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1. In merito alla
comunicazione telefonica di mercoledì 12 gennaio, nella
quale chiedevamo se era possibile l'aumento delle tariffe C.O.S.A.P.
per l'anno 2011, e Lei indicava che ciò non era possibile
secondo il Decreto Legge 93/2008 ART.1 comma 7, convertito in
legge n° 126/2008; Le chiediamo se può trasmetterci
una comunicazione scritta per confermarci e motivarci quanto già
anticipato, in quanto ad un corso di formazione per la
ragioneria sostenevano la possibilità dell'aumento.
Tutto ciò per confermare e quindi
documentare l'impossibilità dell'eventuale aumento C.O.S.A.P.
per l'anno 2011 da parte dell'ufficio Tributi del Comune.
Risposta: Con il comma 7 dello
articolo 1 del DL 93/08, convertito nella legge 126/08 si è
stabilito quanto segue:
7. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di
cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e all'articolo
1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli
aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di
bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo
all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai
sensi dell'articolo
174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Resta
fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni
relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di
cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente
comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite
in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento
del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
come modificato, da ultimo, dall’articolo
3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché alla sezione delle autonomie.
Tale principio, può essere
tradotto, in senso sostanziale, come divieto di aumentare la
pressione fiscale dei cittadini, tanto che varie Sezioni della
Corte dei Conti hanno confermato che tale divieto si estende a
tutte le variazioni dei regolamenti che comportano un aumento
del prelievo. Eccezione al divieto concerne unicamente le
entrate patrimoniali e tributarie dei comuni aventi carattere
corrispettivo, ma a condizione che l'aumento sia motivato con
l'aumento dei costi del servizio (tassa rifiuti, servizio
idrico, ecc). Il divieto di aumento riguarda, a mio avviso,
anche le entrate patrimoniali, quali il COSAP, il canone di
pubblicità, applicabili in via alternativa alle entrate
tributarie (articoli 62 e 63 del D.Lgs.n.446/97).
2. Un contribuente ha richiesto
una concessione per occupazione permanente di suolo pubblico dal
1/4/2010 al 30/03/2011. L'ufficio ha applicato la tosap per le
due annualità 2010 e 2011(ruolo già formato a dicembre). Lo
stesso contribuente ha comunicato il 22 dicembre che avrebbe
eliminato il ponteggio e ritiene di non dover pagare l'annualità
2011. L'ufficio sostiene che la seconda annualità sia comunque
dovuta in quanto altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi di
occupazione temporanea della durata di 9 mesi riferita al solo
anno 2010 con costi maggiori.
Chiedo se sia corretto il ns comportamento o se invece sia
possibile escludere dal versamenti l'annualità 2011 come
richiesto dal contribuente. Esistono sentenze in merito?
Risposta: Non condivido la tesi
espressa dall'Ufficio. Infatti, la distinzione fra le
occupazioni permanenti e quelle temporanee, ricavata dalla
lettura dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93, è fatta sulla base
della concessione. Tale articolo ritiene che quelle permanenti
sia quelle concernenti:
a) il carattere stabile, ossia
utilizzo della concessione per l'intera giornata;
b) la durata maggiore all'anno.
Poi, il rinnovo della concessione
presuppone il versamento per l'annualità successiva nel mese di
gennaio (articolo 50, comma 2). L'articolo 44, comma 1, poi
dice che la TOSAP permanente è dovuta per anni solari.
In conclusione, la TOSAP, nel
caso prospettato, è dovuta solo per il 2010.
3.E’
possibile attribuire più mq. di quelli previsti nella
planimetria approvata dal consiglio comunale come posteggio
fisso?
Risposta: Si consiglia di proporre al CC la
modifica del regolamento, nel senso reso possibile dalla
superficie disponibile e solo successivamente aumentare la
superficie, rettificando in modo corrispondente la concessione.
4. Abbiamo messo a ruolo dei
passi carrai esistenti e abbiamo rilasciato le relative
autorizzazioni.
Ora, un contribuente messo a
ruolo mi dichiara di non essere il proprietario del passo, ma
che ha diritto di passaggio.
Il passo è unico e quindi non
frazionabile, usufruito da due persone come risulta da rogito:
il proprietario e quello che ha diritto di passaggio.
Questo ultimo intende pagare la
sua parte, ma vuole che l'intestazione del bollettino di
versamento e la relativa autorizzazione vengano intestati al
proprietario.
L'autorizzazione andava fatta al
proprietario o va bene ugualmente fatta a colui che ha diritto
di passaggio?
Risposta: La concessione va fatta
a nome del richiedente, anche se non proprietario.
L'obbligazione è solidale e non è frazionabile. Intesti, dunque,
l'autorizzazione a chi l'ha richiesta ed invii a costui la
richiesta di pagamento.
5. La domanda per occupazione di
suolo pubblico va presentata in bollo? E l'autorizzazione va
rilasciata in bollo?
Risposta: tutte le domande presentate alla P.A. debbono essere
presentate in bollo, come pure le
autorizzazioni, salvo che la norma espressamente non preveda
l'esenzione .
6. Posso dire che pagano tutti gli accessi? (quindi anche quelli
a raso)
Risposta: Gli accessi a raso non pagano, salvo che:
a) sia esposto il cartello segnaletico;
b) che oltre il cartello il Comune non conceda anche lo spazio
antistante
(che io materializzo con le strisce gialle).
7. Posso dire che fino alla misurazione di mt. 5 per convenzione
li considero e li tasso gli accessi carrabili per 3 mt e che
dalla misurazione da 6 mt ed oltre li considero e li tasso
tutti a 6 metri?
Risposta: Tale disposizione sarebbe arbitraria e quindi
illegittima. Vanno tassati con gli stessi criteri TOSAP. La
Tariffa base sulla quale applicare i coefficienti:deve essere
una per tutte le categorie? (Attività commerciale, edilizia, di
servizio e non commerciale) o posso dire ad esempio che
l'attività non commerciale ha una tariffa base diversa?
Risposta: In assenza di una disposizione di legge, ed avendo il
corrispettivo carattere oggettivo, il passo carraio va
assoggettato a prescindere dall'uso a cui è destinato.
8. Attualmente facciamo pagare il
COSAP all'affittuario, in caso di cessione d'azienda per affitto
dei posteggi (fatto con regolare atto notarile). Siccome
l'affitto dei banchi è frequente durante l'anno e spesso
dobbiamo emettere le ingiunzioni per mancato pagamento, vorrei
sapere se è legittimo inserire nel regolamento l'obbligo al
pagamento del canone per il proprietario del posteggio.
(rilascerei una concessione di pari durata di quella rilasciata
dall'uff. commercio -10 anni- al proprietario del posteggio ed
un'autorizzazione all'eventuale affittuario: si può fare o sono
due titoli giuridicamente uguali -concessione/autorizzazione?)
Risposta: Tenuto al pagamento per
l'occupazione del posteggio ambulante è il titolare della
autorizzazione alla data del primo gennaio di ciascun anno. Nel
caso di cessione d'azienda tenuto al pagamento è il cedente, con
diritto di rivalsa,in sede di cessione, nei confronti del
cessionario.
9. Il vigente regolamento
comunale per l’applicazione del COSAP prevede che “per le
occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche,
culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, al canone
si applica una riduzione pari all'85% dell'ammontare.”
La locale Pro Loco chiede la
variazione regolamentare in modo che possa prevedere la TOTALE
esenzione dal pagamento del COSAP per manifestazioni che
promuovono il territorio comunale e patrocinate dal comune
stesso.
Si chiede di conoscere se è
possibile introdurre la suddetta esenzione dal pagamento del
COSAP per attività
Risposta: Allo stato attuale
della norma, il Comune che applica il COSAP non può andare oltre
alle agevolazioni previste per la TOSAP. In senso conforme
vedasi Risoluzione n. 195/00. Alla luce del presente principio,
non solo tale istanza non può essere accolta, e che anzi che la
riduzione accordabile alle fattispecie descritte la riduzione
non avrebbe potuto superare l'80 per cento.
10. Quali sono le tariffe 2011
per le aziende di erogazione di servizi pubblici?
Risposta: Tenuto conto che gli
importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono
essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno
2011, gli importi risultano pari:
a) ad euro 0,971 per i
comuni fino a 20000 abitanti;
b) ad euro 0,809 per i comuni
con popolazione maggiore.
Si ritiene che tale rivalutazione, in quanto già
prevista dalla legge, non sia oggetto del blocco tariffario.
11.
L'amministrazione intende istituire il canone occupazione spazi
ed aree pubbliche in sostituzione della TOSAP. Per quanto
attiene alle occupazioni realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, che per quanto riguarda la
cosap vanno tassate a n. di utenze, l'amministrazione intende
altresì istituire mediante approvazione di apposito regolamento
anche il canone patrimoniale non ricognitorio. La pia
perplessità è la seguente: dall'art. 63 del 446/97 comma 3,
leggo: Dalla misura del canone ovvero della tassa prevista al
comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per
la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a
prestazione di servizi. Chiedo: E' possibile tassare la medesima
occupazione con la cosap e con il,canone non ricognitorio? Se la
risposta è no cioè se una esclude l'altra, posso scegliere
l'applicazione di uno o dell'altro canone?
