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Elenco Risposte: |
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1.Un utente riceve da parte del Comune una bolletta per il pagamento della fornitura del servizio idrico integrato pari ad euro 1.500,00. L'utente sostiene che i consumi idrici prodotti indicati nella bolletta non sono reali, anche se sono stati rilevati correttamente dal suo contatore, in quanto afferma che il contatore idrico è mal funzionante. A tal uopo si riserva di presentare apposita certificazione rilasciata da ditta artigiana installatrice di impianti idraulici,regolarmente iscritta alla camera di commercio, dalla quale si rileva che il contatore idrico in argomento è guasto e pertanto i consumi idrici riportati sono inattendibili. Per quanto sopra, può il Comune accettare la suddetta certificazione? Oppure l' attestazione del mal funzionamento del misuratore idrico può essere effettuata solo da perito tecnico o ingegnere appositamente abilitato ed iscritto al relativo albo. Si fa presente che questo Comune non ha figure professionali in grado di produrre la suddetta attestazione.
Risposta: Le indicazioni fornite dal contatore si presumono vere, provenendo le medesime da Enti della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l’onere di provare la loro falsità o l’irregolare funzionamento di tale misuratore è posto in capo allo utente e non al Comune. Ovviamente, il Comune nell’ambito dei principi di autotutela potrà riconoscere il cattivo funzionamento del contatore e quindi rivedere i consumi addebitati allo utente, sostituendo il contatore medesimo. Tale riconoscimento o di contro la verifica della relativa regolarità meglio potranno essere effettuati dalla Ditta fornitrice dei contatori. Si consiglia, comunque, in via preventiva verificare l’eventuale presenza di perdite. Irrilevante, in assenza di una norma specifica, è il titolo o la professione esercitato dai soggetti a cui affidare tale verifica.
2. Il nostro comune non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2008 (verrà approvato a fine gennaio). Siamo in fase di presentazione eventuali emendamenti. Non avendo il bilancio 2008 esecutivo, possiamo liquidare le indennità del mese di gennaio agli amministratori ? Glielo chiedo perchè la collega sosteneva di no e procedeva alla liquidazione solo ad intervenuta esecutività del bilancio. Non so però in base a quale norma.
Risposta: Le riporto qui sotto la norma relativa allo esercizio provvisorio, con particolare riferimento al comma 2.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali . Articolo 163
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
Art. 163
3, Stiamo procedendo alla formazione di un ruolo coattivo per avvisi emessi dal comune di …... Un contribuente a cui sono stati emessi avvisi di liquidazione per gli anni 2000-2001-2002 in data 09.03.2005 ha presentato ricorso contro tali avvisi. Tale ricorso e’ stato rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale a gennaio 2006. Successivamente il contribuente ha presentato appello avverso la medesima sentenza in Commissione regionale di cui non si ha notizia. Possiamo iscriverlo a ruolo per tali avvisi? Se si’ comprese le sanzioni e gli interessi o solo per l’imposta?
Risposta: Il ricorso non sospende, come affermato più volte dalla Corte Costityuzionale, il pagamento del tributo e degli interessi. Di contro, per le sole sanzioni trova applicazione l'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92 che prevede l'iscrizione dei 2/3 del deciso dopo la sentenza di primo grado e la parte residuale dopo il secondo grado.
In sintesi, il quadro attuale vi consente l'iscrizione:
a) di tutto il tributo accertato; b) degli interessi accertati; c) dei 2/3 delle sanzioni.
L'iscrizione sia motivata con riferimento alla sentenza di primo grado.
4. Premesso che l'art. 222 del Dlgs 267/2000 , prevede che il tesoriere concede all'ente locale (comune) anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio … Tanto premesso si chiede un Vs autorevole parere in ordine al seguente quesito: 1- Nella somma complessiva dei primi tre titoli delle entrate accertate vanno incluse anche le somme relative ai residui attivi del predetto anno oppure le sole somme delle entrate accertate e quindi quelle iscritte ai primi tre titoli?
Risposta: L’articolo 189 del D.Lgs.n.267/2000, così definisce il residuo attivo:
Articolo 189
Residui attivi.
Art. 189
Ne consegue che i residui attivi di tale annualità non debbono essere considerati ai fini del presente calcolo, rappresentando i medesimi entrate accertate in esercizi antecedenti tale annualità.
5. Nel caso in cui il contribuente decida di effettuare il versamento dell'avviso di accertamento entro il termine dei 60 giorni con definizione agevolata, ha comunque facoltà di proporre ricorso o richiesta di rettifica all'ente? (oppure no, considerato il fatto che ... interviene adesione del contribuente al presente atto con il pagamento della sanzione....)
Risposta: Con il pagamento in misura ridotta della sanzione rende a mio avviso il ricorso inammissibile o comunque da rigettare, come indirettamente si evince dalla lettura dello articolo 16 del D.Lgs.n.472/97.
6. Quale è l'art. di legge che regola la riscossione coattiva mediante ruolo per le entrate tributarie del comune? L'art. 17 del DLGS 46/99 si riferisce alle sole entrate patrimoniali?
