Quesiti
completi:
1. Evidenziati
i valori di ogni area ed è stata calcolata l’imposta per ogni
area. Il ricorrente, per la seconda volta, ha fatto il
versamento per l’intero importo dell’atto (beneficiando della
riduzione delle sanzioni) entro i 60 gg. dalla notifica ed ha
fatto ricorso solo per un mappale. Nel ricorso scrive:”lo
scrivente fa presente di aver sottoscritto la definizione
agevolata ai soli fini di ottenere la riduzione delle sanzioni
sulla parte corretta dell’avviso ma non di aver data
acquiescenza integrale alla richiesta dell’ufficio qui
contestata”. Siccome la stessa cosa è successa per il ricorso
relativo all’annualità precedente e nonostante nelle
controdeduzioni io abbia chiesto l’inammissibilità del ricorso
per acquiescenza la CTP (accogliendo il ricorso e stimando zero
il valore dell’area! Presenterò appello) sentenzia:”
preliminarmente deve essere respinta la richiesta di
dichiarazione di inammissibilità formulata dal comune: il
ricorrente ha proceduto al pagamento per adesione per l’intero
provvedimento impugnato; infatti, l’avviso di accertamento si
riferisce a tre mappali e, giocoforza, l’adesione non poteva che
avvenire per intero; tuttavia ciò non impedisce di contestare
l’avviso solo per ciò che concerne il mappale 446; pertanto, in
tal modo il contribuente ha potuto fruire della definizione
agevolata delle sanzioni sulla parte corretta e non contestata
dell’avviso, ma ciò non comporta l’acquiescenza integrale alle
richieste del comune”. Visto che la CTP mi ha dato torto cosa
posso scrivere di incisivo anche in vista dell’appello? La
ringrazio MC
Risposta: In materia tributaria
l'acquiescenza è definita come l'accettazione da parte del
contribuente di un atto dell'Amministrazione finanziaria, al
fine di ottenere la riduzione a 1/4 delle sanzioni
amministrative indicate nell'avviso di accertamento.
Questo istituto è stato incentivato dal
legislatore allo scopo di ridurre il numero di ricorsi alle
Commissioni tributarie, e incassare
più celermente gli introiti delle sanzioni, facendo sorgere in
capo al contribuente stesso l'interesse a evitare il rischio
connesso all'apertura di una causa.
È possibile avvalersi
dell'acquiescenza alle seguenti condizioni:
-
Rinuncia all'impugnazione
dell'avviso di accertamento.
-
Rinuncia alla presentazione
dell'istanza di accertamento con adesione.
-
Pagamento dell'importo della
sanzione opportunamente ridotto grazie all'acquiescenza.
L'acquiescenza e la rinuncia
hanno effetti preclusivi perché negano la possibilità di
ricorrere al giudice e comportano una pronuncia di
inammissibilità analoga a quella che deve essere emanata in caso
di assenza di una delle condizioni dell'azione.
L'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte
di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto
stesso e, quindi, della situazione (favorevole o sfavorevole che
sia) da esso determinata.
Il ricorrente avrebbe dovuto
versare le sanzioni ridotte ad 1/4 solo per l'importo
corrispondente al non contestato, mentre non avrebbe dovuto
versare le sanzioni per la parte contestata, posto che ai sensi
dello articolo 68 del D.Lgs.n.472/97 le sanzioni sono dovute nel
caso di ricorso solo dopo la decisione di primo grado, peraltro
sfavorevole per il contribuente.
2. Quale è il tasso legale
vigente?
Risposta: Il tasso legale di
interesse, da gennaio, aumenterà di mezzo punto passando così
all’1,5% rispetto al precedente 1%; il ritocco a salire è
causato dall’aumento del rendimento medio lordo dei titoli di
Stato a durata annuale (DM 7-12-10-GU 292 DEL 15-12-10).
3. Questo comune, con l'art. 5
del Regolamento comunale delle entrate ha stabilito quanto
segue: Omissis "1. Si applicano gli interessi per la riscossione
e i rimborsi delle entrate tributarie dell’Ente nella misura
prevista per le imposte erariali." Omissis.
Onde evitare l'errata
applicazione si chiede di conoscere le varie misure dei tassi di
interesse previsti per le imposte erariali dall'2005 fino
all'anno 2011.
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che non è facile fornire un quadro sintetico degli
interessi moratori dovuti per i tributi erariali, posto che
talvolta questi variano sia con riferimento al singolo tributo
che alla tipologia del tipo di ritardo o di dilazione.
Si cerca, quindi, di fornire un
quadro generale riassuntivo:
Con l’articolo 17 della legge
146/08 si è stabilito che il tasso di interesse previsto per i
tributi comunali fosse il medesimo di quello previsto per i
tributi erariali:
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110). -
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del
sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DICONTRASTO ALL'EVASIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Articolo 17
Interessi per rapporti di credito
e debito relativi a tributi locali.
1. Le disposizioni dei commi 141,
primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli
interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle
imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di
variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei
comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il
saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre
compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura
degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno
successivo al compimento del semestre in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
In sintesi, gli interessi erano
applicabili nella misura del 5 per cento annuo (2,5 per cento
semestrale):
141. Gli interessi per la riscossione e per il
rimborso di imposte, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale,
sono dovuti, a decorrere dal 1°
gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per
cento.
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 27 giugno 2003 (in Gazz. Uff., 30
giugno, n.149). - Riduzione degli interessi relativi alla
riscossione e ai rimborsi.
Articolo 3
1.
Gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, previsti dall'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per
cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi
dalla medesima data.
L’articolo 2 del DM 21.05.2009 ha
aumentato tali interessi al 4 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
In conclusione, il quadro di
riferimento per gli interessi moratori da applicarsi per gli
atti di recupero, nel caso in cui trovino applicazione il saggio
previsto per i tributi erariali è il seguente:
-
fino al 30 giugno 2003 il 5
per cento annuo;
-
dal 1° luglio 2003 il 2,75
annuo;
-
dall’1.1.09 il 4 per cento
annuo.
4. I Consiglieri comunali e
sindacati mi stanno chiedendo, nell'eventualità di un aumento
della addizionale Irpef, di prevedere aliquote differenziate:
per scaglioni di reddito, per età del contribuente e così via.
Avrei bisogno di un parere
tecnico relativamente alle possibilità ed ai limiti di queste
differenziazioni.
Mi dicono che vi sono diversi
Comuni che lo hanno già fatto....
Risposta:
Con il
DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n.
360 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 242). è stata Istituita l'
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo
1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .
Ora, nel quadro attuale dello ordinamento tributario, il Comune
esercita la propria potestà impositiva nei limiti indicati nella
norma stessa. In sintesi, la legge statale indica i confini
entro i quali può essere applicata la norma statale. Ne consegue
che, non prevedendo la legge istitutiva della addizionale la
possibilità di differenziare le aliquote in ragione della età e
del reddito dei soggetti passivi, una disposizione regolamentare
così redatta risulterebbe arbitraria e quindi illegittima.
Peraltro, una differenziazione del trattamento in ragione della
età dei soggetti passivi risulterebbe contraria ai principi di
uguaglianza e di capacità contributiva previsti dalla
Costituzione Italiana.
Una lettura puntuale della norma
porta a limitare la facoltà del comune :
a) nel determinare l'aliquota,
(unica) fra il minimo ed il massimo;
b) di determinare la soglia di
esenzione.
Per le ragioni, anzidette, si
ritiene di esprimere parere negativo al quesito posto.
5. Uno dei requisiti di
partecipazione al bando di gara per la riscossione e
l'assistenza all'attività di accertamento è l'iscrizione
all'albo nazionale dei riscossori. Tale requisito lo si sta
richiedendo anche per tutti i componenti del raggruppamento
temporaneo.
Appare corretta questa
impostazione, nel senso che l'amministrazione può adottare tale
criterio per una maggiore garanzia, oppure e da ritenersi
un'impostazione troppo rigida per cui sarebbe opportuno chiedere
tale qualificazione solo alla mandataria?
Risposta: L’articolo 53 del
D.Lgs.n.446/97, così dispone:
Articolo 53
Albo per
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
1. Presso il Ministero delle
finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di
iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la
sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione
sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista
una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di
trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la
conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause
di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate
disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e
alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al
comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e
la verifica dei presupposti per la sospensione e la
cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza
della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre
entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi
almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo
transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle
condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto
(1).
4. Sono abrogati gli articoli da
25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
concernenti la gestione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
(1) Comma modificato
dall'articolo 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137. Per
l'applicazione del presente comma vedi D.M. 11 settembre 2000,
n. 289.
Ora, dando luogo il raggruppamento temporaneo di
impresa ad un soggetto giuridico distinto dalle singole imprese
aderenti, se il raggruppamento temporaneo fosse iscritto come
tale all’albo di cui allo articolo 53 del predetto decreto
legislativo, non risulterebbe necessario che le altre imprese
partecipanti documentassero il possesso dei requisiti di legge.
Di contro, qualora il raggruppamento non sia iscritto in tale
albo, ogni partecipante dovrà dimostrare di essere iscritto ed
essere in possesso dei requisiti stabiliti dal bando per la
partecipazione alla gara.
Infatti, la giurisprudenza più recente sostiene
che le singole imprese mandanti possano far valere in giudizio
un proprio interesse, senza che ciò debba essere approvato dalla
capogruppo.
A rafforzare questo indirizzo giurisprudenziale, sia il TAR del
Veneto 1 febbraio 1988, n. 52, sia il TAR del Lazio 18 marzo
1994, n. 302 hanno decretato che la riunione temporanea di
imprese, non è che un mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna
delle imprese raggruppate persegue un interesse proprio e
distinto da quello delle sue consorti, che non può non essere
tutelabile, occorrendo, anche attraverso le opportune operazioni
giudiziarie.
Più specificatamente, secondo il TAR del Lazio, ciascuna delle
imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di imprese
è legittimata a proporre, singolarmente ricorso giurisdizionale
a tutela del proprio interesse, atteso che il raggruppamento
costituisce esclusivamente il mezzo tecnico attraverso il quale
ciascuna delle imprese associate persegue un interesse proprio e
distinto da quello delle sue consorti, interesse che deve
necessariamente essere tutelato anche in via giudiziaria.
In conclusione, se il raggruppamento temporaneo,
come probabile, non è iscritto nell’albo in argomento, non
basterebbe l’iscrizione del capogruppo, necessitando che ogni
impresa partecipante sia in possesso dei requisiti previsti dal
bando di gara.
6. Abbiamo vinto un ricorso in
Cassazione dobbiamo notificare la sentenza alla controparte? E
se sì solo tramite Ufficiale Giudiziario o è sufficiente il
messo comunale?
Risposta: La notifica della
sentenza non è dovuta ed è anche un adempimento inutile, posto
che contro le sentenze della Cassazione (se senza rinvio alla
CTR) non è più possibile ricorrere. Deve, invece, procedere alla
riscossione della pretesa, limitatamente alla parte non riscossa
e da riscuotere, motivando l'atto di recupero, citando gli
estremi della sentenza.
7. La riduzione delle sanzioni in
vigore dal 01.02.2011 per il ravvedimento operoso si opera dalla
data di variazione delle sanzioni o dalla data della violazione
stesa.
Nel senso che le nuove sanzioni
vanno applicate anche per l'omesso versamento a saldo 2010 o si
devono applicare dall'acconto 2011?
Le chiedo gentilmente
conferma per le sanzioni per l'accertamento con adesione se
vanno applicate dal 01.02.2011 .
Risposta: Non condivido la
Circolare IFEL. Ritengo sulla base del favor rei che l'aumento
sanzionatorio non possa che riguardare le infrazioni compiute a
decorrere dall'1.2.2011, ne consegue che anche il ravvedimento
operoso le maggiori sanzioni riguarderanno le infrazioni 2011.
Infine, si ritiene che il
recepimento di tali disposizioni non richieda un recepimento
regolamentare.
8. Mi chiedo quale sia l'organo
competente a deliberare l'aliquota dell'addizionale Irpef.
Avendo stabilito l'aliquota con
regolamento, direi il Consiglio, ma sento diversi comuni che
fanno una conferma con delibera di Giunta. Cosa ne dice ?
Risposta: La competenza, in
questa materia, come per l'ICI e diversamente dalle altre
tariffe, è del CC, essendo l'aliquota, una potestà
regolamentare.
9. L'art.43 d.lgs.267/2000
consente ai consiglieri comunali un ampio accesso agli atti
amministrativi. Come vanno lette le limitazioni stabilite
dall'art. 24 della legge 241/1990 con i gli ampi poteri
concessi? In particolare nel nostro comune un consigliere chiede
di accedere (visionare ed estrarre copie) agli accertamenti e
atti di adesione I.C.I. di un particolare contribuente.
Visionando la giurisprudenza e la dottrina di merito esse si
sono espresse nei confronti delle richieste presentate dal
contribuente interessato dai provvedimenti tributari e non nei
confronti di un terzo.
Risposta: Secondo la più recente
interpretazione della legge 241/90 sussiste in capo al
consigliere comunale il diritto di accedere ai docenti
richiesti. Al riguardo si segnalano:
TAR Campania – Napoli, sentenza
n. 26573/2010: consiglieri diritto di accesso alla lista dei
contribuenti.
I consiglieri comunali e
provinciali hanno il diritto di accedere agli atti e di ottenere
dagli uffici tutte le notizie e informazioni utili allo
svolgimento del loro mandato.
Chiarimenti della commissione istituita dalla
legge 241. Consultabili cartelle e verbali di sinistri. Il
consigliere può visionare elenchi anti evasori e tabulati
Il consigliere può acquisire i
tabulati delle telefonate fatte in comune e l'elenco dei
cittadini non in regola con i tributi locali; e può anche avere
deliberazioni e atti preparatori via mail. Per il privato porte
aperte alle richieste di avere la copia delle cartelle
esattoriali e i verbali dei sinistri stradali. La commissione,
attribuisce ai consiglieri comunali non il semplice diritto
d'accesso a «documenti», ma il più ampio diritto di ottenere
«tutte le notizie e le informazioni in loro possesso» utili al
mandato. Quindi anche il tabulato telefonico può essere una
fonte di informazioni utile al mandato e ciò basta a legittimare
il diritto di accesso del politico (parere 14 dicembre 2010.)
Ovviamente il consigliere
risponderà direttamente nel caso di violazione della privacy e
del dovere di segretezza.
10. Il Comune ha realizzato
nell'anno 2010 un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari
a 99,60 kw. Si riteneva che in base alle disposizioni della
legge finanziaria 2009 il Comune, essendo inferiore a 20.000
abitanti, potesse effettuare lo scambio sul posto. Da una
verifica con il GSE risulta che non è possibile effettuare tale
scelta, pertanto il Comune dovrà fatturare al GSE tutta
l'energia prodotta e riceverà dall'ente gestore le fatture
relative all'energia consumata. Si richiede di sapere quale sia
il comportamento da tenersi da parte del Comune per quanto
attiene: IVA:
- E’ necessario aprire una
specifica posizione IVA?
- L'attività diventa di tipo
commerciale?
- L'IVA sulle fatture emesse dal
gestore è deducibile?
- L'IVA sulla costruzione
dell'impianto è deducibile? IMPOSTE DIRETTE
- Il Comune è tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi?
- A quali imposte è soggetto?
- Quali sono gli oneri
deducibili?
Vista la difficoltà riscontrata
con l'Ente gestore si prega di indicare tutte le soluzioni alla
problematica e se esistono altri adempimenti a carico di questo
Comune.
Risposta: La questione
prospettata va risolta alla luce di quanto previsto dallo
articolo 36 del DPR 633/72 e allo articolo 74 del DPR 917/86.
Ciò premesso, si precisa:
a)
che la partita IVA è unica, pur in presenza di una pluralità di
attività commerciali svolte dal medesimo soggetto passivo. Per
il caso descritto, si suggerisce a codesto Comune, perché più
vantaggioso, di procedere ad una variazione IVA iscrivendo tale
nuova attività, optando per separazione di tale attività
dalle altre, come consentito dallo articolo 36 del DPR
633/72, al quale si fa rinvio, e ciò al fine di recuperare l’IVA
assolta sugli acquisti per tale attività interamente, poiché
altrimenti l’IVA corrisposta sarebbe dedotta solo pro quota.;
b)
l’attività è da considerarsi commerciale;
c)
l’IVA corrisposta al gestore è deducibile;
d)
l’IVA corrisposta per la costruzione dell’impianto è deducibile;
e)
il Comune non deve presentare la dichiarazione dei redditi, ma
la sola dichiarazione IVA, essendo esonerato alla relativa
presentazione ai sensi dello articolo 74 del DPR 917/86, che
così dispone:
Articolo 74
Stato ed enti pubblici (1).
Art. 74.[88]
1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demanio collettivo, le comunità montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta (2).
11. Stante che il Comune ha
superato i 10.000 abitanti e che ai sensi dell’articolo 43 Dlgs
507/93 è entrata in fascia IV:
· se l’adeguamento delle
tariffe ( tosap e Pubblicità) almeno al minimo della nuova
classe IV sia dovuto per legge o sia una scelta
dell’amministrazione, potendo restera nelle tariffe precedenti
· se a supporto
dell’adeguamento per legge almeno alle tariffe minime della
nuova classe, oltre al parere della corte dei conti del 2009
Emilia Romagna ci siano altri riferimenti
Risposta: L'obbligazione
tributaria ha carattere obbligatorio, così che tale adeguamento
riveste atto dovuto, determinandosi di contro, responsabilità di
danno erariale. Il parere della Sezione indicata della Corte dei
Conti, pur rimanendo il solo, è la logica conseguenza della
irrinunciabilità, anche se parziale, della obbligazione
tributaria.
12. E’ ammissibile la riscossione
delle contravvenzioni del codice della strada mediante
ingiunzione fiscale?
Risposta: Certamente, si, come
chiarito dalla Cassazione:
Circolazione stradale - Sanzioni
amministrative - Art. 52, comma 6, del d.lg. n. 446 del 1997 -
Riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle province e
dei comuni - Rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del
codice della strada - Applicabilità - Fondamento
Le somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice
della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle
province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg.
15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis,
anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24
dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla
riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14
aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre
entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e
che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n.
78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n.
102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare
l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa
espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i
quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del
testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni
amministrative derivanti dalle violazioni al codice della
strada, di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285.
Cassazione
civile, sez. II, 09/04/2010, n. 8460
13. Il vigente regolamento
comunale di organizzazione dispone che gli elenchi delle
determinazioni adottate durante il mese precedente sono
pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, per
garantire la conoscibilità e la trasparenza.
Poiché sino al 31 12 2010 le
determinazione del Servizio Tributi venivano pubblicate
integralmente, non in elenco, all’albo pretorio, volevo
chiederle se esiste una normativa che impone la pubblicazione
del testo dei provvedimenti tributari (determinazione) all’albo
pretorio ovvero se è legittimo pubblicare solo l’elenco dei
provvedimenti/determinazioni tributari.
Risposta: Per quanto riguarda i
comuni l'articolo 124 del testo unico enti locali dispone che
"tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
A ciò si aggiunga quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo
testo unico, che statuisce che tutti gli atti
dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa disposizione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco
conformemente a quanto previsto nel regolamento in quanto la
loro diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle
persone...".
Questo è dunque il quadro normativo piuttosto scarno previsto
dal testo uncio; occorre, peraltro, dire che la normativa in
tema di privacy fa salve le disposizioni in tema di pubblicià e
trasparenza disponendo espressamente il solo divieto di
diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute.
Fatta questa premessa, una
interpretazione letterale delle disposizione di legge citate non
comporterebbe l'obbligo di pubblicare il testo integrale delle
determine tributarie, specie se si considerare che secondo
taluni esse potrebbero avere carattere di riservatezza e quindi
essere rilevanti per la privacy . Il Comune nell'ambito della
propria potestà regolamentare potrebbe dettare le regole
desiderate. Al momento, quindi, ritengo che la pubblicazione del
solo elenco sia più che sufficiente a rendere note le decisioni
degli Organi burocratici del Comune, potendo caso mai i
consigliere richiedere il relativo testo integrale.
14. Le nuove sanzioni tributarie
si applicano per le infrazioni commesse a partire dal 1 febbraio
2011 come il ravvedimento operoso, oppure sono immediate?
Abbiamo una divergenza di opinioni con altri colleghi
Risposta: In base al principio
del favor rei, l'incremento sanzionatorio non può che operare
che per le sole infrazioni compiute dal primo febbraio c.a. Ne
consegue che per i tributi comunali, avendo i medesimi carattere
annuale, le maggior sanzioni troveranno applicazione per le
infrazioni compiute dopo tale data, come ad esempio per il
ravvedimento operoso dello acconto ICI 2011.
Una diversa interpretazione si
porrebbe in contrasto con:
a) l'articolo 3 del D.Lgs.n.472/97;
b) l'articolo 3 dello statuto del
contribuente (legge 212/00);
c) con la Costituzione Italiana.
15. Il Comune di XXX ha emesso
accertamenti ICI, anno di imposta 2005, nel mese di dicembre
2010, consegnati all’Ufficio postale entro il mese di dicembre
2010, ma notificati ai contribuenti nei primi giorni del mese di
gennaio 2011.
A seguito di numerose richieste
di annullamento per prescrizione dei termini, richieste di
rettifiche ed annullamenti, la giunta ha approvato un atto di
indirizzo di sospensione per rinvio scadenza dei termini
per effettuare i versamenti e per proporre i ricorsi. Per
emettere tale provvedimento è necessario sapere se c’è una
norma che preveda, all’interno dell’istituto dell’autotutela,
tale possibilità.
Risposta: Tale deliberazione è
illegittima nella parte in cui sospende il termine per
ricorrere, posto che alcuna disposizione di legge lo acconsente.
Infatti, il comma 1bis dello
articolo 2-quater del DL 564/94, convertito dalla legge 656/94,
prevede la facoltà del Comune di disporre la sospensione degli
effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato e non
anche la sospensione dei termini per ricorrere.
Altresì, si fa rilevare che
l’articolo 21 del D.Lgs.n.546/92 non prevede alcuna deroga al
termine per ricorrere.
16. Devo procedere ad affidare
alla società che gestisce il software dei tributi il servizio
relativo alla riscossione diretta ICI anno 2011(la ditta
effettua la bonifica dei dati della mia banca dati incrociando i
dati del catasto, elabora la nota informativa da inviare ai
contribuenti ICI e stampa i bollettini di pagamento ICI senza
indicare l'importo)si chiede se per questo tipo di affidamento è
necessario richiedere al CIPE il CUP (codice identificativo di
progetto), e se è necessario richiedere anche il CIG. Questo
tipo di affidamento è da intendere come un investimento
pubblico? Non conosciamo, purtroppo molto bene la normativa né
tantomeno siamo riusciti a reperire adeguato materiale normativo
Risposta: La questione va
valutata alla luce di quanto previsto dal comma 5 dello articolo
3 della legge 136/2010 che così dispone:
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino
all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della
societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello
spazio destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento (9).
A sua volta l’articolo 11 della
legge 3 del 2003 così dispone:
Articolo 11
(Codice unico
di progetto degli investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalità di cui all'articolo
1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio
degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento
pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla
predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono
in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
Ne consegue che nel caso
descritto è necessaria l’attribuzione del GIG, ma non anche del
CUP, non potendosi considerare l’intervento descritto un
investimento pubblico.
17. In merito agli obblighi di
cui alla legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) si
chiede se occorre o meno indicare il codice CIG per i seguenti
casi di pagamenti:
- a favore di
amministratori condominiali per spese riferite ad alloggi ERP
(edilizia residenziale pubblica) posti in condomini privati ma
di proprietà del Comune;
- a favore delle Poste
Italiane per l’affrancatura della corrispondenza (lettere,
raccomandate) o per la postalizzazione (stampa, imbustamento,
recapito) di comunicazioni/atti del Comune.
- a favore di
Associazioni Nazionali riconosciute o di categoria quali ad es.
ANUTEL – ANCI – IFEL ecc.;
Risposta: Le disposizioni di cui alla
deliberazione del 15 febbraio 2010
della Autorità di vigilanza dei contratti pubblici si
riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti
all'applicazione del D.Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", ed
aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la
realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei
settori "speciali", indipendentemente dalla procedura
adottata o dal contratto affidato.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo le
seguenti fattispecie:
-
le gare per l'acquisto di
energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di
acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
-
i contratti di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del Codice.
Ne consegue che tale codice deve
essere indicato per tutti i soggetti sopra indicati.
18. Il nostro direttore generale
sostiene che il costo del buono pasto per il prossimo anno
scolastico 2011/2012 deve essere approvato entro il termine di
approvazione del Bilancio (31/03/2011) come si evince dalla nota
allegata che mi è stata inviata proprio dal nostro direttore
generale.
Nel nostro comune il costo del
buono pasto viene determinato successivamente all’aggiudicazione
della gara del servizio mensa. L’attuale servizio mensa, che
prevede un costo del pasto di € 3,63, scadrà il prossimo
31/08/2011. Non avendo ancora espletato la gara per il prossimo
anno scolastico 01/09/2011-31/08/2012 come si fa a determinare
il costo del servizio in anticipo?
Risposta: In assenza di certezze
in ordine alla quantificazione del costo in argomento, si
consiglia di non approvare le nuove tariffe e ciò sulla base del
principio dettato dal comma 169 dello articolo 1 della legge
296/06 per il quale silenzio equivale a conferma. Nel caso in
cui dalla gara dovesse emergere un costo maggiore il Comune
potrà intervenire modificando le tariffe in corso d'anno ai
sensi del comma 1 bis dello articolo 54 del D.Lgs.n.446/97. Si
riportano qui di seguito le disposizioni sopra richiamate.
COMMA 169
169. Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
Articolo 54
Approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici.
1. Le province e i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione (1).
1- bis . Le tariffe ed i prezzi
pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel
corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non
ha effetto retroattivo (2).
19. In caso il contribuente non
avesse adempiuto va segnalato all'Ufficio del registro entro il
termine di 30 giorni?
Risposta: Si conferma tale
termine, così come previsto dallo articolo 19 del DPR 642/72 che
sotto si riporta.
Articolo 19
Obblighi degli arbitri, dei
funzionari e dei pubblici ufficiali.
Salvo quanto
disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i
funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato,
degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di
controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari,
nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in
deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro
provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti,
gli atti e registri non in regola con le disposizioni del
presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o
la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio
che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del
cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi
dell'art. 31, al competente ufficio del registro
entro trenta
giorni dalla data di ricevimento
ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del
provvedimento giurisdizionale o del lodo (1).
