Quesiti
completi:
1. Abbiamo ricevuta
l'importo della Tia per le istituzioni scolastiche anno 2010.
Abbiamo il servizio di
riscossione/servizio in esternalizzazione ad un Consorzio
Il Consorzio dice che da questo
anno la fattura invece di farla al Ministero dell'Istruzione
deve farla ai Comuni. E' vero? E poi noi cosa dobbiamo fare?
Risposta: La fattura va fatta dal
Comune al Ministero della PI, scorporando dal contributo l'IVA.
In sintesi, alle scuole non va inviata né cartella né bollette
di pagamento. La Ditta che ha il servizio fattura al comune il
costo complessivo dello appalto. Il Comune nel fare il piano
finanziaria, tiene conto del contributo e le tariffe dovranno
essere calcolate sul costo differenziale ossia il costo dello
appalto meno il contributo presunto.
2.
il Comune di …… ha deciso di incassare in proprio
la tarsu. Per quanto concerne le addizionali come dobbiamo
comportarci? a chi le dobbiamo versare e con quali modalità?
Risposta: Le addizionali ex ECA
vanno riscosse dal Comune, mentre il contributo provinciale va
riversato alla Provincia periodicamente, secondo gli accordi
presi con essa.
3. il deposito della merce in
arrivo destinata successivamente alla vendita deve essere
tassato come deposito oppure, siccome zona produttiva di rifiuto
da imballaggio, deve essere detassato?
Risposta: I depositi, se
pertinenziali ad attività di vendita al minuto, vanno
assoggettati come negozi. Se autonomi, invece, come depositi. I
rifiuti di imballaggio, diversamente dagli imballaggi secondari
e terziari, potendo essere conferiti al servizio pubblico non
danno diritto ad alcuna riduzione
4.
una mia conoscente abita in ……, non ricevendo la tassa
smaltimenti rifiuti ha chiesto chiarimenti in comune. Alla base
mancava la denuncia iniziale . dopo due mesi ha ricevuto una
cartella esattoriale relativi agli anni 2008 /2009 con sanzioni
al 100% + interessi da pagarsi in 4 rate.
Domanda: si è autodenunciata non
ha diritto a nessuna riduzione della sanzione?
Mi sa indicare quale estremo di
legge da indicare in una eventuale contestazione?
Risposta: L'iscrizione doveva
essere preceduta dalla dichiarazione e le sanzione ridotte ad
1/4. In sintesi, l'autodenuncia avrebbe comunque comportato la
riduzione delle sanzioni ad 1/4.
5. il nostro territorio è
piccolo e tutte le mattine recandomi al lavoro vedo una casa che
ha in corso dei lavori ho chiesto all'ufficio tecnico e mi hanno
confermato che c'è in essere una pratica edilizia
la casa non è abitabile. Ho detto
alla mia collega di non emettere la cartella sia per l'anno 2009
che per l'anno 2010 anche se non ho avuto una richiesta formale
dei proprietari ......purtroppo.... (chissà come
mai)............ la cartella è uscita ed è stata pagata in
coscienza, visto che l'ammontare annuo è di 300,00, non mi
sembra corretto far finta di niente. posso rimborsare la tassa
d'ufficio o devo far fare richiesta al contribuente di rimborso?
Quale è il comportamento più corretto???
Risposta: Il rimborso può essere
fatto d'ufficio, sempre che la casa non sia utilizzata.
6.
E’ possibile effettuare un servizio di raccolta ingombranti e
RAEE porta a porta a pagamento con una tariffa a chiamata, se si
come dobbiamo regolamentarlo e attivarlo, basta un’integrazione
al nostro regolamento (DCC)??? Altra domanda, nelle tariffe
TARSU lo scorso anno abbiamo aggiunto quella del verde porta a
porta in quanto il servizio non viene richiesto da tutti e
abbiamo calcolato un fisso inserito nella bolletta, ti sembra
corretto qui abbiamo fatto una delibera di consiglio????
Risposta: I rifiuti ingombranti,
il verde, ecc sono rifiuti urbani. Ne consegue che uil costo del
servizio proposto deve essere addebitato nei costi del servizio
e recuperato con la tariffa. Far pagare al singolo utente è un
autogol Così è a ….da tantissimi anni.
7.
Ben sapendo di non poter esentare dal pagamento
del tributo TARSU, chiedo un Suo parere in merito alla richiesta
di SOSPENSIONE presentata da una Ditta che interrompe l'attività
di pizzeria (per motivi familiari) per circa un anno. E'
possibile SOSPENDERE il conteggio della Tassa?
Risposta: Si ritiene possibile la
sospensione richiesta a condizione che sia depositata
l'autorizzazione commerciale e sia verificato periodicamente il
non uso. In tal modo l'immobile diverrebbe non utilizzabile
giuridicamente.
8.
Ai fini della determinazione del costo di
esercizio per la TARSU è obbligatoria la deduzione dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo dal 5% al
15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti esterni?
Oppure è solo una facoltà del Comune prevederla nello
specifico regolamento? Attualmente il nostro regolamento
comunale non dice nulla in merito e non abbiamo mai effettuato
la deduzione. Il D.L .392/2000 all'art.1 comma 7 sembra dare la
possibilità al Comune di prevedere fra i costi di esercizio
l'intero costo dello spazzamento. Se il Comune volesse a questo
punto continuare a calcolare l'intero costo (quindi senza
deduzione) lo può fare legittimamente?
Nell'eventualità è sufficiente
citare la norma nella deliberazione di Consiglio Comunale di
approvazione delle tariffe annuali? Oppure va fatta una delibera
specifica o modifica al regolamento?
Risposta: Come giustamente da Lei
rilevato l'abbattimento previsto dal comma 3bis dello articolo
61 del D.Lgs.n.507/93 è solo facoltativo. Per il conseguimento
in forma stabile della copertura integrale si può procedere
mediante modifica del regolamento o di anno in anno confermare
tale principio con delibera del CC. Io suggerisco di inserire
nel regolamento il seguente comma:
3.La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è
tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei
costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita
dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento
stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del
Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal
comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000,
convertito nella legge 26 del 2001.
9. Nel piano finanziario abbiamo
tenuto conto dell'intero costo dello spazzamento e non l'abbiamo
mai deliberato in consiglio; durante una telefonata mi ha
suggerito di inserire una dicitura al riguardo nella delibera di
C/C di approvazione del bilancio. io adesso avrei pensato di
scriverla cosi, mi può dire se va bene o manca di qualcosa?
Risposta: nelle premesse dovrà indicare:
- vista la delibera di Giunta comunale n. 124 del 28/12/2010,
con la quale sono state approvatele tariffe della tassa rifiuti
per l'anno 2011;
Atteso che il costo dei servizio di Nettezza Urbana è stato
interamente considerato, senza alcuna deduzione di esso, quale
titolo dello spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis
dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso
possibile dall'art. 1 comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392,
convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2001 n. 26.
dopo DELIBERA
- di considerare l'intero costo dei servizio di Nettezza
Urbana, senza alcuna deduzione di esso, quale titolo dello
spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis dello
articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso possibile dall'art. 1
comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni
dalla Legge 28/02/2001 n. 26.
10. Il comune è a tarsu, ma
conteggiamo sia i mq che il numero occupanti. in caso di
famiglia composta da 1 unico componente qualora muoia, come ci
comportiamo? il ns regolamento nulla dice al riguardo. ad oggi
chiudiamo la denuncia.....ma ci sono venuti molti dubbi.
Risposta: Continui a considerare
un solo occupante.
11. La Giunta ha approvato
l'aumento delle tariffe della tarsu con apposita delibera, ci
viene il dubbio che le tariffe di aumento della tarsu debbano
essere approvate anche dal Consiglio entro/contestualmente al
bilancio di previsione. serve l'apposita delibera di consiglio?
Risposta: La competenza è della
Giunta, come si evince dalla lettura dello articolo 42 del
D.Lgs.n.267 del 2000. La competenza del consiglio è limitata
alle modifiche regolamentari, quali la creazione di una nuova
categoria tariffaria. In tale ipotesi il CC determinerebbe i
criteri , mentre la Giunta, sulla base di tali criteri, la
puntuale tariffa.
12. Il titolare di un'azienda
agricola con attività di vivaio (vendita piante) e creazione
giardini ha presentato la dichiarazione per la TIA con
indicazione della superficie degli uffici. È stato iscritto a
ruolo nella categoria 23 (... fiori e piante ....). Il
contribuente chiede il ricalcolo di quanto dovuto applicando la
categoria 11 (uffici). Devo accogliere tale richiesta? Se no mi
può suggerire un esempio di risposta?
Risposta: Secondo la mia
interpretazione, l'attività in argomento deve essere trattata
distinguendo la superficie destinata a produzione, da collocarsi
nella categoria 21 (attività artigianale di beni specifici) e
quella di vendita da collocarsi nella categoria 27, se la
vendita è prevalentemente al minuto o 3 se prevale l'attività di
vendita allo ingrosso. Con l'occasione Le allego la proposta di
rinnovo,.
13.
13.Il pagamento della TARSU
relativa agli anni 2004 - 2005 - 2006 e 2007 può essere
richiesto dal comune nel dicembre 2010 mediante l'invio di
"intimazione di pagamento"? Si precisa che per gli anni di
riferimento lo stesso comune non ha mai provveduto ad inviare
alcuna richiesta di pagamento del suddetto tributo.
Risposta: Gli atti
amministrativi, fra i quali rientrano anche quelli impositivi,
sono caratterizzati dalla tipicità. Ne consegue che tali atti,
solo se regolarmente notificati, vanno parificati ad avvisi di
accertamento.
E’ da verificare se tali atti
siano da considerarsi tempestivi, e ciò in virtù di quanto
previsto dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06 che
così dispone:
COMMA 161
161. Gli enti locali, relativamente ai
tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni .
Il caso descritto è riconducibile
alla omessa denuncia, così che le annualità astrattamente
recuperabili nel 2010, in virtù dello spostamento del termine
quinquennale del termine di denuncia all’anno successivo
(articolo 70 del D.Lgs.n.507/923), decorrerebbero dal 2004.
Ora, dubbi sussistono in ordine
alla decadenza dell’anno 2004, posto che secondo la Corte
Costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), gli atti si considerano
notificati non dalla data di spedizione, ma dalla data della
loro ricezione da parte del destinatario. Infatti, con tale
sentenza la Corte Costituzionale ha così deciso: “È
costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c., nella parte in
cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il
ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione.”.
In conclusione, mentre
sembrerebbe legittima la pretesa, almeno sotto il profilo della
decadenza, per le annualità a decorrere dal 2005, per il 2004
la relativa legittimità è condizionata alla verifica che
l’atto singolo non solo sia stato spedito, ma anche ricevuto
entro il 31.12.2010.
14. Tre comproprietari di un
locale commerciale vorrebbero iscriversi l'immobile ciascuno in
base alla propria quota di proprietà, possiamo accettare tale
richiesta o ogni immobile deve essere iscritto nella sua
interezza?
Risposta: Alla domanda si
risponde negativamente. Infatti, come si evince dalla lettura
del comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93, la TARSU è
una obbligazione di carattere solidale, così che non può essere
frazionata fra coloro che usano in comune i locali o le aree.
15. Mi capita spesso di trovare
dichiarazioni TARSU relative ad abitazioni (di solito
vecchie) che sono accatastate comprensive di grandi superfici di
stallette o solai o cantine a volte inagibili o inutilizzati/in
disuso. Io devo escludere queste superfici dall'applicazione
della TARSU, superando i dettati del C340, accettando la
situazione la non utilizzo.
Le chiedo un consiglio sul modo?
Risposta: Come mi pare avevano
già discusso molto tempo fa, il comma 340 dello articolo 1 della
legge 311/04 costituisce presunzione da applicarsi solo alla
parte utilizzabile (catastale). Peraltro, sono convinto che ciò
costituisca una presunzione relativa e non assoluta. Proceda
dunque nel considerare, anche catastalmente, la superficie
utilizzabile.
16. Se l’albergo (senza licenza
perché chiuso) ha il sistema elettrico “attaccato” ma con solo
la potenza per una pompa nello scantinato, posso far pagare la
TARSU solo per lo scantinato?
Ritengo di si, ma deve essere
depositata in comune la licenza di albergo.
17. In riferimento agli avvisi di
accertamento TARSU, nel comune scrivente la richiesta di
versamento delle relative somme (comprendenti tassa,
addizionali, sanzioni e interessi fino alla data di emissione
dell’avviso) avviene in occasione dell’invio ai contribuenti
degli inviti al pagamento della tassa anno corrente (ad esempio
con l’invio, entro il mese di febbraio 2010, degli inviti al
pagamento della tassa dovuta per l’anno 2010 sono state
richieste in pagamento anche le somme contestate con gli avvisi
di accertamento notificati nel corso nell’anno 2009 fino alla
data di tale invio). Alla luce dell’entrata in vigore della
legge finanziaria 2007, n. 296/2006, della implicita abrogazione
(?) del comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993, dei
principi civilistici o altro, si chiede se sia possibile
conteggiare gli (ulteriori) interessi maturati, dalla suddetta
data di emissione degli avvisi notificati, fino alla data di
emissione degli stessi inviti.
Risposta: Gli interessi moratori
hanno carattere accessorio e sono dovuti in ragione del
differimento tra la data del corretto adempimento sino alla data
dello effettivo pagamento.
Ne consegue che nel caso
descritto, quindi, gli interessi già calcolati negli avvisi di
accertamento dovranno essere aumentati in relazione a tale
differimento. Si rammenta, tuttavia, che tali maggiori interessi
non potranno essere calcolati sulle sanzioni, così come previsto
dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.472/97.
Peraltro, il comportamento
descritto è sempre seguito dalla Agenzia delle Entrate, che
lascia al contribuente l’onere del calcolo dei maggiori
interessi, rispetto a quelli indicati negli avvisi di
accertamento.
18. Stiamo determinando i costi
della tassa rifiuti sostenuti nel 2010 per poi preventivare il
2011 ai fini anche della determinazione del grado di copertura.
Il mio segretario comunale ritiene che dovrei considerare tra i
costi anche quelli amministrativi pur essendo ancora in regime
di TARSU. Lei
cosa ne pensa?
Risposta: La interpretazione del Segretario è nettamente in
contrasto con l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze
con la circolare n. 25 del 2000. Secondo il predetto Ministero
non possono computarsi nel costo del servizio le spese generali,
quali, appunto, le spese di funzionamento del'Ufficio Tributi,
le spese di riscossione della tassa, le spese del contenzioso.
19. nel nostro Comune ha fatto
richiesta un agricoltore di installare la macchina erogatrice
di latte fresco la mia domanda a riguardo è oltre alla Cosap
dobbiamo far pagare anche la Tarsu?
Risposta: Certamente si, poiché
anche la superficie ove è installata è da considerarsi
assoggettabile al presente TRibuto, peraltro in forma ordinaria.
20. Come deve essere conteggiata
la superficie adibita a sottotetto con una altezza che parte da
0 e arriva a 2 metri? (il ns. regolamento prevede che non sono
tassate le superfici di altezza inferiore a 1.50 mq ma in questo
caso l'altezza è variabile).
Risposta: Tale regola, valida per
le misurazioni catastali, è illegittima, posto che
l'assoggettamento della tarsu prescinde dalla altezza dei
locali. Tutta la superficie, quindi, va assoggettata, stante una
norma statale che diversamente disponga.
21.. Sono tassabili gli ex
fienili soprastanti attuali box che risultano aperti sul
davanti, accessibili solo con una scala a pioli esterna da
appoggiare all'occorrenza, ovviamente senza allacciamenti e
utlizzate solo come deposito?
Risposta: Certamente si, poiché
per l'assoggettamento basta l'utilizzabilità e qui siamo in
presenza persino della relativa utilizzazione.
22. Un consigliere di minoranza
mi fa notare che il nostro regolamento TARSU non indica la
distanza minima dal cassonetto di raccolta del rifiuto quale
presupposto di assoggettabilità con tariffa intera a tassa. Ho
risposto che da sempre ho applicato il parametro dei 500 metri
quale distanza minima, evidenziando che sarebbe opportuno
integrare il regolamento con tale precisazione. Lei cosa ne
pensa? E’ impugnabile l’applicazione del parametro se non
prescritto dal regolamento? C’è una normativa che si riferisce a
questi 500 metri quale distanza minima (o me lo sono sognato)??
Risposta: L'articolo 59 del
D.Lgs.n.507/93, nel definire gli utenti fuori zona non determina
la distanza che deve intercorrere tra l'ubicazione dello utente
ed il più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Molti comuni,
dovendola determinare, hanno arbitrariamente fissato tale
distanza in 500 mt, senza sussista una norma che lo prescriva.
Proceda, dunque, a completare il regolamento. A tal fine Le
riporto qui sotto l'articolo regolamentare comprensivo dei commi
in argomento e le allego il regolamento aggiornato.
23. La richiedente in questione è
proprietaria, oltre che dell’appartamento al primo piano per il
quale richiederebbe l’esenzione, anche di un negozio commerciale
al piano terra, nella stessa palazzina, regolarmente allacciato
alle utenze e regolarmente assoggettato a TARSU…
Risposta: Confermo, nella
sostanza, il parere qui sotto riportato, parendo evidente che
nella ipotesi descritta anche l'appartamento posto al primo
piano va assoggettato alla TARSU, posto che il presupposto
impositivo della TARSU è dato dalla utilizzabilità dei locali
(Cassazione n. 16785/02) Ora, l'utilizzabilità va vista avendo
riguardo l'intero edificio e non la singola parte di esso. Ad
esempio se fossimo in un condominio le spese condominiali
sarebbero chieste anche per tale appartamento. In definitiva, il
concetto di inutilizzabilità ai fine TARSU coincide con
l'inagibilità del fabbricato, almeno secondo l'orientamento
consolidato della Cassazione. In definitiva, l'inutilizzabilità
è una condizione oggettiva e non soggettiva, così che non può
considerarsi inutilizzabile un fabbricato volutamente lasciato
inutilizzato.
24. Dal corrente anno il Comune
intende distribuire delle tessere magnetiche per accedere
all'isola ecologica. Per le nuove utenze è intenzione
dell'Amministrazione consegnarle a presentazione della denuncia
TARSU dei mq. dell'abitazione. Poichè però la normativa
consente la presentazione della denuncia per il 2010 entro il
20.1.2011, mi sembra una forzatura per non dire un abuso non
far accedere al servizio chi non ha presentato la dichiarazione.
Mi sembrerebbe più corretto consegnarla a tutti coloro hanno
fatto richiesta di residenza ed eventualmente per chi non
presenta la dichiarazione nei termini si procederà ad
accertamento.
Risposta: A me sembra una soluzione corretta. Infatti. il
termine di dichiarazione di cui allo articolo 70 del D.Lgs.n.507/93
è il termine massimo, ma alcuni articoli di tale decreto
invitano ad anticipare la dichiarazione in occasione di
iscrizioni anagrafiche od altri adempimenti. L'uso dell'isola
ecologica, poi, acconsente allo utente un servizio particolare
che giustifica tale anticipazione della dichiarazione..
25. nostro regolamento TIA 1 è
stato modificato lo scorso anno, prevedendo la sanzione per
omessa denuncia pari al 30% del tributo. Essendo stato
modificato nel 2010, è possibile sanzionare oggi una omessa
denuncia del 2008, visto che…da sempre la Tia 1 è un Tributo (e
già da anni applicavamo la sanzione per omesso versamento, pari
al 30%)?
Risposta: Io sono convinto che
sia la TIA 1 che 2 abbiano natura tributaria. Sulla base di tale
convinzione ritengo che anche per il passato debba trovare
applicazione la sanzione prevista dallo articolo 13 del D.Lgs.n.471/97
(per le infrazione concernenti l'omesso o il ritardato
pagamento) e quella prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/00
per le infrazioni di carattere formale.
Del resto, se così non fosse,
potrebbe trovare applicazione solo la seconda sanzione.
26. Mi sono accorta che abbiamo
fatto per 2 anni uno sgravio che non spettava (quest’anno gli
abbiamo risposto con il diniego).
Posso fare l’accertamento è
recuperare almeno l’imposta?
Risposta: Si, ma senza sanzioni
né interessi, ma a condizione che l'anno non sia prescritto.
Illustri nell'atto il fatto, motivando l'errore compiuto con lo
sgravio.
27. Se facciamo un aumento per ogni tariffa del 3% dobbiamo
deliberarlo in Consiglio o basta in Giunta?
Risposta: La competenza è della Giunta.
28.
In merito ai costi da imputare, ad oggi, a
copertura della TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI, è ancora applicabile
in tutto l'art. 61 del d.lgs 507/93 ?
(quindi se vanno ancora esclusi i costi inerenti il personale
amministrativo deputato alla gestione della tassa, i costi di
riscossione e i costi delle controversie).
Risposta: e' ancora così per chi
applica la TARSU (vedasi circolare ministeriale n. 25 del 2000).
29. Nell'ambito di una revisione del regolamento comunale per l'applicazione della TaRSU avremmo intenzione di inserire il presente articolo:
"L'IMPORTO MINIMO DELLA TASSA PER CISCUNA UTENZA
NON PUO' MAI ESSERE INFERIORE AD EURO 15,00 €"
Tale intenzione nasce dalla volontà di voler far
contribuire, i numerosi ex fabbricati rurali dislocati sul vasto
territorio del Comune di …….
Tali fabbricati pur usufruendo del servizio di
raccolta rifiuti non sono soggetti all'applicazione della tassa
in quanto la distanza tra l'edificio ed il più vicino punto di
raccolta determina in alcuni casi l'esenzione totale della
tassa.
Del resto sarebbe spropositato pensare di
proporre una tassazione superiore a quella proposta 10/15 euro
annui, andando ad allargare il bacino territoriale servito e
riducendo così il numero di esenzioni.
La soluzione proposta invece garantirebbe di
fatto il principio della legge e cioè la partecipazione di tutti
coloro che producono rifiuti e li conferiscono presso i punti di
raccolta. Infatti tutti questi fabbricati, alcuni dei quali a
tutti gli effetti possono considerarsi seconde case,
conferiscono di fatto i loro rifiuti presso i nostri punti di
raccolta (e guai se non lo facessero) posizionati nelle
vicinanze dell'inizio della strada vicinale ad uso pubblico a
servizio dei suddetti fabbricati.
Risposta: Tale soluzione risulterebbe
illegittima, non sussistendo alcuna norma che preveda tale
trattamento. Il Comune potrà caso mai prevedere nel regolamento
il pagamento di una determinata percentuale di tassa (non
superiore al 40 per cento). peraltro alla condizione che
l'immobile risulti almeno utilizzabili. Credo che mettendo la
percentuale del 15 per cento si possa raggiungere comunque il
risultato posto.
30.
TARSU: Esiste obbligo di
copertura 100% dei costi? Cosa succede se copriamo solo il 90%?
.
Risposta: La questione non è
certa: Potete coprire quindi il 90 per cento, potendo
giustificare la non completa copertura dei costi per
l'abbattimento per lo spazzamento stradale di cui al comma 3bis
dello articolo 61 del D.lgs.n.507/93;
31. Abbiamo capito che
l’addizionale ex ECA è obbligatoria in base all’Art.61 del DL
n. 507793. Confermi, o è facoltativa. Nel caso sia
obbligatoria, cosa succede se non si applica?
Risposta : L'applicazione di tali
addizionali (10 per cento) è obbligatoria. Quindi potrebbe
esservi responsabilità di danno erariale.
32.Confermi che l’addizionale ex
ECA spetta al Comune?
Risposta: Certamente si. Vedasi
risoluzione ministeriale n. 8 del 2002.
33. Le modifiche delle tariffe
Tarsu spettano al consiglio o alla giunta? Fino all’anno scorso
abbiamo fatto delibere do giunta, ma questo anno, sulla base
della sentenza Cassazione 14376/2010 abbiamo deciso di
approvarla in Consiglio. Il mio dubbio è che la sentenza della
Cassazione sia valida per l’anno 2000, ma non per gli anni
successivi.
Risposta: La competenza di
approvazione delle tariffe è della Giunta, ai sensi dello
articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. E' del Consiglio quando si
approva una nuova tariffa. Ad esempio non avevo la tariffa degli
alberghi e la istituisco.
34. Una signora mi fa denuncia ai
fini della tassa rifiuti dove dichiara: ”abitazione più grande
ma utilizzo solo 77 mq, la restante casa è chiusa vuota e
inutilizzata. Il gas non è presente, utilizzo solo bombola per
mangiare e solo stufe a legna piano terra.”
Nel colloquio emerge che: è in affitto, la casa è di 250 mq ma
utilizza solo il piano terra e solo 3 camere per un totale di
circa 77 mq, il piano sopra non ha un accesso esterno e si deve
passare dal piano terra della casa, il piano sopra non usa,
vuoto, senza gas, con luce.
Il nostro regolamento non dice nulla riporta solo la Legge.
Cosa iscrivo a ruolo? Mando i vigili a controllare i mq? tengo
buona sua dichiarazione ? O iscrivo tutta la casa?
Risposta: Faccia sopralluogo. Se
la parte non utilizzata non è in stato di abbandono e quindi non
agibile, emetta prima un accertamento in rettifica e poi iscriva
a ruolo l'intera superficie.
35. La
ditta incaricata delle verifiche TARSU ha emesso regolari avvisi
di accertamento, tra i quali ci sono tutti i possessori di
immobili di una frazione del ns. Comune;- i contribuenti sono
venuti, facendo presente che nessuno di loro ha mai pagato
nulla, perchè in Comune gli avevano detto che non dovevano
versare la TARSU;
- l'Amministrazione mi richiede, in virtù di quanto
rappresentato dai contribuenti, di vedere se è possibile
procedere ad eliminare almeno le sanzioni...Secondo Lei è
fattibile con delibera di Giunta procedere in tal senso? Anche
se fosse vero il fatto che tutti non hanno pagato perchè
qualcuno del
Comune gli ha detto che non dovevano la TARSU, come faccio a
giustificare una differenza di trattamento a quei contribuenti
rispetto a tutti gli altri??
Risposta: Probabilmente tali utenti sono ubicati in zone non
servite. Se le cose stanno così e se loro sono ubicati ad una
certa distanza dal più vicino punto di raccolta, la TARSU non
può superare il 40 per cento della ordinaria tariffa. Ora, in
tale ipotesi sarebbe giustificabile la non applicazione
delle sanzioni.
36. La ditta ha presentato
regolare denuncia TARSU (vedi allegato) e usufruisce della
riduzione del 20% sul deposito prevista dal nostro regolamento
ed ora chiede la integrale esclusione, poiché non produce
rifiuti.
Risponda: "Con riferimento alla
istanza di cui all'oggetto, si comunica che la relativa
richiesta non può essere accolta. Infatti, il presupposto del
corrispettivo in esame
, per costante e consolidata
giurisprudenza della Cassazione, non è la produzione di rifiuti,
come pure l'utilizzazione dei locali, ma la solo loro
utilizzabilità. L'invitiamo, pertanto, a procedere al pagamento
del corrispettivo indicato in tale atto, avvertendo che di
contro il Comune si vedrebbe costretto a procedere in forma
coattiva."
37. Abbiamo alcuni utenti che
affittato i propri immobili a delle persone con regolare
contratto d’affitto ,alcuni ammobiliati altri vuoti .Tante volte
queste persone non fanno denuncia e noi le mettiamo a ruolo con
la cessione di fabbricato. Dopo alcuni mesi o anni spariscono
senza cambiare la residenza o spariscono e basta. Possiamo noi
rivalerci sul proprietario mettendo a ruolo lui e non gli
affittuari (quasi tutti extra comunitari)?
Risposta: In assenza di una norma
che lo acconsenta non è possibile avvalersi sul proprietario.
Una forzatura può essere fatta per gli appartamenti ammobiliati
e per le locazioni di breve durata, inserendo tale previsione
nel regolamento. Comunque, non basta per l'iscrizione a ruolo la
comunicazione alla autorità di P.S. della cessione di
fabbricato, risultando, invece, necessaria la preventiva
emanazione di un avviso di accertamento.
38.In un condominio dove ci sono
parecchi mini alloggi ( esempio. n. 12) si puo' intestare la
tassa al proprietario, essendo alloggi dove in un anno magari
cambiano anche due o tre affittuari. Se si, si deve intestare
con 12 cespiti o uno solo con il totale della metratura?
Risposta: In linea di principio
non è possibile addebitare al proprietario la TARSU dovuta dallo
inquilino, posto che manca una norma che in tal senso
disponga. Tuttavia, si ritiene possibile forzare tale addebito
inserendo nel regolamento il seguente comma nello articolo che
tratta del soggetto passivo:
3.Per
le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze
domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od
il titolare del diritto reale di godimento con diritto di
rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.Di
contro, il proprietario diviene automaticamente soggetto passivo
nel caso di appartamenti non utilizzati, ma utilizzabili.
39. La superficie indicata come
"serra" che credo venga adibita a ciò è tassabile? Ci sono
delle caratteristiche che ne possono prevedere l'esenzione (ad
esempio se avessi le pareti di vetro ecc.? o è comunque sempre
tassabile?
Risposta: Sarebbe bene fare una verifica. Infatti, le serre sono
considerate locali, in quanto siano costituite in materiale non
precario. Del resto, in tale ipotesi la serra dovrebbe essere
accatastata anche allo urbano. Aiuta tale soluzione la
circolare n. 3 del 2003 del Catasto, che sotto riporto.
40. Volevo inoltre chiedere un
suo parere in merito alle varie teorie che stanno circolando in
merito all'applicazione dell'IVA sulla tariffa rifiuti.
Noi applichiamo la TIA e finora
abbiamo sempre applicato l'IVA. Secondo le direttive dell'IFEL dovremmo
modificare il nostro regolamento facendo esplicito riferimento
alla nuova TIA Ex Decreto L.gs 152/2006 al fine di poter
continuare ad applicare l'IVA. Lei cosa ne pensa?
Risposta: In base alla gerarchia
delle fonti di diritto non risulta necessaria una modifica
regolamentare, posto che la legge prevale comunque. Poi, io
prevedo che fra non molto l'applicazione dell'IVA sarà
dichiarata illegittima. Procedete dunque ad applicare l'IVA, ma
pronti alla sua restituzione nel caso probabile che la Corte
costituzionale o la Cassazione oppure l'unione Europea la
ritengano non applicabile, in considerazione della evidente
natura tributaria.
41. Un curatore fallimentare ci
comunica che è stato dichiarato il fallimento con sentenza del
Tribunale in data 07.12.2007, per una s.n.c. Il curatore ci
chiede il discarico della cartella TARSU del 2010, siamo tenuti
a sgravare anche le annualità successive alla data di fallimento
(2008/2009)? Poichè la dichiarazione di fallimento si estende
anche ai soci illimitatamente responsabili come ci dobbiamo
comportare con loro?
Risposta: Il discarico è dovuto
solo nel caso in cui gli immobili siano stati non utilizzati. Di
contro, il discarico non può essere accordato, posto che non
esistono regolare particolari TARSU per il fallimento.
42. Il Comune insieme ad una
molteplicità di altri comuni dell’astigiano fa parte di una Spa
(…..) finalizzata a gestire gli impianti di smaltimento rifiuti.
Lo scorso 2 dicembre nel corso di
un’Assemblea di soci alla quale hanno partecipato i Sindaci è
stato presentato e proposto un Piano Industriale che prevede per
il triennio 2011-13 interventi sugli impianti e migliorie che
dovrebbero appartare benefici funzionali ed economici alla
gestione dei rifiuti nel nostro ambito.
Per maggior chiarezza Le allego
le tavole riassuntive di detto Piano Industriale e l’elenco
degli interventi al fine di evidenziare di che natura siano gli
investimenti proposti.
Per finanziare il Piano
Industriale viene richiesta una ricapitalizzazione della società
con assegnazione di nuove azioni (in quota proporzionale alla
precedente partecipazione – ovvero il doppio) e con ripartizione
degli oneri in due anni.
L’indicazione generale che ci
siamo dati tra “addetti ai lavori” è di reperire le risorse:
1.
applicazione dell’avanzo di amministrazione alla
parte capitale della spesa (titolo II) – per chi se lo potrà
permettere
2.
utilizzo di risorse una tantum di parte capitale
(contributi erariali in conto investimenti)
3.
indebitamento tramite mutui
4.
manovra sulla leva fiscale tramite TARSU (NB i
piccoli enti di questa zona non hanno istituito la TIA).
QUESITO:
se “nulla quaestio” gravita
intorno all’utilizzo dell’avanzo e dei contributi erariali in
conto investimento, invece molte perplessità sussistono circa le
altre due ipotesi di finanziamento: in effetti occorre vedere
(ed è questo il nocciolo del quesito) se è legittimo un
indebitamento considerando che si tratta di un intervento in
conto capitale. Ancor più dibattuta è la possibilità di far leva
sulla TARSU in quanto non si vede bene come una spesa per
investimenti possa essere supportata da una risorsa inquadrata
tra le entrate correnti ed inoltre ci poniamo il problema di
quali cespiti di spesa possano essere compensati con la TARSU.
Unico supporto da noi reperito è il testo dell’Art. 61, comma 2,
DLT 507/93.
In conclusione le saremo grati se
vorrà darci indicazioni circa la possibilità di utilizzare
(almeno in parte) la TARSU o in ultima ratio la leva
dell’indebitamento, tenendo conto che tutte le ipotesi al di
fuori dell’aumento della TARSU potrebbero portare seri problemi
alla quadratura del bilancio.
Risposta: Il quesito posto è
facilmente risolvibile alla luce di quanto previsto dal comma 2
dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, che acconsente di imputare
nel costo del servizio le quote di ammortamento dei mutui
contratti per la costituzione di consorzi per lo smaltimento
rifiuti. Infatti, nel quadro attuale del nostro ordinamento, le
finalità in argomento sono perseguite ora da società di capitali
comunali. Non differisce la soluzione prospettata il fatto che
codesto Comune, anziché ricorrere ad un mutuo, utilizzi per
finanziare l'aumento di capitale della società l'avanzo di
amministrazione.
Le quote di ammortamento saranno
imputate ad ogni esercizio finanziario suddividendo l'importo
dello avanzo utilizzato per le annualità restanti al termine del
contratto sociale.
43. Come ben sa noi siamo in
contenzioso con il Consorzio …. per la Tia relativa agli 2006
-2007-2008-2009.
Nessun ricorso è esecutivo perché tutti appellati
dal Comune. L’anno 2006 (che è in Cassazione) è stato perso dal
Comune in 2° grado e per cui non stiamo procedendo a nessun
recupero in attesa della sentenza, mente per gli anni 2007-2008
e 2009 avendo la sentenza di 1° grado accolto solo in parte il
ricorso del contribuente, sentenze tutte appellate dal Comune,
abbiamo emesse le cartelle solo per la parte fissa del tributo.
