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corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827 |
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Elenco Risposte: |
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1.Viene notificato ad un contribuente accertamento per omissione denuncia TARSU pari ad euro 1.858,28, con possibilità di effettuare il relativo pagamento entro 60 giorni dalla notifica con le sanzioni ridotte ad un quarto, per un importo di euro 1.223,00. Il contribuente aderisce all'accertamento entro 60 giorni tramite istanza di definizione agevolata, ma invece di versare entro lo stesso termine di 60 giorni, l'importo previsto dalla definizione agevolata di euro 1.223,00, effettua un incomprensibile versamento di euro 575,00. Ora il Comune nell'iscrivere il suddetto contribuente al ruolo coattivo tarsu per le somme ancora dovute, deve calcolare come somma da iscrivere euro 648,00 ricavata dalla differenza tra l'importo ridotto di euro 1.223,00 e la somma versata di euro 575,00 (1.223,00 - 575,00= 648,00), oppure non deve considerare come definizione agevolata la suddetta somma non versata di euro 648,00 e quindi effettuare il computo proporzionale della differenza delle somme da iscrivere con le sanzioni al cento per cento?
Risposta: Il comma 3 dello articolo 16 del D.Lgs.n.472/97, così dispone:
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati [ai sensi dell'articolo 11, comma 1] in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie .
Ora, non avendo adempiuto correttamente il contribuente al versamento del tributo (per intero), degli interessi e della sanzione ridotta ad un quarto, va iscritto a ruolo il tributo accertato, gli interessi moratori e la sanzioni non ridotta, indicando gli estremi della notifica dell’atto, portando in deduzione l’importo versato.
2. Uno studio dentistico mi chiede la detassazione per smaltimento in
proprio di rifiuti, documentando la domanda con furmulari da cui si
deduce lo smaltimento annuo di circa 1/2 kg di rifiuti di cui al cod.
europeo 180103. si chiede suo parere in merito.
3. Abbiamo emesso avvisi di accertamento tarsu per gli anni dal 2003 al 2007, per omessa dichiarazione tarsu, ad un coniuge comproprietario di un appartamento. Ci scrive l’avvocato dell’accertato, comunicandoci che è intervenuta separazione dei coniugi e che pertanto gli avvisi dovranno essere riemessi ad entrambi nella misura del 50%.
Come possiamo procedere, visto il D.Lgs. 507/1993, il quale sancisce che, i soggetti passivi della tassa sono coloro che occupano o detengono gli immobili con vincolo di solidarietà nei confronti del nucleo familiare?
Risposta: Risponda che non è possibile, tenuto conto del vincolo di solidarietà previsto dallo articolo 63, comma 1, del D.Lgs.n.507/93. Io risponderei quanto segue:
Oggetto: istanza di divisione TARSU di cui agli avvisi di accertamento n_ del____
Egr. Avv. ______________
in qualità di rappresentante di
_ ______________________
Con riferimento alla istanza di cui all'oggetto, si comunica che non è possibile aderirvi.
Infatti, come risulta descritto dal comma 1 dello articolo 63 del D.Lgs.n.507/93 la tassa è dovuta per la detenzione di superfici assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In sintesi, pur venendo meno il vincolo familiare, non viene meno il carattere solidale della obbligazione tra coloro che usano in comune l'unità immobiliare.
4. Questo Comune ha ricevuto una richiesta da parte del titolare di un bed & breakfast di rimborso della tassa rifiuti sostenendo che la parte di abitazione adibita a bed & breakfast deve essere tassata ad uso abitativo, mentre il Comune, pur non essendo presente nel relativo regolamento la specifica tipologia “bed & breakfast” aveva applicato la TARSU, per analogia come “Alberghi e pensioni”. Tale richiesta viene supportata dalla l.r. n. 20/2000 (Piemonte) art. 1, punto 6 che recita “L’esercizio di attività di B & B, esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio di destinazione d’uso residenziale già in atto nell’unità immobiliare” . Si chiede pertanto, di voler cortesemente riferire quale sia il corretto comportamento da tenere da parte del Comune.
Risposta: Tale norma, come peraltro si evince dal suo testo, si riferisce al comparto urbanistico e non al settore tributario relativo ai tributi comunali. Anzi, il comma 4 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ne consegue che l'interpretazione data da codesto Comune, ovviamente se limitata alla superficie dello insediamento riservato a tale attività, risulta legittima, essendo la capacità contributiva della tassa rifiuti connessa alla qualità e quantità di rifiuti prodotti e non al nome della attività, pur godendo la medesima per altri settori tributari di esenzioni od agevolazioni, le quali,senza una esplicita norma, non possono essere estese per analogia alla tassa in argomento.
5. Se una ditta si trova in cassa integrazione può ottenere una riduzione della tassa rifiuti per il periodo in cui si trova in cassa integrazione?
Risposta: No, non essendo previsto dalla legge e per il fatto che per l'applicazione della TARSU è sufficiente l'utilizzabilità dei locali e le tariffe sono calcolate in base alle medie statiche dei rifiuti prodotti dalla categoria e non dal singolo.
Il Comune potrebbe concedere agevolazione, ma le deve finanziarle con risorse diverse dal gettito TARSU, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.lgs.n.507/93, in modo che gli altri contribuenti non debbano sopportare il peso non corrisposto da tale utente.
6. Abbiamo emesso un avviso di accertamento ta.r.s.u. per omessa
dichiarazione per gli anni 2005 e 2006 applicando per ciascun anno la
sanzione del 150% dell'imposta evasa. Il contribuente ha proposto
ricorso in c.t.p. e ci contesta la mancata applicazione del cumulo
giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 12 comma 5 del D.lgs.n.
472/97, che noi non abbiamo mai applicato per le evidenti difficoltà
applicative. Leggendo vari approfondimenti ci pare aver inteso che il
Ministero delle Finanze nella circolare 138/E del 2000 intenda il comma
5 correlato ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 pertando per i tributi
locali non sarebbe prevista l'applicazione del cumulo delle
sanzioni.Gradiremmo conoscere il suo parere in merito al nostro operato
e se possibile i riferimenti di sentenza favorevoli al nostro operato.
7.I locali destinati al ricovero degli attrezzi per: - tagliare l'erba del giardino (trattore, macchina da tagliare l'erba, erpice, ecc.), - hobbistica (tavolo da lavoro, attrezzature per riparare moto, attrezzi per lavorazione legno, ecc), sono da assoggettare al pagamento del servizio rifiuti?
8. Un contribuente, a cui sono stati notificati nel mese di dicembre 2007 degli atti di ingiunzione Tarsu riferiti ad anni pregressi, chiede la possibilità di poter rateizzare il debito in quanto si trova in grave difficoltà economica. Vorremmo cortesemente sapere se è possibile concederlo anche per atti di ingiunzione e, nel caso affermativo, quali interessi applicare.
9. Il nostro regolamento TIA in vigore dal 2006 non comprende la parte relativa alle sanzioni. L'ultimo art. cita "Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27-4-1999 n. 158". Adesso agli utenti morosi che sanzioni ed interessi devo applicare? . Non sarebbe mia intenzione modificare nuovamente il Regolamento TIA. Cosa mi suggerisce? Restando in attesa di ricevere urgente risposta Le porgo i miei più cordiali saluti.
Risposta: Io nel mio regolamento propongo il 30 per cento, facendo rinvio allo articolo 13 comma 2 del D.Lgs.n.471/97. Il mio ragionamento è questo: la Cassazione ritiene che la TIA è un tributo. Ora, non avendo sanzioni particolari trova applicazione tale sanzione residuale. Sul mio sito modulistica -TARSU può trovare il regolamento.
10. una denuncia di modifica delle superfici tassabili per una ditta, presentata entro il 20.1.2008 ha effetto per il 2007 quindi a decorrere dal bimestre successivo alla modifica o dal bimestre successivo alla denuncia?
1. Mi spiego meglio una ditta sta denunciando che, per modifiche interne, dal 01.01.2007 la superficie passa da 400 a 350: da quando paga meno con denuncia del 18.01.2008?
2. stessa situazione per una ditta che invece dal 01.01.2007 passa da 200 a 280: da quando paga di più avendo dichiarato entro il 20.01.2008 per il 2007?
Risposta: In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 che in sintesi stabilisce la seguente regola:
a) variazione in aumento: efficacia dal bimestre successivo dal fatto storico; b) variazione in diminuzione: dal bimestre solare successivo a quando sono comunicate al comune.
Nel primo caso la Ditta paga di meno solo dal 2008; nel secondo paga di più del 1° gennaio 2007 (senza sanzione avendo fatto denuncia entro il 20 gennaio anno successivo).
11. APPLICAZIONE TARSU RIGUARDO ALLE SOFFITTE /SOLAI - la metratura da calcolare si deve riferire a tutta la superficie delle soffitte - solai indipendentemente dall’altezza delle stesse ? Sono soggette al pagamento della TARSU tutte le soffitte – solai ecc… anche se collegate all’abitazione senza una scala fissa?
Risposta: L'articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 da' rilevanza oggettiva a tutti i locali, purché utilizzabili. Ne consegue che in assenza di una norma che espressamente preveda ai fini TARSU l'esclusione, qualsiasi locale, persino se chiuso e vuoto, va assoggettato. In senso conferme si è espressa la Cassazione ed il Ministero delle Finanze per quanto concerne le pertinenze.
12.APPLICAZIONE TARSU - Per non applicare la TARSU l’immobile deve essere ” NON AGIBILE “ – cosa si intende per “NON AGIBILITA’” dell’immobile e chi la deve accertare?
Risposta: Come indirettamente si evince dal comma 2 del predetto agricolo, l'esclusione deve riguardare locali non utilizzabili. Tale stato di non utilizzabilità si ritiene debba essere circoscritto a locali dichiarati dalla pubblica autorità inagibili e quindi per motivi di pericolo derivanti dal loro uso. Di contro, saremmo in presenza di fattispecie altamente discutibili, determinando elusioni dal pagamento della tassa.
13. E' stato emesso un accertamento ad un condominio di seconde case per infedele denuncia per gli anni 2002-2005. Si premette che il nostro comune fino all'anno 2005 aveva tariffe differenziate tra prima e seconda casa dove le seconde case avevano una tariffa maggiore rispetto alla prima abitazione. L'amministratore del condominio richiede che su tale accertamento venga applicato la tariffa in vigore attualmente per le abitazioni altrimenti procederanno al ricorso. Sarà trasmesso via fax la richiesta. Come possiamo comportarci di fronte a tale richiesta consapevoli che la differenziazione tra abitazione principale e seconde case è illegittima?
Risposta: In via principale, le tassa rifiuti non deve essere richiesta al condominio ma al singolo condomino. In via secondaria è illegittima tale distinzione tariffaria. Ne parli con gli amministratori e magari dal corrente anno adeguatevi a tali principi. In sintesi, la tassa deve essere richiesta al singolo condomino (salvo per le parti comuni); la tariffa fra residenti e non deve essere uguale.
14. Le scale all’interno di un’abitazione sono soggette alla tarsu?
Risposta: Certamente si. In senso conforme si è espressa più volte la CTP di Milano a favore del Comune di Cassano d'Adda. Anzi, a mio avviso, anche le scale dei condomini andrebbero assoggettate, nonostante l'incerta posizione assunta dal MF per le parti comuni.
15. Un contribuente è coinvolto in una causa giudiziaria e per potersi difendere ha richiesto a questo Ufficio di poter avere, per iscritto, la situazione relativa al pagamento della tariffa rifiuti e dell'imposta comunale sugli immobili della controparte.
Possiamo noi rilasciare questo tipo di certificazione contenente questi dati, che lui poi produrrà in Tribunale? Risposta: Se come temo codesto comune non ha adottato il regolamento sulla privacy od il regolamento di cui alla legge 241/90, la questione è di incerta soluzione. Io ritengo, in assenza di disposizioni regolamentari diverse, non rilasciabile tale certificato, che caso mai sarà prodotto in giudizio su richiesta del giudice adito.
Consiglio di rispondere in tal senso
16. In zona molto esterna al centro abitato dove non viene effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani mi si chiede se le superfici ivi residenti sono soggette al pagamento della tarsu come per i contribuenti che usufruiscono del servizio a porta a porta nel centro abitato.
Risposta: Ai sensi dello articolo 59 del D.Lgs.n.507/93 per i soggetti posti fuori zona di raccolta la tassa non può essere superiore al 40 per cento (e quindi potrebbe essere anche zero). Veda se nel suo regolamento sono dettate regole al riguardo. Se mancano chieda il loro completamento al CC.
17. Il nostro Comune ha attivato nel 2005 la riscossione diretta della TARSU.
Mi può per cortesia indicare quali sono i termini per l'emissione degli avvisi di liquidazione per le bollette non incassate?
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Risposta: A mio avviso gli avvisi di liquidazione (e non di accertamento), ai sensi dello articolo 72 del D:Lgs.n.507/93, debbono essere notificati entro il 31.12.dell'anno successivo all'anno di competenza. In senso conforme vedasi risoluzione n. 8 del 2002.
18, Un utente è iscritto AIRE ed ha dichiarato che occupa non più di sei mesi l’immobile qui a mozzo, oltre alla detrazione prevista per ( 30% ) questi casi, si possono prevedere e sommare altre detrazioni?
Risposta: No. Peraltro tale riduzione, prevista dallo articolo 66 del D.Lgs.n.507/93, riveste carattere facoltativo.
Si rammenta che per la TARSU non conta l'utilizzazione effettiva ma l'utilizzabilità dei locali.
19. Vorremmo conoscere se un edificio di proprieta’ comunale e relativi impianti sportivi, concesso ad un’associazione, per l’esercizio di pubblici servizi, debba assolvere al pagamento della TARSU relativamente all’immobile destinato a bar.
Risposta: In sintesi, la tasa è sempre dovuta, ossia dal comune oppure dal concessionario. Senza alcun dubbio l'associazione dovrà corrispondere tale tributo per il bar ed anzi se ha la gestione del campo di gioco, anche le tribune debbono essere assoggettate al tributo.
20. Abbiamo a ruolo l’Istituto comprensivo che comprende scuole Elementari e Medie : da alcuni anni la Mensa e’ gestita da una ditta esterna e i locali a piano terra da un anno a questa parte sono dati in gestione ad una cooperativa che gestisce l’asilo nido. Tutta la metratura per la tarsu e’ andata a carico dell’Istituto sopracitato fino all’anno scorso , io ritenevo giusto da quest’anno togliere le metrature relative al nido e alla mensa alla scuola ed addebitarle ai singoli gestori : Lei cosa ne pensa?
Risposta: Ritengo che Lei debba addebitare ancora tale superficie alla scuola, svolgendo le Ditte appaltatrici un lavoro presso terzi. I locali nella sostanza sono detenuti dalla scuola.
