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- quesiti e risposte inerenti la TARSU-TIA - anno 2011

 

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Quesiti e risposte

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Elenco Domande:

 

  1. TIA: fattura al Ministero PI per il contributo scuole

  2. Riscossione diretta Addizionali

  3. Deposito temporaneo

  4. Autodenuncia: sanzioni ridotte ad ¼

  5. Autotutela anche d’ufficio

  6. Rifiuti ingombranti: conferimento gratuito: ragioni

  7. Pizzeria che sospende l’attività

  8. Copertura integrale costi: modifica regolamentare

  9. Spazzamento stradale

  10. Morte umico occupante con alloggio rimasto ammobiliato: numero componenti

  11. Tariffe: quando la competenza è della Giunta e quando dal CC

  12. Vivaio

  13. Validità notifica ai fini della decadenza

  14. Non frazionabile la tassa fra contitolari

  15. Comma 340 e superfici utilizzabili

  16. Albergo chiuso

  17. Accertamenti non pagati? Aumentano gli interessi

  18. TARSU: Non imputabili nel costo quelli dello Ufficio Tributi

  19. Macchina erogatrice latte fresco

  20. Locali con superficie minore 1,5 h

  21. Ex fienili

  22. Fuori zona: Individuazione nel regolamento

  23. Non utilizzabilità= non agibilità

  24. Tessera magnetica rilasciabile solo previa dichiarazione

  25. TIA: sanzione per omessa denuncia

  26. Sgravio non dovuto: emissione accertamenti

  27. Aumento 3% tariffe: competenza Giunta

  28. TARSU: costi amministrativi non considerabili

  29. illegittimo fissare un minimo per i fuori zona uguale per tutti

  30. TARSU: obbligo di copertura al 100%?

  31. Addizionali ex ECA: applicazione obbligatoria

  32. L’ Addizionali ex ECA spetta al Comune

  33. Tariffe TARSU: competenza del CC o della Giunta?

  34. Superficie parzialmente utilizzata

  35. Fuori zona

  36. Deposito che non produce rifiuti: pretesa di esclusione

  37. Inquilino moroso: non paga il proprietario

  38. Locazione appartamenti ammobiliati o per breve durata

  39. Serra

  40. Tia1 e TIA2 ed IVA

  41. Fallimento

  42. Imputazione costi quota ammortamento capitale società di servizio comunale

  43. Riscossione in pendenza di ricorso

  44. Locazioni di Breve durata

  45. Rateizzazione somma iscritta a ruolo

  46. Gelateria: suddivisione parte produzione da quella di vendita

  47. Agriturismi con differenti giorni ed orari di apertura: tariffa unica

  48. TIA: Industria:una sola categoria

  49.  Meccanico di automobili

  50. Illegittima la forfetizzazione della tassa

  51. Illegittimo escludere i D10 del 90 %

  52. TARSU Detassazione rifiuti speciali anche senza previsione regolamentare

  53. Esclusione palestre sportive: illegittimità: motivi

  54. Ricorso contro cartella inammissibile se non stato contestato l’accertamento

  55. Esclusione banco lavorazione carni

  56. L’albergo usato come convitto scolastico non è esente

  57. Gestione appaltata fino il 30 giugno e piano finanziario annuale

  58. Regolamento TIA al Ministero delle Finanze?

  59. TIA: le tariffe sono di competenza della Giunta

  60. Fondo svalutazione crediti

  61. Aumento tariffe solo per alcune categorie: illegittimità

  62. Agevolazioni edifici rurali?

  63. TIA: se si escludono le gomme dei gommisti ed i paraurti dei carrozzieri

  64. La Tarsu è ancora applicabile?

  65. Ritardata iscrizione a ruolo: rimedi

  66. Detassazione forfetaria rifiuti speciale pericolosi: su tutta la superficie

  67. L’albergo utilizzato come convitto scolastico non è esente

  68. Importo minimo iscrivibile a ruolo

  69. La tariffa giornaliera: quando e come si calcola

  70. Le addizionali ex ECA non vanno nel capitolo della tassa rifiuti

  71. Criteri di assimilazione. Si applicano quelli del Ronchi

  72. Comma 340: la planimetria va presentata al Catasto e non al Comune

  73. Condono: annualità condonabili

  74. Centro Sportivo

  75. Segheria

  76. Insinuazione in Concordato preventivo

  77. Omessa denuncia cessazione con richiesta di sgravio

  78. Aree scoperte impianti sportivi

  79. Area scoperta ad uso artigianale: tariffa?

  80. TARSU: Contributo IVA e possibile completa copertura costi, senza riduzione per spazzamento

  81. TIA. Competenza approvazione Piano finanziario e tariffa

  82. TIA: approvazione Piano finanziario e tariffa prima o dopo bilancio preventivo?

  83.  TIA: il regolamento non è da inviare al MF

  84. TIA2: si applica comunque il regolamento di cui al DPR 158/99

  85. Rilevante ai fini TARSU anche la superficie locali con altezza minore mt 12,5

  86. Comma 340: da quando, sanzioni ed interessi?

  87. Palestra

  88. Celle Frigorifere salumificio

  89. Categoria TIA del bad and breakfast

  90. Detassazione forfetaria o analitica?

  91. Locali ereditati posti in vendita

  92. Smaltimento/recupero di scarti vegetali da parte del negozio del fiorista

  93. Le esenzioni vanno finanziate

  94. Ritardata comunicazione cessione di azienda

  95. Attività di esposizione auto con officina

  96. TIA 1 e TIA 2 e contributo provinciale

  97. Organo Siciliano Competente alla adozione delle tariffe: Sindaco o CC?

  98. Piscine private

  99.  Pertinenze

  100. Ambulatori medici

  101. Iscritti AIRE

  102. Rifiuti prodotti da operatori presso terzi del Comune

  103. Attività cessata ma con locali allacciati: quale categoria tariffaria?

  104. Il Comune non è esente

  105. L’abitazione del fallito paga la TARSU in prededuzione

  106. Ristorante che sospende  l’attività

  107. Due nuclei famigliari ed una sola abitazione

  108. TIA: categoria depositi allo aperto

  109. Le associazioni chiedono l’esclusione dei locali agricoli

  110. Superficie catastale errata: rimedi

  111. Istanza di sopralluogo per ridurre superficie assoggettabile= denuncia rettifica

  112. Il costo di sistemazione della piazzola va ammortizzato in 10 anni

  113. Pubblico esercizio che concede l’uso saltuario a Ditte catering

  114. Parco acquatico: assoggettamento aree scoperte

  115. TIA: centro benessere

  116. TARSU: Esclusione superfici di lavorazione

  117. TIA1 e TIA 2: per il Comune meglio la TIA1

  118. TIA: richiesta di rateizzazione

  119. Deposito materiali edili all’aperto

  120. TIA1: giudice competente

  121. TIA1: costi della manutenzione e della pulizia delle strade

  122. Domicilio Fiscale delle persone fisiche e giuridiche

  123. Inquilino moroso: non paga il proprietario

  124. riconoscimento di figlio naturale

  125. Consumo zero: non prova la non utilizzabilità

  126. Non residenti: conta la superficie dello alloggio e non il numero effettivo

  127. Posti auto scoperti

  128. Il ristorante che riduce l’orario non ha diritto ad alcuna riduzione

  129. pescherie e macellerie

  130. Riduzioni ISEE

  131. Rilevante è l’utilizzo e non la destinazione catastale

  132. Interruzione termine prescrizione tariffa

  133. Azienda Movimento terra

  134. Riscossione diretta: necessaria la notifica di un avviso di liquidazione

  135. Richiesta di vedere i ruoli degli anni precedenti

  136. Rifiuti speciali pericolosi: la detassazione forfetaria assorbe quella analitica

  137. Posto auto all’aperto

  138. Negozio non più utilizzato ma utilizzabile: assoggettamento

  139. Mancata comunicazione cessazione attività

  140. Mancata denuncia perdita diritto riduzione single

  141. Estetista

  142. Comma 340: recupero dal 2005, ma senza sanzioni né interessi

  143. Contenuto della relazione allegata al piano finanziario

  144. Fallimento: TARSU il privilegio non per le sanzioni

  145. Le sanzioni e gli interessi vanno applicati anche sulle addizionali

  146. Sospensione della attività Supermercato denunciata allo ufficio Commercio

  147. Denuncia tardiva: accertamenti per anni antecedenti, prima iscrizione ruolo

  148. Sanzione per mancato rispetto calendario conferimento rifiuti

  149. Accertamenti e cumulo giuridico

  150. Proroga TARSU e TIA ad opera del decreto sul federalismo municipale

  151. Recupero imballaggi terziari: riduzione si, esclusione no

  152. Chiusura della attività di negozio di vicinato e di supermercato

  153. Superficie parcheggi interrati

  154. TARSU: categorie tariffarie B&B" - "Appartamenti ad uso Turistico" - "Affittacamere

  155. Banco del bar

  156. Ultima norma proroga TARSU nel D.Lgs.23/011 (art. 14, comma 7)

  157. Superficie dichiarata errata: diritto al rimborso?

  158. I ruoli TARSU non sono pubblici

  159. Depositi agricoli

  160. Minimo vitale

  161. Comunicazione tardiva cessazione

  162. Abolizione invio cessione uso fabbricato

  163. Centro sportivo comunale

  164. TIA: categoria convento – centro  accoglienza

  165. Dal 2005 recupero maggior superficie catastale

  166. Centro edile

  167. Bar con licenza di 58 giorni

  168. Notifica a Ditta in liquidazione

  169. Rappresentanza in Comune

  170. Avvisi non ritualmente notificati

  171. Posto auto scoperto

  172. Soppalco

  173. Comodatario

  174. Edifici di campagna

  175. Bar periodo estivo

  176. Rimborso per eccedenza di gettito

  177. Invio atti con posta ordinaria

  178. Se il residente non è iscritto a ruolo necessario l’accertamento

  179. Contribuenti inadempienti assistiti dal Comune

  180. Costi rilevanti  TARSU solo inerenti il servizio

  181. Richiesta rimborso trasferimento in negozio minor superficie mai comunicato

  182. Tariffa Agriturismo con vitto e alloggio

  183. Bad  and Breakfast

  184. Denuncia infedele del de cuius

  185. Posti auto scoperti

  186. Recupero di pneumatici da parte gommista

  187. TARSU: Calcolo sanzioni ed interessi

  188. Attività agricola

  189. Passaggio possibile ora dalla TARSU alla TIA (art. 14, comma 7, D.Lgs.23/11)

  190. Piano finanziario obbligatoria anche per i Comuni con TARSU

  191. Accredito in bilancio addizionali ex ECA

  192. Cessazione d’ufficio partita in via di autotutela

  193. L’isola ecologica non paga la TARSU

  194. Lavorazione marmo

  195. C2 abitativo usato come palestra

  196. TIA: agriturismo somministrazione pasti

  197. Reparto verniciatura

  198. Seconda casa ad uso stagionale nello stesso comune di residenza

  199. TIA1: sanzione per mancato versamento

  200. Rettifica superficie ai sensi del comma 340 art. 1 legge 311/04

  201. Iscritto AIRE: calcolo numero componenti

  202. Anni rimborsabili nel caso di duplicazione

  203. Le riduzioni di superficie non competono nel caso di omessa denuncia (Cassazione 15867/04)

  204. Anni recuperabili nel caso di omessa denuncia (sei)

  205. L’assoggettabilità prescinde dal certificato di agibilità

  206. Addizionali ex ECA non accredibitabili sul capitolo TARSU

  207. Addizionali ex ECA solo su TARSU

  208. La ditta che commercializza prodotti petroliferi non beneficia della detassazione

  209. Illegittima la delibera che esenta gli ambulanti del mercato

  210. Edificio rurale utilizzato come seconda casa: niente riduzioni

  211. TIA: categoria per lavanderie self service

  212. Abolizione addizionale ex ECA

  213. Trattamento aziende agricole

  214. Sospensione temporanea attività di bar

  215. TIA: depositi agricoli

  216. Badante e riduzione a favore dei single

  217. Spuntisti del mercato

  218. Recupero non premiabile se il Comune pesa i rifiuti conferiti

  219. TIA: centro commerciale integrato

  220. TIA: categoria centro benessere

  221. TIA: errata determinazione tariffa: sopravvenienza passiva

  222. TIA: fanghiglia di marmo

  223. TARSU applicabile anche nel 2012: normativa

  224. Ristorante: chiusura disposta da ASL

  225. Utente in zona non servita. Individuazione zona

  226. Controllo impegno per premio composter

  227. Supermercato: area di smistamento merci

  228. Pagamento mediante tesoriere maggior superficie catastale

  229. Istituzione tariffa albergo (criterio)

  230. Costi sgombero neve e manutenzione verde

  231. Terrazze

  232. Cessazione attività artigianale

  233. TIA ed IVA

  234. Cancellazione per errore dal ruolo: anni recuperabili

  235. Pagamento mediante F24: Organo competente a decidere

  236. Utenze nuove: momento impositivo dalla data di allaccio

  237. La dichiarazione va firmata dal soggetto passivo e non dalla moglie

  238. Sospensione della attività di bar

  239. Parco Acquatico

  240. Compensazione fra debiti e crediti: procedimento

  241. TIA 1: giudice competente

  242. Residente che aveva chiesto agevolazioni seconda casa

  243. TIA: distinzione fra supermercato e ipermercato

  244. Quando avviso di liquidazione e quando avviso di accertamento

  245. Insinuazione nel fallimento nel caso di riscossione diretta

  246. Modalità alternative notifica a società

  247. Deposito all’aperto di automezzi

 

 

 

Quesiti completi:

 

1. Abbiamo ricevuta l'importo della Tia per le istituzioni scolastiche anno 2010.

Abbiamo il servizio di riscossione/servizio in esternalizzazione ad un Consorzio

Il Consorzio dice che da questo anno la fattura invece di farla al Ministero dell'Istruzione deve farla ai Comuni. E' vero? E poi noi cosa dobbiamo fare?

 

Risposta: La fattura va fatta dal Comune al Ministero della PI, scorporando dal contributo l'IVA. In sintesi, alle scuole non va inviata né cartella né bollette di pagamento. La Ditta che ha il servizio fattura al comune il costo complessivo dello appalto. Il Comune nel fare il piano finanziaria, tiene conto del contributo e le tariffe dovranno essere calcolate sul costo differenziale ossia il costo dello appalto meno il contributo presunto.

 

2. il Comune di …… ha deciso di incassare in proprio la tarsu. Per quanto concerne le addizionali come dobbiamo comportarci? a chi le dobbiamo versare e con quali modalità?

 

Risposta: Le addizionali ex ECA vanno riscosse dal Comune, mentre il contributo provinciale va riversato alla Provincia periodicamente, secondo gli accordi presi con essa.

 

3. il deposito della merce in arrivo destinata successivamente alla vendita deve essere tassato come deposito oppure, siccome zona produttiva di rifiuto da imballaggio, deve essere detassato?

 

 

Risposta: I depositi, se  pertinenziali ad attività di vendita al minuto, vanno assoggettati come negozi. Se autonomi, invece, come depositi. I rifiuti di imballaggio, diversamente dagli imballaggi secondari e terziari, potendo essere conferiti al servizio pubblico non danno diritto ad alcuna riduzione

 

4. una mia conoscente abita in ……, non ricevendo la tassa smaltimenti rifiuti ha chiesto chiarimenti in comune. Alla base mancava la denuncia iniziale . dopo due mesi ha ricevuto una cartella esattoriale relativi agli anni 2008 /2009 con sanzioni al 100% + interessi da pagarsi  in 4 rate.

Domanda: si è autodenunciata non ha diritto a nessuna riduzione  della sanzione?

Mi sa indicare quale estremo di legge da indicare in una eventuale contestazione?

 

Risposta: L'iscrizione doveva essere preceduta dalla dichiarazione e le sanzione ridotte ad 1/4. In sintesi, l'autodenuncia avrebbe comunque comportato la riduzione delle sanzioni ad 1/4.

 

 

 

5.  il nostro territorio è piccolo e tutte le mattine recandomi al lavoro vedo una casa che ha in corso dei lavori ho chiesto all'ufficio tecnico e mi hanno confermato che c'è in essere una pratica edilizia

la casa non è abitabile. Ho detto alla mia collega di non emettere la cartella sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010 anche se non ho avuto una richiesta formale dei proprietari ......purtroppo.... (chissà come mai)............ la cartella è uscita ed è stata pagata in coscienza, visto che l'ammontare annuo è di 300,00, non mi sembra corretto far finta di niente. posso rimborsare la tassa d'ufficio o devo far fare richiesta al contribuente di rimborso? Quale è il comportamento più corretto???

 

Risposta: Il rimborso può essere fatto d'ufficio, sempre che la casa non sia utilizzata.

 

6. E’ possibile effettuare un servizio di raccolta ingombranti e RAEE porta a porta a pagamento con una tariffa a chiamata, se si come dobbiamo regolamentarlo e attivarlo, basta un’integrazione al nostro regolamento (DCC)??? Altra domanda, nelle tariffe TARSU lo scorso anno abbiamo aggiunto quella del verde porta a porta in quanto il servizio non viene richiesto da tutti e abbiamo calcolato un fisso inserito nella bolletta, ti sembra corretto qui abbiamo fatto una delibera di consiglio????

Risposta: I rifiuti ingombranti, il verde, ecc sono rifiuti urbani. Ne consegue che uil costo del servizio proposto deve essere addebitato nei costi del servizio e recuperato con la tariffa. Far pagare al singolo utente è un autogol Così è a ….da tantissimi anni.

 

7. Ben sapendo di non poter esentare dal pagamento del tributo TARSU, chiedo un Suo parere in merito alla richiesta di SOSPENSIONE presentata da una Ditta che interrompe l'attività di pizzeria (per motivi familiari) per circa un anno. E' possibile SOSPENDERE il conteggio della Tassa?

 

Risposta: Si ritiene possibile la sospensione richiesta a condizione che sia depositata l'autorizzazione commerciale e sia verificato periodicamente il non uso. In tal modo l'immobile diverrebbe non utilizzabile giuridicamente.

 

8. Ai fini della determinazione del costo di esercizio per la TARSU è obbligatoria la deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo dal 5% al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti esterni? Oppure è solo una facoltà del Comune prevederla nello specifico regolamento? Attualmente il nostro regolamento comunale non dice nulla in merito e non abbiamo mai effettuato la deduzione. Il D.L .392/2000 all'art.1 comma 7 sembra dare la possibilità al Comune di prevedere fra i costi di esercizio l'intero costo dello spazzamento. Se il Comune volesse a questo punto continuare a calcolare l'intero costo (quindi senza deduzione) lo può fare legittimamente?

Nell'eventualità è sufficiente citare la norma nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe annuali? Oppure va fatta una delibera specifica o modifica al regolamento?

 

 

Risposta: Come giustamente da Lei rilevato l'abbattimento previsto dal comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 è solo facoltativo. Per il conseguimento in forma stabile della copertura integrale si può procedere mediante modifica del regolamento o di anno in anno confermare tale principio con delibera del CC. Io suggerisco di inserire nel regolamento il seguente comma:

 

                   3.La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe  è tenuta  con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001. 

 

9. Nel piano finanziario abbiamo tenuto conto dell'intero costo dello spazzamento e non l'abbiamo mai deliberato in consiglio; durante una  telefonata mi ha suggerito di inserire una dicitura al riguardo nella delibera di C/C di approvazione del bilancio. io adesso avrei pensato di scriverla cosi, mi può dire se va bene o manca di qualcosa?  


Risposta: nelle premesse  dovrà indicare:
- vista la delibera di Giunta comunale n. 124 del 28/12/2010, con la quale sono state  approvatele tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2011; 
 Atteso che il costo dei servizio di Nettezza Urbana è stato interamente considerato, senza alcuna deduzione di esso, quale titolo dello spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso possibile dall'art. 1 comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2001 n. 26.

 dopo DELIBERA

- di considerare l'intero costo  dei servizio di Nettezza Urbana, senza alcuna deduzione di esso, quale titolo dello spazzamento stradale, come previsto dal comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, come reso possibile dall'art. 1 comma 7 del DL 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2001 n. 26.

 

10. Il  comune è  a tarsu, ma conteggiamo sia i mq che il numero occupanti. in caso di famiglia composta da 1 unico componente qualora muoia, come ci comportiamo? il ns regolamento nulla dice al riguardo. ad oggi chiudiamo la denuncia.....ma ci sono venuti molti dubbi.
 

Risposta: Continui a considerare un solo occupante.

 

11. La Giunta ha approvato l'aumento delle tariffe della tarsu con apposita delibera, ci viene il dubbio che le tariffe di aumento della tarsu debbano essere approvate anche dal Consiglio entro/contestualmente al bilancio di previsione. serve l'apposita delibera di consiglio?
 

 

Risposta: La competenza è della Giunta, come si evince dalla lettura dello articolo 42 del D.Lgs.n.267 del 2000. La competenza del consiglio è limitata alle modifiche regolamentari, quali la creazione di una nuova categoria tariffaria. In tale ipotesi il CC determinerebbe i criteri , mentre la Giunta, sulla base di tali criteri, la puntuale tariffa.

 

12. Il titolare di un'azienda agricola con attività di vivaio (vendita piante) e creazione giardini ha presentato la dichiarazione per la TIA con indicazione della superficie degli uffici. È stato iscritto a ruolo nella categoria 23 (... fiori e piante ....). Il contribuente chiede il ricalcolo di quanto dovuto applicando la categoria 11 (uffici). Devo accogliere tale richiesta? Se no mi può suggerire un esempio di risposta?

 

Risposta: Secondo la mia interpretazione, l'attività in argomento deve essere trattata distinguendo la superficie destinata a produzione, da collocarsi nella categoria 21 (attività artigianale di beni specifici) e quella di vendita da collocarsi nella categoria 27, se la vendita è prevalentemente al minuto o 3 se prevale l'attività di vendita allo ingrosso. Con l'occasione Le allego la proposta di rinnovo,.

 

13.

13.Il pagamento della TARSU relativa agli anni 2004 - 2005 - 2006 e 2007 può essere richiesto dal comune nel dicembre 2010 mediante l'invio di "intimazione di pagamento"? Si precisa che per gli anni di riferimento lo stesso comune non ha mai provveduto ad inviare alcuna richiesta di pagamento del suddetto tributo.

 

Risposta: Gli atti amministrativi, fra i quali rientrano anche quelli impositivi, sono caratterizzati dalla tipicità. Ne consegue che tali atti, solo se regolarmente notificati, vanno parificati ad avvisi di accertamento.

 

 

E’ da verificare se tali atti siano da considerarsi tempestivi, e ciò in virtù di quanto previsto dal comma 161 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:

 

COMMA 161

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .

 

Il caso descritto è riconducibile alla omessa denuncia, così che le annualità astrattamente recuperabili nel 2010, in virtù dello spostamento del termine quinquennale del termine di denuncia all’anno successivo (articolo 70 del D.Lgs.n.507/923), decorrerebbero dal 2004.

 

Ora, dubbi sussistono in ordine alla decadenza dell’anno 2004, posto che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), gli atti si considerano notificati non dalla data di spedizione, ma dalla data della loro ricezione da parte del destinatario. Infatti, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha così deciso: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.”.

 

In conclusione, mentre sembrerebbe legittima la pretesa, almeno sotto il profilo della decadenza,  per le annualità a decorrere dal 2005, per il 2004 la relativa  legittimità  è condizionata alla verifica che l’atto singolo non solo sia stato spedito, ma anche ricevuto entro il 31.12.2010.

 

14. Tre comproprietari di un locale commerciale vorrebbero iscriversi l'immobile ciascuno in base alla propria quota di proprietà, possiamo accettare tale richiesta o ogni immobile deve essere iscritto nella sua interezza?

 

Risposta: Alla domanda si risponde negativamente. Infatti, come si evince dalla lettura del  comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93, la TARSU è una obbligazione di carattere solidale, così che non può essere frazionata fra coloro che usano in comune i locali o le aree.

 

15. Mi capita spesso di trovare dichiarazioni TARSU relative ad abitazioni (di solito vecchie) che sono accatastate comprensive di grandi superfici di stallette o solai o cantine a volte inagibili o inutilizzati/in disuso.  Io devo  escludere queste superfici dall'applicazione della TARSU, superando i dettati del  C340, accettando la situazione la non utilizzo.

Le chiedo un consiglio sul modo? 

 

 

Risposta: Come mi pare avevano già discusso molto tempo fa, il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 costituisce presunzione da applicarsi solo alla parte utilizzabile (catastale). Peraltro, sono convinto che ciò costituisca una presunzione relativa e non assoluta. Proceda dunque nel considerare, anche catastalmente, la superficie utilizzabile.

 

16. Se l’albergo (senza licenza perché chiuso) ha il sistema elettrico “attaccato” ma con solo la potenza per una pompa nello scantinato, posso far pagare la TARSU solo per lo scantinato?

 

Ritengo di si, ma deve essere depositata in comune la licenza di albergo.

 

17. In riferimento agli avvisi di accertamento TARSU, nel comune scrivente la richiesta di versamento delle relative somme (comprendenti tassa, addizionali, sanzioni e interessi fino alla data di emissione dell’avviso) avviene in occasione dell’invio ai contribuenti degli inviti al pagamento della tassa anno corrente (ad esempio con l’invio, entro il mese di febbraio 2010, degli inviti al pagamento della tassa dovuta per l’anno 2010 sono state richieste in pagamento anche le somme contestate con gli avvisi di accertamento notificati nel corso nell’anno 2009 fino alla data di tale invio). Alla luce dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, n. 296/2006, della implicita abrogazione (?) del comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993, dei principi civilistici o altro, si chiede se sia possibile conteggiare gli (ulteriori) interessi maturati, dalla suddetta data di emissione degli avvisi notificati, fino alla data di emissione degli stessi inviti.

 

Risposta: Gli interessi moratori hanno carattere accessorio e sono dovuti in ragione del differimento tra la data del corretto adempimento sino alla data dello effettivo pagamento.

 

Ne consegue che nel caso descritto, quindi, gli interessi già calcolati negli avvisi di accertamento dovranno essere aumentati in relazione a tale differimento. Si rammenta, tuttavia, che tali maggiori interessi non potranno essere calcolati sulle sanzioni, così come previsto dal comma 3 dello articolo 2 del D.Lgs.n.472/97.

 

Peraltro, il comportamento descritto è sempre seguito dalla Agenzia delle Entrate, che lascia al contribuente l’onere del calcolo dei maggiori interessi, rispetto a quelli indicati negli avvisi di accertamento.

 

18. Stiamo determinando i costi della tassa rifiuti sostenuti nel 2010 per poi preventivare il 2011 ai fini anche della determinazione del grado di copertura. Il mio segretario comunale ritiene che dovrei considerare tra i costi anche quelli amministrativi pur essendo ancora in regime di TARSU. Lei
cosa ne pensa?

Risposta: La interpretazione del Segretario è nettamente in contrasto con l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 25 del 2000. Secondo il predetto Ministero non possono computarsi nel costo del servizio le spese generali, quali, appunto, le spese di funzionamento del'Ufficio Tributi, le spese di riscossione della tassa, le spese del contenzioso.

 

19. nel nostro Comune ha fatto richiesta un agricoltore di installare  la macchina erogatrice di latte fresco la mia domanda a riguardo è oltre alla Cosap dobbiamo far pagare anche la Tarsu?

 

Risposta: Certamente si, poiché anche la superficie ove è installata è da considerarsi assoggettabile al presente TRibuto, peraltro in forma ordinaria.

 

20. Come deve essere conteggiata la superficie adibita a sottotetto con una altezza che parte da 0 e arriva a 2 metri? (il ns. regolamento prevede che non sono tassate le superfici di altezza inferiore a 1.50 mq ma in questo caso l'altezza è variabile).

 

Risposta: Tale regola, valida per le misurazioni catastali, è illegittima, posto che l'assoggettamento della tarsu prescinde dalla altezza dei locali. Tutta la superficie, quindi, va assoggettata, stante una norma statale che diversamente disponga.

 

21.. Sono tassabili gli ex fienili soprastanti attuali box che risultano aperti sul davanti, accessibili solo con una scala a pioli esterna da appoggiare all'occorrenza, ovviamente senza allacciamenti e utlizzate solo come deposito?

 

Risposta: Certamente si, poiché per l'assoggettamento basta l'utilizzabilità e qui siamo in presenza persino della relativa utilizzazione.

 

22. Un consigliere di minoranza mi fa notare che il nostro regolamento TARSU  non indica la distanza minima dal cassonetto di raccolta del rifiuto quale presupposto di assoggettabilità con tariffa intera a tassa. Ho risposto che da sempre ho applicato il parametro dei 500 metri quale distanza minima, evidenziando che sarebbe opportuno integrare il regolamento con tale precisazione. Lei cosa ne pensa? E’ impugnabile l’applicazione del parametro se non prescritto dal regolamento? C’è una normativa che si riferisce a questi 500 metri quale distanza minima (o me lo sono sognato)??

 

 

Risposta: L'articolo 59 del D.Lgs.n.507/93, nel definire gli utenti fuori zona non determina la distanza che deve intercorrere tra l'ubicazione dello utente ed il più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Molti comuni, dovendola determinare, hanno arbitrariamente fissato tale distanza in 500 mt, senza sussista una norma che lo prescriva. Proceda, dunque, a completare il regolamento. A tal fine Le riporto qui sotto l'articolo regolamentare comprensivo dei commi in argomento e le allego il regolamento aggiornato.

 

23. La richiedente in questione è proprietaria, oltre che dell’appartamento al primo piano per il quale richiederebbe l’esenzione, anche di un negozio commerciale al piano terra, nella stessa palazzina, regolarmente allacciato alle utenze e regolarmente assoggettato a TARSU…

 

Risposta: Confermo, nella sostanza, il parere qui sotto riportato, parendo evidente che nella ipotesi descritta anche l'appartamento posto al primo piano va assoggettato alla TARSU, posto che il presupposto impositivo della TARSU è dato dalla utilizzabilità dei locali (Cassazione n. 16785/02) Ora, l'utilizzabilità va vista avendo riguardo l'intero  edificio e non la singola parte di esso. Ad esempio se fossimo in un condominio le spese condominiali sarebbero chieste anche per tale appartamento. In definitiva, il concetto di inutilizzabilità ai fine TARSU coincide con l'inagibilità del fabbricato, almeno secondo l'orientamento consolidato della Cassazione. In definitiva, l'inutilizzabilità è una condizione oggettiva e non soggettiva, così che non può considerarsi inutilizzabile un fabbricato volutamente lasciato inutilizzato.

 

24. Dal corrente anno il  Comune intende distribuire delle tessere magnetiche  per accedere all'isola ecologica. Per le nuove utenze è intenzione dell'Amministrazione consegnarle a  presentazione della denuncia TARSU dei mq. dell'abitazione. Poichè però la  normativa consente la presentazione della denuncia per il 2010 entro il  20.1.2011,  mi sembra una forzatura per non dire un abuso non far accedere al servizio chi non ha presentato la dichiarazione.  Mi sembrerebbe più corretto consegnarla a tutti coloro hanno fatto  richiesta  di residenza ed eventualmente per chi non presenta la dichiarazione nei termini si procederà ad accertamento.

Risposta: A me sembra una soluzione corretta. Infatti. il termine di dichiarazione di cui allo articolo 70 del D.Lgs.n.507/93 è il termine massimo, ma alcuni articoli di tale decreto invitano ad anticipare la dichiarazione in occasione  di iscrizioni anagrafiche  od altri adempimenti. L'uso dell'isola ecologica, poi, acconsente allo utente un servizio particolare che giustifica tale anticipazione della dichiarazione..

 

25. nostro regolamento TIA 1 è stato modificato lo scorso anno, prevedendo la sanzione per omessa denuncia pari al 30% del tributo. Essendo stato modificato nel 2010, è possibile sanzionare oggi una omessa denuncia del 2008, visto che…da sempre la Tia 1 è un Tributo (e già da anni applicavamo la sanzione per omesso versamento, pari al 30%)?

 

Risposta: Io sono convinto che sia la TIA 1 che 2 abbiano natura tributaria. Sulla base di tale convinzione ritengo che anche per il passato debba trovare applicazione la sanzione prevista dallo articolo 13 del D.Lgs.n.471/97 (per le infrazione concernenti l'omesso o il ritardato pagamento) e quella prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/00 per le infrazioni di carattere formale.

 

Del resto, se così non fosse, potrebbe trovare applicazione solo la seconda sanzione.

 

26. Mi sono accorta che abbiamo fatto per 2 anni uno sgravio che non spettava (quest’anno gli abbiamo risposto con il diniego).

Posso fare l’accertamento è recuperare almeno l’imposta?

 

Risposta: Si, ma senza sanzioni né interessi, ma a condizione che l'anno non sia prescritto. Illustri nell'atto il fatto, motivando l'errore compiuto con lo sgravio.

 

      27. Se facciamo un aumento per ogni tariffa del 3% dobbiamo deliberarlo in Consiglio o basta in Giunta?

 

      Risposta: La competenza è della Giunta.

 

28. In merito ai costi da imputare, ad oggi, a copertura della TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI,  è ancora applicabile in tutto l'art. 61 del d.lgs  507/93 ?  (quindi se vanno ancora esclusi i costi inerenti il personale amministrativo deputato alla gestione della tassa, i costi di riscossione e i costi delle controversie).

 

 

Risposta: e' ancora così per chi applica la TARSU (vedasi circolare ministeriale n. 25 del 2000).

 

29. Nell'ambito di una revisione del regolamento comunale per l'applicazione della TaRSU avremmo intenzione di inserire il presente articolo:

 

"L'IMPORTO MINIMO DELLA TASSA PER CISCUNA UTENZA NON PUO' MAI ESSERE INFERIORE AD EURO 15,00 €"

 

Tale intenzione nasce dalla volontà di voler far contribuire, i numerosi ex fabbricati rurali dislocati sul vasto territorio del Comune di …….