Risposta: E' l'articolo 103 del DPR 603/72:
Articolo 103
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto,
concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei
medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la
riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri
enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con
tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che
affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori
circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione (1).
7. Una società in crisi ha proposto, attraverso i suoi legali, un accordo preventivo - concordato (al 40% del credito) anche al Comune, per evitare il fallimento. Al di là di problemi di merito sul fatto che il Comune decida di aderire, mi chiedo se la normativa vigente escluda gli Enti locali dalla possibilità di accogliere simili proposte.
Risposta: Tale disposizioni non sono applicabili ai tributi comunali, e l'adesione comporterebbe responsabilità di danno erariale.
8. Il consiglio comunale nella seduta del 17.12.2007 ha deliberato l'aumento dell'add.le com.le 2008 dallo 0,2% allo 0,4%
Risposta: No, in quanto tale delibera è espressione di per sé stessa del potere regolamentare del Comune.
9. Come già anticipato durante il seminario da lei tenuto presso il
nostro comune venerdì 22 c.m., in riferimento alla nostra notifica
(avvenuta nel 2007) di un accertamento per l'anno 2004 ad una S.r.l.
messa in liquidazione a luglio 2004 e definitivamente cancellata dal
registro camera di commercio il 2/3/2006, con la presente le chiediamo
di comunicarci i numeri delle sentenze da lei citate, che giustificano
la nostra pretesa tributaria anche se la ditta è stata definitivamente
cancellata nel 2006. Le comunichiamo inoltre che la ditta ha impugnato
l'accertamento presso la
10. Qual'è la disposizione che prevede che i ricorsi, anche per le entrate patrimoniali (TARIFFA RIFIUTI, ECC)vanno fatti in commissione trbutaria?
Risposta: E' il comma 2 dello articolo 2 del D.Lgs.n.546/92 (che sotto riporto), così modificato dallo articolo 3bis del DL 203/05 convertito dalla legge 248/05.
.2 Appartengono altresì alla giurisdizione
tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché
le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole
unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie
relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e
la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti
urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (2).
11.
Dl.248/07 cosiddetto milleproroghe prevede che le cartelle di pagamento
relative ai ruoli consegnati dall'Ente Impositore agli agenti della
riscossione "Equitalia" dal primo giugno 2008 dovranno riportare tre
nominativi: quello del responsabile del procedimento di iscrizione a
ruolo,
12. Ha proceduto correttamente un contribuente che ha ricevuto 4 avvisi di accertamento I.C.I. distinti (per diverse annualità) e che ricorre con con un unico atto, nel quale richiama gli estremi di tutti 4 gli avvisi di accertamento e non richiede la riunone dei ricorsi?
Lo stesso contribuente, nel ricorso, contesta la mancata applicazione delle disposizione dell'art.12, D,Lgs. 472/'97 in materia di "continuazione", eccependo la mancata motivazione in merito all'inapplicabilità della "continuazione". Gli aviisi emessi erano avvisi per minor versamento e la sanzione applicata dall'ufficio è stata quella prevista per "l'omesso/parziale versamento" e quindi la sanzione fissa del 30% per ciascuna annualità, non riducibile. Si ritiene pertanto che quanto asserito dal contribuente non sia corretto? Qual'è il Suo parere?
Risposta: In via preliminare, faccio rilevare che la riunione dei ricorsi può essere richiesta indirettamente dal ricorrente presentando un ricorso per più annualità o dal Presidente la Sezione quando sono posti più ricorsi fra loro connessi, così come voluto dallo articolo 29 del D.Lgs.n.546/92.
La pretesa del ricorrente di applicare l'articolo 12 del D.Lgs.n.472/97 per la quantificazione delle sanzioni è illegittima. Infatti, nel caso di versamenti, avendo ognuno propria autonomia, non si può parlare di continuazione, così che non può essere applicato il cumulo giuridico ma quello materiale ossia la reiterazione della sanzione del 30 per cento da calcolarsi sul versamento di imposta non effettuato.
13. A seguito di un atto di accertamento ICI si sono verificate i seguenti eventi: 1. ricorso in CTP con vittoria del comune 2. appello del contribuente con sentenza della CTR a suo favore. La stessa CTR ha comunicato al Comune, in data 18/03/2008, il dispositivo della sentenza, di cui l'ufficio ha chiesto copia della motivazione. Il comune è intenzionato a impugnare la suddetta sentenza in Cassazione. Si chiede: a)i termini per ricorrere in Cassazione sono 1 anno e 45 gg.?in quanto la sentenza è stata comunicata dalla CTR e non notificata dalla parte. b) poiché il comune aveva già iscritto a ruolo l'accertamento ed il contribuente ha già pagato la cartella, come deve comportarsi adesso l'ufficio tributi ? deve restituire l'importo pagato ? oppure può attendere l'esito della cassazione qualora l'ente decida di impugnare la sentenza della CTR?