Risposta: La dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre
ammesso l'applicabilità contestuale della TOSAP (e quindi del
COSAP) e di una canone di concessione, come previsto dal codice
della Strada (comma 7 dello articolo 27 del D.Lgs.n.285/1992).
Anzi, in origine era obbligatoria,
secondo
l'interpretazione ministeriale, la applicazione di entrambi i
corrispettivi, poi diventata discrezione del Comune. Solo con
tale disposizione, che conferma l'applicabilità di entrambi i
canoni, si prevede che dalla TOSAP o dal COSAP siano dedotti
altri canoni dovuti per la
medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione
di servizi ossia quelli assoggettabili
ad IVA (come l'allaccio dell'acqua ed alla energia elettrica, la
sorveglianza, ecc.). In sintesi, in tale ipotesi va applicato il
canone di importo maggiore. Molti Comuni, quali Brescia,
applicano il canone di concessione solo su grosse occupazioni
(chioschi, impianti telefonici, ecc). In conclusione, dal punto
di vista teorico ciò sarebbe fattibile e si risponde
positivamente alla domanda. L'unico ostacolo da superare è
quello descritto al comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/08
convertito dalla legge 123/08. Infatti, pur non essendo questi
canoni tributari, potrebbe essere
ritenuta la relativa istituzione un raggiro all divieto di
aumento della pressione fiscale voluta dal predetto comma. Credo
che sia solo questo ultimo l'aspetto da considerare.
12.Vorremmo cortesemente sapere
se, secondo Lei, una richiesta di occupazione di strada per
effettuare un allacciamento alla rete idrica, che implica
comunque il rilascio, da parte dell’Ufficio Tecnico, di una
autorizzazione per il lavoro e per il ripristino del manto
stradale, necessita anche del rilascio di autorizzazione per
occupazione suolo pubblico e conseguente applicazione di Tosap
per la medesima superficie del taglio.
Risposta: Nel caso descritto è
dovuta la TOSAP temporanea, in relazione dei mq e del tempo
necessario alla esecuzione dei lavori, mentre quella permanente
non è più dovuta, in relazione a quanto previsto dal comma 2bis
dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, è dovuta la
concessione per l'occupazione del suolo pubblico, necessaria per
l'esecuzione dei lavori.
13. Non potendo aumentare la
tosap e modificare il regolamento relativo, si sta pensando di
passare alla COSAP. Mi può dare qualche ragguaglio?
E’ fattibile? Cosa comporta?
Sarebbe utile per un comune di 1700 abitanti , dove la tosap è
praticamente pagata solo da chi occupa lo spazio per motivi
edili e dagli ambulanti sul mercato settimanale?
Il motivo di questo cambiamento è
che il mercato settimanale paga pochissimo per via della
riduzione al 50% con la convenzione e del regolamento comunale
che prevede un pagamento rapportato alle ore; inoltre pagano
sullo spazio realmente occupato e non sull’area che viene loro
assegnata nel regolamento del commercio.
Risposta: La Sezione Regionale
della Lombardia, con il parere che sotto riporto, ritiene di si,
mentre io ritengo di no, per i motivi riportati in neretto:
Corte dei conti per la regione
Lombardia, nel testo del
parere n. 73/2011:aumentabili
le Tariffe COSAP.
Da questo, è possibile affermare
che la Tosap è un'entrata tributaria, mentre il Cosap
rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Senza
dimenticare, ha aggiunto il collegio contabile, che la Tosap ha
una sua disciplina legislativa (dlgs
n. 507/1993), mentre
il Cosap è disciplinato, per legge, dal relativo regolamento
comunale. In conclusione, si legge nel parere in esame, poiché
il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (previsto
dall'art. 63
dlgs 15 dicembre 1997, n. 446)
non ha natura tributaria, le norme dell'articolo 1, comma 7 del
dl n. 93/2008
sulla sospensione del potere delle regioni e degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali a essi
attribuiti con legge dello stato, non possono trovare
applicazione con riferimento al potere di determinazione
dell'entità del canone. (n.d.r.
parere non condivisibile trattandosi di una elusione al divieto
che si ritiene applicabile anche alle tariffe patrimoniali
alternative a quelle tributarie).
14. Per un’occupazione di suolo
pubblico di un cumulo di materiale edile che categoria è meglio
applicare? Quella ordinaria o quella edile?
Risposta: Da una lettura del
comma 6-bis dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93 si evince la
natura oggettiva della agevolazione in argomento, con la
conseguenza che si ritiene che nel caso descritto debba essere
applicata la tariffa agevolata prevista per l'esercizio della
attività edilizia.
15.
Abbiamo un ristoratore che è titolare di una occupazione
permanente (gazebo), per la quale paga la TOSAP da anni in modo
rateizzato. In data 30/09/2010 ha cessato l'attività e dal
giorno successivo 01/10/2010 è subentrato il nuovo
ristoratore. Siccome per l'anno 2010 il primo ristoratore
risulta moroso, le chiedo a chi effettivamente attribuire il
pagamento della TOSAP.... il primo ristoratore deve pagare
comunque per tutto l'anno oppure deve pagare soltanto fino al
30/09/2010 ? Siccome il gazebo non è stato tolto ed il secondo
ristoratore continua ad utilizzarlo senza aver dichiarato nulla
in merito, si può configurare un'occupazione abusiva, oppure
egli subentrando nella gestione del ristorante, subentra
automaticamente anche nell'occupazione ?
Risposta: La TOSAP permanente ha carattere annuale(articolo 44
comma 1 del D.Lgs.n.507/93), così che la TOSAP doveva essere
pagata dal cedente entro il mese di gennaio 2010, così come
previsto dallo articolo 50 comma 2 del predetto decreto.
Ovviamente, il pagamento della TOSAP da parte del cedente
avrebbe liberato dal pagamento il cessionario, il quale deve
chiedere al
Comune il subentro nella concessione, presentando contratto di
cessione di azienda. Questo ultimo in sede di subentro dovrà
corrispondere la TOSAP per l'intero 2010 e per il 2011 e ciò in
virtù di quanto previsto dallo articolo 14 del D.Lgs.n.472/92
che sotto si riporta.
Articolo 14 Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i
limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il
pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione
e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e
contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito
risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il
certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del
cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia
rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione
sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa
sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione
di una violazione penalmente rilevante.
16.
Vorremmo
sapere se per l’occupazione di una piazza /spazio pubblico per
uno spettacolo viaggiante di giocolieri – trampolieri –
mangiafuoco (artisti di strada), senza strutture fisse, debba
essere rilasciata autorizzazione per occupazione di spazio e
conseguentemente emesso pagamento Tosap.
Risposta: Il presupposto
impositivo della TOSAP è la sottrazione all'uso della
collettività di una area pubblica. Ne consegue che tale
occupazione deve essere assoggettata alla TOSAP temporanea
avendo riguardo alla superficie sottratta all'uso pubblico, di
regola delimitata da transenne. Gli elementi di quantificazione
della TOSAP, come più volte ribadito dal Ministero delle
Finanze, sono quelli che sono riportati sulla concessione (mq e
tempo di sottrazione dell'area all'uso pubblico e quindi non
solo il tempo di esecuzione della attività).
Si ricordo, che nei confronti
degli organizzatori va rilasciata licenza di pubblico
spettacolo.
17. L'occupazione di suolo
pubblico effettuata per l'effettuazione di lavori di
manutenzione dell'oratorio da parte della Chiesa Cattolica
rientrano nell'esenzione dal pagamento della tassa di cui
all'art. 49, 1° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 507/1993 e cosa
si intende per " attività di culto ".
Risposta: La attività di culto va
intesa in senso ampio, includendosi anche la catechesi e
l'educazione cristiana, così come previsto dalla lettera a)
dello articolo 16 della legge 222/85, ritenendo che anche
l'oratorio vi rientri a pieno titolo:
Articolo 16
Art. 16.
Agli effetti delle leggi civili
si considerano comunque:
a) attività di religione o di
culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
18. Cosa succede ad
un’occupazione di suolo pubblico di un bar se il bar chiude
senza che venga rilevato da nessuno? La dobbiamo far decadere
noi “automaticamente” o deve rinunciare lui? E se qualcun altro
chiede di occupare l’area dopo che è stato chiuso ma prima che
abbia rinunciato?
Possiamo regolamentare qualcosa?
Risposta: Il Comune può revocare
d'ufficio la concessione, senza che sia necessario a tal fine
una denuncia del concessionario, notificando l'atto di revoca al
concessionario che potrà eventualmente proporre ricorso al TAR.
Solo previa tale revoca il Comune potrà valutare se permangono
le condizioni per concedere ad altri soggetti di occupare l'area
e ciò sulla base delle regole vigenti al momento della
presentazione della domanda di nuova concessione.
Tali principi, essendo connessi
al potere di autotutela del Comune, non debbono essere inseriti
in disposizioni regolamentari.
19. con la presente sono a
richiederle spiegazioni sul tipo di gallerie che menziona l’art
47 (comma 4) d.lgs. 15-11-1993 n. 507:
4. I comuni e le province che
provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno
diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un
contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle
gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il
50 per cento delle spese medesime.
Intendono le gallerie realizzate
dagli erogatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM….) per la
creazioni di nuove reti, per far poter poi allacciare i
cittadini?
Che corrispondono poi a quelle su
cui ogni anno versano La TOSAP al Comune secondo il numero di
utenze che anno allacciate? Qual è il criterio per cui una volta
tanto il Comune deve erogare il contributo (nel massimo del 50%)
delle spese sostenute per la costruzione delle gallerie?
