Questa sezione è
dedicata alle mie pubblicazioni.
Per qualsiasi
informazione in merito potete contattarmi scrivendo a
consulenze@brunobattagliola.com
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Guida ai tributi locali - 2013 |
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Guida alla
TARES |
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Guida al RES
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Guida all' IMU -
2012 |
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Formulario della
tassa dei rifiuti e della tariffa di igiene urbana - 2012 |
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Guida alla
riscossione delle entrate - 2012 |
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Formulario del
contenzioso tributario |
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Guida ai tributi
minori 2010 |
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Il Formulario delle
controdeduzioni ai ricorsi in materia di tributi locali |
(tutte le
pubblicazioni sono edite dall' EDK
www.edkeditore.it)
Le pubblicazioni in
dettaglio:
GUIDA
AI TRIBUTI LOCALI - 2013 |
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GUIDA ALLA
TARES |
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GUIDA AL RES
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Il
nuovo tributo, entrato in vigore il presente anno, prende a
prestito in gran parte la disciplina delle tariffe ed in parte
quella della tassa rifiuti.
L’introduzione di
detto nuovo tributo comporta anche un nuovo assetto
organizzativo, più marcato per i Comuni che attualmente
applicano la TARSU e minore per i comuni che hanno già
introdotte le tariffe.
Infatti, è
necessaria una maggior conoscenza degli utenti, che sono
suddivisi in due categorie. Le utenze domestiche richiedono non
solo la conoscenza dei mq detenuti dalla singola utenza, ma
anche il numero dei componenti della stessa, così da rendersi
necessario un collegamento dell’Ufficio Tributi con l’Anagrafe
del Comune. Per le utenze non domestiche, invece, oltre ai mq, è
necessario rilevare per ogni singola utenza l’attività o le
attività esercitate e collocare le utenze nelle categorie
previste dagli allegati al DPR 158/99.
La superficie
imponibile per i fabbricati a destinazione ordinaria diviene
l’80 per cento della superficie risultante in Catasto ed in
carenza di tale elemento il Comune deve ordinare al possessore
l’iscrizione della superficie catastale mediante procedimento
DOCFA.
La gestione e la
riscossione non possono essere affidate a terzi e
riprese,quindi, dal Comune per essere gestite in economia.
Infatti, la TARES dovrà essere versata al Comune tramite
bollettino postale o mediante modello di pagamento unificato.
Superata, infine,
la questione IVA, posto che la natura conclamata Tributaria ne
esclude la relativa applicazione, così che i costi debbono
essere rilevati alo lordo dell’IVA.
Strumenti
necessari per la gestione sono:
a)
il piano finanziario;
b)
il regolamento comunale TARES;
c)
la delibera di approvazione delle
tariffe.
La legge di
stabilità 2013 ha innovato la materia, specie per quanto
concerne l’esercizio 2013, ha determinato le seguenti novità:
a)
obbligo di indicare in
dichiarazione dei dati catastali degli immobili a destinazione
ordinaria al fine della determinazione della superficie
catastale;
b)
utilizzazione in via provvisoria
della superficie calpestabile, anche per i fabbricati a
destinazione ordinaria, per le unità immobiliari sprovviste
della superficie catastale, in attesa della applicazione del
comma 340 dello articolo 1 della legge 311/04;
c)
versamento al Comune sia del
tributo che della maggiorazione, anche in caso di appalto,
mediante F24 oppure mediante bollettino postale;
d)
la prima rata di scadenza 2013 è
posticipato ad aprile, salva la facoltà del Comune di posticipo
ulteriore;
e)
l’acconto è calcolato sulla base
delle Tariffe TARSU, TIA 1 o 2 vigenti nel 2012;
f)
la maggiorazione è applicata alla
terza rata;
g)
il versamento a conguaglio è
effettuato con la rata successiva alla determinazione delle
tariffe TRES;
h)
il conguaglio della maggiorazione
fino allo 0,40 euro il mq è effettuato sulla ultima rata.
