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2008

 

36 quesiti e risposte argomenti VARI

   

Elenco Quesiti:

 

1.       Contestazione risultanze contatore servizio idrico

2.       Esercizio provvisorio

3.       Iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso

4.       Calcolo anticipazione di tesoreria

5.       L’adesione agevolata alo accertamento rende inammissibile il ricorso

6.       Norma che disciplina i ruoli dei comuni (articolo 103 DPR 602/73)

7.       Il Comune non può transare  per i propri tributi

8.       Aumento aliquota addizionale: non necessaria modifica anche del regolamento

9.       Notifica a società in liquidazione o cessate (giurisprudenza)

10.   Norma che affida alle CT le controversie delle entrate patrimoniali comunali

11.   Individuazione momento consegna ruolo

12.   Più ricorsi più controdeduzioni

13.   Termine per ricorso in Cassazione e sgravio somme iscritte a ruolo

14.   Confusione fra rappresentanza ed assistenza tecnica

15.   Ordinanza di sospensione CTP

16.   Oneri di urbanizzazione

17.   Elenco clienti e fornitori IVA

18.   Il sollecito di pagamento non ha alcun valore in materia tributaria

19.   Rateizzazione cartella (richiesta va allo esattore)

20.   Responsabile per mancata emissione dei ruoli

21.   Canone depurazione e fognatura: cantiere che non scarica nelle condotte fognarie

22.   Notifica decreto ingiuntivo

23.   Funzionario responsabile del tributo diverso dal Capo Servizio

24.   Fermo amministrativo: solo l’esattore

25.   Corte dei Conti: bilancio e tariffe: necessaria compatibilità

26.   Rimborso per errore contribuente: perché decorrono dalla data della domanda

27.   Ricorso inammissibile connesso a pagamento ritenuto indebito cartella di vecchia data

28.   Iscrizione a ruolo in pendenza ricorso

29.   Sospensione dei termini per mancata adesione allo accertamento con adesione

30.   bollo sulle concessioni chieste dal Comune

31.   Deposito elenchi redditi 2005

32.   Delega firma del Capo Area al Responsabile Ufficio Tributi

33.   Perché il ricorso non sospende la riscossione

34.   Istanza di autotutela: termine risposta e per ricorrere

35.   Norma compensazione crediti e debiti tributari

36.   Domanda di concessione dello stesso Comune in bollo

 

Elenco Risposte:

 

 

1.Un utente riceve da parte del Comune una bolletta per il pagamento della fornitura del servizio idrico integrato pari ad euro 1.500,00. L'utente sostiene che i consumi idrici prodotti indicati nella bolletta non sono reali, anche se sono stati rilevati correttamente dal suo contatore, in quanto afferma che il contatore idrico è mal funzionante. A tal uopo si riserva di presentare apposita certificazione rilasciata da ditta artigiana installatrice di impianti idraulici,regolarmente iscritta alla camera di commercio, dalla quale si rileva che il contatore idrico in argomento è guasto e pertanto i consumi idrici riportati sono inattendibili. Per quanto sopra, può il Comune accettare la suddetta certificazione? Oppure l' attestazione del mal funzionamento del misuratore idrico può essere effettuata solo da perito tecnico  o ingegnere appositamente abilitato ed iscritto al relativo albo. Si fa presente che questo Comune non ha figure professionali in grado di produrre la suddetta attestazione.

 

Risposta: Le indicazioni fornite dal contatore si presumono vere, provenendo le medesime da Enti della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l’onere di provare la loro falsità o l’irregolare funzionamento di tale misuratore è posto in capo allo utente e non al Comune. Ovviamente, il Comune nell’ambito dei principi di autotutela potrà riconoscere il cattivo funzionamento del contatore e quindi rivedere i consumi addebitati allo utente, sostituendo il contatore medesimo. Tale riconoscimento o di contro la verifica della relativa regolarità meglio potranno essere effettuati dalla Ditta fornitrice dei contatori. Si consiglia, comunque, in via preventiva verificare l’eventuale presenza di perdite. Irrilevante, in assenza di una norma specifica, è il titolo o la professione esercitato dai soggetti a cui affidare tale verifica.

 

2. Il nostro comune non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2008 (verrà approvato a fine gennaio). Siamo in fase di presentazione eventuali emendamenti. Non avendo il bilancio 2008 esecutivo,  possiamo liquidare le indennità del mese di gennaio agli amministratori ? Glielo chiedo perchè la  collega  sosteneva di no e procedeva alla liquidazione solo ad intervenuta esecutività del bilancio. Non so però in base a quale norma.

 

 

 

Risposta: Le riporto qui sotto la norma relativa allo esercizio provvisorio, con particolare riferimento al comma 2.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .

        Articolo 163         

 

 

 

 

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Art. 163
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'
esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'
esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

 

3, Stiamo procedendo alla formazione di un ruolo coattivo per avvisi emessi dal comune di …...

Un contribuente a cui sono stati emessi avvisi di liquidazione per gli anni 2000-2001-2002 in data 09.03.2005 ha presentato ricorso contro tali avvisi. Tale ricorso e’ stato rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale a gennaio 2006. Successivamente il contribuente ha presentato appello avverso la medesima sentenza in Commissione regionale di cui non si ha notizia.

Possiamo iscriverlo a ruolo per tali avvisi? Se si’ comprese le sanzioni e gli interessi o solo per l’imposta?

 

 

Risposta: Il ricorso non sospende, come affermato più volte dalla Corte Costityuzionale, il pagamento del tributo e degli interessi. Di contro, per le sole sanzioni trova applicazione l'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 che prevede l'iscrizione dei 2/3 del deciso dopo la sentenza di primo grado e la parte residuale dopo il secondo grado.

 

In sintesi, il quadro attuale vi consente l'iscrizione:

 

a) di tutto il tributo accertato;

b) degli interessi accertati;

c) dei 2/3 delle sanzioni.

 

L'iscrizione sia motivata con riferimento alla sentenza di primo grado.

 

4. Premesso che l'art. 222 del Dlgs 267/2000 , prevede che il tesoriere concede all'ente locale (comune) anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio …

Tanto premesso si chiede un Vs autorevole parere in ordine al seguente quesito:

1- Nella somma complessiva dei primi tre titoli delle entrate accertate vanno incluse anche le somme relative ai residui attivi del predetto anno oppure le sole somme delle entrate accertate e quindi quelle iscritte ai primi tre titoli?

 

 Risposta: L’articolo 189 del D.Lgs.n.267/2000, così definisce il residuo attivo:

 

Articolo 189         

 

 

 

 

Residui attivi.

Art. 189
1. Costituiscono
residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

 

Ne consegue che i residui attivi di tale annualità non debbono essere considerati ai fini del presente calcolo, rappresentando i medesimi entrate accertate in esercizi antecedenti tale annualità.

 

5. Nel caso in cui il contribuente decida di effettuare il versamento dell'avviso di accertamento entro il termine dei 60 giorni con definizione agevolata, ha comunque facoltà di proporre ricorso o richiesta di rettifica all'ente? (oppure no, considerato il fatto che ... interviene adesione del contribuente al presente atto con il pagamento della sanzione....) 