21. Una società artigiana occupa una superficie di circa 300 mq. Insistono nel sostenere che essendo installatori di impianti elettrici, i loro locali sono adibiti prevalentemente a magazzino e deposito materiale. Insistono pertanto sull’attribuzione della Cat 3. La cat 3, è per attività commerciali e/o servizi, come già detto in una Sua mail del 11/04/07, ma loro insistono nel fatto che non sono produttori di beni. Dalla visura camerale risulta che: “La società ha per oggetto la progettazione ed installazione di impianti elettrici, impianti antifurto e video-sorveglianza” Inoltre, secondo il decreto RAEE, D.Lgs 151/2005 la società versa un contributo all’atto dell’acquisto (Neon) ma la nostra isola ecologica non è ancora attrezzata per ricevere i neon esausti (quindi, devono pagare e smaltire autonomamente). Le chiedo se non vi siano appigli per un eventuale ricorso del contribuente, stante il fatto che aprire la cat. 3 a queste attività significa sconvolgere l’impianto del D.P.R. 158/99.
Risposta: per verificare se la tesi esposta dalla Ditta sia corretta o meno è necessario constatare mediante sopralluogo la presenza p meno di macchinari, essendo i medesimi idonei a diversificare le due diverse categorie di appartenenza. L'attribuzione di categoria, infatti, non è connessa a l'oggetto della attività descritto alla CCIIAA, ma alla effettiva attività svolta, essendo questa in concreta la sola idonea a determinare la natura e la quantità di rifiuto prodotti dal singolo utente.
22. Una ditta esercente attivita' di bar/pizzeria da tre anni nel nostro Comune ( che chiameremo per comodità SOCIETA' ALFA ) a seguito di vicende di morosita' con il proprietario dei locali (SOCIETA' BETA) ha ricevuto lo sfratto esecutivo nell' annualità 2007.
I titolari quindi della attivita' (ALFA) hanno cessato notte tempo l' attivita' e dopo aver svuotato i locali delle attrezzature commerciali risultano irreperibili.
Il proprietario dei locali SOCIETA' BETA, nonche' titolare della licenza commerciale si reca qui nei ns uffici con avviso di pagamento tarsu 2007, intestato alla ditta morosa e ora cessata, dicendo che essendo a lui pervenuto solo l' ultimo avviso di pagamento per il 2007 si dichiara disponibile al parziale pagamento dello stesso presentando altresì richiesta di parziale discarico del tributo per il 2007 in quanto la societa' gerente aveva smesso le attivita' commerciali nel luglio 2007 a seguito sfratto per morosità. Dice di non rispondere delle annualita' precedenti.
Da procedura risconet, esaminata l' intera pratica della SOCIETA' ALFA ci siamo accorti che la stessa non aveva adempiuto nemmeno al pagamento delle precedenti annualita 2005 e 2006 .
Il dubbio è questo : cosa deve fare l' Amministrazione Comunale per riscuotere le cartelle mai pagate? Puo', nel caso pagare la proprieta' nella persona del legale rappresentante della SOCIETA' BETA a cui sono rimasti i locali e la licenza?
O piuttosto bisogna perseguire la SOCIETA' ALFA che a tutt' oggi nelle sue figure legali di rappresentanza è irreperibile e dichiarata FALLITA con probabilità scarsa di recupero del credito vista la situazione?
Risposta: Ai sensi dello articolo sotto riportato tenuta in solido al pagamento dei debiti di alfa è beta. Ne consegue che persistendo la morosità del primo tenuta al pagamento è il secondo:
Articolo 14
Cessione di azienda.
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio
della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore
dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle
sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta
la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e
contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse
in epoca anteriore.
Anzi, beta, con la ripresa detenzione dei locali è tenuta al pagamento in proprio per il periodo d'imposta successivo al rilascio dei locali da parte della società alfa.
23. Premesso che questo Comune ai sensi del D.Lgs 05/02/1997 n.22 art. 21 e come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 07/05/1998 n.119 (recitante: al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza dell'obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il termine per le modifiche tariffarie), il comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett.g) del D.Leg.vo n.22/97 ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme "regolamentari e tecniche" vigenti (citata D.I. del 27.7.84) in attesa delle nuove disposizioni (artt.18, comma 2, lett.d) e 57, comma 1, del D.Leg.vo n.22/97). In caso contrario i rifiuti, gia' assimilati per legge, nonché quelli gia' urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani ora previsti dall'art.7 del D.Leg.vo n.22/97, si configurano automaticamente come speciali indipendentemente da ogni deliberazione di conferma),ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 10/06/1998 l? assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani per l?ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta. Detto ciò, una società svolgente attività di supermercato alimentare iscritta nei ruoli TARSU di questo Comune dal 06/08/2005 per complessivi 2375 mq. ha fatto richiesta di detassazione in quanto ha già avviato al recupero, tramite la stipula di apposite convenzioni con ditte specializzate, parte dei rifiuti prodotti, facendo riferimento a: - Legge 24/04/1998 n.128 con il quale sono stati abrogati i comma 1 e 2 dell’art. 39 della Legge 22/02/1994 n. 146 che disponevano l?assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti dalle attività economiche riconducibili all?elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27/07/1984 - D.Lgs 05/02/1997 n. 22 art. 21 comma 7, in base al quale le attività di recupero dei rifiuti assimilati sono sottratte alla privativa comunale; - Circolare del Ministero delle Finanze 07/05/1998, n.119, ove si evidenzia che, nonostante la dichiarazione di assimilazione, l’operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale e quindi alla tassazione (totale o parziale), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. - Legge 31/07/2002 n. 179 art. 23 (comma 1, lettera e) che ha sostituito il comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs 05/02/97 Ciò premesso si chiede se la domanda stessa debba essere accolta ovvero l’attuale regime di tassazione di seguito riportato, sia corretto: Mq. 1560 in cat.3: supermercati, grandi complessi commerciali, magazzini di vendita all’ingrosso. Mq. 410 in cat. 6: Studi professionali in genere (medici, legali, tecnici, ecc.) , laboratori di analisi mediche e cliniche, uffici commerciali, uffici industriali, uffici di rappresentanza e simili. Mq. 90 cat. 11: Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiana Mq. 315 cat 19: Magazzini di deposito merce e simili (quasi costantemente chiusi, senza vendita al pubblico).
Risposta: E’ doveroso osservare una netta distinzione fra attività di recupero ed autosmaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati dal Comune a quelli urbani, tenuto conto che ai sensi delle disposizioni citate l’attività di recupero, contrariamente a quella di autosmaltimento, determina il diritto dello utente ad una riduzione del corrispettivo del servizio, sia esso TARSU che TIA.
Ora, tale principio è ben percepibile dalla lettura del comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 che così dispone:
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Il recupero può, quindi, essere definito il conferimento al produttore perché siano immesse nel ciclo produttivo delle sostanze residuali non pericolose. In sintesi, la carta e gli altri materiali non pericolosi, sono ceduti al produttore in modo fra loro separato e ciò distingue il recupero dallo autosmaltimento, ove le sostanze sono cedute fra loro confuse ad un soggetto che le porta in discarica. Secondo costante indicazione della Cassazione l’autosmaltimento non da’ diritto ad alcuna riduzione della tassa rifiuti o della TIA. In senso conforme si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 9524 del 1997. Di contro, il recupero delle sostanze, almeno secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con le istruzioni da voi citate, determina non l’esclusione dal pagamento del corrispettivo del servizio, ma la riduzione del medesimo in rapporto alle quantità di rifiuti attese e quelle realmente conferite al servizio pubblico. In sintesi, la filosofia che ispira il premio è connessa al fatto che il Comune con il recupero ha una minore spesa da compensarsi con una minore entrata. Ora, io propongo nelle mie pubblicazioni, che il recupero sia premiato limitatamente alle sostanze che per tradizione sono da considerarsi rifiuti, tenuto conto che una esasperazione del concetto porterebbe l’orafo a richiedere tale premio perché recupera l’oro. Il secondo accorgimento che suggerisco che la quantificazione delle quantità attese sia da farsi in relazione ai coefficienti previsti per la categoria di riferimento per la parte variabile della TIA (anche se si applica la TARSU) dal DPR 158/99. Il terzo accorgimento è di disporre che la riduzione non debba superare una certa percentuale. In sintesi, io propongo la seguente soluzione regolamentare nello articolo delle agevolazioni:
4. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte varia- bile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tassa, deducendo dalla tariffa complessiva le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
Infine, evidenzio, se ho capito bene il caso descritto, che non pare corretto scindere la superficie del supermercato a seconda della destinazione interna, ritenendo invece applicata per tutta la superficie la tariffa del supermercato, essendo unica l’attività esercitata.
In conclusione, tutta la superficie del supermercato deve essere assoggettata, ma sulla base di una sola categoria tariffa. Poi a consuntivo il Comune, sulla base della documentazione richiesta allo utente, provvederà al parziale rimborso, ma solo per il recupero delle sostanze, mente nulla è dovuto per l’attività di autosmaltimento.
24. ai fini della tassa rifiuti, nel caso di un unico fabbricato accatastato come D8, è corretto iscrivere a ruolo la superficie suddivisa tra le varie tipologie di utilizzo (quindi parte come attività artigianale, parte salone vendita, e parte come magazzino) o sarebbe da iscrivere complessivamente sotto la categoria principale?
Risposta: Ad ogni attività deve corrispondere una unica tariffa. Prenda una abitazione, sarebbe giusto stabilire forse una tariffa per la cucina, una per la camera, ecc?
25. Un'azienda agricola produce piante/piantine per la vendita all'ingrosso. Per ora ho tassato gli uffici. E' corretto tassare anche le serre di produzione? Se non lo è in base a quale legge sono esenti?
Risposta: I rifiuti agricoli non sono esclusi e le serre ora vanno assoggettate come quelle commerciali. In senso conforme si è espressa la Cassazione con sentenza n. 18418/05 che allego.
26. Ho "scoperto" che l'Autogrill situato nel tratto autostradale che
passa sul nostro territorio non ha mai fatto denuncia ai fini rifiuti e,
di conseguenza, mai ha pagato nè tassa nè tariffa. La società, da me
contattata, dichiara che per il pregresso non trova in effetti nessuna
dichiarazione, ma che, pur essendo disposta a presentarla da questo
anno, è comunque esentata da qualunque pagamento. Questo in quanto il
testo unico in materia ambientale, entrato in vigore dal gennaio di
questo anno, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
esenta automaticamente le attività commerciali ed industriali superiori
ai 450 mq. A me risulta che tale testo unico fosse rimasto non attuato.
Lei mi sa dare gli estremi del decreto o della legge di attuazione?
(fra l'altro, a me
Ne consegue che l'articolo 195 del decreto ambientale, in tema di competenze dello Stato, del decreto ambientale n. 152/06 non trova al momento applicazione anche dopo la modifica recentemente portata, alla quale la Ditta si riferisce.
27. Possiamo aumentare le tariffe TARSU solo per alcune tipologie di utenti ad esempio supermercati, banche, negozi di ortofrutta e lasciare invariate le tariffe delle abitazioni? Negli anni scorsi l' aumento è stato fatto nella stessa percentuale per tutti, possiamo cambiare o è un provvedimento illegittimo?
28. Un contribuente sostiene di non dover pagare la tassa Rifiuti per intero in quanto il primo cassonetto di raccolta utile dista 800 mt. dall’abitazione oggetto di tassa (egli vive in una località di periferia del Comune dove il servizio di raccolta porta a porta garantito dal Comune si ferma, appunto, ad 800 mt dalla sua abitazione per impedimenti logistici di manovra agli automezzi addetti alla raccolta). Le chiedo quindi, la pretesa di esenzione (o di partecipazione alla tassa per la sola quota del 30% per lo spazzamento stradale) è sostenibile?? .
Risposta: Se il contribuente è fuori zona di raccolta la tassa non può superare il 40 per cento, così come previsto dal comma 2 dello articolo 59 del D:lgs.n.597/93 che così dispone:
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Molti comuni hanno definito il fuori zona colui che deve fare più di 500 mt per smaltire i rifiuti. Se il suo Comune non pone dei limiti diversi, ritengo corretta tale limitazione.
29. La tariffa ambientale è applicabile nel 2008?
Risposta: Ecco i motivi per cui non risulta applicabile nel 2008:
La legge finanziaria 08 riconferma lo stesso corrispettivo 2007 del servizio rifiuti per l’anno 2008 (TARSU o Tariffa Ronchi) con mantenimento dei criteri di assimilazione stabiliti dal D.Lgs.n.22/97:
Infatti, 166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
Alla luce di tale disposizione il comma 184 assume la seguente lettera:
184. Nelle more
della completa attuazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni:
Ai sensi della lettera a) quindi non sono è confermato lo stesso corrispettivo 2007, ma anche i criteri di assimilazione così che non deve trovare applicazione la lettera e) dello articolo 195 del decreto ambientale che limitando il potere di assimilazione dello Stato avrebbe determinato conseguenze devastanti per le casse comunali, che così dispone:
Articolo 195
(Competenze dello stato)
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 450 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 750 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
Rimane quindi valida anche per il 2008 la nota ministeriale del 5 aprile 2007.
In ulteriore sintesi non sono da escludersi per l'anno 2008: a) imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 450 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 750 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; b) le superfici delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.
Sono convinto che l'articolo 195 così formulato non possa mai trovare applicazione perché creerebbe un notevole buco finanziario alle casse comunale o di contro un aumento notevole delle tariffe dei restanti "poveri" utenti..
30. Ai fini TARSU un contribuente mi denuncia quanto segue:
<<La sottoscritta ..... dalla data 07/11/2006 è in liquidazione, non ha produzione e nessuna movimentazione di merci. La palazzina uso uffici e la casa del custode non risultano abitate, abbiamo chiusa la fornitura del gas metano e limitato la potenza dell'energia elettrica al cancello e alle luci esterne.
Per gli immobili sono in corso progetti di riconversione o demolizione e gli stessi sono di fatto non utilizzabili e non utilizzati. Chiediamo, quindi, gentilmente di eliminare o ridurre il più possibile la tassa dei rifiuti e, chiediamo inoltre di ridurre l'ICI del 50% per le motivazioni sopra esposte.>> L'ufficio Tecnico mi comunica che gli immobili non sono inagibili, è solo stata approvata una variante al PRG per cambio destinazione urbanistica ma null'altro è in atto per quegli immobili.
Inoltre gli immobili sono stati fin d'ora assoggettati a detassazione del 70% come previsto dal nostro regolamento comunale che ripete:
1. Per le utenze non domestiche di cui all’art.12 rientranti nelle categorie 32 e 34 e qualsiasi altra attività non prevista nelle suddette categorie, ove risulti difficile o impossibile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative alla lavorazione non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 70% delle metrature a condizione che l’interessato dimostri o di essere convenzionato con il Comune di cui al comma precedente, o con apposita ditta specializzata per lo smaltimento di detti rifiuti.
Le chiedo conferma circa i seguenti pensieri:
1) sarei dell'idea di tassare regolarmente gli immobili non esistendo alcuna dichiarazione di inagibilità che mi potrebbe indicare l'inutilizzabilità degli immobili ed eistendo ancora l'allaccio all'Enel seppur minimo.