Bruno e
Massimiliano Battagliola
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GUIDA ALL' IMU
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FORMULARIO della
TASSA dei RIFIUTI e della TARIFFA di IGIENE URBANA
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NUOVO FORMULARIO DELLA TASSA
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E DELLA TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE
Analisi sistematica della
normativa vigente, alla luce della giurisprudenza consolidata
della Cassazione, delle indicazioni della dottrina e delle
istruzioni ministeriali.
Con CD-Rom contenente i
regolamenti, modelli di piano finanziario, avvisi di
accertamento, modelli di dichiarazione.
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GUIDA alla
RISCOSSIONE delle ENTRATE
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Il testo illustra in modo
estremamente chiaro il procedimento di riscossione sia spontaneo
che coattivo delle entrate comunali, alla luce delle vigenti
disposizioni di legge, agevolando la comprensione attraverso
l’allegazione di ben 43 formule.
Il testo, in modo sintetico,
espone i diversi e maggiori poteri riservati al Comune nel caso
di gestione in economia, rispetto allo affidamento di dette
funzioni in appalto. Compito di questo lavoro è stato quello di
evidenziare quali sono le disposizioni del decreto in argomento
che non trovano applicazione per il Comune ed in modo
particolare la concentrazione nello accertamento del potere di
riscossione coattiva e la sospensione dei procedimenti esecutivi
e cautelari per importi non superiori di 2000 euro.
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GUIDA ai TRIBUTI
LOCALI
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Con la consueta tempestività si propone la
tredicesima edizione della Guida ai Tributi locali per il 2012,
che di anno in anno trova sempre maggior diffusione, così da
essere divenuta un importante strumento di riferimento per gli
operatori pubblici, che a vario titolo operano all’interno del
Comune, ma anche per i medesimi contribuenti e per le categorie
professionali interessate all’applicazione dei tributi e alle
entrate paratributarie del Comune, non più considerate come in
passato entrate minori e quindi sprovviste di adeguato
interesse.
L’emanazione nel corso del 2011 di una serie di
provvedimenti di varia natura, puntualmente annotati nella
Guida, è l’occasione per fornire un quadro d’insieme, sintetico
ma completo, delle linee interpretative e operative rilevanti
per la gestione delle entrate dei comuni, rispettose il più
possibile dei principi giuridici che regolano la materia,
tenendo conto della crescente esigenza di tutela fornita
recentemente dall’ordinamento a favore del cittadino
contribuente, considerando, poi, che l’azione tributaria è ora
più orientata, rispetto al passato, ad acquisire elementi
qualitativi, prima estranei al rapporto tributario, valutato
quasi esclusivamente in termini quantitativi ossia del gettito
realizzato, senza tener conto delle modalità e delle difficoltà
di adempimento imposte al contribuente.
In sintesi, l’evoluzione normativa in materia
impone agli amministratori comunali di rafforzare le risorse da
assegnare all’Ufficio Entrate, non solo in termini di personale,
ma anche di strumenti operativi e di conoscenze, in modo da
rispondere compiutamente alle aspettative che pervengono dalla
collettività amministrata.
Primaria importanza assume in tale ottica
l’organizzazione dell’Ufficio Entrate, così da creare canali
predeterminati di trasmissione di dati e notizie per la corretta
gestione delle entrate stesse. L’applicazione poi degli istituti
dell’autotutela, dell’interpello, dell’accertamento con adesione
richiede una discreta crescita professionale del pubblico
operatore.
Numerose sono le novità della presente edizione,
come pure i casi risolti, ben 909 in questa edizione (421 in
tema di ICI, 143 su temi e tributi vari, 247 in tema di tassa
rifiuti e di tariffa Ronchi, 63 in tema di TOSAP-COSAP e 45 in
tema di imposta comunale di pubblicità e di affissioni).
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FORMULARIO del
CONTENZIOSO TRIBUTARIO |
Il
contenzioso relativo ai tributi comunali ha ormai assunto
rilevante importanza nel rapporto fra Comuni e cittadini,
tanto che gli operatori comunali coinvolti nella gestione
delle entrate si sentono posti nella necessità di integrare
la loro formazione anche per soddisfare tale esigenza, fermo
restando che è obiettivo primario del Comune di conseguire
attraverso la fase contenziosa il giusto e non il
vantaggioso, provvedendo caso mai ad annullare o a rivedere
i propri atti amministrativi attraverso l’istituto
dell’autotutela.