20. Al fine di poter verificare
il corretto adempimento in ordine all'imposta di bollo, sui
ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI presso le
Commissione Tributarie, chiediamo:
- ogni quante pagine deve essere
apposta la marca da bollo ?
- se oltre al ricorso vanno
conteggiati anche gli allegati ?
- se si devono conteggiare anche
le facciate bianche?
Risposta: La marca di bollo deve
essere apposta ogni 4 pagine. Gli allegati non debbono essere in
bollo. Le pagine in bianco facenti parte del solo ricorso vanno
conteggiate.
21. Nei casi di ritardato od
omesso versamento del contributo di costruzione previsto nel
permesso di costruire si applicano le sanzioni nella misura
indicata dall'art.42 del T.U. D.P.R. n. 380/2001 e s.m. (dal 10%
al 40% a seconda dei giorni di ritardo nei versamenti). Si
chiede di conoscere se ci sono delle possibilità per l'ente di
modificare in diminuzione le predette misure sanzionatorie ,
quali sono i riferimenti normativi ed i provvedimenti da
adottare.
Risposta: Le sanzioni, al pari
delle obbligazioni in genere, sono coperte da riserva di legge,
così che nel silenzio della norma non è consentito al Comune di
regolamentare in modo diverso la relativa disciplina.
Infatti, l’articolo 23 della
Costituzione Italiana così dispone:
Articolo 23
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
In conclusione, stante la
previsione tassativa della norma sanzionatoria citata, il Comune
non potrà intervenire nel senso indicato e dovrà procedere alla
applicazione delle sanzioni avendo riguardo a quanto previsto
dallo articolo 42 del DPR 380/01.
22. Due coniugi hanno comprato
nel 2005 un terreno agricolo, non hanno fatto alcuna
dichiarazione nè effettuato versamenti ICI, quindi ho emesso
avvisi di accertamento per il
recupero dell'imposta non versata per le diverse annualità
d'imposta. I due contribuenti hanno presentato un unico ricorso,
sottoscritto da entrambi i coniugi per le diverse
annualità d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008. A parte il merito (
si tratta di evasione totale di
versamento!) vorrei eccepire in sede di costituzione in
giudizio l'inammisibilità del ricorso collettivo e
cumulativo nel processo tributario. Cosa ne pensa?...
Risposta: La tesi da Lei espressa non è condivisa dalla
giurisprudenza della cassazione. Infatti, per giurisprudenza
costante è ammissibile il ricorso cumulativo, ossia, come nel
caso in esame con un unico ricorso il ricorrente si oppone a
più accertamenti (Cassazione n. 7359/02). Di contro, non sarebbe
ammesso se fra i vari atti non vi fosse un rapporto di
connessione
oggettiva (Cassazione 197/1991). La dottrina ammette anche il
ricorso collettivo-cumulativo ossia di più ricorrenti contro più
atti, a condizione che esistano elementi di connessione
oggettiva e soggettiva (vedasi il Nuovo processo tributario -
Giuffré editore - 2^ edizione 2004, pag. 223).
Ne consegue che nel caso descritto il ricorso proposto, essendo
collettivo-cumulativo, non potrebbe essere considerato
inammissibile.
23. il 19.01.2011 un contribuente
ci ha presentato ricorso su avvisi di accertamento ICI però non
l'ha depositato entro 30 giorni alla Commissione Tributaria
Provinciale.
Abbiamo interpellato la CTP ed
effettivamente non risulta presentato però ci dicono di
presentare ugualmente le controdeduzioni che sarà la Commissione
a prenderne atto.
Chiediamo se questa è la
procedura corretta.
Risposta: Un ricorso non
depositato è come un uomo senza testa ossia inesistente (improcedibile).
Contrariamente a quanto prospettato dalla Segreteria della CTP,
ritengo che non dobbiate presentare le controdeduzioni, ma
vigilare tramite SIATEL affinché, in caso il ricorso sia andato
perso e poi ritrovato, possiate presentare controdeduzioni
tardive in sede di trattazione della controversia.
24. la disturbo perchè stamattina
è tornato il messo comunale del nostro comune, con la relata di
notifica di un atto di accertamento TARSU per l'anno 2010, che
ha notificato al vicino di casa del contribuente interessato, il
quale ha ritirato lui l'atto dicendo che l'avrebbe consegnato
lui al contribuente nel pomeriggio.
Ma secondo lei , è corretta la
notifica al vicino di casa ? Il messo ha detto che in base
all'art. 139 della legge per le notifiche, la notifica al vicino
di casa è valida....
Lei cosa ne pensa ?
24. E’ valida la notifica al
vicino di casa?
Risposta: La notifica al vicino
di casa è valida se il medesimo accetti di riceverla, come
preteso dal numero III dello articolo 139 cpc.
Articolo 139
Notificazione nella residenza,
nella dimora o nel domicilio.
[I]. Se non avviene nel modo previsto
nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel
comune di residenza del destinatario [432
c.c.], ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio
o esercita l'industria o il commercio.
[II]. Se il destinatario non
viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario
consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta
alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di
quattordici anni o non palesemente incapace.
[III]. In mancanza delle persone
indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti
di riceverla.
[IV]. Il portiere o il vicino
deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a
mezzo di lettera raccomandata (1).
[V]. Se il destinatario vive
abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
[VI]. Quando non è noto il comune di
residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se
anche questa è ignota, nel comune di domicilio [431
c.c.], osservate in quanto è possibile le disposizioni
precedenti.
25. dott. Battagliola, a dicembre
abbiamo notificato un avviso di accertamento ICI 2005 a una
società tramite PEC. Abbiamo la ricevuta di consegna del
13/12/2010 pertanto l'atto scadeva l'11/2/2010. Il versamento
non è stato effettuato e non è stato presentato ricorso, devo
perciò procedere al sollecito ed eventualmente alla riscossione
coattiva con ingiunzione fiscale. La PEC è una novità, le
procedure che scaturiscono dalla notifica tramite questo nuovo
canale sono uguali a quelle utilizzate finora con la
tradizionale notifica?
La notifica con la domiciliazione
mediante posta elettronica produce i medesimi effetti della
notifica. Infatti, al fine di razionalizzare le modalita` di
notifica in materia fiscale, l’art. 38, comma 4 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, ha apportato delle considerevoli
modifiche a quelli che sono i
pilastri della disciplina sulle notificazioni in materia
tributaria, ovverosia: l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e l’art.26 del 29 settembre 1973, n. 602.
Conseguentemente, quindi, per effetto delle suddette modifiche,
l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 riconosce al contribuente la
facolta` di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio
del comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione
degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
In tal caso, tuttavia, l’elezione
di domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via
telematica con modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le variazioni e le modificazioni
dell’indirizzo, poi, hanno effetto, ai fini delle notificazioni,
dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta
variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società
ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno
successivo a quello della ricezione da parte dell’Ufficio della
dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, ovvero del modello
previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati
alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
Ora, se un contribuente, persona
fisica, per effetto della nuova disciplina di cui all’art. 60
D.P.R. n. 600/ 1973, elegge domicilio presso una persona del
comune
dove risiede e ne da
comunicazione all’Ufficio per via telematica, questo ultimo
potrà notificare un avviso al contribuente presso questo
domicilio solo a partire dal trentesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento della comunicazione.
Naturalmente, nel caso della
comunicazione per via telematica, la ricezione sarà più rapida
rispetto all’invio per posta e, conseguentemente, gli effetti di
tale comunicazione si realizzeranno prima.
Nel caso in cui, invece, un
contribuente, persona giuridica, vari semplicemente il proprio
indirizzo, tale variazione produrrà i suoi effetti, ai fini
delle notificazioni ex art. 60 cit., dal trentesimo giorno
successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter D.P.R. n.
633/1972, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi
dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attività IVA.
Conseguentemente, quindi, solo
decorso tale termine la notifica potrà essere effettuata presso
il nuovo indirizzo del contribuente. Entro, quindi, tali limiti,
l'atto impositivo va considerato regolarmente notificato.
26. Il nostro comune aveva
istituito l’addizionale in percentuale dello 0.2%, mi chiedevo
se posso già prevederne l’incremento fino allo 0.4% approvando
il bilancio 2011 entro una decina di giorni non essendo ancora
pubblicato il decreto sul federalismo municipale e non essendo
trascorsi i 60 gg. Di tempo per l’emanazione del regolamento.
Se invece applicassi l’incremento
dopo l’approvazione del bilancio, per la norma che sancisce che
gli incrementi tariffari devono precedere la deliberazione di
approvazione del bilancio per avere efficacia nell’esercizio non
potrei averne i benefici.
Devo per forza aspettare che i
decreto sia pubblicato e che trascorrano i 60 gg. Per muovermi?
Risposta: E' una domanda
ricorrente, alla quale deve essere data risposta sulla base del
principio "tempus regit actum". Ora, l'articolo 5 dello schema
del decreto legislativo subordina l'aumento di detta aliquota,
entro il limite massimo dello 0,4 per cento alla emanazione di
un regolamento ministeriale che dovrebbe essere emanato entro 60
giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo che
approva il federalismo municipale o in caso di non approvazione
di tale regolamento entro tale termine può provvedervi il
Comune.
Si ritiene, quindi, che il Comune
debba procedere alla approvazione del bilancio preventivo dopo
che almeno sia pubblicato tale decreto legislativo. Solo
successivamente il Comune con delibera del CC approverà la nuova
aliquota della addizionale, dopo la pubblicazione di detto
regolamento ministeriale o comunque trascorsi 60 giorni dalla
entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale.
La scaletta dovrebbe essere la
seguente:
1. pubblicazione del decreto sul
federalismo fiscale;
2. approvazione (o
variazione) del bilancio preventivo con previsione di tale
maggiore entrata;
3. approvazione del regolamento
ministeriale o superamento del termine di 60 giorni dalla
entrata in vigore del decreto legislativo sul federalismo
fiscale;
4. delibera del CC di
approvazione della nuova aliquota.
Si rammenta che il termine di
approvazione del bilancio preventivo 2011 è stata appositamente
spostato al prossimo 30 giugno e che quindi il Comune avrà tutto
il tempo disponibile per approvare tale aumento in tempo utile,
anche se tale aumento, pur avendo efficacia sin dal primo
gennaio non sarà rilevante per il versamento dello acconto.
Si allega fac simile di delibera
da me redatta.
27. l'Agenzia delle Entrate ci
chiede di effettuare un rimborso IN.V.IM. ad un contribuente
che nel maggio 1988 ha versato un'imposta ritenuta non dovuta
dalla Ctr di Genova. La sentenza della ctr prevede anche la
liquidazione degli interessi maturati dal maggio 1988, quale
tasso di
interesse dobbiamo utilizzare per il conteggio, il tasso
semestrale oppure
quello legale?
Risposta: Trova applicazione l'articolo 44 del DPR 602/1973 che
sotto riporto:
Articolo 44 - Interessi per ritardato rimborso di imposte
pagate. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1 DM 27 giugno 2003 gli
interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dal
presente articolo sono dovuti, a decorrere dal 1 luglio 2003,
annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente
nella misura
dell'1,375 per cento.)
In vigore dal 1 luglio 2003 - con effetto dal 1 gennaio 1988
Modificato da: Decreto del 27/06/2003 Articolo 1 - emesso da:
Min. Economia
e Finanze
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia
stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore
a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha
diritto, per la maggior somma
effettivamente pagata, all'interesse del 1,375 per cento
per ognuno dei semestri interi,
escluso il primo, compresi tra la data del versamento o
della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata
iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso
dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con
decorrenza dal secondo
semestre successivo alla presentazione della
dichiarazione, anche nelle
ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41,
secondo comma.
L'interesse e' colcolato dall'ufficio delle imposte, che
lo indica nello
stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza
ed e' a
carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
Se, dunque, il soggetto ha pagato nel maggio 1988, non
conteggiando il primo
semestre e le frazioni di anno, l'interesse compete per 22
annualità intere
ossia nella misura complessiva del 54 per cento.
28. Dato che il bilancio è già
stato approvato, se la modifica al numero di rate con apposito
regolamento la faccio ora, si applica il disposto del comma 2
dell’art 52 Dlgs 446/97, ovvero le disposizioni si applicano dal
01.01.2012 ( anno successivo).
Risposta: Tale regolamento, in
quanto approvato entro il 30 giugno, termine legale approvazione
vilancio preventivo per il 2011, ha efficacia dal primo gennaio
2011, sulla base delle seguenti disposizioni di legge.
TERMINE
APPROVAZIONE REGOLAMENTI
Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001.
Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
29. La domanda di condono va in
bollo?
Risposta: La domanda di condono è
esente da bollo, ai sensi della tabella 5 - allegato B del DPR
642/72 che sotto riporto.
Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
Tabella Articolo 5
- Atti,
documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di
bollo Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso
e libri contabili.
In vigore dal 10 dicembre 2000
Modificato da: Legge del
21/11/2000 n. 342 Articolo 55
Nota:
Il comma 2 ha
effetto dal 1.1.73 (ved. art. 29 DPR n. 955/82). Il comma 2 ha
effetto dal 1.1.73 (ved. art. 29 DPR n. 955/82).
Atti e copie del
procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi
tributo, dichiarazioni,
denunzie, atti, documenti e copie presentati ai
competenti uffici ai fini
dell'applicazione delle leggi tributarie, con
esclusione di ricorsi,
opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative
copie delle Commissioni tributarie nonche' copie
dei ricorsi, delle memorie,
delle istanze e degli altri atti del procedimento
depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri
ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad
esclusione dei repertori tenuti
dai notai.
Atti e copie relativi al
procedimento anche esecutivo per la riscossione dei
tributi, dei contributi e
delle entrate extra tributarie dello Stato, delle
regioni, delle province,
dei comuni e delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, dei contributi e
delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente
autorizzato per legge ad
avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio
sanitario nazionale di
riscossione.
Istanze di rimborso e di
sospensione del pagamento di qualsiasi tributo,
nonche' documenti allegati alle
istanze medesime.
Delegazioni di pagamento e
atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21
dicembre 1978, n. 843.
30. Per quanto riguarda la
pubblicazione dei provvedimenti tariffari vanno pubblicate solo
quelli relativi
all’ici ed all’IRPEF?
Risposta: Tale adempimento deve
essere eseguito anche per quanto concerne:
a) le tariffe sulla imposta
pubblicità (articolo 35 del D.Lgs.n.507/93);
b) le tariffe TOSAP (articolo 57
del D.Lgs.n.507/93);
c) le tariffe TARSU (articolo 78
del D.Lgs.n.507/93).
Tuttavia, le tariffe, anche se
non sottoposte al controllo ministeriale, sono esecutive, come
indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 52 del D:lgs.
446/97.
31. Un esercente del comune
attualmente in difficoltà economiche dopo essergli stata
notificata una cartella esattoriale di vari tributi erariali e
tia ha chiesto al concessionario Equitalia la rateizzazione
della cartella. Equitalia ha concesso la rateizzazione dei
tributi erariali e non della tia per la quale lo ha indirizzato
presso questi uffici comunali. Le chiedo quindi se è facoltà di
questa Amministrazione accogliere domande di rateizzazione di
tributi comunali iscritti a ruolo e con quale provvedimento , di
Giunta o determina, ed in caso quali sono gli interessi per la
dilazione.
Risposta: Secondo
l'interpretazione degli esattori, che io non condivido, per i
tributi comunali iscritti a ruolo la competenza di concedere la
rateizzazione, di cui allo articolo 19 del DPR 602/72, non
sarebbe di loro spettanza ma del Comune. Sulla base di tale
indicazione, quindi, la competenza ad accordare la rateizzazione
è del Comune, sempre ché il medesimo lo abbia previsto nei
propri regolamenti. La competenza applicativa, in questo caso,
sarebbe del funzionario responsabile che vi provvederebbe
mediante determina. Gli interessi da applicarsi sono quelli che
il Comune ha determinato in virtù di quanto previsto dallo
articolo 1 della legge 296/06 ed in caso di non deliberazione
troverebbe applicazione il saggio legale.
32. L'art. 2 comma 1 del DECRETO
Ministeriale 8 gennaio 2001 relativo alla ripetibilità delle
spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di
recupero cita: "L'ammontare delle spese di cui al comma 1
dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario
dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di lire
6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura
unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche
effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20
della legge dell'8 maggio 1998, n. 146." Considerato gli aumenti
apportati dalle Poste Italiane SPA a partire dall'anno 2011 alle
spese per raccomandate con avviso di ricevimento e per notifiche
degli atti giudiziari, dobbiamo continuare a far riferimento a
quanto stabilito dal Decreto sopra riportato oppure ad nuove
circolari che ci permettano di recuperare il costo di
spedizione?
Risposta: Non mi risulta che tale decreto sia stato modificato.
Ritengo, dunque, che gli importi descritti in tale decreto siano
tuttora vigenti e non derogabili. Peraltro, dubito della
legittimità di tale decreto, posto che non vi è una legge che
preveda tali addebiti, così come sarebbe invece,
necessario in virtù di quanto previsto dallo articolo 23 della
Costituzione italiana che così dispone:
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in
base alla legge.
In conclusione, meglio poco che niente!
33.Vorremmo sapere se le recenti
modifiche normative introdotte con la legge di stabilità (n.
220/2010), che hanno portato le sanzioni da un quanto a un terzo
nei casi di adesione all’accertamento con pagamento entro i
sessanta giorni dalla notifica, si applicano anche per l’ICI e
quale è la corretta base normativa di riferimento da indicare.
Ci servirebbe anche sapere che
differenza c’è tra “importo” e “imposta”; quale
delle due deve essere considerata ai fini dell’iscrizione a
ruolo e quale è la somma minima iscrivibile a ruolo, con
relativa indicazione delle fonti normative di riferimento.
Risposta: Il comma 20 dello
articolo 1 della legge 220/10 ha implicitamente modificato la
lettera c) l'articolo 14 del D.Lgs.n.504/92 e ciò per il fatto
che tale articolo trova indiretta fonte nel D.Lgs.n.472/97,
definita legge quadro in tema di sanzioni tributarie.
COMMA 20
20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle
seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo»
sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le
parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le
parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le
parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «un terzo.
Tuttavia, sulla base del
principio del favor rei, previsto dallo articolo 3 di detto
decreto e dall'articolo 3 della legge 212/00 (statuto del
contribuente) tale incremento sanzionatorio deve trovare
applicazione solo per le infrazioni compiute da tale data e non
per gli atti impositivi relativi a precedenti periodi. Se,
dunque, ad esempio il comune procede al recupero per l'anno
2010, le sanzioni continueranno ad essere ridotte ad 1/4.
Il comma 168 dello articolo 1
della legge 296/06 stabilisce, nella sostanza, che salvo diversa
disposizione regolamentare, l'importo minimo riscuotibile e
rimborsabile è stabilito in 12 euro.
COMMA 168
168. Gli enti locali, nel rispetto dei
princì pi posti dall'articolo
25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi.In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo
articolo 25 della legge n. 289 del
2002.
Tale importo trova conferma anche
per l'iscrizione a ruolo. Infatti, l'articolo 12 bis del DPR
602/73 così dispone:
Articolo 12 bis
Importo minimo iscrivibile a
ruolo.
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo
per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere
elevato con il regolamento previsto dall'articolo
16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Con il termine importo si
intende l'importo complessivo, che può essere composto non della
sola imposta, ma anche della sanzione ed anche degli interessi.
34. Le modifiche (che non
vanno ad incidere sull’imposta!) introdotte nel mese di
Aprile 2011 del Regolamento Ici, decorrono dal 01/01/2011 oppure
dal 01/01/2012?
Il bilancio comunale anno 2011 è
stato approvato dal CC. nel dicembre 2010.
In altre parole, a bilancio
approvato, è possibile deliberare variazioni al Regolamento
comunale con decorrenza 01/01/2011, stante la proroga al
30/06/2011 dell’adempimento?
Risposta: L'equivoco nasce da una
cattiva lettura delle disposizioni di legge in materia, fatta,
mi pare, dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti della
Lombardia. Infatti, il termine previsto dalle norme sotto
riportate fanno riferimento al termine legale di
approvazione del bilancio preventivo e non alla data in cui il
Comune ha approvato il bilancio preventivo. Ovviamente, nel caso
in cui le variazioni regolamentari introdotte risultino
incompatibili con il bilancio già approvato risulta necessario
procedere ad una variazione di bilancio. In conclusione, se tale
modifiche saranno adottate con delibera assunto entro il 30
giugno 2011 avranno efficacia sin dal primo gennaio 2011.
TERMINE APPROVAZIONE REGOLAMENTI
Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001.
Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
35.
L’ufficio scrivente vorrebbe
poter conoscere qual è il percorso più corretto da compiere al
fine della corretta costituzione in giudizio nel processo
tributario. A tal fine si precisa che il ns. statuto non ha
alcuna previsione specifica in materia. Allo stato attuale la
costituzione viene fatta col seguente iter: Delega del Sindaco a
costituirsi in giudizio tramite il Funzionario responsabile del
Servizio Tributi.
Risposta:
La costituzione in giudizio del
Comune in primo grado è regolata dallo articolo 23 del D.Lgs.n.
546/92. La costituzione del Comune è fatta mediante deposito,
presso la segreteria della CTP, delle controdeduzioni al
ricorso. Con le controdeduzioni il Comune espone le sue difese,
prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica
le prove di cui intende valersi nel giudizio. Le controdeduzioni
non debbono essere notificate al ricorrente, ma depositate
direttamente alla Segreteria della CTP in almeno due copie,
entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Tale termine,
tuttavia, non è perentorio ma ordinatorio. Le controdeduzioni
debbono essere sottoscritte dal soggetto che ha la
rappresentanza del Comune e quindi dal Sindaco, salvo che lo
Statuto non abbia previsto l’affidamento della rappresentanza in
giudizio ad un dirigente del Comune ove è collocato l’Ufficio
Tributi.
Il Sindaco potrà affidare
l’assistenza tecnica, ossia la difesa del Comune, ad un
dipendente del Comune, indipendentemente dal grado rivestito,
oppure ad un professionista esterno.
Nel caso in cui il Sindaco
intenda affidare la difesa ad un dipendente del Comune, si
consiglia che tale delega sia rilasciata solo in sede di
ricezione dell’avviso di trattazione della controversia.
36. In riferimento al nuovo
adempimento in materia di rendiconto patrimoniale dello Stato
(circolare 17 Dicembre 2010 Ministero delle Economie e delle
finanze) ai sensi del quale, entro il 31/03/2011, tutte le
amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere al
Dipartimento del Tesoro del MEF, le informazioni relative a
concessioni e partecipazioni ,si chiede se vi sia stata una
proroga ufficiale di tale termine.
Per quanto concerne la
comunicazione delle concessioni di beni e, nello specifico, di
passi carrabili si chiede, altresì, una precisazione: la
concessione vera e propria dell’accesso carraio è rilasciata
dall’Ufficio Urbanistica in fase di rilascio di permesso a
costruire, mentre il nostro Servizio Entrate, concede
l’autorizzazione all’installazione del cartello di passo
carrabile. Tale concessione (il cartello) è da intendersi come
concessione di bene quindi da comunicare come tale al
Dipartimento del Tesoro? Oppure, essendo conseguente alla
concessione dell’accesso carrabile, la comunicazione di tale
concessione è di competenza solo del nostro Ufficio Urbanistica
ed è sufficiente?
Risposta: Non si è a conoscenza
di tale proroga e si riportano qui di seguito gli adempimenti
concernenti le comunicazioni che i comuni debbono effettuare
alla Anagrafe Tributaria:
ADEMPIMENTI PER I COMUNI:
I Comuni sono tenuti ad
effettuare comunicazioni all’Anagrafe Tributaria relative a:
Contratti d’appalto
Con D. M. del 18/03/1999 è stato
stabilito che i Comuni trasmettano all’Anagrafe
Tributaria, entro il 31 marzo di
ogni anno, tutti i contratti d’appalto di importo
superiore a € 10.329,14 e non
registrati.
Concessioni, Autorizzazioni e
Licenze
Il D. M. del 17/09/1999 e il D.
M. del 23/03/2000 stabiliscono che i Comuni devono
comunicare all’Anagrafe
Tributaria, entro il 30 giugno di ogni anno, le notizie
concernenti concessioni,
autorizzazioni e licenze. Tutta la normativa di riferimento è
scaricabile dal nostro sito
http://www.agenziaentrate.gov.it/index.htm alla voce
Documentazione tributaria.
I dati, come stabilito dalla
normativa, possono essere inviati all’Anagrafe Tributaria su
supporto magnetico o per via
telematica. Non è più consentita la trasmissione su
supporto cartaceo.
Ora, il
DECRETO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE 23 marzo 2000 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79) . -
Modificazioni al
decreto ministeriale 17 settembre 1999
concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su
supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti,
degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni,
autorizzazioni e licenze elencate nell'art.
6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, relativamente ai soggetti
beneficiari., così dispone:
e) domande per autorizzazioni a
produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti
per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici
usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e
chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di
stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o
di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione
all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure
idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni
o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di
importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per
licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio
delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande
per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la
raccolta di informazioni per conto di privati; domande per
licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture;
domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di
oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di
aree pubbliche; domande per concessione del permesso di
ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca,
estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per
licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di
autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni
all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande
ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di
agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e
licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare
con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con
efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi (8) (9);
Ciò premesso, si ritiene che nel
caso descritto la concessione del passo carraio sia quella
effettuata dallo Ufficio Urbanistica, mentre la mera
autorizzazione del cartello non essendo connessa alla
concessione di area pubblica non è rilevante ai presenti fini.
37. Con riferimento all'art.14,
c.9 del DL. 78/2010(divieto per gli enti di procedere ad
assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale, con rapporto tra spese per il personale
e spesa corrente superiore al 40%) si chiede, tenuto conto che
la norma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, se l'Ente,
in caso di assunzioni nel corso dello stesso anno, debba
riferirsi al rapporto vigente al 31/12/2010, ovvero Spese P.
- Entrate C. pari al 50%, in
considerazione che detto rapporto, in sede ufficiale, dopo il 1
gennaio 2011, potrà essere certificato a consuntivo, solo
nell'anno 2012.
Nel caso in cui l'Ente si trovi
nelle condizioni di poter procedere a nuove assunzioni si chiede
inoltre, di saper se il vincolo del 20% è da applicarsi solo nel
caso di assunzioni a tempo indeterminato, e pertanto se in
questo blocco non rientrino i contratti a tempo determinato ed
altre forme di lavoro flessibile.