Tali fabbricati pur usufruendo del servizio di raccolta rifiuti non sono soggetti all'applicazione della tassa in quanto la distanza tra l'edificio ed il più vicino punto di raccolta determina in alcuni casi l'esenzione totale della tassa.

 

Del resto sarebbe spropositato pensare di proporre una tassazione superiore a quella proposta 10/15 euro annui, andando ad allargare il bacino territoriale servito e riducendo così il numero di esenzioni.

 

La soluzione proposta invece garantirebbe di fatto il principio della legge e cioè la partecipazione di tutti coloro che producono rifiuti e li conferiscono presso i punti di raccolta. Infatti tutti questi fabbricati, alcuni dei quali a tutti gli effetti possono considerarsi seconde case, conferiscono di fatto i loro rifiuti presso i nostri punti di raccolta (e guai se non lo facessero) posizionati nelle vicinanze dell'inizio della strada vicinale ad uso pubblico a servizio dei suddetti fabbricati.

 

 

Risposta: Tale soluzione risulterebbe illegittima, non sussistendo alcuna norma che preveda tale trattamento. Il Comune potrà caso mai prevedere nel regolamento il pagamento di una determinata percentuale di tassa (non superiore al 40 per cento). peraltro alla condizione che l'immobile risulti almeno utilizzabili. Credo che mettendo la percentuale del 15 per cento si possa raggiungere comunque il risultato posto.

30. TARSU:  Esiste obbligo di copertura 100% dei costi?  Cosa succede se copriamo solo il 90%? .

 

Risposta: La questione non è certa: Potete coprire quindi il 90 per cento, potendo giustificare la non completa copertura dei costi per l'abbattimento per lo spazzamento stradale di cui al comma 3bis dello articolo 61 del D.lgs.n.507/93;

 

31. Abbiamo capito che l’addizionale ex ECA   è obbligatoria in base all’Art.61 del DL n. 507793.  Confermi, o è facoltativa.   Nel caso sia obbligatoria, cosa succede se non si applica?

 

Risposta : L'applicazione di tali addizionali (10 per cento) è obbligatoria. Quindi potrebbe esservi responsabilità di danno erariale.

 

32.Confermi che l’addizionale ex ECA spetta al Comune?

 

Risposta: Certamente si. Vedasi risoluzione ministeriale n. 8 del 2002.

 

33. Le modifiche delle tariffe Tarsu spettano al consiglio o alla giunta?  Fino all’anno scorso abbiamo fatto delibere do giunta, ma questo anno, sulla base della  sentenza Cassazione 14376/2010 abbiamo deciso di approvarla in Consiglio.  Il mio dubbio è che la sentenza della Cassazione sia valida per l’anno 2000, ma non per gli anni successivi.

Risposta: La competenza di approvazione delle tariffe è della Giunta, ai sensi dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. E' del Consiglio quando si approva una nuova tariffa. Ad esempio non avevo la tariffa degli alberghi e la istituisco.

 

34. Una signora mi fa denuncia ai fini della tassa rifiuti dove dichiara: ”abitazione più grande ma utilizzo solo 77 mq, la restante casa è chiusa vuota e inutilizzata. Il gas non è presente, utilizzo solo bombola per mangiare e solo stufe a legna piano terra.”
Nel colloquio emerge che: è in affitto, la casa è di 250 mq ma utilizza solo il piano terra e solo 3 camere per un totale di circa 77 mq, il piano sopra non ha un accesso esterno e si  deve passare dal piano terra della casa, il  piano sopra non usa, vuoto, senza gas, con luce.
Il nostro regolamento non dice nulla riporta solo la Legge.

Cosa iscrivo a ruolo? Mando i vigili a controllare i mq? tengo buona sua dichiarazione ? O iscrivo tutta la casa?
 

 

Risposta: Faccia sopralluogo. Se la parte non utilizzata non è in stato di abbandono e quindi non agibile, emetta prima un accertamento in rettifica e poi iscriva a ruolo l'intera superficie.

35. La ditta incaricata delle verifiche TARSU ha emesso regolari avvisi di  accertamento, tra i quali ci sono tutti i possessori di immobili di una frazione del ns. Comune;- i contribuenti sono venuti, facendo presente che nessuno di loro ha mai pagato nulla, perchè in Comune gli avevano detto che non dovevano versare la TARSU;
- l'Amministrazione mi richiede, in virtù di quanto rappresentato dai contribuenti, di vedere se è possibile procedere ad eliminare almeno le sanzioni...Secondo Lei è fattibile con delibera di Giunta procedere in tal senso? Anche se fosse vero il fatto che tutti non hanno pagato perchè qualcuno del
Comune gli ha detto che non dovevano la TARSU, come faccio a giustificare una differenza di trattamento a quei contribuenti rispetto a tutti gli altri??

 
Risposta: Probabilmente tali utenti sono ubicati in zone non servite. Se le cose stanno così e se loro sono ubicati ad una certa distanza dal più vicino punto di raccolta, la TARSU non può superare il 40 per cento della ordinaria tariffa. Ora, in tale ipotesi sarebbe giustificabile la non applicazione
delle sanzioni.

36. La ditta ha presentato regolare denuncia TARSU (vedi allegato) e usufruisce della riduzione del 20% sul deposito prevista dal nostro regolamento ed ora chiede la integrale esclusione, poiché non produce rifiuti.

 

Risponda: "Con riferimento alla istanza di cui all'oggetto, si comunica che la relativa richiesta non può essere accolta. Infatti, il presupposto del corrispettivo in esame

, per costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, non è la produzione di rifiuti, come pure l'utilizzazione dei locali, ma la solo loro utilizzabilità. L'invitiamo, pertanto, a procedere al pagamento del corrispettivo indicato in tale atto, avvertendo che di contro il Comune si vedrebbe costretto a procedere in forma coattiva."

 

37. Abbiamo alcuni utenti che affittato i propri immobili a delle persone con regolare contratto d’affitto ,alcuni ammobiliati altri vuoti .Tante volte queste persone non fanno denuncia e noi le mettiamo a ruolo con la cessione di fabbricato. Dopo alcuni mesi  o anni spariscono senza cambiare la residenza o spariscono e basta. Possiamo noi rivalerci sul proprietario mettendo a ruolo lui  e non gli affittuari (quasi tutti extra comunitari)?

 

Risposta: In assenza di una norma che lo acconsenta non è possibile avvalersi sul proprietario. Una forzatura può essere fatta per gli appartamenti ammobiliati e per le locazioni di breve durata, inserendo tale previsione nel regolamento. Comunque, non basta per l'iscrizione a ruolo la comunicazione alla autorità di P.S. della cessione di fabbricato, risultando, invece, necessaria la preventiva emanazione di un avviso di accertamento.

 

38.In un condominio dove ci sono parecchi mini alloggi ( esempio. n. 12) si puo' intestare la tassa al proprietario, essendo alloggi dove in un anno magari cambiano anche due o tre affittuari. Se si, si deve intestare con 12 cespiti o uno solo con il totale della metratura?

 

Risposta: In linea di principio non è possibile addebitare al proprietario la TARSU dovuta dallo inquilino, posto che manca una norma che in tal senso disponga. Tuttavia, si ritiene possibile forzare tale addebito inserendo nel regolamento  il seguente comma nello articolo che tratta del soggetto passivo:

3.Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.Di contro, il proprietario diviene automaticamente soggetto passivo nel caso di appartamenti non utilizzati, ma utilizzabili.

 

39. La superficie indicata come "serra" che credo venga adibita a ciò è  tassabile?  Ci sono delle caratteristiche che ne possono prevedere l'esenzione (ad esempio se avessi le pareti di vetro ecc.? o è comunque sempre tassabile?

Risposta: Sarebbe bene fare una verifica. Infatti, le serre sono considerate  locali, in quanto siano costituite in materiale non precario. Del resto, in tale ipotesi la serra dovrebbe essere accatastata anche allo urbano. Aiuta  tale soluzione la circolare n. 3 del 2003 del Catasto, che sotto riporto.

 

40. Volevo inoltre chiedere un suo parere in merito alle varie teorie che stanno circolando in merito all'applicazione dell'IVA sulla tariffa rifiuti.

Noi applichiamo la TIA e finora abbiamo sempre applicato l'IVA. Secondo le direttive dell'IFEL dovremmo modificare il nostro regolamento facendo esplicito riferimento alla nuova TIA Ex Decreto L.gs 152/2006 al fine di poter continuare ad applicare l'IVA. Lei cosa ne pensa?

 

Risposta: In base alla gerarchia delle fonti di diritto non risulta necessaria una modifica regolamentare, posto che la legge prevale comunque. Poi, io prevedo che fra non molto l'applicazione dell'IVA sarà dichiarata illegittima. Procedete dunque ad applicare l'IVA, ma pronti alla sua restituzione nel caso probabile che la Corte costituzionale o la Cassazione oppure l'unione Europea la ritengano non applicabile, in considerazione della evidente natura tributaria.

 

41. Un curatore fallimentare ci comunica che è stato dichiarato il fallimento con sentenza del Tribunale in data 07.12.2007, per una s.n.c.  Il curatore ci chiede il discarico della cartella TARSU del 2010, siamo tenuti a sgravare anche le annualità successive alla data di fallimento (2008/2009)?  Poichè la dichiarazione di fallimento si estende anche ai soci illimitatamente responsabili  come ci dobbiamo comportare con loro?

 

Risposta: Il discarico è dovuto solo nel caso in cui gli immobili siano stati non utilizzati. Di contro, il discarico non può essere accordato, posto che non esistono regolare particolari TARSU per il fallimento.

 

42. Il Comune insieme ad una molteplicità di altri comuni dell’astigiano fa parte di una Spa (…..) finalizzata a gestire gli impianti di smaltimento rifiuti.

Lo scorso 2 dicembre nel corso di un’Assemblea di soci alla quale hanno partecipato i Sindaci è stato presentato e proposto un Piano Industriale che prevede per il triennio 2011-13 interventi sugli impianti e migliorie che dovrebbero appartare benefici funzionali ed economici alla gestione dei rifiuti nel nostro ambito.

Per maggior chiarezza Le allego le tavole riassuntive di detto Piano Industriale e l’elenco degli interventi al fine di evidenziare di che natura siano gli investimenti proposti.

Per finanziare il Piano Industriale viene richiesta una ricapitalizzazione della società con assegnazione di nuove azioni (in quota proporzionale alla precedente partecipazione – ovvero il doppio) e con ripartizione degli oneri in due anni.

L’indicazione generale che ci siamo dati tra “addetti ai lavori” è di reperire le risorse:

     1.  applicazione dell’avanzo di amministrazione alla parte capitale della spesa (titolo II) – per chi se lo potrà permettere

     2.   utilizzo di risorse una tantum di parte capitale (contributi erariali in conto investimenti)

     3.  indebitamento tramite mutui

     4.  manovra sulla leva fiscale tramite TARSU (NB i piccoli enti di questa zona non hanno istituito la TIA).

QUESITO:

se “nulla quaestio” gravita intorno all’utilizzo dell’avanzo e dei contributi erariali in conto investimento, invece molte perplessità sussistono circa le altre due ipotesi di finanziamento: in effetti occorre vedere (ed è questo il nocciolo del quesito) se è legittimo un indebitamento considerando che si tratta di un intervento in conto capitale. Ancor più dibattuta è la possibilità di far leva sulla TARSU in quanto non si vede bene come una spesa per investimenti possa essere supportata da una risorsa inquadrata tra le entrate correnti ed inoltre ci poniamo il problema di quali cespiti di spesa possano essere compensati con la TARSU. Unico supporto da noi reperito è il testo dell’Art. 61, comma 2, DLT 507/93.

In conclusione le saremo grati se vorrà darci indicazioni circa la possibilità di utilizzare (almeno in parte) la TARSU o in ultima ratio la leva dell’indebitamento, tenendo conto che tutte le ipotesi al di fuori dell’aumento della TARSU potrebbero portare seri problemi alla quadratura del bilancio.

 

Risposta: Il quesito posto è facilmente risolvibile alla luce di quanto previsto dal comma 2 dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, che acconsente di imputare nel costo del servizio le quote di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione di consorzi per lo smaltimento rifiuti. Infatti, nel quadro attuale del nostro ordinamento, le finalità in argomento sono perseguite ora da società di capitali comunali. Non differisce la soluzione prospettata il fatto che codesto Comune, anziché ricorrere ad un mutuo, utilizzi per finanziare l'aumento di capitale della società l'avanzo di amministrazione.

 

Le quote di ammortamento saranno imputate ad ogni esercizio finanziario suddividendo l'importo dello avanzo utilizzato per le annualità restanti al termine del contratto sociale.

 

 

43. Come ben sa noi siamo in contenzioso con il Consorzio …. per la Tia relativa agli 2006 -2007-2008-2009.

Nessun ricorso è esecutivo perché tutti appellati dal Comune. L’anno 2006 (che è in Cassazione) è stato perso dal Comune in 2° grado e per cui non stiamo procedendo a nessun recupero in attesa della sentenza, mente per gli anni 2007-2008 e 2009 avendo la sentenza di 1° grado accolto solo in parte il ricorso del contribuente, sentenze tutte appellate dal  Comune, abbiamo emesse le cartelle solo per la parte fissa del tributo. Per quanto riguarda l’annualità 2010 a fronte dell’avviso di accertamento inviato il contribuente non ha presentato alcuni ricorso per cui era intenzione di questa Amministrazione di procedere ad iscrivere a ruolo il tributo maggiorato della sanzione del 30%. Abbiamo preavvisato il contribuente che ci ha inviato, tramite il suo avvocato, la lettera allegata.

Le volevamo chiedere:

-          Che tipo di risposta possiamo dare

-          La dirigente si deve preoccupare della minaccia effettuata?

 

Risposta: La Corte Costituzionale è intervenuta più volte a valutare se le norme che disciplinano i tributi comunali, le quali non prevedono la sospensione della riscossione in caso di ricorso siano o meno legittime, ritenendo che tali disposizioni siano legittime, prevedendo la norma, nella sostanza il principio solve et repete. La probabile ragione di ciò deriva dal fatto che i bisogni che le entrate tributarie dei comuni vanno a soddisfare non possono essere procastinati.  Anche la Suprema Corte recentemente con la sentenza  n. 5759/2010: TARSU: il ricorso contro la cartella non esclude l’integrale iscrizione a ruolo della pretesa. Il ricorso del contribuente contro l'accertamento della Tarsu, consente comunque all'ente impositore di iscrivere a ruolo l'intero importo e non solo la metà delle maggiori imposte dovute, come invece succede per altri tributi erariali. A La vicenda trae origine dal ricorso di una società, contro la notifica della cartella di pagamento, nel quale veniva eccepita la decadenza dell'iscrizione a ruolo. Secondo il contribuente, l'avviso di accertamento, regolarmente impugnato, riguardava l'anno 1994 ed era stato notificato nel 1998, mentre l'iscrizione a ruolo veniva formalizzata nel novembre 2002, oltre il termine previsto dall'articolo 72 del Dlgs 507/93.
I giudici di merito rigettavano il ricorso. A loro avviso, il termine di iscrizione a ruolo, previsto dall'articolo 72, decorreva nella specie, non dalla notifica dell'avviso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto l'impugnativa.
La Suprema corte è giunta invece a conclusioni opposte partendo dal presupposto che uno dei principi generali su cui si basa il processo tributario è quello che l'atto impositivo, in quanto autoritativo, produce i suoi effetti (ossia può essere messo in esecuzione), anche se impugnato, indipendentemente dal suo controllo di legittimità, fatto salvo il potere del giudice di sospenderne l'efficacia mediante un provvedimento ad hoc.
L'ente pubblico è, pertanto, legittimato alla sua riscossione e il contribuente ha il dovere di pagare quanto richiesto, con la facoltà per l'amministrazione di iscrizione a ruolo se tale dovere rimanga inadempiuto. Inoltre, la riscossione delle maggiori imposte pretese avviene nonostante l'impugnativa dell'atto di accertamento. La riscossione, in questo caso, può essere anche parziale e graduale in relazione alle vicende del processo, ma soltanto in presenza di espresse previsioni normative in tal senso, come nel caso delle imposte sui redditi (articolo 15 del Dpr 602/73).
Per la Tarsu, secondo la Cassazione, nessuna disposizione di legge prevede una graduazione nell'attività di riscossione, nel caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato davanti al giudice tributario. Quindi, rispetto alle imposte sui redditi, l'ente impositore legittimamente iscrive a ruolo (e quindi al contribuente giungerà la cartella di pagamento) dell'intero maggiore tributo preteso e non solo del 50 per cento.

 

In conclusione, quindi, il comportamento seguito da codesto Comune è perfettamente legittimo (e doveroso). Se poi per l'anno 2010 l'atto non è stato impugnato,vi sono ulteriori motivi per ritenere legittimo il comportamento del Comune. La minaccia di denuncia in sede penale fatta dal legale, pare infondata, adempiendo il funzionario responsabile ad un dovere d'ufficio.

 

Rispondete al legale nel senso indicato, invitando il proprio cliente a risolvere le questioni in sede tributaria.

 

44. In questa fase di "rigidità" sui regolamenti comunali, ai quali non si possono apportare modifiche sostanziali, l'Ufficio Tributi vorrebbe aggiungere un articolo nel quale precisare che tutti coloro i quali danno in locazione per un periodo massimo di 1 anno un immobile a qualunque uso adibito, non vedranno cambiare la titolarità della cartelle tarsu, relativa all'unità locata, che pertanto continuerà a rimanere loro intestata.

Il nostro intento è quello di non "perdere" rate di tassa rifiuti che, spesso in questi avvicendamenti di breve durata, si verificano.

Ci può far sapere se una modifica di questo tenore si può fare oppure se è da considerarsi sostanziale e quindi inapplicabile?

 

Risposta: Per superare tale ostacolo dovete inserire nel regolamento TARSU il seguente comma:

     3.  Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

 

 

Di contro, una diversa regolamentazione, in assenza di una norma risulterebbe illegittima

 

45. Un medico ci ha chiesto una riduzione della tassa rifiuti, in quanto utilizza saltuarmente l’ambulatorio. Cosa dobbiamo rispondere?

 

Risposta: Con riferimento alla istanza prodotta dalla dottoressa in oggetto, tesa a rivedere l'entità della tassa rifiuti iscritta a ruolo a suo carico, si fa rilevare che essa non può essere accolta. Infatti, come si evince dalla lettura dello articolo 69 del D.Lgs.n.507/93, la tariffa della tasa rifiuti fa riferimento alla categoria di appartenenza dello utente e non allo uso particolare dei locali effettuato dal singolo appartenente la categoria. Peraltro, si fa rilevare che ai fini dello assoggettamento al tributo in argomento è sufficiente l'utilizzabilità dei locali e non la produzione di rifiuti (Cassazione 16785/02), con la conseguenza che una produzione di rifiuti inferiore alla media non determina alcuna riduzione della tariffa.

 

Comunicate, dunque, alla d.ssa in oggetto, il rigetto della istanza prodotta.

 

45. contribuente, (proprietario di : 1 pasticceria, 1 bar, 1 laboratorio artigianale di prodotti da forno), non ha pagato entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento emesse da Equitalia, relative agli anni 2008 e 2009. Ora Equitalia ha emesso ruolo esecutivo nei confronti del contribuente per un importo complessivo di Euro 2.576,18. Il contribuente ha chiesto a Equitalia la possibilità di rateizzare il debito, ed Equitalia ha detto al contribuente di rivolgersi al Comune, in quanto soggetto preposto alla concessione di questa agevolazione.

Il nostro Regolamento della Tarsu attualmente in vigore (dal 2002), stabilisce che:

"Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di una rata l'intero ammontare iscritto negli elenchi  è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge."

Secondo lei , alla luce della vigente normativa, è possibile concedere la dilazione ?

Dobbiamo chiedere della documentazione particolare al contribuente ?

 

 

Risposta: Tale richiesta va soddisfatta, trovando attuale previsione nello articolo 72 del D.Lgs.n.507/93. La competenza si ritiene ora del funzionario  responsabile del Tributo (e non più  del sindaco), essendo un atto di gestione. Per soddisfare i gravi motivi richiesti dalla legge ritengo che Lei si debba far presentare il certificato Isee ed aderire mediante determina, la quale dovrà essere trasmessa anche allo esattore.

 

46. Le chiedo un suo parere sulla tassazione ai fini tarsu di una gelateria, per la quale devo fare un accertamento per omessa dichiarazione.

Il proprietario della gelateria ha presentato all'ufficio Commercio la denuncia di inizio attività in data 29/06/2010. Nella parte dove si indica la superficie di vendita, hanno dichiarato 21 mq ad uso alimentare, e 21 mq. laboratorio gelati. tot. mq. 42.

Siccome l'immobile complessivamente (formato da 3 piani), è accatastato C1, con una superficie catastale complessiva di MQ. 119,00, e nello specifico:

- il piano terra utilizzato per l'attività , con annessi bagno e ripostiglio;

- Il primo piano e il secondo piano, nella planimetria sono indicati come "locale di sgombero" ad uso privato e spogliatoi. E’ corretto che io faccia l'accertamento applicando la tariffa per l'attività di gelateria (Euro 4,14 al mq.) a tutto il complesso, in quanto l'attività prevalente è quella artigianale, oppure devo applicare tariffe diverse, tenuto conto che io non so a che usi vengono destinati il secondo e il terzo piano ?

 

.

 

Risposta: poiché le attività sono due (di produzione e di vendita) vanno applicate due tariffe distinte, a nulla rilevando l'unicità dello immobile. Un sopralluogo Le fornirà i dati necessari. I servizi igienici si dovranno considerare con la stessa tariffa della attività di vendita, se a servizio prevalente dei clienti o della attività di produzione se utilizzati prevalentemente dai titolari o dai dipendenti.

 

47. Nei quattro  casi di azienda agrituristica che di seguito le andrò ad esporre vi è modo di applicare

una tariffa ridotta in quanto nelle licenze viene specificato il numero di giorni di somministrazione

e/o il periodo?

 

Caso 1:  al max. pasti al giorno 60, apertura venerdi ,sabato e domenica dal 1/2 al 31/12

ed inoltre  per 10 giorni a scelta nell’ anno, previa comunicazione al Comune.

                Caso 2: n.. 20 pasti al giorno per un totale giornate agrituristiche convenzionali 240,

periodo dal  1/1 al 31/12 di ogni anno.

                Caso 3:  apertura dall’ 01/10 al 31/05 di ogni anno con chiusura dal 01/06 al 30/09.

                Caso 4: n. 10 pasti al giorno per un totale di giornate agrituristiche convenzionali n.120,

                               periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno

 

Qualsiasi sia la risposta le chiedo di fornirmi i riferimenti normativi del caso.

 

Risposta: Secondo giurisprudenza la tariffa è unica per ogni categoria di utenza, a prescindere dallo uso dei locali del singolo utente.  Sconsiglio, dunque, di differenziare la tariffa, ritenendo che unico elemento di differenziazione siano solo i mq detenuti da ciascun utente.

 

 

48. In regime di TIA 1 (d.Ronchi) è possibile applicare una tipologia tariffaria  differenziata sullo stesso insediamento produttivo o commerciale o di servizi,  in base alla destinazione della singola superficie?

Ad esempio ad un’industria con 5000 mq di sup.cie, così suddivisi: 

 

2000 magazzini

500 uffici

2500 lavorazione

 

Applicare risp. la categoria ex DPR 158-1999:  n.3   (magazzini)-   n.11 (uffici)  - n. 20 (attività industriali) .

 

Attualmente applichiamo a tutto l’insediamento la tariffa dell’attività prevalente, che nell’esempio sopra prospettato è la n. 20 (attività industriali) e ciò dovrebbe essere nello “spirito” del decreto Ronchi e regolamento n.158..

 

 

Risposta:  Essendo unica l'attività, unica deve essere la tariffa. La ragione sta nel fatto che i coefficienti della categoria s20, come per le altre categorie, sono calcolati in rapporto ai rifiuti prodotti nei locali indistintamente.

 

49. Un contribuente è proprietario di un officina meccanica, di riparazione auto, e all'esterno vi è un'area dove vengono depositate le auto sia da riparare, che riparate e pronte da essere consegnate ai clienti.

La superficie tassabile, all'interno dell'officina è senz'altro la parte utilizzata come "ufficio" e wc, e penso che le parti dove vengono riparate le macchine, sia esente perchè produce rifiuti speciali pericolosi (oli vari ecc......), o non assimilabili,..... ma la parte esterna, secondo lei, è da considerare area operativa, e quindi tutta tassabile,  oppure è pertinenziale a locali tassabili e quindi esente ?

 

Risposta: Ritengo la parte esterna, salvo che sia coperta eventualmente da tettoie, pertinenziale od accessoria e quindi da non computarsi. I locali vanno, invece, computati tutti, escludendo solo la superficie della buca ove si cambia olio o del ponte. Infatti, solo in tali punti si producono, di regola, rifiuti speciali pericolosi, come preteso dal comma 3 dello articolo 62 del D.lgs.n.507/93.

 

      50. E’ possibile       creare una nuova categoria per il pagamento di quei locali che non sono abitazioni o box , ma che sono escluse dall’ICI in quanto pertinenze di abitazioni (nella zona realtà agricola spesso capita che oltre al box ci sono magazzini o altri locali  che rientrano tra le pertinenze perché l’abitazione è singola ed è strutturata come la ex casa rurale e quindi ci sono locali accatastati come C2  o C7, e non possono non essere considerati pertinenze dell’abitazione principale) .  In questo caso si vorrebbe attribuire una tassa minima perché possono avere superfici estese, anche non completamente utilizzate.

 

 

Risposta: Una tassazione minima risulterebbe illegittima, poiché alcuna previsione normativa lo acconsente. Si può si creare una nuova categoria (peraltro in tale ipotesi la competenza del CC) ma la tariffa al mq (anche se bassa) deve essere applicata a tutte le superfici utilizzabili.

 

51.i locali classificati in D10  o comunque rurali  non sono previsti nel regolamento, vigente dal 1993 e mai modificato, sono da prevedere? E’ possibile prevedere riduzione anche al 90% o è meglio prevedere una tassa di importo ridotto?

 

Risposta: Secondo il più recente orientamento della Cassazione (18497/18498 e 18499 del 2010) anche i depositi  agricoli vanno normalmente assoggettati. Una riduzione di tale portata, che peraltro dovrebbe essere finanziata dal Comune con risorse proprie, sarebbe illegittima. Meglio determinare una tariffa bassa, ma assoggettare tutta la superficie. 

 

      52. Nel regolamento non è previsto in quale misura bisogna escludere le aree ove si producono rifiuti speciali e per quali attività? Cosa mi consiglia? Meglio attendere                                                     

la tariffa ambiente o trovare un modo per iscriverli alla tarsu con più equità?

 

Risposta: Non è necessario al riguardo una previsione regolamentare, essendo la materia già disciplinata dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93. In tale ipotesi va applicato il metodo analitico, ossia si toglie unicamente lo spazio occupato da macchinari ed impianti ove si producono rifiuti tossici nocivi, purché il detentore dimostri di aver autosmaltito detti rifiuti mediante ditta specializzata.

 

53. Le chiediamo chiarimenti in merito all’assoggettabilità ai fini Tarsu di una palestra privata in quanto il titolare sostiene di essere completamente esente. Lo stesso contribuente afferma di essere titolare di altre palestre in provincia di Bs per le quali non viene assoggettato alla tassa.

Come è meglio comportarci?

 

Risposta: Il Ministero delle Finanze in alcune circolari e risoluzioni ministeriali ha ritenuto da escludere dal computo della superficie tassabile quelle destinate ad attività sportive, affiliate al CONI, assoggettando, invece, gli spogliatoi e i servizi e tutti i diversi spazi riservati agli spettatori.

 

Io ritengo che tali atti debbano considerarsi illegittimi, posto che non vi è alcuna legge che preveda tale esclusione. Si tenga conto, poi, che la Cassazione ritiene che il presupposto impositivo della TARSU sia connesso alla sola utilizzabilità dei locali. Tali istruzioni avevano importanza nel vecchio procedimento contenzioso, ove chiamato a decidere era l'intendente di finanza in primo grado ed il MF in secondo grado. Ora, che invece il giudice competente è quello tributario questo è tenuto a considerare solo la legge.

 

Tale linea di pensiero ministeriale è criticata per tali motivi nelle mie pubblicazioni, pur permanendo in molti regolamenti comunali tale esclusione per ignoranza, che andrebbe comunque disapplicata.

 

54. Ho inviato ad Equitalia il ruolo per la riscossione coattiva della tassa rifiuti... naturalmente ho visto arrivare allo sportello contribuenti che con il semplice accertamento fatto da me non si erano mossi... uno di questi mi contesta il fatto che gli sia stato attribuito l'onere del pagamento della tassa rifiuti anche per il fratello deceduto nell'anno di riferimento, tassa che invece andava imputata ai figli che hanno ereditato. Ma secondo me una simile contestazione andava fatta all'atto del primo invio o quantomeno quando c'è stato l'accertamento.  come mi devo comportare?

 

 

Risposta: Il mancato ricorso di un atto correttamente notificato determina la definitività della pretesa, così che un eventuale ricorso risulterebbe inammissibile.

 

55. Premesso che i rifiuti da attività commerciale sono stati assimilati agli urbani, vorremmo capire se il rifiuto da lavorazione del reparto di macelleria e pescheria di un supermercato può essere conferito al servizio comunale o deve essere smaltito obbligatoriamente a parte in virtù di qualche norma sanitaria.

 

Risposta: Sono da considerarsi non conferibili gli scarti della lavorazione delle carni in genere, ma l'esclusione deve essere limitata al banco di lavorazione.

 

56. Le invio la mail mandataci dall'Istituto .Alberghiero che ha due convitti nel nostro comune per i ragazzi : i due convitti come gia' accennato nella mail inviatale durante il 200'9 sono due alberghi : noi applichiamo l'esenzione solo per le scuole e non per il convitto : la provincia (proprietaria dell'istituto Alberghiero) sostiene che nel contributo dello stato sono compresi anche i convitti : Le chiedo e' cambiato qualcosa rispetto al parere che ci ha dato nel 2009?

 

 

La detenzione della struttura alberghiera è dello albergatore, così che  costui deve continuare a corrispondere per intero della tassa dovuta, non potendo in alcun modo  egli beneficiare della esenzione prevista per le scuole pubbliche, tenunto conto che una attenta lettura dello articolo 33 bis del DL 248/07 ,convertito dalla legge 31/08, evidenzia del carattere soggettivo di tale esenzione, risultando non pertinente, proprio per lo stesso motivo, il parere dell'ANCI Toscana, non trattandosi formalmente di un convitto, ma di una struttura alberghiera, come risulta dalla licenza di esercizio.

 

57. Premesso che:
- il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende la raccolta rifiuti e la riscossione della TIA, è stato esternalizzato alla Società …… srl, azienda partecipata a capitale interamente pubblico, non iscritta all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97;
- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti avente termine il 31/12/10 per disposizioni di legge, è stato prorogato fino al 31/12/11, in attesa di procedere all'individuazione del nuovo soggetto gestore;
- il servizio affidato alla …. relativo all' applicazione, gestione e riscossione della tariffa rifiuti scade il 30/06/2011;
- il Comune, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2011, approverà un nuovo regolamento relativo all'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale , ai sensi del D.lgs. 152/2006,

si chiede:
a) E' corretto approvare un Piano Finanziario relativo alla Tariffa Integrata Ambientale per l'intero anno 2011, quando il contratto con la Società …..scade il 30/06/11?

 

Risposta: Il piano finanziario è annuale. Nel caso in cui la proroghe della gestione comporti un aumento dei costi del secondo semestre si dovrà procedere ad una variazione del piano finanziario e quindi delle tariffe.
b) E' necessario fare una deliberazione di proroga del servizio di gestione e riscossione della tariffa fino al 31/12/11, prima dell'approvazione del Piano Finanziario TIA?

 

Risposta: Non è necessario, anche se opportuno, in modo da avere i costi certi per tutto il 2011.


c) Il provvedimento di proroga va fatto con atto di Giunta o di Consiglio?

 

Risposta: La delibera di proroga è di competenza del Consiglio Comunale, come previsto dalla lettera e) del comma 2 dello articolo 42 del D.Lgs.n.267/00 che così dispone in ordine alla competenza del CC:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)

 

A tal fine si fa rilevare che la proroga equivale a nuova concessione.


58. Il Regolamento relativo alla Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2), va inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze?

 

Risposta: Al momento il predetto Ministero non ha competenza, sostenendo che la tia ha natura patrimoniale.


59.  Le Tariffe rifiuti continuano ad essere approvate sola dalla Giunta Comunale?

Risposta: Certamente si, come previsto dallo articolo 42 del decreto 267/00.

 


60. La società …..nel piano finanziario della TIA 2010 (nel 2011 non viene previsto) aveva inserito tra i costi la voce "Perdite su crediti/accantonamento (pari  al 5% del totale crediti insoluti alla data 01/12/2009), in quanto previsto tra i costi "accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali" previsti nella tabella "ALLEGATO 1" del DPR 158/1999. In sede di consuntivo del Piano Finanziario 2010, la società ci propone l'approvazione del costo suddetto, fino ad esaurimento del fondo. E' legittimo inserire nel piano finanziario il suddetto costo? Quale è la procedura di approvazione di tale costo (ossia deve essere approvato con apposito atto del Comune e sottoposto al parere dei Revisori dei conti del Comune stesso)

 

Risposta: E' opportuno inserire nel piano finanziario tale costo, ma nel caso di riscossione di tali crediti essi vanno messi in entrata del piano finanziario, secondo la probabile loro riscossione nello esercizio in considerazione. I revisori dei conti esprimono un giudizio sul piano finanziario nel suo complesso e non sulle singole poste, trattandosi di scelte discrezionali e peraltro opportune del Comune.