Risposta: Anche per il ricorso in Cassazione valgono i criteri generali di impugnazione, così che nel caso descritto trova applicazione il termine lungo di un anno e 46 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, vale a dire dal momento del suo deposito in segreteria (vedasi a conferma Circolare ministeriale n. 98/E del 1996, a commento dello articolo 51 del D.Lgs.n.546/92);
In materia di tributi comunali ( ed anche per alcuni tributi erariali) trova applicazione il principio “solve et repete”, con la conseguenza che l’eventuale diritto al rimborso sorge dal momento in cui la controversia passa in giudicato. In sintesi, secondo la dottrina non trova applicazione il principio della esecutorietà della sentenza di primo grado, posto che la materia è espressamente disciplinata dagli articoli 68 e 69 del D.Lgs.n.546/92 (vedasi controdeduzioni in materia di tributi comunali- bruno battagliola, edk edizioni 2007pagina 24). In particolare, il principio sopra descritto trova fondamento per i tributi comunali (e non solo) nello articolo 69 del predetto decreto legislativo 546/92 (e ciò per quanto concerne il tributo e gli interessi) e nello articolo 68 del medesimo decreto per quanto concerne le sole sanzioni. Ne consegue che la restituzione dovrà caso mai riguardare le sole sanzioni. Del resto il comma 164 dello articolo unico della legge 296/06 così dispone: “. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”( diritto che non può che sorgere che in passaggio in giudicato della controversia). L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”
Si riportano qui sotto alcune massime tratte da ordinanze della Corte Costituzionale.
“Dal canto suo l'art. 12 conferisce al Comune il potere di procedere
alla riscossione coattiva immediata delle somme liquidate per imposta,
sanzioni ed interessi, anche in caso di impugnazione del relativo
accertamento, ove le somme stesse non vengano corrisposte nei modi
previsti dall'art. 10, comma 3, e cioè tramite versamento diretto." Corte costituzionale, 30 dicembre 1999, n. 464 Soc. Segheria Levante c. Com. Genova
Giur. cost. 1999, 6 14. Da qualche anno, il settore tributi, è stato accorpato al settore Economico -finanziario con un unico Responsabile di Posizione Organizzativa, nella persona del Ragioniere dell’Ente, il quale è in pianta organica presso un altro Comune e gestisce a scavalco il nostro. Visto che il comma 3°, dell’art.11 del D.Lgs. n.546/92 prevede che, l’Ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio, mediante l’organo di rappresentanza, previsto dal proprio ordinamento e che, ai sensi dell’art.36 della legge n.142/90, per il Comune, l’organo di rappresentanza è il Sindaco o un suo delegato, si chiede: 1) Se il Sindaco delega il precitato responsabile di P.O., può lo stesso, a sua volta, delegare il responsabile dell’ufficio tributi, Cat. “D”?
Risposta: La nota descritta sembra confondere l’istituto della rappresentanza con quella della assistenza tecnica. Ora, come giustamente affermato dalla nota il rappresentante del Comune è il Sindaco. Non questi, ma lo Statuto del Comune ossia il Consiglio Comunale, può prevedere che in luogo del Sindaco rappresentante del comune sia il dirigente dell’area in cui è collocato l’Ufficio Tributi (DL 44/05 convertito dalla legge 88/05).
Nel caso descritto, quindi, se il dirigente del Comune è delegato unicamente alla assistenza tecnica (difesa e non rappresentanza), egli non può delegare altri, posto che nel nostro ordinamento il soggetto delegato, salvo esplicita previsione, non può delegare altri.
Eviti dunque il Sindaco di delegare il dirigente alla difesa, così che l’assistenza tecnica possa essere da lui conferita a qualsiasi dipendente del Comune, ritenuto dal medesimo idoneo ad esercitare tale funzione. Anzi, secondo la giurisprudenza per l’assistenza tecnica non è necessaria una delega formale del Sindaco, essendo sufficiente la presentazione dello avviso di trattazione ed il tesserino di riconoscimento.
15. Per un ricorso che ci è stato fatto è stata dibattuta la settimana
scorsa l'istanza di sospensione. ora il testo del dispositivo di
ordinanza cita "il collegio sospende l'esecuzione degli atti impugnati.
Rinvia per il merito all'udienza del ....".
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. In conclusione, la sospensione produce io suoi effetti solo fino alla sentenza di primo grado. Secondo la normativa attuale la sospensione può essere chiesta, in virtù della specialità della norma, solo in primo grado. Può anche darsi che in futuro possa essere ritenuta illegittima tale norma dalla Corte Costituzionale perché non prevede la continuazione della sospensione anche nel secondo grado.
16. E’ stato fatto un ruolo per oneri di urbanizzazione non pagati. Al ricevimento della cartella esattoriale la ditta interessata ha chiesto la verifica del contributo determinato dal comune. Nel caso la verifica determini un importo diverso le sanzioni sono dovute? Quale organo è competente nel caso la ditta interessata proponga opposizione? In questo ultimo caso il comune deve sostenere delle spese legali?