Per quanto riguarda l’annualità 2010 a fronte dell’avviso di
accertamento inviato il contribuente non ha presentato alcuni
ricorso per cui era intenzione di questa Amministrazione di
procedere ad iscrivere a ruolo il tributo maggiorato della
sanzione del 30%. Abbiamo preavvisato il contribuente che ci ha
inviato, tramite il suo avvocato, la lettera allegata.
Le volevamo chiedere:
- Che tipo di risposta
possiamo dare
- La dirigente si deve
preoccupare della minaccia effettuata?
Risposta: La Corte Costituzionale è
intervenuta più volte a valutare se le norme che disciplinano i
tributi comunali, le quali non prevedono la sospensione della
riscossione in caso di ricorso siano o meno legittime, ritenendo
che tali disposizioni siano legittime, prevedendo la norma,
nella sostanza il principio solve et repete. La probabile
ragione di ciò deriva dal fatto che i bisogni che le entrate
tributarie dei comuni vanno a soddisfare non possono essere
procastinati. Anche la Suprema Corte recentemente con la
sentenza n.
5759/2010: TARSU: il ricorso contro la cartella non esclude
l’integrale iscrizione a ruolo della pretesa.
Il ricorso del contribuente contro l'accertamento della Tarsu,
consente comunque all'ente impositore di iscrivere a ruolo
l'intero importo e non solo la metà delle maggiori imposte
dovute, come invece succede per altri tributi erariali. A La
vicenda trae origine dal ricorso di una società, contro la
notifica della cartella di pagamento, nel quale veniva eccepita
la decadenza dell'iscrizione a ruolo. Secondo il contribuente,
l'avviso di accertamento, regolarmente impugnato, riguardava
l'anno 1994 ed era stato notificato nel 1998, mentre
l'iscrizione a ruolo veniva formalizzata nel novembre 2002,
oltre il termine previsto dall'articolo 72 del Dlgs 507/93.
I giudici di merito rigettavano il ricorso. A loro avviso, il
termine di iscrizione a ruolo, previsto dall'articolo 72,
decorreva nella specie, non dalla notifica dell'avviso, ma dal
passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto
l'impugnativa.
La Suprema corte è giunta invece a conclusioni opposte partendo
dal presupposto che uno dei principi generali su cui si basa il
processo tributario è quello che l'atto impositivo, in quanto
autoritativo, produce i suoi effetti (ossia può essere messo in
esecuzione), anche se impugnato, indipendentemente dal suo
controllo di legittimità, fatto salvo il potere del giudice di
sospenderne l'efficacia mediante un provvedimento ad hoc.
L'ente pubblico è, pertanto, legittimato alla sua riscossione e
il contribuente ha il dovere di pagare quanto richiesto, con la
facoltà per l'amministrazione di iscrizione a ruolo se tale
dovere rimanga inadempiuto. Inoltre, la riscossione delle
maggiori imposte pretese avviene nonostante l'impugnativa
dell'atto di accertamento. La riscossione, in questo caso, può
essere anche parziale e graduale in relazione alle vicende del
processo, ma soltanto in presenza di espresse previsioni
normative in tal senso, come nel caso delle imposte sui redditi
(articolo 15 del Dpr 602/73).
Per la Tarsu, secondo la Cassazione, nessuna disposizione di
legge prevede una graduazione nell'attività di riscossione, nel
caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato davanti al
giudice tributario. Quindi, rispetto alle imposte sui redditi,
l'ente impositore legittimamente iscrive a ruolo (e quindi al
contribuente giungerà la cartella di pagamento) dell'intero
maggiore tributo preteso e non solo del 50 per cento.
In conclusione, quindi, il
comportamento seguito da codesto Comune è perfettamente
legittimo (e doveroso). Se poi per l'anno 2010 l'atto non è
stato impugnato,vi sono ulteriori motivi per ritenere legittimo
il comportamento del Comune. La minaccia di denuncia in sede
penale fatta dal legale, pare infondata, adempiendo il
funzionario responsabile ad un dovere d'ufficio.
Rispondete al legale nel senso
indicato, invitando il proprio cliente a risolvere le questioni
in sede tributaria.
44. In questa fase di "rigidità"
sui regolamenti comunali, ai quali non si possono apportare
modifiche sostanziali, l'Ufficio Tributi vorrebbe aggiungere un
articolo nel quale precisare che tutti coloro i quali danno in
locazione per un periodo massimo di 1 anno un immobile a
qualunque uso adibito, non vedranno cambiare la titolarità della
cartelle tarsu, relativa all'unità locata, che pertanto
continuerà a rimanere loro intestata.
Il nostro intento è quello di non
"perdere" rate di tassa rifiuti che, spesso in questi
avvicendamenti di breve durata, si verificano.
Ci può far sapere se una modifica
di questo tenore si può fare oppure se è da considerarsi
sostanziale e quindi inapplicabile?
Risposta: Per superare tale
ostacolo dovete inserire nel regolamento TARSU il seguente
comma:
3.
Per le locazioni di breve durata o di locali
ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della
tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di
godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori
delle unità immobiliari.
Di contro, una diversa
regolamentazione, in assenza di una norma risulterebbe
illegittima
45. Un medico ci ha chiesto una
riduzione della tassa rifiuti, in quanto utilizza saltuarmente
l’ambulatorio. Cosa dobbiamo rispondere?
Risposta: Con riferimento alla
istanza prodotta dalla dottoressa in oggetto, tesa a rivedere
l'entità della tassa rifiuti iscritta a ruolo a suo carico, si
fa rilevare che essa non può essere accolta. Infatti, come si
evince dalla lettura dello articolo 69 del D.Lgs.n.507/93, la
tariffa della tasa rifiuti fa riferimento alla categoria di
appartenenza dello utente e non allo uso particolare dei locali
effettuato dal singolo appartenente la categoria. Peraltro, si
fa rilevare che ai fini dello assoggettamento al tributo in
argomento è sufficiente l'utilizzabilità dei locali e non la
produzione di rifiuti (Cassazione 16785/02), con la conseguenza
che una produzione di rifiuti inferiore alla media non determina
alcuna riduzione della tariffa.
Comunicate, dunque, alla d.ssa in
oggetto, il rigetto della istanza prodotta.
45. contribuente, (proprietario
di : 1 pasticceria, 1 bar, 1 laboratorio artigianale di prodotti
da forno), non ha pagato entro i termini di scadenza, le
cartelle di pagamento emesse da Equitalia, relative agli anni
2008 e 2009. Ora Equitalia ha emesso ruolo esecutivo nei
confronti del contribuente per un importo complessivo di Euro
2.576,18. Il contribuente ha chiesto a Equitalia la possibilità
di rateizzare il debito, ed Equitalia ha detto al contribuente
di rivolgersi al Comune, in quanto soggetto preposto alla
concessione di questa agevolazione.
Il nostro Regolamento della Tarsu
attualmente in vigore (dal 2002), stabilisce che:
"Su istanza del contribuente il
sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a
otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento di una rata l'intero
ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto
all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi
stabiliti dalla legge."
Secondo lei , alla luce della
vigente normativa, è possibile concedere la dilazione ?
Dobbiamo chiedere della
documentazione particolare al contribuente ?
Risposta: Tale richiesta va
soddisfatta, trovando attuale previsione nello articolo 72 del
D.Lgs.n.507/93. La competenza si ritiene ora del funzionario
responsabile del Tributo (e non più del sindaco), essendo un
atto di gestione. Per soddisfare i gravi motivi richiesti dalla
legge ritengo che Lei si debba far presentare il certificato
Isee ed aderire mediante determina, la quale dovrà essere
trasmessa anche allo esattore.
46. Le chiedo un suo parere sulla
tassazione ai fini tarsu di una gelateria, per la quale devo
fare un accertamento per omessa dichiarazione.
Il proprietario della gelateria
ha presentato all'ufficio Commercio la denuncia di inizio
attività in data 29/06/2010. Nella parte dove si indica la
superficie di vendita, hanno dichiarato 21 mq ad uso alimentare,
e 21 mq. laboratorio gelati. tot. mq. 42.
Siccome l'immobile
complessivamente (formato da 3 piani), è accatastato C1, con una
superficie catastale complessiva di MQ. 119,00, e nello
specifico:
- il piano terra utilizzato per
l'attività , con annessi bagno e ripostiglio;
- Il primo piano e il secondo
piano, nella planimetria sono indicati come "locale di sgombero"
ad uso privato e spogliatoi. E’ corretto che io faccia
l'accertamento applicando la tariffa per l'attività di gelateria
(Euro 4,14 al mq.) a tutto il complesso, in quanto l'attività
prevalente è quella artigianale, oppure devo applicare tariffe
diverse, tenuto conto che io non so a che usi vengono destinati
il secondo e il terzo piano ?
.
Risposta: poiché le attività sono
due (di produzione e di vendita) vanno applicate due tariffe
distinte, a nulla rilevando l'unicità dello immobile. Un
sopralluogo Le fornirà i dati necessari. I servizi igienici si
dovranno considerare con la stessa tariffa della attività di
vendita, se a servizio prevalente dei clienti o della attività
di produzione se utilizzati prevalentemente dai titolari o dai
dipendenti.
47. Nei quattro casi di azienda
agrituristica che di seguito le andrò ad esporre vi è modo di
applicare
una tariffa ridotta in quanto
nelle licenze viene specificato il numero di giorni di
somministrazione
e/o il periodo?
Caso 1:
al max. pasti al giorno 60, apertura venerdi ,sabato e domenica
dal 1/2 al 31/12
ed inoltre per 10 giorni a
scelta nell’ anno, previa comunicazione al Comune.
Caso 2:
n.. 20 pasti al giorno per un totale giornate agrituristiche
convenzionali 240,
periodo dal 1/1 al 31/12 di ogni
anno.
Caso 3:
apertura dall’ 01/10 al 31/05 di ogni anno con chiusura dal
01/06 al 30/09.
Caso 4: n.
10 pasti al giorno per un totale di giornate agrituristiche
convenzionali n.120,
periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno
Qualsiasi sia la risposta le
chiedo di fornirmi i riferimenti normativi del caso.
Risposta: Secondo giurisprudenza
la tariffa è unica per ogni categoria di utenza, a prescindere
dallo uso dei locali del singolo utente. Sconsiglio, dunque, di
differenziare la tariffa, ritenendo che unico elemento di
differenziazione siano solo i mq detenuti da ciascun utente.
48. In regime di TIA 1 (d.Ronchi)
è possibile applicare una tipologia tariffaria differenziata
sullo stesso insediamento produttivo o commerciale o di servizi,
in base alla destinazione della singola superficie?
Ad esempio ad un’industria con
5000 mq di sup.cie, così suddivisi:
2000 magazzini
500 uffici
2500 lavorazione
Applicare risp. la categoria ex
DPR 158-1999: n.3 (magazzini)- n.11 (uffici) - n. 20
(attività industriali) .
Attualmente applichiamo a tutto
l’insediamento la tariffa dell’attività prevalente, che
nell’esempio sopra prospettato è la n. 20 (attività industriali)
e ciò dovrebbe essere nello “spirito” del decreto Ronchi e
regolamento n.158..
Risposta: Essendo unica
l'attività, unica deve essere la tariffa. La ragione sta nel
fatto che i coefficienti della categoria s20, come per le altre
categorie, sono calcolati in rapporto ai rifiuti prodotti nei
locali indistintamente.
49. Un contribuente è
proprietario di un officina meccanica, di riparazione auto, e
all'esterno vi è un'area dove vengono depositate le auto sia da
riparare, che riparate e pronte da essere consegnate ai clienti.
La superficie tassabile,
all'interno dell'officina è senz'altro la parte utilizzata come
"ufficio" e wc, e penso che le parti dove vengono riparate le
macchine, sia esente perchè produce rifiuti speciali pericolosi
(oli vari ecc......), o non assimilabili,..... ma la parte
esterna, secondo lei, è da considerare area operativa, e quindi
tutta tassabile, oppure è pertinenziale a locali tassabili e
quindi esente ?
Risposta: Ritengo la parte
esterna, salvo che sia coperta eventualmente da tettoie,
pertinenziale od accessoria e quindi da non computarsi. I locali
vanno, invece, computati tutti, escludendo solo la superficie
della buca ove si cambia olio o del ponte. Infatti, solo in tali
punti si producono, di regola, rifiuti speciali pericolosi, come
preteso dal comma 3 dello articolo 62 del D.lgs.n.507/93.
50. E’ possibile
creare una nuova categoria per il pagamento di
quei locali che non sono abitazioni o box , ma che sono escluse
dall’ICI in quanto pertinenze di abitazioni (nella zona realtà
agricola spesso capita che oltre al box ci sono magazzini o
altri locali che rientrano tra le pertinenze perché
l’abitazione è singola ed è strutturata come la ex casa rurale e
quindi ci sono locali accatastati come C2 o C7, e non possono
non essere considerati pertinenze dell’abitazione principale) .
In questo caso si vorrebbe attribuire una tassa minima perché
possono avere superfici estese, anche non completamente
utilizzate.
Risposta: Una tassazione minima
risulterebbe illegittima, poiché alcuna previsione normativa lo
acconsente. Si può si creare una nuova categoria (peraltro in
tale ipotesi la competenza del CC) ma la tariffa al mq (anche se
bassa) deve essere applicata a tutte le superfici utilizzabili.
51.i locali classificati in D10
o comunque rurali non sono previsti nel regolamento, vigente
dal 1993 e mai modificato, sono da prevedere? E’ possibile
prevedere riduzione anche al 90% o è meglio prevedere una tassa
di importo ridotto?
Risposta: Secondo il più recente
orientamento della Cassazione (18497/18498 e 18499 del 2010)
anche i depositi agricoli vanno normalmente assoggettati. Una
riduzione di tale portata, che peraltro dovrebbe essere
finanziata dal Comune con risorse proprie, sarebbe illegittima.
Meglio determinare una tariffa bassa, ma assoggettare tutta la
superficie.
52. Nel regolamento non è previsto in quale misura bisogna
escludere le aree ove si producono rifiuti speciali e per quali
attività? Cosa mi consiglia? Meglio attendere
la tariffa ambiente o trovare un
modo per iscriverli alla tarsu con più equità?
Risposta: Non è necessario al
riguardo una previsione regolamentare, essendo la materia già
disciplinata dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93.
In tale ipotesi va applicato il metodo analitico, ossia si
toglie unicamente lo spazio occupato da macchinari ed impianti
ove si producono rifiuti tossici nocivi, purché il detentore
dimostri di aver autosmaltito detti rifiuti mediante ditta
specializzata.
53. Le chiediamo chiarimenti in
merito all’assoggettabilità ai fini Tarsu di una palestra
privata in quanto il titolare sostiene di essere completamente
esente. Lo stesso contribuente afferma di essere titolare di
altre palestre in provincia di Bs per le quali non viene
assoggettato alla tassa.
Come è meglio comportarci?
Risposta: Il Ministero delle
Finanze in alcune circolari e risoluzioni ministeriali ha
ritenuto da escludere dal computo della superficie tassabile
quelle destinate ad attività sportive, affiliate al CONI,
assoggettando, invece, gli spogliatoi e i servizi e tutti i
diversi spazi riservati agli spettatori.
Io ritengo che tali atti debbano
considerarsi illegittimi, posto che non vi è alcuna legge che
preveda tale esclusione. Si tenga conto, poi, che la Cassazione
ritiene che il presupposto impositivo della TARSU sia connesso
alla sola utilizzabilità dei locali. Tali istruzioni avevano
importanza nel vecchio procedimento contenzioso, ove chiamato a
decidere era l'intendente di finanza in primo grado ed il MF in
secondo grado. Ora, che invece il giudice competente è quello
tributario questo è tenuto a considerare solo la legge.
Tale linea di pensiero
ministeriale è criticata per tali motivi nelle mie
pubblicazioni, pur permanendo in molti regolamenti comunali tale
esclusione per ignoranza, che andrebbe comunque disapplicata.
54. Ho inviato ad Equitalia il
ruolo per la riscossione coattiva della tassa rifiuti...
naturalmente ho visto arrivare allo sportello contribuenti che
con il semplice accertamento fatto da me non si erano mossi...
uno di questi mi contesta il fatto che gli sia stato attribuito
l'onere del pagamento della tassa rifiuti anche per il fratello
deceduto nell'anno di riferimento, tassa che invece andava
imputata ai figli che hanno ereditato. Ma secondo me una simile
contestazione andava fatta all'atto del primo invio o quantomeno
quando c'è stato l'accertamento. come mi devo comportare?
Risposta: Il mancato ricorso di
un atto correttamente notificato determina la definitività della
pretesa, così che un eventuale ricorso risulterebbe
inammissibile.
55. Premesso che i rifiuti da
attività commerciale sono stati assimilati agli urbani, vorremmo
capire se il rifiuto da lavorazione del reparto di macelleria e
pescheria di un supermercato può essere conferito al servizio
comunale o deve essere smaltito obbligatoriamente a parte in
virtù di qualche norma sanitaria.
Risposta: Sono da considerarsi
non conferibili gli scarti della lavorazione delle carni in
genere, ma l'esclusione deve essere limitata al banco di
lavorazione.
56. Le invio la mail mandataci
dall'Istituto .Alberghiero che ha due convitti nel nostro comune
per i ragazzi : i due convitti come gia' accennato nella mail
inviatale durante il 200'9 sono due alberghi : noi applichiamo
l'esenzione solo per le scuole e non per il convitto : la
provincia (proprietaria dell'istituto Alberghiero) sostiene che
nel contributo dello stato sono compresi anche i convitti : Le
chiedo e' cambiato qualcosa rispetto al parere che ci ha dato
nel 2009?
La detenzione della struttura
alberghiera è dello albergatore, così che costui deve
continuare a corrispondere per intero della tassa dovuta, non
potendo in alcun modo egli beneficiare della esenzione prevista
per le scuole pubbliche, tenunto conto che una attenta lettura
dello articolo 33 bis del DL 248/07 ,convertito dalla legge
31/08, evidenzia del carattere soggettivo di tale esenzione,
risultando non pertinente, proprio per lo stesso motivo, il
parere dell'ANCI Toscana, non trattandosi formalmente di un
convitto, ma di una struttura alberghiera, come risulta dalla
licenza di esercizio.
57.
Premesso che:
- il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, che
comprende la raccolta rifiuti e la riscossione della TIA, è
stato esternalizzato alla Società …… srl, azienda partecipata a
capitale interamente pubblico, non iscritta all'albo di cui
all'art. 53 del d.lgs. 446/97;
- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
avente termine il 31/12/10 per disposizioni di legge, è stato
prorogato fino al 31/12/11, in attesa di procedere
all'individuazione del nuovo soggetto gestore;
- il servizio affidato alla …. relativo all' applicazione,
gestione e riscossione della tariffa rifiuti scade il
30/06/2011;
- il Comune, entro il termine previsto per l'approvazione del
Bilancio di previsione 2011, approverà un nuovo regolamento
relativo all'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale ,
ai sensi del D.lgs. 152/2006,
si chiede:
a) E' corretto approvare un Piano Finanziario relativo alla
Tariffa Integrata Ambientale per l'intero anno 2011, quando il
contratto con la Società …..scade il 30/06/11?
Risposta: Il piano finanziario è annuale. Nel
caso in cui la proroghe della gestione comporti un aumento dei
costi del secondo semestre si dovrà procedere ad una variazione
del piano finanziario e quindi delle tariffe.
b) E' necessario fare una deliberazione di proroga del servizio
di gestione e riscossione della tariffa fino al 31/12/11, prima
dell'approvazione del Piano Finanziario TIA?
Risposta: Non è necessario, anche se opportuno,
in modo da avere i costi certi per tutto il 2011.
c) Il provvedimento di proroga va fatto con atto di Giunta o di
Consiglio?
Risposta: La delibera di proroga è di competenza
del Consiglio Comunale, come previsto dalla lettera e) del comma
2 dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 che così dispone in
ordine alla competenza del CC:
e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione; (1)
A tal fine si fa rilevare che la proroga equivale
a nuova concessione.
58. Il Regolamento relativo alla Tariffa Integrata Ambientale (TIA
2), va inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze?
Risposta: Al momento il predetto Ministero non ha
competenza, sostenendo che la tia ha natura patrimoniale.
59. Le Tariffe rifiuti continuano ad essere approvate sola
dalla Giunta Comunale?
Risposta: Certamente si, come previsto dallo
articolo 42 del decreto 267/00.
60. La società …..nel piano finanziario della TIA 2010 (nel 2011
non viene previsto) aveva inserito tra i costi la voce "Perdite
su crediti/accantonamento (pari al 5% del totale crediti
insoluti alla data 01/12/2009), in quanto previsto tra i costi "accantonamento
per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi
fiscali" previsti nella tabella "ALLEGATO 1" del DPR
158/1999. In sede di consuntivo del Piano Finanziario 2010, la
società ci propone l'approvazione del costo suddetto, fino ad
esaurimento del fondo. E' legittimo inserire nel piano
finanziario il suddetto costo? Quale è la procedura di
approvazione di tale costo (ossia deve essere approvato con
apposito atto del Comune e sottoposto al parere dei Revisori dei
conti del Comune stesso)
Risposta: E' opportuno inserire nel piano
finanziario tale costo, ma nel caso di riscossione di tali
crediti essi vanno messi in entrata del piano finanziario,
secondo la probabile loro riscossione nello esercizio in
considerazione. I revisori dei conti esprimono un giudizio sul
piano finanziario nel suo complesso e non sulle singole poste,
trattandosi di scelte discrezionali e peraltro opportune del
Comune.
61. E' possibile aumentare la TARSU solo per alcune categorie?
Risposta: Il problema va
affrontato alla luce dello attuale blocco delle tariffe
tributarie di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08,
convertito dalla legge 126/08. Di contro, è possibile aumentare
le tariffe TARSU ma solo motivando il provvedimento con
l'aumento dei costi del servizio. Si sconsiglia di aumentare le
tariffe TARSU solo per alcune categorie perchè ciò si porrebbe
in contrasto con tale divieto, mentre alcun ostacolo
rappresenterebbe spalmare l'aumento in modo proporzionale su
tutte le categorie.
62. Il 10 febbraio il c.c. ha
approvato il regolamento per l'applicazione della tia ed un
consigliere comunale con molta insistenza sosteneva che non
abbiamo erroneamente considerato le esenzioni spettanti ai
fabbricati rurali ed alle stalle. mi puo' illuminare in merito
in modo che possa rispondergli adeguatamente!
Risposta: Già a partire dallo articolo 39 della legge 146/94 i
rifiuti agricoli non pericolosi non sono più esclusi dal
servizio pubblico di smaltimento, così che anche gli edifici
rurali vanno normalmente assoggettabili alla TIA, come peraltro
affermato dalla Cassazione con le
sentenze n. 18418/05 per i floro-vivaisti e n. 18497/18498 e
18499 del 2010 per i depositi agricoli. L'articolo 66, comma 4,
letera b) del D.Lgs.n.507/93 in tema di tassa rifiuti da' la
facoltà e non l'obbligo al comune di concedere uno sconto fino
al 30 per cento per la parte abitativa delle costruzioni
rurali. Tuttavia, tale facoltà, prevista per la tassa
rifiuti non è invece prevista per la tariffa.
63. ai fini del regolamento di
nettezza urbana, si vuole limitare per quantità i pneumatici (max
20 per anno).
1) Il gommista pertanto, sarebbe esonerato totalmente dalla
tariffa rifiuti oppure solo per la parte variabile?
2) Pensavamo di modificare la sua tariffa da cat. 19 a cat
3 Magazzini così da tassare totalmente tutta la sua superficie,
indipendentemente dalla produzione di pneumatici (magazzino).
La stessa cosa si pone per i
carrozzieri, che conferiscono all’isola ecologica montagne di
paraurti e parti varie: possiamo operare allo stesso modo? Ma i
carrozzieri non sono obbligati a conferire le parti di
carrozzeria ad un consorzio obbligatorio?
Risposta: Diversamente dalla
tassa rifiuti, la TIA ha carattere binomio ossia è calcolata
sulla base di una parte fissa ed una parte variabile. Ora, la
soluzione dei casi prospettati dipende unicamente dalle scelte
regolamentari assunte dal singolo comune. Nella mia filosofia
regolamentare le eventuali esclusioni dal servizio incidono
unicamente sulla parte variabile che è corrisposta in misura
ridotta, mentre quella fissa non subisce alcuna variazioni.
Per i gommisti, quindi, ritengono
che l'esclusione dei pneumatici determini una riduzione
proporzionale del coefficienti della categoria 19 della tabella
4a allegata al DPR 158/99 il quale dovrebbe essere almeno
dimezzato (4,50), previa la produzione di un contratto di
smaltimento, mentre rimarrebbe ferma la parte fissa. Nel
provvedimento di esclusione si dovrebbe indicare anche tale
soluzione.
Per i carrozzieri, tenuto conto
che tale materiale di plastica non è pericoloso, si potrebbe
agire nello stesso modo imposto ai gommisti, diminuendo in
proporzione il coefficiente della parte variabile della
categoria.
64. Questo comune sta procedendo
alla conferma dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti
anche per l'annualità 2011. In questa situazione normativa non
chiara ad oggi è stata emanata una legge che consente la proroga
dell'applicazione della TA.R.S.U.? In caso negativo le tariffe
deliberate dal comune sono comunque legittime?
Risposta:
Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del 2010
ritiene applicabile il predetto tributo, in alternativa alla TIA
1 e 2. : Dello stesso parere si sono espresse le associazioni di
Comuni. Personalmente (ed anche altri) sostengono che allo stato
attuale della norma la TARSU non risulti più applicabile, posto
che espressamente il comma 184 dello articolo 1 della legge
296/06 l'ha prorogata solo fino al 31.12.2009. Molti sollecitano
un intervento normativo. Tuttavia, sulla base del principio mal
comune mezzo gaudio, ritengo che si possa continuare ad
applicare la TARSU, convinto che qualora la giurisprudenza
dovesse dire il contrario il legislatore emetterà una norma di
interpretazione autentica in tal senso.
65. L’agente della riscossione
EQUITALIA ha inviato tramite posta ordinaria avviso bonario di
pagamento nell’anno in corso (2011), relativo alla TARSU
dell’anno 2007 (riscossione ordinaria). Si chiede cortesemente
se il Comune è ancora nei termini per esercitare la pretesa
tributaria e in particolare se ha ancora il diritto a riscuotere
la TARSU riferita all’anno d’imposta 2007.
Risposta: L'articolo 72 del
D.Lgs.n.507/93 prevede che l'iscrizione a ruolo debba essere
effettuata entro il 31.12 dell'anno successivo, se in via
continuativa, oppure in base alle dichiarazioni presentate
nell'anno precedente oppure alla notifica degli avvisi di
accertamenti. Ora, in base a quanto Lei mi prospetta, sembra che
l'iscrizione a ruolo sia tardiva e che quindi la pretesa sia
illegittima. Se le cose stanno in tal modo e se il contribuente
eccepisce tale decadenza, il problema può comunque essere
superato con lo sgravio delle somme iscritte indebitamente a
ruolo, con la successiva emanazione di avvisi di accertamento,
senza sanzioni né interessi, in quanto alcuna colpa è
addebitabile al contribuente e con la successiva iscrizione a
ruolo dello avviso di accertamento.
66. Nel caso di attivita'
produttiva di prodotto in plastica l'interessato presenta una
planimetria ove viene individuata, distintamente dal resto delle
superfici occupate, il locale ove viene svolta l'attivita'. Il
dubbio è se esonerare tutta detta superficie di lavorazione o
abbatterla del 30% (=percentuale prevista dal Regolamento ove in
caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali
assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non
assimilabili, tossici e nocivi).
Risposta: Nel caso descritto la
riduzione del 30 per cento riguarda l'intera superficie e non
solo quella destinata alla lavorazione, come del resto previsto
dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93.
67. In relazione al parere TARSU
che ci ha inviato in data 16/02/2011 inerente l'esenzione della
tassazione dei due convitti dell'istituto alberghiero situati
sul nostro territorio i cui contratti di gestione sono
sottoscritti tra la proprietà degli alberghi e la Provincia,
dove i due alberghi hanno licenza annuale di pubblico esercizio,
l'istituto alberghiero ci ha comunicato in data odierna che i
due alberghi sono stati riconosciuti dal Ministero della Pubbica
istruzione con atto pubblicato sulla gazzetta ufficiale come
convitti annessi all'istituto stesso.
Alla luce di questa nuova
informazione, richiediamo pertanto se è possibile inserire anche
i due convitti nella statistica per l'esenzione da inviare allo
Stato e in caso affermativo richiediamo le modalità per l'invio
e per richiedere l'eventuale rimborso, visto che abbiamo
incassato i contributi fino all'anno 2010 sulla base dei dati
dichiarati con la statistica relativa al periodo 2003-2007 nella
quale come sopra specificato non avevamo ricompreso i due
convitti
In attesa di un riscontro,
porgiamo distinti saluti.
Foppolo Simonetta
Risposta: L'esenzione concernente
le scuole ha carattere soggettivo e riguarda gli edifici
detenuti dalle scuole stesse, per i quali le scuole pubbliche
erano tenuto al pagamento della tassa rifiuti. Nel caso
descritto la detenzione, intesa come potere di disporre dei
locali nel senso voluto, è, invece, del titolare della licenza
di albergo, così che la destinazione dello albergo per alcuni
mesi a convitto non determina alcuna riduzione della tassa
rifiuti da esso dovuta e ciò fino a quando l'albergatore
rinuncerà alla licenza di albergo e darà in locazione la
struttura alla scuola per l'utilizzo di essa come convitto. Se
l'albergatore vorrà indirettamente recuperare il costo della
Tassa rifiuti, come del resto farà per gli ospiti dello albergo,
dovrà prevedere tale costo in sede di determinazione delle
proprie tariffe.
68.
Posso
recuperare con avvisi di accertamento tarsu una differenza di
imposta per maggiore superficie. non dichiarata per l'importo
pari ad ruro 7,15+sanzioni-ex eca ed interessi per euro . 4,65
per 1 totale di ? 12,00, ridotto a 9 in caso di adesione
formale per 4 annualità tot.? Per la tarsu sono previsti
importi minimi?
Risposta: Se l'importo è inferiore a 12 euro non è iscrivibile a
ruolo, ai sensi dello articolo 4 del D.Lgs.n.46/99:
Importo minimo iscrivibile a ruolo ). - 1 . Non si procede ad
iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale
importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art.
16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".
69.
Le occupazioni Temporanee di suolo pubblico o
privato effettuate dai Pubblici Esercizi (tavoli e sedie) oltre
al canone di occupazione devono pagare anche la TARSU? In questo
caso dobbiamo applicare la tariffa giornaliera trattandosi di
occupazione temporanea (periodo estivo)?
Se si, il nostro regolamento
all'art. 15 comma 2 dispone che "per temporaneo si intende l'uso
inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se svolta
ricorrente"
Come ci dobbiamo comportare? Se i
giorni di occupazione annuale sono superiori a 183 facciamo
pagare per tutto l'anno)
Risposta: L'articolo 77 del
D.Lgs.n.507/93, che sotto riporto, connette la riscossione della
TOSAP temporanea con la riscossione della tariffa giornaliera.
Ne consegue che il pubblico esercizio sarà in tale ipotesi
soggetto alla Tassa ordinaria nei modi ordinari, mentre per
l'area pubblica sarà assoggettato alla tariffa giornaliera sulla
base del seguente calcolo, da corrispondersi con le stesse
modalità della TOSAP:
Tariffa giornaliera= Tariffa
pubblici esercizi x 1,5/365.ggxmq
Ove gg sono i giorni risultanti
dalla concessione ed mq i mq occupati.
Se, invece, tale area fosse ad
uso privato, detta superficie sarebbe assoggettata in modo
ordinario, con l'eventuale riduzione per l'uso stagionale.
70. Fra le entrate della tassa
rifiuti si debbono computare anche le addizionali ex ECA?
Risposta: Come si evince
chiaramente dalla lettura dello articolo 61 del D,.Lgs.n. 507/93
le addizionali non debbono essere computate. Non risulta,
pertanto, condivisibile il parere contrario della Sezione
Regionale della Corte dei Conti della Campania.
71. Si presenta da tempo un
problema inerente l'interpretazione e l'applicazione della TARSU
in particolare per quanto riguarda il conferimento e lo
smaltimento.
Il ns. Comune applica la TARSU ed
ha approvato nel tempo un atto di assimilazione in base alle
norme vigenti (nel 2001/2002).
Attualmente ci sono problemi per
lo smaltimento ed il conferimento dei rifiuti da parte delle
ditte presso i Centri di raccolta e le Isole ecologiche in
quanto "i Gestori" applicano alla lettera quanto contenuto
nell'art. 195, comma 2 del D.Lgs 152/2006.
Possono conferire ancora le
ditte, ai centri di raccolta o isole ecologiche, i rifiuti
assimilati oppure no?
Necessitano dell'iscrizione
nell'Albo dei Gestori Rifiuti oppure no?
Necessitano dell'autorizzazione
al trasporto rifiuti oppure no?
I famigerati "rifiuti assimilati"
da parte dei Comuni sono ancora tali oppure no?
E' illegale o illegittimo, allo
stato attuale, far conferire dalle DItte, presso il ns. centro
di raccolta i rifiuti che il Comune ha assimilato?
Risposta: La lettera e) del comma
2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 non trova al momento
applicazione in virtù di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 e ciò sino a
quando lo Stato non avrà emanato i nuovi criteri di
assimilazione:
COMMA 184
184. Nelle more della completa attuazione
delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in
ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno
2007 e per gli anni 2008 e 2009 (1);
b) in materia di assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le
disposizioni degli
articoli 18, comma 2, lettera d), e
57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo
17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, è fissato al 31 dicembre 2008.
Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria,
tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si
conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto
(2).
(1) Lettera modificata dall'articolo
1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244
e dall'articolo
5, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.
(2) Lettera modificata dall'articolo
1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Allo stato attuale, quindi,
codesto comune è tenuto ad osservare il provvedimento di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani,
avvertendo che la relativa disapplicazione, fino a quando non
sarà modificato dal Consiglio Comunale, ma dopo che lo stato
avrà ottemperato alla emanazione dei nuovi criteri di
assimilazione, può comportare il reato di omissione di atti
d'ufficio.
Se, poi, le cose dovessero in
futuro andare per il verso descritto, il Comune dovrà rivedere i
costi dell'appalto, posto che altrimenti deriverebbe un
arricchimento indebito a favore della ditta appaltatrice e di
contro una situazione di eccessiva onerosità a carico del
Comune, dovendo essere chiamate le utenze non domestiche ad un
minor pagamento del corrispettivo.