Risposta: L’articolo 14, comma 9,
del DL 78/2010, così dispone:
9. Il comma 7 dell'art.
76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133 e'
sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore
al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del
presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con
riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Dalla interpretazione della norma
si evince chiaramente che il limite di spesa del 40 per cento
deve essere individuato alla data del 31.12.2010. Ora, poiché
nel caso prospettato la percentuale di spesa supera detto
limite, codesto Comune nel 2011 non potrà procedere ad
assunzione di personale né a tempo determinato che a tempo
indeterminato.
38. Nel caso di ricorso da
proporsi contro un avviso di accertamento TOSAP emesso dal
concessionario, quale è la CTP competente ossia della Provincia
del Comune oppure quella del concessionario?
Risposta: La Cassazione con
sentenza n. 15864/04 ha ritenuto, in virtù di quanto previsto
dallo articolo 4 del D.Lgs.n.546/92, che nel caso di atto
impositivo emesso da un concessionario TOSAP, per conto del
Comune, la CTP competente sia quella della Provincia ove ha sede
il concessionario e non quella ove ha sede il Comune. Tale
norma, in quanto così interpretata, è ad avviso dello scrivente
di dubbia legittimità costituzionale, posto che renderebbe
maggiormente difficoltoso l’esercizio di difesa del
contribuente, costituzionalmente garantito, di regola residente
nella Provincia del soggetto attivo.
39. Devo notificare un avviso di
accertamento ici ad un cittadino residente a ….. che di fatto si
trova in carcere. E’ considerata valida la notifica se sarà la
moglie a ritirare e firmare la raccomandata a.r.?
Risposta: L'atto deve essere
inviato a mezzo posta alla Casa Circondariale per la
notifica,sarà il direttore della struttura a far notificare
l'atto a mezzo di Agente di Polizia Penitenziaria.
40.
Tempestività
dell’accertamento,
Sentenza Corte di Cassazione n. 315 del 12 gennaio 2010 –
Per verificare la tempestività della notifica per posta di un
avviso di accertamento in scadenza si deve fare riferimento, per
tutti i tributi compresa l’ICI, alla data di spedizione da parte
del Comune (e non a quella di ricezione da parte del
contribuente). C i si può avvalere della sentenza suddetta
nel caso in cui il ricorrente impugni l'avviso di accertamento
eccependo nel ricorso la tardiva notifica e quindi la decadenza
dei termini dell'avviso di accertamento stesso?
Esiste anche ulteriore giurisprudenza in tal
senso?
Risposta: Tale sentenza della
Cassazione non è per nulla condivisibile, ponendosi in contrasto
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010:
Notificazioni e comunicazioni in
materia civile - Notificazioni - A persona irreperibile -
Perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo il
diritto vivente, con la spedizione della raccomandata
informativa, anziché con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione -
Irragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e
quelli del destinatario, con conseguente violazione delle
garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio -
Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie
normativamente assimilabile - Illegittimità costituzionalein
parte qua.
È costituzionalmente illegittimo
l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si
perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della
stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa
spedizione. Nel sistema normativo si è verificata una discrasia,
ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della
notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa
della notificazione a mezzo posta, dettata dall'art. 8 l. n. 890
del 1982 (come modificato dall'art. 2 d.l. n. 35 del 2005, conv.,
con modif., in l. n. 80 del 2005) - nella quale le esigenze di
certezza nella individuazione della data di perfezionamento del
procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del
relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di
contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero
dalla data di ritiro del piego, se anteriore - e la disciplina
dell'art. 140 c.p.c., nella quale il diritto vivente, ai fini
del perfezionamento della notifica nei confronti del
destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola
spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la
ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o
in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori
o anticipati medio tempore verificatisi, o in funzione della
prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio, sicché la disposizione denunciata, così come
interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini
per la tutela in giudizio del destinatario da un momento
anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui
notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal
rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli
interessi del notificante e quelli del destinatario, in una
materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela
del contraddittorio devono essere improntate a canoni di
effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di
trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente
assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo
posta, disciplinata dall'art. 8 l. n. 890 del 1982 (sentt. nn.
213 del 1975, 250 del 1986, 346 del 1998, 477 del 2002, 28 del
2004; ordd. nn. 76, 148 del 1976, 57 del 1978, 192 del 1980, 904
del 1988, 97 del 2004).
Corte
costituzionale, 14/01/2010, n. 3
Tale sentenza si pone in
contrasto anche con il comma 163 dello articolo 1 della legge
296/06 che così dispone:
COMMA 163
163. Nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo (1).
Ciò premesso, si ritiene che tale
sentenza della Cassazione, che ne richiama altre, sia
illegittima, anche se vantaggiosa per il Comune.
41. Un cittadino chiede al comune
di affrancare il terreno di sua proprietà dal diritto di livello
ancora iscritto in catasto. Ho esplorato tante situazioni, ho
letto le sentenze della corte costituzionale in merito alla
rivalutazione necessaria ma ognuno calcola il valore a modo suo.
Tra l’altro il livello non è richiesto da oltre 20 anni, e per
questo motivo ho suggerito di fare un atto unilaterale senza
coinvolgere il comune, ma non è andato a buon fine.Devo per
forza quantificare l’affrancazione del livello. Quindi prendo il
reddito dominicale del terreno, lo rivaluto del 25% e moltiplico
il tutto per 15 volte. E’ sufficiente o devo fare altre
operazioni (ad esempio aggiornamenti ISTAT dalla data della
proprietà ad oggi ?) Mi sa suggerire qualcosa ?
Risposta: L'affrancazione è
l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta
mediante il pagamento di una somma di denaro.
Il diritto di affrancazione è un
diritto potestativo dell'enfiteuta: il
concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso.
Ove il concedente non consenta a liberare il suo fondo e quindi
a statuirgli la pienezza della proprietà, l'enfiteuta si rivolge
al Giudice ordinario per ottenere una sentenza costitutiva di
affrancazione di fondo.
La legge
18 dicembre
1970 n.1138, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del
15 gennaio
1971, prevede all'art. 9, che
l'affrancazione si possa realizzare mediante il pagamento di una
somma pari a quindici volte l'ammontare del
canone, modificando quindi la
precedente disciplina codicistica, che prevedeva che la somma
fosse pari a venti volte il canone. Tale canone deve essere
rivalutato esclusivamente ai sensi dell'ultimo comma dello
articolo 971 cc che così dispone:
III]. L'affrancazione si opera mediante il
pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del
canone annuo sulla base dell'interesse legale (2) [1284].
Le modalità sono stabilite da leggi speciali [9572]
(3).
Di contro, non si applicherebbe
altro aggiornamento del Canone, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza sotto riportata.
È inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 971 ultimo comma c.c.,
sollevata in riferimento all'art. 42 cost., nella parte in cui,
nel disporre che l'affrancazione dell'enfiteusi si operi
mediante il pagamento di una somma di denaro frutto della
capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse
legale, non prevede l'aggiornamento periodico del canone
enfiteutico e quindi del capitale di affranco, mediante
l'applicazione di adeguati coefficienti di maggiorazione, in
quanto tale norma si deve intendere abrogata dall'art. 1 l. 14
giugno 1974 n. 270 (aggiuntivo di un terzo comma all'art. 2 l.
18 dicembre 1970 n. 1138), disposizione, quest'ultima, che la
sent. 7 aprile 1988 n. 406 ha dichiarato incostituzionale non
per ciò che dispone in ordine al modo di calcolare il canone
minimo dell'enfiteusi, ma solo per quello che ha omesso di
disporre in tema di aggiornamento di detto canone, sulla cui
base computare il predetto capitale di affranco ai sensi
dell'art. 9 cit. l. n. 1138 del 1970, non bastando a far
rivivere una norma abrogata la circostanza che il legislatore
non abbia poi attuato la sentenza della Corte costituzionale con
il necessario meccanismo integrativo. (Corte
costituzionale, 15/03/1996, n. 74)
42. Mi si presenta il seguente
caso: il contribuente è deceduto nel 2009, vado ad emettere
avvisi per importi ancora da versare per gli anni 2006 e 2007,
intestati all'erede senza sanzioni, ma gli interessi sono
dovuti?
Risposta: La normativa reibutaria ha carattere speciale, così
che prevedendo l'articolo 8 del D.Lgs.n.472/97 la non
trasmissione agli eredi delle sole sanzioni gli interessi
moratori debbono essere normalmente applicati.
Articolo 8
Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette
agli eredi.
43. Il Comune di ….. ha emesso
ordinanza-ingiunzione di pagamento per illecito amministrativo
(violazione delle norme di cui all'art. 22 del D.Lgvo n. 114/98)
notificata secondo le procedure di cui alla Legge 689/81.
La ditta oggetto
dell'ingiunzione, non ha provveduto al pagamento nè ha fatto
ricorso al Giudice di Pace nei termini previsti dalla legge. Si
chiede di sapere quale procedura o quale modalità deve seguire
il Comune per riscuotere coattivamente la sanzione di che
trattasi?
Risposta: La tesi prevalente in
materia porta a ritenere che la riscossione coattiva delle
sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie debba
avvenire unicamente tramite ruolo esattoriale e non anche
mediante ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910. Tale
orientamento, seppure riferito alle violazioni del codice della
strada, ha trovato pieno accoglimento nelle sentenze n.
203/2005 e 451/2005 del Giudice di Pace Francavilla Fontana (BR),
secondo cui “la riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, regolata dall’art. 206 C.d.Strada,
che richiama l’art. 27 della L. 24/11/1981, n. 689, tale norma
stabilisce che l’esecuzione forzata è intrapresa dall’esattore
incaricato sulla base dei ruoli e per i titoli esecutivi
predisposti dall’amministrazione per i proventi spettanti, come
nella fattispecie, ad Enti diversi dallo Stato e tale norma,
essendo speciale, prevale anche su norme successive, data la sua
natura. Il RD 14/04/1910 in forza del quale è stata emessa
l’ingiunzione di pagamento, è tutt’ora in vigore, ma la legge
non consente di utilizzare tale strumento per la riscossione
delle sanzioni amministrative. […] si adotta il metodo della
iscrizione a ruolo, che viene richiamato espressamente dall’art.
27 L. 689/1981”.
Tracce di un tale orientamento si
ritrovano peraltro nella Ris. 30 luglio 2002 n. 8 dell’Agenzia
delle Entrate, secondo la quale il principio della potestà
regolamentare dei comuni e delle province di cui all’art. 52
Dlgs 446/1997 “trova un limite nelle materie costituzionalmente
coperte da riserva di legge”, fra cui, l’amministrazione
rammenta expressis verbis, fra le altre, proprio le
sanzioni.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma
dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione
procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per la esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo
all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per
la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
In ordine al termine di
prescrizione l'articolo 28 della legge 689/81 così dispone:
Articolo 28
Prescrizione.
Il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione
della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
In conclusione, la somma dovuta
dovrà essere iscritta a ruolo, indicando gli estremi dell'atto
di ingiunzione e la data della relativa notifica. Il ruolo dovrà
essere approvato dal funzionario responsabile dell'Ufficio
individuato dal Comune come competente per detto procedimento.
Il termine di prescrizione è quinquennale.
44. Per gli avvisi di
accertamento di tributi, notificati tramite raccomandata A.R.
(bianca e non verde), se restituiti al mittente (Comune) con la
dicitura "Al mittente per compiuta giacenza non curato il
ritiro" (la giacenza è di 1 mese dalla data di spedizione), gli
stessi si possono ritenere notificati ai sensi dell'art. 4, c.
8, L. 890/82 e si può quindi procedere all'iscrizione a ruolo,
una volta decorsi i termini per l'eventuale impugnazione? Come
deve comportarsi il Comune, nel caso suddetto?
Risposta: La Corte
costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma2 dello
articolo 8 della legge 890/82 nella parte in cui non prevedeva
che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il
registro di consegna da parte delle persone abilitate alla
ricezione ovvero in caso di mancato recapito per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del
compimento delle formalità descritte e del deposito del piego
sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con
avviso di ricevimento La notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del
ritiro del piego, se anteriore. Ora il comma 5 del predetto
articolo così dispone:
"La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data
del ritiro del piego, se anteriore" .
Ne consegue che la legittimità
della notifica è subordinata:
a) al fatto che il destinatario
abbia ivi mantenuto la propria residenza i la propria sede
legale;
b) che sia stata inviata la data
notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto
alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza
del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso
oppure immesso nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
Se manca la prova di detto invio
la notifica si intende non eseguita. Di regola, nel caso di
raccomandata AR, diversamente dallo invio della raccomandata
mediante cartolina verde, tale adempimento non è eseguito, così
che la notifica deve essere rifatta (meglio con cartolina
verde).
45. Il Comune di XXX ha stipulato
una convenzione con la società ….. S.p.A., della quale
riportiamo alcuni stralci significativi al fine del quesito
proposto.
“Il comune concede a R.F.I. il
diritto di superficie su appezzamenti di terreno non agricoli,
in attesa della prevista permuta, per la realizzazione della
nuova sottostazione elettrica a servizio della linea ferroviaria
CC-DD”. “Il corrispettivo del diritto di superficie, relativo
alle aree che vengono messe a disposizione, in attesa di
permuta, è determinato in euro 35.251,23 e sarà compensato
tramite la realizzazione di opere di urbanizzazione effettuate
da R.F.I. (opere architettoniche finalizzate al prolungamento di
una strada ed alla realizzazione di un collettore di acque
miste)”.
Si chiede se l’accordo debba
considerarsi operazione a prestazioni corrispettive e
permutativa, oppure se l’operazione debba intendersi irrilevante
ai fini IVA, considerato che il corrispettivo del diritto di
superficie è totalmente compensato dal valore delle opere di
urbanizzazione effettuate da ….. Qualora l’operazione sia da
considerare rilevante ai fini IVA, si chiede di esporre un
esempio riguardo agli importi da fatturare dalle parti
(imponibile ed IVA) e, in particolare, di chiarire quali siano
le percentuali dell’aliquota IVA che, sia il comune che …..,
dovranno applicare nelle rispettive fatture.
Risposta: In sede IVA le
compensazioni danno luogo alla reciproca emissione di fatture o
di altri documenti contabili, intendendosi, appunto, operazioni
a prestazioni corrispettiva. In ordine alla aliquota da
applicarsi alle opere di urbanizzazione ha dato recente
delucidazione l’Agenzia delle Entrate, con la recente
Risoluzione n. 41/E del 20.3.2006, fornisce chiarimenti in
merito a quali siano le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato (10%),
ai sensi del n. 127-quinquies e del n. 127-septies della Tabella
A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
L'agenzia precisa in particolare che sono soggette al regime
agevolato solo la cessione o la costruzione in appalto delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente
elencate nell’art. 4 della L. 847/1964, successivamente
integrato dall’art.44 della L. 865/1971. Le categorie di beni
che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata
legge sono le seguenti:
Opere di urbanizzazione primaria
-
strade residenziali;
-
spazi di sosta o di
parcheggio;
-
fognature;
-
rete idrica;
-
rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas;
-
pubblica illuminazione;
-
spazi di verde attrezzato.
Opere di urbanizzazione
secondaria
-
asili nido e scuole materne;
-
scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore
dell'obbligo;
-
mercati di quartiere;
-
delegazioni comunali;
-
chiese ed altri edifici
religiosi;
-
impianti sportivi di
quartiere;
-
centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie;
-
aree verdi di quartiere.
La conclusione dell’Agenzia è
pertanto che, in assenza di una espressa previsione legislativa
che preveda l'integrazione dell'elenco di cui sopra, sono solo
gli interventi ricompresi in detto elenco a poter usufruire
dell'aliquota iva al 10% .
Stante tale precisazione la ditta
in argomento dovrà emettere fattura applicando l’aliquota del 10
per cento.
Se il Comune agisce in regime di
impresa dovrà emettere fattura applicando l’IVA con l’aliquota
ordinaria in sede di costituzione del diritto di superficie o di
contro dovrà essere applicata l’imposta di registro.
46. Il comune che ha un numero di
abitanti inferiore a 5000 e pertanto non sottoposto al patto di
stabilità, nel 2011 assumendo a tempo determinato o ricorrendo
ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa viola
quanto disposto dall'art. 14 del comma 9 legge 122/2010 se per
l'anno 2010 l'incidenza delle spese del personale supera il 40%
delle spese correnti?
Risposta: Il comma 9 dello
articolo 14 del D.L. 78/10 così dispone:
E' fatto divieto agli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore
al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del
presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con
riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Tuttavia, tale disposizione, si
rivolge ai comuni sottoposti al patto di stabilità, come risulta
dal titolo di detto articolo:
Articolo 14
Patto di
stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
Ora, la regola, fissata dall'articolo 14,
comma 9 del
Dl 78/2010, impedisce le «assunzioni a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto» negli enti che
dedicano alle buste paga più del 40% delle spese correnti, e
consente alle altre amministrazioni dì effettuare «assunzioni»
nel limite del 20% dei risparmi ottenuti con le cessazioni
intervenute nell'anno precedente.
Tuttavia, i limiti al turn over nel
personale degli enti locali introdotti dalla manovra estiva del
2010 non riguardano il personale a tempo determinato, come
precisato dalla sezione regionale della Corte dei conti della
Campania, nella
delibera 246/2011. Di opinione opposta
la magistratura contabile della Lombardia, che in una delibera
(la
167/2011) aveva affermato l'esatto
contrario.
Alla luce delle difformi
interpretazioni in materia, ritengo che una interpretazione
letterale della norma in esame porti ad affermare che tale
limite non riguardi i comuni non soggetti al patto di stabilità,
indipendentemente dalla percentuale del tasso di incidenza del
personale.
47. delibera di approvazione del regolamento
comunale addizionale com. IRPEF e conferma aliquota 2011.
Quali
sono tutti gli adempimenti di pubblicazione da effettuare?
La
ringrazio e cordialmente La saluto.
Risposta: La delibera istitutiva,
modificativa o confermativa dell'addizionale deve essere
trasmessa in una delle seguenti forme:
·
invio di copia conforme all'originale della delibera mediante
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche
Fiscali "Ufficio Federalismo Fiscale" - Viale dell’Aeronautica
122 - 00144 Roma;
·
invio della stessa delibera tramite fax al numero 0647604745
oppure 0647604755;
·
invio per estratto della
deliberazione mediante posta elettronica, al seguente indirizzo:
entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it
L'estratto deve contenere i
seguenti dati: codice ISTAT, codice catastale e nome del Comune,
la Provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di
riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota
complessivamente applicata per l'anno di riferimento,
l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti
all'originale.
48. La società A ha contestato al
Comune la pretesa del pagamento di oneri di urbanizzazione, per
un totale di euro 101.254,52, proponendo ricorso giurisdizionale
amministrativo. Le parti, onde evitare la prosecuzione del
contenzioso, hanno stipulato un accordo transattivo del quale
riportiamo alcuni stralci. “La società A si impegna alla
fornitura gratuita di materiale ghiaioso per un totale di mc.
y.” “Il Comune, al mero scopo di porre fine ad un contenzioso
dall’esito incerto, a fronte della fornitura gratuita del citato
materiale, si impegna a non esigere il pagamento degli oneri di
urbanizzazione, dando atto che la società non realizzerà alcuna
opera di urbanizzazione a scomputo.” “Le parti convengono sin
d’ora che il contratto di fornitura non prevedrà, a carico della
società X, qualsivoglia onere e/o attività ulteriore e/o diversa
della mera fornitura, franco cantiere entro il territorio
comunale, del materiale citato.” “Le parti convengono che il
ricorso formerà oggetto di rinuncia per sopravvenuta carenza di
interesse, a spese compensate, e convengono di non avere più
nulla a pretendere e/o avere, reciprocamente e nei confronti di
eventuali aventi causa”. La società A ha richiesto al Comune,
con una recente lettera, “una comunicazione scritta, nella quale
dovrà essere indicata la possibilità di emettere fattura esente
IVA sulla citata fornitura”. Si chiede se sia corretta la
richiesta avanzata della società A, come debba configurarsi
l’operazione ai fini fiscali e quale sia il corretto trattamento
IVA.
Risposta: Nel caso descritto si è
in presenza di un accordo per prestazioni di servizi (il Comune
rinuncia a richiedere gli oneri di urbanizzazione) con cessione
di beni. Ora, ai sensi dello articolo 11, comma 1, del DPR
633/72 le due operazioni vanno considerate separatamente. Ne
consegue che il Comune, non agendo in regime di impresa, non
deve emettere alcuna fattura, posto che tale rinuncia è esclusa
dallo assoggettamento dell’IVA, mentre la società A è tenuta ad
emettere regolare fattura, applicando l’IVA sul valore normale
delle merci cedute gratuitamente al Comune.
49. Nel corso di una riunione tra
colleghi è emerso che avverso un avviso bonario TIA è stato
presentato ricorso. Mi chiedo se questo sia possibile,
considerato che l'avviso manca del requisito fondamentale della
data certa di notifica per poter dare l'avvio alla procedura di
cui al D. Lgs. n. 546/92.
Risposta: Pur mancando di tali
requisiti la Cassazione ritiene tale atto un avviso di
liquidazione. La mancata notifica impedisce unicamente alla
parte resistente di eccepire l'inammissibilità del ricorso per
tardività della sua produzione:
Processo tributario - Atti
impugnabili - Comunicazione di pagamento - Tarsu - Impugnabilità
- Sussiste.
Sono qualificabili come avvisi di
accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del d.lg.
31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, tutti quegli atti con cui
l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa
tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si
concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un
invito
bonario
a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza
della formale dizione "avviso
di liquidazione" o "avviso
di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme
da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria
competente.
Cassazione civile, sez. trib., 15/06/2010, n.
14373
50. abbiamo un problema con la
tassazione ai fini TIA delle ditte individuali che hanno il
domicilio fiscale presso l’abitazione. Possiamo fargli pagare un
minimo di metratura dell’abitazione come ufficio legato
all’attività? E’ vero che le ditte individuali sono obbligate ad
avere il domicilio fiscale presso la residenza?
Risposta: Il concetto di
domicilio fiscale, viene chiarito dagli articoli 58 e 59
del DPR 600/1973. Il primo, in particolare, stabilisce che
le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio
fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non
residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in
cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più
comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il
fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di
ultima residenza.
Per quanto riguarda i soggetti
diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è nel
comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la
sede amministrativa, la sede secondaria o una stabile
organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano
prevalentemente la loro attività.
L’art.59, invece, stabilisce che
l’amministrazione finanziaria, tramite provvedimento motivato e
notificato alla persona interessata, ha il potere di stabilire
il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale
attività oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. La stessa
amministrazione finanziaria, inoltre, può consentire al
contribuente che presenta una richiesta motivata di eleggere il
suo domicilio fiscale in un comune diverso da quello previsto
dall’articolo precedente.
51. Mi conferma che non esiste
più l’obbligo di consegna al comune della cessione di fabbricato
entro le 48 ore dal fatto? Se così fosse come possiamo reperire
gli affitti o le cessioni gratuite degli immobili che per noi
erano importantissime per il controllo incrociato degli evasori?
Risposta: Tale obbligo, già
previsto dallo articolo 12 del DL 59/78, convertito dalla legge
191/78, che sotto si riporta, non deve essere più assolto nei
casi di contratti di locazione (abitativi) per i quali trova
applicazione per scelta operata dal locatore la cedolare secca,
così come previsto dal comma 3 dello articolo 3 del decreto
municipale recentemente approvato.
Articolo 12
Art. 12.
Chiunque cede la proprietà o il
godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte
di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità
dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o
di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui
al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione,
all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche
verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977
e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai
precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza
dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle
disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi
di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove
si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706
(1) (2).
52. devo dare un diniego (ho già fatto l’avvio del procedimento
e il preavviso e loro non hanno prodotto nulla di utile). Se lo
notifico il 17 giugno e i 60 giorni per il ricorso scadono in
agosto, cosa succede?
.
Risposta: In considerazione della
sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15
settembre il ricorso deve essere proposto per essere tempestivo
il 3 ottobre 2006, poiché scadrebbe l'1 ottobre ma essendo
sabato si sposta il termine al lunedì 3. Infatti, i giorni vanno
così conteggiati:
13 per giugno;
31 per luglio;
15 per settembre;
1 ottobre.
53. I 60 giorni di tempo validi
per presentare ricorso al Comune avverso gli avvisi ICI
decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata o dal
giorno dopo.
Risposta: Dal giorno dopo, così
come previsto dallo articolo 155 cpc:
Articolo 155
Computo dei termini.
[I]. Nel computo dei termini a
giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
[II]. Per il computo dei termini a mesi o
ad anni, si osserva il calendario comune [2963
c.c.].
[III]. I giorni festivi si
computano nel termine.
[IV]. Se il giorno di scadenza è
festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
[V]. La proroga prevista dal
quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento
degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono
nella giornata del sabato (1).
[VI]. Resta fermo il regolare
svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria,
anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad
ogni effetto è considerata lavorativa (1).
54. Si richiede una conferma sul
termine per concludere l’atto di adesione a seguito istanza del
contribuente a seguito ricezione avvisi di accertamento, nella
pratica è successo questo, accertamenti notificati il
28/12/2010 per cui con 150 giorni ( 60 per ricorso e 90 per
adesione) andrebbe teoricamente in scadenza il 27/05/2011, il
contribuente al contrario ha presentato istanza di adesione in
data 24/02/2011, scadendo il periodo di 90 giorni dall’istanza
in data 23/05/2011.
Le questione è come calcolare
esattamente i termini:
ovvero è possibile in ogni caso
chiudere i verbali di adesione in data successiva alla scadenza
dei 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del
contribuente di adesione, ma sempre nel termine teorico dei 150
dalla notifica dell’avviso di accertamento ( ovvero 60 giorni
dalla notifica + 90 giorni di adesione ) ?
Risposta: Il procedimento deve
essere chiuso o il ricorso proposto entro il 27 maggio:
3 giorni a dicembre;
31 a gennaio;
28 a febbraio;
31 a marzo;
30 aprile;
27 a maggio.
_________
150 gg
55. Le nuove disposizione di
legge in materia di appalti o di affidamenti diretti e procedure
in economia, impongono alla pubblica amministrazione una serie
di obblighi tra cui la verifica della regolarità contributiva
dell’operatore economico (imprenditore, fornitore, prestatore di
servizi).