Risposta: Secondo la dottrina le controversie concernenti gli oneri di urbanizzazione sono di competenza delle Commissioni Tributarie, avendo tale entrata carattere tributario. Nel caso in cui il Comune riconosca un parziale errore materiale dovrà procedere ovviamente al ricalcolo delle sanzioni e di conseguenza sgravare parte della somma iscritta a ruolo. Tale soluzione può avvenire sia per autotutela da parte del funzionario competente o in presenza del ricorso attraverso l'istituto della conciliazione giudiziale
17. Mi può dare indicazioni circa la scadenza relativamente agli elenchi clienti e fornitori (D.L.223/2006), per quanto concerne l'anno 2007?
Risposta: Salvo proroghe è il 30 aprile.
18. E’ valida l'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile (cioè citando nella lettera di sollecito "ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del C.C. si intima il pagamento della somma di euro ..... per tarsu/ici) ai fini della interruzione della prescrizione del credito tributario?
Risposta: La materia tributaria è regolata dalla legge speciale e si ricorre al codice civile solo se la prima nulla prevede al riguardo. Peraltro, gli atti amministrativi, quali sono l'avviso di liquidazione e di accertamento,. sono tipici. Ne consegue che tale disposizione non può trovare applicazione, trovando applicazione invece il termine triennale previsto dal comma 163 dello articolo unico della legge 296/06.
Tali solleciti sono a mio avviso (ed in tal senso sto rispondendo a tutti) illegittimi o sprovvisti di validità giuridica, rappresentando unicamente il tentativo di soggetti privati di utilizzare indebitamente procedimenti pubblici, incutendo timore solo ai cittadini non provvisti di adeguati mezzi di tutela. Vedasi ad ulteriore conferma l'articolo 19 del D.lgs.n.546/92 che elenca gli atti impugnabili, fra i quali non compare tale atto.
19. Vorremmo conoscere a chi spetta il rilascio dell’autorizzazione ad una rateizzazione di cartella esattoriale (su sanzione codice della strada), se al Responsabile del Servizio appartenente all’Amministrazione comunale che ha emesso il ruolo o se alla società che esegue la riscossione, nella persona dell’Agente.
Risposta: Tale competenza è ora dello esattore, come risulta dal nuovo testo di cui allo articolo 19 del DPR 602 del 1972 che sotto si riporta. A tal fine il debitore dovrà presentare domanda di rateizzazione motivata allo esattore (temporanea situazione di obiettiva difficoltà).
1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente, puo'
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate
mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquantamila
euro, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza
20. Si vuol conoscere la responsabilità dello scrivente sulla mancata emissione dei Ruoli comunali anni pregressi; Il sottoscritto non riveste la responsabilità del servizio Tributi comunali, in atto al Segretario comunale; La funzione del sottoscritto è quella di responsabile del procedimento amministrativo.
Risposta: Secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti tale responsabilità ricade sul Sindaco e sugli assessori, che dovrebbero vigilare sulla corretta attività degli uffici. In subordine potrebbe individuarsi la responsabilità del Segretario in qualità di funzionario responsabile. Alcuna responsabilità ricade, a mio avviso, a suo carico, non essendo Lei delegato allo assolvimento di tali compiti e palesemente illegittima la sua qualifica di responsabile del procedimento, poiché il solo responsabile di tale iter è il funzionario responsabile.
Spetta al sindaco, come capo dell'amministrazione di un comune, e non al segretario comunale, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, la comunicazione al ministero delle finanze della delibera comunale con cui siano state modificate le aliquote INVIM; pertanto, è il sindaco responsabile per il danno eventualmente derivante al comune dell'omesso adempimento, obbligatorio e necessario per il conseguimento dell'entrata comunale derivante dalla predetta imposta. Corte Conti , sez. riun., 17 aprile 1986, n. 470 Schema c. I sez. cont.pubbl. 30 aprile 1982 Riv. amm. R. It. 1986, 635 (nota). La responsabilità per non aver effettuato l'accertamento d'ufficio o la rettifica di dichiarazioni concernenti tributi locali con deliberazione da notificare agli interessati, ricade solidalmente sui sindaci e sugli assessori in carica nel biennio e nel quinquennio entro il quale, a norma dell'art. 17 legge n. 246 del 1963, si sarebbe dovuto provvedere agli adempimenti di cui sopra, realizzandosi, con ciò, un'ipotesi di responsabilità ex art. 254 TULCP (fattispecie di danno arrecato al comune a seguito della caduta in prescrizione della potestà di rettifica di dichiarazione riguardanti l'IVAF e della potestà di accertamento d'ufficio relative ad alienazioni di aree fabbricabili nonché a seguito di concordati, con alcuni contribuenti, relativi all'imposta di cui sopra, per valori notevolmente inferiori a quelli "ex lege" ed in conseguenza di sconti concessi, in occasione dei concordati stessi, ai contribuenti per pagamenti immediati o a scadenza). Corte Conti , sez. II, 04 marzo 1985, n. 60 Procura Generale c. Maragon Riv. corte conti 1985, 174 (s.m.)