2) non essendoci più produzione non potrei nemmeno proseguire la detassazione del 70% sopra indicata ma in questo caso andrei anzichè ad agevolare il contribuente ad aumentare la tassazione. Come potrei fare?
la soluzione prospettata è corretta, tenuto conto che il presupposto della tassa, come affermato dalla Cassazione, è l'utilizzabilità dei locali e non la relativa utilizzazione. Del resto, il contribuente ammette l'utilizzazione, peraltro non continuativa dei locali. Alla luce di quanto sopra comunicherei che la tassa così quantificata propone la miglior soluzione possibile. Confermerei così anche la detassazione
31. Regolamento Comunale ha escluso le superfici dei sottotetti dalla T.I.A. Ora, dalle planimetrie che mi vengono sottoposte, mi pare che tali superfici siano suddivise come l'appartamento sottostante e sono raggiunte da una normale scala di accessso. Tali superfici sono dichiarate dall'Ufficio Tecnico "agibili" ma "non abitabili". Ai fini della tassazione possono essere considerate alla stregua degli scantinati e degli altri accessori? Quale è la corretta interpretazione?
Risposta: Tutti i locali, in assenza di una norma che diversamente disponga, vanno assoggettati, bastando a tal fine la loro utilizzabilità. Ai fini TIA la superficie di tali locali va assommata alla restante superficie, trovando anomalo una differenziazione di assoggettamento a seconda trattasi di abitazione propriamente detta o di locali pertinenziali, posto che il trattamento giuridico delle pertinenze deve essere il medesimo di quello della cosa principale.
32. Per il 2008 è obbligatorio arrivare alla copertura dei costi del 100%; (Impossibile per questo Comune dovrei aumentarle del 25%)?; Risposta: La legge finanziaria 2000, il DPR 158 del 1999, la circolare 25 del 2000,m prevedono tale obbligo. Anche se moltissimi comuni non so adegueranno, Lei lo faccia presente alla Giunta, sarà questa eventualmente responsabile (pensi che hanno prorogato tale obbligo per un anno solo per la Campania). 33.Per il 2008 se devo avvalermi della facoltà di applicare l'abbattimento dei costi del servizio dal 5 al 15 per cento per lo spazzamento stradale; Risposta: Più che una facoltà è un obbligo, perché di contro sarebbe necessaria una delibera del consiglio che consenta di coprire il 100 per cento (vedasi articolo 1, comma 7, del DL 3902/2000 convertito dalla legge 26 del 2001). Se Lei abbatte il costo complessivo del 15 per cento, rimane un minore scopertura. 34.Per il 2008 posso mettere anche l'addizionale ECA per far aumentare i ricavi; (so che deve essere usata per altri scopi, ma qui il mio predecessore l'ha sempre messa!); Risposta: Assolutamente no, perchè come si evince chiaramente dallo articolo 61 del D.Lgs.n.507/93 nel calcolo non si considerano le addizionali). 35.Per il 2008 devo pubblicare per estratto la deliberazione ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97; Risposta: Certamente si. 36.Per il 2008 devo allegare alla delibera oltre alle nuove tariffe anche il prospetto dei costi; Risposta: Basterebbe richiamarli e non allegarli. 37.Per il 2008 va bene calcolare i costi del 2007 dal bilancio consuntivo(costi reali) perchè non ho nessun dato di raffronto in quanto nel 2007 non hanno fatto niente!!! Risposta: Dovrebbe partire per le tariffe 2008 dai costi preventivati per il 2008, aggiungendo ai costi dello appalto gli eventuali costi sostenuti dal Comune. Chieda al ragioniere il contributo preventivato per l'IVA e lo consideri come entrata. Questo dovrebbe ridurre ulteriormente il margine di copertura.
38. Dopo l'incontro avvenuto in data 22.01.2008 sulla problematica TARSU, dubbiose sulla mancanza della delibera di assimilazione rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, è emerso che nel 1998 il Consiglio Comunale aveva approvato tale atto indicando le tipologie di rifiuti speciali indipendentemente dalla quantità. Alla luce di quanto sopra, si chiede, per il caso della ditta alla quale non è stato prestato il servizio nell'anno 2006 ma assoggettata alla Tassa (che la ditta non intende pagare), come ci consiglia di agire?
Risposta: In sintesi, con tale delibera si è istituito il servizio, ma solo sulla carta. Io consiglio di dare applicazione al comma 4 dello articolo 59 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2. (leggesi 40 per cento).
Ora, se la Ditta di pagare il 40 per cento, fate una delibera di Giunta che dia atto di ciò e definite così la pretesa. Se invece il contribuente non vuole aderire in sede di ricorso cercherete di dire allegando la delibera di assimilazione che il servizio è stato istituito, così da chiedere in via principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata la riduzione della tassa accertata nella misura del 40 per cento ai sensi di tale disposizione.
39.. Il ristorante X amplia l'immobile realizzando al piano primo delle camere d'albergo e modifica l'attività prevalente da ristorante ad albergo, tuttavia pretende di pagare la TARSU - categoria ristorante - più vantaggiosa, sostenendo che il 90% dell'introito è dovuto all'attività di ristorante. Oppure propone di pagare lin modo diversificato le due tipologie di superficie. Il comune sostiene che bisogna fare riferimento alla certificazione della Camera di commercio e quindi di pagare la superficie complessiva con la categoria di albergo essendo quella prevalente. E' giusto fare in questo modo?
Risposta: La tesi esposta dal contribuente è corretta. Infatti, nel caso descritto, se al ristorante possono accedere anche le persone non alloggiate, siamo in presenza di due attività fra loro scindibili, così che si dovrò assoggettare diversamente la superficie dello albergo rispetto a quella del ristorante. Faccio rilevare peraltro l'anomalia delle vs tariffe, tenuto conto che i ristoranti producono una quantità di rifiuti di circa 5 volte quella degli alberghi con ristorante riservato ai loro alloggiati (vedasi le tabelle 4b allegate per la tariffa Ronchi del DPR 158/99).
40. L'Amministrazione vorrebbe agevolare ulteriormente alcune categorie di contribuenti. Al momento le riduzioni sono previste per : 30% per unico occupante residente 45% unico occupante residente età superiore a 65 anni 10% per n.2 residenti con età superiore a 65 anni 50% per nucleo familiare residente con persona disabile ai sensi l. 104/92 2% per ogni figlio minore convivente oltre il secondo 30% per attività stagionale comprovata da licenza. Possiamo aumentare la percentuale delle agevolazioni già previste nel nostro regolamento ed eventualmente introdurne altre nel rispetto del D. lgs. 507?
41. In caso di ristrutturazione, è possibile concedere a chi ne fa richiesta, la sospensione della Tassa Rifiuti per il periodo in cui vengono effettuati i lavori? Ed eventualmente, per che tipo di lavori di manutenzione è possibile effettuare la sospensione? Si può ritenere che in tale periodo i locali siano in condizione di non utilizzabilità facendo riferimento al comma 2 dell'art.62 del D.Lgs.507/1993?
I proprietari ritengono che i locali non potevano essere utilizzati perché gli operai stavano lavorando e che i rifiuti prodotti, trattandosi di calcinacci, non sono stati conferiti al servizio pubblico. Come ci si deve comportare?
Risposta: Non è tanto ai lavori che bisogna riferirsi per risolvere il caso descritto, ma alla utilizzabilità dei locali durante i lavori ed ad un altro principio descritto dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.
In conclusione, l'istanza non può essere accolta anche se durante tale periodo i locali non risultavano utilizzati. Infatti, ai sensi dello articolo 64 sopra indicato le variazioni in diminuzione hanno efficacia dal bimestre solare successivo a quello in cui sono state comunicate al Comune. Del resto, come potrebbe ora il comune accertare la non pregressa totale inutilizzabilità della struttura?
42. Con la collega dell’ufficio ecologia stiamo compilando il piano finanziario della TIA. Le chiedo dove vanno inseriti i costi sostenuti dal comune per lo smaltimento dell’amianto che è stato accumulato negli anni nella nostra precedente piazzola ecologica ora sostituita da un nuovo centro raccolta rifiuti.
Risposta: L'amianto è un rifiuto speciale pericoloso e non un rifiuto urbano, così che il relativo costo non deve essere imputato ai costi del servizio, ma finanziato con risorse diverse.
43. Comune in tariffa, servizio di raccolta del rifiuto vegetale presso l'ecocentro, il verde è stato assimilato all'urbano per qualità, senza limiti quantitativi.
Può il Comune applicare non solo alle utenze domestiche ma anche alle attività (giardinieri) una tariffa per lo smaltimento del rifiuto in parola non in tariffa ma con una fatturazione a parte sulla base del quantitativo effettivamente conferito? Se si il comune ha obblighi di registrazione del rifiuto?
Risposta: In quanto il comune abbia provveduto alla assimilazione nel senso indicato, non risulta legittimo il "tentativo" di applicare un corrispettivo aggiuntivo per il relativo conferimento, a condizione che lo smaltitore attesti che tale rifiuti provenga da un utente del Comune, domestico o meno.
Il relativo costo dovrà rientrare nei costi del servizio di smaltimento e recuperato dal Comune mediante applicazione delle normali tariffe.
Parlo di tentativo perché è frequente constatare come siano le Ditte appaltatrici a sostenere tale interpretazione, la quale si mostra non solo illegittima ma anche inopportuna, determinando un generale abbandono di tali rifiuti (come pure di quelli ingombranti), così che il comune diviene "becco e pure bastonato".
44. In base alla legge milleproroghe le scuole non dovranno più pagare la tarsu ai comuni Volevamo sapere come dobbiamo comportarci visto che il ns Comune è in regime di TIA . Risposta: Non c'è differenza. in sintesi, sia che sia TARSU che TIA non pagheranno più e vi sarà il contributo. attendiamo comunque le istruzioni applicative. 45. Il ristorante X amplia l'immobile realizzando al piano primo delle camere d'albergo e modifica l'attività prevalente da ristorante ad albergo, tuttavia pretende di pagare la TARSU - categoria ristorante - più vantaggiosa, sostenendo che il 90% dell'introito è dovuto all'attività di ristorante. Oppure propone di pagare lin modo diversificato le due tipologie di superficie. Il comune sostiene che bisogna fare riferimento alla certificazione della Camera di commercio e quindi di pagare la superficie complessiva con la categoria di albergo essendo quella prevalente. E' giusto fare in questo modo?
Risposta: E' necessario stabilire se il ristorante sia o meno accessibile a tutti e non solo gli alloggiati.
Nel primo caso trattasi di due attività scindibile, con conseguenza che vanno applicate due tariffe separate (albergo e ristorante). Di contro, se il ristorante fosse accessibile solo ai clienti dello albergo va applicata unicamente la tariffa di questa ultima attività. Irrilevante è la situazione della CCIIAA ed ogni altra considerazione colpendo la TARSU i rifiuti e non l'attività svolta o svolgibile in astratto.
46. Le chiedo chiarimenti specifici per quanto riguarda la superficie da sottoporre a tassazione ai fini TARSU di una palestra privata dove si svolge attività ginnica non competitiva e dove la superficie è costituita da spogliatoi, aree di servizio, solarium e locale palestra. Il contribuente chiede l'esenzione dlla superficie della palestra citando come riferimento la circolare interpretativa del Ministero delle finanze 95/E del 22.6.1994 dove vengono individuati i casi di esonero o esclusione dalla tassazione con espressa indicazione delle palestre.
Risposta: Tale circolare, peraltro limitata alla sola palestra e non agli altri locali solarium compreso, è conforme a tali indicazione, ma è a mio avviso palesemente illegittima e contraria alle sentenze della Cassazione che ritiene sufficiente la utilizzabilità dei locali e non l'effettiva utilizzazione, come invece ritenuto erroneamente dal MF.
Se vuole seguire la mia linea assoggetti tutta la superficie, palestra compresa.
In sintesi, tale risoluzione aveva un certo valore quando il contenzioso era deciso dallo Intendente di Finanza e dal MF, ma ora la Cassazione (ha fatto riferimento erroneamente al n. 65 in luogo di 95) ha confermato che la circolare citata è illegittima e va quindi non seguita.
47. I locali chiusi e vuoti ex attività come da nostro Regolamento
vengono assoggettati alla Tia, ma se si volesse detassarli questo
avrebbe conseguenze retroattive?
48.Se ho una previsione di spesa e mi accorgo in corso di anno, dopo il termine di bilancio, di non riuscire a farvi fronte con la l'introito della tassa, posso ancora adeguare le tariffe della TASSA? C'è un riferimento legislativo?
Risposta: Più che può deve. Vedasi articolo 54 del D.Lgs.n.446/97 nel testo vigente, poiché diversamente potrebbe sussistere danno erariale.
49. Per coloro i quali sono ancora in regime di tassa mi sembra che Lei al convegno a Cuneo abbia detto che devono coprire comunque il 100%, e devono fare il piano finanziario. Gentilmente mi conferma e mi da il riferimento legislativo?
Risposta: Tale impegno è imposto dalla legge finanziaria 2000 e chiarito dalla circolare 25/2000. Sulle dispense trova i riferimenti. Tale obbligo è indirettamente confermato dal fatto che nel decreto milleproroghe hanno spostato tale impegno allo anno successivo solo per i comuni della Campania. Poxìchissimi comuni si adegueranno. così che mal comune......
50. ns. comune ha effettuato il rifacimento della pavimentazione di una via principale del paese e tale lavoro è durato circa 1 anno. I commercianti hanno dichiarato di aver subito a causa di ciò delle perdite economiche. L’amministrazione ha così pensato di adottare una delibera di giunta esonerando dal pagamento della tassa rifiuti solidi i suddetti commercianti per ovviare alle penalizzazioni. Penso non sia regolare tale procedura in quanto: 1) eventuali modifiche al regolamento andrebbero fatte di Consiglio Comunale 2) l’esonero dal pagamento della tassa sarebbe discriminante nei confronti della cittadinanza che ha subito le stesse difficoltà 3) non credo sia legittimo tale atteggiamento
Ho suggerito pertanto all’amministrazione di far pagare la tassa ai commercianti e contemporaneamente erogate un contributo finalizzato. Cosa ne pensa ?
Risposta: L'evento descritto può essere risolto applicando il comma 86 dello articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che così dispone:
86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
Rispondendo, quindi, ai suoi quesiti debbo dirLe, invece, che la soluzione posta è corretta (io l'ho applicata al Comune di BS), in quanto non è necessaria una modifica del regolamento.
In senso conforme vedasi anche la risoluzione n .222 del 1996.
Caso mai la vera questione è di evidenziare nel provvedimento di Giunta che a causa di tale opera siano realmente diminuiti i volumi di affari degli operatori e ciò al fine di non determinare disparità di trattamento e quindi responsabilità di danno erariale.
51. Riguardo alla TARSU questo Comune, da diversi anni, ha adottato il sistema di calcolo m.q./ persone, con le tabelle di determinazione della tassa previste dal Decreto Ronchi. In particolare il Regolamento prevede:
Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:
I metri quadri ai quali si fa riferimento sopra sono quelli complessivi del fabbricato, infatti il Regolamento prevede:
Per quanto riguarda i locali accessori agli immobili tassabili, la tassa è unica e riferita al servizio fruibile globalmente, essa è posta a carico di ciascuna utenza considerata come complesso unitario (ad esempio: abitazione con pertinenze; imprese con vari reparti od aree).La detrazione attualmente prevista per le abitazioni stagionali è del 25%. Questo sistema ha avuto come conseguenza che circa 1/3 delle utenze dei non residenti sono state inserite nella categoria 6 (componenti teorici oltre 6), con evidenti malumori da parte dei soggetti direttamente coinvolti.