61. E' possibile aumentare la TARSU solo per alcune categorie?

 

 

  Risposta: Il problema va affrontato alla luce dello attuale blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 7 dello articolo 1 del DL 93/08, convertito dalla legge 126/08. Di contro, è possibile aumentare le tariffe TARSU ma solo motivando il provvedimento con l'aumento dei costi del servizio. Si sconsiglia di aumentare le tariffe TARSU solo per alcune categorie perchè ciò si porrebbe in contrasto con tale divieto, mentre alcun ostacolo rappresenterebbe spalmare l'aumento in modo proporzionale su tutte le categorie.

 

62. Il 10 febbraio il c.c. ha approvato il regolamento per l'applicazione  della tia  ed un consigliere comunale con molta insistenza sosteneva che non abbiamo erroneamente considerato le esenzioni spettanti ai fabbricati rurali ed  alle stalle. mi puo' illuminare in merito in modo che possa rispondergli adeguatamente!

Risposta: Già a partire dallo articolo 39 della legge 146/94 i rifiuti agricoli non pericolosi non sono più esclusi dal servizio pubblico di smaltimento, così che anche gli edifici rurali vanno normalmente assoggettabili alla TIA, come peraltro affermato dalla Cassazione con le
sentenze n. 18418/05 per i floro-vivaisti e n. 18497/18498 e 18499 del 2010 per i depositi agricoli. L'articolo 66, comma 4, letera b) del D.Lgs.n.507/93 in tema di tassa rifiuti da' la facoltà e non l'obbligo al comune di concedere uno sconto fino al 30 per cento per la parte abitativa  delle costruzioni rurali. Tuttavia, tale facoltà, prevista per la tassa
rifiuti non è invece prevista per la tariffa.

 

63. ai fini del regolamento di nettezza urbana, si vuole limitare per quantità i pneumatici (max 20 per anno).

      1)      Il gommista pertanto, sarebbe esonerato totalmente dalla tariffa rifiuti oppure solo per la parte variabile?

      2)      Pensavamo di modificare la sua tariffa da cat. 19  a cat 3 Magazzini così da tassare totalmente tutta la sua superficie, indipendentemente dalla produzione di pneumatici (magazzino).

 

La stessa cosa si pone per i carrozzieri, che conferiscono all’isola ecologica montagne di paraurti e parti varie: possiamo operare allo stesso modo? Ma i carrozzieri non sono obbligati a conferire le parti di carrozzeria ad un consorzio obbligatorio?

 

 

 

 

 

Risposta: Diversamente dalla tassa rifiuti, la TIA ha carattere binomio ossia è calcolata sulla base di una parte fissa ed una parte variabile. Ora, la soluzione dei casi prospettati dipende unicamente dalle scelte regolamentari assunte dal singolo comune. Nella mia filosofia regolamentare le eventuali esclusioni dal servizio incidono unicamente sulla parte variabile che  è corrisposta in misura ridotta, mentre quella fissa non subisce alcuna variazioni.

 

Per i gommisti, quindi, ritengono che l'esclusione dei pneumatici  determini una riduzione proporzionale del coefficienti della categoria 19 della tabella 4a allegata al DPR 158/99 il quale dovrebbe essere almeno dimezzato (4,50), previa la produzione di un contratto di smaltimento, mentre rimarrebbe ferma la parte fissa. Nel provvedimento di esclusione si dovrebbe indicare anche tale soluzione.

 

Per i carrozzieri, tenuto conto che tale materiale di plastica non è pericoloso, si potrebbe agire nello stesso modo imposto ai gommisti, diminuendo in proporzione il coefficiente della parte variabile della categoria.

 

 64. Questo comune sta procedendo alla conferma dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti anche per l'annualità 2011. In questa situazione normativa non chiara ad oggi è stata emanata una legge che consente la proroga dell'applicazione della TA.R.S.U.? In caso negativo le tariffe deliberate dal comune sono comunque legittime?

 Risposta: Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del 2010 ritiene applicabile il predetto tributo, in alternativa alla TIA 1 e 2. : Dello stesso parere si sono espresse le associazioni di Comuni. Personalmente (ed anche altri) sostengono che allo stato attuale della norma la TARSU non risulti più applicabile, posto che espressamente il comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 l'ha prorogata solo fino al 31.12.2009. Molti sollecitano un intervento normativo. Tuttavia, sulla base del principio mal comune mezzo gaudio, ritengo che si possa continuare ad applicare la TARSU, convinto che qualora la giurisprudenza dovesse dire il contrario il legislatore emetterà una norma di interpretazione autentica in tal senso.

65. L’agente della riscossione EQUITALIA ha inviato tramite posta ordinaria avviso bonario di pagamento nell’anno in corso (2011), relativo alla TARSU dell’anno 2007 (riscossione ordinaria). Si chiede cortesemente se il Comune è ancora nei termini per esercitare la pretesa tributaria e in particolare se ha ancora il diritto a riscuotere la TARSU riferita all’anno d’imposta 2007.

 

 

Risposta: L'articolo 72 del D.Lgs.n.507/93 prevede che l'iscrizione a ruolo debba essere effettuata entro il 31.12 dell'anno successivo, se in via continuativa, oppure in base alle dichiarazioni presentate nell'anno precedente oppure alla notifica degli avvisi di accertamenti. Ora, in base a quanto Lei mi prospetta, sembra che l'iscrizione a ruolo sia tardiva e che quindi la pretesa sia illegittima. Se le cose stanno in tal modo e se il contribuente eccepisce tale decadenza, il problema può comunque essere superato con lo sgravio delle somme iscritte indebitamente a ruolo, con la successiva emanazione di avvisi di accertamento, senza sanzioni né interessi, in quanto alcuna colpa è addebitabile al contribuente e con la successiva iscrizione a ruolo dello avviso di accertamento.

 

66. Nel caso di attivita' produttiva di prodotto in plastica l'interessato presenta una planimetria ove viene individuata, distintamente dal resto delle superfici occupate, il locale ove viene svolta l'attivita'. Il dubbio è se esonerare tutta detta superficie di lavorazione o abbatterla del 30% (=percentuale prevista dal Regolamento ove in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi).

 

Risposta: Nel caso descritto la riduzione del 30 per cento riguarda l'intera superficie e non solo quella destinata alla lavorazione, come del resto previsto dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93.

 

67. In relazione al parere TARSU che ci ha inviato in data 16/02/2011 inerente l'esenzione della tassazione dei due convitti dell'istituto alberghiero situati sul nostro territorio i cui contratti di gestione sono sottoscritti tra la proprietà degli alberghi e la Provincia, dove i due alberghi hanno licenza annuale di pubblico esercizio, l'istituto alberghiero ci ha comunicato in data odierna che i due alberghi sono stati riconosciuti dal Ministero della Pubbica istruzione con atto pubblicato sulla gazzetta ufficiale come convitti annessi all'istituto stesso.

Alla luce di questa nuova informazione, richiediamo pertanto se è possibile inserire anche i due convitti nella statistica per l'esenzione da inviare allo Stato e in caso affermativo richiediamo le modalità per l'invio e per richiedere l'eventuale rimborso, visto che abbiamo incassato i contributi fino all'anno 2010 sulla base dei dati dichiarati con la statistica relativa al periodo 2003-2007 nella quale come sopra specificato non avevamo ricompreso i due convitti

In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

 

Foppolo Simonetta

 

Risposta: L'esenzione concernente le scuole ha carattere soggettivo e riguarda gli edifici detenuti dalle scuole stesse, per i quali le scuole pubbliche erano tenuto al pagamento della tassa rifiuti. Nel caso descritto la detenzione, intesa come potere di disporre dei locali nel senso voluto,  è, invece,  del titolare della licenza di albergo, così che la destinazione dello albergo per alcuni mesi a convitto  non determina alcuna riduzione della tassa rifiuti da esso dovuta e ciò fino a quando l'albergatore rinuncerà alla licenza di albergo e darà in locazione la struttura alla scuola per l'utilizzo di essa come convitto. Se l'albergatore vorrà indirettamente recuperare il costo della Tassa rifiuti, come del resto farà per gli ospiti dello albergo, dovrà prevedere tale costo in sede di determinazione delle proprie tariffe.

 

68. Posso recuperare con avvisi di accertamento tarsu una differenza di imposta per  maggiore superficie. non dichiarata per l'importo pari ad ruro 7,15+sanzioni-ex eca  ed interessi per euro . 4,65 per 1 totale di ? 12,00, ridotto a 9 in caso di  adesione  formale per 4 annualità tot.?   Per la tarsu sono previsti importi minimi?
 

Risposta: Se l'importo è inferiore a 12 euro non è iscrivibile a ruolo, ai  sensi dello articolo 4 del D.Lgs.n.46/99:

 Importo minimo iscrivibile a ruolo ). - 1 . Non si procede ad iscrizione a  ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".

 

69. Le occupazioni Temporanee di suolo pubblico o privato effettuate dai Pubblici Esercizi (tavoli e sedie) oltre al canone di occupazione devono pagare anche la TARSU? In questo caso dobbiamo applicare la tariffa giornaliera trattandosi di occupazione temporanea (periodo estivo)?

Se si, il nostro regolamento all'art. 15 comma 2 dispone che "per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se svolta ricorrente"

Come ci dobbiamo comportare? Se i giorni di occupazione annuale sono superiori a 183 facciamo pagare per tutto l'anno)

 

Risposta: L'articolo 77 del D.Lgs.n.507/93, che sotto riporto, connette la riscossione della TOSAP temporanea con la riscossione della tariffa giornaliera. Ne consegue che il pubblico esercizio sarà in tale ipotesi soggetto alla Tassa ordinaria nei modi ordinari, mentre per l'area pubblica sarà assoggettato alla tariffa giornaliera sulla base del seguente calcolo, da corrispondersi con le stesse modalità della TOSAP:

 

Tariffa giornaliera= Tariffa pubblici esercizi x 1,5/365.ggxmq

 

Ove gg sono i giorni risultanti dalla concessione ed mq i mq occupati.

 

Se, invece, tale area fosse ad uso privato, detta superficie sarebbe assoggettata in modo ordinario, con l'eventuale riduzione per l'uso stagionale.

 

70. Fra le entrate della tassa rifiuti si debbono computare anche le addizionali ex ECA?

 

Risposta: Come si evince chiaramente dalla lettura dello articolo 61 del D,.Lgs.n. 507/93 le addizionali non debbono essere computate. Non risulta, pertanto, condivisibile il parere contrario della Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania.

 

71. Si presenta da tempo un problema inerente l'interpretazione e l'applicazione della TARSU in particolare per quanto riguarda il conferimento e lo smaltimento.

 

Il ns. Comune applica la TARSU ed ha approvato nel tempo un  atto di assimilazione in base alle norme vigenti (nel 2001/2002).

 

Attualmente ci sono problemi per lo smaltimento ed il conferimento dei rifiuti da parte delle ditte presso i Centri di raccolta e le Isole ecologiche in quanto "i Gestori" applicano alla lettera quanto contenuto nell'art.  195, comma 2 del D.Lgs 152/2006.

 

Possono conferire ancora le ditte, ai centri di raccolta o isole ecologiche, i rifiuti assimilati oppure no?

 

Necessitano dell'iscrizione nell'Albo dei Gestori Rifiuti  oppure no?

 

Necessitano dell'autorizzazione al trasporto rifiuti oppure no?

 

I famigerati "rifiuti assimilati" da parte dei Comuni sono  ancora tali oppure no?

 

E' illegale o illegittimo, allo stato attuale, far conferire dalle DItte,  presso il ns. centro di raccolta i rifiuti che il Comune ha assimilato?

 

 

Risposta: La lettera e) del comma 2 dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 non trova al momento applicazione in virtù di quanto previsto dalla lettera b) del comma 184 dello articolo 1 della legge 296/06 e ciò sino a quando lo Stato non avrà emanato i nuovi criteri di assimilazione:

 

 

 

 

 

 

COMMA 184

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009 (1);

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (2).

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

Allo stato attuale, quindi, codesto comune è tenuto ad osservare il provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, avvertendo che la relativa disapplicazione, fino a quando non sarà modificato dal Consiglio Comunale, ma dopo che lo stato avrà ottemperato alla emanazione dei nuovi criteri di assimilazione, può comportare il reato di omissione di atti d'ufficio.

 

Se, poi, le cose dovessero in futuro andare per il verso descritto, il Comune dovrà rivedere i costi dell'appalto, posto che altrimenti  deriverebbe un arricchimento indebito a favore della ditta appaltatrice e di contro una situazione di eccessiva onerosità a carico del Comune, dovendo essere chiamate le utenze non domestiche ad un minor pagamento del corrispettivo.

 

72. Il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 stabilisce che a decorrere dal 2005 la superficie minima da assoggettare alla tassa rifiuti per gli immobili a destinazione ordinaria (A,B e C) ed ora anche alla TIA è il maggiore importo fra l’80 per cento della superficie iscritta in catasto e quella calpestabile. Ora, una Ditta concessionaria ritiene poter risalire alla superficie catastale visionando la planimetria dei locali. E’ legittimo tale comportamento?.

 

Risposta: Tale comma ha la finalità di costruire un sistema catastale per il quale ogni fabbricato sia valutato in base ai mq  (catastali). Ne consegue che tale procedimento, non soddisfacendo alle finalità della legge, è da considerarsi  illegittimo. Il Comune, dunque, in assenza della superficie catastale, da calcolarsi ai sensi del DPR 188/98, dovrà ordinare al possessore la presentazione della planimetria catastale in catasto, così che il rossore iscrivi la superficie catastale mediante il sistema DOCFA.

 

73. ci viene un dubbio circa il condono Tarsu. Per esempio  Tizio viene a denunciare ora (marzo 2011) una occupazione dal 2007. Nel condono abbiamo previsto una sanzione per omessa denuncia del 15% dell'imposta. Quali annualità possiamo recuperare? L'anno 2010 che non è stato denunciato entro il 20 gennaio 2011 può rientrare nel condono o dobbiamo calcolargli il ravvedimento operoso con sanzione del 10%? La ringrazio MC

 

Risposta: Il condono dovrebbe riguardare tutte le annualità accertabili ossia non decadute. Dall'anno 2005 per l'omessa denuncia fe fino al 2010 e dal 2006 fino al 2010 per le rettifiche di superficie.

 

74. Per un centro sportivo completo di palestra piscina coperta e scoperta ecc

Ci sono aree che non devo inserire ?

 

Risposta: contrariamente alle indicazioni del MF che esclude le superfici destinate ad attività sportiva, ritengo che alcuna esclusione debba essere fatta per le superfici coperte,  posto che non vi è una legge statale che preveda l'esclusione, mentre la  piscina scoperta va esclusa, ma va assoggettata la parte ove sostano le persone per prendere il sole o per il ristoro.

 

75. In sede di verifica ho appurato che una società che esercita l’ attività di segheria non ha presentato denuncia tarsu : ho invitato il legale .rappresentante a presentare la denuncia dandogli un termine di scadenza . Ho comunque appurato che sono anni che l’attività esiste le chiedo ; essendo l’unica segheria presente sul territorio comunale e non avendo mai avuto un caso per tale attività per la denuncia della metratura c’e’ qualche riduzione per produzioni rifiuti speciali da considerare? (con apposita documentazione si intende!!)

 

Risposta: I residui della lavorazione della segheria, sono da considerarsi speciali ma non pericolosi, così che tutta la superficie deve essere computata ai fini della quantificazione della tassa rifiuti. Peraltro, la situazione di evasore totale rende inapplicabile ogni riduzione.

 

76. Da parecchi mesi una ditta è in  "concordato preventivo" che dovrebbe concludersi a breve (primavera 2011), per non dichiarare il fallimento, e passare invece l'azienda ad un nuovo acquirente.

Per l'anno 2010 l'azienda ha versato parte dell'acconto dell'ICI e nulla per la TARSU.

1) Quali sono le possibilità di incasso dell'ICI e della TARSU per il Comune? Chi è il soggetto passivo, sia per Ici che per la Tarsu? L'eventuale nuovo acquirente ha obblighi fiscali anche per il periodo che precede l'acquisto?        
2) Quali azioni può/deve intraprendere il Comune nei confronti dell'azienda, per sollecitare il pagamento ?

3) Rispetto ai principi del bilancio comunale, è prudente iscrivere tali poste nel bilancio di previsione 2011 ? In che misura ?

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che il concordato preventivo, diversamente dal fallimento,ma solo per l’ICI,  non prevede regole particolari , così che il soggetto passivo è tenuto alle normali regole previste dalla specifica normativa tributaria e ciò sino  alla cessione della azienda al nuovo acquirente. Per rendere i crediti liquidi ed esigibili codesto Comune dovrà emettere, quindi, a carico della Ditta in argomento  atti per il  recupero dei tributi  non regolarmente corrisposti. Solo successivamente alla cessione dell’azienda, così come previsto  dallo articolo 14del D.Lgs.n.472/97, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

 L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. I crediti descritti sono privilegiati ai sensi dello articolo 2752 c.c..

 

Una volta notificati gli atti di recupero, se rimasti insoluti, codesto Comune dovrà procedere in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo della pretesa oppure mediante ingiunzione fiscale, di cui al RD 639 del 1910. Qualora l’importo superi 8000 euro potrà essere iscritta ipoteca sui beni immobili posseduti dalla azienda in argomento. Con la notifica degli atti impositivi il credito ivi descritto è liquido ed esigibile. Esso dovrà essere iscritto per intero come residuo attivo nel bilancio del Comune, senza alcuna decurtazione prudenziale.

 

77. Un contribuente mi chiede lo sgravio della cartella esattoriale relativa  alla TARSU anni 2008 e 2009 in quanto, ha cessato l'attività nel 2006 ma dice che il commercialista non ha comunicato la cessazione alla  C.C.I.I.A.A.  e pertanto, dalla relativa visura risulta:  data cessazione 31.5.2006,  impresa cancellata: 25.2.2011.  Dal momento che noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in merito  se non alla data odierna, è giusto sgravare gli anni pregressi?

Risposta: La soluzione del caso descritto è scritta nel comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia  stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.  Sulla base di tale principio, il contribuente, fermo restando l'obbligo  del pagamento per l'intera annualità 2006, avrà diritto allo sgravio delle  annualità successive se dimostra di non aver continuato nella occupazione  dei locali ovvero se dimostrerà che la tassa è stata assolta da altro  contribuente. L'onere della prova è posto in capo al contribuente, anche  se si consiglia codesto Comune di acquisire le necessarie informazioni,  specie se lo svolgimento della attività è soggetto ad autorizzazioni  comunali, posto che in questa ultima ipotesi tali autorizzazioni avrebbero  dovuto essere depositate o rinunciate o trasferite.

 

78. In allegato le invio prospetto delle superfici dello impianto sportivo .

Dovendo emettere accertamento  tarsu  per  omessa  denuncia Le chiedo se debbo togliere delle superfici ?

Sull’area esterna una parte è adibita a verde – piscina scoperta – spiaggia  - campi tennis calcetto basket bar esterno e area esterna a servizio bar . Quali devo tassare?ù

 

Risposta: Tutti i locali sono assoggettabili. Di contro, l'area scoperta va calcolata solo sulla parte di regola presidiata dall'uomo. Escluderei dunque l'area scoperta adibita a verde, la piscina scoperta, i campi di calcetto, mentre è rilevante l'area scoperta destinata a spiaggia (magari va concessa la riduzione stagionale), come pure il l'area esterna ove vi è la somministrazione (magari con la riduzione se l'uso è stagionale).

 

79. Un contribuente, che svolge attività di lattoneria, mi denuncia ai fini TARSU di utilizzare un laboratorio artigianale di mq 130 ed una area scoperta operativa di mq. 240.

 

Essendo area scoperta operativa e quindi di utilizzo all'attività, dovrei assoggettarla a TARSU, ma non ho la specifica tariffa.

 

Posso per analogia applicare la tariffa utilizzata per la tassazione di Magazzini, depositi merci (sempre che il contribuente, a seguito di convocazione,  mi confermi l'utilizzo dell'area come deposito ) ?

 

Risposta: Se l'artigiano utilizza prevalentemente come deposito l'area scoperta, trovo corretto differenziare la tariffa. Di contro, se l'attività esterna fosse uguale a quella interna deve essere applicata la medesima tariffa, essendo, invece, irrilevante che l'attività sia svolta al coperto od allo scoperto.

 

80. Vorrei sapere se è corretto inserire tra le voci di entrata il contributo IVA sugli appalti.

Vorrei sapere, inoltre, se è possibile considerare l'intero costo dello spazzamento stradale.

Il nostro Regolamento prevede: "Il costo di esercizio è determinato per deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana di un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n° 507/93".

 

 

Risposta: Tale contributo dovrebbe essere considerato fra le entrate, essendo la finalità della norma diretta a non incrementare più di tanto le tariffe. L'intero costo del servizio, senza l'abbattimento a titolo forfetario dello spazzamento stradale, così come previsto dal comma 3 bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93, è possibile con delibera del CC, come già previsto dal comma 7 dello articolo 1 del DL 392/00, convertito dalla legge 26/01, che così dispone:

 

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  

 

E' necessario, quindi, una modifica del regolamento, a valere per sempre oppure una delibera del CC a valere solo per il 2011. In tale ipotesi può inserire nel regolamento il comma 3 del seguente articolo:

 

Art. 3  - Gettito e costo del servizio.

 

 

1.       Il gettito complessivo della tassa non può supera­re il costo di esercizio del servizio di smalti­mento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti con­tem­plati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposi­zioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L’eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l’anno successivo.

 

2.       La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

3.       La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe  è tenuta  con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001. 

 

81.  Si chiede se  l'approvazione del piano finanziario e tariffa è di competenza della Giunta o del Consiglio? ( penso di Consiglio ma qualcuno sostiene che in un ente di piccole dimensioni può essere approvato dalla Giunta).

 

Risposta: La competenza è del CC per il piano finanziario e per l'istituzione della tariffa, ai sensi dello articolo 42 del D.lgs.n.267/00, ma poi il calcolo delle tariffe è competenza della Giunta.

 

82. L'approvazione del Regolamento ( consiglio) e piano finanziario ( giunta o consiglio) devono essere approvati prima dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta?

 

Risposta: Possono essere approvati sia prima che dopo, ma comunque entro il termine legale. Importante che vi sia compatibilità finanziaria fra detti documenti ed il bilancio.

 

83. Il regolamento TIA  è da mandare al controllo al ministero? ( se sì, quale?);

 

Risposta: Ritengo che non debba essere inviato, posto che si afferma (ingiustamente) la natura patrimoniale e non tributaria.

 

84. Il comune introduce la cosiddetta TIA 2 ( perchè avrebbe l'IVA), ma non essendoci i decreti attuativi del dlgs del 2006, utilizza i criteri del DPR 158/1999. E' possibile?

 

Risposta: Il DPR 158/99 si utilizza per entrambe le TIA. Per il momento sia la TIA 1 che TIA 2 debbono essere assoggettate ad IVA. Per una serie di ragioni lunghe da spiegare consiglio di applicare la TIA 1, per evitare la possibile esclusione delle superfici prevista dalla lettera e) del comma 2 dello articolo 195  del D.Lgs.n.152/06.

 

85.dobbiamo procedere alla tassazione di una soffitta, abbiamo il dubbio se tassare l'intera superficie anche se, considerata la spiovenza del tetto, si arriva ad un'altezza minima di molto
inferiore ad un mt 1,50 oppure se dobbiamo tassare solo la superficie che rispetta tale altezza minima.

 
Risposta: L'errore compiuto deriva dal fatto che secondo il Catasto non va considerata la superficie dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, in virtù di una specifica previsione contenuta nel DPR 138/88 allegato C comma  2  che così prevede:

2. La  superficie dei locali  principali e degli  accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

Di contro, tale esclusione in considerazione del carattere speciale della  norma tributaria non trova applicazione, così che ai fini TARSU tutta la superficie va computata, anche nella parte dei locali con altezza inferiore  a mt 1,5.

 

86. Stiamo attivando per il recupero della tarsu ai sensi del comma 340, vorrei sapere se :

posso recuperare solo a  partire dal 01.01.2006 e non dal 2005 (la Legge parla a partire dal 2005) considerando come tipologia di accertamento il termine di prescrizione valevole per l’ infedele denuncia?

a questo tipo di recupero non applico la sanzione per infedele denuncia?

Risposta: No, per il fatto che la norma rende l'errore del contribuente scusabile.

viene utilizzato un modello diverso di accertamento? Comunicando al contribuente solo la rettifica d’imposta (le allego uno stampato che ho predisposto) può andare bene?

 

Risposta:  Il comma 340 crea un proprio termine iniziale dal 2005, con la conseguenza, in considerazione del carattere obbligatorio della imposizione tributaria, che il recupero deve iniziare da tale annualità. Alcuna sanzione, come pure gli interessi non trovano applicazione e ciò per il fatto che la norma rende l'errore del contribuente scusabile.  Può andar bene lo stampato allegato da Lei, ma le allego il mio.

 

87. Le palestre vanno o meno assoggettate alla TARSU, posto che il contribuente sostiene che in molti comuni non la applicano?

 

Risposta: Il Ministero delle Finanze,  con alcune risoluzioni e circolari, afferma  che vanno escluse le  superfici destinate  o  attrezzate esclusivamente  per attivita' competitive o ginniche  sempre che secondo la comune  esperienza  non  comportino  la  formazione  di  rifiuti  in quantità apprezzabile ecc. (circolare n. 95/E del 1994). Con la risoluzione n. 1331/93, confermando una precedente risoluzione (1717/93) il predetto ministero esclude le aree coperte e scoperte destinate ad attività sportiva per la sola parte riservata ai praticanti. Con la risoluzione n. 3398/94 il MF ritiene che sia da escludere la palestra per la sola parte destinata alla attività sportiva, mentre vanno assoggettate le saune e lo spazio destinato a massaggi. Ora, l'esclusione indicata in dette istruzioni ministeriali è da ritenersi illegittima, posto che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge. Infatti, il comma 1 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:

 

 

Articolo 62     

Presupposto della tassa ed esclusioni (1).

 

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (2).

 

Anzi, la Cassazione a cominciare  dalla sentenza n. 16785/del 2002 in poi ritiene assoggettabili i locali chiusi e vuoti:

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).

 

Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2002, n. 16785

 

Se sono da assoggettare i locali chiusi e vuoti pare evidente che vadano assoggettati, in assenza di una norma di legge che li escluda, i locali utilizzati, palestre comprese.

 

La ragione per la quale i comuni escludono  le palestre (ma se destinate alla attività sportiva e limitatamente alla relativa superficie e non anche agli spogliatoi e agli altri servizi) sta nel fatto che si attengono a tali istruzioni ministeriali illegittime, le quali avevano rilevanza nel vecchio contenzioso di competenza dello Intendente di Finanza e del MF, mentre alcun valore hanno le istruzioni ministeriali avanti le CT, come peraltro affermato dalla Cassazione con la sentenza sopra riportata.

Mi chiedo se un soggetto ricco avesse un locale destinato a palestra sarebbe forse esente?

 

In conclusione, le palestre come tutti gli altri locali utilizzati o utilizzabili vanno assoggettate alla TARSU. Sta a voi decidere se iniziare una battaglia onde inficiare formalmente tale tesi avanti il giudice ordinario.

 

 

88. Potrebbe cortesemente, dato che lei sicuramente li avrà sottomano più di me, qualche sentenza che rafforzi questo principio di assoggettamento delle celle frigorifero alla TARSU? 

 

 

Risposta: Sullo specifico tema non esistono sentenze specifiche. Ora, se la Cassazione ritiene assoggettabili i locali chiusi e vuoti, in quanto allacciati alle fonti di energia elettrica, come potrebbe escludersi i locali utilizzati? Forse in una abitazione si potrebbe escludere lo spazio occupato dal frigorifero, dalla lavatrice e così via?  Sul tema interessante è la sentenza della Cassazione n. 15658/04, che così si esprime:

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".


Cassazione civile, sez. trib., 12/08/2004, n. 15658

 

 

89. Vorrei porle un quesito in merito all’assoggettamento alla Tariffa di Igiene Ambientale per un Bed & Breakfast che sta aprendo nel ns Comune. In catasto è una unità immobiliare accatastata come A/3 di 7,5 vani ed è l’abitazione principale dei proprietari e destinano 3 stanze del 1 piano ad ospiti occasionali. Offrono solo pernottamento e colazione. Hanno l’obbligo di tenere un registro delle presenze, in sostanza è un affitta camere. Il ns regolamento prevede la tariffa per alberghi senza ristorazione ma è corretta applicarla a questa casistica?

 

Risposta: A mio avviso vanno applicate due tariffe distinte. Per la parte loro riservata la tariffa delle abitazioni, mentre per la superficie destinata a Bed & Breakfast ritengo sia da applicarsi, per analogia, la tariffa degli alberghi senza ristorante. Irrilevante ai fini TIA è il 'particolare trattamento effettuato per tali attività per i tributi erariali.

 

 

90.Una Ditta che svolge sabbiatura/trattamento e rivestimento metalli mi ha presentato denuncia TARSU con la seguente situazione:
locali adibiti a uffici/mensa/spogliatoi:  6 mq
totale superficie adibita ad area lavorativa: mq 289 di cui soggetta a produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani/tossico e nocivi mq. 60.
Mi è stata presentata altresì richiesta di detassazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del vigente regolamento TARSU, con documentazione comprovante lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali quali polveri e articolato di  materiali.
Il succitato articolo 5, comma 5 così dice:
"5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei
termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.


ATTIVITA’         DETASSAZIONE
Falegnamerie…………………………………………………………..20%
Autocarrozzerie……………………………………………………….30%
Autofficine……………………………………………………………….20%
Officine……………………………………………………………………20%
Distributori di carburante………………………………………..10%
Lavanderie………………………………………………………………10%
Autolavaggi……………………………………………………………..30%
Assemblaggi ed imballaggi……………………………………….10%
Altre attività artigiane………………………………………………10%

Posto che loro mi hanno indicato la parte di metratura soggetta a produzione
di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, come mi devo comportare?
Devo
detassare mq. 60 e applicare la tariffa intera su mq. 289-60? Oppure devo
escludere mq. 60 individuata quale zona di produzione e applicare la tariffa
intera sui restanti 229 mq.?

 
Risposta: Come si evince da una attenta lettura del comma 3 dello articolo  62 del D.Lgs.n.507/93, le due forme di esclusioni delle superfici ove si producono rifiuti urbani assimilabili agli urbani sono fra loro alternative. Quella che io definisco analitica porta ad escludere mq 60 di superficie,
mentre quella forfettaria escluderebbe la superficie risultante dalla applicazione della percentuale di tale tabella su tutta la superficie (289). Ora, poiché è più favorevole per il contribuente l'esclusione analitica e poiché essa è di facile individuazione, si ritiene che la superficie da  assoggettare sia determinata in mq 229.

 

91. sono degli immobili  vuoti  perchè gli occupanti sono deceduti -  gli eredi vivono in altri immobili (anche fuori dal ns. comune)e suddetti  immobili sono stati posti in vendita, mi sono fatta portare copia delle bollette delle utenze  dalle quali si evidenzia che non ci sono consumi . in questo caso potrebbe sussistere il caso previsto dall’art 3 del ns. Regolamento ed essere esclusi dalla tassa rifiuti ?

Art. 3

“Non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso in cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.”

 

Risposta: Deve fare sopralluogo per riscontrare che i locali siano anche chiusi e vuoti (e quindi non arredati), così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16785/02. Infatti, gli eredi hanno dimostrato, caso mai, la non utilizzazione di tali locali, ma non anche la loro non utilizzabilità.

 

92. Si tratta di un negozio di fiorista che conferisce al servizio pubblico gli scarti del materiale, vegetale, oggetto della propria attività, pagando la TARSU sull’intera superficie a disposizione.

Se il fiorista medesimo dovesse invece smaltire autonomamente il rifiuto, conferendolo a un agricoltore/florovivaista che lo smaltirebbe direttamente sul/nel terreno/campo, cosa succederebbe? Si ipotizzerebbe una situazione di “recupero” con la conseguente possibilità di riconoscere, come previsto dal regolamento nei casi di recupero, una rimborso sulla tassa pagata? Si porrebbe però il problema di ottenere dall’agricoltore e dal fiorista medesimo una documentazione attestante il recupero in oggetto, documentazione che l’ufficio chiede nel dettaglio, in termini di quantitativo, destinazione, tipologia di rifiuto conferito. Cosa consiglia?

 

Risposta: L'attività di recupero non può riguardare le sostanze consumabili, ma quelle che possono essere rimesse nel ciclo produttivo, quali il ferro, il legno, la plastica, ecc. Nel caso descritto si deve parlare di autosmaltimento. Un altro tipo di autosmaltimento è ad esempio la bruciatura dei trucioli di legno da parte del falegname. Ne consegue che alcun premio può essere concesso sotto tale profilo al negozio di fiorista.

 

93. Un fabbricato di proprietà di un ex IPAB, è stato dato in locazione ad una cooperativa sociale  ONLUS che gestisce strutture di assistenza residenziale per persone che abusano di sostanze stupefacenti. Questo fabbricato viene utilizzato dalla cooperativa a favore di quei ragazzi che al termine del percorso di riabilitazione vi "transitano" per completare questo percorso di autonomia.

Il nostro regolamento prevede l'esclusione dalla tarsu per gli immobili utilizzati dalle ONLUS. Secondo lei ,questo caso rientra nell'esclusione ?

 

 

Risposta: Dal punto di vista legittimo e regolamentare l'esenzione trova applicazione. Tuttavia, ricordo che il comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93, così dispone:

 

 

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

 

94. Ho ricevuto una lettera da una società che gestisce un negozio al dettaglio di abbigliamento.

La società in liquidazione mi informa che in data 21/07/2009 è stato stipulato un contratto di cessione di ramo d’azienda e chiede che la tassa rifiuti per l’esercizio 2009 venga trasferita alla nuova società.