21. UN grosso cantiere edile ha chiesto un'utenza di acqua per le necessità dell'opera. Il costruttore ha chiesto lo sgravio del canone di depurazione e fognatura (non ci sono allacci). Ritengo si possa accogliere la richiesta.
Risposta: condizione necessaria per l'assoggettamento ai canoni in argomento è lo scarico dello utente nelle condotte fognarie. Come si ricorderà una sentenza poco chiara della Cassazione, proprio da Lei segnalatami, prevedeva che comunque si dovesse pagare il canone di depurazione. Tale sentenza contrasta con altre e con le consolidate indicazioni del MF che confermano il principio su indicato: Alla luce di tale mia convinzione ritengo che tali canoni non debbono essere applicati
22. Gli Enti Locali, come è noto, una volta redatti gli avvisi di liquidazione o di accertamento aventi ad oggetto il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per portare a termine la notifica possono avvalersi della particolare procedura semplificata prevista dall’art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 504/92. il quale prevede che l?avviso di accertamento o di liquidazione possa essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento; L’ingiunzione di Pagamento può essere notificata anche a mezzo posta direttamente dall’Ufficio Tributi del Comune , e non tramite l’ufficiale giudiziario. L’impiego di tale procedura ha indotto un contribuente a produrre ricorso in C.T.P. adducendo che, il Comune non può adottare tale procedura, in quanto è riservata solo ed esclusivamente all’ Ufficiale Giudiziario- Domanda: 1. la procedura eseguita dall’ufficio è corretta ? 2. Si può configurare l’ufficio tributi e/o il Comune quale ufficio finanziario, e quindi rientrante nell’art. 14 della Legge 20 novembre 1982,n. 890 ? 3. Esiste giurisprudenza consolidata a tal proposito?
Risposta: I comma 2 sexies e septies dello articolo 4 del DL 209 convertito dalla legge 265 del 2002 hanno concesso ai comuni i medesimi poteri degli esattori, così disponendo:
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. 2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Ora, il potere di notifica diretta di tale decreti è confermata indirettamente dal comma 158 dello articolo unico della legge 296/06 (LF anno 07).
Ora, ammettendo la normativa fiscale possa essere effettuata mediante una delle tre forme stabilite dallo ordinamento tributario, come indirettamente si evince dal DM 8 gennaio 2001, in tema di rimborso spese di notifica, si risponde affermando la regolarità del procedimento di notifica in argomento.
23. Sono funzionario responsabile TARSU nominato con determina sindacale sin dal marzo 1996 in un comune privo di dirigenza. Sono un istruttore contabile inquadrato nella categoria C3 che ha da allora e sino ad ora ha svolto tutte le funzione inerenti alla nomina. - MI chiedo posso io svolgere queste funzioni visto che esiste la figura apicale al settore che è categoria D3 svolgenti funzioni dirigenziali con assegnazione di posizione organizzativa? premetto che a me non è mai stata riconosciuta nessuna indennità tranne l'indennità di funzione (prevista dall'art.17 comma 1 del contratto di lavoro). E Con sentenza del tribunale a seguito di mio ricorso mi è stata riconosciuta la categoria D1 sino al 7/2004 ma no le varie indennità. - i ruoli su cui io ho affisso il visto di esecutività e tutti gli accertamenti da me firmati sono legittimi? - Cosa posso fare per evidenziare l'illegittimità dei miei atti ? - posso con mia determina annullare i ruoli ? - Quali saranno le conseguenze per l'ente ? - I cittadini hanno diritto al rimborso di quanto pagato visto che è illegittimo l'atto impositivo?
Risposta: PARERESulla questione da Lei posta si sono alternate due interpretazioni diverse. La prima è scaturita dalla sentenza n. 227/2001 della Commissione Tributaria di Siracusa per la quale gli atti sottoscritti da funzionario di posizione non apicale sarebbero da considerarsi giuridicamente inesistenti.
Di contro, la Cassazione con sentenza n. 7905/05 ha così al riguardo affermato:
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11, comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109 prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4. Cassazione civile , sez. trib., 15 aprile 2005, n. 7905 Soc. Mobiliare Immob. Fiorentina c. Com. Corciano Una attenta lettura di tale sentenza porta a ritenere che il Sindaco possa nominare anche un dipendente diverso dalla figura apicale dell’area in cui è inserito l’Ufficio Tributi. Eventuale divergenza (questo è anche il mio pensiero) può determinare un vizio di illegittimità interna all’Ente, così che il ricorrente non può per solo tale motivo pretendere l’accoglimento del ricorso, essendo l’obbligazione tributaria connessa ad un rapporto di sostanza e non di forma.
In conclusione, gli atti da Lei sottoscritti debbono giudicarsi legittimi sia internamente che esternamente. Caso mai le mansioni affidate possono dar luogo a pretese di ordine economico, ma non determinano la nullità degli atti da Lei sottoscritti. Infine, si precisa che il pubblico dipendente non può omettere di eseguire gli ordini ricevuti.