L’evoluzione normativa più
recente interviene per snellire il processo tributario. Le
novità più importanti: semplificazione nelle procedure di
notifica, nessuna autorizzazione per l'ufficio a proporre
appello, conciliazione giudiziaria senza fideiussione per
importi non elevati. Sono queste le principali novità
apportate dal decreto legge "Incentivi" in materia di
contenzioso tributario.
Il processo tributario viene
quindi sottoposto a un ulteriore restyling dopo le
modifiche intervenute con la riforma del 2009 del processo
civile.
La notifica della sentenza.
Le novità riguardano sia le
sentenze sia i soggetti residenti all'estero. Nel primo caso
viene ora introdotta la possibilità di notificarle all'altra
parte:
a) a mezzo raccomandata a/r
senza busta;
b) portandole direttamente
alla controparte che rilascerà una ricevuta sulla copia (nel
caso di notifica fatta all'ufficio), ovvero dandone atto
nella relata che compilerà il messo autorizzato
dall'amministrazione (nel caso di notifica fatta al
contribuente).
Fino all'entrata in vigore
delle disposizioni, l'unica procedura corretta era quella a
mezzo di ufficiale giudiziario.
Va ricordato che in caso di
notifica della sentenza della commissione provinciale
tributaria, l'altra parte può proporre appello al massimo
entro sessanta giorni. In assenza, invece, di notifica i
termini sono di un anno (oltre alla sospensione feriale) per
i procedimenti avviati prima del 4 luglio 2009, ovvero di
sei mesi, per i procedimenti instaurati successivamente a
tale data.
Con le modifiche verrà
accelerata la definizione del giudizio all'insegna del
principio oggi dominante della ragionevole durata del
processo. Verosimilmente, di questa procedura si dovrebbe
avvalere maggiormente l'ufficio che non era solito
rivolgersi all'ufficiale giudiziario.
I contribuenti (e i loro
difensori) dovranno prestare molta attenzione alla
"ricezione" delle sentenze loro sfavorevoli in quanto in
questi casi i termini di impugnazione saranno decisamente
ridotti.
Resta fermo, comunque, il
successivo onere a carico delle parti di depositare, nei
successivi trenta giorni, l'originale o la copia autentica
della sentenza notificata con la prova dell'avvenuta
notifica, nella segreteria della Commissione tributaria che
ne rilascerà ricevuta e là inserirà nel fascicolo d'ufficio.
I residenti all'estero.
Per coloro che risiedono
all'estero viene prevista la possibilità di effettuare le
notifiche anche mediante raccomandata a/r all'indirizzo che
risulta dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (Aire), o a quello della sède legale estera che
risulta dal registro delle imprese, o in mancanza di questi,
nell'indirizzo indicato dal contribuente nelle domande di
attribuzione di codice fiscale o variazione dati. Se la
notifica non dovesse andare a buon fine si applicheranno le
ordinarie procedure per i casi di irreperibilità.
Le nuove modalità sono
validamente eseguite se i contribuenti non hanno comunicato
all'agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o
sede estera o il domicilio eletto per la notificazione degli
atti e le successive variazioni, secondo modalità da
disciplinare con un provvedimento del direttore
dell'Agenzia.
Queste novità sono rilevanti
anche nell'eventuale successivo contenzioso in quanto
essendo il rito tributario un giudizio di impugnazione di un
atto amministrativo, la notifica dell'atto stesso al
contribuente, al fine di fare diventare definitiva la
pretesa del fisco con il decorso dei termini di
impugnazione, diventa ovviamente un elemento essenziale in
fase difensiva.
Riscossione in pendenza di
procedimento.
Nonostante il ricorso
proposto dal contribuente, l'ufficio iscrive a ruolo, e
quindi riscuote, tramite cartella una percentuale delle
imposte oggetto di contestazione. La percentuale varia a
seconda dello stato del procedimento e del suo esito.