Al mio ufficio non è mai arrivata nessuna dichiarazione di variazione TARSU.

Vorrei agire in modo corretto. Cosa mi consiglia di fare?

Allego la comunicazione della società.

 

 

Risposta: La questione va valutata in virtù di quanto previsto dal comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93. Sulla base di quanto previsto da tale comma la tassa relativa al 2009 deve essere posta per intero a carico del cedente, avendo egli ritardato a comunicare la cessione della azienda. Di contro, sarà liberato dal pagamento per le annualità successive in quanto produca al Comune copia dell'atto di cessione. Nei confronti della società subentrante saranno emessi gli atti di recupero a decorrere dalla data di subentro, applicando la sanzione di omessa denuncia e gli interessi moratori. Nel caso in cui la ditta cedente non paghi il 2009, inviti l'esattore a richiedere il pagamento nei confronti della Ditta cessionaria, in virtù di quanto previsto dallo articolo 14  del D.Lgs.n.472/97.

 

  Articolo 14     

Cessione di azienda.


 

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

 

95. Una ditta che vende automobili occupa una superficie così distinta:

- uffici

- magazzino

- officina

- esposizione auto

Vorrei sapere quale superficie è soggetta alla tariffa prevsita per attività commerciale e quale è soggetta alla tariffa per attività artigianale.

 

 

Risposta: E' chiaro l'assoggettamento della officina alla tariffa prevista per l'attività artigianale, come pure l'assoggettamento della esposizione auto alla tariffa prevista per le attività commerciali. Di contro, gli Uffici ed il magazzino ed  i servizi, quando non siano di uso esclusivo di una delle due tariffe, saranno attribuiti con il criterio della prevalenza di destinazione.

 

96. Le trasmetto la documentazione inviatami dal ns. ente gestore e riscossore della TIA (tariffa integrata), materiale ricevuto da Federambiente. Il Comune di ….i lo scorso anno ha optato per questa scelta.

Nell'allegata relazione. redatta dal dott……, c'è una parte dedicata all'argomento "addizionale provinciale"

Volevo avere un Suo parere a proposito dell'applicazione o meno dell'addizionale provinciale alla tariffa integrata, va inclusa nelle fatture o meno? Come devono comportarsi i Comuni che applicano la tariffa integrata?

 

 

Risposta: Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 3 del 2010, in merito alla tariffa di Igiene ambientale, alternativa alla tassa rifiuti, ipotizza l'applicabilità della TIA 1, disciplinata dallo articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 o della TIA 2, disciplinata dallo articolo 238 del D.Lgs.n.152/06. Ora, essendo il contributo provinciale previsto unicamente dallo articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 (comma 17) e non anche dallo articolo 238 del D.Lgs.n.152/06, in virtù del principio di tassatività delle fonti di obbligazione, codesto Comune procederà alla applicabilità di tale contributo solo se sta applicando la TIA 1. L'esame del regolamento della tariffa adottato da codesto Comune è certamente risolutivo della questione.

 

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

97. Ho bisogno di un suo parere in merito all'istanza di rimborso presentata da una ditta locale che esercita l'attività di albergo, pertanto le invio in allegato l'istanza presentata dalla ditta pregandola di darmi un suo parere e come impostare l'eventuale risposta.

 

 

Risposta: Come appare dallo articolo che Le allego, incerta è l'individuazione dell'Organo competente alla adozione delle Tariffe TARSU nella Regione Sicilia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva5 che in sede giurisdizionale6(5 C.G.A. SS.RR., parere n.101/2006. 6 C.G.A. 26/7/2006 n.420.)  ha tuttavia escluso la competenza dell’organo consiliare sulla base di una non meglio precisata applicazione della riforma dell’ordinamento degli enti locali, attuata con il citato D.lgs. n.267/2000. Secondo l’autorevole Giudice d’appello, “ne discende che all’espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla giunta della suddetta competenza deriva la residuale competenza del sindaco”.

Tittavia, l'autore, è propenso nel ritenere che allo Stato attuale della norma la competenza tariffaria sia di competenza del Consiglio Comunale. Tuttavia, l'adozione da parte vostra da parte del Sindaco delle Tariffe in luogo del Consiglio Comunale non può essere motivo di adesione alla istanza di rimborso, almeno integrale, posto che il contribuente non ha proposto ricorso al TAR ed  anche per il fatto che persino l'annullamento delle tariffe da parte di tale Organo non esclude il pagamento sulla base delle preesistenti tariffe. Rispondente, dunque, negativamente alla istanza di rimborso, motivando il diniego sulla competenza del Sindaco alla adozione delle Tariffe, come affermato Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, e che in assenza di ricorso esse sono divenute definitive.

 

Consiglio, tuttavia, per evitare qualsiasi contestazione che le tariffe (motivate) siano adottate dapprima dal Sindaco e poi dal CC, magari anche per quelle dell'anno precedente, sanando ulteriormente la posizione che ha dato luogo a tale istanza.

 

Comunque, nella ipotesi probabile di ricprso da parte del contribuente avanti la CTP il Comune potrà eccepire l'incompetenza di tale Organo e solo in subordine il rimborso rapportato alle tariffe delle abitazioni.

 98. si vorrebbe sapere se è possibile tassare ai fini tarsu le piscine in ambito ad abitazioni private. se sì in base a quale disposizione normativa.

 

Risposta: il comma 1 dell'articolo 62 del d.lgs.n.507/93 così dispone: ". la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ".

 

sulla base di tale principio si deve dedurre che, mentre le piscine coperte vanno computate, essendo da considerarsi locali, quelle scoperte  abitative sono da escludersi, considerandosi, appunto, pertinenziali od accessorie di locali tassabili. di contro, va considerata la parte scoperta esterna della piscina scoperta, di regola presidiata dall'uomo, quali la  supeficie occupata da tavolini e sedie, da gazebo, ecc.

 

infine si rammenta che anche adibite a verde debbono essere escluse e ciò a seguito della abrograzione del comma 1 dello articolo 66 del presente decreto legislativo, come precisato nella nota in  parentesi riportata (le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.)

 

99.  A seguito di un controllo, sono emerse parecchie pertinenze ICI.

 

Si è ritenuto che tali pertinenze così come dichiarate dal contribuente siano da assoggettare al tributo TIA in quanto si presume siano utilizzate dallo stesso.

 

Qualora la pertinenza consista in un fabbricato tipo stalla o pollaio oppure sia una soffitta non ancora ultimata, il contribuente può chiedere l’esclusione della tariffa TIA malgrado l’esenzione ICI?

 

Risposta: ICI e TARSU hanno presupposti diversi. Ora, per l'ICI tutte le pertinenze vanno assoggettate in quanto siano utilizzabili, anche se non arredate (Cassazione n. 16785/02).

 

L'onere di provare la non utilizzabilità è posta in capo al soggetto passivo. Consiglio, comunque, un sopralluogo.

 

 

100. Un comune (Tarsu/Tia)ha preso in affitto un immobile che ha adibito ad ambulatorio medico.
 Il comune specifica quanto segue:
-Prima di definire le modalità di emissione della bolletta relativa agli ambulatori medici vorremmo essere certi che questa tipologia di locali debba essere assoggettata ad imposta dato che produce rifiuti tossici e  speciali pericolosi . Tali rifiuti Siringhe aghi infetti cotone emostatico vengono smaltiti direttamente da una ditta specializzata Asl. Ci sono dei locali che possono essere esclusi dalla tassazione in funzione di quanto sopra esposto? Oppure devono essere calcolate tutte le superfici.


 Risposta: Diversamente dal passato, con l'emanazione della legge 196/94  prima e dello articoo 7 del D.Lgs.n.22/97, come pure in base al D.Lgs.n.152/06, i rifiuti sanitari, salvo che provengano da persone infette, sono normalmente conferibili al servizio pubblico, così che gli ambulatori vanno comunque assoggettati per tutti i locali, nessuno escluso. Ricordo che ai sensi DPR 254/03 gli aghi, le siringhe, le lame, i rasoi, i contenitori vuoti di farmaci, ecc sono da considerarsi rifiuti speciali non pericolosi. In sintesi, la stragrande maggioranza di rifiuti prodotti nelle strutture
sanitarie è assimilabile ai rifiuti urbani. Per evitare ogni equivoco io da tempo consiglio i comuni di precisarlo espressamente nel provvedimento di assimilazione.  Le riporto qui sotto l'articolo 2 del D.Lgs.n.254/03.

101. per quanto riguarda l'assoggettamento alla TaRSU delle abitazioni a disposizione di iscritti AIRE che utilizzano tali immobili quando vengono in Italia, come dobbiamo considerarli?
Li consideriamo come se fossero residenti o come non residenti?

 

Risposta: La legislazione tributaria ha carattere speciale, così che la normativa ICI non può avere alcuna rilevanza ai fini TARSU. Ne consegue che ai fini del predetto tributo essa va considerata come immobile a disposizione (seconda casa).

 

102. Abbiamo verificato che alcune ditte (tipo imbianchini, impresa di pulizie, ecc.) conferiscono i rifiuti dell’impresa al circuito comunale senza però essere iscritti nel ruolo TIA in quanto non occupano superfici (ad esempio l’imbianchino non ha magazzino usa un furgone e ha tutto li!!!).

Noi volevamo prevedere nel regolamento comunale una soluzione a queste casistiche.

Avevamo pensato di iscrivere a ruolo una superficie fittizia …..anche se in realtà non occupano nulla. Cosa ne pensa???

 

Risposta: In estrema sintesi si può fissare questo principio: " non c'è TARSU o TIA senza locali". Ne consegue che nel caso prospettato si deve far riferimento, anziché a detto operatore per conto terzi, al cliente per il quale il servizio è reso. Se questo ultimo corrisponde la TIA alcun divieto è posto a detto conferimento, magari dietro certificazione che il rifiuto conferito  proviene  da........ Ovviamente i rifiuti conferiti non debbono essere pericolosi.

 

103. Alcuni giorni fa un mio contribuente che in….ha aperte due posizioni TIA, una per la casa e una per l’attività lavorativa (capannone), mi ha comunicato con nota scritta che ha cessato l’attività e che quindi il capannone da lui utilizzato e di sua proprietà rimane vuoto, ma con utenze allacciate.

Il capannone è piuttosto grande, mq. 653. Il contribuente mi ha chiesto se è possibile inserire i 653 mq. Del capannone, aggiungendoli sulla sua posizione TIA domestica, facendoli figurare come box o cantina, invece che tenere aperta la posizione TIA non-domestica come magazzino, evitando così di pagare per due volte la parte fissa dell’imposta (sulla casa e sul capannone). E’ possibile fare quanto chiesto dal contribuente, ossia aggiungere i mq. Del capannone sull’utenza domestica? Oppure devo tenere distinte le due posizioni?

 

Risposta: Secondo la Cassazione (sentenza n. 19152/03) la mera denuncia di cessazione di una attività non ne determina l'esonero dal pagamento, se i locali rimangono utilizzabili. Ora, poiché detti locali risultano allacciati alle fonti di energia dovranno essere assoggettati secondo la tariffa prevista per la destinazione dei medesimi. Ne consegue l'inaccoglibilità della richiesta avanzata.

 

104. nel nostro regolamento tarsu c'è scritto "la tassa non si  applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune". è legittimo? Ho seri dubbi.

 

Risposta: Tale disposizione è illegittima, così come affermato dal Consiglio di Stato, Sezione V, con decisione n. 1314 del 1995.

 

L'esenzione dalla tassa rifiuti per i locali adibiti ad uffici comunali, prevista nel regolamento del Comune, è illegittima, in quanto contrastante con il principio del "pareggio" tra il gettito globale del tributo ed il costo del servizio e, pertanto, il trattamento di favore si converte inevitabilmente in un aggravio a carico degli altri contribuenti tenuti al pagamento della tassa.


Consiglio Stato, sez. V, 19/09/1995, n. 1314

Com. Campi Bisenzio c. Unione ind. Pratese e altro

Finanza locale 1997, 411

 

105. una persona ha fatto la denuncia per la TIA per un appartamento dove abitava. Sulla base di detta denuncia sono state emesse le fatture TIA che non sono state pagate.

Successivamente è pervenuta una comunicazione dell’interessata dove chiedeva di inviare ad un commercialista, curatore fallimentare, tutta la corrispondenza che la riguardava.

Cosa che abbiamo fatto e il curatore ci ha risposto che la persona risulta dichiarata fallita dal 2003 e pertanto tutti gli eventuali crediti devono essere chiesti con insinuazione nel passivo.

Trattandosi di TIA applicata sull’abitazione e non su immobili relativi ad attività economiche è necessario effettuare l’insinuazione nel passivo?

 

Risposta: Essendo crediti sorti  dopo l'inizio della procedura fallimentare trova applicazione l'articolo 111 bis della procedura, con l'obbligo di riconoscimento di detti crediti in prededuzione.

 

 

TITOLO II

DEL FALLIMENTO

CAPO VII

DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

     Articolo 111 bis     

Disciplina dei crediti prededucibili (1)


 

Art. 111-bis

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.

[ Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101. ] (2)

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento (3).

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [ se l'importo è superiore a euro 25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita] (3).

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.


 

(1) Articolo inserito dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con effetto a decorrere dal 16 luglio 2006.

(2) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.

(3) Comma modificato dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.

 

 

106. Un ristorante che ha chiesto la sospensione temporanea dell'attività ha diritto alla sospensione nel pagamento dei rifiuti?

 

 

Risposta: Secondo costante giurisprudenza della Cassazione, a cominciare dalla sentenza n. 16785/02, il presupposto del corrispettivo del servizio rifiuti è la mera utilizzabilità dei locali. Se, dunque, l'autorizzazione è stata depositata in Comune, durante detto periodo, a decorrere dalla data del deposito del provvedimento autorizzativo e fino alla ripresa della attività, la TIA è sospesa, ovviamente nei limiti di efficacia indicati nel vostro regolamento.

 

107. Un'unica unità abitativa (A/7) e un'unica pertinenza (C/6) Ma due nuclei famigliari all’interno, in che modo devono pagare la TARSU??e in che modo devono dichiarare i MQ?

 

 

Risposta. Se unitario è l'uso della unità, una sola è la partita, realizzandosi fra i diversi membri una obbligazione di carattere solidale. Nella dichiarazione dovrebbero essere indicati tutti i partecipanti, ma l'iscrizione riguardare uno qualsiasi (di regola il capo famiglia).

 

108. Un terminal container è soggetto a tassazione TIA? Si tratta di un piazzale esterno di deposito di container vuoti. Un Hangar è soggetto a tassazione e in caso affermativo che tariffa deve essere applicata?

 

Risposta: Anche i piazzali esterni ove non è sporadica la presenza dell’uomo sono da considerarsi al fine della quantificazione del corrispettivo del servizio rifiuti comunque denominato, essendo  superficie scoperte idonee alla produzione di rifiuti.

 

In ordine alla  categoria TIA da attribuire, ritengo che tale attività debba essere inquadrata nei depositi ossia alla numero 3 per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed alla numero 4 per i comuni con popolazione minore.

 

109. E’ pervenuta a questa Amministrazione la lettera firmata dalla Coldiretti, dall'Unione Provinciale Agricoltori e dalla Confederazione Italiana Agricoltori con la quale viene richiesto di modificare il regolamento TARSU prevedendo di non ritenere produttive di rifiuti solidi urbani " le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi". Si chiede di conoscere la fondatezza delle osservazioni contenute nella
medesima lettera nonché la legittimità della proposta.
 
 

Risposta: L'istanza pervenuta da tale Unione non può essere accolta, alla  luce della più recente e costante giurisprudenza della Cassazione, con la quale si afferma che i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli, in quanto assimilati dal comune a quelli urbani,  debbono essere assoggettati alla tassa rifiuti. Si segnalano al riguardo le sentenze della Cassazione n. 18418 del 2005, riguardante le attività floro-vivaistiche, e le nn. 18497, 18498 e 18499/2010 riguardanti i depositi agricoli. L'esclusione dal regolamento delle imprese agricole dallo assoggettamento della tassa rifiuti determinerebbe una disparità ingiustificata di trattamento con le altre categorie, le quali si troverebbero a pagare anche la parte non corrisposta dagli  agricoltori. Se a scatenare la vicenda è l'assoggettamento dello agriturismo, come potrebbe ammettersi l'esclusione di esso ed invece l'assoggettamento di un ristorante?

 

110. Se un contribuente che riceve un avviso di accertamento per il recupero dell'80% della superficie catastale, ritiene che la superficie in catasto non è corretta rispetto a quella reale dell'abitazione, che strade ha questo contribuente per rivedere le superfici iscritte in catasto, e quindi chiedere la rettifica dell'atto di accertamento sulla base delle eventuali nuove superfici catastali che dovessero  essere calcolate dal catasto?,.... se la superficie catastale effettivamente dovesse essere abbassata, ha valenza anche per le annualità che devono ancora essere accertate dall'ente impositore?

 

Risposta: Il contribuente deve procedere alla rettifica della superficie catastale mediante DOCFA. Se dimostra che l'errore era preesistente la nuova superficie ha efficacia retroattiva.

 

111. Abbiamo problemi con una ditta ai fini della tassazione TARSU  per un'attività di scavo e movimento terra.

La denuncia iniziale era del 2003. La ditta denunciava inizialmente solo il locale adibito a uffici, per una metratura di mq. 72, e indicavano come esenti, in quanto produttori di rifiuti speciali pericolosi, le superfici pari a mq. 3600 (area scoperta di stoccaggio e lavorazione rifiuti speciali pericolosi), mq. 638 officina e rimessa automezzi, e 1200 mq. deposito automezzi.

A seguito della verifica della planimetria allegata alla denuncia, e contraddittorio verbale con loro, questo ufficio ha iscritto a ruolo anche le altre superfici (50% officina e il deposito automezzi), escludendo mq..3.600 di area di stoccaggio e mq. 1.200 di diposito inerti sfusi (senza fare nessun avviso di accertamento, ma procedendo d'ufficio, comunicando al contribuente le superfici iscritte a ruolo).

 

Nel corso del 2010, abbiamo avuto diversi problemi con questa ditta, perchè non voleva pagare la tassa dei rifiuti, per svariati motivi, contestando inoltre le superfici iscritte a ruolo, (le trasmetto in allegato l'ultima lettera che abbiamo ricevuto da loro.Noi vorremmo non rispondere alla lettera menzionata perche' tanto e' una corrispondenza piu' finita !! l'unica cosa che vorremmo dire e' di presentare una denuncia di variazione nel caso in cui le condizioni inziali siano variate !! .In questo caso, dovremmo fare un sopralluogo, una volta che loro ci denunciano ancora solo gli uffici e basta ? Cosa ci consiglia di fare? Sempre grata per la sua disponibilità, resto in attesa di notizie in merito.

 

Risposta: la Ctr del Lazio, con sentenza 655/14/10, ha AFFERMATO che ai fini TARSU la richiesta di riduzione superficie equivale ad interpello:

 

La richiesta di riduzione della superficie tassabile inoltrata all'amministrazione ha valore di istanza di interpello; conseguentemente, in caso di mancata risposta entro 120 giorni dall'invio della domanda, la stessa si deve intendere accolta e vincola entrambe le parti, secondo il principio del silenzio-assenso. E' necessario, quindi, considerare tale istanza come denuncia di rettifica, effettuare il sopralluogo e conseguentemente, sulla base del verbale, notificare avviso di accertamento in rettifica.

 112. Il Sindaco vorrebbe inserire nel bando di gara per l'affidamento per tre anni, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e gestione piazzola, la sistemazione straordinaria della stessa (ampliamento del capannone esistente e realizzazione di coperture per i cassoni della differenziata), con la clausola che il lavoro dovrà essere fatto subito ed il pagamento avverrà nei tre anni. Il costo previsto è di circa 400.000,00 €.

I fondi verrebbero reperiti con la tariffa annuale caricandoli fra i costi nei tre anni.

Il tutto supportato dal fatto che la realizzazione della copertura  comporterebbe una diminuzione dei costi della differenziata che andranno a coprire queste spese dal secondo anno e quindi per il cittadino l'aumento inciderebbe solo per il primo anno. E' possibile applicare quanto sopra?

 

 

Risposta: In conformità al principio di competenza economica i costi di carattere poliennale vanno imputati a ciascun esercizio in relazione alla rispettiva quota di ammortamento. Per la tassa rifiuti il secondo capoverso del comma 2 dello articolo 61 del D.Lgs. n.507/93 così dispone : "Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." Ora, per la categoria XXII, riferita proprio alle imprese di smaltimento dei rifiuti, per le costruzioni leggere, tettoie, baracche e simili, il coefficiente di ammortamento, è previsto nella misura del 10 per cento, così che il costo complessivo della opera deve essere ripartito in 10 esercizi.  Si suggerisce, dunque, di acquisire un mutuo per la costruzione di tale opera che potrà essere finanziato con il gettito della tariffa, imputando nei costi del piano finanziario dei prossimi 10 anni 1/10 del costo complessivo.

 

Affidare tale compito alla Ditta appaltatrice e pagare il relativo costo in tre esercizi, oltre che essere in contrasto con i principi di competenza economica, determinerebbe una crescita media annua della tariffa del 33 per cento e quindi un probabile sollevamento popolare.

113. L'immobile in questione è accatastato totalmente in cat. D02 e sito all'interno di una vasta tenuta agricola. E' formato di due "ali", una delle quale consta di camere con relativi servizi e locali accessori le cui superfici sono state dichiarate ai fini Tarsu da una Società che svolge attività di B&B, facente capo ai figli del proprietario dello stabile.

L'altra "ala" è formata da 2 vasti saloni con annessa cucina e ripostiglio (come da planimetrie catastali) posti su 2 livelli. Per tali superfici è stato da noi iscritto a ruolo tarsu il proprietario, per una categoria di "pubblici esercizi -ristoranti - trattorie ecc.", in quanto per tali superfici nessuno si era attivato.

 

Ora il proprietario e i figli, chiedono la non tassazione dei 2 saloni in quanto a loro dire questi sono usati per ricevimenti-feste-banchetti- organizzati da ditte di catering le quali, sempre secondo la loro versione, provvedono anche allo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti. Credo che il proprietario metta a disposizione l'immobile, dietro compenso, a chi vuole effettuare ricevimenti  e penso forse possa metterli in contatto con ditte di catering che si occuperanno dei banchetti.

Il servizio di raccolta rifiuti nel nostro Comune è effettuato; come ufficio, mi chiedo, non posso tassare le singole e varie ditte di catering che si possano avvincedare nell'uso dei locali...e poi ammesso che i rifiuti prodotti siano "portati via" dalle ditte che fanno il ricevimento...dove li portano? e a chi pagano la tassa rifiuti? forse al Comune dove hanno la sede legale per la sola superficie dell'ufficio che usano?

 

I proprietari hanno anche fatto presente le loro richieste all'assessore alle finanze , il quale quindi ci chiede  se vi sia un modo per poterle accoglierle...

 

Risposta: La soluzione del caso proposto deve essere fatta alla luce dei principi che disciplinano la TARSU, ossia l'individuazione del soggetto passivo e la determinazione della superficie assoggettabile e di conseguenza la tariffa applicabile. Ora, ai sensi dello articolo 63 del .Lgs.n.507/93 il soggetto passivo è l'occupante o il detentore dei locali ove potenzialmente possono prodursi rifiuti urbani o assimilati dal Comune a quelli urbani. Ne consegue che i soggetti passivi rimangono essi e non la società di catering, potendosi trasferire tale onere alla società di catering solo con la stipula di apposito contratto di locazione oppure di affitto di azienda. Se si considera poi che per l'assoggettamento dei locali basta la loro utilizzabilità e non la loro effettiva utilizzazione (cassazione n. 16785/02 e molte altre), ne consegue che va respinta l'istanza di esclusione proposta dal soggetto passivo, essendo, invece, dovuta la tassa rifiuti. In ordine, poi  alla tariffa da applicare, si precisa che secondo principi consolidati in giurisprudenza la tariffa da applicare è quella della destinazionme ordinaria dell'immobile, così che pare corretta l'applicazione della tariffa dei pubblici esercizi. Irricevibile sarebbe poi la soluzione proposta, per sfuggire al pagamento della TARSU, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti, posto che l'autosmaltimento non fa venir meno il diritto di privativa (Cassazione 9524/97).

 

In conclusione, la richiesta in argomento deve essere respinta, dovendosi considerare obbligato al pagamento della TARSU detta società, anche per tali saloni, applicandosi la tariffa dei pubblici servizi. Detta società  potrà in sede di contrattazione delle società di catering recuperare in parte la tassa rifiuti da essa corrisposta, inglobandola o meno nel canone di concessione.

 

114. Abbiamo un dubbio sulla tassazione delle superfici scoperte relative ad un parco acquatico gestito da un privato che svolge la sua attività nel periodo giugno/settembre.

Che tipo di tassazione che dobbiamo applicare per queste tipologie di aree scoperte?:

 

1) area che occupa la piscina

2)  area circostante la piscina (recintata), nella quale i bagnanti non possono accedere ne' con le ciabatte ne' con bicchieri di bibite perché proibito dalla legge dell'a.s.l., ma che vi accedono a piedi nudi per entrare nella piscina

3) area occupata dagli scivoli nella zona recintata di cui sopra

4) area verde dove vengono posizionati i lettini

5) aiuole non calpestabili.

 

Risposta: La legge esclude le aree scoperte accessorie o pertinenziali di locali assoggettati. Tale principio porta a ritenere assoggettabili le aree scoperte ove la presenza dell'uomo non è sporadica. sulla base di tale principio si ritengono assoggettabili  l'area occupata dagli scivoli e l'area  dove vengono posizionati i lettini. di contro, sono da escludersi le aree di transito, le aree verdi, le aree intercluse al passaggio delle persone.

 

 

115. Non riusciamo a collocare nella giusta categoria una struttura presente sul nostro territorio; è un centro benessere all’interno del quale sono presenti aree dedicate al massaggio, saune, bagni turchi, solarium etc.. oltre a spogliatoi, bagni. Escludendo comunque le zone dedicate a sauna e bagno turco, può indicarci a quale categoria è possibile attribuire tutto il resto?

 

 

Risposta: In via preliminare, non condivido l'esclusione delle zone dedicate a sauna e bagno turco, poiché non vi è alcuna norma che preveda ciò. Per far comprendere tale irregolarità la provoco con questa domanda: forse a casa sua le tolgono il bagno  o la sauna? Se basta l'utilizzabilità per i locali (Cassazione 16785/02) non vedo perché si debbano escludere locali utilizzati.

 

Ritengo  per analogia che tale attività possa essere ricondotta alla categoria 5 (per comuni con più di 5000 abitanti): stabilimenti balneari.

 

116. Sulla base dell’allegato art.14bis del regolamento Tarsu e anche sulla  nostra interpretazione di alcune tue risposte a quesiti (ad es. a pag. 295 della Guida ai tributi locali per il 2002, dove è scritto “….superfici diverse da quelle dove avviene la lavorazione vera e propria (spazio occupato dalle macchine)”)   abbiamo sempre  considerato esente dal tributo la SOLA area in cui sono posti i macchinari e non l’INTERA area produttiva. 

Dal momento che  molte delle differenze riscontrate in fase di accertamento sono dovute proprio al fatto che alcuni contribuenti hanno escluso dalla superficie imponibile l’intera area produttiva (esclusi uffici, servizi, magazzini all’interno della stessa), ci sembra importante avere un parere definitivo sulla correttezza della nostra interpretazione.

 

 

Risposta:. La giurisprudenza al riguardo della Cassazione è variata. Il quadro attuale è vincolato alla previsione contenuta nella lettera e) dello articolo 68 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

 

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

 

Ne consegue che nel caso di industrie debba essere esclusa l'intera sala di lavorazione industriale, mentre per le attività artigianali e di servizi va esclusa la sola parte ove si producono rifiuti speciali pericolosi, purchè il contribuente dimostri di produrre detti rifiuti con la presentazione della documentazione ecologica e provando di aver provveduto a smaltirli attraverso ditta specializzata. In sintesi, mentre per le industrie, intendendo per queste l'attività di trasformazione della materia prima escludo l'intera sala di lavorazione e ciò indipendentemente dal tipo di rifiuti prodotti, per il meccanico di automobili andrò ad escludere lo spazio della buca o del ponte ove si cambiano l'olio ole batterie.

 

Ti riporto qui sotto alcune massime:

 

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali". Su tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l'art. 39 l. 22 febbraio 1994 n. 146, il quale ha assimilato i rifiuti "speciali" a quelli urbani, e, pertanto, i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa in questione. L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Cassazione civile , sez. trib., 02 settembre 2002, n. 12749

 

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 1° giugno 2009, ordinanza n. 12773/2009

Incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile complessiva

 

Sentenza n. 10362 del 2007 - Corte di Cassazione, Sez. Tributaria

Oggetto: TARSU - Tariffe - Modalità di computo - Esclusione della tassabilità delle superfici di lavorazione industriale ex artt. 62 e 68 del Dlgs n. 507/1993.

 

l'art. 68 dello stesso D.lgs., laddove impone ai Comuni di regolamentare le categorie di locali ai fini del computo delle tariffe, esclude esplicitamente (lett. f) la tassabilità" delle superfici di lavorazione industriale".

117. Il nostro Comune è passato a Tariffa (TIA 1) nel 2006 adottando un nuovo  "Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". I riferimenti normativi citati in detto regolamento sono il D.Lgs. 22/97 e i collegati come il DPR 158/99. Ora il Gestore del servizio (…..) ci invita a variare il regolamento passando alla cosiddetta TIA 2 in base alle nuove norme intervenute negli ultimi anni in particolare l'art. 238 del D. Lgs. 3  aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1, dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dal D.P.R.  27 aprile 1999 n. 158 e dalla Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e  delle Finanze del 11 novembre 2010.  Secondo i funzionari del Gestore questo passaggio consentirebbe, oltre che ad aggiornare dal punto di visto normativo il nostro Regolamento, anche di aggirare il problema IVA in quanto, non applicabile sulla TIA 2 in particolare quando la gestione è completamente fidata al Gestore  esterno.  Leggendo e sentendo in giro commenti vari c'è chi dice che non è così  scontato quanto sopra e suggerisce di attendere ancora a cambiare il regolamento in attesa di ulteriori disposizioni di legge. Cosa ci suggerisce di fare?

Risposta: Nell'ottica dello interesse comunale è da preferirsi la TIA 1, poichè è maggiormente marcata la sua natura tributaria, così come affermato dalla Corte Costituzionale, che dalla Cassazione, che dalla Comunità Europea, a nulla rilevando le recenti disposizioni di legge che
attribuiscono   carattere patrimoniale a detta tariffa, in contrasto palese  con i principi del nostro ordinamento giuridico e di quelli della Comunità Europea.  La conseguente non applicabilità dell'IVA alla TIA 1 non è elemento negativo per il gettito comunale, posto che i costi diverrebbero
rilevati al lordo dell'IVA. Il problema, invece, sarebbe presente per tale azienda, la quale non potrebbe dedurre l'IVA corrisposta sugli acquisti.

Il mantenimento della TIA 1 eviterebbe il rischio di riduzione  delle superfici assoggettabili in considerazione di quanto previsto dal comma 2 lettera e) dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 che così dispone:

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita' conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani (11);

Se si confermasse, poi, la natura di entrata patrimoniale della TIA 2, verrebbe meno il diritto di esigere nei confronti degli utenti che non vogliono servizi del Comune (autosmaltimento), che non sarebbero assoggettati alla tariffa. Peraltro, sono convinto che anche la TIA 2 abbia natura tributaria  e che quindi anche su tale tariffa l'IVA non debba essere applicata. Infatti, la natura tributaria di una obbligazione non è data dalla definizione giuridica, ma dalla posizione del cittadino. Ora, il diritto di privativa attribuito dal comma 1 dello articolo 198 del presente decreto manifesta il carattere tributario del rapporto sottostante:

Articolo 198
(Competenze dei comuni)


1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica  indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Purtroppo, il problema dovrà essere risolto in modo diverso. Il Comune gestire tale entrata ed il concessionario il servizio, applicando sul corrispettivo pattuito l'IVA.

 

118. Un contribuente Tia a cui abbiamo notificato la Tariffa 2010 (notifica busta verde con scadenze 30/06 - 31/07) chiede una rateizzazione. Le chiedo se il responsabile è obbligato (o è una facoltà) a concedere rateizzazioni per importi superiori ad una certa cifra oppure se ciò vale solo per la riscossione coattiva - Equitalia.

 

Risposta: Le obbligazioni sono coperte da riserve di legge, così che in assenza di una norma  che in tal senso disponga alcun obbligo ha il Comune di aderire a tale richiesta. A conferma vedasi del recente decreto sul federalismo municipale che prevede espressamente tale facoltà, anche senza applicazione degli interessi, ma subordinandola ad una previsione regolamentare. Ritengo, dunque, che in assenza di una previsione regolamentare in tal senso Lei non possa aderire a tale richiesta, salvo che non sia presentata a garanzia polizza fidejussoria e motivato il provvedimento, sulla base di comprovate difficoltà economiche da parte della Ditta richiedente.

 

119. In un comune per il quale gestiamo la Tarsu con i criteri della TIA abbiamo un utenza di un'impresa edile che non occupa nessun fabbricato ma utilizza un vasto piazzale come deposito di materiali. E' assoggettabile alla tassa?

 

Risposta: certamente si, ma solo per la parte occupata da materiali, poiché trattasi, in sostanza, di un deposito allo aperto.

 

120. Il comune applica la Tia 1 e in bilancio la relativa posta si trova nel titolo primo.

 

Il cittadino contro un l' avviso di liquidazione, deve proporre il ricorso in commissione tributaria o davanti al giudice ordinario?

