e 6 d.lg. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna. Peraltro, l'art. 17 d.lg. n. 507 cit., esenta dall'imposta solo le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali. (Fattispecie relativa a cartello luminoso multifacciale delle dimensioni totali di mq. 46, 50).


Cassazione civile, sez. trib., 12/08/2004, n. 15654

Soc. Riscossione Tributi loc. c. Comunione gen. Portorosa

 

La ricerca di detta risoluzione diviene dunque superflua.

30. il servizio  affissioni e pubblicità è dato in appalto ed la ditta ha accertato un cittadino per un’insegna pubblicitaria, di un esercizio commerciale,  posta non su vetrina ma su un palo adiacente tra  la proprietà e la strada provinciale. Si chiede se l’esclusione fino a 5 mq è relativa alla pubblicità su vetrina o può anche essere esclusa fino a 5 mq la pubblicità di questo tipo. La ditta sostiene che trattandosi  di un palo posto su suolo pubblico, non può essere applicata l’esclusione suddetta.

 

Risposta: L'insegna è il mezzo pubblicitario individuante la Ditta postop sulla sede della stessa. Ne consegue che qualora tale mezzo sia posto nelle vicinanze della sede, salvo che l'esposizione del mezzo sulla sede non risulti possibile, è da considerarsi pre insegna e quindi normalmente assoggettato ad uimposizione, così come chiarito dal MF con la circolare 3DPF del 2002 (punto 3).

 

31. Un'agenzia immobiliare con sede in …. vuole posizionare in un'area antistante la sede dell'attività, una bacheca sulla quale esporre le locandine di tutti gli immobili che intende vendere. Su ognuna di queste locandine compare il logo dell'agenzia. Secondo Lei la bacheca è soggetta all'imposta di pubblicità? Secondo noi dovremmo calcolare solo la metratura dei loghi e non quella totale della bacheca. Crede che sia corretto?

 

Risposta: La questione posta va valutata alla luce della esenzione prevista dalla lettera b) dello articolo d17 el D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

 

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

 

Ne consegue che tale bacheca sarà da esentare se la relativa superficie, esclusa la cornice, è di superficie inferiore a 1/2 mq, mentre sarà assoggettata normale se la relativa superficie è maggiore.

 

32. Siamo di nuovo a Natale; due organizzazioni (i soliti Alpini ed un’associazione locale) del paese vorrebbero esporre degli striscioni, trasversalmente sulle strade, contenenti gli auguri natalizi. Secondo me sono soggetti all’imposta pubblicità, pur riconoscendo loro la riduzione ex art. 16 del 507. L’Amministrazione vorrebbe apporre il proprio logo sugli striscioni (lo stemma comunale) e cosi facendo riterrebbe  non più dovuta l’imposta.

Personalmente ritengo che spetti solo la riduzione e non la totale esenzione; Lei cosa pensa?

 

Risposta: Il patrocinio del Comune, così realizzato, determinerebbe la riduzione della imposta del 50 per cento e non l'esenzione, come del resto precisato dalla lettera b) del comma 1 dello articolo 16 del D.Lgs.n.507/93.

 

33. Un negozio di rivendita mobili sito sul territorio del nostro Comune, posiziona nel parcheggio davanti al negozio, ben visibile dalla strada,  un automezzo con supporto a vela con cartelli pubblicitari del negozio stesso. Il mezzo è intestato al proprietario del negozio che è residente in un altro Comune, pertanto paga l’imposta relativa al mezzo con la vela nel Comune di residenza. E’ corretto che non paghi nulla nel nostro Comune anche se lascia questo mezzo con la vela sempre fermo parcheggiato davanti al negozio proprio per  pubblicizzarlo.

 

 

Risposta: Poiché nel caso descritto l'automezzo è utilizzato come un normale mezzo pubblicitario, è da assoggettare nel vostro Comune in modo ordinario, in conformità a quanto stabilito dallo articolo 12 del D.Lgs.n.507/93.

 

 34. L’amministrazione intende stipulare dei contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.267/2000 per la manutenzione di aiuole e/o rotonde spartitraffico al fine di mantenere il decoro del verde pubblico consentendo allo sponsor di installare dei cartelli recanti la dicitura “manutenzione effettuata dalla ditta…..” (che già sono presenti e pagano l'imposta).

E’ corretto secondo Lei introdurre nel regolamento questa condizione come ha fatto il comune di …. (prevedendo una sorta di compensazione tra prestazione e tributo):

 

Pubblicità su aiuole e/o rotonde spartitraffico

“Qualora ciascun cartello installato su aiuole e/o rotonde spartitraffico per le predette finalità abbia una superficie inferiore al metro quadrato, il pagamento dell’imposta sulla pubblicità può essere effettuato dallo “sponsor” mediante l’esecuzione della prestazione di sistemazione dell’area a verde, ai sensi dell’art. 1197 c.c. (datio in solutum), anziché mediante il versamento dell’importo dovuto sullo specifico c/c postale, a condizione che il valore annuale della prestazione (costo sostenuto per l’attività di sistemazione e di manutenzione del verde), da provare mediante idonea documentazione da inviare al Comune, sia pari o superiore all’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità”

 

Personalmente non la ritengo valida, nel senso che incasso il tributo e erogo eventualmente un contributo come già pensato per altre situazioni, però potrei sbagliarmi.

 

Risposta: Tale disposizione, in quanto non prevista dalla legge è illegittima. Peraltro, l'articolo 49 del RD 827 del 1924 così dispone:

 

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 130). - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (1).

 

(1) Per l'elevazione dei limiti di somma di cui al presente decreto, vedi, l'articolo 1, della legge 10 dicembre 1953, n. 936, l'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 422 e l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

 

 


REGOLAMENTO [ parte 2 di 2]
TITOLO II

DEI CONTRATTI

CAPO II

DEI CAPITOLI DI ONERI

     Articolo 49      Art. 49.

Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

 

35. volevo chiederLe se per il posizionamento di veline mobili (camioncini con pubblicità) è prevista qualche esenzione particolare, ossia ad esempio se hanno un limite entro il quale possono posizionare la velina senza pagare o se devono comunque pagare indipendentemente dalla permanenza, o ancora se devono pagare presso la sede legale, non so mi spieghi Lei, perché di recente una velina posizionata sul nostro territorio non ha richiesto nessuna autorizzazione e si è giustificata che entro 48 ore l’avrebbero tolta.

 

Risposta: Per velina si intende un veicoli trasformato in normale mezzo pubblicitario. In sostanza è come essere in presenza di un cartello pubblicitario mobile. Ora, il trattamento delle veline non è chiaro. Ad avviso dello scrivente se la pubblicità effettuata fa specifico riferimento al territorio comunale è dovuta al comune ove si intende realizzare il presupposto di cui allo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93, sia essa fissa o mobile.  Sarà assoggettata ai sensi dello articolo 12 del predetto decreto.  Se invece trattasi di normale veicolo sul quale è posta una targa pubblicitaria sarà assoggettata solo ai sensi dei commi 2 e seguenti dello articolo 13 del predetto decreto.

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.