 

Risposta: Con il pagamento in misura ridotta della sanzione rende a mio avviso il ricorso inammissibile o comunque da rigettare, come indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 16 del D.Lgs.n.472/97.

 

 

6. Quale è  l'art. di legge che regola la riscossione coattiva mediante ruolo per le entrate tributarie del comune? L'art. 17 del DLGS 46/99 si riferisce alle sole entrate patrimoniali?

 

Risposta: E' l'articolo 103 del DPR 603/72:

 

Articolo 103         

 

 

 

 

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, d.p.r. 13 dicembre 1977, n. 1119.

 

7. Una società in  crisi ha proposto, attraverso i suoi legali, un accordo preventivo - concordato (al 40% del credito) anche al Comune, per evitare il fallimento. Al di là di problemi di merito sul fatto che il Comune decida di aderire, mi chiedo se la normativa vigente escluda gli Enti locali dalla possibilità di accogliere simili proposte.

 

 

Risposta: Tale disposizioni non sono applicabili ai tributi comunali, e l'adesione comporterebbe responsabilità di danno erariale.

 

8. Il consiglio comunale nella seduta del 17.12.2007 ha deliberato l'aumento dell'add.le com.le 2008 dallo 0,2% allo 0,4%

 

Risposta: No, in quanto tale delibera è  espressione di per sé stessa del potere regolamentare del Comune.

 

9. Come già anticipato durante il seminario da lei tenuto presso il nostro comune venerdì 22 c.m., in riferimento alla nostra notifica (avvenuta nel 2007)  di un accertamento per l'anno 2004 ad una S.r.l.  messa in liquidazione a luglio 2004 e definitivamente cancellata dal registro camera di commercio il 2/3/2006, con la presente le chiediamo di comunicarci  i numeri delle sentenze da  lei citate, che giustificano la nostra pretesa tributaria anche se la ditta è stata definitivamente cancellata nel 2006. Le comunichiamo inoltre che la ditta ha impugnato l'accertamento presso la
C.T.P. di Torino il 23/01/2008.
 
Risposta:Riporto qui sotto alcune massime sul punto tratte da mia prossima
pubblicazione (nuovo manuale ICI):

Notificazione a società in liquidazione,  cessate o estinte

Contrariamente alle persone che muoiono, le persone giuridiche non muoiono
mai ed anche dopo la cessazione rappresentanti di esse sono i liquidatori
nelle società di capitali e i liquidatori, se presenti od i soci
illimitatamente responsabili, nelle società di persone. Per le associazioni
e gli Enti le notifiche debbono essere effettuate a nome dell’Ente ma in
capo al Presidente:



La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della
capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza
dagli amministratori al liquidatore (art. 2449, 2451 e 2452 c.c.), con la
conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede
di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante.

Cassazione civile , sez. lav., 01 dicembre 1989, n. 5283



 pienamente valida la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di
una società in liquidazione, che sia stata effettuata ad uno solo dei
liquidatori, in quanto ciascun liquidatore ha capacità di rappresentanza
della società e la nomina plurima e congiuntiva si riferisce soltanto alla
relativa attività dispositiva e negoziale.

Comm. trib. centr., sez. XIX, 21 settembre 1987, n. 6309

Società Sittai c. Ufficio imposte dirette Napoli

Comm. trib. centr. 1987, I,444.



Quando trattasi di citare in giudizio una società in liquidazione che debba
ancora rispondere di precedenti rapporti, ma che non compia alcuna nuova
attività e non conservi più la sua sede autonoma, dovrà applicarsi l'ultimo
capoverso dell'art. 145 c.p.c., e colui che rappresenta la società
sostanzialmente non estinta, cioè l'ultimo liquidatore, non potrà' che
essere ricercato nella sua residenza, domicilio o dimora.

Tribunale Bari, 20 luglio 1981

Nell'ipotesi di persona giuridica in liquidazione, che non svolge più alcuna
attività e che quindi non conserva più una sua sede effettiva,
legittimamente la notifica dell'avviso di accertamento viene eseguita
direttamente presso la residenza del liquidatore ai sensi dell'art. 145
comma 3 c.p.c.

Comm. trib. centr., sez. VIII, 15 ottobre 1980, n. 6888



Procedimento civile - Legittimazione attiva e passiva - Legittimazione
processuale della società - Cancellazione dal registro delle imprese -
Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Effetti sulla
legittimazione processuale e sulla rappresentanza - Effettiva liquidazione
dei rapporti giuridici pendenti - Estinzione - Necessità - Fattispecie in
tema di società in nome collettivo.

In tema di legittimazione processuale di una società - nella specie, in nome
collettivo - alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e
comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è
determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti
giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di
tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare
ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la
legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta
cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza
sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in
sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano
prima della formale cancellazione.

Cassazione civile , sez. III, 23 maggio 2006, n. 12114

Personnettaz c. Soc. Citroen Italia e altro

Procedimento civile - Legittimazione attiva e passiva - Legittimazione
processuale delle società - Esercizio delle azioni a mezzo del legale
rappresentante - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze -
Estinzione della società - Esclusione - Effetti sulla legittimazione
processuale - Permanenza in capo alla società, anche in relazione al ricorso
per cassazione - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice.

L'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha
solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l'estinzione, ove non siano
ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa
a seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale
momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la
esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che,
intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato
prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in
giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la
cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di
tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte
di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall'amministratore
accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante
il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per cassazione).

Cassazione civile , sez. III, 02 marzo 2006, n. 4652

L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha
funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano
ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa.
Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale
in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle
successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il
processo già iniziato debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle
persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. Corollario
della permanenza dell'autonomia patrimoniale della società è che i singoli
soci non possono agire in proprio per far valere presunti crediti vantati
dalla società, potendo essi agire, quali organi della società tuttora in
vita, solo qualora ne abbiano la rappresentanza.

Cassazione civile , sez. lav., 20 ottobre 2003, n. 15691

 

 

10. Qual'è la disposizione che prevede che i ricorsi, anche per le entrate patrimoniali

(TARIFFA RIFIUTI, ECC)vanno fatti in commissione trbutaria?

 

 

Risposta: E' il comma 2 dello articolo 2 del D.Lgs.n.546/92 (che sotto riporto), così modificato dallo articolo 3bis del DL 203/05 convertito dalla legge 248/05.

 

.2 Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (2).
(2) Comma modificato dall'articolo 3 bis, comma 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

 11. Dl.248/07 cosiddetto milleproroghe prevede che le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dall'Ente Impositore  agli agenti della riscossione "Equitalia"  dal primo giugno 2008 dovranno riportare tre nominativi: quello del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo,
del responsabile dell'emissione e del responsabile della notificazione, pena la nullità delle cartelle stesse. Prevedendo il Decreto,  infatti, che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del primo giugno non è causa di nullità delle stesse cartelle, chiedo, nel caso in questione, cosa si intende esattamente per consegna ruoli? La minuta del ruolo (su supporto informatico o cartaceo) che l'Ente trasmette ad "Equitalia Servizi SpA" per la formazione del ruolo (che verrà poi successivamente reso per l'esecutività) oppure si intende la successiva consegna dei ruoli, già resi esecutivi, ai singoli agenti della riscossione (vale a dire entro il giorno 25 del secondo mese successivo o entro il 10 del terzo mese successivo alla data in cui la minuta di ruolo è pervenuta ad "EQUITALIA SERVIZI SPA" da parte dell'Ente)?