24. Qualche Comune che ha avviato "in proprio" qualche fermo amministrativo? Se si, potrebbe descrivermi le procedure e/o mandare dei modelli di atti utilizzati a tal fine?
25. In riferimento alla ns. conversazione telefonica odierna, volevo chiederle un suo parere in merito al contenuto di un parere della Corte dei Conti (n. 14/2006 del 12/07/2006, depositato il 21/07/2006 - sez. reg.le controllo Lombardia) che in sintesi afferma che i regolamenti devono necessariamente precedere l'adozione del bilancio di previsione dell'Ente.
Risposta: Il significato non è questo. E' che vi deve essere compatibilità fra le previsioni di bilancio e quelle tariffarie e regolamentari, così che approvato il bilancio, le tariffe ed i regolamenti approvati o modificati nel termine legale debbono essere compatibili con le previsioni di bilancio e se non compatibili si deve procedere alla relativa variazione. Si immagini se così non fosse. Vi sono comuni che approvano il bilancio in agosto-settembre dell'anno precedente! Se fosse così come in premessa, cosa servirebbe allargare i termini di approvazione del bilancio preventivo. Si pensi al perché del recente allargamento del termine. E' stato fatto perché gli amministratori eletti ora possano intervenire modificando le tariffe ed i regolamenti e quindi i bilanci già approvati.
26. La chiamo perchè, all'incontro di ……. accennava al fatto di non calcolare gli interessi sui rimborsi ICI nel caso di errore materiale (idea che condivido. Li calcolo solo dalla data di presentazione della domanda e fino al provvedimento di rimborso). Ma mi può indicare a che normativa fa riferimento ?
Risposta: Tale tesi trova fondamento nel comma 2 dello articolo 2036 cc. Poggia sul fatto che il Comune, al pari degli altri Enti della PA, è considerato creditore in buona fede. Tale principio è ribadito dal MF con decreto 367/99. Un emendamento dell'ANCI alla LF 08 non accolto prevedeva espressamente tale principio per tutte le richieste di rimborso.
Art. 2036 Indebito soggettivo.
[I]. Chi ha pagato un debito altrui,
credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che
ha pagato, sempre che il
creditore
non si sia privato in
buona
fede
[
1147] del titolo o delle garanzie del credito
[
1237]. 27. Nel 2005 abbiamo emesso avviso di accertamento per infedele nei confronti di una società per recupero imposta ici a seguito di accatastamento di immobile del gruppo D. (La società attribuiva alla rendita efficacia retroattiva e noi dall’anno successivo alla registrazione). Sappiamo che ormai questa disposizione è cambiata, comunque a suo tempo la cosa non era ancora chiara e la società non ha ricorso contro gli accertamenti. Successivamente gli accertamenti sono stati messi a ruolo e la società ha pagato le cartelle esattoriali . (stiamo parlando di 45.000,00 euro). Dopo il pagamento delle cartelle esattoriali, alla luce delle nuove disposizioni, la società ha chiesto il rimborso delle somme versate (imposta sanzioni e interessi) e, sentiti gli amministratori, noi abbiamo rigettato la richiesta di rimborso considerando ormai concluso il procedimento. Ora la società ricorre presso la commissione tributaria avverso il nostro diniego all’istanza di rimborso. Secondo il nostro segretario comunale il ricorso in questo caso andrebbe fatto al giudice ordinario. Cosa ne pensa? Risposta: Il ricorso è inammissibile perchè la pretesa è divenuta definitiva. In sintesi, per la Cassazione se si ritenesse ammissibile il ricorso sarebbe come ammettersi che il contribuente ha un termine indeterminato per proporre ricorso contro la cartella, in luogo di 60 giorni dalla sua notifica. Il giudice competente è comunque quello tributario e non il giudice ordinario, come previsto dallo articolo 19 del D.Lgs.n.546/92 e confermato da ampia e consolidata giurisprudenza, che si allega.
28. Comune ha avuto diversi ricorsi - unificati - da una impresa immobiliare, per accertamenti ICI aree fabbricabili:
- anni 1999 - 2000 - 2001: Vinto il 1° Grado - Commissione Tributaria Provinciale di ….. L'immobiliare ha ricorso in 2° grado.
- anni 2002 - 2003 -2004: Il Comune ha vinto parzialmente, la Commissione Tributaria di …. ha tolto mq. 15.000 - aree standard - la convenzione non è ancora sottoscritta, la cubatura sviluppata è stata utilizzata per l'edificazione del villaggio residenziale (mq. 35.000 - 15.000). Il Comune ha ricorso in 2° grado. Posso iscriverli a ruolo in base alla sentenza di 1° grado?