72. Il comma 340 dello articolo 1
della legge 311/04 stabilisce che a decorrere dal 2005 la
superficie minima da assoggettare alla tassa rifiuti per gli
immobili a destinazione ordinaria (A,B e C) ed ora anche alla
TIA è il maggiore importo fra l’80 per cento della superficie
iscritta in catasto e quella calpestabile. Ora, una Ditta
concessionaria ritiene poter risalire alla superficie catastale
visionando la planimetria dei locali. E’ legittimo tale
comportamento?.
Risposta: Tale comma ha la
finalità di costruire un sistema catastale per il quale ogni
fabbricato sia valutato in base ai mq (catastali). Ne consegue
che tale procedimento, non soddisfacendo alle finalità della
legge, è da considerarsi illegittimo. Il Comune, dunque, in
assenza della superficie catastale, da calcolarsi ai sensi del
DPR 188/98, dovrà ordinare al possessore la presentazione della
planimetria catastale in catasto, così che il rossore iscrivi la
superficie catastale mediante il sistema DOCFA.
73. ci viene un dubbio circa il
condono Tarsu. Per esempio Tizio viene a denunciare ora (marzo
2011) una occupazione dal 2007. Nel condono abbiamo previsto una
sanzione per omessa denuncia del 15% dell'imposta. Quali
annualità possiamo recuperare? L'anno 2010 che non è stato
denunciato entro il 20 gennaio 2011 può rientrare nel condono o
dobbiamo calcolargli il ravvedimento operoso con sanzione del
10%? La ringrazio MC
Risposta: Il condono dovrebbe
riguardare tutte le annualità accertabili ossia non decadute.
Dall'anno 2005 per l'omessa denuncia fe fino al 2010 e dal 2006
fino al 2010 per le rettifiche di superficie.
74. Per un centro sportivo
completo di palestra piscina coperta e scoperta ecc
Ci sono aree che non devo
inserire ?
Risposta: contrariamente alle
indicazioni del MF che esclude le superfici destinate ad
attività sportiva, ritengo che alcuna esclusione debba essere
fatta per le superfici coperte, posto che non vi è una legge
statale che preveda l'esclusione, mentre la piscina scoperta va
esclusa, ma va assoggettata la parte ove sostano le persone per
prendere il sole o per il ristoro.
75. In sede di verifica ho
appurato che una società che esercita l’ attività di segheria
non ha presentato denuncia tarsu : ho invitato il legale
.rappresentante a presentare la denuncia dandogli un termine di
scadenza . Ho comunque appurato che sono anni che l’attività
esiste le chiedo ; essendo l’unica segheria presente sul
territorio comunale e non avendo mai avuto un caso per tale
attività per la denuncia della metratura c’e’ qualche riduzione
per produzioni rifiuti speciali da considerare? (con apposita
documentazione si intende!!)
Risposta: I residui della
lavorazione della segheria, sono da considerarsi speciali ma non
pericolosi, così che tutta la superficie deve essere computata
ai fini della quantificazione della tassa rifiuti. Peraltro, la
situazione di evasore totale rende inapplicabile ogni riduzione.
76. Da parecchi mesi una ditta è
in "concordato preventivo" che dovrebbe concludersi a breve
(primavera 2011), per non dichiarare il fallimento, e passare
invece l'azienda ad un nuovo acquirente.
Per l'anno 2010 l'azienda ha
versato parte dell'acconto dell'ICI e nulla per la TARSU.
1) Quali sono le possibilità di incasso dell'ICI e della TARSU
per il Comune? Chi è il soggetto passivo, sia per Ici che per la
Tarsu? L'eventuale nuovo acquirente ha obblighi fiscali anche
per il periodo che precede l'acquisto?
2) Quali azioni può/deve intraprendere il Comune nei confronti
dell'azienda, per sollecitare il pagamento ?
3) Rispetto ai principi del
bilancio comunale, è prudente iscrivere tali poste nel bilancio
di previsione 2011 ? In che misura ?
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che il concordato preventivo, diversamente dal
fallimento,ma solo per l’ICI, non prevede regole particolari ,
così che il soggetto passivo è tenuto alle normali regole
previste dalla specifica normativa tributaria e ciò sino alla
cessione della azienda al nuovo acquirente. Per rendere i
crediti liquidi ed esigibili codesto Comune dovrà emettere,
quindi, a carico della Ditta in argomento atti per il recupero
dei tributi non regolarmente corrisposti. Solo successivamente
alla cessione dell’azienda, così come previsto dallo articolo
14del D.Lgs.n.472/97, il cessionario è responsabile in solido,
fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente
ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda,
per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e
nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in
epoca anteriore.
L'obbligazione del cessionario è
limitata al debito risultante, alla data del trasferimento,
dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli
enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. I
crediti descritti sono privilegiati ai sensi dello articolo 2752
c.c..
Una volta notificati gli atti di
recupero, se rimasti insoluti, codesto Comune dovrà procedere in
forma coattiva mediante iscrizione a ruolo della pretesa oppure
mediante ingiunzione fiscale, di cui al RD 639 del 1910. Qualora
l’importo superi 8000 euro potrà essere iscritta ipoteca sui
beni immobili posseduti dalla azienda in argomento. Con la
notifica degli atti impositivi il credito ivi descritto è
liquido ed esigibile. Esso dovrà essere iscritto per intero come
residuo attivo nel bilancio del Comune, senza alcuna
decurtazione prudenziale.
77. Un contribuente mi chiede lo
sgravio della cartella esattoriale relativa alla TARSU anni
2008 e 2009 in quanto, ha cessato l'attività nel 2006 ma dice
che il commercialista non ha comunicato la cessazione alla
C.C.I.I.A.A. e pertanto, dalla relativa visura risulta: data
cessazione 31.5.2006, impresa cancellata: 25.2.2011. Dal
momento che noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in
merito se non alla data odierna, è giusto sgravare gli anni
pregressi?
Risposta: La soluzione del caso descritto è scritta nel comma 4
dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le
annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di
cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata
assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede
di recupero d'ufficio. Sulla base di tale principio, il
contribuente, fermo restando l'obbligo del pagamento per
l'intera annualità 2006, avrà diritto allo sgravio delle
annualità successive se dimostra di non aver continuato nella
occupazione dei locali ovvero se dimostrerà che la tassa è
stata assolta da altro contribuente. L'onere della prova è
posto in capo al contribuente, anche se si consiglia codesto
Comune di acquisire le necessarie informazioni, specie se lo
svolgimento della attività è soggetto ad autorizzazioni
comunali, posto che in questa ultima ipotesi tali autorizzazioni
avrebbero dovuto essere depositate o rinunciate o trasferite.
78. In allegato le invio
prospetto delle superfici dello impianto sportivo .
Dovendo emettere accertamento
tarsu per omessa denuncia Le chiedo se debbo togliere delle
superfici ?
Sull’area esterna una parte è
adibita a verde – piscina scoperta – spiaggia - campi tennis
calcetto basket bar esterno e area esterna a servizio bar .
Quali devo tassare?ù
Risposta: Tutti i locali sono
assoggettabili. Di contro, l'area scoperta va calcolata solo
sulla parte di regola presidiata dall'uomo. Escluderei dunque
l'area scoperta adibita a verde, la piscina scoperta, i campi di
calcetto, mentre è rilevante l'area scoperta destinata a
spiaggia (magari va concessa la riduzione stagionale), come pure
il l'area esterna ove vi è la somministrazione (magari con la
riduzione se l'uso è stagionale).
79. Un contribuente, che svolge
attività di lattoneria, mi denuncia ai fini TARSU di utilizzare
un laboratorio artigianale di mq 130 ed una area scoperta
operativa di mq. 240.
Essendo area scoperta operativa e
quindi di utilizzo all'attività, dovrei assoggettarla a TARSU,
ma non ho la specifica tariffa.
Posso per analogia applicare la
tariffa utilizzata per la tassazione di Magazzini, depositi
merci (sempre che il contribuente, a seguito di convocazione,
mi confermi l'utilizzo dell'area come deposito ) ?
Risposta: Se l'artigiano utilizza
prevalentemente come deposito l'area scoperta, trovo corretto
differenziare la tariffa. Di contro, se l'attività esterna fosse
uguale a quella interna deve essere applicata la medesima
tariffa, essendo, invece, irrilevante che l'attività sia svolta
al coperto od allo scoperto.
80. Vorrei sapere se è corretto
inserire tra le voci di entrata il contributo IVA sugli appalti.
Vorrei sapere, inoltre, se è
possibile considerare l'intero costo dello spazzamento stradale.
Il nostro Regolamento prevede:
"Il costo di esercizio è determinato per deduzione dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana di un importo pari al
5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani
esterni secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del
D.Lgs. n° 507/93".
Risposta: Tale contributo
dovrebbe essere considerato fra le entrate, essendo la finalità
della norma diretta a non incrementare più di tanto le tariffe.
L'intero costo del servizio, senza l'abbattimento a titolo
forfetario dello spazzamento stradale, così come previsto dal
comma 3 bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, è possibile
con delibera del CC, come già previsto dal comma 7 dello
articolo 1 del DL 392/00, convertito dalla legge 26/01, che così
dispone:
7. Sino all'anno precedente
all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31,
commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
E' necessario, quindi, una
modifica del regolamento, a valere per sempre oppure una
delibera del CC a valere solo per il 2011. In tale ipotesi può
inserire nel regolamento il comma 3 del seguente articolo:
Art. 3 - Gettito e costo del
servizio.
1. Il gettito complessivo
della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui
all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati
dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle
disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato
sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano
le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate
di competenza di esercizi non di competenza. L’eventuale
eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da
iscriversi a ruolo per l’anno successivo.
2. La determinazione del
costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le
indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo
15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 -
lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La Giunta comunale nella
determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della
tassa alla massima copertura dei costi del servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza
abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza
alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così
come consentito in via definitiva dal comma 7 dell’articolo 1
del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del
2001.
81. Si chiede se l'approvazione
del piano finanziario e tariffa è di competenza della Giunta o
del Consiglio? ( penso di Consiglio ma qualcuno sostiene che in
un ente di piccole dimensioni può essere approvato dalla
Giunta).
Risposta: La competenza è del CC
per il piano finanziario e per l'istituzione della tariffa, ai
sensi dello articolo 42 del D.lgs.n.267/00, ma poi il calcolo
delle tariffe è competenza della Giunta.
82. L'approvazione del
Regolamento ( consiglio) e piano finanziario ( giunta o
consiglio) devono essere approvati prima dell'approvazione dello
schema di bilancio da parte della Giunta?
Risposta: Possono essere
approvati sia prima che dopo, ma comunque entro il termine
legale. Importante che vi sia compatibilità finanziaria fra
detti documenti ed il bilancio.
83. Il regolamento TIA è da
mandare al controllo al ministero? ( se sì, quale?);
Risposta: Ritengo che non debba
essere inviato, posto che si afferma (ingiustamente) la natura
patrimoniale e non tributaria.
84. Il comune introduce la
cosiddetta TIA 2 ( perchè avrebbe l'IVA), ma non essendoci i
decreti attuativi del dlgs del 2006, utilizza i criteri del DPR
158/1999. E' possibile?
Risposta: Il DPR 158/99 si
utilizza per entrambe le TIA. Per il momento sia la TIA 1 che
TIA 2 debbono essere assoggettate ad IVA. Per una serie di
ragioni lunghe da spiegare consiglio di applicare la TIA 1, per
evitare la possibile esclusione delle superfici prevista dalla
lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06.
85.dobbiamo procedere alla
tassazione di una soffitta, abbiamo il dubbio se tassare
l'intera superficie anche se, considerata la spiovenza del
tetto, si arriva ad un'altezza minima di molto
inferiore ad un mt 1,50 oppure se dobbiamo tassare solo la
superficie che rispetta tale altezza minima.
Risposta: L'errore compiuto deriva dal fatto che secondo il
Catasto non va considerata la superficie dei locali con altezza
inferiore a 1,5 mt, in virtù di una specifica previsione
contenuta nel DPR 138/88 allegato C comma 2 che così prevede:
2. La superficie dei locali principali e degli accessori,
ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m,
non entra nel computo della superficie catastale.
Di contro, tale esclusione in considerazione del carattere
speciale della norma tributaria non trova applicazione, così
che ai fini TARSU tutta la superficie va computata, anche nella
parte dei locali con altezza inferiore a mt 1,5.
86. Stiamo attivando per il
recupero della tarsu ai sensi del comma 340, vorrei sapere se :
posso recuperare solo a partire dal 01.01.2006 e non dal 2005
(la Legge parla a partire dal 2005) considerando come tipologia
di accertamento il termine di prescrizione valevole per l’
infedele denuncia?
a
questo tipo di recupero non applico la sanzione per infedele
denuncia?
Risposta: No, per il fatto che la
norma rende l'errore del contribuente scusabile.
viene utilizzato un modello diverso di accertamento? Comunicando
al contribuente solo la rettifica d’imposta (le allego uno
stampato che ho predisposto) può andare bene?
Risposta: Il comma 340 crea un
proprio termine iniziale dal 2005, con la conseguenza, in
considerazione del carattere obbligatorio della imposizione
tributaria, che il recupero deve iniziare da tale annualità.
Alcuna sanzione, come pure gli interessi non trovano
applicazione e ciò per il fatto che la norma rende l'errore del
contribuente scusabile. Può andar bene lo stampato allegato da
Lei, ma le allego il mio.
87. Le palestre vanno o meno
assoggettate alla TARSU, posto che il contribuente sostiene che
in molti comuni non la applicano?
Risposta: Il Ministero delle
Finanze, con alcune risoluzioni e circolari, afferma che vanno
escluse le superfici destinate o attrezzate esclusivamente
per attivita' competitive o ginniche sempre che secondo la
comune esperienza non comportino la formazione di
rifiuti in quantità apprezzabile ecc. (circolare n. 95/E del
1994). Con la risoluzione n. 1331/93, confermando una precedente
risoluzione (1717/93) il predetto ministero esclude le aree
coperte e scoperte destinate ad attività sportiva per la sola
parte riservata ai praticanti. Con la risoluzione n. 3398/94 il
MF ritiene che sia da escludere la palestra per la sola parte
destinata alla attività sportiva, mentre vanno assoggettate le
saune e lo spazio destinato a massaggi. Ora, l'esclusione
indicata in dette istruzioni ministeriali è da ritenersi
illegittima, posto che non trova fondamento in alcuna
disposizione di legge. Infatti, il comma 1 dello articolo 62 del
D.Lgs.n.507/93 così dispone:
Articolo 62
Presupposto della tassa ed
esclusioni (1).
1. La tassa è dovuta per
l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle
aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in
maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59,
fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per
l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta
di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è
attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di
accesso all'abitazione ed al fabbricato (2).
Anzi, la Cassazione a cominciare
dalla sentenza n. 16785/del 2002 in poi ritiene assoggettabili i
locali chiusi e vuoti:
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg.
15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti
alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli
immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli
lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai
titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha
escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato
e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico,
idrico, ecc.).
Cassazione civile,
sez. trib., 27/11/2002, n. 16785
Se sono da assoggettare i locali
chiusi e vuoti pare evidente che vadano assoggettati, in assenza
di una norma di legge che li escluda, i locali utilizzati,
palestre comprese.
La ragione per la quale i comuni
escludono le palestre (ma se destinate alla attività sportiva e
limitatamente alla relativa superficie e non anche agli
spogliatoi e agli altri servizi) sta nel fatto che si attengono
a tali istruzioni ministeriali illegittime, le quali avevano
rilevanza nel vecchio contenzioso di competenza dello Intendente
di Finanza e del MF, mentre alcun valore hanno le istruzioni
ministeriali avanti le CT, come peraltro affermato dalla
Cassazione con la sentenza sopra riportata.
Mi chiedo se un soggetto ricco
avesse un locale destinato a palestra sarebbe forse esente?
In conclusione, le palestre come
tutti gli altri locali utilizzati o utilizzabili vanno
assoggettate alla TARSU. Sta a voi decidere se iniziare una
battaglia onde inficiare formalmente tale tesi avanti il giudice
ordinario.
88. Potrebbe cortesemente, dato
che lei sicuramente li avrà sottomano più di me, qualche
sentenza che rafforzi questo principio di assoggettamento delle
celle frigorifero alla TARSU?
Risposta: Sullo specifico tema
non esistono sentenze specifiche. Ora, se la Cassazione ritiene
assoggettabili i locali chiusi e vuoti, in quanto allacciati
alle fonti di energia elettrica, come potrebbe escludersi i
locali utilizzati? Forse in una abitazione si potrebbe escludere
lo spazio occupato dal frigorifero, dalla lavatrice e così via?
Sul tema interessante è la sentenza della Cassazione n.
15658/04, che così si esprime:
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62,
comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale
per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e
le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non
utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera
prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di
merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale
(nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il
contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto
del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non
utilizzabilità".
Cassazione
civile, sez. trib., 12/08/2004, n. 15658
89. Vorrei porle un quesito in
merito all’assoggettamento alla Tariffa di Igiene Ambientale per
un Bed & Breakfast che sta aprendo nel ns Comune. In catasto è
una unità immobiliare accatastata come A/3 di 7,5 vani ed è
l’abitazione principale dei proprietari e destinano 3 stanze del
1 piano ad ospiti occasionali. Offrono solo pernottamento e
colazione. Hanno l’obbligo di tenere un registro delle presenze,
in sostanza è un affitta camere. Il ns regolamento prevede la
tariffa per alberghi senza ristorazione ma è corretta applicarla
a questa casistica?
Risposta: A mio avviso vanno
applicate due tariffe distinte. Per la parte loro riservata la
tariffa delle abitazioni, mentre per la superficie destinata a
Bed & Breakfast ritengo sia da applicarsi, per analogia, la
tariffa degli alberghi senza ristorante. Irrilevante ai fini TIA
è il 'particolare trattamento effettuato per tali attività per i
tributi erariali.
90.Una Ditta che svolge
sabbiatura/trattamento e rivestimento metalli mi ha presentato
denuncia TARSU con la seguente situazione:
locali adibiti a uffici/mensa/spogliatoi: 6 mq
totale superficie adibita ad area lavorativa: mq 289 di cui
soggetta a produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli
urbani/tossico e nocivi mq. 60.
Mi è stata presentata altresì richiesta di detassazione, ai
sensi dell'art. 5, comma 5 del vigente regolamento TARSU, con
documentazione comprovante lo smaltimento a proprie spese dei
rifiuti speciali quali polveri e articolato di materiali.
Il succitato articolo 5, comma 5 così dice:
"5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali
adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti
difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti
speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non
sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei
termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene
accordata a richiesta di parte, ed a condizione che
l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione,
l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti
speciali tossici o nocivi.
ATTIVITA’ DETASSAZIONE
Falegnamerie…………………………………………………………..20%
Autocarrozzerie……………………………………………………….30%
Autofficine……………………………………………………………….20%
Officine……………………………………………………………………20%
Distributori di carburante………………………………………..10%
Lavanderie………………………………………………………………10%
Autolavaggi……………………………………………………………..30%
Assemblaggi ed imballaggi……………………………………….10%
Altre attività artigiane………………………………………………10%
Posto che loro mi hanno indicato la parte di metratura soggetta
a produzione
di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, come mi devo
comportare?
Devo
detassare mq. 60 e applicare la tariffa intera su mq. 289-60?
Oppure devo
escludere mq. 60 individuata quale zona di produzione e
applicare la tariffa
intera sui restanti 229 mq.?
Risposta: Come si evince da una attenta lettura del comma 3
dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, le due forme di
esclusioni delle superfici ove si producono rifiuti urbani
assimilabili agli urbani sono fra loro alternative. Quella che
io definisco analitica porta ad escludere mq 60 di superficie,
mentre quella forfettaria escluderebbe la superficie risultante
dalla applicazione della percentuale di tale tabella su tutta la
superficie (289). Ora, poiché è più favorevole per il
contribuente l'esclusione analitica e poiché essa è di facile
individuazione, si ritiene che la superficie da assoggettare
sia determinata in mq 229.
91. sono degli immobili vuoti perchè
gli occupanti sono deceduti - gli eredi vivono in altri
immobili (anche fuori dal ns. comune)e suddetti immobili sono
stati posti in vendita, mi sono fatta portare copia delle
bollette delle utenze dalle quali si evidenzia che non ci sono
consumi . in questo caso potrebbe sussistere il caso previsto
dall’art 3 del ns. Regolamento ed essere esclusi dalla tassa
rifiuti ?
Art. 3
“Non sono soggetti alla tassa i
locali o le aree che non possono produrre rifiuti o per loro
natura o per il particolare uso in cui sono stabilmente
destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze
siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e
debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.”
Risposta: Deve fare sopralluogo
per riscontrare che i locali siano anche chiusi e vuoti (e
quindi non arredati), così come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16785/02. Infatti, gli eredi hanno
dimostrato, caso mai, la non utilizzazione di tali locali, ma
non anche la loro non utilizzabilità.
92. Si tratta di un negozio di
fiorista che conferisce al servizio pubblico gli scarti del
materiale, vegetale, oggetto della propria attività, pagando la
TARSU sull’intera superficie a disposizione.
Se il fiorista medesimo dovesse
invece smaltire autonomamente il rifiuto, conferendolo a un
agricoltore/florovivaista che lo smaltirebbe direttamente
sul/nel terreno/campo, cosa succederebbe? Si ipotizzerebbe una
situazione di “recupero” con la conseguente possibilità di
riconoscere, come previsto dal regolamento nei casi di recupero,
una rimborso sulla tassa pagata? Si porrebbe però il problema di
ottenere dall’agricoltore e dal fiorista medesimo una
documentazione attestante il recupero in oggetto, documentazione
che l’ufficio chiede nel dettaglio, in termini di quantitativo,
destinazione, tipologia di rifiuto conferito. Cosa consiglia?
Risposta: L'attività di recupero
non può riguardare le sostanze consumabili, ma quelle che
possono essere rimesse nel ciclo produttivo, quali il ferro, il
legno, la plastica, ecc. Nel caso descritto si deve parlare di
autosmaltimento. Un altro tipo di autosmaltimento è ad esempio
la bruciatura dei trucioli di legno da parte del falegname. Ne
consegue che alcun premio può essere concesso sotto tale profilo
al negozio di fiorista.
93. Un fabbricato di proprietà di
un ex IPAB, è stato dato in locazione ad una cooperativa
sociale ONLUS che gestisce strutture di assistenza residenziale
per persone che abusano di sostanze stupefacenti. Questo
fabbricato viene utilizzato dalla cooperativa a favore di quei
ragazzi che al termine del percorso di riabilitazione vi
"transitano" per completare questo percorso di autonomia.
Il nostro regolamento prevede
l'esclusione dalla tarsu per gli immobili utilizzati dalle
ONLUS. Secondo lei ,questo caso rientra nell'esclusione ?
Risposta: Dal punto di vista
legittimo e regolamentare l'esenzione trova applicazione.
Tuttavia, ricordo che il comma 3 dello articolo 67 del
D.Lgs.n.507/93, così dispone:
3. Le esenzioni e le riduzioni di
cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse
dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce
l'iscrizione predetta.
94. Ho ricevuto una lettera da
una società che gestisce un negozio al dettaglio di
abbigliamento.
La società in liquidazione mi
informa che in data 21/07/2009 è stato stipulato un contratto di
cessione di ramo d’azienda e chiede che la tassa rifiuti per
l’esercizio 2009 venga trasferita alla nuova società.
Al mio ufficio non è mai arrivata
nessuna dichiarazione di variazione TARSU.
Vorrei agire in modo corretto.
Cosa mi consiglia di fare?
Allego la comunicazione della
società.
Risposta: La questione va
valutata in virtù di quanto previsto dal comma 4 dello articolo
64 del D.Lgs.n.507/93. Sulla base di quanto previsto da tale
comma la tassa relativa al 2009 deve essere posta per intero a
carico del cedente, avendo egli ritardato a comunicare la
cessione della azienda. Di contro, sarà liberato dal pagamento
per le annualità successive in quanto produca al Comune copia
dell'atto di cessione. Nei confronti della società subentrante
saranno emessi gli atti di recupero a decorrere dalla data di
subentro, applicando la sanzione di omessa denuncia e gli
interessi moratori. Nel caso in cui la ditta cedente non paghi
il 2009, inviti l'esattore a richiedere il pagamento nei
confronti della Ditta cessionaria, in virtù di quanto previsto
dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/97.
Articolo 14
Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile
in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione
del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo
d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni
riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta
la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate
e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario
è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento,
dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli
enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
95. Una ditta che vende
automobili occupa una superficie così distinta:
- uffici
- magazzino
- officina
- esposizione auto
Vorrei sapere quale superficie è
soggetta alla tariffa prevsita per attività commerciale e quale
è soggetta alla tariffa per attività artigianale.
Risposta: E' chiaro
l'assoggettamento della officina alla tariffa prevista per
l'attività artigianale, come pure l'assoggettamento della
esposizione auto alla tariffa prevista per le attività
commerciali. Di contro, gli Uffici ed il magazzino ed i
servizi, quando non siano di uso esclusivo di una delle due
tariffe, saranno attribuiti con il criterio della prevalenza di
destinazione.
96. Le trasmetto la
documentazione inviatami dal ns. ente gestore e riscossore della
TIA (tariffa integrata), materiale ricevuto da Federambiente. Il
Comune di ….i lo scorso anno ha optato per questa scelta.
Nell'allegata relazione. redatta
dal dott……, c'è una parte dedicata all'argomento "addizionale
provinciale"
Volevo avere un Suo parere a
proposito dell'applicazione o meno dell'addizionale
provinciale alla tariffa integrata, va inclusa nelle
fatture o meno? Come devono comportarsi i Comuni che applicano
la tariffa integrata?
Risposta: Il Ministero delle Finanze, con la
circolare n. 3 del 2010, in merito alla tariffa di Igiene
ambientale, alternativa alla tassa rifiuti, ipotizza
l'applicabilità della TIA 1, disciplinata dallo articolo 49 del
D.Lgs.n.22/97 o della TIA 2, disciplinata dallo articolo 238 del
D.Lgs.n.152/06. Ora, essendo il contributo provinciale previsto
unicamente dallo articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 (comma 17) e non
anche dallo articolo 238 del D.Lgs.n.152/06, in virtù del
principio di tassatività delle fonti di obbligazione, codesto
Comune procederà alla applicabilità di tale contributo solo se
sta applicando la TIA 1. L'esame del regolamento della tariffa
adottato da codesto Comune è certamente risolutivo della
questione.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo
ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
97. Ho bisogno di un suo parere
in merito all'istanza di rimborso presentata da una ditta
locale che esercita l'attività di albergo, pertanto le invio in
allegato l'istanza presentata dalla ditta pregandola di darmi un
suo parere e come impostare l'eventuale risposta.
Risposta: Come appare dallo
articolo che Le allego, incerta è l'individuazione dell'Organo
competente alla adozione delle Tariffe TARSU nella Regione
Sicilia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana, sia in sede consultiva5 che in sede
giurisdizionale6(5 C.G.A. SS.RR.,
parere n.101/2006. 6 C.G.A. 26/7/2006 n.420.)
ha tuttavia escluso la competenza dell’organo consiliare sulla
base di una non meglio precisata applicazione della riforma
dell’ordinamento degli enti locali, attuata con il citato D.lgs.
n.267/2000. Secondo l’autorevole Giudice d’appello, “ne discende
che all’espressa esclusione della competenza consiliare in tema
di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa
attribuzione alla giunta della suddetta competenza deriva la
residuale competenza del sindaco”.
Tittavia, l'autore, è propenso
nel ritenere che allo Stato attuale della norma la competenza
tariffaria sia di competenza del Consiglio Comunale. Tuttavia,
l'adozione da parte vostra da parte del Sindaco delle Tariffe in
luogo del Consiglio Comunale non può essere motivo di adesione
alla istanza di rimborso, almeno integrale, posto che il
contribuente non ha proposto ricorso al TAR ed anche per il
fatto che persino l'annullamento delle tariffe da parte di tale
Organo non esclude il pagamento sulla base delle preesistenti
tariffe. Rispondente, dunque, negativamente alla istanza di
rimborso, motivando il diniego sulla competenza del Sindaco alla
adozione delle Tariffe, come affermato Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva
che in sede giurisdizionale, e che in assenza di ricorso esse
sono divenute definitive.
Consiglio, tuttavia, per evitare
qualsiasi contestazione che le tariffe (motivate) siano adottate
dapprima dal Sindaco e poi dal CC, magari anche per quelle
dell'anno precedente, sanando ulteriormente la posizione che ha
dato luogo a tale istanza.
Comunque, nella ipotesi probabile
di ricprso da parte del contribuente avanti la CTP il Comune
potrà eccepire l'incompetenza di tale Organo e solo in
subordine il rimborso rapportato alle tariffe delle abitazioni.
98.
si vorrebbe sapere se è possibile tassare ai fini
tarsu le piscine in ambito ad abitazioni private. se sì in base
a quale disposizione normativa.
Risposta: il comma
1 dell'articolo 62 del d.lgs.n.507/93 così dispone: ". la tassa
è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree
scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ".
sulla base di tale principio si
deve dedurre che, mentre le piscine coperte vanno computate,
essendo da considerarsi locali, quelle scoperte abitative sono
da escludersi, considerandosi, appunto, pertinenziali od
accessorie di locali tassabili. di contro, va considerata la
parte scoperta esterna della piscina scoperta, di regola
presidiata dall'uomo, quali la supeficie occupata da tavolini e
sedie, da gazebo, ecc.
infine si rammenta che anche
adibite a verde debbono essere escluse e ciò a seguito della
abrograzione del comma 1 dello articolo 66 del presente decreto
legislativo, come precisato nella nota in parentesi
riportata (le disposizioni di cui al presente articolo sono da
ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22,
nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 -
a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio,
disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo
articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del
citato articolo 49.)
99. A seguito di un controllo,
sono emerse parecchie pertinenze ICI.
Si è ritenuto che tali pertinenze
così come dichiarate dal contribuente siano da assoggettare al
tributo TIA in quanto si presume siano utilizzate dallo stesso.
Qualora la pertinenza consista in
un fabbricato tipo stalla o pollaio oppure sia una soffitta non
ancora ultimata, il contribuente può chiedere l’esclusione della
tariffa TIA malgrado l’esenzione ICI?
Risposta: ICI e TARSU hanno
presupposti diversi. Ora, per l'ICI tutte le pertinenze vanno
assoggettate in quanto siano utilizzabili, anche se non arredate
(Cassazione n. 16785/02).
L'onere di provare la non
utilizzabilità è posta in capo al soggetto passivo. Consiglio,
comunque, un sopralluogo.
100. Un comune (Tarsu/Tia)ha
preso in affitto un immobile che ha adibito ad ambulatorio
medico.
Il comune specifica quanto segue:
-Prima di definire le modalità di emissione della bolletta
relativa agli ambulatori medici vorremmo essere certi che questa
tipologia di locali debba essere assoggettata ad imposta dato
che produce rifiuti tossici e speciali pericolosi . Tali
rifiuti Siringhe aghi infetti cotone emostatico vengono smaltiti
direttamente da una ditta specializzata Asl. Ci sono dei locali
che possono essere esclusi dalla tassazione in funzione di
quanto sopra esposto? Oppure devono essere calcolate tutte le
superfici.
Risposta: Diversamente dal passato, con l'emanazione della
legge 196/94 prima e dello articoo 7 del D.Lgs.n.22/97, come
pure in base al D.Lgs.n.152/06, i rifiuti sanitari, salvo che
provengano da persone infette, sono normalmente conferibili al
servizio pubblico, così che gli ambulatori vanno comunque
assoggettati per tutti i locali, nessuno escluso. Ricordo che ai
sensi DPR 254/03 gli aghi, le siringhe, le lame, i rasoi, i
contenitori vuoti di farmaci, ecc sono da considerarsi rifiuti
speciali non pericolosi. In sintesi, la stragrande maggioranza
di rifiuti prodotti nelle strutture
sanitarie è assimilabile ai rifiuti urbani. Per evitare ogni
equivoco io da tempo consiglio i comuni di precisarlo
espressamente nel provvedimento di assimilazione. Le riporto
qui sotto l'articolo 2 del D.Lgs.n.254/03.
101.
per quanto riguarda l'assoggettamento alla TaRSU
delle abitazioni a disposizione di iscritti AIRE che utilizzano
tali immobili quando vengono in Italia, come dobbiamo
considerarli?
Li consideriamo come se fossero residenti o come non residenti?
Risposta: La legislazione tributaria ha carattere
speciale, così che la normativa ICI non può avere alcuna
rilevanza ai fini TARSU. Ne consegue che ai fini del predetto
tributo essa va considerata come immobile a disposizione
(seconda casa).
102. Abbiamo verificato che
alcune ditte (tipo imbianchini, impresa di pulizie, ecc.)
conferiscono i rifiuti dell’impresa al circuito comunale senza
però essere iscritti nel ruolo TIA in quanto non occupano
superfici (ad esempio l’imbianchino non ha magazzino usa un
furgone e ha tutto li!!!).
Noi volevamo prevedere nel
regolamento comunale una soluzione a queste casistiche.
Avevamo pensato di iscrivere a
ruolo una superficie fittizia …..anche se in realtà non occupano
nulla. Cosa ne pensa???
Risposta: In estrema sintesi si
può fissare questo principio: " non c'è TARSU o TIA senza
locali". Ne consegue che nel caso prospettato si deve far
riferimento, anziché a detto operatore per conto terzi, al
cliente per il quale il servizio è reso. Se questo ultimo
corrisponde la TIA alcun divieto è posto a detto conferimento,
magari dietro certificazione che il rifiuto conferito proviene
da........ Ovviamente i rifiuti conferiti non debbono essere
pericolosi.
103. Alcuni giorni fa un mio
contribuente che in….ha aperte due posizioni TIA, una per la
casa e una per l’attività lavorativa (capannone), mi ha
comunicato con nota scritta che ha cessato l’attività e che
quindi il capannone da lui utilizzato e di sua proprietà rimane
vuoto, ma con utenze allacciate.
Il capannone è piuttosto grande,
mq. 653. Il contribuente mi ha chiesto se è possibile inserire i
653 mq. Del capannone, aggiungendoli sulla sua posizione TIA
domestica, facendoli figurare come box o cantina, invece che
tenere aperta la posizione TIA non-domestica come magazzino,
evitando così di pagare per due volte la parte fissa
dell’imposta (sulla casa e sul capannone). E’ possibile fare
quanto chiesto dal contribuente, ossia aggiungere i mq. Del
capannone sull’utenza domestica? Oppure devo tenere distinte le
due posizioni?