Per ovviare all'inconveniente di cui sopra l'Amministrazione ha proposto una delle seguenti soluzioni: 1. l'esenzione, per i non residenti, della quota superiore ai 200 m.q. (ai sensi dell'Art. 67, comma 1, D.Lgs 507/93), motivandola col fatto che tali abitazioni hanno ampie porzioni che producono quantitativi di rifiuti ridotte, e che comunque la produzione di produzione pro capite conosce dei limiti non correlati alle superfici esistenti; 2. ovvero, in alternativa, l'agevolazione tariffaria , per i non residenti, e solo per la quota superiore ai 200 m.q. (ai sensi dell'Art. 67, comma 1, D.Lgs 507/93 e sempre con la motivazione sopra esposta), prevedendo una aliquota al mq. ridottissima (ad. es. € 0,02).
Risposta: Debbo dire che la soluzione da voi adottata attualmente è a mio avviso corretta. Perché rischiare,m quindi, di passare dalla ragione al torto introducendo variazioni discutibili e quindi arbitrarie? Infatti, se ho una villa di 1000 mq, perché debbo pagare su 200 (soluzione 1) oppure pagare meno sulla superficie maggiore (soluzione 2). Se la superficie è notevole l'aspettativa di rifiuti e poi perché tale importo? Consiglio di confermare l'attuale disciplina, la quali mi pare razionale.
52. Ho emesso avvisi di accertamento TARSU ad una ditta di ingorsso frutta e verdura perché la superficie a ruolo risultava inferiore a quella realmente utilizzata che comprende (magazzini, uffici, servizi, locale di produzione) preciso che nel locale di produzione(come da loro definito) non si svolge alcuna attività di produzione ma solo movimentazione di frutta e verdura.
La ditta ricorre contro gli avvisi di accertamento sostanzialmente per due motivazioni:
1) Ritengono che la tarsu non sia applicabile all’intera superficie in quanto nei locali della ditta adibiti a magazzino, deposito e porticato si producono esclusivamente rifiuti da imballaggio terziario al cui smaltimento la ditta provvede autonomamente.
2) ribadiscono poi che, se si volesse considerare interamente tassabile la superficie, la parte destinata a magazzini debba essere collocata in una categoria diversa rispetto all’attività principale.
Le chiedo se può darmi i riferimenti normativi che posso citare nella costituzione in giudizio oltre agli artt. 817 e 818 del Codice Civile in riferimento alle pertinenze e al regolamento per l’applicazione della TARSU che prevede una categoria specifica per l’attività di “ingrosso frutta e verdura” nel quale ricomprendere tutte le superfici.
Risposta: Il ricorso deve essere valutato sotto due profili. In ordine alla superficie calcolabile il cuore del problema è il comma 2 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 che come vede assoggetta tutti i locali, nessuno escluso. La Cassazione ha sempre ritenuto i depositi ed i magazzini assoggettabili. E' vero che la lettera e) dello articolo 195 del D.Lgs.n.152/06 li esclude ma tale norma è di fatto sospesa dal comma 184 dello articolo unico della LF 08. L'equivoco nasce invece da una errata interpretazione della attuale norma. Infatti, si confondono i rifiuti di imballaggio con gli imballaggi. Ora, i rifiuti di imballaggio non fanno venir meno il diritto di privativa del Comune, per cui alcun premio va dato per l'autosmaltimento. Gli imballaggi terziari e secondari, salvo che il Comune per i secondi non abbia istituto raccolta differenziata, non possono essere conferiti al Comune, come previsto dallo articolo 54 del D.Lgs.n.22/97, ma di tale divieto si deve tener conto unicamente per il calcolo delle tariffe.
Venendo al quesito n.2 è da evidenziarsi che la tesi da Lei sostenuta è corretta ossia i magazzini debbono avere la stessa tariffa della attività principale. Tuttavia, trattandosi di attività all'ingrosso la tariffa deve essere molto minore di quella al minuto.
In sintesi, dal punto di vista oggettivo, corretta è la superficie calcolata mentre potrebbe essere applicata una tariffa iniqua.
Lei si difenda nel modo da me indicato, ma la questione è talmente difficile che la giurisprudenza (ma non della Cassazione) è errata, per il solo fatto, come detto in precedenza, di confondere i rifiuti di imballaggio, che si possono conferire al servizio pubblico, con gli imballaggi terziari o secondari che non possono essere conferiti.
53. La facoltà di destinare una percentuale del gettito ICI attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi prevista dalla lett. p) del primo comma dell'art. 59 della L. 449/97 espressamente per l'I.C.I. può essere esercitata anche per altre imposte come ad esempio la Ta.r.s.u.?
Risposta: La lettera p del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così dispone:
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
Ora, tale disposizione è contenuta nell’ambito della potestà regolamentare ICI, così che in relazione al quesito posto si prospettano due tesi, quella letterale per la quale l’incentivo dovrebbe riguardare solo l’attività di recupero l’ICI e quella, invece, razionale che vorrebbe considerare tutte le entrate, tenuto conto che il potenziamento dell’Ufficio riguarda anche le altre entrate comunali affidate al predetto ufficio, così che una interpretazione restrittiva della norma porterebbe inevitabilmente a preferire, in via quasi esclusiva, il controllo dell’ICI.
Per le ragioni anzidette, pur in mancanza di adeguata giurisprudenza, con un “poco di coraggio” necessario per non subordinare la qualità dei risultati alla forma, ritengo che in tale progetto possano rientrare anche altre entrate, svilendosi, altrimenti, l’attività dell’Ufficio Tributi al solo controllo dell’ICI, suggerendo che in tale ipotesi si rediga un unico progetto comprensivo di tutte le entrate comunali la cui gestione sia affidata dal Comune al predetto Ufficio.
Di contro, se l’Ufficio tributi fosse diviso in servizi, a parità di sforzo e di impegno vi sarebbe una disparità di trattamento fra i dipendenti del servizio ICI rispetto ai dipendenti degli altri servizi del medesimo ufficio, creandosi contrapposizioni che certamente sarebbero negative sui risultati complessivi di tale attività.
54. Questo Comune ha affidato il servizio raccolta rifiuti e il servizio di riscossione della tia ad un Consorzio di Comuni. Il contratto di servizio, relativamente alla riscossione della tia prevede: - Il Consorzio provvede alla riscossione della Tia anche avvalendosi di soggetti terzi; - La Tia viene determinata dal Comune; - Il comune gestisce le utenze, elabora il ruolo Tia, ed appone il visto di esecutorietà sullo stesso; - Il Comune fattura al Consorzio il costo del personale addetto alla gestione delle utenze che è iscritto tra i costi del piano finanziario dell'anno di competenza. Ora il Consorzio ha affidato ad Equitalia la riscossione della Tia. Equitalia chiede al Consorzio il nominativo del Responsabile del procedimento da indicare sul ruolo, secondo la nota che si allega. Va quindi indicato, stante le condizioni contrattuali sopradescritte, il Responsabile del Comune che da l'esecutività del ruolo o del Consorzio che riscuote la Tariffa ??????? Allego nota di Equitalia
Risposta: L'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 così dispone nella parte finale, evidenziando che il ruolo è approvato anche in caso di appalto dal funzionario responsabile:
"il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. "
In conclusione, deve essere indicato il nome del funzionario responsabile della TIA o in assenza del responsabile del servizio rifiuti, ricordando che costui è tenuto anche alla approvazione del ruolo, come le parole "in ogni caso" stanno ad indicare.
55. siamo
un'azienda spa gestita dal comune di ……..con quote al 100% in loro
possesso.
Risposta: Secondo la Cassazione il pagamento del corrispettivo del servizio rifiuti è dovuto per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando l'effettiva loro utilizzazione (Cassazione 16785 del 2002 e 15658 del 2004). In sintesi, pagano il corrispettivo in argomento anche le case chiuse e vuote, purché utilizzabili. Secondo tale sentenza è sufficiente l'allaccio alle fonti di energia elettrica. Ora, a mio avviso non sarebbe sufficiente la disattivazione della utenza della singola unità immobiliare, ma dello intero fabbricato. Nel caso descritto quindi l'eclusione è condizionata dalla prova posta a carico del soggetto passivo che: 1. la casa è chiusa e vuota; 2. che non è provvista di allacci alle utenze (ma è il fabbricato che deve trovarsi in tali condizioni). In ordine al numero di persone da considerare io nei miei regolamenti distinguo:
a) residenti: le persone risultanti dallo Stato di famiglia; b) non residente, il numero risultante da una tabella che trasforma la superficie in numero di occupanti.
Credo che nel caso descritto Lei debba ricorrere alla soluzione b).
Ovviamente se tale contribuente dichiara di non pià detenere tali locali, il Comune dovrà accettare la dichiarazione ma emettere preventivamente degli avvisi di accertamento a recupero.
Per farLe un esempio personale: ho anche io una casa di vacanza. forse potrei pretendere di non pagare perché un anno non ci vado? Quali sono le riduzioni di costo che il Comune avrebbe? Sono forse gli altri contribuenti che debbono pagare per questi? In conclusione, a mio avviso l'esclusione deve essere circoscritta agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.
56. Un artigiano gommista mi ha fatto istanza di riduzione parziale della metratura per tassa raccolta rifiuti. Lo stesso richiede infatti per le zone "ponte" (ovvero i ponti ove vengono sollevate le macchine per la sostituzione delle gomme) l'esenzione della Ta.r.s.u., adducendo che in quelle zone l'unico "rifiuto" prodotto sono le gomme che lui provvede autonomamente a smaltire. Cosa mi consiglia di rispondere?
Risposta: Se il Comune ha assimilato la gomma, il gommista non avrebbe diritto ad alcuna detassazione, anche per il fatto che come preteso dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 le gomme non sono ivi prodotte (la farmacia sarebbe sempre da escludersi). Risponda dunque rigettando tale istanza.
57. Quale risulta essere la categoria più consona ai fini Tarsu per un'attività di agriturismo in cui vengono affittate solo stanze. Il Comune è ancora in regime di tassa, non è stata istituita un'apposita categoria in quanto al momento esiste solo un caso, e per analogia è stato inserito nella categoria degli alberghi, pensioni.
Risposta: Il presupposto della tassa è connesso alla qualità ed alla quantità dei rifiuti prodotti, così che anche l'agriturismo va collocato nello ambito tariffario della attività commerciale in concreto esercitata. Alla luce di tale principio, peraltro confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18418 del 2005, riguardante le aziende floro- vivaistiche, ritengo corretta l'applicazione di tale tariffa.
58. E’ assoggettabile a Tarsu un deposito attrezzi agricoli, chiuso, insistente su un terreno del Comune e di proprietà di un contribuente che non risiede nel Comune e che non riveste la qualifica di imprenditore agricolo, ma semplicemente possiede il terreno e utilizza il deposito per gli attrezzi agricoli che utilizza per manutenzione al terreno incolto (taglio erba) e qualche grigliata d'estate?.
Risposta: Come si evince chiaramente dalla lettura del comma 2 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 tutti i locali in quanto potenzialmente utilizzabili debbono essere assoggettati al tributo, tanto che la Cassazione ha ritenuto assoggettabili persino i locali chiusi e vuoti (Cassazione n. 16785 del 2002 e n. 15658 del 2004).
Unica questione è quella concernente il fatto se tali locali siano ubicati in zona servita, poichè diversamente la tassa non potrebbe superare il 40 per cento (articolo 59 comma 2 del D.Lgs.n.507/93).
Si consiglia di effettuare sopralluogo onde riscontrare l'utilizzazione dei locali o la loro utilizzabilità, onde rafforzare la legittimità della pretesa, anche se l'onere di dimostrare il contrario è a carico del soggetto passivo.
59. Un nostro contribuente contesta l'applicazione delle Addizionali Provinciali sui ruoli TARSU 2006/2007 in quanto secondo il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 all'art.264 punto "n" decreto Matteoli Codice dell'Ambiente che abrogava l'art.19 della Legge 504/92 per gli anni 2006/2007. Corrisponde Al vero? Se Si come dobbiamo eventualmente procedere nei confronti dei contribuenti.
60. un artigiano che svolge attività di tornitura, fresatura ecc., produce scarti di materiale ferroso. Il riciclaggio avviene tramite una azienda specializzata. Mi conferma che tale materiale può essere considerata dal produttore materia prima secondaria oppure rifiuto e in questo ultimo caso esso può beneficiare delle riduzioni tariffarie (come da ns regolamento) per l’attività economica che avvia al recupero come in questo caso ? E’ quindi venuta meno la definizione dell’art. 6 q-bis) del 22/97, perché nelle modifiche del 152/06 all’art. 181-bis, è in vigore ancora la circolare del Ministero Ambiente del 28/06/1999. Può accadere che il produttore venda il materiale ferroso e inoltre riceva la riduzione della tariffa dal Comune?
Risposta: Le istruzioni ministeriali si limitano a confermare il diritto ad una riduzione del prelievo in rapporto alle quantità avviate al recupero (per la TIA vedasi il comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97). Ora, poiché a mio parere la filosofia che ispira il premio deriva da una sostanziale compensazione fra la minore entrata e la minore spesa, io ritengo che non si debba premiare il recupero delle sostanze che non sono mai state rifiuti. Di contro, l'orafo viene in comune e pretende il premio. In tal modo ho costruito il mio regolamento tipo sia per la TARSU che per la TIA. In conclusione, a mio avviso a tale fattispecie non si deve concedere alcun premio, ma ben più solida diviene la posizione del Comune che abbia così formulato il regolamento.
61. Sul territorio opera una società privata che svolge attività di compostaggio dell' umido trasformandolo in fertilizzante. Per l' attività che svolge, nella convenzione sottoscritta tra la ditta, il comune e la provincia di ….., è previsto che la ditta versi 7 lire al chilo sulla quantità di umido conferita dagli altri comuni, per un importo annuo di circa 110.000 euro. Il Sindaco vorrebbe utilizzare questa entrata per la copertura dei costi sostenuti per RSU dal prossimo esercizio qualora dovesse entrate in vigore la tariffa. E' possibile considerarla un'entrata da "scontare" sulla spesa sostenuta per RSU o la normativa prevede la sola copertura tramite ruolo senza addizionali? Attualmente questa entrata è collocata al titolo 3 di bilancio.
Risposta: A mio avviso l'intendimento esposto non è legittimo. Infatti, i costi, come pure le entrate sono regolati dai principi di competenza e della inerenza. Ora, entrambi i presupposti sarebbero violati. Infatti, un entrata di competenza 2008 per il 2009. Poi, tale entrata non è inerente il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune, così che non può essere computate fra le entrate del servizio, come del resto si evince chiaramente dalla lettura dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93.