Risposta: Tale contributo può
essere richiesto dal Comune (o dalla Provincia) qualora imponga
che la collocazione di condutture, impianti, cavi debba essere
effettuata in gallerie sotterranee appositamente costruite dal
Comune. Le modalità di quantificazione del contributo non solo
chiare, specie nel caso frequentissimo che l'utilizzo sia
effettuato contestualmente da più aziende (luce, gas, ecc).
Ai sensi dell'art. 93 del codice
delle Comunicazioni Elettroniche, le p.a., le regioni, le
province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti
o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2
precisa, altresì, che nessun altro onere finanziario o reale può
essere imposto, in base all'art. 4 l. 31 luglio 1997 n. 249, in
conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al codice, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al capo II, del d.lg. 15 novembre 1993 n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui all'art. 63 d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 e
successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo
quanto previsto dal comma 2 lett. e), del medesimo articolo,
ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle
gallerie di cui all'art. 47 comma 4 del citato d.lg.
15 novembre 1993 n. 507.
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08/04/2005, n.
3559
20. Un utente ha chiesto di
allacciarsi alla fognatura comunale : le tubazioni passeranno su
suolo pubblico perché il punto e’ abbastanza lontano
dall’abitazione :
Le chiedo : il canone sottosuolo
e’ dovuto?
Risposta: In armonia a quanto
previsto per la TOSAP dal comma 2 bis dello articolo 47 del
D.lgs.n.507/93, il canone non è dovuto per l'occupazione
permanente, ma è dovuto il COSAP temporaneo per l'occupazione
necessaria alla esecuzione dei valori di allaccio.
21. Per quanto riguarda il
pagamento del canone per le linee (scadenza 30 aprile) c'e'
stato qualche aumento?
Risposta: Certamente si, come
riportato sul mio giornalino 5.:
Tariffe occupazioni permanenti
aziende di erogazione anno 2011.
Tenuto conto che gli importi
previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere
rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno 2011, gli
importi risultano pari:
a) ad euro 0,971 per i
comuni fino a 20000 abitanti;
b) ad euro 0,809 per i comuni
con popolazione maggiore.
22.Ho un paio di occupazioni
permanenti per dehor con soli tavolini e sedie che hanno
acconsentito a far mettere al condominio i ponteggi per la
tinteggiatura per un paio di mesi. Poiché per quello spazio
pubblico pagano già i ponteggi, devo restituire una quota ai
concessionari dei dehor? Io preferirei di no perché secondo me
potevano fare i ponteggi in modo da non partire da terra in
corrispondenza del dehor e poi avrebbero dovuto chiederlo prima
così mi facevo mettere nell’istanza dei ponteggi il calcolo
esatto della superficie sottratta ai dehor. Cosa ne pensa?
Risposta: In analogia a quanto
previsto per la TOSAP dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93, la
restituzione parziale della tassa (o del canone) corrisposta in
via anticipata è condizionato alla revoca del provvedimento
autorizzativo. Ora, non essendo tale atto revocato alcune
rimborso compete a detti concessionari.
23. Un contribuente ha presentato
una denuncia tosap tardiva di occupazione di soprasuolo pubblico
con poggiolo. Questa occupazione oltre che non essere denunciata
come tosap non ha neanche la preventiva autorizzazione di
occupazione. Avendo presentato denuncia tardiva posso mettere a
ruolo direttamente o devo emettere avviso di accertamento?
Inoltre, visto che il poggiolo è già esistente bisogna comunque
rilasciare autorizzazione ad occupare il soprasuolo? Il
poggiolo è stato costruito nel 1997 con regolare concessione
Edilizia la quale riporta una prescrizione speciale dove si
indica che per realizzare il poggiolo deve essere ottenuta prima
autorizzazione alla occupazione permanente.
Risposta: Le occupazioni
realizzate su aree pubblica mediante parti di edifici non
possono essere assoggettate a TOSAP, come del resto risulta
chiaramente descritto nel comma 2 dello articolo 38 del D.Lgs.
n. 507/93. Per sanare la questione il comune potrebbe accordare
il diritto di superficie sopraelevata, a carattere precario,
determinando una somma una tantum quale corrispettivo e ciò
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
24. Un titolare di Pubblico
Esercizio (Bar) occupa regolarmente con tavoli e sedie il
portico adiacente il proprio bar e sostiene di non dover essere
assoggettato a concessione né tantomeno a canone di occupazione
(noi abbiamo optato per il canone) adducendo i seguenti motivi:
-
nell’atto notarile di acquisto immobile, il porticato in
questione risulta facente parte del mappale n. 60 fg. 19 di sua
proprietà;
-
negli
atti in suo possesso non vi sono cenni di servitù di passaggio.
(a dire il vero nell’atto viene citata la seguente frase: “Lo
stabile sud descritto viene venduto ed acquistato nel suo
attuale stato di fatto e di diritto con tutte le relative
azioni, ragioni, accessioni, pertinenze, diritti, servitù, fissi
ed infissi, nulla eccettuato, immettendovi l’acquirente in posto
e luogo della Società venditrice per ogni conseguente effetto di
ragione e di legge).
Di fatto sotto il portico vi è da
tempo immemore il passaggio indiscriminato, pacifico ed
ininterrotto della collettività e lo conferma lo stesso barista
quando dichiara che il passaggio è sempre stato dovuto ad un suo
atto di “mera tolleranza”…
Da controlli eseguiti dalla
sottoscritta risulta:
-
presso
il Comune non vi sono atti o scritture private da cui risulti la
proprietà del suolo in questione o la servitù di pubblico
passaggio che, però, come già detto si è consolidata nel corso
degli anni e riguarda tutto il porticato che si estende per
diversi metri anche dinanzi ad altri immobili di altri
proprietari che, a loro volta, pagano il canone…
-
i’impianto elettrico ed i corpi illuminanti sotto lo stesso
portico sono stati eseguiti a spese dei commercianti ma
l’illuminazione dello stesso l’ha sempre pagato il Comune (il
contatore della luce è intestato al Comune).
Il nostro regolamento prevede che
siano soggetti al Canone di occupazione anche le occupazioni di
aree private sulle quali si sia costituita nei modi e termini di
legge la servitù di pubblico passaggio (sorta per atto
volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva , o per
decorso del tempo; usucapione: passaggio indiscriminato,
pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni, per
dicatio ad patriam, ossia per destinazione d’uso pubblico
effettuate dal proprietario ponendo volontariamente l’area a
disposizione della collettività).
Risposta: Da quanto da Lei
esposto sembra pacifica la sussistenza di una servitù di
pubblico passaggio. Infatti, tale servitù si costituisce in una
delle seguenti forme:
a) per usucapione, ossia uso
generale della collettività per almeno 20 anni (Cassazione n.
3506/89);
b) per convenzione, ossia accordo
tra Comune e privato di riservare all'uso pubblico l'area di sua
proprietà;
c) dicatio ad patriam, ossia
implicita volontà del proprietario dell'area ricavabile dalla
natura dell'opera su di essa realizzata, quale marciapiede,
strada, portico, ecc). Secondo il MF (Risoluzione n. 64 del
2000) perché non si verifichi detta servitù è necessaria la
delimitazione di catenelle e la scritta area provata.
Ora, a me sembra pacifica la
sussistenza di detta servitù, sussistendo le condizioni sia
indicate alla lettera a) che c).
Consiglio di far verbalizzare dai
vigili tale situazione nel senso da me indicati e sulla base di
tale verbale procedere allo accertamento.
25. Devo riuscire a trovare la
definizione giuridica del termine "proroga" per un problema di
suolo pubblico; ho guardato il codice civile ma non sono
riuscita ad individuarla. Può aiutarmi
Risposta: Con il termine proroga
o rinnovo si intende riferirsi ad un nuovo rapporto giuridico,
basato sugli elementi di quello precedente, ma avente una
differente scadenza. Ne consegue che la mancata o la ritardata
richiesta da parte del concessionario del rinnovo della
concessione realizza la fattispecie di occupazione abusiva. La
proroga della concessione, dando luogo ad un nuovo atto
amministrativo, necessita della apposizione di marca da bollo.
26. Un contribuente del mercato
settimanale è subentrato ad un altro a partire dal 01.04.2011;
la TOSAP si ritiene assolta dal precedente contribuente, poiché
quest'ultimo nel mese di gennaio 2011 ha già provveduto al
pagamento della tassa? o il contribuente subentrante deve pagare
la TOSAP per i mesi di competenza?
Risposta: Nel caso di subentro per cessione di azienda (o di
ramo) avente concessione di carattere annuale tenuto al
pagamento per l'intera annualità è il cedente, il quale potrà
rivalersi solo con rapporto interno con il cessionario. Ne
consegue che il cedente è tenuto al pagamento della intera
annualità, ma in carenza il Comune potrà rivalersi sul
cessionario ai sensi di quanto previsto dallo articolo 14 del
D.Lgs.n.472797 (che sotto riporto).
Articolo 14
Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i
limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il
pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e
nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in
epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito
risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il
certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del
cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia
rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione
sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa
sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 5. La
frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento
sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una
violazione penalmente rilevante.