Risposta: Secondo la Cassazione
(sentenza n. 19152/03) la mera denuncia di cessazione di una
attività non ne determina l'esonero dal pagamento, se i locali
rimangono utilizzabili. Ora, poiché detti locali risultano
allacciati alle fonti di energia dovranno essere assoggettati
secondo la tariffa prevista per la destinazione dei medesimi. Ne
consegue l'inaccoglibilità della richiesta avanzata.
104. nel nostro regolamento tarsu
c'è scritto "la tassa non si applica agli immobili occupati o
detenuti dal Comune". è legittimo? Ho seri dubbi.
Risposta: Tale disposizione è
illegittima, così come affermato dal Consiglio di Stato, Sezione
V, con decisione n. 1314 del 1995.
L'esenzione dalla tassa rifiuti
per i locali adibiti ad uffici comunali, prevista nel
regolamento del Comune, è illegittima, in quanto contrastante
con il principio del "pareggio" tra il gettito globale del
tributo ed il costo del servizio e, pertanto, il trattamento di
favore si converte inevitabilmente in un aggravio a carico degli
altri contribuenti tenuti al pagamento della tassa.
Consiglio Stato, sez. V, 19/09/1995, n. 1314
Com. Campi Bisenzio c. Unione
ind. Pratese e altro
Finanza locale 1997, 411
105. una persona ha fatto la
denuncia per la TIA per un appartamento dove abitava. Sulla base
di detta denuncia sono state emesse le fatture TIA che non sono
state pagate.
Successivamente è pervenuta una
comunicazione dell’interessata dove chiedeva di inviare ad un
commercialista, curatore fallimentare, tutta la corrispondenza
che la riguardava.
Cosa che abbiamo fatto e il
curatore ci ha risposto che la persona risulta dichiarata
fallita dal 2003 e pertanto tutti gli eventuali crediti devono
essere chiesti con insinuazione nel passivo.
Trattandosi di TIA applicata
sull’abitazione e non su immobili relativi ad attività
economiche è necessario effettuare l’insinuazione nel passivo?
Risposta: Essendo crediti sorti
dopo l'inizio della procedura fallimentare trova applicazione
l'articolo 111 bis della procedura, con l'obbligo di
riconoscimento di detti crediti in prededuzione.
TITOLO II
DEL FALLIMENTO
CAPO VII
DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Articolo 111 bis
Disciplina dei crediti
prededucibili (1)
Art. 111-bis
I crediti prededucibili devono
essere accertati con le modalità di cui al capo V, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di
quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di
compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in
questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con
il procedimento di cui all'articolo 26.
[ Per i crediti prededucibili
sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato passivo
ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si
provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma
dell'articolo 101. ] (2)
I crediti prededucibili vanno
soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il
ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e
immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione,
con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento (3).
I crediti prededucibili sorti nel
corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non
contestati per collocazione e per ammontare, possono essere
soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo
è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di
tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato
dei creditori ovvero dal giudice delegato [ se l'importo è
superiore a euro 25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni
cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base
agli indici ISTAT sul costo della vita] (3).
Se l'attivo è insufficiente, la
distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione
e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.
(1) Articolo inserito dall'articolo
100 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
con effetto a decorrere dal 16 luglio 2006.
(2) Comma abrogato dall'articolo
8, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169,
con la decorrenza indicata nell'articolo
22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
(3) Comma modificato dall'articolo
8, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169,
con la decorrenza indicata nell'articolo
22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
106. Un ristorante che ha chiesto
la sospensione temporanea dell'attività ha diritto alla
sospensione nel pagamento dei rifiuti?
Risposta: Secondo costante
giurisprudenza della Cassazione, a cominciare dalla sentenza n.
16785/02, il presupposto del corrispettivo del servizio rifiuti
è la mera utilizzabilità dei locali. Se, dunque,
l'autorizzazione è stata depositata in Comune, durante detto
periodo, a decorrere dalla data del deposito del provvedimento
autorizzativo e fino alla ripresa della attività, la TIA è
sospesa, ovviamente nei limiti di efficacia indicati nel vostro
regolamento.
107. Un'unica unità abitativa
(A/7) e un'unica pertinenza (C/6) Ma due nuclei famigliari
all’interno, in che modo devono pagare la TARSU??e in che modo
devono dichiarare i MQ?
Risposta. Se unitario è l'uso
della unità, una sola è la partita, realizzandosi fra i diversi
membri una obbligazione di carattere solidale. Nella
dichiarazione dovrebbero essere indicati tutti i partecipanti,
ma l'iscrizione riguardare uno qualsiasi (di regola il capo
famiglia).
108. Un terminal container è
soggetto a tassazione TIA? Si tratta di un piazzale esterno di
deposito di container vuoti. Un Hangar è soggetto a tassazione e
in caso affermativo che tariffa deve essere applicata?
Risposta: Anche i piazzali
esterni ove non è sporadica la presenza dell’uomo sono da
considerarsi al fine della quantificazione del corrispettivo del
servizio rifiuti comunque denominato, essendo superficie
scoperte idonee alla produzione di rifiuti.
In ordine alla categoria TIA da
attribuire, ritengo che tale attività debba essere inquadrata
nei depositi ossia alla numero 3 per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti ed alla numero 4 per i comuni con
popolazione minore.
109. E’ pervenuta a questa
Amministrazione la lettera firmata dalla Coldiretti, dall'Unione
Provinciale Agricoltori e dalla Confederazione Italiana
Agricoltori con la quale viene richiesto di modificare il
regolamento TARSU prevedendo di non ritenere produttive di
rifiuti solidi urbani " le superfici dei locali e delle aree
adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative
pertinenze con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei
locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed
espositivi". Si chiede di conoscere la fondatezza delle
osservazioni contenute nella
medesima lettera nonché la legittimità della proposta.
Risposta: L'istanza pervenuta da tale Unione non può essere
accolta, alla luce della più recente e costante giurisprudenza
della Cassazione, con la quale si afferma che i rifiuti speciali
non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli, in quanto
assimilati dal comune a quelli urbani, debbono essere
assoggettati alla tassa rifiuti. Si segnalano al riguardo le
sentenze della Cassazione n. 18418 del 2005, riguardante le
attività floro-vivaistiche, e le nn. 18497, 18498 e 18499/2010
riguardanti i depositi agricoli. L'esclusione dal regolamento
delle imprese agricole dallo assoggettamento della tassa rifiuti
determinerebbe una disparità ingiustificata di trattamento con
le altre categorie, le quali si troverebbero a pagare anche la
parte non corrisposta dagli agricoltori. Se a scatenare la
vicenda è l'assoggettamento dello agriturismo, come potrebbe
ammettersi l'esclusione di esso ed invece l'assoggettamento di
un ristorante?
110. Se un contribuente che
riceve un avviso di accertamento per il recupero dell'80% della
superficie catastale, ritiene che la superficie in catasto non è
corretta rispetto a quella reale dell'abitazione, che strade ha
questo contribuente per rivedere le superfici iscritte in
catasto, e quindi chiedere la rettifica dell'atto di
accertamento sulla base delle eventuali nuove superfici
catastali che dovessero essere calcolate dal catasto?,.... se
la superficie catastale effettivamente dovesse essere abbassata,
ha valenza anche per le annualità che devono ancora essere
accertate dall'ente impositore?
Risposta: Il contribuente deve
procedere alla rettifica della superficie catastale mediante
DOCFA. Se dimostra che l'errore era preesistente la nuova
superficie ha efficacia retroattiva.
111. Abbiamo problemi con una
ditta ai fini della tassazione TARSU per un'attività di scavo e
movimento terra.
La denuncia iniziale era del
2003. La ditta denunciava inizialmente solo il locale adibito a
uffici, per una metratura di mq. 72, e indicavano come esenti,
in quanto produttori di rifiuti speciali pericolosi, le
superfici pari a mq. 3600 (area scoperta di stoccaggio e
lavorazione rifiuti speciali pericolosi), mq. 638 officina e
rimessa automezzi, e 1200 mq. deposito automezzi.
A seguito della verifica della
planimetria allegata alla denuncia, e contraddittorio verbale
con loro, questo ufficio ha iscritto a ruolo anche le altre
superfici (50% officina e il deposito automezzi), escludendo
mq..3.600 di area di stoccaggio e mq. 1.200 di diposito inerti
sfusi (senza fare nessun avviso di accertamento, ma procedendo
d'ufficio, comunicando al contribuente le superfici iscritte a
ruolo).
Nel corso del 2010, abbiamo avuto
diversi problemi con questa ditta, perchè non voleva pagare la
tassa dei rifiuti, per svariati motivi, contestando inoltre le
superfici iscritte a ruolo, (le trasmetto in allegato l'ultima
lettera che abbiamo ricevuto da loro.Noi vorremmo non rispondere
alla lettera menzionata perche' tanto e' una corrispondenza piu'
finita !! l'unica cosa che vorremmo dire e' di presentare una
denuncia di variazione nel caso in cui le condizioni inziali
siano variate !! .In questo caso, dovremmo fare un sopralluogo,
una volta che loro ci denunciano ancora solo gli uffici e basta
? Cosa ci consiglia di fare? Sempre grata per la sua
disponibilità, resto in attesa di notizie in merito.
Risposta: la
Ctr del Lazio, con sentenza 655/14/10, ha
AFFERMATO che ai fini TARSU la richiesta di riduzione superficie
equivale ad interpello:
La richiesta di riduzione della superficie
tassabile inoltrata all'amministrazione ha valore di istanza di
interpello; conseguentemente, in caso di mancata risposta entro
120 giorni dall'invio della domanda, la stessa si deve intendere
accolta e vincola entrambe le parti, secondo il principio del
silenzio-assenso. E' necessario, quindi, considerare tale
istanza come denuncia di rettifica, effettuare il sopralluogo e
conseguentemente, sulla base del verbale, notificare avviso di
accertamento in rettifica.
112. Il Sindaco vorrebbe
inserire nel bando di gara per l'affidamento per tre anni, del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e gestione piazzola,
la sistemazione straordinaria della stessa (ampliamento del
capannone esistente e realizzazione di coperture per i cassoni
della differenziata), con la clausola che il lavoro dovrà essere
fatto subito ed il pagamento avverrà nei tre anni. Il costo
previsto è di circa 400.000,00 €.
I fondi verrebbero reperiti con
la tariffa annuale caricandoli fra i costi nei tre anni.
Il tutto supportato dal fatto che
la realizzazione della copertura comporterebbe una diminuzione
dei costi della differenziata che andranno a coprire queste
spese dal secondo anno e quindi per il cittadino l'aumento
inciderebbe solo per il primo anno. E' possibile applicare
quanto sopra?
Risposta: In conformità al
principio di competenza economica i costi di carattere
poliennale vanno imputati a ciascun esercizio in relazione alla
rispettiva quota di ammortamento. Per la tassa rifiuti il
secondo capoverso del comma 2 dello articolo 61 del D.Lgs.
n.507/93 così dispone : "Per le quote di ammortamento degli
impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti
stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." Ora, per la categoria XXII,
riferita proprio alle imprese di smaltimento dei rifiuti, per le
costruzioni leggere, tettoie, baracche e simili, il coefficiente
di ammortamento, è previsto nella misura del 10 per cento, così
che il costo complessivo della opera deve essere ripartito in 10
esercizi. Si suggerisce, dunque, di acquisire un mutuo per la
costruzione di tale opera che potrà essere finanziato con il
gettito della tariffa, imputando nei costi del piano finanziario
dei prossimi 10 anni 1/10 del costo complessivo.
Affidare tale compito alla Ditta
appaltatrice e pagare il relativo costo in tre esercizi, oltre
che essere in contrasto con i principi di competenza economica,
determinerebbe una crescita media annua della tariffa del 33 per
cento e quindi un probabile sollevamento popolare.
113. L'immobile in questione è
accatastato totalmente in cat. D02 e sito all'interno di una
vasta tenuta agricola. E' formato di due "ali", una delle quale
consta di camere con relativi servizi e locali accessori le cui
superfici sono state dichiarate ai fini Tarsu da una Società che
svolge attività di B&B, facente capo ai figli del proprietario
dello stabile.
L'altra "ala" è formata da 2
vasti saloni con annessa cucina e ripostiglio (come da
planimetrie catastali) posti su 2 livelli. Per tali superfici è
stato da noi iscritto a ruolo tarsu il proprietario, per una
categoria di "pubblici esercizi -ristoranti - trattorie ecc.",
in quanto per tali superfici nessuno si era attivato.
Ora il proprietario e i figli,
chiedono la non tassazione dei 2 saloni in quanto a loro dire
questi sono usati per ricevimenti-feste-banchetti- organizzati
da ditte di catering le quali, sempre secondo la loro
versione, provvedono anche allo smaltimento dei rifiuti ivi
prodotti. Credo che il proprietario metta a disposizione
l'immobile, dietro compenso, a chi vuole effettuare ricevimenti
e penso forse possa metterli in contatto con ditte di catering
che si occuperanno dei banchetti.
Il servizio di raccolta rifiuti
nel nostro Comune è effettuato; come ufficio, mi chiedo, non
posso tassare le singole e varie ditte di catering che si
possano avvincedare nell'uso dei locali...e poi ammesso che i
rifiuti prodotti siano "portati via" dalle ditte che fanno il
ricevimento...dove li portano? e a chi pagano la tassa rifiuti?
forse al Comune dove hanno la sede legale per la sola superficie
dell'ufficio che usano?
I proprietari hanno anche fatto
presente le loro richieste all'assessore alle finanze , il quale
quindi ci chiede se vi sia un modo per poterle accoglierle...
Risposta: La soluzione del caso
proposto deve essere fatta alla luce dei principi che
disciplinano la TARSU, ossia l'individuazione del soggetto
passivo e la determinazione della superficie assoggettabile e di
conseguenza la tariffa applicabile. Ora, ai sensi dello articolo
63 del .Lgs.n.507/93 il soggetto passivo è l'occupante o il
detentore dei locali ove potenzialmente possono prodursi rifiuti
urbani o assimilati dal Comune a quelli urbani. Ne consegue che
i soggetti passivi rimangono essi e non la società di catering,
potendosi trasferire tale onere alla società di catering solo
con la stipula di apposito contratto di locazione oppure di
affitto di azienda. Se si considera poi che per
l'assoggettamento dei locali basta la loro utilizzabilità e non
la loro effettiva utilizzazione (cassazione n. 16785/02 e molte
altre), ne consegue che va respinta l'istanza di esclusione
proposta dal soggetto passivo, essendo, invece, dovuta la tassa
rifiuti. In ordine, poi alla tariffa da applicare, si precisa
che secondo principi consolidati in giurisprudenza la tariffa da
applicare è quella della destinazionme ordinaria dell'immobile,
così che pare corretta l'applicazione della tariffa dei pubblici
esercizi. Irricevibile sarebbe poi la soluzione proposta, per
sfuggire al pagamento della TARSU, di provvedere allo
smaltimento dei rifiuti prodotti, posto che l'autosmaltimento
non fa venir meno il diritto di privativa (Cassazione 9524/97).
In conclusione, la richiesta in
argomento deve essere respinta, dovendosi considerare obbligato
al pagamento della TARSU detta società, anche per tali saloni,
applicandosi la tariffa dei pubblici servizi. Detta società
potrà in sede di contrattazione delle società di catering
recuperare in parte la tassa rifiuti da essa corrisposta,
inglobandola o meno nel canone di concessione.
114. Abbiamo un dubbio sulla
tassazione delle superfici scoperte relative ad un parco
acquatico gestito da un privato che svolge la sua attività nel
periodo giugno/settembre.
Che tipo di tassazione che
dobbiamo applicare per queste tipologie di aree scoperte?:
1) area che occupa la piscina
2) area circostante la piscina
(recintata), nella quale i bagnanti non possono accedere ne' con
le ciabatte ne' con bicchieri di bibite perché proibito dalla
legge dell'a.s.l., ma che vi accedono a piedi nudi per entrare
nella piscina
3) area occupata dagli scivoli
nella zona recintata di cui sopra
4) area verde dove vengono
posizionati i lettini
5) aiuole non calpestabili.
Risposta: La legge esclude le
aree scoperte accessorie o pertinenziali di locali assoggettati.
Tale principio porta a ritenere assoggettabili le aree scoperte
ove la presenza dell'uomo non è sporadica. sulla base di tale
principio si ritengono assoggettabili l'area occupata dagli
scivoli e l'area dove vengono posizionati i lettini. di contro,
sono da escludersi le aree di transito, le aree verdi, le aree
intercluse al passaggio delle persone.
115. Non riusciamo a collocare
nella giusta categoria una struttura presente sul nostro
territorio; è un centro benessere all’interno del quale sono
presenti aree dedicate al massaggio, saune, bagni turchi,
solarium etc.. oltre a spogliatoi, bagni. Escludendo comunque le
zone dedicate a sauna e bagno turco, può indicarci a quale
categoria è possibile attribuire tutto il resto?
Risposta: In via preliminare, non
condivido l'esclusione delle zone dedicate a sauna e bagno
turco, poiché non vi è alcuna norma che preveda ciò. Per far
comprendere tale irregolarità la provoco con questa domanda:
forse a casa sua le tolgono il bagno o la sauna? Se basta
l'utilizzabilità per i locali (Cassazione 16785/02) non vedo
perché si debbano escludere locali utilizzati.
Ritengo per analogia che tale
attività possa essere ricondotta alla categoria 5 (per comuni
con più di 5000 abitanti): stabilimenti balneari.
116. Sulla base dell’allegato
art.14bis del regolamento Tarsu e anche sulla nostra
interpretazione di alcune tue risposte a quesiti (ad es. a pag.
295 della Guida ai tributi locali per il 2002, dove è scritto “….superfici
diverse da quelle dove avviene la lavorazione vera e propria
(spazio occupato dalle macchine)”) abbiamo sempre
considerato esente dal tributo la SOLA area in cui sono posti i
macchinari e non l’INTERA area produttiva.
Dal momento che molte delle
differenze riscontrate in fase di accertamento sono dovute
proprio al fatto che alcuni contribuenti hanno escluso dalla
superficie imponibile l’intera area produttiva (esclusi
uffici, servizi, magazzini all’interno della stessa), ci sembra
importante avere un parere definitivo sulla correttezza della
nostra interpretazione.
Risposta:. La giurisprudenza al
riguardo della Cassazione è variata. Il quadro attuale è
vincolato alla previsione contenuta nella lettera e) dello
articolo 68 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
e) locali ed aree ad uso di
produzione artigianale o industriale, o di commercio al
dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità
delle superfici di lavorazione industriale e di quelle
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
Ne consegue che nel caso di
industrie debba essere esclusa l'intera sala di lavorazione
industriale, mentre per le attività artigianali e di servizi va
esclusa la sola parte ove si producono rifiuti speciali
pericolosi, purchè il contribuente dimostri di produrre detti
rifiuti con la presentazione della documentazione ecologica e
provando di aver provveduto a smaltirli attraverso ditta
specializzata. In sintesi, mentre per le industrie, intendendo
per queste l'attività di trasformazione della materia prima
escludo l'intera sala di lavorazione e ciò indipendentemente dal
tipo di rifiuti prodotti, per il meccanico di automobili andrò
ad escludere lo spazio della buca o del ponte ove si cambiano
l'olio ole batterie.
Ti riporto qui sotto alcune
massime:
In tema di tassa per lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62
d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nella determinazione della
superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa
ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali
dovendosi intendere, ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915,
fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali". Su
tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l'art. 39 l.
22 febbraio 1994 n. 146, il quale ha assimilato i rifiuti
"speciali" a quelli urbani, e, pertanto, i luoghi specifici di
lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle
quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno
considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo
della tassa in questione. L'onere della prova circa l'esistenza
e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa,
spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le
esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di
pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o
detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il
servizio è istituito ed attivato.
Cassazione civile ,
sez. trib., 02 settembre 2002, n. 12749
Corte di Cassazione, Sez.
Tributaria, 1° giugno 2009, ordinanza n. 12773/2009
Incombe all'impresa contribuente
l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi
all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non
concorrono alla quantificazione della superficie imponibile
complessiva
Sentenza n. 10362 del 2007 - Corte di Cassazione,
Sez. Tributaria
Oggetto:
TARSU - Tariffe - Modalità di computo - Esclusione della
tassabilità delle superfici di lavorazione industriale ex artt.
62 e 68 del Dlgs n. 507/1993.
l'art. 68 dello stesso D.lgs.,
laddove impone ai Comuni di regolamentare le categorie di locali
ai fini del computo delle tariffe, esclude esplicitamente (lett.
f) la tassabilità" delle superfici di lavorazione industriale".
117. Il nostro Comune è passato a Tariffa (TIA 1) nel 2006
adottando un nuovo "Regolamento per l'applicazione della
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". I
riferimenti normativi citati in detto regolamento sono il D.Lgs.
22/97 e i collegati come il DPR 158/99. Ora il Gestore del
servizio (…..) ci invita a variare il regolamento passando alla
cosiddetta TIA 2 in base alle nuove norme intervenute negli
ultimi anni in particolare l'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1, dal D.L.
n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30
luglio 2010, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dalla Circolare
n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11
novembre 2010. Secondo i funzionari del Gestore questo
passaggio consentirebbe, oltre che ad aggiornare dal punto di
visto normativo il nostro Regolamento, anche di aggirare il
problema IVA in quanto, non applicabile sulla TIA 2 in
particolare quando la gestione è completamente fidata al
Gestore esterno. Leggendo e sentendo in giro commenti vari c'è
chi dice che non è così scontato quanto sopra e suggerisce di
attendere ancora a cambiare il regolamento in attesa di
ulteriori disposizioni di legge. Cosa ci suggerisce di fare?
Risposta: Nell'ottica dello interesse comunale è da preferirsi
la TIA 1, poichè è maggiormente marcata la sua natura
tributaria, così come affermato dalla Corte Costituzionale, che
dalla Cassazione, che dalla Comunità Europea, a nulla rilevando
le recenti disposizioni di legge che
attribuiscono carattere patrimoniale a detta tariffa, in
contrasto palese con i principi del nostro ordinamento
giuridico e di quelli della Comunità Europea. La conseguente
non applicabilità dell'IVA alla TIA 1 non è elemento negativo
per il gettito comunale, posto che i costi diverrebbero
rilevati al lordo dell'IVA. Il problema, invece, sarebbe
presente per tale azienda, la quale non potrebbe dedurre l'IVA
corrisposta sugli acquisti.
Il mantenimento della TIA 1 eviterebbe il rischio di riduzione
delle superfici assoggettabili in considerazione di quanto
previsto dal comma 2 lettera e) dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06
che così dispone:
e) La determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai
rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente
una tariffazione per le quantita' conferite al servizio di
gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita'
conferite che deve includere, nel rispetto del principio della
copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte
fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento
stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo
conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita' che li producono. A tale
tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti
urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si
formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie
prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli
uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al
servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo,
non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai
limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato
il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti
autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per
l'assimilabilita' ai rifiuti urbani (11);
Se si confermasse, poi, la natura di entrata patrimoniale della
TIA 2, verrebbe meno il diritto di esigere nei confronti degli
utenti che non vogliono servizi del Comune (autosmaltimento),
che non sarebbero assoggettati alla tariffa. Peraltro, sono
convinto che anche la TIA 2 abbia natura tributaria e che
quindi anche su tale tariffa l'IVA non debba essere applicata.
Infatti, la natura tributaria di una obbligazione non è data
dalla definizione giuridica, ma dalla posizione del cittadino.
Ora, il diritto di privativa attribuito dal comma 1 dello
articolo 198 del presente decreto manifesta il carattere
tributario del rapporto sottostante:
Articolo 198
(Competenze dei comuni)
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a
livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del
soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni
continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle
forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Purtroppo, il problema dovrà essere risolto in modo diverso. Il
Comune gestire tale entrata ed il concessionario il servizio,
applicando sul corrispettivo pattuito l'IVA.
118. Un contribuente Tia a cui
abbiamo notificato la Tariffa 2010 (notifica busta verde con
scadenze 30/06 - 31/07) chiede una rateizzazione. Le chiedo se
il responsabile è obbligato (o è una facoltà) a concedere
rateizzazioni per importi superiori ad una certa cifra oppure se
ciò vale solo per la riscossione coattiva - Equitalia.
Risposta: Le obbligazioni sono
coperte da riserve di legge, così che in assenza di una norma
che in tal senso disponga alcun obbligo ha il Comune di aderire
a tale richiesta. A conferma vedasi del recente decreto sul
federalismo municipale che prevede espressamente tale facoltà,
anche senza applicazione degli interessi, ma subordinandola ad
una previsione regolamentare. Ritengo, dunque, che in assenza di
una previsione regolamentare in tal senso Lei non possa aderire
a tale richiesta, salvo che non sia presentata a garanzia
polizza fidejussoria e motivato il provvedimento, sulla base di
comprovate difficoltà economiche da parte della Ditta
richiedente.
119. In
un comune per il quale gestiamo la Tarsu con i criteri della TIA
abbiamo un utenza di un'impresa edile che non occupa nessun
fabbricato ma utilizza un vasto piazzale come deposito di
materiali. E' assoggettabile alla tassa?
Risposta: certamente si, ma solo per la parte
occupata da materiali, poiché trattasi, in sostanza, di un
deposito allo aperto.
120. Il comune applica la Tia 1 e
in bilancio la relativa posta si trova nel titolo primo.
Il cittadino contro un l' avviso
di liquidazione, deve proporre il ricorso in commissione
tributaria o davanti al giudice ordinario?
Risposta: Nonostante il
legislatore abbia indicato che tale competenza sia del giudice
ordinario e non delle CT la dottrina ed anche la Corte dei Conti
ritiene che la Tariffa abbia natura tributaria. Personalmente,
aderendo a tale idea ed essendo poù agevole la difesa avanti le
predette commissioni, suggerisco di far riferimento negli atti a
tale Organo giudiziale.
121. Premesso che l'art. 49 del
D. Lgs. n.. 22/97 prevede l'obbligo per i Comuni di provvedere
ai servizi di rimozione dei rifiuti urbani ed assimilati in
regime di privativa, attraverso un apposito sistema di
finanziamento a tariffa, diretto ad offrire copertura integrale
ai costi dei servizi
relativi alla gestione ed allo smaltimento sia dei rifiuti
urbani "interni" che rifiuti "esterni" di qualunque natura o
provenienza (compreso il costo dello spazzamento delle strade
comunali);
Atteso che, con delibera n. 40 del 16 dicembre 2009 la Corte dei
Conti, sez. regionale di Controllo per la Campania, afferma che
i costi da coprire integralmente attraverso la tariffa
comprendono anche quelli relativi allo spazzamento delle strade
e delle aree soggette ad uso pubblico;
Richiamato l'art. 14 c. 1 lettera a) del Codice della Strada che
accolla all'Ente proprietario ".la manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi";
Richiamata la sentenza Cass. n. 4533 del 16.04.1993 a mente
della quale gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico,
proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine
di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono alle
banchine laterali, le quali, pur essendo
normalmente precluse alla circolazione veicolare - a meno che
non lo impongano esigenze del traffico - fanno parte della
struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni
e, ove siano pavimentate, alla sosta di emergenza;
Tutto ciò premesso
Con la presente si chiede di conoscere se sia corretto inserire
in tariffa i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale in
ordine alla pulizia delle pertinenze delle strade, in particolar
modo dei cigli e delle aiuole stradali, relativamente all'uso di
diserbante oppure taglio erba.
Risposta: Nei costi del servizio si debbono considerare i soli
oneri dello smaltimento dei rifiuti e non i costi sostenuti dal
Comune per la fase antecedente (manutenzione) che debbono,
invece, essere finanziati con risorse diverse. Ad esempio i
costi di taglio, dello acquisto del diserbante, ecc, non possono
essere imputati al costo di smaltimento dei rifiuti.
122. Abbiamo un problema con la
tassazione ai fini TIA delle ditte individuali che hanno il
domicilio fiscale presso l’abitazione. Possiamo fargli pagare un
minimo di metratura dell’abitazione come ufficio legato
all’attività? E’ vero che le ditte individuali sono obbligate ad
avere il domicilio fiscale presso la residenza?
Risposta: Il concetto di
domicilio fiscale, viene chiarito dagli articoli 58 e 59
del DPR 600/1973. Il primo, in particolare, stabilisce che
le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio
fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non
residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in
cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più
comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il
fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di
ultima residenza.
Per quanto riguarda i soggetti
diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è nel
comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la
sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile
organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano
prevalentemente la loro attività.
L’art.59, invece, stabilisce che
l’amministrazione finanziaria, tramite provvedimento motivato e
notificato alla persona interessata, ha il potere di stabilire
il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale
attività oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. La stessa
amministrazione finanziaria, inoltre, può consentire al
contribuente che presenta una richiesta motivata di eleggere il
suo domicilio fiscale in un comune diverso da quello previsto
dall’articolo precedente.
123. Ho emesso un avviso di
accertamento TARSU: il Nostro Comune ha sanzionato un
contribuente, proprietario di un appartamento, per l'omessa
denuncia e pagamento della Tassa in oggetto per gli anni 2009 e
2010. Il contribuente ci ha però dimostrato contratto alla mano
che l'immobile era stato locato ad un inquilino con il quale
tra l'altro è in causa perché sfrattato in quanto non pagava il
canone di locazione. Se il contratto di locazione prevedeva
l'onere a carico del conduttore dell'intestazione e pagamento di
tutte le utenze (smaltimento rifiuti compresa) dobbiamo
rivalerci comunque sul proprietario dell'immobile e se si
possiamo in questo caso non applicare le sanzioni nei confronti
del proprietario (come ad esempio si fa nel caso degli eredi)?
Risposta : Soggetto passivo del corrispettivo rifiuti è il
detentore o l'occupante anche di fatto dei locali, così che non
è legittimo imputare l'onere in capo al proprietario che abbia
locato l'appartamento, salvo che il Comune non provi la
simulazione contrattuale. L'atto va quindi annullato e emesso
nei confronti del conduttore.
124. Nel 2001 un contribuente
muore rimanendo tuttavia intestatario della tassa rifiuti
regolarmente pagata ( presumiamo dalla sorella). Il 27/10/2010
con sentenza del Tribunale viene riconosciuta una figlia
naturale ed erede legittima dell'intero patrimonio a far data
dal 27/10/2010. Riteniamo che solo da tale data l'erede debba
ritenersi soggetto passivo. Per il periodo dal decesso al
27/10/2010 riteniamo di non dover restituire nulla all'erede. E'
corretta la nostra interpretazione?
Risposta: Tale riconoscimento ha
efficacia retroattiva, sin dalla morte del de cuius. Tuttavia,
la tassa pagata dalla sorella o da altri non deve essere
restituita, posto che, in assenza di ricorso, la pretesa è
divenuta definitiva. Colui che ha pagato ritenendosi erede
avrebbe potuto e dovuto
chiedere in sede giudiziale il rimborso delle spese sostenute.
125. Avendo notificato avviso di
accertamento T.A.R.S.U. relativamente agli anni 2005-2009, per
un immobile incrociato con banca dati Enel, nei tempi rmini
ente il contribuente in autotutela citando l’art. 62 del 507/93
ha chiesto l’annullamento dell’accertamento, sostenendo la
tesi che negli ultimi cinque anni non ha avuto nessun consumo
elettrico e allegando attestazione da parte dell’Enel.
Visto che l’articolo 62 comma 2
indica che le condizioni di inutilizzabilità dovevano essere
dichiarate nella denuncia originaria e debitamente
riscontrate….
Le chiedo se è lecito
annullare l’accertamento, visto che il contribuente possiede
l’immobile anche se usa l’immobile in maniera sporadica da oltre
un ventennio e non ha mai dichiarato e di conseguenza richiesto
alcuna agevolazione, per l’inutilizzabilità dell’immobile, e se
esistono i presupposti per resistere in giudizio, e ci sono
sentenze che trattino il caso.
Risposta: La Cassazione, a
cominciare dalla sentenza n. 16785/02, ritiene, rileggendo
l'articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che siano da assoggettare
anche i locali chiusi e vuoti, non arredati, potenzialmente
utilizzabili. Ora, anche il consumo zero, in presenza dello
allaccio alle fonti di energia elettrica, non fa venir meno
l'utilizzabilità dei locali:
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg.
15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti
alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli
immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli
lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai
titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha
escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato
e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico,
idrico, ecc.).
Cassazione civile,
sez. trib., 27/11/2002, n. 16785
Se si aggiunge, poi, che il
contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione e quindi non
ha attestato la non utilizzabilità dei locali, come preteso dal
comma 2 dello articolo 62, del D.Lgs.n.507/93, diviene ancor più
evidente il normale assoggettamento di detto immobile.
126.
In merito all'applicazione della Tassa rifiuti
calcolata con i criteri della tariffa, un nostro comune riporta
sul Regolamento due articoli che non sappiamo come applicare.
L'art. 23 "Variazioni e cessazioni" riporta la seguente frase:
"Per i non residenti è fatto obbligo di comunicare i cambiamenti
della composizione del nucleo famigliare entro il 1° gennaio e
dal 1° luglio successivi alla data di variazione"
mentre l'art. 34 "Classificazione dei locali e delle aree
tassabili" riporta:
"Ai locali occupati o le aree detenute dalle utenze domestiche
non residenti verrà associata ai fini del calcolo della tariffa
un numero pari a:
- 1 componente per superfici fino a 30 mq;
- 2 componenti per superfici tra 31 mq e 50 mq;
- 3 componenti per superfici tra 51 mq e 80 mq;
- 4 componenti per superfici tra 81 mq e 120 mq;
- 5 componenti per superfici tra 121 mq e 140 mq;
- 6 componenti per superfici oltre 141 mq."
Se un contribuente non residente ha un'utenza domestica di 130
mq ma ha un nucleo famigliare di 2 componenti dobbiamo
rettificare i componenti ed inserire 5 componenti o dobbiamo
lasciare il numero effettivo di componenti del nucleo famigliare
seppur non residenti?
Risposta: Per i non residenti ha rilevanza unica la superficie
dello alloggio. Ne consegue che il numero di componenti da
considerare nel presente caso è pari a 5. Segnali al Comune
l'opportunità di abrogare tale articolo 23, tenuto conto della
inutilità di detta segnalazione.
127. Si chiede di conoscere si i
posti auto scoperti siano soggetti a TARSU e la normativa
applicabile.
Risposta: I posti auto scoperti, in quanto tratteggiati, vanno
normalmente assoggettati, svolgendo una funzione del tutto
simile a quelli coperti. Ne consegue che, nonostante pochissimi
comuni procedano al relativo assoggettamento, i posti auto allo
aperto vanno assoggettati al presente tributo, determinandosi,
di contro, una disparità di trattamento con i proprietari di box
coperti.