Risposta:  La data di consegna dei ruoli deve individuarsi nel momento della consegna  del ruolo appena approvato dal funzionario responsabile. Per le fasi  anteriori da Lei descritte non si deve parlare di ruolo ma di proposta di ruolo, il quale diviene ruolo esecutivo solo dopo l'approvazione del funzionario responsabile.

 

12. Ha proceduto correttamente un contribuente che ha ricevuto 4 avvisi di accertamento I.C.I. distinti (per diverse annualità) e che ricorre con con un unico atto, nel quale richiama gli estremi di tutti 4 gli avvisi di accertamento e non richiede la riunone dei ricorsi?

 

Lo stesso contribuente, nel ricorso,  contesta la mancata applicazione delle disposizione dell'art.12, D,Lgs. 472/'97 in materia di "continuazione", eccependo la mancata motivazione in merito all'inapplicabilità della "continuazione". Gli aviisi emessi erano avvisi per minor versamento e la sanzione applicata dall'ufficio è stata quella prevista per "l'omesso/parziale  versamento" e quindi la sanzione fissa del 30% per ciascuna annualità, non riducibile. Si ritiene pertanto che quanto asserito dal contribuente non sia corretto? Qual'è il Suo parere?

 

 

Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che la riunione dei ricorsi può essere richiesta indirettamente dal ricorrente presentando un ricorso per più annualità o dal Presidente la Sezione quando sono posti più ricorsi fra loro connessi, così come voluto dallo articolo 29 del D.Lgs.n.546/92.

 

La pretesa del ricorrente di applicare l'articolo 12 del D.Lgs.n.472/97  per la quantificazione delle sanzioni è illegittima. Infatti, nel caso di versamenti, avendo ognuno propria autonomia, non si può parlare di continuazione, così che non può essere applicato il cumulo giuridico ma quello materiale ossia la reiterazione della sanzione del 30 per cento da calcolarsi sul versamento di imposta non effettuato.

 

13. A seguito di un atto di accertamento ICI si sono verificate i seguenti eventi:

1. ricorso in CTP con vittoria del comune

2. appello del contribuente con sentenza della CTR a suo favore. La stessa CTR ha comunicato al Comune,  in data 18/03/2008, il dispositivo della sentenza, di cui l'ufficio ha chiesto copia della motivazione.

Il comune è intenzionato a impugnare la suddetta sentenza in Cassazione.

Si chiede:

a)i termini per ricorrere in Cassazione sono 1 anno e 45 gg.?in quanto la sentenza è stata comunicata dalla CTR e non notificata dalla parte.

b) poiché il comune aveva già iscritto a ruolo l'accertamento ed il contribuente ha già pagato la cartella, come deve comportarsi adesso l'ufficio tributi ? deve restituire l'importo pagato ? oppure può attendere l'esito della cassazione qualora l'ente decida di impugnare la sentenza della CTR?  

 

Risposta: Anche per il ricorso in Cassazione valgono i criteri generali di impugnazione, così che nel caso descritto trova applicazione il termine lungo di un anno e 46 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, vale a dire dal momento del suo deposito in segreteria (vedasi a conferma Circolare ministeriale n. 98/E del 1996, a commento dello articolo 51 del D.Lgs.n.546/92);

 

In materia di tributi comunali ( ed anche per alcuni tributi erariali) trova applicazione il principio “solve et repete”, con la conseguenza che l’eventuale diritto al rimborso sorge dal momento in cui la controversia passa in giudicato. In sintesi, secondo la dottrina non trova applicazione il principio della esecutorietà della sentenza di primo grado, posto che la materia è espressamente disciplinata dagli articoli 68 e 69 del D.Lgs.n.546/92 (vedasi controdeduzioni in materia di tributi comunali- bruno battagliola, edk edizioni 2007pagina 24). In particolare, il principio sopra descritto trova fondamento per i tributi comunali (e non solo) nello articolo 69 del predetto decreto legislativo 546/92 (e ciò per quanto concerne il tributo e gli interessi) e nello articolo 68 del medesimo decreto per quanto concerne le sole sanzioni. Ne consegue che la restituzione dovrà caso mai riguardare le sole sanzioni.

Del resto il comma 164 dello articolo unico della legge 296/06 così dispone:

“. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”( diritto che non può che sorgere che in passaggio in giudicato della controversia). L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”

 

 

Si riportano qui sotto alcune massime tratte da ordinanze della Corte Costituzionale.

 

 

 

“Dal canto suo l'art. 12 conferisce al Comune il potere di procedere alla  riscossione coattiva immediata delle somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, anche in caso di impugnazione del relativo accertamento, ove  le somme stesse non vengano corrisposte nei modi previsti dall'art. 10, comma 3, e cioè tramite versamento diretto."

È inammissibile la q.l.c. , 12, D.Lgs 1992 n. 504, sollevata in riferimento
agli art. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 cost.

Corte costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111



Non è fondata, con riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell'art. 72 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza locale), nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere disposta per il solo tributo principale e nella sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizione per la riscossione delle imposte sul reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o impone, invece, una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalità non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparità di trattamento), la ta.r.s.u., per natura, per soggetto impositore, per modalità di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui è direttamente applicabile l'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, il legislatore non è tenuto, sul piano costituzionale, ad una identità di scelte in ordine ai tempi e modalità di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l'adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilità riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, nè l'indifferenziata sospensione "ope legis" della esecuzione per il fatto della impugnazione, nè una graduazione o frazionamento della esazione coattiva, tenuto conto, in proposito, che se, per il principio della esecutività degli atti provenienti da un'autorità nell'esercizio di pubblici poteri, il ricorrente è tenuto ad adempiere, egli può pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell'art. 47 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, può essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio.

Corte costituzionale, 30 dicembre 1999, n. 464

Soc. Segheria Levante c. Com. Genova

Giur. cost. 1999, 6
Cons. Stato 1999, II,1826
Fisco (Il) 2000, 1445

14. Da qualche anno, il settore tributi, è stato accorpato al settore Economico -finanziario con un unico Responsabile di Posizione Organizzativa, nella persona del Ragioniere dell’Ente, il quale è in pianta organica presso un altro Comune e gestisce a scavalco il nostro.

Visto che il comma 3°, dell’art.11 del D.Lgs. n.546/92 prevede che, l’Ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio, mediante l’organo di rappresentanza, previsto dal proprio ordinamento e che, ai sensi dell’art.36 della legge n.142/90, per il Comune, l’organo di rappresentanza è il Sindaco o un suo delegato, si chiede:

1) Se il Sindaco delega il precitato responsabile di P.O., può lo stesso, a sua volta, delegare il responsabile dell’ufficio tributi, Cat. “D”?