 

 

Risposta: Nonostante il legislatore abbia indicato che tale competenza sia del giudice ordinario e non delle CT la dottrina ed anche la Corte dei Conti ritiene che la Tariffa abbia natura tributaria. Personalmente, aderendo a tale idea ed essendo poù agevole la difesa avanti le predette commissioni, suggerisco di far riferimento negli atti a tale Organo giudiziale.

 

121. Premesso che l'art. 49 del D. Lgs. n.. 22/97  prevede l'obbligo per i Comuni di provvedere ai servizi di rimozione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, attraverso un apposito sistema di finanziamento a tariffa, diretto ad offrire copertura integrale ai costi dei servizi
relativi alla gestione ed allo smaltimento sia dei rifiuti urbani "interni" che rifiuti "esterni" di qualunque natura o provenienza (compreso il costo dello spazzamento delle strade comunali);

Atteso che, con delibera n. 40 del 16 dicembre 2009 la Corte dei Conti, sez. regionale di Controllo per la Campania, afferma che i costi da coprire integralmente attraverso la tariffa comprendono anche quelli relativi allo spazzamento delle strade e delle aree soggette ad uso pubblico;

Richiamato l'art. 14 c. 1 lettera a) del Codice della Strada che accolla all'Ente proprietario ".la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";

Richiamata la sentenza Cass. n. 4533 del 16.04.1993 a mente della quale gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono alle banchine laterali, le quali, pur essendo
normalmente precluse alla circolazione veicolare - a meno che non lo impongano esigenze del traffico - fanno parte della struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni e, ove siano pavimentate, alla sosta di emergenza;

Tutto ciò premesso

Con la presente si chiede di conoscere se sia corretto inserire in tariffa i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale in ordine alla pulizia delle pertinenze delle strade, in particolar modo dei cigli e delle aiuole stradali, relativamente all'uso di diserbante oppure taglio erba.

 
Risposta: Nei costi del servizio si debbono considerare i soli oneri dello smaltimento dei rifiuti e non i costi sostenuti dal Comune per la fase  antecedente (manutenzione) che debbono, invece, essere finanziati  con risorse diverse. Ad esempio i costi di taglio, dello acquisto del diserbante, ecc, non possono essere imputati al costo di  smaltimento dei rifiuti.

 122. Abbiamo un problema con la tassazione ai fini TIA delle ditte individuali che hanno il domicilio fiscale presso l’abitazione. Possiamo fargli pagare un minimo di metratura dell’abitazione come ufficio legato all’attività? E’ vero che le ditte individuali sono obbligate ad avere il domicilio fiscale presso la residenza?

 

Risposta: Il concetto di domicilio fiscale, viene chiarito dagli articoli 58 e 59 del DPR 600/1973. Il primo, in particolare, stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

L’art.59, invece, stabilisce che l’amministrazione finanziaria, tramite provvedimento motivato e notificato alla persona interessata, ha il potere di stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. La stessa amministrazione finanziaria, inoltre, può consentire al contribuente che presenta una richiesta motivata di eleggere il suo domicilio fiscale in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente.

 123. Ho emesso un  avviso di accertamento TARSU:  il Nostro Comune ha sanzionato un contribuente, proprietario di un  appartamento,  per l'omessa denuncia e pagamento della Tassa in oggetto per gli anni 2009  e 2010.  Il contribuente ci ha però dimostrato contratto alla mano che l'immobile  era stato locato ad un inquilino con il quale tra l'altro è in causa perché  sfrattato in quanto non pagava il canone di locazione.  Se il contratto di locazione prevedeva l'onere a carico del conduttore dell'intestazione e pagamento di tutte le utenze (smaltimento rifiuti  compresa) dobbiamo rivalerci comunque sul proprietario dell'immobile e se si  possiamo in questo caso non applicare le sanzioni nei confronti del proprietario (come  ad esempio si fa nel caso degli eredi)?
 

Risposta :   Soggetto passivo del corrispettivo rifiuti è il detentore o l'occupante anche di fatto dei locali, così che non è legittimo imputare l'onere in capo al proprietario che abbia locato l'appartamento, salvo che il Comune non provi la simulazione contrattuale. L'atto va quindi annullato e emesso nei confronti del conduttore.

124. Nel 2001 un contribuente muore rimanendo tuttavia intestatario della tassa rifiuti regolarmente pagata ( presumiamo dalla sorella). Il 27/10/2010 con sentenza del Tribunale viene riconosciuta una figlia naturale ed erede legittima dell'intero patrimonio a far data dal 27/10/2010. Riteniamo che solo da tale data l'erede debba ritenersi soggetto passivo. Per il periodo dal decesso al 27/10/2010 riteniamo di non dover restituire nulla all'erede. E' corretta la nostra interpretazione?

Risposta: Tale riconoscimento ha efficacia retroattiva, sin dalla morte del de cuius. Tuttavia, la tassa pagata dalla sorella o da  altri non deve essere restituita, posto che, in assenza di ricorso, la pretesa è divenuta definitiva. Colui che ha pagato ritenendosi erede avrebbe potuto e dovuto
chiedere in sede giudiziale il rimborso delle spese sostenute.

125. Avendo notificato  avviso di accertamento T.A.R.S.U. relativamente agli anni 2005-2009, per un immobile incrociato con banca dati  Enel,  nei tempi rmini ente il contribuente  in autotutela citando l’art. 62 del 507/93 ha chiesto  l’annullamento dell’accertamento,  sostenendo la tesi che negli ultimi cinque anni  non ha avuto nessun consumo  elettrico e allegando attestazione da parte dell’Enel.

Visto che l’articolo 62 comma 2 indica che le condizioni di inutilizzabilità  dovevano essere dichiarate nella denuncia originaria  e debitamente riscontrate….

Le chiedo se  è   lecito annullare l’accertamento,  visto che il contribuente possiede l’immobile anche se usa l’immobile in maniera sporadica da oltre un ventennio e non ha mai dichiarato e di conseguenza richiesto  alcuna agevolazione, per l’inutilizzabilità dell’immobile, e se esistono i presupposti per resistere in giudizio, e ci sono  sentenze  che trattino il caso.

 

 

Risposta: La Cassazione, a cominciare dalla sentenza n. 16785/02, ritiene, rileggendo l'articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che siano da assoggettare anche i locali chiusi e vuoti, non arredati, potenzialmente utilizzabili. Ora, anche il consumo zero, in presenza dello allaccio alle fonti di energia elettrica, non fa venir meno l'utilizzabilità dei locali:

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).


Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2002, n. 16785

 

Se si aggiunge, poi, che il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione e quindi non ha attestato la non utilizzabilità dei locali, come preteso dal comma 2 dello articolo 62, del D.Lgs.n.507/93, diviene ancor più evidente il  normale assoggettamento di detto immobile.

 

 

126. In merito all'applicazione della Tassa rifiuti calcolata con i criteri della tariffa, un nostro comune riporta sul Regolamento due articoli che non sappiamo come applicare.

L'art. 23 "Variazioni e cessazioni" riporta la seguente frase:
"Per i non residenti è fatto obbligo di comunicare i cambiamenti della composizione del nucleo famigliare entro il 1° gennaio e dal 1° luglio successivi alla data di variazione"

mentre l'art. 34 "Classificazione dei locali e delle aree tassabili" riporta:
"Ai locali occupati o le aree detenute dalle utenze domestiche non residenti verrà associata ai fini del calcolo della tariffa un numero pari a:
- 1 componente per superfici fino a 30 mq;
- 2 componenti per superfici tra 31 mq e 50 mq;
- 3 componenti per superfici tra 51 mq e 80 mq;
- 4 componenti per superfici tra 81 mq e 120 mq;
- 5 componenti per superfici tra 121 mq e 140 mq;
- 6 componenti per superfici oltre 141 mq."

Se un contribuente non residente ha un'utenza domestica di 130 mq ma ha un nucleo famigliare di 2 componenti dobbiamo rettificare i componenti ed inserire 5 componenti o dobbiamo lasciare il numero effettivo di componenti del nucleo famigliare seppur non residenti?

 
Risposta: Per i non residenti ha rilevanza unica la superficie dello alloggio. Ne consegue che il numero di componenti da considerare nel presente caso è pari a 5. Segnali al Comune l'opportunità di abrogare tale articolo 23, tenuto conto della inutilità di detta segnalazione.

 

127. Si chiede di conoscere si i posti auto scoperti siano soggetti a TARSU e  la normativa applicabile.

Risposta: I posti auto scoperti, in quanto tratteggiati, vanno normalmente assoggettati, svolgendo una funzione del tutto simile a quelli coperti. Ne consegue che, nonostante pochissimi comuni procedano al relativo assoggettamento, i posti auto allo aperto vanno assoggettati al presente tributo, determinandosi, di contro, una disparità di trattamento con i proprietari di box coperti.

 

128. vorrei chiedere il suo parere riguardo la richiesta di un contribuente  proprietario di un ristorante.  Ci ha chiesto la possibilità di vedersi ridurre la tariffa (attraverso una proporzionale riduzione della superficie tassata) in quanto il suo  ristorante è aperto tutto l'anno però solo la sera. In considerazione dell'orario ridotto è possibile praticare una riduzione?
 

Risposta: Le tariffe della tassa rifiuti sono stabilite con riferimento a categorie o sottocategorie omogenee di utenti, così come stabilito dallo articolo 65 del D.Lgs.n.507/93, e non avendo riguardo all'uso delle superfici assoggettabili da parte del singolo utente. Ne consegue che la riduzione dello orario di apertura del contribuente in argomento non comporta la riduzione della tassa rifiuti che dovrà essere da esso corrisposta secondo la categoria di appartenenza.

 

129. Le volevo chiedere un parere in merito ai rifiuti derivanti da scarti animali provenienti da macellerie e pescherie. Il nostro regolamento dice chiaramente che non sono assimilati agli urbani. Il Commerciante ha presentato il contratto stipulato con ditta specializzata. E' possibile prevedere in sede regolamentare una riduzione forfettaria.

 

Risposta: Tale riduzione deve essere limitata alla superficie ove si lavorano le carni (di contro la superficie di vendita va computata) e ciò in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 che  così dispone:

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

 

Infatti, solo su tali superfici si  formano, di regola, dette sostanze che non possono essere conferite al servizio pubblico.

 

130. E' possibile prevedere in ambito regolamentare una riduzione della tarsu a favore di cittadini  in possesso di predeterminati requisiti( età sup. 65, ISEE ecc) assicurando comunque la copertura integrale del costo ( …...Molti comuni riconoscono  un contributo e non una riduzione .

 

Risposta: Tale facoltà è prevista in via generale dal  comma 1 dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93 ed è condizionata al finanziamento della minor spesa mediante risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta (comma 3).

Trattasi  nella sostanza di un contributo figurativo. Meglio la soluzione prevista dal comma 3 poiché potrebbe essere dato un contributo slegato dal pagamento, con rischio che il pagamento non sia poi  eseguito.

131. Sto inserendo le denunce tarsu, una ditta mi allega contratto d'affitto per un A2 uso ufficio (testuali parole presenti sul contratto).  cosa devo fare?

 Risposta: La tassa rifiuti colpisce l'uso dei locali e non la loro destinazione catastale e quindi consideri l'utenza come ufficio. Del resto anche il comma 4 dello articolo 62 del D.Lgs.n. 507/93 conferma tale principio.

 

132. Abbiamo il seguente caso con un contribuente tariffa rifiuti che non ha pagato la fattura della tariffa rifiuti, i relativi solleciti e ingiunzione con le seguenti scadenze:

 

- Fattura del 15.02.2003

- Intimazione con raccondata r.r. in data 13.07.2004

- Ingiunzione Ufficiale Giudiziario notificata il 28.01.2009.

 

Chiediamo i termini di scadenza del credito (anni) e da che data farlo decorrere.

 

 

Risposta: Ai sensi del comma IV dello articolo 2943 cc la prescrizione è interrotta  dalla notifica della ingiunzione effettuata in data 28 gennaio 2009. Ne consegue che il nuovo atto di ingiunzione, che dovrà richiamare quello precedente, scade  il 31.12. 2014.

 

 

 

Articolo 2943     

Interruzione da parte del titolare.

 

[I]. La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [672, 688, 700, 703 c.p.c.] o esecutivo [480 c.p.c.].

[II]. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

[III]. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

[IV]. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

 

133. Le scrivo per avere chiarimenti sulla corretta tassazione ai fini tarsu di una ditta  che svolge la seguente attività: Movimento Terra , Commercio materiale inerte sfuso. La ditta esercita la propria attività  su una superficie complessiva di 5.500 mq. (occupata in parte dai capannoni e magazzino, e il resto area scoperta.) Dal sopralluogo effettuato in data 26 maggio u.s., è emerso quanto segue:

 

CAPANNONE 1 :

SUPERFICIE ADIBITA AD UFFICI = MQ. 69,73

SUPERFICIE ADIBITA A RICOVERO AUTOMEZZI = MQ. 165,60

SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO DI MATERIALE VARIO (GOMME DI TRATTORI, PORTE VECCHIE, TUBI DRENAGGIO,  CARTELLI STRADALI - in uno di questi locali, sono depositati anche materiali di proprietà del proprietario (la ditta è in affitto) = MQ. 117,00

 

CAPANNONE 2:

SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO AUTOCARRI=  MQ. 195,00

SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO DI MATERIALE VARIO (LOCALE BUIO, STACCATA LA LUCE - DEPOSITO DIVANI VECCHI, LOCALE TIPO SOFFITTA.....)= MQ. 23,40

SUPERFICIE ADIBITA A DEPOSITO FILTRI= MQ. 6,75

 

MAGAZZINO:

SUPERFICIE ADIBITA A RICOVERO PICCOLI AUTOMEZZI = MQ. 106,20

 

 

AREE SCOPERTE (SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. 4.800 circa ) DI CUI:

 

AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA VENDITA INERTI SFUSI  (GHIAIA, SABBIA ECC....) = MQ. 216,00

AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA LAVORAZIONE  E STOCCAGGIO MATERIALI INERTI (ALL'INTERNO DELL'AREA E' POSIZIONATO IL MACCHINARIO UTILIZZATO PER L'ATTIVITA' E VI SONO CUMULI ENORMI DI TERRA , SABBIA ECC.. UTILIZZATI PER LA TRASFORMAZIONE) = MQ. 3600

AREA SCOPERTA ADIBITA A MANOVRA AUTOMEZZI = MQ. 984,00 CIRCA

  

 

Risposta: I locali vanno assoggettati, senza alcuna esclusione, posto che non si producono, di regola, rifiuti pericolosi o esclusi. Di contro, l'area scoperta va tutta esclusa, perché si producono prevalentemente sostanze che non possono essere conferite al servizio pubblico  (terre, così come è previsto dalla lettera f-bis dello articolo 8 del D.Lgs.n.22/97), fatta eccezione della superficie destinata alla vendita, essendo questa area scoperta operativa e quindi assoggettabile.

 

134. Siamo in riscossione diretta tarsu, potrebbe chiarirmi se al sollecito trasmesso dall'ente (raccomandata AR con indicazione del pagamento da effettuare) può far seguito l'ingiunzinoe fiscale o questa deve essere preceduta da un accertamento (o avviso di liquidazione).

 

 

Risposta:Faccio rilevare che tecnicamente con la riscossione diretta TARSU si introduce nel procedimento, in luogo della cartella, la fase di liquidazione.  Per le riscossioni che avvengono in via continuativa sarebbe necessario notificare un avviso di liquidazione, con allegato una o più bollette di pagamento. Io a tal fine ho redatto da tempo un avviso di liquidazione, che Le allego.  Solo se non avviene il pagamento, si passa alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e solo in detta fase trovano applicazione le sanzioni di omesso versamento e gli interessi moratori. Ritengo, comunque, che la raccomandata di sollecito, se con ricevuta di ritorno, sia da considerarsi alla pari di un avviso di liquidazione, impugnabile avanti la CTP. La posizione del Comune è indebolita se in detta raccomandata non sono indicati gli elementi essenziali pretesi dallo Statuto del contribuente per la validità degli atti impositivi:

a) motivazione dell'atto;

b) notifica dell'atto;

c) giudice competente;

d) funzionario responsabile;

e) ufficio a cui richiedere informazioni.

 

Per tali motivi io suggerisco, sulla base delle dimensioni del Comune, di inviare, almeno per le utenze non domestiche un avviso di liquidazione, riservando la bolletta informale alle utenze non domestiche, vigilando nei confronti di queste, poiché nel caso di non pagamento bisogna notificare un formale avviso di liquidazione.

 

135. Un nostro contribuente ci chiede di visionare i ruoli TARSU relativi agli anni 2009 e precedenti. Ritenendo che il soggetto in questione, privo di interesse qualificato e munito di mero interesse semplice, non abbia diritto all'accesso alla banca dati contenente dati sensibili, si richiede se la posizione di diniego da noi assunta sia da ritenersi legittima.

 

Risposta: Con l’abrogazione dello articolo 286 del RD 1175 del 1931 è venuto meno l’obbligo del Comune di rendere pubblici tali ruoli (peraltro per soli otto giorni). Ne consegue che il Comune non è tenuto ad aderire alla istanza del contribuente di prendere visione dei ruoli della tassa rifiuti, anche per non incorrere in sanzioni previste dalla legislazione sulla privacy.

 

Cordiali saluti

Brescia, 7 giugno 2011.

 

                                                       Dott. Bruno Battagliola

 

Regio decreto 14/09/1931, n. 1175


TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO III

ENTRATE COMUNALI E PROVINCIALI

CAPO XIX

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

     Articolo 286     

Ruoli principali.

 

[Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali (1).

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica (2).

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'art. 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione (3).

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza (3).

I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il podestà o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate. ] (4).

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successivamente dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successivamente dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

 

 

 

136. Avendo emesso accertamento Tarsu  un fabbricato D/10( officina meccanica) di mq 2400 il contribuente chiede l'esonero della superficie pari a mq 700 perchè occupata stabilmente da macchinari meccanici, citando il comma 2 art. 62 del dlgs. 507/93, avendo già applicato una riduzione pari al 50% per convezione con la ditta per gli olii usati è lecito ridurre detrarre alla superficie i mq occupati dalle macchine?

 

Risposta: La questione è valutabile sulla base di quanto previsto non dal comma 2 ma dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93, che così dispone:

 

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

 

Ora, avendo codesto Comune ad abbattere la superficie sulla base di quanto previsto dal secondo capoverso di detto comma, non compete in aggiunta anche l'esclusione richiesta, essendo questa  assorbita dalla riduzioni indicata al secondo capoverso.

 

137. Un contribuente a seguito di ricezione TIA anno 2011 è venuto nel mio ufficio e mi ha fatto notare che non ha 15mq. di box (come da lui dichiarato – ora mi dice erroneamente) ma ha un posto auto scoperto. A comprova mi manda l’atto notarile da cui risulta effettivamente che ha acquistato un POSTO AUTO SCOPERTO, continuando nell’atto leggo che è però stato censito come C6.

 

Ai fini TIA trattandosi di area scoperta devo esentarlo o anche se è un privato di fatto è “un area operativa” e pertanto paga comunque ? È corretto censire un posto auto scoperto come C6 ? ai fini ICI devo chiedere il cambio di classamento o va bene così ?

 

Risposta: Condivido che anche i posti auto scoperti, in quanto accatastati o comunque ben definiti (tracciati), debbono sottostare al pagamento della TIA, secondo le ordinarie tariffe. Ai fini catastali si discute quale categoria attribuire (C6 o C7). Sconsiglio di richiedere il cambio di categoria, il quale potrebbe essere fatto dal possessore, perché ad esso più favorevole.

 

138. Un negozio C1 non è più utilizzato, pur rimanendo allacciato alle fonti di energia elettrica. E’ tenuto al pagamento della TARSU?

 

Risposta: La mera denuncia di cessazione di una attività non determina di per sé l’esonero dal pagamento della tassa rifiuti, in quanto con tale comunicazione il contribuente ha provato la non utilizzazione dei locali, ma non pure la loro obiettiva non utilizzabilità (Cassazione n. 15658/04).

 

139. Una ditta è iscritta a ruolo come calzificio con parte lavorativa esonerata. Esce il ruolo 2009, 2010.. Il 15/05/2011 il rappresentante legale della ditta, nonché in quota parte proprietario dell'immobile, mi dichiara che l'attività è cessata al 23/12/2008 presentando: una visura camerale che attesta la cessata attività alla data 23/12/2008, una sua richiesta all'enel del 20/03/2009 che chiede la chiusura dell'utenza e un contratto d'affitto ad un terzo che decorre dal 01/07/2010. Quando chiudo la denuncia della ditta? e se non svolgeva attività lavorativa nel 2009/2010 devo recuperare i mq? come a  chi?


 Risposta: La questione va risolta avendo riguardo a quanto previsto dal comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93. Sulla base di quanto previsto da tale comma il contribuente è tenuto al pagamento della TARSU sino al 30 giugno 2010, salvo che vi sia provata da parte di esso la cessazione delle utenze in data anteriore. Al momento, quindi, va sgravato solo la tassa iscritta a ruolo per il secondo semestre 2010.

 

140. Un contribuente, nell'anno 2005 ha presentato la denuncia di occupazione dei locali ai fini della tarsu, chiedendo la riduzione tariffaria del 20% per unico occupante, prevista dal regolamento.

Questo anno, ad aprile, questa riduzione non gli spetterebbe più perché ha  una convivente....

Io ho già fatto il Ruolo 2011 e il contribuente ha ricevuto l'avviso di pagamento con l'importo ridotto riferito a tutti i 12 mesi dell'anno 2011.

Quesiti:

1) quali sono gli adempimenti da parte del contribuente?

2) Il comune, che ha già emesso il ruolo 2011, come deve comportarsi in riferimento all'annualità 2011 già messa a ruolo con l'importo ridotto, per tutto l'anno 2011 ?

 

Il nostro regolamento , prevede questo:

"Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2 ,; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18 (sanzioni)"

 

Lei come lo interpreta ?.... perchè io capisco che devo recuperare anche la differenza di imposta (quindi il recupero dell'agevolazione del 20%) a partire dall'anno successivo alla denuncia (quindi dal 2006 anche se abitava da solo).??

.....

aspetto la sua divina illuminazione... ;-))

 

Morena

 

Risposta: E' necessario seguire quanto indicato al comma 6  dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone: "  6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76. "

 

Non condivido la sua interpretazione e ritengo che tale aumento decorra solo dal 2012, con denuncia che dovrà essere presentata entro il 20 gennaio prossimo.  In carenza di denuncia il Comune emetterà avviso di accertamento, recuperando la riduzione del 20 per cento, oltre che la sanzione di omessa denuncia e gli interessi moratori.

 

141. Le cabine delle estetiste sono soggette alla tassa rifiuti?in base a cosa sono escluse?


Risposta: Non esiste alcuna disposizione di legge né alcun motivo perché tali cabine debbano essere escluse dal pagamento della TARSU.

 

142. Abbiamo solo in questi giorni ultimato l’attività di bonifica dei ns dati relativi agli immobili imponibili tarsu, ai sensi dell’art.1, comma 340, della legge 311/2004.

 

Pertanto stiamo procedendo all’avvio della comunicazione di cui all’art.70, comma 3 del 507/93 come modificato dall’art.1, comma 340, della legge 311/2004, dove indichiamo la superficie catastale dell’immobile, la superficie dichiarata e l’eventuale differenza.

 

A partire da quale anno posso andare a recuperare la tassa dovuta per gli eventuali mq imponibili in difetto?

 

Gli potrò applicare sanzioni ed interessi? Se sì in quale misura?

 

Risposta: Il recupero è dal 2005, ma senza sanzioni né interessi. In sintesi, per il legislatore, se tale differenza è dovuta alla norma, l'errore diviene scusabile. Infatti, il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04 così dispone:

 

 

COMMA 340

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

 

 

143. un comune ci ha trasmesso un promemoria che gli ricorda che entro il 30 giugno deve essere trasmesso all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti  copia del Piano Finanziario e della relazione sulla TIA (art. 9 DPR 158/1999). Che cosa intendono per "relazione sulla TIA"?


 

Risposta: Il contenuto di detta relazione è indicatoal comma 3 dello articolo 8 del predetto decreto:

 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

 

144. Ho ricevuto una comunicazione con la quale si informa questo comune che è stata accolta l’insinuazione al passivo per la tassa rifiuti distinguendo l’importo complessivo in CREDITO IN PRIVILEGIO e CREDITO IN CHIROGRAFO come si evince dall’allegato. Devo fare qualcosa oppure resto in attesa di altre comunicazioni?

 

Risposta: Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione il privilegio non si estende alle sanzioni, ma alla tassa rifiuti e agli interessi maturati sino alla apertura della procedura fallimentare:

 

 

 

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per tributi diretti dall'art. 2752 comma 1 c.c., non è suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive della causa di prelazione. Pertanto, in mancanza di espressa previsione legislativa, il privilegio non può essere esteso alla soprattassa per omesso pagamento del tributo, la quale ha natura afflittiva e non risarcitoria, essendo esplicitamente annoverata fra le sanzioni a carico del contribuente.


Cassazione civile, sez. I, 20/09/1996, n. 8390

 

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 2752, comma 1 (sostituito dall'art. 3 della l. 29 luglio 1975 n. 426) - non suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione -, mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 c.c. e all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta per contro nel comma 3 del citato art. 2752 c.c. relativamente all'IVA e nella normativa in materia di INVIM, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'IRPEF, che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.


Cassazione civile, sez. un., 06/05/1993, n. 5246

 

145. Dobbiamo calcolare la sanzione del 30% per un omesso versamento sull'importo totale della bolletta (tributo + addizionali) o solamente sull'importo del tributo?


 

 

Risposta: Nonostante i comuni di regola applicano la sanzione solo sulla tassa la sanzione dovrebbe essere applicata anche sulle addizionali . Le allego fac simile di accertamento.

 

Ad ulteriore conferma, Le riporto qui sotto l'articolo 19 del D.Lgs.n.504/92:

Articolo 19     

Istituzione e disciplina del tributo .


 

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.

4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.

7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

146. un Supermercato presenta il 05/11/2010 all'ufficio commercio apposita dichiarazione in cui comunica che l'attività sarà sospesa fino al 31/10/2011 per riorganizzazione aziendale. L'ufficio commercio mi passa sempre le dichiarazioni, com etc..per aggiornare i tributi. Adesso sto inserendo le dichiarazioni per emettere ruolo 2011 e suppletivo 2010. ecco il quesito:
dato che l'immobile in locazione è ancora nella loro disponibilità io li lascio iscritti  a ruolo cambiando però la tariffa da supermercato a una più economica?


 Risposta: La sospensione della attività, formalmente denunciata al Comune, determina l'inutilizzabilità giuridica dei locali, con conseguente sospensione della pretesa, ai sensi dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 e ciò fino alla data di ripresa della attività.

 

147. Un contribuente ha presentato la dichiarazione tarsu nell’anno 2011 In qualità di legale rappresentante della Società   …. Srl. Dovendo però emettere accertamento tarsu  per gli anni 2009/2010. Gli stessi devono essere intestati alla Società ? E la cartella relativa al 2011 da inserire nel ruolo principale?

 

Risposta: Se la detenzione anche per le annualità precedenti è effettuata dalla società, gli accertamenti vanno notificati a nome della società e notificate alla sua sede legale. Dalla verifica della CCIIAA può trovare notizie utili ai fini degli accertamento. Ritengo che il 2011 possa essere iscritto nel ruolo principale, indicando gli estremi della denuncia, mentre l'iscrizione per le annualità precedenti potrà essere fatta nel ruolo suppletivo 2011, per gli anni precedenti, ma solo dopo la notifica degli accertamenti e motivando detta iscrizione con gli estremi degli atti e la loro data di notifica.

 

148. Vorrei sapere se possiamo inserire nel regolamento comunale  relativo alla tassa smaltimento rifiuti un articolo che prevede delle sanzioni per chi non rispetta il calendario della raccolta rifiuti. se si, in quale misura?

 

Risposta: In assenza di una sanzione particolare, ritengo che si debba applicare la sanzione prevista dallo articolo 7 bis del D.Lgs.n.267/00 che così dispone:

      Articolo 7 bis     

Sanzioni amministrative (1)


 

Art. 7-bis.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (2) .

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

149. Vorrei un esempio di avviso d'accertamento tarsu per più anni? anche uno con il cumulo sanzionatorio?
 

 

Risposta: Gli accertamenti debbono essere emessi anno per anno. Inviti il contribuente e se d'accordo proceda nel senso indicato nello allego stampato. Le allego a tal fine  fac simile verbale con cumulo giuridico.

 

 150. Cosa ne pensa dell'articolo che le mando qui in allegato e che ho ricevuto da un consulente, riguardo alla questione infinita del groviglio di norme circa l'applicabilità o meno della TARSU anche per gli anni 2010-2011 e seguenti (premetto che il nostro Comune è a TARSU, che ha aumentato le aliquote per il 2010 e anche 2011 e che le relative delibere sono state trasmesse al Ministero delle Finanze che non ha sollevato problemi, anzi con la Circolare n° 3/DF del 11/11/2010 ci aveva dato un po' di tranquillità su come operare in regime TARSU, che per il 2010 abbiamo già riscosso e che per il 2011 faremo altrettanto).

 

Risposta: Il problema è stato superato con decreto sul federalismo fiscale che al comma 7 dello articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011 così dispone:

 

7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

 

 151. Vorrei un suo parere, se possibile per iscritto, sulla fattibilità di procedere ad un eventuale accertamento Tarsu a partire dall’anno 2005 per una società che svolge l’attività di: Magazzini di custodia e deposito per conto terzi.

L a questione è la seguente:

1. la ditta XXX in data 20/01/1997 presentava denuncia Tarsu per i locali siti in viale della Libertà e Corso Stalingrado – dichiarando che l’attività esercitata era deposito merci c/terzi (all. 1);

2. il Comune in data 3.2.97 richiedeva alla società dati e notizie ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 507/93 (all. 2);

3. la ditta in data 28/3/1997 presentava due nuove denunce per i locali di :

-           C.so Stalingrado : mq. 250 (locali rifiuti solidi urbani) – mq. 4.140 (locali e superfici rifiuti assimilati agli urbani) – mq. 200 (aree scoperte);

-           V.le della Libertà: mq. 270 (locali rifiuti solidi urbani) – mq. 12.100 (locali e superfici rifiuti assimilati agli urbani) – mq. 1.500 (aree scoperte).

4. A seguito di ciò il Comune inseriva a ruolo:

-           C.so Stalingrado: mq. 250 con categoria Uffici;

-           V.le della Libertà: mq. 270 con categoria Uffici - cessata attività il 01/07/2008;

 

non iscrivendo a ruolo i mq. relativi ai locali e superfici rifiuti assimilati agli urbani .

 

Ora ….. per puro caso……. (controllo ad una società confinante) ho riscontrato questa anomalia ed ho chiamato il responsabile della società ;il quale mi ha dichiarato che l’attività è di deposito di imballaggi terziari, pertanto non sono suscettibili di assimilazione ai rifiuti urbani e  non possono essere conferiti al servizio e di conseguenza non sono assoggettabili alla tassa.

A questo punto che devo fare?? Verificare i locali ai sensi dell’art. 73, comma 2? Chiedere anche i formulari e il MUD (sicuramente non l’hanno mai fatto!)…..

Accertare dall’anno 2005 con sanzioni ed interessi, anche se, come lei vedrà dalle denunce presentate, la società aveva dichiarato i metri quadrati relativi alla produzione di rifiuti assimilati agli urbani e l’ufficio tributi non aveva effettuato la registrazione.

Tra l’altro il mio “predecessore”  nel regolamento tarsu ha stabilito una tariffa particolare per le attività artigianali e industriali che producono  rifiuti assimilabili ed una agevolazione/riduzione per quei produttori che dimostrino di essersi avvalsi dell’esclusione dell’obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti urbani o assimilati avviati al recupero.

Mi può gentilmente far sapere cosa ne pensa?Sono sicura che, se dovrò accertare gli anni precedenti, la società presenterà ricorso.

 

Risposta: L'errore compiuto dal suo predecessore non preclude il diritto-dovere del Comune di procedere al recupero della minore tassa versata dalla società in argomento, nel rispetto del termine di decadenza quinquennale previsto dallo articolo 1 della legge 296/06. E' infatti illegittimo escludere dal computo della superficie assoggettabile i locali ove si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, specie se si tiene conto che la Cassazione ha affermato l'assoggettabilità persino dei locali chiusi e vuoti, in quanto utilizzabili (Cassazione sentenza n. 16785/02). Caso mai al contribuente in argomento sarebbe spettata una riduzione della tassa, previa dimostrazione di aver speso, mediante produzione di fatture, per aver espletato a proprie spese il relativo smaltimento.  Nel regolamento TARSU io propongo la seguente soluzione:

 

5. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, la tariffa è ridotta nella misura  del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

 

Trattandosi di dichiarazione infedele il recupero può essere fatto dal 2006.

 

152. 1) un negozio alimentare (esercizio di vicinato) chiude l'attività: i locali li imputo al proprietario, ma con quale tariffa? la stessa del negozio?
2) un supermercato (media struttura, che è soggetta ad autorizzazione) chiude attività: i locali li imputo al proprietario, ma con quale tariffa? la stessa del supermercato?

 

Risposta: La comunicazione di chiusura o di sospensione dell'attività per il caso 1 ed il deposito o la rinuncia della autorizzazione commerciale per il caso 2 equivalgono a inutilizzabilità giuridica allo svolgimento della attività commerciale, con conseguente esclusione dal pagamento del corrispettivo rifiuti.

 

153. Per il periodo 16/02/2010 al 12/05/2011 è stata affidata la gestione provvisoria dei parcheggi pubblici interrati, attraverso l’estensione del contratto di servizio in essere, alla nostra …spa – società totalmente partecipata dal Comune di ….. Premesso che la gestione del servizio garantisce un canone all’Amministrazione Comunale, pari al 10% degli incassi relativi agli abbonamenti, detto parcheggio è composto da 34 posti auto.