128. vorrei chiedere il suo
parere riguardo la richiesta di un contribuente proprietario di
un ristorante. Ci ha chiesto la possibilità di vedersi ridurre
la tariffa (attraverso una proporzionale riduzione della
superficie tassata) in quanto il suo ristorante è aperto tutto
l'anno però solo la sera. In considerazione dell'orario ridotto
è possibile praticare una riduzione?
Risposta: Le tariffe della tassa rifiuti sono stabilite con
riferimento a categorie o sottocategorie omogenee di utenti,
così come stabilito dallo articolo 65 del D.Lgs.n.507/93, e non
avendo riguardo all'uso delle superfici assoggettabili da parte
del singolo utente. Ne consegue che la riduzione dello orario di
apertura del contribuente in argomento non comporta la riduzione
della tassa rifiuti che dovrà essere da esso corrisposta secondo
la categoria di appartenenza.
129. Le volevo chiedere un parere
in merito ai rifiuti derivanti da scarti animali provenienti da
macellerie e pescherie. Il nostro regolamento dice chiaramente
che non sono assimilati agli urbani. Il Commerciante ha
presentato il contratto stipulato con ditta specializzata. E'
possibile prevedere in sede regolamentare una riduzione
forfettaria.
Risposta: Tale riduzione deve
essere limitata alla superficie ove si lavorano le carni (di
contro la superficie di vendita va computata) e ciò in
conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello articolo 62 del
D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
3. Nella determinazione della
superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa
ove per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o
nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai
fini della determinazione della predetta superficie non
tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di
attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle
quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla
intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Infatti, solo su tali superfici
si formano, di regola, dette sostanze che non possono essere
conferite al servizio pubblico.
130. E' possibile prevedere in
ambito regolamentare una riduzione della tarsu a favore di
cittadini in possesso di predeterminati requisiti( età sup. 65,
ISEE ecc) assicurando comunque la copertura integrale del costo
( …...Molti comuni riconoscono un contributo e non una
riduzione .
Risposta: Tale facoltà è prevista
in via generale dal comma 1 dello articolo 67 del
D.Lgs.n.507/93 ed è condizionata al finanziamento della minor
spesa mediante risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta (comma 3).
Trattasi nella sostanza di un
contributo figurativo. Meglio la soluzione prevista dal comma 3
poiché potrebbe essere dato un contributo slegato dal pagamento,
con rischio che il pagamento non sia poi eseguito.
131. Sto inserendo le denunce
tarsu, una ditta mi allega contratto d'affitto per un A2 uso
ufficio (testuali parole presenti sul contratto). cosa devo
fare?
Risposta: La tassa rifiuti colpisce l'uso dei locali e non la
loro destinazione catastale e quindi consideri l'utenza come
ufficio. Del resto anche il comma 4 dello articolo 62 del
D.Lgs.n. 507/93 conferma tale principio.
132. Abbiamo il seguente caso con
un contribuente tariffa rifiuti che non ha pagato la fattura
della tariffa rifiuti, i relativi solleciti e ingiunzione con le
seguenti scadenze:
- Fattura del 15.02.2003
- Intimazione con raccondata r.r.
in data 13.07.2004
- Ingiunzione Ufficiale
Giudiziario notificata il 28.01.2009.
Chiediamo i termini di scadenza
del credito (anni) e da che data farlo decorrere.
Risposta: Ai sensi del comma IV
dello articolo 2943 cc la prescrizione è interrotta dalla
notifica della ingiunzione effettuata in data 28 gennaio 2009.
Ne consegue che il nuovo atto di ingiunzione, che dovrà
richiamare quello precedente, scade il 31.12. 2014.
Articolo 2943
Interruzione
da parte del titolare.
[I]. La
prescrizione
è interrotta [1310]
dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un
giudizio, sia questo di cognizione [163,
638 c.p.c.] ovvero conservativo [672,
688,
700,
703 c.p.c.] o esecutivo [480
c.p.c.].
[II]. È pure interrotta dalla
domanda proposta nel corso di un giudizio.
[III]. L'interruzione
si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
[IV]. La
prescrizione
è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire
in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una
parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria,
dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta,
alla nomina degli arbitri (1).
133. Le scrivo per avere
chiarimenti sulla corretta tassazione ai fini tarsu di una
ditta che svolge la seguente attività: Movimento Terra ,
Commercio materiale inerte sfuso. La ditta esercita la propria
attività su una superficie complessiva di 5.500 mq. (occupata
in parte dai capannoni e magazzino, e il resto area scoperta.)
Dal sopralluogo effettuato in data 26 maggio u.s., è emerso
quanto segue:
CAPANNONE 1 :
SUPERFICIE ADIBITA AD UFFICI
= MQ. 69,73
SUPERFICIE ADIBITA A RICOVERO
AUTOMEZZI = MQ. 165,60
SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO DI
MATERIALE VARIO (GOMME DI TRATTORI, PORTE VECCHIE, TUBI
DRENAGGIO, CARTELLI STRADALI - in uno di questi locali, sono
depositati anche materiali di proprietà del proprietario (la
ditta è in affitto) = MQ. 117,00
CAPANNONE 2:
SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO
AUTOCARRI= MQ. 195,00
SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO DI
MATERIALE VARIO (LOCALE BUIO, STACCATA LA LUCE - DEPOSITO DIVANI
VECCHI, LOCALE TIPO SOFFITTA.....)= MQ. 23,40
SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO
FILTRI= MQ. 6,75
MAGAZZINO:
SUPERFICIE ADIBITA A RICOVERO
PICCOLI AUTOMEZZI = MQ. 106,20
AREE SCOPERTE
(SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. 4.800 circa ) DI CUI:
AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA
VENDITA INERTI SFUSI (GHIAIA, SABBIA ECC....) = MQ. 216,00
AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA
LAVORAZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI INERTI (ALL'INTERNO
DELL'AREA E' POSIZIONATO IL MACCHINARIO UTILIZZATO PER L'ATTIVITA'
E VI SONO CUMULI ENORMI DI TERRA , SABBIA ECC.. UTILIZZATI PER
LA TRASFORMAZIONE) = MQ. 3600
AREA SCOPERTA ADIBITA A MANOVRA
AUTOMEZZI = MQ. 984,00 CIRCA
Risposta: I locali vanno
assoggettati, senza alcuna esclusione, posto che non si
producono, di regola, rifiuti pericolosi o esclusi. Di contro,
l'area scoperta va tutta esclusa, perché si producono
prevalentemente sostanze che non possono essere conferite al
servizio pubblico (terre, così come è previsto dalla lettera
f-bis dello articolo 8 del D.Lgs.n.22/97), fatta eccezione della
superficie destinata alla vendita, essendo questa area scoperta
operativa e quindi assoggettabile.
134. Siamo in riscossione diretta
tarsu, potrebbe chiarirmi se al sollecito trasmesso dall'ente
(raccomandata AR con indicazione del pagamento da effettuare)
può far seguito l'ingiunzinoe fiscale o questa deve essere
preceduta da un accertamento (o avviso di liquidazione).
Risposta:Faccio rilevare che
tecnicamente con la riscossione diretta TARSU si introduce nel
procedimento, in luogo della cartella, la fase di liquidazione.
Per le riscossioni che avvengono in via continuativa sarebbe
necessario notificare un avviso di liquidazione, con allegato
una o più bollette di pagamento. Io a tal fine ho redatto da
tempo un avviso di liquidazione, che Le allego. Solo se non
avviene il pagamento, si passa alla riscossione coattiva
mediante ingiunzione fiscale e solo in detta fase trovano
applicazione le sanzioni di omesso versamento e gli interessi
moratori. Ritengo, comunque, che la raccomandata di sollecito,
se con ricevuta di ritorno, sia da considerarsi alla pari di un
avviso di liquidazione, impugnabile avanti la CTP. La posizione
del Comune è indebolita se in detta raccomandata non sono
indicati gli elementi essenziali pretesi dallo Statuto del
contribuente per la validità degli atti impositivi:
a) motivazione dell'atto;
b) notifica dell'atto;
c) giudice competente;
d) funzionario responsabile;
e) ufficio a cui richiedere
informazioni.
Per tali motivi io suggerisco,
sulla base delle dimensioni del Comune, di inviare, almeno per
le utenze non domestiche un avviso di liquidazione, riservando
la bolletta informale alle utenze non domestiche, vigilando nei
confronti di queste, poiché nel caso di non pagamento bisogna
notificare un formale avviso di liquidazione.
135.
Un nostro contribuente ci chiede di visionare i
ruoli TARSU relativi agli anni 2009 e precedenti. Ritenendo che
il soggetto in questione, privo di interesse qualificato e
munito di mero interesse semplice, non abbia diritto all'accesso
alla banca dati contenente dati sensibili, si richiede se la
posizione di diniego da noi assunta sia da ritenersi legittima.
Risposta: Con l’abrogazione dello
articolo 286 del RD 1175 del 1931 è venuto meno l’obbligo del
Comune di rendere pubblici tali ruoli (peraltro per soli otto
giorni). Ne consegue che il Comune non è tenuto ad aderire alla
istanza del contribuente di prendere visione dei ruoli della
tassa rifiuti, anche per non incorrere in sanzioni previste
dalla legislazione sulla privacy.
Cordiali saluti
Brescia, 7 giugno 2011.
Dott.
Bruno Battagliola
Regio decreto 14/09/1931, n. 1175
TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO III
ENTRATE COMUNALI E PROVINCIALI
CAPO XIX
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Articolo 286
Ruoli principali.
[Entro il mese di dicembre la
Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura,
sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno
precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la
compilazione dei ruoli principali (1).
Ove il Comune si sia avvalso
della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le
iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate
dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno
precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica
(2).
Debbono, inoltre, essere
provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal
contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del
penultimo comma dell'art. 277, nonchè le partite contestate dopo
la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite
massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla
Commissione (3).
Tuttavia, il contribuente può
chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione
del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere
iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile
determinato dalla Commissione di prima istanza (3).
I ruoli sono resi esecutori dal
prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi
nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici il podestà o il preside
rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo
del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali
incorrono i morosi.
La pubblicazione dei ruoli
costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del
tributo alle scadenze fissate. ] (4).
(1) Comma sostituito
dall'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e
successivamente dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n.
388.
(2) Comma aggiunto dall'articolo
51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successivamente
dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.
(3) Comma aggiunto dall'articolo
1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.
(4) Articolo abrogato dall'articolo
24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con
la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo
articolo 24.
136. Avendo emesso accertamento
Tarsu un fabbricato D/10( officina meccanica) di mq 2400 il
contribuente chiede l'esonero della superficie pari a mq 700
perchè occupata stabilmente da macchinari meccanici, citando il
comma 2 art. 62 del dlgs. 507/93, avendo già applicato una
riduzione pari al 50% per convezione con la ditta per gli olii
usati è lecito ridurre detrarre alla superficie i mq occupati
dalle macchine?
Risposta: La questione è
valutabile sulla base di quanto previsto non dal comma 2 ma dal
comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che così dispone:
3.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene
conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base
alle norme vigenti. Ai fini della
determinazione della predetta superficie non tassabile il comune
può individuare nel regolamento categorie di attività produttive
di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una
percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui
l'attività viene svolta.
Ora, avendo codesto Comune ad
abbattere la superficie sulla base di quanto previsto dal
secondo capoverso di detto comma, non compete in aggiunta anche
l'esclusione richiesta, essendo questa assorbita dalla
riduzioni indicata al secondo capoverso.
137. Un contribuente a seguito di
ricezione TIA anno 2011 è venuto nel mio ufficio e mi ha fatto
notare che non ha 15mq. di box (come da lui dichiarato – ora mi
dice erroneamente) ma ha un posto auto scoperto. A comprova mi
manda l’atto notarile da cui risulta effettivamente che ha
acquistato un POSTO AUTO SCOPERTO, continuando nell’atto leggo
che è però stato censito come C6.
Ai fini TIA trattandosi di area
scoperta devo esentarlo o anche se è un privato di fatto è “un
area operativa” e pertanto paga comunque ? È corretto censire un
posto auto scoperto come C6 ? ai fini ICI devo chiedere il
cambio di classamento o va bene così ?
Risposta: Condivido che anche i
posti auto scoperti, in quanto accatastati o comunque ben
definiti (tracciati), debbono sottostare al pagamento della TIA,
secondo le ordinarie tariffe. Ai fini catastali si discute quale
categoria attribuire (C6 o C7). Sconsiglio di richiedere il
cambio di categoria, il quale potrebbe essere fatto dal
possessore, perché ad esso più favorevole.
138. Un negozio C1 non è più
utilizzato, pur rimanendo allacciato alle fonti di energia
elettrica. E’ tenuto al pagamento della TARSU?
Risposta: La mera denuncia di
cessazione di una attività non determina di per sé l’esonero dal
pagamento della tassa rifiuti, in quanto con tale comunicazione
il contribuente ha provato la non utilizzazione dei locali, ma
non pure la loro obiettiva non utilizzabilità (Cassazione n.
15658/04).
139. Una ditta è iscritta a ruolo
come calzificio con parte lavorativa esonerata. Esce il ruolo
2009, 2010.. Il 15/05/2011 il rappresentante legale della ditta,
nonché in quota parte proprietario dell'immobile, mi dichiara
che l'attività è cessata al 23/12/2008 presentando: una visura
camerale che attesta la cessata attività alla data 23/12/2008,
una sua richiesta all'enel del 20/03/2009 che chiede la chiusura
dell'utenza e un contratto d'affitto ad un terzo che decorre dal
01/07/2010. Quando chiudo la denuncia della ditta? e se non
svolgeva attività lavorativa nel 2009/2010 devo recuperare i mq?
come a chi?
Risposta: La questione va risolta avendo riguardo a quanto
previsto dal comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93. Sulla
base di quanto previsto da tale comma il contribuente è tenuto
al pagamento della TARSU sino al 30 giugno 2010, salvo che vi
sia provata da parte di esso la cessazione delle utenze in data
anteriore. Al momento, quindi, va sgravato solo la tassa
iscritta a ruolo per il secondo semestre 2010.
140. Un contribuente, nell'anno
2005 ha presentato la denuncia di occupazione dei locali ai fini
della tarsu, chiedendo la riduzione tariffaria del 20% per unico
occupante, prevista dal regolamento.
Questo anno, ad aprile, questa
riduzione non gli spetterebbe più perché ha una convivente....
Io ho già fatto il Ruolo 2011 e
il contribuente ha ricevuto l'avviso di pagamento con l'importo
ridotto riferito a tutti i 12 mesi dell'anno 2011.
Quesiti:
1) quali sono gli adempimenti da
parte del contribuente?
2) Il comune, che ha già emesso
il ruolo 2011, come deve comportarsi in riferimento
all'annualità 2011 già messa a ruolo con l'importo ridotto, per
tutto l'anno 2011 ?
Il nostro regolamento , prevede
questo:
"Il contribuente è obbligato a
denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2 ,; in
difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato
luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni
previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18
(sanzioni)"
Lei come lo interpreta ?....
perchè io capisco che devo recuperare anche la differenza di
imposta (quindi il recupero dell'agevolazione del 20%) a partire
dall'anno successivo alla denuncia (quindi dal 2006 anche se
abitava da solo).??
.....
aspetto la sua divina
illuminazione... ;-))
Morena
Risposta: E' necessario seguire
quanto indicato al comma 6 dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93
che così dispone: " 6. Il contribuente è obbligato a denunciare
entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4;
in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato
luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni
previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76. "
Non condivido la sua
interpretazione e ritengo che tale aumento decorra solo dal
2012, con denuncia che dovrà essere presentata entro il 20
gennaio prossimo. In carenza di denuncia il Comune emetterà
avviso di accertamento, recuperando la riduzione del 20 per
cento, oltre che la sanzione di omessa denuncia e gli interessi
moratori.
141. Le cabine delle estetiste
sono soggette alla tassa rifiuti?in base a cosa sono escluse?
Risposta: Non esiste alcuna disposizione di legge né alcun
motivo perché tali cabine debbano essere escluse dal pagamento
della TARSU.
142. Abbiamo solo in questi
giorni ultimato l’attività di bonifica dei ns dati relativi agli
immobili imponibili tarsu, ai sensi dell’art.1, comma 340, della
legge 311/2004.
Pertanto stiamo procedendo
all’avvio della comunicazione di cui all’art.70, comma 3 del
507/93 come modificato dall’art.1, comma 340, della legge
311/2004, dove indichiamo la superficie catastale dell’immobile,
la superficie dichiarata e l’eventuale differenza.
A partire da quale anno posso
andare a recuperare la tassa dovuta per gli eventuali mq
imponibili in difetto?
Gli potrò applicare sanzioni ed
interessi? Se sì in quale misura?
Risposta: Il recupero è dal 2005,
ma senza sanzioni né interessi. In sintesi, per il legislatore,
se tale differenza è dovuta alla norma, l'errore diviene
scusabile. Infatti, il comma 340 dello articolo 1 della legge
311/04 così dispone:
COMMA 340
340. Al comma 3 dell'articolo
70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º
gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà
privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere
inferiore all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio,
dandone comunicazione agli interessati, le superfici che
risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di
incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del direttore della
predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della
superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali,
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale
del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento».
143. un
comune ci ha trasmesso un promemoria che gli ricorda che entro
il 30 giugno deve essere trasmesso all'Osservatorio Nazionale
dei rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione sulla
TIA (art. 9 DPR 158/1999). Che cosa intendono per "relazione
sulla TIA"?
Risposta: Il contenuto di detta relazione è
indicatoal comma 3 dello articolo 8 del predetto decreto:
3. Il piano finanziario deve essere corredato da
una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali
deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente,
l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente
verificati e le relative motivazioni.
144. Ho ricevuto una
comunicazione con la quale si informa questo comune che è stata
accolta l’insinuazione al passivo per la tassa rifiuti
distinguendo l’importo complessivo in CREDITO IN PRIVILEGIO e
CREDITO IN CHIROGRAFO come si evince dall’allegato. Devo fare
qualcosa oppure resto in attesa di altre comunicazioni?
Risposta: Secondo consolidata
giurisprudenza della Cassazione il privilegio non si estende
alle sanzioni, ma alla tassa rifiuti e agli interessi maturati
sino alla apertura della procedura fallimentare:
Il privilegio sui mobili del debitore,
accordato ai crediti dello Stato per tributi diretti dall'art.
2752 comma 1 c.c., non è suscettibile di applicazione analogica,
data l'eccezionalità delle norme istitutive della causa di
prelazione. Pertanto, in mancanza di espressa previsione
legislativa, il privilegio non può essere esteso alla
soprattassa per omesso pagamento del tributo, la quale ha natura
afflittiva e non risarcitoria, essendo esplicitamente annoverata
fra le
sanzioni
a carico del contribuente.
Cassazione civile, sez. I, 20/09/1996, n. 8390
Il privilegio sui mobili del debitore,
accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle
persone fisiche dall'art. 2752, comma 1 (sostituito dall'art. 3
della l. 29 luglio 1975 n. 426) - non suscettibile di
applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme
istitutive delle cause di prelazione -, mentre si estende agli
interessi, ai sensi dell'art.
2749 c.c. e all'indennità di mora, che assolve alla medesima
funzione risarcitoria degli
interessi,
non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione
normativa (contenuta per contro nel comma 3 del citato art. 2752
c.c. relativamente all'IVA e nella normativa in materia di
INVIM, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) alle soprattasse
per omesso pagamento dell'IRPEF, che hanno natura non
risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate
fra le
sanzioni
a carico del contribuente.
Cassazione civile, sez. un., 06/05/1993, n. 5246
145.
Dobbiamo calcolare
la sanzione del 30% per un omesso versamento sull'importo totale
della bolletta (tributo + addizionali) o solamente sull'importo
del tributo?
Risposta: Nonostante i comuni di regola applicano
la sanzione solo sulla tassa la sanzione dovrebbe essere
applicata anche sulle addizionali . Le allego fac simile di
accertamento.
Ad ulteriore conferma, Le riporto qui sotto
l'articolo 19 del D.Lgs.n.504/92:
Articolo 19
Istituzione e disciplina del tributo .
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo
con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela
ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento,
la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e
la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle
province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli
immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che,
sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento
della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da
adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno
successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore
all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per
unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al
comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la
predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno
successivo.
4. In prima
applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista
dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo
provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art.
47 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la
delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si
applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai
comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per
l'accertamento, il contenzioso, la riscossione
e le sanzioni.
I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli
artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con
R.D. 14 settembre 1931, n. 1175
e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di
iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da
adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in
riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta
una commissione, posta a carico della provincia impositrice,
nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza
importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono
stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province
di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del
tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente
quota del compenso della riscossione, è versato dal
concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei
termini e secondo le modalità previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
146. un Supermercato presenta il
05/11/2010 all'ufficio commercio apposita dichiarazione in cui
comunica che l'attività sarà sospesa fino al 31/10/2011 per
riorganizzazione aziendale. L'ufficio commercio mi passa sempre
le dichiarazioni, com etc..per aggiornare i tributi. Adesso sto
inserendo le dichiarazioni per emettere ruolo 2011 e suppletivo
2010. ecco il quesito:
dato che l'immobile in locazione è ancora nella loro
disponibilità io li lascio iscritti a ruolo cambiando però la
tariffa da supermercato a una più economica?
Risposta: La sospensione della attività, formalmente denunciata
al Comune, determina l'inutilizzabilità giuridica dei locali,
con conseguente sospensione della pretesa, ai sensi dello
articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 e ciò fino alla data di ripresa
della attività.
147. Un contribuente ha
presentato la dichiarazione tarsu nell’anno 2011 In qualità di
legale rappresentante della Società …. Srl. Dovendo però
emettere accertamento tarsu per gli anni 2009/2010. Gli stessi
devono essere intestati alla Società ? E la cartella relativa al
2011 da inserire nel ruolo principale?
Risposta: Se la detenzione anche
per le annualità precedenti è effettuata dalla società, gli
accertamenti vanno notificati a nome della società e notificate
alla sua sede legale. Dalla verifica della CCIIAA può trovare
notizie utili ai fini degli accertamento. Ritengo che il 2011
possa essere iscritto nel ruolo principale, indicando gli
estremi della denuncia, mentre l'iscrizione per le annualità
precedenti potrà essere fatta nel ruolo suppletivo 2011, per gli
anni precedenti, ma solo dopo la notifica degli accertamenti e
motivando detta iscrizione con gli estremi degli atti e la loro
data di notifica.
148. Vorrei sapere se possiamo
inserire nel regolamento comunale relativo alla tassa
smaltimento rifiuti un articolo che prevede delle sanzioni per
chi non rispetta il calendario della raccolta rifiuti. se si, in
quale misura?
Risposta: In assenza di una
sanzione particolare, ritengo che si debba applicare la sanzione
prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/00 che così
dispone:
Articolo
7 bis
Sanzioni amministrative (1)
Art. 7-bis.
1. Salvo diversa disposizione di
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa
di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia
sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari (2) .
2. L'organo competente a irrogare la
sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 .
149. Vorrei un esempio di avviso
d'accertamento tarsu per più anni? anche uno con il cumulo
sanzionatorio?
Risposta: Gli accertamenti
debbono essere emessi anno per anno. Inviti il contribuente e se
d'accordo proceda nel senso indicato nello allego stampato. Le
allego a tal fine fac simile verbale con cumulo giuridico.
150. Cosa ne pensa dell'articolo
che le mando qui in allegato e che ho ricevuto da un consulente,
riguardo alla questione infinita del groviglio di norme circa
l'applicabilità o meno della TARSU anche per gli anni 2010-2011
e seguenti (premetto che il nostro Comune è a TARSU, che ha
aumentato le aliquote per il 2010 e anche 2011 e che le relative
delibere sono state trasmesse al Ministero delle Finanze che non
ha sollevato problemi, anzi con la Circolare n° 3/DF del
11/11/2010 ci aveva dato un po' di tranquillità su come operare
in regime TARSU, che per il 2010 abbiamo già riscosso e che per
il 2011 faremo altrettanto).
Risposta: Il problema è stato
superato con decreto sul federalismo fiscale che al comma 7
dello articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011 così dispone:
7.
Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla
normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la
tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilita' per i
comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
151. Vorrei un suo parere, se
possibile per iscritto, sulla fattibilità di procedere ad un
eventuale accertamento Tarsu a partire dall’anno 2005 per una
società che svolge l’attività di: Magazzini di custodia e
deposito per conto terzi.
L a questione è la seguente:
1. la ditta XXX in data
20/01/1997 presentava denuncia Tarsu per i locali siti in viale
della Libertà e Corso Stalingrado – dichiarando che l’attività
esercitata era deposito merci c/terzi (all. 1);
2. il Comune in data 3.2.97
richiedeva alla società dati e notizie ai sensi dell’art. 73 del
D.lgs. 507/93 (all. 2);
3. la ditta in data 28/3/1997
presentava due nuove denunce per i locali di :
- C.so Stalingrado :
mq. 250 (locali rifiuti solidi urbani) – mq. 4.140 (locali e
superfici rifiuti assimilati agli urbani) – mq. 200 (aree
scoperte);
- V.le della Libertà:
mq. 270 (locali rifiuti solidi urbani) – mq. 12.100 (locali e
superfici rifiuti assimilati agli urbani) – mq. 1.500 (aree
scoperte).
4. A seguito di ciò il Comune
inseriva a ruolo:
- C.so Stalingrado: mq.
250 con categoria Uffici;
- V.le della Libertà:
mq. 270 con categoria Uffici - cessata attività il 01/07/2008;
non iscrivendo a ruolo i mq.
relativi ai locali e superfici rifiuti assimilati agli urbani .
Ora ….. per puro caso…….
(controllo ad una società confinante) ho riscontrato questa
anomalia ed ho chiamato il responsabile della società ;il quale
mi ha dichiarato che l’attività è di deposito di imballaggi
terziari, pertanto non sono suscettibili di assimilazione ai
rifiuti urbani e non possono essere conferiti al servizio e di
conseguenza non sono assoggettabili alla tassa.
A questo punto che devo fare??
Verificare i locali ai sensi dell’art. 73, comma 2? Chiedere
anche i formulari e il MUD (sicuramente non l’hanno mai
fatto!)…..
Accertare dall’anno 2005 con
sanzioni ed interessi, anche se, come lei vedrà dalle denunce
presentate, la società aveva dichiarato i metri quadrati
relativi alla produzione di rifiuti assimilati agli urbani e
l’ufficio tributi non aveva effettuato la registrazione.
Tra l’altro il mio “predecessore”
nel regolamento tarsu ha stabilito una tariffa particolare per
le attività artigianali e industriali che producono rifiuti
assimilabili ed una agevolazione/riduzione per quei produttori
che dimostrino di essersi avvalsi dell’esclusione dell’obbligo
di conferire al servizio pubblico i rifiuti urbani o assimilati
avviati al recupero.
Mi può gentilmente far sapere
cosa ne pensa?Sono sicura che, se dovrò accertare gli anni
precedenti, la società presenterà ricorso.
Risposta: L'errore compiuto dal
suo predecessore non preclude il diritto-dovere del Comune di
procedere al recupero della minore tassa versata dalla società
in argomento, nel rispetto del termine di decadenza quinquennale
previsto dallo articolo 1 della legge 296/06. E' infatti
illegittimo escludere dal computo della superficie
assoggettabile i locali ove si producono rifiuti speciali
assimilati agli urbani, specie se si tiene conto che la
Cassazione ha affermato l'assoggettabilità persino dei locali
chiusi e vuoti, in quanto utilizzabili (Cassazione sentenza n.
16785/02). Caso mai al contribuente in argomento sarebbe
spettata una riduzione della tassa, previa dimostrazione di aver
speso, mediante produzione di fatture, per aver espletato a
proprie spese il relativo smaltimento. Nel regolamento TARSU io
propongo la seguente soluzione:
5. Per il recupero degli
imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, la
tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa
sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in
esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La
documentazione deve essere presentata al Comune entro e non
oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. In ogni
caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento
della parte variabile della tariffa.
Trattandosi di dichiarazione
infedele il recupero può essere fatto dal 2006.
152. 1) un negozio alimentare
(esercizio di vicinato) chiude l'attività: i locali li imputo al
proprietario, ma con quale tariffa? la stessa del negozio?
2) un supermercato (media struttura, che è soggetta ad
autorizzazione) chiude attività: i locali li imputo al
proprietario, ma con quale tariffa? la stessa del supermercato?
Risposta: La comunicazione di
chiusura o di sospensione dell'attività per il caso 1 ed il
deposito o la rinuncia della autorizzazione commerciale per il
caso 2 equivalgono a inutilizzabilità giuridica allo svolgimento
della attività commerciale, con conseguente esclusione dal
pagamento del corrispettivo rifiuti.
153. Per il periodo 16/02/2010 al
12/05/2011 è stata affidata la gestione provvisoria dei
parcheggi pubblici interrati, attraverso l’estensione del
contratto di servizio in essere, alla nostra …spa – società
totalmente partecipata dal Comune di ….. Premesso che la
gestione del servizio garantisce un canone all’Amministrazione
Comunale, pari al 10% degli incassi relativi agli abbonamenti,
detto parcheggio è composto da 34 posti auto.
Mi chiedevo, ai fini
dell’applicazione della tassa rifiuti – secondo lei è legittima
l’applicazione di detta tassa? – non avendo detta società
presentato la relativa denuncia entro lo scorso 20 gennaio, la
superficie da indicare nell’avviso di accertamento è unicamente
quella dei 34 posti auto ovvero anche la superficie di manovra,
scale, ecc …
Risposta: La superficie dei
locali, diversamente da quella delle aree scoperte, va
considerata tutta, area di transito o di manovra compresa.
Emetta dunque avviso di accertamento.
154. Le chiedo il suo parere in merito alla più appropriata
tassazione che secondo lei, ai fini Tarsu, debbano avere le
superfici adibite a "B&B" - "Appartamenti ad uso Turistico" -
"Affittacamere"
a seguito DIA per Attività Ricettiva extra-alberghiera
presentata da soggetti ai sensi dell'art. 27 Legge Regionale
Veneto n° 33 del 4/11/2002.
Mi spiego: nel nostro Comune in
questi ultimi anni c'è stato un vero e proprio proliferare di
richieste DIA, appunto, per l'esercizio delle "attività" di cui
sopra, delle quali ho avuto notizia solo alcuni mesi fa, ma che
sto cercando di mettere a tassazione Tarsu.
Ora, ammesso che come capisco io
dalla norma, si dovrebbero usare locali/stanze site nella casa
di abitazione della famiglia (il che, in molti casi, però è
tutto dire...), secondo lei quale deve essere la corretta
categoria Tarsu in cui inserire i locali e/o l'intero immobile
adibito a tale utilizzo? Abitazioni Private o Attività Ricettivo
Alberghiere (dato che comunque i soggetti chiedono un compenso)?
Faccio presente che i fabbricati utilizzati hanno tutti cat.
catastale A.
Risposta: Tale utilizzazione è a
mio avviso, ai fini TARSU, ed indipendentemente dalle
agevolazioni IRPEF ed IVA riservate a tale categoria, è del
tutto simile a quella di casa vacanze. Ora, il Ministero delle
Finanze con la risoluzione n. 156 del 1998 ha affermato che gli
appartamenti adibiti a case vacanze, in quanto destinati ad
attività ricettive-turistiche debbono essere inseriti in
categoria diversa dalle abitazioni private, trattandosi di una
prestazione di carattere affine a quella di affittacamere od a
quella alberghiera.
Ne consegue che a tale attività
va applicata per analogia la tariffa prevista dalle Attività
Ricettivo Alberghiere. Sarebbe bene che in futuro sia estesa la
denominazione della categoria tariffaria, aggiungendo
le Attività Ricettivo Alberghiere comunque denominate.
155. Il proprietario di un bar
sostiene che un suo collega ha vinto una causa con un Comune
(crede sia …, ma non è sicuro), che gli aveva calcolato la
Tarsu ( o la TIA) sull’intera superficie calpestabile dei
locali, mentre per lui (e alla fine la sua tesi sarebbe stata
accettata) andavano esclusi dal calcolo i mq su cui è posto il
banco del bar e altri mobili fissi. Io sostengo che invece il
calcolo vada fatto sull’intera superficie.
Risposta: Anche se vi fosse tale
sentenza essa risulterebbe illegittima, posto che la Cassazione
ritiene assoggettabile persino i locali non utilizzati e non
arredati, se solo utilizzabili (Cassazione 16785/02). Se così
fosse quale superficie sarebbe da imputare alle abitazioni?
156. Volevo chiederle quali sono
le ultime proroghe che hanno rimandato il passaggio da Tarsu a
Tia e quindi l' obbligo all' assoggettamento alla Tariffa.
Risposta: E' il comma 7 dello articolo 14 del D.Lgs.n.23/2011 in
tema di federalismo municipale.
157. La denuncia del contribuente
eccedente la superficie reale da’ diritto al rimborso? Denuncia
rettificata dopo 15 anni. E' dovuto il rimborso dei cinque anni
precedenti ? (le ho sempre respinte, imputando l'errore al
contribuente e non all'ufficio, però ....)
Risposta: Dimostrato l'errore il
rimborso compete. La questione che Lei prospetta può riguardare
gli interessi, che caso mai non vanno rimborsati, ma non la
tassa e ciò in virtù di quanto previsto dallo articolo 1189 cc
158. A seguito di accertamenti a
tappeto sul territorio comunale in cui sono stati reclamati i mq
di cantine mai denunciate, un contribuente (ex dipendente uff.
tributi che ha gestito negli anni 60 - 70 - 80 i ruoli nel
Comune di ….) chiede di poter verificare i ruoli quando verranno
pubblicati per confrontare eventuali situazioni simili alla sua
ma non accertate. Dato che la pubblicazione dei ruoli non trova
più applicazione, lui potrebbe fare istanza di accesso agli
atti? E se ciò avvenisse come dovrei comportarmi? Dove è il
limite tra la trasparenza degli atti e la privacy degli altri
utenti?
Risposta: Con l'abrogazione dello
articolo 286 del RD 1175 del 1931, come sotto riportato, i ruoli
della tassa rifiuti non possono essere divulgati, salvo il
diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui al
.Lgs.n.267/00. Risponda, dunque, negativamente alla richiesta in
argomento, invitando il soggetto in argomento a denunciare
eventuali casi di evasione.
TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO III
ENTRATE COMUNALI E PROVINCIALI
CAPO XIX
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Articolo 286
Ruoli principali.