27.Una organizzazione di eventi
sportivi motoristici chiede il permesso a questa Amministrazione
di poter svolgere una manifestazione sportiva utilizzando un
parcheggio comunale per effettuare una gara di minimoto. Il
parcheggio verrebbe chiuso al transito con divieto di sosta.
Chiede inoltre il patrocinio del Comune e l’utilizzo gratuito
del parcheggio. Nell’ipotesi che questa Amministrazione decida
di patrocinare la manifestazione si può esentare l’ente
organizzatore dal pagamento osap?
Risposta: Le esenzioni, allo
stato attuale del nostro ordinamento, possono essere stabilite
solo dalla legge statale. Ne consegue che il Comune non può
escludere dal pagamento della TOSAP lo spazio sottratto all'uso
della collettività, a nulla rilevando che il Comune abbia
concesso il patrocinio alla iniziativa (il patrocinio è invece
rilevante per la riduzione del 50 per cento della imposta sulla
pubblicità, in applicazione di quanto previsto dalla lettera b)
dello articolo 16 del D.Lgs.n.507/93). In senso conforme si è
espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 17495/03. Compete,
invece, la riduzione della tariffa dello 80 per cento, così come
previsto dal comma 5 dello articolo 45 del predetto decreto.
28. Un nostro utente ha fatto
richiesta per occupazione temporanea di suolo pubblico per il
posizionamento di gru auto montante in una via del Comune di ….
La responsabile dell’area Lavori
pubblici ha espresso parere informando che:
- “la via in questione non è
ancora stata acquisita come opera al patrimonio comunale, la
stessa rientra tra le aree oggetto di convenzione tra il Comune
di …… e la ditta ….. (in fallimento) e ai sensi della stessa è
in uso alla società per l’attuazione del PLU denominato Via …..;
- il collaudo relativo alla
strada non è ancora stato eseguito così come la presa in carico
delle opere.
Ad oggi il referente per il
Comune di ….. relativamente alla lottizzazione in oggetto
risulta il Dott. ….. dello studio….. (curatore fallimentare).
Con la presente si chiede se è
corretto il rilascio di autorizzazione di occupazione
temporanea e, soprattutto, se è il canone è dovuto.
Risposta: Per costante
giurisprudenza le occupazioni sorte prima che l'area divenga
pubblica non possono essere assoggettate alla TOSAP e quindi al
COSAP (Cassazione n. 5753/90). Nello stesso modo si è espresso
il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 449/91. Ne
consegue che il Comune non è titolato a rilasciare concessione o
autorizzazione, né a pretendere il pagamento del canone.
Legittimato al rilascio della concessione è quindi il
proprietario dell'area.
29.
il regolamento
COSAP per le aziende erogatrici dei pubblici servizi prevede
quanto segue:
Art. 22 Criteri particolari di
determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende
erogatrici di pubblici servizi
1. Per le occupazioni
permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo
comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere,
compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la
misura complessiva del canone annuo è determinata in Euro 0,77,
a metro lineare o quadrato, canone da versare entro il 30
aprile.
2. Le aziende erogatrici di
pubblici servizi devono comunicare al Comune, entro il 20
gennaio di ciascun anno, il numero degli utenti di propria
pertinenza al 31 dicembre.
3. In ogni caso la misura del
canone annuo non può essere inferiore a euro 516,45. La
medesima misura di euro 516,45 è dovuta complessivamente per le
occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di
attività strumentali ai pubblici servizi.
L’Enel mi scrive che ha 5044
utenze. Quanto deve pagare?
Grazie, Laura
Risposta: Le tariffe per
l'esercizio 2011 sono le seguenti:
Tariffe occupazioni permanenti
aziende di erogazione anno 2011.
Tenuto conto che gli importi
previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97 debbono essere
rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per l’anno 2011, gli
importi risultano pari:
a) ad euro 0,971 per i
comuni fino a 20000 abitanti;
b) ad euro 0,809 per i comuni
con popolazione maggiore.
Ne consegue che l'ENEL deve
versare entro oggi 4897, 72 euro.
30. Controllando i versamenti
delle aziende erogatrici ne ho trovato 2 che hanno pagato fino
al 2004 e poi basta (non hanno neanche più comunicato le
utenze).
Io gli farei pagare dal 2006. Che
sanzione applico?
Mi può fare la cortesia di dirmi
gli importi per ciascuna utenza correttamente rivalutati per gli
anni 2006 2007 2008 2009 e 2010?
Risposta: Deve essere certa che
dovessero pagare e se non hanno versato. Comunque le tariffe
per i comuni fino a 20.000 sono le seguenti:
2006: 0,887
2007: 0, 902;
2008: 0,925;
2009: 0,944;
2010: 0,953;
2011: 0,971.
Le ricordo che il minimo annuo è
paro ad euro 516,00 (non rivalutabile). La sanzione è del 30 per
cento da calcolarsi sul minor versamento, oltre gli interessi al
saggio legale.
31. Premesso:
- che in questo Comune si applica
il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che alcune zone del paese sono
soggette al pagamento di una tariffa oraria per il parcheggio:
Un ambulante ha pagato la tariffa
per il parcheggio ed il COSAP. Ora chiede il rimborso del COSAP.
E' dovuto il rimborso oppure è
soggetto al pagamento sia della tariffa del parcheggio che della
tariffa del COSAP?
Risposta: Di regola il veicolo
nel commercio ambulante diviene parte della struttura di
vendita, fungendo da banco di vendita. Ora, in tale ipotesi uno
solo è il corrispettivo applicabile (COSAP) che considererà
l'intera superficie occupata. Se quindi le cose stanno nel senso
indicato ossia se il veicolo è stato collocato all'interno del
posteggio non era dovuta la tariffa del parcheggio.
Di contro, nel caso in cui il
veicolo sia stato collocato in luogo diverso dal posteggio
mercatale anche la tariffa del parcheggio sarebbe dovuta in
aggiunta al COSAP.
32. Una associazione ambientale
ha chiesto di occupare il campo sportivo con un palco per un
trattenimento musicale. E’ esente?
Risposta: L'occupazione in
argomento, essendo solo indirettamente rivolta a soddisfare
fini istituzionali dell'ente non commerciale, limitatamente
alla occupazione del campo sportivo per la realizzazione di
spettacolo musicale, gode della riduzione dello 80 per cento
della tariffa ordinaria, la quale comunque non può scendere al
di sotto di euro 0,008 al mq al giorno, ma non della esenzione.
Si allega la sentenza della Cassazione n. 17495/03.
33. Questo comune sta istituendo
una mostra mercato da effettuarsi una volta all'anno. Nel
regolamento che si andrà ad approvare in fase di istituzione
della mostra, si è intenzionati ad inserire un articolo che
recita: "Gli assegnatari dei posteggi dovranno inoltre
corrispondere una somma stabilita con delibera di Giunta
Comunale a titolo di rimborso spese amministrative,
organizzative e di energia elettrica. E' corretto secondo lei
richiedere il pagamento della suddetta somma ai posteggiatori?
La stessa procedura è applicata da alcuni anni ai posteggiatori
della Sagra di paese che si svolge ogni anno il 5 agosto.
Risposta: E' corretto tale
addebito il quale dovrà essere adempiuto mediante rileascio di
fattura, con conseguente applicazione dell'IVA.
34. Questo ente ha inviato i
solleciti di pagamento per il canone ricognitorio su passi
carrai non versato entro i termini per l'anno 2010. La lettera
di sollecito in AR richiama la precedente lettera inviata con
bollettino per posta ordinaria lo scorso dicembre. Con il
sollecito l'ente richiede il versamento dello stesso importo
chiesto a dicembre.
Il gruppo di minoranza sta facendo aspra opposizione
all'istituzione del canone. In questi giorni questo ufficio si è
visto recapitare copie di ricorsi (in allegato) presentati al
giudice di pace relativamente ai suddetti solleciti.
Aggiungo che nessuno ha fatto ricorso alla delibera di
approvazione del regolamento del canone ricognitorio e neppure
alla delibera che quantifica la tariffa per l'anno 2010. Qual'è
la sua opinione al rigurado?
Risposta: Il giudice competente non è il giudice di pace ma il
Tribunale, concernendo la controversia una area. Infatti, la
competenza del giudice di pace, come si evince dalla lettura
dello articolo 7 del c.p.c. concerne le cause relative a beni
mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
L'articolo 9 cpc affida al tribunale tutte le cause che non
sono di competenza di altro giudice. In sintesi, le controversie
concernenti detto canone hanno per le stesse ragioni il medesimo
giudice stabilito per il COSAP:
Secondo quanto deciso dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 64 del 2008, che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 secondo
periodo, d.lg. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione
del g.o. le controversie sul canone per l'occupazione di spazi
pubblici (c.o.s.a.p.).
Cassazione civile, sez. un., 10/12/2009, n. 25794
L'opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione con cui la p.a. richieda il pagamento di
canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d.
Cosap),
emanata sulla base del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, è
disciplinata dall'art. 3 del medesimo r.d. n. 639 del 1910, il
quale rinvia alle norme del codice di procedura civile, ed esula
dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata
dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore
di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni
immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste
comunque la competenza per materia del tribunale. L'appello a
sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. 14
aprile 1910 n. 639 va proposto nella forma ordinaria della
citazione ad udienza fissa, ovvero mediante atto recettizio di
impugnazione notificato alla controparte entro il termine
perentorio stabilito dagli art. 325 - 327 c.p.c. È inammissibile
l'appello a sentenza in tema di opposizione ai sensi dell'art. 3
del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, proposto con ricorso, anziché
mediante citazione, allorché il ricorso, dopo il suo deposito,
sia stato comunque notificato oltre il termine di decadenza ex
art. 327 c.p.c. entro il quale deve avvenire la ricezione
dell'atto, con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza.