62. Contribuente TARSU proprietario di n. 2 unità immobiliari fino all’anno 1989 durante il quale vende ad altro soggetto una delle unità immobiliari. A seguito di ciò si era provveduto sia alla variazione della posizione contributiva del proprietario, sia all’inserimento della nuova posizione contributiva dell’acquirente a seguito di presentazione di dichiarazione di questo ultimo, dichiarazione che si è provveduto a ricercare in archivio senza esito. In data 18 dicembre 2007 il contribuente (iniziale proprietario) presenta comunicazione al comune attraverso la quale contesta il dato relativo alla superficie inserita nella propria posizione contributiva ritenuta maggiore rispetto a quella effettiva che provvedeva a comunicare con la suddetta nota. Alla luce di quanto esposto si chiede se il contribuente abbia il diritto ad eventuale rimborso della TARSU per gli anni precedenti ed eventualmente da quando.
Risposta: Il diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto passivo di aver corrisposto un importo maggiore di quanto effettivamente da lui dovuto. Ora, ai sensi del comma 340 dello articolo unico della legge 311/04 la superficie assoggettabile ai fini TARSU è la maggiore fra l'80 per cento della superficie iscritta in catasto e quella effettiva. Ne consegue che solo con la verifica di tali elementi è legittimo al Comune accordare il rimborso eventualmente dovuto, ma a decorrere solo dal 2003, tenuto conto del termine quinquennale stabilito dalla LF 07.
In conclusione, non basterebbe a giustifica del ricorso riferirsi allo eventuale errore compiuto dal contribuente o dal Comune nel 1989. L'esigenza della certezza della sussistenza di tale diritto richiede la verifica della superficie iscritta in catasto e di quella effettiva (calpestabile) acquisibile mediante sopralluogo.
63. Abbiamo notificato una ingiunzione di pagamento ad una società (SRL) e, dato che da tempo non si riusciva a contattare la stessa, l'ingiunzione è stata notificata presso la residenza del legale rappresentante che aveva a suo tempo prodotto la denuncia. Questo anche perchè un precedente sollecito così indirizzato era stato regolarmente ritirato dal soggetto. La società ha proposto ricorso perchè tale persona non è rappresentante legale della società ma socio e contesta la notifica (oltre ad altri elementi che però sono per noi certi). Mi chiedo se costituirci comunque in giudizio per sostenere comunque le contestazioni per le quali il Comune ha ragione o, essendo ancora nei termini, annullare l'atto e notificarlo correttamente?
Risposta: E' al riguardo necessario far riferimento allo articolo 145 del cpc che così dispone:
Codice Procedura Civile Art. 145 Notificazione alle persone giuridiche.
[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede
[
46,
2328 comma 2 n. 2,2463
comma 2 n. 2,
2521 comma 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di
copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere
le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La
notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli
138,
139 e
141, alla persona fisica che rappresenta
l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale
(1). Ora, trattandosi di società di capitali è necessario far riferimento al comma 1 del predetto articolo. Ne consegue che se il soggetto che ha ricevuto l'atto non è rappresentante legale della società la notifica è nulla. Prima di annullare l'atto (con intestazione corretta del legale rappresentante) suggerisco di acquisire visura camerale. Nel caso fosse società in liquidazione ricordo che la notifica deve essere fatta al liquidatore. In conclusione, annullate tali atti, dandone comunicazione sia alla società che alla CTP alla quale chiedere l'estinzione del giudizio, a seguito dello annullamento dell'atto, ai sensi dello articolo 46 del D.Lgs.n.546/92.
64. Ho letto sul Suo giornalino che dal 2008 le scuole non pagheranno più la TARSU perchè provvederà direttamente lo Stato. Io sto emettendo il ruolo 2007 che però incasserò nel 2008, e penso di dover iscrivere ancora a ruolo le scuole per questo anno. E' corretto?
65. Questo Comune ha stipulato con ….. (ex …… convenzione per invio al
contribuente dell'avviso di pagamento e riscossione spontanea della
TARSU anno 2008, attraverso predisposizione di liste di carico. Per gli
anni passati, questo Comune ha sempre richiesto all'Agenzia delle
Entrate, ed ottenuto, visto l'art. 72 del D. Lgs. 507/1993,
autorizzazione alla riscossione della Tarsu in n. 2 rate anziché 4.
Vorremmo sapere se anche per il 2008, essendo la riscossione spontanea e
direttamente già stabilito in convenzione che il numero delle rate
previste per gli avviso di pagamento è di due, se necessita richiedere
l'autorizzazione all'Agenzia delle Entrate.
66. Come devo considerare ai fini della tassa smaltimento rifiuti le aree relative a balconi e portici?
Risposte: E' diverso. Infatti, i portici sono locali e quindi deve essere considerata la relativa superficie, mentre i balconi sono aree scoperte, che essendo pertinenziali non vanno considerati.
67. La Legge 31/2008 di conversione del DL 248/2007 - art. 33 bis - afferma che le "istituzioni scolastiche statali" non sono più tenute a corrispondere il corrispettivo di cui all'art. 238 del DLgs. 152/2006 sin dal 2008. Ma mi chiedo quando mai sia entrato in vigore tale articolo? A me risulta che tale tariffa non esista ancora e che sopravvivono la tarsu di cui al Dlgs 507 oppure la tia di cui al Dlgs. 22. In regime di tarsu, per l'anno 2008, cosa mi consiglia di fare: iscrivere a ruolo comunque tali istituzioni scolastiche statali oppure no? , Risposta: hanno usato un linguaggio sbagliato. In effetti, la norma vuole disporre che le scuole pubbliche non sono più da iscrivere a ruolo aldilà del nome giuridico del corrispettivo. Al comune sarà dato direttamente dal Minestero della PI un contributo pari a circa 4,90 euro per ogni iscritto nelle scuole pubbliche del Comune.
Non iscriva dunque le scuole statali a ruolo ed attenda che il predetto ministero quantifichi l'entità di detto contributo.
68. Il nostro Comune ha dato in gestione la tariffa di Igiene ambientale ad una società interamente partecipata dal Comune di Finale Ligure. La recente legge di conversione del dl. 248/2007 ha disposto il non assoggettamento del tributo tarsu tia agli istituti scolastici pubblici, la domanda è questa : la società che gestisce la Tia deve emettere comunque la fattura per l'anno 2008 ?
Risposta: Dubbi al momento sussistono sulla applicabilità o meno dell'IVA su tali contributi, considerando che non è chiaro se i medesimo abbiano natura tributaria oppure carattere di corrispettivo. Personalmente ritengo che i medesimi abbiano natura di corrispettivo e quindi sia da rilasciarsi al momento della loro percezione, ma solo alla data dello incasso, fattura con l'IVA nella misura del 10 per cento. Con ogni probabilità il contributo sarà attribuito al Comune, che lo girerà alla azienda concessionaria, la quale dovrà scorporare dal contributo l'IVA. Ad esempio se il contributo fosse 100, l'imponibile da fatturare risulterebbe 90.91, l'iva 9,09= 100.
Si attenda comunque dapprima l'accredito e poi la precisazione sulla applicabilità o meno dell'IVA.
69. Un contribuente della TARSU possiede un ambulatorio (sala raggi - sala visita - sala d'aspetto) accatastata in categoria D1. lo stesso ambulatorio è stato utilizzato per anni da un medico che aveva in affitto detti locali. Attualmente gli stessi vengono utilizzati dal proprietario come magazzino-cantina, pertinenza della sua abitazione privata; pertanto lo steso ha chiesto al Comune di modificare la tariffa precedentemente applicata, calcolata per attività economica, a tariffa uso domestico. Il comune deve riconoscere la nuova tariffa anche se catastalmente non è stata variata la categoria?
Risposta: La TARSU colpisce la situazione di fatto a nulla rilevando l'irregolarità urbanistica. Il Comune ai fini ICI ordini la variazione catastale, ma ai fini TARSU l'assoggettamento dovrà essere effettuato come abitazione.
70. Non so se mi sono perso qualche Sua nota ma mi sembrava di aver letto e sentito parlare del Nuovo Decreto Ambientale e di considerazioni inerenti diverse assimilazioni ed esenzioni per le Ditte (magazzini e laboratori) fino a XXX metri quadri. Abbiamo delle scadenze imminenti, dobbiamo fare qualcosa subito o siamo ancora in alto mare ? Se ha qualche informazione a riguardo sarei grato se volesse comunicarmelo.
Risposta: il decreto ambientale per quanto riguarda la tariffa (articolo 238) è stato sospeso, confermando la LF 08 lo stesso corrispettivo praticato dal singolo comune per le due annualità precedenti.
La discussione in atto è se trovi o meno applicazione la lettera e) dello articolo 195 che esclude dal servizio e quindi dal pagamento le utenze non domestiche di supeficie maggiore di 450 mq per i comuni fino a 10000 abitante e 750 mq per i comuni con popolazione maggiore. Ora, una interpretazione razionale porterebbe a rimandare tale esclusione, ma gli industriali ritengono già applicabile tale esclusione, anche per il fatto che la triplicazione di tali superfici è avvenuta con il decreto legislativo 4 del gennaio 2008.
In conclusione, se non interviene una interpretazione autentica costoro potrebbero decidere di autosmaltire non pagando nulla al Comune. Altra novità di tale decreto, è stato ufficialmente ripristinato il contributo provinciale, che era stato abrogato dal decreto ambientale (D.Lgs.n.152/06).
Queste sono le due novità. Non faccio commenti sul modo di fare leggi poco chiare in modo da poter dare interpretazioni difformi al secondo dello interesse.
71. Gli immobili detenuti dall'Autorità Portuale, rientranti nel Demanio marittimo, sono tassabili ai fini Tarsu? L'Autorità Portuale sostiene che in base a vari decreti ministeriali solo lei è competente per il servizio di smaltimento, nulla deve al comune, poichè si tratta di area del demanio marittimo. E' corretto tutto ciò? o è tassabile?
Risposta: appello di Bari che sotto si riporta:
Non è dovuta la tassa sui rifiuti solidi urbani da parte di una impresa che gestisce una zona franca, in ambito portuale, e i cui immobili siano siti nella medesima area. Corte appello Bari, 19 dicembre 1995
Tuttavia, la questione posta deve essere valutata alla luce di quanto previsto dallo articolo 59 del d.Lgs.n.507/93. In sintesi, l’applicabilità o meno della tassa rifiuti ai rifiuti prodotti dal demanio marittimo dipende unicamente dalla volontà del Comune connesso al provvedimento di istituzione del servizio di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani. Se il Comune ha istituito il servizio anche nella zona ove è insediato tale soggetto, il medesimo è tenuto al pagamento della tassa, tenuto conto che di contro si renderebbe necessaria una disposizione di legge che preveda espressamente l’esclusione. Caso mai nel caso in cui tale zona non risulta servita troverà applicazione la riduzione della tassa entro i limiti previsti dal comma 2 di detto articolo.Ricordo che l’istituzione del servizio di smaltimento per le utenze non domestiche è determinato dal Comune mediante il provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi. Se quindi sussiste tale provvedimento e se il medesimo non prevede limitazioni di qualità e/o di quantità non vi sono ragioni valide perché tale soggetto non debba corrispondere il tributo in argomento.
In conclusione, se il Comune ha provveduto ed emettere il provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani e di fatto tale soggetto è messo nelle condizioni per potersene servire, non vi sono motivi giuridici per quali escluderlo dal pagamento del tributo in argomento, neppure nel caso in cui il medesimo vi provveda mediante autosmaltimento, proprio per il fatto che non esiste una disposizione di legge che lo escluda espressamente dal relativo pagamento.
72. Un contribuente in merito ad un avviso di accertamento TARSU per omessa dichiarazione chiede l'applicazione della tariffa ridotta per uso stagionale, in quanto residente fuori, e quindi la rettifica del provvedimento. Accertato che effettivamente l'uso dell'abitazione era stagionale, la richiesta può trovare accoglimento?.
Risposta: Il comma 3, lettera b), dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 così dispone:
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
La Corte di Cassazione al riguardo ha così affermato: Tributi locali - Rifiuti solidi urbani - Particolari condizioni d'uso - Usi stagionali - Tariffa - Riduzione - Discrezionalità dei comuni - Applicazione combinata di agevolazioni ex art. 67 del d.lg. n. 507 del 1993 - Legittimità. In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 66, comma 3, lett. c, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, consente al comune di ridurre la tariffa in misura non superiore ad un terzo in relazione a "locali. . adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo", come risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità. La portata di una siffatta regolamentazione, affidata alla discrezionalità dei comuni, può essere ampliata (come avvenuto nella specie) in forza del disposto del successivo art. 67, prevedendo una speciale agevolazione, e una tariffa ancor più ridotta (pari, nella specie, al 50%) per le attività alberghiere stagionali, le quali devono essere esercitate non soltanto in conformità della licenza rilasciata, ma per l'esatto periodo da questa indicato. Cassazione civile , sez. trib., 07 maggio 2007, n. 10361 Soc.. Gaudio Soletur c. Com. Amalfi Giust. civ. Mass. 2007, 7-8 Ne consegue che tale riduzione opera solo in quanto il Comune abbia recepito nel proprio regolamento tale facoltà e nel contempo che il soggetto passivo dimostri di rientrare nella previsione normativa descritta alla lettera b) sopra riportata, adempiendo puntualmente a tali prescrizioni.
Illegittima perché contraria alle disposizioni di legge l’interpretazione di una CT del Lazio che ha di fatto ritenuta obbligatoria la concessione della presente riduzione da parte dei Comuni, anche nel caso i medesimi non si siano avvalsi di tale facoltà.
Ma anche nel caso in cui il Comune avesse previsto tale riduzione la stessa non deve essere accordata posta la previsione del comma 5 del presente articolo che così dispone:
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
Gli atti impositivi emessi, dunque, non possono essere comunque rettificati nel senso voluto dal contribuente.
73. La società che gestisce la Tia per il nostro Comune ha emesso nell'anno 2006 le fatture relativa all'annualità 2006 , successivamente ha inviato i solleciti di pagamento con posta ordinaria a chi non ha effettuato il pagamento e nel 2007 ha provveduto all'iscrizione a ruolo tramite concessionario inviando le cartelle di pagamento. Un contribuente ha fatto ricorso affermando che manca il titolo esecutivo e quindi si configura vizio del ruolo. Credo che il contribuente abbia ragione, vero? dopo la fattura la società cosa avrebbe dovuto fare prima dell'iscrizione a ruolo per agire correttamente?
Risposta: E' un errore generalizzato di tali società che credono di procedere come se fosse un contratto di utenza. Di contro, prima di passare alla riscossione coattiva, da farsi mediante cartella esattoriale o decreto ingiuntivo, è necessario che il credito sia liquido ed esigibile.
Ora, per creare tali qualità è necessaria la preventiva notifica di un atto impositivo, liquidazione od accertamento, così che il contribuente possa proporre ricorso. Solo una volta notificato l'atto impositivo, è possibile emettere la cartella od il decreto.
Infatti, io propongo che la fattura sia un allegato dello avviso di liquidazione o di accertamento (le allego fac simile).
E' un errore generalizzato che da tempo io evidenzio.
74. Questo Ufficio sta provvedendo all'accertamento in rettifica delle superfici dichiarate ai fini T.A.R.S.U. ai sensi del comma 340 art. unico della L. 311/2004. Un contribuente ha contestato la nuova superficie accertata (80% della superficie catastale) sostenendo che non corrisponde al vero. In questo caso come dobbiamo comportarci?