[Entro il mese di dicembre la
Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura,
sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno
precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la
compilazione dei ruoli principali (1).
Ove il Comune si sia avvalso
della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le
iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate
dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno
precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica
(2).
Debbono, inoltre, essere
provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal
contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del
penultimo comma dell'art. 277, nonchè le partite contestate dopo
la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite
massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla
Commissione (3).
Tuttavia, il contribuente può
chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione
del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere
iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile
determinato dalla Commissione di prima istanza (3).
I ruoli sono resi esecutori dal
prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi
nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici il podestà o il preside
rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo
del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali
incorrono i morosi.
La pubblicazione dei ruoli
costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del
tributo alle scadenze fissate. ] (4).
(1) Comma sostituito
dall'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e
successivamente dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n.
388.
(2) Comma aggiunto dall'articolo
51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successivamente
dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.
(3) Comma aggiunto dall'articolo
1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.
(4) Articolo abrogato dall'articolo
24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con
la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo
articolo 24.
159. Ho un dubbio sulla
tassazione ai fini TARSU di un'immobile di cat. C/2 di proprietà
di un agricoltore che svolge l'attività non a titolo principale
perchè comunque lavora come dipendente in una fabbrica, ma ha
dei terreni che conduce lui stesso e utilizza questo immobile
come deposito per i trattori.
Deve pagare la tarsu su questo
immobile adibito a deposito trattori e attrezzature agricole?
Risposta: Certamente si come
recentemente affermato dalla Cassazione con sentenza 18497 del
2010, che si allega. Faccio rilevare, peraltro, che anche gli
agricoltori, in quanto producano rifiuti speciali non pericolosi
sono normalmente assoggettati alla tassa rifiuti, al pari di
tutti gli altri utenti del servizio.
160. 1. Un comune tarsu sul
regolamento riporta la dicitura:
agevolazioni e riduzioni:
Al fine di intervenire a favore
delle categorie socialmente più deboli,pensionati e anziani,in
particolare,tra l’amministrazione comunale e i sindacati dei
pensionati bresciani spi-cgil,fnp-cisl,uilp-uil,si è convenuto
quanto segue:in applicazione ai previsti dispositivi di legge la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è annullata
per i nuclei familiari con reddito pari o inferiore al minimo
vitale. Gradirei sapere a che cifra corrisponde un reddito pari
o inferiore al minimo vitale.
Risposta: La pensione minima,
cioè il trattamento minimo, viene riconosciuto al pensionato la
cui pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati,
risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato
il "minimo vitale".
L’importo mensile varia ogni
anno. Per il 2011, è stato fissato a 467,42 euro. Esso può
essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati
requisiti:
·
fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art.
38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti
ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di
pensione di inabilità, ecc.);
·
fino a 603,87 euro, comprese tutte le
maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito
dall'art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.
In particolare il trattamento
minimo spetta solo se non vengono superati determinati limiti di
reddito.
·
Se si tratta di soggetto non coniugato o separato
legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito
non supera, per il 2009, 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in
misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
·
Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è
attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e
del coniuge non supera, per il 2009, il limite di 23.042,24
euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito
complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno
sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata
sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il
superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il
diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica
dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il
reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine
rapporto.
E'
importante, invece, ricordarsi che tali agevolazioni debbono
essere finanziate dal Comune con risorse diverse dal gettito
della tassa rifiuti, così come previsto dal comma 3 dello
articolo 67 del D.Lgs.n.507/93.
161. Un contribuente chiede
cancellazione retroattiva al 2001 documentandola con la
cessazione di attività presentata alla Camera di Commercio, tale
cancellazione
risulterebbe comunque coperta da altra iscrizione. In generale,
possiamo noi
rimborsare dal 2005 (poiché potremmo accertare l'annualità
omessa) o solo
dal 2006 (in quanto sono 5 gli anni di rimborso previsti)? In
caso di
duplicazione possiamo rimborsare anche oltre gli anni previsti
per legge?
Risposta: Ai sensi del comma 164 dello articolo 1 della legge
296/06 il
diritto al rimborso, a nulla della duplicazione, spetta dal
2006:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del
versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro
centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.
Solo in via di autotutela il Comune avrebbe la facoltà, ma non
l'obbligo di
rimborsare nel termine di prescrizione decennale e quindi dal
2001.
162. Alla luce della recente
conversione in legge del DL 70/2011 (decreto Sviluppo) che ha,
in pratica, eliminato l’obbligo per i contratti, aventi per
oggetto il trasferimento di possesso o uso o proprietà di
immobili, soggetti a registrazione, della presentazione della
Comunicazione di Cessione Fabbricato (legge Moro del 1978)…Ho
parecchi casi, in questo piccolo Comune, di trasferimento di
possesso di immobili per i quali non viene presentata la
dichiarazione di cessazione TARSU al mio ufficio. Sino ad oggi,
per evitare errate iscrizioni a ruolo, io procedevo nel
controllare TUTTE le cessioni di fabbricato presentate al Comune
e procedendo, d’ufficio, alla cancellazione od alla iscrizione
di nuove posizioni TARSU…Ora, non avendo più questo strumento,
Le chiedo, nel caso di mancata presentazione di denuncia TARSU
di cessazione procedendo nell’emissione dell’avviso bonario di
riscossione Equitalia, sono tenuto all’annullamento dell’avviso
nel caso questo venga contestato dimostrando il passaggio di
proprietà o di possesso dell’oggetto di tassa?? Oppure confermo
l’avviso e richiedo una presentazione di denuncia di cessazione
TARSU che avrà effetto solo dalla data di presentazione della
stessa?? E nel caso in cui debba ritirare l’avviso annullandolo
con Equitalia, posso o debbo sanzionare la mancata presentazione
della denuncia di cessazione??
Risposta: La questione deve
essere risolta ai sensi dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.
Sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma di detto
articolo il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di
cessazione ed essa assumerà efficacia dal bimestre successivo.
Nel caso in cui costui non vi provveda la norma prevede che il
contribuente inadempiente, fermo restando il pagamento intero
della TARSU dovuta nell'anno di cessazione possa liberarsi dal
pagamento elle annualità successive se dimostra di aver cessato
nella conduzione di locali o che altri siano ad esso subentrati.
Sulla base di tale principio ed in virtù dei principi di
autotutela Lei potrà procedere alla cancellazione dei ruoli, ma
solo dall'anno successivo, solo se ne è a conoscenza. Se di
contro non ne è a conoscenza non Le è possibile procedere alla
cancellazione della partita, ma vedrà che il malcapitato
contribuente lo farà. Sarebbe bene che i comuni abbiano uno
schedario degli immobili suddivisi per via e per numero civico
(come avevamo a Bs) in modo da essere facilitati nella
acquisizioni di dette notizie. L'omessa presentazione della
denuncia potrebbe dar luogo alla applicazione della sanzione di
carattere formale prevista dal comma 2 prevista dallo articolo
76 del D.Lgs.n.507/93.
164.
Il Comune di …… è proprietario di un Centro
Sportivo, costituito da campi di calcio, tribune scoperte,
locali spogliatoi e relativi accessori ed arredi. L'Ente si è
dotato di apposito regolamento disciplinante le modalità di
gestione per l'utilizzo del Centro Sportivo, il quale prevede
che l'utilizzo degli impianti per allenamenti, campionati e
tornei, è riservato prioritariamente alle associazioni
calcistiche che abbiano inoltrato apposita richiesta di
fruizione delle strutture, entro una determinata scadenza.
L'Amministrazione Comunale in base alle domande pervenute,
assegna in uso la struttura del Centro sportivo, definendo le
specifiche modalità di utilizzo mediante sottoscrizione di
accordi con le singole società. L'assegnatario si impegna ad
utilizzare le strutture concesse correttamente ed esclusivamente
per i fini sportivi da esso perseguiti, quest'ultimo è tenuto a
non eseguire opere, lavori o mutamenti di destinazione d'uso
senza la preventiva e formale autorizzazione da parte
dell'Amministrazione.
L'Assegnatario si assume la responsabilità civile, patrimoniale
e penale , in caso di mancanze o rotture dovute al non retto uso
delle strutture concesse, od attribuibili a negligenze.
La durata delle concessioni coincide con quello della stagione
sportiva, ovvero orientatitivamente dal mese di agosto al mese
di giugno dell'anno successivo. Le spese di manutenzione del
Centro (enel-gas-acqua-tia -manutenzione in generale) sono a
carico del Comune mentre gli oneri relativi alle operazioni di
segnatura dei campi di calcio e la pulizia dei locali
spogliatoi, vengono assunti direttamente dalle Società stesse.
Inoltre le Società sportive contribuiscono alle spese di
funzionamento, versando al Comune un contributo una tantum di
euro 500,00 per la durata della concessione, per ogni società
sportiva (attualmente sono n. 4). Gli spazi e le attrezzature
assegnati devono essere utilizzati esclusivamente dalle società
richiedenti e non può essere ceduto il diritto di utilizzo ad
altri. Presso il Centro sportivo è presente un custode con cui
l'Amministrazione ha stipulato apposito accordo. Lo stesso non
percepisce alcun compenso dal Comune per le prestazioni rese.
Sono a suo carico le spese di Enel-gas-acqua-tia, relative
all'alloggio di cui dispone.
2) Il regolamento della Tariffa Integrata Ambientale, in vigore,
prevede che la Tariffa variabile minima è ridotta del 50% e la
tariffa variabile eccedente non è applicata alle aree e locali
utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla
Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dall'Azienda
Sanitaria Locale e dal Comune di ….
Tutto ciò premesso, è possibile far rientrare l'utilizzo del
Centro sportivo tra i fini istituzionali del Comune?
Risposta: Secondo costante giurisprudenza della
Cassazione, è attività istituzionale della Pubblica
Amministrazione quella che non può essere effettuata da soggetti
privati. Ora, sulla base di tale principio è facile affermare
che il Centro Sportivo del Comune non può essere considerata
attività istituzionale del medesimo, potendo i centri sportivi
essere posseduti anche da privati. Fermo restando
l'assoggettamento del Centro Sportivo al corrispettivo di cui
trattasi, si consiglia che il Comune sia considerato soggetto
obbligato al pagamento della TIA, procedendo al recupero
proporzionale nei confronti dei vari concessionari di tale
struttura, incrementando a tal fine le spese generali a carico
degli assegnatari, in rapporto all'uso ed alle superfici loro
assegnate. Si rammenta che i centri sportivi sono collocati
nella categoria 4 di cui alle tabelle allegate al DPR 158/99.
164.
Nel ns. Comune abbiamo un
immobile di proprietà delle Suore Passioniste (che già non paga
l'ICI ... e sarebbe discutibile), dove le stesse abitano ed
accolgono minori e/o suore anziane "in pensione".
Ai fini della Tia per
similitudine abbiamo fatto rientrare i mq. 409 dell'immobile
nella categoria "Case di Riposo". Loro stesse confermano che è
una casa di accoglienza.
Le stesse però contestano la
tipologia di categoria nelle quali sono state fatte rientrare,
in quanto dicono che la struttura è anche la loro abitazione.
Sentito anche il vicino Comune di Gorizia (anch'esso in regime
di TIA) e l'ente gestore (che è il medesimo per il ns. Comune e
quello di Gorizia), la categoria attribuita all'immobile è
corretta e sinceramente anche a mio avviso.
Risposta: Ritengo più corretta
l'attribuzione della categoria 1, di cui alle tabelle allegate
al DPR 158/09, con applicazione del coefficiente medio, essendo
preminente l'utilizzo associativo e del luogo di culto. Ritengo,
infatti, che le case di riposo, in considerazione el fatto che
ospitano persone allettate, almeno prevalentemente, producano
una quantità maggiore di rifiuti.
165.
Abbiamo notificato la comunicazione nella quale abbiamo
inserito:
o
80% superficie catastale – superficie dichiarata
– eventuale differenza di imponibile da recuperare.
o
Nella lettera precisiamo che andremo a
recuperare, senza sanzioni ed interessi, la tarsu dal 2005.
Un contribuente mi contesta il
recupero dal 2005 in base sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n.4283 del 23/02/2010.
Me la sono letta e mi ha un po’
turbata.
Lei mi può confermare la
correttezza del ns operato?
Le allego copia della lettera da
noi inoltrata al cotnribuente.
Risposta: Tale sentenza non ha
alcun riflesso sulla azione di recupero descritta, posto che nel
caso di conflitto apparente fra norme quella speciale prevale su
disposizioni di carattere generale. Infatti, il comma 340 dello
articolo 1 della legge 311/04, così dispone:
COMMA 340
340. Al comma 3 dell'articolo
70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º
gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà
privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere
inferiore all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio,
dandone comunicazione agli interessati, le superfici che
risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di
incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del direttore della
predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della
superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali,
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale
del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento».
Ovviamente, il recupero dovrà
avvenire da tale data senza sanzioni né interessi. Caso mai la
legge è di dubbia legittimità costituzionale, ma al momento non
è stata dichiarata la relativa illegittimità. In conclusione,
la legge citata sembra voler creare a favore del Comune un
diritto di credito assoggettabile a prescrizione ordinaria
decennale, così da non trovare applicazione il termine di
decadenza quinquennale stabilito dallo articolo 1 della legge
296/06.
166..
Un centro edile con un deposito
di 750mq smaltisce in proprio parte dei rifiuti prodotti, non
ci hanno specificato che tipo di rifiuti smaltiscono, ma ci
richiedono se è possibile usufruire di esenzione.
Risposta: Se il comune ha
provveduto, come credo, alla assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi a quelli urbani, l'utente del servizio è
tenuto al pagamento della tassa anche se non si avvale del
servizio. Infatti, il presupposto della tassa non è la
produzione di rifiuti ma la detenzione di superfici
astrattamente utilizzabili. In senso conforme si è espressa più
volte la Cassazione (fra le altre si segnala la sentenza della
Cassazione n. 9524 del 1997). Risponda in tal senso a tale
utente.
167. Un utente TARSU, gestore di
un esercizio pubblico (bar) ha ampliato la superficie con
un’area esterna al locale occupandola con tavolini. Detta area
non è coperta.
Il nostro regolamento non prevede
nulla nello specifico, in linea generale precisa che non sono
soggetti al pagamento della tassa le aree scoperte. A suo avviso
questa area è soggetta al pagamento della TARSU?
Risposta: Tale disposizione
regolamentare è illegittima e va disapplicata, trovando
applicazione ordinaria la tassa rifiuti anche sulle aree
scoperte operative. Caso mai, se l'uso è stagionale, potrebbe
essere applicata la riduzione prevista eventualmente dal
regolamento comunale, in conformità a quanto previsto dallo
articolo 66 del D.Lgs.n.507/93. Sarebbe del resto illogico che
siano assoggettate le occupazioni di tal genere effettuate su
suolo pubblico, come previsto dallo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93
ed escluse quelle poste su area privata, determinandosi così una
palese disparità di trattamento. Sarebbe bene che al momento
tale disposizione regolamentare, in quanto illegittima sia
disapplicata e appena possibile modificato il regolamento, anche
se l'illegittimità palese di detta disposizione, in asenza di
una norma statale che l'acconsente, ne consente, come detto in
precedenza, la relativa disapplicazione in sede di autotutela.
168. Il nostro comune deve
notificare a una ditta un avviso di liquidazione TARSU anno
2010. Sappiamo che la stessa non versa in ottime condizioni e
infatti dalla visura camerale risulta che in marzo 2010 è stato
nominato un liquidatore.
Domanda: l'avviso di liquidazione
lo notifichiamo alla sede legale della ditta o direttamente al
liquidatore così come indicato in visura camerale ?
Consideri che non ci è mai pervenuta comunicazione ufficiale
circa la nomina del liquidatore.
169. Ieri abbiamo avuto un
problema con un contribuente che contesta la firma sulla
denuncia TARSU affermando che non è sua. Quando i cittadini
presentano la denuncia TARSU dobbiamo forse chiedere un
documento d'identità per ovviare al problema?
Risposta: al riguardo l’articolo
63 del DPR 600/73 così dispone:
Articolo 63
Rappresentanza
e assistenza dei contribuenti (1).
Presso gli uffici finanziari il
contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale
o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita
per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è
necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti
e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone
giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in
albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero
ai soggetti indicati nell'articolo
4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 è data facoltà
agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione (2).
Il Ministero delle finanze può autorizzare
all'esercizio dell'assistenza e della
rappresentanza davanti alle
commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale
direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché
gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza
collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con
provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle
persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni
tributarie le relative variazioni (3).
A coloro che hanno appartenuto
all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza,
ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco
previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla
data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare
funzioni di assistenza e di
rappresentanza presso gli
uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di
rappresentanza e assistenza in
materia tributaria in violazione del presente articolo è punito
con la multa da euro 51 a euro 516.
170. In luglio sono usciti gli "avvisi di pagamento" tarsu per
anno 2011, in busta semplice .la domanda è questa. devo fare la
determina di accertamento dell'entrata? o posso fare senza
secondo quanto stabilisce il 267?
Risposta: Poiché tali avvisi non sono formalmente notificati e
quindi il credito non può considerarsi in tale momento liquido
ed esigibile, consiglio di procedere allo accertamento di dette
entrate sulla base dei pagamenti eseguiti, per coloro che pagano
detti avvisi, e per coloro che non li pagano solo dopo la
notifica di formale avviso di liquidazione o di accertamento.
171. Un contribuente da atto
notarile risulta proprietario di casa e box censito come C6. In
realtà il box non è in muratura bensì è un semplice posto auto
scoperto delimitato da archetti; è corretto assoggettare la
relativa metratura a Tarsu?
Risposta: Le aree scoperte,
utilizzate nello stesso modo dei locali, vanno normalmente
assoggettate alla tassa rifiuti, poichè differentemente si
determinerebbe una diversità di trattamento fra superfici
coperte e scoperte destinate al medesimo uso.
172. La proprietaria di due
alloggi, a seguito di presentazione di regolare d.i.a., ha fatto
costruire un soppalco in ciascun appartamento. A prescindere
dall'altezza nella zona sottostante e soprastante il soppalco,
la superficie tassabile di ciascun alloggio ha subito un aumento
oppure si continua a considerare come tassabile solo quella
originaria?
Risposta: La superficie rilevante
ai fini TARSU è quella calpestabile. Ne consegue che anche detta
superficie va considerata ai fini del presente tributo.
173. “Posto che un
soggetto(proprietario) ha dato in comodato gratuito parte (1/5)
di un’unità immobiliare non abitativa, si chiede se il
comodatario possa assumere, per la sua quota, la veste di
soggetto imponibile ai fini TARSU ovvero se Soggetto imponibile
rimanga sempre e comunque per l’intero il proprietario
dell’unità immobiliare”
Credo che la questione, seppure
riguardi un limitato numero di casi, sia di interesse generale e
possa ulteriormente allargare il già vasto campionario di
fattispecie prese in esame.
Risposta: Come si evince dalla
lettura dello articolo 63 del D.Lgs.n. 507/93, soggetto passivo
TARSU, diversamente dall'ICI, è colui che detiene o che occupa
superfici assoggettabili al presente corrispettivo. Ne consegue
che il comodatario può assumere la veste di soggetto passivo
qualora abbia la detenzione in via esclusiva di spazi
assoggettabili. Nel caso in cui costui utilizzi in comunione i
locali con il comodante o con altri soggetti, invece,
l'obbligazione è solidale fra i soggetti utilizzatori e non
frazionabile, come risulta dal primo comma dello articolo sopra
citato. In definitiva, il comodatario assumerà la soggettiva
passiva quando ha a disposizioni superfici in forma esclusiva.
Di contro, quando tali spazi sono utilizzati in comunione con
altri soggetti unica è la tassa la quale potrà essere intestata
all'uno o all'altro degli utilizzatori, ma non frazionata fra
costoro, in virtù del carattere solidale del presente tributo e
ciò a prescindere dalla quota di proprietà o di detenzione dei
vari partecipanti alla comunione.
174. Un contribuente è iscritto a
ruolo TARSU per un immobile di categorie C2, ubicato fuori dal
centro abitato, dal 01.01.2007. Il citato contribuente ha
presentato istanza chiedendo la cancellazione dal ruolo nonché
il rimborso delle somme già versate;lo stesso motiva la
richiesta dicendo che il locale è adibito a deposito di attrezzi
agricoli ma è privo di utenze e non arredato e pertanto non
tassabile ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.lgs 507/93.
L’ufficio è obbligato a riscontrare la richiesta? Può suggerirmi
qualche riferimento.
Il Presidente del Consiglio
Comunale, a tal proposito, mi ha chiesto di inserire nel
regolamento comunale TARSU l’esclusione degli immobili di
categoria C2, C6 e C1 se privi di utenze. Lo stesso a supporto
mi cita una circolare del Ministero delle Finanze del 94 e la
risposta ad un quesito del Sole24ore. Ho provato a spiegare che
ciò è illegittimo, ma non ho ottenuto risultati.
Risposta: Con una serie di
sentenze la Cassazione (sentenze 18497, 18498, e 18497 del 2010)
ha affermato che i depositi agricoli vanno normalmente
assoggettati alla tassa rifiuti. Ricordo, poi, che la Cassazione
con alcune sentenze ha affermato che per l'assoggettamento dei
locali è sufficiente la loro utilizzabilità, a nulla rilevando
la loro non utilizzazione. La Cassazione con la sentenza n.
16785/02, ricordando che le circolari non hanno valore i legge,
proprio riferendosi a detta circolare che è indicata col numero
65/94, mentre è la numero 95 del medesimo anno, dice che tale
nota è illegittima e va quindi disapplicata. Sulla normale
assoggettabilità degli agricoltori si è espressa sempre la
Cassazione con la sentenza n. 18418/05.
Una modifica regolamentare così
formulata risulterebbe, quindi, palesemente illegittima,
trasferendo il peso tributario a carico degli utenti che non
detengono dette pertinenze. Peraltro, si rammenta che le
esenzioni, come pure le esclusioni tributarie, sono coperte da
riserva di legge.
Si sconsiglia, quindi, di aderire
a tale proposta.
175. Su un’area privata (ed in
edificio privato) e’ stata autorizzata la somministrazione di
bevande ed alimenti al pubblico per soli 58 giorni. in base al
ns. regolamento tia cio’ non rientra fra le
occupazioni/attivita’ temporanee in quanto l’attivita’ si e’
svolta su aree private
(e non su aree non pubbliche o di
uso pubblico). E’ possibile applicare la tariffa annua
(categoria 22) ridotta in base al periodo di attività?
Risposta: Non potendosi applicare
la TIA per i giorni di occupazione, tenuto conto che tale
modalità è consentita solo per le occupazioni su aree pubbliche,
l'assoggettamento dovrà riguardare i bimestri interessati alla
detenzione, così come previsto dal vostro regolamento.
176. A fine anno 2010 avevamo
istituito in bilancio una posta di €. 20.000,00 per la
restituzione proporzionale di tarsu a tutti i contribuenti (in
pratica vorremmo stornare circa il 3% di quanto pagato nell’anno
2010 dalla tassa dell’anno 2011 che stiamo elaborando). Secondo
Lei è una procedura attuabile?
Risposta: Tale procedura è ritenuta
legittima dal Ministero delle Finanze, se ciò costituisce una
eccedenza di gettito del 2010. Vedasi circolare n. 95/94. In
pratica a ciascun contribuente
dovrebbe essere dedotto dal 2011 la
quota di credito vantato da ciascuno per il 2010. Io suggerisco,
anche se ciò non è perfetto, di dedurre dai costi 2011 il
credito 2010.
177. A dicembre 2010 abbiamo
emesso dei suppletivi tariffa rifiuti anni vari, inviandoli ai
contribuenti tramite posta ordinaria.
Di solito il nostro iter prevede
che dopo le scadenze, a chi non ha pagato, inviamo un sollecito
tramite raccomandata “verde” e, se non paga ancora, mandiamo a
ruolo con sanzione del 30% ed interessi.
In questo caso, visto
l’avvicinarsi del termine per effettuare i ruoli tramite
Equitalia, avremmo pensato di “saltare” il passaggio dei
solleciti e della notifica e mandare direttamente a ruolo senza
sanzioni e senza interessi. Le chiedo se la cosa è legittima
oppure no.
Risposta: Per procedere alla
riscossione coattiva, sia mediante ruolo esattoriale, che con
decreto ingiuntivo, è necessario che il credito sia liquido ed
esigibile. Ora, l'assenza della prova della notifica, non fa
acquisire alla pretesa tali connotati. E' pertanto consigliabile
la notifica di un formale avviso di liquidazione, trovando
applicazione tale sanzione solo se l'utente non provvederà al
relativo pagamento, costringendo il Comune al recupero della
obbligazione mediante decreto ingiuntivo (oppure ruolo se
formato e consegnato allo esattore entro il 31.12 del corrente
anno). Sul mio sito può trovare un fac simile di tale atto per
la riscossione diretta della tariffa sotto la voce modulistica,
indi tarsu-Tia).
178. Un
Comune per il quale gestiamo la Tarsu/TIA, ha verificato che
alcuni residenti non risultano iscritti a ruolo per il pagamento
della tassa rifiuti.
Il Comune vorrebbe notificare una comunicazione dove viene
richiesto al contribuente di compilare una dichiarazione tardiva
dove indica i dati dell'unità occupata. Vorrebbero anche
indicare che, nel caso il contribuente non risponda entro il
termine stabilito, il Comune assoggetterà d'ufficio un'utenza di
un certo numero di mq standard che stabiliranno.
E' legittimo un comportamento di questo tipo o non possono
assoggettare d'ufficio una certa superficie? Le mando in
allegato la bozza della lettera che è stata predisposta.
Risposta: Tale comportamento del Comune non è legittimo, non
sussistendo alcuna legge che consenta di determinare in modo
presuntivo la superficie assoggettabile. Per la tassa rifiuti il
Comune deve seguire il procedimento indicato dallo articolo 73
del D.Lgs.n.507/93 e per la TIA lo Statuto del contribuente. In
sintesi, dapprima è necessario verificare se il Comune è in
possesso dei dati necessari (ad esempio l'Ufficio Tecnico). In
carenza notificare al contribuente un questionario, ma se non
risponde procedere al sopralluogo dei locali e sulla base del
verbale emettere avviso di accertamento.
179. Si può mettere tra le
condizioni per l'erogazione di prestazioni sociali quali
l'assegno nucleo familiare dell'INPS l'assenza di pendenze con
il Comune? Ho il caso di una famiglia rumena che ha fatto
richiesta di questo assegno al Comune ma che ha diversi anni di
accertamenti tarsu in corso (non ha mai pagato la tassa).
Risposta: Tale condizione, non
essendo prevista dalla legge, risulterebbe illegittima. Anzi,
condizioni economiche disagiate potrebbero consentire al Comune,
ai sensi dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93, di concedere a
nuclei familiari disagiati riduzioni od esenzioni del pagamento
della TARSU. Di contro, qualora il debito tributario non sia
giustificato da motivi di disagio sociale, il Comune potrebbe
procedere direttamente o tramite esattore, per le somme iscritte
a ruolo, il pignoramento di stipendi o di pensioni.
180.
Ho letto l'art.61 del D.Lgs.507/93 ma chiedo
quali costi è possibile inserire per la valutazione delle
tariffe da deliberare, e, nel caso di tariffe già deliberate
se il totale del ruolo desse un importo maggiore
rispetto a quanto speso l'anno precedente (da consuntivo)
come dobbiamo comportarci?? In corso d'anno, è possibile
deliberare in diminuzione ed utilizzare i valori rideterminati
per l'anno 2011 per l'emissione del ruolo tarsu.
Il costo del personale può
essere considerato?? e in che misura?? ex in nostro addetto è
operatore ecologico e custode del cimitero il suo costo è sempre
stato calcolato per intero.
Il costo del personale addetto ai
tributi può rientrare e in che modo e/o percentuale?
Il costo per il verde va inserito
o no??
Smaltimento e raccolta sono
gestiti da 3 società
una che svolge servizio, raccolta
e trasporto con un costo fisso mensile
una si occupa dello smaltimento
dell'umido (costo variabile a peso)
e una delllo smaltimento
del secco (costo variabile a peso)
abbiamo un mutuo per realizzazione
della piazzola ecologica
questo è il nostro caso in cifre
totale speso per la raccolta anno
2010 186.402,47
costo personale
26.519,91
sub
totale 212.922,38
se possibile+mutuo piazzola
ecologica 10.581,46= costo totale
223.503,84
anche se non indicato nella norma
ho fatto un totale anche per il 2011a luglio accertato + calcolo
presunto per i restanti 5 mesi
totale speso per la raccolta anno
2011 182.394,68
costo personale
26.604,55
sub
totale 208.992,23
se possibile+mutuo piazzola
ecologica 10.581,46= costo totale
219.573,69
totale file elaborato per 2011
=222.612,18 (2011) + 2.841,77(suppletivo 2010) =225.453,95
senza addizionali”
Non sono sicura se i costi del
personale devono essere considerati per calcolare il costo
complessivo ai sensi dell’art. 61.
Effettivamente anche il mio
collega del servizio finanziario voleva fare un riassunto dei
costi per verificare la copertura finanziaria rispetto al ruolo
tarsu. Mi può aiutare?
Risposta: punto centrale per la
risposta è l'articolo 61 del D.Lgs.n.507/93. Sulla base di tale
articolo si risponde:
a)la rata di mutuo della piazzola
non è deducibile, ma i soli interessi e la quota di
ammortamento fiscale della medesima;
b) il costo di personale è
deducibile solo se direttamente utilizzabile per il servizio.
Quindi per lo spazzino che fa altri servizi si terrà conto
deklla quota connessa al servizio
c) Nel caso delle manutenzioni
(strade, verde, cimiteri) si può considerare il solo costo dello
smaltimento.
In sintesi, sono rilevanti solo i
costi strettamente inerenti il servizio rifiuti.
181. Un negozio rimane iscritto
per un immobile in via X fino al ruolo 2011 per una metratura di
mq 100 ed ha sempre provveduto al pagamento. In realtà già nel
2003 l'attività di tale negozio si era trasferita in via Y dove
occupa un locale di mq 70. E' più corretto procedere al rimborso
totale dal 2006 in avanti e provvedere al relativo accertamento
per il nuovo indirizzo o rimborsare la differenza di metratura?
Ritengo sia corretto rimborsare la differenza senza interessi.
La penalità indiretta subita è la perdita del credito per le
annualità antecedenti al 2006 oltre gli interessi.
182. Tariffa Tarsu – Agriturismo
con attività di somministrazione e pernottamento. Secondo la
Ctr di Genova (09/2009) le aziende di agriturismo non pagano la
tassa e, in ogni caso, a queste imprese non può essere
applicata la tariffa delle attività alberghiere …. Secondo lei
devo tassare l’attività agriturista come utenza domestica? E con
la riduzione del 30% sull’abitazione come è stabilito dal
regolamento? L’azienda agrituristica ha fatto accatastare tutto
in D10 eccetto l’abitazione, come devo considerare la metratura?
Risposta: Una sentenza della CT
ha valore solo per il caso trattato. Se le tariffe sono motivate
è invece corretto applicare in detta ipotesi la tariffa degli
alberghi, con la riduzione del 30 per cento se l'attività è
stagionale. Probabilmente il Comune non aveva motivato le
tariffe oppure non aveva specificamente previsto
l'assimilazione. Divida le superfici, applicando separate
tariffe.
183. Tariffa TARSU – Bed &
breakfast – Secondo lei, questo tipo di attività la devo
considerare come utenza domestica o distinguere tra abitazione e
azienda?
Risposta: Anche qui è necessario
suddividere la superficie fra i due tipi di utenza. Ritengo che
Bed & breakfast sia da inquadrarsi negli alberghi senza
ristorante.
In conclusione, tutto è
superabile se le tariffe sono previste e motivate.
184. Un
contribuente denuncia l'occupazione di un casa di mq 100 ed
omette invece di dichiarare la soffitta accatastata
separatamente dall'alloggio. Dopo il suo decesso la moglie
presenta la denuncia per la soffitta e la rettifica della
metratura della casa da mq 100 a mq 130, entrambe le
dichiarazioni vengono effettuate a nome del marito in qualità di
erede. Nei provvedimenti di accertamento che recapiteremo alla
moglie in qualità di erede per omessa denuncia della soffitta e
infedele denuncia per la casa dobbiamo inserire la sanzione?
.
Risposta: Per le obbligazioni poste in capo al de cuius le
sanzioni non possono trovare applicazione (gli interessi si) per
espressa previsione dello articolo 8 del D.Lgs.n.472/97 che
così dispone:
Articolo 8
Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette
agli eredi.
185. Alcuni contribuenti sono
possessori di posti auto ai quali è stata attribuita la rendita
catastale come C6 su tale aree esterne si deve far pagare la
tassa rifiuti?
Risposta: Certamente si, posto
che nel caso descritto l'area scoperta è da considerarsi
operativa perché destinata in modo stabile all'uso del tutto
identico dei posti auto edificati.
186. In base al Decreto
Ministeriale dell'11 aprile 2011 n° 82,come socio di Ecopnues,
previa il pagamento di un contributo ambientale, i pneumatici
fuori uso (PFU) verranno ritirati gratuitamente. Mi chiede se
ai fini della TIA può avere diritto ad una riduzione.
Risposta: Se tali gomme sono avviate al recupero l’utente ha
diritto a consuntivo ad
avere un rimborso parziale della tariffa, da quantificarsi
secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale.
187. Questo Comune deve emettere
accertamento tarsu per omessa dichiarazione dal 2006 al 2010 si
chiede:
- la sanzione del 100% va
applicata su ogni anno d’imposta?
- gli interessi per l’anno
2006 da che data decorrono es. 01/01/2006 o successiva?
Risposta: In ordine alla sanzione
esistono incertezze in giurisprudenza. In sede di accertamento
suggerisco la reiterazione della sanzione ogni anno (cumulo
materiale). Gli interessi decorrono dal giorno in cui gli altri
contribuenti adempienti sono stati chiamati a pagare detta
annualità sino alla data della firma degli accertamenti. Per
essere precisi ulteriormente, come fa l'Agenzia delle Entrate,
il contribuente dovrebbe aumentare in sede di pagamento,
aggiungendo gli interessi per i giorni intercorrenti tra la data
di formazione dell'atto e quella di effettivo pagamento.
188. Il ns regolamento comunale
prevede l’esenzione per la Tia per i locali e le aree adibite
all’esercizio dell’attività agricola sul fondo e relative
pertinenze, nonché l’esenzione per i locali adibiti a ricovero
attrezzi agricoli. Un coltivatore presenta denuncia delle
superfici occupate per immobili adibiti ad uffici,
spogliatoi,bagni, locali di deposito attrezzi agricoli,
appassitoio per uva e Cantina. Riferendosi all’articolo di cui
sopra non si dovrebbero tassare il deposito attrezzi agricoli,
l’appassitoio e la cantina. Noi faremmo pagare solo sugli
uffici, spogliatoi e bagni. E’ corretto?