C Risposta: Secondo costanti indicazioni della Corte Costituzionale non è illegittima la disciplina dei tributi Comunali che non sospende l'obbligo di pagamento dei tributi, peraltro in modo pieno, pur in presenza del ricorso. La sospensione opera solo se la sospensione è ordinata dalla CTP oppure determinata dal Comune. Il ricorso non sospende neppure la riscossione degli interessi, ma delle sanzioni che sono invece riscosse nella misura dei 2/3 del deciso in primo grado e la parte residuale dopo la sentenza di 2° grado. La ragione giuridica di tale disciplina trova riscontro a mio avviso nei bisogni collettivi a cui sono destinate tali entrate. Se così non fosse immaginate cosa succederebbe se tutti i contribuenti TARSU proponessero ricorso contro il ruolo.
Tale disciplina è scarsamente conosciuta dai contribuenti per una cattiva lettura dello articlo 68 del D.Lgs.n.546/92, non applicabile alle entrate comunali . Tale interpretazione è confermata anche dalla risoluzione ministeriale n. 1308 del 4 febbraio 07, che sotto si riporta.
Sulla base quindi di tale principio, in sintesi, l'evoluzione del procedimento contenzioso non ha riflessi sul tributo e gli interessi, ma solo sulle sanzioni. E' dura tuttavia far capire a chi ha vinto anche parzialmente in primo grado che il tributo è comunque dovuto per intero, salvo poi avere il rimborso quando la controversia passa in giudicato. Se Lei analizza puntualmente la norma ciò risulta chiaro, anche se ciò è difficile far comprendere ai contribuenti.
29. in data 15/02/2008 e 18/02/2008 abbiamo ricevuto n. 4 istanze di accertamento con adesione da parte di contribuenti che hanno ricevuto degli avvisi di accertamento per l'anno 2002, riferiti ad aree edificabili, regolarmente notificati entro il 31/12/2007; - con le istanze di cui sopra si sono sospesi per ulteriori 90 giorni i termini per ricorrere e nei 15 giorni successivi abbiamo provveduto a fissare un incontro con la persona incaricata dai contribuenti, che nel frattempo aveva chiesto di essere sentita; - l'incontro è avvenuto in data 10/03/2008, durante il quale il Commercialista della controparte aveva solamente chiesto ulteriori informazioni, esprimendo verbalmente le proprie osservazioni; di tale incontro non è stato redatto alcun verbale; - ora, in data 19/05/2008 abbiamo ricevuto ricorso da parte di ognuno dei contribuenti di cui sopra, sottoscritti in data 12/05/2008 (per maggiore chiarezza Le alleghiamo la copia di uno dei ricorsi presentati, dal quale si evincono le motivazioni del ricorso); - le istanze di accertamento con adesione sono pervenute in data 15/02/2008 e 18/02/2008, i ricorsi sono stati spediti il 16/05/2008 e pervenuti a mezzo raccomandata A/R in data 19/05/2008; di conseguenza se si fa riferimento alla data di presentazione, i ricorsi sono stati presentati oltre il 90° giorno; - si precisa che nel settembre 2007, in occasione dell'invio della proposta di condono a tutti i proprietari di aree edificabili, era stata contestualmente inviata la relativa comunicazione, debitamente notificata con lettera raccomandata, di possesso di aree edificabili, con allegata una scheda descrittiva delle caratteristiche delle aree possedute.
Alla luce di quanto sopra Lei cosa ne pensa? A Suo parere come dobbiamo procedere? Se Lei è d'accordo noi saremmo disposti ad un incontro con Lei per esaminare nel dettaglio tutti i documenti in ns. possesso.
Risposta: Riporto qui sotto la sentenza della Cassazione che conferma che se anche se non c'é adesione il contribuente può utilizzare integralmente il periodo di sospensione, così che nel complesso i giorni sono 150:
Imposte in genere - Concordato - Procedura ex d.lg. n. 218 del 1997 - Chiusura anticipata - Effetti - Rinuncia ad avvalersi della sospensione dei termini di impugnazione - Esclusione - Fondamento. In tema di accertamento con adesione del contribuente, la chiusura del procedimento di adesione al concordato prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 d.lg. 19 giugno 1997 n. 218 non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione: in materia tributaria, infatti, costituisce principio incontestato quello secondo cui il puro e semplice riconoscimento, effettuato dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento, d'essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, essendo la procedura rigidamente ed inderogabilmente disciplinata dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria sia regolata dalla volontà del contribuente. Tale volontà rileva soltanto ove il contribuente stesso abbia accettato il quantum debeatur, mentre la preclusione delle contestazioni relative all'an debeatur, anche in termini di rinuncia ad avvalersi del più ampio termine d'impugnazione previsto per determinati tipi di rapporti tributari, presuppone una volontà espressa o risultante in termini assolutamente inequivoci. Cassazione civile , sez. trib., 30 giugno 2006, n. 15170 Min. fin. e altro c. Casoni e altro 30. Settore Servizi sociali, cultura e sport ha inoltrato una istanza per il rilascio di una licenza per l'effettuazione di pubblico spettacolo su area pubblica al competente settore comunale (polizia locale - del medesimo comune) che ha emanato l'atto: licenza ex art 68 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Si chiede se in base alla normativa sul bollo l'istanza e la licenza debbano essere bollate o meno e per quali motivi.