Sempre con riferimento al comma 340 sopraindicato cosa significa ".... per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria"?
E' gradito risposta a stesso mezzo.
Ringraziandola anticipatamente per la cortese collaborazione la saluto cordialmente. Daniela
Risposta:La norma crea una presunzione assoluta che non ammette prova contraria, come del resto la dizione in ogni caso vuol rappresentare.
Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria" ci si vuole riferire ai fabbricati ad uso privato appartenenti ai gruppi catastali A, B e C e quindi con la sola esclusione dei fabbricati D, essendo solo questi a destinazione speciale. Tale linguaggio è quello catastale. Io non ho fatto che tradurre il significato di tale locuzione.
Rigettate dunque l'istanza del contribuente, almeno fino quando egli ai sensi del procedimento descritto non provveerà ad iscrivere diversa superficie catastale.
75. Questo comune è proprietario della Caserma dei Carabinieri che è stata data in locazione nel lontano 1999. Ho verificato, solo ora, che non è mai stata presentata dichiarazione ai fini tarsu per i locali adibiti a caserma mentre i singoli alloggi sono correttamente a ruolo. Il Maresciallo, da me contattato, mi ha comunicato che ai tempi il responsabile dell’Ufficio Tributi aveva confermato che la Caserma era esente.
Le chiedo: chi è il soggetto passivo che deve presentarmi la denuncia?
Posso recuperare gli anni pregressi senza sanzioni e interessi se spontaneamente presentano la denuncia?
Posso recuperare dall’anno 2003?
Risposta: Tale esenzione non esiste, mancando una norma che lo preveda. A mio avviso gli avvisi di accertamento debbono essere emessi a nome del comandante la Caserma.
76. Una ditta di lavorazioni meccaniche è passata da artigianato ad industria. Chiede quali agevolazioni ci siano per la TIA. Mi conferma che in caso di industria, le sale di lavorazioni sono esentate? Ma, in questo caso, vi sono collocate diverse macchine di lavorazione, sparse in tutta la superficie. Si esenta tutto (a parte la zona magazzino) o posso esentare solo la superficie su cui insiste il solo macchinario?
Risposta: ritengo con la TIA non siano dovute esclusione e ciò per il fatto che l'articolo 49 del D.lgs.n.22797, diversamente dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 per la TARSU, non le prevede, come pure se si considera che i coefficienti TIA sembrano in modo evidente tener conto dei soli rifiuti speciali conferibili al servizio pubblico.
Ma anche la giurisprudenza prevalente della Cassazione in tema di TARSU ha affermato che di fatto che non va detassata la parte produttiva se i rifiuti ivi prodotti non sono pericolosi (cassazione sentenza 19149 del 2003).
Vi è poi da dire che è incerta l'applicabilità della lettera e) dello articolo 195 del d:lgs.n.152/06 (decreto ambientale) che esclude dal servizio e quindi dal pagamento del corrispettivo gli utenti con superfici maggiori di 750 mq e comunque le parti produttive, depositi compresi.
In conclusione, non vi è differenza fra il trattamento delle industrie e degli artigiani. A mio avviso non dovrebbe essere detassato nulla, essendo sospeso tale decreto, ma le aspettative esterne sono ben maggiori, così che la soluzione da Lei prospettata si mostra la meno pericolosa, specie se prevista nel vs regolamento.
Si consiglia di concedere al caso descritto lo stesso trattamento da voi riservato agli industriali. Se codesto comune ha come sembra una detassazione che io chiamo analitica, va esclusa, per indicazioni ministeriali, non solo la superficie occupata dai macchinari, ma anche quella operativa o di manovra. Tale individuazione potrebbe essere definita mediante l'applicazione dello istituto dello accertamento con adesione.
77. Il Comune, con un tasso di copertura del costo del servizio compreso fra il 55% e il 100% nell'anno 1999, avrebbe dovuto effettuare il passaggio da tassa a tariffa entro il 1 gennaio 2008er effetto di quanto disposto dall'art. 1 c. 166 della Legge Finanziaria per il 2008, che in sostanza proroga la tarsu per un anno, è fatto obbligo comunque al Comune raggiungere per il 2008 il 100% di copertura? Quindi deve necessariamente aumentare la tassa nel 2008 se i costi del servizio sono superiori?
Risposta: L’articolo 33 della legge 488/99 così dispone:
Articolo 33
Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. 1. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
Ora, il comma 1 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 così dispone:
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 .
Ora, il comma 5 del predetto articolo, facendo rinvio allo articolo 11 del DPR 158/99 fissa così il periodo transitorio entro il quale i comuni avrebbero dovuto coprire tutti i costi del servizio. Tale termine massimo, riassumendo la questione, scadeva proprio al 31.12.2007, come del resto chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 25 del 17 febbraio 2000 che indicava la necessità di un graduale aumento della tassa teso al conseguimento della copertura totale dei costi del servizio entro tale termine.
Il dubbio che si pone è che considerato la proroga della tassa rifiuti disposta dalle due ultime leggi finanziarie sia prorogato di conseguenza tale obbligo. Altro dubbio è se i costi complessivi del servizio debbono o meno essere ridotti della percentuale dovuta dallo spezzamento stradale ai sensi del comma 3bis dello articolo 61 del D.Lgs.n.507/93.
Ora, l’articolo 33, comma 1, del Dl 248/07 convertito dalla legge 31 del 2008 ha prorogato solo per i Comuni della Campania l’obbligo di copertura imposto dallo articolo 238 del D.Lgs.n.152/06 :
Articolo 7
Tariffe Art. 7. 1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie (1) (2).
(2) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'articolo 33, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 31 del 2008.
In conclusione, nonostante alcuni dubbi, la proroga dello obbligo di integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento rifiuti effettuata per i soli Comuni della Campania fa ritenere vigente tale obbligo per i restanti i comuni sin dalla presente annualità, così che i medesimi dovrebbero adeguare le tariffe della TARSU onde adempiere a tale obbligo.
78. Un nuovo contribuente la cui attività è solamente data da magazzino/frigorifero deve presentare la denuncia comprendente. Tutta la superficie adibita a magazzino oppure deve denunciare solo la superficie relativa agli Uffici, servizi ecc.? Il contribuente sostiene di non produrre alcun tipo di rifiuto in quanto l'unica attività è data dalla conservazione in magazzino frigorifero del prodotto e dalla sua seguente consegna a terzi.
Risposta: Nonostante molti comuni escludano dal calcolo alcune parti del loro insediamento, quali le celle frigorifere, tale comportamento è da ritenersi illegittimo, posto che a tal fine sarebbe necessaria una disposizione di legge, che invece manca. Io per far comprendere ciò dico: forse per le abitazioni dovremmo escludere la parte occupata dal frigorifero o dal forno?
In conclusione, tutta la superficie deve essere considerata. Caso mai la tariffa dovrà tener conto della minor attitudine di tale attività nella produzione dei rifiuti, rispetto ad esempio ad altra attività di vendita.
79. E’corretto considerare soggetta alla Tariffa di Igiene Ambientale la superficie dei soppalchi all’interno delle abitazioni: es. abitazione di Cat. A/2, cl. 3, 3 vani: superficie mq. 34 e soppalco mq. 28;
Risposta: Si ritiene che la superficie rilevante sia quella calpestabile, con la conseguenza che io ritengo di si.
80. La superficie condominiale (intesa come spazi comuni a tutti i condomini: es. atrio, sala riunioni) è da considerarsi esclusa ai fini della Tariffa? Se no chi è il soggetto passivo: l’inquilino oppure l’amministratore di condominio dove è prevista questa figura?
Risposta: Nonostante per errore grossolano il MF dica di no (ma solo per la tassa rifiuti), io ritengo di si, come del resto ho scritto sul mio libro Formulario TARSU e TIA. Per tali superfici deve essere assoggettato l'amministratore del condominio. La mia convinzione trae origine dalla assenza di una norma esplicita che esclude le superficie coperte condominiale ed anche per il fatto che tali superfici in uso ai privati sono ritenute dalla giurisprudenza assoggettabili (vedasi CTP di Milano per il Comune di Cassano).
81. La recente normativa in merito alla TIA applicata alle superficie utilizzate dalle istituzioni scolastiche chi rende ad oggi soggetto passivo? Come emettere le fatture?
Risposta: Dal primo gennaio 2008 le scuole sono esenti. Il MI della PI è obbligato ad asegnare al Comune un contributo rapportato alla popolazione scolastica. Si dovrà attendere la riscossione di tale contributo prima di emettere la fattura. Non si comprende se sia o meno assoggettato ad IVA. A mio avviso si, ma si dovrà attendere l'interpretazione ministeriale.
82. trovo difficoltà a gestire la seguente situazione che, fra l'altro, mi si sta presentando sempre più frequentemente: Una ditta che occupa una superficie in affitto per l'esercizio della sua attività chiude e si trasferisce. Lo stabile rimane vuoto. La TARSU è comunque dovuta? Se sì, da chi? Vale lo stesso discorso della dimostrazione della inutilizzabilità dei locali anche se il proprietario è persona fisica e totalmente estraneo all'attivita?
Ho anche un altro quesito: una società proprietaria di un capannone è stata messa in liquidazione cessando ogni tipo di attività. Attualmente si trova in concordato preventivo. L'immobile, già oggetto di asta pubblica, dovrebbe essere venduto nel corso dell'anno. Come mi devo comportare per l'eventuale assoggettamento alla TARSU?
Risposta: Secondo la Cassazione per il pagamento della TARSU è sufficiente l'utilizzabilità dei locali e non l'effettiva utilizzazione e ciò in contrasto con la tesi espressa dal MF con la circolare n. 95/E del 1994. In modo particolare la Cassazione con sentenza n. 15658 del 12 agosto 2004 ha così affermato:
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità". Cassazione civile , sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15658 Com. Lucca c. Soc. Lucca Polo Fiere e Tecnologia Tale principio deve essere poi collegato con il comma 3 dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93 che connette la cessazione alla comunicazione effettuata al Comune ed a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quando è comunicata. Nel primo caso, quindi, dovrebbe pagare il proprietario dei locali con la tariffa della attività in precedenza esercitata, mentre nel secondo caso l'imprenditore, a nulla rilevando che egli sia stato posto in liquidazione. Anzi, per sollecitare i liquidatori afare in tale ipotesi denuncia di cessazione ho fatto un capitolo nella Guida tributi Locali per l'anno 2005 initolato fallimento e tributi comunale, poiché contrariamente a quanto ritenuto non esiste una norma che crei equivalenza ossia fallimento... uguale cessazione dalo obbligo di pagamento dei tributi comunali.
Anzi, ci si chiede se il Comune possa o meno in autotutela dare efficacia retroattiva alla dichiarazione di cessazione. L'ispettore del MF ha ritenuto di no. Io ritengo di si. Il problema poi è questo. Ammesso che il Comune decida di sgravare. Come fa a recuperare tali fondi non potendo più aumentare le tariffe per le precedenti annualità. In conclusione, solo applicando l'autotutela il Comune potrebbe, sempre sia certo della non utilizzabilità dei locali (da mostrarsi con l'assenza già da allora delle utenze elettriche), potrebbe sgravare le pregresse iscrizioni a ruolo. In carenza, il proprietario dei locali nel primo caso e il contribuente sottoposto a liquidazione debbono adempiere alle corrispondenti obbligazioni TARSU. Certamente sono discorsi difficili da far comprendere, ma questo è il pensiero della Cassazione. 83. Ho richiesto ai fini della tassa rsu i mq per una casa vuota. Il proprietario sostiene che non deve nulla, in quanto non vi è collegata nessuna utenza. come mi devo comportare?
Risposta: Suggerisco sopralluogo per verificare se la casa risulti o meno utilizzabile. Seguendo le indicazioni della Cassazione è utilizzabile la casa che seppur chiusa e vuota è allacciata agli impianti di erogazione della energia elettrica. Se sussiste tale collegamento sarà da assoggettare previa l'emanazione di accertamento, anche se il consumo è pari a zero. 84. Applicazione della Tassa R.S.U. nei confronti delle Istituzioni Scolastiche. Questo Comune ha emesso nel corso dell’anno 2007, tramite il Concessionario della riscossione, il ruolo TARSU relativo all’anno 2006. La Scuola ha pagato le prime 3 rate dello stesso, poi, alla luce di quanto disposto dall’art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito in Legge 28.02.2008, n. 31, ha ritenuto di non dover pagare più nulla al Comune.
Le chiedo, alla luce della normativa sopra indicata e dell’accordo attuativo “Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali” del 20.03.2008: 1) per la quota non pagata del 2006 è opportuno procedere con l’emissione di un provvedimento di sgravio, onde evitare che il Concessionario proceda con la riscossione coattiva? 2) Per il ruolo dell’anno 2007 è opportuno emettere la cartella ed eventualmente annullarla in un secondo momento, visto che non è stata compiutamente definita la situazione debitoria relativa a tale anno d’imposta?
Risposta: Le scuole pubbliche sono esenti dal corrisettivo in argomento solo a decorrere dal 2008. Per le annualità precedenti invece l'esenzione non sussiste e quindi il Comune deve procedere con le procedure usuali previste per gli altri contribuente ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dallo articolo 72 del D.Lgs.n.507/93. Ciò premesso, si informa che il Ministero della PI con una nota datata 9 aprile 2008, prot. 616 (terzo capoverso) ha promesso di farsi carico dei debiti pregressi delle scuole pubbliche, previo monitoraggio della situazione debitoria. Tale impegno morale del predetto Ministero porta a consigliare codesto Comune a sospendere e non sgravare le somme iscritte a ruolo per il 2006, dandone comunicazione allo esattore ed a iscrivere a ruolo la tassa dovuta per il 2007, procedendo subito dopo alla sospensione del relativo carico. Lo sgravio sarà caso mai effettuato dopo che il predetto Ministero avrà dato concreta esecuzione a tali promesse, perché tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare!
85. A fronte di un sopralluogo effettuato si chiede come assoggettare a TARSU i locali utilizzati come stalle, fienile e portico di proprietà di un ex coltivatore diretto attualmente in pensione. Sono da assoggettare interamente in quanto non più destinati ad attività agricola? A seguito di contestazione del proprietario, che afferma, supportato dalla sua associazione di categoria, che tali aree non sono assoggettabili, quali sono i riferimenti normativi per affermare l'imponibilità delle superfici in oggetto.
Risposta: Con l'articolo 39 della legge 146 del 1994 i rifiuti agricoli non sono più esclusi dal pagamento della tassa rifiuti, sempre che il Comune abbia provveduto alla relativa assimilazione. In sintesi, mentre in passato i rifiuti agricoli anche se non pericolosi non potevano essere conferiti al servizio pubblico ora lo possono. In senso conforme si è espressa la Cassazione per le aziende floro-vivaistiche con sentenza n, 18418 del 2005 , che allego.
In conclusione, se tale azienda è posta in zona servita, tutti i locali, stalla compresa, vanno assoggettati al tributo in argomento.