Si ritiene che anche il legale
incaricato della difesa dell’Ente (nel caso in esame: incarico
presso le commissione tributarie controversie ICI/Tarsu) sia
tenuto a presentare il DURC, ma se l’Avvocato non ha
dipendenti, necessità sapere se è tenuto ugualmente a presentare
la certificazione della regolarità contributiva e previdenziale
rilasciata dalla Cassa Forense.
Risposta: Con nota del 22
dicembre 2005 prot. 3144, in risposta ad un interpello inoltrato
da CNA di Pistoia,in tema di lavori edili privati, il Ministero
del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai
lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle
imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di
validità del Durc., precisando
“che nel novero dei
destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i
lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”.
Ne consegue che tale obbligo non sussiste né per
i lavoratori autonomi né per le società sprovviste di personale
dipendente.
56. Il sottoscritto XXX
responsabile di ari tributi del Comune di YYY è venuto a
conoscenza attraverso il Segretario comunale che dal 2011
l'indennità oraria di missione è stata soppressa con il D.L.
78/2010 art. 6 c.12 .
Considerato che il sottoscritto
si reca due o tre volte al mese a NNN c/o vari Uffici o nelle
commissioni Tributarie o per seminari. E' vero, come afferma il
Segretario, che
Non si può più richiedere nella
missione l'indennità oraria precedentemente ammontante a € 0.62
x le ore di missione.
Risposta: Tale comma così
dispone:
12. A decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese
per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di
magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali
o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari
alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa
effettuata per Io svolgimento di compiti ispettivi e a quella
effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art.
28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono
piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate
dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari
esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto gli articoli
15 della legge 18 dicembre 1973, n.836
e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e
relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al
d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettive (8).
Ora, a decorrere dall’anno 2011,
è ridotta al 50 per cento la spesa che i comuni possono
sostenere a tale titolo.
L’indennità non è quindi
soppressa, né ridotta, ma la spesa deve essere nel presente
esercizio ridotta al 50 per cento rispetto a quella sostenuta
dal Comune nell’anno 2009.
In sintesi, se la missione
richiesta è autorizzata l’indennità troverebbe normale
applicazione, anche se il superamento di tale limite di spesa,
nel suo complesso, costituirebbe danno erariale.
57. Avviso di accertamento
notificato al contribuente il 20.12.2007 – il contribuente non
presente ricorso e non paga, presente solo una istanza non
seguita da null’altro, dunque l’atto diventa definitivo dopo 60
giorni, ovvero 20.02.2008.
Per riscossione coattiva
dell’avviso siamo ancora a tempo fino a fine anno 2011,
l’importante che la notifica dell’atto di esecuzione coattiva
pervenga entro 31.12.2011
Sono corrette le tempistiche?
Risposta: Il COMMA 163 dello
articolo 1 della legge 296/06 così dispone:
163. Nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo (1).
Ne consegue che la cartella
esattoriale od il decreto ingiuntivo dovranno essere notificati
al contribuente entro il 31.12.2011. Meglio, quindi,
affrettarsi.
58. l'ufficio ha liquidato un rimborso per INVIM
versata nel 1988 e successivamente dichiarata non dovuta da
sentenza. Sull'importo versato dal contribuente abbiamo
calcolato gli interessi ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 602 del
1973 male interpretando forse il comma 1 che ci indica il tasso
nella misura del 1,375% semestrale.
Leggendo le annotazioni a tale comma però si evince che il tasso
è in vigore dal 1° luglio 2003 come previsto dal DM del
27/06/2003 mentre noi l'abbiamo usato già dal 1989. Ora il
contribuente ci contesta il rimborso affermando che il tasso da
utilizzare è quello previsto dalla Legge 29 del 1961 allegando
una tabella rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che riepiloga
i tassi dal 1978 ad oggi come di seguito indicato PROSPETTO
PERCENTUALI CALCOLI SEMESTRALI data ultimo aggiornamento: 22
dicembre 2009 - Decreto Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009
Dal
Al
% annua
% per semestre
-------------
27.04.1978
6
3
28.04.1978
31.12.1987
12
6
01.01.1988
31.12.1993
9
4,5
01.01.1994
31.12.1996
6
3
01.01.1997
30.06.2003
5
2,5
01.07.2003
31.12.2009
2,75
1,375
01.01.2010
oggi
2
1
Effettivamente i tassi indicati potrebbero essere quelli
previsti dal DPR 602 prima del luglio 2003?
Risposta: Ai rimborsi INVIM va applicato il tasso di interesse
previsto per l'imposta di registro. Ne consegue che la tesi
espressa dal contribuente è corretta, dovendosi applicare sullo
importo a credito i vari saggi di interessi vigenti a decorrere
dal 1998 alla data del rimborso. calcolandoli con la consueta
formula:
Cxrxt ove C è l'importo da rimborsare; r il saggio del periodo e
t i giorni
ove deve trovare applicazione r.
59. Sto predisponendo i nuovi
avvisi di accertamento ICI TARSU E TOSAP alla luce delle
modifiche delle sanzioni introdotte dalla legge finanziaria 2011
e come meglio chiarite con nota IFEL del 31/01/2011. Ha già
predisposto la nuova modulistiche che cita entrambe le
casistiche: definizione agevolata ad 1/3 della sanzione e
definizione agevolata ad 1/4 della sanzione, mi piacerebbe
sapere come le indicherebbe lei nell’avviso, per non creare
confusione nella lettura da parte dei contribuenti, e per dare
corrette indicazioni alla società di software che ci segue. La
ringrazio anticipatamente ed invio i miei più cordiali saluti a
Lei ed alla sua famiglia.
Risposta: Tale incremento
sanzionatorio trova applicazione soo per le infrazioni compiute
da tale data e non per gli accertamenti emessi da tale data e
ciò in base al principio del favor rei che trova riscontro nelle
seguenti disposizioni di legge:
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472
Articolo 3
Principio di legalità.
1. Nessuno può essere
assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in
vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di
legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al
momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi
posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica
la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di
irrogazione sia divenuto definitivo.
Legge 27/07/2000, n. 212
Articolo 3
Efficacia temporale delle norme
tributarie.
1. Salvo quanto previsto dall'art.
1, comma 2,
le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 27/12/1947
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
Rapporti civili.
Articolo 25
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
60. seguito del mancato pagamento
dell'ingiunzione di pagamento il nostro ufficio si rivolge
all'ufficiale giudiziario per il pignoramento mobiliare. Quasi
sempre l'esito dello stesso è "trovato chiuso - pignoramento
mancato". A questo punto proviamo a verificare se c'è un datore
di lavoro etc. e spesso i tempi per continuare la coattiva si
allungano. A quale norma ci dobbiamo affidare per la
prescrizione del nostro credito che è arrivato alla fase della
richiesta di pignoramento, seppure con esito negativo?
Abbiamo anche provato a
riemettere una nuova ingiunzione (aggiungendo annualità che nel
frattempo non sono state pagate e tutte le spese di riscossione
sostenute) ma, ci chiediamo, stiamo esagerando nel perseguire il
nostro scopo?
Risposta: Secondo opinione
prevalente se dopo la notifica della ingiunzione non si da'
luogo a pignoramento, l'ingiunzione perde la sua efficacia, così
come previsto dallo articolo 481 cpc.
Articolo 481
Cessazione dell'efficacia del
precetto.
[I]. Il precetto diventa inefficace, se
nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [4804]
non è iniziata l'esecuzione [491,
5022,
606,
6081,
6121].
[II]. Se contro il precetto è proposta
opposizione [6151,
617], il termine rimane sospeso e
riprende a decorrere a norma dell'articolo
627.
La notifica di una nuova
ingiunzione fa ripartire il termine di prescrizione triennale
previsto dallo articolo 1 della legge 296/06.
61. Gradirei se possibile un fac
simile e indicazione per un recupero di credito di una ditta in
fallimento. (Utilizzando il credito privilegiato come comune).
Risposta: Le allego lo stampato.
Ovviamente prima dovrà essere notificato l'atto di recupero.
Secondo la giurisprudenza il privilegio riguarda il tributo e
gli interessi, ma non le sanzioni che saranno indicate come
credito chirografario.
62. Ho intimato, con 2
ingiunzioni di pagamento, il riversamento del canone fognatura e
depurazione alla ditta concessionaria del servizio idrico della
città, regolarmente fatturato e non versato nei termini previsti
dalla legge 152/2006, sul presupposto del nostro Regolamento
Comunale delle Entrate.
La ditta mi rileva che in detto
Regolamento è prevista, qualora anche detta ingiunzione fosse
inevasa, la riscossione coattiva del credito con iscrizione a
ruolo in un’unica soluzione; secondo loro, l’abrogazione del
comma 6 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 da parte dell’art. 1,
comma 224, lett. b), della L. 244/2007, il quale prevedeva che
la riscossione coattiva potesse avvenire tramite i concessionari
del servizio di riscossione o con l’ingiunzione di cui al RD n.
639/2010, impone una revisione del Regolamento che, non essendo
stata fatta, renderebbe nulli gli atti emessi.
Tenga presente che il cronico
ritardo nei riversamenti da parte della ditta mi ha costretto ad
emettere negli anni decine di tali ingiunzioni che non sono mai
state contestate ed alcune, successivamente trasformate in
cartelle esattoriali, anche se non del tutto pagate.
Poiché ad oggi il Comune di ….
riscuote coattivamente con Equitalia tramite ruolo e la natura
giuridica del canone di fognatura non è tributaria ma
patrimoniale, come posso rispondere a detta istanza? Se
necessario, quali ulteriori atti è necessario porre in essere?
Risposta: Tale contestazione è
pretestuosa. Infatti, in base alla gerarchia delle fonti di
diritto la norma statale prevale sulle disposizioni
regolamentari, con la conseguenza che detta disposizione
regolamentare, in quanto incompatibile con le disposizioni
vigenti va disapplicata dal Comune e la riscossione coattiva
effettuata mediante decreto ingiuntivo di cui al RD 639/1910. In
sintesi, secondo la dottrina in tale ipotesi si realizza
l'abrogazione implicita della norma regolamentare e la sua
automatica sostituzione con la norma statale e ciò senza che sia
necessario sostituire la norma regolamentare.
Proceda, dunque, ad espletare
atti esecutivi sul patrimonio di detta Ditta, i quali vanno
intrapresi entro 90 giorni, così come preteso dallo articolo 481
cpc, che a tal fine così dispone:
Articolo 481
Cessazione dell'efficacia del precetto.
[I]. Il precetto diventa inefficace, se
nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [4804]
non è iniziata l'esecuzione [491,
5022,
606,
6081,
6121].
[II]. Se contro il precetto è proposta
opposizione [6151,
617],
il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo
627.
Peraltro, l'eventuale
proposizione di ricorso non sospende l'obbligo di pagamento da
parte del debitore, salvo che sia pronunciata sospensione dal
giudice competente.
63. Il nostro dirigente ha
intenzione di passare a riscossione diretta, tramite tesoreria,
dei ns. tributi. Penso, con l'aiuto di un buon programma di
gestione, di arrivare a fare anche le ingiunzioni. La fase
esecutiva (fermo amministrativo, pignoramenti ed altro che non
riusciamo a fare noi in ufficio) vorrei affidarla ad un
ufficiale della riscossione esterno all'ente da pagare ad aggio.
Le pare una buona soluzione?
Risposta: Tali funzioni,
riconducibili al Titolo II del DPR 602 del 1973, possono essere
espletate solo se svolte in proprio dal Comune o se affidate a
società a capitale interamente pubblico, di cui alla lettera b)
del comma 5 dello articolo 52 del D.Lgs.n.446/97. Solo alcune
funzioni sono
espressamente riservate allo ufficiale della riscossione,
nominato dal Sindaco, quale il pignoramento di cose mobili del
contribuente, mentre le altre funzioni debbono essere espletate
direttamente dal Comune. Credo, dunque, che l'affidamento di
tutte dette funzioni a soggetto esterno non sia possibile e
l'apporto di detto funzionario insufficiente a risolvere tutte
le problematiche connesse alla riscossione coattiva.
64. Le vorrei sottoporre i miei
dubbi in merito al Ravvedimento Sprint - sanzione ridotta allo
0,2% per ogni giorno di ritardo entro 15 giorno. Ho interpretato
in questo modo:
Se il contribuente paga in
ritardo o non paga e si ravvede entro il 15 giorno paga imposta,
sanzione nella misura dello 0,2 per ogni giorno + interessi
Se il Comune accerta d'ufficio o
per mancato versamento o per tardivo versamento applica comunque
il 30% di sanzione o applica il 2% giornaliero?
esempio a)
il Contribuente Rossi Mario paga
1000 euro di ICI in data 20.06. Può fare ravvedimento pagando 8
euro di sanzione ridotta.
Se il comune emette provvedimento
applica sanzione di euro 300,00 o sanzione di euro 80,00?
esempio b)
Il contribuente Rossi Mario non
paga 1000 euro al momento dell'acconto e se ne accorge in data
20.06 Può fare ravvedimento pagando 1000,00 euro di imposta + 8
di sanzione ed interessi oppure ravvedimento breve o lungo. Se
il comune emette provvedimento in quanto il contribuente "non si
è ravveduto" (ammesso e non concesso che ne venga a conoscenza
in termini cosi brevi) recupera i 1000,00 euro + 300 di sanzioni
ed interessi.
Il ravvedimento sprint il
contribuente se lo può applicare sia per la tardività che per
l'omesso versamento? Il Comune le sanzioni ridotte al 2% le deve
applicare obbligatoriamente se la tardività rientra nel 15
giorno?
Risposta: Il secondo capoverso del comma 1
dello articolo 13 del D.Lgs.n.471/97, così dispone: Per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici
giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo
per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei
casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis
e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (1).
Ne consegue che tale riduzione
trova applicazione sia se direttamente eseguita dal contribuente
sia essa contestata dal Comune in sede di liquidazione. In
sintesi, il contribuente che ritardi il versamento può rimediare
al ritardo, oltre che attraverso l'istituto del ravvedimento
operoso di cui allo articolo 13 del D.Lgs.n.472/97, versando non
contestualmente al tributo la sanzione nella stessa misura. In
carenza, applicando tale riduzione interverrà l'Ufficio in sede
di liquidazione.
65. Qualora il ricorrente non
abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, ritiene
opportuno che lo chieda l'Ente? In tal caso può essere indicata
in calce alle controdeduzioni con cui l'Ente si costituisce in
giudizio oppure è meglio con una nota a parte allegata alle
controdeduzioni (come con le spese di giudizio).
Risposta: Nel caso di Comune
resistente la pubblica udienza non può essere chiesta con le
controdeduzioni, salvo che queste non siano notificate al
ricorrente. Notifichi dunque tale istanza al ricorrente almeno
10 giorni prima della data di trattazione, così come previsto
dallo articolo 33 del D.Lgs.n.546/92 ed indi depositi tale
istanza alla segreteria della CTP.
66. Dovendo inviare la notifica
di una ingiunzione ad un curatore fallimentare, presumo che per
la "privacy" sulla busta in indirizzo io debba mettere solamente
il nominativo del curatore tralasciando ulteriori annotazioni
che invece riporterò per integrale all'interno:
Dott.... curatore fallimentare del ....
Risposta: Deve indicare anche le generalità del fallito.
Infatti, tale notizia ha natura pubblica.
67. Con la conversione in Legge
del D.L. 70/2011 (Legge 106/2011), a decorrere dal 01 gennaio
2012, Equitalia spa non potrà partecipare a gare per
l’affidamento dell’accertamento, liquidazione e riscossione
delle entrate comunali e non potrà effettuare la riscossione
coattiva.
Lo scorso mese di maggio, il
Comune di ….. - a seguito procedura ad evidenza pubblica - ha
affidato il servizio di riscossione coattiva della tassa rifiuti
ad Equitalia spa, preso atto delle risultanze dell’asta
pubblica, per il periodo 01.04.2011 – 31.12.2013.
Alla luce delle disposizioni
sopra citate si chiede se Equitalia spa, a decorrere dal
01.01.2012, potrà continuare l’attività di riscossione coattiva
della tassa rifiuti ovvero se dovrà cessare detta attività.
Risposta: Stante la lettera della
norma l'Equitalia cesserà di agire per conto del Comune dal 1°
gennaio 2012. Quale conseguenza di tali disposizioni il rapporto
contrattuale in essere cessa di diritto a tale data. Poiché la
riscossione costituisce un procedimento unitario costituito da
una serie di atti collegati fra loro per il conseguimento di un
unico fine, si ritiene che il divieto non riguardi i ruoli
consegnati allo esattore entro il 31.12.2011, a nulla rilevando
che non sia stata realizzata la riscossione a tale data.
68. L'amministrazione comunale ha
aderito all'iniziativa promossa dalla regione Friuli-Venezia
Giulia autorizzando l'attivazione, in qualità di soggetto
proponente, di Progetti di lavoro di "Pubblica Utilità"; la
Regione, a fronte della realizzazione dei progetti, eroga un
contributo in denaro, pari al 95% della spesa complessiva; il
Comune si accolla il restante 5%; per la realizzazone del
progetto è stata individuata una società cooperativa di servizi
(scelta a seguito di presentazione di domanda di contributo) in
qualità di soggetto attuatore del suddetto progetto.
Ora, in fase di liquidazione del contributo, secondo lei vai
richiesto il DURC?
Risposta: Con circolare 30 gennaio 2008, n. 5,
il Ministero del lavoro, oltre ad
affrontare gli aspetti di maggior rilievo del Dm 24 ottobre
2007, fornisce alcuni importanti chiarimenti interpretativi in
ordine alla nozione di «benefici normativi e contributivi »,
elaborando un elenco meramente esemplificativo delle
agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro;
agevolazioni che, oltre al rispetto degli «altri obblighi di
legge» e degli «accordi e contratti collettivi», sono altresì
condizionate al possesso del Durc. Soggetti obbligati
Dopo gli ultimi «allargamenti» introdotti dalla legge
finanziaria 2007 allo stato la platea dei soggetti obbligati al
possesso del Durc è la seguente:
1) appaltatori pubblici;
2) appaltatori privati nel
settore edile(2);
3) soggetti beneficianti di
sovvenzioni comunitarie;
4) soggetti beneficianti di
agevolazioni contributive e normative.
Si ritiene, dunque, che codesto
Comune debba richiedere nel caso descritto tale documento. In
senso conforme vedasi Bando Regione Sardegna, che sotto si
riporta.
69. Con il D.L. n. 98 del 06.07.2011 all’art. 37
è previsto il versamento del contributo unificato anche per i
ricorsi tributari negli importi ivi indicati a seconda del
valore della causa, come riportati anche nel Suo giornalino n.
24/2011. Le chiedo questo contributo
deve versarlo anche il Comune per i ricorsi proposti in appello
tramite professionista esterno munito di procura?
Risposta: Da tale diritto è
escluso il Comune in quanto soggetto attivo. Trattandosi di
esclusione soggettiva essa è applicabile sia se il Comune agisce
direttamente che tramite un professionista esterno. E' evidente
che nel caso di soccombenza il Comune sarebbe indirettamente
tenuto al rimborso al ricorrente trovando tale onere
collocazione fra le spese di giudizio. Infatti, ai sensi del DPR
115/2002, articolo 10, è esente dal diritto il soggetto esente
dalla imposta di bollo, così come previsto dallo allegato B
della tabella allegata al DPR 642/72 che a tal fine così
prevede:
Atti e copie relativi al
procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi,
dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate
extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad
avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di
riscossione
"6-quater. Per i ricorsi
principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie
provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per
controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per
controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per
controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per
controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per
controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per
controversie di valore superiore a euro
200.000.
70.
Le "case ed
appartamenti per vacanze"
sono definite
dalla L.R. come strutture ricettive gestite in forma
imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità di minimo
3 appartamenti.
Quando il soggetto è un privato
che possiede 3 o più appartamenti e li affitta liberamente senza
contratto, può essere obbligato dall'Amministrazione Comunale a
regolarizzare l'attività?
Può il privato privo di partita
iva ed "autorizzazione" comunale, creare volantini, brochure e
farsi pubblicità in internet? Al contrario è sanzionabile?
Risposta:
Le case e appartamenti per vacanze
sono strutture ricettive con le caratteristiche della civile
abitazione gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di
servizi per l’ospitalità.
Sono case e appartamenti per
vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati
e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite
unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti,
senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più
stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi.
Nella gestione delle case e
appartamenti per vacanze vengono assicurati i servizi essenziali
per il soggiorno degli ospiti: pulizia delle unità abitative ad
ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio di
biancheria a richiesta, di stoviglie e corredi della cucina;
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas,
riscaldamento; manutenzione delle unità abitative, riparazione e
sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
recapito e ricevimento ospiti.
Per quanto concerne l'aspetto
fiscale se ad affittare l'immobile (in genere ammobiliato), è
una persona fisica, non è necessario aprire la partita Iva, in
quanto si rientra nel contratto di locazione turistica.
Se, oltre l'immobile, vengono anche forniti dei servizi
(pulizie, cambio biancheria, pasti ecc.), la situazione cambia
radicalmente, poiché ci troviamo di fronte a prestazioni tipiche
di un'attività alberghiera, con i consequenziali obblighi ai
fini Iva.
Le locazioni di alloggi effettuate per soddisfare finalità
turistiche sono sottratte alla disciplina della legge n. 431 del
1998, e quindi, sono regolate dalle sole norme del codice
civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle
parti.
Del resto, risulta di tutta evidenza che la locazione per
finalità turistiche non risponde a un'esigenza abitativa
primaria (una locazione con finalità turistiche presuppone,
infatti, che il conduttore abbia a sua disposizione un altro
immobile da adibire a propria abitazione principale), e,
pertanto, è rimessa alla libera volontà delle parti contraenti
la ricerca dell'accordo più conveniente.
I redditi conseguiti vanno
dichiarati nel quadro RL (redditi occasionali) del modello
Unico, se sono relativi a contratti di locazione stipulati per
una durata non superiore ai trenta giorni con lo stesso
inquilino. Per questo tipo di contratti non sussiste alcun
obbligo di registrazione.
Pertanto, redditi relativi a più contratti di locazione,
inferiori ai trenta giorni con locatari diversi, andranno
sommati e indicati nel rigo RL 10. Le spese inerenti la
produzione del reddito (ad esempio l'intermediazione pagata
all'agenzia immobiliare che ha procurato il cliente) potranno
essere portate in deduzione, nel rigo RL 19.
Per i contratti superiori ai trenta giorni, per i quali, invece,
sussiste l'obbligo di registrazione, oltre al 2 per cento
dell'imposta di registro sul canone pattuito, il relativo
reddito andrà dichiarato tra i redditi di fabbricati, quadro (RB),
con le regole tipiche che lo determinano.
Se per una parte dell'anno l'immobile è stato, comunque, tenuto
a disposizione, occorrerà compilare due righi: nel primo andrà
indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento (col.
1), la modalità di utilizzo (col. 2) per la parte dell'anno che
non risulta locato (presumibilmente quella rappresentata del
codice di utilizzo 2), i giorni in cui l'immobile è stato tenuto
a disposizione (col. 3), la quota di possesso (col. 4).
Al rigo successivo, per indicare, dello stesso immobile un
diverso utilizzo, andranno compilati la colonna 1 ( rendita
catastale), la colonna 2 ove si indicherà il codice 3 per
evidenziare che si tratta di immobile locato a canone libero, la
colonna 3 per l'indicazione dei giorni in cui l'immobile risulta
locato, la colonna 4 in cui va riportata la quota di possesso e
la colonna 5 con esposizione dell'85 per cento del reddito
percepito, risultante dal contratto di locazione.
Quest'importo non deve comprendere le spese di condominio, luce,
acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili,
eventualmente incluse nel canone.
Si dovrà barrare la colonna 7, per indicare che si tratta dello
stesso fabbricato del rigo precedente e nella colonna
dell'imponibile andrà riportato un solo imponibile, quello che
dallo sviluppo dei calcoli risulta di importo più elevato.
Un'ultima incombenza di natura fiscale, è l'apposizione di una
marca da 1, 29 euro sulle ricevute da rilasciare per l'affitto,
se queste superano l'importo di 77, 49 euro.
Per quanto concerne gli aspetti contrattuali, è il caso di
ricordare che l'articolo 1, comma 4 della legge n. 431 del 1998
ha introdotto l'obbligo di usare la forma scritta del contratto,
senza alcuna specifica esclusione.
Nel contratto, che, ricordiamo, andrà registrato solo se di
durata superiore ai 30 giorni, è opportuno specificare le
finalità turistiche dell'accordo, anche al fine di evitare
l'insorgere di contrasti in presenza di accordi poco chiari.
Le associazioni di categoria, spesso, mettono a disposizione
modelli di contratto anche in riferimento a questo tipo di
locazione, nei quali vengono regolamentati la durata della
locazione, la disdetta del contratto e l'entità del canone,
delle spese accessorie e del deposito cauzionale.
Sarà anche conveniente ricordare nell'accordo che l'immobile è
sprovvisto di quei servizi accessori (tipo fornitura di
biancheria, riassetto quotidiano dell'abitazione), per evitare
che si ricada nella fattispecie dell'attività vera e propria di
affittacamere.
Altro obbligo gravante sul proprietario è quello di fare
denuncia entro 48 ore dalla consegna dell'immobile all'autorità
di Pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, così come
previsto dalla legge n. 191 del 1978, utilizzando i moduli di
"cessione del fabbricato", reperibili anche nel sito web della
Polizia di Stato.
Detti moduli possono essere consegnati di persona o anche
inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Questo è il solo obbligo a livello legislativo nazionale imposto
a chi affitta a scopo turistico.
A volte, però, alcuni adempimenti sono regolamentati anche da
norme regionali.
E', pertanto, consigliabile, per non incorrere in sanzioni, di
vistare il sito web delle singole regioni o rivolgersi alle
Aziende di promozione turistica.
La gestione di case e
appartamenti per vacanze non comprende, ad eccezione delle "Case
per ferie", la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di
altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende
alberghiere.
E' considerata gestione di case e
appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e
organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.
In conclusione, sulla base delle
indicazioni fornite ossia semplice locazione oppure fornitura di
servizi aggiuntivi che comportano l'iscrizione all'IVA,
controlli tramite anagrafe il comportamento fiscale del soggetto
in argomento e se non conforme a tali direttive lo segnali
all'Agenzia delle Entrate, tramite il Consiglio Tributario, se
istituito, anche al fine di conseguire la compartecipazione al
gettito dei tributi erariali.