Mi chiedevo, ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti – secondo lei è legittima l’applicazione di detta tassa? – non avendo detta società presentato la relativa denuncia entro lo scorso 20 gennaio, la superficie da indicare nell’avviso di accertamento è unicamente quella dei 34 posti auto ovvero anche la superficie di manovra, scale, ecc …

 

 

 

Risposta: La superficie dei locali, diversamente da quella delle aree scoperte, va considerata tutta, area di transito o di manovra compresa. Emetta dunque avviso di accertamento.

 

154. Le chiedo il suo parere in merito alla più appropriata tassazione che secondo lei, ai fini Tarsu, debbano avere le superfici adibite a "B&B" - "Appartamenti ad uso Turistico" - "Affittacamere" a seguito DIA per Attività Ricettiva extra-alberghiera  presentata da soggetti ai sensi dell'art. 27 Legge Regionale Veneto n° 33 del 4/11/2002.

Mi spiego: nel nostro Comune in questi ultimi anni c'è stato un vero e proprio proliferare di richieste DIA, appunto, per l'esercizio delle "attività" di cui sopra, delle quali ho avuto notizia solo alcuni mesi fa, ma che sto cercando di mettere a tassazione Tarsu.

Ora, ammesso che come capisco io dalla norma, si dovrebbero usare locali/stanze site nella casa di abitazione della famiglia (il che, in molti casi, però è tutto dire...), secondo lei quale deve essere la corretta categoria Tarsu in cui inserire i locali e/o l'intero immobile adibito a tale utilizzo? Abitazioni Private o Attività Ricettivo Alberghiere (dato che comunque i soggetti chiedono un compenso)? Faccio presente che i fabbricati utilizzati hanno tutti cat. catastale A.

 

Risposta: Tale utilizzazione è a mio avviso, ai fini TARSU, ed indipendentemente dalle agevolazioni IRPEF ed IVA riservate a tale categoria, è del tutto simile a quella di casa vacanze. Ora, il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 156 del 1998 ha affermato che gli appartamenti adibiti a case vacanze, in quanto destinati ad attività ricettive-turistiche debbono essere inseriti in categoria diversa dalle abitazioni private, trattandosi di una prestazione di carattere affine a quella di affittacamere od a quella alberghiera.

 

Ne consegue che a tale attività va applicata per analogia la tariffa prevista dalle Attività Ricettivo Alberghiere. Sarebbe bene che in futuro sia estesa la denominazione della categoria tariffaria, aggiungendo le Attività Ricettivo Alberghiere  comunque denominate.

 

155. Il proprietario di un bar sostiene che un suo collega ha vinto una causa con un  Comune (crede sia  …, ma non è sicuro), che gli aveva calcolato la Tarsu ( o la TIA)  sull’intera superficie calpestabile dei locali, mentre per lui (e alla fine la sua tesi sarebbe stata accettata)  andavano esclusi dal calcolo i mq su cui è posto il banco  del bar e altri mobili fissi. Io sostengo che invece il calcolo vada fatto sull’intera superficie.

 

Risposta: Anche se vi fosse tale sentenza essa risulterebbe illegittima, posto che la Cassazione ritiene assoggettabile persino i locali non utilizzati e non arredati, se solo utilizzabili (Cassazione 16785/02). Se così fosse quale superficie sarebbe da imputare alle abitazioni?

 

156. Volevo chiederle quali sono le ultime proroghe che hanno rimandato il  passaggio da Tarsu a Tia  e quindi l' obbligo all' assoggettamento alla Tariffa.

Risposta: E' il comma 7 dello articolo 14 del D.Lgs.n.23/2011 in tema di federalismo municipale.

 

 

157. La denuncia del contribuente eccedente la superficie reale da’ diritto al rimborso? Denuncia rettificata dopo 15 anni. E' dovuto il rimborso dei cinque anni precedenti ? (le ho sempre respinte, imputando l'errore al contribuente e non all'ufficio, però ....)

 

 

Risposta: Dimostrato l'errore il rimborso compete. La questione che Lei prospetta può riguardare gli interessi, che caso mai non vanno rimborsati, ma  non la tassa e ciò in virtù di quanto previsto dallo articolo 1189 cc

 

158. A seguito di accertamenti a tappeto sul territorio comunale in cui sono stati reclamati i mq di cantine mai denunciate, un contribuente (ex dipendente uff. tributi che ha gestito negli anni 60 - 70 - 80 i ruoli nel Comune di ….) chiede di poter verificare i ruoli quando verranno pubblicati per confrontare eventuali situazioni simili alla sua ma non accertate. Dato che la pubblicazione dei ruoli non trova più applicazione, lui potrebbe fare istanza di accesso agli atti? E se ciò avvenisse come dovrei comportarmi? Dove è il limite tra la trasparenza degli atti e la privacy degli altri utenti?

 

 

Risposta: Con l'abrogazione dello articolo 286 del RD 1175 del 1931, come sotto riportato, i ruoli della tassa rifiuti non possono essere divulgati, salvo il diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui al .Lgs.n.267/00. Risponda, dunque, negativamente alla richiesta in argomento, invitando il soggetto in argomento a denunciare eventuali casi di evasione.

 

 


TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO III

ENTRATE COMUNALI E PROVINCIALI

CAPO XIX

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

     Articolo 286     

Ruoli principali.

 

[Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali (1).

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica (2).

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'art. 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione (3).

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza (3).

I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il podestà o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate. ] (4).

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successivamente dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successivamente dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 388.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

 

 

159. Ho un dubbio sulla tassazione ai fini TARSU di un'immobile di cat. C/2 di proprietà di un agricoltore che svolge l'attività non a titolo principale perchè comunque lavora come dipendente in una fabbrica, ma ha dei terreni che conduce lui stesso e utilizza questo immobile come deposito per i trattori.

Deve pagare la tarsu su questo immobile adibito a deposito trattori e attrezzature agricole?

 

 

Risposta: Certamente si come recentemente affermato dalla Cassazione con sentenza 18497 del 2010, che si allega. Faccio rilevare, peraltro, che anche gli agricoltori, in quanto producano rifiuti speciali non pericolosi sono normalmente assoggettati alla tassa rifiuti, al pari di tutti gli altri utenti del servizio.

 

160. 1. Un comune tarsu sul regolamento riporta la dicitura:

agevolazioni e riduzioni:

Al fine di intervenire a favore delle categorie socialmente più deboli,pensionati e anziani,in particolare,tra l’amministrazione comunale e i sindacati dei pensionati bresciani spi-cgil,fnp-cisl,uilp-uil,si è convenuto quanto segue:in applicazione ai previsti dispositivi di legge la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è annullata per i nuclei familiari con reddito pari o inferiore al minimo vitale. Gradirei sapere a che cifra corrisponde un reddito pari o inferiore al minimo vitale.

 

 

Risposta: La pensione minima, cioè il trattamento minimo, viene riconosciuto al pensionato la cui pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".

L’importo mensile varia ogni anno. Per il 2011, è stato fissato a 467,42 euro. Esso può essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati requisiti:

·        fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art. 38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, ecc.);

·        fino a 603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito dall'art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.

In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengono superati determinati limiti di reddito.

·        Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera, per il 2009, 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.

·        Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera, per il 2009, il limite di 23.042,24 euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.

E' importante, invece, ricordarsi che tali agevolazioni debbono essere finanziate dal Comune con risorse diverse dal gettito della tassa rifiuti, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.n.507/93.

 

161. Un contribuente chiede cancellazione retroattiva al 2001 documentandola con la cessazione di attività presentata alla Camera di Commercio, tale cancellazione
risulterebbe comunque coperta da altra iscrizione. In generale, possiamo noi
rimborsare dal 2005 (poiché potremmo accertare l'annualità omessa) o solo
dal 2006 (in quanto sono 5 gli anni di rimborso previsti)? In caso di
duplicazione possiamo rimborsare anche oltre gli anni previsti per legge?

Risposta: Ai sensi del comma 164 dello articolo 1 della legge 296/06 il
diritto al rimborso, a nulla della duplicazione, spetta dal 2006:

COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.

Solo in via di autotutela il Comune avrebbe la facoltà, ma non l'obbligo di
rimborsare nel termine di prescrizione decennale e quindi dal 2001.

 

162. Alla luce della recente conversione in legge del DL 70/2011 (decreto Sviluppo) che ha, in pratica, eliminato l’obbligo per i contratti, aventi per oggetto il trasferimento di possesso o uso o proprietà di immobili, soggetti a registrazione, della presentazione della Comunicazione di Cessione Fabbricato (legge Moro del 1978)…Ho parecchi casi, in questo piccolo Comune, di trasferimento di possesso di immobili per i quali non viene presentata la dichiarazione di cessazione TARSU al mio ufficio. Sino ad oggi, per evitare errate iscrizioni a ruolo, io procedevo nel controllare TUTTE le cessioni di fabbricato presentate al Comune e procedendo, d’ufficio, alla cancellazione od alla iscrizione di nuove posizioni TARSU…Ora, non avendo più questo strumento, Le chiedo, nel caso di mancata presentazione di denuncia TARSU di cessazione procedendo nell’emissione dell’avviso bonario di riscossione Equitalia, sono tenuto all’annullamento dell’avviso nel caso questo venga contestato dimostrando il passaggio di proprietà o di possesso dell’oggetto di tassa?? Oppure confermo l’avviso e richiedo una presentazione di denuncia di cessazione TARSU che avrà effetto solo dalla data di presentazione della stessa?? E nel caso in cui debba ritirare l’avviso annullandolo con Equitalia, posso o debbo sanzionare la mancata presentazione della denuncia di cessazione??

 

Risposta: La questione deve essere risolta ai sensi dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93. Sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma di detto articolo il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di cessazione ed essa assumerà efficacia dal bimestre successivo. Nel caso in cui costui non vi provveda la norma prevede che il contribuente inadempiente, fermo restando il pagamento intero della TARSU dovuta nell'anno di cessazione possa liberarsi dal pagamento elle annualità successive se dimostra di aver cessato nella conduzione di locali o che altri siano ad esso subentrati. Sulla base di tale principio ed in virtù dei principi di autotutela Lei potrà procedere alla cancellazione dei ruoli, ma solo dall'anno successivo, solo se ne è a conoscenza. Se di contro non ne è a conoscenza non Le è possibile procedere alla cancellazione della partita, ma vedrà che il malcapitato contribuente lo farà. Sarebbe bene che i comuni abbiano uno schedario degli immobili suddivisi per via e per numero civico (come avevamo a Bs) in modo da essere facilitati nella acquisizioni di dette notizie. L'omessa presentazione della denuncia potrebbe dar luogo alla applicazione della sanzione di carattere formale prevista dal comma 2 prevista dallo articolo 76 del D.Lgs.n.507/93.

 

164. Il Comune di …… è proprietario di un Centro Sportivo, costituito da campi di calcio, tribune scoperte, locali spogliatoi e relativi accessori ed arredi. L'Ente si è dotato di apposito regolamento disciplinante le modalità di gestione per l'utilizzo del Centro Sportivo, il quale prevede che l'utilizzo degli impianti per allenamenti, campionati e tornei, è riservato prioritariamente alle associazioni calcistiche che abbiano inoltrato apposita richiesta di fruizione delle strutture, entro una determinata scadenza. L'Amministrazione Comunale in base alle domande pervenute, assegna in uso la struttura del Centro sportivo, definendo le specifiche modalità di utilizzo mediante sottoscrizione di accordi con le singole società. L'assegnatario si impegna ad utilizzare le strutture concesse correttamente ed esclusivamente per i fini sportivi da esso perseguiti, quest'ultimo è tenuto a non eseguire opere, lavori o mutamenti di destinazione d'uso senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
L'Assegnatario si assume la responsabilità civile, patrimoniale e penale , in caso di mancanze o rotture dovute al non retto uso delle strutture concesse, od attribuibili a negligenze.
La durata delle concessioni coincide con quello della stagione sportiva, ovvero orientatitivamente dal mese di agosto  al mese di giugno dell'anno successivo. Le spese di manutenzione del Centro (enel-gas-acqua-tia -manutenzione in generale) sono a carico del Comune mentre gli oneri relativi alle operazioni di segnatura dei campi di calcio e la pulizia dei locali spogliatoi, vengono assunti direttamente dalle Società stesse. Inoltre le Società sportive contribuiscono alle spese di funzionamento, versando al Comune un contributo  una tantum di euro 500,00 per la durata della concessione, per ogni società sportiva (attualmente sono n. 4). Gli spazi e le attrezzature assegnati devono essere utilizzati esclusivamente dalle società richiedenti e non può essere ceduto il diritto di utilizzo ad altri. Presso il Centro sportivo è presente un custode con cui l'Amministrazione ha stipulato apposito accordo. Lo stesso non percepisce alcun compenso dal Comune per le prestazioni rese. Sono a suo carico le spese di Enel-gas-acqua-tia, relative all'alloggio di cui dispone.
2) Il regolamento della Tariffa Integrata Ambientale, in vigore, prevede che la Tariffa variabile minima è ridotta del 50% e la tariffa variabile eccedente non è applicata alle aree e locali utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dall'Azienda Sanitaria Locale e dal Comune di ….

Tutto ciò premesso, è possibile far rientrare l'utilizzo del Centro sportivo tra i fini istituzionali del Comune?


 

 

Risposta: Secondo costante giurisprudenza della Cassazione, è attività istituzionale della Pubblica Amministrazione quella che non può essere effettuata da soggetti privati. Ora, sulla base di tale principio è facile affermare che il Centro Sportivo del Comune non può essere considerata attività istituzionale del medesimo, potendo i centri sportivi essere posseduti anche da privati. Fermo restando l'assoggettamento del Centro Sportivo al corrispettivo di cui trattasi, si consiglia che il Comune sia considerato soggetto obbligato al pagamento della TIA, procedendo al recupero proporzionale nei confronti dei vari concessionari di tale struttura, incrementando a tal fine le spese generali a carico degli assegnatari, in rapporto all'uso ed alle superfici loro assegnate. Si rammenta che i centri sportivi sono collocati nella categoria 4 di cui alle tabelle allegate al DPR 158/99.

 

164. Nel ns. Comune abbiamo un immobile di proprietà delle Suore Passioniste (che già non paga l'ICI ... e sarebbe discutibile), dove le stesse abitano ed accolgono minori e/o suore anziane "in pensione".

Ai fini della Tia per similitudine abbiamo fatto rientrare i mq. 409 dell'immobile nella categoria "Case di Riposo". Loro stesse confermano che è una casa di accoglienza.

Le stesse però contestano la tipologia di categoria nelle quali sono state fatte rientrare, in quanto dicono che la struttura è anche la loro abitazione. Sentito anche il vicino Comune di Gorizia (anch'esso in regime di TIA) e l'ente gestore (che è il medesimo per il ns. Comune e quello di Gorizia), la categoria attribuita all'immobile è corretta e sinceramente anche a mio avviso.

 

Risposta: Ritengo più corretta l'attribuzione della categoria 1, di cui alle tabelle allegate al DPR 158/09, con applicazione del coefficiente medio, essendo preminente l'utilizzo associativo e del luogo di culto. Ritengo, infatti, che le case di riposo, in considerazione el fatto che ospitano persone allettate, almeno prevalentemente, producano una quantità maggiore di rifiuti.

 

165. Abbiamo notificato la comunicazione nella quale abbiamo inserito:

      o  80% superficie catastale – superficie dichiarata – eventuale differenza di imponibile da recuperare.

      o  Nella lettera precisiamo che andremo a recuperare, senza sanzioni ed interessi, la tarsu  dal 2005.

 

Un contribuente mi contesta il recupero dal 2005 in base sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.4283 del 23/02/2010.

 

Me la sono letta e mi ha un po’ turbata.

 

 

Lei mi può confermare la correttezza del ns operato?

 

Le allego copia della lettera da noi inoltrata al cotnribuente.

 

 

Risposta: Tale sentenza non ha alcun riflesso sulla azione di recupero descritta, posto che nel caso di conflitto apparente fra norme quella speciale prevale su disposizioni di carattere generale. Infatti, il comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04, così dispone:

 

 

COMMA 340

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

 

Ovviamente, il recupero dovrà  avvenire da tale data senza sanzioni né interessi. Caso mai la legge è di dubbia legittimità costituzionale, ma al momento non è stata dichiarata la relativa illegittimità. In conclusione,  la legge citata sembra voler creare a favore del Comune un diritto di credito assoggettabile a prescrizione ordinaria decennale, così da non trovare applicazione il termine di decadenza quinquennale stabilito dallo articolo 1 della legge 296/06.

 

166.. Un centro edile con un deposito di 750mq  smaltisce in proprio parte dei rifiuti prodotti, non ci hanno specificato che tipo di rifiuti smaltiscono, ma ci richiedono se è possibile usufruire di esenzione.

 

Risposta: Se il comune ha provveduto, come credo, alla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a     quelli urbani, l'utente del servizio è tenuto al pagamento della tassa anche se non si avvale del servizio. Infatti, il presupposto della tassa non è la produzione di rifiuti ma la detenzione di superfici astrattamente utilizzabili. In senso conforme si è espressa più volte la Cassazione (fra le altre si segnala la sentenza della Cassazione n. 9524 del 1997). Risponda in tal senso a tale utente.

167. Un utente TARSU, gestore di un esercizio pubblico (bar) ha ampliato la superficie con un’area esterna al locale occupandola con tavolini. Detta area non è coperta.

Il nostro regolamento non prevede nulla nello specifico, in linea generale precisa che non sono soggetti al pagamento della tassa le aree scoperte. A suo avviso questa area è soggetta al pagamento della TARSU?

 

 

 

Risposta: Tale disposizione regolamentare è illegittima e va disapplicata, trovando applicazione ordinaria la tassa rifiuti anche sulle aree scoperte operative. Caso mai, se l'uso è stagionale, potrebbe essere applicata la riduzione prevista eventualmente dal regolamento comunale, in conformità a quanto previsto dallo articolo 66 del D.Lgs.n.507/93. Sarebbe del resto illogico che siano assoggettate le occupazioni di tal genere effettuate su suolo pubblico, come previsto dallo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93 ed escluse quelle poste su area privata, determinandosi così una palese disparità di trattamento. Sarebbe bene che al momento tale disposizione regolamentare, in quanto illegittima sia disapplicata e appena possibile modificato il regolamento, anche se l'illegittimità palese di detta disposizione, in asenza di una norma statale che l'acconsente, ne consente, come detto in precedenza, la relativa disapplicazione in sede di autotutela.

 

168. Il nostro comune deve notificare a una ditta un avviso di liquidazione TARSU anno 2010. Sappiamo che la stessa non versa in ottime condizioni e infatti dalla visura camerale risulta che in marzo 2010 è stato nominato un liquidatore.

 

Domanda: l'avviso di liquidazione lo notifichiamo alla sede legale della ditta o direttamente al liquidatore così come indicato in visura camerale ? Consideri che non ci è mai pervenuta comunicazione ufficiale circa  la nomina del liquidatore.

 

169. Ieri abbiamo avuto un problema con un contribuente che contesta la firma sulla denuncia TARSU affermando che non è sua. Quando i cittadini presentano la denuncia TARSU dobbiamo forse chiedere un documento d'identità per ovviare al problema?

 

 Risposta: al riguardo l’articolo 63 del DPR 600/73 così dispone:

      Articolo 63     

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (1).


 

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione (2).

Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni (3).

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da euro 51 a euro 516.


170. In luglio sono usciti gli "avvisi di pagamento" tarsu per anno 2011, in busta semplice .la domanda è questa. devo fare la determina di accertamento dell'entrata? o posso fare senza secondo quanto stabilisce il 267?
 
 Risposta: Poiché tali avvisi non sono formalmente notificati e quindi il credito non può considerarsi in tale momento liquido ed esigibile, consiglio di procedere allo accertamento di dette entrate sulla base dei pagamenti eseguiti, per coloro che pagano detti avvisi, e per coloro che non li pagano solo dopo la notifica di formale avviso di liquidazione o di accertamento.

 

 171. Un contribuente da atto notarile risulta proprietario di casa e box censito come C6. In realtà il box non è in muratura bensì è un semplice posto auto scoperto delimitato da archetti;  è corretto assoggettare la relativa metratura a Tarsu?

 

Risposta: Le aree scoperte, utilizzate nello stesso modo dei locali, vanno normalmente assoggettate alla tassa rifiuti, poichè differentemente si determinerebbe una diversità di trattamento fra superfici coperte e scoperte destinate al medesimo uso.

 

172. La proprietaria di due alloggi, a seguito di presentazione di regolare d.i.a., ha fatto costruire un soppalco in ciascun appartamento. A prescindere dall'altezza nella zona sottostante e soprastante il soppalco, la superficie tassabile di ciascun alloggio ha subito un aumento oppure si continua a considerare come tassabile solo quella originaria?

 

 

Risposta: La superficie rilevante ai fini TARSU è quella calpestabile. Ne consegue che anche detta superficie va considerata ai fini del presente tributo.

 

173. “Posto che un soggetto(proprietario) ha dato in comodato  gratuito parte (1/5) di un’unità immobiliare non abitativa,  si chiede se il comodatario possa assumere, per la sua quota, la veste di soggetto imponibile ai fini TARSU ovvero se Soggetto imponibile rimanga sempre e comunque per l’intero il proprietario dell’unità immobiliare”

 

Credo che la questione, seppure riguardi un limitato numero di casi, sia di interesse generale e possa ulteriormente allargare il già vasto campionario di fattispecie prese in esame.

 

Risposta: Come si evince dalla lettura dello articolo 63 del D.Lgs.n. 507/93, soggetto passivo TARSU, diversamente dall'ICI, è colui che detiene o che occupa superfici assoggettabili al presente corrispettivo. Ne consegue che il comodatario può assumere la veste di soggetto passivo qualora abbia la detenzione in via esclusiva di spazi assoggettabili. Nel caso in cui costui utilizzi in comunione i locali con il comodante o con altri soggetti, invece, l'obbligazione è solidale fra i soggetti utilizzatori e non frazionabile, come risulta dal primo comma dello articolo sopra citato. In definitiva, il comodatario assumerà la soggettiva passiva quando ha a disposizioni superfici in forma esclusiva. Di contro, quando tali spazi sono utilizzati in comunione con altri soggetti unica è la tassa la quale potrà essere intestata all'uno o all'altro degli utilizzatori, ma non frazionata fra costoro, in virtù del carattere solidale del presente tributo e ciò a prescindere dalla quota di proprietà o di detenzione dei vari partecipanti alla comunione.

 

174. Un contribuente è iscritto a ruolo TARSU per un immobile di categorie C2, ubicato fuori dal centro abitato, dal 01.01.2007. Il citato contribuente ha presentato istanza chiedendo la  cancellazione dal ruolo nonché il rimborso delle somme già versate;lo stesso  motiva la richiesta dicendo che il locale è adibito a deposito di attrezzi agricoli ma è privo di utenze e non arredato e pertanto non tassabile ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.lgs 507/93. L’ufficio è obbligato a riscontrare la richiesta? Può suggerirmi qualche riferimento.

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, a tal proposito,  mi ha chiesto di inserire nel regolamento comunale TARSU l’esclusione degli immobili di categoria C2, C6 e C1 se privi di utenze. Lo stesso a supporto mi cita una circolare del Ministero delle Finanze del 94 e la risposta ad un quesito del Sole24ore. Ho provato a spiegare che ciò è illegittimo, ma non ho ottenuto risultati.

 

Risposta: Con una serie di sentenze la Cassazione (sentenze 18497, 18498, e 18497 del 2010) ha affermato che i depositi agricoli vanno normalmente assoggettati alla tassa rifiuti. Ricordo, poi, che la Cassazione con alcune sentenze ha affermato che per  l'assoggettamento dei locali è sufficiente la loro utilizzabilità, a nulla rilevando la loro non utilizzazione. La Cassazione con la sentenza n. 16785/02, ricordando che le circolari non hanno valore i legge, proprio riferendosi a detta circolare che è indicata col numero 65/94, mentre è la numero 95 del medesimo anno, dice che tale nota è illegittima e va quindi disapplicata. Sulla normale assoggettabilità degli agricoltori si è espressa sempre la Cassazione con la sentenza n. 18418/05.

 

Una modifica regolamentare così formulata risulterebbe, quindi, palesemente illegittima, trasferendo il peso tributario a carico degli utenti che non detengono dette pertinenze. Peraltro, si rammenta che le esenzioni, come pure le esclusioni tributarie, sono coperte da riserva di legge.

 

 

Si sconsiglia, quindi, di aderire a tale proposta.

 

175. Su un’area privata (ed in edificio privato) e’ stata autorizzata la somministrazione di bevande ed alimenti al pubblico per soli 58 giorni. in base al ns. regolamento tia  cio’ non rientra fra le occupazioni/attivita’ temporanee in quanto l’attivita’ si e’ svolta su aree private  

(e non su aree non pubbliche o di uso pubblico). E’ possibile applicare la tariffa annua (categoria 22)   ridotta in base al periodo di attività?

 

Risposta: Non potendosi applicare la TIA per i giorni di occupazione, tenuto conto che tale modalità è consentita solo per le occupazioni su aree pubbliche, l'assoggettamento dovrà riguardare i bimestri interessati alla detenzione, così come previsto dal vostro regolamento.

 

176. A fine anno 2010 avevamo istituito in bilancio una posta di €. 20.000,00  per la restituzione proporzionale di tarsu a tutti i contribuenti (in pratica vorremmo stornare circa il 3% di quanto pagato nell’anno 2010 dalla tassa dell’anno 2011 che stiamo elaborando). Secondo Lei è una procedura attuabile?

 

 

Risposta: Tale procedura è ritenuta legittima dal Ministero delle Finanze, se ciò costituisce una eccedenza di gettito del 2010. Vedasi circolare n. 95/94. In pratica a ciascun contribuente dovrebbe essere dedotto dal 2011 la quota di credito vantato da ciascuno per il 2010. Io suggerisco, anche se ciò non è perfetto, di dedurre dai costi 2011 il credito 2010. 

 

177. A dicembre 2010 abbiamo emesso dei suppletivi tariffa rifiuti anni vari, inviandoli ai contribuenti tramite posta ordinaria.

Di solito il nostro iter prevede che dopo le scadenze, a chi non ha pagato, inviamo un sollecito tramite raccomandata “verde” e, se non paga ancora, mandiamo a ruolo con sanzione del 30% ed interessi.

In questo caso, visto  l’avvicinarsi del termine per effettuare i ruoli tramite Equitalia, avremmo pensato di “saltare” il passaggio dei solleciti e della notifica e mandare direttamente a ruolo senza sanzioni e senza interessi. Le chiedo se la cosa è legittima oppure no.

 

Risposta: Per procedere alla riscossione coattiva, sia mediante ruolo esattoriale, che con decreto ingiuntivo, è necessario che il credito sia liquido ed esigibile. Ora, l'assenza della prova della notifica, non fa acquisire alla pretesa tali connotati. E' pertanto consigliabile la notifica di un formale avviso di liquidazione, trovando applicazione tale sanzione solo se l'utente non provvederà al relativo pagamento, costringendo il Comune al recupero della obbligazione mediante decreto ingiuntivo (oppure ruolo se formato e consegnato allo esattore entro il 31.12 del corrente anno). Sul mio sito può trovare un fac simile di tale atto per la riscossione diretta della tariffa sotto la voce modulistica, indi tarsu-Tia).

 178. Un Comune per il quale gestiamo la Tarsu/TIA, ha verificato che alcuni residenti non risultano iscritti a ruolo per il pagamento della tassa rifiuti.
Il Comune vorrebbe notificare una comunicazione dove viene richiesto al contribuente di compilare una dichiarazione tardiva dove indica i dati dell'unità occupata. Vorrebbero anche indicare che, nel caso il contribuente non risponda entro il termine stabilito, il Comune assoggetterà d'ufficio un'utenza di un certo numero di mq standard che stabiliranno.
E' legittimo un comportamento di questo tipo o non possono assoggettare d'ufficio una certa superficie? Le mando in allegato la bozza della lettera che è stata predisposta.

 Risposta: Tale comportamento del Comune non è legittimo, non sussistendo alcuna legge che consenta di determinare in modo presuntivo la superficie assoggettabile. Per la tassa rifiuti il Comune deve seguire il procedimento indicato dallo articolo 73 del D.Lgs.n.507/93 e per la TIA lo Statuto del contribuente. In sintesi, dapprima è necessario verificare se il Comune è in possesso dei dati necessari (ad esempio l'Ufficio Tecnico). In carenza notificare al contribuente un questionario, ma se non risponde procedere al sopralluogo dei locali e sulla base del verbale emettere avviso di accertamento.

 

179. Si può mettere tra le condizioni per l'erogazione di prestazioni sociali quali l'assegno nucleo familiare dell'INPS l'assenza di pendenze con il Comune? Ho il caso di una famiglia rumena che ha fatto richiesta di questo assegno al Comune ma che ha diversi anni di accertamenti tarsu in corso (non ha mai pagato la tassa).

 

Risposta: Tale condizione, non essendo prevista dalla legge, risulterebbe illegittima. Anzi, condizioni economiche disagiate potrebbero consentire al Comune, ai sensi dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93, di concedere a nuclei familiari disagiati riduzioni od esenzioni del pagamento della TARSU. Di contro, qualora il debito tributario non sia giustificato da motivi di disagio sociale, il Comune potrebbe procedere direttamente o tramite esattore, per le somme iscritte a ruolo, il pignoramento di stipendi o di pensioni.

 

180. Ho letto l'art.61 del D.Lgs.507/93 ma chiedo quali costi è possibile inserire per la valutazione delle tariffe da deliberare, e, nel caso di tariffe già deliberate se il totale del ruolo desse un importo maggiore rispetto a quanto speso l'anno precedente (da consuntivo) come dobbiamo comportarci?? In corso d'anno, è possibile deliberare in diminuzione ed utilizzare i valori rideterminati per l'anno 2011 per l'emissione del ruolo tarsu.

Il costo del personale può essere considerato?? e in che misura?? ex in nostro addetto è operatore ecologico e custode del cimitero il suo costo è sempre stato calcolato per intero.

Il costo del personale addetto ai tributi può rientrare e in che modo e/o percentuale?

Il costo per il verde va inserito o no??

Smaltimento e raccolta sono gestiti da 3 società

una che svolge servizio, raccolta e trasporto con un costo fisso mensile

una si occupa dello smaltimento dell'umido  (costo variabile a peso)

e una delllo smaltimento del secco (costo variabile a peso)

abbiamo un mutuo per realizzazione della piazzola ecologica

 

 

questo è il nostro caso in cifre

totale speso per la raccolta anno 2010  186.402,47

costo personale                                    26.519,91

sub totale                                          212.922,38

 

se possibile+mutuo piazzola ecologica                     10.581,46=    costo totale 223.503,84

 

anche se non indicato nella norma ho fatto un totale anche per il 2011a luglio accertato + calcolo presunto per i restanti 5 mesi

totale speso per la raccolta anno 2011  182.394,68

costo personale                                    26.604,55

sub totale                                          208.992,23

 

se possibile+mutuo piazzola ecologica                      10.581,46=  costo totale 219.573,69

 

 

totale file elaborato per 2011 =222.612,18 (2011) + 2.841,77(suppletivo 2010) =225.453,95 senza addizionali”

 

 

Non sono sicura se i costi del personale devono essere considerati per calcolare il costo complessivo ai sensi dell’art. 61.

 

Effettivamente anche il mio collega del servizio finanziario voleva fare un riassunto dei costi per verificare la copertura finanziaria rispetto al ruolo tarsu. Mi può aiutare?

 

 

Risposta: punto centrale per la risposta è l'articolo 61 del D.Lgs.n.507/93. Sulla base di tale articolo si risponde:

 

a)la rata di mutuo della piazzola non è deducibile,  ma i soli interessi e la quota di ammortamento fiscale della medesima;

b) il costo di personale è deducibile solo se direttamente utilizzabile per il servizio. Quindi  per lo spazzino che fa altri servizi si terrà conto deklla quota connessa al servizio

 

c) Nel caso delle manutenzioni (strade, verde, cimiteri) si può considerare il solo costo dello smaltimento.

 

In sintesi, sono rilevanti solo i costi strettamente inerenti il servizio rifiuti.

 

181. Un negozio rimane  iscritto per un immobile in via X fino al ruolo 2011 per una metratura di mq 100 ed ha sempre provveduto al pagamento. In realtà già nel 2003 l'attività di tale negozio si era trasferita in via Y dove occupa un locale di mq 70. E' più corretto procedere al rimborso totale dal 2006 in avanti e provvedere  al relativo accertamento per il nuovo indirizzo o rimborsare la differenza di metratura?

 
Ritengo sia corretto rimborsare la differenza senza interessi. La penalità indiretta subita è la perdita del credito per le annualità antecedenti al 2006 oltre gli interessi.

 

182. Tariffa Tarsu – Agriturismo  con attività di  somministrazione e pernottamento. Secondo la Ctr di Genova (09/2009) le aziende di agriturismo non pagano la tassa  e, in ogni caso, a queste imprese non può essere applicata la tariffa delle attività alberghiere …. Secondo lei devo tassare l’attività agriturista come utenza domestica? E con la riduzione del 30% sull’abitazione come è stabilito dal regolamento? L’azienda agrituristica ha fatto accatastare tutto in D10 eccetto l’abitazione, come devo considerare la metratura?

 

Risposta: Una sentenza della CT ha valore solo per il caso trattato. Se le tariffe sono motivate è invece corretto applicare in detta ipotesi la tariffa degli alberghi, con la riduzione del 30 per cento se l'attività è stagionale. Probabilmente il Comune non aveva motivato le tariffe oppure non aveva specificamente previsto l'assimilazione. Divida le superfici, applicando separate tariffe.

 

183. Tariffa TARSU – Bed & breakfast – Secondo lei, questo tipo di attività la devo considerare come utenza domestica o distinguere tra abitazione e azienda?