 

Risposta: La nota descritta sembra confondere l’istituto della rappresentanza con quella della assistenza tecnica. Ora, come giustamente affermato dalla nota il rappresentante del Comune è il Sindaco.  Non questi, ma lo Statuto del Comune ossia il Consiglio Comunale, può prevedere che in luogo del Sindaco rappresentante del comune sia il dirigente dell’area in cui è collocato l’Ufficio Tributi (DL 44/05 convertito dalla legge 88/05).

 

Nel caso descritto, quindi, se il dirigente del Comune è delegato unicamente alla assistenza tecnica (difesa e non rappresentanza), egli non può delegare altri, posto che nel nostro ordinamento il soggetto delegato, salvo esplicita previsione, non può delegare altri.

 

Eviti dunque il Sindaco di delegare il dirigente alla difesa, così che l’assistenza tecnica possa essere da lui conferita a qualsiasi dipendente del Comune, ritenuto dal medesimo idoneo ad esercitare tale funzione. Anzi, secondo la giurisprudenza per l’assistenza tecnica non è necessaria una delega formale del Sindaco, essendo sufficiente la presentazione dello avviso di trattazione ed il  tesserino di riconoscimento.

 

15. Per un ricorso che ci è stato fatto è stata dibattuta la settimana scorsa l'istanza di sospensione. ora il testo del dispositivo di ordinanza cita "il collegio sospende l'esecuzione degli atti impugnati. Rinvia per il merito all'udienza del ....".
Ciò significa che non posso iscrivere a ruolo gli atti di accertamento. Per quanto tempo non posso riscuotere? fino alla sentenza di primo grado o devo considerare "congelato" l'atto fino alla data in cui la sentenza di primo grado (se a nostro favore) sarà passata in giudicato? e se poi si va in secondo grado, resta sospesa ancora l'esecuzione degli atti o dovrà essere fatta istanza di sospensione anche alla C.Regionale?


Risposta:
 La questione è risolta dai commi 6 e 7 dello articolo 47 del D.Lgs.n.546/92 che così dispongono:

 

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

In conclusione, la sospensione produce io suoi effetti solo fino alla sentenza di primo grado. Secondo la normativa attuale la sospensione può essere chiesta, in virtù della specialità della norma, solo in primo grado. Può anche darsi che in futuro possa essere ritenuta illegittima tale norma dalla Corte Costituzionale perché non prevede la continuazione della sospensione anche nel secondo grado.

 

16. E’ stato fatto un ruolo per oneri di urbanizzazione non pagati. Al ricevimento della cartella esattoriale la ditta interessata ha chiesto la verifica del contributo determinato dal comune. Nel caso la verifica determini un importo diverso le sanzioni sono dovute? Quale organo è competente nel caso la ditta interessata proponga opposizione? In questo ultimo caso il comune deve sostenere delle spese legali?

 

  

Risposta: Secondo la dottrina le controversie concernenti gli oneri di urbanizzazione sono di competenza delle Commissioni Tributarie, avendo tale entrata carattere tributario. Nel caso in cui il Comune riconosca un parziale errore materiale dovrà procedere ovviamente al ricalcolo delle sanzioni e di conseguenza sgravare parte della somma iscritta a ruolo. Tale soluzione può avvenire sia per autotutela da parte del funzionario competente o in presenza del ricorso attraverso l'istituto della conciliazione giudiziale

 

17. Mi può dare indicazioni circa la scadenza relativamente agli elenchi clienti e fornitori (D.L.223/2006), per quanto concerne l'anno 2007?

 

Risposta: Salvo proroghe è il 30 aprile.

 

18. E’ valida l'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile (cioè citando nella lettera di sollecito "ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. si intima il pagamento della somma di euro ..... per tarsu/ici) ai fini della interruzione della prescrizione del credito tributario?

 

  

Risposta: La materia tributaria è regolata dalla legge speciale e si ricorre al codice civile solo se la prima nulla prevede al riguardo. Peraltro, gli atti amministrativi, quali sono l'avviso di liquidazione e di accertamento,. sono tipici. Ne consegue che tale disposizione non può trovare applicazione, trovando applicazione invece il termine triennale  previsto dal comma 163 dello articolo unico della legge 296/06.

 

Tali solleciti sono a mio avviso (ed in tal senso sto rispondendo a tutti) illegittimi o sprovvisti di validità giuridica, rappresentando unicamente il tentativo di soggetti privati di utilizzare indebitamente procedimenti pubblici, incutendo timore solo ai cittadini non provvisti di adeguati mezzi di tutela. Vedasi ad ulteriore conferma l'articolo 19 del D.lgs.n.546/92 che elenca gli atti impugnabili, fra i quali non compare tale atto.

 

19. Vorremmo conoscere a chi spetta il rilascio dell’autorizzazione ad una rateizzazione di cartella esattoriale (su sanzione codice della strada), se al Responsabile del Servizio appartenente all’Amministrazione comunale che ha emesso il ruolo o se alla società che esegue la riscossione, nella persona dell’Agente.

 

Risposta: Tale competenza è ora dello esattore, come risulta dal nuovo testo di cui allo articolo 19 del DPR 602 del 1972 che sotto si riporta. A tal fine il debitore dovrà presentare domanda di rateizzazione motivata allo esattore  (temporanea  situazione di obiettiva difficoltà).

 

 

1. L'agente   della   riscossione,   su  richiesta  del  contribuente,  puo' concedere, nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione di obiettiva difficolta' dello stesso,  la  ripartizione  del  pagamento  delle  somme iscritte a ruolo fino ad  un  massimo  di  settantadue  rate  mensili.  Se l'importo iscritto a ruolo e'  superiore  a  cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato   alla   prestazione   di   idonea  garanzia  mediante  polizza
fidejussoria o   fidejussione  bancaria  ovvero  rilasciata  dai  consorzi  di garanzia collettiva  dei  fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106  e  107  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
creditizia, di  cui  al  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385, e successive modificazioni.  In  alternativa  alle predette garanzie, il credito iscritto a   ruolo  puo'  essere  garantito  dall'ipoteca  iscritta  ai  sensi
dell'articolo 77;  l'ufficio  puo'  altresi'  autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero  da  terzo  datore,  ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili  di  esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al
doppio delle  somme  iscritte  a  ruolo. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti   l'imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo' essere,  in  alternativa,  determinato  sulla base di una perizia giurata di stima,  cui  si  applica  l'articolo  64  del  codice  di procedura civile,
redatta da  soggetti  iscritti  agli  albi  degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,   dei   dottori   agronomi,  dei  periti  agrari  o  dei  periti industriali edili.  L'ipoteca  non  e'  assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo  67  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono  a  carico  del  contribuente  le  spese  di  perizia,  di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.                  

 

20. Si vuol conoscere la responsabilità  dello scrivente sulla mancata emissione dei Ruoli comunali anni pregressi; Il sottoscritto non riveste la responsabilità del servizio Tributi comunali, in atto al Segretario comunale; La funzione del sottoscritto è quella di responsabile del procedimento amministrativo.