71. Negli avvisi di accertamento
applichiamo la sanzione media (75% per infedele, 150% per omessa
denuncia). A volte nei ricorsi mi è stata contestata la carenza
di motivazione della sanzione. Posso, nella parte dell'avviso di
accertamento che riguarda la sanzione, scrivere: "non essendo
stati rilevati elementi attenuanti o aggravanti la sanzione
applicata è pari al 75% (150%) del tributo dovuto"?
Risposta: Tale motivazione non
può giustificare l'applicazione in via generale della sanzione
nella misura media, ma caso mai della sanzione nella misura
minima. L'incremento sanzionatorio rispetto al minimo va
motivato caso per caso sulla base dei criteri di quantificazione
previsti dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472797 che così dispone:
Articolo 7
Criteri di determinazione della
sanzione.
1. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta
anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla
sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del
trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere
aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni
precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole
non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza
di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa
indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le
costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (1).
4. Qualora concorrano eccezionali
circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità
del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa
può essere ridotta fino alla metà del minimo.
Le rammento che ai sensi dello
articolo 16 del predetto decreto la competenza sanzionatoria è
dell'Ufficio e quindi del funzionario responsabile del tributo e
non degli Organi Istituzionali. In conclusioni, se non vi sono
motivi di gravità va applicata la sanzione nella misura minima.
72.Quando si deve notificare una
sentenza della commissione tributaria provinciale si può
notificare solo il dispositivo oppure occorre notificare la
sentenza intera? E' sufficiente la cartolina verde?
Risposta: Bisogna farsi
rilasciare la sentenza completa dalla Segreteria della CT
appositamente per le notifiche. Notificarla e poi depositare la
notifica in Segreteria ai sensi dello articolo 38 del D.Lgs.n.546/92.
73.. Il Comune, quale soggetto
attivo, che affida la stesura delle controdeduzioni ad un
professionista esterno è comunque esente da imposta di bollo?
Risposta: L’esenzione in
argomento riveste carattere soggettivo, così da trovare
applicazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle
Finanze, sia che il comune si difenda da solo, sia che affidi la
difesa ad un avvocato esterno, sia quando l’attività sia svolta
da un concessionario:
Risoluzione
del 25/02/2005 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
mandato al difensore esterno da
parte del concessionario del servizio riscossione tributi -
imposta di bollo
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai
fini dell'imposta di bollo, del mandato difensivo apposto, a
margine degli atti depositati in Commissione Tributaria, dal
difensore di fiducia esterno di una Concessionaria del servizio
di riscossione. L'Agenzia ritiene che la procura rilasciata dal
Concessionario al difensore esterno, in relazione ad un atto
difensivo relativo alla riscossione dei tributi, non e' soggetta
all'imposta di bollo rientrando, tale fattispecie, nelle ipotesi
di esenzione elencate nell'art. 5 comma 3 della tabella allegata
al DPR n.642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo). Tale
esenzione non opera quando il Concessionario e' presente in
giudizio in qualita' di contribuente (cfr. Risoluzione Agenzia
delle Entrate del 1 febbraio 2002 n.34).
Risoluzione
del 19/02/2002 n. 49 - Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Imposta di bollo su atti
difensivi e di costituzione innanzi alle Commissioni Tributarie-
Richiesta parere.
Sintesi:
La risoluzione precisa che gli atti difensivi e di costituzione
in giudizio redatti dagli enti impositori,nonché dai
concessionari, sono esenti dall'imposta di bollo in base a
quanto disposto dall'articolo 5 della Tabella allegato B al DPR
26/10/1972, n. 642.
74. in merito all’avviso di
accertamento di cui Le abbiamo chiesto parere, la collega nel
predisporre l’avviso ha indicato il nominativo e la residenza
dell’accertato e non il luogo, data di nascita e codice fiscale…
L’omessa indicazione potrebbe darci problemi in caso di ricorso?
Se si, cosa posso fare.
Risposta: La notifica, se
correttamente effettuata, sana le carenza dell'atto.
75.La notifica al ricorrente
della richiesta di trattazione in pubblica udienza (richiesta
del Comune, già costituitosi con proprie controdeduzioni), in
quanto il ricorrente non l'aveva richiesta del suo ricorso deve
essere fatta presso il domicilio del difensore nominato nel
ricorso, oppure va fatta anche al ricorrente presso la sua
residenza? Inoltre può essere fatta con semplice Raccomandata AR,
oppure è meglio che sia notificata dal messo comunale mediante
relata di notifica apposta in calce alla nota e spedita quindi
per Raccomandata AR (notifica del messo tramite posta
raccomandata per le notifiche fuori Comune)? Oppure è meglio
notificarla con busta verde prevista per gli atti giudiziari,
mettendo sempre la relata di notifica del messo comunale in
calce all'atto?
Risposta: La questione è regolata
dallo articolo 33 del D.Lgs.n.546/92. Tale istanza deve
essere depositata alla Segreteria della CT almeno dieci giorni
liberi prima della data di trattazione della controversia,
previa notifica della stessa al domicilio eletto del ricorrente,
con il procedimento di notifica prevista per la notifica dei
ricorsi. Ne consegue che tale istanza dovrà essere notificata
allo studio del difensore (all'avv........, in qualità di
difensore di ____________), se il ricorrente ha ivi eletto
domicilio, in una delle forme previste per il processo
tributario:
a) mediante ufficiale
giudiziario;
b) raccomandata AR;
c) raccomandata prevista per gli
atti giudiziari.
Si consiglia di procedere
dapprima alla notifica della istanza al difensore e poi di
depositare la stessa, unitamente alla prova di trasmissione (e
non di ricezione), alla Segreteria della CT.
76. Non ho chiara la nuova
normativa - e soprattutto se è già in vigore - che ha modificato
anche per i tributi locali l'iter per procedere alla riscossione
coattiva e nello specifico che devono trascorrere 6 mesi tra la
notifica di un sollecito ed il successivo atto.
Mi può aiutare?
Risposta: Tale disciplina è già
in vigore. Le riporto in anticipo il riassunto che avrebbe
trovato sul prossimo giornalino:
Novità sulla riscossione coattiva
introdotte dal DL 70 convertito dalla legge 106/11 dal 13
luglio.
Tali disposizioni riguardano
anche i comuni che procedono alla riscossione coattiva mediante
ingiunzione fiscale e ciò in forza allo articolo 36 del DL
248/2007.
a)
riscossione di crediti non superiori a 2000 euro:
la riscossione coattiva deve essere preceduta dall’invio per
posta ordinaria (non raccomandata) di due preavvisi di
pagamento, di cui il secondo non prima di sei mesi dalla
spedizione del primo;
b)
L’iscrizione di ipoteca per debiti maggiori di 20000 se
abitazione principale e 8000 per gli altri immobili.
Se la notifica del titolo
esecutivo è oltre l’anno dalla notifica della cartella o del
decreto ingiuntivo è necessario notificare un atto di messa in
mora con l’intimazione a pagare entro 5 giorni
Se il credito è superiore a 2000
euro é' possibile procedere in via esecutiva ma solo se non è
stato proposto ricorso con la richiesta di sospensiva, che deve
essere decisa dalla CTP entro 180 giorni.
Ciò è solo possibile in via
teorica, poiché i poteri del Comune sono condizionati a seconda
se il Comune gestisca o meno direttamente le proprie entrate.
Nel primo caso la legge prevede che il Comune possa avvalersi
dei poteri di cui RD 639 del 1910 e del DPR 602/73, in quanto
compatibili, mentre se affida tali funzioni ai concessionari può
avvalersi solo dei minori poteri previsti dal RD 639 del 1910.
Secondo la dottrina nel primo caso il Comune può avvalersi del
fermo amministrativo e della iscrizione di ipoteca (ma solo per
questa se il credito è maggiore di 8000 euro o 20000 se
abitazione principale). Questi istituti, tuttavia, debbono
essere preceduti da un preavviso. In conclusione, per crediti
maggiori dio 2000 euro è possibile agire mediante pignoramento
dei beni mobili. A tal fine non avendo il Comune il funzionario
addetto alla riscossione deve avvalersi dello ufficiale
giudiziario.
77. Alla luce delle più recenti normative, è ancora possibile
emettere un ruolo coattivo con Equitalia per gli avvisi ICI non
evasi?
Risposta: Si, ma solo fino al 31.12.2011;
78. Mi potrebbe indicare in assenza di ruolo coattivo come si
deve procedere? (solleciti e ingiunzione)
Risposta: L'unico strumento alternativo al ruolo è l'ingiunzione
fiscale di cui al RD 639 del 2010. Sul mio sito può trovare
nella modulistica fac simile.
79. Un consigliere comunale ha
chiesto all’ufficio TIA di pubblicare tutti i dati riguardanti
le utenze non domestiche, ovvero il nome dell’azienda, il legale
rappresentante, il numero del contratto, il totale della
superficie tassabile e l’importo della bolletta. Vorrei sapere
se è possibile fare ciò.
Risposta: Allo stato attuale
della norma, mentre il consigliere comunale ha diritto di avere
notizia dei dati richiesti, non può invece pretendere ch’essi
siano resi noti al pubblico, non sussistendo alcuna norma che
disponga in tal senso. Una pubblicazione generalizzata di dette
informazioni, in assenza di una legge che in tal senso disponga
potrebbe, almeno in alcuni casi, violare il diritto di privacy.
Ricordo, peraltro, che l’articolo 286 del TUFL che prevedeva
tali pubblicazioni dei ruoli TARSU, per otto giorni
consecutivi, è stato recentemente abrogato.
80. Alla luce della normativa
recentemente emanata dal Governo in materia di deposizione dei
ricorsi, si chiede di conoscere se sia obbligatorio anche per i
Comuni versare il contributo unificato, istituito dal D.L.
98/2011, comma 7, art. 37, per i ricorsi presentati alle
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Nel caso sia da
considerarsi obbligatorio anche per i suddetti Enti, si chiede
di conoscere quale sia la data di decorrenza di tale obbligo.
Risposta: Da tale diritto è
escluso il Comune in quanto soggetto attivo. Trattandosi di
esclusione soggettiva essa è applicabile sia se il Comune agisce
direttamente che tramite un professionista esterno. E' evidente
che nel caso di soccombenza il Comune sarebbe indirettamente
tenuto al rimborso al ricorrente, trovando tale onere
collocazione fra le spese di giudizio. Infatti, ai sensi del DPR
115/2002, articolo 10, è esente dal diritto il soggetto
esente dalla imposta di bollo, così come previsto dallo
allegato B della tabella allegata al DPR 642/72 che a tal fine
così prevede:
Atti e copie relativi al
procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi,
dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate
extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad
avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di
riscossione
Peraltro, si fa rilevare che tale
onere è posto a carico della sola parte ricorente o appellante e
non alla parte resistente, posizione questa che caratterizza la
posizione del Comune avanti la CTP.
81. L’ingiunzione fiscale “può
ora
essere effettuata non solo tramite Uff. giudiziario”,
significa che c’e’ stata una qualche modifica normativa o
chiarimento della giurisprudenza per il quale può essere
notificata anche in altri modi.? Mi da i riferimenti?
Risposta: E' la legge 296/06 che
ha allargato la possibilità di notifica estendendo tale
ampliamento anche all'ingiunzione fiscale. Infatti, il comma 158
dello articolo 1 della legge 296/06 così dispone:
COMMA 158
158. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le
procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al
regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, e
successive modificazioni, nonché degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare
uno o più messi notificatori.
Trattandosi di atto
amministrativo esso può essere notificato anche per posta ai
sensi della legge 890/82.
82. abbiamo un dubbio in merito
alle spese che possono essere recuperate con gli avvisi di
liquidazione/accertamento. Finora abbiamo indicato “spese di
notifica Decreto Ministero delle Finanze del 8/1/2001” anche se
erano quantificate solo ed esclusivamente i costi vivi della
spedizione postale (raccomandata con avviso di ricevimento). Ci
chiediamo invece se il Comune ha il diritto di recuperare nel
costo di notifica anche altri costi (per esempio busta, fogli,
costi di stampa ecc) che in realtà non vengono recuperati in
nessuna altra maniera, e in caso affermativo, con quale
formalità devono essere quantificate e definite prima di poterle
esporre nell’avviso di accertamento/liquidazione?
RIsposta: A tale quesito ha dato
risposto negativamente il Ministero deffe Finanze con la
circolare n. 11/E del 2001 con il quale il predetto Ministero
precisa: "L'addebito in capo ai destinatari delle spese di
notifica non può essere perfettamente corrispondente
all'effettivo costo del servizio". In conclusione vanno
confermate le somme indicate in predetto decreto.
83. Un entrata patrimoniale(
trasporto alunni, mensa, oneri di urbanizzazione, loculi
cimiteriali ecc.....) ha una prescrizione di quanti anni? E
quanto tempo ho per fare l'ingiunzione per il recupero di quanto
non versato?
Risposta: Diversamente dai
tributi le entrate descritte hanno un termine di prescrizione
stabilito dal c.c.. In sintesi, il termine di prescrizione
ordinaria è di 10 anni. Cinque per quanto concerne le entrate
periodiche. L'ingiunzione fiscale deve essere emessa entro tale
termine.
Le allego stampato, che dovrà
essere firmato dal Funzionario responsabile e notificato nei
modi ghenerali. Trattandosi non di tributi il giudice non è
quello tributario ,ma quello ordinario (fino a 5000 il giudice
di Pace ed oltre il Tribunale del Comune). Modifichi in tal
senso l'ingiunzione.
84. Comune di …… ha ricevuto una
cartella di pagamento da parte di Equitalia.
Le chiedo se anche per il
pagamento delle cartelle esattoriali vige la sospensione dei
termini per il periodo feriale (dal 1° Agosto al 15 settembre).
Grazie, Simonetta
Risposta: Ritengo che la
sospensione dei termini feriali operi per la cartella anche nel
periodo feriale, come indirettamente si evince dalla lettura
degli articoli 16 e 17 del D.Lgs.n.472/97:
Articolo 16
Procedimento di irrogazione delle
sanzioni.
1. La sanzione amministrativa e
le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente
competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica
atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei
fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori,
delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei
minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca
il contenuto essenziale (1).
3. Entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso, il
trasgressore e gli obbligati [ai sensi dell'articolo 11, comma
1] in solido, possono definire la controversia con il pagamento
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e
comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti
per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni
accessorie (2).
4. Se non addivengono a
definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in
solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo
18 (2).
5. L'impugnazione immediata non è
ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano
presentate deduzioni difensive in ordine alla conte stazione.
6. L'atto di contestazione deve
contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine
previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei
benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello
stesso termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata (3).
7. Quando sono state proposte
deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla
loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto
motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni
medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato
entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.
(1) Comma così modificato dall'articolo
2 del D.LGS. 5 giugno 1998, n. 203, e
successivamente, dall'articolo
7 del D.LGS. 26 gennaio 2001, n. 32.
(2) Comma così modificato dall'articolo
2 del D.LGS. 5 giugno 1998, n. 203, e
successivamente, dall'articolo
2 del D.LGS. 30 marzo 2000, n. 99.
(3) Comma così modificato dall'articolo
2 del D.LGS. 30 marzo 2000, n. 99.
Articolo 17
Irrogazione immediata.
1. In deroga alle previsioni
dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si
riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione
e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni
che regolano il procedimento di accertamento del tributo
medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di
rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione
agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della
sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione
del ricorso (1).
3. Possono essere irrogate mediante
iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per
omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli
36- bis e
36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e
ai sensi degli articoli
54- bis e
60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per
le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si
applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e
nell'articolo 16, comma 3 (2).
85. Premesso che una ditta (concessionario
demaniale) è stata
incorporata
per fusione
ad un'altra società a partire dal 01.01.2011, dovendo notificare
alla prima ditta provvedimenti di liquidazione ICI per le
annualità 2006/2007, a quale dei due soggetti devo indirizzare
gli atti da notificare?
Risposta: Secondo la tesi
prevalente la notifica è da farsi a nome della incorporata,
notificando l'atto presso la sede legale della società
incorporante.
86. L'art.23 comma 31 del
d.l.98/11 prevede la riduzione della sanzione per ritardato
versamento. Si applica anche agli atti di accertamento per
tardivo versamento di periodi pregressi o vale per le violazioni
commesse dall'entrata in vigore del D.L.?
Risposta: Certamente si, come
precisato dalla Circolare ministeriale sotto riportata:
Circolare
41/11: sanzione ridotta per ritardi fino a 14 giorni con
efficacia retroattiva.
La sanzione lieve per i
mini-ritardi nel versamento dei tributi si applica anche alle
violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, a meno che non
siano già state accertate con provvedimento definitivo. È
possibile conseguire l'ulteriore riduzione da ravvedimento
operoso, versando spontaneamente anche gli interessi e la
sanzione entro trenta giorni dalla data di commissione della
violazione.
In base al principio del favor
rei previsto dallo articolo 3 del D.Lgs.n.472/97 ritengo che
tale riduzione operi anche quando pur essendo scaduto il termine
per ricorrere la sanzione non sia stata pagata.
87. Dovendo tariffare lo scarico
fognario e la depurazione delle acque prelevate da pozzo privato
per uso domestico chiediamo se è ancora in vigore l’art. 4 comma
6 del Regolamento regionale pubblicato sul BURL
13/ 28.3.2006 SO n.1 che esonera
l’utente dall’installazione di misuratori di portata. In tal
caso il Comune come può applicare il canone depurazione e
fognatura sui consumi da pozzo effettivi? Alcuni Comuni avevano
a suo tempo, sulla scorta di un’ordinanza sindacale, ai sensi
dell’art. 7 legge 319-1976 (abrogata), imposto
l’applicazione di misuratore su ogni pozzo per quantificare
esattamente il canone suddetto.
Risposta: In tale ipotesi risulta
necessario, in base alla portata del pozzo, determinare il
presumibile consumo, sulla base del principi civilistico che in
tale ipotesi si può far riferimento a presunzioni.
88. Nel nostro capitolato d’oneri
per la riscossione coattiva delle entrate l’art. 3 recita: “la
decorrenza del presente appalto e’ fissata per il periodo 1°
luglio 2010- 31 dicembre 2011. in caso di espletamento positivo
del servizio, lo stesso potrà essere prorogato alle stesse
condizioni e prezzi per la stessa durata.”. E’ legittima una
simile clausola? Possiamo procedere con una delibera di Giunta a
rinnovare l’appalto alla stessa ditta, dando atto che il
servizio è stato espletato positivamente?
Risposta: A seguito dell’entrata
in vigore dell’art. 23 della l. n. 62 del 2005 (Legge
Comunitaria per il 2004), infine, anche tale ultimo periodo è
stato soppresso (in quanto ritenuto non coerente con i principi
comunitari concorrenziali) cosicché lo stato normativo attuale
prevede l’esclusione di qualsiasi possibilità di rinnovo dei
contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi. Con
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006 si è aperto,
infine, il problema della effettiva compatibilità tra l’assetto
normativo sopra descritto e quelle previsioni del Codice dei
contratti pubblici che, in sostanza, hanno l’effetto di
consentire il rinnovo espresso dei contratti pubblici.
In effetti, parte della
giurisprudenza ha sostenuto che la novella introdotta dalla
legge comunitaria 2004 non avrebbe espressamente sancito un
divieto di ricorrere all’istituto del rinnovo negoziale tout
court. In questa prospettiva veniva in particolare rilevato
che, successivamente all’entrata in vigore della l. n. 62 del
2005, non sarebbe stata preclusa la legittima applicabilità del
rinnovo espresso, laddove si fossero ravvisati i presupposti
stabiliti dalla normativa di settore per il ricorso alla
trattativa privata, in ragione di una sostanziale identità tra
le due figure (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 12
dicembre 2005 n. 13404). Proprio il T.A.R. capitolino ha
ritenuto ad esempio che il rinnovo contrattuale (il quale
consiste in una nuova negoziazione tra le medesime parti per
l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico) si «atteggia
quale trattativa privata, ovvero quale rinnovato esercizio
dell’autonomia negoziale tra gli originari contraenti e, dunque,
la stessa trova piena praticabilità, sia pure nei limiti di
un’eccezionale deroga all’esperimento di procedure selettive ad
evidenza pubblica, come indicati dalla normativa di matrice
comunitaria (direttiva 92/ 50/CE in materia di appalti pubblici
di servizi)». Ad avviso di parte della dottrina e di taluna
giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, n. 3379/2008; T.A.R.
Veneto, n. 3637/2008; C. Ct., sez. contr., Sardegna, parere n.
4/2008), inoltre, il ricorso al rinnovo potrebbe non porsi in
contrasto con i principi di concorrenza e di trasparenza, tutte
le volte in cui detta facoltà sia stata considerata in sede di
indizione della prima gara e recepita nella conclusiva stipula
contrattuale. Tale orientamento poggia sull’esegesi dell’art.
29, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.
In conclusione, la soluzione
migliore sarebbe quella di disapplicare tale clausola
contrattuale e procedere a nuovo affidamento mediante gara ad
evidenza pubblica. Veda comunque codesta Amministrazione
comunale la soluzione da adottare.
89. Mi può cortesemente
spiegare, magari anche con un esempio, come si calcola la
maggiorazione dell'addizionale comunale sull'accisa dell'energia
elettrica?
Risposta: Le modalità di
quantificazione di detta addizionale sono specificate nello
articolo 6 del DL 511/88 che così dispone:
Art. 6.
1. E' istituita una addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e
seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato:
testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in
favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni,
con esclusione delle seconde case e con esclusione delle
forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente
ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai
limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per
quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della
relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I,
punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
Comitato interministeriale dei prezzi (1);
b) euro 20,40 per mille kWh in
favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde
case (2);
c) euro 9,30 per mille kWh in
favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da
adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione, le province possono incrementare la misura di cui al
comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le
deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del
Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le
necessarie modalità applicative.
3. Le addizionali di cui al comma
1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del
testo unico delle accise, al momento della fornitura
dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per
l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al
momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e
riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia
elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma
1 relative a forniture di energia elettrica con potenza
disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai
comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono
ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di
energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e
quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o
acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad
eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome
di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni
ed alle province stessi.
5. Le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si
applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia
esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica
e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e
distribuzione di energia elettrica. 6. A valere sugli importi
delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con
potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere
disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori
inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed
alle province al medesimo titolo (3).
Ora, il MF con la nota PG 11925
del 16.6.11 ha affermato la possibilità di tutti i comuni di
avvalersi per finanziare i costi del servizio rifiouti della
facoltà prevista dal comma 2bis dello articolo 2 del DL 225/10,
convertito dalla legge 10/11 che così dispone:
2-bis. Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in
materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le
disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, la
copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero
ciclo di gestione dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in
assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in
deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino
all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti
territoriali, con le seguenti modalita':
a) possono essere applicate nella regione
interessata le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite
di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi
previsto;
b) i comuni possono deliberare un'apposita
maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica
di cui all'articolo
6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, con
maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta
addizionale
Si rammenta che tale aumento
poteva essere effettuato solo per la corrente annualità, posto
che tale addizionale a decorrere dal prossimo anno non è più
spettante ai comuni., così come previsto dal comma dello
articolo 2 del decreto sul federalismo fiscale (D. Lgs.
n.23/11):
6. A decorrere dall'anno 2012
l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo
6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di
essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e'
corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa
erariale in modo tale da assicurare la neutralita'
finanziaria...
90. Nell’anno 2004 la G.C. mi ha
nominato funzionario responsabile dei Tributi Locali indicando
come tributi L’ICI, la COSAP e la TARSU. Ogni anno, poi, con
decreto sindacale sono stata confermata quale posizione
Organizzativa del Settore Tributi Economato. Il mio dubbio
riguarda l’imposta di pubblicità e pubbliche affissione che non
viene richiamata nella delibera del 2004.
Ritiene che sia il caso di far
approvare dalla giunta una delibera aggiornata?
La delibera vale per anche per
gli anni successivi oppure con il cambio di giunta deve essere
riconfermata?
Esiste ancora l’obbligo di
inviarla al ministero delle finanze dipartimento delle entrate?
Risposta: Dovrebbe chiedere
l'integrazione della delibera di funzionario responsabile di
Tributi. Questa vale a tempo indeterminato, mentre quelle di
responsabile di Servizio Economato vale solo per la tornata
amministrativa e la rinomina va fatta dal nuovo Sindaco. Per la
delibera di funzionario responsabile dei tributi permane tuttora
detto obbligo.
91. Entro fine anno dovremmo
provvedere a notificare alcune ingiunzione fiscale per recupero
avvisi di accertamento ICI non impugnati dai contribuenti nei
termini, ne versati e che dunque sono definitivi.
Per la notifica e tutto l’iter ci
siamo affidati ad un concessionario della riscossione, il quale
vorrebbe recuperare oltre gli importi dell’avviso di
accertamento ( già comprensivi di sanzioni ) maggiorati degli
interessi maturati, un ulteriore sanzioni del 30% per omesso
versamento, da calcolarsi sul totale avviso.
Nella sostanza vorrebbe
maggiorare tutti gli importi da portare a coattiva di una
sanzione al 30%, è corretto tale comportamento secondo Lei, mi
può dare qualche riferimento?
Risposta: Tale comportamento è
palesemente illegittimo e persino rilevante in sede penale
(reato di abuso d'Ufficio). Si possono aumentare gli interessi,
ma non applicare ulteriori sanzioni.
92. Lo scorso mese di novembre
abbiamo notificato degli avvisi di accertamento ICI con
raccomandata A/R. Essendo gli accertamenti emessi ormai
definitivi stiamo procedendo alla formazione del ruolo coattivo.
Ciò premesso, un contribuente che non ha effettuato il
versamento dell’imposta ICI, sostiene di non aver mai ricevuto
alcuna notifica di detto accertamento ICI. Verificato l’avviso
di ricevimento della raccomandata A/R, lo stesso risulta firmato
dal “ricevente” , ma il contribuente sostiene che la firma non è
la sua. Effettivamente la firma non assomiglia a quella della
carta d’identità, piuttosto a quella dell’agente postale. L’anno
oggetto di accertamento era il 2005, pertanto è prescritto. Come
devo comportarmi?
Risposta: Le affermazioni fatte
dallo agente postale, avendo egli la qualifica di pubblico
ufficiale oppure di incaricato di un pubblico servizio, fanno
fede salvo che sia provata la relativa falsità, attraverso
querela di falso. Lei quindi consideri l'atto come regolarmente
notificato. Proceda alla riscossione coattiva. Contro tale atto
il contribuente, oltre presentare ricorso alla CTP, dovrà
chiedere alla predetta CTP la sospensione del procedimento
tributario, fino a quando non sarà giudicata dal Tribunale la
falsità della firma.