Tribunale Salerno, sez. I, 11/06/2010
35. il nostro regolamento in
materia di occupazione suolo pubblico non prevede pagamenti in
caso di chiusura strada comunale , per alcune ore, per
effettuare lavori di edilizia.
Lo stesso problema si pone avendo
avuto richiesta di n 3 piazze con sosta consentita ai
partecipanti a cerimonia di matrimonio. Non so bene se
eventuale pagamento si deve ricondurre alla TOSAP.
Nel primo caso, trattandosi di
via pubblica, l’unica tariffa temporanea a km lineare è per
l’occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo comunale.
Oppure , se non dovuta per l’intera via, si può far pagare per
il veicolo provvisto di cestello che, sostando sulla strada,
impedisce la circolazione?
Nel secondo caso, trattandosi di
sosta riservata, non credo si debba ricondurre a TOSAP.
Volendo far pagare il lavoro per
ordinanze, transenne da installare e disagio arrecato al
comune ed ai suoi cittadini, in quale regolamento o tariffa si
può configurare?
Risposta: I fatti descritti
comportano, oltre il rilascio di apposita concessione, il
pagamento della TOSAP temporanea che sarà quantificata in base
ai mq sottratti all'uso pubblico:
a) per la via ove si effettuano
lavori, in base alla superficie occupata materialmente per
l'esecuzione dei lavori;
b) per la piazza, in base alla
superficie della superficie geometrica sottratta all'uso
pubblico.
Le ricordo che i vigili dovranno
emettere ordinanze inerenti il traffico, di loro competenza.
36. Può il Comune, che intende
patrocinare iniziative private di gruppi di sportivi (interclub/tropicana
club), che chiedono l’utilizzo della piazza del Comune o altri
spazi di uso pubblico, esonerare gli stessi dal pagamento della
Tosap.
Per sostenere tali attività fino
ad oggi il Comune con il patrocinio aveva esonerato tali gruppi
sportivi e non dal pagamento del canone d’utilizzo di immobili.
Risposta: Tale esclusione è
illegittima, poiché non prevista da alcuna norma statale. Si
allega sentenza della Cassazione n. 17495/03. Si dia caso mai un
contributo figurativo. In ogni caso va rilasciata concessione in
regola con l'imposta di bollo.
37. L'amministrazione intende
concedere, per il periodo 11/31 luglio l'utilizzo di un
piazzale di circa 5.000 metri, all'interno dell'ex quartiere
fieristico, ad una associazione culturale per la programmazione
di concerti serali con gruppi musicali, a fronte di un canone
forfettario di € 1.500,00 per tutto il periodo, che viene
fissato nella deliberazione della Giunta che delibera la
concessione. La Tosap ammonterebbe ad € 14.000 (0,16 tariffa al
mq x 5500 mt. x 20 giorni meno 20% per occupazione superiore ai
15 giorni) E' legittimo???????
Risposta: L'obbligazione
tributaria ha carattere obbligatorio, così che anche la parziale
rinuncia comporta responsabilità di danno erariale. Sulla base
dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare l'articolo
63 del D.Lgs.n.446/97, tale associazione avrebbe dovuto
corrispondere oltre il canone di euro 1500, la TOSAP di euro
12.500 (14.000 - 1500), così come previsto dal comma 3 ultimo
capoverso di detto articolo, che così recita. "Dalla misura
complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va
detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di
legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima
occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi ".
38.. Un impianto pubblicitario
installato su un terreno di proprietà del Comune (precisamente
in Piano di insediamento produttivo) deve pagare l'occupazione
del suolo pubblico?
Risposta: Di regola tali impianti
non sono assoggettati a COSAP o a TOSAP, posto che la figura
geometrica della proiezione a terra risulta inferiore al minimo
assoggettabile di mezzo mq (comma 4 dello articolo 42 del
D.Lgs.n.507/93).
39.Il Comune ha dato in gestione
un parco pubblico e dell’annesso esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande. Il parco pubblico e’
costituito da: struttura prefabbricata in legno, parco di mq.
18.550 con relative attrezzature costituite da panchine e
cestini porta rifiuti, impianto di illuminazione, idrico,
elettrico, fognario e del gas metano, area di mq. 1.500 di fondo
al quarzo. su questa area la ditta (concessionario) “ospita”
nel periodo estivo bancarelle, scivoli gonfiabili , e
sull’area con fondo al quarzo allestisce un campetto di sabbia
per beach volley. può fare tutto cio’? Devono pagare
l’occupazione suolo pubblico al comune?
Risposta: Il canone di
concessione acconsente al soggetto di gestire tale parco con le
strutture ricevute in uso dal Comune, mentre si ritiene che le
concessioni richieste da terzi, specie bancarelle, debbano
essere autorizzate dal Comune ed assoggettate al corrispettivo
derivante dalla occupazione a favore del Comune.
40. Il Centro Commerciale …..ha
iniziato dei lavori di ristrutturazione e ha installato un
ponteggio all'esterno dell'edificio, su area privata.
Considerando che tale area è utilizzata dai clienti per accedere
ai negozi del centro commerciale, devo considerare tale
occupazione come tassabile in quanto di uso pubblico?
Risposta: Come è noto il comma 3 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93
assoggetta alla TOSAP anche le occupazioni realizzate su aree
private gravate da servitù di pubblico passaggio, se formalmente
costituita. Secondo costante giurisprudenza della Cassazione
(3506/1989) la servitù si realizza per usucapione mediante l'uso
generalizzato della Collettività. Di contro, tale servitù non si
realizza nel caso in cui l'utilizzo dell'area privata, come nel
caso descritto, sia esercitato da una parte della collettività,
individuata in coloro che vogliono accedere ai negozi del centro
commerciale, essendo solo costoro e non l'intera collettività a
subire una restrizione dello loro potere di transito.
Infatti, la Cassazione, proprio in tema di
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.),
ha affermato che il presupposto impositivo va individuato, ai
sensi dell'art. 38 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, in una
occupazione che comporti la sottrazione dell'area o dello spazio
pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso
generalizzato, con la conseguenza che - al pari della previgente
normativa di cui all'art. 192 del r.d. n. 1175 del 1931 - le
occupazioni effettuate all'interno di fabbricati restano escluse
dal pagamento della tassa. senza che assuma rilievo, in
contrario, l'art. 17, comma 63, l. 15 maggio 1997 n. 127, che si
limita a stabilire la compatibilità tra il tributo in esame e il
pagamento di un canone concessorio. (Fattispecie relativa ad un
magazzino gestito, dietro pagamento di un canone concessorio,
all'interno di un fabbricato comunale adibito a mercato
ortofrutticolo) (Cassazione
civile, sez. trib., 05/11/2004, n. 21215).
41.Per un'occupazione di suolo
pubblico sulla strada provinciale in una zona
periferica l'ufficio provinciale competente ha rilasciato il
nulla osta scrivendo che "l'atto di autorizzazione è di
competenza del comune". Visto che il COSAP è incassato dalla
provincia anche le concessioni e le autorizzazioni non
dovrebbero essere rilasciate dall'ufficio provinciale?
Risposta: E' conforme a quanto
previsto dal codice della Strada, così come previsto dal comma
3 dello articolo 26 del codice della Strada:
Articolo 26
Competenza per le autorizzazioni
e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al
presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della
strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente
locale (1).
2. Le autorizzazioni e le
concessioni di cui al presente titolo sono di competenza
dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade
statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di
centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada (2).
4. L'impianto su strade e sulle
relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di
speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a
servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o
relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui
sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non
siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se trattasi di
linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada [ e, se
trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della
difesa] (3) (4).
42. Il comune di … vorrebbe
organizzare una giornata con il touring club e invitare delle
bancarelle di artigiani e hobbisti. E’possibile esentarli dal
pagamento della cosap? magari facendo una delibera?
Risposta: Tale esenzione
risulterebbe illegittima anche se deliberata, poiché alcuna
norma statale prevede l'esenzione. Il Comune potrebbe caso mai
concedere un contributo ma non l'esenzione. Guardi che ove
esistono tali iniziative la TOSAP o il COSAP sono comunque
dovuti.
43. il gestore di un bar ha
chiesto nel 2008 l'occupazione per un plateatico comunicando
altresì che avrebbe provveduto attraverso l'installazione di una
pedana per posizionare dei tavolini esterni. Ha presentato la
richiesta nel mese di luglio 2008, nel mese di febbraio del
2009 il gestore comunicava all'ente di non aver occupato l'area
in questione, nonostante fosse stata formalmente autorizzata
dell'ente, asserendo che i lavori per il posizionamento della
suddetta pedana sono stati effettuati nel corso del 2009, come
da DIA presentata all'ufficio tecnico. Si chiede cortesemente di
valutare se il contenuto della risposta allegata può andare
bene. Si fa presente che tempo fa ci eravamo già sentiti su
questo caso e mi aveva detto che il canone era dovuto per
l'intero periodo autorizzato anche se non utilizzato.