Risposta: Tale disposizione
regolamentare è illegittima, poiché con l'articolo 39 della
146/94 anche gli agricoltori debbono essere normalmente
assoggettati alla tassa rifiuti. Tale principio è stato nella
sostanza ribadito dalla giurisprudenza. In particolare, si
citano le sentenze della Cassazione n. 18418/09 per le serre e
nnn. 18497, 18498 e 18499 proprio per i depositi agricoli.
Qualora codesto Comune intenda,
nonostante la segnalata illegittimità, procedere alla esclusione
delle superfici agricole, è compito di codesta Amministrazione
comunale interpretare detto regolamento per risalire alla
volontà così espressa del CC ossia se il predetto Organo voleva
disporre una esclusione soggettiva, così da escludere tutti i
locali utilizzati da imprenditori agricoli od,
invece, oggettiva, così da limitare l'esclusione ai soli locali
ove si producono rifiuti agricoli anche se non pericolosi.
189. Vorrei sapere se è concessa
ai comuni la facoltà di modificare il prelievo in materia di
rifiuti, ad esempio trasformare la tassa r.s.u. in tariffa
ronchi o TIA, oppure se è ancora preclusa questa operazione per
proroga del blocco introdotto dalle disposizioni dall'art. 1, c.
184, lett. a), della legge 27.12.2006, n. 296, di seguito
confermate per le annualità 2008 e 2009.
Risposta: Il passaggio alla TIA 1
(Tariffa Ronchi) è previsto ora come facoltà dal comma 7 dello
articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 sul Federalismo fiscale che così
dispone:
7. Sino alla revisione della
disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti
comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa
sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.
Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la tariffa
integrata ambientale.
Tuttavia, poiché è scaduto il
termine di adozione del regolamento per l'anno 2011, codesto
Comune potrà istituire la Tariffa Ronchi solo dal 2012.
190. Le chiedo lumi poichè anche
la Corte dei Conti Lombarda si era espressa in tal senso con
sentenza 146 del 24/04/2009. nel ritenere rilevante per
l’entrata le addizionali ex ECA.
Che cosa ne pensa? Come ci dobbiamo comportare?
Risposta: Tale parere è contrario
allo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93. Veda anche la Circolare del
Ministero dello ambiente a commento del DPR 158 DEL 1999.
Peraltro, tale interpretazione risulta applicata da moltissimi
comuni che accreditano l'addizionale in capitolo diverso da
quello della TASSA.
191. Il nostro Comune fa parte
della Regione Campania e come lei sa dal 2008 i Comuni della
Regione Campania devono conseguire attraverso la copertura
tariffaria,l'integrale copertura del costo del servizio di
gestione rifiuti; inoltre il Comune di …… è ancora in regime
TARSU e non si è avvalso della facoltà di introdurre la tariffa
Ronchi .
Pertanto,vorremmo sapere essendo
ancora in regime TARSU se andava presentato il piano finanziario
ai sensi dell'art.8 del D.P.R.158/99;
1) a cosa andiamo incontro non
presentando il piano finanziario ?;
2) quale è la norma che si
evince la sanzione per mancata presentazione del piano
finanziario
3) non presentando il piano
finanziario, la delibera con le nuove tariffe è a rischio di
annullamento?.
Si deve tenere presente che
dall'anno 2012 la TARSU passa alla provincia.
Risposta: Una interpretazione
restrittiva del DPR 158/99 porta a ritenere la obbligatoria
l'approvazione del Piano Finanziario anche dei Comuni che
applicano la tassa rifiuti e ciò a prescindere dal tasso di
copertura dei costi. Ora, si risponde a quanto richiesto:
1. alcuna sanzione è dovuta,
posto che per l'inadempimento non è previsto da detto decreto
alcuna sanzione;
2. la sanzione non è dovuta
proprio per il fatto che la legge non prevede sanzioni;
3. il rischio di annullamento può
realizzarsi solo se la delibera di approvazione delle tariffe
non è motivata ossia non siano indicati i criteri di
determinazione delle tariffe, così come preteso dal combinato
disposto degli articoli 65 e 69 del D.Lgs.n.507/93 e ciò a
prescindere dalla esistenza o meno di detto documento.
Si allegano comunque fac simili
di piano finanziario, nonché la proposta di rinnovo del mio
incarico. Con l'occasione si sollecita il pagamento della mia
fattura n. 6 del 3 gennaio 2011.
192. Abbiamo una ditta
individuale sparita dalla circolazione. Ora abbiamo
rintracciato il proprietario dell'immobile il quale ci ha
confermato che la ditta in questione è sparita dal 2005 e, dal
2005 questi immobili sono occupati da un'altra ditta che paga
regolarmente la TARSU.
1)posso procedere d'ufficio alla cancellazione dal ruolo anche
senza denuncia di cessazione?
2)per gli anni dal 2006 al 2010 posso procedere allo sgravio
delle cartelle emesse anche in mancanza di richiesta da parte
del contribuente?
Risposta: Ai quesiti si risponde positivamente, in virtù di
quanto previsto dal comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.
Ricordo che l'autotutela è esercitabile dalla PA senza che
risulti necessario una istanza del soggetto interessato.
193.
volevo chiederle chiarimenti in questi termini:
un isola ecologica localizzata in un comune gestito da noi ….
deve essere assogettata alla tariffa?Se si nella sola parte
riferita al box ufficio? e la fatturiamo alla società che la
gestisce?
Risposta: L'isola ecologica non va assoggettata a
tariffa rifiuti. I costi di ammortamento e di funzionamento
vanno addebitati al costo del servizio ed addebitati dal Comune
che li sostiene.
194. In data 29/05/1996 un
marmista ha presentato dichiarazione ai fini della tassa
smaltimento rifiuti per mq. 949,47 utilizzati come laboratorio
per la lavorazione di pietre e marmi. Alla ditta è stata fatta
pagare la tassa smaltimento rifiuti su tutta la superficie con
categoria “attività artigianale di produzione di beni specifici”
a partire dal giugno 1996 a tuttoggi.
Poichè nella nostra deliberazione
di consiglio comunale del 18/06/1998 il marmo non è elencato tra
i rifiuti speciali assimilati agli urbani si chiede:
-il marmo è un rifiuto speciale
pericoloso?
-il comune deve detassare la
superficie strettamente adibita alla lavorazione (presenza di
macchinari) e lasciare tassata la superficie adibita a
magazzino, esposizione e ufficio?
-l’eventuale rimborso da che anno
deve essere fatto?
Risposta: Trattasi di sostanze
non pericolose che possono essere conferite al servizio
pubblico sotto la forma di fanghi non pericolosi oppure
recuperate o vendute e quindi materie prime secondarie. Infatti,
con l'approvazione del codice ambientale gli scarti della
lavorazione del marmo non sono più ritenuti rifiuti speciali
ma sono considerati materiali da poter vendere e quindi non più
soggetti alle sanzioni previste dalla vecchia normativa. Viene
favorita ed agevolata ogni iniziativa delle imprese che mira al
recupero, reimpiego e riutilizzo dei pezzami di marmo derivati
dalla lavorazione di blocchi e lastre. Gli scarti continuano ad
essere considerati rifiuti solo nel caso in cui il produttore
intenda disfarsene anziché promuoverne la vendita. Il decreto
legislativo va a definire anche il deposito dei rifiuti non
pericolosi, come nel caso dei fanghi derivati dai processi di
lavorazione dei marmi. Lo smaltimento può avvenire, a scelta del
produttore, con cadenza almeno trimestrale indipendentemente
dalla quantità in deposito oppure quando il quantitativo dei
rifiuti raggiunga 20 metri cubi. Nel caso di rifiuti non
pericolosi non sarà più necessaria l’annuale dichiarazione al
Catasto Rifiuti, il cosiddetto Mud.
Per le ragioni anzidette ritengo
che tutta la superficie sia da assoggettare alla TARSU e che
quindi alcun rimborso debba essere effettuato.
195. Un Comune, esaminando
alcuni volantini pubblicitari ed approfondendo sul sito internet
richiamato, ha scoperto l'esistenza di una palestra all'interno
di un'abitazione principale (classata come C02, pertinenza
dell'abitazione ed esente ICI). Mi chiedono: la constatazione
della difformità del classamento è subordinata ad un sopralluogo
della Polizia locale, ovvero dell'Ufficio tecnico, oppure, con
gli elementi in possesso, è possibile inviare una lettera ai
sensi dell'art. 1, comma 336, della legge finanziaria 2005?
I proprietari, interpellati, sostengono che sia un circolo
privato (che, mi pare, non abbia nessuna valenza ai fini della
destinazione catastale).
Risposta: La categoria catastale
dipende dalle caratteristiche tecniche e dalla destinazione
catastale dello immobile. La situazione descritta, non rilevante
per il cambio di categoria, è invece rilevante sia per l'ICI,
perchè tale utilizzazione fa venir meno l'esenzione non potendo
detto locale essere considerata pertinenza della abitazione
principale sia per la TARSU per la quale deve trovare
applicazione la tariffa prevista per le palestre. Vanno, quindi,
emessi, sulla base di tale motivazione gli atti di recupero.
196.
Le invio in allegato una richiesta di un'azienda
agrituristica in merito alla fatturazione della TIA.
Potrebbe farmi sapere se quanto riportano sulla richiesta è
corretto?
Come ci dobbiamo comportare con l'emissione delle fatture?
196. Ai fini TIA abbiamo applicato allo agriturismo di
somministrazione pasti la tariffa dei ristoranti. Con una nota
il titolare lamenta e pretende l’applicazione di una tariffa
minore, in considerazione del numero di giornate di attività più
ridotte rispetto a quelle dei ristoranti, anche considerando il
trattamento di favore accordato dalla legislazione vigente a
detta attività.
Risposta: La materia tributaria è regolata dalla
legge speciale, così che l'utenza in argomento non può accampare
diritti o agevolazione per la TIA, che risultono applicabili per
l'IVA e per l'imposizione diretta (IRPEF,IRES). In materia di
TIA, al pari della TARSU, la quantificazione del corrispettivo è
da farsi in relazione alla quantità ed alla qualità dei rifiuti
prodotti dalla singola categoria. Sotto il profilo analogico,
pare corretta l'applicazione allo agriturismo di
somministrazione della tariffa dei ristoranti, anche se il
numero più limitato di giornate di apertura potrebbe
acconsentire alla individuazione di un coefficiente ridotto,
nell'ambito della categoria dei ristoranti. A tal fine sarebbe
bene che il regolamento prevedesse formalmente coefficienti
fissi e variabili più contenuti per tale categoria rispetto a
quella dei ristoranti, appunto. Se come sembra il Comune già
opera di fatto nel senso su indicato ne dia il funzionario
comunicazione allo utente e chieda al Comune di formalizzare la
questione.
197.
Avrei bisogno di una sua
consulenza in merito ad un’officina meccanica sita sul
territorio comunale. Come previsto dalla norma è stata detassata
l’area ove si formano rifiuti speciali, ma in data odierna il
contribuente ha chiesto di detassare anche l’area dove avviene
la preparazione alla verniciatura, pulitura pistole, diluente
esausto e carteggia tura.
Come dobbiamo comportarci? Hanno
diritto all’esclusione?
Dato che smaltiscono ferro ma
viene riciclato, il ns. regolamento prevede che tutte le ditte
in possesso di un contratto che smaltiscono rifiuti
assimilabili agli urbani hanno diritto ad una riduzione del 70%,
il ferro rientra in questa categoria.
Risposta: Le parti ove di regola
si effettuano dette lavorazioni vanno escluse, poichè le
sostanze utilizzate sono pericolose. Consiglio sopralluogo onde
rilevare le altre parti che vanno assoggettate, quali gli uffici
ed i depositi.
198. un contribuente possiede
nello stesso Comune due abitazioni di cui una adibita a
residenza. Può usufruire della riduzione per uso stagionale
dell'altra che in realtà non utilizza?
Risposta: Dubbi sussistono se la
seconda casa debba essere collocata per avere la riduzioni in
comune diverso rispetto a quello di residenza. Ritengo che
rientri nella libera scelta del Comune disporre in un senso o
nell'altro.
199. Questo Comune ha emesso nei
confronti di una società in liquidazione un provvedimento per il
recupero della Tariffa di Igiene Ambientale (soggetta ad IVA del
10%) dal 2006 al 2010 con applicazione delle sanzioni nella
misura del 50% (previste da Regolamento Comunale) per un importo
complessivo di circa euro 10.000,00. Il liquidatore ha
presentato una proposta transattiva, nella quale chiede una
riduzione delle sanzioni del 50% (da 3.000,00 a 1.500,00) e di
pagare l'importo di euro 8.500,00 in un'unica soluzione entro 5
giorni dalla sottoscrizione dell’atto transattivo. Considerato
che per il Comune è sicuramente un vantaggio economico in quanto
riscuoterebbe subito il credito e si eviterebbero eventuali
procedure concorsuali con il rischio di perdere parte del
credito, si chiede giuridicamente è possibile stipulare un atto
transattivo? Se fosse possibile è consigliabile far approvare lo
schema dell’atto transattivo con un provvedimento di Giunta?
Risposta: Diversamente dai
tributi erariali non è consentito al Comune procedere in forma
transattiva alla riduzione della pretesa, rivestendo
l'obbligazione tributaria carattere indisponibile e ciò anche
quando l'accordo, come nel caso descritto, risulti più
conveniente. Ritengo, tuttavia, che la sanzione da applicarsi
non sia del 50 ma del 30 per cento, come previsto dal comma 2
dello articolo 13 del D.Lgs.n.471/97.
200. Un contribuente, a seguito
dell'accatastamento definitivo dell'abitazione principale e del
relativo box, (avvenuto in data 10/06/2009), mi ha dichiarato
come superfici tassabili ai fini TARSU mq. 167,00.
Facendo il controllo con le
superfici catastali, ho appurato che doveva dichiararmi mq.
183,20. (calcolato applicando l'80% della superficie catastale)
Dovendo ora io accertare la
maggiore superficie, secondo lei, devo applicare l'80% della
superficie catastale senza sanzioni e interessi, (come abbiamo
sempre fatto dal 2005 fino al 2009 per tutti i contribuenti che
avevano dichiarato meno), oppure devo comportarmi come
un'infedele denuncia ed applicare sanzioni ed interessi?.
Risposta: Se la maggiore
superficie è quella rappresentata dallo 80 per cento della
superficie catastale, va comunicata la differenza senza sanzioni
né interessi, come del resto previsto dal comma 340 dello
articolo 1 della legge 311/04. Si allega stampato.
201. Un
comune per il quale dobbiamo gestire la Tarsu con i criteri TIA
abbiamo alcuni contribuenti che sono iscritti AIRE; come devono
essere inseriti?
Calcoliamo il numero dei componenti come se non fossero
residenti in base alla superficie dell'unità immobiliare
occupata o inseriamo il numero di componenti registrati in
anagrafe?
Risposta: Gli iscritti all'AIRE non sono residenti in Italia.
Ne consegue che il numero dei componenti va calcolato in
relazione della tabella che trasforma la superficie in numero di
componenti.
202. Nel caso di un errore
d'ufficio (un contribuente non è stato cancellato per
duplicazione o è stato cancellato con una data errata rispetto
al modulo di cancellazione) si può procedere a sgravare delle
annualità che altrimenti ricadrebbero negli anni di
prescrizione?
Risposta: L'articolo 1, comma
164, della legge 296/06 limita il rimborso a cinque annualità.
A mio avviso risulterebbe legittimo, in astratto, rimborsare 10
annualità, ma il Comune poi deve seguire tale criterio per tutti
i casi che gli dovessero capitare. Vi sarebbe poi la necessità
di recepire tale soluzione nel regolamento comunale, affinché
tale facoltà sia fatta propria dal Consiglio Comunale.
Meglio dunque rimborsare cinque
annualità, come previsto dal comma 164 dello articolo sopra
riportato che così dispone:
COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato
il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad
effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
203. Nel caso di omessa denuncia
il contribuente ha diritto ad ottenere la detassazione delle
superfici ove si producono rifiuti speciali pericolosi ai sensi
del comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n. 507/93?
Risposta: La Cassazione con sentenza n. 15867 del 2004 ha dato
risposta negativa affermando La pacifica mancanza delle aderenti
dichiarazioni della contribuente, la cui giuridica necessità è
stata innanzi illustrata, impone di rigettare il ricorso di
primo grado della società non potendo la stessa dedurre, per la
prima volta in giudizio, la non assoggettabilità a tassa (ex
art. 62) di locali od aree assunti improduttivi di rifiuti e la
spettanza di eventuali riduzioni delle superfici imponibili e/o
delle tariffe applicabili per difetto dell'imprescindibile
presupposto costituito dalla presentazione di apposita denunzia
in ordine alle afferenti fattispecie.
204. Il nostro ufficio sta
predisponendo degli avvisi di accertamento TARSU da notificare
ad un contribuente che risulta essere residente nel nostro
comune dall'anno 2001 in un appartamento affittato. Il medesimo
non è mai stato iscritto nei ruoli TARSU, non ha mai effettuato
nessuna denuncia TARSU e non ha mai effettuato alcun versamento.
Per quali anni è possibile
procedere all'accertamento? Dall'anno 2005?
Quale è la data di inizio
decorrenza del calcolo degli interessi da prendere in
considerazione tenuto conto che il comune dall'anno 2005
effettua la riscossione diretta?
Risposta: L'azione di recupero
deve essere effettuata dal 2005, così come previsto dallo
articolo 1 della legge 296/06 che al comma 161 così dispone:
COMMA 161
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione
o
il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni .
Gli interessi, per ogni anno,
decoreranno dalla dati in cui il pagamento avrebbe dovuto
essere effettuato e fino alla data di sottoscrizione dello
avviso di accertamento da parte del funzionario responsabile.
205. Un contribuente ci contesta che la data d'iscrizione da noi
ritenuta valida per un fabbricato appena ultimato e non
utilizzato è la data di fine lavori presentata dal tecnico
mentre lui ritiene che
l'utilizzabilità di un immobile può scaturire solo dal
l'ottenimento del certificato di agibilità da parte del Comune.
Risposta: L'assoggettamento alla tassa rifiuti è connesso alla
utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando l'assenza del
certificato di agibilità.
In materia di licenza di abitabilità, la
disciplina dettata dall'art. 221 del t.u. l.san. dimostra che la
decisione dell'autorità comunale si estrinseca attraverso un
documento scritto, subordinato a determinati adempimenti, il che
porta ad escludere che l'autorizzazione possa desumersi "aliunde".
(Nella specie si assumeva che implicitamente la licenza di
abitabilità doveva ritenersi concessa, data la imposizione della
tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi ed essendo
stati allacciati l'energia elettrica e l'acqua, questa ultima
alla condotta idrica comunale).
Cassazione penale, sez. III,
24/06/1980
206. Nella certificazione che mi
chiede il revisore e da allegare ai documenti contabili ho
inserito solamente l’imposta pura ed escluso le addizionali ECA
e MECA, è giusto procedere in questo modo o ci sono altre
indicazioni in merito.
Risposta: sul punto esiste
discordanza. Infatti, per il MF le addizionali non vanno
considerate, come del resto previsto dallo articolo 61 del
D.Lgs.n.507/93. Di contro, la Corte dei Conti ritiene che anche
le addizionali vadano considerate. Ora, ritenendo che il parere
della Corte dei Conti sia in contrasto con l'articolo 61 ritengo
che dette addizionali non vadano conteggiate e si accreditino,
invece, su un diverso capitolo in entrata. Peraltro, così
procedendo è migliorata la posizione finanziaria del Comune.
207. Mi segnala un contribuente
che l’addizionale ex eca è stata abolita a decorrere dal
16/12/2009. Il comune di …..è ancora in regime di tarsu e
riscuote direttamente l’imposta. Pertanto ritengo sia del tutto
infondata la tesi che il Comune non possa richiedere il
pagamento dell'addizionale ex Eca.
Mi conferma quanto sopra dandomi
cortesemente degli elementi per contestare formalmente l’utente?
Risposta: Le addizionali ex ECA
sono tuttora applicabili per la TARSU, ma NON per la TIA 1
(tariffa Ronchi), e per la TIA 2 (tariffa ambientale).
208. chiediamo un parere su
quanto segue:
1- una ditta commercializza prodotti petroliferi
2- tutta la superficie utile è stata assoggettata a TIA
3- ora ci scrive che vuole una detassazione della
superficie ove si producono certi rifiuti:
legno-cellphane-stracci sporchi-imballaggi metallici-olii usati
4- tali rifiuti possono essere ritenuti speciali oppure
sono assimilabili all’urbano (come da ns. regolamento gestione
rifiuti)
5- considerando che i suddetti rifiuti sono intrisi di
olii combustibili ed altri lubrificanti possono essere
considerati speciali?
6- (Il ns. regolamento TIA attuale esenta le superfici ove
si producono rifiuti speciali)
7- Cosa potrebbero presentare in caso di detassazione per
comprovare la loro richiesta?
Risposta: Non basta la qualifica
di rifiuti speciali per essere esclusi dallo assoggettamento,
dovendo essere anche pericolosi. Ora, se applicate le regole
TARSU, la Ditta in argomento non ha diritto ad alcuna esclusione
posto che tale riduzione opera solo per i rifiuti speciali
pericolosi derivanti da attività industriali e di produzione.
209. L’amministrazione comunale
di …. vuole inserire nel regolamento l’esenzione dal pagamento
della tarsu per gli ambulanti del mercato settimanale.
La collega ha già spiegato
all’amministrazione che le esenzione non possono essere
introdotte da un regolamento ma casomai previste dalla Legge, ma
pare che il Segretario Comunale abbia portato il regolamento di
un altro comune che riportava detta esenzione. Può, per
cortesia, togliere ogni dubbio alla collega che non riesce a
sostenere la sua tesi.
Risposta: Tale disposizione è
illegittima e va disapplicata in virtù del carattere
indisponibile della pretesa tributaria. Le riporto qui alcune
sentenze della Corte dei Conti. Sono disponibile ad
ulteriormente comprovare la responsabilità dei funzionari e
degli amministratori che non disapplicano disposizioni
regolamentari illegittime.
Deve essere ritenuta la
responsabilità amministrativa di un sindaco per l'omessa
formazione dei ruoli di canoni e tributi, regolarmente
deliberati e ciò soprattutto se verificatosi in comuni di
piccole dimensioni, in assenza di delega specifica ad un
assessore e con omissione protratta per più esercizi (decreto
della Giunta regionale Trentino Alto Adige 19 gennaio 1964 n.
6/1).
Corte Conti, sez. I, 07/07/1997,
n. 31
Sussiste la responsabilità
amministrativa dei funzionari preposti all'ufficio tributi di un
comune per i comportamenti omissivi da essi tenuti nell'attività
di gestione esecutiva del tributo propria del loro ufficio e
nella mancata sollecitazione agli organi politici degli
adempimenti a loro carico, dovendosi qualificare la
responsabilità, limitatamente a questa ultima fattispecie, come
concorrente con quella degli amministratori.
Corte Conti, sez. II, 24/06/1999,
n. 183/A
I ritardi nella predisposizione
degli atti necessari per la notificazione agli interessati degli
avvisi di accertamento i.c.i.a.p. ha l'effetto di far decadere
l'ente locale dal diritto all'esazione del tributo. Sussiste la
responsabilità dei funzionari dell'amministrazione a titolo di
colpa grave per non aver organizzato adeguatamente il
procedimento di gestione delle pratiche di recupero
dell'imposta. Il pregiudizio arrecato all'ente locale per
tributi non percepiti in difetto di notifica degli avvisi di
accertamento nei termini sussiste e non cade per la
predisposizione dei ruoli, che è basato su una situazione di
illegittimità e che non ha fatto recuperare le somme.
Corte Conti, sez. II, 06/05/2003,
n. 167
210. Come mi devo comportare in
presenza di un contribuente proprietario di due edifici nello
stesso Comune; in uno è residente e paga regolarmente la tassa
rifiuti; nell'altro dove non è residente ha un certificato di
ruralità rilasciato dall'agenzia delle entrate e rivendica di
avere diritto alle riduzioni su questo immobile anche se il
regolamento comunale prevede riduzioni per gli edifici agricoli
ma se adibiti ad abitazione principale.
Risposta: Se codesto Comune ha
regolamentato la riduzione di cui allo articolo 66, comma 3,
lettera b) del D.Lgs.n.507/93 nel senso indicato rigetti per
tale motivo l'istanza e ne dia comunicazione al contribuente.
Infatti, tali riduzioni rappresentano una facoltà e non un
obbligo, facoltà che il comune ha esercitato nel senso da esso
discrezionalmente voluto.
211. Secondo lei qual è la
categoria più corretta per un attività di lavanderia
self-service?
Il nostro comune è in regime di
tariffa rifiuti ed ha più di 5000 abitanti.
Risposta: Ritengo che tale
attività sia da collocarsi nella categoria 17 Attività
artigianali tipo botteghe)..
212. Da quando è prevista
l’abolizione delle addizionali ex ECA?
Risposta: Dovrebbe essere
assorbita dalla IMU secondaria ma a partire dal 2013:
Per quanto concerne la nuova
imposta comunale sugli immobili, il governo, dopo non pochi
tentennamenti, ha finalmente deciso di accelerare i tempi,
accogliendo le richieste dei sindaci, anche se solo in parte
dato che molti primi cittadini puntavano a incassarne i proventi
già dal prossimo anno. L'anticipo scatterà invece nel 2013 e
riguarderà sia l'imposta municipale propria che l'imposta
municipale secondaria.
Mentre quest'ultima prenderà il
posto di una serie di balzelli minori (tassa per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche, canone di occupazione di spazi e aree
pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari, oltre all'addizionale
ex Eca), la prima, come noto, sostituirà l'Ici, nonché l'Irpef e
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
per beni non locati, a eccezione, ovviamente, delle prime case.
213. Le superfici dei locali e
delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo
e relative pertinenze sono soggette a tassa rifiuti? oppure sono
esonerate? in base a quale Legge?
Risposta:Non c'è alcuna legge che esenti le imprese agricole,
come risulta evidente dalla lettura del combinato disposto degli
articoli 66 e 67 del D.Lgs.n.507/93. Il Comune può agevolare in
via facoltativa, riducendo la tassa fino al 30 per cento della
parte abitativa ai sensi della lettera b) comma 4 articolo 66
Solo per errore alcuni comuni hanno indicato l'esclusione nel
regolamento. Sul tema vi sono varie sentenze (Cassazione
18418/05 per le serre e n. 18499/10 per i depositi agricoli).
214.
TIA: abbiamo inviato ad un contribuente che
gestisce un bar la bolletta per tutto il 2011.
Il contribuente ci ha consegnato una S.C.I.A. dove dichiara che
l'attività verrà SOSPESA TEMPORANEAMENTE da
ottobre 2011 fino al 01/07/2012.
Considerato che lo stesso contribuente aveva già presentato una
prima S.C.I.A. per la sospensione temporanea dell'attività
dall'inizio dell'anno a marzo, e che il regolamento comunale
prevede una riduzione del 50% della parte variabile per i locali
e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività
stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un
periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività, possiamo considerare per il 2011 tale riduzione?
E' corretto considerare la riduzione o l'utenza deve essere
completamente esentata dal calcolo della TIA visto che il locale
non viene del tutto utilizzato?
Risposta: Se l'autorizzazione è depositata in
Comune i locali divengono per legge inutilizzabili. Ne consegue
durante detto periodo l'esclusione totale, applicandosi tale
riduzione quando l'attività è esercita per un determinato
periodo stagionale e quindi quando l'autorizzazione è
stagionale.
215.
Un nostro contribuente agricolo
ha preso in locazione un deposito (sito non direttamente sul
fondo agricolo) di 1200 mq da adibire all’appassimento delle
uve durante il periodo delle vendemmie per circa tre mesi da
settembre a novembre. Il nostro Regolamento prevede l’esenzione
per i locali e le aree adibiti all’esercizio dell’attività
agricola SUL FONDO e relative pertinenze e di tutti i ricoveri
per gli attrezzi agricoli. Dobbiamo tassarlo? Se si, in quale
categoria?
Risposta: Con l'assimilazione di
diritto dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani
attuata con l'articolo 39 della legge 146/94, anche gli
agricoltori debbono essere assoggettati al corrispettivo del
servizio rifiuti (Cassazione n. 18418/05). Tale principio è
stato ribadito dalla Cassazione per i depositi agricoli
(Cassazione nn. 18497/05, 18498/05, 18499/05). Tale
disposizione regolamentare essendo illegittima va quindi
disapplicata, consigliando comunque una modifica regolamentare.
Ai fini TIA i depositi agricoli vanno inseriti nella categoria
3.
216. un contribuente che gode
della riduzione del 30% per unico occupante , nel caso in cui
gli venga riconosciuta invalidità civile con indennità di
accompagnamento per perdita di autonomia personale, e si veda
quindi costretto ad usufruire delle prestazioni di una badante,
che trasferisce la residenza presso l’abitazione, può continuare
a godere della riduzione di che trattasi? Considerato che a
questo Ente è stata presentata una richiesta in tal senso, come
è utile rispondere al contribuente onde evitare contenziosi?
Risposta: Di per sé la presenza
della badante farebbe perdere dall'anno successivo il diritto
alla riduzione di single, Sottoponga la questione agli
amministratori perché sia caso mai previsto nel regolamento che
le badanti non sono conteggiare al fine del calcolo del numero
dei componenti. In conclusione, dal punto di vista oggettivo la
presenza della badante farebbe perdere il diritto alla riduzione
prevista per i single. Ritengo che il Comune possa prevedere nel
regolamento il mantenimento di tale riduzione, almeno nei casi
di reddito limitato dello assistito entro un determinato
importo.
217. 58. Il ns. regolamento
prevede l’ESENZIONE per le occupazioni effettuate dai cosiddetti
“spuntisti” (mercato e fiera) in quanto l’obbligo del pagamento
è già assolto dai titolari del posteggio. Mi è venuto il dubbio
che non sia corretto esentarli, lei cosa ne dice ?
Risposta: anche se molti comuni
assoggettano alla TOSAP ed alla TIA giornaliera gli spuntisti,
questi vanno invece esclusi, poiché l'assolvimento di detti
obblighi è effettuato dal titolare del posteggio, che in caso di
assenza non ha diritto ad alcun rimborso (tale interpretazione
mi è stata fornita solo verbalmente dal MF).
218. Questo Comune applica la TIA
effettuando una rilevazione del quantitativo di rifiuti
effettivamente conferito da ogni singola utenza. Una banca con
sede sul nostro territorio ci richiede una detassazione per
l'avvio al recupero della carta, a seguito di conferimento della
stessa a soggetti diversi dal gestore pubblico.
Sulla base di quanto ribadito più
volte da Lei nei corsi di formazione, l'attività di recupero
deve avvenire all'interno dello stesso ciclo produttivo. Però
non ricordo quale sia il riferimento normativo che
regolamenti questa condizione. Ce lo può segnalare?
Inoltre ci chiediamo se dette
riduzioni siano applicabili in un sistema di raccolta come il
nostro, nel quale l'importo da versare è direttamente
proporzionale al quantitativo di rifiuti conferito. Il nostro
regolamento peraltro nel passaggio in cui tratta le suddette
riduzioni, fa specifico riferimento ai coefficienti previsti dal
DPR 158/99.
Risposta: In via preliminare tale
agevolazione risulta incompatibile con il vostro sistema di
pesatura dei rifiuti, poiché di contro tale soggetto sarebbe
premiato due volte. Il premio per l'attività di recupero è
disciplinato per la TIA 1 dal comma 14 dello articolo 49 del
D.Lgs.n.22/97 che così dispone:
14. Sulla tariffa è applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
219. stanno costruendo sul nostro
territorio un centro commerciale e abbiamo dei dubbi sulla
tassazione di alcune zone, precisamente:
-
il centro, al piano terra, ha previsto una zona
adibita a parcheggio a servizio della clientela. Detta zona è
coperta e nelle ore notturne viene chiusa. Va tassata?
-
Le scale mobili e non di accesso ai vari piani si
tassano? Come?
-
I corridoi tra i vari negozi devono pagare?
-
I bagni come si tassano?
Risposta: Per rispondere
puntualmente al quesito posto sarebbe necessario conoscere cosa
il vostro regolamento TIA ha previsto per l'assoggettamento dei
centri commerciali integrati. Infatti, per analogia a quanto
previsto per la TARSU, il comma 3 dell'articolo 63 del D.Lgs.n.507/93
così dispone:
3.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree
in uso esclusivo.
Applicando detto principio unico
risulterebbe il versamento da farsi da parte dello
amministratore del centro commerciale, che svolgerà il ruolo di
sostituto di imposta per i negozi.
Tutta la superficie andrà
assoggettata applicando la tariffa della categoria 28 per il
centro commerciale e per le parti comuni, mentre ogni singolo
negozio sarà assoggettato sulla base della specifica categoria
di appartenenza.
La richiesta di pagamento
complessiva sarà poi esposta per ogni centro di imputazione,
così che il centro possa poi recuperare nei confronti dei
singoli partecipanti l'onere di competenza:
centro commerciale x
parti comuni y
negozio A ___________
negozio B_____________
………………………..
220. Un contribuente ci dichiara
l’utilizzo di uno stabile che adibisce per svolgere l’attività
di haloterapia ( grotte di sale utilizzate per problemi
respiratori). In che categoria della TIA secondo lei è meglio
destinarli.
Risposta: Trattasi di un centro
di benessere, che ritengo che sia da assoggettare nella
categoria degli stabilimenti balneari (categoria 5 per comuni
con più di 5 mila abitanti e 3 per quelli di superficie minore).
221. Il Comune nel 2005 ha
deliberato di istituire la TIA in sostituzione della TARSU e ha
attribuito al Soggetto Gestore del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani, società partecipata a capitale
interamente pubblico, anche la fase della riscossione della
tariffa. Sia il regolamento di applicazione della tariffa che i
vari piani finanziari annuali prevedono l’integrale copertura
dei costi del servizio tramite il gettito della tariffa a carico
degli utenti. Nel corso degli anni, a causa di previsioni errate
e dei discarichi effettuati, il gettito della tariffa è stato
inferiore rispetto a quanto previsto nei relativi piani
finanziari e ora il Soggetto Gestore chiede al Comune di
rimborsare la differenza del mancato gettito TIA. E’ legittima
la richiesta del Soggetto Gestore?