Può aiutarmi? Risposta: Tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, civili, amministrativi e arbitrati sono assoggettati a bollo, come risulta dalla tabella allegata al DPR 642/72. La tabella delle esenzioni riguarda gli atti di accertamento e di riscossione dei tributi, nonché le istanze di rimborso dei tributi. Ne consegue che anche su tali atti il Comune dovrà assolvere l'imposta di bollo (al pari dei provvedimenti edilizi), proprio perché manca una norma esplicita che crei l'esenzione a favore del Comune.
31. Questo Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione formale di accompagnamento alle dichiarazioni dei redditi 2005. E’ semplicemente apparso sul SIATEL un messaggio dal quale si evince la possibilità di “scaricare” i dati delle dichiarazioni. Anche alla luce della vicenda e della posizione assunta dal garante, si chiede se è a ritenersi corretto ed inattaccabile il comportamento del Comune che, con affissione all’albo pretorio,rende noto che gli elenchi dei contribuenti di cui all’art. 69 del D.P.R. 600/73, sono depositati per la consultazione. In caso contrario, come possiamo giustificare il differimento della consultazione.
Risposta: Il comma 6 di tale articolo nel testo tuttora vigente così dispone:
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.
Ne consegue l’obbligo di codesto Comune di provvedere a tale deposito, nei limiti ivi indicati, potendo costituire l’inadempimento il reato di omissione di atti d’ufficio.
Articolo 69
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a euro 25.822,84. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici (1).
32. Il caso descritto deve essere risolto sulla base del potere di delega da parte del dirigente preposto (Capo Area) da esercitarsi nei limiti previsti dai commi 179 e seguenti dello articolo unico della legge 296/06 (legge finanziaria 2007).
Nel caso di contestazione della firma in sede contenziosa da parte del ricorrente, l’eccezione risulterà infondata, tenuto conto che il trasferimento delle competenze è avvenuto in conformità della legge. Si consiglia che sotto la firma siano evidenziati gli estremi dell’atto di delega.
In considerazione del grado rivestito e della esperienza nel settore, la delega potrà prescindere dalla condizione posta dal comma 181 per quanto concerne la frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
33. Il Comune di….. ha vinto un ricorso su avviso di accertamento sia in Commissione provinciale che regionale. Non sapendo se il ricorrente voglia andare avanti con l'ultimo grado di giudizio, vorrei chiedere il pagamento di quanto dovuto. Mi ricorda quale disposizione prevede che il pagamento deve essere effettuato indipendentemente dal ricorso?Posso considerare il procedimento concluso e chiedere anche le sanzioni?
Risposta: Dal combinato disposto degli articoli 12 del D.Lgs.n.504/92 e 68 del D.Lgs.n.546/92 si evince tale principio. Infatti, come vede l'articolo 12 non sospende l'efficacia esecutiva dell'atto, salvo sospensione operata dalla CTP o dal Comune, e l'articolo 68 rimanda per le sole sanzioni alla evolversi del contenzioso.
Peraltro, allo stato attuale anche se fosse proposto ricorso in Cassazione tutte e tre le voci sopra indicate devono essere poste in riscossione coattiva. Anzi, una ulteriore attesa potrebbe determinare responsabilità di danno erariale.
34. un contribuente al quale ho accertato l’imposta produce, entro i 30 gg. dalla notifica della pretesa, istanza di autotutela richiedendo l’annullamento totale degli avvisi. Quanto tempo ho per rispondere? E nel caso in cui la mia risposta sia di non accettazione della richiesta e di riconferma degli avvisi, a tal punto egli quanto tempo ha per presentare ricorso in Commissione Provinciale? Risposta: Il termine di risposta per le istanze di autotutela è stabilito in 30 giorni dalla legge 241 del 1990, ma il Comune nel proprio regolamento può determinare anche un diverso termine. Tale termine, tuttavia, non è perentorio, ma solo ordinatorio ed il ritardo comportare unicamente un provvedimento disciplinare a carico del funzionario, sempre che vi sia un ritardo non giustificabile ossia colpevole. In diritto amministrativo, peraltro, esiste il principio silenzio protratto oltre 90 giorni uguale a rigetto Infine, si precisa che anche in presenza di tali istanze, rimane fermo il termine per impugnare di 60 giorni dalla notifica dell'atto stabilito dallo articolo 21 del D.Lgs.n.546/92, a nulla rilevando la mancata risposta. 35. Facendo i rimborsi, riscontro una serie infinita di casi particolari. Se non ricordo male, c'é una disposizione normativa mediante la quale io posso "bloccare" i rimborsi per i contribuenti morosi (ho il caso di un contribuente che, nonostante diversi avvisi ICI emessi a suo carico ed iscritti pure a ruolo, continua a non pagare). Siccome nel 2007 ha pagato di più, e dovrei rimborsarlo, ma la cifra a nostro credito é di gran lunga superiore, mi può gentilmente dire quale sia (se c'è) che mi consente di non rimborsare fino a che il contribuente non onorerà il suo debito?
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