 

Risposta: Secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti tale responsabilità ricade sul Sindaco e sugli assessori, che dovrebbero vigilare sulla corretta attività degli uffici. In subordine potrebbe individuarsi la responsabilità del Segretario in qualità di funzionario responsabile. Alcuna responsabilità ricade, a mio avviso, a suo carico, non essendo Lei delegato allo assolvimento di tali compiti e palesemente illegittima la sua qualifica di responsabile del procedimento, poiché il solo responsabile di tale iter è il funzionario responsabile.

 

Spetta al sindaco, come capo dell'amministrazione di un comune, e non al segretario comunale, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, la comunicazione al ministero delle finanze della delibera comunale con cui siano state modificate le aliquote INVIM; pertanto, è il sindaco responsabile per il danno eventualmente derivante al comune dell'omesso adempimento, obbligatorio e necessario per il conseguimento dell'entrata comunale derivante dalla predetta imposta.

Corte Conti , sez. riun., 17 aprile 1986, n. 470

Schema c. I sez. cont.pubbl. 30 aprile 1982

Riv. amm. R. It. 1986, 635 (nota).

La responsabilità per non aver effettuato l'accertamento d'ufficio o la rettifica di dichiarazioni concernenti tributi locali con deliberazione da notificare agli interessati, ricade solidalmente sui sindaci e sugli assessori in carica nel biennio e nel quinquennio entro il quale, a norma dell'art. 17 legge n. 246 del 1963, si sarebbe dovuto provvedere agli adempimenti di cui sopra, realizzandosi, con ciò, un'ipotesi di responsabilità ex art. 254 TULCP (fattispecie di danno arrecato al comune a seguito della caduta in prescrizione della potestà di rettifica di dichiarazione riguardanti l'IVAF e della potestà di accertamento d'ufficio relative ad alienazioni di aree fabbricabili nonché a seguito di concordati, con alcuni contribuenti, relativi all'imposta di cui sopra, per valori notevolmente inferiori a quelli "ex lege" ed in conseguenza di sconti concessi, in occasione dei concordati stessi, ai contribuenti per pagamenti immediati o a scadenza).

Corte Conti , sez. II, 04 marzo 1985, n. 60

Procura Generale c. Maragon

Riv. corte conti 1985, 174 (s.m.)

 

21. UN grosso cantiere edile ha chiesto un'utenza di acqua per le necessità dell'opera. Il costruttore ha chiesto lo sgravio del canone di depurazione e fognatura (non ci sono allacci). Ritengo si possa accogliere la richiesta.

 

 

Risposta: condizione necessaria per l'assoggettamento ai canoni in argomento è lo scarico dello utente nelle condotte fognarie. Come si ricorderà una sentenza poco chiara della Cassazione, proprio da Lei segnalatami, prevedeva che comunque si dovesse pagare il canone di depurazione. Tale sentenza contrasta con altre e con le consolidate indicazioni del MF che confermano il principio su indicato: Alla luce di tale mia convinzione ritengo che tali canoni non debbono essere applicati

 

22. Gli Enti Locali, come è noto, una volta redatti gli avvisi di liquidazione o di accertamento aventi ad oggetto il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per portare a termine la notifica possono avvalersi della particolare procedura semplificata prevista dall’art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 504/92.  il quale prevede che l?avviso di accertamento o di liquidazione possa essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento; L’ingiunzione di Pagamento può essere notificata anche a mezzo posta direttamente dall’Ufficio Tributi del Comune , e non  tramite l’ufficiale giudiziario. L’impiego di tale procedura ha indotto un contribuente a produrre ricorso in C.T.P. adducendo che, il Comune non  può  adottare  tale procedura, in quanto è riservata solo ed esclusivamente all’ Ufficiale Giudiziario-

Domanda:

1.         la procedura eseguita dall’ufficio è corretta ?

2.         Si può configurare l’ufficio tributi e/o il Comune quale ufficio finanziario, e quindi rientrante nell’art. 14 della  Legge 20 novembre 1982,n. 890 ?

3.         Esiste giurisprudenza consolidata a tal proposito?

 

Risposta: I comma 2 sexies e septies      dello articolo 4  del DL 209 convertito dalla legge 265 del 2002 hanno concesso ai comuni i medesimi poteri degli esattori, così disponendo:

 

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Ora, il potere di notifica diretta di tale decreti è confermata indirettamente dal comma 158 dello articolo unico della legge 296/06 (LF anno 07).

 

Ora, ammettendo la normativa fiscale possa essere effettuata mediante una delle tre forme stabilite dallo ordinamento tributario, come indirettamente si evince dal DM 8 gennaio 2001, in tema di rimborso spese di notifica, si risponde affermando la regolarità del procedimento di notifica in argomento.

 

23. Sono funzionario responsabile TARSU nominato con determina sindacale sin dal marzo 1996 in un comune privo di dirigenza. Sono un istruttore contabile inquadrato nella categoria C3  che ha da allora e sino ad ora ha svolto tutte le funzione inerenti alla nomina.

- MI chiedo posso io svolgere queste funzioni visto che esiste la figura  apicale al settore che  è categoria D3 svolgenti funzioni dirigenziali con assegnazione di posizione organizzativa?   premetto che a me non è mai stata riconosciuta nessuna indennità tranne l'indennità di funzione (prevista dall'art.17 comma 1 del contratto di lavoro). E Con sentenza del tribunale a seguito di mio ricorso mi è stata riconosciuta la categoria D1 sino al 7/2004 ma no le varie indennità.

- i ruoli su cui io ho affisso il visto di esecutività e tutti gli accertamenti da me firmati sono legittimi?

- Cosa posso fare per evidenziare l'illegittimità dei miei atti ?

- posso con mia determina annullare i ruoli ?

- Quali saranno le conseguenze per l'ente ?

- I cittadini hanno diritto al rimborso di quanto pagato visto che è  illegittimo l'atto impositivo?

 

Risposta: PARERE

Sulla questione da Lei posta si sono alternate due interpretazioni diverse. La prima è scaturita dalla sentenza n. 227/2001 della Commissione Tributaria di Siracusa per la quale gli atti sottoscritti da funzionario di posizione non apicale sarebbero da considerarsi giuridicamente inesistenti.

 

Di contro, la Cassazione con sentenza n. 7905/05 ha così al riguardo affermato:

 

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.

Cassazione civile , sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905

Soc. Mobiliare Immob. Fiorentina c. Com. Corciano

Una attenta lettura di tale sentenza porta a ritenere che il Sindaco possa nominare anche un dipendente diverso dalla figura apicale dell’area in cui è inserito l’Ufficio Tributi. Eventuale divergenza (questo è anche il mio pensiero) può determinare un vizio di illegittimità interna all’Ente, così che il ricorrente non può per solo tale motivo pretendere l’accoglimento del ricorso, essendo l’obbligazione tributaria connessa ad un rapporto di sostanza e non di forma.