Risposta: La situazione descritta
evidenzia un errata quantificazione delle tariffa da parte del
Comune, poiché in sede di approvazione delle stesse, oppure
successivamente, il Comune avrebbe dovuto aumentare le tariffe
già approvate, in virtù della divergenza fra le previsioni
effettuate ed i concreti fatti di gestione, che hanno comportato
l’aumento dei costi e/o la diminuzione di entrate.
La società appaltatrice,
svolgendo servizio per conto del Comune, è legittimata a
richiedere il rimborso della differenza fra incassi e costi
sostenuti. Tale eccedenza da considerarsi sopravvenienza passiva
dovrà essere imputata nel bilancio dell’anno in cui sarà
rilevata e dovrà porsi in aumento dei costi afferenti
l’annualità in considerazione, così che con le tariffe dell’anno
di competenza siano idonee a ripianare la situazione finanziaria
descritta.
Per il futuro, sulla base della
esperienza, è necessario che i costi siano calcolati con estrema
prudenza, tenendo conto dei rimborsi ed anche del tasso
ordinario di contribuenti insolventi, magari per questi ultimi
attraverso la costituzione del fondo svalutazione crediti.
222. Una ditta(marmista) produce
rifiuti speciali assimilabili agli urbani( fanghiglia) i quali
non vengono accettati dall' isola ecologica ma che devono
smaltirsi per conto proprio tramite ditta autorizzata,ha
diritto ad una riduzione della tariffa oppure no? Per cortesia
le chiedo di far riferimento alla normativa in quanto la
risposta deve essere girata ad un comune che applica la TIA.
Risposta: In via preliminare si fa rilevare che se il Comune ha
assimilato tale rifiuto speciale ai rifiuti urbani la
piattaforma ecologica non può rifiutarsi di accettare detta
sostanza. Se, invece, fosse una sostanza non assimilabile ai
rifiuti urbani, la TIA, diversamente dalla TARSU (articolo
62 commi 3 e 5 D.Lgs.n.504/92) non prevede alcuna riduzione di
superficie, così che l'eventuale detassazione non è dovuta alla
legge ma alla scelta regolamentare del Comune.
In conclusione, se il Comune ha assimilato tale sostanza ai
rifiuti urbani essa deve essere accettata dal servizio pubblico.
Di contro, in caso di non assimilazione la eventuale
agevolazione non dipende dalla legge ma dalla scelta
regolamentare del Comune.
223. Le chiedo se anche per il
2012 il nostro Comune può continuare ad applicare la TARSU.
Risposta: Certamente si, come
previsto dal comma 7 dello articolo d14 el D.Lgs.n.23/11 in tema
di federalismo fiscale:
7. Sino alla revisione della
disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti
comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa
sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.
Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa
integrata ambientale.
224. Un Ristorante iscritto nel
ruolo tarsu dal 2004 per un importo complessivo di circa €
9000,00 annuali (mai pagati) che nel mese di luglio di questo
anno ha avuto un sopralluogo da parte delll’ASL di Lodi con
immediato sequestro e chiusura.
Il gestore del ristorante non ha
mai presentato la dichiarazione di cancellazione tarsu, ma
considerati gli eventi di luglio e il fatto che comunque non
ha mai pagato gli anni pregressi, posso cancellare d’ufficio la
posizione della tarsu a partire dal verbale dell’ASL e chiedere
al proprietario dell’immobile di presentare una dichiarazione
dello stato attuale dell’immobile per il futuro?
Se si , ritiene sia necessario
adottare una determinazione per giustificare la cancellazione?
Risposta: L'esercizio della
autotutela è esercitabile anche d'ufficio. cancelli, dunque,
tale ristorante dal pagamento TARSU ma dopo aver verificato che
il contribuente abbia ottemperato anche di fatto all'ordine
impartito dalla autorità sanitaria.
225. Il contribuente ha sempre
pagato la TARSU con delibera di giunta comunale si è provveduto
quest'anno ad aumentare le tariffe TARSU; che con delibera di
Consiglio comunale si è modificato la parte relative alle
riduzioni inserendo "riduzioni del 10% ai residenti e del 40% ai
non residenti , della tariffa ordinaria per gli immobili ubicati
in zona rurale". Prima di tale modifica gli abitanti in zona
rurale beneficiavano di una riduzione del 70% rispetto la
tariffa ordinaria.
Un contribuente chiede di pagare
la tassa in misura non superiore al 40% della tariffa
richiamando l'art. 59 comma 2 del Decreto legislativo del
15/11/1993, n. 507 perché dice che dove risiede è sprovvisto del
servizio di raccolta.
1) qualora ci si accerti che il
servizio di raccolta è assente è possibile accordare la
riduzione di cui all'art. 59 comma 2 del 507/1993?
2) come bisogna interpretare
l'art. 59 comma 2 del Decreto legislativo del 507/93?
3) come posso motivare
l'eventuale rigetto dell'istanza perché quella zona è di fatto
servita?
Risposta: Il comma 2 dello
articolo 59 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:
2. Fermo restando il potere di
determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente
istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del
centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi
compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni
possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti
sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle
zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è
dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da
determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Sulla base di tale comma i comuni
dovrebbero stabilire nel regolamento TARSU o di Nettezza Urbana
la definizione di zona non servita. Sono da considerarsi utenti
in zona non servita coloro che sono ubicati in zona distante
oltre una determinata lunghezza rispetto al più vicino punto di
raccolta. A tal fine molti comuni hanno stabilito la distanza di
500 mt.
Qualora il Suo Comune non avesse
stabilito ancora tale distanza la faccia deliberare dal
Consiglio Comunale e successivamente adegui il comportamento
della tassa a tale decisione.
226. Abbiamo ricevuto due
differenti richieste di riduzione per possesso compostiera;
- il richiedente num. 1 possiede
un alloggio in una via che chiameremo X e la compostiera è
posizionata nel giardino che è ubicato in appezzamento di
terreno verosimilmente pertinenziale all'alloggio. (ho chiesto
ad altra persona residente nella medesima via e con orto ubicato
nella medesima località, ed a sua volta in possesso di
compostiera per la quale fruisce della riduzione da noi
concessa, dove ha posizionato la compostiera: mi ha detto di
averla sempre avuta nell'orto, anche se a suo tempo nella
richiesta presentata all'Ufficio tributi non aveva precisato che
la stessa non era ubicata presso l'alloggio ma bensì nell'orto,
orto verosimilmente sito in terreno pertinenziale alla casa, ma
mai verificato da questo Ufficio. (Ecco come si scoprono
comportamenti giusti o sbagliati).
- il richiedente num. 2 possiede
un alloggio in una via che chiameremo Y e la compostiera è
posizionata nel giardino di cui sopra quindi la medesima), in
appezzamento di terreno che verosimilmente NON E' pertinenziale
all'abitazione.
Il nostro regolamento comunale
sulle compostiere (redatto e adottato dall'Ufficio Tecnico)
all'art. 4 REQUISITI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE COMPOSTIERE,
così recita:
"I contenitori per il
compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto
con il terreno e su suolo privato. Il composter deve essere
obbligatoriamente collocato in idonee aree di pertinenza
dell'immobile ed il requisito necessario per l'applicazione del
compostaggio è di disporre al servizio di detta area di un
giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la
possibilità di utilizzo del composter prodotto. ".
Premesso che effettuare una
verifica a tappeto su tutti coloro i quali fruiscono della
riduzione per possesso compostiera per capire se le stesse sono
ubicate presso la residenza anagrafica, presso terreno
pertinenziale alla casa di residenza anagrafica, o chissà dove
(allo scopo di applicare leggi e regolamenti in maniera rigida e
puntuale, per di più a distanza di parecchio tempo da
che una riduzione è stata concessa) significherebbe attirarsi
le critiche e le maledizioni di tutti i cittadini, ci può
spiegare come effettivamente vanno trattate queste richieste?
Risposta: La finalità di detta
disposizione regolamentare, la quale seppur non prevista dalla
legge è da ritenersi legittima, tende a ridurre il conferimento
di rifiuti domestici al servizio pubblico, a nulla rilevando che
la compostiera sia posizionata su un terreno pertinenziale alla
abitazione o in un parco pubblico, come parrebbe dalla lettura
della stessa. Nel concreto tale agevolazione si mostra di dubbia
legittimità, posto che alcuni contribuenti, pur impegnandosi nel
senso indicato, non vi adempiono correttamente. Per superare
tale inconveniente è necessario che il Comune proceda a dei
controlli. Per l'agevolazione di tale compito il Comune dovrebbe
pretendere in sede di dichiarazione che sia indicata la
posizione precisa della compostiera ed ogni posizione sia
numerata, onde facilitare l'azione di controllo. Il controllo
potrebbe farsi a campione e nel caso di violazione di tale
impegno il Comune dovrebbe procedere al recupero della maggior
tassa dovuta, applicando le conseguenti sanzioni tributarie e
regolamentari (art. 7bis del D.Lgs.n.267/00).
In conclusione, la questione non
può essere risolta se non attraverso il diritto-dovere del
Comune di compiere adeguati controlli. Si dicano al contribuente
i rischi ai quali va incontro nel caso di inottemperanza all'
impegno assunto.
227. Vorrei chiederle se per
quanto riguarda la TARSU per i supermercati ci siano delle aree
che non sono da conteggiare nel complessivo dei metri quadri, ad
esempio nel caso specifico ho un dubbio di un’area di
smistamento merci (locale chiuso dove accedono i camion per
consegnare le merci) ma anche i ripostigli.
Risposta: La detassazione di cui
al comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs. n. 507/93 concerne la
produzione di rifiuti speciali pericolosi e che peraltro vi
siano macchinari o impianti. Ne consegue che sotto tale profilo
alcuna riduzione di superficie deve essere accordata.
228. ARGOMENTO: ADEGUAMENTO 80%
SUPERFICIE CATASTALE IMPONIBILE TARSU
Tempo fa le ho chiesto aiuto per
la procedura in oggetto. La stiamo portando avanti.
Come indicatoci abbiamo proceduto
a:
mandare raccomandate ad oggetto
“adeguamento della superficie catastale…..” in cui abbiamo
contestato le differenze rispetto a quanto dichiarato, senza
parlare di soldi, ma solo di mq, lasciando 60 gg di tempo ai
contribuenti per eventuali contestazioni.
Decorsi i termini abbiamo
trasmesso per posta ordinaria (no raccomandata) i conteggi con
le differenze da pagare (naturalmente senza sanzioni ed
interessi)
Anche il termine per il pagamento
è scaduto.
Ora mi trovo nella situazione in
cui c.a. la metà ha pagato spontaneamente, altri no.
Riterrei di procedere così:
Notifico un nuovo termine di
pagamento, visto che mi possono dire che non hanno ricevuto la
mia comunicazione.
Dubbio: considerato che vorrei
mettere il tutto a ruolo coattivo con Equitalia entro il
31/12/2011 come procedo se non pagano ancora?
Notifico atto con determinazione
di sanzioni + interessi e poi se non pagano metto a coattivo
Equitalia? Non notifico + nulla ma mando ad Equitalia ruolo
coattivo con sanzione ed interessi che chiedo a loro di
calcolare?
Mi può fare avere anche bozza
della notifica da inoltrare al contribuente per contestargli il
mancato pagamento entro il termine?
Risposta: Lo stampato che allego
era finalizzato alla riscossione mediante ruolo. Tenuto conto
che la legge attuale non acconsente dal 2012 mediante ruolo,
consiglio di notificare ai contribuenti un invito al pagamento,
allegando il bollettino di versamento, avvertendo che in
mancanza di pagamento entro il termine per ricorrere si
procederà in forma coattiva applicando la sanzione del 30 per
cento.
Contro tale atto è ammesso
ricorso entro 60 giorni dalla notifica avanti la CTP.
229. Questo comune e' stato
aperto un albergo. Nella delibera della g.c. "tassa rsu anno
2011" non e' prevista la categoria . E' possibile inserirne una
"ad hoc" in sede di delibera di g.c. per l'anno 2012? Oppure e'
possibile specificare una sotto categoria in quella già prevista
nella suddetta per esercizi commerciali e negozi in genere?
Risposta: E' necessario istituire
una apposita tariffa. Questa sarà pari al costo presunto
imputabile a detta categoria diviso i mq della stessa.
230. Il Sindaco ci chiede se le
seguenti spese possono essere legittimamente inserite e pertanto
spesate nel piano finanziario della tariffa di igiene
ambientale:
- spesa per sgombero
neve
- spesa per manutenzione
del verde pubblico
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che sono imputabili al servizio di nettezza urbana
il costo del solo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ne
consegue che i costi per lo sgombero della neve non hanno a tal
fine alcuna rilevanza, essendo la neve un rifiuto liquido. Per
la manutenzione del verde, come pure per la manutenzione dei
cimiteri, può essere imputato al servizio in argomento il mero
costo di smaltimento dei rifiuti e non il costo della
intera manutenzione. I Comuni che diversamente si comportano,
specie al Nord, caricano sugli utenti del servizio degli oneri
che invece debbono ricadere sui costi generali del Comune.
231. Sul nostro territorio hanno
costruito varie palazzine con terrazzi coperti ma delimitati
lateralmente con divisori in vetro alti anche 2 metri. E' una
tipologia di terrazzo tassabile? Quale è la tipologia corretta
di terrazzo soggetto a tassazione?
Risposta: Mentre sono assoggettabili al tributo in argomento le
verande (chiuse da tutti i lati), perché veri e propri locali,
si ritengono escluse le terrazze, rappresentando nella sostanza
aree scoperte solo eccezionalmente e non in via continuativa
destinate all'uso (presenza dell'uomo solo sporadica).
232. Una ditta in affitto ha
cessato l’attività ed ha licenziato tutti i dipendenti la tarsu
chi la paga da adesso in poi il proprietario dei locali anche se
non c’e’ più nessuna attività artigianale?
Risposta: il proprietario può
liberarsi da tale onere se dimostra l'intervenuto distacco delle
utenze elettriche.
233. Un consigliere di minoranza
chiede chiarimenti con esaustiva documentazione in merito alla
problematica dell'applicazione dell'IVA alla TIA1. Volendo
fornire una risposta a prova di "bomba" la prego di esaminare la
richiesta allegata e predisporre una risposta adeguata che
solo Lei può fornire.
Risposta: Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del
2010 ha ritenuto, con
le argomentazioni che sotto si riportano, che l'IVA debba essere
applicata
sulla tariffa. Infatti, in detta circolare così il Ministero
delle Finanze giustifica la relativa applicazione:
"Il complesso delle disposizioni normative di riferimento
consente di affermare che anche per questi comuni non si pongono
particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare i
propri regolamenti già vigenti nel 2006, anno in cui è entrato
in vigore il D. Lgs. n. 152 del 2006 .
In particolare, si deve tenere in considerazione il comma 33 del
citato art. 14 del D. L. n. 78 del 2010 che contiene una
disposizione di interpretazione autentica in base alla quale la
TIA2 non ha natura tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad
IVA.
In sede di conversione del decreto-legge appena citato, infatti,
il Governo ha accolto l’Ordine del Giorno n. 9/3638/55
presentato alla Camera dei deputati dall’On.le Bruno Murgia in
base al quale detto comma 33 dell’art. 14 deve essere
interpretato, fino all’entrata in vigore della TIA2, nel senso
che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto,
soggetta ad IVA.
Si esprime, quindi, il parere che la TIA1 debba continuare ad
essere assoggettata all’IVA, come già sostenuto
dall’Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si
sono succeduti nel tempo, vale a dire la circolare n. 111 del 21
maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, la
risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso
dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e la
risoluzione della stessa Direzione dell’Agenzia delle entrate n.
250 del 17 giugno 2008.
A tale conclusione si può pervenire sulla base della lettura
sistematica
delle seguenti disposizioni:
- l’art. l4, comma 33, del D. L. n. 78 del 2010, che ha
confermato la natura di corrispettivo della TIA2 già enunciata
nell’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- l’art. 5, comma 2-quater, del citato D. L. n. 208 del 2008, il
quale consente ai comuni di adottare la TIA2 “ai sensi delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti” , in
particolare l’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e il D.P.R.
n. 158 del 1999.
La circostanza che la TIA2 possa in definitiva essere regolata
dalle disposizioni inerenti la TIA1, conduce a concludere che i
prelievi presentano analoghe caratteristiche e che la volontà
del Legislatore è stata, con l’art. 14, comma 33, anche quella
di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell’emanazione
del regolamento di cui all’art. 238, comma 6. Pertanto, se alla
luce delle nuove disposizioni i due prelievi sono regolati ormai
dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire
alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2. Di
conseguenza, se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto
tale è assoggettabile all’IVA, non può affermarsi diversamente
per la TIA1.
Un’altra argomentazione che può essere formulata a sostegno
dell’identità sostanziale dei due prelievi è offerta dalla
circostanza che l’art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 208 del
2008, attribuisce ai comuni la possibilità di introdurre la
TIA2, facoltà che non è contemplata nell’impianto normativo del
D. Lgs. n. 152 del 2006, atteso che l’art. 238 prevede che siano
le Autorità Territoriali d’Ambito di cui all’art. 201 del D. Lgs.
n. 152 del 2006 a determinare la tariffa, mentre ai comuni sono
attribuiti, in base all’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006,
compiti di collaborazione e supporto".
L'applicabilità dell'IVA sulla tariffa è stata altresì
confermata dalla Agenzia delle Entrate, in risposta
all'interpello proposto dal Consorzio Chierese proprio sulla
questione dell'applicabilità dell'IVA.
La risposta è chiara e
non lascia dubbi: l'IVA deve essere applicata sia per la Tariffa
di Gestione dei Rifiuti Urbani disciplinata dall'art. 238 del
D.Lgs. 152/2006 sia per la Tariffa di Igiene Ambientale
disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997.
Pur essendo discutibile la posizione presa dal Ministero delle
Finanze, specie se si considera l'Ordinanza della Corte
Costituzionale n. 238/09 il Comune non può che dare esecuzione
alle linee interpretative espresse dal predetto ministero.
Vi è poi da rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal
consigliere istante l'applicabilità dell'IVA non produce uno
svantaggio per gli utenti bensì un vantaggio. Infatti, i costi
del servizio sono così calcolati al netto dell'IVA, anzichè al
lordo dell'IVA e poiché l'IVA sugli acquisti e sulle prestazioni
di servizi è di regola il 21 per cento, mentre l'aliquota
applicabile sulla TIA è il 10 per cento, ciò si traduce in una
minora entità tariffaria.
Per le ragioni anzidette si ritiene che il Comune non possa
aderire alla richiesta così formulata.
234. Nel 2004 è stata cancellata
d'ufficio dal ruolo TARSU un'attività commerciale mentre avrebbe
dovuto invece continuare a pagare. Ad oggi quante annualità
posso recuperare, naturalmente senza sanzioni.
Risposta: Dal 2005 e ciò per il
fatto che la pretesa tributaria ha carattere indisponibile
(irrinunciabile) e tale errore giustifica la non applicazione di
sanzioni e degli interessi, ma non il recupero della tassa
dovuta (vedasi circolare MF 111/1999).
235. La presente per chiedere se,
nel caso l'Amministrazione decidesse di sottoscrivere
convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione della
TARSU con modello F24 e modificare il numero delle rate, sia
necessario modificare il regolamento. Eventualmente con delibera
di Consiglio Comunale o di Giunta?
Risposta: Ciò è possibile, ma la
competenza alla modifica del regolamento è del CC, in virtù di
quanto previsto dallo articolo 42 del D-:Lgs.n.267/00.
236. Ho una dichiarazione
presentata in data 28/11/11 per un immobile di nuova costruzione
rogitato il 15/11/2010;l'apertura delle utenze è stata chiesta
intorno a febbraio/marzo 2011;
il collaudo della caldaia
avverrà il prossimo dicembre.
In considerazione del fatto che
l'immobile ad oggi non è effettivamente abitato e che il
proprietario verbalmente mi dice che l'appartamento è stato
arredato la scorsa settimana (non ne sono convinta) ma ad ogni
modo, a me interessa sapere quale sarebbe la data più corrette
da cui far decorrere la TARSU?
1) il collaudo della
caldaia condiziona la data di utilizzabilità dell'immobile;
2) se il proprietario allega alla
Denuncia le richieste di attivazioni delle
utenze, considero utilizzabile l'appartamento da tale data?
3) tra le tre possibili date di
decorrenza (rogito-utenze-collaudo) quale produce efficacia?
Risposta: La Cassazione con la
sentenza n. 16785/02, di cui sotto riporto la massima, ponendosi
in contrasto con le indicazioni ministeriali, ritiene
assoggettabili i locali utilizzabili, anche se non utilizzati.
Secondo la Cassazione sono da assoggettare i locali allacciati
alle fonti di energia elettrica, anche se non arredati. Alla
luce di tale principio Le suggerisco di far riferimento per
l'inizio dello assoggettamento dalla data di attivazione delle
utenze di energia elettrica.
In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg.
15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti
alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli
immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli
lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai
titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha
escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato
e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico,
idrico, ecc.).
Cassazione civile, sez. trib.,
27/11/2002, n. 16785
237. Volevo chiederLe se per la
presentazione della denuncia TARSU, è necessario che questa sia
controfirmata da chi sta denunciando o anche da una persona che
ha legami di parentela;
per esempio: viene presentata la
denuncia TARSU del signor Mario Rossi, la moglie di questo
ultimo può firmare la denuncia, alla luce del legame di
parentela esistente, o deve per forza firmare Mario Rossi?
Risposta: La denuncia va firmata
dallo stesso soggetto passivo, salvo che questi non abbia la
capacità di agire. Essendo la TARSU una obbligazione solidale
la tassa può essere intestata alla moglie, che solo in tale
ipotesi può firmare a proprio nome.
238. il proprietario di un locale
ristorante ha chiesto la sospensione dell'attività per un anno,
per motivi familiari. Il Comune ha autorizzato la sospensione.
Ora chiede la modifica della tariffa applicata in quanto, a
seguito anche della sospensione autorizzata dal Comune, i
locali oggettivamente non producono più i rifiuti connessi
all'attività di somministrazione cibo e bevande, e dato che
nell'applicazione del tributo ci deve essere stretta proporzione
tra rifiuti prodotti e tassa applicata.
Risposta. Con la sospensione divengono inutilizzabili i locali.
Ne consegue la riduzione della tariffa con l'efficacia
stabilità del vostro regolamento.
239. Questo ufficio deve
accertare una società che svolge l'attività di acqua park, la
superficie rilevata dalla planimetria in possesso dell'ente è
così suddivisa:
mq. 5658 solarium piscine grandi
mq. 1364 solarium scivoli
mq. 400 zona anfiteatro con
chiosco
mq. 1014 zona self service
(scoperto)
mq. 216 self service (coperta)
mq. 216 spogliatoi
pertanto trattandosi di attività
stagionale vorremmo sapere:
1. quali riduzioni applicare;
(oltre il 30% uso stagionale dobbiamo applicare pure il 50% ai
sensi dell'art. 62 comma 1 del D.LGS. 507/93 modificato
dall'art. 3 comma 68 della LEGGE 549/1995);
2. è corretto applicare diverse
tariffe in base all'uso (bar - solarium)
Risposta: Dal combinato disposto
degli articoli 62 e 66 del D.Lgs.n.507/93 si evincono i seguenti
principi:
a) tutta la superficie delle aree
coperte va considerata (in quanto utilizzabili; Cassazione
16785/02);
b) le superfici scoperte vanno
assoggettate solo se non pertinenziali od accessorie di locali
tassabili.
Non trovano, invfatti, più
applicazione i commi 1 e 2, dello articolo 66 del predetto
decreto sostituiti dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995,
n. 549 e, successivamente, soppressi dall'art. 2, comma 4bis,
d.l. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo sostituito dall'art. 6,
d.l. 29 settembre 1997, n. 328, ferme restando per il 1997 e il
1998 ed anni successivi l'imponibilità delle superfici scoperte
operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte
pertinenziali od accessorie a locali tassabili.
Sulla base di tali principi sono
da assoggettare tutte le superfici indicate, sulle quali si
applicherà la riduzione del 30 per cento. Ricordo che nel caso
di nuova attività trova applicazione il comma 2 dello articolo
64 del D,:Lgs.n.507/93 che così dispone:
2. L'obbligazione decorre
dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la
tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata
dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.
Ne consegue che se l'attività è iniziata il 30 luglio 2008
l'obbligazione decorrerà dal 1° settembre 2008.
240.
Un contribuente TARSU richiede il rimborso della
tassa per l’anno 2010 in quanto per errore ha versato 1^ rata,2^
rata e soluzione unica.
Tale contribuente però ha omesso il versamento
della tassa 2^ rata anno 2008 e 2^ rata anno 2009.
Come si deve comportare l’ufficio tributi?
Rimborsare l’annualità 2010 e sollecitare il
versamento delle 2 rate mancanti per le annualità 2008 e 2009,
che se non versate andranno a ruolo coattivo, o effettuare
Compensazione però non prevista dal regolamento tassa rifiuti
solidi urbani?
Risposta: Deve portare in deduzione del credito
vantato dal contribuente il debito sopra descritto. Per far
questo deve emettere gli avvisi di liquidazione per il 2008 e
per il 2009 (con sanzione del 30 per cento + interessi),
notificare gli atti al contribuente e poi con determina
procedere alla compensazione, rimborsando o chiedendo il
pagamento della differenza, così come previsto dallo articolo 23
del D.Lgs.n.472/97:
Articolo 23 Sospensione dei rimborsi e
compensazione.
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti
obbligati in solido, vantano un credito nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere
sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di
irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La
sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o
dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla
decisione di altro organo (1).
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente
per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3.1 provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere
notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati
in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria,
che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è
ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di
sospensione.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 5 giugno 1998, n.
203.
241. volevo chiederle se il comune è obbligato a presentarsi
davanti al giudice di pace ( interpellato da un' azienda
agricola per il pagamento della fattura Tia ) o se la via che
ha scelto la ditta è sbagliata e come noi pensiamo doveva
rivolgersi ad una commissione tributaria; nel caso il comune può
non presentarsi davanti al giudice di pace?
Risposta: Sarebbe bene che il Comune si presenti eccependo
l'incompetenza del Giudice di Pace e la competenza della CTP,
come deciso dalla Corte Costituzionale con ordinanza della Corte
Costituzionale n. 238/09:
Procedimento tributario (nuovo) - Giurisdizione -
Attribuzione ai giudici tributari delle controversie relative
alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e,
quindi, della tariffa di igiene ambientale (Tia) - Questione di
legittimità costituzionale - Natura tributaria della tariffa di
igiene ambientale (Tia) - Non fondatezza.
Non è fondata, in riferimento all'art. 102, comma 2, cost., la
q.l.c. dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lg. 31 dicembre
1992 n. 546, nella parte in cui dispone che appartengono alla
giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza
del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della
tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dall'art. 49
d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.),
infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u.
disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive
modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di
quest'ultima.
Corte costituzionale, 24/07/2009, n. 238.
242. Un quesito in merito
all'applicazione di una TARSU che non mi sembra del tutto
corretta; mi aiuti a capire quale sia la modalità di
applicazione idonea:
un contribuente si è rivolto a me
in quanto non ricordava se avesse assolto o meno al pagamento
della TARSU con scadenza. 08/2011;
ho pertanto provveduto a
verificare di fronte a lui i dati inseriti a computer e lui
stesso si è stupito nel sapere che sta pagando con una riduzione
per "abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro
uso limitato o discontinuo"...Infatti da quattro anni risiede
con la moglie a ….. nell'abitazione di proprietà ma la moglie
lavora in una portineria in altro comune;
il contribuente dichiara che
effettivamente il lavoro della moglie prevede che la portineria
non venga mai abbandonata...
dichiara inoltre di non usufruire
della raccolta rifiuti utilizzando i cassonetti del
condominio in cui lavora.
Ho provveduto a verificare la
denuncia cartacea presentata a suo tempo nel quale
effettivamente risulta barrata la casella per la richiesta di
riduzione.
Cosa ne pensa Lei? come dovrei
comportarmi in questa situazione?
La ringrazio anticipatamente e Le
porgo cordiali saluti.
Risposta: Deve procedere ad
emettere avvisi di accertamento così motivati, seguendo l'iter
tracciato dal comma 6 dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 che
così dispone:
6.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il
venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa
ridotta di cui ai commi 3 e 4;
in
difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato
luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni
previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
In definitiva deve procedere al
recupero della minor tassa versata, applicando sulla differenza
la sanzione di omessa denuncia (100 per cento, riducibile ad un
terzo per adesione), oltre che gli interessi moratori.
243. Nel nostro Comune apriranno
a breve un punto vendita al dettaglio di generi alimentari (in
prevalenza) e non. Presentando la denuncia TIA ai nostri Uffici
indicano come categoria di appartenenza la n. 28 Ipermercati
di genere misti perché sostengono di vendere anche beni non
alimentari, e non la n. 25 supermercato. Ci chiediamo allora
quale è la differenza fra la categoria 25 supermercato e la
28 ipermercati di genere misti? La tipologia dei prodotti
venduti?
Risposta: L'ipermercato
rappresenta una tipologia di operatore della grande
distribuzione organizzata (GDO). Un ipermercato è un'area
attrezzata per la vendita al dettaglio con superficie di vendita
superiore ai 2.500 metri quadrati. Con l'aumento esponenziale
delle superfici degli ipermercati, questi sono oggi stati
suddivisi in sotto-categorie: dai 2.500 ai 4000 m2 si parla di "mini-iper",
tra i 4.000 e i 10.000 mq si parla di ipermercati propriamente
detti, oltre i 10.000mq si parla di grandi ipermercati (o
megastore). Il format mini-iper si sovrappone parzialmente per
metratura al format superstore (1500-3000/3500mq): a
differenziare i due formati è il differente peso e articolazione
del settore non food.
L'ipermercato si contraddistingue per l'ampio assortimento di
scelta ed è composto di generi alimentari e non. Se
l'ipermercato vende solamente prodotti alimentari e detersivi
viene definito "iperalimentare". Nella tendenza attuale si vanno
sviluppando assortimenti con beni di consumo semidurevoli (non
food), quali prodotti di elettronica come impianti stereo,
televisioni, radio, elettrodomestici, computer, oggetti legati
alla telefonia, ecc. Spesso nella struttura è compreso anche un
rilevante numero di altri negozi (galleria) che offrono
assortimenti differenziati per qualità o prezzo. In tale caso si
parla di centro commerciale o outlet. Di contro, il
supermercatorappresenta una tipologia di operatore della grande
distribuzione organizzata (GDO); è un punto vendita al dettaglio
a libero servizio di prodotti di largo consumo con una
superficie compresa tra 400 m² e i 2.500 m².
All'interno di un gruppo di società, il supermercato fornisce la
liquidità necessaria a pagare i salari, fornitori e gli altri
costi, riducendo il ricorso a temporanei indebitamenti con le
banche per il pagamento delle spese correnti (indice di una
gestione negativa dell'impresa). In questo senso aumenta
l'autonomia finanziaria di una società.
In conclusione, il supermercato
ha una superficie compresa fra 400 e 2500 mq, mentre
l'ipermercato ha una superficie maggiore di 2500 mq.
244. Le chiedo cortesemente di
verificarmi il modulo allegato per l'emissione di eventuali
avvisi di liquidazione per la tariffa rifiuti 2010 relativamente
a quei contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento
della tariffa 2010. Le chiedo questa cortesia perché non ho ben
chiaro che modulo utilizzare, perché alcuni mi dicono l'avviso
di accertamento e altri l'avviso di liquidazione.
Risposta: Si parla di avviso di
liquidazione quando si è in presenza di una dichiarazione oppure
si procede al recupero in via continuativa nei confronti di chi
già pagava regolarmente. Di accertamento negli altri casi
infedeltà od omissioni.
245. Una società qui operante è
fallita (bancarotta fraudolenta). E' arrivato a questo Comune
invito di insinuazione di eventuali crediti che deve avvenire
entro fine mese. Per quanto riguarda il mio ufficio l'unico
credito che abbiamo nei confronti della succitata società è
relativo alla Tassa Rifiuti dell'anno in corso per il quale la
ditta ha ricevuto in maggio un avviso bonario di pagamento. Il
pagamento doveva avvenire in due rate; la prima in giugno (che
non è stata fatta) la seconda scade a fine mese. osa mi
consiglia di fare? ei ha un fac simile di domanda di ammissione
al passivo?
Risposta: Consiglio di insinuarsi nel fallimento, allegando
l'avviso di pagamento. Le allego fac simile per l'insinuazione
(trattasi di credito privilegiato). Tuttavia, se la Ditta non
utilizza più i locali bisognerebbe riquantificare la tassa
limitandola al bimestre successivo della cessazione
e cessare d'ufficio la partita. In tale ipotesi andrebbe rivisto
il precedente avviso,notificato al curatore e poi procedere alla
insinuazione.
246. Siamo in fase di spedizione
degli avvisi di accertamento tarsu ad alcune società, vorremmo
sapere, gentilmente, se dobbiamo indirizzare:
1. l'atto alla società stessa;
2. l'atto alla stessa società specificando il legale
rappresentante;
3. un atto alla società stessa ed un altro al legale
rappresentante.
Risposta: La notifica alle
persone giuridiche è regolata dallo articolo 145 c.p.c. che
sotto riporto. In sintesi, sulla base di tale articolo tutte e
tre le forme sono legittime. Di regola, la notifica va fatta a
nome ed allo indirizzo della società. Se la notifica non è resa
possibile in tal modo, la notifica semptre intestata allo
società è fatta a nome ed allo indirizzo dello amministratore.
La terza doppia notifica è quella che da maggior garanzia (tale
metodo è utilizzato dagli Uffici statali).
[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella
loro sede [46, 23282 n. 2, 24632 n. 2, 25213 n. 2 c.c.],
mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla
persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere
dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche
essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità
giuridica [22951 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti
del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona
fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne
sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata
nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143 (3).
247. Una Ditta di …… ha un
capannone su parte di esso paga la TARSU, su parte è esente in
quanto produce rifiuti speciali, ora ha preso in locazione un
nuovo mappale adiacente al mappale sul quale insiste il
capannone. Tale nuova superficie è rappresentata da un piazzale
non asfaltato, il fondo è in ghiaia, sullo stesso vengono
depositati i mezzi rappresentanti l’attività dell’Azienda
(scavatori, ruspe ecc…).
Come dobbiamo comportarci? Deve
pagare la TARSU in quanto intendesi area attrezzata, o essendo
un piazzale gode di esenzione?.
Risposta: La parte scoperta, se
stabilmente destinata al deposito di automezzi, andrebbe
assoggetta, escludendo ovviamente la parte di transito, alla
TARSU, potendo essere considerata operativa.
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