86. Un contribuente mi ha consegnato una denuncia tarsu (in ritardo) per l’occupazione di un capannone ad uso deposito mezzi e attrezzature. Nella denuncia dichiara di non produrre nessun tipo di rifiuti in quanto utilizza l’immobile solo per deposito mezzi e attrezzature e per tale motivo non ha allacciato nessuna utenza (enel/gas/acqua). Come mi comporto?
Risposta: Deve emettere avviso di accertamento, sostenendo che per l'applicazione della TARSU è sufficiente dimostrare l'utilizzabilità dei locali e non la produzione dei rifiuti. Consiglio dapprima di effettuare sopralluogo; stilare verbale e sulla base di tale risultato emettere l'avviso di accertamento
87. IL nostro regolamento comunale prevede la detassazione del 70% per le metrature di utenze non domestiche (cod. 32= Laboratori artigianali ed Indistriali e cod 34= Magazzini e Deposito Merci) ove sia impossibile l'individuazione della superficie ove si producono rifiuti speciali.
Il nostro regolamento comunale ripete:
1. Per le utenze non domestiche di cui all’art.12 rientranti nelle categorie 32 e 34 e qualsiasi altra attività non prevista nelle suddette categorie, ove risulti difficile o impossibile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative alla lavorazione non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 70% delle metrature a condizione che l’interessato dimostri o di essere convenzionato con il Comune di cui al comma precedente, o con apposita ditta specializzata per lo smaltimento di detti rifiuti.
Un contribuente gestice l'attività di Estetista e si avvale della collaborazione di una ditta specializzata per lo smaltimento di rifiuti.
Le chiedo:
1) i rifiuti prodotti da questo tipo di attività possono essere considerati speciali? 2) è paragonabile tale attività ad un laboratorio artigianale e quindi è applicabile a Suo parere la detassazione come da regolamento Comunale?
Risposta: Per rifiuto speciale non si intende rifiuto escluso dal conferimento al servizio pubblico, ma solo che il medesimo perviene da utente diverso dalle abitazioni, così che se non pericoloso, e se assimilato dal Comune a quello urbano, può essere conferito. La detassazione riguarda poi il luogo ove il rifiuto speciale pericoloso è prodotto, così come preteso dal comma 3 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93. Ne consegue che non possono beneficiare di tale riduzione le estetiste, posto che il rifiuto speciale, anche se pericoloso, non è ivi prodotto. Di contro, tutte le farmacie sarebbero escluse dal pagamento della TARSU.
88. Ai fini dell'applicazione della Tassa per lo smaltimento della dei rifiuti solidi urbani, come devono essere considerati i locali adibiti a celle frigorifere? Sono soggetti a tassazione?
Risposta: Le debbo dire che sul tema esistono di fatto due posizioni contrastanti. Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 95/E del 1994 le escluderebbe, essendo zone non presidiate dalle persone, mentre la Cassazione ritiene assoggettabili tutte le superfici dei locali, anche se non utilizzate, ma in quanto utilizzabili, tanto da assoggettare sino i locali chiusi e vuoti, in quanto allacciati alle fonti di energia elettrica.
Personalmente, lette le sentenze della Casazione, io concordo con le massime ricavabili e cerco di dimostrarlo dicendole: forse per le abitazioni escludono i comuni la parte occupata da frigoriferi o da congelatori?
In conclusione, tutta la superficie va considerata. Caso mai è problema di entità tariffaria, ma non di superficie.
89. Un contribuente è stato invitato, con lettera raccomandata A.R. in data 25.01.2008, a regolarizzare la propria situazione tributaria sulla tassa rifiuti, con richiesta di presentazione planimetria ed estremi catastali. Questi si è presentato nei nostri uffici in data 17.03.2008 e successivamente in data 01.04.2008, non sottoscrivendo però alcuna denuncia tassa rifiuti per gli immobili occupati sin dal 2002 per le seguenti problematiche:
- le superfici occupate dal contribuente sono state circa mq 500 dal 10.01.2002 fino al 02.01.2007 e da questa data in poi mq 1200 circa, in questi locali la ditta contribuente produce materiali ferrosi che danno diritto (come previsto dall’art. 9 comma 4 del Regolamento TARSU vigente) ad una riduzione della superficie pari al 70%, dietro richiesta scritta di parte da presentare all’Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione della superficie tassabile, pertanto nel caso in oggetto a decorrere dall’anno d’imposta successivo (per maggiore chiarezza si allega il citato articolo del Regolamento). Il contribuente pretenderebbe queste riduzioni sin dall’insediamento nell’immobile ossia dal 10.01.2002 quindi dal 2003 (accertamento consentito dalle disposizioni legislative vigenti) pur in mancanza della relativa denuncia di iscrizione tassa rifiuti per gli anni dal 2003 al 2008; - inoltre il contribuente sostiene con lettera del 13.05.2008(allegata) che la zona ove è ubicato il suo insediamento è in condizioni pessime per strade inagibili, illuminazione e segnaletica inesistente e mancanza di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili. In merito a questo è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico incaricato, di cui si allega fotocopia esito, ed inoltre è stato richiesto un riscontro all’Ufficio Urbanistica in merito alle opere di urbanizzazione che si allega in copia.
Tutto ciò premesso le chiediamo come deve comportarsi quest’Ufficio nell’emissione dell’accertamento TARSU. Gli allegati sono inviati via fax in data odierna.
Risposta: Per costante e consolidata giurisprudenza la detassazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani è connesso alla prova posta a carico del contribuente della relativa produzione. Ne consegue che nel caso descritto il contribuente non ha diritto ad alcuna riduzione, come affermato più volte dalla Cassazione:
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo alla norma, dettata dall'art. 62, comma 3, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", deve ritenersi che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato d.lg. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. Cassazione civile , sez. trib., 09 marzo 2004, n. 4766 Soc. Ing. Mattei c. Com. Vimodrone
Giust. civ. Mass.
2004, 3 Neppure è rilevante ai fini del relativo assoggettamento la condizione disagevole delle strade e la qualità del servizio. Sulla base di tali indicazioni emetta dunque codesto Comune motivati avvisi di accertamento a recupero, senza riconoscere al contribuente alcuna riduzione. E' peraltro mia convinzione che non rientrino nella detassazione i metalli ferrosi, trattandosi di sostanze che non sono né pericolose né rifiuti, ma materie prime e secondarie. 90. Noi notifichiamo la Tariffa rifiuti alle Utenze non domestiche e nel testo della fattura indichiamo tutti i requisiti necessari, come nell’allegato che Le invio. Le chiedo se il testo è inoppugnabile, poiché un dubbio ci è venuto sulla mancata sottoscrizione da parte del Responsabile, in quanto la sentenza di Cass. 17526/07 prevede che vi siano “…tutti i requisiti propri dell’atto amministrativo…”.
Risposta: Se si vuole superare tale rischio, il funzionario responsabile firmi la lettera di accompagnamento, dicendo che fa proprio il contenuto della fattura allegata.
91. un contribuente ha ereditato dalla madre deceduta una porzione di immobile. Attualmente i locali sono sfitti, con mobili e utenze collegate ma non sono utilizzati. Ho letto al contribuente i seguenti stralci dal regolamento tarsu: ……… Conferma che non ci sono possibilità di riduzione?
Risposta: La Cassazione con sentenza n. 16785 del 2002 ha affermato che per l'assoggettamento alla TARSU è sufficiente l'utilizzabilità dei locali, dovendosi assoggettare anche i locali chiusi e vuoti, in quanto utilizzabili: tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.). Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16785 Russo c. Com. Rivello GT Riv. giur. trib. 2003, 552 nota SUCCIO Neppure alcuna riduzione può essere concessa, posto che le fattispecie di cui allo articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 fanno decorrere la riduzione dallo anno successivo alla presentazione di apposita dichiarazione (comma 4). In conclusione, il comportamento descritto è corretto. 92. E' sempre in vigore l'obbligo di compilazione e approvazione del Piano Finanziario RSU?
Tale obbligo permane perché ancora previsto dal comma 4 bis dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/97 che così dispone:
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni
dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare
e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano
finanziario e la relazione di cui all'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (2).
93. Ho tolto tutte le scuole elementari, medie e superiori statali (compreso l'enaip che è quella regionale), mentre ho lasciato le private e l'università (che non ricevevano nemmeno prima i trasferimenti ministeriali) E' giusto ?
Risposta: Poiché la legge (che sotto riporto) fa riferimento, non alle scuole pubbliche, ma solo a quelle statali, deve mantenere iscritte le scuole regionali, oltre che le università.
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007 n. 248 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 302). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n.31. - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
CAPO I PROROGHE DI TERMINI SEZIONE XI AMBIENTE
Articolo 33 Bis
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche (1) Art. 33-bis. 1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
95. Questo ente ha provveduto ad accertare ai fini tarsu per omessa denuncia una società agricola che svolge attività autorizzata dalla regione per produzione e commercio di vegetali; la tipologia produttiva è individuata come "fiori e piante destinate alla vendita dell'utente finale" ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 214/2005. la tariffa applicata è quella derivante dall'utilizzo della tabella allegata al DPR n. 158/1999 "utenze non domestiche - cat. 27". la ditta , ritenendo che non si concretizzi un'attività di vendita al dettaglio, chiede l'applicazione della cat. 21 " attività artigianale di produzione di beni specifici". Si segnala che dalle verifiche effettuate, e anche in base a quanto confermato dallo stesso contribuente, lo stesso non risulta iscritto all'albo degli artigiani. si chiede, pertanto, conferma della correttezza della tariffa applicata.
Risposta: Ovviamente l'attività non è da considerarsi artigianale, posto che per legge tale qualifica è da riconoscersi solo con l'iscrizione nello apposito albo, tenuto presso la locale CCIIAA. Tuttavia, a mio avviso l'utente descritto svolge due attività, di produzione e di vendita al minuto. In considerazione di tale coesistenza di destinazione delle superfici assoggettabili, ritengo che solo la parte di vendita debba essere inquadrata nella categoria 27, mentre la superficie destinata alla produzione debba essere assoggettata per analogia, in mancanza di specifica tariffa, nella categoria 21. 96. una ditta con oggetto sociale "il commercio al minuto e all'ingrosso di materiali e attrezzature per l'edilizia in genere, posa di pavimentazione e rivestimenti in genere" utilizza un immobile di 329 m; 280 li utilizza come deposito materiale, mentre 49 m vengono destinati alla vendita.
96. Per vendita all’ingrosso ed al minuto di materiali edilizi, questo Comune Le ha applicato la tariffa prevista per i negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta ed altri beni. Il contribuente lamenta l'onerosità della bolletta, in quanto è stata applicata la tariffa per attività prevalente anche per il deposito. Le chiedo: 1) è corretta la tariffa applicata? 2) E' possibile tassare i locali separatamente in base alla loro destinazione d'uso (uno deposito ed uno locale vendita)?
Risposta: In via preliminare, si fa rilevare che per principio consolidato in giurisprudenza ad una solo attività deve corrispondere una sola tariffa. Ora, in base allo oggetto sociale, si deve valutare l'attività prevalente fra vendita allo ingrosso e vendita al minuto di detto materiale. Si ha ragione di ipotizzare in base ai prodotti venduti che sia prevalente l'attività di vendita allo ingrosso, ritenendo quindi assoggettabile l'attività per tutta la superficie detenuta, deposito compresi, alla tariffa di cui alla categoria 3 della tabella allegata al DPR 158/99, intendendosi per vendita diretta quella effettuata all'ingrosso.
97. Un albergo ha chiesto di essere assoggettato alla Tassa rifiuti, escludendo i periodi frequenti di chiusura: E’ ammissibile tale istanza?
Risposta: La tassa va assoggettata per categorie. Ora, anche nel caso di un minore individuale uso deve essere applicata la tariffa ordinaria, come del resto affermato dalla Corte di Cassazione:
Tributi locali - Rifiuti solidi urbani - Esercizi alberghieri - Assoggettamento ad una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni - Legittimità - Fondamento - Maggiore capacità produttiva - Fatto notorio - Attività stagionale - Irrilevanza - Rapporti tra le tariffe - Nozione. In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica. Cassazione civile , sez. trib., 12 marzo 2007, n. 5722 Com. Chianciano Terme c. Pensione Perugina 98. Il Responsabile dell'ufficio anagrafe di questo comune sostiene che l'ufficio tributi non può accedere alla banca dati del singolo cittadino relativamente all'albero genealogico, in quanto deputato a tale accesso è solo ed esclusivamente l'ufficio anagrafe, che nemmeno in maniera verbale può informare l'ufficio tributi di quanto sopra esposto, perchè così facendo violerebbe la legge sulla privacy. L'ufficio scrivente invece sostiene che i dati richiesti sono essenziali ai fini dell'espletamento del proprio lavoro, in quanto specialmente in materia di TARSU , si ha bisogno di conoscere tutti i soggetti ( padre - figlio- moglie- nipoti ecc..) che eventualmente potrebbero essere iscritti a ruolo prima di avviare la procedura accertativa. Dopo vari incontri con il responsabile dell'Ufficio anagrafe , quest'ultimo ha ritenuto di far accedere l'ufficio tributi solo ed esclusivamente nella banca dati relativo al nucleo familiare, non permettendo però di conoscere la paternità e/o maternità dei capostipiti. Si chiede gentilmente un Vostro autorevole parere in materia.
Risposta: L’articolo 37, comma 1 del DPR 223/1989 cos’ dispone:
CAPO VI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
Articolo 37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. 1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ora il comma 2 dello articolo 33 del DPR 600/73, che trova applicazione per unanime riconoscimento per tutti i tributi, anche locali, così dispone:
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale (1).
Il comma 4 dello articolo 37 sopra citato così dispone:
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.
Il comma 3 dello articolo 70 del D.Lgs.n.507/93, proprio in tema di tassa rifiuti, così dispone:
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione
Il successivo comma 6 così dispone:
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
In conclusione, non esistono impedimenti ai funzionari dello Ufficio Tributi alla conoscenza anche di dati sensibili ivi risultanti, avvertendo che i pubblici funzionari sono tenuti al segreto d’ufficio e che rispondono anche penalmente per tale violazione.
99. Un contribuente e la sua famiglia di 4 persone ha la residenza anagrafica con un proprio nucleo familiare , nel Comune di …. presso l'abitazione della mamma. Svolgendo però attività itinerante (circo e giostre) mi dichiara che non vi abita effettivamente e quindi richiede lo sgravio totale.
La mamma è regolarmente tassata considerando però , oltre che i mq, solo il numero dei componenti il proprio nucleo familiare cioè n. n. 2. Come devo comportarmi?
Risposta: Pur non essendo previsto in modo esplicito, la disciplina TARSU fa riferimento non alla dimora di fatto, ma alle risultanze anagrafiche. Ne consegue che l'istanza non può essere accettata, ponendo peraltro la questione, se diversamente risolta, una attività di indagine del Comune dispendiosa, arbitraria e quindi difficile. Qualora in passato il Comune abbia erroneamente accettato il riferimento alla dimora di fatto. anziché a quella anagrafica, questo non impedirà comunque l'azione di recupero della minor tassa versata, senza applicazione di sanzioni.
100. Scusi la domanda stupida, ma in oggi il D.Lgs. n. 152/06 è già applicabile o mancano ancora delle norme per la completa attuazione?