 

In conclusione, gli atti da Lei sottoscritti debbono giudicarsi legittimi sia internamente che esternamente. Caso mai le mansioni affidate possono dar luogo a pretese di ordine economico, ma non determinano la nullità degli atti da Lei sottoscritti. Infine, si precisa che il pubblico dipendente non può omettere di eseguire gli ordini ricevuti.

 

24. Qualche Comune  che ha avviato "in proprio" qualche fermo amministrativo? Se si, potrebbe descrivermi le procedure e/o mandare dei modelli di atti utilizzati a tal fine?


Risposta: L’articolo 86 del DPR 602 del 1973 così dispone:

Articolo 86


Fermo di beni mobili registrati (1) (2).

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il  concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei  coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (3).

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e  le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Ora, dalla lettura di tale disposizioni si evincono:
a) che il fermo è connesso a crediti iscritti a ruolo;
b) che tale potere è concesso unicamente al concessionario.

Se si tiene poi in considerazione del carattere speciale e quindi restrittivo di tali disposizioni, si evince che il Comune non possa avvalersi del predetto istituto. Sono a conoscenza di iniziative di alcuni comuni, ma devo  evidenziare che le medesime potrebbero causare gravi responsabilità di danno da risarcire.

 

25. In riferimento alla ns. conversazione telefonica odierna, volevo chiederle un suo parere in merito al contenuto di un parere della Corte dei Conti (n. 14/2006 del 12/07/2006, depositato il 21/07/2006 - sez. reg.le controllo Lombardia) che in sintesi afferma che i regolamenti devono necessariamente precedere l'adozione del bilancio di previsione dell'Ente.

 

Risposta: Il significato non è questo. E' che vi deve essere compatibilità fra le previsioni di bilancio e quelle tariffarie e regolamentari, così che approvato il bilancio, le tariffe ed i regolamenti approvati o modificati nel termine legale  debbono essere compatibili con le previsioni di bilancio e se non compatibili si deve procedere alla relativa variazione. Si immagini se così non fosse. Vi sono comuni che approvano il bilancio in agosto-settembre dell'anno precedente! Se fosse così come in premessa, cosa servirebbe allargare i termini di approvazione del bilancio preventivo. Si pensi al perché del recente allargamento del termine. E' stato fatto perché gli amministratori eletti ora possano intervenire modificando le tariffe ed i regolamenti e quindi i bilanci già approvati.

 

26. La chiamo perchè, all'incontro di ……. accennava al fatto di non calcolare gli interessi sui rimborsi ICI nel caso di errore materiale (idea che condivido. Li calcolo solo dalla data di presentazione della domanda e fino al provvedimento di rimborso). Ma mi può indicare a che normativa fa riferimento ?

 

Risposta: Tale tesi trova fondamento nel comma 2 dello articolo 2036 cc. Poggia sul fatto che il Comune, al pari degli altri Enti della PA, è considerato creditore in buona fede. Tale principio è ribadito dal MF con decreto 367/99. Un  emendamento dell'ANCI alla LF 08 non accolto prevedeva espressamente tale principio per tutte le richieste di rimborso.

 

 

Art. 2036                  

Indebito soggettivo.

[I]. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [ 1147] del titolo o delle garanzie del credito [ 1237].
[II]. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti [
820 ss.] e gli interessi [ 1284] dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [ 1147].
[III]. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del
creditore [ 1203 ss.].

 27. Nel 2005 abbiamo emesso avviso di accertamento per infedele nei confronti di una società per recupero imposta ici a seguito di accatastamento di immobile del gruppo D. (La società attribuiva  alla rendita efficacia retroattiva e noi dall’anno successivo alla registrazione). Sappiamo che ormai questa disposizione è cambiata, comunque a suo tempo la cosa non era ancora chiara e la società non ha ricorso contro gli accertamenti. Successivamente gli accertamenti sono stati messi a  ruolo e la società ha pagato le cartelle esattoriali .  (stiamo parlando di 45.000,00 euro). Dopo il pagamento delle cartelle esattoriali, alla luce delle nuove disposizioni, la società ha chiesto il rimborso delle somme versate  (imposta sanzioni e interessi) e,

sentiti gli amministratori, noi abbiamo rigettato la richiesta di rimborso considerando ormai concluso il  procedimento. Ora la società ricorre presso la commissione tributaria   avverso il nostro diniego all’istanza di rimborso. Secondo il nostro segretario comunale il ricorso in questo caso andrebbe fatto al giudice ordinario. Cosa ne pensa?

Risposta:  Il ricorso è inammissibile perchè la pretesa è divenuta definitiva. In sintesi, per la Cassazione se si ritenesse ammissibile il ricorso sarebbe come ammettersi che il contribuente ha un termine indeterminato per proporre ricorso contro la cartella, in luogo di 60 giorni dalla sua notifica. Il giudice competente è comunque quello tributario e non il giudice ordinario, come previsto dallo articolo 19 del D.Lgs.n.546/92 e confermato da ampia e consolidata giurisprudenza, che si allega.

 

28. Comune ha avuto diversi ricorsi - unificati - da una impresa immobiliare,  per accertamenti ICI aree fabbricabili:

 

- anni 1999 - 2000 - 2001: Vinto il 1° Grado - Commissione Tributaria Provinciale di …..

                                             L'immobiliare ha ricorso in 2° grado.

 

- anni 2002 - 2003 -2004: Il Comune ha vinto parzialmente,  la Commissione Tributaria di ….  ha tolto mq. 15.000 - aree standard - la convenzione non è ancora sottoscritta, la cubatura sviluppata è stata utilizzata per l'edificazione del villaggio residenziale (mq. 35.000 - 15.000). Il Comune ha ricorso in 2° grado. Posso iscriverli a ruolo in base alla sentenza di 1° grado?

 

C

Risposta: Secondo costanti indicazioni della Corte Costituzionale non è illegittima la disciplina dei tributi Comunali che non sospende l'obbligo di pagamento dei tributi, peraltro in modo pieno, pur in presenza del ricorso. La sospensione opera solo se la sospensione è ordinata  dalla CTP  oppure determinata dal Comune. Il ricorso non sospende neppure la riscossione degli interessi, ma delle sanzioni che sono invece riscosse nella misura dei 2/3 del deciso in primo grado e la parte residuale dopo la sentenza di 2° grado.

La ragione giuridica di tale disciplina trova riscontro a mio avviso nei bisogni collettivi a cui sono destinate tali entrate. Se così non fosse immaginate cosa succederebbe se tutti i contribuenti TARSU proponessero ricorso contro il ruolo.

 

Tale disciplina è scarsamente conosciuta dai contribuenti per una cattiva lettura dello articlo 68 del D.Lgs.n.546/92, non applicabile alle entrate comunali . Tale interpretazione è confermata anche dalla risoluzione ministeriale n. 1308 del 4 febbraio 07, che sotto si riporta.

 

Sulla base quindi di tale principio, in sintesi, l'evoluzione del procedimento contenzioso non ha riflessi sul tributo e gli interessi, ma solo sulle sanzioni. E' dura tuttavia far capire a chi ha vinto anche parzialmente in primo grado che il tributo è comunque dovuto per intero, salvo poi avere il rimborso quando la controversia passa in giudicato. Se Lei analizza puntualmente la norma ciò risulta chiaro, anche se ciò è difficile far comprendere ai contribuenti.