 

Risposta: Anche qui è necessario suddividere la superficie fra i due tipi di utenza. Ritengo che Bed & breakfast  sia da inquadrarsi negli alberghi senza ristorante.

 

In conclusione, tutto è superabile se le tariffe sono previste e motivate.

 

184. Un contribuente denuncia l'occupazione di un casa di mq 100 ed omette invece di dichiarare la soffitta accatastata separatamente dall'alloggio. Dopo il suo decesso la moglie presenta la denuncia per la soffitta e la  rettifica della metratura della casa da mq 100 a mq 130, entrambe le
dichiarazioni vengono effettuate a nome del marito in qualità di erede. Nei provvedimenti di accertamento che recapiteremo alla moglie in qualità di erede per omessa denuncia della soffitta e infedele denuncia per la casa dobbiamo inserire la sanzione?
.

Risposta: Per le obbligazioni poste in capo al de cuius le sanzioni non possono trovare applicazione (gli interessi si) per espressa previsione dello articolo  8 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:

Articolo 8
Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.


 L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

 

185. Alcuni contribuenti sono possessori di posti auto ai quali è stata attribuita la rendita catastale come C6 su tale aree esterne si deve far pagare la tassa rifiuti?

 

Risposta: Certamente si, posto che nel caso descritto l'area scoperta è da considerarsi operativa perché destinata in modo stabile all'uso del tutto identico dei posti auto edificati.

 

186. In base al Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011 n° 82,come socio di  Ecopnues, previa il pagamento di un contributo ambientale, i pneumatici  fuori uso (PFU) verranno ritirati gratuitamente.  Mi chiede se ai fini della TIA può avere diritto ad una riduzione.

Risposta: Se tali gomme sono avviate al recupero l’utente  ha diritto a consuntivo ad
avere un rimborso parziale della tariffa, da quantificarsi secondo le disposizioni  previste dal regolamento comunale.

 

187. Questo Comune deve emettere accertamento tarsu per omessa dichiarazione dal 2006 al 2010 si chiede:

 

-       la sanzione del 100% va applicata su ogni anno d’imposta?

-       gli interessi per l’anno 2006 da che data decorrono   es. 01/01/2006 o successiva?

 

 

Risposta: In ordine alla sanzione esistono incertezze in giurisprudenza. In sede di accertamento suggerisco la reiterazione della sanzione ogni anno (cumulo materiale). Gli interessi decorrono dal giorno in cui gli altri contribuenti adempienti sono stati chiamati a pagare detta annualità sino alla data della firma degli accertamenti. Per essere precisi ulteriormente, come fa l'Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrebbe aumentare in sede di pagamento, aggiungendo gli interessi per i giorni intercorrenti tra la data di formazione dell'atto e quella di effettivo pagamento.

 

 

188. Il ns regolamento comunale prevede l’esenzione per la Tia per i locali e le aree adibite all’esercizio dell’attività agricola sul fondo e relative pertinenze, nonché l’esenzione per i locali adibiti a ricovero attrezzi agricoli. Un coltivatore presenta denuncia delle superfici occupate per immobili adibiti ad uffici, spogliatoi,bagni, locali di deposito  attrezzi agricoli, appassitoio per uva e Cantina. Riferendosi all’articolo di cui sopra non si dovrebbero tassare il deposito attrezzi agricoli, l’appassitoio e la cantina. Noi faremmo pagare solo sugli uffici, spogliatoi e bagni. E’ corretto?

 

 

Risposta: Tale disposizione regolamentare è illegittima, poiché con l'articolo 39 della  146/94 anche gli agricoltori debbono essere normalmente assoggettati alla tassa rifiuti. Tale principio è stato nella sostanza ribadito dalla giurisprudenza. In particolare, si citano le sentenze della Cassazione n. 18418/09 per le serre e nnn. 18497, 18498 e 18499 proprio per i depositi agricoli.

 

Qualora codesto Comune intenda, nonostante la segnalata illegittimità, procedere alla esclusione delle superfici agricole, è compito di codesta Amministrazione comunale interpretare detto regolamento per risalire alla volontà così espressa del CC ossia se il predetto Organo voleva disporre una esclusione  soggettiva, così da escludere tutti i locali utilizzati da imprenditori agricoli od, invece, oggettiva, così da limitare l'esclusione ai soli locali ove si producono rifiuti agricoli anche se non pericolosi.

 

 189. Vorrei sapere se è concessa ai comuni la facoltà di modificare il prelievo in materia di rifiuti, ad esempio trasformare la tassa r.s.u. in tariffa ronchi o TIA, oppure se è ancora preclusa questa operazione per proroga del blocco introdotto dalle disposizioni dall'art. 1, c. 184, lett. a), della legge 27.12.2006, n. 296, di seguito confermate per le annualità 2008 e 2009.

 

 

Risposta: Il passaggio alla TIA 1 (Tariffa Ronchi) è previsto ora come facoltà dal comma 7 dello articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 sul Federalismo fiscale che così dispone:

7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

 

Tuttavia, poiché è scaduto il termine di adozione del regolamento per l'anno 2011, codesto Comune potrà istituire la Tariffa Ronchi solo dal 2012.

 

190. Le chiedo lumi poichè anche la Corte dei  Conti Lombarda si era espressa in tal senso con sentenza 146 del  24/04/2009. nel ritenere rilevante per l’entrata le addizionali ex ECA.

 Che cosa  ne pensa? Come ci dobbiamo comportare?

 

Risposta: Tale parere è contrario allo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93. Veda anche la Circolare del Ministero dello ambiente a commento del DPR 158 DEL 1999. Peraltro, tale interpretazione risulta applicata da moltissimi comuni che accreditano l'addizionale in capitolo diverso da quello della TASSA.

 

191. Il nostro Comune fa parte della Regione Campania e come lei sa dal 2008 i Comuni della Regione Campania devono conseguire attraverso la copertura tariffaria,l'integrale copertura del costo del servizio di gestione rifiuti; inoltre il Comune di …… è ancora in regime TARSU e non si è avvalso della facoltà di introdurre la tariffa Ronchi .

Pertanto,vorremmo sapere essendo ancora in regime TARSU se andava presentato il piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R.158/99;

1) a cosa andiamo incontro non presentando il piano finanziario ?;

2) quale  è la norma che si evince la sanzione per mancata presentazione del piano finanziario

3) non presentando il piano finanziario, la delibera con le nuove tariffe  è a rischio di annullamento?.

Si deve tenere presente che dall'anno 2012 la TARSU passa alla provincia.  

 

 

Risposta: Una interpretazione restrittiva del DPR 158/99 porta a ritenere la obbligatoria l'approvazione  del Piano Finanziario anche dei Comuni che applicano la tassa rifiuti e ciò a prescindere dal tasso di copertura dei costi. Ora, si risponde a quanto richiesto:

 

1. alcuna sanzione è dovuta, posto che per l'inadempimento non è previsto da detto decreto alcuna sanzione;

2. la sanzione non è dovuta proprio per il fatto che la legge non prevede sanzioni;

3. il rischio di annullamento può realizzarsi solo se la delibera di approvazione delle tariffe non è motivata ossia non siano indicati i criteri di determinazione delle tariffe, così come preteso dal combinato disposto degli articoli 65 e 69 del D.Lgs.n.507/93 e ciò a prescindere dalla esistenza o meno di detto documento.

 

Si allegano comunque fac simili di piano finanziario, nonché la proposta di rinnovo del mio incarico. Con l'occasione si sollecita il pagamento della mia fattura n. 6 del 3 gennaio 2011.

 

192. Abbiamo una ditta individuale sparita dalla circolazione. Ora abbiamo  rintracciato il proprietario dell'immobile il quale ci ha confermato che  la ditta in questione è sparita dal 2005 e, dal 2005 questi immobili sono  occupati da un'altra ditta che paga regolarmente la TARSU.

 1)posso procedere d'ufficio alla cancellazione dal ruolo anche senza  denuncia di cessazione?

 2)per gli anni dal 2006 al 2010 posso procedere allo sgravio delle  cartelle  emesse anche in mancanza di richiesta da parte del contribuente?

Risposta: Ai quesiti si risponde positivamente, in virtù di quanto previsto dal comma 4 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93. Ricordo che l'autotutela è esercitabile dalla PA senza che risulti necessario una istanza del soggetto interessato.

 

193. volevo chiederle chiarimenti in questi termini: un isola ecologica localizzata in un comune gestito da noi …. deve essere assogettata alla tariffa?Se si nella sola parte riferita al box ufficio? e la fatturiamo alla società che la gestisce?

 

Risposta: L'isola ecologica non va assoggettata a tariffa rifiuti. I costi di ammortamento e di funzionamento vanno addebitati al costo del servizio ed addebitati dal Comune che li sostiene.

 

194. In data 29/05/1996 un marmista ha presentato dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti per mq. 949,47 utilizzati come laboratorio per la lavorazione di pietre e marmi. Alla ditta è stata fatta pagare la tassa smaltimento rifiuti su tutta la superficie con categoria “attività artigianale di produzione di beni specifici” a partire dal giugno 1996 a tuttoggi.

 

Poichè nella nostra deliberazione di consiglio comunale del 18/06/1998 il marmo non è elencato tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani si chiede:

-il marmo è un rifiuto speciale pericoloso?

-il comune deve detassare la superficie strettamente adibita alla lavorazione (presenza di macchinari) e lasciare tassata la superficie adibita a magazzino, esposizione e ufficio?

-l’eventuale rimborso da che anno deve essere fatto?

 

 

 

Risposta: Trattasi di sostanze non pericolose  che possono essere conferite al servizio pubblico sotto la forma di fanghi non pericolosi oppure recuperate o vendute e quindi materie prime secondarie. Infatti, con l'approvazione del codice ambientale gli  scarti della lavorazione del marmo non sono più ritenuti rifiuti speciali ma sono considerati materiali da poter vendere e quindi non più soggetti alle sanzioni previste dalla vecchia normativa. Viene favorita ed agevolata ogni iniziativa delle imprese che mira al recupero, reimpiego e riutilizzo dei pezzami di marmo derivati dalla lavorazione di blocchi e lastre. Gli scarti continuano ad essere considerati rifiuti solo nel caso in cui il produttore intenda disfarsene anziché promuoverne la vendita. Il decreto legislativo va a definire anche il deposito dei rifiuti non pericolosi, come nel caso dei fanghi derivati dai processi di lavorazione dei marmi. Lo smaltimento può avvenire, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito oppure quando il quantitativo dei rifiuti raggiunga 20 metri cubi. Nel caso di rifiuti non pericolosi non sarà più necessaria l’annuale dichiarazione al Catasto Rifiuti, il cosiddetto Mud.

 Per le ragioni anzidette ritengo che tutta la superficie sia da assoggettare alla TARSU e che quindi alcun rimborso debba essere effettuato.

 195. Un Comune, esaminando alcuni volantini pubblicitari ed approfondendo sul sito internet richiamato, ha scoperto l'esistenza di una palestra all'interno di un'abitazione principale (classata come C02, pertinenza dell'abitazione ed esente ICI). Mi chiedono: la constatazione della difformità del classamento è subordinata ad un sopralluogo della Polizia locale, ovvero dell'Ufficio tecnico, oppure, con gli elementi in possesso, è possibile inviare una lettera ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge finanziaria 2005?
I proprietari, interpellati, sostengono che sia un circolo privato (che, mi pare, non abbia nessuna valenza ai fini della destinazione catastale).

 

 

Risposta: La categoria catastale dipende dalle caratteristiche tecniche e dalla destinazione catastale dello immobile. La situazione descritta, non rilevante per il cambio di categoria,  è invece rilevante sia per l'ICI, perchè tale utilizzazione fa venir meno l'esenzione non potendo  detto locale essere considerata pertinenza della abitazione principale sia per la TARSU per la quale deve trovare applicazione la tariffa prevista per le palestre. Vanno, quindi, emessi, sulla base di tale motivazione gli atti di recupero.

196. Le invio in allegato una richiesta di un'azienda agrituristica in merito alla fatturazione della TIA.
Potrebbe farmi sapere se quanto riportano sulla richiesta è corretto?
Come ci dobbiamo comportare con l'emissione delle fatture?

196. Ai fini TIA abbiamo applicato allo agriturismo di somministrazione pasti la tariffa dei ristoranti. Con una nota il titolare lamenta e pretende l’applicazione di una tariffa minore, in considerazione del numero di giornate di attività più ridotte rispetto a quelle dei ristoranti, anche considerando il trattamento di favore accordato dalla legislazione vigente a detta attività.

 

Risposta: La materia tributaria è regolata dalla legge speciale, così che l'utenza in argomento non può accampare diritti o agevolazione per la TIA, che risultono applicabili per l'IVA e per l'imposizione diretta (IRPEF,IRES). In materia di TIA, al pari della TARSU, la quantificazione del corrispettivo è da farsi in relazione alla quantità ed alla qualità dei rifiuti prodotti dalla singola categoria. Sotto il profilo analogico, pare corretta l'applicazione allo agriturismo di somministrazione della tariffa dei ristoranti, anche se il numero più limitato di giornate di apertura potrebbe acconsentire alla individuazione di un coefficiente ridotto, nell'ambito della categoria dei ristoranti. A tal fine sarebbe bene che il regolamento prevedesse formalmente coefficienti fissi e variabili più contenuti per tale categoria rispetto a quella dei ristoranti, appunto. Se come sembra il Comune già opera di fatto nel senso su indicato ne dia il funzionario comunicazione allo utente e chieda al Comune di formalizzare la questione.

 

197. Avrei bisogno di una sua consulenza in merito ad un’officina meccanica sita sul territorio comunale. Come previsto dalla norma è stata detassata l’area ove si formano rifiuti speciali, ma in data odierna il contribuente ha chiesto di detassare anche l’area dove avviene la preparazione alla verniciatura, pulitura pistole, diluente esausto e carteggia tura.

Come dobbiamo comportarci? Hanno diritto all’esclusione?

Dato che smaltiscono ferro ma viene riciclato, il ns. regolamento prevede che tutte le ditte in possesso di un contratto  che smaltiscono rifiuti assimilabili agli urbani hanno diritto ad una riduzione del 70%, il ferro rientra in questa categoria.

 

Risposta: Le parti ove di regola si effettuano dette lavorazioni vanno escluse, poichè le sostanze utilizzate sono pericolose. Consiglio sopralluogo onde rilevare le altre parti che vanno assoggettate, quali gli uffici ed i depositi.

 198. un contribuente possiede nello stesso Comune due abitazioni di cui una adibita a residenza. Può usufruire della riduzione per uso stagionale dell'altra che in realtà non utilizza?

 

Risposta: Dubbi sussistono  se la seconda casa debba essere collocata per avere la riduzioni in comune diverso rispetto a quello di residenza. Ritengo che rientri nella libera scelta del Comune disporre in un senso o nell'altro.

 

199. Questo Comune ha emesso nei confronti di una società in liquidazione un provvedimento per il recupero della Tariffa di Igiene Ambientale (soggetta ad IVA del 10%) dal 2006 al 2010 con applicazione delle sanzioni nella misura del 50% (previste da Regolamento Comunale) per un importo complessivo di circa euro 10.000,00. Il liquidatore ha presentato una proposta transattiva, nella quale chiede una riduzione delle sanzioni del 50% (da 3.000,00 a 1.500,00) e di pagare l'importo di euro 8.500,00 in un'unica soluzione entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’atto transattivo. Considerato che per il Comune è sicuramente un vantaggio economico in quanto riscuoterebbe subito il credito e si eviterebbero eventuali procedure concorsuali con il rischio di perdere parte del credito, si chiede giuridicamente è possibile stipulare un atto transattivo? Se fosse possibile è consigliabile far approvare lo schema dell’atto transattivo con un provvedimento di Giunta?

 

Risposta: Diversamente dai tributi erariali non è consentito al Comune procedere in forma transattiva alla riduzione della pretesa, rivestendo l'obbligazione tributaria carattere indisponibile e ciò anche quando l'accordo, come nel caso descritto, risulti più conveniente. Ritengo, tuttavia, che la sanzione da applicarsi non sia del 50 ma del 30 per cento, come previsto dal comma 2 dello articolo 13 del D.Lgs.n.471/97.

 

 

200. Un contribuente, a seguito dell'accatastamento definitivo dell'abitazione principale e del relativo box, (avvenuto in data 10/06/2009), mi ha dichiarato come superfici tassabili ai fini TARSU mq. 167,00.

Facendo il controllo con le superfici catastali, ho appurato che doveva dichiararmi mq. 183,20. (calcolato applicando l'80% della superficie catastale)

Dovendo ora io accertare la maggiore superficie, secondo lei, devo applicare  l'80% della superficie catastale senza sanzioni e interessi, (come abbiamo sempre fatto dal 2005 fino al 2009 per tutti i contribuenti che avevano dichiarato meno), oppure devo comportarmi come un'infedele denuncia ed applicare sanzioni ed interessi?. 

 

Risposta: Se la maggiore superficie è quella rappresentata dallo 80 per cento della superficie catastale, va comunicata la differenza senza sanzioni né interessi, come del resto previsto dal comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04. Si allega stampato.

 

201. Un comune per il quale dobbiamo gestire la Tarsu con i criteri TIA abbiamo alcuni contribuenti che sono iscritti AIRE; come devono essere inseriti?
Calcoliamo il numero dei componenti come se non fossero residenti in base alla superficie dell'unità immobiliare occupata o inseriamo il numero di componenti registrati in anagrafe?

 Risposta: Gli iscritti all'AIRE non sono residenti in Italia. Ne consegue che il numero dei componenti va calcolato in relazione della tabella che trasforma la superficie in numero di componenti.

 

202. Nel caso di un errore d'ufficio (un contribuente non è stato cancellato per duplicazione o è stato cancellato con una data errata rispetto al modulo di cancellazione) si può procedere a sgravare delle annualità che altrimenti ricadrebbero negli anni di prescrizione?


 

Risposta: L'articolo 1, comma 164,  della legge 296/06 limita il rimborso a cinque annualità. A mio avviso risulterebbe legittimo, in astratto,  rimborsare 10 annualità, ma il Comune poi deve seguire tale criterio per tutti i casi che gli dovessero capitare.  Vi sarebbe poi la necessità di recepire tale soluzione nel regolamento comunale, affinché tale facoltà sia fatta propria dal Consiglio Comunale.

 

Meglio dunque rimborsare cinque annualità, come previsto dal comma  164 dello articolo sopra riportato che così dispone:

COMMA 164
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

203. Nel caso di omessa denuncia il contribuente ha diritto ad ottenere la detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali pericolosi ai sensi del comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n. 507/93?

Risposta: La Cassazione con sentenza n. 15867  del 2004 ha dato risposta negativa affermando La pacifica mancanza delle aderenti dichiarazioni della contribuente, la cui giuridica necessità è stata innanzi illustrata, impone di rigettare il ricorso di primo grado della società non potendo la stessa dedurre, per la prima volta in giudizio,  la non assoggettabilità a tassa (ex art. 62) di locali od aree assunti improduttivi di rifiuti e  la spettanza di eventuali riduzioni delle superfici imponibili e/o delle tariffe applicabili per difetto dell'imprescindibile presupposto costituito dalla presentazione di apposita denunzia in ordine alle afferenti fattispecie.

 

204. Il  nostro ufficio sta predisponendo degli avvisi di accertamento TARSU da notificare ad un contribuente che risulta essere residente nel nostro comune dall'anno 2001 in un appartamento affittato. Il medesimo non è mai stato iscritto nei ruoli TARSU, non ha mai effettuato nessuna denuncia TARSU e non ha mai effettuato alcun versamento.

Per quali anni è possibile procedere all'accertamento? Dall'anno 2005?

Quale è la data di inizio decorrenza del calcolo degli interessi da prendere in considerazione tenuto conto che il comune dall'anno 2005 effettua la riscossione diretta?

 

 

Risposta: L'azione di recupero deve essere effettuata dal 2005, così come previsto dallo articolo 1 della legge 296/06 che al comma  161 così dispone:

 

COMMA 161
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .

 

Gli interessi, per ogni anno,  decoreranno dalla dati in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e fino alla data di sottoscrizione dello avviso di accertamento da parte del funzionario responsabile.

205. Un contribuente ci contesta che la data d'iscrizione da noi ritenuta valida per un fabbricato appena ultimato e non utilizzato è la data di fine lavori presentata dal tecnico mentre lui ritiene che
l'utilizzabilità di un immobile può scaturire solo dal l'ottenimento del certificato di agibilità da parte del Comune.

 Risposta: L'assoggettamento alla tassa rifiuti è connesso alla utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando l'assenza del certificato di agibilità.

In materia di licenza di abitabilità, la disciplina dettata dall'art. 221 del t.u. l.san. dimostra che la decisione dell'autorità comunale si estrinseca attraverso un documento scritto, subordinato a determinati adempimenti, il che porta ad escludere che l'autorizzazione possa desumersi "aliunde". (Nella specie si assumeva che implicitamente la licenza di abitabilità doveva ritenersi concessa, data la imposizione della tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi ed essendo stati allacciati l'energia elettrica e l'acqua, questa ultima alla condotta idrica comunale).

 

Cassazione penale, sez. III, 24/06/1980

206. Nella certificazione che mi chiede il revisore e da allegare ai documenti contabili ho inserito solamente l’imposta pura ed escluso le addizionali ECA e MECA, è giusto procedere in questo modo o ci sono altre indicazioni in merito.

 

Risposta: sul punto esiste discordanza. Infatti, per il MF le addizionali non vanno considerate, come del resto previsto dallo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, la Corte dei Conti ritiene che anche le addizionali vadano considerate. Ora, ritenendo che il parere della Corte dei Conti sia in contrasto con l'articolo 61 ritengo che dette addizionali non vadano conteggiate e si accreditino, invece, su un diverso capitolo in entrata. Peraltro, così procedendo è migliorata la posizione finanziaria del Comune.

 

207. Mi segnala un contribuente che l’addizionale ex eca è stata abolita a decorrere dal 16/12/2009. Il comune di …..è ancora in regime di tarsu e riscuote direttamente l’imposta. Pertanto ritengo sia del tutto infondata la tesi che il Comune non possa richiedere il pagamento dell'addizionale ex Eca.

 

Mi conferma quanto sopra dandomi cortesemente degli elementi per contestare formalmente l’utente?

 

 

Risposta: Le addizionali ex ECA sono tuttora applicabili per la TARSU, ma NON  per la TIA 1 (tariffa Ronchi), e per la TIA 2 (tariffa ambientale).

 

208. chiediamo un parere su quanto segue:

 

      1-       una ditta commercializza prodotti petroliferi

      2-       tutta la superficie utile è stata assoggettata a TIA

      3-       ora ci scrive che vuole una detassazione della superficie ove si producono certi rifiuti: legno-cellphane-stracci sporchi-imballaggi metallici-olii usati

      4-       tali rifiuti possono essere ritenuti speciali oppure sono assimilabili all’urbano (come da ns. regolamento gestione rifiuti)

      5-       considerando che i suddetti rifiuti sono intrisi di olii combustibili ed altri lubrificanti possono essere considerati speciali?

      6-       (Il ns. regolamento TIA attuale esenta le superfici ove si producono rifiuti speciali)

      7-       Cosa potrebbero presentare in caso di detassazione per comprovare la loro richiesta?

 

 

 

Risposta: Non basta la qualifica di rifiuti speciali per essere esclusi dallo assoggettamento, dovendo essere anche pericolosi. Ora, se applicate le regole TARSU, la Ditta in argomento non ha diritto ad alcuna esclusione posto che tale riduzione opera solo per i rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività industriali e di produzione.

 

209. L’amministrazione comunale di …. vuole inserire nel regolamento l’esenzione dal pagamento della tarsu per gli ambulanti del mercato settimanale.

La collega ha già spiegato all’amministrazione che le esenzione non possono essere introdotte da un regolamento ma casomai previste dalla Legge, ma pare che il Segretario Comunale abbia portato il regolamento di un altro comune che riportava detta esenzione. Può, per cortesia, togliere ogni dubbio alla collega che non riesce a sostenere la sua tesi.

 

 

Risposta: Tale disposizione è illegittima e va disapplicata in virtù del carattere indisponibile della pretesa tributaria. Le riporto qui alcune sentenze della Corte dei Conti. Sono disponibile ad ulteriormente comprovare la responsabilità dei funzionari e degli amministratori che non disapplicano disposizioni regolamentari illegittime.

 

Deve essere ritenuta la responsabilità amministrativa di un sindaco per l'omessa formazione dei ruoli di canoni e tributi, regolarmente deliberati e ciò soprattutto se verificatosi in comuni di piccole dimensioni, in assenza di delega specifica ad un assessore e con omissione protratta per più esercizi (decreto della Giunta regionale Trentino Alto Adige 19 gennaio 1964 n. 6/1).

Corte Conti, sez. I, 07/07/1997, n. 31

 

Sussiste la responsabilità amministrativa dei funzionari preposti all'ufficio tributi di un comune per i comportamenti omissivi da essi tenuti nell'attività di gestione esecutiva del tributo propria del loro ufficio e nella mancata sollecitazione agli organi politici degli adempimenti a loro carico, dovendosi qualificare la responsabilità, limitatamente a questa ultima fattispecie, come concorrente con quella degli amministratori.

Corte Conti, sez. II, 24/06/1999, n. 183/A

 

I ritardi nella predisposizione degli atti necessari per la notificazione agli interessati degli avvisi di accertamento i.c.i.a.p. ha l'effetto di far decadere l'ente locale dal diritto all'esazione del tributo. Sussiste la responsabilità dei funzionari dell'amministrazione a titolo di colpa grave per non aver organizzato adeguatamente il procedimento di gestione delle pratiche di recupero dell'imposta. Il pregiudizio arrecato all'ente locale per tributi non percepiti in difetto di notifica degli avvisi di accertamento nei termini sussiste e non cade per la predisposizione dei ruoli, che è basato su una situazione di illegittimità e che non ha fatto recuperare le somme.

Corte Conti, sez. II, 06/05/2003, n. 167

 

 

210. Come mi devo comportare in presenza di un contribuente proprietario di due edifici nello stesso Comune; in uno è residente e paga regolarmente la tassa rifiuti; nell'altro dove non è residente ha un certificato di ruralità rilasciato dall'agenzia delle entrate e rivendica di avere diritto alle riduzioni su questo immobile anche se il regolamento comunale prevede riduzioni per gli edifici agricoli ma se adibiti ad abitazione principale.

 

 

Risposta: Se codesto Comune ha regolamentato la riduzione di cui allo articolo 66, comma 3, lettera b) del D.Lgs.n.507/93 nel senso indicato rigetti per tale motivo l'istanza e ne dia comunicazione al contribuente. Infatti, tali riduzioni rappresentano una facoltà e non un obbligo, facoltà che il comune ha esercitato nel senso da esso discrezionalmente voluto.

 

211. Secondo lei qual è la categoria più corretta per un attività di lavanderia self-service?

Il nostro comune è in regime di tariffa rifiuti ed ha più di 5000 abitanti.

 

Risposta: Ritengo che tale attività sia da collocarsi nella categoria 17 Attività artigianali tipo botteghe)..

 

212. Da quando è prevista l’abolizione delle addizionali ex ECA?

 

Risposta: Dovrebbe essere assorbita dalla IMU secondaria ma a partire dal 2013:

 

Per quanto concerne la nuova imposta comunale sugli immobili, il governo, dopo non pochi tentennamenti, ha finalmente deciso di accelerare i tempi, accogliendo le richieste dei sindaci, anche se solo in parte dato che molti primi cittadini puntavano a incassarne i proventi già dal prossimo anno. L'anticipo scatterà invece nel 2013 e riguarderà sia l'imposta municipale propria che l'imposta municipale secondaria.

Mentre quest'ultima prenderà il posto di una serie di balzelli minori (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, oltre all'addizionale ex Eca), la prima, come noto, sostituirà l'Ici, nonché l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per beni non locati, a eccezione, ovviamente, delle prime case.

 

213. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sono soggette a tassa rifiuti? oppure sono esonerate? in base a quale Legge?


Risposta:Non c'è alcuna legge che esenti le imprese agricole, come risulta evidente dalla lettura del combinato disposto degli articoli 66 e 67 del D.Lgs.n.507/93. Il Comune può  agevolare in via facoltativa, riducendo la tassa fino al 30 per cento della parte abitativa ai sensi della lettera b) comma 4 articolo 66


Solo per errore alcuni comuni hanno indicato l'esclusione nel regolamento. Sul tema vi sono varie sentenze (Cassazione 18418/05 per le serre e n. 18499/10 per i depositi agricoli).

 

 

214. TIA: abbiamo inviato ad un contribuente che gestisce un bar la bolletta per tutto il 2011.
Il contribuente ci ha consegnato una S.C.I.A. dove dichiara che l'attività verrà SOSPESA TEMPORANEAMENTE da ottobre 2011 fino al 01/07/2012.
Considerato che lo stesso contribuente aveva già presentato una prima S.C.I.A. per la sospensione temporanea dell'attività dall'inizio dell'anno a marzo, e che il regolamento comunale prevede una riduzione del 50% della parte variabile per i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni  risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, possiamo considerare per il 2011 tale riduzione?
E' corretto considerare la riduzione o l'utenza deve essere completamente esentata dal calcolo della TIA visto che il locale non viene del tutto utilizzato?


 

Risposta: Se l'autorizzazione è depositata in Comune i locali divengono per legge inutilizzabili. Ne consegue durante detto periodo l'esclusione totale, applicandosi tale riduzione quando l'attività è esercita per un determinato periodo stagionale e quindi quando l'autorizzazione è stagionale.

 

215. Un nostro contribuente agricolo ha preso in locazione un deposito (sito non direttamente sul fondo agricolo) di 1200 mq  da adibire all’appassimento delle uve durante il periodo delle vendemmie per circa tre mesi da settembre a novembre. Il nostro Regolamento prevede l’esenzione per i locali e le aree adibiti all’esercizio dell’attività agricola SUL FONDO e relative pertinenze e di tutti i ricoveri per gli attrezzi agricoli. Dobbiamo tassarlo? Se si, in quale categoria?

 

 

Risposta: Con l'assimilazione di diritto dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani attuata con l'articolo 39 della legge 146/94, anche gli agricoltori debbono essere assoggettati al corrispettivo del servizio rifiuti (Cassazione n. 18418/05). Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione per i depositi agricoli (Cassazione nn. 18497/05, 18498/05,  18499/05). Tale disposizione regolamentare essendo illegittima va quindi disapplicata, consigliando comunque una modifica regolamentare. Ai fini TIA i depositi agricoli vanno inseriti nella categoria 3.

 

 

 

216. un contribuente che gode della riduzione del 30% per unico occupante , nel caso in cui gli venga riconosciuta invalidità civile con indennità di accompagnamento per perdita di autonomia personale, e si veda quindi costretto ad usufruire delle prestazioni di una badante, che trasferisce la residenza presso l’abitazione, può continuare a godere della riduzione di che trattasi? Considerato che a questo Ente è stata presentata una richiesta in tal senso, come è utile rispondere al contribuente onde evitare contenziosi?

 

Risposta: Di per sé la presenza della badante farebbe perdere dall'anno successivo il diritto alla riduzione di single, Sottoponga la questione agli amministratori perché sia caso mai previsto nel regolamento che le badanti non sono conteggiare al fine del calcolo del numero dei componenti. In conclusione, dal punto di vista oggettivo la presenza della badante farebbe perdere il diritto alla riduzione prevista per i single. Ritengo che il Comune possa prevedere nel regolamento il mantenimento di tale riduzione, almeno nei casi di reddito limitato dello assistito entro un determinato importo.

 217. 58. Il ns. regolamento prevede l’ESENZIONE per le occupazioni effettuate dai cosiddetti “spuntisti” (mercato e fiera) in quanto l’obbligo del pagamento è già assolto dai titolari del posteggio. Mi è venuto il dubbio che non sia corretto esentarli, lei cosa ne dice ?

 

Risposta: anche se molti comuni assoggettano alla TOSAP ed alla TIA giornaliera gli spuntisti, questi vanno invece esclusi, poiché l'assolvimento di detti obblighi è effettuato dal titolare del posteggio, che in caso di assenza non ha diritto ad alcun rimborso (tale interpretazione mi è stata fornita solo verbalmente dal MF).

 

218. Questo Comune applica la TIA effettuando una rilevazione del quantitativo di rifiuti effettivamente conferito da ogni singola utenza. Una banca con sede sul nostro territorio ci richiede una detassazione per l'avvio al recupero della carta, a seguito di conferimento della stessa a soggetti diversi dal gestore pubblico.

Sulla base di quanto ribadito più volte da Lei nei corsi di formazione, l'attività di recupero deve avvenire all'interno dello stesso ciclo produttivo. Però non ricordo quale sia il riferimento normativo che regolamenti questa condizione. Ce lo può segnalare?

Inoltre ci chiediamo se dette riduzioni siano applicabili in un sistema di raccolta come il nostro, nel quale l'importo da versare è direttamente proporzionale al quantitativo di rifiuti conferito. Il nostro regolamento peraltro nel passaggio in cui tratta le suddette riduzioni, fa specifico riferimento ai coefficienti previsti dal DPR 158/99.

 

Risposta: In via preliminare tale agevolazione risulta incompatibile con il vostro sistema di pesatura dei rifiuti, poiché di contro tale soggetto sarebbe premiato due volte.  Il premio per l'attività di recupero è disciplinato per la TIA 1 dal comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 che così dispone:

 

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

 

219. stanno costruendo sul nostro territorio un centro commerciale e abbiamo dei dubbi sulla tassazione di alcune zone, precisamente:

 

-          il centro, al piano terra, ha previsto una zona adibita a parcheggio a servizio della clientela. Detta zona è coperta e nelle ore notturne viene chiusa. Va tassata?

-          Le scale mobili e non di accesso ai vari piani si tassano? Come?