Risposta: In conformità a quanto
per analogia previsto dallo articolo 41 del D.Lgs.n.507/93 per
la TOSAP il presupposto della obbligazione è il rilascio della
concessione, così che la pretesa ivi descritta non è riducibile
neppure per rinuncia ma solo a seguito di revoca della
autorizzazione da parte del Comune. Si suggerisce quindi di
modificare in tal senso la lettera, posto che anche se il Comune
fosse stato in grado di conoscere la rinuncia alla concessione
non avrebbe potuto escludere la relativa applicazione.
44. Una occupazione di area
privata aperta al pubblico deve avere una autorizzazione, ma è
soggetta al pagamento tosap temporanea?
Risposta: Se tale area privata è
gravata da servitù di pubblico passaggio la concessione ad un
soggetto privato necessità di rilascio di una concessione e del
pagamento della tassa. Tale servitù si costituisce quando il
passaggio è consentito alla collettività indeterminata. Non
basterebbe a tal fine il passaggio di alcuno per accedere a dei
negozi. Oggetto ove spesso si realizza sono i marciapiedi e le
strade. In sintesi, si ha detta servitù quando ad esempio il
vigile può intervenire per sanzionare il divieto di sosta.
45. Il ns. Ente ha in concessione
dal demanio marittimo una porzione di terreno sul lungomare. A
spese del comune sono stati realizzati i marciapiedi e la
strada. In caso di mercatini o sagre gastronomiche posso far
pagare il COSAP alle bancarelle che vanno ad occupare i
marciapiedi anche se il terreno è di proprietà del demanio ?
Risposta: Con tale concessione il
Comune vanta una sorta di servitù su questa area divenendo la
medesima, seppure per un tempo determinato dalla concessione
stessa, patrimonio indisponibile del Comune. Ne consegue che il
corrispettivo in argomento dovrà trovare applicazione.
46. Il concessionario del campo
sportivo ha ospitato una squadra di rugby che fa allenamento
sul campo sportivo ( che fa parte
del parco pubblico ), senza nulla chiedere al comune.
Devo fargli pagare il COSAP?
Chiedo conferma.
Risposta: Se è stato utilizzato
solamente il campo sportivo e non sono state installate
strutture stabili manca l'oggetto della occupazione ed il COSAP
non deve essere applicato, trovando il medesimo applicazione
quando il bene è utilizzato per fini diversi da quelli
istituzionali. In sintesi, se uso la strada come strada ed il
campo sportivo per esercitare tale attività non dovrò pagare
nulla.
Caso mai l'evento va valutato in
ordine al contenuto della convenzione con la Ditta
concessionaria, verificando se rientra nel suo potere
autorizzare utilizzo del campo a favore di terzi o meno ed in
questo ultimo caso stabilire quali siano le penalità
conseguenti.
47. Un giostraio occupa un'area
pubblica con una roulotte ma senza attrazione o giostra.
E' possibile, in questo caso,
applicare le riduzioni di superficie previste per lo spettacolo
viaggiante?
E' possibile applicare la tariffa
per le occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante?
Faccio presente che sono in corso
i festeggiamenti per la festa patronale che si concluderanno il
giorno 29 agosto, ma questo giostraio vorrebbe fermarsi a …….
fino al 20.9.2011.
Risposta: Le agevolazioni
tributarie sono interpretate in modo letterale, così che nel
caso in esame non essendo l'utilizzazione dell'area destinata
allo esercizio dello spettacolo viaggiante dette riduzioni non
possono trovare applicazione. In senso conforme si è espressa la
Cassazione con la sentenza la cui massima è sotto riportata:
Non sussiste alcun vincolo
pertinenziale tra una superficie privata, sulla quale insiste un
parco divertimenti di carattere stabile e permanente, ed un'area
contigua assoggettata a servitù di uso pubblico comunale adibita
a parcheggio a seguito di concessione del Comune al gestore del
parco divertimenti, poiché, in assenza di una specifica
manifestazione di volontà dell'ente locale in ordine al vincolo
pertinenziale, il suolo a servitù di uso pubblico non viene
affatto interessato dagli impianti e dai servizi indispensabili
del parco compresi all'interno del perimetro di questo. Mancano,
pertanto, le condizioni che legittimano l'applicazione del
beneficio della riduzione dell'80 per cento della tariffa della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevista
dall'art. 45, comma 5, d.lg. n. 507 del 1993 relativamente
all'occupazione in regime di concessione dell'area adiacente
adibita a parcheggio.
Cassazione civile, sez. trib., 04/12/2003, n.
18544
48. Alcuni mesi fa uno stabile
del centro storico ha subito un danno per uno scoppio di una
bombola del gas. Lo stabile, in attesa della ristrutturazione,
è stato transennato con dei ponteggi per la messa in sicurezza
dell'area, il ponteggio occupa una parte del marciapiede (circa
10 mq.). Si chiede se è dovuto o meno il pagamento del Cosap.
Risposta: In assenza di una norma
che diversamente disponga anche tale occupazione va normalmente
assoggettata al canone in argomento. In senso conforme si è
espressa la Cassazione con la sentenza n. 6058 del 1992:
La tassa occupazione di suolo
pubblico, prevista dall'art. 192 t.u. sulla finanza locale 14
settembre 1931 n. 1175, riveste natura tributaria e forma
oggetto di un'obbligazione, che trova la sua fonte, non già
nell'atto amministrativo di autorizzazione o di concessione, ma
direttamente nella legge, che ne determina rigidamente il
contenuto sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti, senza
lasciare alcun margine di discrezionalità all'ente impositore.
Poiché il fatto generatore dell'obbligazione anzidetta è dato
dalla materiale occupazione del suolo pubblico, la tassa in
parola è sempre dovuta quando si abbia l'accennata occupazione,
qualunque ne sia la causa o la natura, sia che essa sia
effettuata per atto volontario del privato interessato od in
esecuzione di un provvedimento della p.a. (nella specie,
ordinanza del sindaco che, per ragioni di pubblica incolumità,
impone al privato di transennare e, quindi, occupare parte di
una strada pubblica a causa dello stato pericolante di un
fabbricato di proprietà del privato medesimo, prospiciente sulla
strada stessa).
Cassazione civile, sez. I,
20/05/1992, n. 6058
49. la Linea ….srl (già …. srl...
- tipo la OB2 di Bs), è proprietaria di una cabina metano per la
quale versa l'ici e con la quale l'Amm.ne Com.le ha una
convenzione di 25/30 anni per la fornitura di metano: E’
soggetta al pagamento della Tosap per le cabine stesse oppure
per l'occupazione del sottosuolo con condutture per la
fornitura del metano.Se così fosse cosa devono versare?
L'importo di 516,00 annui per
ogni cabina; in base al n. dei contribuenti come per l'Enel e la
Telecom; in base alla lunghezza della rete metano,
oppure.....Non so’e il quesito è esposto in modo
sufficientemente chiaro.
Risposta: E' esente se al termine
della concessione sarà devoluta gratuitamente al Comune. Se
invece il Comune è tenuto a pagare il prezzo la cabina sarà
assoggettata al canone minimo.
50. Nell’ipotesi di accertamento
omessa denuncia e versamento Tosap temporanea per un periodo di
32 gg. nell’accertamento, bisogna tenere conto delle riduzione
previste da regolamento del 50% + 50% per i 15 e 30 gg di
occupazione? grazie .
Risposta: Ritengo che tali
riduzioni non si applichino, non sussistendo nel caso di omessa
denuncia la convenzione né la concessione da parte del Comune.
In sintesi, l'inapplicabilità di tali agevolazioni costituisce
una penalità aggiuntiva.
51. Il comune deve stipulare un
contratto di locazione con la Ditta Ericsson Telecomunicazioni
per l'installazione di un impianto per telecomunicazioni su
un'area di proprieta' comunale ( campo sportivo) dietro
pagamento all'Ente di un canone di locazione annuale.
Nel nostro regolamento ,che
allego alla presente , all'art. 2 terzo capoverso ,ultima riga
, prescrive :" sono escluse dal canone le occupazioni di aree
appartenenti al patrimonio disoponibile del comune", mentre
nell'art. 12 Esenzioni non cita nulla . Volevo sapere se la
Ditta e' tenuta anche al versamento della Cosap .
Risposta: Il campo sportivo è
area destinata al patrimonio indisponibile del Comune, così che
un uso diverso da quello sportivo comporta l'assoggettamento al
canone di cui trattasi. Peraltro, tale impianto dovrà essere
accatastato ed assoggettato ad ICI in capo a detta società.
52. In data 20 luglio 2011 è
stata revocata la concessione del servizio di gestione e
manutenzione delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi
coperti affidati a seguito procedura di gara , contratto
sottoscritto in data 12/05/2011. Per il periodo intercorrente
tra la data di aggiudicazione e quella di annullamento procederò
ad emettere un avviso di accertamento per omesso versamento
TOSAP permanente, visto l’art. 41 del D. Lgs 507/93.
Per quanto concerne il periodo
successivo volevo chiedere un suo parere professionale in
merito alla sussistenza o meno di occupazione abusiva, visti gli
artt. 38 e 39 d lgs 507/93, considerato che l’accesso alle aree
di sosta non è interdetto e, per quanto a conoscenza della
scrivente, i parcometri installati da detta società non vengono
svuotati dalla stessa.