In questo contesto, con il DL,
vengono estese le disposizioni relative alle sentenze delle
Ctr alle decisioni della commissione centrale. In caso di
sentenza emessa dalla Commissione centrale favorevole al
fisco, e avverso la quale il contribuente ha proposto
ricorso in Cassazione, l'ufficio può riscuotere il 100% del
tributo e degli interessi anche in pendenza di ricorso.
L’opera è suddivisa in tre parti:
a)
la prima parte
espone il procedimento contenzioso tributario
articolo per articolo, con annotazione di ampia
giurisprudenza e delle circolari ministeriali;
b)
la seconda parte
riporta la più recente giurisprudenza della
Cassazione, nonché le istruzioni ministeriali,
suddivise per tributo (ICI, Tassa rifiuti, TOSAP e imposta
pubblicità);
c)
la terza parte espone
quarantacinque casi pratici, tratti dal lavoro più recente a
difesa dei comuni avanti le Commissioni Tributarie e la
Corte di Cassazione. Fra i casi selezionati la fa da padrone
l’ICI. Tuttavia, anche per il corrispettivo del servizio
rifiuti, sia esso la tassa rifiuti oppure la tariffa, non
mancano esempi, come pure per la tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche e per l’imposta comunale sulla pubblicità.
Si è convinti, quindi, che questo
nuovo lavoro sarà apprezzato non solo dai funzionari
comunali, ma anche da chi opera per la difesa del Comune.
Brescia, maggio 2010
Bruno e Massimiliano
Battagliola
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GUIDA AI TRIBUTI MINORI 2010 |
A distanza di cinque anni dalla
precedente edizione, proponiamo, interamente aggiornata e
rivista, un’opera che, completando il tema delle entrate dei
comuni, tratta in modo esaustivo i c.d. tributi minori: TOSAP,
COSAP, Imposta sulla pubblicità e Canone per l’installazione dei
mezzi pubblicitari.
In realtà queste entrate, pur
restando scarsamente significative dal punto di vista del
gettito garantito ai bilanci degli enti, assumono un’importanza
rilevante se si prendono in considerazione i fatti che
realizzano il presupposto dell’obbligazione sottostante, i quali
producono, di regola, conseguenze comunque negative per
l’ambiente e per il territorio comunale, in termini di maggiore
pericolo e di minore valore estetico.
Si tratta, indubbiamente, di
entrate che rappresentano un corrispettivo erogato dal soggetto
passivo a fronte del vantaggio che egli ne ricava e del
sacrificio che la collettività subisce per effetto della
limitazione all’utilizzo del territorio comune.
Perciò si resta convinti che
l’entrata tributaria (o patrimoniale) derivante dall’occupazione
di spazio pubblico o dall’installazione di mezzi pubblicitari
debba essere il più possibile inasprita, per limitare il
rilascio da parte del Comune di autorizzazioni o concessioni.
Questi provvedimenti
amministrativi, necessariamente antecedenti l’uso particolare
del territorio, dovranno quindi avere un contenuto che
puntualmente detti le necessarie prescrizioni, così che il
minore danno possibile sia subito dalla collettività.
Il rilascio, inoltre, non deve,
almeno di regola, essere affidato all’Ufficio che gestisce
l’entrata ma al settore tecnico che è certamente meglio in
condizione di dettare soluzioni non traumatiche.
Il testo si propone, attraverso
una sistematica analisi della norma, di offrire uno strumento
operativo diretto alla risoluzione dei concreti fatti di
gestione, anche attraverso l’esposizione dei principi
giurisprudenziali e interpretativi alla base dei diversi
tributi.
Anche i casi risolti, come sempre
numerosi e interessanti, traggono origine dalla realtà
gestionale degli enti. La tecnica risolutiva utilizzata fa
spesso riferimento all’istituto dell’analogia, poiché sovente la
singolarità del fatto non trova puntuale riscontro nella fonte
normativo.