93. Parlando con il responsabile
della nostra software house in merito all'aggiornamento delle
sanzioni per tardivo versamento entro 14 giorni, mi dicono che
il loro consulente abbia inteso che la variazione debba essere
applicata esclusivamente ai ravvedimenti operosi.
Leggendo invece il decreto, la circolare dell'Agenzia delle
Entrate ed il suo giornalino, mi parrebbe di capire che la
predetta riduzione debba essere applicata anche negli avvisi di
accertamento d'ufficio. E' corretto?
Risposta: Ha ragione Lei e ciò in base al principio del favor
rei. Vedasi a conferma:
Circolare
41/11: sanzione ridotta per ritardi fino a 14 giorni con
efficacia retroattiva.
La sanzione lieve per i
mini-ritardi nel versamento dei tributi si applica anche alle
violazioni commesse prima del 6 luglio 2011, a meno che non
siano già state accertate con provvedimento definitivo. È
possibile conseguire l'ulteriore riduzione da ravvedimento
operoso, versando spontaneamente anche gli interessi e la
sanzione entro trenta giorni dalla data di commissione della
violazione.
94. Anche per le scadenze dei
pagamenti a seguito di un condono occorre rispettare la
sospensione del periodo feriale?
Risposta: No. La sospensione concerne il pagamento di atti di
accertamento, ma non il pagamento slegato da atti impositivi,
quale il provvedimento di condono. Come si ricorderà, ad
esempio, il versamento con F24 si effettua anche in detto
periodo, salvo un piccolo spostamento di giorni per il solo mese
di agosto. E' il Comune quindi che può liberamente stabilire le
scadenze di pagamento.
95.Nel caso di avviso di
accertamento che prevede la riduzione a 1/4 delle sanzioni se il
pagamento avviene entro 60 giorni, se il contribuente entro tale
termini richiede una rateazione dell'importo dovuto, che va
oltre i 60 giorni, ha sempre diritto alla riduzione della
sanzione?
Ringrazio, cordiali saluti.
Risposta: Ad avviso dello
scrivente, anche nel caso di rateizzazione concordata del debito
tributario, tale riduzione compete.
96.
Una ditta ha
cambiato recentemente denominazione con atto pubblico mantenendo
lo stesso numero di partita IVA.
Dovendo notificare degli accertamenti ICI per le
annualità pregresse Le chiedo a quale denominazione debba
avvenire la notifica.
Inoltre, si chiede se possa essere considerata
una rendita catastale rettificata dall’Agenzia del Territorio ma
oggetto di contenzioso da parte della ditta di cui sopra.
Il contenzioso non si è ancora concluso malgrado
sia in corso dal 2008.
Risposta: Sarebbe di per sé indifferente il nome
usato, tenuto conto che siamo in presenza della stessa persona
giuridica, che ha variato unicamente denominazione. Tuttavia,
consiglio di utilizzare la precedente denominazione. Le
rammento, comunque, che la società trasformata si rende
responsabile del mancato pagamento della precedente
denominazione societaria, così come previsto dallo articolo 15
del D.Lgs.n.472/97.
97. Per
i crediti insoluti, come gli accertamenti ICI, con importi
inferiori a € 2.000,00 dobbiamo inviare ai contribuenti almeno
due solleciti a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro.
Questi solleciti devono obbligatoriamente essere inviati per
raccomandata? Mi può eventualmente dare il riferimento
normativo?
Inoltre, se il Comune avesse già provveduto ad un primo invio di
un sollecito in posta ordinaria, questo non può essere
considerato valido?
E se il Comune non avesse il tempo materiale per effettuare i
solleciti e le annualità andassero in prescrizione non può
recuperare in nessun modo?
Risposta: La lettera gg-quinquies)del comma 2 del
DL 70/11 così dispone: in tutti i casi di riscossione coattiva
di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono
precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti
di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla
spedizione del primo;
Ora, tale disposizione riguarda unicamente la
riscossione coattiva da farsi mediante ingiunzione fiscale,
poiché nel caso di ruolo esattoriale tale competenza è esplicata
dalo esattore. Ne consegue che tale sollecito è da farsi in
forma ordinaria dopo che il Comune abbia notificato
l'ingiunzione fiscale al contribuente che non abbia ottemperato
allo ordine di pagamento emesso dal Comune in sede di
liquidazione o di accertamento. In sintesi, la scaletta del
procedimento divieene la seguente:
1. notifica dell'atto di recupero entro cinque
anni dall'anno di competenza;
2, notifica della ingiunzione fiscale (nel caso
di mancato pagamento della azione di recupero) entro tre anni in
cui la pretesa diviene definitiva (articolo 1 legge 296/96);
3. notificata l'ingiunzione fiscale, se il
contribuente non vi adempie:
a) se il debito non è inferiore a 2000 euro, il
Comune procede con le azioni esecutive o cautelari;
b)se il debito è inferiore a 2000 euro, il Comune
le azioni suindicate, precedute dall'invio, mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali
decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
In sintesi, notificata l'ingiunzione il Comune
non perde alcuna annualità.
Pur parlando la norma di posta ordinaria ritengo
che tali solleciti siano da farsi mediante raccomandata AR, al
fine di avere la prova della notifica.
Vi allego alla presente il programma del corso
che terrò a Bg il 27 ottobre su tale importante tema. Sarebbe
bene che alcuno vi partecipi. Al momento ho già più di 50
adesioni.
98. dovendo ricorrere in appello
avverso sentenza di I° grado si chiede di sapere qual è il
termine entro cui proporre ricorso tenuto conto che nulla ci è
stato notificato dal contribuente e l'esito della sentenza ci è
stato notificato dalla Commissione Tributaria.
Risposta: Per le sentenze di
primo grado non formalmente notificate, il termine per l'appello
è di 6 mesi, se il ricorso è stato depositato in CTP dal 4
luglio 2009 in poi, mentre tale termine è di un anno per i
ricorsi depositati prima di tale data. Si rammenta che i termini
processuali sono sospesi nel periodo 1 agosto-15 settembre.
99. Mi può confermare che i
comuni (siamo n. 3170 abitanti e siamo nella comunita’ montana),
non devono unirsi con altri comuni e non devono Unire in forma
associata almeno due funzioni entro il 31.12 2011 con altri
comuni?
Risposta: Tale interpretazione è
corretta. Infatti, l'articolo 14 comma 28 del DL 78 del 2010,
convertito in legge 122/10, che recita:
" Le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21
comma 3 della citata legge n° 42 del 2009, sono
obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso
convenzione o unione, da parte dei Comuni, con popolazione fino
a 5.000 abitanti.
Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni,
appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore
a 3.000 abitanti. “
Ricordo che le funzioni da
gestire in forma associata sono le seguenti:
3. Per i comuni, le funzioni, e i
relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono
provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura
complessiva del 70 per cento delle spese come certificate
dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata
in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione
pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di
assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il
servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
100.
In relazione alla normativa che prevede che a far
data dal 1° Ottobre 2011 l'atto di accertamento diviene titolo
esecutivo, si chiede di specificare dettagliatamente le
conseguenze di tale innovazione, nonché le modalità di
attuazione dell'esecutività con riferimento ai tributi locali, e
se occorra da questo momento inserire un'esplicita apposita
previsione nella premessa dei provvedimenti di accertamento.
Risposta: L’articolo 29, primo
comma lettera a), del D.L. 78/2010, dispone che gli avvisi di
accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il
contestuale provvedimento sanzionatorio, emessi da parte
dell’Agenzia delle Entrate, successivamente al primo
ottobre 2011, e per i periodi d’imposta in corso e successivi al
31 dicembre 2007, dovranno contenere anche l’intimazione ad
adempiere all’obbligo di pagamento degli stessi, entro il
termine di proposizione del ricorso (60 giorni).
Ne consegue che tali atti
divengono, in questo modo, esecutivi a tutti gli effetti, come
affermato dal legislatore alla lettera b) del primo comma
dell’articolo in esame.
Pertanto, non sarà più necessaria l’iscrizione provvisoria a
ruolo delle somme dovute dal contribuente in pendenza di
giudizio, nè l’emissione e la successiva notifica della cartella
di pagamento.
Ora, tale concentrazione della
riscossione nell'atto di accertamento riguarda unicamente gli
accertamenti emessi dalla Agenzia delle entrate e non quelli
emessi dai comuni.
Ne consegue che i comuni per
procedere alla riscossione coattiva dovranno notificare
l’ingiunzione fiscale o procedere alla riscossione mediante
ruolo esattoriale, almeno fino a quando il Comune potrà
avvalersi di questo ultimo strumento (salvo proroghe fino al
31.12.2011).
In conclusione, il problema
sollevato non sussiste.
101. Secondo lei è giusto che il
tribunale di Roma per la causa di INSINUAZIONE AL PASSIVO
TRIBUTI ITALIA – abbia considerato il credito del comune
(Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) di
tipo non privilegiato , ma solo chirografo come le
allego alla presente??
Risposta: Secondo l'articolo 2752
cc:
Articolo 2752
Crediti per tributi diretti dello
Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti
locali (1).
[I]. Hanno privilegio generale sui mobili
del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive
(2) e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli
indicati nel primo comma dell'articolo
2771
iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o interviene
nell'esecuzione e nell'anno precedente (3) (4).
[II]. Hanno altresì privilegio generale
sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le
pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto [2776,
2778n.
19].
[III]. Hanno lo stesso privilegio,
subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte,
tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge
per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta
comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni [2778n.
20].
La ragione del mancato
riconoscimento del privilegio sta probabilmente nel fatto che il
debitore è in questo caso non del contribuente ma del
concessionario. Io invece ritengo che il privilegio permanga
comunque. Per analogia riporto questa sentenza della Cassazione:
Il credito dell'amministrazione
finanziaria per ritenuta d'acconto non versata è assistito dal
privilegio, di cui agli art. 2752 c.c. e 56 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, sui beni del sostituto d'imposta, giacché
trattasi di credito strumentalmente connesso alla realizzazione
dell'obbligazione d'imposta.
Cassazione civile, sez. I, 23/11/1982, n. 6329
Fall. Soc. Sille c. Esattoria
comunale italiana
Giust. civ. Mass. 1982, fasc.
10-11
Ritengo che dobbiate fare
opposizione, chiedendo che sia riconosciuto comunque il
privilegio di cui a detto articolo.
102. Un atto per cui pende
ricorso avanti la CTP è stato annullato ed è stato chiesta
l’estinzione del giudizio. Può la CTP discutere il merito, anche
se è cessata la materia del contendere?
Risposta: La cessazione della
materia del contendere preclude al giudice tributario la
discussione nel merito della controversia, pur potendo la CTP
addebitare le spese di giudizio:
Cassazione, ordinanza 10984/11:
se il Comune annulla l’atto va dichiarata cessata la materia del
contendere.
Se il Comune emette un nuovo avviso di
accertamento Ici che sostituisce il precedente, il giudice deve
dichiarare cessata la materia del contendere nella causa
relativa al primo atto impositivo impugnato. Infatti, in tema di
imposta comunale sugli immobili l'emissione di un nuovo avviso
di accertamento, con il quale l'ente locale modifichi il suo
precedente atto, integrando una pretesa tributaria nuova
rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente e ne
provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguenza che va
dichiarata la cessazione della materia del contendere nel
giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale,
venendo meno l'interesse a una decisione relativa a un atto - il
primo avviso - sulla cui base non possono essere più avanzate
pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo
unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito integralmente.
103. Questo Comune dal 2010 sta
applicando l'aliquota fissa dello 0,2%. La nuova manovra prevede
la possibilità di aumentare tale aliquota entro il valore
massimo dello 0,8%.
Possiamo applicare già dal 2012
il valore massimo dello 0,8% o dobbiamo attendere il 2013 (anno
dello "sblocco") e quindi limitarci per il 2012 all'aliquota
massima dello 0,4%?
In caso affermativo è possibile
applicare l'aliquota a scaglioni dal 2012? Come?
Risposta: il comma 11 dello
articolo 1 del DL 138/11 così dispone:
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata
dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate
nella vigenza del predetto articolo 5.
Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il
sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire
aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla
legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al
comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa
come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo.
In sintesi, le novità sono le
seguenti
L’addizionale comunale all’Irpef
è tornata al centro della discussione sui bilanci di previsione
2012 dei comuni, dopo lo sblocco totale arrivato con la manovra
bis (D.L. n. 138/2011).
Dal 2012, infatti, i Comuni possono tornare a
gestire l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%,
senza alcun limite all’incremento annuale, grazie
all’eliminazione del blocco del potere di istituire o di
aumentare l’addizionale comunale all’Irpef (D.Lgs. n. 360/1998).
Restano invece impediti gli aumenti degli altri tributi, come
l’Imposta comunale sugli immobili.
Anzitutto, la manovra ha abrogato
lo sblocco parziale concesso nell’anno 2011, con il decreto sul
fisco municipale, all’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a
partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del d.l.
138/2011).
L’articolo 1, comma 11, del D.L.
n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi
innovativi nella gestione dell’imposta.
1) “Per assicurare la
razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono
stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale,
che sono i seguenti:
- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000
euro;
- da 28.000,01 a 55.000
euro;
- da 55.000,01 a 75.000
euro;
- oltre 75.000 euro.
2) E’ confermata la possibilità
di istituire una soglia di esenzione (comma 3-bis dell’articolo
1 del D. Lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni:
- può essere stabilita unicamente
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò
vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito
complessivo e non possono quindi essere esentate singole
tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da
pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi
da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo
familiare;
- deve essere intesa come limite
di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale
all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto
limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri
termini se un comune ha istituito un’aliquota dello 0,4%, con
una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, il contribuente con
un reddito di 8.400 euro calcola l’addizionale comunale
sull’intero importo di 8.400 euro, pari a 33,6 euro (e non 1,6).
Nei comuni che avevano inteso l’esenzione come una no tax area
si viene a determinare un aggravio per i contribuenti e un
maggior gettito per le casse dell’ente.
I Comuni possono procedere
all’aumento o all’istituzione entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione
(attualmente 31 dicembre 2011 per il preventivo 2012). Le
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, nei casi di proroga del termine per
l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento (articolo 1, comma 169, della legge n.
296/ 2006).
L’acconto del 30%
dell’addizionale è determinato prendendo la misura
dell’addizionale (e della soglia di esenzione) dell’anno
precedente, salvo che le misure per l’anno di riferimento siano
già pubblicate sul sito del Mef entro il 31 dicembre precedente
(articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998). Pertanto i comuni
che vogliono beneficiare dell’acconto del 30% già nel 2012
devono deliberare gli aumenti con un certo anticipo rispetto al
31 dicembre, affinché il Ministero possa procedere alla
pubblicazione della delibera prima della fine dell’esercizio.
In
conclusione, per il 2012 potete stabilire una aliquota, anche
diversificata per
classi di
reddito, fino ad un massimo dello 0,8 per mille.
104. in riferimento all'adozione
dei Consigli Tributari nei Comuni inferiori ai 5000 abitanti si
richiede cortesemente un parere. Consultando su internet i
regolamenti approvati da vari Comuni (in svariate regioni) è
emerso che in tutti i regolamenti è citata l'esclusione dalla
nomina dei dipendenti comunali senza però far riferimento ad
alcuna legge che la stabilisce.
Si richiede cortesemente di
conoscere gli estremi di legge relativi a tale incompatibilità
anche perché l'ufficio tributi fornisce già i pareri sugli atti
in quanto vengono istruite le pratiche dal medesimo personale e
non sembra, a nostro avviso, molto corretto.
Risposta: Non risulta alcuna
norma che vieti che i dipendenti comunali di farvi parte. Anzi,
a mio avviso la loro presenza diverrebbe importante. Le allego
il regolamento del CT di Bologna che inserisce due dipendenti
del Comune.
105. Una srl a seguito cessione
di partecipazione è divenuta srl con socio unico. Uno dei soci
che ha ceduto le quote era amministratore unico della società e
tale compare ancora nella visura camerale. A seguito ingiunzione
di pagamento a lui notificata ha chiesto rateazione ed ha
presentato denuncia di cessazione dell'attività. E' corretto
considerarlo titolato a firmare quale legale rappresentante
della società quale amministratore unico (come da visura
camerale) fino a nomina del nuovo legale rappresentante che
potrebbe non essere l'unico socio?
Risposta: Secondo la dottrina
l'amministrazione delle società di capitali può essere affidata
anche a non soci. Ne consegue che fino alla nomina di altro
amministratore costui è legittimato a chiedere la rateizzazione
del debito in rappresentanza della società. La società così
trasformata si rende peraltro responsabile in via sussidiaria
delle obbligazioni sociali, così come previsto dallo articolo 15
del D.Lgs.n.472/97.
106. Ho un dubbio, per una
societa' in concordato preventivo: a chi notifico gli
accertamenti tarsu ed ici , ho tre figure dalla visura della
cciaa :
- il liquidatore (che corrisponde
al vecchio amministratore)
- il commissario giudiziale
- commissario liquidatore
A chi di questi tre ? o a tutti e
tre ? ed al tribunale devo inviare qualcosa ?? Se non ricordo
male, i crediti derivanti dai tributi comunali non erano
privilegiati ?
Risposta: Il Concordato preventivo
è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore
ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere
dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi
in cui versa l'impresa. Esso è regolato dal regio decreto 16
marzo 1942 n. 267 ( c.d legge fallimentare ), ed è stato più
volte rivisitato negli ultimi anni da parte del legislatore con
interventi mirati a favorire il superamento della crisi
d'impresa. Il Concordato Preventivo è un
istituto giuridico che, nell'ordinamento
italiano, trae origine dalla
moratoria disciplinata dall'abrogato Codice del commercio
del
1885.________________________________________
Il rappresentante è il Il commissario
giudiziale [modifica].
. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta
l'attività svolta dal debitore, collaborando con quest'ultimo
nella gestione dell'attività di impresa e nell'esecuzione degli
obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al
giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni
eventualmente riscontrate. Può essere nominato commissario chi
ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2
n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell'esercizio
delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico
ufficiale (art. 165 L.F.). : - Sulla base delle scritture
contabili e dell'elenco dei creditori depositato dal debitore,
inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui
si comunica l'avvenuta ammissione alla procedura della società,
si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si
richiede l'espressione di voto e l'entità del credito vantato; -
In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici
registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici
competenti; - Vigilare sull'amministrazione dei beni verificando
che l'imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda
nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza
l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato; - Redigere
l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione
particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del
debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte
ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in
cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori.
- Verificare l'iscrizione della causa a ruolo. - Predisporre
parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Gli atti, sia commissivi che omissivi, del
commissario sono impugnabili mediante
reclamo
ai sensi dell'art. 36 legge fallimentare.
Ritengo, dunque, che gli
accertamenti, intestati alla impresa siano da notificarsi al
commissario giudiziale. Il credito dei tributi comunali, per
consolidata giurisprudenza della Cassazione, sono assistiti del
privilegio di cui alo articolo 2752 c.c.:
L'unico motivo di ricorso con cui
si deduce violazione dell'art. 2752 c.c. per essere stato negato
il rango privilegiato al credito per i.c.i. è manifestamente
fondato, avendo la Corte affermato il principio secondo cui "Le
norme dei codice civile che stabiliscono i privilegi in favore
di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione
estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione
logica diretta ad individuare il reale significato e la portata
effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto
ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente
segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare
l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto
dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della causa del
credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c, rappresenta la ragione
giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con al conseguenza che
il privilegio generale suo mobili istituito dall'art. 2745, c.c.
sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti
dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto
anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale
sugli immobili introdotta dal d.lg. n. 504 del 1992, pur se
successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal
r.d. n. 1175 del 1931".
Cassazione civile, sez. VI,
05/04/2011, n. 7826
107. Siccome dobbiamo procedere
alla riscossione coattiva di ingiunzioni fiscali non pagate,
vorremmo sapere se esiste qualche comunicazione che possiamo
inoltrare alle Banche e alla Posta, che obbliga a fornire
notizia relative ad eventuali depositi che il contribuente
moroso ha presso i suddetti istituti. Se esiste ci potere
fornire un fac simile di richiesta?
Risposta: La questione può essere
risolta procedendo ai sensi dei commi VII ed VIII dello articolo
482 c.p.c., che sotto si riportano. Sulla base di tali commi
l’Ufficiale giudiziario, allorché i beni mobili detenuti dal
debitore siano insufficienti per soddisfare il credito, su
richiesta del Comune procedente, rivolge richiesta ai soggetti
gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati
pubbliche al fine di conoscere l’esistenza di crediti del
debitore presso terzi. Nel caso in cui il debitore sia un
imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi
casi di cui al settimo comma e previa istanza del Comune
procedente, invita il debitore a indicare il luogo ove sono
tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un
avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice di procedura civile per il loro esame, al fine
dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.
Dopo aver verificato la
sussistenza di un saldo positivo su un conto corrente bancario o
postale, il Comune, a mezzo di un legale, citerà in giudizio il
debitore e l’istituto bancario per il pignoramento nel limite
del saldo delle somme depositate.
108.
Una Ditta
contribuente è nello stato di scioglimento e liquidazione dal
10/12/2004, il liquidatore è lo stesso soggetto che prima
vestiva il ruolo di Presidente del Consiglio di Amm.ne.
Dovendo notificare ora un accertamento ICI intestato alla Ditta,
va notificato solo al liquidatore oppure va eseguita doppia
notifica notificando anche alla sede legale? (Perchè presso la
sede legale non c'è più nessuno, e dalla visura camerale risulta
solo il nome del liquidatore).
Risposta: Si deve seguire il procedimento
descritto dallo articolo 145 c.p.c che così dispone:
Articolo 145 Notificazione alle persone
giuridiche.
[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella
loro sede [46, 23282 n. 2, 24632 n. 2, 25213 n. 2 c.c.],
mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla
persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere
dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche
essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale (1).
[II]. La notificazione alle società non aventi personalità
giuridica [22951 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti
del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona
fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne
sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale (2).
[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata
nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143 (3).
In sintesi, la notifica va fatta di regola alla
sede legale della società,nelle mani del liquidatore. Se non può
essere così eseguita va fatta sempre a nome della società ma
allo indirizzo del liquidatore.
Si proceda, dunque, alla notifica allo indirizzo
del liquidatore.
109. La riduzione della sanzione
ad un quindicesimo al giorno prevista per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica
solo in sede di ravvedimento ( riducendo pertanto la sanzione
del 30% prima ad un decimo e poi ad un quindicesimo ed
applicando pertanto lo 0,2%) o anche in sede di accertamento
per omesso pagamento (riducendo quindi la sanzione del 30% al
2%)?
Risposta: Tale riduzione si applica anche d'ufficio e quindi
anche in sede di liquidazione o di accertamento, come chiarito
dalla Circolare 41/11: sanzione ridotta per ritardi fino a 14
giorni con efficacia retroattiva, per la quale la sanzione lieve
per i mini-ritardi nel versamento dei tributi si
applica anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011,
a meno che non siano già state accertate con provvedimento
definitivo. È possibile conseguire l'ulteriore riduzione da
ravvedimento operoso, versando spontaneamente anche gli
interessi e la sanzione entro trenta giorni dalla data di
commissione della violazione. È quanto chiarisce la circolare
dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 5 agosto 2011, in relazione
alla disposizione del comma 31 dell'art. 23 del dl 98/2011, che
ha modificato l'art. 13 del dlgs n. 471/97, estendendo il regime
sanzionatorio
110. Un villaggio costituito da
160 bungalows accatastati come A/3 + corpo centrale con
negozio,ristorante e piscina, tutto di proprietà di una
cooperativa olandese che ha ceduto ai vari soci (olandesi e
tedeschi) il diritto di superficie. Tutte le utenze sono
intestate alla cooperativa che ha 2 dipendenti che lavorano in
loco seguendo le pratiche amministrative.
Per cui per alcuni periodi
dell'anno alcuni soci utilizzano i bungalows e per altri periodi
li affittano ad altre persone. Secondo lei dovrà essere versata
l'imposta di soggiorno e da chi?
Risposta: Ritengo che siano da
assoggettare a tale imposta tutti coloro che alloggiano presso
strutture ricettive di cui allo articolo 109 del TULPS, a nulla
rilevando che l'attività sia esercitata anche in assenza di
formale autorizzazione:
ART. 109 - TULPS
1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di
case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi
compresi i gestori di strutture di accoglienza
non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione
o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente
a persone munite della carta d'identita' o di altro documento
idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione
del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito
della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato
dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a
cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i
nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo'
essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I
soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare
all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda,
entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In
alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale
comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette
schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno
E' quindi sulla base di tale obbligo che ritengo che sia da
interpretarsi l'articolo 1 del mio regolamento che ho redatto
tenendo conto di quello di Roma.
Articolo 1
Presupposto della
imposta di soggiorno
1.
Presupposto della imposta di soggiorno è il pernottamento in
strutture ricettive, anche all’aria aperta, quali campeggi,
agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and
breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case
per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi
situati nel Comune.
111. Si chiede se è possibile
fare richiesta ed ottenere risposte da parte degli istituti
bancari e/o poste direttamente dal Comune creditore, senza
interessare l’ufficiale giudiziario, quindi in un momento
precedente all’instaurazione della procedura esecutiva, al fine
di evitare eventuali pignoramenti negativi. Se è possibile ci
servirebbero i riferimenti normativi o comunque un fac simile da
inoltrare agli istituti di credito.
Risposta: La risposta in
argomento deve tener conto del seguente quadro normativo:
art. 4 del DL 209 convertito
dalla legge 265/02:
2-octies. Ai soli fini della
riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono
esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali] (9)
Tale comma è stato recentemente
abrogato dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del D.L.
13 maggio 2011, n. 70.
Alla luce di tale abrogazione
trova applicazione l’articolo 18 del D.Lgs.112 del 1999
Articolo 18
Accesso dei concessionari agli
uffici pubblici.
1. Ai soli fini della riscossione
mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con
facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti
riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i
coobbligati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni (1).
2. Ai medesimi fini i
concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle
informazioni disponibili presso il sistema informativo del
Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli
altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e
segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di
regolamento.
3. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante
per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i
limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei
commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori (1).
3-bis. I concessionari possono
procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1
e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (2).