In conclusione secondo lei è
legittimo ed opportuno procedere all’emissione di un avviso di
accertamento per occupazione abusiva? Sussistono i presupposti
per l’applicazione della TOSAP?
Risposta: Con la revoca della
concessione la TOSAP non è più dovuta, come si evince
chiaramente dalla lettura dello articolo 41 del D.Lgs.n.507/93.
Ritengo, invece, che codesto comune debba ordinare a detta Ditta
la restituzione delle chiavi, onde sia possibile alla
Amministrazione comunale di estrarre le monete dai parcometri e
quindi la continuazione del servizio, avvertendo la medesima che
in caso di inottemperanza il Comune procederà con la forza a
detta apertura, a spese della Ditta stessa, informando di
conseguenza l'autorità giudiziaria.
Mi permetto di evidenziare che il
protrarsi della situazione descritta potrebbe comportare
l'assunzione della responsabilità di danno
erariale.
53. stiamo procedendo
all’approvazione del regolamento per l’applicazione dei canoni
patrimoniali.
E’ intenzione dell’Amministratore
di favorire i cittadini esentando dal pagamento della Tosap i
passi parrai in particolari dei soli passi carrai a servizio
delle civili abitazioni.
Esiste una norma che giustifica
l’esenzione parziale come vorrebbe fare l’Amministrazione??
Risposta: Il comma 63 dello
articolo 3 della legge 549/95 così dispone: "63. I comuni e le
province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi
carrabili;"
Dubbi sussistono sulla
legittimità di esentare i passi carrai a servizio delle civili
abitazioni, posto che la norma in argomento si riferisce ai
passi carrai in genere, senza distinzione riferita al tipo di
utilizzo.
Una limitazione della esenzione
ai soli passi carrai a servizio delle civili abitazioni. sarebbe
ad avviso dello scrivente illegittima, per disparità di
trattamento, posto che la TOSAP è un tributo di carattere
oggettivo, anche se un regolamento così fatto ben difficilmente
sarebbe oggetto di ricorso, essendo il costo del contenzioso
notevolmente superiore al canone.
54. La società …… holding spa che
si occupa della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ha proposto un contratto per la concessione in uso
di un parcheggio pubblico per l’installazione di pensiline
fotovoltaiche per un periodo di trenta anni.
A fronte di detta concessione
propone il corrispettivo di un canone, comprensivo di oneri
accessori e spese generali, pari alla tariffa di …….. €/kwh
assoggettato ad IVA (la tariffa di remunerazione sarà
indicizzata al valore della tariffa del ritiro dedicato
dell’energia elettrica, stabilito dal Gestore dei Servizi
Elettrici GSE).
Il contratto prevede che in caso
di occupazione di suolo pubblico detta società corrisponderà al
comune una quota annua pari a 5,00 €/mq, comprensiva
dell’eventuale tosap se inferiore a 5,00 €/mq, ovvero pari alla
tosap quando questa fosse superiore a 5,00 €/mq.
Volevo un suo parere in merito al
quanto sopra. Le chiedo inoltre se l’occupazione del soprasuolo
pubblico per l’erogazione di servizi pubblici è applicabile
l’art. 63 D.Lgs 446/97, vista la
circolare del MF n. 32/2000 punto 13), che prevede la tariffa
per utenza ovvero l’articolo 47 d. lgs 507/93
Risposta: Ritengo che l'insieme
di dette pensiline costituisca un fabbricato, così che la TOSAP
non può trovare applicazione, essendo escluse dallo
assoggettamento del predetto corrispettivo le occupazioni
inglobate in edifici (Cassazione n. 6666/98), come del resto
previsto dal comma 2 dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93. Ciò
non esxclude ovviamente l'applicabilità di un canone di
concessione liberamente pattuito tra le parti del rapporto. Al
riguardo, considerando la durata trentennale si ritiene che
debba essere costituito diritto di superficie, anche in
considerazione della non precarietà della concessione.
E' invece da evidenziare che
l'insieme di dette pensiline costituisce un impianto
fotovoltaico che va accatastato ed assoggettato ad ici, come
chiarito più volte il Ministero delle Finanze, circolare 4 del
2006 ed altre ancora. Non sembra nel caso descritto l'impianto
possa essere accatastato nel Gruppo E, in quanto la natura di
pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto
alla vocazione commerciale:
1.Circolare n. 14/2007: ICI ed
impianti eolici da assoggettare ad ICI.
La circolare basa la soluzione
prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con
l’unità immobiliare terreno (Cassazione 13319/06).
2.Risoluzione n. 3/08: ICI
pannello fotovoltaico assoggettabile ad ICI
La risoluzione basa la soluzione
prospettata al concetto di “stretta complementarietà” con
l’unità immobiliare terreno (Cassazione 16824/06).
3.Circolare 4 del 2007:
collocazione nel gruppo catastale E
Affinché una unità immobiliare
sia collocabile nel gruppo E, la natura di pubblica utilità
dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla vocazione
commerciale.
55. Area privata concessa in
comodato al Comune attrezzata per essere adibita a mercato
settimanale. Si chiede se è soggetta al pagamento del COSAP.
Risposta: Con l'acquisizione in
comodato dell'area e con la relativa destinazione a mercato da
parte del Comune, essa diviene a far parte, seppure in via
transitoria, del patrimonio indisponibile del Comune, così i
concessionari del mercato debbono sottostare al pagamento della
TOSAP.
56. Da una verifica e’ risultato
che Edison rete spa non ha versato il canone forfettario di €
516,46= per l’anno 2006=. dobbiamo emettere accertamento, ma
edison rete e’ stata incorporata (attraverso diverse fusioni) da
Terna spa. L’accertamento lo posso emettere a terna spa, quale
societa’ finale?
- EDISON RETE
SPA E PER ESSA TERNA SPA
E’ CORRETTO COME INTESTAZIONE
DELL’ACCERTAMENTO? DEVO INDICARLO ANCHE NELLA MOTIVAZIONE
DELL’ACCERTAMENTO?
Resto in attesa di un suo cortese
riscontro e con l’occasione Le porgo i più cordiali saluti.
Risposta: Con la circolare n. 1 DPF del 2009, in
ordine allo assoggettamento delle occupazioni realizzate con
tubi e cavi da parte delle aziende di erogazione di energia
elettrica, il MF ha così specificato: “con
il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto
2007, n. 125 con il quale sono state disposte “misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia
di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, il cui art. 1 ha
imposto la separazione dell’attività di distribuzione
dell’energia elettrica da quella di vendita della stessa.
In tali ipotesi, il pagamento
delle entrate in discorso deve essere effettuato dalla società
titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero
delle utenze attivate dalle società che svolgono l’attività di
vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. La
società titolare della rete di distribuzione deve, quindi,
comunicare all’ente locale il numero complessivo delle utenze
attivate dalle varie società che svolgono l’attività di vendita
e versare i relativi importi dovuti a titolo di TOSAP o di
COSAP. “
Si conclude, quindi, nel
specificare che l'atto di recupero va intestato alla società
proprietaria nel periodo della rete di distribuzione,
notificandolo presso la società che allo stato attuale ha
incorporato i rapporti giuridici di questa.
57. Il titolare di un bar nel
centro storico, titolare altresì di una panetteria situata a
pochi metri di fronte allo stesso, ci chiede occupazione di
suolo pubblico con tavolini e sedie nello spazio antistante a
questa ultima (presumo nelle ore di chiusura della panetteria,
considerato lo spazio esiguo a disposizione); il dubbio che ho e
che si possa rilasciare concessione di suolo davanti alla
panetteria per l’attività di bar che si svolge nel locale
frontistante, anche se il titolare risulta essere il medesimo.
Risposta: Non vi sono ostacoli giuridici al relativo rilascio,
posto che l’area è ad uso pubblico. Tuttavia, si consiglia di
indicare nella concessione che l'occupazione può essere
utilizzata dopo l'orario di chiusura della panetteria, onde non
sia creato disturbo ai clienti che vi accedono.
58. Il ns. regolamento COSAP
prevede l’ESENZIONE per le occupazioni effettuate dai cosiddetti
“spuntisti” (mercato e fiera) in quanto l’obbligo del pagamento
è già assolto dai titolari del posteggio. Mi è venuto il dubbio
che non sia corretto esentarli, lei cosa ne dice ?
Risposta: anche se molti comuni
assoggettano alla TOSAP ed alla TIA giornaliera gli spuntisti,
questi vanno invece esclusi, poiché l'assolvimento di detti
obblighi è effettuato dal titolare del posteggio, che in caso di
assenza non ha diritto ad alcun rimborso (tale interpretazione
mi è stata fornita solo verbalmente dal MF).
59. Un gruppo di burattinai che
hanno chiesto di posizionare una roulotte nel parcheggio
pubblico (non a pagamento), adiacente la palestra, in quanto
vorrebbero fare uno spettacolo di burattini presso la piazza
antistante le scuole.
secondo lei, il fatto che
posizionino la roulotte per una settimana in questo parcheggio
pubblico, ha rilevanza ai fini dell'applicazione della Cosap?
il sindaco sostiene che essendo
area già adibita a parcheggio non devono pagare niente.
lei cosa ne pensa in merito?
Risposta: Tale occupazione va
assoggettata al canone in argomento proprio per il fatto che con
tale concessione l'area è sottratta all'uso di parcheggio a cui
è destinata (Pretura di Forlì, 11 luglio 1978).