Risposta: La sua domanda è invece molto intelligente. In sintesi, è già in vigore per alcune parti, mentre non è al momento completamente applicabile la tariffa ambientale di cui allo articolo 238 del D.Lgs.n.152/06, perché sospesa di fatto dalla LF 08.
Per quanto ci riguarda, tale decreto è valido per la definizione di rifiuto, per la classificazione dei rifiuti, mentre non è applicabile per la tariffa e per l'assimilazione. Per questa ultima si dovranno continuare ad applicare i vecchi criteri fino a quando lo Stato non ne avrà emesso dei nuovi.
Sono fresco di tale lavoro perché devo tenere una lunga relazione sul tema e devo tenermi pronto ad aggiornare le mie pubblicazioni.
101. La presente per chiedere la corretta individuazione della categoria TIA 6 o 13 per coloro che esercitano commercio al dettaglio/ingrosso di mobili e arredamento per casa e ufficio.
Risposta: In teoria potrebbero essere applicate 3 categorie diverse:
a) 3 per l'ingrosso; b) 6 per le esposizioni; c) 13 per la vendita di beni durevoli.
In considerazione del genere trattato (mobili) e la minor quantità di rifiuti che deriva dallo oggetto posto in vendita, consiglio di applicare la categoria 6 se è rilevante la superficie destinata ad esposizione, la categoria 3 se l'ingrosso è prevalente e scarso è lo spazio riservato alla esposizione, la categoria 13 se prevale il commercio al minuto e scarso è lo spazio riservato alla esposizione.
102. Una carpenteria che lavora il ferro che ha dichiarato di non produrre rifiuti speciali, ma scarti di materiale ferroso che vende ad una ditta specializzata. In quale modo la superficie del laboratorio deve essere assogettata alla tassa rifiuti ?
Risposta: Gli scarti di materiale ferroso non sono mai stati rifiuti e la relativa superficie, almeno per tale motivo, non deve essere esclusa dal computo della superficie tassabile. Ricordo, poi, che con il termine speciale non si vuole individuare rifiuti non conferibili al servizio pubblico, ma solo sostanze che provengono da utenti diversi dalle abitazioni, così che se il comune ha provveduto alla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, alcuna esclusione di superficie, allo stato attuale della norma e della prevalente giurisprudenza della Cassazione, deve essere accordata.
103. Una tipografia ha richiesto di considerare come superfici tassabili solo quelle relative agli uffici, in quanto, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, la carta e il rifiuto indifferenziato, si avvale di ditte esterne. Si precisa che questa azienda gode già della riduzione per rifiuti speciali.
Risposta: Se il comune ha provveduto alla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, l'eventuale affidamento dei rifiuti a soggetto diverso dal Comune, operazione tecnicamente definita di autosmaltimento, non incide minimamente sul debito di imposta:
i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani vanno assoggettati alla tassa comunale prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per il solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati nell'ambito del territorio in cui è istituito il servizio a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, senza che rilevi, al fine della inapplicabilità della tassa, che lo smaltimento degli stessi avvenga a spese di chi occupa o conduce i locali in cui si producono. Cassazione civile , sez. I, 29 settembre 1997, n. 9524 Com. Leinì c. Soc. Seici
In generale nei casi descritti contestabile è caso mai l'entità della tariffa della categoria di appartenenza, ma non la superficie assoggettabile. 104. La Pro-Loco di questo comune effettua nei mesi di giugno, luglio ed agosto delle iniziative (cinema all'aperto, serate danzanti, ristorante e degustazioni, ecc.) che si svolgono in locali ed aree scoperte appartenenti ad un privato. In tale fattispecie, risulta applicabile la normativa della tassa giornaliera di smaltimento o bisogna procedere alla tassazione dei locali ed aree in capo all'effettivo proprietario, applicando la normale tassa rifiuti? Risposta: In tale ipotesi non trova applicazione la tariffa giornaliera perché è realizzata su area privata, in contrasto con l'ipotesi formulata dallo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93. Si prospettano solo due soluzioni: a) imporre alla Pro Loco di incaricare una Ditta specializzata; b) dare l'incarico alla Ditta appaltatrice del Comune che emetterà normale fattura a carico di tale Ente.
105.
Un contribuente presenta in data 06.02.2008 denuncia di chiusura TARSU
- per un'attività che si é trasferita in altro immobile - a far data
dal 31.12.2005, anche se verbalmente più volte afferma che i locali sono
stati lasciati nel corso dell'anno 2006. I locali sono ancora di
proprietà dello stesso contribuente (alla data odierna non li ha ancora
venduti). I medesimi locali non sono stati dati il locazione. Ai sensi
delle varie sentenze di cassazione e per effetto dello stesso D.LGS.
507/93, ho chiesto alla ditta di presentare apposita documentazione che
comprovi che effettivamente i locali sono vuoti e di fatto non
utilizzati. Mi viene fornita come documentazione:
106. Volevo proporre un quesito in merito all’attività di consulenza fiscale che i sindacati svolgono presso le loro sedi. In breve i sindacati ricevono la T.I.A. come “uffici, studi professionali” per analogia di tariffa in relazione alla tipologia di rifiuto prodotto per quanto riguarda l’attività di consulenza fiscale che forniscono. Un sindacato, dopo anni che paga la T.I.A. in questo modo mi contesta che loro sono un associazione: io ho detto che ok i sindacati sono associazioni non riconosciute che hanno la “fortuna” di non tenere una contabilità ma che per quanto riguarda la tipologia di rifiuti prodotti sono inseriti per il servizio che forniscono come CAF analogamente ad un ufficio, studio professionale, al più, se effettivamente una parte delle loro sedi fosse separata e distinta e avesse una destinazione diversa, tipo sala riunioni interne e quindi riunioni dell’associazione sindacato stesso questa potrebbe essere assoggettata alla tariffa delle associazioni. Mi può dare un parere suo in merito, grazie distinti saluti.
Risposta: Condivido pienamente la sua interpretazione, tanto che proprio ieri l'ho spigata al Comune di Treviglio ove mi trovavo a tenere un corso. Anche il predetto Comune ha una questione analoga con l'Associazione Industriali. Io come Lei ho detto che siamo in presenza di attività scindibili, con la conseguenza di dover dividere la superficie in relazione alla parte destinata a normale attività di ufficio rispetto a quella di associazione (sala riunioni, ecc). Spiegavo allo impiegato del Comune quale è la ragione di una tariffa più contenuta per le associazioni ossia il fatto che le riunioni non sono continuative. Il guaio è che i Comuni non spiegano chiaramente ciò nei provvedimenti tariffari o regolamentari, così che nel caso di ricorso quasi sempre il medesimo è accolto perchè le tariffe non sono motivate, come invece preteso dal D.Lgs.n.507/93.
107. Una società di ristorazione snc composta da due soci ha un debito
pregresso relativo alla T.I.A.
108. Le chiedo cortesemente come comunicare agli occupanti il mercato settimanale l'avviso che devono versare la TARSU.
Avrei ipotizzato di allegare, al momento del rilascio della concessione del posteggio(la prossima settimana) , anche una denuncia da far compilare e restituire da parte del titolare della concessione nella quale il medesimo dovrà indicare i mq.occupati. inserireri la Tarsu nel ruolo 2008 calcolandola per n. 52 presenze.(il mercato è un giorno la settimana)
Risposta: E' necessario far riferimento a quanto previsto dallo articolo 77 del D.Lgs.n.507/93. In particolare il comma 4 così dispone: 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
Ne consegue che il posteggiante al momento del ritiro della concessione dovrà corrispondere sia la tassa occupazione che la tassa rifiuti giornaliera, che dovrà essere calcolata prendendo riferimento alla concessione, ricercando in essa: a) la superficie occupata; b) la categoria tariffaria prevalente.
Tali elementi dovranno essere moltiplicati per i giorni di occupazione ossia 52. Si prenda poi la tariffa della corrispondente categoria che opera in sede fissa e si aumenti del 50 per cento. In sintesi, il calcolo della tariffa risulterà pari a:
T= (C+ 50%) x mq x 52/365
ove C è la tariffa annuale in sede fissa e mq i mq del posteggio.
Infine si precisa che non è dovuta la dichiarazione, ma il solo pagamento, così che consiglio di non rilasciare l'autorizzazione se prima l'ambulante abbia provveduto al versamento della TOSAP e della TARSU giornaliera.
109. Con la presente volevo togliermi un dobbio per quanto rigaurda la
Tarsu. Chi mi presenta la dichiarazione della TARSU mi indica la
superficie catastale. Per i vecchi contribuenti gia inseriti nel ruolo
tarsu , dove hanno delle superfici che il regolamento mi consentiva di
non conteggiarle,in fase di recupero del tributo queste vanno
recuperate. Cioè la nuova normativa prevale sul mio regolamento Tarsu
comunale ? 110. per quanto riguarda la tassa rifiuti, in particolare la Cantina sociale, devo considerare solo i locali degli uffici o tutta la struttura tenuto conto che il Comune ha approvato a suo tempo l'assimilazione e che la cantina non mi risulta effettuare raccolta con altri mezzi. La ringrazio per la consueta cortesia
Risposta: La cantina sociale va assoggettata per intero, senza alcuna esclusione, avendo codesto Comune provveduto alla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani e non producendo la cantina sociale, almeno in modo significativo, rifiuti speciali pericolosi.
111. Devo emettere avviso di accertamento tarsu per omessa denuncia ad un contribuente che ha occupato l’immobile il 25/02/2006 ma non ha mai presentato la denuncia tarsu
Per il conteggio dei giorni di ritardo è corretto procedere nel seguente modo:
per l’anno 2006 dal 25/02/2006 ad oggi? per l’anno 2007 dal 01/01/2007 ad oggi?
Risposta: Credo che Lei si riferisca al calcolo degli interessi. Ora, mentre è chiara l'applicazione della tassa dall'1.3.2006, così come previsto dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93, come pure della sanzione di omessa denuncia di cui al comma 1 dello articolo 76 del predetto decreto, non chiarissima è la soluzione concernente gli interessi moratori. Infatti, mentre in passato si prevedeva il calcolo dal 1° luglio 2006, in virtù di quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo che così recitava: 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette..] (4)
Ora, il comma 165 dello articolo unico della legge 296/06 così dispone:
Pur nella incertezza, ritengo che Lei debba calcolare gli interessi per il 2006 dall'1.3.06 e per il 2007 dall'1.1.07 ed in entrambi i casi fino al giorno di approvazione del ruolo.
112. Sul nostro territorio si è da poco insediato un allevamento avicolo per la produzione di uova in guscio di gallina, il complesso è costituito da un immobile dove sono allevate le galline, da un magazzino, da alcuni uffici e bagni , dall’appartamento del dipendente responsabile dello stabilimento e dall’abitazione dei custodi. Ai fini della T.A.R.S.U. il dipendente responsabile dello stabilimento e i custodi hanno regolarmente presentato denuncia di occupazione di unità immobiliare, la Società agricola no. A parte il capannone dove sono allevate le galline, è giusto conteggiare il magazzino nella superficie da assoggettare a tarsu ?
Risposta: La società agricola mostra di essere rimasta indietro nel tempo. Infatti, già a partire dalla emanazione dello articolo 39 della legge 146/94, i rifiuti provenienti da attività agricola, in quanto rientranti fra quelli assimilati dal Comune a quelli urbani, al pari dei rifiuti sanitari e industriali, non sono esclusi dal pagamento della tassa rifiuti. Interessante è al riguardo è la sentenza della Cassazione n. 18418 del 2005 che ha ritenuto applicabile la tassa rifiuti alle serre delle aziende floro-vivaistiche, al pari di quelle commerciali. Caso mai si tratterà di stabilire la tariffa idonea. Si escluda caso mai (pur in presenza di dubbi) la superficie del capannone ove sono allevate le galline, ma tutta la restante superficie dei locali ivi descritti va normalmente assoggettata.
113. Essendo in procinto di emettere il Ruolo principale anno 2008 ai fini Tarsu vorremmo chiederle il suo parere in merito alla richiesta pervenutaci dall'Istituto Comprensivo Statale di ……..per le scuole dell'infanzia, primarie e Secondarie di 1 grado; tale Ente con nota scritta ci rimanda gli Avvisi di Pagamento Tarsu 2007 e una Cartella Esattoriale per annualità precedenti invitandoci a Cancellare la loro posizione dai Ruoli Tarsu in quanto ciò, a loro dire, è stato comunicato loro dal MPI con Circolare n° 2430 del 22/11/2007. Ora, ci può consigliare il da farsi? Meglio lasciare a ruolo ed eventualmente annullare gli Avvisi anno 2008 successivamente o togliere già ora il Contribuente?? anche perchè allo stato attuale non ci è data nessuna comunicazione di come e chi eventualmente quantificare il mancato introito Tarsu per le Scuole.
Risposta: Con l'articolo 33-bis del DL 428/07, convertito dalla legge 431 del 1998, che sotto si riporta, è stata disposta l'esenzione dal pagamento del corrispettivo del servizio rifiuti, comunque denominato, a decorrere dal 2008, nei confronti delle scuole statali. In sostituzione, il Comune percepirà direttamente dal Ministero della PI un contributo pari a circa 4,90 euro per ogni alunno iscritto nelle scuole statali del Comune, che dipendono dal ministero della PI. Per le annualità precedenti, invece, c'è solo l'impegno del predetto Ministero di trovare i fondi per saldare i debiti. Ne consegue che codesto Comune dovrà non iscrivere le scuole statali nei ruoli della tassa rifiuti 2008. Nel contempo non potrà sgravare le iscrizione relative alle precedenti annualità. Per tali crediti si consiglia di ordinare la sospensione degli eventuali provvedimenti esecutivi intrapresi dallo esattore. Si consiglia che dette sospensioni, da farsi mediante determina del funzionario responsabile, siano precedute da parere positivo degli amministratori comunali (Giunta).
114. Quanti anni si possono recuperare per mancata iscrizione (errore d'ufficio) di una Ditta che ha presentato denuncia di inizio attività il 28/7/2001?? E' possibile recuperare almeno 5 anni?
Risposta: Ritengo che il recupero possa essere fatto, senza sanzioni, né interessi dal 2002. E' necessario, in via preventiva alla iscrizione a ruolo, notificare avvisi di accertamento che facciano riferimento a tale fatto ed alla dichiarazione presentata. Nella sostanza il contribuente va trattato come fosse un evasore non per colpa sua ma per negligenza del Comune (vedasi risoluzione n. 36 del 3 marzo 1999).
115. Questo
comune intende attivare un mutuo per la costruzione della piattaforma
ecologica. Risposta; Certamente si e non solo gli interessi, ma anche il costo, in quanto il costo è inerente il servizio di smaltimento dei rifiuti. Sulla base dei principi economici è necessario distinguere gli interessi durante e dopo la ultimazione dei lavori di costruzione: a) fino alla fine dei lavori gli interessi pagati sono costi da considerare; b) per il periodo successivo gli interessi vanno assommati al costo di costruzione ed il tutto va ammortizzato (aliquota dovrebbe essere del 10 per cento). 116. Chiedo come procedere alla tassazione dei locali adibiti a deposito di prodotti ortofrutticoli.
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