Ne consegue che l’accesso ai
dati previsti dallo articolo 18 citato è consentito al Comune
quando agisce direttamente e non quando agisce tramite i
concessionari di cui allo articolo 53 del D.Lgs.n.445/97.
Come si rileva dalla
denominazione dello articolo 18 l’accesso è consentito presso
gli Uffici pubblici e non anche presso Enti privati, quali sono
gli istituti bancari. La conoscenza di tali notizie può essere
acquisita dal Comune attraverso il procedimento descritto dallo
articolo 482 c.p.c.,per cui si fa rinvio alla risposta già
data.
Non si è in possesso di modelli
di richiesta, anche se l’accesso ai dati della Anagrafe
tributaria e l’accesso al domicilio del debitore potranno
fornire elementi utili per esercitare appieno l’azione di
recupero e ciò anche senza accedere direttamente ai rapporti
intrattenuti dal debitore con gli istituti di credito.
112. Il nostro Comune ha affidato
a una società privata il servizio postale. Le notifiche degli
atti tributari possono essere fatte con questo servizio? Abbiamo
letto sulla Guida agli enti locali de Il sole 24 ore che nella
sentenza n. 3932/2011 (che non trovo) la Corte di Cassazione ha
chiarito che la notifica non è valida se eseguita da un'agenzia
privata.
Risposta: Conosco tale sentenza.
In sintesi a dette società private non è riconosciuto tale
potere perché gli agenti non sono pubblici ufficiali. Di regola,
quindi, tali società provvedono alla notifica di atti
riguardanti i privati (ad esempio convocazioni assemblee
condominali).
113. Un contribuente che non ha
impugnato un atto ed ha pagato ci chiede il rimborso. Gli è
dovuto?
Risposta: la Cassazione ha più
volte affermato che il mancato ricorso contro un atto rende
inammissibile il ricorso contro il rigetto fatto dal Comune ad
una istanza di rimborso:
In tema di contenzioso tributario, l'omessa
impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge
rende l'atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata
non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un
termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario
ormai esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto
sull'istanza di rimborso della somma pagata in adempimento
dell'avviso di liquidazione non è autonomamente impugnabile,
atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure
implicitamente, meramente confermativo del precedente
provvedimento costituito dall'avviso di liquidazione e, come
tale, in ragione di tale rapporto di conseguenzialità, si
sottrae ad autonoma impugnazione.
Cassazione civile ,
sez. trib., 14 febbraio 2003, n. 2249
Risponda dunque al contribuente che la mancata
tempestiva impugnazione dell'atto che ha dato origina al
pagamento renderebbe l'eventuale ricorso inammissibile.
114. nuovo contributo unificato
previsto per i ricorsi tributari comporta qualche cambiamento
nella procedura dei ricorsi al Comune? In particolare le chiedo
se negli avvisi di accertamento ICI va ancora bene inserite
questa dicitura sottostante indicata per la presentazione del
ricorso, oppure qualche punto non è più valido e va quindi
cambiato. Avrebbe una nuova dicitura da propormi? Questo
contributo unificato va pagato prima di presentare ricorso e
quindi allegato al ricorso stesso, oppure prima di depositarlo
in Commissione Tributaria e quindi allegato al fascicolo
depositato in CTP?
Risposta: Le riporto qui sotto le
novità concernenti il ricorso. Il ricorrente dovrà versare il
contributo unificato, la nota di iscrizione a ruolo, il numero
di PEG. Tali inadempimenti sono verificati dalla segreteria (e
non dal Comune):
Altre novità riguardanti il
contenzioso tributario sono rappresentate dallo obbligo del
ricorrente di indicare l’indirizzo PEC, a pena di versare il
contributo unificato maggiorato e nota di iscrizione alla lite.
Infatti, la mancata indicazione
dell'indirizzo Pec, tuttavia, non comporterà la nullità del
ricorso. In tale ipotesi si applicherà «solo» la maggiorazione
del contributo unificato introdotta dal
dl n. 98/2011.
È quanto prevede la legge di conversione della manovra-bis (dl
n. 138/2011). Come detto in
precedenza l'ultima novità procedimentale in tema di contenzioso
tributario riguarda la determinazione del quantum della lite. La
manovra-bis, aggiungendo un periodo in coda all'articolo 22,
comma 1, del
dlgs n. 546/1992, stabilisce infatti
che all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente dovrà
depositare
la nota di iscrizione al ruolo. Quest'ultima dovrà contenere
l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce,
dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore
della controversia e della data di notificazione del ricorso.
La manovra-bis, aggiungendo un periodo in
coda all'articolo 22, comma 1, del
dlgs n. 546/1992,
stabilisce infatti che all'atto della costituzione in giudizio
il ricorrente dovrà depositare la nota di
iscrizione al ruolo. Questa ultima, scaricabile sul sito
ministeriali, a seconda per ricorso avanti la CTP oppure se
appello avanti la CTR, dovrà contenere l'indicazione delle
parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia e
della data di notificazione del ricorso.
Il pagamento del contributo
unificato può essere effettuato presso:
·
gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto
corrente postale - pdf (il bollettino di c/c postale è stato
approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
·
le banche utilizzando il modello F23 - pdf
·
le tabaccherie e gli agenti della riscossione.
Se il contribuente decide di
versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il
modello per la comunicazione di versamento - pdf e su
questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai
a conferma dell’avvenuto pagamento. Queste istruzioni valgono
sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la
nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui non sono tenute
a farlo. Nel modello, disponibile in formato elettronico, vanno
indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che
introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il
versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello
è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19
febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22
febbraio 2002.
GENERALITÀ DELL’ATTORE O DEL RICORRENTE (3)
Tale intervento ha effetto dalla data di entrata
in vigore del decreto legge e, pertanto, merita particolare
attenzione in quanto incide immediatamente sull’operatività del
processo tributario.
In particolare l’art. 37 della manovra correttiva
introduce all’art. 13 del DPR n. 115/2002 il nuovo comma
6-quater che prevede il versamento del contributo unificato per
i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le
Commissione tributarie provinciali e regionali nelle seguenti
misure:
VALORE CONTROVERSIA |
AMMONTARE CONTRIBUTO UNIFICATO |
Fino € 2.582,28 |
€ 30 |
oltre € 2.582,28 fino a € 5.000 |
€ 60 |
oltre € 5.000 fino a € 25.000 |
€ 120 |
oltre € 25.000 fino a € 75.000 |
€ 250 |
oltre € 75.000 fino a € 200.000 |
€ 500 |
oltre € 200.000 |
€ 1.500 |
Tale contributo è sostitutivo della marca da
bollo.
Esso va versato con il modello F23. Del contributo
unificato è escluso il Comune quando agisce come
soggetto attivo tributario, sia che il Comune agisca
direttamente che tramite professionisti esterni,
essendo il Comune esente da bollo ed essendo il presente
contributo unificato sostitutivo della imposta di bollo.
Infatti, l ’esenzione in
argomento riveste carattere soggettivo, così da trovare
applicazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle
Finanze, sia che il comune si difenda da solo, sia che affidi la
difesa ad un avvocato esterno, sia quando l’attività sia svolta
da un concessionario:
Risoluzione del 25/02/2005 n. 28
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
mandato al difensore esterno da
parte del concessionario del servizio riscossione tributi -
imposta di bollo
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai
fini dell'imposta di bollo, del mandato difensivo apposto, a
margine degli atti depositati in Commissione Tributaria, dal
difensore di fiducia esterno di una Concessionaria del servizio
di riscossione. L'Agenzia ritiene che la procura rilasciata dal
Concessionario al difensore esterno, in relazione ad un atto
difensivo relativo alla riscossione dei tributi, non e' soggetta
all'imposta di bollo rientrando, tale fattispecie, nelle ipotesi
di esenzione elencate nell'art. 5 comma 3 della tabella allegata
al DPR n.642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo). Tale
esenzione non opera quando il Concessionario e' presente in
giudizio in qualita' di contribuente (cfr. Risoluzione Agenzia
delle Entrate del 1 febbraio 2002 n.34).
Risoluzione del 19/02/2002 n. 49
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Imposta di bollo su atti
difensivi e di costituzione innanzi alle Commissioni Tributarie-
Richiesta parere.
Sintesi:
La risoluzione precisa che gli atti difensivi e di costituzione
in giudizio redatti dagli enti impositori,nonché dai
concessionari, sono esenti dall'imposta di bollo in base a
quanto disposto dall'articolo 5 della Tabella allegato B al DPR
26/10/1972, n. 642.
In modo sorprendente e discutibile il Ministero
delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del
21 settembre 2011 n. 1/DF: contributo Unificato sarebbe dovuto
dal Comune appellante.
Per quanto tale disposizione
sembri giustificare la non applicabilità del contributo nei
processi promossi dagli enti locali (in tal caso non però dai
concessionari) in qualità di soggetti attivi d'imposta, il MF ha
specificato che, ai fini della prenotazione a debito del
contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i
Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono
equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali,
escludendo quindi gli Enti locali.
Si ritiene che la specificazione
fornita dal ministero delle Finanze non sia corretta, in quanto
nel concetto di amministrazione pubblica rientrano
necessariamente anche gli enti locali, in relazione ai quali
dovrà quindi essere chiarito in base a quale disposizione
potranno essere esentati dal contributo unificato
115. la notifica degli avvisi di
accertamento ICI è valida anche se fatta a mezzo raccomandata
recapitata tramite un servizio di poste private oppure solo se
fatta utilizzando Poste Italiane S.p.A. o atti giudiziari?
Risposta: secondo le indicazioni
più recenti le notifiche fatte da tali agenzie non hanno valore
giuridico e ciò per il fatto che costoro non hanno la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
116. Nel caso di tempestiva
costituzione in giudizio entro (60 giorni dalla notifica del
ricorso) che si limita ad affermare l’infondatezza della domanda
attorea e di svolgimento, 20 giorni liberi prima della
trattazione, di specifica attività difensiva e deposito
documenti di cui all’art. 23, comma 3 D.Lgs.546/92, si può
incorrere nell’inammissibilità o decadenza di tale facoltà con
conseguente esclusione di valutazione da parte del giudice adito
di quanto depositato dall’Ente dopo la costituzione in giudizio?
In caso affermativo, con il ricorso in appello da parte
dell’Ente avverso la relativa sentenza, detta specifica attività
difensiva riproposta nello stesso appello può essere assunta dal
giudice di secondo grado nel proprio giudizio?
Risposta: Nell’ipotesi descritta
l’assenza di motivazioni in origine nelle controdeduzioni non
poteva essere integrata ai sensi del comma 2 dello articolo 24
del D.Lgs.n.546/92, determinando di fatto la fuoriuscita dal
procedimento di primo grado dell’Ente resistente.
Ora, poiché la presenza in primo
grado del soggetto attivo non è necessaria per la conclusione
del procedimento, la CTP deciderà nel merito del ricorso, ma
contro la probabile sentenza sfavorevole l’Ente potrà riproporre
in appello i motivi proposti tardivamente ed esclusi dalla
valutazione dal giudice di primo grado.
117. Due partiti politici hanno
chiesto di mettere una bacheca (con spese a loro carico) su uno
spazio pubblico per poter affiggere manifesti che li riguardano
direttamente e a loro spese, senza però nulla pagare al Comune
(né a titolo di pubblicità/affissioni né a titolo di occupazione
di suolo pubblico). Nel nostro Comune non è stato approvato un
regolamento che disciplini le affissioni dirette (o meglio è
stato approvato un regolamento ai sensi dell’art. 20 bis del
D.Lgs. 507/93 ma è poi stato abrogato l’anno successivo con
delibera di C.C. in seguito all’abrogazione dell’art. citato,
pertanto oggi non vi è alcun regolamento vigente in merito).
La giunta ha stabilito di consentire l’apposizioni di una
sola bacheca per ogni partito politico un uno spazio comunale
individuato dalla giunta stessa. Ora però un altro partito
contesta che non è la giunta l’organo competente a decidere
sull’argomento e, in assenza di un regolamento approvato dal
consiglio comunale che disciplini l’argomento ed in assenza di
un piano degli impianti nessuna bacheca può essere autorizzata.
La Giunta insiste nel ritenersi organo competente e ritiene che
in assenza di regolamento è la giunta stessa a disciplinare
quanto sopra; io devo esprimere un parere in merito e ritengo di
dover esprimere un parere negativo perché anche io ritengo che
l’organo competente a deliberare sia il Consiglio mediante
l’approvazione di un regolamento e in assenza di questo
regolamento non sia possibile autorizzare alcuna bacheca per
affissioni dirette su spazi pubblici. Posso avere un supporto in
tal senso?
Risposta: Si conviene che
l'Organo competente sia il Consiglio Comunale, in virtù di
quanto previsto dallo articolo 42 del D.Lgs.n.267/00. In assenza
di tale regolamento, si ritiene che il Comune non possa
rigettare analoghe proposte da altri partiti politici, potendo
rappresentare tale negazione un abuso.
118. Per il regolamento
applicativo accertamento con adesione e della conciliazione
giudiziale per cortesia le sanzioni irrogate per la violazione
dei tributi comunali sono ridotte a UN TERZO? Ho visto che
alcuni regolamenti riportano UN QUARTO.
Risposta: L'entità della sanzione
è aumentata ai sensi dell'articolo 1, comma 18 della legge 13
dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011. Per
l'accertamento con adesione le sanzioni sono aumentate da tale
data da 1/4 ad 1/3 (comma 3 art. 3 del D.Lgs.n. 218/97), mentre
nella conciliazione giudiziale le sanzioni sono aumentate da
tale data da 1/3 al 40 per cento (comma 6 articolo 48 del
D.Lgs.n.546/92. Si riportano detti articoli.
Articolo 3 Definizione degli
accertamenti nelle altre imposte indirette.
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui
all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente
ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o
dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore
definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto
limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni
parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello
stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle
altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione,
costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto
distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun
tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un
terzo del minimo previsto dalla legge (1).
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 18 della legge 13
dicembre 2010 , n. 220 , a decorrere dal 1° febbraio 2011.
Articolo 48 Conciliazione
giudiziale.
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33,
può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione
provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il
tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche
dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo
d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale
costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in
forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i 50.000 euro [, previa prestazione, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385]. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di redazione del processo
verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata [e
con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle
rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale
calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di
rateazione di detto importo aumentato di un anno]. Per le
modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le
predette modalità possono essere modificate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro
(1).
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata
successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e
della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo
importo dovuto a titolo di tributo (2).
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la
stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la
commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta
giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma
5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di
consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza,
depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra
parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima
della fissazione della data di trattazione, il presidente della
commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione
del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono
luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è
comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o
della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla
data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione
non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione
fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla
data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative
si applicano nella misura del 40 per cento delle somme
irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante
dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle
sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi
edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo (3),
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 419 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 1, comma 127, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 9, comma 6, del D.Lgs.
13 agosto 2010, n. 141, dall'articolo 3, comma 1, lettera b),
del D.L. 25 marzo 2010, n. 40e successivamente dall'articolo 23,
comma 19, lettere a) e b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 419 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e successivamente sostituito dall'articolo
23, comma 19, lettera c), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203 e
modificato dall' articolo 1, comma 19 della legge 13 dicembre
2010 , n. 220 , a decorrere dal 1º febbraio 2011
119. La società NEW MARK DUE
possedeva degli immobili.
Per gli anni 2006, 2007, 2008 i
versamenti non sono corretti.
Nell'anno 2008 la società NEW
MARK DUE è stata cessata (fusione per incorporazione) nella
società NEW MARK DI MARTINELLI.
Se ieri non ho capito male, io
devo fare l'accertamento a nome NEW MARK DUE e la notifica la
devo fare alla società NEW MARK DI MARTINELLI. presso la sede di
questa società?
E' corretto?
In attesa di riscontro, e
ringraziando per la collaborazione, porgo Cordiali saluti.
Risposta: L'atto di recupero deve
essere fatto a nome della società incorporata (NEW MARK DUE
)presso la sede della società incorporante NEW MARK DI
MARTINELLI:
In ipotesi di incorporazione di
società, l'estinzione della società incorporata comporta
l'invalidità delle notificazioni eseguite non presso la sede
della società incorporante, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., bensì
nel luogo che era stato sede della società incorporata e che non
è divenuto sede di quella incorporante.
Cassazione civile, sez. I,
14/01/1997, n. 290
Com. Roma c. Bavaria
120. Questo Ente ai sensi
dell’art. 1, comma 165, della legge 296/2006, nel proprio
regolamento generale delle entrate tributarie ha previsto la
misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso di
ogni tributo di competenza nella misura del tasso di interesse
legale annuale maggiorato di due punti percentuali. Si chiede se
la disposizione di cui all’art. 7, comma 2-octie del D.L.
70/2011, che innalza da tre punti ad un punto percentuale il
tasso di interesse legale di cui all’art. 1, comma 150, della
legge n. 244/2007, possa essere riferita ai tributi comunali e
se, quindi, possa incidere sulla suddetta norma regolamentare.
Inoltre, si chiede se il tasso maggiorato rispetto al tasso
legale possa essere applicato anche nelle rateizzazioni dei
pagamenti accordate in sede di accertamento con adesione ed, in
generale, in tutte le situazioni ad eccezione del ravvedimento.
Risposta: Tale comma dello
articolo 1 della legge 296/06 così dispone:
COMMA 165
165. La misura annua degli
interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti
di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di
interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento.
Ora, il comma 2-octies dello
articolo 7 del DL 70/11 convertito dalla legge 106/11 così
dispone:
2-octies. All'articolo 1, comma
150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "tre punti
percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto
percentuale”.
Tale comma non può che essere
riferito che al tasso di interesse previsto per i tributi
erariali, così che il comma 165 sopra riportato risulta tuttora
vigente, non essendo stato abrogato, come invece sarebbe stato
necessario.
In conclusione, il tasso cos’
determinato da codesto comune continua a trovare applicazione ed
in assenza di difforme determinazione esso va applicato anche
alle rateizzazioni dei pagamenti accordate in sede di
accertamento con adesione ed, in generale, in tutte le dilazioni
di pagamento ad eccezione del ravvedimento operoso, proprio per
il fatto che in questo caso è la legge che regola la relativa
quantificazione degli interessi, i quali vanno calcolati al
tasso legale, senza alcun ulteriore aumento (articolo 13 D.Lgs.n.472/97).
121. L’art. 18 comma 2 bis del
D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 prevede che “ Gli
adempimenti organizzativi di cui al comma 2 ( cioè quelli
concernenti l’istituzione dei Consigli tributari) sono svolti
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente”.
Ebbene , posto che la legge
parla di adempimenti organizzati per l’istituzione, non è chiaro
se il divieto si riferisca solo al momento della “istituzione”
del Consiglio o anche al successivo funzionamento, per cui deve
ritenersi vietato anche ogni eventuale compenso ai componenti
esterni (compresi i gettoni di presenza, rimborsi spese ecc.) In
quest’ultima ipotesi il divieto potrebbe causare la mancata
istituzione del Consiglio Tributario stesso, per l’impossibilità
di trovare candidati alla nomina disposti a prestare servizio
gratuitamente (senza neppure il rimborso delle spese vive
sostenute)
Si chiede parere in merito alla
legittimità di prevedere, nel regolamento d’istituzione del
Consiglio Tributario, almeno l’erogazione ai consiglieri del
gettone di presenza o il rimborso chilometrico.
Risposta: In via preliminare, si
fa rilevare che la stragrande maggioranza dei comuni si è
orientata nel chiamare a far parte del Consiglio Tributario
tecnici e non politici, anzi sta prevalendo l’inserimento di
funzionari dello stesso Comune.
Ora, la disposizione in esame non
esclude, ad avviso dello scrivente, l’erogazione ai partecipanti
il gettone di presenza spettante ai consiglieri, mentre si
esclude l’erogazione del rimborso chilometrico del proprio
automezzo, posto che l’attività è esercitata nella sede del
Comune.
Si ritiene che comunque il
gettone di presenza non possa competere ai dipendenti del Comune
che ne fanno parte e ciò in virtù
trattamento onnicomprensivo che
caratterizza il rapporto di pubblico impiego.
122. Ai fini dell’erogazione
dell’incentivo ICI con gli stipendi nel mese di novembre p.v. al
personale dipendente partecipante a progetto di recupero di
evasione ICI realizzato nel 2010 e primo semestre 2011,
autofinanziato ai sensi del Regolamento vigente per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (art. 59 del
D. Lgs. 446/1997) e ricompresa nella quantificazione del Fondo
per il salario accessorio 2010, si chiede se sussistono delle
limitazioni alla luce della deliberazione della Corte dei Conti
n. 51/CONTR/2011. Si precisa che il progetto obiettivo di
recupero ICI (fabbricati e aree edificabili) per le annualità
2004, 2005, 2006 e 2007, è stato approvato con delibera di G.C.
nel mese di aprile 2009 ed il relativo impegno di spesa è stato
assunto nel mese di maggio 2009, a valere sul relativo
capitolo di spesa dei bilanci di previsione 2009 per € 15.000,00
e 2010 per € 20.000,00, essendo previsto nel progetto la
liquidazione dell’incentivo dell’importo complessivo di €
35.000,00 in due tranche di € 15.000,00 ed € 20.000,00, in base
alla progressione dell’attività accertativa ed al raggiungimento
degli obiettivi fissati in termini di gettito riscosso di €
150.000,00 ed € 200.000,00. Nel 2010 si è proceduto alla
liquidazione dell’incentivo di € 15.000,00 al personale
impegnato nel 2009 nel progetto in parola. Il progetto è
proseguito nell’anno 2010 e primo semestre 2011, come da
delibera di G.C. adottata nel mese di dicembre 2010 di
specificazione del termine al 30/06/2011, considerata la
complessità dell’attività di accertamento in parola (aree
edificabili) e l’opportunità di diluire nel tempo l’invio dei
provvedimenti sanzionatori riferiti a più annualità d’imposta ai
contribuenti, nel rispetto dei termini di prescrizione. Si
ribadisce che l’incentivo (art. 15, comma 1, lett. K C.C.N.L.
01/04/1999) di € 20.000,00 è stato ricompreso nella
quantificazione del Fondo per il salario accessorio 2010 e nel
bilancio di previsione 2011 è stato riportato a residuo passivo.
Il progetto in parola è quindi terminato al 30/06/2011 ed è
stato rendicontato un gettito effettivamente riscosso per
l’attività accertativa svolta nell’anno 2010 e primo semestre
2011 di oltre € 400.000,00. Si chiede, perciò, se alla luce
della deliberazione della Corte dei Conti di cui in premessa: 1)
sussistono limitazioni all’erogazione dell’incentivo al
personale dell’Ufficio Tributi ed al tecnico incaricato
dell’Ufficio Assetto del Territorio in misura superiore a quello
percepito nel 2010 per l’attività svolta nel 2009, ovvero se al
singolo dipendente a titolo di incentivo Ici non possa essere
erogato nel 2011 un importo superiore a quello erogato nel 2010,
anche se detto incentivo complessivo di € 20.000,00 è stato
impegnato nel bilancio 2010 e ricompreso nel Fondo salario
accessorio dello stesso anno; 2) sussistono impedimenti
all’erogazione dell’incentivo al responsabile anno 2010 (diverso
da quello dell’anno 2009) in base all’effettiva partecipazione
al progetto.
Risposta: Con la deliberazione
della Corte dei Conti n. 51/CONTR/2011 è stato precisato che i
compensi erogati ai fini del recupero della evasione ICI e
quelli relativi alle sponsorizzazioni vanno considerati,
diversamente da quelli erogati ai progettisti interni ed alla
civica avvocatura, ai fini della determinazione del tetto di
spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall’art.
9, comma 2-bis che vanno quindi considerati.
Ora tale comma così dispone:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio (3).
Ciò premesso, si ritiene che la
disposizione in esame faccia riferimento al momento di
competenza e non a quello di cassa, così che vada considerato
per l’anno 2010 l’ammontare impegnato dal Comune per detta
annualità (20000 euro) e ciò indipendente dal momento della
effettiva erogazione del medesimo, così che non potrà essere
impegnato per il 2011 una somma maggiore di 20000 euro, a nulla
rilevando il momento materiale di erogazione del beneficio al
personale interessato.
123. Questo comune non ha ancora
approvato il consiglio tributario. Mi sembrava di ricordare che
non fosse obbligatorio? Se si, mi può segnalare la normativa di
riferimento.
Risposta: Le riporto qui sotto la
norma:
Decreto Legge 31/05/2010, n. 78
TITOLO II
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Articolo 18 (Partecipazione dei comuni all'attivita' di
accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in
revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente,
tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla
Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i
dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e
contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono
tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia' provveduto, il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per
l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio
Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto (1);
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,
laddove non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario,
sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la
successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la
relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'
adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione
entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto (2).
2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono
svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente (3).
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia
del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12
dell'articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal
seguente:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le
dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della
emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo
38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni
di domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da
"Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il
comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al
quale lo stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine
il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte
degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia
dall'ufficio stesso." e' abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica
entro sessanta giorni da quello del ricevimento della
segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo
44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare
l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante
il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori
contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito
all'accertamento stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza
unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle
banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via
telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai
contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della
partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e
contributivo di cui al comma 1 (4).
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di
esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle
societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono
garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con
il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento
fiscale e contributivo;
in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in
relazione ai diversi tributi.";
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "33 per cento";.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la
quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai
comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di
accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni
relative ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalita' di
partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e
contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle
somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle
quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce
alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai
predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di
partecipazione all'accertamento.
(1) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio
2010, n. 122, in sede di conversione.
(2) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio
2010, n. 122, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010,
n. 122, in sede di conversione.
(4) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio
2010, n. 122, in sede di conversione.
124. Premesso che il ns. Comune
già applica dal 2007 l'addizionale IRPEF con l'aliquota massima
dello 0,8% ed esenzione in caso di reddito complessivo fino ad
Euro 15.000,00, mi pare di capire (in base alla lettura
dell'art.1 comma 11 DL 138/2011) che le molteplici aliquote
differenziate per scaglioni IRPEF sia una facoltà e non un
obbligo, per cui il ns. Comune ben può mantenere l'addizionale
esistente come sopraindicato ed adottata in base alle precedenti
norme, mentre se il Comune la variasse ora (difficile visto che
abbiamo già adottato il massimo consentito e riduzioni non credo
proprio che andremo ad adottarle) dovrebbe essere rispettata
quella differenziazione per scaglioni IRPEF per rispettare il
principio della progressività dell'imposta. E' corretto o no?