 

 

Oggetto:
Tassa  smaltimento rifiuti solidi urbani.  Iscrizione a ruolo di partite 
contestate e successivamente definite.
Sintesi:
L'iscrizione  a ruolo delle partite contestate puo' essere effettuata anche in
pendenza  di  ricorso  entro  il  termine  triennale,  a  pena  di  decadenza.
 
Testo:
Un  Comune  lamenta  che  l'Intendente di  Finanza non  ha reso  esecutorio il
ruolo  suppletivo  relativo  alla  tassa rifiuti  soldi urbani  dovuta per gli
anni  1975/1983,  avendo  ritenuto  che lo  stesso e'  stato compilato oltre i
termini  di cui  al combinato  disposto degli  artt. 286  e 290  del T.U.F.L..
Precisa  il Comune  che i tributi  relativi alle annualita' dal 1975 al  1983,
iscritti   nel  citato   ruolo,  riguardano  partite  per le quali erano stati
proposti  ricorsi  all'Intendente  di  Finanza avverso  accertamenti d'ufficio
notificati  agli interessati  negli anni di competenza, ricorsi che sono stati
decisi solo recentemente.                                                     
Pertanto  il Comune,   allo scopo di  evitare il danno  economico conseguente,
chiede   che  venga   concessa  l'autorizzazione  alla riscossione dei cennati
tributi.                                                                      
Al  riguardo questo  Ministero fa presente di aver gia' esaminato la questione
e  di aver  gia'  espresso in merito il  proprio parere, parere comunicato  al
Comune dall'Intendente di Finanza.                                            
Ad   integrazione  di   tale  parere  devesi  rilevare,  per  quanto  concerne
l'iscrizione   a  ruolo   delle  partite contestate e successivamente definite
relative  a tributi  afferenti le annualita' del 1975 al 1983,  che il comma 2
dell'art.   290  del  T.U.F.L.,  il quale prevedeva appunto la possibilita' di
iscrivere  a ruolo  tali partite entro  sei  mesi  dalla  comunicazione  della
decisione  definitiva,  non  puo' ritenersi piu' in vigore dopo l'introduzione
delle  disposizioni dell'art.   20 del D.P.R.  26 ottobre  1972,  n.  638.  Ed
infatti  il citato  comma 2 dell'art.  290 del T.U.F.L.  va posto in relazione
al   terzo  comma   dell'art.  286  del  ripetuto  T.U.   che  non  consentiva
l'iscrizione  a ruolo  delle partite contestate se non dopo la decisione della
Commissione   Comunale  e   nel  limite  massimo dei due terzi dell'imponibile
determinato dalla stessa.                                                     
Venuto  meno tale  divieto con la disposizione del comma 4  dell'art.  20  del
citato   D.P.R.  638/72   dal  quale  si  desume  che l'iscrizione a ruolo del
tributo  e' possibile  anche in pendenza di ricorso,  deve ritenersi  abrogato
anche   il comma  2 dell'art.  290 che aveva funzione integrativa del predetto
terzo comma dell'art. 286.                                                    
Inoltre,   per le  medesime considerazioni,  anche le  corrispondenti  partite
relative   agli  anni   successivi  (art.  290  terzo  comma)  a quello cui si
riferisce  la partita   oggetto  di  accertamento  contestato  possono  essere
iscritte   a  ruolo   immediatamente  (non  in  via continuativa) a seguito di
apposito    tempestivo   accertamento,    anche   se   contestato.    Pertanto
l'introduzione   del  comma   4  dell'art.   20  del  D.P.R.  638/72  ha  reso
inapplicabile  anche il  comma 3 dell'art.  290 citato,  che condizionava alla
definizione  delle partite  contestate l'iscrizione a ruolo in via provvisoria
delle     partite    ("riportate")     relative    agli    anni    successivi.
Conseguentemente  anche le  partite contestate vanno iscritte a ruolo entro il
termine  triennale previsto  dal comma  1 dell'art.  290, a pena di decadenza.
Premesso   quanto  sopra,   questo   Ministero,  nel  confermare  il   proprio
richiamato  parere precedentemente  espresso, fa presente di non poter aderire
alla  richiesta di  autorizzazione  alla riscossione in sanatoria  del tributo
in quanto nessuna disposizione di legge lo consente.   

 

 

 

29. in data 15/02/2008 e 18/02/2008 abbiamo ricevuto n. 4 istanze di accertamento con adesione da parte di contribuenti che hanno ricevuto degli avvisi di accertamento per l'anno 2002, riferiti ad aree edificabili, regolarmente notificati entro il 31/12/2007;

- con le istanze di cui sopra si sono sospesi per ulteriori 90 giorni i termini per ricorrere e nei 15 giorni successivi abbiamo provveduto a fissare un incontro con la persona incaricata dai contribuenti, che nel frattempo aveva chiesto di essere sentita;

- l'incontro è avvenuto in data 10/03/2008, durante il quale il Commercialista della controparte aveva solamente chiesto ulteriori informazioni, esprimendo verbalmente le proprie osservazioni; di tale incontro non è stato redatto alcun verbale;

- ora, in data 19/05/2008 abbiamo ricevuto ricorso da parte di ognuno dei contribuenti di cui sopra, sottoscritti in data 12/05/2008 (per maggiore chiarezza Le alleghiamo la copia di uno dei ricorsi presentati, dal quale si evincono le motivazioni del ricorso);

- le istanze di accertamento con adesione sono pervenute in data 15/02/2008 e 18/02/2008, i ricorsi sono stati spediti il 16/05/2008 e pervenuti a mezzo raccomandata A/R in data 19/05/2008; di conseguenza se si fa riferimento alla data di presentazione, i ricorsi sono stati presentati oltre il 90° giorno;

- si precisa che nel settembre 2007, in occasione dell'invio della proposta di condono a tutti i proprietari di aree edificabili, era stata contestualmente inviata la relativa comunicazione, debitamente notificata con lettera raccomandata, di possesso di aree edificabili, con allegata una scheda descrittiva delle caratteristiche delle aree possedute.

 

Alla luce di quanto sopra Lei cosa ne pensa? A Suo parere come dobbiamo procedere? Se Lei è d'accordo noi saremmo disposti ad un incontro con Lei per esaminare nel dettaglio tutti i documenti in ns. possesso. 

 

Risposta: Riporto qui sotto la sentenza della Cassazione che conferma che se anche se non c'é adesione il contribuente può utilizzare integralmente il periodo di sospensione, così che nel complesso i giorni sono 150:

 

Imposte in genere - Concordato - Procedura ex d.lg. n. 218 del 1997 - Chiusura anticipata - Effetti - Rinuncia ad avvalersi della sospensione dei termini di impugnazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento con adesione del contribuente, la chiusura del procedimento di adesione al concordato prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 d.lg. 19 giugno 1997 n. 218 non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione: in materia tributaria, infatti, costituisce principio incontestato quello secondo cui il puro e semplice riconoscimento, effettuato dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento, d'essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, essendo la procedura rigidamente ed inderogabilmente disciplinata dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria sia regolata dalla volontà del contribuente. Tale volontà rileva soltanto ove il contribuente stesso abbia accettato il quantum debeatur, mentre la preclusione delle contestazioni relative all'an debeatur, anche in termini di rinuncia ad avvalersi del più ampio termine d'impugnazione previsto per determinati tipi di rapporti tributari, presuppone una volontà espressa o risultante in termini assolutamente inequivoci.