-          I corridoi tra i vari negozi devono pagare?

-          I bagni come si tassano?

 

 

Risposta: Per rispondere puntualmente al quesito posto sarebbe necessario conoscere cosa il vostro regolamento TIA ha previsto per l'assoggettamento dei centri commerciali integrati. Infatti, per analogia a quanto previsto per la TARSU, il comma 3 dell'articolo 63 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:

 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Applicando detto principio unico risulterebbe il versamento da farsi da parte dello amministratore del centro commerciale, che svolgerà il ruolo di sostituto di imposta per i negozi.

 

Tutta la superficie andrà assoggettata applicando la tariffa della categoria 28 per il centro commerciale e per le parti comuni, mentre ogni singolo negozio sarà assoggettato sulla base della specifica categoria di appartenenza.

 

La richiesta di pagamento complessiva sarà poi esposta per ogni centro di imputazione, così che il centro possa poi recuperare nei confronti dei singoli partecipanti l'onere di competenza:

 

centro commerciale     x

parti comuni                y

 

negozio A        ___________

 

negozio B_____________

………………………..

 

 220. Un contribuente ci dichiara l’utilizzo di uno stabile che adibisce per svolgere l’attività di haloterapia ( grotte di sale utilizzate per problemi respiratori). In che categoria della TIA secondo lei è meglio destinarli.

 

 

Risposta: Trattasi di un centro di benessere, che ritengo che sia da assoggettare nella categoria degli stabilimenti balneari (categoria 5 per comuni con più di 5 mila abitanti e 3 per quelli di superficie minore).

 

 

221. Il Comune nel 2005 ha deliberato di istituire la TIA in sostituzione della TARSU e ha attribuito al Soggetto Gestore del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, società partecipata a capitale interamente pubblico, anche la fase della riscossione della tariffa. Sia il regolamento di applicazione della tariffa che i vari piani finanziari annuali prevedono l’integrale copertura dei costi del servizio tramite il gettito della tariffa a carico degli utenti. Nel corso degli anni, a causa di previsioni errate e dei discarichi effettuati, il gettito della tariffa è stato inferiore rispetto a quanto previsto nei relativi piani finanziari e ora il Soggetto Gestore chiede al Comune di rimborsare la differenza del mancato gettito TIA. E’ legittima la richiesta del Soggetto Gestore?

 

Risposta: La situazione descritta evidenzia un errata quantificazione delle tariffa da parte del Comune, poiché in sede di approvazione delle stesse, oppure successivamente, il Comune avrebbe dovuto aumentare le tariffe già approvate, in virtù della divergenza fra le previsioni effettuate ed i concreti fatti di gestione, che hanno comportato l’aumento dei costi e/o la diminuzione di entrate.

 

La società appaltatrice, svolgendo servizio per conto del Comune, è legittimata a richiedere il rimborso della differenza fra incassi e costi sostenuti. Tale eccedenza da considerarsi sopravvenienza passiva dovrà essere imputata nel bilancio dell’anno in cui sarà rilevata e dovrà porsi in aumento dei costi afferenti l’annualità in considerazione, così che con le tariffe dell’anno di competenza siano idonee a ripianare la situazione finanziaria descritta.

 

Per il futuro, sulla base della esperienza, è necessario che i costi siano calcolati con estrema prudenza, tenendo conto dei rimborsi ed anche del tasso ordinario di contribuenti insolventi, magari per questi ultimi attraverso la costituzione del  fondo svalutazione crediti.

 

222. Una ditta(marmista) produce rifiuti speciali assimilabili agli urbani(  fanghiglia) i quali non vengono accettati dall' isola ecologica  ma che devono smaltirsi per conto proprio tramite ditta autorizzata,ha  diritto ad una riduzione della tariffa oppure no? Per cortesia le chiedo di far riferimento alla normativa in quanto la  risposta deve essere girata ad un comune che applica la TIA.


Risposta: In via preliminare si fa rilevare che se il Comune ha assimilato tale rifiuto speciale ai rifiuti urbani la piattaforma ecologica non può rifiutarsi di accettare detta sostanza. Se, invece, fosse una sostanza non assimilabile ai rifiuti urbani, la TIA, diversamente dalla TARSU (articolo
62 commi 3 e 5 D.Lgs.n.504/92) non prevede alcuna riduzione di superficie, così che l'eventuale detassazione non è dovuta alla legge ma alla scelta regolamentare del Comune.

In conclusione, se il Comune ha assimilato tale sostanza ai rifiuti urbani essa deve essere accettata dal servizio pubblico. Di contro, in caso di non assimilazione la eventuale agevolazione non dipende dalla legge ma dalla scelta regolamentare del Comune.

223. Le chiedo se anche per il 2012 il nostro Comune può continuare ad applicare la TARSU.

 

Risposta: Certamente si, come previsto dal comma 7 dello articolo d14 el D.Lgs.n.23/11 in tema di federalismo fiscale:

 

7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

 

 

224. Un Ristorante iscritto nel ruolo tarsu dal 2004 per un importo complessivo di circa € 9000,00 annuali (mai pagati) che nel mese di luglio di questo anno ha avuto un sopralluogo da parte delll’ASL di Lodi con immediato sequestro e chiusura.

Il gestore del ristorante non ha mai presentato la dichiarazione di cancellazione tarsu, ma considerati gli eventi di luglio e  il fatto che  comunque non ha mai pagato gli anni pregressi, posso cancellare d’ufficio la posizione della tarsu a partire dal verbale dell’ASL e chiedere al proprietario dell’immobile di presentare una dichiarazione dello stato attuale dell’immobile per il futuro?

Se si , ritiene sia necessario adottare una determinazione per giustificare la cancellazione?

 

Risposta: L'esercizio della autotutela è esercitabile anche d'ufficio. cancelli, dunque, tale ristorante dal pagamento TARSU ma dopo aver verificato che il contribuente abbia ottemperato anche di fatto all'ordine impartito dalla autorità sanitaria.

 

225. Il contribuente ha sempre pagato la TARSU con delibera di giunta comunale si è provveduto quest'anno ad aumentare le tariffe TARSU; che con delibera di Consiglio comunale si è modificato la parte relative alle riduzioni inserendo "riduzioni del 10% ai residenti e del 40% ai non residenti , della tariffa ordinaria per gli immobili ubicati in zona rurale". Prima di tale modifica gli abitanti in zona rurale beneficiavano di una riduzione del 70% rispetto la tariffa ordinaria.

Un contribuente chiede di pagare la tassa in misura non superiore al 40% della tariffa richiamando l'art. 59 comma 2 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n. 507 perché dice che dove risiede è sprovvisto del servizio di raccolta.

1) qualora ci si accerti che il servizio di raccolta è assente è possibile accordare la riduzione di cui all'art. 59  comma 2 del 507/1993?

2) come bisogna interpretare l'art. 59 comma 2 del Decreto legislativo del 507/93?

3) come posso motivare l'eventuale rigetto dell'istanza perché quella zona è di fatto servita?

 

Risposta: Il comma 2 dello articolo 59 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:

 

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

 

Sulla base di tale comma i comuni dovrebbero stabilire nel regolamento TARSU o di Nettezza Urbana la definizione di zona non servita. Sono da considerarsi utenti in zona non servita coloro che sono ubicati in zona distante oltre una determinata lunghezza rispetto al più vicino punto di raccolta. A tal fine molti comuni hanno stabilito la distanza di 500 mt.

 

Qualora  il Suo Comune non avesse stabilito ancora tale distanza la faccia deliberare dal Consiglio Comunale e successivamente adegui il comportamento della tassa a tale decisione.

 

226. Abbiamo ricevuto due differenti richieste di riduzione per possesso compostiera;

- il richiedente num. 1 possiede un alloggio in una via che chiameremo X e la compostiera è posizionata nel giardino che è ubicato in appezzamento di terreno verosimilmente pertinenziale all'alloggio. (ho chiesto ad altra persona residente nella medesima via e con orto ubicato nella medesima località, ed a sua volta in possesso di compostiera per la quale fruisce della riduzione da noi concessa, dove ha posizionato la compostiera: mi ha detto di averla sempre avuta nell'orto, anche se a suo tempo nella richiesta presentata all'Ufficio tributi non aveva precisato che la stessa non era ubicata presso l'alloggio ma bensì nell'orto, orto verosimilmente sito in terreno pertinenziale alla casa, ma mai verificato da questo Ufficio. (Ecco come si scoprono comportamenti giusti o sbagliati).

- il richiedente num. 2 possiede un alloggio in una via che chiameremo Y e la compostiera è posizionata nel giardino di cui sopra quindi la medesima), in appezzamento di terreno che verosimilmente NON E' pertinenziale all'abitazione.

 

Il nostro regolamento comunale sulle compostiere (redatto e adottato dall'Ufficio Tecnico) all'art. 4 REQUISITI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE COMPOSTIERE, così recita:

"I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato. Il composter deve essere obbligatoriamente collocato in idonee aree di pertinenza dell'immobile ed il requisito necessario per l'applicazione del compostaggio è di disporre al servizio di detta area di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del composter prodotto.  ".

 

Premesso che effettuare una verifica a tappeto su tutti coloro i quali fruiscono della riduzione per possesso compostiera per capire se le stesse sono ubicate presso la residenza anagrafica, presso terreno pertinenziale alla casa di residenza anagrafica, o chissà dove (allo scopo di applicare leggi e regolamenti in maniera rigida e puntuale, per di più a distanza di parecchio tempo da che una  riduzione è stata concessa) significherebbe attirarsi le critiche e le maledizioni di tutti i cittadini, ci può spiegare come effettivamente vanno trattate queste richieste?

 

Risposta: La finalità di detta disposizione regolamentare, la quale seppur non prevista dalla legge è da ritenersi legittima, tende a ridurre il conferimento di rifiuti domestici al servizio pubblico, a nulla rilevando che la compostiera sia posizionata su un terreno pertinenziale alla abitazione o in un parco pubblico, come parrebbe dalla lettura della stessa. Nel concreto tale agevolazione si mostra di dubbia legittimità, posto che alcuni contribuenti, pur impegnandosi nel senso indicato, non vi adempiono correttamente. Per superare tale inconveniente è necessario che il Comune proceda a dei controlli. Per l'agevolazione di tale compito il Comune dovrebbe pretendere in sede di dichiarazione che sia indicata la posizione precisa della compostiera ed ogni posizione sia numerata, onde facilitare l'azione di controllo. Il controllo potrebbe farsi a campione e nel caso di violazione di tale impegno il Comune dovrebbe procedere al recupero della maggior tassa dovuta, applicando le conseguenti sanzioni tributarie e regolamentari (art. 7bis del D.Lgs.n.267/00).

 

In conclusione, la questione non può essere risolta se non attraverso il diritto-dovere del Comune di compiere adeguati controlli. Si dicano al contribuente i rischi ai quali  va incontro nel caso di inottemperanza all'  impegno assunto.

 

227. Vorrei chiederle se per quanto riguarda la TARSU per i supermercati ci siano delle aree che non sono da conteggiare nel complessivo dei metri quadri, ad esempio nel caso specifico ho un dubbio di un’area di smistamento merci (locale chiuso dove accedono i camion per consegnare le merci) ma anche i ripostigli.

 

 

Risposta: La detassazione di cui al comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs. n. 507/93 concerne la produzione di rifiuti speciali pericolosi  e che peraltro vi siano macchinari o impianti. Ne consegue che sotto tale profilo alcuna riduzione di superficie deve essere accordata.

 

228. ARGOMENTO: ADEGUAMENTO 80% SUPERFICIE CATASTALE IMPONIBILE TARSU

 

 

Tempo fa le ho chiesto aiuto per la procedura in oggetto. La stiamo portando avanti.

 

Come indicatoci abbiamo proceduto a:

 

mandare raccomandate ad oggetto “adeguamento della superficie catastale…..” in cui abbiamo contestato le differenze rispetto a quanto dichiarato, senza parlare di soldi, ma solo di mq, lasciando 60 gg di tempo ai contribuenti per eventuali contestazioni.

 

Decorsi i termini abbiamo trasmesso per posta ordinaria (no raccomandata) i conteggi con le differenze da pagare (naturalmente senza sanzioni ed interessi)

 

Anche il termine per il pagamento è scaduto.

 

Ora mi trovo nella situazione in cui c.a. la metà ha pagato spontaneamente, altri no.

 

Riterrei di procedere così:

 

Notifico un nuovo termine di pagamento, visto che mi possono dire che non hanno ricevuto la mia comunicazione.

 

Dubbio: considerato che vorrei mettere il tutto a ruolo coattivo con Equitalia entro il 31/12/2011 come procedo se non pagano ancora?

Notifico atto con determinazione di sanzioni + interessi e poi se non pagano metto a coattivo Equitalia? Non notifico + nulla ma mando ad Equitalia ruolo coattivo con sanzione ed interessi che chiedo a loro di calcolare?

 

Mi può fare avere anche bozza della notifica da inoltrare al contribuente per contestargli il mancato pagamento entro il termine?

 

 

Risposta: Lo stampato che allego era finalizzato alla riscossione mediante ruolo. Tenuto conto che la legge attuale non acconsente dal 2012 mediante ruolo, consiglio di notificare ai contribuenti un invito al pagamento, allegando il bollettino di versamento, avvertendo che in mancanza di pagamento entro il termine per ricorrere si procederà in forma coattiva applicando la sanzione del 30 per cento.

 

Contro tale atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica avanti la CTP.

 

229. Questo comune e' stato aperto un albergo. Nella delibera della g.c. "tassa rsu anno 2011" non e' prevista la categoria . E' possibile inserirne una  "ad hoc" in sede di delibera di g.c. per l'anno 2012?  Oppure e' possibile specificare una sotto categoria in quella già prevista nella suddetta per esercizi commerciali e negozi in genere?

 

Risposta: E' necessario istituire una apposita tariffa. Questa sarà pari al costo presunto imputabile a detta categoria diviso i mq della stessa.

 

 

 230. Il Sindaco ci chiede se le seguenti spese possono essere legittimamente inserite e pertanto spesate nel piano finanziario della tariffa di igiene ambientale:

-          spesa per sgombero neve

-          spesa per manutenzione del verde pubblico

 

 

Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che sono imputabili al servizio di nettezza urbana il costo del solo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ne consegue che i costi per lo sgombero della neve non hanno a tal fine alcuna rilevanza, essendo la neve un rifiuto liquido. Per la manutenzione del verde, come pure per la manutenzione dei cimiteri, può essere imputato al servizio in argomento il mero costo di smaltimento dei rifiuti e non il costo della intera manutenzione.  I Comuni che diversamente si comportano, specie al Nord, caricano sugli utenti del servizio degli oneri che invece debbono ricadere sui costi generali del Comune.

 

 

231. Sul nostro territorio hanno costruito varie palazzine con terrazzi coperti ma  delimitati lateralmente con divisori in vetro alti anche 2 metri. E' una tipologia di terrazzo tassabile? Quale è la tipologia corretta di terrazzo soggetto a tassazione?


Risposta: Mentre sono assoggettabili al tributo in argomento le verande (chiuse da tutti i lati), perché veri e propri locali, si ritengono escluse le terrazze, rappresentando nella sostanza aree scoperte solo eccezionalmente e non in via continuativa destinate all'uso (presenza dell'uomo solo sporadica).

 

232. Una ditta in affitto ha cessato l’attività ed ha licenziato tutti i dipendenti la tarsu chi la paga da adesso in poi il proprietario dei locali anche se non c’e’ più nessuna attività artigianale?

 

Risposta: il proprietario può liberarsi da tale onere se dimostra l'intervenuto distacco delle utenze elettriche.

 

233. Un consigliere di minoranza  chiede chiarimenti con esaustiva documentazione in merito alla problematica dell'applicazione dell'IVA alla TIA1. Volendo fornire una risposta a prova di "bomba" la prego di esaminare la richiesta allegata e predisporre  una  risposta adeguata che solo Lei può fornire.


Risposta: Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del 2010 ha ritenuto, con
le argomentazioni che sotto si riportano, che l'IVA debba essere applicata
sulla tariffa. Infatti, in detta circolare così il Ministero delle Finanze giustifica la relativa applicazione:

"Il complesso delle disposizioni normative di riferimento consente di affermare che anche per questi comuni non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare i propri regolamenti già vigenti nel 2006, anno in cui è entrato in vigore il D. Lgs. n. 152 del 2006 .

In particolare, si deve tenere in considerazione il comma 33 del citato art. 14 del D. L. n. 78 del 2010 che contiene una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale la TIA2 non ha natura tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad IVA.

In sede di conversione del decreto-legge appena citato, infatti, il Governo ha accolto l’Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati dall’On.le Bruno Murgia in base al quale detto comma 33 dell’art. 14 deve essere interpretato, fino all’entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA.

Si esprime, quindi, il parere che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all’IVA, come già sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, vale a dire la circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, la risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e la risoluzione della stessa Direzione dell’Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.

A tale conclusione si può pervenire sulla base della lettura sistematica
delle seguenti disposizioni:

- l’art. l4, comma 33, del D. L. n. 78 del 2010, che ha confermato la natura di corrispettivo della TIA2 già enunciata nell’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- l’art. 5, comma 2-quater, del citato D. L. n. 208 del 2008, il quale consente ai comuni di adottare la TIA2 “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti” , in particolare l’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e il D.P.R. n. 158 del 1999.

La circostanza che la TIA2 possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1, conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche e che la volontà del Legislatore è stata, con l’art. 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 238, comma 6. Pertanto, se alla luce delle nuove disposizioni i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2. Di conseguenza, se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all’IVA, non può affermarsi diversamente per la TIA1.

Un’altra argomentazione che può essere formulata a sostegno dell’identità sostanziale dei due prelievi è offerta dalla circostanza che l’art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 208 del 2008, attribuisce ai comuni la possibilità di introdurre la TIA2, facoltà che non è contemplata nell’impianto normativo del D. Lgs. n. 152 del 2006, atteso che l’art. 238 prevede che siano le Autorità Territoriali d’Ambito di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 2006 a determinare la tariffa, mentre ai comuni sono attribuiti, in base all’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006, compiti di collaborazione e supporto".


L'applicabilità dell'IVA sulla tariffa è stata altresì confermata  dalla Agenzia delle Entrate, in risposta  all'interpello proposto dal Consorzio Chierese proprio  sulla questione dell'applicabilità dell'IVA.
 La risposta è chiara e non lascia dubbi: l'IVA deve essere applicata sia per la Tariffa di Gestione dei Rifiuti Urbani disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 sia per la Tariffa di Igiene Ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997.

Pur essendo discutibile la posizione presa dal Ministero delle Finanze, specie se si considera l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 238/09 il Comune non può che dare esecuzione alle linee interpretative espresse dal predetto ministero.

Vi è poi da rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal consigliere istante l'applicabilità dell'IVA non produce uno svantaggio per gli utenti bensì un vantaggio. Infatti, i costi del servizio sono così calcolati al netto dell'IVA, anzichè al lordo dell'IVA e poiché l'IVA sugli acquisti e sulle prestazioni di servizi è di  regola il 21 per cento, mentre l'aliquota applicabile sulla TIA è il 10 per cento, ciò si traduce in una minora entità tariffaria.

Per le ragioni anzidette si ritiene che il Comune non possa aderire alla richiesta così formulata.

 

234. Nel 2004 è stata cancellata d'ufficio dal ruolo TARSU un'attività commerciale mentre avrebbe dovuto invece continuare a pagare. Ad oggi quante annualità posso recuperare, naturalmente senza sanzioni.

 

Risposta: Dal 2005 e ciò per il fatto che la pretesa tributaria ha carattere indisponibile (irrinunciabile) e tale errore giustifica la non applicazione di sanzioni  e degli interessi, ma non il recupero della tassa dovuta (vedasi circolare MF 111/1999).

 

235. La presente per chiedere se, nel caso l'Amministrazione decidesse di sottoscrivere convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione della TARSU con modello F24 e modificare il numero delle rate, sia necessario modificare il regolamento. Eventualmente con delibera di Consiglio Comunale o di Giunta?

 

  

Risposta: Ciò è possibile, ma la competenza alla modifica del regolamento  è del CC, in virtù di quanto previsto dallo articolo 42 del D-:Lgs.n.267/00.

 

 

236.  Ho una dichiarazione presentata in data 28/11/11 per un immobile di nuova costruzione rogitato il 15/11/2010;l'apertura delle utenze è stata chiesta intorno a febbraio/marzo 2011;

il collaudo della caldaia avverrà il prossimo dicembre.

In considerazione del fatto che l'immobile ad oggi non è effettivamente abitato e che il proprietario verbalmente mi dice che l'appartamento è stato arredato la scorsa settimana (non ne sono convinta) ma ad ogni modo, a me interessa sapere quale sarebbe la data più corrette da cui far decorrere la TARSU?

 

1) il collaudo della caldaia condiziona la data di utilizzabilità dell'immobile;

2) se il proprietario allega alla Denuncia le richieste di attivazioni delle utenze, considero utilizzabile l'appartamento da tale data?

3) tra le tre possibili date di decorrenza (rogito-utenze-collaudo) quale produce efficacia?

 

 

Risposta: La Cassazione con la sentenza n. 16785/02, di cui sotto riporto la massima, ponendosi in contrasto con le indicazioni ministeriali, ritiene assoggettabili i locali utilizzabili, anche se non utilizzati. Secondo la Cassazione sono da assoggettare i locali allacciati alle fonti di energia elettrica, anche se non arredati. Alla luce di tale principio Le suggerisco di far riferimento per l'inizio dello assoggettamento dalla data di attivazione delle utenze di energia elettrica.

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).

 

Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2002, n. 16785

 

 

237. Volevo chiederLe se per la presentazione della denuncia TARSU, è necessario che questa sia controfirmata da chi sta denunciando o anche da una persona che ha legami di parentela;

per esempio: viene presentata la denuncia TARSU del signor Mario Rossi, la moglie di questo ultimo può firmare la denuncia, alla luce del legame di parentela esistente, o deve per forza firmare Mario Rossi?

 

Risposta: La denuncia va firmata dallo stesso soggetto passivo, salvo che questi non abbia la capacità di agire.  Essendo la TARSU una obbligazione solidale la tassa può essere intestata alla moglie, che solo in tale ipotesi può firmare a proprio nome.

 

238. il proprietario di un locale ristorante ha chiesto la sospensione  dell'attività per un anno, per motivi familiari.  Il Comune ha autorizzato la sospensione. Ora chiede la modifica della tariffa applicata in quanto, a seguito anche della sospensione autorizzata  dal Comune, i locali oggettivamente non producono più i rifiuti connessi  all'attività di somministrazione cibo e bevande, e dato che  nell'applicazione del tributo ci deve essere stretta proporzione tra  rifiuti prodotti e tassa applicata. 


Risposta. Con la sospensione divengono inutilizzabili i locali. Ne consegue  la riduzione della tariffa con l'efficacia stabilità del vostro regolamento.

 

239. Questo ufficio deve accertare una società che svolge l'attività di acqua park, la superficie rilevata dalla planimetria in possesso dell'ente è così suddivisa:

mq. 5658 solarium piscine grandi

mq. 1364 solarium scivoli

mq. 400 zona anfiteatro con chiosco

mq. 1014 zona self service (scoperto)

mq. 216 self service (coperta)

mq. 216 spogliatoi

 

pertanto trattandosi di attività stagionale vorremmo sapere:

1.  quali riduzioni applicare; (oltre il 30% uso stagionale dobbiamo applicare pure il 50% ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.LGS. 507/93 modificato dall'art. 3 comma 68 della LEGGE 549/1995);

2.  è corretto applicare diverse tariffe in base all'uso (bar - solarium)

 

 

Risposta: Dal combinato disposto degli articoli 62 e 66 del D.Lgs.n.507/93 si evincono i seguenti principi:

 

a) tutta la superficie delle aree coperte va considerata (in quanto utilizzabili; Cassazione 16785/02);

b) le superfici scoperte vanno assoggettate solo se non pertinenziali od accessorie di locali tassabili.

 

Non trovano, invfatti, più applicazione i commi 1 e 2, dello articolo 66 del predetto decreto sostituiti dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e, successivamente, soppressi dall'art. 2, comma 4bis, d.l. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo sostituito dall'art. 6, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, ferme restando per il 1997 e il 1998 ed anni successivi  l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

 

Sulla base di tali principi sono da  assoggettare tutte le superfici indicate, sulle quali si applicherà la riduzione del 30 per cento. Ricordo che nel caso di nuova attività trova applicazione il comma 2 dello articolo 64 del D,:Lgs.n.507/93 che così dispone:

 

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.  Ne consegue che se l'attività è iniziata il 30 luglio 2008 l'obbligazione decorrerà dal 1° settembre 2008.

 

240. Un contribuente TARSU richiede il rimborso della tassa per l’anno 2010 in quanto per errore ha versato 1^ rata,2^ rata e soluzione unica.

Tale contribuente però ha omesso il versamento della tassa 2^ rata anno 2008 e 2^ rata anno 2009.

Come si deve comportare l’ufficio tributi?

Rimborsare l’annualità 2010 e sollecitare il versamento delle 2 rate mancanti per le annualità 2008 e 2009, che se non  versate andranno a ruolo coattivo, o effettuare Compensazione però non prevista dal regolamento tassa rifiuti solidi urbani?

 

 

Risposta: Deve portare in deduzione del credito vantato dal contribuente il debito sopra descritto. Per far questo deve emettere gli avvisi di liquidazione per il 2008 e per il 2009 (con sanzione del 30 per cento + interessi), notificare gli atti al contribuente e poi con determina procedere alla compensazione, rimborsando o chiedendo il pagamento della differenza, così come previsto dallo articolo 23 del D.Lgs.n.472/97:

 

Articolo 23      Sospensione dei rimborsi e compensazione. 


1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo (1).
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3.1 provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.


(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203.  

 

241. volevo chiederle se  il comune è obbligato a presentarsi davanti al  giudice di pace ( interpellato da  un' azienda agricola per il pagamento  della fattura Tia ) o se la via che ha scelto la ditta è sbagliata e come  noi pensiamo doveva rivolgersi ad una commissione tributaria; nel caso il comune può non presentarsi davanti al giudice di pace?

Risposta: Sarebbe bene che il Comune si presenti eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace e la competenza della CTP, come deciso dalla Corte Costituzionale con ordinanza della Corte Costituzionale n. 238/09:

Procedimento tributario (nuovo) - Giurisdizione - Attribuzione ai giudici  tributari delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (Tia) - Questione di legittimità costituzionale - Natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (Tia) - Non fondatezza.


Non è fondata, in riferimento all'art. 102, comma 2, cost., la q.l.c. dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dall'art. 49 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima.

Corte costituzionale, 24/07/2009, n. 238.

 

242. Un quesito in merito all'applicazione di una TARSU che non mi sembra del tutto corretta; mi aiuti a capire quale sia la modalità di applicazione idonea:

un contribuente si è rivolto a me in quanto non ricordava se avesse assolto o meno al pagamento della TARSU con scadenza. 08/2011;

ho pertanto provveduto a verificare di fronte a lui i dati inseriti a computer e lui stesso si è stupito nel sapere che sta pagando con una riduzione per "abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo"...Infatti da quattro anni risiede con la moglie a ….. nell'abitazione di proprietà ma la moglie lavora in una portineria in altro comune;

il contribuente dichiara che effettivamente il lavoro della moglie prevede che la portineria non venga mai abbandonata...

dichiara inoltre di non usufruire della raccolta rifiuti utilizzando i cassonetti del condominio in cui lavora.

Ho provveduto a verificare la denuncia cartacea presentata a suo tempo nel quale effettivamente risulta barrata la casella per la richiesta di riduzione.

Cosa ne pensa Lei? come dovrei comportarmi in questa situazione?

La ringrazio anticipatamente e Le porgo cordiali saluti.

 

 

 

Risposta: Deve procedere ad emettere avvisi di accertamento così motivati, seguendo l'iter tracciato dal comma 6 dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:

 

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.

 

In definitiva deve procedere al recupero della minor tassa versata, applicando sulla differenza la sanzione di omessa denuncia (100 per cento, riducibile ad un terzo per adesione), oltre che gli interessi moratori.

 

243. Nel nostro Comune apriranno a breve un  punto vendita al dettaglio di  generi alimentari (in prevalenza) e non. Presentando la denuncia TIA ai nostri Uffici indicano come categoria di appartenenza la n. 28 Ipermercati di genere misti perché sostengono di vendere anche beni non alimentari, e non la n. 25 supermercato. Ci chiediamo allora quale è la differenza fra la categoria 25 supermercato e la 28 ipermercati di genere misti? La tipologia dei prodotti venduti?

 

 

 

Risposta: L'ipermercato rappresenta una tipologia di operatore della grande distribuzione organizzata (GDO). Un ipermercato è un'area attrezzata per la vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati. Con l'aumento esponenziale delle superfici degli ipermercati, questi sono oggi stati suddivisi in sotto-categorie: dai 2.500 ai 4000 m2 si parla di "mini-iper", tra i 4.000 e i 10.000 mq si parla di ipermercati propriamente detti, oltre i 10.000mq si parla di grandi ipermercati (o megastore). Il format mini-iper si sovrappone parzialmente per metratura al format superstore (1500-3000/3500mq): a differenziare i due formati è il differente peso e articolazione del settore non food.

L'ipermercato si contraddistingue per l'ampio assortimento di scelta ed è composto di generi alimentari e non. Se l'ipermercato vende solamente prodotti alimentari e detersivi viene definito "iperalimentare". Nella tendenza attuale si vanno sviluppando assortimenti con beni di consumo semidurevoli (non food), quali prodotti di elettronica come impianti stereo, televisioni, radio, elettrodomestici, computer, oggetti legati alla telefonia, ecc. Spesso nella struttura è compreso anche un rilevante numero di altri negozi (galleria) che offrono assortimenti differenziati per qualità o prezzo. In tale caso si parla di centro commerciale o outlet. Di contro, il supermercatorappresenta una tipologia di operatore della grande distribuzione organizzata (GDO); è un punto vendita al dettaglio a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie compresa tra 400 m² e i 2.500 m².

All'interno di un gruppo di società, il supermercato fornisce la liquidità necessaria a pagare i salari, fornitori e gli altri costi, riducendo il ricorso a temporanei indebitamenti con le banche per il pagamento delle spese correnti (indice di una gestione negativa dell'impresa). In questo senso aumenta l'autonomia finanziaria di una società.

 

In conclusione, il supermercato ha una superficie compresa fra 400 e 2500 mq, mentre l'ipermercato ha una superficie maggiore di 2500 mq.

 

 

244. Le chiedo cortesemente di verificarmi il modulo allegato per l'emissione di eventuali avvisi di liquidazione per la tariffa rifiuti 2010 relativamente a quei contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento della tariffa 2010. Le chiedo questa cortesia perché non ho ben chiaro che modulo utilizzare, perché alcuni mi dicono l'avviso di accertamento e altri l'avviso di liquidazione.

 

Risposta: Si parla di avviso di liquidazione quando si è in presenza di una dichiarazione oppure si procede al recupero in via continuativa nei confronti di chi già pagava regolarmente. Di accertamento negli altri casi infedeltà od omissioni.

 

245. Una società qui operante è fallita (bancarotta fraudolenta). E' arrivato a questo Comune invito di insinuazione di eventuali crediti che deve avvenire entro fine mese. Per quanto riguarda il mio ufficio l'unico credito che abbiamo nei confronti della succitata società è relativo alla Tassa Rifiuti dell'anno in corso per il quale la ditta ha ricevuto in maggio un avviso bonario di pagamento. Il pagamento doveva avvenire in due rate; la prima in giugno (che non è stata fatta) la seconda scade a fine mese. osa mi consiglia di fare? ei ha un fac simile di domanda di ammissione al passivo?


Risposta: Consiglio di insinuarsi nel fallimento, allegando l'avviso di pagamento. Le allego fac simile per l'insinuazione (trattasi di credito privilegiato).  Tuttavia, se la Ditta non utilizza più i locali bisognerebbe riquantificare la tassa limitandola al bimestre successivo della cessazione
e cessare d'ufficio la partita. In tale ipotesi andrebbe rivisto il precedente avviso,notificato al curatore e poi procedere alla insinuazione.

 

246. Siamo in fase di spedizione degli avvisi di accertamento tarsu ad alcune società, vorremmo sapere, gentilmente, se dobbiamo indirizzare:
  1. l'atto alla società stessa;
  2. l'atto alla stessa società specificando il legale rappresentante;
  3. un atto alla società stessa  ed un altro al legale rappresentante.
 

Risposta: La notifica alle persone giuridiche è regolata dallo articolo 145 c.p.c. che sotto riporto. In sintesi, sulla base di tale articolo tutte e tre le forme sono legittime. Di regola, la notifica va fatta a nome ed allo indirizzo della società. Se la notifica non è resa possibile in tal modo, la notifica semptre intestata allo società è fatta a nome ed allo indirizzo dello amministratore. La terza doppia notifica è quella che da maggior garanzia (tale metodo è utilizzato dagli Uffici statali).

 


[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [46, 23282 n. 2, 24632 n. 2, 25213 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [22951 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3).

 

247. Una Ditta di …… ha un capannone su parte di esso paga la TARSU, su parte è esente in quanto produce rifiuti speciali, ora ha preso in locazione un nuovo mappale adiacente al mappale sul quale insiste il capannone. Tale nuova superficie è rappresentata da un piazzale non asfaltato, il fondo è in ghiaia, sullo stesso vengono depositati i mezzi rappresentanti l’attività dell’Azienda (scavatori, ruspe ecc…).

 

Come dobbiamo comportarci? Deve pagare la TARSU in quanto intendesi area attrezzata, o essendo un piazzale gode di esenzione?.

 

 

Risposta: La parte scoperta, se stabilmente destinata al deposito di automezzi, andrebbe assoggetta, escludendo ovviamente la parte di transito, alla TARSU, potendo essere considerata operativa.

 

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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