Risposta: La nuova disciplina
della nuova addizionale non fa venir meno il diritto a
determinare l'assoggettamento non in modo progressivo. Essendo
voi già al massimo l'esercizio della nuova facoltà diverrebbe
inopportuna.
125. Sto richiedendo ad una
società dei documenti per un possibile accertamento ICI in base
all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 504 del 1992. La normativa non
cita un termine entro il quale tali documenti devono essere
consegnati al Comune e mi chiedevo se posso determinarlo io o
attenermi a qualche altra nota. Ho notato che su vari modelli
già predisposti viene sempre indicato il termine di 60gg. E'
obbligatorio questo termine oppure posso chiedere che tutta la
documentazione mi venga restituita entro 30 gg. o addirittura
10gg.?
Risposta: Il comma 5 dello articolo 6 dello Statuto del
Contribuente (legge 212/00)così dispone:
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla
liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a
mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un
termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche
qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo
di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad
effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti
emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma
(1).
Tale termine dunque è di 30 giorni, ma in casi eccezionali
può essere ridotto anche a 10.
126. Mi può inviare il parere
dell'Anci dove viene esplicitata la possibilità di costituire il
consiglio tributario individualmente anche per i comuni al di
sotto di 5000 abitanti (quindi eludendo all'obbligo di
consorziarsi o unirsi ad altri).
Risposta: Non era un documento
ufficiale. Era un invito che ho letto a suo tempo sul sito
dell'ANCI. Non mi risultano comunque consorzi adottati nel senso
indicato dalla norma.
Nota ANCI del 18.5.2011 ove si
legge:
Non è stata purtroppo colta
l'occasione per rivedere la disciplina sui Consigli tributari
introdotta dall'articolo 18 del d.l. 78,
che
stabilisce l'obbligatorietà dei Consigli tributari - e dei
consorzi per la loro costituzione, per ciò che riguarda i comuni
minori. Questo dispositivo,concepito con la condivisibile
intenzione di promuovere il generalizzato esercizio della
partecipazione all'accertamento da parte di tutti i Comuni,
finisce per costituire invece un'inutile complicazione
burocratica – per di più necessariamente condizionata dall'unica
norma primaria riguardante i Consigli tributari, risalente al
marzo del 1945 – non dà impulso alle attività operative e
rischia di produrre sovrapposizioni di funzioni rispetto al
ruolo spettante agli organi politici ed amministrativi dei
Comuni.
Osservazioni ANCI-IFEL apparse
sul sole 24 ore dell'1.09.2010
L’obbligo di riunirsi in
consorzio appare, peraltro, singolare e di ben difficile
applicazione, in quanto si riferisce in maniera espressa ad una
forma di associazione tra Enti di cui è stata recentemente
prevista l’abolizione, a decorrere dal 2011, con efficacia dal
rinnovo dei consigli comunali. I Comuni si trovano nella
incongrua condizione di dover attivare una nuova struttura
associativa per poi scioglierla al primo rinnovo del Consiglio
comunale;
127. Non ha qualche sentenza o
commento di qualche suo volume dove spiega bene il concetto
dell’autonomia finanziaria di ogni anno, ovvero non è detto che
se uno ha fatto ricorso per un annualità e lo ha vinto non debba
più essere accertato o pagare per gli anni successivi.
Risposta: Le riporto qui sotto
una massima della Cassazione:
Nel sistema tributario, ogni anno
fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e
comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un
rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni
precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le
controversie relative a diverse annualità d'imposta del medesimo
tributo, ancorché concernenti questioni in tutto o in parte
analoghe, siano separatamente decise con più sentenze (anziché
con una sola, previa riunione dei relativi giudizi), ciascun
giudizio mantiene la sua autonomia e la decisione ad esso
relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata
rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità.
Cassazione civile,
sez. trib., 30 maggio 2003, n. 8709
Soc. coop. Pescatori Uria c. Min.
fin.
128. Le chiedo se per effettuare
il pagamento del tributo provinciale TIA - TEFA alla provincia
di Gorizia è necessario richiedere il DURC. Al riguardo ho letto
un pò di tutto...ma non sono riuscita a trovare una risposta
certa e univoca né in un senso né nell'altro. Mi sa dire
qualcosa di preciso?
Risposta: L'articolo 2 del DL
210/02 così dispone:
Articolo 2 Norme in materia
di appalti pubblici (1)
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di
revoca dell'affidamento. (2)
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività
in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la
decadenza della convenzione o la revoca della concessione
stessa. (3)
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine
del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
(2)
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006". (4)
Sulla base di tale disposizione
si evince quanto segue.
Il DURC, documento unico di
regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da
parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Il DURC serve per tutti gli
appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti
per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare
aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati
d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati
soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per
le attestazioni SOA.
Ne consegue che la Provincia non
è tenuta al rilascio di tale certificato non essendo detto
pagamento connesso ad un rapporto d'appalto e non avendo la
Provincia la veste di imprenditore commerciale.
129. La gestione della
addizionale comunale all’IRPEF è riservata alla Agenzia delle
Entrate
L'istanza di rimborso deve essere presentata, in
carta semplice, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate
competente in base al domicilio fiscale del contribuente al
momento della richiesta e deve contenere i motivi in base ai
quali si ritiene di aver diritto al rimborso.
Il termine di decadenza delle istanze di rimborso
è di 48 mesi.
130. Il prossimo dicembre
abbiamo l'udienza in Commissione tributaria. la parte ricorrente
è deceduta in novembre 2011. Cosa succede? dobbiamo fare
qualcosa?
Risposta: Il processo è
interrotto ai sensi dello articolo 40 del D.Lgs.n.546/92. Nel
caso tale evento non sia stato comunicato alla CT, in via
preliminare nell'udienza di discussione fate presente tale fatto
e sia da voi richiesta l'interruzione del processo.
131. Ho da richiederLe
delucidazioni in merito al Consiglio Tributario: in primo luogo
visto che il ns. Comune ha meno di 5000 abitanti è obbligato
all' istituzione dello stesso a mezzo di convenzioni con altri
comuni/enti pena il mancato introito del 100% dell'accertamento
ma solo del 50%?.E nel caso di accertamenti d'ufficio da parte
dell'Agenzia delle entrate per cittadini del ns. Comune senza
che ci sia stata una nostra segnalazione gli accertamenti stessi
vanno allo Stato o devono comunque essere girati ai Comuni?
Le chiedevo inoltre se riusciva a
trasmetterci fac simile della seguente documentazione riferita
sempre ai Comuni con meno di 5000 abitanti:
1)regolamento sul funzionamento
del consiglio tributario
2) Convenzione per la gestione in
forma associata delle funzioni del consiglio tributario
3)Bozza di deliberazione di
consiglio comunale di approvazione del regolamento stesso.
Risposta: Già con la circolare 4E
del 15 febbraio 2011 il Ministero delle Finanze sottolineava che
la partecipazione dei comuni al procedimento di accertamento dei
tributi erariali fosse obbligatoria. Tale circolare evidenziava
come i comuni, qualora fossero a conoscenza di dati, fatti o
elementi rilevanti ai fini dello accertamento fossero obbligati
a trasmetterli al competente ufficio delle Entrate. La circolare
ricordava, poi, come a seguito delle modifiche introdotte
dall'articolo 18 del DL 78/2010 gli enti locali ed i loro
consorzi disponessero di una serie di informazioni desumibili
dalla consultazione delle dichiarazioni dei redditi presentate
dai loro cittadini. Tale partecipazione dei comuni al
procedimento di accertamento, che si esprime sia come attività
consultiva alle proposte di rettifica delle dichiarazioni
avanzate dalla Amministrazione Finanziaria che tramite
segnalazioni qualificate del Comune agli Uffici delle Entrate,
transita attraverso il Consiglio Tributario. Le modifiche alla
disciplina della partecipazione comunale all’accertamento recate
dall’articolo 1 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del decreto
138/11 hanno ulteriormente rafforzato l’obbligatorietà
dell’istituzione dei consigli tributari, che dovranno essere
istituiti entro il 31 dicembre 2011, salvo una penalizzazione di
natura economica per i comuni inadempienti, i quali non potranno
godere dell’incremento dal 50 al 100% della quota di
incentivazione per la partecipazione al recupero dell’evasione
dei tributi erariali per il triennio 2012-2014.
L'istituzione del Consiglio
Tributario, valutata alla luce della ratio di tali disposizioni,
si ritiene che debba essere realizzata attraverso un
procedimento amministrativo complesso che deve essere ultimato
entro la fine del corrente esercizio. La prima fase del
procedimento è senza dubbio l'approvazione del regolamento del
Consiglio Tributario da parte del Consiglio Comunale, a cui deve
seguire la nomina dei componenti, così che siano poste le basi
concrete perché possa operare almeno a decorrere dal primo
gennaio 2012.
In ordine alla composizione del
Consiglio Tributario la discussione in atto è se i membri siano
politici o tecnici. L'ANCI ha suggerito che siano chiamati a
farne parte tecnici e non politici. Anzi,molti comuni a
cominciare da Bologna hanno inserito nel regolamento dipendenti
del Comune. La valutazione di tale scelta deve essere effettuata
in base al compito assegnato a tale Organo dalla legge. Le
funzioni concernenti tale partecipazione si riassumono nella
esposizione di dati e di fatti mostranti una discordanza fra la
capacità di spesa del soggetto passivo e la dichiarazione dei
redditi presentata. Significativo al riguardo è il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.
Le allego la documentazione
recuperata da una gestione associata fra comuni con meno di 5000
abitanti.
132. Vorrei
sapere se è possibile applicare il cumulo giuridico per le
violazioni per parziale versamento, o se è previsto solo in caso
di omessa denuncia o omesso versamento.
Risposta: Il cumulo giuridico,
peraltro raramente applicabile ai tributi comunali, salmeno per
giurisprudenza prevalente della Cassazione, non può mai trovare
applicazione nel caso di versamenti, posto che diversamente
dalla denuncia, che esplica rilevanza giuridica a tempo
indeterminato, il versamento deve essere effettuato per ogni
periodo di imposta.
133. Il comma 2-octies dello
articolo 7 del DL 70/11 convertito nella legge 106/11, così
dispone : All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite
dalle seguenti: "un punto percentuale" (46). Si chiede se anche
per i tributi comunale si deve intendere implicitamente
modificato il comma 165 dello articolo 1 della legge 296/06 che
tuttora prevede uno scarto di tre punto percentuali rispetto al
tasso legale.
Risposta: Il comma 150 dello
articolo 1 della legge 244/07 ha portata generale, così che
anche per i tributi comunali il saggio di interesse non può
superare di un punto il saggio legale.
COMMA 150
Decreto per la fissazione del
tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il
rimborso dei tributi.
150. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo
13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite
le misure, anche differenziate, degli interessi per il
versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche
in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti
di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di
interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile,
salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (1).
134. Se gli avvisi d'accertamento
li spediamo con busta e cartolina verde =atto giudiziario, e il
contribuente non ritira la busta, la notifica si da per eseguita
e quando? da che data, per far decorrere i 60 gg?
Risposta: Dopo 10 giorni decorrenti dalla data in cui è spedita
la raccomandata con la quale si avvisa il destinatario della
giacenza. Infatti, il comma 5 dello articolo 8 della legge
890/82 così dispone:" La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma
ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. "
135.
Le giro l'allegata
documentazione onde sottoporLe la richiesta di un parere nel
merito.
Trattasi di una sentenza di Cassazione in materia di I.C.I. del
09/06/2011 depositata il 07/10/2011 che rinvia ad altra
sezione della C.T.R. L'Avv……, che ha seguito la pratica in
Cassazione, ritiene che il contenzioso ora vada riassunto
dal Comune entro 3 mesi e cioè entro il 05/01/2012 mentre è
discordante il parere che abbiamo chiesto all'Ufficio Associato
del Contenzioso Tributario del Comune di …... (che assiste il
nostro contenzioso nel grado di loro competenza) che invece
ritiene che il Comune non debba attivarsi.
C'è stato un successivo confronto tra l'Ufficio del Contenzioso
e l'Avv…… confermando però i rispettivi pareri discordanti.
Le allego:
- la sentenza n. 20565 del 09/06/2011;
- lettera del 20/10/2011 dell'……;
- parere del 07/11/2011 dell'Uff. del Contenzioso Tributario.
Risposta:In via prelinare, la presente risposta
sostituisce quella precedentemente data e ciò alla luce degli
indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza concerenti il quesito
se a seguito delle sentenze della Cassazione che dispongono il
rinvio alle Commissioni Tributarie, sussiste o meno la necessità
(o l’opportunità) per l’Ufficio di procedere alla tempestiva
riassunzione in giudizio? Secondo la dottrina bisogna
distinguere i vari casi ed aver presente le problematiche
sottese.
L’interesse dello Uffiicio a procedere alla
riassunzione è raro. Potrebbe per esempio sussistere nel caso di
contenzioso relativo al silenzio-rifiuto sulle istanze di
rimborso.
In base all’art. 2945, comma 3, del codice
civile, l’estinzione del processo elimina infatti l’effetto
permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla
proposizione del ricorso, ma non incide sull’effetto
interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che
la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta
domanda.
L’Ufficio potrebbe allora avere interesse alla
riassunzione del giudizio quando, non essendo decorso il termine
di prescrizione decennale ed avendo pertanto il contribuente la
possibilità di riproporre ancora la domanda, lo stesso
contribuente, grazie alla mancata riassunzione, potrebbe dunque
riproporre un nuovo ricorso privo dei vizi o delle carenze
difensive eventualmente riscontrate nel primo giudizio.
Un altro profilo da valutare attiene poi alla eventuale
prescrizione del diritto di riscossione. La riattivazione del
giudizio potrebbe consentire di procurarsi una sentenza che
costituisca titolo per la riscossione, in particolare laddove
l’atto impugnato, pur divenendo definitivo a seguito
dell’estinzione del giudizio, potrebbe non essere più eseguibile
per intervenuta prescrizione.
Secondo la CTR della Toscana (sentenza 108/17/10, “l’estinzione
del processo travolge le sentenze di merito, ma non l’atto
amministrativo, che come noto non è un atto processuale, bensì
l’oggetto dell’impugnazione”. Con la Circolare n. 8 del 20
giugno 2007 dell’Agenzia del
Territorio, la quale evidenza come l’eventuale
interesse alla riassunzione del giudizio sia riferibile “di
norma” in capo al contribuente/ricorrente e non agli uffici, i
quali possono giovarsi, piuttosto, della mancata riassunzione e,
quindi, del consolidamento dell’atto originariamente impugnato
che consegue all’estinzione del processo, evitando altresì gli
incerti esiti di un nuovo giudizio.
Conclusioni che hanno trovato anche conferma nel
pensiero della Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 3040
dell'8 febbraio 2008, ha chiarito che l’Amministrazione
Finanziaria è priva dell’interesse a riassumere, con conseguente
inammissibilità del ricorso eventualmente proposto dall’Ufficio.
La citata Circolare n. 8/T del 2007, comunque,
pur avendo osservato che "può dunque desumersi, in linea
generale, che l'interesse a riassumere è ravvisabile in capo
alla parte nei cui confronti l'atto stesso produce effetti, vale
a dire il contribuente-ricorrente, tendendo conto, tra l'altro,
che lo stesso, nel giudizio tributario, è sempre parte attrice
del primo grado (cosiddetto 'attore necessario')”, ha poi
sottolineato che ciò vale di norma.
La stessa Circolare fa del resto più volte
intendere che la carenza di ragioni per la riassunzione della
parte pubblica è una regola, cui possono però opporsi delle
eccezioni ed afferma il normale disinteresse
dell'Amministrazione "pur
non potendosi escludere, in assoluto, che … possa avere
l'interesse ad assumere tale iniziativa, in presenza di una
utilità concreta ed attuale, comunque connessa all'accoglimento
del gravame da parte del giudice di rinvio o di una pronuncia
conclusiva sulla controversia".
Se, quindi, in linea generale, per quanto detto,
è pacifico che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio
estingua l’intero processo e che ciò determini il consolidamento
dell’atto originariamente impugnato (con conseguente
disinteresse dell’Amministrazione alla riassunzione), il
problema è stabilire poi la data in cui l’atto impugnato si
considera effettivamente definito, ovvero da quando decorre il
termine per l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio.
Alla luce del caso trattato ritengo, quindi,
corretta l'interpretazione data dallo Ufficio
Contenzioso.
136. Essendo responsabile
dell’ufficio Personale ma anche dei Tributi, ho effettuato una
verifica in merito ad una richiesta di liquidazione assegni
nucleo familiare arretrati dove il dipendente mi dichiara il
coniuge a reddito 0. Ho effettuato una verifica delle
dichiarazioni dei redditi in SIATEL ed ho scoperto
dell’esistenza di redditi non dichiarati nella certificazione,
dichiarazione pertanto mendace. Parliamo di circa 12.000 di
arretrati. Le domande:
-
è corretto che abbia proceduto alla verifica dei redditi, era
un mio diritto farlo?
-
Ora ricalcolo gli assegni in base hai redditi che ho recuperato
oppure respingo la richiesta dicendole di ripresentarla
corretta?
Risposta: Gli arretrati non sono
rilevanti per la dichiarazione dei redditi, posto che questa fa
riferimento al reddito imponibile dell'anno di competenza.
Infatti,
Sono rilevanti tutti i redditi
percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente la
competenza, quali:
• Redditi imponibili Irpef al
netto della sola contribuzione previdenziale
• Redditi a tassazione separata
• Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
• Redditi conseguiti all’estero
Sono rilevanti solo se
complessivamente superiori a 1032,91 Euro
• Borse di studio
• Pensioni sociali o assegno sociale
• Pensioni erogate ad invalidi civili
• Interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT etc.
• Proventi da quote di investimento
Sono invece da escludere dal
calcolo i seguenti redditi:
• Arretrati di integrazione
salariale
• Tfr
• L’assegno al nucleo familiare stesso
• Pensioni di guerra
• Pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in
servizio di leva
• Indennità di accompagnamento
• Rendite vitalizie Inail
• Assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello
stato
• Indennità di frequenza
137. Mi chiede la collega
dell'Ufficio Tecnico, che ha ricevuto una richiesta di
rateizzazione della sanzione applicata su un omesso versamento
del contributo di costruzione, se si può concedere la
rateizzazione su tale sanzione? Sia in caso affermativo che
negativo in base a quale norma?
Risposta: Ciò è previsto dallo
articolo 26 della legge 689/81
Legge 24/11/1981, n. 689
CAPO I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE II
APPLICAZIONE
Articolo 26 Pagamento rateale della sanzione
pecuniaria.
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato
che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna
rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il
debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto
al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
138. ho visto la sua risposta in
merito alla non possibilità di applicare il cumulo ( art. 12 ,5°
comma D.Lgs 472/1997) per le violazioni dei i
ritardati/parziali/omessi versamenti che si ripetono in più
anni. Ed in effetti a sostegno di questa tesi ho trovato anche
una vecchia circolare del Ministero delle Finanze ( n. 23 del
25/1/1999). Mi resta però un dubbio: tutte le sentenze di
Cassazione ( Cass. 8849/2010; Cass. 932/2009) che ribadiscono la
non applicabilità del cumulo fanno però riferimento a casi nei
quali è stata omessa anche la dichiarazione/ denuncia e per tale
motivo concludono negando il cumulo delle sanzioni proprio
perché a quella violazione( omessa dichiarazione/ denuncia) si
può porre rimedio solo presentando la dichiarazione o denuncia.
Quando si tratta di violazioni relative ai
ritardati/parziali/omessi versamenti che si ripetono in più
anni, invece non si trova questa stessa opinione della
Cassazione che anzi al contrario, ammette esplicitamente
l’applicabilità del cumulo delle sanzioni, come avviene nella
sentenza Cass. 15554 del 2/7/2009. Non vorrei che in effetti
per la liquidazione l’orientamento fosse invece quello di
ammettere il cumulo. Lei che ne pensa?
Risposta: Il cumulo giuridico non
trova applicazione per la sanzione di omesso versamento, posto
che ogni versamento riveste una propria specifica autonomia. Di
contro, il cumulo giuridico potrebbe trovare applicazione oltre
che nei casi di violazioni di carattere formale reiterate, nel
caso di omessa o infedele denuncia, nei casi in cui la denuncia
i ha valore a tempo indeterminato, a valere per più periodi di
imposta, mentre il versamento vale solo per un determinato
periodo (acconto 99, saldo 99, ecc).
139.
Mi scuso del
disturbo, ma a fronte del D.L. 6/12/2011 e dei numerosi commenti
in proposito, che sembrano dare per scontata l'abrogazione
dell'obbligo di istituire il Consiglio Tributario da parte del
Comune, mi viene un dubbio su cui gradirei un confronto:
è davvero abrogato l'obbligo?
leggendo le diverse norme in materia, a me pare di dedurne che
sia abrogata la disposizione che condizionava all'istituzione
del Consiglio Tributario la compartecipazione al recupero
evasione nella maggior misura del 100%, ma la norma che aveva
introdotto l'obbligo come può ritenersi abrogata?
Mi riferisco al
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 -
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 -
supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Articolo 18 -
Art. 18 (Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario e contributivo) In vigore dal 31 luglio 2010
1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo secondo le disposizioni del presente
articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente,
tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle
entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili
ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili
fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono
tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia'
provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento
per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal
Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto;
queste disposizioni non mi sembrano abrogate in modo nè tacito,
nè esplicito, o sbaglio?
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento
dei conti pubblici. (11G0247)
pubblicato in G.U. 6/12/2011 e in vigore da 6/12/2011,
Art. 11
Emersione di base imponibile ....
comma 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13
agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,
n. 148, e' abrogato.
e l'art. 1, comma 12-quater è quello che stabilisce
12-quater - Le disposizioni di cui al comma12-bis (Al
fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita'
di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la
quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.)
non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il
31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.
Risposta: L'interpretazione data non è corretta.
Infatti, la soppressione dei consigli tributari
che dovevano essere istituiti ai fini della partecipazione dei
comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo. non
comporta la la diminuzione del 100 per cento del gettito di
tributi erariali fissato dalla manovra estiva
L'obbligo istitutivo dei
predetti Organi è stata rafforzata dall'art. 1, comma 12-quater
del
dl 13 agosto 2011, n. 138,
che escludeva l'applicazione della quota della partecipazione al
100% in caso di mancata istituzione, da parte dei comuni, dei
consigli tributari. entro il 31 dicembre 2011.
Il quadro di tali disposizioni porta a ritenere
che la SOPPRESSIONE dei CT non determina la diminuzione del 100
per cento spettante ai Comuni . In senso conforme vedasi
ItaliaOggi del 6 dicembre 2011.
140.
Alla luce del D.Lgs. 14.03.2011,
n. 23 e del D.L. 13.05.2011 n. 70, in quali casi è ancora
necessario presentare la cessione fabbricato prevista dall'art.
12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito dalla L. 18.05.1978 n.
191?
Risposta:
Articolo 12 del D.L.
21.03.1978 n. 59, convertito dalla L. 18.05.1978 n. 191 così
dispone:
.
Chiunque cede la proprietà o il
godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte
di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità
dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o
di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui
al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione,
all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche
verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977
e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai
precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza
dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle
disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi
di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove
si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706
(1) (2).
(1) Articolo sostituito
dall'articolo unico della legge 18 maggio 1978, n. 191, in sede
di conversione.
(2) Vedi l'articolo 1, commi 344
e 345 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Vedi l'articolo 5, comma 3,
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
A sua volta il comma 3 dello
articolo 3 del D.Lgs.23/11 così dispone:
3. Fermi gli obblighi di
presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione
del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di
comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
Alla luce di tali disposizioni
l’adempimento in argomento è ancora dovuto per le locazioni di
immobili in genere di durata superiore ad un mese, fatta
eccezione per i contratti di locazione abitativa, debitamente
registrati, per i quali il locatore abbia scelto l’applicabilità
della cedolare secca di cui allo articolo 3 del D.Lgs.n.23/11.
141. sto facendo confusione con
la normativa relativa alle sanzioni su avviso di accertamento.
Mi può rinfrescare la memoria
relativamente alle modifiche intervenute in questi anni
soprattutto alle riduzioni che si possono applicare.
Risposta: Il quadro attuale delle
sanzioni è il seguente:
a) omessa denuncia dal 100
al 200 per cento, riducibile ad 1/3 nel caso di adesione;
b) infedele denuncia dal
50 al 100 per cento, riducibile ad un terzo per adesione;
c) omesso, ritardato
versamento, sanzione del 30 per cento, non riducibile;
d) omesso o ritardato versamento
fino a 14 giorni (ravvedimento sprint): 2 per cento al
giorno;
e) conciliazione giudiziale:
40 per cento del minimo: 2 per cento al 2 per cento ogni;
f) ravvedimento operoso:
ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito
nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione (2); ad un ottavo del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
g) accertamento con adesione:
nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge:
h) adesione ai verbali nel
caso di accertamento con adesione: 1/6 del minimo.
142. La legge 296/2006 prescrive
che "nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". Questo
Comune prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute a
titolo di accertamento (fino a 42 rate mensili). Ipotizzando che
il contribuente non ottemperi al pagamento di tutte le rate (per
esempio le ultime) qual è il margine di manovra dell'Ente se nel
frattempo sono spirati i termini di cui all'art. 1 comma 163
della legge 296/2006?
Risposta: Con il provvedimento di
rateizzazione ogni rata non pagata, successiva alla prima,
assume propria separata autonomia, così che, per analogia a
quanto previsto dal comma 3bis dello articolo 8 del
D.Lgs.n.218/97 in tema di accertamento con adesione che sotto si
riporta, il termine triennale in argomento, decorre dal 31.12
del terzo anno successivo al mancato pagamento della prima rata
non pagata successiva alla prima.
143. In questo periodo devo
predisporre un ruolo coattivo per ICI accertata e ahimè non
pagata, ma mi è sorto un dubbio circa la notifica effettuata
mezzo posta con AR, ho diversi casi di buste ritornate con la
dicitura di compiuta giacenza, la data di notifica da indicare
sul ruolo è quindi la data di compiuta giacenza o no?
Risposta: Ai sensi dello articolo
8 della legge 890/1982:" La notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del
ritiro del piego, se anteriore ". In sintesi, per la regolarità
della notifica non basta la giacenza ma è necessario che sia
inviata una raccomandata da parte dello Ufficio postale che
avvisi il destinatario della giacenza.
|