Cassazione civile , sez. trib., 30 giugno 2006, n. 15170

Min. fin. e altro c. Casoni e altro

30. Settore Servizi sociali, cultura e sport ha inoltrato una istanza per il rilascio di una licenza per l'effettuazione di pubblico spettacolo su area pubblica al competente settore comunale (polizia locale - del medesimo comune) che ha emanato l'atto: licenza ex art 68 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Si chiede se in base alla normativa sul bollo l'istanza e la licenza debbano essere bollate o meno e per quali motivi.

 

Può aiutarmi?

Risposta: Tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, civili, amministrativi e arbitrati sono assoggettati a bollo, come risulta dalla tabella allegata al DPR 642/72. La tabella delle esenzioni riguarda gli atti di accertamento e di riscossione dei tributi, nonché le istanze di rimborso dei tributi. Ne consegue che anche su tali atti il Comune dovrà assolvere l'imposta di bollo (al pari dei provvedimenti edilizi), proprio perché manca una norma esplicita che crei l'esenzione a favore del Comune.

 

31. Questo Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione formale di accompagnamento  alle dichiarazioni dei redditi 2005. E’ semplicemente apparso sul SIATEL un messaggio dal quale si evince la  possibilità di “scaricare” i dati delle dichiarazioni.

Anche alla luce della vicenda e della posizione assunta dal garante, si chiede se è a ritenersi corretto ed inattaccabile il comportamento del Comune che, con affissione all’albo pretorio,rende noto che gli elenchi dei contribuenti di cui all’art. 69 del D.P.R. 600/73, sono depositati per la consultazione. In caso contrario, come possiamo giustificare il differimento della consultazione.

 

Risposta: Il comma 6 di tale articolo nel testo tuttora vigente così dispone:

 

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

 

Ne consegue l’obbligo di codesto Comune di provvedere a tale deposito, nei limiti ivi indicati, potendo costituire l’inadempimento il reato di omissione di atti d’ufficio.

 

 

 

Articolo 69         

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a euro 25.822,84.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici (1).


(1) Articolo sostituto dall'
art. 19, legge 30 dicembre 1991, n. 413.

32. Il caso descritto deve essere risolto sulla base del potere di delega da parte del dirigente preposto (Capo Area) da esercitarsi nei limiti previsti dai commi  179 e seguenti  dello articolo unico della legge 296/06 (legge finanziaria 2007).

 

Nel caso di contestazione della firma in sede contenziosa da parte del ricorrente, l’eccezione risulterà infondata, tenuto conto che il trasferimento delle competenze è avvenuto in conformità della legge. Si consiglia che sotto la firma siano evidenziati gli estremi dell’atto di delega.

 

In considerazione del grado rivestito e della esperienza nel settore, la delega potrà prescindere dalla condizione posta dal comma 181 per quanto concerne la  frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

 

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

   181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

 

33. Il Comune di….. ha vinto un ricorso  su avviso di accertamento sia in Commissione provinciale che regionale. Non sapendo se il ricorrente voglia andare avanti con l'ultimo grado di giudizio, vorrei chiedere il pagamento di quanto dovuto. Mi ricorda quale disposizione prevede che il pagamento deve essere effettuato indipendentemente dal ricorso?Posso considerare il procedimento concluso e chiedere anche le sanzioni?

 

Risposta: Dal combinato disposto degli articoli 12 del D.Lgs.n.504/92 e 68 del D.Lgs.n.546/92 si evince tale principio. Infatti, come vede l'articolo 12 non sospende l'efficacia esecutiva dell'atto, salvo sospensione operata dalla CTP o dal Comune, e l'articolo 68 rimanda per le sole sanzioni alla evolversi del contenzioso.

 

Peraltro, allo stato attuale anche se fosse proposto ricorso in Cassazione tutte e tre le voci sopra indicate devono essere poste in riscossione coattiva. Anzi, una ulteriore attesa potrebbe determinare responsabilità di danno erariale.

 

34. un contribuente al quale ho accertato l’imposta produce, entro i 30 gg. dalla notifica della pretesa, istanza di autotutela richiedendo l’annullamento totale degli avvisi. Quanto tempo ho per rispondere? E nel caso in cui la mia risposta sia di non accettazione della richiesta e di riconferma degli avvisi, a tal punto egli quanto tempo ha per presentare ricorso in Commissione Provinciale?

Risposta: Il termine di risposta per le istanze di autotutela è stabilito in 30 giorni dalla legge 241 del 1990, ma il Comune nel proprio regolamento può determinare anche un diverso termine. Tale termine, tuttavia, non è perentorio, ma solo ordinatorio ed il ritardo comportare unicamente un provvedimento disciplinare a carico del funzionario, sempre che vi sia un ritardo non giustificabile ossia colpevole. In diritto amministrativo, peraltro, esiste il principio silenzio protratto oltre 90 giorni uguale a rigetto

Infine, si precisa che anche in presenza di tali istanze, rimane fermo il termine per impugnare di 60 giorni dalla notifica dell'atto stabilito dallo articolo 21 del D.Lgs.n.546/92, a nulla rilevando la mancata risposta.

35. Facendo i rimborsi, riscontro una serie infinita di casi particolari. Se non ricordo male, c'é una disposizione normativa mediante la quale io  posso "bloccare" i rimborsi per i contribuenti morosi (ho il caso di un contribuente che, nonostante diversi avvisi ICI emessi a suo carico ed iscritti pure a ruolo, continua a non pagare). Siccome nel 2007 ha pagato di più, e dovrei rimborsarlo, ma la cifra a nostro credito é di gran lunga superiore, mi può gentilmente dire quale sia (se c'è) che mi consente di non rimborsare fino a che il contribuente non onorerà il suo debito?


Risposta: Le riporto qui sotto l'articolo 23 del D.Lgs.n.472/97,

36.  Una collega dell'ufficio turismo, del nostro stesso ente, deve organizzare  una manifestazione e mi ha chiesta la concessione di suolo pubblico.  Sono tenuta a rilasciarla? Non mi è mai capitato e mi sembra assurdo che  il comune rilasci una concessione a se stesso.


Risposta: Anche il Comune è soggetto alla legge e quindi è tenuto a presentare domanda di concessione ed ad ottenerla. Ciò è previsto in tutti i campi. Anzi, a mio avviso sia la richiesta che la concessione devono essere in bollo. La responsabile dello Ufficio Turismo la richiederà ed il funzionario competente la rilascerà. La sola differenza è che tale concessione è esente dal pagamento del COSAP,
in analogia a quanto previsto per la TOSAP, dallo articolo 49 lettera a) del D.Lgs.n.507/93.

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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