60.
Nel mese di dicembre
dovremo effettuare due mercatini natalizi. Precedentemente il
nostro Comune non ci faceva pagare la TOSAP. Noi riscuotevamo
una cifra (€ 25) da ogni singola bancarella e la somma ci veniva
lasciata dal nostro Comune quale contributo alla Pro Loco.
Ora il Comune è commissariato ed il Commissario
chiede delucidazioni sulla possibilità di non farci pagare, come
Pro Loco, la TOSAP.
Esiste qualche disciplina in materia? Per noi
l’introito dei mercatini è importante per avere dei fondi da
reinvestire in altre manifestazioni.
Risposta: Come è noto le esenzioni tributarie
sono stabilite dalla legge statale ed al Comune non è concesso
di introdurle, in assenza di una legge, con il proprio
regolamento. Ora, astrattamente le Pro Loco potrebbero rientrare
nella esenzione prevista per gli enti non commerciali dalla
lettera a) del comma 1 dello articolo 49 del D.Lgs.n, 507/93.
Tuttavia, tale lettera condiziona l'esenzione allorché
l'occupazione sia diretta a "finalità di assistenza, previdenza,
sanità, educazione cultura e ricerca scientifica”, fra le quali
non rientra l'organizzazione di mercati. Sullo assoggettamento
degli Enti non commerciali alla TOSAP si è espressa la suprema
Corte di Cassazione con la sentenza sotto riportata:
Corte di Cassazione
SENTENZA CIVILE
Sentenza del 19/11/2003 n. 17495
Intitolazione:
Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -
Tributo proprio del Comune - Fondamento - Convenzione stipulata
tra Comune e
Associazione per realizzazione di "Eventi" -
Presupposto impositivo - Tassabilit\ - Condizioni.
Il problema potrebbe essere risolto in modo
regolare dal Comune nel concedervi un contributo figurativo pari
alla TOSAP che è dovuta. Tuttavia, ciò comporterebbe per il
bilancio comunale l'aumento delle entrate ma anche della spesa
corrente.
61. Nell'anno 2009 una ditta
edile aveva richiesto autorizzazione per occupazione spazi ed
aree pubbliche a carattere temporaneo per diciamo
l'installazione del cantiere. I nostri simpatici vigili l'hanno
autorizzata... senza però come al solito non farsi pagare
preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.
Fatto sta che questi non hanno
pagato e che nel frattempo malauguratamente causa le forti
piogge l'area di cantiere è stata oggetto di smottamenti....
E a questo punto come al solito
quando ci sono rogne vengono affidate a noi come ufficio
tributi.
Noi abbiamo fatto una nota di
sollecito di pagamento e dopo di che l'avviso di accertamento
per omesso pagamento avverso il quale la ditta ci ha proposto
ricorso in Commissione tributaria adducendo che:
".... se è pur vero che la ditta
XXXX ha richiesto la possibilità di occupare il suolo pubblico
al fine delle predisposizione del cantiere è altrettanto vero
che la stessa non ha mai utilizzato area de qua.
Infatti subito dopo l'ottenimento
del permesso, l'area più volte citata è stata transennata al
fine di evitare pregiudizio all'incolumità dei passanti in
seguito al verificarsi di episodi franosi a margine dello scavo
aperto per l'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione
di box interrati: eventi franosi causati dalla insistenza ed
intensività delle piogge avvenute nel periodo in cui sono
accaduti i fatti per cui è causa. Di tali episodi sono stati
informati immediatamente gli Uffici competenti del Comune di
Borghetto S. Spirito: l'Ufficio Tecnico fece un sopralluogo e
relazionò l'Amministrazione sull'accaduto.
In definitiva, pertanto, nessuna occupazione ai
finei del cantiere fu messa in atto dalla ricorrente; l'area più
volte citata è stata transennata, tornasi a ripetere,
esclusivamente per motivi di sicurezza!!".
Premetto che prima di emettere
avviso di accertamento avevo fatto verifiche presso gli Uffici
Tecnici e Comando di P.M. per verificare se effettivamente
l'imposta fosse comunque dovuta e loro mi avevano risposto con
le tre note che le trasmetto in allegato.
Risposta: La difesa del Comune
deve basarsi sui seguenti punti:
1. Il presupposto della tassa
occupazione è la materiale occupazione dell'area pubblica, a
nulla rilevando persino che l'occupazione sia stata fatta a
seguito di ordinanza sindacale (Cassazione n. 6058/92):
La tassa occupazione di suolo
pubblico, prevista dall'art. 192 t.u. sulla finanza locale 14
settembre 1931 n. 1175, riveste natura tributaria e forma
oggetto di un'obbligazione, che trova la sua fonte, non già
nell'atto amministrativo di autorizzazione o di concessione, ma
direttamente nella legge, che ne determina rigidamente il
contenuto sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti, senza
lasciare alcun margine di discrezionalità all'ente impositore.
Poiché il fatto generatore dell'obbligazione anzidetta è dato
dalla materiale occupazione del suolo pubblico, la tassa in
parola è sempre dovuta quando si abbia l'accennata occupazione,
qualunque ne sia la causa o la natura, sia che essa sia
effettuata per atto volontario del privato interessato od in
esecuzione di un provvedimento della p.a. (nella specie,
ordinanza del sindaco che, per ragioni di pubblica incolumità,
impone al privato di transennare e, quindi, occupare parte di
una strada pubblica a causa dello stato pericolante di un
fabbricato di proprietà del privato medesimo, prospiciente sulla
strada stessa).
Cassazione civile, sez. I,
20/05/1992, n. 6058
Maggi c. Soc. Apac e altro
2. Peraltro l'occupazione
dell'area è stata certificata dalle certificazioni rilasciate da
dipendenti del Comune che hanno la qualifica di pubblico
Ufficiale. Tali dichiarazioni hanno valore di veridicità, le
quali possono essere vinte solo con querela di falso.
62. Un utente ci ha chiesto
chiarimenti in merito all’articolo di legge per il quale
richiediamo il pagamento dei passi carrai a raso in quanto,
citando la sentenza della Corte di Cassazione 8106 del
28/04/2004, i passi a raso hanno solo la funzione di consentire
l’accesso alla proprietà privata e quindi non soggetti a TOSAP.
L’utente in parola ha richiesto
in data 03/07/1997 ai vigili il cartello di divieto di sosta.
Il comune, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione
18857 del 16/06/2003 che faceva chiarezza in merito all’art. 44
– c. 8 del d.lgs 507/93, ha assoggettato il passo carraio in
questione alla Tosap.
L’utente che non aveva avuto
risposta alla nota di chiarimento, con successiva istanza
riteneva illegittima la ns. pretesa e chiedeva il rimborso della
Tosap pagata.
Ci sono ulteriori sentenze che
possono chiarire e avvallare la nostra pretesa tributaria?
Per opportuna conoscenza le
allego i testi delle istanze pervenute.
Risposta: Il comma 7 dello 44 del
D.Lgs.n.507/93, abrogato dalla legge 549/95 prevedeva
espressamente l'esclusione dal pagamento della TOSAP dei passi
carrai a raso:
7. La tassa non è dovuta per i
semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a
filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi
un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la
superficie sottratta all'uso pubblico.
Il comma 8 del predetto decreto
così dispone:
8. I comuni e le province, su
espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma
7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo
rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta
indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il
divieto di utilizzazione di detta area da parte della
collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di
dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio
di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al
10 per cento.
L'interpretazione del comma 8
porta a ritenere che per l'assoggettamento dei passi carraio a
raso, intendendosi tali quelli ove sono assenti opere visibili
(interruzione di marciapiede, od altre dirette a eliminare il
dislivello fra l'area pubblica e quella privata) sia necessario:
a) la presenza di un cartello
segnaletico;
b) il divieto di sosta antistante
l'accesso fino a 10 mq.
Tali condizioni si realizzano ad
avviso dello scrivente per i passi carraio a raso la cui area
antistante è tracciata da strisce gialle che impediscono la
sosta.
In conclusione, se non sono
presenti le condizioni di cui alla lettere a) e b) la tassa non
è dovuta.
63. Nel caso di mancato pagamento
di TOSAP permanente per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011 entro
il 31.12.2011 si deve emettere avviso di accertamento solo per
il mancato pagamento riferito all'anno 2007 o si può emettere
per più anni? In un unico atto o con più atti separati per
annualità? Lo stesso principio vale per l'atto di contestazione
per ritardato pagamento?
Risposta: Gli avvisi di
accertamento TOSAP, così come previsto dal comma 4 dello
articolo 51 del D.Lgs.n.507/93 vanno notificati separatamente
per ciascun anno e non in modo cumulativo.
Lo stesso principio vale per gli
omessi o ritardati pagamenti, posto che gli avvisi di
liquidazione debbono essere notificati al contribuente, ai sensi
del comma 1 del predetto articolo, nei sei mesi successivi dalla
data di presentazione della dichiarazione contenente errori
materiali o di calcolo.
Si rammenta, infine, che il
termine di decadenza, già stabilito in anni tre dal comma 6 del
predetto articolo, è stato aumentato ad anni cinque dal
comma161 dello articolo 1 della legge 296/06 che così dispone:
COMMA 161
161. Gli enti locali,
relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a
norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni (1).
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