Non può mancare, naturalmente,
una selezione di modulistica per gestire alcuni importanti
aspetti della gestione operativa dei tributi
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FORMULARIO DELLE CONTRODEDUZIONI AI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI
LOCALI: |
Il
contenzioso concernente i tributi comunali sta pian piano
estendendo la sua importanza, in considerazione della loro
applicazione nei confronti della generalità dei cittadini, tutti
coinvolti nel rapporto tributario concernente le diverse tipologie
di tributi. Diviene naturale consigliare dunque agli operatori
comunali un lavoro come quello qui proposto che trova la sua fonte
in una serie di atti difensivi realmente prodotti dai Comuni,
tratti dall’esperienza professionale degli autori.
La parte del leone negli oltre cento casi selezionati la fa
certamente l’imposta comunale sugli immobili, in considerazione
dell’incertezza interpretativa derivante dalla lettura delle
disposizioni che la regolano, nonché della diversa applicazione
regolamentare disposta dalle singole amministrazioni comunali e
dell’assenza di significative e consolidate pronunce della Suprema
Corte di Cassazione.
Minore, ma non meno intenso, è l’interesse rivestito dalla tassa
rifiuti, specie se si considera l’evoluzione del concetto
giuridico di rifiuto, di rifiuto speciale assimilato a quello
urbano e quindi del diritto di privativa vantato dal Comune anche
nei confronti dello smaltimento dei rifiuti speciali non
pericolosi provenienti dagli insediamenti industriali, agricoli e
sanitari.
Rilievo secondario, a fronte della limitata attività contenziosa,
è riservato infine alle questioni concernenti la Tassa occupazione
spazi e aree pubbliche.
Il quadro di interesse sopra descritto trova pratico riscontro nel
tributo conteso con gli atti riportati che sono riferiti
all’imposta comunale sugli immobili per ben 91 casi, alla tassa
rifiuti per 13 casi e a soli tre casi per la tassa occupazione
spazi e aree pubbliche, su un totale complessivo di 107 ricorsi
trattati.
In relazione al organo giurisdizionale competente, gli atti sotto
riportati sono così distribuiti:
• n. 69 riguardano controdeduzioni del comune avanti la
Commissione Tributaria Provinciale;
• n. 16 riguardano controdeduzioni del comune avanti la
Commissione Tributaria Regionale;
• n. 12 sono gli appelli prodotti dal Comune avanti le Commissioni
Tributarie Regionali;
• n. 3 sono gli appelli incidentali prodotti dal Comune contro
appelli principali proposti dai ricorrenti avanti la Commissione
Tributaria Regionale;
• n. 6 sono i ricorsi prodotti dal Comune in Corte di Cassazione;
• n.1 sono le controdeduzioni del Comune contro ricorsi prodotti
dai contribuenti alla Corte di Cassazione.
Come si ha modo di recepire dalla lettura dei testi di tali atti,
le controversie selezionate riguardano i casi più frequenti e i
temi sui quali spesso si manifestano le contestazioni dei
contribuenti.
I testi sono riportati integralmente sul CD-Rom allegato onde
consentire all’operatore di utilizzare il lavoro proposto come una
traccia sulla quale andranno eventualmente apportate le specifiche
variazioni che il caso concreto potrà suggerire.
Di particolare interesse è pure il commento al decreto legislativo
n. 546/1992. In particolare, le sentenze e la dottrina citate
vogliono evidenziare il carattere impugnatorio del processo
tributario, così da individuare speditamente i frequenti casi di
inammissibilità determinati quando il ricorrente, anziché
sottolineare il vizio dell’atto impugnato, contesta elementi
estranei ad esso, riconducibili ad altro atto oppure al rapporto
giuridico, irrilevante per la contesa connessa all’atto oggetto
dell’impugnativa, violando in tal modo l’articolo 19 del decreto
legislativo n. 546/1992.
Ad arricchire l’apparato di testi è stata inserita in appendice
una selezione di modelli, al fine di semplificare e snellire
l’adempimento burocratico degli operatori.
Si è certi che questa seconda edizione del formulario sul
contenzioso troverà ancora particolare consenso, specie per chi
privilegia soluzioni immediatamente operative, rispetto a una
trattazione eminentemente teorica degli argomenti trattati.
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